REGOLAMENTO DEL “ MERCATO INGROSSO FIORI di Torino

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REGOLAMENTO DEL “ MERCATO INGROSSO FIORI di Torino
REGOLAMENTO DEL “ MERCATO INGROSSO FIORI di Torino
“ approvato nell’Assemblea dei soci del 30 aprile 2010; successivamente modificato nell’Assemblea del 29 Aprile 2013 “
Il presente regolamento entra in vigore a far data 31 Maggio ’10, dovrà essere osservato da tutti i soci del Consorzio, lo stesso
potrà essere modificato, ma le eventuali successive modifiche dovranno essere approvate con voto favorevole dei due terzi dei
soci del consorzio.
Il presente regolamento regola l’ organizzazione, la gestione ed ogni attività propedeutica allo sviluppo economico del
mercato ingrosso fiori di Torino, il rispetto dello stesso è allargato anche ai clienti del mercato, pena l’esclusione degli stessi
all’accesso al mercato.
Articolo 1 - Definizione, ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento, detta norme per la gestione, l'
organizzazione ed il funzionamento del “
mercato ingrosso
fiori “ ( M.i.f) mercato alla produzione ed al commercio di fiori, fronde, foglie e frutti ornamentali freschi recisi
nonché delle piante ornamentali, istituito e gestito dallo stesso consorzio
2.
Per Mercato Ingrosso Fiori si intende l'area ubicata in via Reicyend n. 31/a - 37/a, censita a catasto F. 33 n. 707,
z.c. 2 piano T. attrezzata e dotata di servizi per lo svolgimento, da parte di una pluralità di venditori e compratori,
di operazioni commerciali all'ingrosso relative ai prodotti di cui al comma 5 del presente articolo.
3.
-
Tale mercato, persegue tra l'
altro le finalità di assicurare:
il libero svolgimento della concorrenzialità;
la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti;
l'
afflusso, la conservazione e l'
offerta degli stessi;
la più ampia informazione floreale e commerciale.
4.
-
Agli effetti del presente regolamento:
per mercato si intende il mercato all'
ingrosso dei fiori di cui al comma 2
per operatori si intendono coloro che sono ammessi alle vendite;
per utenti si intendono coloro che sono ammessi agli acquisti ;
per personale del mercato si intendono gli addetti ai vari servizi gestiti e i dipendenti degli operatori che lavorano nel
mercato.
5.
In ottemperanza alle disposizioni della Unione Europea possono essere immessi nel mercato, dai soci del consorzio,
per la compravendita i prodotti florovivaistici, prodotti, coltivati o commercializzati :
a) nei paesi della U. E. ;
b) nei paesi diversi da quelli della U.E. nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari e dalle
norme nazionali con l’obbligo dell’esatta e ben visibile indicazione del paese di origine del prodotto, senza ulteriori
aggiunte di località che possano ingenerare confusioni sulla zona originaria di produzione.
6.
a)
b)
c)
l’area mercatale è a disposizione di:
produttori;
grossisti di fiori e piante ornamentali;
grossisti di accessori per fiorai.
Articolo 2 - Gestione del mercato
1.
Il mercato è gestito direttamente dal Consorzio M.i.f., anche attraverso il direttore di cui agli art. 4 e 5 del presente
1
regolamento. Il regolamento non cambierà anche se al M.i.f. subentrasse altro soggetto.
Articolo 3 – Soggetti che possono operare sul mercato ed accedervi
Sono ammessi alla vendita, esclusivamente i soci del M.i.f. che dovranno essere iscritti al registro delle imprese detenuto
presso la C.C.I.A.A. di loro competenza.
Sono ammessi ad accedere al mercato, per effettuare acquisti, tutti i soggetti sotto indicati che abbiano i requisiti previsti
dalla legge per l’esercizio del commercio:
a) produttori floricoli;
b) consorzi e cooperative di produttori;
c) associazioni di produttori di cui alla legge 674/78;
d) commercianti dettaglianti;
e) commercianti grossisti, esportatori ed importatori;
f) imprese che provvedono alla lavorazione e trasformazione dei prodotti floricoli:
m) i gestori di ristoranti, degli alberghi, dei pubblici esercizi, delle mense e degli spacci aziendali nonché chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o mediante altra forma di
distribuzione, direttamente al consumatore.
Possono altresì avere accesso al mercato, per svolgere acquisti, i gruppi di acquisto, loro consorzi, associazioni
sociali ed assistenziali ed ecclesiastiche, gli enti comunali di consumo, scuole di arte floreale, preventivamente
autorizzati dalla direzione.
Posso altresì avere accesso al mercato tutti coloro che statutariamente e/o professionalmente utilizzano e promuovono
nella loro attività prodotti florovivaistici.
Possono altresì avere accesso al mercato, rappresentanti, dipendenti e collaboratori, delle categorie indicate con le
lettere a,b,c,d,e,f,m del presente articolo, i soggetti sopra indicati al presente comma dovranno essere in regola con le
normative lavoristiche vigenti, la responsabilità del rispetto di tali norme ricade sui titolari degli stessi, viene esclusa
ogni responsabilità in capo al M.i.f.
Sono altresì ammessi all’accesso, gli operatori con attività collaterali al mercato e alla produzione e
commercializzazione dei prodotti florovivaistici.
Hanno accesso i rappresentanti delle organizzazioni professionali e sindacali degli operatori di mercato.
Articolo 4 - Il Direttore
1.
Il Direttore è nominato dal consiglio del M.i.f.
Articolo 5 - Compiti del Direttore
1.
Il direttore, oltre i compiti previsti in altri articoli del presente Regolamento, provvede altresì a far applicare le
deliberazioni del M.i.f. e a :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
stabilire i turni, gli orari e le modalità di lavoro e di servizio del personale dipendente del M.i.f. ;
accertare che le operazioni commerciali e tutte le altre attività all'
interno del Mercato si svolgano nel rispetto delle
norme legislative e regolamentari;
segnalare tempestivamente al presidente del M.i.f. le carenze strutturali e organizzative del Mercato indicando nel
contempo le iniziative e gli interventi atti a migliorare i servizi e facilitare le operazioni di commercializzazione nel
Mercato;
emanare ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni; eccezionalmente, nei casi di particolare urgenza e se
le circostanze lo richiedono, emanare altri idonei provvedimenti. Tanto gli ordini di servizio quanto gli altri
provvedimenti devono essere comunicati tempestivamente al presidente del M.i.f. ;
accertare il possesso dei requisiti per l'
ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal
presente Regolamento e dalla normativa in materia, per poter adempiere a quanto disposto dal successivo art.10, e
vigilare circa l'
osservanza degli orari prestabiliti;
rendere possibile l'
utilizzo di tutte le attrezzature del Mercato per assicurare la buona osservazione dei prodotti;
2
g.
intervenire, se richiesto, per dirimere in via bonaria eventuali controversie tra operatori, utenti e prestatori di servizi del
Mercato;
2.
Il Direttore, in stretto rapporto con gli organi del M.i.f., assicura la più ampia collaborazione agli Uffici Statali,
Regionali ed agli Enti Locali su eventuali richieste in merito all’attività svolta ed ai prodotti commercializzati.
3.
il Direttore provvede a predisporre le pezze giustificative delle spese e delle entrate, utili alla elaborazione del bilancio
di esercizio.
4.
il Direttore di concerto con gli organi del M.i.f. dovrà predisporre ogni azione utile alla creazione di attività
commerciali, direttamente da lui seguite, aventi obiettivo l’implementazione della domanda, per poter creare ulteriori
opportunità commerciali per i consorziati.
Articolo 6 - Altro personale dipendente del M.i.f.
1.
Il Direttore è coadiuvato, nell'
esercizio dei suoi compiti, dall’organico predisposto con delibera del Consiglio
direttivo, da personale assunto, in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato.
Articolo 7 - Servizi di informazione consulenza commerciale e floricola
1.
Il servizio di informazione consulenza commerciale ha lo scopo di: attingere ovunque notizie e dati concernenti la
produzione, lo scambio (esportazione, importazione, commercio interno), il consumo e le quotazioni dei prodotti, oggetto di
commercializzazione nel mercato, e di elaborare i dati raccolti dando ad essi la più ampia e tempestiva divulgazione tra gli
operatori e gli utenti del mercato.
2.
Il Direttore, cui compete la direzione e l'
organizzazione del servizio, sollecita la collaborazione di istituti universitari,
di Enti e di uffici pubblici e privati, nonché dei Direttori degli altri mercati.
Articolo 8 - Servizio rilevazione prezzi e compilazione del listino
1.
Il M.i.f. può disporre, su richiesta, il servizio della rilevazione dei prezzi praticati dagli operatori, in conformità delle
disposizioni dell'
Istituto Nazionale di Statistica e delle direttive che, al riguardo, verranno impartite dalle autorità competenti.
La rilevazione dei prezzi verrà, eventualmente, effettuata esclusivamente a mezzo di intervista agli operatori e agli utenti,
tenendo conto anche dei quantitativi trattati.
Articolo 9 - Servizi vari – Consulenze e assistenza
1.
Qualora ne avverta l'
utilità, il M.i.f. provvede a mantenere o istituire, tutti quei servizi complementari ritenuti utili per
le effettive esigenze del mercato, e dei suoi operatori – soci, quali assistenza e consulenza tecnica, assumendone la gestione o
affidando in concessione ad altri mediante convenzione.
Articolo 10 - Documenti per l'accesso al mercato
1.
L'
ammissione al mercato è autorizzata dal Presidente del M.i.f. previo l’accertamento del possesso dei requisiti per
l'
ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento e dalla normativa in
materia, mediante il rilascio agli operatori, ed agli utenti - acquirenti, ai loro familiari coadiuvanti ed al personale dipendente e
i rappresentanti, di un apposito tesserino completo dei dati anagrafici e della qualifica professionale.
2.
Per gli operatori alle vendite e loro coadiuvanti e dipendenti potranno essere richiesti oltre ai requisiti professionali,
anche una autodichiarazione con la quale l’interessato attesti l’assenza di condanne passate in giudicato .
4.
Avverso il provvedimento di diniego all'
ammissione nel mercato, l'
interessato può ricorrere al presidente del M.i.f. ,
che sentito il Consiglio Direttivo, decide entro 30 giorni, con provvedimento definitivo.
3
5.
Il tesserino deve essere esposto e visibile, lo stesso può essere soggetto a verifica da parte del personale preposto al
controllo.
Articolo 11 - Altre persone autorizzate ad accedere nel mercato
1.
Sono ammessi nel mercato con i propri mezzi, contrassegnati da apposito identificativo, i conferenti le merci in
possesso di regolare documento di trasporto emesso a norma di legge, nonché i produttori o commercianti all'
ingrosso che
conferiscono i prodotti di cui all'
articolo 1 destinati ad operatori assegnatari di posteggi del mercato.
2.
Il Direttore consente l'
accesso al mercato anche a quelle persone che, per comprovati motivi, devono recarsi anche
abitualmente presso gli operatori oppure negli uffici e servizi del mercato stesso.
Articolo 12 - Posteggi di vendita
1.
Per posteggi di vendita si intendono i locali, celle frigo, o anche solo determinati spazi in cui gli operatori svolgono la
loro attività commerciale. La loro superficie non può essere inferiore a mq. 7,00.
2.
Il numero, le dimensioni e le caratteristiche dei posteggi di vendita sono stabiliti con deliberazione del consiglio del
M.i.f., anche con riferimento alla planimetria del mercato.
Articolo 13 - Assegnazione dei posteggi
1.
I posteggi di vendita sono assegnati per un minimo di anni 6, con tacito rinnovo alla scadenza salvo disdetta da parte
del concessionario, disdetta che dovrà essere inoltrata al presidente del Mercato almeno 90 giorni prima della decorrenza
della disdetta. All’atto dell’assegnazione verrà sottoscritto da parte dell’interessato, un documento di accettazione del
posteggio e di conferma dell’accettazione integrale del regolamento.
Le nuove assegnazioni vengono effettuate, agli operatori, produttori e commercianti , che ne facciano richiesta e abbiano i
requisiti prescritti, o a seguito di nuova concessione, o a seguito di modifica della concessione per fusione o trasferimento o
ampliamento di posteggio, oppure a seguito di subingresso. Uno stesso operatore, persona fisica o società, non può ottenere in
concessione direttamente o tramite società di cui detenga almeno il 50% delle quote sociali o del capitale, posteggi la cui
superficie complessiva superi i 285 mq, fatte salve valutazioni specifiche approvate preventivamente dal Consiglio direttivo
3.
Per il rilascio e il rinnovo della concessione è necessario che il titolare (in caso di società, ciascun socio):
-non abbia riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
-non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale
professionale o per tendenza;
-non sia stato condannato per delitti dolosi previsti dal titolo VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 257 (disciplina del
fallimento), e per quelli dolosi contro la pubblica amministrazione (articoli 314-360 Codice Penale), o l'
ordine pubblico
(articoli 414-421 C.P.), o l'
incolumità pubblica (articoli 422-437 C.P.), e la fede pubblica (articoli 456-498 C.P.),
o l'
economia pubblica, l'
industria ed il commercio (articoli 499-518 C.P.), o le persone (articoli 575-623 C.P.), o il
patrimonio (articoli 624-649 C.P.), a pena superiore a sei mesi;
-non sia stato dichiarato fallito;
-non abbia riportato condanna per più di due volte in un quinquennio per uno dei delitti previsti dagli articoli 353, 355,
356, 442, 444, 472, 473, 474, 513, 515 e 517 del Codice Penale;
-è inoltre necessario che contro il titolare, persona fisica o società, o contro i soci della società non siano stati
elevati nell'
ultimo quinquennio protesti pubblicati nell’elenco ufficiale della Camera di Commercio.
4.
In deroga a quanto previsto all’art. 14 comma 1, i posteggi che si renderanno liberi, verranno utilizzati per
ampliamenti e/o spostamenti destinati agli attuali concessionari del mercato. In particolare, su richiesta, potranno essere
assegnati, prioritariamente a chi è già titolare di concessione, a quello dei concessionari di posteggi contigui e qualora non
venga effettuata l'
assegnazione per contiguità, a quello dei concessionari frontisti.
5.
Nelle more della procedura di concessione definitiva, i posteggi liberi possono essere temporaneamente assegnati dal
consiglio del M.i.f. , tramite il Direttore, all'
operatore che abbia i requisiti ritenuti validi.
4
Articolo 14 - Titolarità dei posteggi e modifiche
1.
L’assegnazione di un posteggio di vendita ad una persona fisica è strettamente personale e intrasferibile; in caso di
morte, di grave malattia o di comprovato impedimento del concessionario, il coniuge e i parenti entro il terzo grado e gli affini
entro il secondo grado, possono, previa autorizzazione del consiglio del M.i.f., subentrare nella concessione avendone i
requisiti.
2.
l’assegnazione di un posteggio di vendita ad una società legalmente costituita è intestata ai suoi rappresentanti legali,
la stessa è intrasferibile.
3.
Due o più produttori, commercianti all'
ingrosso, ditte individuali o società, già assegnatari, possono scambiare i
relativi posteggi o unificarli mediante costituzione o fusione di azienda / società fra gli stessi, previa comunicazione al
presidente del M.i.f.
4.
Le società previste nei commi precedenti, assumono tutte le responsabilità e gli impegni amministrativi, commerciali,
finanziari e fiscali degli assegnatari, in quanto tali, a cui sono subentrati che comunque dovranno in modo solidale garantire il
M.i.f.
5.
Qualsiasi variazione nella titolarità delle ditte concessionarie di posteggi o nella loro composizione, quando comporti
l'
ingresso di nuovi soci, è subordinata alla preventiva comunicazione al presidente del M.i.f. .
Articolo 15 - Gestione dei posteggi di vendita
1.
I posteggi di vendita sono gestiti dai rispettivi concessionari quando trattasi di persone fisiche e dai rappresentanti
legali quando trattasi di persone giuridiche, società o cooperative. Detti gestori dei posteggi di vendita possono farsi
temporaneamente rappresentare da collaboratori familiari o personale dipendente, previo consenso del Direttore.
2.
I concessionari dei posteggi di vendita svolgono la sola funzione di commerciante in proprio, sono escluse le funzioni
di mandatario o commissionario.
3.
I concessionari dei posteggi di vendita eleggono per i rapporti con il concedente, il loro domicilio ad ogni effetto,
presso i rispettivi posteggi di vendita.
4.
Le aree di vendita riservate ai concessionari sono opportunamente identificate da apposite delimitazioni .
5.
I concessionari devono esporre nel posteggio di vendita in luogo visibile, una tabella indicante la denominazione della
Ditta concessionaria, il nominativo del titolare oppure del rappresentante/i legale/i.
Articolo 16 - Gestione dei posteggi di vendita - Produttori
1.
Nei posteggi riservati ai produttori gli stessi possono porre in vendita la loro produzione, nel rispetto dei limiti della
prevalenza di cui all’art. 2135 c.c. .
2.
Con l'
autorizzazione del presidente del M.i.f. , a mezzo del Direttore, i produttori possono farsi rappresentare da
familiari espressamente designati o da personale dipendente.
3.
Le disposizioni del presente regolamento concernenti le concessioni, si applicano anche ai produttori singoli od
associati abilitati al commercio e concessionari di posteggi riservati ai grossisti.
4.
I produttori singoli o associati in caso di assenza per un periodo superiore a 15 giorni continuativi, sono tenuti a
comunicare alla Direzione il periodo e le motivazioni dell'
assenza pena la decadenza del posteggio e l’applicazione delle
sanzioni di cui al presente regolamento.
5
5.
I produttori che non intendono asportare dal mercato la merce rimasta invenduta al termine delle contrattazioni,
possono, sotto la propria responsabilità, depositare tale rimanenza esclusivamente nello spazio di vendita assegnato.
Articolo 17 - Utilizzazione dei posteggi
1.
Nei posteggi non sono consentite modifiche strutturali e installazioni di impianti di qualsiasi specie senza il preventivo
consenso del presidente del M.i.f. e non sono ammessi il deposito e la vendita di prodotti diversi da quelli indicati nell'
articolo
1 del presente regolamento.
2.
Durante le ore di chiusura del mercato, la permanenza e l'
accesso degli operatori, dei loro coadiuvanti e dipendenti
sono autorizzati dal Direttore o dal personale adibito alla vigilanza, secondo la necessità del caso.
3.
Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e delle altre aree di vendita, nonché
comunicare tempestivamente alla Direzione le opere di manutenzione straordinaria occorrenti e pertanto è responsabile dei
danni procurati a persone o cose in conseguenza della sua mancata diligenza.
4.
E'vietato adibire i posteggi, e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.
5.
E'vietato utilizzare o occupare aree di vendita o altri spazi non dati in concessione.
6.
La sospensione dell'
attività di vendita deve essere preventivamente, o comunque entro tre giorni dal suo inizio,
comunicata al Direttore; se supera i 15 giorni in un anno solare deve essere autorizzata.
Articolo 18 - Corrispettivi e tariffe
1.
I corrispettivi di assegnazione dei posteggi e di ogni altro locale del mercato, nonché le tariffe dei servizi e delle utenze
del mercato, anche quelli dati in appalto a terzi, sono stabiliti dal consiglio del M.i.f., ed approvati ai sensi dello statuto
vigente.
2.
I corrispettivi di concessione comprendono anche il godimento delle attrezzature, dei parcheggi, dell'
organizzazione
generale del mercato compresa la promozione, i costi amministrativi di gestione del consorzio, nonché le prestazioni di
assistenza e di vigilanza del personale del M.i.f. .
3.
Detti corrispettivi, soggetti all'
I.V.A., sono stabiliti dal consiglio del M.i.f., in canoni mensili da pagarsi entro 30 gg
data fattura/proforma.
4.
In caso di ritardato pagamento anche di una sola rata del corrispettivo, verrà addebito automaticamente un interesse
moratorio applicando il tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 e successive integrazioni e modificazioni, decorrente dal primo
giorno di ritardo rispetto alla relativa scadenza. In caso di ritardo il Presidente del M.i.f. invierà al socio assegnatario moroso
intimazione scritta al pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi da parte dello stesso entro il 30° (trentesimo) giorno dalla
scadenza iniziale. In mancanza di adempimento all’intimazione entro tale ultimo termine, il Presidente del M.i.f., sentito il
Consiglio Direttivo, invierà per iscritto al socio moroso una proposta di piano di rientro che dovrà essere accettata senza
modifiche e per iscritto entro il 60°(sessantesimo) giorno dalla scadenza iniziale, termine entro il quale l’assegnatario moroso
dovrà procedere anche al pagamento della prima rata del piano di rientro proposto. In caso di mancata integrale accettazione
per iscritto del piano di rientro o di mancato pagamento della prima rata del piano stesso entro il termine suindicato, l’atto di
assegnazione del posteggio si considererà automaticamente risolto per fatto e colpa dell’assegnatario e quest’ultimo, a partire
dal medesimo termine, non potrà più disporre del posteggio, che dovrà immediatamente liberare, e non potrà più accedere al
mercato per le operazioni di vendita”.
5.
Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato
adottato un provvedimento di sospensione.
6.
Le tariffe ed i corrispettivi, di cui al primo comma del presente articolo, sono oggetto di massima divulgazione ad
6
operatori ed utenti da parte della Direzione del mercato.
7.
Non possono essere applicate tariffe e corrispettivi in misura superiore a quelli stabiliti.
Articolo 19 - Minimi di attività commerciale
1.
Tutti i concessionari di posteggi, devono svolgere annualmente nel mercato un minimo di attività commerciale.
2.
Il minimo di attività commerciale svolta da ciascun concessionario sul mercato è stabilito in gg. 180 anno .
3.
Se non sono invocate e provate cause di forza maggiore, il mancato svolgimento nel periodo di concessione
dell'
attività minima complessivamente stabilita comporta la sospensione della concessione.
4.
Tuttavia se l'
attività svolta nel periodo di concessione è pari ad almeno l'
90% di quella minima stabilita, la concessione
potrà essere rinnovata .
Articolo 20 - Termine e revoca delle concessioni dei posteggi
1.
a)
b)
c)
d)
Le concessioni hanno termine:
alla scadenza;
per rinuncia, causa chiusura volontaria dell’attività;
per fallimento;
per venir meno della vigenza del contratto di locazione
2.
La rinuncia all’assegnazione deve essere resa nota al consiglio del M.i.f. a mezzo lettera raccomandata entro 90 gg.
dalla data in cui si intende attuare la stessa.
3.
Le concessioni vengono revocate in caso di perdita dei requisiti per l'
esercizio del commercio e/o alla produzione.
4.
Le concessioni possono essere revocate, dal consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti all'
interessato, nei
seguenti casi:
a)
la mancata nomina o mancata sostituzione del legale rappresentante, nel caso di società, enti, ecc.;
b)
inattività, non tempestivamente comunicata al presidente del M.i.f. o da questo non autorizzata, per oltre 60 giorni
continuativi in un anno;
c)
inattività per i produttori singoli o associati per un periodo superiore a 20 giorni continuativi, non comunicata al
presidente;
d)
morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del corrispettivo per l'
uso del posteggio; in caso di recidiva, previa diffida;
e)
cessione, anche parziale del posteggio a terzi;
f)
gravi scorrettezze commerciali;
h)
ripetute violazioni delle norme che disciplinano l'
attività del mercato, nonostante l'
applicazione di progressive sanzioni
pecuniarie e sospensioni temporanee.
5.
Quanto stabilito al 1° comma del presente articolo, lettera b, non sarà in vigore e non potrà essere utilizzato da parte
degli assegnatari per i primi 20 mesi di durata della assegnazione del posteggio.
Articolo 21 - Riconsegna dei posteggi di vendita
1.
Nei 15 giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il
concessionario deve riconsegnare il posteggio, libero di persone e di cose, già rimossi impianti e sovrastrutture non di
proprietà del consorzio M.i.f. , nonché in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere l'
immediato subentro di
un altro operatore.
2.
In caso di inottemperanza, salvo che non vengano acquistati dal subentrante, impianti, sovrastrutture e attrezzature
possono essere rimossi dal consorzio M.i.f. , addebitando al concessionario le relative spese, oppure passano in proprietà al
7
consorzio M.i.f. .
Articolo 22 - Disciplina delle vendite
1.
Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.
2
Le vendite di prodotti sono effettuate nel posteggio di vendita dal concessionario, dai suoi familiari coadiuvanti, dai
suoi dipendenti regolarmente assunti .
3.
Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in
vendita e distinta con cartelli portanti l'
indicazione dell'
acquirente.
4.
Gli operatori, nei confronti degli acquirenti, non possono mettere in atto alcuna forma discriminatoria. Gli acquirenti,
se accettano il prezzo e la condizione di pagamento, hanno diritto all'
acquisto nell'
ordine di tempo in cui si sono accordati con
l'
operatore.
5.
Gli utenti, una volta accettata la condizione di pagamento e il prezzo, non possono disconoscere l'
acquisto, salvi i casi
in cui dopo un controllo presso il posteggio dell'
operatore, il prodotto non visibile risulti difforme da quello visibile.
6.
Nel caso di prodotti posti in contenitori chiusi, se il prodotto risulta difforme da quello oggetto della contrattazione, il
rifiuto all'
acquisto può avvenire successivamente, con contestazione direttamente al venditore.
7.
La Direzione del mercato, qualora si verificassero inadempienze nei pagamenti e a seguito di circostanziata e
documentata denuncia, previa contestazione degli addebiti, potrà inibire l'
accesso al mercato all'
insolvente ritirando allo stesso
la tessera di cui all'
articolo 12 del presente regolamento sino a dimostrazione dell'
avvenuta regolarizzazione dell'
inadempienza
.
Articolo 23 - Classificazione
1.
Per la classificazione delle merci si applicano le norme comunitarie.
2.
Dovranno essere osservate le norme per la conservazione del patrimonio naturale previste dalla Legge Regionale del 2
novembre 1982 n. 32 e successive modificazioni.
Articolo 24 - Merci indirizzate al mercato
1.
Tutte le merci dirette al mercato devono essere indirizzate agli operatori del mercato.
2.
Il destinatario deve risultare dai documenti previsti dalle leggi fiscali in vigore.
3.
La merce e i relativi imballaggi che pervengono al mercato devono servire esclusivamente per la vendita all'
interno
dello stesso.
Articolo 25 – Aree di distribuzione
1.
Il consorzio M.i.f., per favorire il rapporto diretto tra la produzione e la distribuzione al consumo, rende possibile e
sollecita la presenza in mercato dei cosiddetti "gruppi d'
acquisto", di cooperative di consumo e loro consorzi, e di altre forme
associative fra dettaglianti anche mediante l’eventuale concessione di spazi per il deposito, dei prodotti, compresi nelle tabelle
merceologiche dei propri associati.
2.
Il Consorzio M.i.f., potrà organizzare e gestire, direttamente o in concessione, un servizio di logistica e consegne a
domicilio rivolto alle imprese acquirenti.
Articolo 26 - Pulizia del mercato
8
1.
Il consorzio M.i.f. assicura al mercato, anche attraverso concessionari, il servizio per la raccolta e l'
asportazione di
rifiuti, per il lavaggio di tutta l'
area di mercato, per la pulizia e la disinfestazione dei servizi igienici.
2.
Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi di loro pertinenza, siano costantemente tenuti puliti e
sgombri da rifiuti.
3.
A cura degli assegnatari dei posteggi, i rifiuti debbono essere raccolti in appositi recipienti chiusi per essere poi ritirati
dal personale all'
uopo incaricato, attuando la raccolta differenziata degli stessi; i rifiuti particolarmente consistenti e
voluminosi debbono essere raccolti e trasportati nei luoghi a ciò destinati, secondo le direttive che emanerà il consiglio del
M.i.f..
4.
E'vietata l'
introduzione di rifiuti nel mercato.
5.
La Direzione del mercato, gli addetti alla vigilanza, hanno facoltà di procedere a visite e ispezioni dei posteggi in
concessione.
Articolo 27 - Responsabilità
1.
Salve le responsabilità di Legge, il consorzio M.i.f. non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi
di qualsiasi natura o deperimenti di merci subiti, a qualunque titolo, degli operatori o frequentatori del mercato.
2.
Gli operatori concessionari di aree, devono essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a cose e persone ed allo
stesso mercato, nell'
ambito dell'
area di vendita assegnata. Il consiglio del M.i.f. , stabilisce i limiti minimi della polizza
assicurativa.
3.
Gli operatori, gli utenti e gli altri frequentatori del mercato, sono responsabili dei danni causati a terzi, al mercato
stesso e alle sue strutture, da essi e dai loro familiari e dipendenti, e pertanto sono tenuti a rimborsarli.
Articolo 28 - Calendario orari
1.
Il consiglio del M.i.f. stabilisce il calendario e gli orari del mercato.
2.
Il calendario degli orari, sono esposti su apposite bacheche e resi noti in tutti i modi.
3.
Il Direttore può in particolare circostanze, ritardare o anticipare l'
inizio o il termine delle operazioni di vendita.
4.
Gli orari di ingresso al mercato devono consentire agli operatori di effettuare il rifornimento, la vendita e la
consegna all'
utente dei prodotti commercializzati nonché la contabilizzazione delle operazioni di vendita.
5.
orari di apertura del mercato:
a) apertura mercato dal lunedì al sabato ore 04,30
b) chiusura mercato dal lunedì al sabato ore 17,30
6.
orari delle contrattazioni di vendita:
a) dal lunedì al sabato ore 06,30
-ore 16,00
Articolo 29 - Ordine interno
1.
Gli operatori, gli utenti e tutti coloro che per qualsiasi ragione frequentano il mercato devono attenersi alle disposizioni
che, nell'
ambito delle proprie attribuzioni, sono impartite dal Direttore.
2.
L'
accesso, la circolazione, la sosta e la velocità massima dei veicoli sono disciplinati dal consiglio del M.i.f. , . La
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segnaletica utilizzata deve corrispondere a quella regolamentare prevista dal codice della strada.
3.
Il consiglio del M.i.f. , stabilisce il numero, le caratteristiche e il modo d'
uso dei veicoli adibiti ai trasporti interni (
carrelli ecc. ).
4.
Chiunque è autorizzato ad accedere nel mercato, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione stessa del
mercato.
5.
-
E'pertanto vietato:
ostacolare le operazioni commerciali e le attività ad esse connesse;
mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
fare uso di impianti di amplificazione sonora non autorizzati dalla Direzione;
promuovere sottoscrizioni senza il permesso del Direttore;
affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
introdurre animali;
ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
turbare il funzionamento del mercato con grida e schiamazzi, sia pure allo scopo di attirare i compratori;
gettare sui luoghi di passaggio prodotti avariati o altro;
accendere fuochi;
detenere presso i posteggi di vendita, sostanze nocive o potenzialmente pericolose per la salute pubblica.
6.
Le Organizzazione Sindacali cui aderiscono le categorie che operano nel mercato possono installare apposite bacheche
per affiggervi manifesti o comunicati di natura sindacale. Il numero, la dimensione e l'
ubicazione di tali bacheche, sono
stabiliti dal consiglio del M.i.f. .
Articolo 30 - Provvedimenti disciplinari
1.
Nei confronti degli operatori, loro familiari e dipendenti, degli addetti ai servizi e loro dipendenti, degli utenti, loro
familiari e dipendenti e delle altre persone che per qualsiasi motivo accedono al mercato che contravvengono, al presente
Regolamento e al Decreto Legislativo 9/2002 ( codice della strada ) e successive modificazioni, sono stabilite le seguenti
sanzioni graduate secondo la gravità della violazione commessa:
a)
diffida da parte del Direttore;
b)
sospensione da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, disposta dal consiglio del M.i.f. ;
c)
sospensione da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre mesi, disposta dal consiglio del M.i.f.,
2.
Il consiglio del M.i.f. , stabilisce quali infrazioni sono soggette alla sospensione da ogni attività nel mercato.
3.
Durante il periodo di sospensione, gli assegnatari soggetti al provvedimento, devono comunque restare chiusi al
pubblico, non possono compiere nessuna operazione commerciale.
Articolo 31 – Vendite dirette ai consumatori finali
La vendita direttamente ai consumatori finali, come da presente regolamento, sono escluse.
Per non precludere a priori tale forma di vendita, nell’interesse delle aziende e dei consumatori, viene costituita una
commissione specifica permanente, che avrà il compito di valutare e successivamente regolamentare l’eventuale apertura del
mercato alla vendita diretta al consumo finale.
La commissione sarà composta: dal presidente del M.i.f. o suo delegato, da un rappresentante designato dalle associazioni di
rappresentanza dei fioristi posto fisso, degli ambulanti e delle OO. PP. AA. , potranno essere invitati ai lavori un
rappresentante delle associazioni dei consumatori riconosciute, il segretario verbalizzante è di diritto il segretario del M.i.f.
Le decisioni della commissione, dovranno essere portate in approvazione nell’assemblea del M.i.f . per la successiva
applicazione.
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