Legge 1 Agosto 2003, n. 214 - Protezione Civile

Transcript

Legge 1 Agosto 2003, n. 214 - Protezione Civile
L. 214/2003
Pagina 1 di 24
Legge 1 Agosto 2003, n. 214
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
recante modifiche ed integrazioni al codice della strada"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 133
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Allegato
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della
strada, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, supplemento ordinario
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 01.
Modifiche alle disposizioni generali
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente: «F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
b) al comma 3, dopo la lettera F, è aggiunta la seguente: «F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada
locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e
ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 2 di 24
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di
emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie,
nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter
essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso
apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali»;
b) al comma 1, dopo il numero 34), è inserito il seguente:
«34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del
trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita»;
c) al comma 1, dopo il numero 53), è inserito il seguente:
«53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali
meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade».
Art. 02.
Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati
1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione del divieto di circolazione
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10».
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi
di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
652 a euro 2.620. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni
caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI».
Art. 03.
Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni non autorizzate in velocità
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis è abrogato; b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate in velocità con veicoli a
motore e partecipazione alle gare). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva
in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi dell'articolo 9 è
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro
100.000. La stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione non
autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più
persone, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva una
lesione personale la pena è della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno se le manifestazioni
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 3 di 24
sono organizzate a fine di lucro o al fine di esercitare o di consentire scommesse
clandestine, ovvero se alla competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 è punito con la reclusione
da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'accertamento del
reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente è sempre
revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o
gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di condanna è sempre
disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona
estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore). - 1. Fuori dei casi
previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia in velocità con veicoli a motore è punito
con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la morte di una o più
persone, si applica la pena della reclusione da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione
personale la pena è della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
La patente è sempre revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone. Con la sentenza di
condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che
appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo
scopo»; c) al comma 4 dell'articolo 79 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
misura della sanzione è da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo è utilizzato nelle
competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter»; d) al comma 9, primo periodo,
dell'articolo 141, sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e
9-ter,»; il secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi.
Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la
costruzione e la tutela delle strade, le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento dei veicoli
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;»;
b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto».
1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonchè i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati
da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di
eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli
enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1».
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 4 di 24
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole: «nel presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quelli di
cui al comma 3-bis,».
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «solo per specifiche
situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il rispetto».
2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicate al
presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione,
alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di
autorizzazione».
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del
confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta
alla denominazione nella lingua italiana».
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «ai sensi del comma 4» sono soppresse.
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose
nonchè classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori
e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104.
2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose
o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere equipaggiati con
dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1°
gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati
dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere
dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto
dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre
rimorchi.
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 5 di 24
Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli
01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole: «destinato a tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo
munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza
ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,».
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 280. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n.
21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione
della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per
almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le
stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la licenza».
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 70 a euro 280».
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di circolazione», è inserita la seguente: «,
duplicato»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il
procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di
circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264».
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «a soggetti terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264»;
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
0a) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida
di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida»;
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: «motocarrozzette» è sostituita dalle seguenti: «tricicli,
quadricicli»; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 6 di 24
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale
e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal
comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10»;
b-bis) al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendo titolare di patente» sono sostituite dalle
seguenti: «Il minore che, non munito di patente».
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma
1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e
psichici prescritti, sono atti definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata
alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il
certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo»
sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di
motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o
D, guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 116, comma 8,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un
Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì
confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorità diplomaticoconsolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo
accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei
consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il
periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà
confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui
risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo.
Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del
Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato».
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 7 di 24
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti
all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono
immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in
Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione accessoria non si applica
qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai
sensi dell'articolo 93».
7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente:
«12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139
possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i
veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato».
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia
stradale). - 1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di
polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 è rilasciata apposita patente di
servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali
dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1».
Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25
a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 8 di 24
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Dalle violazioni di cui al presente comma
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui
al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un
conducente in possesso delta patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre
a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) luci di posizione anteriore, posteriore e
laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del
veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale»;
b) al comma 1 la lettera p) è sostituita dalla seguente: «p) pannello retroriflettente e fluorescente: il
dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più
facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella
parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il
quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una
migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi
aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare
installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo
supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di
eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 9 di 24
manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli
impiegati in servizio di scorta tecnica.».
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore, ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se
prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i
motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati
dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere
utilizzate le luci di marcia diurna.»;
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono abrogati.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima
del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia
e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si
devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti.
Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri
abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi
interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori
anabbaglianti.»;
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: «nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1», sono
sostituite dalle seguenti: «nei casi indicati dal comma 1»;
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: «in deroga al comma 1, punto b)» sono sostituite dalle
seguenti: «in deroga al comma 1,»;
d) Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se
il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.»;
e) al comma 6 le parole: «nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1,» sono sostituite
dalle seguenti: «nelle ore e nei casi indicati nel comma 1,».
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Durante la sosta, il veicolo deve avere il
motore spento».
8-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le seguenti: «e delle lettere d), g) e h)
del comma 2».
8-ter. Dopo il comma 5 dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare
circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali.».
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 10 di 24
di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere
visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.
4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di
scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle
retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di
emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.».
9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al
comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità
tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di
equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei
pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne,
sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno
contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico,
scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
b) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui
al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai
dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla
compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a
euro 1.376,55.
9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni
fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di
trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.».
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età
superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l'aggiornamento, ai fini del presente comma,
della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151»;
b) al comma 3 la parola: «motocicli» è sostituita dalle seguenti: «veicoli di cui al comma 1»;
c) nel comma 6 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60
a euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10».
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 11 di 24
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali
passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di
crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento»;
c) al comma 2 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo
del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.».
12. All'articoto 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il conducente sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;
c) al comma 9 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a
euro 81,90» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55».
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10».
14. All'articolo 174 del decreto legistativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 5 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
c) (soppressa);
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo
avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della
intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso
viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 12 di 24
durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di
riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende
l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la
constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo».
e) (soppressa).
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) (soppressa);
c) al comma 4 le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a
euro 137,55» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo
avere effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo
sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario.
Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello
stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonchè
con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario
periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la
constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente
articolo.».
e) (soppressa).
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cronotachigrafo e limitatore di velocita»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono
circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel
regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono
essere dotati altresì di limitatore di velocita»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con
un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle
fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in
circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non
funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a
euro 2.754,15»;
e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 13 di 24
«6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità
siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui
all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più
vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato
l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino
della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del
proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di
persone in solido»;
f) al comma 7 le parole: «la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non
funzionante» sono sostituite dalle seguenti: «la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o
cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante»;
g) al comma 9 le parole: «Alla violazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Alle
violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis»;
h) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la violazione relativa al
comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo
I, sezione II del titolo VI».
17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di
trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può
essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del
medesimo»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sè il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un
documento di riconoscimento.»;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione
prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la
notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti».
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20».
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione amministrativa di cui al
comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione
della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla
demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità
del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione
del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della
sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di
legge dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo
accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e
che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a
pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della
sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 14 di 24
almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo
sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del
veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è
stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui
dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo
ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213».
Art. 4.
Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di accertamento della
violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi
dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata
effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo
trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della
violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in
cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le
altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica
amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la
notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione
immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione
nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del
veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento
direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto
del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e
successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle
corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la
contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi
previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi
di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate.
c) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle medesime forme si effettua la
notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 15 di 24
sospensione della carta di circolazione».
c-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nel caso di accertamento di violazione per divieto di fermata e di sosta ovvero di
violazione del divieto di accesso o transito nelle zone a traffico limitato, nelle aree
pedonali o in zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento a
distanza, quando dal pubblico registro automobilistico o dal registro della
motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto pubblico istituzionale, individuato
con decreto del Ministro dell'interno, il comando o l'ufficio che procede interrompe la
procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto intestatario del veicolo l'inizio del
procedimento al fine di conoscere, tramite il responsabile dell'ufficio da cui dipende il
conducente del veicolo, se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si trovava
in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di sussistenza dell'esclusione della responsabilità, il comando o l'ufficio
procedente trasmette gli atti al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione. In
caso contrario, si procede alla notifica del verbale al soggetto interessato ai sensi
dell'articolo 196, comma 1; dall'interruzione della procedura fino alla risposta del
soggetto intestatario del veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica».
1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei
documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione».
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a
trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al
comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono
essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o
confermare le risultanze del ricorso».
1-quater. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «emette, entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «adotta,
entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore,
secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203».
1-quinquies. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono
perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del
prefetto, il ricorso si intende accolto.
1-ter. Quando il ricorrente ha fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 si
interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine
resta sospeso fino alla data di espletamento dell'audizione o, in caso di mancata presentazione del
ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta
alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide
sul ricorso, senza ulteriori formalità».
1-sexies. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 16 di 24
modificazioni, le parole: «L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201» sono sostituite dalle
seguenti: «L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve
essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, nelle forme previste
dall'articolo 201».
1-septies. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace). - 1. Alternativamente alla proposizione del
ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo
196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è
consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del
luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di
contestazione o di notificazione.
2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della
medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e
si estende anche alle sanzioni accessorie.
3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del
giudice di pace, a pena di inammissibilità dei ricorso, una somma pari alla metà del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso
di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.
4. Il ricorso è, del pari, inammissibile qualora sia stato previamente presentato il
ricorso di cui all'articolo 203.
5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo
della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione
cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo
dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto
prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua è restituita al ricorrente.
6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la
riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della
cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.
7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della
sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale
stabilito dalla legge per la violazione accertata.
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle
sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui
all'articolo 205».
1-octies. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria
all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei
proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208».
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo le parole: «o del rilascio del
documento fideiussorio» sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: «l'una e l'altro sono versati»
sono sostituite dalle seguenti: «la cauzione è versata»;
b) al comma 2-bis dopo le parole: «Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 17 di 24
aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo»;
c) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo
amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per
un periodo non superiore a sessanta giorni»;
c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che
siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte
dell'Unione europea».
2-bis. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «certificato di idoneità tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «certificato
di circolazione»; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di fermo
amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per
tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore;
del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione».
2-ter. Al comma 2 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «il veicolo è restituito all'avente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «il
veicolo è affidato in custodia all'avente diritto».
2-quater. Il comma 8 dell'art. 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle
sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2.628,15. è disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato.».
3. All'art. 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o
comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i
cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione.
Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.
Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonchè quello disposto ai
sensi dell'art. 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un
anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2».
3-bis. Dopo il comma 2 dell'art. 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente: «2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al
parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti».
Art. 5.
Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 18 di 24
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 1. è vietato guidare in stato di ebbrezza in
conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave
reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a
euro milletrentadue. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi
quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di
complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di
guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della
patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa
essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o
gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in
ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza
dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche,
l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti
disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al
presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in
stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del
comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via
cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un
tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione
della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 19 di 24
Art. 6.
Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). 1. è vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli
accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della
riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso
apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si
ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla
legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime
disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di
rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3;
essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo
186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione,
estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi
destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto
del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e
dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di
revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di
sostanze tupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2,
ultimo periodo, dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito,
salvo che il atto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186,
comma 2».
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 20 di 24
Art. 6-bis.
Divieto di somministrazione di bevande superalcoliche sulle autostrade
1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.
Art. 6-ter.
Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero
1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a
punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati
che è progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le
infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalità previste dal
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli
organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di
almeno venti punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due
anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è
limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo
compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita il registro degli abilitati alla
guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle
sanzioni previste dal presente decreto.
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1°
luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle
autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo
123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.».
3. All'articolo 7, comma 1, capoverso Art. 126-bis, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione» sono sostituite dalle
seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione»;
a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Qualora vengano accertate
contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un
massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è
prevista la sospensione o la revoca della patente»;
b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione deve essere effettuata a
carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 21 di 24
non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali
e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo
risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli
stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo
omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8. La
comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.»;
c) al comma 4 dopo primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti.»;
c-bis) al comma 5, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il
periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione
del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti fino a un massimo di dieci punti».
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio
2004» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2004».
5-bis. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio
2004.
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma
2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come
modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
8-bis. Il comma 5 dell'articolo 327 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 dello
stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni,».
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti
dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007
L. 214/2003
Pagina 22 di 24
Allegato
«TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ARTICOLO 126-bis
Norma violata
Art.
Comma 8
141
Comma 9, terzo periodo
Art.
Comma 8
142
Comma 9
Art.
Comma 11
143
Comma 12
Comma 13, con riferimento al comma 5
Art.
Comma 5
145
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9
Art.
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e
146
fermata
Comma 3
Art.
Comma 5
147
Art.
Comma 15, con riferimento al comma 2
148
Comma 15, con riferimento al comma 3
Comma 15, con riferimento al comma 8
Comma 16, terzo periodo
Art.
Comma 4
149
Comma 5, secondo periodo
Comma 6
Art.
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5
150
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6
Art.
Comma 3
152
Art.
Comma 10
153
Comma 11
Art.
Comma 7
154
Comma 8
Art.
Comma 2, lettere d), g) e h)
158
Art.
Commi 1 e 3
161
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
Punti
5
10
2
10
4
10
4
6
5
2
6
6
3
5
2
10
3
5
8
5
8
1
3
1
8
2
2
2
05/04/2007
L. 214/2003
Art.
162
Art.
164
Art.
165
Art.
167
Art.
168
Comma 2
4
Comma 5
2
Comma 8
3
Comma 3
2
Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore a 1t
b) eccedenza non superiore a 2t
c) eccedenza non superiore a 3t
d) eccedenza superiore a 3t
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
a) eccedenza non superiore al 10 per cento
b) eccedenza non superiore al 20 per cento
c) eccedenza non superiore al 30 per cento
d) eccedenza superiore al 30 per cento
Comma 7
1
2
3
4
Comma 7
4
Comma 8
Comma 9
Comma 9-bis
Art.
169
Art.
170
Art.
171
Art.
172
Art.
173
Art.
174
Art.
175
Art.
176
Art.
Pagina 23 di 24
1
2
3
4
3
10
10
2
Comma 8
4
Comma 9
Comma 10
2
1
Comma 6
1
Comma 2
5
Commi 8 e 9
5
Comma 3
5
Comma 4
2
Comma 5
Comma 7
2
1
Comma 13
4
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)
Comma 16
2
2
Comma 19
10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)
Comma 21
10
10
2
Comma 5
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
2
05/04/2007
L. 214/2003
177
Art.
178
Art.
179
Art.
186
Art.
187
Art.
189
Comma 3
2
Comma 4
1
Commi 2 e 2-bis
10
Commi 2 e 7
10
Commi 7 e 8
10
Comma 5, primo periodo
Comma 5, secondo periodo
Comma 6
Comma 9
Art.
191
Art.
192
Pagina 24 di 24
4
10
10
2
Comma 1
5
Comma 2
Comma 3
Comma 4
2
5
3
Comma 6
3
Comma 7
10
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di
altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola
violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio».
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03214l.htm
05/04/2007