Gli obblighi normativi in merito alla valutazione e gestione

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Gli obblighi normativi in merito alla valutazione e gestione
Gli obblighi normativi in merito alla valutazione
e gestione del rischio chimico
Ing. Davide Casaro
Area Ambiente e Sicurezza
1 dicembre 2015
GLI AGENTI CHIMICI
Il d.lgs. n.81/08 individua quali agenti chimici da considerare tutti gli
elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli:
allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti come rifiuti,
mediante qualsiasi attività lavorativa
prodotti intenzionalmente o no
immessi o no sul mercato;
e quindi è un’«attività che comporta la presenza di agenti chimici»
ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati o se ne prevede
l’utilizzo in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e
il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
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GLI AGENTI CHIMICI
Sono poi agenti chimici «pericolosi»:
le sostanze e le miscele pericolose ai sensi dei decreti n. 52/1997 e
65/2003 (ora sostituito dal Regolamento 1272/2008 - CLP) escluse
quelle pericolose solo per l’ambiente;
che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a
causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche
e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi
gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale (di cui all’allegato XXXVIII);
Per tali agenti si applicano le disposizioni al capo I del titolo IX del
d.lgs. n.81/08
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Va determinata l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul
luogo di lavoro e i rischi per i lavoratori e quindi
qualora la natura dell’attività lo consenta valutare la sostituzione,
con altri agenti o processi che, nelle condizioni d’uso, non sono o
sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori
Se non possibile, si dovranno valutare idonee misure nel
seguente ordine di priorità:
1) progettazione processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di
attrezzature e materiali adeguati;
2) misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del
rischio;
3) misure di protezione individuali, compresi i DPI, qualora non
possibili altre misure;
4) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nel caso di una nuova attività la valutazione dovrà avvenire
preventivamente all’avvio dell’attività e solo dopo che si sia
proceduto all’attuazione delle misure di prevenzione.
Devono essere valutate le attività (es. manutenzione e pulizia), per le
quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per
altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la
sicurezza, anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.
La valutazione può includere la giustificazione che la natura e
l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi non
rendono necessaria un’ulteriore valutazione dettagliata.
Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,
comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla
resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne
mostrino la necessità.
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LE MISURAZIONI
Salvo poi che non sia dimostrabile il conseguimento di un
adeguato livello di prevenzione e di protezione, si dovranno
effettuare misurazioni degli agenti pericolosi periodicamente e
con metodiche standardizzate o in loro assenza, con metodiche
appropriate e con riferimento a valori limite di esposizione.
Quando sia stato superato un valore limite di esposizione
professionale andranno identificate e rimosse le cause, adottando
immediate misure di prevenzione e protezione.
il datore di lavoro deve mettere a disposizione di lavoratori o RLS di
tutte le informazioni, costantemente aggiornate in merito alle
sostanze, ai rischi e alle misure di sicurezza adottate mediante
comunicazioni orali o attraverso formazione e addestramento
individuali a seconda della natura e del grado di rischio
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA
salvo che la valutazione rilevi un rischio chimico trascurabile, sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti ad agenti
chimici classificabili molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti,
corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e
mutageni di cat.3:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione con esposizione;
b) periodicamente, (una volta l’anno o con periodicità diversa decisa
dal medico con motivazione riportata nel DVR e resa nota ai RLS o
dall’organismo di vigilanza);
c) Alla cessazione del rapporto di lavoro (il medico fornisce al
lavoratore eventuali indicazioni su prescrizioni mediche da osservare)
Il medico competente istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e
fornisce al lavoratore tutte le informazioni previste.
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RISULTATI INATTESI?
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria evidenzi, in un lavoratore o
in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso
agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a
tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il
medico competente informa individualmente i lavoratori
interessati ed il datore di lavoro, il quale dovrà:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre
i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
d) effettuare una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori
che hanno subito un’esposizione simile.
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GLI AGENTI CANCEROGENI
Per agente cancerogeno viene intesa una sostanza o miscela:
- classificabili nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai decreti
n. 52/1997, e n. 65/2013 (1A o 1B Reg. CLP)
- menzionati o emessi durante un processo di cui all’allegati XLII;
Risulta un agente mutageno una sostanza o miscela classificate nelle
categorie mutagene 1 o 2 (d.lgs n. 52/1997 e n.65/2013 – 1A o 1B
CLP);
Per le aziende nelle quali i lavoratori a causa della loro attività
lavorativa sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o
mutageni si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IX del
d.lgs. n.81/08.
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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Oltre a quanto già previsto per sostanze/miscele chimiche
pericolose la valutazione dell’esposizione a agenti cancerogeni o
mutageni, si dovrà tenere conto delle caratteristiche delle lavorazioni
(quantità, frequenza) e della presenza degli agenti ma soprattutto della
capacità degli stessi di penetrare nell’organismo (valutando tutti i
possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è
assorbimento cutaneo).
La valutazione andrà ripetuta:
occasione di modifiche del processo produttivo significative
- in
ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro
ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione
- in
effettuata.
In relazione ai risultati della valutazione andranno adottate misure
preventive e protettive adeguate alle particolarità delle situazioni
lavorative
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LE PRIORITA’ NELLA SCELTA DELLE MISURE
Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente
cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro:
sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un
preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato
non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza.
Se non è tecnicamente possibile la sostituzione provvede affinché
la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno
avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
Se non è tecnicamente possibile ricorrere a un sistema chiuso
provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al
più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione non deve
comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato
XLIII.
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MISURE CHE DOVRANNO RISULTARE DAL DVR
L’impiego o l’accumulo di agenti cancerogeni o mutageni nelle
operazioni lavorative non devono essere superiori alle necessità
delle lavorazioni;
La limitazione al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o
che possono essere esposti, anche isolando e segnalando le aree;
L’eliminazione ovvero riduzione degli agenti il più vicino possibile al
punto di emissione mediante aspirazione (deve comunque essere
presente un adeguato sistema di ventilazione generale)
La misurazione di agenti cancerogeni o mutageni
La regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e
degli impianti
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MISURE CHE DOVRANNO RISULTARE DAL DVR
La raccolta e l’immagazzinamento, anche ai fini dello smaltimento
di scarti e residui contenenti agenti cancerogeni, in condizioni di
sicurezza (contenitori ermetici etichettati in modo chiaro e visibile);
La definizione con il medico di misure protettive particolari per le
categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti
presenta rischi particolarmente elevati.
La dotazione di idonei indumenti protettivi da riporre in posti
separati dagli abiti civili e di DPI custoditi in luoghi determinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione.
L’informazione e formazione dei lavoratori con frequenza almeno
quinquennale (salvo variazioni del rischio) in merito agli agenti
presenti, a come identificarli e ai rischi associati, alle misure e
precauzioni da osservare normalmente e in caso di incidenti)
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EVENTI INATTESI?
Qualora eventi non prevedibili o incidenti possano comportare
un’esposizione anomala dei lavoratori il datore di lavoro:
- adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere
la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il RLS.
- I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area
interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di
riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei
indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In
ogni caso l’uso dei DPI non può essere permanente e la sua durata,
per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.
- Il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza il verificarsi egli
eventi indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al
minimo le conseguenze dannose o pericolose.
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ATTIVITA’ PIU’ ESPOSTE
Per le operazioni lavorative, quale la manutenzione, per le quali è
prevedibile, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione
tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori
addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa
consultazione del RLS:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette
aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento
delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e DPI che devono essere
indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
La presenza nelle aree dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al
tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da
espletare.
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LA SORVEGLIANZA E IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI
I lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio per
la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria per verificarne lo
stato (idoneità o misure quali allontanamento) con gli stessi obblighi
visti per i prodotti chimici (anche in caso di situazioni inattese)
tali lavoratori sono inoltre iscritti in un registro (contenente attività
svolta, agenti e ove noto, il valore di esposizione) istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente.
I registri, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie sono custoditi
e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del
trattamento dei dati personali
RSPP e RLS hanno accesso al registro e i lavoratori, su richiesta, alle
relative annotazioni individuali e, tramite il medico, ai dati della cartella
sanitaria e di rischio.
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REGISTRO… A CHI E QUANDO?
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro all’INAIL ed all’organo di vigilanza
competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e ogni
qualvolta ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all’Istituto Superiore di Sanità copia del
registro;
c) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, invia all’INAIL,
tramite il medico, la cartella sanitaria del lavoratore e ne consegna
copia al lavoratore stesso.
d) in caso di cessazione di attività dell’azienda consegna il registro
e le cartelle sanitarie all’INAIL e al SPISAL competente per territorio.
e) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività con
esposizione ad agenti cancerogeni, chiede all’INAIL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della
cartella sanitaria, qualora il lavoratore non ne sia in possesso.
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AMIANTO
Fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, le
disposizioni di cui al capo III del titolo IX del d.lgs. 81/08 si applicano
a tutte le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori,
un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione
dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e
trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati
fibrosi:
a) l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
b) la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
c) l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
f) la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
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CHE FARE SE HO AMIANTO IN AZIENDA
Individuazione della presenza di amianto (mappatura e tenuta di
informazioni in merito alla presenza di amianto in azienda)
Analisi dello stato dell’amianto (confinato o meno – stato di degrado)
Per i proprietari degli immobili è previsto l’obbligo di notificare alle USL
la presenza d’amianto in matrice friabile;
Definizione di misure di protezione (organizzazione lavoro,
confinamento/incapsulamento, controllo dell’aria,
informazione/formazione dei lavoratori)
In caso di interventi di rimozione rivolgersi ad aziende autorizzate alla
bonifica, attività precedute da piano di lavoro che sarà trasmesso allo
SPISAL 30gg prima, confinamento area di intervento, verificare
avvenuta bonifica)
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