vendite promozionali istruzioni

Transcript

vendite promozionali istruzioni
Cosa si intende per vendite promozionali:
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le
vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed
effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti
merceologici e per periodi di tempo limitato.
Nelle vendite promozionali lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul
prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
Nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendite
fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali
o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.".
Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione cioè i saldi non è
consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere
stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo
di tempo.
I comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e
le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza
dell’effettuazione delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore.
Chiunque viola le disposizioni suddette è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 516,00 a euro 3.098,00.
In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell’attività di
vendita per un periodo non superiore a 30 giorni.
La comunicazione al Comune non è prevista della normativa vigente ed è quindi facoltatativa.
Articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti
entro un certo periodo di tempo:
Non possono essere effettuate vendite promozionali nei 30 giorni che precedono la data di inizio
delle vendite di fine stagione (saldi).
Per tutti gli altri articoli:
Non ci sono le limitazioni di tempo sopra indicate.
Le suddette disposizioni non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto.
Normativa di riferimento:
Art. 15 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114 - Vendite straordinarie.
Per vendite straordinarie si intendono
-
le vendite di liquidazione,
le vendite di fine stagione
e le vendite promozionali
-
nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto
dei propri prodotti.
Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti
merceologici e per periodi di tempo limitato.
Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso
in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto. Per vendita
sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a
quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altra
imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni
riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
Art. 14 bis della Legge Regionale 12.11.1998, n. 28 - Vendite promozionali.
1. Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo
svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda,
suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate
sottocosto.
SANZIONI
Art. 22 del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 114 - Sanzioni e revoca.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000.
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della
attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia
stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire
6.000.000.
....
6. In caso di svolgimento abusivo dell’attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio
di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il Sindaco del comune nel
quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in
misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Art. 15 della Legge Regionale 12.11.1998, n. 28 - Disposizioni comuni
1. I comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni
pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la
correttezza delleffettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle
vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione nonché
di vendita promozionale sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. n.
114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione
dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si
applicano alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella
relativa pubblicità è vietato luso della dizione vendite fallimentari come pure ogni
riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili,
anche come termine di paragone.".