Etichettatura e sicurezza delle calzature

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Etichettatura e sicurezza delle calzature
“Etichettatura e Sicurezza
delle calzature”
Treviso, 29 ottobre 2012
1
Esistono due assiomi fondamentali e incontrovertibili
A) Tutti i prodotti che circolano sul mercato
devono essere correttamente etichettati
B) Tutti i prodotti che circolano sul mercato
devono essere sicuri
dall’esigenza di assicurare la tutela dei consumatori e
un’equa concorrenza (a tutela degli operatori economici corretti)
Essi derivano
e richiedono che,
all’atto di immettere o di mettere a disposizione prodotti
sul mercato comunitario, tutti gli operatori economici, nell’ambito
dei rispettivi ruoli agiscano in modo responsabile e in piena
conformità
alle
prescrizioni
giuridiche
applicabili.
Calzature:
Legislazione
di riferimento
Legislazione
di riferimento
Normativa comunitaria:
•Direttiva 94/11/ CE (relativa all’etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature
destinate alla vendita al consumatore finale: è stata recepita con il D.M. 11/4/1996)
Direttiva 2001/95/CE (relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Si tratta di una normativa comunitaria
orizzontale che ha introdotto un requisito generale di sicurezza dei prodotti e ha dettato disposizioni in
materia di obblighi generali di fabbricanti e distributori, in materia di sorveglianza del mercato e in materia di
scambio rapido di informazioni: le sue prescrizioni sono contenute nel D.Lgs. 206/2005)
•Regolamento (CE) n. 765/2008 (fornisce un quadro sia per la vigilanza del mercato, che gli Stati membri
dell’UE devono organizzare ed effettuare, sia per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi. Stabilisce
inoltre i principi generali della marcatura CE (non prevista per le calzature).
•Decisione 768/2008/CE (fornisce definizioni e obblighi generali per tutti gli operatori economici: produttori,
importatori, rappresentanti autorizzati, distributori; individua una serie di procedure di valutazione della
conformità e in generale stabilisce i principi generali e le disposizioni di riferimento per la normativa
comunitaria di armonizzazione)
•Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) (concerne la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche)
•Regolamento (CE) N. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009: modifica il regolamento (CE) n.
1907/2006
Calzature:
Legislazione
di riferimento
Legislazione
di riferimento
Norme nazionali:
D.M. 11/4/1996 (Recepimento della Direttiva 94/11/CE)
D.M. 30/01/2001 (modifica al D.M. 11/4/1996 relativamente alla modalità per
indicare in etichetta dell’origine italiana delle suole)
L. 16/12/1966 n. 1112 (Disciplina dell’uso dei nomi “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e
dei termini che ne derivano)
D. Lgs. 6/9/2005 n. 206 Codice del Consumo Artt. 102-113
L’etichettatura
delle calzature
Indicazioni obbligatorie e facoltative
Indicazioni obbligatorie
Indicazioni facoltative
A. Informazioni obbligatorie relative alla D. Informazioni facoltative sulle qualità e le
composizione delle calzature (D.M.
finiture delle calzature dirette ad
11/04/1996)
orientare
il
consumatore
(D.M.
11/04/1996)
B. Informazioni obbligatorie previste dal
Codice del Consumo (art. 104 del D.Lgs. E. Certificazioni e marchi volontari
206/2005)
C. Informazioni relative all’origine (Reg. CE
2913/92 – Codice doganale comunitario;
Legge 350/2003 e s.m.i.)
A) Informazioni obbligatorie
relative alla composizione delle
calzature (D.M. 11/04/1996)
Ambito di applicazione (art. 1 e all. I e II D.M. 11/04/1996)
Il termine "calzature" si riferisce a tutti i prodotti dotati di suole, volti a proteggere o coprire il piede,
comprese le parti messe in commercio separatamente. Rappresentano calzature articoli che vanno dai sandali
la cui superficie esterna è fatta di lacci e strisce regolabili agli stivali la cui superficie esterna copre gamba e
coscia. Sono inclusi tra questi prodotti:
scarpe con o senza tacco da portare all'esterno o all'interno, e stivali di qualunque altezza
sandali di tipo vario, espadrilles (scarpe con tomaia in tela e suola in materia vegetale intrecciata)
scarpe da tennis, da jogging, da bagno e altre calzature di tipo sportivo
calzature speciali concepite per un'attività sportiva, quali quelle per il pattinaggio, lo sci, la lotta, il pugilato, il
ciclismo, calzature che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili,
comprese quelle cui sono fissati dei pattini da ghiaccio o a rotelle,
scarpe da ballo
calzature in gomma o plastica in un unico pezzo (esclusi gli articoli usa e getta in materiali poco resistenti
quali carta, fogli di plastica), senza suole riportate
calzature usa e getta con suole riportate
calosce portate sopra altre calzature,
calzature ortopediche
Prodotti esclusi (art. 1 D.M. 11/04/1996 )
Sono esclusi dalla normativa i seguenti prodotti:
•calzature d'occasione usate
•calzature aventi la caratteristica di giocattoli
•calzature di protezione disciplinate dal D. Lgs. 475/92 (dispositivi di protezione
individuale): es. calzature atte a prevenire gli scivolamenti
•calzature disciplinate dal DPR 904/82, recante attuazione della Direttiva 76/769/CEE
(restrizioni in materia di immissione e uso di sostanze e preparati pericolosi).
Etichetta dei materiali (artt. 2-4 D.M. 11/04/1996 )
L'etichetta deve fornire informazioni scritte in lingua
italiana relative ai materiali di cui sono costituite le tre
parti che compongono la calzatura (tomaia, rivestimento
della tomaia e suola interna, e suola esterna). In alternativa
essa può essere rappresentata da simboli
I simboli dei materiali devono figurare vicino ai simboli
che si riferiscono alle tre parti della calzatura e devono avere
dimensioni tali da essere comprensibili
L'etichetta deve indicare il materiale che compone almeno
l'80% della superficie della tomaia, del rivestimento della
tomaia e suola interna della calzatura, o almeno l’80%
del volume della suola esterna. Se nessun materiale
raggiunge tale limite, è opportuno che l'etichetta riporti
informazioni sulle due componenti principali.
Parti della calzatura e simboli corrispondenti
(all. I D.M. 11/04/1996)
TOMAIA: è la superficie esterna della calzatura,
attaccata alla suola esterna.
RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA: si
tratta della fodera e del sottopiede che costituiscono
l'interno della calzatura.
SUOLA ESTERNA: è costituita dalla superficie inferiore
della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura.
Descrizione e simboli usati per i materiali (all. I D.M. 11/04/1996)
CUOIO E PELLE
Indica la pelle o il pellame di un animale che conservi la sua struttura fibrosa originaria, debitamente conciato in
modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere asportati oppure no.
Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a
colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm.
CUOIO RIVESTITO
Si tratta di prodotto nel quale lo strato di rivestimento del cuoio (o l'accoppiatura a colla) non supera un terzo dello
spessore totale del prodotto, ma è comunque superiore a 0.15 mm. Il materiale è costituito da uno strato molto
sottile di cuoio accoppiato con altro materiale pressato, come cartone, gomma e stoffa.
MATERIE TESSILI naturali e sintetiche o non tessute.
ALTRE MATERIE diverse da quelle descritte (polimeri, gomme, sugheri).
Dove e come apporre l’etichetta dei materiali
(art. 4 D.M. 11/04/1996 )
L'etichetta, apposta su almeno una delle
due calzature, può essere stampata,
incollata goffrata o applicata ad un
supporto, in maniera ben visibile, in
modo tale che la stessa sia saldamente
applicata ed accessibile al consumatore. I
simboli devono avere dimensioni tali da
essere comprensibili.
Etichetta dei materiali
Esempio n. 1
Etichetta dei materiali
Esempio n. 2
Obblighi degli operatori economici
(art. 4 D.M. 11/4/1996 )
Obblighi dei produttori
Il fabbricante oppure il suo rappresentante con sede nell'Unione
Europea deve apporre l'etichetta dei materiali sulle calzature
(almeno su una delle calzature) ed è personalmente responsabile
delle informazioni in essa contenute. Se né il fabbricante né il
suo rappresentante hanno sede nell'Unione Europea, è
personalmente responsabile delle informazioni il soggetto che
introduce la merce nel mercato comunitario.
Obblighi dei distributori
Il venditore al dettaglio deve:
• verificare la presenza dell'etichetta dei materiali sulle
calzature poste in vendita (almeno su una delle calzature)
• esporre presso il luogo di vendita, in modo chiaramente
visibile, il cartello illustrativo della simbologia adottata.
La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute
nel D.M. 11 aprile 1996
La vigilanza compete al Ministero dello Sviluppo Economico,
che la esercita attraverso le Camere di Commercio, altri enti
aventi specifiche competenze in materia, nonché gli ufficiali e gli
agenti di Polizia giudiziaria.
In caso di mancanza di etichettatura o di etichettatura non
conforme, viene assegnato un termine perentorio al fabbricante, al
suo rappresentante, o al responsabile della prima immissione in
commercio delle calzature sul mercato nazionale, o al venditore al
dettaglio, per la regolarizzazione dell'etichettatura. Decorso il
termine, l'Autorità di Vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle
calzature.
B) Informazioni obbligatorie
previste dal Codice del Consumo artt. 103 e 104 del D.Lgs.206/2005
Le informazioni obbligatorie previste dal Codice del
Consumo (artt. 103 e 104)
• Dati identificativi del produttore: identità/estremi
fabbricante o del suo mandatario nell’Unione Europea o
dell’importatore (marchio o denominazione commerciale
registrata/nome, ed indirizzo completo)
• Dati identificativi del prodotto: tipo (codice articolo, n.
lotto, modello, codice a barre, ecc. ) o eventualmente la partita
di prodotti di cui fa parte
Le indicazioni vanno riportate sul prodotto o
sull’imballaggio
Gli obblighi degli operatori economici saranno indicati più avanti
C) Informazioni relative
all’origine (Reg. CE 2913/92;
Legge 350/2003 e s.m.i.)
“MADE IN…”
Modalità ammesse per indicare l’origine non italiana della merce (circolare
Agenzia delle Dogane 30/11/2009 e circolare MISE 9 novembre 2009):
•
Prodotto fabbricato in…
•
Prodotto fabbricato in Paesi extra UE
•
Prodotto di provenienza extra UE
•
Prodotto importato da Paesi extra UE
•
Prodotto non fabbricato in Italia
•
Importato da (nome e sede dell’impresa)
E) Informazioni facoltative
sulle qualità e le finiture delle
calzature dirette ad orientare il
consumatore (D.M. 11/04/1996)
Indicazioni facoltative (D.M. 11/04/1996 art 5 c. 1)
L’etichetta può contenere anche altre informazioni supplementari in una delle
lingue ufficiali comunitarie, finalizzate ad individuare meglio le qualità e le finiture
delle calzature compatibilmente al buon uso commerciale (ad esempio la dicitura
"cuoio pieno fiore", che indica un cuoio di qualità superiore).
Le informazioni facoltative non possono sostituire quelle obbligatorie, relative sia
all’identificazione del produttore e del prodotto sia alla composizione del prodotto,
che devono essere sempre e comunque presenti in etichetta.
Anche alle indicazioni facoltative si applicano i principi generali in materia di
chiarezza, leggibilità e veridicità delle informazioni obbligatorie.
ETICHETTATURE SUOLE
Il fabbricante di suole può specificare l’origine italiana del
prodotto apponendo la dicitura “suola prodotta in Italia”,
esclusivamente nella parte interna della suola stessa. La
dicitura deve essere apposta in lingua italiana o in altra lingua
ufficiale dell’Unione Europea (per evitare che il consumatore finale
possa essere indotto a ritenere di origine italiana non solo la suola ma l’intera
calzatura).
E) Certificazioni e Marchi volontari
Marchi volontari
Esempi di marchi volontari utilizzati nel settore delle calzature:
Sono due marchi volontari, rilasciati dal Consorzio vero cuoio italiano. Il marchio "Vero Cuoio" segnala al
consumatore che il materiale su cui è impresso è cuoio; il marchio "Vero Cuoio Italiano" viene attribuito al
cuoio di qualità superiore, conciato con estratti di origine vegetale e prodotto in Italia unicamente dalle
concerie aderenti al Consorzio Vero Cuoio.
Rientrano nella categoria dei marchi volontari i marchi rilasciati da organismi per attestare che il
prodotto ha rispettato determinati parametri di qualità e/o metodologie di processo più restrittive rispetto a
quelle previsti dalla normativa cogente.
Un esempio di marchio ecologico è il marchio ECOLABEL contraddistinto da una margherita
ed attesta che:
- il prodotto non contiene sostanze che possono creare allergie;
- il processo produttivo è ecologicamente sostenibile perché riduce le emissioni inquinanti e l’utilizzo di
sostanze dannose per l’ambiente.
La sicurezza
delle calzature
Norme sulla sicurezza
delle calzature
Esistono due categorie principali di norme:
-
Norme relative all’IMMISIONE e all’USO di sostanze e preparati pericolosi:
fanno parte di questa categoria le disposizioni dettate dall’Unione Europea;
-
Norme relative alla SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI: offrono una
tutela preventiva al fine di garantire che tutti i prodotti immessi sul mercato siano
“sicuri” per il consumatore e l’utilizzatore finale (Codice del Consumo Parte IV Sicurezza e Qualità - Titolo I - Sicurezza dei prodotti: artt. 102-113)
SICUREZZA GENERALE DEI
PRODOTTI
Codice del Consumo
Parte IV Sicurezza e qualità
Titolo I Sicurezza dei prodotti
(artt. 102-113)
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FINALITA’ E CAMPO DI APPLICAZIONE
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme contenute negli artt. 102-113 del D.lgs. 206/2005
(Codice del Consumo) si applicano:
A) in assenza di disposizioni specifiche aventi come obiettivo
la sicurezza dei prodotti: (es. per le calzature, i prodotti
tessili, gli articoli di puericultura, ecc.)
B) quando la normativa comunitaria specifica esiste (es. per i
giocattoli, i prodotti elettici a bassa tensione, i dpi, ecc.) ma non copre
determinati aspetti (es. obblighi di collaborazione/di diligenza), rischi o
categorie di rischio.
FINALITA’
Le norme contenute negli artt. 102-113 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo)
sono finalizzate a garantire che i prodotti immessi sul mercato o in libera pratica
siano SICURI a tutela di diritti fondamentali dei consumatori:
 Salute
 Sicurezza e qualità dei prodotti
 Adeguata informazione
Le norme di carattere generale nel dettare il requisito generale di sicurezza dei
prodotti, prevedono che tutti gli operatori economici agiscano in modo
responsabile, e impongono a loro carico precisi obblighi di collaborazione e di
diligenza.
Disciplina generale sulla sicurezza dei prodotti e direttive
settoriali
Pur presentando alcuni punti in comune con le direttive "Nuovo Approccio“, le disposizioni
sulla sicurezza dei prodotti contenute nel Codice del Consumo non prevedono:
•l’obbligo di una certificazione;
•l'obbligo di una marcatura di sicurezza;
•l’obbligo di redigere un fascicolo tecnico.
E’ tuttavia opportuno disporre della documentazione attestante la presunzione e valutazione di
sicurezza del prodotto (da esibire qualora venga richiesta).
Un'adeguata certificazione indipendente, riconosciuta dalle autorità competenti, può agevolare
la prova della conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza pertinenti.
Attenzione:
per i prodotti disciplinati dalla normativa sulla sicurezza generale dei
prodotti, non è prevista l’apposizione della marcatura CE (obbligatoria solo per i prodotti
per i quali è appositamente indicato dalla specifica normativa comunitaria).
DEFINIZIONI (art.103 Codice del Consumo) (segue)
Produttore
Fabbricante stabilito nella Comunità
Soggetto che appone sul prodotto il proprio nome, marchio o segno distintivo
Soggetto che rimette a nuovo il prodotto
Rappresentante del fabbricante, se questo non è stabilito nella Comunità europea (persona fisica e
giuridica che agisce per nome e conto del fabbricante)
Importatore in caso di mancanza del rappresentante
Operatore professionale della catena commerciale la cui attività incide sulla sicurezza del prodotto
Distributore
Operatore professionale della catena commerciale la cui attività non incide sulla sicurezza del prodotto
Anche il dettagliante
DEFINIZIONI (art 103 Codice del Consumo)
Per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo è previsto un
requisito generale di sicurezza
Prodotto
prodotto destinato al consumatore finale
prodotto utilizzato dal consumatore durante la prestazione di un servizio
fornito o reso disponibile al consumatore sia a titolo oneroso che
gratuito nell’ambito di un’attività commerciale
Prodotto sicuro
prodotto privo di rischi o con rischi ridotti, compatibili con il suo
impiego e comunque accettabili nel contesto di un’elevata tutela
della salute e sicurezza delle persone
usato in modo normale o ragionevolmente prevedibile (durata,
installazione, manutenzione)
Vanno tenute in considerazione categorie di consumatori che si
trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del
prodotto, in particolare minori ed anziani
Prodotto
pericoloso
Prodotto non sicuro.
Rischi: soffocamento, strangolamento, lesioni, rischio chimico, ecc.
DEFINIZIONI
Immissione sul mercato
Per immissione sul mercato si intende la
prima messa a disposizione
del prodotto sul mercato comunitario.
Messa a disposizione
Per messa a disposizione si intende la
fornitura di un prodotto per la
distribuzione, il consumo o l’uso, nel
corso di un’attività commerciale, a
titolo oneroso o gratuito
DEFINIZIONI (artt. 103 e 107) (segue)
Richiamo dal
consumatore
Misura finalizzata alla restituzione di un prodotto pericoloso già fornito o
reso disponibile ai consumatori
Ritiro dal mercato
Misura atta ad impedire la distribuzione, l’esposizione e l’offerta al
consumatore
Misura atta ad vietare, temporaneamente, la distribuzione, l’esposizione e
l’offerta al consumatore
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Presunzione e valutazione di sicurezza (Articolo 105
Codice del Consumo)
Un prodotto è considerato sicuro quando è conforme alle specifiche disposizioni comunitarie che
disciplinano gli aspetti di sicurezza o in mancanza di disposizioni legislative comunitarie, alle disposizioni
legislative nazionali specifiche vigenti nello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato e
con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza (Art. 105 comma 1).
In mancanza di disposizioni specifiche sia a livello comunitario che nazionale, un prodotto si presume sicuro
quando è conforme alle norme tecniche nazionali non cogenti che recepiscono norme tecniche europee
armonizzate (ove esistenti) (Art.105 comma 2).
In assenza sia di disposizioni legislative che di norme tecniche la sicurezza del prodotto viene valutata in
base ad altri parametri quali: le norme nazionali non cogenti che recepiscono altre norme europee pertinenti,
le norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, le raccomandazioni della
Commissione europea, i codici di buona condotta, gli ultimi ritrovati della tecnica, il livello di sicurezza che i
consumatori possono ragionevolmente attendersi (Art. 105 comma 3).
Obblighi degli operatori economici
(art. 104 Codice del Consumo)
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI
- Immettere sul mercato solo prodotti sicuri
-Indicare (sul prodotto o sull’imballaggio) l’identità/estremi del
produttore (nome, marchio e denominazione/ragione sociale
più indirizzo completo)
-Riportare il riferimento al tipo di prodotto (n. lotto, codice
articolo, codice a barre, ecc. ) o alla partita di appartenenza
Adempiere ad altri obblighi: Informazioni/Avvertenze Ritiro/Richiamo (che costituiscono misure preventive di rischi) Controlli a campione - Collaborazione (fornendo, su richiesta, la
documentazione attestante la presunzione e valutazione di
sicurezza del prodotto) ecc.
OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI
Il distributore deve agire con diligenza per contribuire all’immissione sul
mercato di prodotti sicuri. In particolare:
non può fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la
pericolosità
1
2 deve trasmettere le informazioni sui rischi dei prodotti sia ai produttori che alle
Autorità di controllo
3 deve conservare per dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale la
documentazione utile a rintracciare l’origine dei prodotti
4) assolvere ad altri obblighi: informare le Autorità di controllo/collaborare con le
suddette Autorità (es. per rintracciare l’origine del prodotto)
SANZIONI (art. 112 Codice del consumo)
44
Come garantire
la sicurezza delle calzature
La sicurezza delle calzature ….. segue
La sicurezza delle calzature è correlata alla mancanza di rischi per la salute e la
sicurezza dei consumatori. Possiamo individuare due tipi di rischio:
1)
rischio fisico-meccanico: possibilità prevedibile che durante le normali
condizioni di utilizzo si raggiunga, tramite fruizione dell’articolo o di
parti di esso, il potenziale pericolo per l’integrità fisica dell’utilizzatore;
2)
rischio chimico per la salute umana: possibilità prevedibile che, nelle
condizioni normali di utilizzo e di manutenzione, si raggiunga, tramite
esposizione dovuta al contatto con la cute o le mucose, a inalazione
oppure a ingestione, una dose di potenziale pericolo per l’utilizzatore
finale.
segue
….. La sicurezza delle calzature
Di conseguenza:
-
le varie componenti (tomaia, fodera, sottopiede, suola, tacco, soprattacco,
cerniere,ecc. ) e la calzatura completa devono avere determinate
caratteristiche fisiche-meccaniche (es. per la calzatura completa si valuta
l’adesione suola-tomaia e la tenuta del tacco);
-
devono essere assenti elementi che comportano rischi per alcune categorie
di utilizzatori (es. piccole parti staccabili nelle calzature destinate a
bambini piccoli);
-
deve essere garantita la salubrità per il consumatore (intesa come tutela
della salute del consumatore, strettamente correlata con le sostanze
potenzialmente dannose per l’uomo). Sotto questo aspetto la sicurezza delle
calzature è data dal mancato impiego di sostanze chimiche vietate e dall’uso
delle sostanze chimiche consentite nei limiti stabiliti dalla legge.
Sostanze pericolose vietate e sostanze soggette a restrizioni
Alcune sostanze chimiche sono vietate: a volte nelle calzature sono presenti le sostanze
vietate perché vengono utilizzate per produrre pelle o per altri scopi in Paesi privi di
restrizioni. Un esempio è rappresentato dal Dimetilfumarato (un biocida contro le muffe che
possono causare il deterioramento delle calzature o dei mobili in pelle durante
l’immagazzinamento o il trasporto in un clima umido). E’ vietata l’immissione o la messa a
disposizione sul mercato di prodotti contenenti DMF.
Altre sostanze possono essere utilizzate nel ciclo di produzione ma la loro presenza nel
prodotto finito deve essere inferiore ai limiti stabiliti (Azocoloranti - Cromo - Formaldeide
- Piombo, ecc….)
Controlli chimici sulle calzature
• Determinazione del contenuto di azocoloranti su tessuti e pellame
• Determinazione del rilascio del nichel nelle parti metalliche
• Determinazione del contenuto di cadmio nelle materie plastiche
…..
Prove sulle componenti e sulle calzature complete
Prove sulle componenti:
- Resistenza alla trazione
- Resistenza alle flessioni ripetute
- Resistenza alla cucitura
- Resistenza all’usura
- Resistenza a fatica del tacco
- Resistenza all’abrasione
-……..
Prove sulle calzature complete:
- Resistenza al distacco della tomaia dalla suola;
- Resistenza al distacco della tomaia dalla suola sulla punta;
- Tenuta del tacco;
- Resistenza alle flessioni ripetute della calzatura completa
……..
Alcuni suggerimenti ….
•Scelta dei fornitori in base a criteri di affidabilità;
•Definizione esatta delle caratteristiche del prodotto (requisiti di sicurezza,
identificazione del produttore, rintracciabilità, ecc.)
•Richiesta di dichiarazioni attestanti la conformità alle direttive e ai regolamenti
europei
• Richiesta della documentazione tecnica a comprova dei controlli eseguiti
•Richiesta di analisi a cura di enti/laboratori terzi
•……
Responsabilità per danno da prodotti difettosi
Attenzione: i fabbricanti e gli importatori che
immettono prodotti non conformi sul mercato
comunitario sono responsabili anche dei danni
provocati dai prodotti difettosi (Codice del
Consumo - Parte IV Sicurezza e qualità Titolo II). Viene così assicurata ai
consumatori una tutela successiva di tipo
risarcitorio.
RAPEX
RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) è il sistema rapido di scambio di informazioni tra Paesi
membri dell'Unione Europea e la Commissione europea sulle azioni intraprese per prevenire o vietare la
commercializzazione o l'uso di prodotti (esclusi alimentari, farmaci e dispositivi medici) che presentano rischi
gravi per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Le notifiche sono redatte dalle autorità competenti di uno stato membro dell’UE e contengono informazioni sul
prodotto e sulla precisa causa del pericolo per la salute o per la sicurezza, nonché le misure delle autorità o del
fabbricante/distributore.
In seguito, la Commissione europea mette tali notifiche a disposizione di tutte le autorità degli Stati membri
dell’UE. Acquisita l’informativa, le Autorità Nazionali degli altri Stati membri adottano misure per eliminare il
rischio, ad es. disponendo che il prodotto sia ritirato dal mercato.
Ecco alcune cifre per il 2011:
Le autorità nazionali hanno notificato 1803 casi e i prodotti maggiormente notificati sono: abbigliamento e
prodotti tessili, giocattoli, motoveicoli, apparecchi elettrici e prodotti cosmetici.
E’ possibile da parte di tutti visitare il sito web dedicato in cui si possono vedere settimanalmente tutti casi di
prodotti
pericolosi
segnalati
dalle
autorità
dei
singoli
stati
membri
(http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm)
Per le calzature i rischi principali sono costituiti dal soffocamento e dai rischi chimici
Presentazione realizzata da:
Silvana Manica
Responsabile Ufficio Attività a tutela del
consumatore
Camera di Commercio di Treviso
Tel. 0422595238
fax. 0422595666
e-mail: [email protected]