1 ART.1 - APPLICAZIONE DEL P.R.G. Ai sensi della legge 17

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1 ART.1 - APPLICAZIONE DEL P.R.G. Ai sensi della legge 17
ART.1 - APPLICAZIONE DEL P.R.G.
Ai sensi della legge 17 agosto 1942 N.1150, modificata ed integrata con legge 8 agosto
1967 N.765, con legge 19.11.1968 N.1187 con legge 1.6.1971 N.291, nonché ai sensi della
legge 22.12.1971 N.865 e quella 22.1.1977 N.10, la disciplina urbanistica dell'intero territorio
comunale di Colleferro viene regolata dal presente piano regolatore generale.
Le norme tecniche di attuazione del presente P.R.G. si intendono integrate, per quanto di
competenza, dal vigente regolamento edilizio comunale e dal regolamento locale d'igiene.
ART.2 " VALIDITA' ED EFFICACIA DEL P.R.G. "
Il P.R.G. ha validità a tempo indeterminato; esso si basa su di una previsione decennale, tuttavia
il P.R.G. può essere soggetto a revisioni nei modi e con le procedure di legge.
ART.3 " POSSIBILITA' DI DEROGA ALLE NORME DI P.R.G. "
Ai sensi della legge 21.12.1955 N.1357, della legge 6.8.1967 N.765 le possibilità di deroga dalle
norme di P.R.G. possono essere esercitate limitatamente ai casi che riguardano edifici ed
impianti pubblici e di interesse pubblico.
L'autorizzazione accordata dal sindaco, subordinatamente al nulla osta della giunta regionale,
previa deliberazione del consiglio comunale.
Nei casi relativi alle sole destinazioni d'uso di cui all'art.3 del D.M. 02.04.1968 consentita
una rotazione fra dette destinazioni, su autorizzazioni del sindaco, previa deliberazione del
consiglio comunale, purchè siano comunque garantite, a livello di frazione o di quartiere,
le dotazioni minime inderogabili di cui al suddetto art.3 del D.M. 02.04.1968.
ART.4 " EDIFICI ESISTENTI "
Gli edifici esistenti all'atto dell'adozione della Variante Generale al P.R.G. ed in contrasto con
le destinazioni di zona e/o con i parametri della variante, possono subire trasformazioni
modifiche e ampliamenti utilizzando i parametri edilizi posti in vigore dalla stessa variante.
ART.5 " ALBERATURE ESISTENTI "
In tutto il territorio comunale richiesta la conservazione delle alberature ad alto fusto
esistenti. Nelle zone edificabili i nuovi edifici devono essere ubicati e conformati in
modo da rispettare gli alberi ad alto fusto esistenti; l'abbattimento di tali alberi - nel caso in cui
inevitabile - deve comunque essere autorizzato dal sindaco ed subordinato alla ripiantazione
di uguale numero e qualità di alberi di altezza non inferiore a mt.3.
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ART. 6 (PARCHEGGI)
Per le nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, di qualsiasi tipo, devono essere riservati
appositi spazi per i parcheggi di pertinenza degli edifici, ai sensi dell'art.18 della legge
06.08.1967 n.765. Tali parcheggi, fatte salve specifiche prescrizioni di zona di cui agli
articoli successivi delle presenti norme, non devono in ogni caso risultare in misura inferiore
ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di volume, ovvero cinque metri quadrati ogni
trenta metri quadrati di superficie utile costruita, e possono essere ricavati nella costruzione
stessa, ovvero in area esterna oppure perimetralmente o anche in area non accorpata al lotto,
purché ben utilizzabile allo scopo ed asservita alla costruzione con vincolo permanente di
destinazione a parcheggio, mediante atto da trascriversi a cura del proprietario.
Nel caso di nuovi insediamenti a carattere commerciale e direzionale le quantità di parcheggi
di pertinenza degli edifici devono essere previste nella misura minima di quaranta metri
quadrati ogni cento metri quadrati di superficie utile costruita, secondo quanto prevede
l'art.5 del D.M. 02.04.1968, in aggiunta alle quantità previste ai commi precedenti.
ART.2 " VALIDITA' ED EFFICACIA DEL P.R.G. "
Il P.R.G. ha validità a tempo indeterminato; esso si basa su di una previsione decennale, tuttavia
il P.R.G. può essere soggetto a revisioni nei modi e con le procedure di legge.
ART.8 “INSERIMENTO
NEL
P.R.G. DEL
PIANO
PER
L'EDILIZIA
ECONIMICA E POPOLARE”
Le previsioni del piano per l'edilizia economica e popolare redatto dall'amministrazione
comunale ai sensi della legge 18.04.1962 n.167 e della legge 28.01.1977 n.10, risultano
inserite ai sensi dell'art.3 della legge 18.04.1962 n.167, all'interno delle zone residenziali di
espansione del presente P.R.G. che diviene pertanto lo strumento urbanistico di
riferimento del P.E.E.P. stesso.
ART.9 “PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI”
L'urbanizzazione e l'edificazione nelle varie zone del territorio comunale regolata dai
seguenti indici:
1) St - Superficie territoriale Per superficie territoriale, sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità e utilizzazione
territoriale, si intende un'area non inferiore alla superficie minima di intervento di cui al
seguente punto 5), comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e la
superficie fondiaria. La superficie territoriale va misurata al netta delle zone destinate alla
viabilità di P.R.G. o di P.P.(strade, nodi stradali, parcheggi, afferenti alle classificazioni
di cui all'art.23 delle presenti norme) e delle strade pubbliche esistenti perimetralmente all'area,
e al lordo delle strade esistenti previste dal P.R.G. internamente all'area purché classificate
di tipo E,F,G, all'art.23 delle presenti norme.
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2) - Superficie fondiaria Per superficie fondiaria (sulla quale si applicano gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione
fondiaria If e Uf) si intende quella parte di area residua edificatoria che risulta dalla superficie
territoriale St, deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria S1 e, quando
richiesto, la superficie per opere di urbanizzazione secondaria S2. La superficie fondiaria
pu essere suddivisa in lotto dimensionati secondo l'unità minima di intervento.
3) S1 - Superficie per opere di Urbanizzazione Primaria; tale superficie comprende le aree
destinate a:
a) strade classificate E,F,G, all'art.23 delle presenti norme;
b) spazi di sosta e parcheggio;
c) aree di verde primario, non classificabili come verde pubblico attrezzato ai sensi dell'art.3
del D.M. 02.04.1968.
S2 - Superficie per opere di Urbanizzazione Secondaria.
E' rappresentata dalla somma delle superfici destinate agli spazi pubblici per attività
collettive, definiti ai sensi dell'art.3 del D.M. 02.04.1968 e comprende quindi gli spazi destinati
ai servizi scolastici, alle attrezzature di interesse comune, alle attrezzature a parco, per il gioco e
per lo sport ed i relativi spazi destinati ai parcheggi.
5) Sm - Superficie minima di intervento - area minima Richiesta dalle norme delle diverse zone per gli interventi sia preventivi che diretti o
predeterminata graficamente dalle tavole del P.R.G. come unità urbanistica per gli interventi
preventivi.
6) It - indice di fabbricabilità territoriale Esprime il volume massimo in metri cubi, costruibile per ogni ettaro di superficie territoriale
St(mc/mq).
7) If - indice di fabbricabilità fondiaria Esprime il volume massimo in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie
fondiaria Sf (mc/mq).
8) Ut - Indice di utilizzazione territoriale Esprime in metri quadrati la massima superficie utile costruibile per ogni ettaro di superficie
territoriale St (mq/ha).
9) Uf - Indice di utilizzazione fondiaria Esprime in metri quadrati la massima superficie utile costruibile per ogni metro quadrato di
superficie fondiaria Sf (mq/mq).
10) Q - rapporto massimo di copertura Esprime in percentuale il rapporto massimo ammissibile tra superficie coperta (misurata come
da regolamento edilizio) e superficie fondiaria riferito a tutte le opere edificate, a seconda delle
prescrizioni di zona.
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11) H - altezza massima
Esprime in metri l'altezza massima costruibile.
12) VL - Indice di visuale libera
Esprime il rapporto minimo ammissibile tra il distacco delle varie fronti del fabbricato dai
confini di zona (ad eccezione delle zone di rispetto stradale) o di proprietà, dai cigli stradali
e dalle altre fronti degli edifici o dell'edificio stesso se finestrato, e l'altezza delle varie fronti
dell'edificio stesso.
13) R - Rapporto tra la superficie utile del piano interrato e la superficie coperta (misurata
come da regolamento edilizio).
ART.10 “APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI”
a) gli indici di fabbricabilità e utilizzazione territoriale It e Ut si applicano nei piani
particolareggiati di esecuzione e nelle lottizzazioni, cioè nei casi ove richiesto l'intervento
urbanistico preventivo ai sensi dell'art.15 e 16 delle presenti norme. Tali indici sono
applicati nelle zone di ristrutturazione e in quelle di espansione residenziale, industriale, ed
artigianale.
b) gli indici di fabbricabilità e utilizzazione fondiaria (if e uf) si applicano per l'edificazione
nei singoli lotti, sia nel caso di attuazione di piani particolareggiati, o di lottizzazioni approvate,
sia nel caso di attuazione di piani particolareggiati, o di lottizzazioni approvate, sia nel caso di
edificazione in zone che non richiedono l'intervento urbanistico preventivo.
Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria (if e uf) specificano rispettivamente i
volumi e le superfici costruibili su ciascun lotto.
Nel caso di edificazione successiva ad intervento urbanistico preventivo con piani di
lottizzazione, dovrà essere indicata per ogni zona comprendente pi lotti di caratteristiche
omogenee, l'indice di fabbricabilità fondiaria sui lotti stessi in modo che la cubatura
risultante dalla applicazione degli indici alla superficie dei lotti e dei gruppi di lotti, non risulti
superiore alla cubatura risultante dalla applicazione degli indici territoriali alla superficie
totale dell'intera zona interessata dai piani di lottizzazione.
c) Nelle zone storiche e di ristrutturazione e nel caso di intervento
urbanistico preventivo
a
carattere planivolumetrico nella zone di espansione, si applica il criterio della visuale
libera per il distacco fra gli edifici e parte di essi. In questi casi ammessa la costruzione
sul filo stradale, per le sole strade interne all'area di intervento, esistenti o di progetto, e un
distacco minimo di ml.2,00 dalle aree verdi di urbanizzazione primaria, e dalle aree di
urbanizzazione secondaria misurata a partire dalla proiezione orizzontale degli eventuali
aggetti dei fabbricati, o dal filo del fabbricato in mancanza di aggetti. Nei casi sopraddetti,
lungo il perimetro delle zone di intervento, tra edifici e confini
di zone diverse, la
distanza risulterà dall'applicazione della norma generale di regolamento edilizio.
d) Nel caso di intervento diretto, la superficie Sf corrisponde alla superficie del lotto al
netto della parte eventualmente destinata o da destinarsi a strade di uso pubblico.
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e)Per il computo della superficie utile dei piani interrati la superficie deve intendersi al netto
delle murature perimetrali di sostegno e delle intercapedini.
Nel caso fossero necessari pi livelli, tale superficie deve intendersi come sommatoria della
relative superfici parziali.
Inoltre almeno il 75% della superficie utile dei piani interrati,
nelle zone di
completamento dovrà essere contenuta nel perimetro della superficie coperta.
(STANDARD RESIDENZIALE PER ABITANTE)
Il presente P.R.G. dimensionato secondo lo standard di 25 mq. di superficie utile residenziale
e/o di 80 mc. di volume residenziale per abitante, giusto quanto previsto dall'art.3 del D.M.
2.4.1968.
Pertanto, negli interventi urbanistici preventivi, ai fini del calcolo delle aree da destinarsi
alle opere
di urbanizzazione secondaria, per l'osservanza dei prescritti standard, si deve
assumere la previsione di un abitante
ART.11 “STANDARD RESIDENZIALE PER ABITANTE”
Il presente P.R.G. dimensionato secondo lo standard di 25 mq. di superficie utile residenziale
e/o di 80 mc. di volume residenziale per abitante, giusto quanto previsto dall'art.3 del D.M.
2.4.1968.
Pertanto, negli interventi urbanistici preventivi, ai fini del calcolo delle aree da destinarsi
alle opere
di urbanizzazione secondaria, per l'osservanza dei prescritti standard, si deve
assumere la previsione di un abitante
ART. 14 – “MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.”
Il P.R.G. si attua nell'ambito delle previsioni contenute nei piani pluriennali, in due modi:
l'intervento urbanistico preventivo richiesto nelle seguenti zone:
zone per attrezzature urbane generali;
zone residenziali di ristrutturazione e di espansione, zone industriali ed artigianali di espansione.
In tutte le atre zone il piano si attua mediante l'intervento edilizio diretto.
ART. 15 – “INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO”.
Nelle zone ove previsto l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un
progetto edilizio subordinata alla preventiva approvazione di un progetto urbanistico di
dettaglio, consistente in un piano particolareggiato di esecuzione secondo la procedura
prevista dalla legge urbanistica ovvero, in piani di lottizzazione (aventi valore e contenuto
tecnico di piani particolareggiati di iniziativa privata riferiti ad almeno una unità urbanistica
individuata nelle tavole del presente P.R.G. o ad una superficie minima di intervento fissata
nelle norme delle varie zone.
ART.16 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE E COMPARTI DI ATTUAZIONE.
Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zone indicate nelle tavole di P.R.G.,
nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascuna zona dalle
presenti norme di attuazione. Deve essere esteso a un comparto di attuazione individuato nel
P.R.G. o altrimenti individuato nel programma pluriennale di attuazione.
L'autorizzazione dei piani di lottizzazione
inoltre subordinata, in base alla legge del 6
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agosto 1967, n. 765, anche alla stipulazione, fra il Comune e le proprietà interessate, di
una convenzione riguardante la cessione gratuita di aree per l'urbanizzazione primaria e
secondaria.
Il piano di lottizzazione costituito da uno schema di convenzione con allegato progetto
planivolumetrico; esso deve indicare, per l'intero comparto, l'utilizzazione dettagliata della
superficie territoriale, la viabilità interna e le altre opere di urbanizzazione primaria, la
distribuzione e composizione planivolumetrica degli edifici nelle zone edilizie ed i relativi
indici di utilizzazione fondiaria, le aree pubbliche di interesse collettivo e specificatamente
quelle definite per opere di urbanizzazione secondaria.
Qualora non esista l'unanimità fra i proprietari delle aree comprese nel comparto sottoposto a
Piano di lottizzazione, la lottizzazione stessa può essere promossa anche solo da una parte dei
proprietari, purché i promotori dispongano di almeno il 70% delle superfici complessive
comprese nel comparto o di almeno il 60% della superficie utile o del volume
complessivamente costruibile nel comparto.
In questo caso comunque il Piano di lottizzazione deve far salvi i diritti di tutti i proprietari
compresi nel comparto, secondo quanto previsto dalle norme di zona e negli elaborati grafici
del P.R.G.
Dopo l'approvazione del Piano di lottizzazione da parte del Consiglio Comunale, e ottenuto il
nulla osta regionale, il rilascio delle singole concessioni conformi
subordinato alla
stipulazione, fra il Comune e le proprietà interessate, di un'apposita convenzione riguardante,
da parte delle proprietà interessate:
- la cessione gratuita di tutte le aree per l'urbanizzazione primaria previste dal progetto
planivolumetrico allegato alla convenzione stessa;
- l'esecuzione a completo carico delle proprietà interessate di tutte le opere di urbanizzazione
primaria di cui sopra;
- la cessione gratuita delle aree per l'urbanizzazione secondaria come da progetto
planivolumetrico allegato alla convenzione, e che comunque non devono risultare in misura
inferiore a quanto previsto dalle norme di zona n collocate in modo da alterare nella
sostanza le indicazioni grafiche di massima del P.R.G.;
- il pagamento della quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria,
secondo quanto stabilito dall'apposita deliberazione comunale di cui al successivo art. 19;
- la realizzazione di opere di allacciamento ai pubblici servizi;
- i tempi ed i modi di esecuzione delle opere in conformità al progetto planivolumetrico
allegato alla convenzione, nonché le congrue garanzie finanziarie per l'adeguamento degli
obblighi derivanti dalla convenzione stessa.
Il presente P.R.G. si attua a mezzo del Piano di lottizzazione nelle zone residenziali di
ristrutturazione e di espansione, nei casi previsti dalle norme di zona e/o dagli elaborati grafici
del P.R.G.
Il comparto di attuazione rappresenta l'unità di intervento urbanistico: esso comprende, oltre
alle aree nette edificabili (residenziali) anche le aree per l'urbanizzazione primaria e
secondaria e le eventuali zone di rispetto stradale e di rispetto dell'abitato.
All'interno del comparto di attuazione le eventuali indicazioni grafiche delle tavole del
P.R.G. riguardanti le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, hanno valore di
massima fino all'approvazione del Piano di lottizzazione, fermo restando che le aree
per l'urbanizzazione secondaria non possono risultare in nessun caso in misura inferiore a
quanto previsto dalle relative norme di zona e dalle indicazioni grafiche del P.R.G.
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ART. 17 – “PROGETTO PLANIVOLUMETRICO DI COORDINAMENTO”.
Il progetto planivolumetrico di coordinamento costituito da un progetto unitario di
attuazione, esteso alla superficie minima di intervento prevista dalle norme di zona o indicata
dagli elaborati grafici di P.R.G., contenente le singole destinazioni d'uso e le prescrizioni di
natura edilizia, e per la sistemazione generale dell'area; nonché da una convenzione da
stipularsi tra il Comune e le proprietà interessate o gli assegnatari dell'area, riguardante
la cessione gratuita di aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, i modi ed i tempi
di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e della quota parte delle opere di
urbanizzazione secondaria a carico dei proprietari o degli assegnatari.
Il progetto planivolumetrico di coordinamento approvato dal Consiglio Comunale.
Il presente P.R.G. si attua a mezzo del progetto planivolumetrico di coordinamento nelle
zone destinate ad attrezzature generali.
Qualora non esista l'unanimità fra i proprietari delle aree comprese nelle zone suddette,
relativamente alla attuazione degli interventi di iniziativa privata, tale attuazione può essere
promossa dai proprietari che dispongano di almeno il 70% delle superfici complessive
comprese nella zona, anche con riferimento alla sola superficie minima di intervento.
In tal caso per il progetto planivolumetrico di coordinamento si trasforma in vero e
proprio Piano di lottizzazione, e ne segue l'iter a norma di legge.
ART. 23 - (ZONE DESTINATE ALLA VIABILITA')
Le zone destinate alla viabilità comprendono:
a) le strade;
b) i nodi stradali;
c) i parcheggi.
Le indicazioni grafiche di tali zone hanno valore di massima fino alla redazione del progetto
dell'opera.
a) Le strade, giusto quanto previsto dal D.M. 1.4.1968 per le zone esterne all'abitato, sono
classificate in base alle caratteristiche di PR.G. nei tipi seguenti:
A) autostrade;
B) strade primarie o "di grande comunicazione";
C) strade secondarie o "di media importanza";
D) strade locali o "di interesse locale";
E) strade interne, per la distribuzione dei veicoli
F) piste ciclabili e percorsi pedonali.
all'interno di una zona edilizia;
Per la classificazione delle strade di cui ai precedenti punti A) B) C) e D), si fa riferimento alle
caratteristiche indicate dal D.M. 1.4.1968.
Per la regolamentazione degli accessi valgono le seguenti norme:
A) Le autostrade sono accessibili sono attraverso le stazioni previste ed indicate nelle
tavole di P.R.G.;
B) Le strade primarie sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G., o
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attraverso nuove immissioni, sempre canalizzate, purché distanti non meno di 500 mt dagli
accessi preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G.;
C) Le strade secondarie sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole di P.R.G., o
attraverso nuove immissioni secondarie purché distanti non meno di 200 mt. dagli accessi
preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G.;
D) Le strade locali sono accessibili mediante normali immissioni delle strade interne;
E) Le strade interne sono accessibili anche dai lotti in qualunque punto mediante normali
immissioni;
F) Le piste ciclabili ed i percorsi pedonali dovranno essere
comunque accessibili ed
adeguatamente protetti.
Le caratteristiche progettuali previste dal P.R.G. per i diversi tipi di strade sono sintetizzate
nella tabella seguente:
Tipo di strade
A
B
C
D
E
F
100
70
60
50
50
-
sistem.
nodi
stazione
canal.
parz.
canal.
-
-
-
carreg.
2 sep.
2 sep.
unica
unica
unica
-
velocità
di proget
to m/h
corsie di
marcia
larghez.
corsie di
marcia
sosta
attraver.
4
4
2o3
2
2
3,50
3,50
varia
varia
varia
1,20
corsia
emerg.
corsia
o piazz.
emerg.
area
regolam.
libera
libera
-
regolam.
regolam.
regolam.
libero
libero
libero
ogni
500 m.
ogni
200 m.
continuo
continuo
accessi
alle
veicolari stazioni
accessi
pedonali
-
regol.
regol.
fascie ri
60
40
30
8
liberi
liberi
20 *
vel.
-
liberi
spetto
vel.norm.
norm.
-
* nelle zone esterne alle aree edificabili del P.R.G.
b) I nodi stradali sono i luoghi di confluenza di due o pi
c) I parcheggi pubblici della rete stradale primaria e
di P.R.G.
strade;
secondaria, sono riportati nelle tavole
In sede di progettazione della rete stradale possono essere previsti nuovi parcheggi nelle aree
di rispetto stradale.
ART. 26 - ZONE D'ACQUA.
Le zone d'acqua sono quelle occupate da corsi o specchi d'acqua e le aree, demaniali sui lati
dei fiumi e torrenti, Dette aree possono essere destinate alle opere di sistemazione
idrogeologica, ad usi connessi con le attrezzature per il tempo libero, alle attrezzature
tecnologiche che richiedono la vicinanza del corso d'acqua. In tali zone esclusa la destinazione
residenziale. (Negli elaborati della zonizzazione alla scala 1:5.000 tali zone vengono
assimilate alle aree a vincolo di rispetto ai corsi d'acqua).
ART.27 - ZONE A VERDE PUBBLICO Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione ed alla creazione dei parchi
urbani e dei parchi di quartiere.
In queste zone sono consentite unicamente costruzioni mobili o semi permanenti che integrano la
destinazione della zona e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, piccoli ritrovi
e ristoranti.
Tali costruzioni possono anche essere eseguite e gestite da privati mediante concessioni
regolate da quanto previsto all'art. 10 della legge 28.1.1997, n. 10 e relativa delibera comunale,
e con l'obbligo di sistemare a parco, conservando il verde eventualmente esistente, le aree di
pertinenza delle costruzioni stesse, aree che dovranno per essere di uso pubblico nonché la
restante parte dell'area destinata a parco pubblico.
In tali zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo su di una superficie minima
di intervento Sm = 10.000 mq. o in tutta l'area segnata nelle planimetrie, se inferiori,
applicando i seguenti indici:
a) S max = superficie massima d'intervento = 20% dell'area totale;
b) Uf = utilizzazione fondiaria = 0,10 di S max;
c) H = altezza massima = ml. 3,50;
d) Vl = visuale libera = 1.
Nel caso l'area oggetto della concessione e le relative costruzioni siano situate marginalmente
rispetto all'area a verde pubblico e facilmente accessibili con i mezzi motorizzati
dovranno essere previste le seguenti aree a parcheggio:
- parcheggi inerenti alla costruzioni = 5 mq/100mc.;
- parcheggi pubblici = 2,5 mq/100qm.
In caso contrario deve essere prevista marginalmente all'area a verde pubblico un'area per
parcheggio pubblico pari a 2,5 mq/100 mq. dell'area di concessione.
Tale area deve essere collegata con percorsi pedonali alle attrezzature.
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ART. 28 - (ZONE PER ATTREZZATURE URBANE GENERALI).
Le zone per attrezzature urbane sono destinate ai servizi di uso pubblico e di interesse
generale. Tali zone si suddividono in:
1) zone per attrezzature comuni;
2) zone per attrezzature generali;
3) zone per attrezzature tecniche e tecnologiche;
4) zone per attrezzature cimiteriali.
2) Zone per attrezzature generali.
Le zone per attrezzature generali sono destinate ai servizi di uso pubblico e di interesse
generale a scala urbana e territoriale.
Tali attrezzature, rientrando tra quelle previste come zone F) agli articoli 2 e 4 del D.M.
2.4.1968, non sono computabili n computate, (così come quelle al punto 2 del presente
articolo) agli effetti della dotazione minima, inderogabile per spazi pubblici e riservati alle
attività collettive di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.1968.
Tali zone sono destinate ad attrezzature socio-sanitarie, culturali,
per
l'istruzione
secondaria, commerciali, direzionali, ricreative, ricettive, militari.
In tali zone il P.R.G. si attua per l'intervento urbanistico preventivo (progetto planivolumetrico
di coordinamento) applicando i parametri di cui agli artt. seguenti.
La destinazione d'uso specifica di tali zone potrà essere variata, sempre restando all'interno
delle destinazioni d'uso previste al presente articolo, rispetto alle previsioni cartografiche
del P.R.G., così come i relativi parametri, ma solo con deliberazione del Consiglio Comunale, e
in presenza di comprovate esigenze di natura generale, fermo restando che l'indice di
utilizzazione Ut = 6.000 mq/ha non potrà in ogni caso essere superato.
La superficie minima di intervento Sm potrà essere ridotta rispetto a quanto previsto dalle
norme di cui agli artt. seguenti solo nel caso in cui ci sia indicato esplicitamente negli
elaborati cartografici. In tal caso l'intera area destinata ad attrezzature generali andrà
sottoposta ad un unico intervento (progetto planivolumetrico di coordinamento).
In tutte le zone per attrezzature generali
ammessa la residenza del personale di custodia
addetto agli impianti ed alle attrezzature stesse: in tal caso la residenza va computata
all'interno dell'applicazione dei relativi parametri di zona di cui agli articoli seguenti.
ART. 28 - (ZONE PER ATTREZZATURE URBANE COMUNI).
1) Zone per attrezzature urbane comuni.
Tali zone sono destinate ai servizi complementari della residenza, secondo quanto indicato
nelle tavole di P.R.G., con la seguente simbologia:
MA
EL
ME
AS
AC
AR
scuola materna
scuola elementare
scuola media
attrezzature sociali
attrezzature civiche
attrezzature religiose
10
Per attrezzature destinate all'istruzione (scuola materna, elementare, media) si deve intendere
il complesso delle attrezzature relative ai vari cicli dell'istruzione dell'obbligo,
comprensive di ogni attrezzatura complementare e delle relative aree verdi destinate al gioco ed
allo sport e per le quali valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia.
Per attrezzature sociali si devono intendere le attrezzature pubbliche a carattere socio-sanitario
ed assistenziale, quali gli asili nido, le unità dei servizi sanitari, dei servizi per anziani e per i
giovani ecc.
Per attrezzature civiche si devono intendere le attrezzature pubbliche destinate alla vita
collettiva, alla partecipazione democratica ed all'esercizio dei diritti civici.
Per attrezzature religiose si devono intendere gli edifici per il culto ed ogni attrezzatura di
uso pubblico complementare o comunque necessaria all'esercizio del culto stesso.
In tale zona il piano si attua, nell'ambito del programma pluriennale di attuazione, per
intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici:
a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 0,6 mq/mq;
b) Parcheggi inerenti alla costruzione = 5 mq/100 mc.;
Parcheggi di urbanizzazione primaria vedi art. 24;
c) H = Altezza massima = 14,50 ml.;
d) Vl = Indice di visuale libera = 0,5;
e) If = Indice fabbricabilità fondiaria = 2 mc/mq.
Previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il consiglio di frazione o di quartiere,
il Sindaco pu autorizzare una rotazione fra le destinazioni d'uso previste al presente articolo,
nonché con quelle previste al precedente art. 27, purché come gi previsto all'art. 3 delle
presenti norme, siano comunque garantite a livello di frazione o di quartiere le dotazioni minime
inderogabili di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.1968.
ART. 28- " ZONE PER ATTREZZATURE URBANE (AR)"
2.7 AR - Per le attrezzature ricettive si intendono
alberghi, ristoranti, bar e servizi
turistici
connessi.
Ristoranti e bar non possono rappresentare più del 30% della superficie utile
complessiva dell'intervento proposto.
E' esclusa la residenza anche se di carattere
turistico.
Sono previsti i seguenti parametri:
- Parcheggi pubblici = 30 mq/100 mq di Su;
- Superficie minima di intervento = Sm = 10.000
mq.;
- Indice di utilizzazione territoriale = Ut =
3.000 mq/ha;
- Rapporto di copertura = Q = 30% di St;
- Altezza Massima = H = 18 mt.;
- Indice di visuale libera = Vl = 1;
- Superficie a verde pubblico ed attrezzato di
sagoma compatta = 25% di St.
ART. 28- " ZONE PER ATTREZZATURE URBANE "
Le zone per attrezzature urbane sono destinate ai servizi di uso
generale. Tali zone si suddividono in:
1) zone per attrezzature comuni ;
11
pubblico e di interesse
2) zone per attrezzature generali ;
3) zone per attrezzature tecniche e tecnologiche ;
4) zone per attrezzature cimiteriali.
2.4 CO - Per attrezzature commerciali si intendono quelle destinate ai mercati rionali , al
commercio al dettaglio, ai supermercati, ai centri commerciali, alle mostre al pubblico ecc.
Sono previsti i seguenti parametri;
- Parcheggi pubblici ( anche su pi piani ) = 8O mq/1OO mq Su
I parcheggi pubblici sono gi comprensivi della quota di parcheggi di cui all'ultimo comma
dell'art.6 delle presenti norme
- Indice di utilizzazione territoriale = Ut = 4.OOO mq/ha
- Superficie minima di intervento = Sm = 4.OOO mq. ;
- Rapporto di copertura = Q = 35 % di St ;
- Altezza massima = H = 1O,5O mt.
- Indice di visuale libera = Vl = 1;
- Superficie a verde pubblico e attrezzato di sagoma compatta = 25% della superficie
territoriale.
Le prescrizioni normative e cartografiche di cui al presente articolo possono essere verificate e
approfondite con deliberazione del Consiglio Comunale ed in sede di adozione del piano di
sviluppo e adeguamento della rete distributiva, di cui alla legge 11.06.1971 n. 426, con
riferimento ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla suddetta legge.
"ZONE PER ATTREZZATURE URBANE GENERALI (CU)"
Per attrezzature culturali si intendono teatri, auditori cinema, sale per convegni e congressi,
biblioteche, sedi di associazioni, culturali, musei.
Sono previsti i seguenti parametri:
-Parcheggi pubblici = 30mq/100 mq.di Su ; nel caso di teatri , auditori e cinema =80
mq/100 mq. di Su
-Opere di urbanizzazione primaria
-Superficie minima di intervento = Sm = 10.000 mq.
-Indice di utilizzazione territoriale = Ut = 4.000 mq/ha
-Rapporto di copertura = Q = 35% di St
-Altezza massima = H = 18,50 mt
-Indice di visuale libera = VI = 0.5.
ART. 28- " ZONE PER ATTREZZATURE URBANE (DI)"
2.5 DI - Per attrezzature direzionali si intendono quelle destinate alle attività direzionali,
politiche, amministrative, finanziarie, bancarie, assicurative, etc.
Le attività di carattere pubblico devono essere comprese all'interno di una quota non inferiore
al 35% del totale dell'intervento; di conseguenza le attività di carattere privato risultano poter
coprire una quota non superiore al 65% del totale dell'intervento.
E' esclusa la residenza tranne quella per il personale di custodia.
Sono previsti i seguenti parametri:
- Parcheggi pubblici (anche su pi piani) = 80 mq/100 mq di Su.
- I parcheggi pubblici sono gi comprensivi della quota di parcheggi di cui all'ultimo comma
12
dell'art. 6 delle presenti norme.
- Superficie minima di intervento = Sm = 15.000 mq;
- Indice di utilizzazione territoriale = Ut = 6.000 mq/Ha;
- Rapporto di copertura = Q = 35% di St;
- Altezza massima = H = 22 mt;
- Indice di visuale libera = Vl = 1;
- Superficie a verde pubblico e attrezzato di sagoma compatta = 25% di St.
ART. 28 - (ZONE PER ATTREZZATURE URBANE GENERALI).
Le zone per attrezzature urbane sono destinate ai servizi di uso pubblico e di interesse
generale. Tali zone si suddividono in:
1) zone per attrezzature comuni;
2) zone per attrezzature generali;
3) zone per attrezzature tecniche e tecnologiche;
4) zone per attrezzature cimiteriali.
2) Zone per attrezzature generali.
Le zone per attrezzature generali sono destinate ai servizi di uso pubblico e di interesse
generale a scala urbana e territoriale.
Tali attrezzature, rientrando tra quelle previste come zone F) agli articoli 2 e 4 del D.M.
2.4.1968, non sono computabili né computate, (così come quelle al punto 2 del presente
articolo) agli effetti della dotazione minima, inderogabile per spazi pubblici e riservati alle
attività collettive di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.1968.
Tali zone sono destinate ad attrezzature socio-sanitarie, culturali,
per
l'istruzione
secondaria, commerciali, direzionali, ricreative, ricettive, militari.
In tali zone il P.R.G. si attua per l'intervento urbanistico preventivo (progetto planivolumetrico
di coordinamento) applicando i parametri di cui agli artt. seguenti.
La destinazione d'uso specifica di tali zone potrà essere variata, sempre restando all'interno
delle destinazioni d'uso previste al presente articolo, rispetto alle previsioni cartografiche
del P.R.G., così come i relativi parametri, ma solo con deliberazione del Consiglio Comunale, e
in presenza di comprovate esigenze di natura generale, fermo restando che l'indice di
utilizzazione Ut = 6.000 mq/ha non potrà in ogni caso essere superato.
La superficie minima di intervento Sm potrà essere ridotta rispetto a quanto previsto dalle
norme di cui agli artt. seguenti solo nel caso in cui ci sia indicato esplicitamente negli
elaborati cartografici. In tal caso l'intera area destinata ad attrezzature generali andrà
sottoposta ad un unico intervento (progetto planivolumetrico di coordinamento).
In tutte le zone per attrezzature generali
ammessa la residenza del personale di custodia
addetto agli impianti ed alle attrezzature stesse: in tal caso la residenza va computata
all'interno dell'applicazione dei relativi parametri di zona di cui agli articoli seguenti.
IS (istruzione secondaria) - Per attrezzature per l'istruzione secondaria si intendono
tutte le attività connesse a tale livello di istruzione, esclusa quindi la scuola dell'obbligo e
l'università, comprendendo le scuole di specializzazione, le scuole alberghiere, gli istituti
specializzati e le attrezzature connesse.
13
- sono previsti i seguenti parametri:
- Parcheggi pubblici = 15 mq./100 mq. di SU;
- Superficie minima di intervento = Sm = 10.000 mq.;
- Indice di utilizzazione territoriale = Ut = 3.500 mq./ha;
- Rapporto di copertura = Q = 30% di St;
- Altezza massima = H = 14,50 mt.;
- Indice di visuale libera = Vl = 1.
MI - per attrezzature militari si intendono le attrezzature e sedi militari di prevalente servizio al
sistema urbano.
Sono escluse pertanto le attività particolarmente moleste, nocive e pericolose in rapporto alla
residenza.
Sono previsti i seguenti parametri:
- Parcheggi pubblici = 5mq/100mq di St
- Indice di utilizzazione territoriale = Ut = 5.000 mq/ha
- Rapporto di copertura = q = 40% di St
- Altezza massima = H =14,50 mt
- Indice di visuale libera.
ART. 28- " ZONE PER ATTREZZATURE URBANE RI"
2.6 RI - Per attrezzature ricreative si intendono impianti sportivi coperti e scoperti, sale di
ritrovo ed attrezzature ricettive, complementari come ristoranti, bar, club, sale da ballo, etc.
E' esclusa la residenza tranne quella per il personale di custodia.
In sede di progetto planivolumetrico di coordinamento, per quanto riguarda gli impianti
sportivi coperti e scoperti, andranno convenzionati con il Comune i tempi e le modalità per
garantire agli impianti stessi adeguate frequenze di utilizzazione in regime pubblico.
Sono previsti i seguenti parametri:
-Parcheggi pubblici = 5 mq/100 mq di St, cui si devono aggiungere 20 mq/100 mq di
superficie utile per le sole attrezzature a concorso di pubblico.
-Superficie minima di intervento = Sm = 30.000 mq.
-Indice di utilizzazione territoriale = Ut = 1.700 mq/Ha, di cui almeno 1.200 mq/Ha per quanto
riguarda le attrezzature sportive coperte e non pi di 500 mq/Ha per quanto riguarda le
attrezzature ricettive e la residenza del personale di custodia.
-Rapporto di copertura = Q = 30% di St.
-Altezza massima = H = 14,50 ml.
-Indice di visuale libera = Vl = 1.
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SS - Per attrezzature socio-sanitarie si intendono quelle
sanitarie in senso stretto e quelle
complementari come sedi amministrative, di ricerca per convegni, assistenziali come case
per anziani, studenti, collegi, colonie, mense convitti ecc.
Sono previsti i seguenti parametri:
- Parcheggi pubblici = 15 mq/100 mq di Su;
- Opere di urbanizzazione primaria;
- Superficie minima di intervento = Sm = 20.000 mq.;
- Indice di utilizzazione territoriale = Ut = 3.000
mq/ha;
- Rapporto di copertura = Q = 25% di St;
- Altezza massima = H = 22 mt.;
- Indice di visuale libera = Vl = 1.
TT - Zona per attrezzature tecniche e tecnologiche.
Tale zona destinata ad insediamenti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti
tecnologiche, centrali, serbatoi, cabine, impianti di captazione ecc. nonché alle attrezzature di
interesse generale come magazzini, centri per la movimentazione, manipolazione e
conservazione delle merci, maceri, parchi auto, depositi, autostazioni, mercati ed impianti per il
commercio all'ingrosso (con la esclusione di centri commerciali e supermercati per il dettaglio).
In tale zona il piano si attua, nell'ambito del programma pluriennale, per intervento edilizio
diretto. Sono previsti i seguenti parametri, comprensivi anche di una eventuale residenza di
servizio di comprovata necessità:
a) Uf indice di utilizzazione fondiaria 0,3 mq/mq;
b) Parcheggi inerenti alla costruzione 5 mq/100 mc;
c) H = Altezza massima = 14,50 mt.;
d) Vl = indice di visuale libera = 0,5.
ART. 30 - ZONE RESIDENZIALI.
Le zone residenziali sono destinate alla residenza o comunque prevalentemente alla
residenza ed alle funzioni ad essa strettamente collegate.
Da queste zone sono pertanto esclusi: i locali per spettacolo, grandi magazzini,
supermercati, depositi all'ingrosso, industrie, macelli, ricoveri per animali, laboratori
artigianali con lavorazioni moleste, ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il
carattere residenziale della zona.
I laboratori artigiani possono essere ammessi purché non superino i 150 mq. di superficie
utile, siano dotati di ambienti condizionati acusticamente per le lavorazioni che producono
rumore (fino al limite massimo di 60 decibel), non abbiano comunque un carattere molesto o
nocivo a giudizio discrezionale della Amministrazione Comunale, e non rappresentino
una superficie utile complessiva superiore al 20% della Su dell'intero intervento per il quale si
richiede il rilascio di concessione di edificare.
Come previsto ai successivi articoli del presente Capo III, le zone residenziali si dividono in
zona omogenea A, zona di ristrutturazione, di completamento e di espansione.
Nelle zone residenziali di ristrutturazione non
ammesso l'insediamento di nuove attività
commerciali al dettaglio, ma solo la sostituzione di quelle esistenti, nell'insediamento di
nuove attività direzionali anche se a basso concorso di pubblico. In caso di demolizione e
15
ricostruzione, non ammesso l'insediamento di attività commerciali al dettaglio e di attivit
direzionali, anche se a basso concorso pubblico.
Nelle zone residenziali di completamento e di espansione, le attività di commercio al dettaglio e
le attività direzionali sono ammesse nella misura massima rispettivamente del 10% e del 15%
dell'intera superficie utile Su dell'intervento per il quale si chiede il rilascio della
concessione di edificare.
Le prescrizioni normative di cui al presente articolo relative alle attività di commercio al
dettaglio nelle zone residenziali, possono essere verificate ed approvate con deliberazione
del Consiglio Comunale in sede di adozione, del piano di sviluppo ed adeguamento della
rete distributiva, di cui alla legge 11.6.71, n. 426, con riferimento ai soli fini della
concessione delle autorizzazioni di cui alla suddetta legge.
ART. 32 "ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO B 1"
In tali zone la destinazione d'uso quella prevista all'art. 30 delle presenti norme.
In tali zone, secondo le previsioni del programma pluriennale di attuazione, il piano si
attua per intervento edilizio diretto applicando i seguenti indici :
a) Sm = superficie minima di intervento 900 mq., ad eccezione dei lotti interclusi, come
individuato dall'art.30 del
Regolamento Edilizio Comunale.
Per il lotto intercluso Sm = superficie minima di
intervento, 700 mq.;
b) = If = indice di fabbricabilità fondiaria = 2 mc/mq.
c) = Parcheggi inerenti alle costruzioni = 5 mq/100mc.
d) = Aree di verde privato = 3 mq per ogni 100 mc.
e) = H = altezza massima = 10,50 ml.
f) = Vl = indice di visuale libera = 0,5; salvo allineamento
prevalente preesistente
distanza minima dai
confini 5 m., dai cigli stradali 5 m. per strade
di sezione non
superiore a ml. 15
g) = Q = Rapporto massimo di copertura = 35%
h) = R = 1,50
Per ottenere la concessione di edificare le aree in oggetto dovranno essere dotate di
urbanizzazione primaria ai sensi del precedente art. 18.
ART. 33 "ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO B2"
In tali zone la destinazione d'uso quella prevista dall'art. 30 delle presenti norme.
In tali zone, secondo le previsioni del programma pluriennale di attuazione, il piano si
attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti indici:
a) Sm = superficie minima di intervento 500 mq., ad eccezione dei lotti interclusi, come
individuato dall'art.30 del Regolamento Edilizio Comunale.
Per il lotto intercluso Sm = superficie minima di
intervento, 300 mq.;
b) If = indice di fabbricabilità fondiaria = 2 mc./mq. ;
c) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 5 mq./100 mc. ;
d) Aree di verde privato = 3 mq./100 mc;
16
e) H = altezza massima = 13.50 ml ;
f) Vl = indice di visualizzazione libera = 0.5 salvo allineamento prevalente preesistente
distanza minima dai confini 5 ml., per strade di sezione non superiore a ml. 15 ;
g) Q = Rapporto massimo di copertura = 35% ;
h) R = 1.50 .
Per ottenere la concessione di edificare le aree in oggetto dovranno essere dotate di
urbanizzazione primaria ai sensi del precedente art. 18.
ART.34 - (ZONA RESIDENZIALE DI RISTRUTTURAZIONE B3)
In tale zona la destinazione d'uso
quella prevista all'art.30 delle presenti norme.
Nell'Ambito delle previsioni del programma pluriennale di attuazione, il piano in questa zona
si attua mediante intervento urbanistico preventivo su di una superficie minima di 10.000 mq.
oppure individuata nelle tavole di P.R.G. o di P.P. applicando i seguenti indici:
a) It = Indice di fabbricabilità territoriale = 15.000 mc/ha
b) S2 = Aree per urbanizzazione secondaria = 15 mq/100 mc.
c) Parcheggi inerenti alla costruzione 5 mq/100 mc.
Parcheggi pubblici secondo l'art.24
d) Aree private di uso condominiale (verde di vicinato) 3 mq/100 mc.
e) H = altezza massima 24 ml.
f) Vl = Indice di visuale libera = 0,5 con un minimo di mt. 5.
g) R = 1,50.
ART. 35 - ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI TIPO C.
In tale zona la destinazione d'uso
quella prevista all'art.30 delle presenti norme.
Nell'ambito delle previsioni del programma pluriennale di attuazione, il piano, in questa
zona si attua mediante l'intervento urbanistico preventivo su di una superficie minima di
10.000 mq. oppure individuata nelle tavole di P.R.G. o P.P., applicando i seguenti indici:
a) It = indice di fabbricabilità territoriale 0,25 mc/mq;
b) S1 = aree di urbanizzazione primaria come da piano di lottizzazione o P.P. da cedersi
gratuitamente;
c) S2 = aree di urbanizzazione secondaria = 20 mq/100 mc.
(di cui almeno 5 mq/100 mc.
a parcheggi pubblici),
da cedersi gratuitamente in conformità alle
destinazioni
d'uso ed alle prescrizioni grafiche di
massima fornite dal P.R.G., all'interno dei comparti
di attuazione;
d)
Oneri di urbanizzazione secondaria nella misura
fissata dalla deliberazione
consiliare di cui
all'art. 19 delle presenti norme;
e) Sm = Superficie minima di intervento = 10.000 mq. o individuata dal comparto di
attuazione indicato nel P.R.G.;
f) If = indice di fabbricabilità fondiaria 3mc/mq.;
g)
Aree private di uso condominiale (verde di vicinato)
= 10 mq/100 mc.;
h) Q = rapporto di copertura = 35%;
i) H = Altezza massima 24 ml.;
l) Vl = indice di visuale libera = 0,5 con un minimo di mt. 5
m) R = 1,50
17
ART.36 ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C 2
In tale zona la destinazione d'uso
quella prevista all'art.30 delle presenti norme.
Nell'ambito delle previsioni del programma pluriennale di attuazione, il piano, in questa
zona si attua mediante l'intervento urbanistico preventivo su di una superficie minima, di
10.000 mq. oppure individuata nelle tavole P.R.G. o P.P. applicando i seguenti indici:
a) It = indice di fabbricabilità territoriale = 12.000 mc/ha;
b) S1 = aree di urbanizzazione primaria come da piano di lottizzazione o P.P. da cedersi
gratuitamente;
c) S2 = aree di urbanizzazione secondaria = 20 mq/100 mc.
(di cui almeno 5 mq/100 mc.
a parcheggi pubblici), da cedersi gratuitamente in conformità alle
destinazioni d'uso ed
alle prescrizioni grafiche di massima fornite dal P.R.G., all'interno dei comparti di attuazione.
d) oneri di urbanizzazione secondaria nella misura fissata
all'art. 19 delle presenti norme;
della deliberazione consiliare di cui
e) Sm = superficie minima di intervento = 10.000 mq
o individuata dal comparto di attuazione indicato nel P.R.G., o altrimenti individuato in
sede di programma pluriennale di attuazione;
f) If = Indice di fabbricabilità fondiaria, 2,5 mc/mq;
g) Aree private di uso condominiale (verde di vicinato) = 10
mq/100 mc.;
h) Q = rapporto di copertura = 35%;
i) H = altezza massima 24 ml.;
l) Vl = indice di visuale libera = 0,5 con minimo di mt. 5;
m) R = 1,50.
ART. 37 " ZONE AGRICOLE "
Le zone agricole sono tutte le zone destinate all'esercizio dell'attività agricola, e comunque
all'esercizio di attività connesse con l'uso agricolo del territorio.
Le zone agricole si dividono in:
- zone agricole normali;
- zone agricole di valore paesistico;
- zone agro pastorali e boschive.
ART. 38 - “INSEDIAMENTI AMMESSI NELLE ZONE AGRICOLE”.
Nelle zone agricole, secondo la classificazione e con le limitazioni di cui agli articoli
successivi, possono essere ammessi soltanto i seguenti tipi di insediamento, finalizzati
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alla produzione agricola:
a) alloggi residenziali nonchè i relativi fabbricati rustici di servizio indispensabili allo
svolgimento dell'attività agricola su fondo interessato;
b) edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale, con annessi fabbricati di servizio per
il personale di custodia ed impianti necessari allo svolgimento dell'attività zootecnica;
c) edifici per allevamenti zootecnici limitatamente all'allevamento bovino ed ovino, con
annessi fabbricati
di servizio per il personale di custodia ed impianti
necessari allo
svolgimento dell'attività di allevamento;
d) costruzioni industriali adibite alla prima trasformazione, alla manipolazione ed alla
conservazione dei prodotti agricoli e relativi fabbricati di servizio per personale di custodia
ed impianti necessari;
e) costruzioni industriali adibite alla prima trasformazione
alla manipolazione ed alla
conservazione dei prodotti agricoli limitatamente alle colture legnose ed al foraggio;
f) silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole ed altre costruzioni analoghe, per
servizi di carattere generale necessari allo svolgimento dell'attività agricola, ma non
necessariamente legati ad un'azienda specifica;
g) costruzioni per industrie estrattive e cave nonché per
attività comunque direttamente
connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo; sempre che tali costruzioni
ed attività non provochino particolari problemi di traffico n alterino zone di interesse
panoramico.
ART. 39 - "ATTUAZIONE DEL P.R.G. NELLE ZONE AGRICOLE"
Nelle zone agricole il P.R.G. si attua mediante intervento edilizio diretto. Il rilascio delle
concessione di edificare deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei parametri di
insediamento di cui ai successivi artt. 40, 41 e 42. Le concessioni di edificare nelle zone agricole
possono essere ottenute soltanto i fini della produzione agricola, ed esclusivamente dagli
"operatori agricoli" e cioè: dai proprietari coltivatori diretti, o conduttori in economia, o loro
cooperative agricole, nonché dagli affittuari e dai mezzadri che hanno acquisito il diritto di
sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere soggette alle concessioni di cui sopra,
ai sensi rispettivamente delle leggi n. 11/1971 e n. 765/1964; fanno eccezione gli
insediamenti di cui ai punti b), c), d), f) e g) del precedente art. 38 per i quali possono
essere richieste concessioni di edificare da altri soggetti purché operanti nel campo delle
produzioni e dei servizi agricoli.
Nel caso che tutti i fondi agricoli che compongono l'azienda siano sprovvisti, all'atto
dell'adozione delle presenti Norme, di fabbricati residenziali, le possibilità edificatorie
previste dall'applicazione dei parametri di zona possono essere utilizzate su uno qualunque
dei fondi costituenti l'azienda; quelle relative alla quota parte residenziale, devono comunque
essere concentrate su uno solo di questi.
Per quanto concerne l'autorizzazione per l'apertura e la coltivazione delle cave la domanda
deve essere presentata al Sindaco con il progetto relativo alle aree interessate alla coltivazione
comprese quelle di rispetto e le modalità di coltivazione.
Il progetto in quattro copie dovrà essere redatto da un tecnico esperto nel ramo e dovrà
essere composto dai seguenti elaborati:
- planimetrie dello stato di fatto in scala 1:10.000 o 1:5.000, con l'indicazione anche della
destinazione delle zone limitrofe all'area di intervento e gli eventuali vincoli paesaggistici,
idrogeologici, ecc…
- planimetria in scala 1:5.000 e 1:2.000 di progetto con le modalità di coltivazione della
19
cava, le opere di urbanizzazione necessaria per allacciare la cava alle infrastrutture
esistenti e le indicazioni di massima delle opere edilizie necessarie;
- planimetrie in scala 1:5.000 o 1:2.000 di progetto con l'indicazione delle sistemazioni e
delle opere di ripristino del manto vegetale e delle alberature dell'area a ultimazione dello
sfruttamento della cava o delle scarpate definitive, a seconda del tipo di coltivazione;
- relazione generale dettagliata con l'indicazione del modo e dei percorsi di trasporto del
materiale, del rapporto si superficie coperta da destinare ai macchinari, depositi, ecc. e della
relativa altezz massima, dal metodo di coltivazione ed il suo progressivo spostamento;
- schema dell'atto d'obbligo a carico del concessionario della cava che prevede:
a) l'assunzione a carico del concessionario degli oneri relativi alle opere urbanistico-edilizie
necessarie per allacciare la cava stessa alle infrastrutture esistenti;
b) l'impegno ad eseguire a propria cura e spese le opere necessarie per la sistemazione degli
scarichi, delle zone
di cava abbandonata e di ogni altra area utilizzata in
modo da
ripristinare il manto vegetale con opportune
alberature e garantire l'equilibrio
idrogeologico e l'aspetto paesistico come risulta dal progetto definitivo concordato con
il Comune;
c) congrue ed idonee garanzie per l'adempimento.
Nel caso di interruzione della coltivazione della cava da parte del concessionario per un
periodo superiore a due anni, l'autorizzazione si intenderà decaduta.
Nel caso di cave gi esistenti in zona ammessa dallo strumento urbanistico vigente, il
concessionario dovrà provvedere a regolarizzare la sua posizione mediante stipula dell'atto
d'obbligo per il proseguo della coltivazione e la relativa sistemazione.
L'autorizzazione rilasciata dal Sindaco con la procedura di cui all'art. 16 della legge 6.8.1967 n.
765, salvo che nello strumento urbanistico non sia individuata un'area apposita con relativa
normativa.
Le case coloniche e di abitazione di cui al punto a) dell'art. 38, nonché quelle
eventualmente comprese fra i fabbricati di servizio di cui ai punti b), c) e d) del citato art.
38, devono essere comunque limitate esclusivamente alla residenza.
Gli edifici per allevamenti zootecnici e per lavorazioni di prodotti agricoli, di tipo industriale,
di cui ai citati punti b), c) e d), sono subordinati alla realizzazione di appositi impianti di
depurazione delle acque e all'adozione di particolari tecniche - anche di tipo agronomico - atte a
garantire i limiti di accettabilità, per le acque di scarico, determinati dalla Circ. n. 105/1073, e
comunque secondo quanto stabilito dall'Ufficiale Sanitario e dal Regolamento Comunale di
Igiene. Le costruzioni per servizi di carattere generale di cui al punto f) dell'art. 38,
riguardano attrezzature tecniche e tecnologiche di interesse collettivo o al servizio di pi aziende
agricole, e pertanto non comprendono le analoghe attrezzature predisposte nell'ambito
di una singola azienda, le quali rientrano invece tra i fabbricati di servizio di cui ai punti a),
b), c), d), e) dell'art. 38.
Nelle zone agricole non sono consentiti impianti di demolizione di auto e relativi
depositi; tali attività possono eventualmente trovare opportune collocazioni all'interno
delle zone artigianali e piccole industrie e non dovranno comunque essere visibili dalle strade di
primaria importanza.
Nella zona agricola la destinazione d'uso di ogni locale deve essere chiaramente specificata nei
progetti e vincolata agli scopi previsti con atto d'obbligo.
Ogni modifica alla destinazione d'uso non autorizzata dalla Amministrazione
comunale
comporta l'annullamento della concessione di edificare e le sanzioni previste dalle legge
20
vigenti. Nell'ambito delle zone agricole sono vietate le vendite delle abitazioni rurali ai non
aventi diritto ad esercitare l'attività agricola.
ART. 4O - “ZONE AGRICOLE NORMALI".
Nelle zone agricole normali sono consentite le costruzioni di cui ai punti a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) di
cui all'art. 38 delle presenti norme.
Gli indici che si applicano in queste zone sono:
1) Per le costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura di cui all'art.38 punto a):
a) indice di fabbricabilità fondiaria,If=O.1O mc/mq di cui al massimo di O.O3mc/mq può
essere utilizzato per abitazioni;
b) altezza massima ml.7.OO con esclusione dei servizi tecnici;
c) area minima di intervento; Sm = 1O.OOO mq;
d) indice di visuale libera; Vl = 1;
e) area massima di intervento Smax= 3O.OOO mq(cio non possibile accorpare per la
cubatura residenziale una superficie superiore a 3 Ha).
2) Per le costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e
all'esercizio di macchine agricole, di cui all'art.38 lett. d) ed e);
a) indice di utilizzazione fondiaria Uf = O.3O mq/mq;
b) area minima di intervento Sm = 1O.OOO mq. ad eccezione delle aree per l'esercizio
di macchine agricole
dove Sm = 3.OOO mq:
c) indice di visuale libera Vl = 1(minimo ml.1O dai confini).
3) Per allevamenti industriali di cui all'art.38 lettera b) e c):
a) allevamenti di bovini, equini, ovini:
Uf = O.1O mq/mq;
Sm = 1O.OOO mq;
Vl = 5 (min. ml 15 dai confini);
b) allevamento di suini e polli:
Uf = O.O5 mq/mq;
Sm = 1O.OOO mq;
Vl = 1O (min. ml. 3O dai confini);
Per le attività consentite al punto 3) il rilascio della relativa concessione di edificare deve
essere subordinata al preventivo
nulla-osta dell'Assessorato
Regionale Agricoltura e
Foreste o degli Uffici Provinciali (Ispettorati Agrari), relativo all'attività che si vuole
impiantare.
Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2-3, la distanza dai cigli delle strade di P.R.G. e delle
strade esistenti statali, provinciali e comunali, per le quali non sono previste dal
P.R.G.zone di rispetto, fissata in ml 2O salvo maggiori distanze fissate dalle presenti norme o
dai grafici di P.R.G..
Per gli edifici di cui al punto
3) non sono ammessi scarichi nei canali, corsi d'acqua e fognature.
Per gli edifici di cui al punto
2) non sono consentiti in ogni caso scarichi di fognature o canali senza preventiva
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depurazione e secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'ufficiale
sanitario in relazione alla composizione chimica e organica delle acque stesse, tenuto conto
delle leggi e dei regolamenti igenico-sanitari vigenti.
Nella zona agricola normale consentita la realizzazione di impianti tecnologici relativi alle
reti degli acquedotti, elettrodi, fognature, telefono nonchè la realizzazione di impianti di
depurazione e incenerimento dei rifiuti liquidi e solidi.
ART. 41 "ZONE AGRICOLE DI VALORE PAESISTICO".
Nelle zone agricole di valore paesistico sono consentite soltanto le costruzioni di cui all'art. 38
lett. a).
Gli indici che si applicano in queste zone sono:
a) indice di fabbricabilità fondiaria If = 0.03 mc/mq di cui un massimo di 0.02 può essere
utilizzato per le residenze;
b) altezza massima H = m. 4.50 (salvo costruzioni particolari : silos, serbatoi idrici,
ecc.);
c) area minima di intervento Sm = 30.000 mq.;
d) indice di visuale libera Vl = 1;
e) area massima di intervento Smax = 50.000 mq.
Per tutte le costruzioni la distanza dal ciglio delle strade di P.R.G. e delle strade eistenti statali,
provinciali e comunali, per le quali non sono previste dal P.R.G. zone di rispetto, fissata in ml.
40.
ART. 42 - “ZONE AGROPASTORALI E BOSCHIVE ".
Sono tutelate secondo le leggi 2O giugno 1877 ed il testo unico 3O.12. 1923 n.3267.
Nelle zone a bosco ceduo prevista la conversione a bosco ad alto fusto. In tale zona l'indice
di fabbricabilità fondiario pari a mc/mq. In essa non consentita alcuna forma di edificazione
sia pubblica che privata a carattere permanente.
E' consentita esclusivamente l'utilizzazione forestale condizionata ai piani di assestamento
boschivo da sottoporre all'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Lazio ai componenti
organi statali.
Prima di iniziare le costruzioni delle opere che si intendono eseguire nelle zone
vincolate per scopi idrogeologici o forestali, deve essere presentata regolare dichiarazione
dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste a norma dell'art.2O del R.D. 16.5.192O n.1126,
affinché possa essere controllata la esecuzione particolareggiata dell'opera stessa.
ART.43 - “ZONE INDUSTRALI”.
Le zone industriali sono destinate ad edifici e attrezzature per
l'attività industriale. E'
consentita inoltre la installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi,
silos, rimesse, edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti alla
industria, uffici e mostre connessi alla attività di produzione industriale, nonché l'edificazione
di abitazioni per il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti.
In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura. Non
sono consentiti in ogni caso gli scarichi di fognatura o canali senza preventiva
depurazione secondo disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficiale
Sanitario in relazione alla composizione chimica e organica delle acque stesse, tenuto conto
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delle leggi e dei regolamenti igienico sanitari vigenti. Le zone industriali si dividono in zone
industriali di completamento e zone industriali di espansione.
ART.44 – “ZONE INDUSTRIALI DI COMPLETAMENTO”.
La destinazione d'uso di tali zone quella prevista all'art.43 delle presenti norme.
In tali zone il piano si attua per intervento diretto su di una superficie minima d'intervento Sm=
mq 15OO, applicando i seguenti indici:
a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = O,45 mq/mq
b) Parcheggi: inerenti alle costruzioni O,1O mq/mq Uf; inerenti alle opere di urbanizzazione
primaria 5% di Sm.
I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria ed una
quota parte delle aree di urbanizzazione secondaria pari al 5% di Sf.
ART. 46 – “ZONE INDUSTRIALI DI ESPANSIONE”.
La destinazione d'uso di tali zone quella prevista all'art. 43 delle presenti norme. In tali
zone il piano si attua per intervento urbanistico preventivo su di una superficie minima di
intervento Sm = mq 30.000 applicando i seguenti indici:
a) Ut = Indice di utilizzazione territoriale = 4.500 mq/ha;
b) Aree di urbanizzazione secondaria = 10% St;
c) Parcheggi inerenti alle costruzioni = 0.10 mq/mq Uf; Parcheggi pubblici : 3% Sf;
d) Vl = Indice di visuale libera = 0.4 tranne che lungo il ciglio delle strade di accesso per le
quale sono fissate distanze minime di ml. 10.
L'area relativa al piano urbanistico particolareggiato pu essere suddivisa in lotti di superficie
non inferiore a mq. 2.000.
I proprietari dovranno cedere al Comune le aree relative alla urbanizzazione primaria e le
aree relative alla urbanizzazione secondaria nella quantità prevista al paragrafo b).
La quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o degli allacciamenti ai pubblici
servizi sono determinate come all'art. 19.
Il piano attuativo deve prevedere l'impianto di depurazione o l'eventuale allaccio ad un impianto
esistente in grado di sopportare il nuovo carico.
ART.46 BIS
"ZONA INDUSTRIALE DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE
DISMESSE"
- Le zone industriali sono destinate ad edifici e attrezzature per attività industriale. E' consentita
Inoltre la installazione di laboratori di ricerca e di analisi, magazzini, depositi, silos, rimesse,
edifici e attrezzature di natura ricreativa e sociale al servizio degli addetti alla industria, uffici e
mostre connessi alla attività di produzione industriale, nonché l'edificazione di abitazioni per il
personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti.
- In tali zone è consentita anche la installazione di insediamenti connessi allo sviluppo ed alla
gestione delle reti tecnologiche, centrali, serbatoi, cabine, impianti di captazione, ecc…, nonché
alle attrezzature di interesse genera1e come magazzini, centri per la movimentazione,
manipolazione e conservazione delle merci, maceri, parchi auto, depositi, autostazioni, mercati
ed impianti per il commercio all'ingrosso (con la esclusione di centri commerciali e supermercati
per il dettaglio).
- In tali zone sono vietati gli insediamenti di industrie nocive di qualsiasi genere e natura
Non sono consentiti in ogni caso gli scarichi di fognatura o canali senza preventiva depurazione
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secondo disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario in relazione
alla composizione chimica e organica delle acque stesse, tenuto conto delle leggi e dei
regolamenti igienico sanitari vigenti. Le zone industriali si dividono in zone industriali di
completamento e zone industriali di espansione";
- La modifica della zonizzazione è graficizzata nella TAV. 01/2, Variante al P.R.G. Iindividuazione delle aree oggetto della variante", che si approva; essa è limitata all'area di
sedime, disrmessa dalla BPD-FIAT-AVIO prevista per il progetto SLOI (Servizi Logistici di
Offerta Integrata), compresa nel Piano d'Area di Colleferro;
- La destinazione di zona varia conseguentemente da zona industriale" a zona industriale di
riconversione e di riqualificazione di aree dismesse'" limitatamente all'area di sedime dismessa
dalla B.P.D.-FIAT-AVIO1 prevista per il progetto SLOI S(servizi Logistico di Offerta integrata),
compresa nel Piano d'Area del Comune di Colleferro.
ART.47 “ZONE ARTIGIANALI - ZONE D AI SENSI DEL D.M. 2.4.1968”.
Le zone artigianali sono destinate ad edifici ed attrezzature per l'attività artigianale ai
servizi annessi, nonché alla residenza del titolare della ditta artigiana.
Le zone artigianali si dividono in: Zone artigianali di completamento e zone artigianali di
espansione.
ART.48 – “ZONA ARTIGIANALE DI COMPLETAMENTO”.
In tale zona la destinazione d'uso quella prevista all'art. 47 delle presenti norme.
In tale zona il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto, applicando i seguenti parametri:
- Parcheggi pubblici = 20 mq/100 mq. di Sf;
- Opere di urbanizzazione primaria;
- Superficie minima di intervento = Sm = 600 mq.;
- Superficie massima di intervento 2.300 mq.;
- Indice di utilizzazione fondiaria = Uf = 0,4 mq/mq, aumentabile a 0,5 mq/mq qualora si
consorzino in batteria almeno quattro artigiani su lotti contigui;
- Superficie utile massima destinabile alla residenza del titolare pari al 40% della Su
complessiva, fino ad un massimo di 150 mq.;
- Altezza massima = H = 10,50 mt.;
- Indice di visuale libera = Vl = 0,4.
Nelle zone ove, all'atto dell'adozione del piano, esistano edifici destinati ad uso residenziale,
questi possono essere ampliati, una tantum, nella misura del 10% della superficie utile, al solo
scopo di migliorarne le caratteristiche igienico - sanitarie.
ART.49 ZONA ARTIGIANALE DI ESPANSIONE.
In tale zona la destinazione d'uso quella prevista all'art.47 delle presenti norme.
In tale zona il P.R.G. si attua per intervento urbanistico preventivo (piano particolareggiato
di
esecuzione), corrispondente al piano per le aree produttive elaborato ai sensi dell'art.27
della legge 22.10.1971 n.865, applicando i seguenti parametri:
opere di urbanizzazione primaria;
aree di urbanizzazione primaria = S1 = come da piano particolareggiato di esecuzione;
area di urbanizzazione secondaria = S2 = 25 mq./100 mq.St di cui almeno 10 mq./100 mq. di St
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a parcheggi pubblici, e conformemente alle indicazioni di massima fornite dagli elaborati
grafici del P.R.G.;
Superficie minima di intervento = Sm = 10.000 mq. oppure individuata di P.R.G. o P.P.;
L'area relativa al piano urbanistico particolareggiato pu essere suddivisa in lotti di superficie
non inferiore a mq. 500 e non superiore a mq.2.000;
indice di utilizzazione fondiaria = Uf = 0,4 mq./mq. aumentabile a 0,5 mq./mq. nel caso
di utilizzazione in batteria;
superficie utile massima destinabile alla residenza del titolare pari al 40% della Su
complessiva, fino ad un massimo di 150 mq.;
altezza massima = H = 10,50 mt.;
indice di visuale libera = Vl = 0,5.
ART. 50 - "VINCOLO CIMITERIALE"
Nelle aree di rispetto delle attrezzature cimiteriali sono consentite soltanto piccole costruzioni
per la vendita di fiori, lapidi, ed oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti, e per le attività
artigianali connesse.
La concessione o l'autorizzazione alle costruzioni di cui sopra saranno a titolo precario,
sempre che il vincolo non ricada su zone di uso pubblico o di interesse generale. Tale vincolo,
ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie del 27.7.1934, n. 1265 e legge del
17.10.1957, n.938
indicato nelle planimetrie dello strumento urbanistico.
"ART. 51- VINCOLO DI RISPETTO DELL'ABITATO"
Nelle aree di rispetto dell'abitato indicate nelle planimetrie dello strumento urbanistico, è
vietato qualsiasi tipo di nuova costruzione ed imposto il mantenimento dell'ambiente
naturale esistente.
Le costruzioni esistenti in questa zona alla data di adozione del piano possono essere
ampliate una tantum nella misura del 10 % della superficie attuale, a meno che tali costruzioni
si trovino a distanze inferiori di quelle previste per i distacchi dal ciglio stradale e che non
siano conformi alla destinazione agricola.
ART. 52 - "VINCOLO DI RISPETTO PANORAMICO E AMBIENTALE".
Nelle aree di rispetto panoramico e ambientale ubicate nelle planimetrie dello strumento
urbanistico istituito il vincolo non "aedificandi" ed inibita la costruzione di edifici nuovi
di qualunque tipo e l'ampliamento degli edifici esistenti.
ART. 53 - VINCOLO DI RISPETTO AI CORSI D'ACQUA Nelle aree di rispetto ai corsi d'acqua ubicate nelle planimetrie dello strumento urbanistico
sono consentite soltanto le opere necessarie alla manutenzione ed al potenziamento delle
alberature e del verde esistente ed alla sistemazione idrogeologica dei terreni. In tutto il
territorio comunale gli edifici, a qualunque uso siano adibiti, non possono sorgere ad una
distanza inferiore a mt. 50 dal ciglio alto delle sponde dei corsi d'acqua compresi negli elenchi
delle acque pubbliche.
Tale distanza viene misurata dall'asse del corso dei fossi non compresi negli elenchi di cui
sopra salvo distanze superiori indicate nelle planimetrie del P.R.G.
ART. 54 - VINCOLO DI RISPETTO ALLA ZONA FERROVIARIA
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Nella edificazione delle varie zone deve essere rispettata la distanza minima di ml.30 tra le
costruzioni ed il binario più vicino.
ART.57 - ZONA A VINCOLO SPECIALE (ZONE A PARCO PRIVATO)
Tali zone sono vincolate all'obbligo di rispettare e di mantenere il verde esistente. Sono
consentiti, per gli edifici esistenti, ampliamenti in ragione di un incremento del 10% della
superficie utile esistente alla data di adozione del P.R.G. In tali zone l'indice di fabbricabilità
fondiario pari a 0.01 mc/mq.
***
Secondo quanto previsto dal Piano Territoriale Paesistico, ambito territoriale n.8 - Regione
Lazio, le particelle nn. sono parzialmente sottoposte a vincolo paesaggistico, di cui al R.D.
n.1775/37 - punto C, art.1, Legge n.431 del 08.08.1985.
Le particelle sono inoltre totalmente/parzialmente sottoposte al seguente vincolo
"particolare fragilità idrogeologica, piano di tutela delle risorse idropotabili", secondo quanto
previsto dalla legge n.431 del 08.08.1985 e, P.R.R.A. Delibera G.R. n.334 del 03.08.1982.
La particella è compresa tra le aree di interesse Archelogico indicate all'art.1, lett. "m", della
Legge 8 agosto 1985 n.431, ed è quindi sottoposta ai vincoli ed alle prescrizioni previste dalla
Legge 29 giugno 1939 n.1497 e, dalla su menzionata Legge 8 agosto 1985 n.431.
****
- Nuova dicitura presentazione Certificato Dest.Urb.
VISTA la Deliberazione Consiliare n.92 del 28.5.1979;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio in data 17.7.1984 n.4719, riguardo
l'approvazione del Piano Regolatore Generale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n.768 per
formazione del P.I.P. presso il Comune di Colleferro;
l'autorizzazione alla
VISTA la deliberazione di C.C. n. 73 del 04.07.1980 per l'approvazione del Piano per
Insediamenti Produttivi in località Valle Settedue;
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Il lotto edificatorio è inserito nel P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) per l’artigianato e la
piccola industria , ai sensi dell’art.27 della Legge 865/71, adottato con delibera di C.C. n.73 del
04.07.1980.
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