Chiarimenti sulle Accise

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Chiarimenti sulle Accise
CHIARIMENTI SULLA ACCISA
A cura della BLITZ Srl – Villorba - TV
L’accisa e’ una tassa applicata su tutti i carburanti e l’Europa ha ritenuto di dover
applicare tale tassa a tutti i carburanti, non solo alle benzine e al diesel, ma
indistintamente a tutti i prodotti che carburano, anche se prodotti di origine non
minerale, salvo rare eccezioni.
Una recente sentenza di Cassazione Italiana ha ritenuto che i carburanti per
modellismo vadano sottoposti al regime di accisa come fossero dei carburanti per
autotrazione.
Naturalmente tale tassa e’ diversa da Stato a Stato ( un po’ come l’Iva) Ad oggi (
Luglio 2013 ) l’accisa in Italia ha un valore di 0,7284 euro per ogni litro di
carburante, mentre in Germania ha un valore di 0,6545 euro /L
La norma che regola tale tassa e’ ad oggi la direttiva europea 2003/96 recepita in
Italia dal Decreto Legge n° 26 del 2007.
Tali leggi stabiliscono che QUALSIASI prodotto venga utilizzato come
carburante, deve essere tassato come il carburante che va a sostituire o che possa
essere utilizzato al suo posto.
Ora, riferendosi ai carburanti per modellismo, e’ certo che nessun carburante
possa sostituirli, ne’ che possano sostituire alcun carburante tradizionale per
autotrazione, ma la Comunita’ Europea, ha comunque ritenuto di poter tassare i
carburanti da modellismo come carburanti per autotrazione comuni e naturalmente
il parere, che e’ stato liberamente interpretato, senza nessun riscontro legale della
Corte di Giustizia, non essendo specificatamente prevista in nessuna norma e in
nessun modulo, determina una confusione immensa in chi deve poi applicare tali
leggi.
Nei carburanti per modellismo, le autorita’ hanno interpretato che gli stessi
debbano pagare l’accisa come se fossero Benzine Speciali e come tali pagare
l’accisa massima, cioe’ quella della benzina, cosa che naturalmente non ci trova
d’accordo e che tenteremo di rimodulare con le autorita’ proprio in virtu’ della
corretta EQUIVALENZA di PRODOTTO. Questo pero’ incide o incidera’ solo
sul valore e non sulla applicazione
Detto questo cercheremo di chiarire alcuni aspetti fondamentali e alcuni dubbi
sollevati dalla clientela.
1) Sono tassati solo i carburanti pronti o anche i prodotti puri che sono
utilizzati per autofabbricarsi le miscele ? ( Metanolo, Solvente,
Nitrometano)
Questa e’ la domanda che ci viene ripetutamente fatta. L’unica cosa certa
e’ che i carburanti pronti immessi in commercio, sono tassati.
Per i prodotti puri che compongono le miscele, solo i lubrificanti
contenuti sono di assoluta libera vendita, mentre per il metanolo e il
nitrometano, la realta’ e’ un po’ piu’ complessa.
Cerchiamo di spiegare la cosa al meglio.
Il metanolo e il nitrometano, appartengono alla categoria dei “solventi
organici “ e come tali sono di libera vendita ( leggi il seguito) .
Il Metanolo allo stato PURO, puo’ essere venduto e commercializzato
esclusivamente se chi lo commercializza e’ un utente registrato presso le
Dogane Italiane, e applica tutta una serie di procedure volte ad individuare
chiunque manipoli il prodotto, onde evitare che il prodotto possa essere
utilizzato in forma di reato ( adulterazioni di vino, utilizzo come
carburante) mentre il Metanolo additivato, in forma di Solvente da
lavaggio, essendo di libera vendita, viene pero’ a volte utilizzato per
autofabbricarsi i carburanti da modellismo. BENE, sappiate che
autofabbricarsi dei carburanti, utilizzando dei solventi, significa
CAMBIARE DESTINAZIONE DI UTILIZZO ad un prodotto chimico,
che e’ stato destinato dal suo produttore ad uno scopo ben specifico, cioe’
quello di SOLVENTE.
Utilizzare un solvente per autofabbricarsi dei carburanti, senza averne
pagato l’accisa corrispondente, e’ un reato e significa violare diversi
articoli del Decreto Legge 504 del 1995 , denominato Testo Unico sulle
Accise. Chiunque utilizzi un prodotto chimico destinato ad un uso esente
da accisa e ne cambia la destinazione di utilizzo, utilizzandolo come
carburante o come additivo per carburanti, compie un reato e se ne assume
la completa responsabilita’.
Quindi autofabbricarsi delle miscele senza il pagamento delle accise non si
puo’. Se qualcuno decidesse di farlo ha 2 opzioni:
Acquistare del Metanolo o del Solvente e del Nitrometano con accisa
assolta gia’ dal produttore, oppure acquistare i corrispondenti prodotti di
libera vendita in esenzione ( vedi dichiarazione di esenzione in seguito)
per poi recarsi dall’ufficio delle dogane della sua regione o distretto ( sul
web alla voce DOGANE c’e’ l’elenco completo) e dichiarare di voler
autofabbricarsi dei carburanti per modellismo utilizzando dei prodotti di
libera vendita esenti, pagare l’accisa corrispondente ( equivalente al
contenuto di prodotto che carbura, cioe’ alcool e nitrometano ) e quindi
liberamente * autofabbricarsi le miscele corrispondenti.
2) Perche’ per acquistare le materie prime Solvente a base di Metanolo o
Nitrometano, mi si chiede di rilasciare una dichiarazione di esenzione ?
Sulla base delle informazioni precendenti, premesso che “cambiare
destinazione di utilizzo “ ad un solvente per fabbricarsi del carburante e’
un reato, sia il produttore , che il commerciante al minuto, hanno
l’esigenza di tutelarsi e poter, in caso di controlli, dimostrare ai
competenti organi doganali, che il prodotto in questione e’ stato
REALMENTE acquistato e rivenduto con la corretta destinazione d’uso.
Naturalmente, se qualcuno acquista del Solvente o del Nitrometano di
libera vendita ( di qualsiasi marca ) e lo utilizza poi per autofabbricarsi
delle miscele, senza che sul prodotto sia stata pagata l’accisa o che il
prodotto sia ad accisa assolta, se ne assume la piena responsabilita’.
Con la dichiarazione di esenzione, rilasciate una dichiarazione che il
prodotto viene acquistato e rivenduto ( dai negozianti) oppure utilizzato (
dagli utilizzatori finali ) tale e quale alla destinazione di utilizzo
determinata dal produttore.
In pratica il commerciante dichiara di acquistare prodotti chimici PURI e
di rivenderli tali e quali, senza utilizzarli come carburante ( non ci fa’ Lui i
carburanti), mentre gli utilizzatori rilasciano al negoziante una
dichiarazione in cui dichiarano che i prodotti verranno utilizzati come
solventi, cioe’ come destinati dal produttore, al lavaggio di pezzi
meccanici o nel processo di fabbricazione di metilestere (biodiesel) o altri
utilizzi legali, e non utilizzati come carburanti.
Naturalmente acquistare dei solventi ( Alcool, Solvente e/o Nitrometano )
di libera vendita, rilasciando una dichiarazione di esenzione, per poi
utilizzarli per fabbricarsi dei carburanti, significa cambiarne la
destinazione d’uso e vi espone in caso di controlli ad accuse di reato ben
precise, e cio’ vale sia per i negozianti, che per i modellisti.
Con la dichiarazione di esenzione ogni attore della filiera, dal produttore
all’utilizzatore finale, si assumono la responsabilita’ della destinazione
d’uso iniziale del prodotto, stabilito dal produttore.
Detto questo e’ bene anche precisare che COMUNQUE, tutti i solventi e i
prodotti chimici restano di LIBERA VENDITA e di LIBERO UTILIZZO,
finche’ non ci si produce carburante, o additivo per carburante, salvo poi in
caso di controlli da parte delle autorita’ doganali, dimostrarne il corretto
utilizzo.
3) Che costo ha l’accisa ?
L’accisa a luglio 2013 ha un valore di 0,7284 euro al Litro e viene
applicata a tutti i carburanti per modellismo calcolando la percentuale di
metanolo e nitrometano contenuta, escludendo l’olio e a tutti i prodotti
energetici che vengano venduti, destinati o utilizzati come carburante.
4) L’accisa e’ applicata allo stesso modo ai carburanti e ai solventi ?
L’accisa e’ applicata a tutti i prodotti che carburano, quindi nel caso dei
solventi puri destinati o utilizzati come carburante, l’accisa e’ applicata per
intero, mentre nei carburanti da modellismo, le autorita’ hanno stabilito
che l’accisa va’ pagata esclusivamente sul contenuto di Metanolo e
Nitrometano, quindi ogni miscela paga una accisa diversa a secondo del
contenuto di parte carburante.
Ad esempio una miscela contenente il 10% di olio vegetale o di polietere,
poiche’ tali olii non partecipano al processo di carburazione, viene tassata
per il restante 90% di contenuto in alcool e nitrometano, quindi una
miscela con il 10% di olio sara’ soggetta ad un accisa di 0,7284 x 90% =
0,655 euro, mentre una miscela contenente il 20% di olio sara’ soggetta ad
un accisa di 0,583 euro al litro (80%)
* Discaimer: Le informazioni contenute in questi testi sono basate su precise
informazioni in nostro possesso ricevute dalle autorita’ doganali fino al momento della
scrittura e sulla base della nostra pluriennale esperienza.
Alcune informazioni sin qui date potrebbero essere diversamente interpretate da uffici
doganali di regioni o distretti diversi, o persino dalle dogane centrali e contestate.
Il sottoscrittore declina ogni responsabilita’ in merito e informa che e’ necessario
verificare con il competente ufficio doganale di zona o distretto che le informazioni
contenute in questo scritto siano dagli stessi accettate e non contestate.