Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

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Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di VITERBO
Via G. Falcone e P. Borsellino, 41 01100 - VITERBO
Fax: 0761354458 (segreteria)
e-mail: [email protected]
p.c. all’Avv. Maria Morena Suarìa
Responsabile Nazionale
Ufficio Legale A.N.P.A.N.A.
Piazza Europa n. 7
71010 San Paolo di Civitate (Fg)
Fax.: 0662298608
e-mail.: [email protected]
Atto di denuncia
Il sottoscritto ……………………………………………………….….……………..…….,
nato
a
……………..……………………..…….
il
………………………………….,
residente in ………………………………………………………………………….……
alla
via
………………………………………………………………………………….,
segnala quanto segue all’attenzione della S.V. per le determinazioni di competenza:
In data 5 marzo 2011 in località Ronciglione, si è svolta una corsa di cavalli le cui
modalità sono puntualmente documentate dai video presenti nei sotto elencati siti e
prodotti in dvd dall’associazione A.N.P.A.N.A.:
http://www.youtube.com/watch?v=ZuEb2ZPiTfM&feature=related;
www.romaogginotizie.it/cronaca-cronaca-locale/2011/3/8/news-12741/ronciglione-vtpalio-2011-cavalli-scivolati-il-video.html;
http://www.youtube.com/watch?v=3W3LxVy8Du4&feature=related
In questi video è stata ripresa la corsa di alcuni cavalli costretti a correre senza fantini,
su asfalto reso viscido dalla pioggia, dove il percorso è circoscritto da pericolosissime
transenne in metallo, inidonee allo scopo per il quale erano state ideate.
Numerose sono le rovinose cadute documentate.
Il primo dei filmati elencati, riproduce la scioccante, preannunciata e disgraziata sorte di
uno di questi, dal nome Tiffany, che impatta contro una transenna, viene trafitta al petto
da un tubolare della stessa, per poi impattare nuovamente, in preda a convulsioni, contro
l’asfalto, ricoperto dai cc.dd. sanpietrini.
La morte la raggiungerà lentamente dinanzi agli occhi ormai non più divertiti ma inorriditi
degli spettatori (tra i quali anche bambini).
Tale corsa pare tragga origini dal XV secolo e venga organizzata ogni anno sposando
la tesi, moralmente e giuridicamente non condivisibile, secondo la quale, una condotta
ripetuta pedissequamente nei secoli diventa, grazie a tale dato empirico, una condotta
lecita, senza preventivamente verificare quale sia la legislazione attualmente vigente
nonché analizzare le condizioni spazio-temporali in cui tale corsa trova svolgimento.
Certamente nel XV secolo questi cavalli non erano costretti a correre su asfalto (allora
inesistente).
Oggi, la necessità di tutelare i “diritti”, di chi diritti non ha per il nostro ordinamento
giuridico, ha però, fortunatamente, fatto partorire al nostro Legislatore delle norme
ben precise e totalmente disattese da chi ha organizzato e/o promosso tale corsa e che
non hanno carpito l’interesse nè delle Forze dell’Ordine presenti né dell’Asl, entrambe
deputate ai sensi dell’art. 12 della Delibera di Giunta di cui si dirà, alla vigilanza sul
corretto svolgimento della predetta manifestazione.
PERTANTO, POICHè
1.
Ai sensi dell’art. 544-quater. c.p. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). – “Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione
da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata
da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione
all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se
ne deriva la morte dell'animale”;
2.
Ai sensi dell’art. 19-ter. delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale (Leggi speciali in materia di animali). – “Le disposizioni del titolo IX-bis del
libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia
di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di
sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché
dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro
II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali
autorizzate dalla regione competente”;
3.
Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003 (Manifestazioni
popolari) “Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad
autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni
popolari solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli
degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate
sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la
sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni”;
4.
Ai sensi dell’art. 8 della Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 18 dicembre
2006, n. 866. Recepimento «Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003». “Le gare di
equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari possono essere autorizzate a
condizione che:
a.
la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli
ed impedire lo scivolamento degli animali sul terreno asfaltato o cementato o su ogni
altro tipo di pavimentazione dura e sdrucciolevole;
b.
il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a) sia circoscritto con adeguate
sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire
la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
c.
venga garantita la presenza di un Medico Veterinario iscritto all’Albo che assicuri il
pronto intervento e l’assistenza zooiatrica”
CONSIDERATO ALTRESì CHE
1.
E’ intervenuta in materia anche l’Ordinanza
21/7/2009 del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali (mai impugnata tempestivamente da alcuno). Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti
e dei percorsi ufficialmente autorizzati. - Nell’allegato tecnico di tale Ordinanza,
dichiarata urgente (e tristemente lungimirante visto il tragico epilogo) si legge che “il
fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad
attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti”;
2.
3.
Tale Ordinanza prevede all’art. 1 che tali manifestazioni debbano essere autorizzate;
Il Comune di Ronciglione si affannò, pertanto, nel richiedere tale autorizzazione,
negata però dal Ministero della Salute con provvedimento del 7 luglio 2010;
4.
Avverso tale diniego, il Comune di Ronciglione proponeva ricorso al T.A.R.,
(Rif.: 7944/2010 Reg. Ric.) affermando che l’Ordinanza in questione non poteva
trovare applicazione per il caso di specie in quanto la stessa andava a disciplinare
tutte quelle manifestazioni territoriali ove la Regione di appartenenza non aveva
recepito l’Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli
animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003. (ACCORDO, INVECE
RECEPITO NELLA REGIONE LAZIO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 866);
5.
Il Comune di Ronciglione vinceva tale ricorso sbandierando oltretutto la possibilità
di utilizzare sistemi alternativi (quali messi in atto???) per evitare la caduta dei
cavalli e restava inerte dinanzi alla normativa invocata poco prima a sostegno della
fondatezza dello stesso ricorso. Il Comune di Ronciglione avrebbe cioè dovuto ottenere
un’autorizzazione della Regione rispettosa delle prescrizioni di legge che prevede
(senza margini di interpretazione nè valutazione tecnico-veterinaria) l’obbligo
di ricoprire la pista con materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli ed impedire
lo scivolamento degli animali sul terreno asfaltato o cementato o su ogni altro tipo di
pavimentazione dura e sdrucciolevole, circoscrivendo con adeguate sponde capaci di
ridurre il danno agli animali, in caso di caduta.
Alla luce dei fatti sopra esposti si chiede che la S.V. proceda nei confronti di tutti i soggetti
che hanno organizzato e/o promosso tale corsa di cavalli per i reati p. e p. dall’art. 544quater. c.p. - (Spettacoli o manifestazioni vietati) e/o per altri reati meglio ritenuti; Il
sottoscritto, chiede, infine di essere avvertito ai sensi degli artt. 405 e 408 c.p.p., presso il
domicilio eletto, qualora la S.V. richieda la proroga del termine delle indagini preliminari
o l’archiviazione della presente denuncia. Ai sensi dell’art. 459 co. 1 c.p.p., mi oppongo
ad una richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Con riserva di indicazione di
testimoni, produzione di documenti e costituzione di parte civile e con riserva di produrre
documentazione presente nel fascicolo r.g.n.r. 3608/07 (processo attualmente pendente
presso il Tribunale di Lucera ove Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Parroco sono stati
citati a giudizio per aver organizzato e promosso una corsa di buoi e cavalli su pista non
ricoperta da materiale idoneo né circoscritto da adeguate sponde e priva di autorizzazioni).
Il sottoscritto n.q. nomina proprio difensore di fiducia l’avv. Maria Morena Suarìa
del Foro di Lucera, con studio professionale in San Paolo di Civitate (Fg), alla Piazza
Europa n. 7, fax.: 0662298608 ivi eleggendo il proprio domicilio e delegandolo al
recapito della presente denuncia.
Con osservanza
Luogo e data …………………………………
Firma …………………………………………
Si allega:
documento di riconoscimento