Chiarimenti sulle Accise
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Chiarimenti sulle Accise
CHIARIMENTI SULLA ACCISA A cura della BLITZ Srl – Villorba - TV L’accisa e’ una tassa applicata su tutti i carburanti e l’Europa ha ritenuto di dover applicare tale tassa a tutti i carburanti, non solo alle benzine e al diesel, ma indistintamente a tutti i prodotti che carburano, anche se prodotti di origine non minerale, salvo rare eccezioni. Una recente sentenza di Cassazione Italiana ha ritenuto che i carburanti per modellismo vadano sottoposti al regime di accisa come fossero dei carburanti per autotrazione. Naturalmente tale tassa e’ diversa da Stato a Stato ( un po’ come l’Iva) Ad oggi ( Luglio 2013 ) l’accisa in Italia ha un valore di 0,7284 euro per ogni litro di carburante, mentre in Germania ha un valore di 0,6545 euro /L La norma che regola tale tassa e’ ad oggi la direttiva europea 2003/96 recepita in Italia dal Decreto Legge n° 26 del 2007. Tali leggi stabiliscono che QUALSIASI prodotto venga utilizzato come carburante, deve essere tassato come il carburante che va a sostituire o che possa essere utilizzato al suo posto. Ora, riferendosi ai carburanti per modellismo, e’ certo che nessun carburante possa sostituirli, ne’ che possano sostituire alcun carburante tradizionale per autotrazione, ma la Comunita’ Europea, ha comunque ritenuto di poter tassare i carburanti da modellismo come carburanti per autotrazione comuni e naturalmente il parere, che e’ stato liberamente interpretato, senza nessun riscontro legale della Corte di Giustizia, non essendo specificatamente prevista in nessuna norma e in nessun modulo, determina una confusione immensa in chi deve poi applicare tali leggi. Nei carburanti per modellismo, le autorita’ hanno interpretato che gli stessi debbano pagare l’accisa come se fossero Benzine Speciali e come tali pagare l’accisa massima, cioe’ quella della benzina, cosa che naturalmente non ci trova d’accordo e che tenteremo di rimodulare con le autorita’ proprio in virtu’ della corretta EQUIVALENZA di PRODOTTO. Questo pero’ incide o incidera’ solo sul valore e non sulla applicazione Detto questo cercheremo di chiarire alcuni aspetti fondamentali e alcuni dubbi sollevati dalla clientela. 1) Sono tassati solo i carburanti pronti o anche i prodotti puri che sono utilizzati per autofabbricarsi le miscele ? ( Metanolo, Solvente, Nitrometano) Questa e’ la domanda che ci viene ripetutamente fatta. L’unica cosa certa e’ che i carburanti pronti immessi in commercio, sono tassati. Per i prodotti puri che compongono le miscele, solo i lubrificanti contenuti sono di assoluta libera vendita, mentre per il metanolo e il nitrometano, la realta’ e’ un po’ piu’ complessa. Cerchiamo di spiegare la cosa al meglio. Il metanolo e il nitrometano, appartengono alla categoria dei “solventi organici “ e come tali sono di libera vendita ( leggi il seguito) . Il Metanolo allo stato PURO, puo’ essere venduto e commercializzato esclusivamente se chi lo commercializza e’ un utente registrato presso le Dogane Italiane, e applica tutta una serie di procedure volte ad individuare chiunque manipoli il prodotto, onde evitare che il prodotto possa essere utilizzato in forma di reato ( adulterazioni di vino, utilizzo come carburante) mentre il Metanolo additivato, in forma di Solvente da lavaggio, essendo di libera vendita, viene pero’ a volte utilizzato per autofabbricarsi i carburanti da modellismo. BENE, sappiate che autofabbricarsi dei carburanti, utilizzando dei solventi, significa CAMBIARE DESTINAZIONE DI UTILIZZO ad un prodotto chimico, che e’ stato destinato dal suo produttore ad uno scopo ben specifico, cioe’ quello di SOLVENTE. Utilizzare un solvente per autofabbricarsi dei carburanti, senza averne pagato l’accisa corrispondente, e’ un reato e significa violare diversi articoli del Decreto Legge 504 del 1995 , denominato Testo Unico sulle Accise. Chiunque utilizzi un prodotto chimico destinato ad un uso esente da accisa e ne cambia la destinazione di utilizzo, utilizzandolo come carburante o come additivo per carburanti, compie un reato e se ne assume la completa responsabilita’. Quindi autofabbricarsi delle miscele senza il pagamento delle accise non si puo’. Se qualcuno decidesse di farlo ha 2 opzioni: Acquistare del Metanolo o del Solvente e del Nitrometano con accisa assolta gia’ dal produttore, oppure acquistare i corrispondenti prodotti di libera vendita in esenzione ( vedi dichiarazione di esenzione in seguito) per poi recarsi dall’ufficio delle dogane della sua regione o distretto ( sul web alla voce DOGANE c’e’ l’elenco completo) e dichiarare di voler autofabbricarsi dei carburanti per modellismo utilizzando dei prodotti di libera vendita esenti, pagare l’accisa corrispondente ( equivalente al contenuto di prodotto che carbura, cioe’ alcool e nitrometano ) e quindi liberamente * autofabbricarsi le miscele corrispondenti. 2) Perche’ per acquistare le materie prime Solvente a base di Metanolo o Nitrometano, mi si chiede di rilasciare una dichiarazione di esenzione ? Sulla base delle informazioni precendenti, premesso che “cambiare destinazione di utilizzo “ ad un solvente per fabbricarsi del carburante e’ un reato, sia il produttore , che il commerciante al minuto, hanno l’esigenza di tutelarsi e poter, in caso di controlli, dimostrare ai competenti organi doganali, che il prodotto in questione e’ stato REALMENTE acquistato e rivenduto con la corretta destinazione d’uso. Naturalmente, se qualcuno acquista del Solvente o del Nitrometano di libera vendita ( di qualsiasi marca ) e lo utilizza poi per autofabbricarsi delle miscele, senza che sul prodotto sia stata pagata l’accisa o che il prodotto sia ad accisa assolta, se ne assume la piena responsabilita’. Con la dichiarazione di esenzione, rilasciate una dichiarazione che il prodotto viene acquistato e rivenduto ( dai negozianti) oppure utilizzato ( dagli utilizzatori finali ) tale e quale alla destinazione di utilizzo determinata dal produttore. In pratica il commerciante dichiara di acquistare prodotti chimici PURI e di rivenderli tali e quali, senza utilizzarli come carburante ( non ci fa’ Lui i carburanti), mentre gli utilizzatori rilasciano al negoziante una dichiarazione in cui dichiarano che i prodotti verranno utilizzati come solventi, cioe’ come destinati dal produttore, al lavaggio di pezzi meccanici o nel processo di fabbricazione di metilestere (biodiesel) o altri utilizzi legali, e non utilizzati come carburanti. Naturalmente acquistare dei solventi ( Alcool, Solvente e/o Nitrometano ) di libera vendita, rilasciando una dichiarazione di esenzione, per poi utilizzarli per fabbricarsi dei carburanti, significa cambiarne la destinazione d’uso e vi espone in caso di controlli ad accuse di reato ben precise, e cio’ vale sia per i negozianti, che per i modellisti. Con la dichiarazione di esenzione ogni attore della filiera, dal produttore all’utilizzatore finale, si assumono la responsabilita’ della destinazione d’uso iniziale del prodotto, stabilito dal produttore. Detto questo e’ bene anche precisare che COMUNQUE, tutti i solventi e i prodotti chimici restano di LIBERA VENDITA e di LIBERO UTILIZZO, finche’ non ci si produce carburante, o additivo per carburante, salvo poi in caso di controlli da parte delle autorita’ doganali, dimostrarne il corretto utilizzo. 3) Che costo ha l’accisa ? L’accisa a luglio 2013 ha un valore di 0,7284 euro al Litro e viene applicata a tutti i carburanti per modellismo calcolando la percentuale di metanolo e nitrometano contenuta, escludendo l’olio e a tutti i prodotti energetici che vengano venduti, destinati o utilizzati come carburante. 4) L’accisa e’ applicata allo stesso modo ai carburanti e ai solventi ? L’accisa e’ applicata a tutti i prodotti che carburano, quindi nel caso dei solventi puri destinati o utilizzati come carburante, l’accisa e’ applicata per intero, mentre nei carburanti da modellismo, le autorita’ hanno stabilito che l’accisa va’ pagata esclusivamente sul contenuto di Metanolo e Nitrometano, quindi ogni miscela paga una accisa diversa a secondo del contenuto di parte carburante. Ad esempio una miscela contenente il 10% di olio vegetale o di polietere, poiche’ tali olii non partecipano al processo di carburazione, viene tassata per il restante 90% di contenuto in alcool e nitrometano, quindi una miscela con il 10% di olio sara’ soggetta ad un accisa di 0,7284 x 90% = 0,655 euro, mentre una miscela contenente il 20% di olio sara’ soggetta ad un accisa di 0,583 euro al litro (80%) * Discaimer: Le informazioni contenute in questi testi sono basate su precise informazioni in nostro possesso ricevute dalle autorita’ doganali fino al momento della scrittura e sulla base della nostra pluriennale esperienza. Alcune informazioni sin qui date potrebbero essere diversamente interpretate da uffici doganali di regioni o distretti diversi, o persino dalle dogane centrali e contestate. Il sottoscrittore declina ogni responsabilita’ in merito e informa che e’ necessario verificare con il competente ufficio doganale di zona o distretto che le informazioni contenute in questo scritto siano dagli stessi accettate e non contestate.