N. 40 DEL 27-9-2010 - SO.GIP Azienda Acqua e Gas Acireale
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N. 40 DEL 27-9-2010 - SO.GIP Azienda Acqua e Gas Acireale
SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale s e rvi z i o i dr i co e di s tr i b u zi o n e ga s m e ta n o P R O V V E DI ME NT O N. 40 DEL DEL D IR E T T O R E GE NE R ALE 2 7 -9 - 20 1 0 Oggetto: nuove agevolazioni, attesa della residenza, nuovi oneri, voltura (ordinaria e gratuita) e modifica delle condizioni nei contratti di fornitura idrica. L’anno 2010, il giorno 27 del mese di settembre, presso i locali della SO.G.I.P. s.r.l. il Direttore Generale PREMESSO § che il contratto di utenza idrica deve essere intestato al proprietario dell’unità immobiliare, a chi effettivamente usufruisce del servizio, ed è obbligo dell’utente chiedere la voltura del contratto nei casi in cui sia venuto meno l’originario intestatario; § che troppo spesso si è rilevato che vecchie posizioni contrattuali permangano intestate agli originari contraenti, seppur, per diverse cause (per alienazione dell’immobile, successione mortis causa, locazione, comodato, ecc.) sia cambiato il soggetto utilizzatore della fornitura; § che, nei mesi scorsi, la SO.G.I.P. ha ampiamente pubblicizzato la necessità di procedere a regolarizzare i contratti sia con le volture, sia con il reale uso dell’immobile (“domestico”, “residente”, “non residente”, ecc. - al quale corrisponde una precisa tariffa per i consumi); CONSIDERATO § che, già dal mese di aprile scorso, subito dopo l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, si è reso necessario affrontare il problema del grosso quantitativo di utenti che, essendosi di fatto sostituiti all’originario intestatario del contratto di fornitura (per dimenticanza o, volutamente, per risparmiare le quote da versare per effettuare la voltura o per lasciare una tariffa più conveniente), non hanno provveduto a chiederne regolare voltura; § che il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della SO.G.I.P. -di concerto con la Direzione- hanno avviato delle procedure per affrontare in modo fattivamente risolutivo le varie problematiche del rapporto con l’utenza (come le mancate volture e le mancate comunicazioni del cambio di residenza), che si sono accumulate negli anni, dando un chiaro e puntuale “indirizzo amministrativo” che ha determinato il provvedimento del direttore generale n. 24 del 10 maggio u.s., col quale sono state disciplinate opportunità ed iniziative che hanno permesso agli utenti responsabili di regolarizzare la propria posizione contrattuale con consistenti agevolazioni economiche nel volturare il contratto; § che il Presidente ed il C.d.A., già col provvedimento del direttore n. 24 c.a., avevano concertato con la Direzione della Società di procedere, dopo la scadenza del 30 settembre 2010, con interventi che risolvano in modo netto (con l’accertamento d’ufficio del reale fruitore del contratto di fornitura idrica, della permanenza in vita del contraente, del mantenimento dello stesso indirizzo dichiarato come residenza, ecc.) le “vicende contrattuali lasciate non regolari” a motivo della perpetrata negligenza od a causa di comportamenti in spregio del rispetto di regole e doveri collettivi (magari per usufruire di vantaggi economici illegittimi -con una tariffa non corrispondente al reale uso dell’immobile- a scapito dei valori di giustizia sociale); Sede legale/amministrativa Via San Francesco Di Paola, 21 95024 - Acireale (CT) socio unico: Comune di Acireale C.F. e P.IVA (CT): 04015810874 reg. imprese - REA: 268812 capitale sociale: € 10.400,00 i.v. tel 095 7685911 FAX 095 7685912 http://www.sogip.it e-mail: [email protected] pagina 1 di 4 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale ser vi z i o id r ic o e d i st ri bu zi o ne gas m et a n o § che la “voltura agevolata” e la “voltura gratuita”, nei modi in cui sono state ampiamente pubblicizzate ed offerte agli utenti, hanno dato a tutti un’ulteriore possibilità di regolarizzare il contratto senza apprezzabili oneri economici; PRESO ATTO § che il Direttore ha concertato col Presidente quanto qui di seguito è stato disposto, nel rispetto dell’input del Consiglio di Amministrazione della SO.G.I.P., che aveva già anticipato “in nuce” ed avallato pubblicamente i contenuti sei successivi punti (anche nella conferenza stampa tenuta il 10 maggio u.s., presso i locali societari); DISPONE QUANTO SEGUE. Dall’1 ottobre p.v., a modifica dei provvedimenti antecedenti al presente, si applicano le seguenti disposizioni. 1. Si dispone che, all’utente che sottoscrive un nuovo contratto o una voltura che non ha ancora la residenza nell’unità immobiliare, la SO.G.I.P. offre la possibilità di stipulare il contratto con le tariffe relative all’uso domestico residenziale (“tipo A”) se il sottoscrittore dichiara (tramite l’apposito modulo) di aver chiesto agli uffici comunali il cambio di residenza e di poterlo ottenere entro sessanta giorni. 2. Le somme dovute alla SO.G.I.P. dall’utente -su richiesta dello stesso al personale addetto allo sportello della Società- possono essere rateizzate in quattro rate coincidenti con l’emissione delle prime quattro fatture trimestrali, in questi casi: a. alla stipula di un nuovo contratto, ad esclusione della fornitura per uso temporaneo (tipo “E”), le seguenti somme: gli oneri contrattuali, il deposito cauzionale e le eventuali spese di allaccio; b. nella voltura ordinaria, le seguenti somme: gli oneri della voltura ed il deposito cauzionale. 3. Esclusi i casi di “voltura gratuita” di cui al precedente punto 2, la SO.G.I.P. disciplina la “VOLTURA ORDINARIA” del contratto adottando le tariffe seguenti: - - oneri voltura utenza singola per ogni tipologia di contratto (ad uso domestico o ad uso diverso): euro 50 (sommata l’iva -al 20%- di 10,00 euro, ammontano a 60,00 euro); deposito cauzionale (non soggetto ad iva): le somme già disposte con precedenti deliberazioni del CdA e provvedimenti del direttore. La voltura è consentita a condizione che siano sanate eventuali morosità. Documenti richiesti: 1. del nuovo intestatario del contr atto: a. fotocopia del documento di ri conosci mento; b. fotocopia del codi ce fiscale; 2. fotocopia del titolo che dimostri la legittimità dell’uso dell’immobile: a. atto di proprietà, oppure b. contratto di locazione, oppure c. contratto di comodato d’uso, oppure, in assenza di contratto, va sottoscritta la dichiarazione sostitutiva per il comodato d’uso (possibilmente tramite l’apposito modulo predisposto dalla Società); 3. nel caso in cui il subentrante nel contratto avanza richiesta per un a fornitura idrica ad “uso domestico”: d. per il “tipo A” (che presuppone la residenza del fruitore nell’unità immobiliare), va sottoscritta la dichiarazione sostitutiva per la residenza (possibilmente tramite l’apposito modulo predisposto dalla Società); come disposto al punto 1 di questo provvedimento, la SO.G.I.P. offre la possibilità di avere applicate le tariffe del “tipo A” se il fruitore della fornitura dichiara (tramite l’apposito modulo) di aver chiesto agli uffici comunali il cambio di residenza e di poterlo ottenere entro sessanta giorni; e. per il “tipo B”, va sottoscritta la dichiarazione sostitutiva di uso domestico non residente (possibilmente tramite l’apposito modulo predisposto dalla Società); pagina 2 di 4 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale ser vi z i o id r ic o e d i st ri bu zi o ne gas m et a n o 4. 5. 6. 7. soltanto nel caso in cui i dati catastali non si evincono dall’atto di proprietà (o dal contr atto di locazione o comodato d’uso) è richiesta la visura catastale dell’unità immobiliare; fotocopia di un a fattura recente (o del bollettino) o il codice ut ente della fornitura da volturare; la lettura del contatore; il recapito telefonico del nuovo fruitore della fornitura idrica. 4. Consentire la “VOLTURA GRATUITA” o “subentro” (che non comporta alcun onere economico per il nuovo soggetto) quando il subentrante è l’ex coniuge o un convivente componente dell’originario nucleo familiare che sono ancora residenti (a qualsiasi titolo, come locatario, proprietario, usufruttuario, ecc.) nell’immobile servito dall’utenza che si intende volturare, nei seguenti due casi: 1. quando l’intestatario è persona deceduta; 2. quando l’intestatario è persona in separazione legale o divorzio. La voltura è consentita a condizione che siano sanate eventuali morosità. Documenti richiesti: ai documenti delle voltura ordinaria vanno aggiunti i seguenti. a. In tutti i casi in cui si può chiedere la voltura gratuita (per l’ex coniuge o per un convivente componente dell’originario nucleo familiare) ed in tutte le fattispecie di cui ai punti 1 e 2: § certificato di residenza storico che abbia inizio in data anteriore al decesso dell’originario intestatario (oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio). b. Quando il subentrante è l’ex coniuge: § quando l’intestatario è defunto: copia dell’atto di successione oppure qualsiasi altro documento che dimostri il rapporto matrimoniale e la morte del coniuge (o dichiarazione sostitutiva); § quando l’intestatario è persona in separazione legale o divorzio: fotocopia del provvedimento del Tribunale di “omologazione della separazione coniugale” oppure della sentenza di divorzio (oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio). c. Quando il subentrante è un figlio o una persona che abbia fatto parte -in un rapporto di convivenzadel nucleo familiare del precedente intestatario: § qualsiasi documento che dimostri l’appartenenza della persona all’originario nucleo familiare. 5. La voltura del contratto per MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI relativamente sia all’uso dell’immobile (domestico “residenziale” o “non residenziale”, oppure “uso diverso”), sia al corrispondente tipo di contratto di fornitura (“A”, “B”, “C”, ecc.), comporta per l’utente oneri ammontanti ad euro 20,00 (ai quali va sommata l’iva al 20%- di 4,00 euro, per cui complessivamente ammontano a 24,00 euro). La modifica di altri dati contrattuali (indirizzo di recapito della corrispondenza, recapito telefonico, ecc.) è gratuita per l’utente. 6. La voltura (ordinaria o gratuita) ed ogni cambio delle condizioni contrattuali (tutte, comprese quelle relative all’uso dell’immobile ed al tipo di contratto) devono essere richiesti dall’utente entro 15 giorni a decorrere da quello in cui è venuto meno l’intestatario originario del contratto o si è verificata la modifica di un dato dichiarato e registrato nel contratto. Nel caso di morte del titolare del contratto di fornitura, l’erede subentrante deve comunicare il venir meno dell’intestatario entro 90 giorni dall’evento, provvedendo alla disdetta o alla voltura del contratto. In assenza -nei 15 giorni o nei 90, in caso di erede subentrante- della richiesta di voltura o di cambio delle condizioni contrattuali da parte del reale fruitore, la SO.G.I.P. agirà con determinazioni risolutive nei confronti del contratto irregolare, nei termini di legge e nel rispetto della disciplina del nuovo Regolamento del Servizio Idrico (che si prevede verrà adottato dal C.d.A. nelle prossime settimane). 7. L’utente che ha avanzato richiesta di sopralluogo da parte di un operatore tecnico della SO.G.I.P. per verificare il funzionamento degli impianti idrici, è tenuto al pagamento di un apposito corrispettivo per l’intervento effettuato nel caso in cui si accerti che il disservizio segnalato non è da addebitare alla Società. pagina 3 di 4 SO.G.I.P. (società gestione impianti produttivi) s.r.l. unipersonale ser vi z i o id r ic o e d i st ri bu zi o ne gas m et a n o La quota da versare è di euro 20,00 (ai quali va sommata l’iva -al 20%- di 4,00 euro, per cui complessivamente ammontano a 24,00 euro), che verrà addebitata nella prima bolletta successiva all’intervento. 8. Quando l'utente ritiene erronee le indicazioni del contatore potrà chiedere la verifica del misuratore che è effettuata dalla SO.G.I.P. con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio. Nel caso in cui non si riscontri un’anomalia o un guasto del contatore, l’utente paga un corrispettivo pari a 4 euro (più 0,80 euro di iva, al 20%, per cui la somma complessiva ammonta a 4,80 euro), importo che verrà addebitato nella prima bolletta successiva all’intervento. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 3% in più o in meno. 9. Considerato che alcuni contatori, per comodità dell’utente, in deroga alle disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico vigente (art. 27), sono ubicati all’interno degli stabili -e, quindi, negli spazi privati- senza adeguato sistema di telelettura, si chiarisce che eventuali perdite o deflussi d’acqua presenti, per qualsiasi causa, nella parte di condotta realizzata nella proprietà privata (cioè prima del contatore) rappresentano consumi da attribuire all’utenza; pertanto, detta anomalia è disciplinata dalla seguente regolamentazione interpretativa. Laddove non fosse già esistente il “contatore generale di controllo”, l’utente ha l’obbligo di predisporre la nicchia per consentirne l’installazione; tale nicchia va realizzata nell’atrio di accesso all’area condominiale, con sportello prospiciente sul lato esterno del muro di confine con la strada. Per la quantificazione dei consumi di acqua da addebitare si procede alla seguente verifica: la sommatoria dei consumi dei contatori delle singole utenze dove risultare uguale alla quantità d’acqua misurata nel contatore generale. Nel caso in cui la suddetta sommatoria non dia esito positivo, l’eventuale differenza verrà addebitata alle singole utenze in proporzione ai consumi delle stesse. L’inadempienza a quanto disposto nei superiori commi costituisce grave pregiudizievole infrazione alle norme del Regolamento. e 10. L’utente che ha avuto sospeso il servizio di fornitura per morosità o per altri motivi, per la riattivazione del servizio è tenuto a versare euro 12,50 (ai quali va sommata l’iva -al 20%- di 2,50 euro, per cui ammontano a 15,00 euro). 11. La sanzione amministrativa “generale” (prevista, di regola, per le inadempienze agli obblighi contrattuali ed alle disposizioni del Regolamento del Servizio Idrico) è diminuita da euro 50,00 ad euro 30,00. 12. Gli oneri per l’allaccio della fornitura sono determinati come da prezziario allegato al presente provvedimento. 13. Il deposito cauzionale che è tenuto a versare il locatario, per qualsiasi uso e tipo di contratto, può essere ridotto alla somma prevista per il proprietario dell’unità immobiliare se quest’ultimo sottoscrive apposita fideiussione. Quanto sin qui disposto abroga le precedenti deliberazioni e disposizioni che risultino incompatibili con la presente regolamentazione. il direttore generale (Salvatore Messina) pagina 4 di 4