parte i certificazione di idoneità
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La tutela sanitaria degli sportivi agonisti SEU PARTE I CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ROMA 1 2 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo SEU ROMA CAPITOLOLa tutela 1 sanitaria degli sportivi agonisti 3 La tutela sanitaria degli sportivi agonisti F. ANTONIOTTI, N.M. DI LUCA SEU Le «Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica» sono dettate dal Decreto 18 febbraio 1982 del Ministero della Sanità, integrate e rettificate a mezzo del Decreto 28 febbraio 1983 dello stesso Ministero (Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, del 5 marzo 1982 e del 15 marzo 1983). Le norme in questione si propongono di precisare i criteri tecnici generali in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive, per la parte relativa all’attività agonistica. La finalità perseguita è dichiaratamente quella della «tutela della salute» di coloro che praticano, o che intendono praticare, un’attività sportiva agonistica. A questo scopo i soggetti per i quali è dettata la normativa di tutela devono sottoporsi, previamente e periodicamente, al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o che svolgono. Nessun dubbio sul carattere di tassatività dell’obbligo stabilito nel primo comma dell’art. 1 del Decreto. Esso opera indiscriminatamente nei confronti di tutti i soggetti dediti o aspiranti alla pratica di una qualsiasi attività sportiva qualificata come «agonistica». Si tratta di una precisa limitazione della libertà individuale nell’esercizio di un’attività assoggettata a «tutela», che nella specie si concretizza con una disciplina dell’accesso volta ad accertare, nel singolo, il possesso di determinati requisiti psico-fisici ritenuti indispensabili ad evitare l’avverarsi di eventi dannosi o pericolosi per la salute individuale nonché, in talune ipotesi, per la salute collettiva. Il complesso dei predetti requisiti costituisce la «idoneità», che deve essere volta a volta accertata prima dell’accesso alla pratica spor- tiva e periodicamente alle scadenze fissate nel tempo. Si è detto che l’accertamento dell’idoneità è richiesto per l’accesso allo sport agonistico. Ma la qualificazione «agonistica» dell’attività sportiva, non viene desunta sulla base del carattere competitivo della prestazione atletica né, per vero, di altre caratteristiche inerenti ad essa. Siffatta qualificazione, secondo l’uso fattone nel Decreto, costituisce un nomen juris, ovverosia una metafora giuridica, del tutto inapparentata col significato letterale o comune dell’aggettivo in esame. Essa è stata introdotta al solo fine di discriminare i soggetti da sottoporre ai controlli sanitari, previsti dalla normativa, da quelli per i quali è prevista una procedura di accesso all’attività sportiva relativamente semplificata e meno onerosa sotto il profilo tecnico-sanitario ed economico (praticanti attività sportive non agonistiche). Ed invero il Decreto, sotto questo aspetto, rappresenta una vera e propria «norma in bianco», nel senso che (art. 1, secondo comma) demanda alle Federazioni sportive nazionali, e/o agli enti sportivi riconosciuti, la qualificazione agonistica di chi svolge una attività sportiva. Come «agonistica» deve, pertanto, intendersi «quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello» (Ministero della Sanità, Circolare esplicativa n. 7 del 31 gennaio 1983). Della delega ricevuta le diverse Federazioni ROMA 4 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo Sportive hanno fatto un uso difforme con risultati dai quali traspare l’impiego di criteri diso- mogenei e si evince il concorso di contrastanti interessi (Tab. 1.1). Tabella 1.1 – Determinazioni pervenute da parte delle Federazioni Sportive Nazionali circa la qualificazione di attività sportiva agonistica. SEU F.I.S. - Federazione Italiana Scherma Agonisti sono tutti i tesserati che hanno compiuto il 10° anno di età. F.I.H.P. - Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio Tutti gli atleti della Federazione sono tesserati in categoria agonistica, fatta eccezione per gli atleti appartenenti ai Centri federali, sociali e di avviamento allo sport; per gli atleti tesserati in questi gruppi è prevista l’età minima di 5 anni. F.l.T. - Federazione Italiana Tennis Deve considerarsi attività agonistica quella comunque effettuata sotto la diretta organizzazione federale o dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Fiduciari Provinciali, etc.) che contempli la presenza di un ufficiale di gara. F.I.S.I. - Federazione Italiana Sport Invernali Sono da considerare agonisti tutti i partecipanti a competizioni inserite nei calendari nazionali e zonali. Per le manifestazioni a carattere promozionale, è richiesta l’idoneità soltanto per quelle inserite nei calendari nazionali. F.I.L.P.J. - Federazione Italiana Lotta Pesistica e Judo Lotta - Sollevamento Pesi - Judo: appartengono alle classi agonistiche tutti gli atleti dal 12° al 35° anno di età. Taekwondo e Karate: appartengono alle classi agonistiche gli atleti dal 15° al 35° anno di età. U.B.I. - Unione Bocciofila Italiana È da ritenere attività agonistica quella svolta dai tesserati alla U.B.I.: A) Appartenenti a qualsiasi categoria quando: – fanno parte di rappresentative nazionali – partecipano ai Campionati Italiani B) Tutti i tesserati appartenenti alla categoria Allievi. F.P.I. - Federazione Pugilistica Italiana Ogni atleta che svolge attività pugilistica e che ha compiuto 13 anni viene regolarmente affiliato alla F.P.I. ed è considerato praticante attività agonistica. F.I.M. - Federazione Italiana Motonautica Tutti coloro che richiedono la licenza di pilota sono da considerare agonisti. ROMA F.I.N.- Federazione Italiana Nuoto È considerata attività agonistica quella svolta da coloro che partecipano a manifestazioni organizzate o approvate dalla F.I.N. e dai suoi organi periferici ad eccezione di: – Esercenti «C» di nuoto, nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento: – Tesserati per le Scuole Nuoto e per i Centri di Avviamento Sportivo (C.A.S.); – Partecipanti alle fasi comunali, provinciali, regionali o interregionali dei Giochi della Gioventù di nuoto, di nuoto sincronizzato e nuoto per salvamento. F.I.C. - Federazione Italiana Canottaggio Sono da considerarsi agonisti: – Allievi e Vogatori: dai 10 ai 13 anni di età compiuti al l° gennaio. – Ragazzi e Vogatori: dai 14 ai 15 anni compiuti al l° gennaio. – Junior e Vogatori: dai 16 ai 17 anni compiuti al l° gennaio. – Senior «B» Vogatori: dai 18 ai 22 anni di età compiuti al l° gennaio. – Senior «A» Vogatori: che al l° gennaio hanno compiuto i 22 anni di età. – Pesi leggeri (vogatori, junior, senior che non devono superare il peso di Kg. 72,5). F.I.H.P. - Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio Sono agonisti tutti gli atleti tesserati, fatta eccezione per gli atleti appartenenti ai Centri federali, sociali e di avviamento allo sport. (Continua) La tutela sanitaria degli sportivi agonisti 5 F.I.H. - Federazione Italiana Hockey Sono agonisti tutti i tesserati alla Federazione, fatta eccezione per i partecipanti a tutti i tornei di minihockey (limitatamente alle fasi provinciali, regionali e interregionali). F.I.G.H. - Federazione Italiana Gioco Handball Sono atleti che svolgono attività sportivo-agonistica tutti coloro che, tesserati per società affiliate alla F.I.G.H., partecipano all’attività federale (campionati nazionali di serie, campionati juniores e allievi, fase nazionale del Trofeo delle Regioni). SEU F.G.I. - Federazione Ginnastica d’Italia Sono considerati agonisti tutti gli atleti e le atlete appartenenti alle categorie juniores e seniores, a prescindere dalla loro età, e gli atleti e atlete appartenenti alla categoria allievi/e che partecipano alle gare inserite nel calendario agonistico nazionale federale. F.I.V. - Federazione Italiana Vela È definita «attività sportiva agonistica» quella praticata dai tesserati appartenenti alle Squadre Federali e alle Rappresentative Nazionali. F.I.P. - Federazione Italiana Pallacanestro Sono da considerare agonisti coloro i quali partecipano a: Campionati Maschili A - B - C1 - C2 - D - Promozione - Prima Divisione - Juniores - Cadetti e le 8 squadre finaliste Nazionali del Campionato Allievi. Trofeo Ragazzi e Trofeo Propaganda e Trofeo 3 contro 3; Campionati Femminili Serie Al - A2 - B - C. Promozione - Prima Divisione - Juniores, Cadetti e le 8 squadre finaliste nazionali del Campionato Allieve e del Trofeo di Propaganda e Trofeo 3 contro 3 e Amatoriale. U.I.T.S. - Unione Italiana Tiro a Segno Sono considerati agonisti i tiratori che partecipano alle gare organizzate dall’U.I.T.S. con sistematicità e continuità, nonché i tiratori nominati di «interesse federale». Sono considerati «amatori» i tiratori che partecipano alle gare indette ed organizzate direttamente dalle sezioni TSN. F.M.I. - Federazione Motociclistica Italiana Costituisce attività sportiva agonistica qualunque competizione che comporti: – l’uso di motociclo o ciclomotore; – un regolamento di gara; – una classifica in base all’ordine di arrivo o al tempo di percorrenza e/o a punteggi positivi o negativi attribuiti ai concorrenti. Non costituiscono attività agonistiche le manifestazioni proprie del mototurismo quali motoraduni, motoconcentrazioni, motoraid, gimkane e simili. F.C.I. - Federazione Ciclistica Italiana È attività agonistica quella relativa alle categorie tecniche esordienti, allievi, juniores, dilettanti (I e II serie), donne juniores e donne seniores, professionisti e quella relativa alle categorie promozionali cicloamatori e Mountain Bike (MIB) agonistico. È da considerare attività ludico-ricreativa quella connessa alla categoria dei ciclosportivi, del MIB escursionistico, dei giovanissimi e del BMX, fatta eccezione per i partecipanti alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù. L’attività del BMX infine rientra tra le categorie tecniche agonistiche compiuto il 13° anno di età. ROMA F.I.R. - Federazione Italiana Rugby È attività agonistica l’attività svolta dalle Società e relativa a tutta l’attività federale: seniores, under 19, under 17, under 15, under 13, under 11. F.I.P.S. - Federazione Italiana Pesca Sportiva ed attività subacquee Svolge attività agonistica chi pratica lo sport subacqueo, il nuoto pinnato e l’orientamento. F.I.B.S. - Federazione Italiana Baseball Softball I tesserati di tutte le Serie e categorie, sia maschili che femminili, svolgono attività sportiva di tipo agonistico. La F.I.B.S. non organizza attività sportiva di tipo non agonistico. Ai partecipanti ai Giochi della Gioventù è preclusa la tessera F.I.B.S. F.I.P.M. - Federazione Italiana Pentathlon Moderno Sono da considerare agonisti gli atleti che abbiano compiuto il 12° anno di età: al di sotto dei 12 anni si deve considerare attività propriamente propedeutica. F.I.D.A.L. - Federazione Italiana di Atletica Leggera – Attività federale assoluta (agonisti). – Categoria Juniores: maschi 18-19 anni, femmine 17-18-19 anni. (Continua) 6 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo – – – – Categoria Seniores: maschi 20 anni e seguenti. Allievi: 15-16-17 anni. Allieve: 15-16 anni. Amatori: maschi e femmine. F.I.S.E. - Federazione Italiana Sport Equestre Gli atleti in possesso della Patente A/1 praticano attività non agonistica ovvero ludico ricreativa. Gli atleti in possesso della Patente A/2 sono da considerarsi agonisti e partecipano sempre a manifestazioni autorizzate dalla F.I.S.E. La patente A/2 abilita alla partecipazione: 1. Concorso di Salto Ostacoli; 2. Concorsi di Completo; 3. Manifestazioni agonistiche di Dressage; 4. Manifestazioni agonistiche di Turismo Equestre e di Equitazione di Campagna; 5. Manifestazioni agonistiche di attacchi; 6. Caccia a Cavallo; 7. Campionato Naz.le delle Scuole (salto, completo, dressage); 8. Giochi della gioventù a livello Nazionale (salto, dressage); 9. Concorsi e manifestazioni su ponies (salto, completo, dressage). SEU F.I.G. - Federazione Italiana Golf Sono da considerarsi agonisti: 1) I probabili Nazionali e gli atleti di Interesse Nazionale; 2) Professionisti; 3) Tutti i partecipanti ai campionati Nazionali ed Internazionali organizzati dalla F.I.G.T., inclusi i Campionati Nazionali ed Internazionali Seniores organizzati dalla competente Associazione. 4) Tutti i partecipanti ai corsi giovanili zonali e/o nazionali organizzati dalla F.I.G. 5) Tutti i partecipanti alle gare Ufficiali e Patrocinate F.I.T.A.R.C.O. - Federazione Italiana Tiro con l’Arco L’attività sportiva del Tiro con l’Arco è da considerare attività agonistica a tutti gli effetti. F.I.S.N. - Federazione Italiana Sci Nautico Sono da considerare agonisti tutti i partecipanti a competizioni inserite nel calendario nazionale e in quelli regionali delle varie discipline. F.I.G.C. - Federazione Italiana Gioco Calcio La qualificazione agonistica deve darsi all’attività di quei calciatori che, superato il 12° anno di età3, prendono parte ai campionati o tornei organizzati dalle Leghe di competenza o dal Settore Giovanile con esclusione delle manifestazioni indette nell’ambito dei Giochi della Gioventù. ROMA F.I.T.E.T. - Federazione Italiana Tennistavolo Tutte le competizioni di tennistavolo organizzate sia dagli Organi Centrali che dagli Organi Periferici in esecuzione delle disposizioni stabilite dagli specifici regolamenti, hanno natura di attività sportiva a carattere agonistico. Non sono comprese nelle attività di cui sopra le manifestazioni riservate ai tesserati al settore amatoriale organizzate dagli organi periferici. F.I.S.G. - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Tutti coloro che partecipano a manifestazioni organizzate o approvate dalla Federazione e dai suoi organi periferici sono considerati agonisti (sono quindi esclusi gli esordienti «C» e i tesserati per le scuole e per i Centri di avviamento sportivo = C.A.S.). F.I.P.A.V. - Federazione Italiana Pallavolo Sono da considerare agonisti tutti i tesserati F.I.P.A.V. 4 (l’età minima per tesserarsi alla F.I.P.A.V. è di 12 anni). F.I.T.A.V. - Federazione Italiana Tiro a Volo L’attività federale è suddivisa in: A) Agonisti di vertice: che è quella praticata dai tiratori partecipanti alle squadre azzurre e all’attività internazionale olimpica (idoneità specifica di tipo A). B) Agonistica ludico sportiva: che è quella praticata a qualsiasi livello da tutti gli altri tiratori non compresi nel capoverso precedente (idoneità generica). (Continua) La tutela sanitaria degli sportivi agonisti 7 F.I.C.K. - Federazione Italiana Canoa Kajak Sono da considerare atleti agonisti tutti gli atleti del territorio nazionale che si tesserano per lo sport della canoa. Ae.C.I. - Aero Club d’Italia Volo a motore - Volo a vela. C.S.A.I. - A.C.I. - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana Velocità, Rallies, Autocross, Rallycross, Tout Terrain, Rallycross e New Rallycross, Autostoriche. SEU Per talune Federazioni (Federazione Italiana Rugby e Federazione Italiana Tiro con l’Arco) è agonistica in sostanza qualsiasi forma di pratica delle rispettive discipline; per altre vanno considerati agonisti gli atleti che partecipano all’attività svolta nell’ambito federale (Federazione Italiana Sport Invernali, Federazione Italiana Tennis, Federazione Italiana Lotta Pesistica e Judo, Federazione Italiana Vela). La maggior parte – e le più importanti – delle Federazioni hanno, invece, adottato un criterio anagrafico, secondo il quale devono considerarsi agonisti: – tutti i tesserati che hanno compiuto il 10° anno di età (Federazione Italiana Scherma); – tutti gli affiliati che hanno compiuto i 13 anni di età (Federazione Pugilistica Italiana); – tutti i tesserati che hanno compiuto il 10° anno di età (Federazione Italiana Canottaggio); – tutti gli atleti che hanno compiuto il 12° anno di età (Federazione Italiana Pentathlon Moderno); – tutti gli atleti che hanno compiuto il 19°18° (maschi) o il 19°-18°-17° (femmine) anno di età (Federazione Italiana di Atletica Leggera); – tutti i calciatori che hanno superato il 12° anno di età (Federazione Italiana Gioco Calcio). La disparità d’orientamenti deducibile dalle indicazioni (peraltro provvedute di efficacia giuridica, in quanto emanate in base alla delega prevista nel D.M. 18 febbraio 1982) fornite dalle singole Federazioni appare francamente eccessiva e in qualche caso, come quello della Federazione Italiana dell’Atletica Leggera, destinata a vanificare in larga misura l’applicazione delle disposizioni di tutela previste dalla normativa, posto che odiernamente l’avviamento alla pratica sportiva è assai precoce ed impostato su carichi di lavoro fisico di crescente entità. Alla luce di siffatte considerazioni già in passato avevamo auspicato un ulteriore intervento legislativo che stabilisse comunque un’età minima, omogenea tra le diverse Federazioni, per l’attribuzione della qualificazione agonistica, che indicavamo nel compimento del 10° anno di età, con la espressa condizione che l’età in questione potesse bensì essere eventualmente abbassata da singole Federazioni, ma non innalzata. Di fatto un intervento legislativo non si è verificato, ma si è verificata – conforme all’auspicio – l’adozione di limiti di età inferiori da parte di alcune Federazioni, con l’effetto di ampliare «il numero dei soggetti obbligati ai controlli sanitari previsti dalle vigenti norme di materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche», come rilevato con qualche preoccupazione dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. nella deliberazione n. 1108 del 3 dicembre 1992, unitamente alla raccomandazione di «evitare di procedere ad ulteriori riduzioni dell’età di inizio dell’attività agonistica federale» ed al richiamo alla «necessità di acquisire il preventivo parere del responsabile medico federale (o dell’organo eventualmente previsto dai regolamenti federali) per la determinazione dell’attività agonistica, ai sensi del D.M. 18/2/1982». Rinviando al termine del presente capitolo per una messa a punto in chiave propositiva di questo come di altri problemi, ribadiamo, in- ROMA 8 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo tanto, che la soluzione da noi indicata verrebbe altresì a sanare le gravi incongruenze rilevabili in tema di acquisto della qualificazione agonistica per i partecipanti ai giochi della gioventù, che sulla base del D.M. 18 febbraio 1982 (art. 1, terzo comma) devono sottoporsi ai controlli di idoneità specifica allo sport soltanto «per accedere alle fasi nazionali». Ne deriva chiaramente che costoro, per accedere e partecipare alle competizioni pre-nazionali, devono allo stato attuale essere sottoposti al solo controllo di idoneità allo sport non agonistico. L’espletamento dei controlli sanitari relativi all’idoneità è affidato, a tenore dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, ai «medici di cui all’art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80»: si tratta dei medici della Federazione Medico-sportiva Italiana (F.M.S.I.) nonché del personale e delle strutture pubbliche e private convenzionate indicati dalle Regioni d’intesa con il C.O.N.I. Per «medici della F.M.S.I.», secondo la già citata circolare esplicativa, bisogna intendere coloro che lo statuto della Federazione stessa definisce «soci ordinari» e cioè medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell’attestato di medico sportivo rilasciato dal Ministero della Sanità, ovvero della libera docenza in medicina dello sport. sport agonistico viene svolta in regime liberoprofessionale dai medici in possesso della qualifica in questione, in altre essa è stata riservata alle sole strutture medico-sportive delle Unità sanitarie locali oppure convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale*. Del problema si è occupata, a livello locale, la stessa Magistratura amministrativa, dietro sollecitazione degli organi e delle categorie professionali interessati. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione I, con decisione del 24 aprile 1985, n. 225, ha in proposito stabilito che «il rilascio delle certificazioni di idoneità specifica alle attività sportive agonistiche rientra nella competenza esclusiva delle Unità sanitarie locali, che possono esercitarla attraverso i propri medici, dipendenti o convenzionati: pertanto, i medici liberi professionisti, anche se iscritti alla Federazione medico-sportiva italiana, non sono abilitati al rilascio di tali certificazioni se non siano anche convenzionati col Servizio sanitario nazionale». Di interesse al riguardo risulta, altresì, un parere della Regione Toscana in data 16 febbraio 1985 che, basandosi anche sull’attribuzione alle Unità sanitarie locali degli accertamenti, delle certificazioni e di ogni altra prestazione medicolegale spettante al Servizio Sanitario Nazionale dettata dall’art. 14, terzo comma, lettera q), della legge 22 dicembre 1978, n. 833, perveniva alla analoga conclusione secondo la quale «può ritenersi pertanto che per il rilascio di un certificato di idoneità sportivo-agonistica non sia sufficiente la qualifica di socio ordinario della F.M.S.I., ma occorra anche che il medico eserciti la propria attività in una struttura pubblica (U.S.L., attualmente trasformate in ASL: n.d.r.) o in un Centro di medicina dello sport della F.M.S.I. Ne segue che un medico specialista in medicina dello sport, anche se socio ordinario, non può rilasciare il certificato in questione in regime libero-professionale». Ma per contro può farsi valere, quale espres- SEU ROMA Nonostante i chiarimenti di cui alla circolare ministeriale è rimasto incerto se sia sufficiente la qualifica di «socio ordinario della F.M.S.I.» per abilitare il medico al rilascio delle certificazioni di idoneità, ovvero se alla detta qualifica debba pure sommarsi una specifica autorizzazione, sotto forma di convenzionamento, da parte della competente Regione. Di fatto, fino al momento attuale, nelle diverse Regioni si è al riguardo proceduto in modo estremamente difforme. Così, mentre in alcune Regioni l’attività certatoria sull’idoneità allo * La Regione Lazio, nella quale vivono e lavorano gli Autori, con la legge del 09/07/1997 ha provveduto a convenzionare, per una attività certatoria svolta solo in regime libero-professionale ma con tariffe sociali suggerite dalla F.M.S.I., solamente i medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport (n.d.r.). La tutela sanitaria degli sportivi agonisti sione di indirizzo del tutto opposto, la Circolare dell’Assessore alla Sanità della Regione Veneto del 2 novembre 1984 (prot. n. 36463/6113) nella quale, al termine di una disamina sui diversi aspetti del problema, si concludeva che «la potestà certificativa di cui trattasi non può essere inibita ai medici sportivi non operanti nell’ambito del servizio pubblico né a quelli che operano al di fuori delle strutture della Federazione medico-sportiva italiana», pur con la limitazione che «per gli esami clinici e strumentali richiesti dal medico che opera privatamente ai fini dell’accertamento dell’idoneità, non potrà essere utilizzato l’apposito modulo regionale e quindi la relativa spesa sarà a carico del richiedente». Più realisticamente, però, va rilevato che – ad onta delle polemiche da anni in atto tra Unità sanitarie locali, strutture della Federazione Medico-Sportiva Italiana e specialisti in medicina dello sport operanti in regime liberoprofessionale circa la «potestà» di certificazione in materia ed i conseguenti introiti economici – l’obbligo di certificazione dell’idoneità sportiva agonistica (come pure, in molti casi, dello stato di buona salute per la pratica sportiva non agonistica) continua ad essere in larga misura inevaso e lettera morta, con picchi estremamente sensibili in alcune Regioni ovvero nell’ambito di alcune Federazioni sportive: ciò vanifica non soltanto le finalità di tutela perseguite dalla legislazione vigente, ma le stesse polemiche di cui sopra*. 9 grado più o meno elevato di coordinamento tra psiche e soma e, non di rado, capacità critiche ed intellettive di un certo livello. In teoria l’accertamento di idoneità specifica allo sport dovrebbe essere completato con un esame attitudinale, per modo che la selezione sanitaria effettuata sugli atleti o aspiranti tali possa costituire strumento capace di accertare non soltanto la compatibilità tra compagine psico-fisica individuale e prestazione sportiva, ma anche di indirizzare l’aspirante atleta alla pratica della disciplina sportiva a lui più adatta o per la quale egli dimostri la migliore predisposizione in ragione della propria dotazione somatica e psichica. Nella pratica, viceversa, la scelta di una disciplina sportiva è atto decisionale del singolo, che precede la richiesta di una visita di idoneità: il medico sportivo deve il più delle volte limitarsi a verificare la sussistenza di uno status psico-fisico compatibile con l’esercizio di una determinata disciplina sportiva, ovvero l’assenza di menomazioni, congenite o acquisite, che possano contro-indicare l’espletamento della pratica sportiva in riferimento ad uno specifico sport. Va chiarito che la menomazione suscettibile di contro-indicare la pratica sportiva può consistere, e di norma consiste, in un’affezione morbosa in atto, negli esiti stabilizzati ovvero cronicizzati di una malattia o di una lesione traumatica, ma pure in difetti organico-costituzionali (relativi, per esempio, agli indici staturali e ponderali) che, pur essendo privi di carattere morboso, nondimeno non consentono di praticare, senza un considerevole rischio di danno, una o più attività sportive. Quanto alla natura della contro-indicazione, è pacifico che questo termine non allude univocamente e sempre ad una ben definita situazione di rischio. «Rischio» – come più dettagliatamente si vedrà allorché verrà preso in esame il contratto as- SEU ROMA È stato prima precisato che «idoneità» designa il possesso di determinati requisiti psicofisici. Qui, trattandosi di una idoneità specifica allo sport, si vuole designare il possesso di requisiti psico-fisici necessari per lo svolgimento di una determinata disciplina sportiva, partendo dall’assunto che ogni tipo di sport richiede l’esecuzione di peculiari atti motori ed un particolare impegno di organi ed apparati somatici, nonché l’attuazione di comportamenti che implicano un * Che non rappresentano certo, in ordine di importanza, la causa ultima di tanta inefficienza ed inefficacia applicativa di una legge che, a tuttoggi, è ancora una delle poche a mera valenza di prevenzione primaria nel nostro Paese (n.d.r.). 10 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo sicurativo contro gli infortuni sportivi – significa la possibilità dell’avverarsi di un evento di danno, che in ambito medico-sportivo si concretizza essenzialmente in un danno somatopsichico. L’esistenza di una infermità – sia essa una menomazione o un difetto fisico o mentale – costituisce contro-indicazione alla pratica di uno specifico sport in quanto e nella misura in cui l’organismo umano, nel corso della prestazione sportiva e per effetto di quella infermità, possa trovarsi in una situazione di rischio, che non si sarebbe verificata ove l’organismo non fosse stato posto in quella situazione (prestazionale o ambientale). È pacifico che talvolta è la menomazione stessa a porre in essere una situazione di pericolo, sia pure latente: è il caso, questo, di numerose affezioni organiche, come le cardiopatie, siano esse congenite o acquisite. In casi siffatti non può dirsi che la prestazione sportiva, di per sé, sia da considerarsi come causa del rischio, che sussiste indipendentemente dalla attività fisica connessa con l’esercizio sportivo. Tuttavia è in dubbio che la prestazione sportiva, qualora direttamente o indirettamente solleciti l’attività cardio-circolatoria, è causa di un’accentuazione del rischio fino al punto da rendere attuale il verificarsi di un evento di danno. Alla luce di considerazioni non difformi da quelle fin qui formulate, e tenuto conto della particolare rilevanza delle affezioni di natura cardiologica, sia tra le causali di non idoneità allo sport agonistico che tra le cause di morte improvvisa nello sport, alcune associazioni mediche e società scientifiche hanno dato congiuntamente vita ad un Comitato Organizzativo Cardiologico per l’Idoneità Sportiva (C.O.C.I.S.). Con tale Comitato si intendeva e si intende: a) definire le modalità di effettuazione di una visita cardiologico-sportiva di base (1° livello); b) definire protocolli clinico-strumentali utili ai finì di un approfondimento diagnostico e prognostico (2° e 3° livello) delle anomalie emerse in sede di visita di l° livello e realmente applicabili su tutto il territorio nazionale con un accettabile rapporto costi/benefici; c) identificare criteri di idoneità cardiovascolare alle diverse attività sportive in presenza di anomalie e patologie cardiovascolari di diversa natura e con diverso grado di rischio nei confronti dell’eventuale insorgenza di accidenti cardiovascolari acuti (aritmie gravi, sincopi, infarto miocardico, morte improvvisa, etc.) o cronici (deterioramento cardiovascolare anatomico e/o funzionale) da sport. I lavori del Comitato hanno portato alla redazione di Protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico di largo impiego nel nostro Paese, nei quali si sottolinea che: 1) l’entità dell’impegno cardiovascolare deve essere valutato in modo poliparametrico, tenendo conto dell’intensità assoluta delle richieste energetiche, del loro andamento e durata nel tempo, e del tipo di lavoro muscolare richiesto in prevalenza (statico o dinamico); 2) il rischio potenziale di un determinato sport nei confronti dell’insorgenza di accidenti cardiovascolari acuti o di un possibile deterioramento a distanza della condizione cardiaca è in relazione all’impegno emodinamico ed alle sollecitazioni neuro-ormonali presenti; 3) in ogni caso il giudizio di idoneità deve essere più restrittivo nei confronti degli atleti praticanti sport già di per se stessi caratterizzati da un rischio intrinseco elevato verso l’atleta e/o verso terzi. SEU ROMA A parziale completamento di quanto osservato circa la disciplina degli accertamenti di idoneità allo sport agonistico conviene trattare brevemente della cosiddetta morte improvvisa (M.I.) nello sport, per essere siffatta evenienza la più temuta tra le occorrenze patologiche nell’ambito sportivo e senz’altro quella sulla quale si appuntano massimamente interrogativi ed interesse da parte della pubblica opinione e, non di rado, indagini promosse dalla Magistratura, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali responsabilità penali. Propriamente in medicina legale si intende per «improvvisa» la morte «che interrompe in modo subitaneo, ovvero anche solo rapido, ma comunque sempre inopinato, il corso della vita di un soggetto sino ad allora in apparente buona La tutela sanitaria degli sportivi agonisti salute, od il cui pur palese stato di malattia non faceva in alcun modo prevedere l’imminente ed immanente esito: la morte per dirsi improvvisa non deve essere indotta da causa tossica o meccanica o come che sia violenta, ma dovrà essere provocata da causa o cause unicamente e solo naturali» (Gilli). Sulla base della definizione ricordata si possono attribuire alla morte improvvisa (M.I.) i seguenti caratteri peculari: 1) la rapidità del decesso; 2) la spontaneità del processo morboso causativo del decesso con esclusione, quindi, di antecedenti lesivi esogeni; 3) l’imprevedibilità dell’evento letale al momento della sua verificazione. In rapporto al periodo di tempo che intercorre tra le prime manifestazioni sintomatologiche ed il decesso, si suole qualificare ulteriormente la M.I. come: – istantanea, quando si verifichi nello spazio di pochi secondi o di pochi minuti; – in compendio, allorché abbia luogo entro 12 ore dall’inizio della sintomatologia; – rapida, quando occorra tra le 12 e le 24 ore dall’esordio sintomatologico. L’etiopatogenesi della M.I. può ricondursi ad un ampio ventaglio di affezioni morbose pertinenti a pressoché tutti i principali sistemi anatomo-funzionali. Ne citiamo qui, a scopo esemplificativo, soltanto alcune: – malattie del sistema nervoso centrale: meningiti acute, ematoma subdurale cronico, emorragie meningee, apoplessia cerebrale, etc.; – malattie dell’apparato cardio-circolatorio: miocardite cronica, miocardite acuta, miocardosi, peri- ed endocarditi acute o croniche, vizi valvolari congeniti, coronaropatie, aneurismi aortici, embolia dell’arteria polmonare, etc.; – malattie dell’apparato respiratorio: laringiti acute o croniche, edema del laringe, spasmo della glottide, emorragie laringee, tracheiti acute o croniche, polmonite o broncopolmonite acuta, pleurite essudativa, etc. – malattie dell’apparato digerente: ascessi latero-faringei, ulcera gastrica, occlusione intestinale, appendicite acuta gangrenosa perforati- 11 va, peritoniti acute, atrofia epatica giallo-acuta, echinococcosi epatica, pancreatite acuta emorragica, etc.; – malattie dell’apparato uropoietico: glomerulonefrite cronica, nefrosclerosi primitiva, etc.; – malattie acute da infezione: morbillo, scarlattina, pertosse, sepsi, tifo, difterite, etc.; – malattie dell’apparato endocrino: tiroiditi acute e croniche, tireotossicosi, emorragia destruente delle paratiroidi, apoplessia dei surreni, iperplasia timica, etc. Nella popolazione sportiva la frequenza della M.I. sembra essere maggiore che nella restante popolazione, pur presentandosi in dimensioni numeriche estremamente esigue (1 caso di M.I. ogni 10.000 soggetti praticanti per anno, secondo stime condotte in diversi Paesi). La frequenza della M.I., peraltro, sarebbe tanto maggiore quanto più intenso e prolungato è l’esercizio sportivo. SEU Il Pelliccia ed il Venerando, in una rassegna sull’argomento (1986), hanno rilevato che la maggior parte dei casi di M.I. devono attribuirsi causalmente a fattori cardio-circolatori, che nell’età giovanile si identificano prevalentemente con malformazioni congenite dei vasi coronarici, con affezioni del miocardio (cardiomiopatia ipertrofica, miocarditi), del tessuto valvolare (stenosi calcifica dei lembi valvolari, anomala presenza di un anello fibroso al di sotto del piano delle semilunari, prolasso della mitrale), del sistema di eccitoconduzione (fasci atrio-ventricolari accessori, displasia aritmogena del ventricolo destro, alterazioni del tratto QT (QTL, QT corto congeniti e/o iatrogeni: n.d.r., etc.), mentre nell’età adulta o senile si riconducono prevalentemente all’aterosclerosi coronarica, seguita più da lontano da altre cause come la cardiomiopatia ipertrofica, la cardiomiopatia dilatativa, la rottura di aneurisma dissecante dell’aorta, etc (n.d.r. v. cap. sull’evento acuto). Gli stessi Autori, stimando in circa 5.000.000 il numero complessivo dei praticanti attività sportive ai vari livelli in Italia, osservano ROMA 12 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo che l’impiego delle tecniche spesso sofisticate (T.A.C., studio elettrofisiologico) necessarie per la diagnosi precoce di molte di queste affezioni responsabili di M.I. comporterebbe costi proibitivi ed in taluni casi non consentirebbe egualmente di pervenire ad una completa prevenzione; essi hanno sintetizzato le loro conclusioni nelle seguenti proposizioni, che riteniamo proficuo riportare: 1. l’evento morte improvvisa è un evento naturale iscritto nella evoluzione della patologia di base; 2. quest’ultima può essere non diagnosticabile in vita, anche in soggetti accuratamente visitati; 3. la prevenzione di massa della M.I. è resa impossibile dal rapporto costi/benefici proibitivo per ogni comunità, anche la più ricca; 4. l’attività sportiva non rappresenta altro che l’occasione, ovvero la concausa di morte, di cui è responsabile una patologia, più spesso cardiovascolare, già preesistente. Gli Autori concludono affermando che «nessun caso di M.I. può essere attribuito all’effetto dell’esercizio fisico, ancorché strenuo, su un cuore sano». In una più recente messa a punto sull’argomento (1990), lo Zeppilli e il Palmieri sono pervenuti alla conclusione che la morte improvvisa da sport «è un evento molto raro, che colpisce in prevalenza sportivi maschi di età tra 30 e 50 anni, di medio-basso livello agonistico, durante o subito dopo una competizione ufficiale di attività sportive ad elevato impegno cardiovascolare». Gli Autori identificano la malattia aterosclerotica coronarica come il substrato anatomopatologico dominante nei soggetti in età superiore ai 35 anni, con una frequenza fino al 90%-100%; in età giovanile, invece, la causa di natura coronarica più frequente è costituita dalle anomalie di origine e di decorso delle arterie coronariche, soprattutto dall’origine dell’arteria coronaria sinistra o destra o dal seno di Valsalva controlaterale, ma pure da ipoplasia coronarica o da decorso intramurale di una arteria coronaria. Nei soggetti di età inferiore a 35 anni, comunque, il substrato anatomopatologico più frequente di morte improvvisa da sport sarebbe rappresentato dalle miocardiopatie (cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena e miocarditi acute, mentre appare ridimensionato il ruolo della cardiomiopatia ipertrofica). Gli Autori concludono che la quasi totalità delle M.I. da sport riconosce un substrato organico facilmente individuabile ad una attenta indagine anatomopatologica ed istopatologica, costituito in massima parte da alterazioni cardiache e in misura più ridotta da patologie vascolari, e che tuttavia nelle varie casistiche esaminate sono riportati, in misura variabile dal 5% al 10%, casi di M.L da sport da causa sconosciuta, nei quali la mancata identificazione di alterazioni valorizzabili in guisa di antecedenti causali potrebbe essere ricondotta sostanzialmente a: – una procedura anatomopatologica non corretta o incompleta (in particolare nelle vecchie casistiche, non adeguatamente supportate da indagini istopatologiche); – l’esistenza di substrati patologici di natura realmente e meramente funzionale (sindrome del QT lungo, vagotonia non fisiologica nelle sue forme estreme). SEU Ancora, la menomazione può costituire contro-indicazione assoluta alla pratica di qualsiasi sport o della maggior parte di essi, ma talvolta preclude soltanto l’espletamento di taluni di essi o di uno sport in particolare, con ampia possibilità di svolgerne un altro od altri. Va, pertanto, tenuto presente che il giudizio di idoneità richiesto è strettamente specifico e cioè indirizzato alla compatibilità tra complesso somato-psichico individuale ed espletamento di una ben determinata disciplina sportiva e non di altre. Ne consegue che il medico esaminatore deve essere anche in possesso di precise cognizioni concernenti le caratteristiche prestazionali di ciascuna disciplina sportiva, dal «gesto atletico» propriamente detto fino a tutte le altre propedeutiche o comunque correlate – sì da poter ipotizzare, con la massima verosimiglianza, la ROMA La tutela sanitaria degli sportivi agonisti situazione bio-fisiologica nella quale l’individuo verrebbe a versare durante il suo espletamento. È richiesta al medico visitatore, quindi, una capacità previsionale che non può normalmente pretendersi dal medico chirurgo sulla sola base degli studi necessari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia. Di qui l’elettiva qualificazione del medico sportivo per il proferimento del giudizio sull’idoneità allo sport agonistico, che è giudizio espresso non astrattamente, ovverosia in funzione di una qualsivoglia estrinsecazione energetica, bensì formulato in stretto riferimento con le molteplici evenienze fisio-patologiche legate a quella pratica sportiva ed alla capacità di quel singolo individuo ad affrontarle senza prevedibile danno o pericolo di danno. Ne deriva, altresì, che il giudizio in questione, in presenza di alterazioni somato-psichiche comunque connotate sotto il profilo nosologico, non può semplicisticamente essere a priori indirizzato verso la non idoneità del soggetto esaminato, ma – qualunque sia il suo risultato (idoneità o inidoneità) – deve costituire il frutto di un ben ponderato bilancio razionale tra natura ed entità della o delle alterazioni riscontrate da un lato e natura ed entità della prestazione sportiva dall’altro. Il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, al riguardo, si limita ad enunciare (art. 2) che «l’accertamento di idoneità, relativamente all’età ed al sesso, per l’accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato ... sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione». Si è già visto come l’età costituisca uno dei criteri-guida indicati dalle Federazioni sportive: per conseguenza il medico esaminatore dovrà tener conto dell’età minima stabilita da ciascuna singola Federazione ai fini dell’accesso alla pratica agonistica. 13 Per quanto, invece, concerne l’età massima per lo svolgimento dello sport agonistico, è del tutto ovvio che questa, per molti sport, non può essere tassativamente indicata, giacché il fenomeno dell’invecchiamento non procede in stretto parallelismo con l’età anagrafica e comunque questa non è invariabilmente, e nell’identico modo, sinonimo di decadimento organico ovvero di presenza di affezioni morbose. È vero, invece, che con il progredire dell’età aumenta la possibilità dell’esistenza di affezioni morbose, specie a carattere degenerativo, tali da imporre un maggior approfondimento clinicodiagnostico, una più ravvicinata periodicità dei controlli sanitari e, in ogni caso, l’adozione da parte dell’atleta di comportamenti prestazionali informati ad una prudente cautela, in considerazione della minore resistenza allo sforzo e della dilatazione dei tempi di recupero fisiologico. Va tenuto presente, peraltro, che alcune Federazioni, come quella pugilistica, indicano nei loro Regolamenti anche un’età massima o limite per lo svolgimento della pratica sportiva (per il pugilato questa è indicata in anni 35, con alcune eccezioni per quella professionistica), mentre altre Federazioni prevedono varie categorie sulla base dell’età (per la Federazione di atletica leggera: a) ragazzi; b) allievi; c) juniores; d) seniores). Quanto al sesso, talune Federazioni (per esempio: la Federazione Italiana Atletica Leggera) prevedono una differente età di acquisto della qualificazione agonistica per i maschi e, rispettivamente, per le femmine; altre (come la Federazione Pugilistica Italiana) ammettono all’attività agonistica i soli soggetti di sesso maschile. Va, ovviamente, tenuto conto del sesso in relazione a situazioni fisiologiche (come la gravidanza) suscettibili di determinare uno stato di inidoneità temporanea alla pratica di talune discipline sportive. Maggiore attenzione occorre riservare alla menzione, fatta nel citato art. 2 del Decreto Miniteriale, della «valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale». Quello concernente la maturità fisica e/o psichica è, infatti, un criterio di giudizio rilevante ai SEU ROMA 14 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo fini dell’ammissione di un soggetto alla pratica dello sport agonistico. Esso è in rapporto al grado di evoluzione fisica (auxologica) di individui in età infantile o adolescenziale, il cui sviluppo può, in molti casi, dimostrarsi in ritardo rispetto a quello normalmente rilevabile nei coetanei all’età nella quale è prevista l’acquisizione della qualificazione agonistica (per esempio: il compimento del 10°, del 12°, del 14° anno di età, secondo i limiti fissati dalle diverse Federazioni), ma è anche più ampiamente, in rapporto al grado di evoluzione psichica, che può presentare ritardi di sviluppo (per esempio: ritardo mentale di varia entità) di natura permanente ovvero colmabili nel tempo. In relazione alla natura ed al grado dello stato dì ipoevoluzione riscontrato, può trovare applicazione un giudizio di inidoneità temporanea o permanente. L’ultimo dei criteri indicati – la «valutazione .. della capacità morfofunzionale e psichica individuale» – chiarisce i termini medico-legali del giudizio demandato al medico esaminatore. La capacità è qui impiegata come sinonimo dell’idoneità, anche se dalla dottrina medicolegale i due termini sono tenuti abitualmente distinti, allo stesso modo con il quale, nell’ambito della medicina legale militare e della medicina legale del lavoro, l’idoneità sta il più delle volte ad esprimere una capacità, rispettivamente, al servizio militare ed al lavoro. Siffatto giudizio viene espresso in relazione all’efficienza somatica e psichica individuale nei confronti di una determinata estrinsecazione energetica e consiste essenzialmente in una valutazione dello status anatomo-funzionale dell’individuo, che tiene conto dell’esistenza di infermità fisiche e/o psichiche capaci di ripercuotersi negativamente sulla efficienza del singolo rendendolo inetto a quella estrinsecazione energetica, ovvero di procurargli nocumento nell’espletamento di essa. Non rientra di norma nel giudizio in questione la valutazione fisio-psico-attitudinale alla pratica dell’attività (lavorativa, sportiva, militare) specificamente considerata, ma soltanto la capacità psico-fisica (efficienza) a svolgerla, avendo riguardo, eminentemente, al rischio nei confronti della salute, che è il bene sottoposto a tutela. In diversi termini il giudizio di idoneità specifica allo sport consiste, come ripetutamente sottolineato, in una valutazione di compatibilità tra status psico-fisico individuale e pratica di una specifica attività agonistica, e non già in una selezione attitudinale in vista di risultati sportivi di alto livello: selezione che, nel caso, comporterebbe un quid pluris quantitativo e qualitativo rispetto alla disciplina di accesso alla pratica agonistica voluta dal legislatore, che ha di mira esclusivamente la tutela del bene salute e non altre finalità. Ulteriori finalità selettive o d’orientamento nella scelta dell’una o dell’altra disciplina sportiva sono beninteso ampiamente auspicabili e pienamente legittime allorché vengano perseguite dal singolo o dagli enti sportivi, che possono allo scopo avvalersi della consulenza di medici sportivi e di altri specialisti (per esempio: psicologi, tecnici sportivi, etc.). Il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 prevede esplicitamente (art. 3, primo comma), per i soggetti interessati al controllo dell’idoneità specifica allo sport agonistico, l’obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari elencati in un apposito protocollo clinico-diagnostico allegato al Decreto Ministeriale stesso (e successivamente integrato e rettificato a mezzo del Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983). Implicitamente ne deriva l’obbligo, per il medico visitatore, di attenersi al protocollo medesimo, la cui procedura costituisce un complesso di condizioni necessarie e (il più spesso) sufficienti per il proferimento del giudizio conclusivo di idoneità. Il protocollo è costituito da due allegati (allegato 1 e allegato 2) nei quali sono rispettivamente elencati i controlli sanitari e la loro periodicità in relazione ai vari sport e riprodotti i modelli di scheda valutativa (A e B) che devono essere compilati dal medico esaminatore. L’allegato 1 comprende, a sua volta, due tabelle (contrassegnate con le lettere A e B) tra le quali sono suddivisi i diversi sport. Nella prima (tabella A) sono inclusi gli sport a (presunto) minore impegno cardio-circolatorio e respiratorio (Tab. 1.2): SEU ROMA La tutela sanitaria degli sportivi agonisti 15 Tabella 1.2 – ALLEGATO 1 Controlli sanitari e loro periodicità in relazione ai vari sport (D.M. 18/02/1982) TABELLA A. Accertamenti richiesti per tutti gli sport sottoelencati Visita medica. Esame completo delle urine. Elettrocardiogramma a riposo. Sport SEU Periodicità (in anni) Automobilismo (velocità, rally, autocross, rallycross) 1 Automobilismo (regolarità nazionale e slalom nazionale) 2 Badbington 2 Bob Bocce Curling e birilli sul ghiaccio Golf Karting Motociclismo (velocità) 1 Esami specialistici integrativi Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita. Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita 2 2 2 2 1 Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita. Motociclismo (motocross, enduro, trial) 1 Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita. Motonautica 1 Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita. 1 Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita. Slittino Tamburello Tennis da tavolo Tiro con l’arco Tiro a segno ROMA 2 2 2 1 Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico. Tiro a volo 1 Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico. Esame neurologico periodico. Tuffi 1 Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico. E.E.G. nel corso della prima visita. 16 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo Per tutti gli sport elencati dovrà essere effettuata la visita medica (secondo il paradigma stabilito nella scheda valutativa «modello A»), integrata dall’esame completo delle urine e dall’elettrocardiogramma a riposo. A fianco di ciascuno sport è poi indicata, nella stessa tabella A, la periodicità in anni del controllo sanitario di idoneità (per taluni sport fissata ad un anno, per altri a due anni). Sono ancora indicati, infine, gli esami specialistici integrativi previsti per ciascuno sport in occasione sia della prima visita medica di idoneità sia di quelle successive (periodiche). Va rilevato che, mentre per i vari esami specialistici integrativi è prevista l’effettuazione ad ogni visita, dell’esame elettroencefalografico (indicato per il giudizio di idoneità all’automobilismo, al bob, al motociclismo, alla mo- tonautica, allo slittino ed ai tuffi) è stabilita l’esecuzione soltanto «nel corso della prima visita». Siffatta previsione non comporta, tuttavia, che l’esame in questione non possa e talora non debba essere nuovamente ripetuto sulla base di una precisa indicazione clinica o, come si vedrà più oltre, «su motivato sospetto clinico». Nella seconda tabella (Tab. 1.3) sono elencati altri sport, sulla (presumibile) base di un (presunto) maggiore impegno cardiaco-circolatorio e respiratorio, come si deduce dal fatto che, oltre alla visita medica, all’esame completo delle urine ed all’elettrocardiogramma a riposo, già previsti per gli sport inclusi nella tabella A, per essi è richiesta anche l’effettuazione dell’elettrocardiogramma dopo sforzo e della spirografia (Tab. 1.3): SEU Tabella 1.3 – Accertamenti richiesti per tutti gli sport sottoelencati (TABELLA B) Visita medica. Esame completo delle urine. Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo. Spirografia. Sport Atletica leggera Baseball Biathlon Calcio Canoa Canottaggio Ciclismo Ginnastica Periodicità (in anni) Esami specialistici integrativi 1 1 1 Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico. ROMA Hockey e pattinaggio a rotelle 1 1 1 1 1 1 Hockey su prato e «en salle» 1 Karatè 1 Ippica 1 Judo 1 Lotta 1 Nuoto 1 Pallacanestro 1 Pallamano 1 Pallanuoto 1 (continua) La tutela sanitaria degli sportivi agonisti 17 (continua) Pallavolo 1 Pentathlon moderno 1 Pugilato 1 Esame neurologico periodico. Esame oculistico con videat fundus periodico. SEU Esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico. E.E.G. nel corso della prima visita ed in occasione delle visite di cui al punto D) delle note esplicative. Rugby Scherma Sci alpino - discesa libera 1 1 1 Esame neurologico periodico. E.E.G. nel corso della prima visita Slalom speciale e gigante 1 Esame neurologico periodico. Sci combinata - Salto speciale 1 E.E.G. nel corso della prima visita Sci da fondo 1 Sci nautico Softball Sollevamento pesi Sport del ghiaccio Sport equestri Sport subacquei Tennis Vela Note esplicative 1 1 1 1 1 1 Esame otorinolaringoiatrico periodico. 1 1 A) La visita medica deve comprendere: – l’anamnesi: – la determinazione del peso corporeo (in Kg.) e della statura (in cm.). – l’esame obiettivo con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato; – l’esame generico dell’acuità visiva mediante ottotipo luminoso; – l’esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici); – il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a m. 4 di distanza, quando non è previsto l’esame specialistico ORL. B) La valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell’esame E.C.G. mediante IRI (vedi tabella allegata). C) L’esame spirografico deve comprendere il rilievo dei seguenti parametri: – capacità vitale (CV); – volume espiratorio massimo al secondo (VEMS); – indice di Tiffeneau (VEMS/CV); – massima ventilazione volontaria (MVV). D) Ogni pugile che abbia subito un «KO» per colpi al capo o che abbia comunque subito una sconfitta prima del limite (KOT, abbandono, getto dell’asciugamano), deve sospendere l’attività pugilistica, anche di allenamento, per un periodo minimo di 30 giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il periodo di riposo il pugile non può riprendere in alcun modo l’attività agonistica se non dopo essersi sottoposto a visita di controllo. Obbligatoriamente tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento deve intercorrere un periodo di quindici giorni, necessario per l’idoneo allenamento. Ogni pugile che subisce due KO consecutivi deve osservare, a decorrere dall’ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale deve sottoporsi a visita di controllo. E) Ogni atleta che subisce un trauma cranico deve sospendere l’attività sportiva praticata e sottoporsi a visita di controllo prima di riprenderla. F) Per tutte le altre norme pertinenti ma non contemplate nel presente allegato, si fa riferimento ai regolamenti sanitari delle federazioni sportive nazionali ed internazionali. ROMA 18 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo A fianco di ciascuno sport, come già per quelli inclusi nella tabella A, sono indicati la periodicità in anni delle visite di idoneità e gli esami specialistici integrativi. Le «Note esplicative» in calce all’allegato 1 forniscono ulteriori indicazioni. Anzitutto in esse viene precisato che la visita medica deve comprendere: semplificata di Montoye, è necessario ricorrere alla formula: IRI = Durata esercizio in sec. (60 × 3) × 100 5,5 × n. di battiti cardiaci al polso dal 60°” al 90°” è necessario far salire e scendere il soggetto in esame su uno sgabello alto cm. 50 per gli uomini, cm. 40 per le donne, cm. 30 per i ragazzi e soggetti di statura inferiore a cm. 160, per 30 volte al minuto, per la durata di tre minuti. Il tempo è regolato dal battito di un metronomo, fissato per 120 oscillazioni al minuto in modo che complessivamente il soggetto compia 90 ascensioni in 3 minuti. Il ritmo di azioni, sottolinea il Decreto Ministeriale, è lo stesso dello Step-test che fa eseguire al soggetto il movimento in quattro tempi (piedi sn. su, piede ds. su, piede sn. giù, piede ds. giù) con la avvertenza di far tenere il tronco eretto durante i movimenti. Dopo ciò si fa immediatamente distendere il soggetto sul lettino e si conta il numero delle pulsazioni comprese tra il 60°” ed il 90°” dalla fine dell’esercizio. Ai risultati dell’esercizio medesimo corrisponde un giudizio, secondo il prospetto di cui alla Tab. 1.4. Si è trascritta la metodica di valutazione funzionale mediante IRI giacché essa viene minuziosamente prevista nel Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983 e la sua effettuazione è tassativamente indicata, dalle «Note esplicative» al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, «nel corso dell’esame E.C.G.». Va rilevato che in entrambe le redazioni dell’allegato 2 (sia quella di cui al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, sia l’altra «integrata e rettificata» di cui al Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983) l’effettuazione dell’esame in questione è richiesta soltanto nella SEU – l’anamnesi (si tratta di una precisazione pleonastica in quanto entrambe le schede valutative - A e B - riportate nell’allegato 2 menzionano i precedenti anamnestici familiari, fisiologici e patologici); – la determinazione del peso corporeo (in Kg.) e della statura (in cm.); – l’esame obiettivo, con particolare riguardo agli organi ed apparati specificamente impegnati nello sport praticato: ciò che risulta del tutto coerente con la specificità del giudizio richiesto; – l’esame generico dell’acuità visiva mediante ottotipo luminoso; – l’esame del senso cromatico (solo per gli sport motoristici); – il rilievo indicativo della percezione della voce sussurrata a m. 4 di distanza, quando non è previsto l’esame specialistico ORL. È poi chiarito che la valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico deve essere effettuata nel corso dell’esame elettrocardiografico mediante l’indice IRI. Al riguardo il Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983, integrando quello precedentemente emanato, specifica che per ottenere l’Indice rapido di Idoneità (I.R.I.), utilizzando un test ergometrico su scalino secondo la metodica ROMA Tabella 1.4 – Valutazione dell'indice rapido di idoneità, graduata in base ai valori ottenuti. Numero delle pulsazioni rilevate tra il 60°” e il 90°” dalla fine dell’esercizio Giudizio corrispondente da 25 a 32............................................................................................................................... da 33 a 40............................................................................................................................... da 41 a 54............................................................................................................................... da 55 a 65............................................................................................................................... da 66 in poi ............................................................................................................................. IRI IRI IRI IRI IRI = = = = = ottimo buono discreto sufficiente insufficiente La tutela sanitaria degli sportivi agonisti scheda di valutazione medico sportiva per i praticanti gli sport di cui alla tabella B (modello B) e che i risultati relativi richiedono la firma del cardiologo, al pari dei risultati dell’elettrocardiogramma a riposo (curiosamente nella scheda valutativa «modello B» di cui ad entrambe le citate redazioni ministeriali non è fatta menzione dell’elettrocardiogramma dopo sforzo, esplicitamente postulato per tutti gli sport elencati nella tabella B di cui all’allegato 1). Si deve notare, altresì, che dai cardiologi sportivi è stata revocata in dubbio l’attendibilità dell’esame elettrocardiografico dopo sforzo, corredato o meno dalla prova funzionale IRI o da altre consimili come lo Step-test, al cui posto è stata invece auspicata l’effettuazione di prove elettrocardiografiche sotto sforzo (durante sforzo), in qualche caso integrate da esame ecocardiografico (n.d.r.: tale polemica è tuttora in corso). Altra notazione esplicativa, nel Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, riguarda l’esame spirografico, che deve comprendere (almeno) il rilievo dei seguenti parametri: – capacità vitale (CV); – volume espiratorio massimo al secondo (VEMS); – indice di Tiffeneau (VEMS/CV); – massima ventilazione volontaria (MVV). L’effettuazione dell’esame spirografico, come già detto, è obbligatoria in relazione a tutti gli sport elencati nella tabella B. Nella relativa sezione della scheda valutativa «modello B» è previsto che accanto ai risultati ottenuti vengano indicati pure quelli normali e che al termine siano espresse, altresì, delle «conclusioni». Nelle «Note esplicative» è enunciata una disposizione particolare per il pugilato, incluso nella tabella B e per il quale, oltre agli accertamenti richiesti per tutti gli sport elencati in tabella, sono stabiliti i seguenti esami specialistici integrativi: esame neurologico periodico (la periodicità dell’accertamento d’idoneità è annuale), esame oculistico con videat del fundus periodico, esame otorinolaringoiatrico con audiometria periodico, esame elettroencefalografico nel corso della prima visita ed in occa- 19 sione delle visite di cui al punto D) delle note esplicative. L’accennata disposizione, per l’appunto contenuta al punto D) delle «Note», prevede che ogni pugile – il quale abbia subito un «KO» per colpi al capo o che abbia comunque subito una sconfitta prima del limite (KOT, abbandono, getto dell’asciugamano) – deve sospendere l’attività pugilistica, anche di allenamento, per un periodo minimo di 30 giorni. Il periodo di riposo inizierà automaticamente dal giorno del combattimento. Dopo il periodo di riposo il pugile non potrà riprendere in alcun modo l’attività agonistica, se non dopo essersi sottoposto a visita medica di controllo. Obbligatoriamente, tra la data della visita medica di controllo e quella del combattimento, deve intercorrere un periodo di 15 giorni, necessario per l’idoneo allenamento. Ogni pugile, il quale subisca due KO consecutivi, dovrà osservare, a decorrere dall’ultimo, un periodo di riposo di tre mesi, dopo il quale sarà tenuto a sottoporsi a visita di controllo. Le norme precauzionali sopra esposte si applicano nei confronti di tutti i praticanti il pugilato a livello agonistico, ma non dei pugili professionisti, per i quali vige un apposito e distinto complesso normativo, di cui al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1984 («Tutela sanitaria dei pugili professionisti»). Nelle «Note esplicative» è ancora stabilito che ogni atleta, il quale subisca un trauma cranico, dovrà sospendere l’attività sportiva praticata e sottoporsi a visita di controllo prima di riprenderla. Tale norma, cogente per tutti gli atleti che praticano una qualsiasi attività sportiva agonistica, ancorché ispirata a comprensibli e condivisibili criteri prudenziali, appare tuttavia di difficile applicazione. Infatti è quantomai variegato il quadro delle situazioni cliniche – dalle più gravi, per le quali non può sussistere incertezza in merito all’opportunità di un periodo sospensivo e di un’accurata osservazione sanitaria prima della ripresa della pratica agonistica, alle più lievi, per le quali l’adozione dei provvedimenti predetti può apparire francamente eccessiva – riconducibili alla nozione SEU ROMA 20 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo di «trauma cranico». In esso di fatto vengono ricompresi tutti gli insulti da energia meccanica direttamente o indirettamente ricevuti dalla regione cranica, indipendentemente dal substrato anatomo-patologico correlato alla risultante lesione e dalle manifestazioni cliniche insorgenti nella fase immediata e consecutiva. L’ultima avvertenza contenuta nelle «Note esplicative» precisa che per tutte le altre norme pertinenti, ma non contemplate nell’allegato 2 al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, si fa riferimento ai regolamenti sanitari delle federazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministero della sanità ha successivamente avvertito l’esigenza di chiarire, a mezzo della già citata Circolare n. 7 del 31 gennaio 1983, che per due attività sportive agonistiche non contemplate nelle tabelle A e B – il paracadutismo civile ed il foot-ball americano – devono adottarsi, rispettivamente, gli accertamenti previsti per i tuffi e per il rugby. Secondo la medesima Circolare sono da considerare attività sportive agonistiche il volo a vela e il volo a motore, i cui accertamenti sanitari sono regolati dalle norme del Codice e del Regolamento della navigazione aerea. E veniamo al punto, assai controverso e causa di non poche perplessità, della facoltà, attribuita al medico visitatore (art. 3, secondo comma, del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982), di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali – oltre quelli già contemplati nel protocollo clinico-diagnostico dettato negli allegati i e 2 – su motivato sospetto clinico. Al riguardo, a meno di un anno dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale istitutivo degli accertamenti di idoneità per lo sport agonistico, la Circolare ministeriale più volte citata faceva osservare che per la valutazione di idoneità «erroneamente sono state richieste indagini cliniche o strumentali diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal D.M. in oggetto, per cui si ritiene opportuno ribadire che per tale valutazione sono sufficienti gli accertamenti previsti dal detto D.M.». Per quanto colga nel segno e sembri pertinente l’appunto relativo ad arbitrarie richieste, da parte di medici esaminatori, di indagini clinico-strumentali diverse da quelle stabilite nel Decreto Ministeriale (laddove, lo si ripete, alle prescrizioni del Decreto Ministeriale occorre attribuire carattere tassativo ed indisponibile), non altrettanto può dirsi a riguardo delle richieste di esami «aggiuntivi» rispetto a quelli indicati nel Decreto Ministeriale, né può condividersi l’affermazione secondo la quale ai fini della valutazione sarebbero «sufficienti gli accertamenti previsti dal detto D.M.». Errato ed illegittimo senza alcun dubbio sarebbe il comportamento di medici visitatori i quali prescrivessero di routine indagini clinico-strumentali in aggiunta a quelle indicate dal Decreto Ministeriale, in mancanza di qualsivoglia motivazione relativa allo status del soggetto in esame. Risulta, invece, pienamente legittima la condotta del medico visitatore il quale prescriva ulteriori accertamenti, nella specie necessari ed indicati per dirimere un dubbio diagnostico insorto nel corso o a conclusione dell’esame clinico-strumentale eseguito sulla falsariga del protocollo ministeriale. Conferisce legittimità ad una condotta professionale siffatta non soltanto il pur chiaro ed inequivoco disposto di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale («Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico»), ma la stessa ratio che impedisce, a qualsiasi livello ed in qualunque ambito, una precisa codificazione dell’atto medico e della condotta professionale (diagnostica, preventiva, curativa e riabilitativa) dell’esercente la professione medica. Tale ratio riposa, infatti, sull’irriducibilità delle innumerevoli evenienze bio-fisio-patologiche ad una schematica casistica e sull’impossibilità di comprimere il complesso di mezzi diagnostici e curativi propri della scienza medica ad un canone immutabile e definitivo. Invece la storia delle scienze e l’esperienza medica dimostrano che la realtà biologica sfugge ad ogni sistematica e si arricchisce attraverso il continuo progredire dei mezzi di indagine. Sussiste comunque l’obbligo, per il medico visitatore, di motivare chiaramente, attraverso SEU ROMA La tutela sanitaria degli sportivi agonisti la definizione e l’esplicitazione del «sospetto clinico» incombente sul singolo caso, la necessaria finalità cui s’indirizza l’effettuazione dell’indagine clinico-strumentale che egli intende aggiungere a quelle protocollari. La stessa cosa può dunque dirsi tanto per il ricorso ad una consulenza specialistica non prevista in relazione all’accertamento di idoneità per lo specifico sport, quanto per l’esecuzione di un esame strumentale non espressamente contemplato dalla normativa ministeriale. Va precisato che tra gli accertamenti complementari che possono essere effettuati su motivato sospetto clinico non sono, invece, annoverabili, se non con codificate restrizioni, quelli finalizzati alla diagnosi di infezione da HIV. L’art. 5, terzo comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135, stabilisce, infatti, che «nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse». Pur tuttavia il quinto ed ultimo comma dello stesso art. 5, afferma che «l’accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l’iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l’accesso o il mantenimento di posti di lavoro». Viceversa per l’AIDS conclamato possono profilarsi vere e proprie causali di non idoneità. Tale discorso tuttavia ci porterebbe troppo lontano dal tema concernente il presente volume e ci sembra quindi che possa essere integrato su questa doverosa precisazione medico-legale (n.d.r.). Tornando al Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 esso prevede (art. 3, terzo comma) che gli sport non contemplati nelle tabelle A e B sono assimilati, a guida del medico visitatore, ed ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti, presenta maggiore affinità con il prescelto dall’interessato. Così, in effetti, come si è visto in precedenza, il paracadutismo civile è assimilato ai tuffi (tabella A) ed il foot-ball americano al rugby (tabella B). Nel caso in cui l’atleta pratichi più sport dovrà sottoporsi ad una sola visita medica di 21 idoneità con periodicità annuale, che sarà comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport (art. 3, commi quarto e quinto). Tuttavia, come precisato dalla Circolare n. 7 del 31 gennaio 1983, all’atleta dovranno essere rilasciati singoli certificati di idoneità per ogni sport praticato. È stato sopra accennato che il medico visitatore, in occasione degli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell’idoneità specifica allo sport, deve procedere alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli A (per sport compresi nella tabella A) e B (per sport compresi nella tabella B) di cui all’allegato 2 del Decreto Ministeriale (art. 4). Le schede valutative in questione, emendate da taluni errori ed omissioni nella versione allegata al Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983, si compongono entrambe di diverse sezioni (Tabb. 1.5 e 1.6). Nella prima sezione di ogni tabella sono riportati i dati anagrafici del soggetto sottoposto a visita (cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e/o di domicilio), completati dagli estremi del documento di identità attraverso il quale il medico visitatore ha proceduto all’identificazione del soggetto stesso. Nella seconda sezione occorre specificare lo sport per il quale è stata richiesta la visita, nonché se trattasi di prima visita o di visita successiva e gli eventuali altri sport praticati dal soggetto. Seguono i dati anamnestici (familiari, fisiologici e patologici, questi ultimi suddivisi tra malattie sofferte, interventi chirurgici ed infortuni pregressi). Nella terza sezione va riportato l’esame obiettivo, comprensivo di esame generale (trofismo, peso in kg, statura in cm) e locale (apparato locomotore, torace ed apparato respiratorio, apparato cardiocircolatorio, addome ed organi genitali, arti, acuità visiva naturale e corretta, senso cromatico, udito) e completato da un giudizio conclusivo relativo all’esame obiettivo e dalla firma del medico visitatore (Tab. 1.5). La quarta sezione è riservata alle osservazioni elettrocardiografiche (frequenza media, PQ e QT e referto descrittivo), per le quali è prevista SEU ROMA 22 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo Tabella 1.5 – ALLEGATO 2 relativo a sport di cui alla Tabella A (D.M. 28/02/1983) Modello A Regione ................................................................................... U.S.L. ............................................................................ Scheda di valutazione medico-sportiva per i praticanti gli sport di cui alla Tabella A SEU Cognome ................................................................................. nato a ....................................................................................... nome ............................................................................. il .................................................................................... residenza e/o domicilio ....................................................................................................................................................... documento d’identita ........................................................................................................................................................... Sport per cui è stata richiesta la visita ................................................................................................................................ prima visita ............................................................................... visita successiva ............................................................ Eventuali altri sport praticati ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. Anamnesi A. Familiare: ...................................................................................................................................................................... A. Fisiologica: ................................................................................................................................................................... (menarca .................................................................................data ultima mestruazione ..........................................) (fumo .......................................................................................alcool .........................................................................) A. Patologica: malattie sofferte: ......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Interventi chirurgici: .................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Infortuni: .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Esame obiettivo ROMA Trofismo .............................................................peso kg ...................................................statura cm ............................... Apparato locomotore .......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Torace e apparato respiratorio............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Apparato cardiocircolatorio ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................ p.a. a riposo ............................................................................................ Addome e organi genitali .................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Arti ...................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Acuità visiva: naturale OD ..................................................../10 OS ......................................................... /10 corretta OD ..................................................../10 OS ......................................................... /10 La tutela sanitaria degli sportivi agonisti 23 Senso cromatico: ................................................................................................................................................................ Udito: .................................................................................................................................................................................. Conclusioni esame obiettivo: .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. SEU Firma del medico visitatore Elettrocardiogramma a riposo: freq. media ..............................................PQ: .............................. QT............................... Reperto: .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Firma del cardiologo Esame urine: Aspetto .................................................. Reazione ............................................. Densità .................................................. Colore .................................................. Reperto ................................................. Esami specialisti integrativi Elettroencefalogramma: ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Esame neurologico ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Esame otorinolaringoiatrico: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Audiometria ........................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. Altri esami: .......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. ROMA Giudizio conclusivo L’atleta all’atto della visita, non presenta controindicazioni cliniche pregresse o in atto alla pratica agonistica dello sport ............................................................................................................................................................................................. per il periodo .................................................................. Lì, ..................................................... ............................................................................ (timbro e firma del medico) la firma di un «cardiologo»: riteniamo che si intenda uno specialista in cardiologia o ad esso equiparato. Nulla quaestio, a nostro avviso, se ad effettuare ed a firmare l’accertamento elet- trocardiografico sia lo stesso medico visitatore, qualora provvisto della necessaria specializzazione in cardiologia o di titolo equivalente ai fini di legge. Nella medesima sezione, secondo 24 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo Tabella 1.6 – ALLEGATO 2: relativo a sport di cui alla Tabella B (D.M. 28/02/1983) Modello B Regione .................................................................................... U.S.L. ............................................................................. SEU Scheda di valutazione medico-sportiva per i praticanti gli sport di cui alla Tabella B Cognome .................................................................................. nome.............................................................................. nato a........................................................................................ il ..................................................................................... residenza e/o domicilio ....................................................................................................................................................... documento d’identita ........................................................................................................................................................... Sport per cui è stata richiesta la visita ................................................................................................................................. prima visita ............................................................................... visita successiva ............................................................ Eventuali altri sport praticati ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. Anamnesi A. Familiare: ..................................................................................................................................................................... A. Fisiologica: ................................................................................................................................................................... (menarca .................................................................................data ultima mestruazione ..........................................) (fumo .......................................................................................alcool .........................................................................) A. Patologica: malattie sofferte: ......................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Interventi chirurgici: .................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Infortuni:........................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. Esame obiettivo Trofismo .............................................................peso kg ....................................................statura cm................................ Apparato locomotore .......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Torace e apparato respiratorio............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Apparato cardiocircolatorio .................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................ p.a. a riposo ............................................................................................ Addome e organi genitali ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Arti ....................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Acuità visiva: naturale OD ..................................................../10 OS ......................................................... /10 corretta OD ...................................................../10 OS ......................................................... /10 Senso cromatico: ................................................................................................................................................................. Udito: ................................................................................................................................................................................... ROMA Conclusioni esame obiettivo: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Firma del medico visitatore La tutela sanitaria degli sportivi agonisti 25 Elettrocardiogramma a riposo: freq. media ...............................................PQ: ............................... QT............................... Reperto:............................................................................................................................................................................... IRI ........................................................................................................................................................................................ Firma del cardiologo Esame urine: SEU Aspetto................................................... Reazione .............................................. Densità................................................... Colore................................................... Reperto .................................................. Spirografia Capacità vitale CV ....................................................... 1 ....................................................(norm. ...................................... ) Volume Espir. Max Sec. VEMS .................................... 1 ....................................................(norm. ...................................... ) Indice Tiffeneau VEMS/CV .......................................... % ...................................................(norm. ...................................... ) Max Ventil. Volont. MVV ............................................... L/min .............................................(norm. ...................................... ) Conclusioni .......................................................................................................................................................................... Esami specialisti integrativi Elettroencefalogramma: ...................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Esame neurologico ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Esame otorinolaringoiatrico: ................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. Audiometria ....................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Altri esami: ......................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Giudizio conclusivo ROMA L’atleta all’atto della visita, non presenta controindicazioni cliniche pregresse o in atto alla pratica agonistica dello sport ............................................................................................................................................................................................. per il periodo ................................................................ Lì,...................................................... ............................................................................ (timbro e firma del medico) la procedura prevista per il modello B, trova posto il risultato dell’esame IRI e dovrebbe altresì figurare, ove una presumibile svista tipografica non ne avesse fatto omissione, il risultato dell’esame elettrocardiografico dopo sforzo. Seguono nell’ordine, per entrambi i modelli di scheda, sezioni riservate ai risultati dell’esame delle urine, della spirografia (soltanto per il modello B) e degli esami specialistici integrativi: elettroencefalogramma, esame neurologico, esame otorinolaringoiatrico con audiometria, esame oculistico (soltanto per il modello B) nonché una sezione dedicata agli «altri esami» (quelli facoltativi di cui al secondo comma dell’art. 3). Ambedue le schede prevedono, infine, un «giudizio conclusivo», recante la dizione se- 26 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo guente: «L’atleta all’atto della visita non presenta controindicazioni cliniche pregresse o in atto alla pratica agonistica dello sport … per il periodo …», con precisazione della data ed apposizione di timbro e firma del medico visitatore. È pacifico che il giudizio suddetto dovrà essere modificato in relazione ai risultati degli accertamenti praticati (presenza di eventuali controindicazioni pregresse o in atto) ed integrato dalla indicazione dello sport per il quale è stata specificamente richiesta la visita di idoneità, nonché la durata dell’eventuale idoneità o inidoneità. A tale proposito va tenuto presente che la durata dell’idoneità non può in ogni caso essere superiore a quella stabilita per ciascuno sport nelle tabelle A e B dell’allegato 1; per contro può essere determinata in un periodo inferiore a quello stabilito qualora sussistano adeguate motivazioni clinico-prognostiche a consigliarne la contrazione. Analogamente, in caso di giudizio di inidoneità, andrà precisato se trattasi di inidoneità permanente ovvero temporanea, della quale ultima dovrà essere determinata la durata in rela- zione alle motivazioni clinico-prognostiche che ne hanno consigliato l’adozione. Il medico visitatore, a tenore dell’art. 5 del Decreto Ministeriale, rilascerà ai soggetti riconosciuti idonei un certificato di idoneità, compilato secondo il modello riprodotto nell’allegato 3 al Decreto Ministeriale stesso, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica (Tab. 1.7). La presentazione, da parte dell’interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche (art. 5, secondo comma). Ne consegue, per gli enti sportivi e per gli organizzatori di manifestazioni sportive, l’obbligo di richiedere all’atleta o aspirante tale il certificato comprovante l’ottenuta idoneità, ovvero di sollecitarne il periodico rinnovo alla sopravvenuta scadenza, a pena di esclusione dell’atleta stesso dall’attività agonistica. Il certificato di idoneità deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza, mentre la documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per SEU Tabella 1.7 – ALLEGATO 3 (D.M. 28/02/1983) Regione .................................................................................... U.S.L. ............................................................................. ROMA Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica Cognome ............................................................................................................................................................................. Nome ................................................................................................................................................................................... nato a................................................................................................................................................................................... il ........................................................................................................................................................................................... residenza e/o domicilio ........................................................................................................................................................ documento d’identità ........................................................................................................................................................... Sport per cui è stata richiesta la visita ................................................................................................................................. L’atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................. Il presente certificato ha validità di ...................................................................................................................................... e scadrà il ............................................................................................................................................................................ Il medico ............................................................................ La tutela sanitaria degli sportivi agonisti almeno cinque anni (art. 5, commi terzo e quarto). L’obbligo di custodia incombente al medico visitatore si estende, quindi, non soltanto alla scheda valutativa ma anche ai risultati originali degli accertamenti specialistici e/o strumentali effettuati, ancorché integralmente riportati nella scheda valutativa. Nell’allegato 3 al Decreto Ministeriale è riprodotto il testo-tipo del certificato di idoneità all’attività sportiva, agonistica, comprendente – come la scheda valutativa nei modelli A e B – i dati anagrafici ed identificativi dell’atleta, nonché la dicitura relativa allo sport per il quale è stata richiesta la visita. La certificazione propriamente detta s’impernia sulla seguente formula: «L’atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni in atto alla pratica agonistica dello sport ... Il presente certificato ha validità di... e scadrà il ...» (Tab. 1.7). Valgono, in merito alla durata del certificato di idoneità, le considerazioni precedentemente espresse trattando della scheda valutativa. Dell’evenienza che, a seguito degli accertamenti sanitari, risulti la non idoneità alla 27 pratica agonistica di un determinato sport, fa previsione l’art. 6 del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, disponendo che l’esito negativo con l’indicazione della diagnosi posta a base del giudizio venga comunicato, entro cinque giorni, all’interessato ed al competente ufficio regionale. Tale comunicazione deve essere redatta secondo un testo-tipo esemplificato nell’allegato 4 al Decreto Ministeriale, anch’esso comprensivo dei dati anagrafici ed identificativi del soggetto esaminato nonché dello sport per il quale è stata richiesta la visita. La comunicazione propriamente detta consiste nella dizione: «L’atleta di cui sopra viene dichiarato non idoneo all’attività sportiva per ...» (Tab. 1.8). Il testo tipo dovrà essere completato con la motivazione clinico-diagnostica causativa di inidoneità. A nostro parere sarà opportuno, altresì, specificare se l’accertata inidoneità sia a carattere permanente ovvero limitata nel tempo e suscettibile di revisione: in quest’ultimo caso dovrà essere quantificato il periodo di inidoneità. Alla società sportiva, a norma del secondo comma dello stesso art. 6, verrà comunicato SEU Tabella 1.8 – ALLEGATO 4 (D.M. 28/02/1983) Regione .................................................................................... U.S.L. ............................................................................. ROMA Certificato di non idoneità all'attività sportiva agonistica Cognome ............................................................................................................................................................................. Nome ................................................................................................................................................................................... nato a................................................................................................................................................................................... il ........................................................................................................................................................................................... residenza e/o domicilio ........................................................................................................................................................ documento d’identita ........................................................................................................................................................... Sport per cui è stata richiesta la visita ................................................................................................................................. L’atleta di cui sopra viene dichiarato non idoneo all'attività sportiva per .............................................................................. ............................................................................................................................................................................................. Il presente certificato ha validità di ...................................................................................................................................... e scadrà il ............................................................................................................................................................................ Il medico ............................................................................ 28 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo il solo esito negativo: con esclusione, quindi, delle motivazioni diagnostiche alla base del giudizio. Avverso il giudizio negativo l’interessato ha facoltà di proporre, nel termine di trenta giorni (che a nostro avviso decorre dal giorno di ricezione del giudizio stesso), ricorso dinanzi alla Commissione regionale di appello, che è composta da: – un medico specialista o docente in medicina dello sport, che svolge anche le funzioni di presidente; – un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti; – un medico specialista o docente in cardiologia; – un medico specialista o docente in ortopedia; – un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni. La commissione stessa può avvalersi, in relazione ai singoli casi da esaminare, della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico: art. 6, commi terzo e quarto). Sono esonerati dagli obblighi in questione i piloti di aeromobile, alianti, elicotteri, che, per l’esercizio dell’attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica (art. 13, secondo comma). Il predetto certificato di idoneità psico-fisica (art. 12, quarto comma) ha validità per due anni e la data di scadenza deve essere annotata, a cura dell’Aero Club d’Italia, nell’attestato di cui al primo comma. Alla scadenza l’interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell’attestato e per l’annotazione, sullo stesso, della nuova data di scadenza. Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore (art. 12, quinto comma) il certificato di idoneità psico-fisica ha validità per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età. Le visite mediche per la certificazione dell’idoneità al volo da diporto o sportivo devono essere effettuate prima dell’inizio dell’attività preparatoria (art. 13, primo comma). Preposti alla effettuazione della visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica ed alla relativa certificazione (art. 14) sono, in alternativa, gli istituti medico-legali dell’Aeronautica Militare, le Unità Sanitarie Locali, i medici militari dell’Aeronautica, i medici specializzati in medicina dello sport ovvero in medicina aeronautica e spaziale. I «requisiti psico-fisici minimi» richiesti per il rilascio del certificato di idoneità sono specificati dall’art. 15 e consistono in: a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l’uso di lenti correttive. Verificandosi quest’ultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l’uso delle lenti durante il volo si intenderà obbligatorio; b) campo visivo e senso stereoscopico normali; c) capacità di percepire i colori per trasparenza; SEU L’accertamento dell’idoneità per l’attività di Volo da diporto o sportivo ROMA L’art. 12 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, recante il «Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo»1, ha stabilito (primo comma) che «per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall’Aero Club d’Italia» e che (terzo comma) «per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psico-fisica di cui agli articoli seguenti». 1 Art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo): «Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, viene disposto in ordine: all’accertamento dell’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all’art. 1, primo comma; (Omissis)». La tutela sanitaria degli sportivi agonisti d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all’esaminatore; e) funzione vestibolare normale; i) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l’esercizio dell’attività di volo da diporto o sportivo. Per l’inosservanza delle predette disposizioni in materia di accertamento della idoneità psicofisica, l’art. 4 della legge 25 marzo 1985, n. 106, prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni (attualmente da valutare in euro: n.d.r.). alla Medicina dello Sport e alla Psicologia dello Sport, ed ulteriormente strutturati al proprio interno nelle specialità di Biomeccanica, Valutazione funzionale, Ergometria specifica, Medicina interna, Cardiologia, Ortopedia e traumatologia, Riabilitazione, Radiologia, Valutazione antropometriconutrizionale e metabolica, Psicodiagnostica ed assistenza psicologica. Presso l’Istituto di Scienza dello Sport, in particolare, viene effettuata la valutazione ai fini dell’idoneità sportiva agonistica degli atleti di alto livello e dei probabili olimpici, secondo criteri ispirati senz’altro alle norme dettate dai Decreti Ministeriali in vigore, ma anche alle più rigorose esigenze selettive dell’attività sportiva ad elevata o ad elevatissima qualificazione. Presso l’Istituto viene svolta, altresì, attività medico-sportiva per conto delle Federazioni sportive nazionali e delle società che operano nel campo degli sports professionistici, in presenza di situazioni fisio-patologiche e di quesiti diagnostico-valutativi di particolare impegno, con l’eventuale concorso di consulenti per le varie specializzazioni mediche volta a volta chiamate in causa. Nell’ambito dello sport organizzato e nella sua autonomia giuridica, il C.O.N.I. annette valore prevalente e dirimente ai giudizi espressi dal proprio organo tecnico-scientifico, anche in presenza di difformi giudizi espressi da altre sedi medico-valutative (singoli medici valutatori, medici sociali, servizi di medicina dello sport delle Unità sanitarie locali (n.d.r.: oggi A.S.L.), Commissioni regionali d’appello, medici delle Federazioni sportive nazionali, etc.). Può quindi accadere, sia pure infrequentemente, che un eventuale giudizio di idoneità, ovvero di inidoneità alla pratica sportiva agonistica, formulato dal medico sportivo visitatore o da una Commissione regionale d’appello, venga disatteso al termine degli accertamenti svolti presso l’Istituto di Scienza dello Sport. Ne consegue che la Federazione sportiva nazionale competente è vincolata a conformarsi al giudizio espresso dall’organo tecnico-scientifico del C.O.N.I. Altra eventualità è che, pur mantenendo l’idoneità sportiva agonistica altrove conseguita, l’atleta SEU L’idoneità alla pratica sportiva agonistica olimpica e ad alto livello Problematiche analoghe a quelle fin qui esaminate presenta l’accertamento dell’idoneità sportiva agonistica per le categorie degli atleti probabili olimpionici (P.O.) e/o di alto livello, selezionati per la partecipazione ai Giochi Olimpici o per l’inclusione nelle rappresentative nazionali, delle quali conviene qui fare cenno. L’accertamento in questione compete all’Istituto di Scienza dello Sport, fondato dal C.O.N.I. nel 1965 sotto la denominazione di Istituto di Medicina dello Sport come organo tecnicoscientifico posto alla sua diretta dipendenza, al quale vennero affidati i seguenti compiti: a) ricerca scientifica applicata alle attività sportive; b) attività didattica e di pubblicazione; c) controllo medico-fisiologico degli atleti di Interesse Nazionale, ai fini della loro preparazione olimpica; d) prevenzione degli infortuni da attività sportiva; e) riabilitazione degli atleti infortunati; i) igiene degli impianti sportivi. Allo stato attuale l’Istituto (dal 16 dicembre 1985 ridenominato Istituto di Scienza dello Sport) s’incardina su tre Dipartimenti, rispettivamente pertinenti alla Fisiologia dello Sport, 29 ROMA 30 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo sia giudicato dall’Istituto di Scienza dello Sport inidoneo (temporaneamente o permanentemente) alla qualificazione come probabile olimpico o come atleta di alto livello per la selezione nelle rappresentative nazionali. Nell’intento, pertanto, di privilegiare concrete e realistiche prospettive di revisione, non si può fare a meno di rimarcare la palese superfluità – non certo l’inutilità, perché astrattamente nel quadro degli accertamenti diagnostici quasi tutto può essere utile o utilizzabile – di alcuni esami di laboratorio: ad esempio l’esame delle urine, insistentemente riproposto da tutti i protocolli per l’idoneità agli sport agonistici e professionistici, la sierodiagnosi per la lue, presente nei protocolli per l’idoneità agli sport professionistici, appaiono entrambi di scarsa utilità pratica sotto il profilo routinario. Per contro gli stessi esami possono eventualmente essere recuperati e riproposti tra gli accertamenti aggiuntivi esperibili nell’ambito di approfondimenti diagnostici più o meno mirati. In altri e più chiari termini si vuole significare che l’uno e l’altro accertamento accentuano i costi economici: inutilmente, se effettuati di routine; prescrivibili senza alcuna difficoltà, ove ne sussista una sia pur tenue indicazione. Analoghe considerazioni possono essere svolte a riguardo dell’esame spirometrico, richiesto per l’idoneità agonistica agli sport elencati nella tabella B, nonché per l’idoneità agli sport professionistici: poco significativo come esame di routine – può viceversa dimostrare maggiore utilità come accertamento strumentale complementare, laddove se ne ravvisi l’indicazione sulla base di necessità diagnostiche emergenti dalla concreta fattispecie (per esempio, a seguito del riscontro di affezione polmonare in atto o allo stato di esiti, ovvero quale indagine suppletiva nel quadro di una cardiopatia ad impegno polmonare, etc.). Più in generale, però, la realtà della tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche fornisce il quadro abbastanza desolante di una massiccia evasione dell’obbligo di sottoporre gli aspiranti atleti e gli atleti stessi all’accertamento dell’idoneità, che si spiega sulla base di una diffusa omissione da parte delle società sportive e della scarsità di verifiche da parte delle singole Federazioni. Il fenomeno viene spiegato, e da taluni quasi giustificato, evocando, non del tutto infondata- SEU Bilancio ed ipotesi di revisione Dopo 25 anni dall’iniziale varo della serie di Decreti Ministeriali in materia di tutela sanitaria delle attività sportive – che hanno inaugurato una nuova stagione della medicina dello sport, più aderente ai valori propugnati dall’art. 32 della Costituzione – appare opportuno effettuare un bilancio delle esperienze maturate nell’applicazione della normativa relativa all’idoneità sportiva agonistica e di ipotizzare linee evolutive adeguate alla realtà attuale e proiettate verso il prossimo futuro. L’idea centrale che ha ispirato i Decreti Ministeriali in discorso si sostanzia, come abbiamo costantemente focalizzato nel corso della nostra esposizione, nel primato della prevenzione rispetto ai momenti diagnostico-terapeutici e riabilitativi: Proprio su questi ultimi, fino agli anni antecedenti il D.M. 18/02/1982 si incardinavano i trattamenti sanitari. La popolazione sportiva – sulla base delle sue caratteristiche – invece si prestava e si presta in modo esemplare alla messa in opera di strumenti prevenzionistici, che mirano alla tutela ed alla promozione della salute, operando in vista dell’abbattimento o della riduzione dei fattori di rischio che mettono in pericolo, con maggiore o minor grado di probabilità, l’integrità psico-fisica del singolo e/o della collettività. La verifica concernente l’efficacia del complesso normativo in materia deve, quindi, per necessità confrontarsi con l’idea-obiettivo sopra tratteggiata, tenendo anche conto del rapporto costi/benefici che nella attuale situazione economico-sociale del Paese assume un’importanza ed un ruolo di preminente significato, tanto da indurre ad ipotizzare misure di revisione ben diverse da quelle che una più favorevole congiuntura socio-economica avrebbe consentito. ROMA La tutela sanitaria degli sportivi agonisti mente, la complessità ed i costi economici del complesso idoneativo così come oggi congegnato. Sta di fatto che, tra la realtà di normative astrattamente perfette (ma sostanzialmente disattese) e la prospettiva di normative forse meno esaurienti ma in pratica rispettate, non possono sussistere dubbi sulla convenienza di perseguire la seconda sacrificando quanto è ragionevolmente sacrificabile della prima, senza tuttavia tradire la finalità di una efficace prevenzione. La necessità di una scelta riequilibratrice appare tanto più pressante, in quanto – sulla base della situazione socio-economico attuale – occorre prevedere una larga ricaduta dei costi economici sulle spalle dei singoli (privati ed enti sportivi in generale) a fronte di un progressivo disimpegno del Servizio sanitario nazionale dall’oneroso terreno della prevenzione, o quanto meno di un ridimensionamento degli oneri a carico di quest’ultimo. Ne consegue, sotto il profilo operativo, la necessità di ridisegnare l’accertamento della idoneità sportiva agonistica secondo linee meno faraoniche di quelle a suo tempo tracciate e percorse, ma egualmente, se non meglio, rispondenti alle finalità che le hanno ispirate e motivate all’origine. In primo luogo si potrebbe equilibrare diversamente il rapporto tra la prima visita di idoneità e le successive, rendendo più approfondita la prima, soprattutto sotto il profilo cardiocircolatorio, ed «alleggerendo» sotto il profilo diagnostico le successive, salva evidentemente la ipotesi di necessità suggerite dal singolo caso. L’indicazione ad un diverso bilanciamento tra prima visita e visite successive di controllo proviene in particolare dall’esperienza maturata durante gli anni, in materia di accadimenti mortali correlati alla pratica sportiva, dalla quale emergono la quasi esclusiva pertinenza di siffatti eventi all’ambito cardiocircolatorio e la quasi generale preesistenza delle alterazioni anatomo-funzionali responsabili di essi già all’inizio della pratica sportiva. Sotto questo profilo appare più razionale privilegiare l’approfondimento diagnostico fi- 31 nalizzato alla patologia cardiocircolatoria nell’ambito degli esami routinari previsti per la prima visita – tra i quali si dovrebbero inserire un esame ecocardiografico ed un test massimale al cicloergometro – e condizionare ulteriori o più approfonditi accertamenti, cardiologici e non, a precise indicazioni scaturenti in concreto. A quanto sopra proposto si lega strettamente la prospettiva di una eventuale biennalizzazione delle visite successive, in luogo dell’annualità attualmente prevista, salvo il caso di diversa indicazione da parte del medico visitatore o l’eventualità di fatti clinicamente significativi insorti nel periodo infrabiennale. Dall’esperienza intercorsa, infatti, non sembra delinearsi una dinamica di evoluzione in peggio dei quadri clinici riferiti all’intera popolazione sportiva tale da poter giustificare l’attuale cadenza annuale delle visite di rinnovo dell’idoneità. Quanto meno, la dinamica ormai nota non giustifica i costi economici legati ad un controllo annuale, mentre nulla vieta di ricorrere ad un controllo annuale, od anche più ravvicinato nel tempo, laddove ne ricorra la necessità o se ne ravvisi l’indicazione. La contropartita, per questa e per le precedenti modifiche «riduttive» delle norme vigenti, dovrebbe ovviamente consistere in una precisa individuazione dei soggetti giuridici (presidenti delle società sportive, direttori di gara, organizzatori di competizioni, dirigenti federali, etc.), da vincolare alla verifica del possesso dell’idoneità da parte dell’atleta quale condicio sine qua non per l’ammissione di quest’ultimo all’attività sportiva agonistica, prevedendo altresì sanzioni penali e sportive in caso di omissione allo scopo di conferire efficacia alla norma proposta. Sempre nell’intento di pervenire ad una razionalizzazione e ad una migliore utilizzazione dello strumento di prevenzione costituito dal meccanismo delle visite di idoneità, conviene prendere finalmente in seria considerazione la prospettiva della tesaurizzazione dei dati diagnostici e clinici provenienti dagli accertamenti di idoneità stessi. A tal fine è sufficiente l’istituzione di una scheda sanitaria personale relativa al singolo atleta, sulla quale dovrebbero essere SEU ROMA 32 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo registrati i risultati degli accertamenti di tempo in tempo praticati e consultabili per le molte e diverse finalità diagnostico-terapeutiche in sede sportiva ed extra-sportiva. Si ricorda, in proposito, che la suddetta scheda sanitaria è stata già istituita per gli atleti professionisti in base all’art. 7, comma secondo, della legge 23 marzo 1981, n. 91, come si vedrà più oltre. Per le stesse finalità – ed anche ad evitare il fenomeno di giudizi contrastanti in materia di idoneità da parte di strutture sanitarie o di medici sportivi diversi, attualmente possibile a causa della carenza di controlli – sarebbe opportuna l’istituzione di una anagrafe sanitaria nazionale degli atleti presso le singole Federazioni sportive, realizzabile mediante l’inoltro obbligatorio di copia degli accertamenti di idoneità alle Federazioni stesse, oppure l’istituzione di analogo archivio decentrato presso gli Assessorati per la sanità delle singole Regioni. Sconcertanti vicende sullo stesso tema dei giudizi contrastanti sull’idoneità sportiva agonistica e/o professionistica inducono ancora a formulare la proposta di una ulteriore sede di ricorso, oltre quella regionale attualmente prevista, nell’ipotesi non remota di valutazioni difformi da parte degli organi di appello di Regioni diverse. In siffatti casi soltanto una superiore istanza di giudizio può appianare e risolvere in modo giuridicamente appagante, nonché risolutivo ad ogni fine pratico, il contrasto valutativo. La sede naturale di questo organo ultimo ed inappellabile non può essere che il Ministero della Sanità, presso il quale una eventuale Commissione Nazionale di seconda istanza potrebbe essere costituita e risiedere. Meritevole di seria meditazione è, inoltre, l’utilità del cosiddetto certificato di buona salute che, sulla base del Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983, costituisce requisito indispensabile per l’accesso indiscriminato alle attività sportive convenzionalmente denominate «non agonistiche». Le perplessità esternate a suo tempo (e da allora di certo non ridimensionate) confortano nel convincimento sulla sostanziale scarsa utilità, ai fini preventivi, dell’accertamento sanitario, più che altro nominale a motivo della sua superficialità, richiesto per la redazione del certificato in questione. Mentre appare preferibile non eliminare in toto la suddetta certificazione, tenuto conto degli scarsi ma non per questo del tutto trascurabili effetti preventivi ad essa legati, sembra più opportuno operare in direzione di una riduzione della quota di popolazione sportiva assoggettata a questo tipo di accertamento, di contro ad una estensione della quota di popolazione sportiva per la quale è richiesto un vero e proprio accertamento dell’idoneità agonistica. Più che al legislatore, spetta quindi alle Federazioni ed agli Enti di promozione sportiva – a norma dell’art. 1, secondo comma, del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 – riformulare i termini della qualificazione agonistica, verosimilmente abbassando i limiti minimi di età entro i quali siffatta qualificazione è prevista. Richiesto di un parere al riguardo, il Consiglio Superiore di Sanità nella riunione del 22 luglio 1993 si è espresso nei termini seguenti: «Visto il testo del 18 febbraio 1982 Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica; Valutato che il bambino trae notevoli vantaggi dallo sport ben praticato, quali l’acquisizione della padronanza del proprio corpo, l’acquisizione di abilità coordinatoria, la possibilità di trascorrere più tempo all’aria aperta, la possibilità di acquisire abitudini alimentari più consone alla sua crescita e che è inoltre ampiamente noto che l’attività fisica gioca un ruolo preponderante nella prevenzione di aterosclerosi, obesità, diabete e altre patologie; Valutati che devono essere tenuti presenti i danni da sport causati dall’avvio troppo precoce verso attività sportive di notevole impegno psico-fisico, non adatte quindi allo sviluppo somatico del giovane; Suddivisi gli sport in: – sport di contatto (calcio, basket, rugby, arti marziali, etc.); – sport di resistenza (nuoto, atletica leggera, ginnastica, etc.); SEU ROMA La tutela sanitaria degli sportivi agonisti 33 Tabella 1.9 – Determinazioni in rapporto all’età della classificazione agonistica Sport Età Arti marziali Badminton Biathlon Bocce Calcio Canottaggio Corsa orientamento Football americano Ginnastica artistica Hockey e pattinaggio a rotelle Ippica (galoppo, trotto) Karate Kendo Kung fu Nuoto Pallacanestro Pallanuoto Pentathlon moderno Rugby Scherma Sci combinata salto speciale Sci nautico Slittino Sollevamento pesi Sport del ghiaccio (hock. Pat.) Taerwondo Tennis Tiro a segno Tiro con l arco Tuffi Vela 12 10 8 8 8 8 8 12 8 7 10 12 12 12 8 9 9 14 12 10 10 10 10 14 8 14 10 10 10 10 10 Sport Atletica leggera Baseball Bob Calcetto Canoa Ciclismo Curlino e birilli su ghiaccio Ginnastica Golf Hocrey su prato e «en salle» Judo Kartino Kicr boxing Lotta Nuoto sincronizzato Pallamano Pallavolo Pugilato Savate Sci alpino (discesa libera) Sci di fondo Slalom speciale e gigante Softball Sport del ghiaccio (patt. Vel) Sport equestri Tamburello Tennis da tavolo Tiro a volo Triathlon Twirling SEU ROMA – sport asimmetrici (tennis, scherma, etc.); – sport di abilità (tennis tavolo, golf, etc.); Si consiglia che l’età minima che deve essere raggiunta per la qualifica di agonista sia definita (vedi tabella allegata) sulla base di quanto segue (Tab. 1.9); 1) del tipo di sport. In particolare se il carico è omogeneamente distribuito su tutto l’organismo, se è previsto contatto fisico e se il rischio di incidenti è elevato; 2) sul meccanismo principale di fornitura di energia; 3) della letteratura scientifica disponibile sul tema. Si raccomanda che sia aggiunto alla visita medica per il rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica, anche l’esame ecocardio- Età 8 10 10 8 8 7 8 8 l0 10 12 14 14 12 10 9 9 14 12 10 8 10 10 8 10 10 10 10 13 8 grafico in occasione almeno della prima visita. Si segnala inoltre che utile complemento alla valutazione delle attitudini e delle capacità fisiche del soggetto in età scolastica (6/7 - 16/18 anni) può essere fornita dalla esecuzione del test EUROFIT come da risoluzione del Consiglio d’Europa (allegato)». Come già accennato, nel ridisegnare i contorni della legislazione vigente in materia di tutela della salute degli sportivi, si deve muovere dal ragionevole presupposto di un consistente arretramento del Servizio sanitario nazionale dal terreno della diretta erogazione di prestazioni preventive nei confronti della popolazione sportiva, al quale dovrebbe corrispondere un più ampio coinvolgimento della medicina dello sport liberamente praticata. 34 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo Se da un lato, quindi, trovano giustificazione un’operazione di ridimensionamento dei costi economici necessari per l’espletamento della tutela in questione e la stessa previsione di un maggiore ricorso agli operatori ed agli specialisti medico-sportivi nell’ambito della professione privata, dall’altro va probabilmente ripensato il ruolo del servizio pubblico nei confronti della medicina dello sport. Quale potrà essere questo ruolo in futuro? Senz’altro e minimalmente quello di centro di riferimento per il controllo formale e qualitativo degli accertamenti di idoneità ed eventualmente quello di supporto alle problematiche diagnostiche e valutative di maggior impegno, per le quali tra le strutture del Servizio sanitario nazionale sono individuabili, a livello regionale, centri di elevata qualificazione e di sicuro affidamento (n.d.r.: senza escludere quelle in ambito ospedaliero, specie se si fa riferimento ad aziende ospedaliere di elevata specializzazione e di interesse scientifico). SEU Sommario Con la universalmente riconosciuta competenza medico-legale che è loro propria, gli Autori (AA) del capitolo indirizzano il lettore nel labirinto della normativa che concerne la certificazione di idoneità agonistica allo sport, cercando di trarne un filo conduttore che aiuti il medico certificante a trovare una via di uscita onorevole e sicura da rischi, di caso in caso. Dopo aver definito con cura il concetto di attività sportiva agonistica, gli AA sottolineano la disomogeneità con cui tale concetto è stato invece elaborato dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, aggravando ancor più le incongruenze già insite nella definizione stessa, voluta dalla legge. Non meno confusa appare la normativa relativamente al riconoscimento dei Medici Sportivi riconosciuti idonei al rilascio della certificazione e gli AA ne ripercorrono brevemente i passaggi più significativi, anche a livello di Magistratura amministrativa, sottolinenado per altro come l’obbligo alla certificazione in oggetto continui ad essere in larga misura inevaso e lettera morta. Segue una lucida disamina sulla idoneità specifica allo sport e sulle conseguenti controindicazioni, che sfocia, inevitabilmente, sulla rilevanza in tal senso delle affezioni di natura cardiologica: non può quindi mancare il riferimento ai protocolli del C.O.C.I.S. (Comitato Organizzativo Cardiologico per l’Idoneità allo Sport), sui quali si ritornerà più volte anche in altri passaggi del presente volume. Né, in tal senso, gli AA potevano tralasciare l’importante argomento della Morte improvvisa nello sport, riconoscendo quest’ultima un substrato organico che, in massima parte, è costituito da alterazioni cardiache e vascolari. Segue poi una spiegazione dettagliata circa la specificità del giudizio di idoneità, con riferimento al gesto atletico ma anche all’individuo che lo compie, con le sue caratteristiche individuali di sesso, età, maturità psico-fisica, capacità, e sport praticato. Ne deriva l’obbligo, per il medico visitatore, di attenersi al protocollo legislativo, secondo le tabelle A e B, che vengono adeguatamente spiegate con riferimento ai singoli esami richiesti per legge e quelli ulteriori che Egli prescriva qualora ritenuti necessari ed indicati per dirimere un dubbio diagnostico insorto nel corso o a conclusione dell’esame clinico-strumentale eseguito sulla falsa riga del protocollo ministeriale. Il lettore viene quindi indirizzato alla compilazione della scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli A e B elaborati in riferimento agli sport compresi nelle relative ed omonime tabelle. Terminato l’iter fin qui accennato, il lettore sarà in grado di giungere alla stesura del giudizio di idoneità o non idoneità alla attività sportiva agonistica, ivi compresa quella relativa ad alcune situazioni particolari come quella del volo da diporto o sportivo e quella alla attività olimpica e ad alto livello che gli AA. non mancano di sottolineare essere a carico dell’Istituto di Scienza Dello Sport del C.O.N.I. . Il capitolo termina con un bilancio relativo agli effetti della legge e con una ipotesi di revisione dopo venticinque anni di applicazione, non sempre esemplare, forse, come sottolineano gli AA, perché delineata con modalità “faraoniche”, non più possibili per il nostro SSN. Il presente capitolo è stato lasciato pressoché identico a quello della precedente edizione, fatte salve alcune necessarie variazioni (sottolineate come note di redazione: n.d.r.), resesi inevitabili dagli accadimenti di questi anni (il passaggio all'euro, ad esempio). Ciò nonostante è sconcertante rilevare come le condizioni ROMA La tutela sanitaria degli sportivi agonisti 35 economiche del nostro Paese, richiamate in questo articolo di oltre dieci anni or sono, siano valide ancor oggi, così come le considerazioni relative alla organizzazione socio-sanitaria e le ipotesi di correzione della legge di cui trattasi. Bibliografia 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) SEU D.M. 18-2-1982, G.V. del 5-3-1982 D.M. 28.2.1983, G.V. del 15.3.1983 Ministero della Sanità: circolare esplicativa n. 7 del 31.1.83 Deliberazione C.O.N.I. n. 1108 Consiglio Nazionale 3/12/1992 Legge n. 33/80, art. 5, del Gennaio 1980 Legge Regionale del Lazio n. 24 del 9/07/1997 - B.U.R. - Lazio Luglio 1997 T.A.R. Lombardia: Sez. I, decisione n. 225 del 24.4.1985 Regione Toscana: circolare del 16.2.1985 Legge n. 833 del 22/12/1978 (di Riforma Sanitaria): art. 14, comma III, lettera 9. 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) Regione Veneto: circolare del 2.11.1984, Prot. 36463/6113 Protocolli Cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico, 1985: Int. J. Sports Cardiol. 1985: 4, 143-167 D.M. 16-2-1984: “Tutela Sanitaria dei Pugili Professionisti” Circolare n. 7 M.S. del 31/01/1983 D.P.R. n. 404 del 5/08/1988 Legge n. 106 del 25/03/1985 Legge n. 91 del 23/03/1981 Legge n. 135 del 5-6-1990 F. Antoniotti, N.M.di Luca: Medicina Legale e delle Assicurazione dello Sport. S.E.U. ed.: 19-66, 1986, Roma. ROMA 36 Diagnosi e prevenzione cardiovascolare nello sportivo SEU ROMA