1 - Commercialista Telematico
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ICI - Le novità e riflessi in Unico a cura dello studio Tributario Gigliotti & Associati A partire dal 2007 in materia di imposta comunale sugli immobili sono previste numerose novità, più precisamente: le Dichiarazione dei Redditi presentate nell’anno 2007, dovranno contenere, nel quadro relativo ai fabbricati, l’importo, per ogni singolo immobile, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l’anno precedente; dal 2008 la Dichiarazione dei redditi dovrà contenere, per ciascun fabbricato, tutti i dati utili ai fini Ici; un’area deve ritenersi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione della Regione; il Comune può decidere che il coniuge non assegnatario della casa possa godere dei benefici prima casa; per gli immobili compresi in una procedura di fallimento o liquidazione coatta amministrativa il curatore (o liquidatore) deve presentare una dichiarazione attestante l’avvio della procedura concorsuale Ici nella dichiarazione dei redditi L’Art.1 comma 104 della finanziaria 2007 ha previsto che le dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, e quindi riferite al periodo di imposta 2006, dovranno contenere, nel quadro relativo ai fabbricati, l’importo dovuto per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno precedente, relativamente ad ogni singolo immobile. www.commercialistatelematico.com © 1995-2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente. 1 Nota Bene Si evidenzia da subito che, per quanto previsto dalla Finanziaria 2007 al comma 101 e comma 102 dell’Art.1, dal 2008 scatterà l’obbligo di indicare anche i dati catastali, come approfondiremo nel proseguo della circolare . IMPORTO DELL’ICI DOVUTA UNICO 2007 TUTTE LE INDICAZIONI UTILI AI FINI DEL TRATTAMENTO DELL’ICI UNICO 2008 Modello Unico 2007 SP e Modello Unico 2007 PF Nel modello Unico 2007 andranno compilate, nel quadro RB “Redditi dei fabbricati”, le colonne 9 e 10: Colonna 9 codice catastale del comune in cui è situato l’immobile Colonna 10 Ici dovuta in acconto e saldo per il 2006 per ogni unità immobiliare Modello 730/ 2007 Nel modello 730/2007 andranno compilate, nel quadro B, le colonne 8 e 9. Colonna 8 codice catastale del comune in cui è situato l’immobile; Colonna 9 Ici dovuta in acconto e saldo per il 2006 per ogni unità immobiliare. QUADRO I Debutta, inoltre, nel modello 730/2007, il quadro I (Ici) che va compilato dai contribuenti che, chiudendo il 730 con importi a credito, vogliono compensare il debito dell’ICI dovuta per l’anno 2007 mediante utilizzo del modello F24. Il quadro I è composto da un rigo e due colonne. compilazione colonna 1 compensazione di tutto il credito Irpef www.commercialistatelematico.com © 1995-2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente. 2 compensazione di parte del credito Irpef compilazione colonna 2 La compilazione della colonna 1 del rigo I1 è alternativa alla compilazione della colonna 2. Colonna 1 Barrando la colonna 1 tutto il credito Irpef verrà compensato con il pagamento dell’Ici. L’intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta. Colonna 2 Nella colonna 2 deve essere indicato l’ammontare dell’Ici dovuta per l’anno 2007 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito Irpef risultante dalla dichiarazione. Il credito Irpef non verrà rimborsato dal sostituto d’imposta fino a concorrenza dell’importo indicato nella casella in questione. Nota bene Se il contribuente alla data di pagamento dell’Ici non presenta il relativo modello F24 dove viene indicata la compensazione del debito Ici con il credito Irpef indicato in dichiarazione, la compensazione non si conclude ed il contribuente risulta debitore dell’Ici dovuta. Unico 2008 redditi 2007 L’ altra novità prevista dall’Art.1 comma 101 e 102 della Finanziaria 2007 riguarda la disposizione che prevede dal 2008 l’obbligo di indicare i dati catastali e il versamento ICI nella dichiarazione dei redditi. In riferimento alle informazioni che saranno indicate nell’Unico 2008 redditi 2007 è necessario fare una distinzione tra persone fisiche e società di capitali. Unico 2008 redditi 2007 persone fisiche Per quanto riguarda le persone fisiche le nuove disposizioni sono state introdotte dall’art. 1 comma 101 della Legge n. 296/2006. www.commercialistatelematico.com © 1995-2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente. 3 Art. 1 comma 101 Legge 296/2006 “Dal 2008 scatta l’obbligo per le persone fisiche di indicare i dati catastali e il versamento Ici nella dichiarazione dei redditi. Infatti dovrà essere specificato, per ciascun immobile, il dettaglio del foglio, della sezione, della particella e del subalterno e il codice del comune. Il contribuente è tenuto ad indicare questi dati nelle dichiarazioni successive, solo se intervengono delle variazioni, anche che riguardino uno solo di essi. Inoltre, sarà previsto un riquadro dove indicare l’importo relativo all’Ici pagata nell’anno precedente” Dati da indicare nell’ UNICO 2008 Deve essere specificato per ciascun immobile: l’indirizzo; il foglio; la sezione; la particella; il subalterno; il codice del comune; l’importo relativo all’Ici pagata nell’anno precedente. Da sottolineare il fatto che, nella dichiarazione dei redditi Unico 2008 dovrà essere evidenziata l’ammontare dell’Ici pagata nell’anno precedente, mentre nella dichiarazione del 2007 per l’anno 2006 deve essere indicata l’Ici dovuta per l’anno precedente. Nota bene Il contribuente sarà tenuto ad indicare nelle dichiarazioni successive a quella presentata nel 2008, i dati sopraesposti solo se intervengono delle variazioni, relative anche ad uno solo degli immobili. Unico 2007 redditi 2007 società di capitali Per quanto riguarda invece le società di capitali le nuove norme sono disciplinate dall’art. 1 comma 102 della legge Finanziaria 2007. www.commercialistatelematico.com © 1995-2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente. 4 Art. 1 comma 102 Legge 296/2006 “Si prevede che la dichiarazione dei redditi delle società e degli enti pubblici e privati che hanno oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2007, dovrà contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell’Ici. Anche qui valgono le stesse considerazioni del comma precedente in caso di variazione e di relativo obbligo di riportare il dettaglio degli immobili”. Nella fattispecie sopraesposta per le società di capitali non sono state elencate dettagliatamente le informazioni da indicare nell’Unico 2008, ma è stato previsto che tali dichiarazioni debbano contenere tutte le indicazioni utili ai fini Ici. Nota bene Anche per le società di capitali le informazioni in questione dovranno essere indicate nelle dichiarazioni successive a quella presentata nel 2008, solo se intervengono delle variazioni, relative anche ad uno solo degli immobili. Area fabbricabile La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25506 del 30/11/2006, ha dichiarato che secondo quanto disposto dall’art. 36 comma 2 del D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) un terreno deve essere considerato area fabbricabile sulla base di quanto previsto dal piano regolatore comunale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato o meno approvato dalla Regione. Area fabbricabile “Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. (Art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006) www.commercialistatelematico.com © 1995-2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente. 5 Dal piano regolatore comunale l’area risulta fabbricabile L’area è da considerare FABBRICABILE Il piano regolatore non è ancora stato approvato dalla Regione Area fabbricabile Sentenza a Sezioni Unite n. 25506 del 30 novembre 2006 della Corte di Cassazione Art.36 comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n. 248. Per le aree ritenute edificabili secondo il piano regolatore generale adottato dal Comune, la valutazione della base imponibile ICI viene effettuata con riferimento al valore venale in comune commercio, poichè l’inizio della procedura di trasformazione urbanistica di un suolo implica anche una trasformazione economica dello stesso, che non consente più la valutazione, ai fini fiscali, secondo il criterio del reddito dominicale. Coniuge non assegnatario della casa Il Ministero dell’Economia, in una nota del Dipartimento per le Politiche Fiscali, ha comunicato che il Comune può decidere che i benefici prima casa (aliquota ridotta e detrazione) spettino al coniuge che, in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà dell’immobile stesso, non sia assegnatario della casa. www.commercialistatelematico.com © 1995-2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente. 6 Secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, il soggetto passivo Ici è il titolare del diritto di proprietà dell’immobile che deve corrispondere il tributo in base alla quota di possesso. In caso di separazione giudiziale o di divorzio, il coniuge proprietario ma non assegnatario della casa perde il diritto di abitare, ma mantiene il diritto di proprietà. Il coniuge non assegnatario della casa, ma titolare del diritto di proprietà sulla stessa deve pagare l’Ici Con la separazione giudiziale o divorzio, il coniuge a cui non è stata assegnata la casa non può avere residenza anagrafica nell’immobile in questione, in quanto il diritto di abitare aspetta all’altro coniuge a cui è stata assegnata la casa. Il coniuge non assegnatario della casa NON può godere delle agevolazioni Ici previste per l’abitazione principale1 Nota bene Il comune tuttavia, può emanare una norma regolamentare che estenda le agevolazioni previste per l’abitazione principale anche al coniuge che, a seguito di un provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non sia assegnatario della casa. 1 Abitazione principale ante finanziaria 2007: prima delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007 per abitazione principale si intendeva l’immobile nel quale il contribuente e i suoi familiari dimoravano abitualmente sulla base di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale a prescindere dalle risultanze anagrafiche. Abitazione principale post finanziaria 2007: con la modifica portata dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per abitazione principale si deve intendere, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. www.commercialistatelematico.com © 1995-2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente. 7 Fallimento e liquidazione coatta amministrativa La Finanziaria 2007 ha modificato la normativa riguardante l’Ici anche per gli immobili compresi in una procedura di fallimento o liquidazione coatta amministrativa. Viene, infatti, stabilito che il curatore o il commissario liquidatore devono, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, presentare al Comune di ubicazione degli immobili un’apposita dichiarazione attestante l’avvio della procedura concorsuale. Il curatore (o liquidatore) deve presentare una dichiarazione attestante l’avvio della procedura concorsuale: al Comune di ubicazione degli immobili; entro 90 giorni dalla data di nomina. Il curatore ed il commissario liquidatore sono, inoltre, tenuti al versamento dell’Ici per tutto il periodo della procedura concorsuale entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di trasferimento degli immobili e non più da quando è stato incassato il prezzo di vendita dell’immobile. PAGAMENTO DELL’ICI ENTRO TRE MESI DALLA PER IL CURATORE O DATA DI COMMISSARIO TRASFERIMENTO DEGLI LIQUIDATORE IMMOBILI Dott. Gigliotti Antonio Aprile 2007 www.commercialistatelematico.com © 1995-2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente. 8