Mod-58-R2-Condizioni Generali di Fornitura
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Modulo 58 Via Vespucci, 7 36071 Arzignano (VI) Condizioni Generali Di Fornitura Rev 2 Pagina: 1 di 3 Data: 07/08/2013 Condizioni Generali Di Fornitura L’accettazione delle ns. offerte e l’invio dei campioni al ns. laboratorio implicano l’adesione alle presenti condizioni generali di fornitura . Eventuali condizioni particolari in deroga dovranno essere convenute fra le parti in forma scritta prima dell’invio dei campioni. Il sistema qualità DEDALO prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio. Abbiate cura di indicare ogni informazione utile alla Vs. richiesta di analisi. 1 • “Accreditamento“ significa attestazione da parte di un organismo di valutazione indipendente che dimostra la conformità e la competenza del laboratorio Premessa e Definizioni Agli effetti del contratto si intende per: • "Dedalo" o "Laboratorio": la società Dedalo, con sede legale in Arzignano (VI) in Via Vespucci n. 7/a (R.I. C.F. e P.I. n. 00894730241) . Il Laboratorio è in possesso delle seguenti certificazioni, autorizzazioni e riconoscimenti meglio riportati nel sito aziendale: http://www.dedalab.com Accreditamento n° 0996 presso il Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori (ACCREDIA) in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, riconosciuto a livello internazionale dall’ILAC MRA (International Laboratory Accreditation Cooperation); Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori del Veneto che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari (n. 011) Autorizzazione Comunale n. 14549 del 09/05/2011 per l’esercizio di laboratorio medico con punto prelievo . • "Committente": il soggetto giuridico, pubblico o privato, cui è indirizzata l’offerta o che richiede a Dedalo l’effettuazione di analisi e/o la prestazione di un servizio ; • “Campione”: qualsiasi materiale, elemento, composto o articolo da esaminare non rappresentativo di altri materiali o lotti salvo esplicita indicazione da parte di un’Autorità oppure a seguito di prelievo effettuato direttamente da personale del Laboratorio. • “Informazione riservata “ qualsiasi informazione riferita all’attività commerciale e tecnica del laboratorio compresa, ma non limitata al “know how” o altre attività collegate ai servizi , alle forniture , alle necessità ed ai requisiti del laboratorio, alle specifiche richieste dei clienti in relazione ai campioni oppure ai servizi richiesti ed in via più generale a qualsiasi informazione che, se rivelata, possa potenzialmente causare un danno al laboratorio • “Contratto” significa il contratto di fornitura di servizi e/o di esecuzione di prove di cui alle presenti Condizioni Generali • “Offerta“ significa l’offerta scritta redatta dal Laboratorio di cui fanno parte le presenti Condizioni 2 Applicazione delle Condizioni Generali Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto tra Dedalo e il Committente, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le stesse parti in forma scritta. Il contratto è costituito dall’Offerta sottoscritta dal committente o accettata senza osservazioni diverse o contrarie dopo un giorno lavorativo dal ricevimento o dalla presentazione del campione. Costituiscono contratti anche gli ordini di esecuzione analisi pervenuti dal committente e dallo stesso sottoscritti. Con la firma del contratto si intendono accettate le condizioni generali di fornitura salvo esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai documenti contrattuali medesimi. Con l’accettazione delle presenti condizioni generali il Committente rinuncia ad eventuali proprie condizioni. 3 Oggetto del contratto Il rapporto in essere tra Dedalo ed il Committente si intende come contratto di appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi da parte di Dedalo nell’ambito di una attività complessa comprensiva di: 4 • effettuazione di analisi chimiche e/o fisiche e/o microbiologiche o mediche ; • svolgimento di attività di consulenza e/o assistenza legislativa e tecnico-scientifica nelle materie di attività del laboratorio. Svolgimento delle attività I servizi concernenti l’attività complessa di cui sopra, verranno posti in essere dal competente settore facente capo alla direzione del laboratorio assicurata da professionista abilitato iscritto al competente ordine professionale. Il committente, previo accordo su modalità e tempi di esecuzione con il responsabile tecnico di competenza, può partecipare allo svolgimento delle analisi del proprio campione. Tale attività costituisce prestazione accessoria oggetto di separato addebito. • “Prezzo“ significa il corrispettivo della prestazione stabilita nell’offerta inviata al Committente , comprese tutte le altre somme dovute ai sensi delle presenti Condizioni Generali 5 • “Servizio“ significa la prestazione di una attività svolta dal Laboratorio definita nell’offerta (analisi, prove, consulenza, prelievi, etc..) Ove non sia diversamente convenuto in maniera espressa, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato al Laboratorio a cura del Committente o di un suo incaricato. L’imballaggio, il trasporto e la Consegna dei campioni al Laboratorio Dedalo – via Vespucci 7/a – 36071 Arzignano (VI) – Italy Tel. +39 0444 452144 – Fax. +39 0444 452155 – www.dedalab.com Modulo 58 Via Vespucci, 7 36071 Arzignano (VI) Condizioni Generali Di Fornitura consegna del campione sono sotto responsabilità del committente. I clienti possono consegnare i campioni all’accettazione negli orari di apertura (8,00 – 13,00 ; 14,00-18,00 - sabato escluso). Il campione deve essere trasportato in modo tale da non subire variazioni di temperatura o di altri parametri, che potrebbero inficiare il risultato analitico. L’analisi condotta dal Laboratorio farà sempre e comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna. Su richiesta del committente Dedalo è disponibile a fornire informazioni sulle modalità di prelievo e conservazione dei campioni prelevati da parte dello stesso. Il ritiro del materiale da esaminare presso il domicilio del Committente (o presso altro luogo dallo stesso indicato) a cura di personale Dedalo o da esso incaricato costituisce prestazione accessoria, oggetto di separato addebito al prezzo previsto dal listino. Nel caso di ritiro, come sopra, Dedalo garantisce che il trasporto al Laboratorio avvenga secondo condizioni tali da assicurare la conservazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche che il materiale presentava all’atto della sua presa in consegna. Il committente ha l'obbligo di informare Dedalo sui rischi inerenti il materiale da sottoporre ad analisi identificando i pericoli ad esso connessi; ha, inoltre, l'obbligo di segnalare, qualora applicabile, la corretta modalità per la gestione dei campioni ( eliminazione, riduzione, protezione) 6 Conservazione del campione e del controcampione Dal momento del ricevimento del materiale da esaminare il Laboratorio ne garantisce la conservazione secondo modalità idonee al mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche. Salvo che non sia stato diversamente convenuto, Dedalo acquista la proprietà del campione consegnato. Il Committente non può pretendere la restituzione dello stesso o di quanto ne residua dopo l’analisi. L’eventuale controcampione (o campione di riserva) viene conservato da Dedalo, secondo modalità idonee a garantirne il mantenimento delle condizioni chimiche, fisiche e microbiologiche originarie, per un periodo che deve essere preventivamente concordato in forma scritta. I campioni analizzati vengono conservati per un periodo di 30 gg dalla data di emissione del rapporto di prova, salvo per i campioni deperibili e/o per diverse disposizioni di legge. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità: i tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definite ad insindacabile giudizio di Dedalo. Decorso il termine indicato, Dedalo ha la facoltà di distruggere il controcampione ovvero di conferirlo a terzi per lo smaltimento. Pagina: 2 di 3 Data: 07/08/2013 applicare un pagamento supplementare per il costo di smaltimento. 9 Rapporti di prova Il Laboratorio è responsabile unicamente dei risultati analitici riferiti ai campioni oggetto di analisi. I rapporti di prova vengono emessi in unico esemplare ed in formato digitale. I rapporti di prova vengono emessi in conformità alle norme generali sull’accreditamento dei laboratori. Il formato del rapporto di prova è predefinito da Dedalo. I rapporti di prova sono emessi e spediti in formato elettronico certificato. La richiesta di spedizione mediante telefax o posta ordinaria è da considerarsi accessoria e può costituire oggetto di separato addebito. E’ vietata la duplicazione parziale dei rapporti di prova senza la preventiva autorizzazione scritta di Dedalo. Il Laboratorio provvede all'archiviazione dei Rapporti di Prova in formato elettronico per un periodo di 4 anni. Le registrazioni tecniche relative alle prove effettuate sul campione vengono conservate per un periodo di 4 anni. I tempi di risposta da parte del Laboratorio sono concordati con il Committente in funzione del carico di lavoro. 10 Smaltimento dei campioni Nel caso di campioni voluminosi o tossici, il committente si impegna al ritiro degli stessi per il loro corretto smaltimento. Se il committente non si accollasse tale onere, il laboratorio si riserva di Identificazione dei metodi di prova Su richiesta del Committente il Laboratorio fornisce chiarimenti sui metodi o sulle procedure utilizzati. Qualsiasi altra richiesta è considerata prestazione accessoria del Servizio Documentazione di Dedalo e costituisce oggetto di separato addebito. Richieste specifiche in relazione ai metodi di prova devono essere concordate per iscritto prima dell’accettazione del campione. Il sistema qualità Dedalo prevede un puntuale aggiornamento dei metodi adottati al fine di ottimizzare il servizio. Il laboratorio si riserva di sostituire/revisionare/integrare i metodi di prova indicati, qualora questi fossero sostituiti/revisionati e/o integrati dai relativi enti di normazione/legislativi. 11 Altre prestazioni connesse ai rapporti di prova Ogni altra richiesta del Committente, in qualsivoglia modo connessa all’emissione del rapporto di prova (quale, ad esempio: opinioni, interpretazioni, relazioni, commenti, confronti con limiti di legge e/o di capitolato), costituisce separata prestazione effettuata da soggetti iscritti ad appositi albi professionali e forma oggetto di separato addebito. Tutte le informazioni contenute nel rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto ad analisi e ai parametri analizzati, e non costituiscono ispezione del lotto di produzione e/o certificazione di prodotto. 12 Modifiche ed integrazioni Per qualsiasi modifica ed integrazione non risultante da richieste e/o da accordi scritti fanno fede le registrazioni effettuate dal Laboratorio 13 8 2 Data inizio analisi In linea generale, per “data di inizio analisi” si intende la data di inizio analisi, entro i tempi previsti dalle relative norme tecniche (fatto salvo l’onere di Dedalo di garantire idonei trattamenti di conservazione del campione). Per “accettazione” si intende la presa in carico del materiale da sottoporre ad analisi da parte di Dedalo. 7 Rev Attività di cooperazione Dedalo si rende disponibile a consentire al Committente, o ad un suo rappresentante, a titolo di sorveglianza, l’accesso ai locali destinati alle prove durante l’effettuazione delle prove stesse. Il committente è tenuto ad osservare le norme di buona prassi di laboratorio, evitando di colloquiare con i tecnici di laboratorio, ed attenendosi ad osservare Modulo 58 Condizioni Generali Di Fornitura Via Vespucci, 7 36071 Arzignano (VI) quanto di propria competenza. Il committente, qualora di suo interesse, dovrà indirizzare previamente tale richiesta al Responsabile del Laboratorio che provvederà ad approvarla e a destinare il personale interno che assisterà il committente durante la visita. Tale attività costituisce prestazione accessoria oggetto di separato addebito. 14 Significato laboratorio dell'accreditamento ACCREDIA del Il Laboratorio di prova Dedalo opera in conformità ai requisiti prescritti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 e ha stipulato la convenzione N° 0996 con ACCREDIA, secondo la quale ACCREDIA concede al laboratorio l’accreditamento per le prove richieste. ACCREDIA verifica e dà assicurazione della conformità del laboratorio ai requisiti per l’accreditamento, autorizzando lo stesso Laboratorio a citare tale conformità, nei limiti consentiti dai documenti ACCREDIA applicabili, nei rapporti di prova relativi alle prove accreditate e nella propria documentazione. Si precisa che i Rapporti di Prova che saranno emessi con marchio ACCREDIA sono relativi alle prove accreditate e non possono implicare l’approvazione e/o la certificazione del campione/prodotto esaminato. Il marchio o il riferimento all’accreditamento non devono essere utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto, né devono essere utilizzati nella documentazione relativa al prodotto, salvo che non venga allegato il rapporto di prova integrale. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito www.ACCREDIA.it. 15 Tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) In ossequio al D. Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Dedalo informa che presso l’archivio del Laboratorio verranno raccolti dati che riguardano il Committente, da utilizzare ai fini dello svolgimento dell’attività inerente al presente accordo di fornitura. In relazione al trattamento di tali dati il Committente potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del menzionato D. Lgs. n.196 del 30/06/2003. Tali dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici, telematici, con garanzia di sicurezza e riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. In adempimento a quanto richiesto dalla legge si allega apposita informativa che si intende approvata con la conclusione del contratto, salvo comunicazione scritta da parte del committente. 16 Obbligo di riservatezza e informazioni varie Le parti si obbligano a non divulgare a terzi la documentazione relativa al presente contratto e ogni altra informazione di cui venissero a conoscenza in occasione del contratto medesimo; e ciò anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo dello stesso. Le parti si obbligano a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d’ufficio su quanto concerne la struttura organizzativa aziendale dell’altra parte. Ciascuna parte, in particolare, prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il segreto d’ufficio ed imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, ivi compresi quelli delle aziende terze, vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. 17 Rev 2 Pagina: 3 di 3 Data: 07/08/2013 Reclami/contestazioni Ferma l’applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità, eventuali reclami e contestazioni dovranno pervenire in forma scritta da parte del committente. Gli eventuali reclami dovranno essere indirizzati a: “Dedalo – Ufficio Qualità – Via Vespucci 7 – 36071 Arzignano (VI) ” e dovranno contenere la puntuale e motivata indicazione dei rilievi e delle eccezioni. 18 Misurazione della soddisfazione del Committente Ferma l’applicazione di quanto previsto dal proprio sistema di gestione per la qualità, nell’ottica del miglioramento continuo, il Committente può manifestare il suo grado di soddisfazione attraverso la compilazione del “Questionario sulla Soddisfazione del Committente” che verrà inviato annualmente a campione oppure richiedendolo direttamente alla sede. 19 Termini di pagamento Quando non sia diversamente convenuto con apposito atto separato, le prestazioni del Laboratorio devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo nel pagamento, salvo diverso e separato accordo scritto, vengono addebitati gli interessi moratori previsti dalle leggi vigenti, vertendosi in materia di transazione commerciale. Nel caso in cui si sia convenuto che il pagamento avvenga mediante ricevuta bancaria, la mancata ricezione dell’avviso di scadenza da parte del Committente non costituisce giustificazione del mancato o ritardato pagamento. 20 Clausola risolutiva Dedalo potrà risolvere in qualunque momento il contratto con effetto immediato a mezzo comunicazione PEC od altra forma legale nelle seguenti ipotesi: 21 - Il committente non rispetta una qualsiasi condizione del Contratto; - Il Committente non paga il prezzo stabilito nell’offerta entro i termini stabiliti; - Il committente non fornisce informazioni sulla pericolosità del campione e sui rischi della sua manipolazione Cessione del credito Salvo il consenso scritto di Dedalo è fatto divieto al Committente di cedere i crediti di qualsivoglia genere derivanti dal contratto . 22 Foro competente Per qualsiasi controversia inerente all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.