1 - Commercialista Telematico

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1 - Commercialista Telematico
ICI - Le novità e riflessi in Unico
a cura dello
studio Tributario Gigliotti & Associati
A partire dal 2007 in materia di imposta comunale sugli immobili sono previste
numerose novità, più precisamente:
 le Dichiarazione dei Redditi presentate nell’anno 2007, dovranno
contenere, nel quadro relativo ai fabbricati, l’importo, per ogni singolo
immobile, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per
l’anno precedente;
 dal 2008 la Dichiarazione dei redditi dovrà contenere, per ciascun
fabbricato, tutti i dati utili ai fini Ici;
 un’area deve ritenersi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base allo strumento urbanistico generale, adottato dal Comune, a
prescindere dall’approvazione della Regione;
 il Comune può decidere che il coniuge non assegnatario della casa possa
godere dei benefici prima casa;
 per gli immobili compresi in una procedura di fallimento o liquidazione
coatta amministrativa il curatore (o liquidatore) deve presentare una
dichiarazione attestante l’avvio della procedura concorsuale
Ici nella dichiarazione dei redditi
L’Art.1 comma 104 della finanziaria 2007 ha previsto che le dichiarazioni dei redditi presentate
nell’anno 2007, e quindi riferite al periodo di imposta 2006, dovranno contenere, nel quadro
relativo ai fabbricati, l’importo dovuto per l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno
precedente, relativamente ad ogni singolo immobile.
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© 1995-2007 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di
testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della
L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.
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Nota Bene
Si evidenzia da subito che, per quanto previsto dalla Finanziaria 2007 al comma
101 e comma 102 dell’Art.1, dal 2008 scatterà l’obbligo di indicare anche i
dati catastali, come approfondiremo nel proseguo della circolare .
IMPORTO DELL’ICI
DOVUTA
UNICO 2007
TUTTE LE INDICAZIONI
UTILI AI FINI DEL
TRATTAMENTO
DELL’ICI
UNICO 2008
Modello Unico 2007 SP e Modello Unico 2007 PF
Nel modello Unico 2007 andranno compilate, nel quadro RB “Redditi dei fabbricati”, le colonne 9 e
10:
Colonna 9
codice catastale del comune in cui è situato l’immobile
Colonna 10
Ici dovuta in acconto e saldo per il 2006 per ogni unità immobiliare
Modello 730/ 2007
Nel modello 730/2007 andranno compilate, nel quadro B, le colonne 8 e 9.
Colonna 8
codice catastale del comune in cui è situato l’immobile;
Colonna 9
Ici dovuta in acconto e saldo per il 2006 per ogni unità immobiliare.
QUADRO I
Debutta, inoltre, nel modello 730/2007, il quadro I (Ici) che va compilato dai contribuenti che,
chiudendo il 730 con importi a credito, vogliono compensare il debito dell’ICI dovuta per l’anno
2007 mediante utilizzo del modello F24.
Il quadro I è composto da un rigo e due colonne.
compilazione colonna 1
compensazione di tutto il credito Irpef
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compensazione di parte del credito Irpef
compilazione colonna 2
La compilazione della colonna 1 del rigo I1 è alternativa alla compilazione della colonna 2.
Colonna 1
Barrando la colonna 1 tutto il credito Irpef verrà compensato con il pagamento dell’Ici.
L’intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d’imposta.
Colonna 2
Nella colonna 2 deve essere indicato l’ammontare dell’Ici dovuta per l’anno 2007 che si intende
versare con il modello F24 mediante compensazione del credito Irpef risultante dalla dichiarazione.
Il credito Irpef non verrà rimborsato dal sostituto d’imposta fino a concorrenza dell’importo
indicato nella casella in questione.
Nota bene
Se il contribuente alla data di pagamento dell’Ici non presenta il relativo modello
F24 dove viene indicata la compensazione del debito Ici con il credito Irpef indicato
in dichiarazione, la compensazione non si conclude ed il contribuente risulta
debitore dell’Ici dovuta.
Unico 2008 redditi 2007
L’ altra novità prevista dall’Art.1 comma 101 e 102 della Finanziaria 2007 riguarda la disposizione
che prevede dal 2008 l’obbligo di indicare i dati catastali e il versamento ICI nella dichiarazione dei
redditi.
In riferimento alle informazioni che saranno indicate nell’Unico 2008 redditi 2007 è necessario
fare una distinzione tra persone fisiche e società di capitali.
Unico 2008 redditi 2007 persone fisiche
Per quanto riguarda le persone fisiche le nuove disposizioni sono state introdotte dall’art. 1 comma
101 della Legge n. 296/2006.
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Art. 1 comma 101 Legge 296/2006
“Dal 2008 scatta l’obbligo per le persone fisiche di indicare i dati catastali e il
versamento Ici nella dichiarazione dei redditi. Infatti dovrà essere specificato, per
ciascun immobile, il dettaglio del foglio, della sezione, della particella e del
subalterno e il codice del comune. Il contribuente è tenuto ad indicare questi dati
nelle dichiarazioni successive, solo se intervengono delle variazioni, anche che
riguardino uno solo di essi. Inoltre, sarà previsto un riquadro dove indicare
l’importo relativo all’Ici pagata nell’anno precedente”
Dati da indicare nell’ UNICO 2008
Deve essere specificato per ciascun immobile:

l’indirizzo;

il foglio;

la sezione;

la particella;

il subalterno;

il codice del comune;

l’importo relativo all’Ici pagata nell’anno precedente.
Da sottolineare il fatto che, nella dichiarazione dei redditi Unico 2008 dovrà essere evidenziata
l’ammontare dell’Ici pagata nell’anno precedente, mentre nella dichiarazione del 2007 per l’anno
2006 deve essere indicata l’Ici dovuta per l’anno precedente.
Nota bene
Il contribuente sarà tenuto ad indicare nelle dichiarazioni successive a quella
presentata nel 2008, i dati sopraesposti solo se intervengono delle variazioni, relative
anche ad uno solo degli immobili.
Unico 2007 redditi 2007 società di capitali
Per quanto riguarda invece le società di capitali le nuove norme sono disciplinate dall’art. 1 comma
102 della legge Finanziaria 2007.
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Art. 1 comma 102 Legge 296/2006
“Si prevede che la dichiarazione dei redditi delle società e degli enti pubblici e
privati che hanno oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2007, dovrà
contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell’Ici. Anche qui valgono le stesse
considerazioni del comma precedente in caso di variazione e di relativo obbligo di
riportare il dettaglio degli immobili”.
Nella fattispecie sopraesposta per le società di capitali non sono state elencate dettagliatamente le
informazioni da indicare nell’Unico 2008, ma è stato previsto che tali dichiarazioni debbano
contenere tutte le indicazioni utili ai fini Ici.
Nota bene
Anche per le società di capitali le informazioni in questione dovranno essere indicate
nelle dichiarazioni successive a quella presentata nel 2008, solo se intervengono delle
variazioni, relative anche ad uno solo degli immobili.
Area fabbricabile
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25506 del 30/11/2006, ha dichiarato che secondo quanto
disposto dall’art. 36 comma 2 del D.L. n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006) un terreno
deve essere considerato area fabbricabile sulla base di quanto previsto dal piano regolatore
comunale, indipendentemente dal fatto che questo sia stato o meno approvato dalla Regione.
Area fabbricabile
“Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in
base
allo
strumento
urbanistico
generale
adottato
dal
comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo”.
(Art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006)
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Dal piano regolatore comunale l’area
risulta fabbricabile
L’area è da considerare
FABBRICABILE
Il piano regolatore non è ancora stato
approvato dalla Regione
Area fabbricabile
Sentenza a Sezioni Unite n. 25506 del 30 novembre 2006 della Corte di Cassazione
Art.36 comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 2006 n. 248.
Per le aree ritenute edificabili secondo il piano regolatore generale adottato dal Comune,
la valutazione della base imponibile ICI viene effettuata con riferimento al valore
venale in comune commercio, poichè l’inizio della procedura di trasformazione
urbanistica di un suolo implica anche una trasformazione economica dello stesso, che
non consente più la valutazione, ai fini fiscali, secondo il criterio del reddito dominicale.
Coniuge non assegnatario della casa
Il Ministero dell’Economia, in una nota del Dipartimento per le Politiche Fiscali, ha comunicato
che il Comune può decidere che i benefici prima casa (aliquota ridotta e detrazione) spettino al
coniuge che, in tutto o in parte titolare del diritto di proprietà dell’immobile stesso, non sia
assegnatario della casa.
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Secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, il soggetto passivo Ici è il titolare
del diritto di proprietà dell’immobile che deve corrispondere il tributo in base alla quota di
possesso.
In caso di separazione giudiziale o di divorzio, il coniuge proprietario ma non assegnatario della
casa perde il diritto di abitare, ma mantiene il diritto di proprietà.
Il coniuge non assegnatario della casa, ma titolare del diritto di proprietà
sulla stessa deve pagare l’Ici
Con la separazione giudiziale o divorzio, il coniuge a cui non è stata assegnata la casa non può
avere residenza anagrafica nell’immobile in questione, in quanto il diritto di abitare aspetta all’altro
coniuge a cui è stata assegnata la casa.
Il coniuge non assegnatario della casa NON può godere
delle agevolazioni Ici previste per l’abitazione principale1
Nota bene
Il comune tuttavia, può emanare una norma regolamentare che estenda le
agevolazioni previste per l’abitazione principale anche al coniuge che, a seguito di
un provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non sia assegnatario della
casa.
1
Abitazione principale ante finanziaria 2007:
prima delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007 per abitazione principale si intendeva l’immobile nel quale il contribuente e
i suoi familiari dimoravano abitualmente sulla base di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale a prescindere dalle risultanze
anagrafiche.
Abitazione principale post finanziaria 2007:
con la modifica portata dalla legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per abitazione principale si deve intendere, salvo prova contraria,
quella di residenza anagrafica.
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Fallimento e liquidazione coatta amministrativa
La Finanziaria 2007 ha modificato la normativa riguardante l’Ici anche per gli immobili compresi in
una procedura di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
Viene, infatti, stabilito che il curatore o il commissario liquidatore devono, entro 90 giorni dalla
data della loro nomina, presentare al Comune di ubicazione degli immobili un’apposita
dichiarazione attestante l’avvio della procedura concorsuale.
Il curatore (o liquidatore) deve presentare una dichiarazione
attestante l’avvio della procedura concorsuale:
 al Comune di ubicazione degli immobili;
 entro 90 giorni dalla data di nomina.
Il curatore ed il commissario liquidatore sono, inoltre, tenuti al versamento dell’Ici per tutto il
periodo della procedura concorsuale entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data di
trasferimento degli immobili e non più da quando è stato incassato il prezzo di vendita
dell’immobile.
PAGAMENTO DELL’ICI
ENTRO TRE MESI DALLA
PER IL CURATORE O
DATA DI
COMMISSARIO
TRASFERIMENTO DEGLI
LIQUIDATORE
IMMOBILI
Dott. Gigliotti Antonio
Aprile 2007
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