Schema di Convenzione

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Schema di Convenzione
GARA A PROCEDURA APERTA
per la concessione del servizio di gestione triennale del Palazzetto dello
Sport di Ginosa.
SCHEMA DI CONVENZIONE
Art. 1 - Finalità del Servizio
Il servizio è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la fruizione dell’impianto sportivo di proprietà comunale
oggetto della concessione nonché la buona conservazione dello stesso.
Nella presente convenzione quando si parla – per ragioni di brevità - di Regolamento comunale si intende
fare riferimento al regolamento per la concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13.06.2007.
Art.2 - Carattere del Servizio
Il servizio oggetto della presente concessione dovrà aver luogo in modo tale da consentire in ogni caso l’uso
pubblico degli impianti per l’esercizio dell’attività sportiva (sia l’attività agonistica relativa a campionati,
tornei, gare, manifestazioni ufficiali, sia l’attività sportiva esercitata a livello amatoriale) con lo scopo di
porre gli impianti a disposizione dei soggetti (scuole, associazioni, Enti, privati ecc.) che vogliano svolgere
attività sportiva agonistica o amatoriale, in base al principio per cui l’uso pubblico degli impianti è diretto a
soddisfare gli interessi generali della collettività.
Tutte le attività, ivi inclusi i corsi organizzati in via autonoma dal concessionario ai sensi dell’art. 5 della
presente convenzione, dovranno essere svolte nel rispetto più assoluto delle prescrizioni imposte dalla
Commissione comunale di vigilanza in occasione del sopralluogo del 30.09.2014 e della destinazione d’uso
risultante dal progetto redatto dal Dott. Ing. Vincenzo Brunone nel mese di aprile 2014 acquisito al prot. n.
10481 dell’11.04.2014 ed in particolare nel documento intitolato “Relazione tecnica di prevenzione incendi
del 04.04.2014 facente parte degli atti di gara.
In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli
obblighi e delle condizioni di cui alla presente convenzione, eccettuati i casi di forza maggiore,
l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta al concessionario per l’esecuzione
d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico del concessionario e ciò indipendentemente dalle
sanzioni a questo applicabili e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni.
Art 3 - Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto l’espletamento del servizio di gestione ordinaria del Palazzetto dello Sport di
Ginosa e dell’attiguo campetto esterno secondo le modalità ed obblighi indicati nella presente convenzione.
Art. 4 - Durata della concessione
La presente convenzione avrà la durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare la sussistenza di condizioni di opportunità e
convenienza per procedere all’eventuale rinnovo della convenzione, alle medesime condizioni e per un
ulteriore periodo massimo di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 57, quinto comma, lett. b) del D.L.gs 163/2006.
A prescindere dal rinnovo, a richiesta dell’Amministrazione comunale, il concessionario è obbligato a
proseguire la gestione dell’attività in oggetto, oltre la data di scadenza della convenzione alle medesime
condizioni dello stessa, per il tempo necessario alla conclusione della procedura di scelta del nuovo
concessionario.
Art. 5 -Modalità e obblighi di espletamento del servizio. Attività.
Il servizio si svolgerà secondo il programma di gestione e degli investimenti offerti dal concessionario in
sede di gara con obbligo, in ogni caso, della gestione ordinaria del Palazzetto dello Sport di Ginosa e
dell’attiguo campetto esterno effettuando le seguenti attività: :
- ordinaria manutenzione e gestione dell’impianto effettuando un’accurata manutenzione della struttura,
delle attrezzature in dotazione e delle aree di pertinenza esterne, segnalando tempestivamente e per
iscritto al Comune ogni fatto imputabile a terzi che possa costituire un pericolo per l’integrità
dell’impianto e delle attrezzature in dotazione o per la sicurezza e la salute pubblica;
- tempestivo pagamento delle bollette e delle fatture relative ai consumi a rete (acqua, energia elettrica,
utenze telefoniche, riscaldamento ecc) ivi inclusi i costi relativi alle volture e ad eventuali nuovi
allacciamenti o potenziamenti. La voltura delle utenze dovrà avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione
della presente convenzione. Nelle more della voltura delle utenze, il concessionario si obbliga a
conguagliare le spese relative al periodo di gestione per le bollette eventualmente emesse a carico del
precedete concessionario o del proprietario. In vista della scadenza della concessione, il concessionario
si obbliga a non chiudere le utenze in attesa della voltura al nuovo concessionario, salvo successivo
conguaglio in relazione ai periodi di rispettiva competenza.
- pagamento di tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere derivanti dalla gestione
dell’impianto sportivo a qualunque titolo;
- manutenzione ordinaria delle aree a verde sportivo e pubblico circostante l’impianto;
- pulizia e disinfezione delle aree interne ed esterne della struttura;
- pulizia e disinfezione dei locali e dei servizi igienici;
- gestione dei parcheggi interni dell’impianto;
- gestione degli impianti luce, acqua, riscaldamento, aria condizionata ecc;
- rispetto della normativa in materia di sicurezza nelle attività di manutenzione e di gestione ordinaria
dell’impianto e delle attrezzature di dotazione;
- apertura, chiusura e custodia dell’impianto in modo da impedire che siano arrecati danni alle strutture o
alle attrezzature in dotazione o siano effettuati accessi non autorizzati all’impianto stesso vigilando e
facendo rispettare gli orari e le norme d’uso dell’impianto, allontanando chiunque tenga un
comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto o all’attività che vi si
svolge;
- servizio accompagnamento disabili all’interno della struttura.
Spetta inoltre al concessionario provvedere alle seguenti attività:
1) coordinamento e svolgimento di ogni attività in genere che consenta la piena fruibilità dell’impianto,
da parte dell’Amministrazione comunale e dei terzi, negli orari e con le modalità previste nell’offerta
tecnica;
2) incentivazione utilizzo impianti sportivi da parte di associazioni sportive, squadre, palestre,
scolaresche, privati, che volessero usufruire del Palazzetto dello Sport;
3) incentivazione di spettacoli di interesse pubblico quali eventi sportivi, concerti, ecc;
4) qualsiasi altra attività prevista in altri articoli della presente convenzione.
E’ fatta salva la facoltà di autonoma organizzazione di corsi e attività a cura e spese del concessionario.
Il concessionario inoltre:
1) dovrà assumere, per tutta la durata della convenzione, la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive mm.ii. ed assumere la gestione della sicurezza ai sensi del D.M.
18.03.1996;
2) deve individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi del D.M. 18.03.1996 e curare il
rispetto e l’eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi e del Piano di Emergenza
redatti dal Servizio Patrimonio nel mese di ottobre 2014 nel rispetto del citato decreto ministeriale. Il
nominativo del Responsabile della sicurezza deve essere comunicato al Servizio Sport entro trenta giorni
dalla sottoscrizione della presente convenzione. Sono a carico del concessionario la scrupolosa osservanza
della normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi ed infortuni e di condizioni igienico-sanitarie
ed i relativi oneri anche di natura economica. Il concessionario dovrà adottare tutte le cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di tutti coloro che usufruiscono
dell’impianto. Incombe sul concessionario l’obbligo di adottare pronte misure di sicurezza in caso di pericolo
per la pubblica incolumità;
3) provvedere alla conduzione della centrale termica assumendo al riguardo la qualifica di terzo responsabile
ai sensi e per gli effetti del DPR 412/93 e ss.mm.ii.;
4) arredare, a proprie spese, il locale-soccorso di armadietto per i farmaci e di ausili sanitari entro 2 giorni
dalla data di avvio del servizio;
5) rispettare le prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli in occasione del
sopralluogo del 30 settembre 2014, risultanti dal relativo verbale e svolgere le attività nel più assoluto
rispetto della destinazione d’uso risultante dal progetto redatto dal Dott. Ing. Vincenzo Brunone nel mese di
aprile 2014 ed in particolare nel documento intitolato “Relazione tecnica di prevenzione incendi del
04.04.2014 facente parte degli atti di gara.
Art.6 - Personale e Clausola sociale.
Il concessionario ha l’obbligo di assumere tutto il personale in forza al precedente gestore alla data del
28.02.2014, secondo la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico organizzative
previste per l’esecuzione del servizio, atteso che tale clausola deve essere considerata strumento di lotta
alla precarizzazione e alla disoccupazione.
Il concessionario dovrà avvalersi in ogni momento, per la prestazione del servizio, di personale qualificato in
possesso dell’idoneità professionale e, in particolare, dovrà assicurare la presenza nell’impianto, a tutela dei
praticanti, di almeno un Responsabile tecnico munito di laurea in scienze motorie o titolo equipollente, cui è
affidata la responsabilità dell’applicazione dei programmi attuati nella struttura (il cui nominativo dovrà
essere comunicato al concedente al momento della sottoscrizione della presente convenzione) e dovrà
accertare che gli istruttori, eventualmente utilizzati, siano opportunamente qualificati e muniti di brevetti o
titoli rilasciati dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva.
Il concessionario è altresì tenuto a garantire che il personale, anche volontario, inserito nell’attività sia
assicurato contro infortunio, malattia connessa allo svolgimento dell’attività stessa nonché per responsabilità
civile contro terzi.
In ogni caso il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà:
- essere idoneo sotto il profilo morale;
- essere idoneo sotto il profilo igienico sanitario in ottemperanza alle normative vigenti;
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia.
All’inizio del servizio, il concessionario è obbligato a comunicare per iscritto al Comune i nominativi del
personale impiegato nel servizio con relativa documentazione e abilitazione professionale.
Lo stesso procedimento dovrà essere seguito in caso di sostituzione nel corso del periodo di effettuazione del
servizio.
L’Amministrazione Comunale potrà impartire al concessionario ordini di servizio e, a suo insindacabile
giudizio, chiedere alla stessa l’allontanamento di coloro che per cattivo contegno, per incapacità o per
idoneità non eseguono con diligenza e correttezza il servizio.
Il concessionario si obbliga ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti
dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi vigenti in favore dei dipendenti
delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservare
integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi, fino alla loro sostituzione, anche nel
caso che non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse, oppure mutasse dimensione o
struttura, ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Il concessionario è altresì responsabile degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali del
personale dipendente e, in caso di mancato rispetto di quanto prescritto dalla legge o dai contratti di lavoro,
riconosce che nessuna responsabilità potrà essere posta a carico dell’Amministrazione comunale che, ove a
conoscenza, provvederà a segnalare eventuali irregolarità all’Ispettorato del lavoro.
Il concessionario dovrà riassumere e mantenere in servizio fino al termine della concessione il personale in
forza al gestore uscente alla data del 28.02.2014 che per effetto del cambio di gestione potrebbe perdere il
posto di lavoro, nel numero indicato nella propria offerta tecnica.
Art.7 - Modalità e obblighi di espletamento del servizio – Attrezzature ed arredi
Per quanto riguarda il servizio nella sua globalità il concessionario doterà i propri operatori di tutte le
attrezzature necessarie per svolgere in maniera ottimale le attività sopra descritte.
Gli operatori, ognuno per il proprio servizio, saranno dotati di vestiario specifico ed a norma CEE,
comprese tute, camici, scarpe antinfortunistiche, guanti antitaglio, mascherine antipolvere, caschi
antinfortunistici, cinte di sicurezza e quant'altro si rendesse necessario per l'ottimale svolgimento del servizio
in parola.
Per quanto riguarda i materiali di consumo, il concessionario si farà carico della fornitura giornaliera di carta
igienica e saponi per i servizi igienici, di materiale di vario genere per la pulizia interna ed esterna, nonché
di prodotti disinfettanti e sanificanti per i servizi igienici e per le aeree esterne a verde.
Per quanto riguarda invece la ricognizione esatta ed attuale dell’impianto e del suo stato, nonché delle
attrezzature mobili ivi esistenti, deve essere redatto in contraddittorio tra le parti apposito verbale di
consistenza al momento della consegna dell’impianto. Analogo verbale è redatto al termine del rapporto
contrattuale. In tale sede il concedente sarà rappresentato dal Responsabile del Servizio Sport e dal
Responsabile del Servizio Patrimonio o loro delegati.
Le attrezzature e gli arredi che il concessionario si è impegnato a fornire nella propria offerta tecnica
nell’ambito della voce “Programma degli investimenti”, al termine della concessione, verranno acquisiti al
patrimonio del concedente.
Le altre attrezzature e gli altri arredi che il concessionario intende utilizzare presso il Palazzetto dello Sport
diversi da quelli indicati nel periodo precedente e senza che ciò comporti alcun onere per il concedente (che
dovranno essere oggetto di un elenco da trasmettere al concedente entro tre mesi dalla consegna della
struttura e da aggiornare in casi di loro modifica), al termine della concessione, resteranno di proprietà del
concessionario.
Il concessionario è tenuto a munirsi di specifico manto di copertura, protettivo del campo di gioco, in
occasione di eventi e manifestazioni che potrebbero compromettere lo stato del parquet per l’uso sportivo.
Art.8 – Ulteriori oneri a carico del concessionario.
Il concessionario si impegna per l’intera durata della concessione ad assicurare senza interruzione il servizio
di gestione nel rispetto della presente convenzione, dell’offerta tecnica presentata in sede di gara e del
Regolamento comunale.
Il concessionario è tenuto a partecipare, a richiesta dell’Amministrazione comunale, ad incontri con il
personale comunale addetto per la programmazione generale del servizio, ad eventuali assemblee degli utenti
per illustrare l’attività, nonché intervenire ai colloqui con i singoli utenti per la soluzione dei problemi dagli
stessi segnalati.
Art. 9 – Richieste di utilizzo dell’impianto.
Sarà onere del concessionario tenere ogni rapporto (ivi compreso il rilascio dell’autorizzazione all’uso del
Palazzetto dello Sport) con le associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, CONI, scuole,
privati e altri soggetti e/o organismi che richiedano l’utilizzo del Palazzetto per allenamenti, gare di
campionato, attività sportiva amatoriale, per specifiche manifestazioni anche non sportive ecc.;
- nello svolgimento delle attività previste dal precedente capoverso il concessionario dovrà attenersi a quanto
di seguito indicato:
a) rispettare i criteri generali e le priorità stabiliti nel Regolamento comunale;
b) garantire un uso aperto, completo ed equo dell’impianto, coniugando il massimo della funzionalità con il
massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenze ed alle caratteristiche delle attività da
svolgere;
c) non mettere in atto interventi o procedure che possano di fatto determinare una selezione dell’utenza che
vanifichi la volontà preminente del Comune di destinare all’uso pubblico i propri impianti sportivi;
d) pubblicizzare in modo adeguato il termine di scadenza annuale entro il quale i soggetti interessati ed in
particolar modo le società sportive ed associazioni sportive che svolgono attività sportiva sia agonistica che
amatoriale dovranno far pervenire al concessionario le richieste di utilizzazione dell’impianto per
allenamenti, gare di campionato ecc. (l’avviso pubblico dovrà essere inviato al Comune contestualmente alla
data di adozione dello stesso in modo tale da poterne dare adeguata notizia anche sul sito istituzionale
comunale), ferma restando la possibilità di accogliere ulteriori richieste non pervenute entro il predetto
termine nei rispetto dei criteri e finalità stabiliti dalla presente convenzione;
d) l’autorizzazione non potrà mai andare oltre la data di scadenza della concessione del presente servizio.
Il concessionario accetta di rispettare il calendario di utilizzo da parte delle associazioni e società sportive in
uso al momento dell’avvio della gestione fino al termine dell’anno sportivo in corso, fatte salve eventuali
modifiche che potranno essere concordate con le associazioni e società sportive già in possesso di
autorizzazione per l’uso dell’impianto senza pregiudizio per l’attività sportiva svolta dalle stesse.
Il Palazzetto dello Sport resterà aperto per allenamenti e attività sportiva sia agonistica che amatoriale dal
lunedì al sabato per tutto l’anno solare. La domenica e nei giorni festivi resterà aperto, di norma, solo per lo
svolgimento di gare di campionato o per specifiche manifestazioni, fatte salve diverse determinazioni del
concessionario che potrà decidere di tenerlo aperto di domenica e nei giorni festivi anche per altre attività,
dandone comunicazione al concedente entro due mesi dalla consegna della struttura.
Gli orari di apertura minima sono quelli stabiliti in sede di offerta tecnica, con un minimo di sei ore al
giorno. Essi dovranno essere esposti in modo visibile all’esterno dell’impianto.
Il concessionario dovrà comunque garantire, anche in deroga agli orari indicati in sede di gara, l’utilizzo del
Palazzetto alle scuole o all’Amministrazione comunale che ne facciano richiesta ai sensi dell’articolo 17
della presente convenzione.
Il concessionario dovrà tenere, presso l’impianto, un registro nel quale sono giornalmente riportati i seguenti
dati: le ore di effettivo utilizzo della struttura, il soggetto che utilizza l’impianto. Il Servizio Sport potrà
chiedere in qualsiasi momento di avere copia di tale registro
Art.10 - Oneri e diritti dell'Amministrazione comunale
L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento di effettuare controlli per verificare che il
concessionario rispetti quanto previsto dalla presente convenzione e dal regolamento comunale.
In occasione dei controlli il concessionario è tenuto alla più ampia collaborazione circa l’accesso alla
struttura, ai chiarimenti eventualmente richiesti e all’esibizione della documentazione che il concedente
volesse consultare. Si potrà procedere ad esempio a rilevare i dati dei contatori delle utenze, lo stato
manutentivo della struttura e l’esposizione del tariffario. L’esito dei controlli può costituire avvio della
procedura per l’applicazione delle penali previste dalla presente convenzione.
Resta a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria della struttura.
Il concessionario ha l’obbligo di richiedere per iscritto gli interventi di manutenzione straordinaria
all’Amministrazione comunale la quale, svolte le verifiche del caso attraverso il Servizio Patrimonio,
precisa per iscritto se intende provvedere direttamente a sue spese o se ne consente l’esecuzione da parte del
concessionario stesso fissando il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Il rimborso
dei lavori di manutenzione straordinaria previamente autorizzati verrà effettuato dietro presentazione di
apposita rendicontazione delle spese effettuate corredata di tutti i documenti occorrenti e previo
accertamento della regolare esecuzione da parte del Servizio Patrimonio.
Il concessionario dovrà consentire gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto senza
pretendere dal concedente compensi o indennizzi di sorta, anche nel caso in cui tali interventi manutentivi
comportino la chiusura forzata dell’impianto.
Sarà cura del concedente, in tale eventualità, recare il minimo intralcio possibile all’attività del
concessionario.
Art.11 - Pagamento del contributo di gestione e del canone di concessione.
Il Comune di Ginosa, per tutta la durata della concessione, corrisponderà un contributo annuale a parziale
copertura della spese di gestione pari ad € ______ risultante dal ribasso offerto dal concessionario
sull’importo annuale di € 60.000,00 posto a base di gara.
Il pagamento del contributo annuale di gestione nell’importo risultante dal ribasso offerto in sede di gara, diviso
per i mesi di competenza, sarà liquidato al concessionario in rate mensili posticipate, previa presentazione di
regolare fattura corredata da rapportino di presenza giornaliera del personale adibito al servizio e
documentazione attestante la regolarità retributiva, assicurativa e contributiva del predetto personale.
Il pagamento sarà effettuato entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione della fattura e previa
acquisizione del DURC.
Il contributo annuale di gestione rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata della convenzione salvi gli
adeguamenti all’indice ISTAT a partire dal secondo anno di gestione.
La liquidazione del contributo di gestione relativo all’ultimo mese della gestione resta comunque subordinata
alla presentazione del rendiconto annuale completo di tutti i dati previsti dall’art. 14 della presente convenzione
ed al versamento, da parte del concessionario, del canone di gestione relativo all’ultimo anno della
convenzione.
Il concessionario verserà al concedente il canone annuale per l’uso dell’impianto, nell’importo risultante dal
rialzo offerto in sede di gara sull’importo annuo di € 5.000,00 posto a base di gara, entro il termine del primo e
di ogni anno successivo di gestione del servizio. Tale canone verrà adeguato all’indice ISTAT per ogni anno di
gestione successivo al primo.
Il concessionario, con la stipula della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010.
Art.12 - Divieto di cessione del contratto.
Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di risoluzione, oltre al
risarcimento dei danni.
E’ fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla presente convenzione senza preventiva
espressa autorizzazione del concedente.
Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare il concessionario, si applica l’art. 116 del D.Lgs.
163/2006.
Art.13 – Bar, ristoro e pubblicità
Il concessionario può esercitare previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie
prescritte dalla legge :
-pubblicità visiva e sonora all’interno dell’impianto con obbligo di ottemperare al pagamento della relativa
imposta comunale di pubblicità ;
-servizio bar o ristoro all’interno dell’impianto o negli spazi esterni di pertinenza.
In deroga al generale divieto di sub-concessione, il concessionario può sub-concedere il servizio bar o ristoro
previa comunicazione delle generalità e dei requisiti del fornitore al Comune. Quest’ultimo potrà opporsi alla
sub-concessione nel caso in cui il soggetto sia interessato dai divieti previsti dall’art. 10 legge 575/65 e
ss.mm.ii. Tale sub-concessione è comunque limitata alla durata della convenzione ed entrambe le ditte
rispondono del puntuale adempimento degli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
Art.14 – Obbligo di rendiconto annuale
Il concessionario dovrà presentare relazione e rendiconto annuale relativo alla gestione dell’impianto (attività
istituzionale di tipo sportivo) distinguendo le spese per :
- costo del personale (specificando, per ogni lavoratore di cui dovrà essere indicato il nominativo, monte ore
settimanale lavorato da ognuno, tipo di contratto di impiego e relativo costo e contratto collettivo nazionale
applicato a ciascuno di essi)
- elenco analitico delle manutenzioni ordinarie e del loro costo unitario
- elenco analitico manutenzioni straordinarie effettuate a seguito di autorizzazione rilasciata dal concedente e
loro costo unitario
- utenze energia elettrica, telefono, riscaldamento ed acqua (specificando numero di contatore o codice
utente)
- acquisto beni e servizi diversi ed il costo diviso per bene e/o servizio.
- tutte le entrate derivanti dalla gestione del Palazzetto dello Sport distinte per tipologia nessuna esclusa
(attività sportiva istituzionale, corsi).
La contabilità relativa all’attività commerciale (servizio bar ecc.) va separata da quella istituzionale e presentata
con nota integrativa, allegata al rendiconto annuale.
I dati di cui al presente articolo dovranno essere presentati entro 30 giorni dal termine di ciascun anno di
gestione.
Con la stessa periodicità il concessionario dovrà presentare un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria
effettuati nel corso dell’anno ed un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi nell’anno
successivo.
Art.15 - Tariffe
Spetta alla Giunta Comunale in via esclusiva determinare annualmente le tariffe da applicare nel caso di
utilizzo dell’impianto da parte di terzi per lo svolgimento dell’attività sportiva con particolare riferimento
all’utilizzo del campo di gioco al coperto e del campetto di gioco posto all’esterno della struttura.
Le tariffe in vigore devono essere esposte a cura del concessionario in luogo accessibile e aperto al pubblico.
Le tariffe devono essere versate dagli utenti direttamente al concessionario, che rilascerà fattura e/o ricevuta.
Il concessionario si impegna a trasmettere al Servizio Sport entro 15 giorni, previa semplice richiesta scritta,
copia delle fatture o delle ricevute fiscali comprovanti le somme introitate a titolo di pagamento per l’uso
dell’impianto da parte di terzi, in applicazione del sistema tariffario vigente.
La Giunta Comunale potrà decidere di esentare in tutto o in parte dal pagamento delle tariffe i soggetti di
seguito indicati:
- gli Enti affiliati alla Federazione Italiana Sport Disabili (F.I.S.D.)
- le Associazioni che organizzano attività sportiva e/o terapeutica per anziani:
- le Associazioni del volontariato.
Le altre tariffe, diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo e relative ad altre attività
anche non sportive svolte nella struttura, saranno determinate direttamente dal concessionario, tenendo conto di
quelle mediamente praticate in altre strutture sportive di proprietà comunale presenti nella Regione Puglia e
comunicate al concedente entro 15 giorni dalla loro determinazione e in occasione di ogni loro eventuale
variazione.
Art. 16- Manifestazioni aperte al pubblico
In caso di svolgimento di manifestazioni aperte al pubblico anche non sportive (concerti, riunioni, congressi
ecc.), che dovranno svolgersi compatibilmente con l’attività sportiva programmata, oltre agli obblighi
generali previsti dalla presente convenzione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a :
-munirsi di specifica polizza assicurativa per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in
occasione della stessa sia agli interessati sia a terzi;
-munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle
manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
-montare e smontare le attrezzature supplementari eventualmente necessarie;
-provvedere ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza,
parcheggio, servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio medico per atleti e pubblico con ambulanze e
simili ove prescritti;
-esporre cartelloni indicatori per il pubblico tanto agli ingressi che alle biglietterie;
-provvedere alla sorveglianza e pulizia straordinaria dei servizi igienici;
-provvedere alla pulizia straordinaria dell’impianto al termine della manifestazione;
-pagare i maggiori consumi luce, acqua e riscaldamento;
-riservare alla Amministrazione comunale, senza che ciò possa costituire titolo di pretesa alcuna da parte del
gestore o richiedente la manifestazione, almeno 20 posti da destinare alle Autorità aventi diritto e cittadine
comunicate dal Sindaco;
-assicurare il libero accesso in qualunque momento e luogo al personale comunale addetto al servizio di
controllo munito di idoneo tesserino;
-controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti secondo la
agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza sui pubblici spettacoli;
- far versare all’organizzatore diverso dal concedente una congrua cauzione.
Eventuali incassi in occasione di eventi aperti al pubblico spettano al concessionario come ristoro dei maggiori
oneri di gestione sostenuti in tali occasioni.
Art.17 - Uso gratuito degli impianti
L’uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado che ne
facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l’attività pomeridiana.
Il Comune potrà riservarsi il diritto di usufruire gratuitamente degli impianti per manifestazioni di interesse
pubblico (ad esempio eventi sportivi o culturali organizzati o patrocinati dal concedente, manifestazioni
organizzate dalle scuole presenti sul territorio) o per l’espletamento di prove concorsuali in numero annuo non
inferiore a trenta giorni, previa comunicazione della necessità di fruizione al concessionario prima della data
della manifestazione.
Art.18 - Cauzione
Il concessionario dovrà versare la cauzione definitiva a norma dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
Art.19 - Risarcimento danni. Penali. Polizze.
Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in
dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti
assunti, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso
che possa derivare dall’esecuzione del servizio de quo.
Il Concessionario pertanto si impegnerà a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso
terzi per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, conseguenti le attività svolte in ordine
all’esecuzione del servizio oggetto di concessione della convenzione ed in particolare per eventuali incidenti
a persone o cose che possano verificarsi a causa di fatti posti in essere dal Concessionario stesso o dai suoi
dipendenti/operatori.
A tal fine il Concessionario si obbligherà a stipulare con un primario Istituto assicurativo, all’uopo
autorizzato, a norma di legge, una polizza assicurativa per RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), per un
massimale unico non inferiore ad Euro 2.000.000,00, ferma restando la responsabilità per risarcimento del
maggior danno.
La polizza dovrà avere ad oggetto: “Uso e Gestione, in regime di concessione, dell’impianto denominato
Palazzetto dello Sport di Ginosa e di tutte le attività ivi svolte”; detta polizza costituirà condizione di validità
ed efficacia per la convenzione.
Resteranno a carico del Concessionario tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di
assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo
non ammessi a liquidazione dalla compagnia di assicurazione per mancato pagamento dei premi, per
restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.
Dovrà inoltre essere stipulata una polizza assicurativa per danni all’impianto e per furto e incendio con un
massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.
Le suddette polizze dovranno essere consegnate all’Amministrazione comunale prima della stipula della
presente convenzione. Il Concessionario si impegnerà altresì a presentare al Comune copia delle ricevute di
pagamento dei premi delle predette polizze assicurative alle rispettive scadenze annuali.
Qualora il concessionario non effettui il servizio con la diligenza richiesta e secondo le disposizioni della
presente convenzione, il RUP contesterà per iscritto l’inadempienza, invitando il concessionario ad effettuare il
servizio nei modi dovuti.
Nel caso di mancata esecuzione del servizio, per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione comunale,
dal contributo di gestione mensile dovuto, sarà decurtato un ventesimo dello stesso a titolo di penale per ogni
giorno di mancata esecuzione.
Verranno inoltre applicate le penali di seguito riportate:
- in caso di mancata pulizia dell’impianto una penale di € 250,00 per ogni inadempienza accertata;
- in caso di ritardo nella presa in consegna dell’impianto per fatti non imputabili al concedente o non dipendenti
da cause di forza maggiore € 300,00 al giorno;
- € 20,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione del rendiconto annuale, completo di tutti i dati previsti
dall’articolo 14 della presente convenzione (viene equiparata alla mancata trasmissione, l’invio di un
rendiconto privo anche di uno soltanto dei dati richiesti dal predetto articolo 14);
- € 20,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone annuo dovuto al Comune di Ginosa;
- € 20,00 per ogni giorno di ritardo nella fornitura e/o installazione presso il Palazzetto dello Sport delle
attrezzature e degli arredi che formano oggetto di investimento (criterio di valutazione n. 9 dell’art. 6 del
disciplinare di gara) fatto salvo il caso di motivato ritardo non dipendente da responsabilità del concessionario;
- € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al crono programma indicato nell’offerta tecnica relativo alle
proposte innovative e di ampliamento dell’offerta sportiva-ricreativa basata sulla valorizzazione dell’impianto,
fatte salvo il caso di motivato ritardo non dipendente da responsabilità del concessionario;
- in caso di mancata effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria una penale da € 200,00 ad € 500,00. In
questo caso ferma restando l’applicazione della penale, se il concessionario non avvia gli interventi di ordinaria
manutenzione posti a suo carico entro 15 giorni dalla contestazione, il Concedente può sostituirsi ad esso,
detraendo l’importo dei lavori in occasione della liquidazione della quota mensile del contributo di gestione;
- applichi tariffe superiori rispetto a quelle stabilite dalla Giunta Comunale: € 100,00 per ogni inadempienza
accertata;
- € 20,00 per ogni giorno di ritardo nella comunicazione al Servizio Sport del nominativo del Responsabile
della Sicurezza e nel caso di ritardo nell’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi o del Piano di
emergenza, qualora l’aggiornamento si renda necessario per modifiche normative, prescrizioni imposte dagli
organi di controllo e modifiche dello stato di fatto dell’impianto o per altre ragioni.
- per qualsiasi altra violazione diversa da quelle sopra indicate una penale da € 50,00 ad € 500,00
L’applicazione delle penali, sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza inviata a mezzo fax, o
posta elettronica o raccomandata AR. Il concessionario, entro 15 giorni dalla notifica della contestazione, potrà
presentare controdeduzioni ed in mancanza di queste o non essendo le medesime sufficientemente motivate, il
RUP adotterà le penali sopra descritte.
La penale verrà applicata con determinazione del RUP e dovrà essere versata dal concessionario entro quindici
giorni dalla ricezione delle predetta determinazione. In caso di mancato pagamento, verrà trattenuta in
occasione delle prima liquidazione mensile utile del contributo di gestione o, in alternativa, incamerata
mediante escussione della cauzione definitiva. In quest’ultima ipotesi il concessionario è obbligato al reintegro
della cauzione stessa per l’importo originario entro trenta giorni dalla notizia dell’escussione, essendo in
mancanza facoltà del concedente risolvere la convenzione.
Art.20 - Esecuzioni d’ufficio
Nel caso di deficienze nell’espletamento del servizio e a seguito di inottemperanza alla diffida ad adempiere,
l’Amministrazione Comunale potrà far eseguire d’ufficio lavori o effettuare acquisti di materiali e quant’altro
sia necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.
L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio, sarà trattenuto dal contributo di gestione mensile dovuto al
concessionario e, all’occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.
Art.21 - Risoluzione del contratto
Il concedente si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualunque tempo ai sensi dell’art.
1456 del codice civile, senza alcun genere di indennità o compenso per il concessionario, neppure sotto il
profilo del rimborso spese, nei casi di seguito indicati:
- abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di
terzi;
- impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte dell’Amministrazione
Comunale;
- mancato possesso delle prescritte abilitazioni professionali, autorizzazioni, licenze e concessioni previste
dalle norme legislative e regolamentari, che disciplinano la materia;
- gestione dell’impianto tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
- manutenzione ordinaria effettuata in modo difforme dalla presente convenzione;
- pagamento delle utenze effettuato con un ritardo superiore a tre mesi;
- il venir meno, per qualsiasi motivo, delle coperture assicurative previste nella presente convenzione,
- la perdita dei requisiti di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica relativa alla presente
convenzione.
- nelle ipotesi previste da altri articoli della presente convenzione;
- in caso di grave violazione di quanto previsto dall’art. 9 della presente convenzione.
Il provvedimento di risoluzione sarà preceduto da contestazione scritta dell’inadempienza inviata a mezzo fax,
o posta elettronica o raccomandata AR. Il concessionario, entro 20 giorni dalla notifica della contestazione,
potrà presentare controdeduzioni.
In mancanza di controdeduzioni o qualora le stesse non vengano accolte, con determinazione del RUP si
provvederà alla risoluzione della presente convenzione.
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato al concessionario mediante
Raccomandata A.R. o tramite PEC.
In caso di risoluzione per inadempimento resta salvo il diritto al risarcimento del danno e l’incameramento
della cauzione definitiva.
Il Comune potrà sempre revocare unilateralmente la concessione per rilevanti sopravvenuti motivi di
interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dall’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e
successive modifiche ed integrazioni, con avviso da comunicare al Concessionario con lettera raccomandata
A.R. con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, se non ricorrono motivi di estrema urgenza e salvo indennizzo.
In tale ipotesi l’impianto dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di
cui all’art. 7.
Il Concessionario non potrà subordinare il rilascio dell’immobile all’avvenuto pagamento da parte del
Comune concedente dell’indennizzo eventualmente ad esso spettante in conseguenza della revoca.
Art. 22 – Referenti delle parti.
Il concessionario ed il concedente stabiliscono che i responsabili delle comunicazioni scritte e degli
adempimenti formali contratti in forza della presente convenzione sono per il concedente il Responsabile del
Servizio Sport e per il concessionario il legale rappresentante.
Per le questioni di natura tecnica o relative alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria il Responsabile del
Servizio Sport verrà coadiuvato dal Responsabile del Servizio Patrimonio.
I riferimenti del concessionario sono i seguenti:
fax _____
posta elettronica ordinaria _____________________
posta elettronica certificata ____________________
Art. 23 – Risoluzione delle controversie.
Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere la gestione dell’impianto e lo svolgimento dei
servizi e delle attività previste dalla presente convenzione, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate
riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dal RUP le relative decisioni.
In assenza di una soluzione concordata, per tutte controversie di natura tecnica, amministrative o giuridica che
dovessero insorgere relativamente all’osservanza, all’attuazione ed all’interpretazione della presente
convenzione è competente il Foro di Taranto, con esclusione del ricorso all’arbitrato.
Art. 24 – Trattamento dati personali e diritto di accesso.
Il concedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il concessionario che tratterà i dati
contenuti nella presente convenzione e in generale tutti i dati acquisiti nello svolgimento del rapporto di
concessione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali.
Il concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e si obbliga a trattare i
dati personali raccolti in relazione all’espletamento della concessione oggetto della presente convenzione
esclusivamente ai fini dell’esecuzione della stessa, rispondendo direttamente dei danni provocati agli interessati
in violazione delle norme vigenti in materia.
Sussiste il diritto di accesso nei confronti degli atti del concessionario (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)
esercitabile tramite il concedente.
Art. 25 - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono a
carico del concessionario.
Art. 26 - Validità norma di legge e regolamento
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamati ed applicabili le disposizioni di
legge e i regolamenti comunali che regolano la materia.