procedura per l`utilizzo delle garanzie di origine estere per

Transcript

procedura per l`utilizzo delle garanzie di origine estere per
PROCEDURA TECNICA
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DELLE
GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER
FINALITA’ DI DISCLOSURE
PER L’ANNO 2012
Pagina 1 di 6
PROCEDURA PER L’UTILIZZO
DELLE GARANZIE DI ORIGINE ESTERE
PER FINALITA’ DI DISCLOSURE
PER L’ANNO 2012
PROCEDURA TECNICA
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DELLE
GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER
FINALITA’DI DISCLOSURE
PER L’ANNO 2012
Pagina 2 di 6
INDICE
1
AMBITO DI APPLICAZIONE ...................................................................................... 3
2
GARANZIE DI ORIGINE ESTERE ............................................................................. 3
3
MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE INFORMATICO “GO-ESTERE” DEL
GSE ............................................................................................................................ 3
4
APERTURA CONTO PROPRIETA’ E GESTIONE DELLE GO ESTERE .................. 4
4.1 GO ESTERE EMESSE CON LO STANDARD EECS DAI PAESI MEMBRI
DELL’AIB.................................................................................................................... 4
4.2 GO ESTERE EMESSE DA PAESI DIVERSI DA QUELLI DI CUI
ALL’ALLEGATO 1 ..................................................................................................... 5
5
CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE ............................................. 5
PROCEDURA TECNICA
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DELLE
GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER
FINALITA’DI DISCLOSURE
PER L’ANNO 2012
Pagina 3 di 6
1 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il GSE, per una corretta determinazione del mix energetico delle imprese di vendita
calcolato sulla base dei dati comunicati dalle medesime ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009 (di seguito
Decreto), mette a disposizione una piattaforma di nomina delle Garanzie di Origine
Estere1 al fine di garantire l’esecuzione di quanto disposto al punto e) del medesimo
articolo del Decreto secondo principi di trasparenza e non discriminatori e nel rispetto
delle disposizioni contenute all’articolo 31, comma 5, del decreto interministeriale del 6
luglio 2012.
Le Garanzie di Origine Estere (di seguito GO estere), rilasciate all’estero dal soggetto
competente all’uopo preposto e riferite all’energia elettrica prodotta nell’anno di
competenza 2012, possono essere conteggiate nel mix energetico di approvvigionamento
delle imprese di vendita, qualora siano conformi alle disposizioni di cui all’articolo 15 della
direttiva 2009/28/CE.
Gli operatori che possono accedere alla piattaforma di nomina delle GO estere sono
esclusivamente le imprese di vendita soggette all’obbligo di cui all’articolo 5 del Decreto
che ne facciano richiesta.
2 GARANZIE DI ORIGINE ESTERE
L’articolo 31, comma 5, del decreto interministeriale del 6 luglio 2012 prevede che, a
partire dalle comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla determinazione del mix
energetico delle imprese di vendita per l’anno 2012, possano essere presentate dalle
medesime imprese e riconosciute dal GSE per gli adempimenti di cui al Decreto, le GO
estere riferite anche ad energia elettrica non effettivamente importata in Italia.
A tal fine, il GSE ha messo a disposizione una piattaforma di nomina delle GO estere
alla quale possono iscriversi esclusivamente le imprese di vendita soggette all’obbligo di
disclosure verso i propri clienti finali.
Per l’anno 2012, le GO estere oggetto di comunicazione sono le GO estere rilasciate:
a) dai Paesi aderenti all’Association of Issuing Bodies (AIB) promotrice dello sviluppo
e utilizzo del sistema standard di certificazione European Energy Certificate System
(EECS);
b) dai Paesi diversi da quelli di cui al punto a) che emettono le GO nel rispetto dei
requisiti dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.
3 MODALITÀ DI ACCESSO AL PORTALE INFORMATICO “GO-ESTERE” DEL
GSE
Le imprese di vendita sono tenute a registrarsi, se non già fatto in precedenza, sul
portale del GSE all’indirizzo https://applicazioni.gse.it secondo le modalità definite nelle
disposizioni tecniche di funzionamento (di seguito DTF) pubblicate sul portale del GSE.
1
Rilasciate dai Paesi membri dell’Unione Europea e i Paesi terzi con cui è stato stipulato un accordo, tra il
Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e i
competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricità viene importata.
PROCEDURA TECNICA
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DELLE
GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER
FINALITA’DI DISCLOSURE
PER L’ANNO 2012
Pagina 4 di 6
Con le credenziali di accesso rilasciate in fase di registrazione, le imprese di
vendita sottoscrivono l’applicativo “GO-estere” al fine di poter conteggiare le garanzie di
origine estere nel proprio mix energetico di approvvigionamento.
Il GSE ha reso disponibile il manuale utente che è parte integrante della presente
procedura ed è relativo alle modalità operative di utilizzo del portale. Tale manuale è
consultabile nella sezione dedicata del sito internet del GSE.
4 APERTURA CONTO PROPRIETA’ E GESTIONE DELLE GO ESTERE
Il GSE, previa verifica dei dati di registrazione forniti dall’impresa di vendita in fase di
registrazione nella piattaforma di nomina delle “GO-estere”, procede all’apertura del conto
proprietà su cui saranno depositate le GO estere previamente annullate dalla medesima
impresa di vendita, come di seguito descritto.
Per l’anno di competenza 2012, le operazioni di registrazione e annullamento
devono essere effettuate entro 17 maggio 2013 in coerenza con le tempistiche del processo
di disclosure nazionale.
4.1 GO ESTERE EMESSE CON LO STANDARD EECS DAI PAESI MEMBRI
DELL’AIB
I Paesi membri dell’AIB che hanno sottoscritto il protocollo per l’emissione delle
Garanzie di Origine con lo standard EECS (EECS-GO) sono elencati nell’Allegato A della
presente procedura.
Si specifica che non tutti i membri dell’AIB hanno sottoscritto il protocollo sopra
richiamato, tuttavia l’adesione all’AIB comporta l’obbligo in capo alla totalità dei membri, di
garantire che l’annullamento dei certificati EECS rilasciati all’interno dell’AIB, avvenga nel
Paese di effettivo utilizzo.
Pertanto, il GSE - in qualità di membro dell’AIB - garantirà alle imprese di vendita
interessate alle EECS-GO per finalità di disclosure, l’utilizzo dell’applicativo “RECS” per
effettuare le opportune attività di importazione e annullamento di tali certificati.
Le imprese di vendita che hanno già sottoscritto una convenzione RECS con il GSE
sono tenute a sottoscrivere un addendum contrattuale alla preesistente convenzione. Al fine
di consentire l’utilizzo dei certificati EECS-GO. il GSE mette a disposizione sull’applicativo
“RECS” una nuova causale di annullamento: “annullamento per disclosure” e i certificati
EECS-GO annullati con tale causale verranno conteggiati nel calcolo del mix energetico di
approvvigionamento delle stesse imprese di vendita.
L’annullamento per le finalità della disclosure nazionale dei certificati EECS-GO
contenenti anche la caratterizzazione “RECS”, esclude la possibilità per l’impresa di vendita
di utilizzare, per fini commerciali, l’informazione RECS contenuta nel medesimo certificato.
Le imprese di vendita che non hanno sottoscritto una convenzione RECS con il
GSE, ma intendono importare e annullare per finalità di disclosure i certificati EECS-GO,
sono tenute a registrarsi anche sull’applicativo “RECS” e a sottoscrivere la convenzione
allegata alla presente procedura (Allegato 1) nel rispetto delle modalità riportate nel
medesimo documento.
PROCEDURA TECNICA
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DELLE
GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER
FINALITA’DI DISCLOSURE
PER L’ANNO 2012
Pagina 5 di 6
L’utilizzo dell’applicativo “RECS” da parte delle suddette imprese di vendita è limitato
alle sole operazioni di importazione di certificati EECS-GO e di annullamento dei certificati
EECS-GO in proprio favore ai fini della disclosure nazionale.
Tali imprese di vendita non sono pertanto tenute ad iscriversi preventivamente
all’Associazione RECS International e possono utilizzare il certificato EECS-GO
esclusivamente per finalità di disclosure.
L’eventuale caratterizzazione RECS del certificato EECS-GO non può essere
utilizzata dalle impresa di vendita per finalità commerciali.
Si precisa inoltre che i certificati importati diversi dal tipo EECS-GO non possono
essere annullati dalle imprese di vendita.
4.2
GO ESTERE EMESSE DA PAESI DIVERSI DA QUELLI DI CUI
ALL’ALLEGATO A
Le imprese di vendita che intendono utilizzare per finalità di disclosure le GO estere
emesse da Paesi diversi da quelli di cui all’Allegato 1 sono tenute a presentare le GO estere
annullate a proprio favore da parte del Paese che le ha emesse e ad indicare sull’applicativo
“GO estere” il numero dei certificati annullati e il Paese di provenienza delle GO estere, e a
caricare un documento che evidenzi le GO estere annullate a proprio favore nel Paese di
origine.
Il GSE procede ad accreditare sul conto proprietà di ciascuna impresa di vendita le
GO estere presentate ed entro l’anno successivo rispetto a quello di comunicazione effettua
con l’ente preposto al rilascio delle stesse nel Paese di riferimento le opportune verifiche e,
ove necessario, il GSE provvederà a rettificare il mix di approvvigionamento dell’impresa di
vendita. Tale verifica ha l’obiettivo di ottenere un riscontro sull’avvenuta emissione e
sull’effettivo annullamento delle GO estere in favore di ciascuna delle suddette imprese di
vendita.
5 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE
Le imprese di vendita che importano e annullano per finalità di disclosure certificati
EECS-GO sono tenute al pagamento dei corrispettivi di importazione e annullamento come
specificato nella convezione RECS ovvero:
- 0,005 €/MWh per ogni certificato importato;
- 0,025 €/MWh per ogni certificato annullato per finalità di disclosure.
Le imprese di vendita che utilizzano GO estere emesse e annullate da Paesi diversi
da quelli di cui Allegato A sono tenute a corrispondere al GSE 0,005 €/MWh per ogni GO
estera che vogliono conteggiare per finalità di disclosure.
PROCEDURA TECNICA
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DELLE
GARANZIE DI ORIGINE ESTERE PER
FINALITA’DI DISCLOSURE
PER L’ANNO 2012
Pagina 6 di 6
ALLEGATO A
ELENCO DEI PAESI ADERENTI ALL’AIB E DEI SOGGETTI DEPUTATI ALLA
GESTIONE DELL’EMISSIONE E DELLO SCAMBIO DEI CERTIFICATI EECSGO
PAESE
AUSTRIA
BELGIO (BRUXELLES CAPITALE)
BELGIO (FIANDRE)
BELGIO (VALLONIA)
DANIMARCA
FINLANDIA
GERMANIA
ISLANDA
LUSSEMBURGO
OLANDA
NORVEGIA
PORTOGALLO
SLOVENIA
SVEZIA
SVIZZERA
ISSUING BODY
E-CONTROL
BRUGEL
VREG
CWAPE
ENERGINET.DK
GREXEL
OKO-INSTITUT
LANDSNET
ILR
TENNET
STATNETT
REN
ENERGY AGENCY OF THE REPUBLIC
OF SLOVENIA (AGEN-RS)
GREXEL
SWISSGRID
Addendum alla Convenzione RECS 2012
Tra
la società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., sede legale 00197 Roma,
Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 (di seguito GSE), Capitale Sociale Euro
26.000.000,00 i.v., Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e
Codice Fiscale n. 05754381001, qui rappresentata da Gerardo Montanino, in
qualità di Direttore della Divisione Operativa.
e
i seguenti soggetti, definiti di seguito Operatori di Mercato:
ACEA PRODUZIONE SPA, con sede legale 00154 Roma, P.le Ostiense 2, Partita
IVA e Codice Fiscale n. 113.811.210,00, qui rappresentata dall’Ing. Mauro Orsini,
in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante;
AGSM ENERGIA SPA, con sede legale 37133 Verona, Lungadige Galtarossa 8,
Capitale Sociale di Euro 5.271.481,00, Partita IVA e Codice Fiscale n.
02968430237, qui rappresentata da Floriano Ceschi, in qualità di Direttore
Operativo;
ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA, con sede legale 20159 Milano, Via Montalbino
3/5, Capitale Sociale di Euro 20.000.000,00, Partita IVA e Codice Fiscale n.
12930940155, qui rappresentata da Angelo Fasoli e Massimiliano Licitra, in
qualità di Procuratori;
AMGA ENERGIA & SERVIZI SRL, con sede legale 33100 Udine, Via del
Cotonificio 60, Capitale Sociale di Euro 600.000,00 i.v., Partita IVA e Codice
Fiscale n. 02264130309, qui rappresentata da Daniele Romanello, in qualità di
legale rappresentante;
AMSTERDAM CAPITAL TRADING BV, con sede legale 1017 BS Amsterdam
(Olanda), Herengracht 469, Capitale Sociale di Euro 90.000,00, Partita IVA
NL820413537B01 e Codice Fiscale n. 27336523, qui rappresentata da Jaap
Janssen, in qualità di Managing Director;
AET ITALIA SRL, con sede legale 20124 Milano, Via Martignoni 25, Capitale
Sociale di Euro 100.000,00, Partita IVA e Codice Fiscale n. 02950290128, qui
rappresentata da Rocco Maria Barzaghini, in qualità di Amministratore Delegato;
AZIENDA ENERGETICA TRADING - ATSCHWERKE TRADING GMBH, con sede
legale 39100 Bolzano, Via Dodiciville 8, Capitale Sociale di Euro 2.000.000 i.v.,
Partita IVA e Codice Fiscale n. 01745520211, qui rappresentata da Ing.Andrea
Lanzingher, in qualità di Direttore Generale;
A2A SPA, con sede legale 25124 Brescia, via Lamarmora 230, Capitale Sociale di
Euro 1.629.110.744,04 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 11957540153, qui
rappresentata da Renato Ravanelli, in qualità di Direttore Generale;
BLANK ENERGY SRL, con sede legale 37135 Verona, Viale dell’Industria 38,
Capitale Sociale di Euro 100.000,00, Partita IVA e Codice Fiscale n.
03941380234, qui rappresentata da Enrico Fossato, in qualità di Presidente;
CVA TRADING SRL, con sede legale 11024 Chatillon (AO), Via Stazione 31,
Capitale Sociale di Euro 3.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.
01032450072, qui rappresentata da Paolo Giachino, in qualità di Amministratore
Delegato;
C.U.R.A. – Consorzio Utilities Ravenna S.c.r.l., con sede legale 48121 Ravenna,
via Barbiani 8/10, Capitale Sociale di EURO 30.500,00 Partita IVA e Codice
Fiscale n. 02019950399, qui rappresentata da Andrea Leporosi, in qualità di
Procuratore speciale;
DSE SRL, con sede legale in Bologna, Via Galliera 89/91, Capitale Sociale di
EURO 2.000.000 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 02356770988, qui
rappresentata da Massimo Bello, in qualità di Consigliere Delegato;
E.ON PRODUZIONE SPA, con sede legale 07100 Sassari, Località CABU ASPRU,
Capitale Sociale di Euro 560.648.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.
03251970962, qui rappresentata da Paolo Venerucci, in qualità di Procuratore;
EDELWEISS ENERGIA SPA, con sede legale 24067 Sarnico (BG), Via Vittorio
Veneto 42, Capitale Sociale di Euro 1.000.000 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.
03258290166, qui rappresentata da Matteo Calvi, in qualità di Amministratore
Unico;
EDIPOWER SPA, con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 4, Capitale
Sociale di Euro 1.441.300,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 13442230150,
qui rappresentata da Alberto Mariotti, in qualità di Rappresentante Legale;
EDISON TRADING SPA, con sede legale 20121 Milano, Foro Buonaparte 31,
Capitale Sociale di Euro 30.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.
02890290964, qui rappresentata da Massimo Quaglini, in qualità di
Amministratore Delegato;
ENEL TRADE SPA, con sede legale 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125,
Capitale Sociale di Euro 90.885.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.
05918271007, qui rappresentata da Fabrizio Barderi, in qualità di Procuratore;
ENERG.IT SPA, con sede legale 09121 Cagliari, via Edward Jenner 19/21,
Capitale Sociale di Euro 1.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.
02605060926, qui rappresentata da Francesco Di Giovanni e Cosimo Aragonese,
in qualità rispettivamente di Direttore Generale e Procuratore;
ENERGRID SPA, con sede legale 20135 Milano, viale Isonzo 14/1, Capitale
Sociale di Euro 1.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 08600990017,
qui rappresentata da Paolo Golzio, in qualità di Amministratore Delegato;
ENI SPA, con sede legale 00144 Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, Capitale Sociale
di Euro 4.005.358.876,00 i.v., Partita IVA n. 00905811006 e Codice Fiscale n.
00484960588, qui rappresentata da Giuseppe Viscardi, in qualità di Procuratore
Abilitato;
EPIÚ SPA, con sede legale in Gallarate (VA), Corso XXV Aprile 1, Capitale Sociale
di Euro 3.000.000 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 03175320120, qui
rappresentata dal Dott. Faustino Ferrazzi, in qualità di Amministratore Unico;
ESPERIA SPA, con sede legale in Milano, Via Larga 7, Capitale Sociale di Euro
2.000.000 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 02237620980, qui rappresentata da
Alessandro Giusto, in qualità di Amministratore Delegato;
EUROPE ENERGY SPA, con sede legale 20127 Milano, via Stamira d’Ancona 27,
Capitale sociale di Euro 2.000.000,00, Partita IVA e Codice Fiscale
n.
03707740233, qui rappresentata da Matteo Ballarin, in qualità di Amministratore
Delegato;
FEDERPERN ITALIA - Federazione Produttori Idroelettrici, con sede legale
10121 Torino, via S Quintino 28, Partita IVA n. 098116580014 e Codice Fiscale
n. 90033930026, qui rappresentata da Flavio Sarasino, in qualità di Presidente;
GREEN NETWORK SPA, con sede legale in Roma, Corso Italia 11, Capitale
Sociale di Euro 10.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 07451521004,
qui rappresentata da Piero Saulli, in qualità di Presidente;
i.CA.S.CO. SPA, con sede legale 20124 Milano, via Vittor Pisani 12, Capitale
sociale di Euro 1.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 06761210969,
qui rappresentata da Pietro Valaguzza, in qualità di Amministratore Delegato;
IDROELETTRICA LOMBARDA SRL, con sede legale 20121 Milano, Largo
Donegani 2, Capitale Sociale di Euro 25.426.067,00 i.v., Partita IVA e Codice
Fiscale n. 05343960968, qui rappresentata da Alberto Nodari, in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
IREN MERCATO SPA, con sede legale 16122 Genova, via SS Giacomo e Filippo 7,
Capitale Sociale di Euro 61.356.220,00, Partita IVA e Codice Fiscale n.
01178580997, qui rappresentata da Valter Pallano, in qualità di Amministratore
Delegato e Legale Rappresentante;
ITALGEN SPA, con sede legale 24121 Bergamo, via G. Camozzi 124, Capitale
Sociale di Euro 20.000.000,00 i.v., Partita IVA n. 02605580162 e Codice Fiscale
n. 09438800154, qui rappresentata da Giuseppe De Beni, in qualità di
Consigliere Delegato;
METAENERGIA, con sede legale in Roma, Via Barberini 86, Capitale Sociale di
Euro 2.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 10384791009, qui
rappresentata da Maurizio Molinari, in qualità di Rappresentante Legale;
MULTIUTILITY SPA, con sede legale 37135 Verona, viale del Lavoro 33, Capitale
Sociale di 2.478.429,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 03027910235, qui
rappresentata da Vincenzo Scotti, in qualità di Direttore Commerciale &
Marketing;
NIGGELER & KUPFER ENERGIA SRL, con sede legale 25031 Capriolo (BS), Via
G. Niggeler 67, Capitale Sociale di euro 20.000,00 i.v., Partita IVA e Codice
Fiscale n. 02442340986, qui rappresentata da Bernardo Mignani, in qualità di
Amministratore Unico;
NOVAMONT SPA, con sede legale 28100 Novara, Via G. Fauser 8, Capitale
Sociale di euro 10.000.000,00, Partita IVA n. 01593330036 e Codice Fiscale n.
08526630150, qui rappresentata da Catia Bastioli, in qualità di Amministratore
Delegato;
NVALUE SA, con sede legale in Svizzera, Via Collina d’Ora, Capitale Sociale di
CHF 100.00,00 i.v., Partita IVA n. CHE 113.939.430, qui rappresentata da
Alessandro Faccoli, in qualità di Amministratore Unico;
REPOWER VENDITA ITALIA SPA, con sede legale in 20129 Milano, Via Uberti
37, Capitale Sociale di Euro 4.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.
13181080154, qui rappresentata da Fabio Bocchiola, in qualità di
Amministratore Delegato;
SEL SPA, con sede legale 39100 Bolzano, Via Canonico Michael Gamper 9,
Capitale Sociale di Euro 305.500.000 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.
01710330216, qui rappresentata da Wolfram Sparber, in qualità di Presidente e
Legale Rappresentante;
SOLAR ENERGY ITALIA 7 SRL, con sede legale in Ragusa, Via G. Fucà a/A,
Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.
01414910883, qui rappresentata da Rainer Goeritz, in qualità di Amministratore
Delegato;
SOLERGYS SPA, con sede legale in Roma, Via Salaria 1322, Capitale Sociale di
Euro 120.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 09736061004, qui
rappresentata da Piero Saulli, in qualità di Vice Presidente;
STATKRAFT MARKETS GMBH, con sede legale D40547 Düsseldorf (Germania),
Niederkasseler Lohweg 175, Capitale Sociale di Euro 4,000,000.00 i.v., Partita
IVA e Codice Fiscale n. DE 204011192, qui rappresentata da Stef Peters, in
qualità di Managing Director;
TRADECOM SPA, con sede legale 00153 Roma, piazza G.G. Belli 2, Capitale
Sociale di Euro 1.000.000,00, Partita IVA e Codice Fiscale n. 05247771008, qui
rappresentata da Pellegrino Diego, in qualità di Amministratore Delegato;
TRENTA SPA, con sede legale in Trento, Via Fersina 23, Capitale Sociale di Euro
17.181.410,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 01812630224, qui
rappresentata da Romano Stefani, in qualità di Responsabile Area Mercato;
UTILITÁ SPA, con sede legale in Milano, Via Canova 19, Capitale Sociale di Euro
2.307.692 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 13083740152, qui rappresentata da
Corrado Enelindo Danesi, in qualità di Amministratore Delagato;
ZENERGIA SPA, con sede legale 25047 Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura
31/c, Capitale Sociale di Euro 250.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.
03100350986, qui rappresentata da Damiano Balzarini, in qualità di
Amministratore Unico.
di seguito denominati “le Parti”.
Premesso che:
-
le Parti hanno sottoscritto la Convenzione RECS 2012 in data 24/1/2012 e in
successive adesioni come definito nella Convenzione stessa;
-
il decreto interministeriale del 6 luglio 2012 ha disposto all’articolo 31,
comma 5, che, a partire dalle comunicazioni relative agli adempimenti
connessi alla determinazione del mix energetico per l’anno 2012, è possibile
utilizzare Garanzie di Origine rilasciate in Paesi esteri a prescindere
dall’energia effettivamente importata;
-
l’adesione del GSE all’AIB - Association of Issuing Bodies - garantisce agli
Operatori di Mercato firmatari della Convenzione RECS 2012 lo scambio
internazionale di certificati EECS - European Energy Certificate System;
-
i membri dell’AIB sono obbligati a garantire che l’annullamento di certificati
EECS avvenga nel Paese di effettivo utilizzo.
Ciò premesso, le Parti con il presente accordo intendono integrare la Convenzione
RECS 2012 per la definizione delle modalità per l’utilizzo del portale RECS al fine
di importare certificati EECS-GO dai Paesi aderenti all’associazione AIB per il
relativo annullamento ai fini della disclosure in Italia.
Art. 1
Definizioni
EECS-GO: Certificato di Garanzia di Origine rilasciato
dell’associazione AIB competenti per il rilascio dello stesso;
dai
membri
Operatore di Mercato: operatore che esercita attività di vendita di energia elettrica
ai clienti finali.
Art. 2
Attività e obblighi del GSE
Il GSE predispone un’integrazione del portale RECS al fine di consentire agli
Operatori di Mercato l’utilizzo dei certificati EECS-GO rilasciati dai Paesi aderenti
all’associazione AIB per l’annullamento ai fini della disclosure in Italia.
In tale ambito il GSE predispone un ulteriore tipo di transazione denominato
“Annullamento per disclosure”.
Art. 3
Requisiti per l’iscrizione e obblighi degli Operatori di Mercato
L’utilizzo dei certificati EECS-GO importati in Italia attraverso il portale RECS è
consentito ai fini della determinazione del mix energetico solamente agli Operatori
di Mercato accreditate preventivamente sulla piattaforma “GO Estere” del GSE.
Per compatibilità con il sistema italiano di disclosure, qualora il certificato EECSGO importato attraverso il portale RECS avesse anche la caratterizzazione di
RECS, potrà essere utilizzato solamente per un'unica finalità in Italia. Ciò
significa che l’Operatore di Mercato nell’annullare tale certificato ai fini della
disclosure in Italia si impegna a non utilizzare anche per fini commerciali
l’informazione RECS relativa al medesimo certificato.
Gli Operatori di Mercato che sottoscrivono la Convenzione RECS 2012 per
usufruire del portale RECS al fine di importare i certificati EECS-GO dai Paesi
membri dell’AIB non sono tenuti ad iscriversi preventivamente anche
all’Associazione RECS International.
Per consentire l’importazione dei certificati EECS-GO attraverso il portale RECS e
il relativo utilizzo ai fini della disclosure in Italia, gli Operatori di Mercato devono
sottoscrivere l’atto di adesione nella versione 3bis allegata al presente accordo.
La sottoscrizione del presente Addendum non prevede la possibilità di utilizzare il
conto proprietà per lo scambio e l’annullamento di certificati che siano solo
EECS-RECS. Tali operazioni possono essere effettuate solo a valle della
sottoscrizione della Convenzione RECS 2013.
Art. 4
Aggiornamento dei corrispettivi
Fermi restando i corrispettivi stabiliti all’articolo 6 della Convenzione RECS 2012,
gli Operatori di Mercato sono tenuti al pagamento di 0.025 € per ogni certificato
EECS-GO annullato ai fini della disclosure.
Art. 5
Esecuzione
Ai fini del perfezionamento del presente accordo ciascuna Parte invia tramite fax,
previa compilazione e sottoscrizione, entro il 13 maggio 2013, il modello riportato
all’Allegato 1 al seguente recapito: 06.80114702.
Pagina di esecuzione ai sensi dell’articolo 5 dell’Addendum alla Convenzione
RECS 2012
Società:
Indirizzo della sede legale:
P.IVA:
C. Fiscale:
Capitale sociale:
Nome:
In qualità di:
Firma:
Data:
Convenzione tra GSE S.p.A e le Imprese di Vendita per la
regolazione dell’attività di importazione e annullamento dei
certificati EECS-GO attraverso l’applicativo RECS
Con la presente Convenzione
tra
la società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., sede legale 00197
Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 (di seguito GSE), Capitale Sociale
Euro 26.000.000,00 i.v., Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Partita
IVA e Codice Fiscale n. 05754381001, qui rappresentata da Gerardo
Montanino, in qualità di Direttore della Divisione Operativa.
e
l’Impresa di Vendita….
il GSE e …, di seguito definiti congiuntamente le Parti,
premesso:
-
che il GSE svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in
particolare le attività di carattere regolamentare, di verifica e
certificazione relative all'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e
13 e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività
correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e
successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre
competenze, diritti e poteri ad esse inerenti;
-
che il GSE è membro dell’AIB (Association of Issuing Bodies), associazione
internazionale che gestisce il sistema di certificazione energetica EECS
(European Energy Certificate System) e, nell’ambito dello stesso, i
certificati RECS (Renewable Energy Certificate System);
-
che i certificati EECS sono volti al riconoscimento, in ambito europeo,
dell’origine dell’energia prodotta da specifiche fonti e/o tecnologie
impiantistiche,
attraverso
il
loro
rilascio
e
la
successiva
commercializzazione sulla base di specifiche, principi e modalità elencati
nel protocollo denominato Principles and Rules of Operation of the
European Energy Certificate System ("EECS Rules”);
1
-
che l’adeguamento delle norme e delle regole individuate nelle EECS
Rules alla specifica realtà nazionale italiana è attuato tramite un
protocollo denominato “Domain Protocol for Italy” che l’Impresa di
Vendita dichiara di conoscere;
-
che l’adesione del GSE all’AIB garantisce agli Operatori di Mercato
firmatari della Convenzione RECS 2012 nonché alle Imprese di Vendita
firmatarie della presente Convenzione lo scambio internazionale di
certificati EECS - European Energy Certificate System;
-
che in qualità di membro dell’AIB, il GSE è tenuto a garantire che
l’annullamento dei certificati EECS avvenga nel Paese di effettivo utilizzo
degli stessi;
-
che il decreto interministeriale del 6 luglio 2012 ha disposto all’art.31.5
che, a partire dalle comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla
determinazione del mix energetico per l’anno 2012, è possibile utilizzare
Garanzie di Origine rilasciate in Paesi esteri a prescindere dall’energia
effettivamente importata;
-
che il GSE mette a disposizione delle Imprese di Vendita l’applicativo
RECS per la registrazione delle stesse, l’importazione dei certificati EECSGO e il relativo annullamento ai fini della disclosure in Italia;
-
che il GSE mette a disposizione per l’esercizio delle proprie attività risorse
di tipo commerciale, informatico, amministrativo, legale;
-
che debbono pertanto essere ristorati i costi sostenuti dal GSE per lo
svolgimento delle suddette attività;
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Premesse e Allegati
Le Premesse e la procedura gestionale di cui all’Allegato 1 costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
Oggetto
Le Parti con la presente Convenzione intendono definire e regolare per l’anno
2012:
1. l’utilizzo, da parte dell’Impresa di Vendita, dell’applicativo RECS, di cui al
successivo articolo 3, che consente l’importazione e l’annullamento a fini
della disclosure in Italia dei certificati EECS-GO rilasciati dai membri
dell’AIB preposti al rilascio delle Garanzie di Origine secondo lo standard
di certificazione EECS - European Energy Certificate System;
2
2. il riconoscimento, da parte dell’Impresa di Vendita al GSE, dei
corrispettivi di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.
Art. 3
Applicativo RECS
Il GSE mette a disposizione delle Imprese di Vendita, anche attraverso
l’assegnazione di specifico codice utente e relativa password, l’utilizzo
dell’applicativo RECS ai fini delle attività sotto individuate:
a) registrazione delle Imprese di Vendita e relativa attribuzione di un conto
proprietà;
b) importazione dei certificati EECS-GO;
c) annullamento dei certificati EECS-GO ai fini della disclosure in Italia,
nonché di ogni altra attività propedeutica e strettamente complementare a
quelle descritte.
Art. 4
Attività e obblighi del GSE
Il GSE mette a disposizione delle Imprese di Vendita l’utilizzo dell’applicativo
RECS al fine di importare certificati EECS-GO da utilizzare ai fini della
disclosure in Italia, previo adempimento degli obblighi di cui al successivo
articolo 5.
Il GSE monitora le operazioni di importazione e annullamento effettuate
dalle Imprese di vendita secondo le modalità previste dalla Procedura
gestionale.
Il GSE è responsabile nei confronti delle Imprese di Vendita del corretto
funzionamento del sistema informatico ai fini dell’esecuzione delle attività di
cui alla presente Convenzione.
Il GSE ha il diritto di poter apportare modifiche ai requisiti del sistema
informatico, anche dietro esigenze specifiche stabilite in ambito AIB,
dandone opportuno preavviso alle Imprese di Vendita entro 30 giorni prima
dell’implementazione di tali cambiamenti.
Qualora il GSE o l’Impresa di Vendita ravvisi degli errori nell’importazione o
annullamento di certificati EECS-GO, sono tenuti a darne tempestivamente
evidenza. In tali casi, le Parti si impegnano a collaborare per assicurare che
nessun ingiustificato vantaggio sia realizzato a seguito di tali errori.
In caso di violazione del presente contratto da parte dell’Impresa di Vendita,
il GSE è autorizzato a impedire o limitare l’importazione e annullamento dei
certificati EECS-GO.
3
Art. 5
Requisiti per l’iscrizione e obblighi delle Imprese di Vendita
L’Impresa di Vendita dichiara di conoscere la Procedura gestionale (Allegato
1) e si obbliga al rispetto del relativo contenuto.
L’Impresa di Vendita effettua tutte le dichiarazioni e comunicazioni ai fini
della presente Convenzione, in conformità con le disposizioni del DPR
445/2000.
L’Impresa di Vendita è tenuta a ristorare i costi sostenuti dal GSE per lo
svolgimento delle attività elencate nei precedenti artt. 3 e 4, sulla base dei
corrispettivi indicati all’articolo 6 e a sostenere i costi derivanti da spese per
interventi di modifica e/o manutenzione del sistema informatico di gestione
che si rendessero eventualmente necessari in corso di esercizio, non
connessi alla ordinaria gestione del sistema informatico e non prevedibili al
momento della stipula della presente Convenzione.
L’Impresa di Vendita è responsabile nei confronti del GSE per i danni causati
al sistema informatico di gestione, dovuti a dolo o colpa, verificatisi nello
svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione. Resta inteso che
l’Impresa di Vendita risponderà solo di danni diretti, consequenziali e
prevedibili, con esclusione di eventuali danni indiretti.
L’Impresa di Vendita dichiara di conoscere il sistema informatico messo a
disposizione dal GSE nella sua attuale configurazione e si impegna a:
-
dotarsi di sistemi adeguati per l’accesso e l’uso del sistema informatico,
nonché al relativo aggiornamento dovuto ad eventuali modifiche apportate
dal GSE al sistema stesso;
-
informare tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile il GSE affinché
lo stesso possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente
necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante
da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia
determinato o possa determinare il mancato o inesatto svolgimento delle
attività di cui agli artt. 3 e 4, in particolare il verificarsi di eventi anche
solo potenzialmente pericolosi per l’integrità e la sicurezza del sistema
informatico di gestione (quale, a titolo esemplificativo, furto di
documentazione riservata inerente all’accesso al sistema);
-
cooperare con il GSE, o con i soggetti terzi da questi designati, anche
consentendo l’accesso ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione
di tutti gli interventi sulle apparecchiature da loro utilizzate che siano
necessari al regolare funzionamento del sistema informatico di gestione.
Resta inteso che il GSE è responsabile per i danni eventualmente arrecati
in occasione di tali interventi;
-
rispettare i diritti di proprietà del GSE sui dati trasmessi attraverso il
sistema informatico di gestione e sui marchi da esso registrati ed
utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GSE stesso o di terzi fornitori
sui programmi software utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui
agli artt. 3 e 4;
4
-
mantenere riservati e confidenziali - non cedendoli a terzi - codice utente
e relativa password, loro assegnati dal GSE ai sensi dell’art. 3, e ad
utilizzarli esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui agli art. 3
e 4. L’Impresa di Vendita assume pertanto ogni responsabilità per
l’accesso abusivo da parte di terzi al sistema informatico di gestione e si
obbliga a tenere indenne il GSE da qualsiasi danno o pericolo all’integrità
o alla sicurezza del sistema stesso che possa verificarsi a causa della
negligenza dell’Impresa di Vendita o del proprio personale nella custodia
di codice utente e password;
-
manlevare e tenere indenne il GSE da qualsiasi danno subito o costo
eventualmente sostenuto, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per
effetto di atti o comportamenti posti in essere dalla stessa Impresa di
Vendita, nonché da suoi ausiliari, incaricati e collaboratori in violazione
della presente Convenzione.
5
Art. 6
Regolazione dei corrispettivi
L’Impresa di Vendita è tenuta al pagamento dei corrispettivi di seguito
quantificati:
Importazione
Annullamento per
finalità di disclosure
0.005 € / MWh
0.025€/MWh
I corrispettivi dovuti dall’Impresa di Vendita sono fatturati dal GSE su base
trimestrale.
L’Impresa di Vendita provvede al pagamento di tali fatture, con valuta fissa
per il beneficiario pari a 30 giorni dalla data di emissione della fattura (“Data
di Pagamento”). La Data di Pagamento, qualora cadesse in un giorno non
lavorativo bancario, sarà posticipata al giorno lavorativo bancario
immediatamente successivo senza possibilità di differimento, accreditando
gli importi complessivi fatturati, sul conto corrente bancario indicato in
fattura dal GSE.
Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute dal GSE, in
caso di ritardato, parziale o mancato pagamento delle fatture, sono dovuti
dall’Impresa di Vendita, sugli importi fatturati e non pagati o pagati in
ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al
tasso Euribor ad un mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.
La quotazione dell'Euribor con divisore 365, per valuta la Data di
pagamento, sarà rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. Milano il
secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di pagamento.
In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'Euribor nel modo
sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di pagamento, sarà
rilevata da altre fonti di equipollenti ufficialità (esempio: "Il Sole 24 ore").
Art. 7
Emendamento del contratto
Qualora il rispetto di eventuali modifiche delle EECS Rules richieda un
aggiornamento del Domain Protocol for Italy, le Parti si impegnano a
rettificare il presente contratto al fine di renderlo coerente con la
6
regolamentazione internazionale. Resta intesa la facoltà di recesso di cui al
successivo articolo 9.
Art. 8
Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito
Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale
esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza diretta ed
immediata di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e, in
quest’ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula della presente
Convenzione. Le Parti si danno atto che non sussisterà obbligo risarcitorio o
di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile
di comportamenti del GSE quali, a titolo esemplificativo, i danni derivanti
dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato
conseguimento di utili.
Non sussisterà alcuna responsabilità del GSE e dell’Impresa di Vendita per
inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito o ad eventi fuori del
proprio controllo quali, a titolo esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti,
scioperi, interruzioni della fornitura delle linee dedicate di trasporto dati
quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento
di terzi.
E’ facoltà del GSE nei casi di forza maggiore e caso fortuito ed in tutti i casi
in cui l’attività dell’Impresa di Vendita risulti lesiva dell’integrità e della
sicurezza del sistema informatico di gestione, di sospendere l’accesso al
sistema informatico di gestione senza necessità di previa comunicazione
delle circostanze che determinano la sospensione.
Art. 9
Recesso
È facoltà delle Parti recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso
di 30 giorni mediante raccomandata A/R.
L’Impresa di Vendita che si sia avvalsa di tale facoltà non è esonerata dal
versamento dei corrispettivi dovuti al GSE per i servizi effettuati.
All’Impresa di Vendita che si sia avvalsa di tale facoltà è revocato il diritto di
accesso al sistema informatico e non è consentita la restituzione degli
importi versati prima della comunicazione di recesso.
E’ diritto del GSE recedere dalla presente Convenzione, dandone
comunicazione scritta alle altre Parti contraenti, in caso di mutamenti
normativi e/o regolamentari, intervenuti successivamente alla sottoscrizione
della presente Convenzione, da cui derivi l’impossibilità di svolgere le attività
di cui al precedente art. 2.
7
Art. 10
Durata
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino
al 17 maggio 2013, salva manifestazione di volontà di recesso da parte delle
Parti.
Art. 11
Foro competente e legge applicabile
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per
l’interpretazione e l’esecuzione della presente Convenzione e che non potesse
essere risolta mediante accordo diretto tra le Parti, è competente in via
esclusiva il Foro di Roma.
La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana.
Art. 12
Clausola di riservatezza
Il GSE si obbliga a mantenere la riservatezza e a non divulgare a terzi e alle
Imprese di vendita informazioni commerciali che per propria natura debbano
essere considerate, o siano espressamente qualificate, come “confidenziali”,
ottenute nell’esecuzione della presente Convenzione, salvo espresso
consenso da parte delle imprese di Vendita interessate.
Il GSE si obbliga a trattare i dati, di cui entri in possesso in esecuzione della
presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza e ad utilizzarli
per i soli fini della presente Convenzione, salvo consenso espresso da parte
degli Operatori di Mercato o in adempimento di un obbligo previsto per legge.
Data, XX/XX/XXXX
Per l’Impresa di Vendita
Ing. Gerardo Montanino
…
Direttore Divisione Operativa
GSE
8
Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole
e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 c.c., i seguenti articoli: 4 “Attività e obblighi del GSE”, 5 “Requisiti per
l’iscrizione e obblighi degli Operatori di Mercato”, 6 “Regolazione dei
corrispettivi”, 8 “Limitazione della responsabilità, forza maggiore e caso
fortuito”, 9 “Recesso”, 10 “Risoluzione”, 11 “Durata”, 12 “Foro competente e
legge applicabile” e 14 “Sottoscrizioni successive”.
9
Allegato 1
Convenzione per la regolazione dell’attività di
importazione e annullamento dei certificati EECS-GO
attraverso l’applicativo RECS
CONVENZIONE PER LA
REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ
DI IMPORTAZIONE E
ANNULLAMENTO DEI
CERTIFICATI EECS-GO
ATTRAVERSO L’APPLICATIVO
RECS
Indice
1. PREMESSA ............................................................................................3
2. OGGETTO ..............................................................................................3
3. DEFINIZIONI ...........................................................................................3
4. SOTTOSCRIZIONE DELL’APPLICATIVO RECS PER LE FINALITA’ DI
DISCLOSURE .........................................................................................4
5. IMPORTAZIONE E ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI EECS-GO....4
6. FATTURAZIONE.....................................................................................5
9. CONTATTI GSE ......................................................................................5
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 ............................................ 6
2
CONVENZIONE PER LA
REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ
DI IMPORTAZIONE E
ANNULLAMENTO DEI
CERTIFICATI EECS-GO
ATTRAVERSO L’APPLICATIVO
RECS
1.
PREMESSA
L’articolo 31, comma 5, del decreto interministeriale del 6 luglio 2012 prevede che a partire
dall’anno di competenza 2012 per le comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla
determinazione del mix energetico è possibile utilizzare Garanzie di Origine rilasciate in
Paesi esteri a prescindere dall’energia effettivamente importata.
Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (GSE), è membro dell’Association of Issuing
Bodies (AIB. www.aib-net.org), associazione internazionale che gestisce il sistema di
certificazione energetica “European Energy Certificate System” (di seguito: EECS)
e,
nell’ambito dello stesso, i certificati EECS con marchio RECS (Renewable Energy
Certificate System).
L’adesione all’AIB impone l’obbligo di garantire che l’annullamento dei certificati EECS
rilasciati da ciascuno dei Membri dell’associazione avvenga nel Paese di effettivo utilizzo.
Pertanto, sebbene l’adesione del GSE all’AIB sia connessa esclusivamente alla gestione
del sistema RECS in Italia, il GSE deve consentire l’importazione dei certificati EECS-GO
rilasciati dagli altri membri dell’associazione al fine di consentirne il relativo annullamento
per le finalità di disclosure in Italia.
2.
OGGETTO
Il presente documento definisce le modalità operative per l’utilizzo dell’applicativo RECS
da parte delle imprese di vendita di energia elettrica che intendano utilizzare nel calcolo
del proprio mix energetico di approvvigionamento i certificati EECS-GO rilasciati dai Paesi
membri dell’AIB.
3.
DEFINIZIONI
Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:
3
CONVENZIONE PER LA
REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ
DI IMPORTAZIONE E
ANNULLAMENTO DEI
CERTIFICATI EECS-GO
ATTRAVERSO L’APPLICATIVO
RECS
 EECS: European Energy Certificate System - sistema standard di certificazione gestito
dall’AIB.
 EECS-GO: certificati di Garanzia d’Origine rilasciati dai membri dell’AIB secondo lo
standard di certificazione EECS.
4.
SOTTOSCRIZIONE DELL’APPLICATIVO RECS PER LE FINALITA’ DI
DISCLOSURE
L’impresa di vendita (di seguito: IdV) che intenda sottoscrivere l’applicativo RECS allo
scopo di utilizzare i certificati EECS-GO per le finalità di disclosure deve:
- manifestare la volontà di voler operare mediante l’applicativo RECS con l’invio di un
e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]
o in
altra forma scritta, specificando l’intenzione di iscriversi in qualità di IdV per le finalità
di disclosure. Contestualmente devono essere comunicati i dati del contatto
aziendale di riferimento per eventuali comunicazioni (nominativo, e-mail, telefono,
fax).
Ricevuta la richiesta, il GSE procede all’assegnazione di codice utente e password
affinché l’IdV possa registrarsi sull’applicativo RECS attraverso la sottoscrizione
dell’applicazione
RECS
mediante
l’applicativo
GWA
del
GSE
(https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/) caricando l’anagrafica dell’IdV e dell’Utente che
opererà sul sistema RECS. L’Operatore che sia già in possesso di codice utente e
password per l’accesso a GWA può utilizzare tali credenziali anche per la sottoscrizione
dell’applicazione RECS.
5.
IMPORTAZIONE E ANNULLAMENTO DEI CERTIFICATI EECS-GO
L’utilizzo dell’applicativo RECS da parte delle IdV è limitato alle sole attività di
importazione dei certificati EECS-GO e annullamento dei certificati EECS-GO disponibili
sul proprio conto proprietà per le finalità di disclosure.
4
CONVENZIONE PER LA
REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ
DI IMPORTAZIONE E
ANNULLAMENTO DEI
CERTIFICATI EECS-GO
ATTRAVERSO L’APPLICATIVO
RECS
L’IdV effettua direttamente, tramite il sistema informatico di gestione, le operazioni di
importazione e di annullamento dei certificati EECS-GO.
Il GSE svolge un costante monitoraggio delle transazioni e degli annullamenti dei
certificati.
6.
FATTURAZIONE
La fatturazione dei corrispettivi (indicati all’articolo 5 della Procedura tecnica per lo
scambio delle Garanzie di origine Estere per finalità di disclosure) è effettuata su base
trimestrale.
9.
CONTATTI GSE
Per l’utilizzo dell’applicativo RECS per l’importazione dei certificati EECS-GO per finalità di
disclosure in Italia:
inviare una mail a [email protected]
Per problemi di carattere informatico o richieste informazioni:
inviare una mail a [email protected]
5
CONVENZIONE PER LA
REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ
DI IMPORTAZIONE E
ANNULLAMENTO DEI
CERTIFICATI EECS-GO
ATTRAVERSO L’APPLICATIVO
RECS
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,
DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003
AI
SENSI
In relazione a quanto richiesto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di
protezione dei dati personali - si informa che il trattamento dei dati personali da parte
della Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (di seguito GSE) è improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
In particolare, i dati forniti dagli Operatori di Mercato saranno raccolti ed utilizzati
esclusivamente con le modalità e con le procedure strettamente necessarie per dar
seguito all’attività di registrazione - nel sistema informatico messo a disposizione dal GSE
- dei dati personali dell’Operatore richiedente e dei relativi impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, nonché ai fini dell’emissione, del trasferimento della proprietà e
dell’annullamento dei certificati RECS.
In particolare, il trattamento dei dati soprarichiamati sarà svolto dal GSE, secondo le
modalità indicate all’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 anche con l’ausilio di strumenti informatici,
per lo svolgimento delle seguenti attività:

acquisizione dei dati necessari all’operazione di registrazione degli impianti sul
sistema informatico;

emissione, su esplicita richiesta dell’Operatore di Mercato, dei certificati RECS;

monitoraggio, tramite il sistema informatico messo a disposizione dal GSE, delle
attività di transazione e annullamento dei certificati RECS, come comunicate
dall’Operatore;

verifica della conformità, anche a mezzo di ispezioni tecniche in loco, dell’idoneità
degli impianti per la registrazione sul sistema informativo messo a disposizione dal
GSE;

verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’emissione dei certificati
RECS;

analisi statistica sui dati raccolti.
6
CONVENZIONE PER LA
REGOLAZIONE DELL’ATTIVITÀ
DI IMPORTAZIONE E
ANNULLAMENTO DEI
CERTIFICATI EECS-GO
ATTRAVERSO L’APPLICATIVO
RECS
Il conferimento dei dati da parte degli Operatori è necessario ai fini della registrazione
degli impianti nel sistema informativo messo a disposizione dal GSE, nonché per tutto
quanto riguarda l’emissione, il trasferimento e l’annullamento dei certificati RECS.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE
S.p.a., con sede legale in viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, nella persona
dell’Amministratore Delegato pro tempore.
Il Direttore pro tempore della Divisione Operativa del Gestore dei Servizi Energetici – GSE
S.p.a., con domicilio per la carica presso la sede di viale M.llo Pilsudski, 92 - 00197 Roma,
è il Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le suddette attività.
Ogni Operatore di Mercato potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dati, inviando
una e-mail all'indirizzo [email protected] per far valere i propri diritti, così come previsti dall’art. 7
del D.Lgs. n. 196/2003, che si intende integralmente richiamato, ed in particolare:

per conoscere l’esistenza del trattamento di dati che lo riguardano;

per ottenere la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica o la modifica dei
dati.
Garanzie minime di sicurezza
Il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. custodisce i dati personali oggetto del
trattamento, conformemente alle disposizioni normative di cui al Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati
personali", in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito e non conforme alle
finalità di raccolta sopra indicate.
7