regolamento casa dell`anziano adottato

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regolamento casa dell`anziano adottato
Repubblica Italiana
Regione Abruzzo
Provincia di L’Aquila
COMUNE DI
CASTEL DEL MONTE
REGOLAMENTO DELLA CASA
DELL’ANZIANO
“SUOR ORIENTINA GERMANO”
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 51 DEL 30/11/2011
Via del Municipio, 1 - 67023 Castel Del Monte - AQ - Tel. 0862 938137 - Fax 0862 938180
www.comune.casteldelmonte.aq.it - e-mail : [email protected]
Cod. Fisc. 80002030668 - P. Iva 00114540669
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Provincia di L’Aquila
COMUNE DI
CASTEL DEL MONTE
REGOLAMENTO DELLA CASA DELL’ANZIANO
“SUOR ORIENTINA GERMANO”
ART. 1
Il presente regolamento definisce e disciplina in linea generale:
1. requisiti, modalità di accesso, obblighi e doveri dell’ospite.
2. servizio erogato.
ART. 2
La Casa di Riposo “Suor Orientina Germano”, che per brevità in prosieguo
verrà chiamata Casa, ubicata in Via Roma n. 2 con sede legale presso il
Municipio di Castel Del Monte, accoglie tutte le persone anziane in età
pensionabile, che siano autosufficienti e che per scelta autonoma preferiscono
usufruire dei servizi collettivi, nonché quelle persone anziane semiautosufficienti, che non sono più in grado di provvedere alle necessità personali
quotidiane ed alla organizzazione della propria giornata, del tempo libero e di
relazione .
La Casa accoglie anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche,
psichiche, sensoriali, stabilizzate e che non necessitano di prestazioni sanitarie
complesse. Detto tipo di accoglienza è comunque subordinata alla capacità
oggettiva e reale di poter erogare adeguatamente il relativo servizio.
L’accoglienza può essere:
a) permanente;
b) temporanea, comunque per un periodo non inferiore a sei mesi;
La Casa si impegna ad assicurare all’anziano condizione di vita adeguate alla
sua dignità garantendo e favorendo: il soddisfacimento delle esigenze primarie;
il mantenimento dell’autosufficienza psico-fisica; il soddisfacimento delle
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esigenze di relazione e socializzazione per il mantenimento dell’anziano attivo
e bene inserito nel tessuto sociale.
ART. 3
La Casa garantisce prestazioni di tipo alberghiero, assistenziale, culturale e
ricreativo. Per quanto attiene le prestazioni di natura assistenziale la Casa offre:
•
Interventi rivolti all’assistenza generica della persona;
•
La pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature;
•
Interventi di protezione della persona;
•
Interventi generali di natura sociale (prestazioni volte a seguire
l’evoluzione delle condizioni dell’ospite, i rapporti con la famiglia e con
l’esterno).
ART. 4
Per l’ammissione di un ospite è necessario compilare il modulo di domanda
predisposto dall’amministrazione, disponibile presso gli uffici comunali. La
domanda sottoscritta dall’interessato od in caso di impedimento da un familiare
o a altra persona che se ne occupi, previo accertamento della consapevolezza
dell’interessato, deve essere corredata da:
a) certificato medico attestante lo stato di salute e l’assenza di cause che
possano essere di impedimento alla vita di collettività;
b) scheda in cui sono riportati i dati dei familiari con i relativi indirizzi e
numeri telefonici;
c) dichiarazione di impegno di corresponsione della retta, accettazione del
regolamento interno, pagamento delle spese sanitarie, funerarie e quelle
riguardante il vestiario, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal
richiedente o da chi esercita la potestà parentale, la tutela o curatela;
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d) obbligazione al versamento mensile della retta sottoscritta dall’interessato o
dalla persona che lo rappresenta, in caso di impedimento, identificata a
mezzo idoneo documento, sottoscrizione di impegno, da parte dei familiari
obbligati per legge, all’integrazione della retta di ricovero, nei casi in cui il
reddito del richiedente non sia sufficiente alla totale copertura della retta
dovuta.
Le domande di ammissione possono essere presentate durante tutto il corso
dell’anno.
I requisiti necessari per essere ammessi alla Casa sono i seguenti:
a) avere età non inferiore a 60 (sessanta) anni, salvo casi particolari;
b) non avere alterazioni del carattere e della personalità tali da pregiudicare
il normale funzionamento della Casa o da arrecare danni o fastidio agli
altri ospiti.
ART. 5
1. La Giunta Municipale, dopo aver esaminato la documentazione di cui al
precedente art. 4 e sentito il responsabile della Casa, concede l’ammissione o
meno del richiedente.
2. La Giunta si riserva di valutare caso per caso e di subordinare
l’ammissione alla disponibilità dei posti al momento della domanda.
Nell’ammissione degli ospiti sono privilegiati i residenti del Comune di Castel
del Monte ed in subordine a seguire i cittadini nati a Castel del Monte, i
residenti nel piano di zona dell’ambito sociale Campo Imperatore- Piana di
Navelli zona B, i residenti nella provincia, nella regione e nel territorio
nazionale.
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ART. 6
Al momento dell’ingresso l’ospite viene allocato in camera doppia o singola,
tenendo
conto
della
disponibilità
della
struttura
e
delle
richieste
dell’interessato. Per esigenze organizzative e di relazione, la sistemazione può
essere cambiata su disposizione del Responsabile.
La richiesta di camera ad un solo posto letto non soddisfatta al momento
dell’ingresso verrà tenuta in considerazione per un eventuale accoglimento futuro.
L’ospite è tenuto a presentare i seguenti documenti:
•
Carta d’identità o equipollente;
•
Tessera sanitaria;
•
Codice fiscale;
•
Eventuali tessere esenzioni tichets sanitario;
•
Due fotografie formato tessera;
•
Eventuale verbale di riconoscimento invalidità civile.
A cura della Casa viene predisposta una cartella personale dell’ospite, completa
di
ogni dato anagrafico, sanitario, familiare ed economico.
L’ospite dovrà disporre di abbigliamento e biancheria personale. Tutti gli abiti e la
biancheria dovranno essere preventivamente cifrati con numero assegnato
dall’addetto al guardaroba presente nella Casa.
Il ricovero in ospedale è stabilito dal medico curante.
L’ospite autosufficiente che per qualsiasi causa si viene a trovare nella condizione
di non autosufficienza, riceve il servizio e l’assistenza previsti per quest’ultima
condizione con relativo automatico adeguamento della retta mensile.
Nel caso in cui si verifichi un peggioramento dello stato di salute dell’ospite fino
alla completa “non-autosufficienza” ed accertata la cronicità della sopravvenuta
condizione, sarà richiesto l’intervento dei familiari per garantire una più adeguata
assistenza all’ospite, tenuto conto che la vicinanza del familiare ha un benefico
effetto psicologico oltre che fisico sull’anziano.
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La permanenza del “non autosufficiente cronico” può avvenire solo se il Comune
sarà in grado di organizzare all’interno della struttura un adeguato servizio di
assistenza e, con il coinvolgimento dell’Azienda A.S.L. un idoneo servizio
sanitario, previo impegno da parte dei familiari alla corresponsione della retta di
ricovero che l’Amministrazione comunale riterrà necessario stabilire per detti
utenti. La verifica del sopravvenuto stato di “non autosufficienza cronica” verrà
effettuata ogni qualvolta se ne ravvisi la opportunità in relazione a modificazioni
sostanziali e continuative dello stato di salute degli ospiti, sulla base di idonea
documentazione medica o sulla scorta di altra documentazione attestante la non
autosufficienza dell’ospite.
L’ospite può essere dimesso in qualsiasi momento:
•
Per volontà propria;
•
Per comprovata incompatibilità alla vita comunitaria ed alle regole di
convivenza;
•
Per grave inosservanza delle norme che regolano la vita della Casa;
•
Per sopravvenuta non autosufficienza, qualora il Comune non sia nelle
condizioni di approntare le indispensabili condizioni minime di assistenza,
sia dal punto di vista delle strutture che di personale e con le modalità sopra
descritte;
•
In caso di morosità nel pagamento della retta mensile, reiterata e senza
giusto motivo.
La decisione di dimettere l’ospite spetta alla Giunta Municipale.
ART. 7 - Disposizioni generali.
Agli ospiti viene assicurata una normale vita di relazione in base alle varie
propensioni e desideri, organizzando anche le attività della Casa in maniera tale
da permettere nei limiti strutturali esistenti, la strutturazione delle migliori
condizioni relazionali possibili, rendendo l’Anziano protagonista della propria
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giornata, pur nel reciproco rispetto delle persone e nella valorizzazione di ogni
singolo ospite.
1. L’ospite della Casa si attiene alle seguenti disposizioni:
a) tiene un comportamento corretto ed educato nei confronti degli altri ospiti,
del personale religioso nonchè del personale di servizio;
b) rispetta le regole di igiene personale e degli ambienti, in particolare della
camera assegnatagli;
c) usa un abbigliamento decente e decoroso;
d) ha cura dei mobili, suppellettili, oggetti e quant’altro in suo uso, pena il
risarcimento di eventuali danni arrecati agli stessi;
e) disimpegna la camera durante l’orario delle pulizie onde permetterne la
necessaria risistemazione ed areazione;
f) non lava la biancheria all’interno della propria camera;
g) non usa apparecchi elettrici ritenuti pericolosi; comprese termocoperte,
fornelli e ferri da stiro;
h) non arreca disturbo agli altri ospiti a causa dell’uso non appropriato di
apparecchi radio, televisivi o qualsiasi altro strumento acustico;
i) comunica al Responsabile, con il dovuto anticipo, la volontà di assentarsi
dalla Casa per uno o più giorni, indicandone il periodo;
j) comunica per iscritto, con preavviso di almeno otto giorni, le dimissioni
dalla Casa;
Gli ospiti possono portare e trattenere presso la Casa oggetti personali, a
condizione che gli stessi non siano di disturbo per la eventuale persona
convivente e nel rispetto delle condizioni ottimali di igiene.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per i valori
conservati personalmente nelle stanze degli ospiti.
In caso di decesso dell’ospite gli oggetti o le somme di denaro conservate
potranno essere ritirati dai legittimi eredi.
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ART. 8 - Servizio Mensa.
Nella Casa opera un servizio mensa (colazione, pranzo, merenda, cena).
1. Si assicura, nei limiti del possibile, il rispetto delle specifiche esigenze
dietetiche dell’ospite.
2. I pasti sono serviti e consumati nell’apposita sala da pranzo. Si fa
eccezione per:
a) ospite non autosufficiente e non in grado di recarsi in detta sala;
b) ospite autosufficiente che per motivi particolari e comunque saltuari non è
in grado di spostarsi dalla propria camera.
3.
L’ospite che per qualsiasi motivo rinuncia a usufruire di un pasto o dei
pasti per uno o più giorni è tenuto a comunicarlo alla Direzione in tempo utile.
ART. 9 - Orari
Gli orari dei pasti vengono fissati dal responsabile della Casa ed altrettanto
dicasi per gli orari di alzata e messa a letto degli ospiti non autosufficienti.
La sveglia mattutina ed il ritiro serale in camera, per le persone autosufficienti,
gli orari sono elastici pur sempre nel rispetto delle esigenze degli altri ospiti e
di organizzazione dei vari servizi.
Gli ospiti sono liberi di uscire e rientrare nella Casa quando lo desiderano,
salvo il rispetto dell’orario dei pasti.
Per i rientri serali, che di norma sono fissati alle ore 21,00 possono essere
concesse deroghe su richiesta dell’interessato.
E’ fatto obbligo rispettare gli orari di apertura e chiusura degli ingressi, l’orario
dei pasti, di silenzio e di riposo. L’anziano che intende recarsi fuori dal
Comune o assentarsi dopo l’orario di chiusura degli ingressi, è tenuto ad
informare il responsabile della Casa.
I familiari e gli amici degli ospiti possono accedere alla Casa nel rispetto della
vita comunitaria ed in modo da non arrecare intralcio all’andamento dei servizi.
L’orario di accesso dei visitatori nei saloni o spazi multifunzionali è stabilito
come segue:
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•
mattino
ore 10,00 – 12,00
•
pomeriggio
ore 15,30 – 18,30
E’ fatto divieto ai visitatori di accedere ai servizi di cucina e guardaroba.
Non è consentito a familiari o amici l’accesso al refettorio durante la
consumazione dei pasti, fatta eccezione per i casi in cui è necessaria
l’assistenza all’ospite e comunque previa autorizzazione del responsabile, nel
rispetto delle norme igieniche stabilite.
E’ fatto divieto ai visitatori di consegnare direttamente agli ospiti alcolici,
farmaci e cibo facilmente avariabile.
ART. 10 - Modalità di pagamento.
Annualmente vengono determinate le rette di ricovero, l’importo della retta è
versato alla Direzione della Casa entro i primi dieci giorni di ogni mese e
comunque non oltre il giorno di riscossione della pensione.
In caso di degenza ospedaliera o rientro a domicilio o comunque per assenza
nella Casa per periodi superiori a giorni dieci gli ospiti hanno diritto ad una
riduzione della retta mensile pari al 25% dell’importo; inoltre gli ospiti non
autosufficienti sono esonerati dal pagamento della quota relativa all’assistenza
per tutti i giorni di effettiva assenza.
Anche in caso di dimissioni, l’ospite è tenuto al pagamento della retta mensile
con i benefici di cui sopra a partire dal sedicesimo giorno.
La retta di ricovero comprende l’erogazione dei seguenti servizi:
-
vitto ed alloggio, in camera doppia o singola;
-
lavanderia e guardaroba;
-
servizio di assistenza per l’igiene della persona;
-
riassetto e pulizia della camera;
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ART. 11 - Onere economico.
1. L’importo della retta mensile è prestabilito in ragione di :
a) condizione dell’ospite: autosufficiente
“
“
“
non autosufficiente
b) tipo di accoglienza: permanente
“ “
“
temporanea
c) tipo di camera occupata: singola
“
“
“
“
doppia
Gli importi sono fissati nelle seguenti misure:
Ospite autosufficiente
accoglienza permanente
accoglienza temporanea
Camera singola
Camera doppia
Camera singola
€ 798,00
€
€ 980,00
525,00
Camera doppia
€
700,00
Ospite non autosufficiente
Accoglienza permanente
Camera singola
€ 1.048,00
accoglienza temporanea
Camera doppia
€ 775,00
Camera singola
€ 1230,00
camera doppia
€ 950,00
2. La mancata fruizione del servizio mensa per uno o più pasti o l’assenza
dalla Casa per uno o più giorni non comportano alcuna detrazione dalla retta
mensile.
3. Quando l’accoglienza è di tipo temporaneo, l’ospite versa un anticipo a
titolo di cauzione di importo pari ad una mensilità.
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Nei confronti degli ospiti che non siano in grado di pagare l’intera retta, a causa
delle disagiate condizioni economiche, sarà chiesto in primo luogo l’intervento
dei familiari tenuti per legge al mantenimento.
Sono ammessi alla frequenza diurna e/o al servizio mensa della Casa le persone
sole, anziane ed in stato di bisogno, non in grado di provvedere alla
preparazione dei pasti. La richiesta deve essere corredata dal certificato medico,
attestante le condizioni fisiche della persona e relazione dell’assistente sociale
circa l’effettivo stato di bisogno della persona. L’Autorizzazione viene
rilasciata dalla Giunta Municipale previa adozione di atto deliberativo.
La gestione della Casa è affidata al personale dipendente del Comune, al
personale religioso e all’affidamento in gestione di alcuni servizi.
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio
Comunale.
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