SEPARAZIONI, DIVORZI, MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI

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SEPARAZIONI, DIVORZI, MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
SEPARAZIONI, DIVORZI, MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI
SEPARAZIONE O DIVORZIO
Il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi
per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla Legge 10
novembre 2014, n. 162, ha introdotto nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la
modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato (negoziazione assistita)
L’11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di
negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei
coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970) sono rimasti invariati.
Chi volesse utilizzare tale nuova procedura si deve rivolgere esclusivamente ad un avvocato per verificare
l’esistenza dei presupposti stabiliti dalla legge e gli adempimenti normativi previsti.
Questa procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di
handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che
definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al
Comune:
- in cui è iscritto l’atto di matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o di altri riti religiosi;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano
e un cittadino straniero.
La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo:
[email protected].
Il deposito degli accordi da parte degli avvocati, verranno protocollati al momento e trascritti nei 7 giorni
successivi.
Separazioni e divorzi davanti all'ufficiale di stato civile
L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, dall’11 dicembre 2014, la possibilità di separarsi, divorziare o
modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad
avvocati e al tribunale.
Dove?
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi;
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano
e un cittadino straniero.
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?
Tutte quelle coppie che:
- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di
effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione). Sono
ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di
denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di
richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in
un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla
negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Come avviare la procedura
Rivolgersi all’ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo
successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l’acquisizione dei
documenti.
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma
Il giorno dell’accordo, l’ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per
separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni
pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi
davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, senza giustificato motivo, varrà quale rinuncia e
quindi mancata conferma dell’accordo.
Documenti da presentare
- Documenti di identità;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 12 mesi per la procedura di
separazione giudiziale e di 6 mesi nel caso di separazione consensuale a far data dalla presentazione dei
coniugi davanti al Presidente del Tribunale oppure copia dell’accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da avvocati, trascorsi più di 6 mesi dalla data certificata nell’accordo
stesso, oppure l’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile,
trascorsi più di 6 mesi dalla data dell’atto contenente l’accordo stesso;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.
Costi del procedimento
Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00, da versare all’atto della firma dell’accordo.
Decorrenza degli effetti
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo, non prima di 30 giorni dalla
firma dell’accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell’accordo.
Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.