Antitrust: Sapec Agro vs Bayer - Centro di Sviluppo Politico e
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Antitrust: Sapec Agro vs Bayer - Centro di Sviluppo Politico e
Antitrust: Sapec Agro vs Bayer Ovvero come la Bayer ha attuato una strategia ostruzionistica vincente per dominare il mercato italiano fitoterapico Centro di Sviluppo Politico e Sociale - CSPS Relatore: Presidente Dott. Diego Bevilacqua Introduzione Il breve documento qui presente nasce a seguito di una presentazione universitaria riguardo un provvedimento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana, anche conosciuta come antitrust, ovvero come la disciplina che regola proprio la normativa in materia di concorrenza e mercato. Il caso che verrà analizzato vede al centro del contezioso un rapporto tra privati in cui uno di questi (la Bayer nello specifico) abusa della propria posizione di dominanza sia in merito alla sua presenza nel mercato italiano, sia in merito alla mancata divulgazione dei dati da essa ottenuti mediante ricerche scientifiche. Passo dopo passo verranno illustrati quelli che sono i soggetti del contezioso, l’oggetto della causa e i vari elementi presi in considerazione dall’Autorità Garante per definire e sanzionare l’infrazione posta in essere da parte della Bayer la quale, violando apertamente il principio della concorrenza di mercato, ha abusato della sua posizione dominante nel mercato di riferimento. Seguendo un ordine analitico, verranno di seguito esaminati: i soggetti del contenzioso; l’oggetto conteso; antefatti e fatti del caso in esame; valutazioni da parte dell’Autorità Garante, in particolare per quanto riguarda - analisi del mercato di riferimento - valutazione della posizione dominante - presenza di barriere all’entrata del mercato - conclusioni e sanzioni da parte dell’Autorità. 1. I soggetti del contenzioso Il primo soggetto di cui parleremo è la Bayer Cropscience AG e il tramite italiano Bayer Cropscience S. r. l., entrambe appartenenti al gruppo Bayer. Particolarmente attiva a livello mondiale, questo ramo dell’azienda sviluppa soluzioni per gli agricoltori italiani a base di agrofarmaci, allo scopo di tutelare colture nel rispetto dell’igiene ambientale. Il secondo soggetto che ha fatto ricorso all’Autorità Garante vede un insieme di imprese che si sono trovate di fronte la dinamica ostruzionista di Bayer rispetto l’accesso al mercato. Tali imprese sono rappresentate in prima linea dalla Sapec Agro SA, alla quale si aggiungono Agrodan SA, Probelte SA, Proplan Plant Protection Company SL ed Industrias Afrasa SA, che andranno a costituire la European Union FosetylAluminium Task Force. Vedremo subito nei capitoli successivi il motivo della formazione di questo gruppo e il perché di una tale attività da parte di queste imprese nei confronti della Bayer. Per semplicità di cose, i soggetti coinvolti saranno individuati nel testo in tal modo: BCS (per la Bayer Cropscience) e semplicemente Task Force per il gruppo di imprese coinvolte nel contenzioso. 2. L’oggetto del contenzioso Oggetto della controversia è stato un prodotto particolarmente innovativo fitosanitario, fungicida, che ha come principio attivo, e dunque può essere venduto puro o meno, il fosetyl-aluminium (da ora, fosetyl). Ma quale è il carattere innovativo del prodotto? È bene fare prima una breve distinzione tra prodotti fitoterapici “tradizionali”, detti di contatto o di copertura, come quelli rameici, e quelli endoterapici di tipo sistemico, quale è appunto il fosetyl. Questi ultimi agiscono direttamente sul fungo attraverso l’attivazione delle difese naturali della pianta, ma si distinguono in quelli a sistemia acropeta e a sistemia basipeta. Il fosetyl, dal canto suo, è il prodotto endoterapico in grado di intervenire su entrambe le sistemie, ovvero capace di sostenere un sistema di difesa “totale”. L’oggetto del contenzioso, riguardando la difesa della pianta della vite, viene utilizzato nella fase centrale dello sviluppo della pianta, mentre vengono usati prodotti tradizionali rameici nelle fasi iniziale e conclusiva della pianta vinicola. Il fosetyl, in conclusione, si dimostra un prodotto fortemente innovativo, che è in grado di far fronte ad evenienze anche catastrofiche non solo per l’agricoltura, ma anche per l’economia di intere nazioni. Considerato il mercato vinicolo, in particolare del Sud Europa (Spagna e Italia in particolare), la mancanza di un prodotto di tale portata potrebbe comportare seri danni non solo al settore di riferimento, ma anche ai settori ad esso collegati e derivati. 3. I fatti Ma quali sono i fatti che hanno portato alla segnalazione all’Autorità Garante da parte della Sapec Agro? Al fine di poter ottenere il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti a base di fosetyl da parte delle autorità, si rende necessario presentare un fascicolo contenete due studi sugli effetti del prodotto sull’uomo e sull’ambiente. Proprio questi studi furono condotti dalla Bayer in riferimento al fosetyl alluminio, prendendo il nome dei ricercatori coinvolti: Marshall il primo, Van Dijk il secondo. A partire da questo contesto iniziano a sorgere i problemi per i membri della Task Force e l’attività ostruzionistica da parte della Bayer. Le società facenti parte della Task Force chiesero a più riprese l’accesso agli studi realizzati dalla Bayer, cosa che gli fu negata a più riprese attraverso attività omissive e ostruzionistiche delle quali parleremo più avanti, poiché meritano di essere analizzate in modo più approfondito. Motivo per cui la Task Force ha richiesto in maniera così insistente l’accesso agli studi è da rintracciare non solo nell’indispensabile presenza degli stessi nel fascicolo per ottenere l’autorizzazione, quanto anche nell’impossibilità di duplicare tali studi in virtù del Regolamento europeo 451/2000, che al considerando 12 recita: «onde evitare inutili duplicazioni di lavori e, in particolare, la ripetizione di esperimenti sui vertebrati, i produttori devono essere incentivati a presentare fascicoli collettivi». Si arriva così ad un punto focale dei fatti che consta di due aspetti: - la non riproduttività degli esperimenti sui vertebrati; - la collettivizzazione dei fascicoli riguardanti gli studi effettuati sugli stessi. La presenza di ricerche precedentemente realizzate, quindi, solleva la Task Force da produrne ulteriori, facendo riferimento proprio a quelli della Bayer. La Bayer oppone tecniche ostruzionistiche finalizzate a non far recepire in tempo gli studi da allegare al fascicolo per la richiesta di autorizzazione all’immissione di prodotti a base di fosetyl alluminio, diluendo i tempi fino alla scadenza della richiesta di domanda all’autorità competente. In conclusione, la Task Force non è riuscita ad ottenere né gli studi né l’autorizzazione, e la stessa cosa è accaduta, in minor misura, nei confronti della tedesca Helm, la quale ha anche essa richiesto l’accesso agli studi Marshall e Van Dijk. La Task Force viene in questo modo estromessa dal mercato italiano fitoterapico. 4. Il mercato rilevante del fosetyl-aluminium Particolarmente rilevante per il provvedimento dell’Autorità Garante si è rivelato lo studio del mercato di riferimento, da un lato, e la valutazione economica del prodotto dall’altro. Dalle indagini condotte sul prodotto e dagli studi di riferimento della Bayer, appare chiaro come il fosetyl-aluminium sia considerabile come un prodotto non sostituibile, ma anzi complementare agli altri prodotti fitoterapici. Ciò premesso l’Antitrust ha potuto concludere come il fosetyl debba essere considerato come un prodotto che fa mercato a sé, ovvero il mercato di fungicidi antiperonosporici. Tale prodotto insostituibile, poi, nel caso di specie trova posto solo nel mercato nazionale, poiché le richieste mosse dalla Task Force prima e dalla Helm poi fanno riferimento unicamente alla vendita di prodotti a base di fosetyl nel mercato italiano. Circa la valutazione economica del mercato italiano e di come la Bayer sia intervenuta con strategie ostruzionistiche su di esso, si reputa fondamentale la stima della quota di mercato posseduta dalla Bayer in merito. In tal modo è stata ritenuta la posizione di Bayer come dominante all’interno del mercato, comparando due periodi temporali differenti: 2007 2010 Quota mercato BCS (%) 46 50 – 60 Quota mercato Task Force (%) 20 - L’individuazione di una possibile posizione dominante, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, varia a seconda della percentuale di quota nel mercato, per la precisione dividendo: - quota > 40% - 30% < quota < 40% - quota < 30% a seconda delle quali l’argomentazione dell’antitrust sulla possibilità di individuazione di posizione dominante deve essere rispettivamente poco robusta; abbastanza robusta; molto robusta. L’analisi di mercato, inoltre, va a comprendere anche la Helm, la quale continua a vendere nel contesto italiano grazie a prodotti di tipo tradizionale ovvero rameici. Si legge precisamente quanto segue, sempre tenendo in considerazione lo stesso arco temporale: 2007 2010 Quota mercato BCS (%) 46 50 – 60 Quota mercato Helm (%) 11 15 – 25 La differenza tra le due analisi, tuttavia, è di tipo sostanziale e anzi fondamentale. Nel primo caso della Task Force, infatti, il mercato di riferimento vede al centro la vendita di prodotti a base di fosetyl, mentre nel secondo caso della Helm solo prodotti tradizionali e non a base di fosetyl. Si vede bene, dunque, quanto i prodotti a base di fosetyl costituiscano un mercato a sé, tanto da estromettere i concorrenti di BCS che non sono riusciti ad ottenere in tempo le autorizzazioni di vendita a causa della tecnica ostruzionistica messa in atto dalla stessa BCS. Di converso, invece, la Helm acquisisce una quota di mercato superiore nel 2010 rispetto l’anno 2007, ma soltanto nel contesto del mercato dei prodotti fitosanitari tradizionali. Tutto questo implica quanto precedentemente premesso: il fosetyl crea un mercato a sé e non è un prodotto sostituibile. Tutto questo dimostra quindi la posizione dominante di BCS nel mercato italiano, viste le percentuali di quote di mercato, cosa rimarcata dal fatto che è un produttore verticalmente integrato. A tutto questo si aggiungono le barriere di entrata al mercato del fosetyl, consistenti in tre realtà: - l’elevata spesa di ricerca e di sviluppo di nuovi prodotti e brevetti che devono essere realizzati; - la presenza di molte autorizzazioni amministrative; - la presenza del diritto di privativa ribadito da BCS. Riguardo proprio quest’ultimo punto, il diritto di privativa, è necessario aprire una piccola parentesi interessante ai fini della comprensione del contesto. L’enciclopedia Treccani afferma come il diritto di privativa industriale indichi la tutela accordata dalla legge agli autori di nuove invenzioni o scoperte industriali. Proprio questa è stata la difesa della BCS rispetto il diritto di privativa come barriera al mercato. Ma l’Autorità Garante è andata ben oltre la giustificazione della multinazionale, tirando in gioco il caso AstraZeneca della Corte Generale, in cui si afferma come in taluni casi «Esso [riferito al diritto di privativa, N. d. R.] può creare una posizione dominante, in particolare attribuendo all’impresa il potere di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato». Il diritto di privativa, pertanto, pur non essendo elemento determinante per l’accertamento di una posizione dominante, in taluni casi può rivelarsi fondamentale ai fini della stessa così come è stato per il caso in studio. BCS, infatti, essendo unica proprietaria degli studi necessari ai fini del rilascio di autorizzazione alla distribuzione di prodotti a base di fosetyl, ha potuto sfruttare tale presupposto per estromettere i possibili concorrenti nel mercato italiano di prodotti a base del principio attivo stesso. In quest’occasione, il diritto di privativa industriale e quindi l’interesse dell’impresa viene messo in secondo piano rispetto il diritto sociale di divulgazione di studi per la produzione di prodotti biocidi e, nella fattispecie, fungicidi. In conclusione, l’antitrust ha ampiamente affermato come proprio il diritto di privativa imposto dalla BCS si è dimostrato un’efficace barriera all’ingresso delle imprese della Task Force nel mercato italiano di riferimento. 5. Il verdetto dell’Autorità Garante AGCM L’antitrust ha concluso l’istruttoria, attraverso provvedimento, delineando tre conclusioni. La prima ha riguardo la portata escludente derivata dal comportamento della BCS nei confronti della Task Force prima e della Helm poi. La strategia messa in atto dall’impresa ha creato tutti i presupposti per impedire alla Task Force e alla Helm di acquisire le informazioni necessarie per poter richiedere le autorizzazioni dovute al Ministero della Salute italiano. Ciò facendo ha totalmente estromesso le imprese della Task Force dal mercato italiano, riservando alla Helm unicamente la vendita di prodotti tradizionali non endoterapici sistemici e quindi non prodotti e base di fosetyl. La seconda conclusione vede al centro l’assenza di giustificazioni alternative, ovvero la mancata giustificazione del comportamento della BCS nei confronti dei suoi concorrenti. Tutte le possibili giustificazioni date dalle testimonianze difensive dalla BCS sono state vane e confutate da documenti esterni, comunicazioni e così via. Ciò significa che la BCS ha messo in atto varie misure per innescare una macchina ostruzionistica che l’avrebbe avvantaggiata sul mercato, la cui presenza era già dominante con il 46% delle quote di mercato del prodotto oggetto di causa. Conclusione finale vede poi il danno subito dai consumatori, i quali si sono trovati vittime di un mercato in cui prodotti fondamentali per l’agricoltura come il fosetyl venivano venduti unicamente da un’impresa, la BCS, in una posizione non solo dominante, ma quasi monopolistica. Questo è dimostrato dai dati rilevati con l’analisi economica, che sembrano quasi perfettamente corrispondere con le condizioni individuate nel SSNIP test, o test dell’ipotetico monopolista. Il test cerca di prevede, ipoteticamente, la presenza di una figura di monopolio all’interno di un mercato di riferimento. Per esempio, se il produttore di un bene X decidesse volutamente di aumentare il prezzo del bene, possono presentarsi due possibilità di base: - i consumatori continueranno ad acquistare il bene X nonostante il prezzo sia aumentato. In tal caso ci ritroveremmo in un mercato a base monopolistica; - i consumatori spostano le loro preferenze dal bene X al bene Y. Il produttore dovrà quindi entrare anche nel mercato del bene Y finché non risolverà la situazione di mercato di monopolio. L’episodio del fosetyl-aluminium e della BCS rientra nel primo contesto. In un mercato specifico del fungicida fosetyl la BCS non solo è unico produttore, ma il prodotto stesso è di per sé insostituibile, quindi i consumatori non possono fare a meno del fosetylaluminium della Bayer. Per questo motivo il mercato vede sostanzialmente la presenza di un unico produttore in condizioni di quasi monopolio, che può quindi stabilire il prezzo di vendita senza concorrenza alcuna e creando danno ai consumatori agricoli. In un arco di tempo della durata di 4 anni, in cui la BCS ha perpetrato tale strategia ostruzionistica, abusando di posizione dominante, l’Autorità Garante ha condannato l’azienda ad un risarcimento danni di 5.124.359€.