UNITA PER LA COSTITUZIONE IL SEGRETARIO

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UNITA PER LA COSTITUZIONE IL SEGRETARIO
UNITA PER LA COSTITUZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
Grazie alla collaborazione dell’amico Riccardo Fuzio, riconoscendoci nel comunicato della
G.E.C., riteniamo necessario offrire ai colleghi un contributo sul tema degli effetti negativi
dell’adeguamento triennale.
1. Il DPCM 7 agosto 2015 costituisce un provvedimento che dà attuazione alle norme
previste dalla legge che disciplina i nostri stipendi1. Questa volta, la prima in un lungo
periodo di vigore della stessa, saremo costretti a restituire delle somme.
1
Si riporta il testo dell’art. 2 della legge n. 27 del 1981 che ha introdotto il meccanismo di
adeguamento automatico
“"Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura
percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei
pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione
degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennita' integrativa speciale.
Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi pro capite dei seguenti
comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, universita', regioni,
province e comuni, ospedali, enti di previdenza.
La variazione percentuale e' calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unita'
corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed
ha effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento.
Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto
sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio
del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le
retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del
triennio successivo.
La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi e' determinata entro il 30 aprile
del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro.
A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.
Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi
vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo
conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.
Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale e' determinata, per il
periodo dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento
economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel
periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli
stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del
presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1
gennaio 1982".
Nonche il testo dell’art. 24 legge n. 448 del 1998 che ha parzialmente il suddetto meccanismo:
“Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi
dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del
personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale della carriera diplomatica, sono adeguati
di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa
l'indennita' integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle
retribuzioni contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 e' determinata entro il 30 aprile di ciascun
Il recupero, però, non costituisce un effetto distorsivo della legge, bensì la conferma della
sua attuazione, dovendosi in proposito ricordare che il meccanismo dell’adeguamento
triennale, fortemente voluto dall’A.N.M. allora davvero unita nella tutela sindacale della
categoria, ci ha garantito per tanti anni consentendo alle nostre retribuzioni di crescere
automaticamente in misura corrispondente agli aumenti intervenuti nel settore del
pubblico impiego senza dovere ricorrere ai meccanismi della contrattazione.
Nel corso del triennio precedente ( 2012 - 2014), infatti, ci sono stati riconosciuti
degli acconti su una base retributiva fissata al gennaio 2012 e che era risultata positiva
anche per effetto della nota sentenza della Corte costituzionale. Al termine del triennio,
non essendo stati riscontrati aumenti negli stipendi degli altri settori del pubblico impiego,
è risultato che gli acconti ( 2013 e 2014) pari in totale a circa il 3,24 non risultavano
giustificati. Ciò nonostante, grazie all’azione dell’A.N.M. ed al ruolo svolto dal Comitato
Intermagistratura, essi sono stati cristallizzati a nostro favore per gli anni già erogati; ed è
bene ricordare che non era affatto un risultato scontato.
Viceversa i suddetti acconti (non aumenti), chiaramente, non potevano essere tenuti
presenti per determinare l’incremento per il prossimo triennio ( 2015 -2017), perché gli
stipendi del pubblico impiego non sono cresciuti. Pertanto è non giustificato la
permanenza a gennaio 2015 dello stipendio che era stato incrementato su acconti non più
conteggiabili per il futuro triennio; pertanto non di taglio degli stipendi si può parlare, ma
solo di restituzione di un acconto non dovuto. Si tratta di una tesi interpretativa che, pare,
al di là della propaganda demagogica ed irresponsabile, non lasciare spazio a conclusioni
diverse. In tal senso si sono espressi i tecnici consultati dall’A.N.M. ed anche il Comitato
Intermagistratura che, allo stato, esclude l’opportunità di patrocinare contenziosi.
2. Tanto premesso, fermo restando l’approfondimento che la Giunta sta comunque
realizzando in sede di Comitato Intermagistrature, si riporta nel seguito prospetto delle
anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT
comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i
termini previsti, l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo
successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli
incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori
dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal
predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli
incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e
variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento
retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o
comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge
2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
riduzioni stipendiali e della somma del recupero da attuare per ogni valutazione di
professionalità.
La prima cifra è quella della riduzione dello stipendio.
La seconda cifra indica la somma totale da restituire per i 9 mesi già pagati.
La terza cifra indica il rateo da restituire per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.
LE CIFRE SONO già AL NETTO.
3. Per ammortizzare il colpo si sta valutando la possibilità e la convenienza di una
rateizzazione, eventualmente su cinque mesi fino al febbraio 2016, in quanto su queste
basi non dovrebbero influire aggravi o benefici di carattere fiscale. Come spiegato
dalla Giunta allo stato una maggiore rateizzazione rischia di essere controproducente,
in quanto, per ragioni di contabilità generale (stabilizzazione delle nuove tabelle
stipendiali), le trattenute verrebbero calcolate sul lordo dei nostri stipendi e non sul
netto (come avvenuto per il mese di ottobre), risultando, quindi, notevolmente più alte,
salvo il recupero dell’eccedenza d’imposta versata in occasione della prossima
dichiarazione dei redditi.
4. Da ultimo non dimentichiamo poi che recentemente siamo riusciti ad evitare il taglio
lineare delle nostre retribuzioni, che era un provvedimento annunciato ed evitato grazie
ad una riservata azione portata avanti dall’A.N.M. Quindi nessuna paura da parte nostra a
portare avanti tutte le rivendicazioni, ma sempre che le stesse abbiamo un fumus di
fondamento giuridico e di equità sostanziale che allo stato sono da verificare.
Roma 12 ottobre 2015
Roberto Carrelli Palombi
Magistrato ordinario in tirocinio – HH02 – classe 0
Differenza mensile - 77,72
Recupero (gen – set) - 699,48
Recupero 1 rata di 3 - 233,16
Magistrato ordinario – HH03 – classe 0
Differenza mensile - 103,77
Recupero (gen – set) - 933,93
Recupero 1 rata di 3 - 311,31
Magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità – HH04 – classe 3
Differenza mensile - 137,56
Recupero (gen – set) - 1.238,04
Recupero 1 rata di 3 - 412,68
Magistrato ordinario dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità – HH05 – classe 7
Differenza mensile - 168,56
Recupero (gen – set) - 1.517,04
Recupero 1 rata di 3 - 505,68
Magistrato ordinario alla quinta valutazione di professionalità – HH06 – classe 8 sc. 5
Differenza mensile - 205,29
Recupero (gen – set) - 1.847,61
Recupero 1 rata di 3 - 615,87
Magistrato ordinario alla settima valutazione di professionalità – HH07 – classe 8 sc. 11
Differenza mensile - 254,66
Recupero (gen – set) - 2.291,94
Recupero 1 rata di 3 - 763,98