Diapositiva 1

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Diapositiva 1
Forum Fiscalità - Energie Rinnovabili
Il GSE a confronto con l’Agenzia delle Entrate
Criticità della Robin Tax:
Profili soggettivi; Rapporti con consolidato fiscale
e trasparenza; Riporto perdite.
Mercoledì, 22 Settembre 2010
Francesco Bontempo
Guerino Russetti
AGENDA:CRITICITÀ DELLA ROBIN TAX
y Profili soggettivi
y Criticità ed indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella
Circolare n. 35/E del 2010;
y Applicazione della RHT alle imprese che operazione nel
comparto delle energie rinnovabili
y Riporto perdite
y Natura dell’addizionale ed effetti sulla gestione delle perdite
pregresse
y Rapporti con consolidato fiscale e trasparenza
y “Autonoma” applicazione dell’addizionale
y Gestione delle perdite pregresse
La norma …
y “In dipendenza dell'andamento dell'economia e
dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle
tariffe del settore energetico, l'aliquota dell‘IRES è applicata
con una addizionale di 6,5 punti percentuali”
y per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente
un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano
nei settori di seguito indicati:
y a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
y b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine,
petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio
liquefatto e gas naturale;
y c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
Il conteso economico
y La finalità della norma è quella di colpire gli extraprofitti
generati da questo settore a seguito di un ciclo economico che si
è caratterizzato per incrementi d’origine speculativa
del valore delle
materie prime
del settore
energetico
Requisiti soggettivi:
y I requisiti previsti dalle disposizioni per stabilire quali
contribuenti devono essere assoggettati all’addizionale sono
riassumibili in due tipologie:
soglia minima di ricavi conseguiti: 25 milioni di euro;
y l’aver operato, in via prevalente, in uno dei settori del
comparto energetico [individuati alle lettere a), b) e c), del
comma 16, dell’art. 81 del D.L. n. 112/2008].
y
Entrambe le condizioni devono essere verificate con
riferimento al periodo d’imposta immediatamente
precedente a quello per cui è determinata l’imposta.
I settori colpiti dall’addizionale
lettera a)
yricerca e coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi
yraffinazione petrolio,
yproduzione o commercializzazione di
lettera b) benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli
lubrificanti e residuati,
ygas di petrolio liquefatto e gas naturale
yproduzione o commercializzazione di
lettera c)
energia elettrica
Chiarimenti Agenzia delle entrate –
Circolare n. 35/E del 18 giugno 2010
APPLICABILITÀ
y soggetti che operano nel
NON APPLICABILITÀ
y soggetti che svolgono
commercio all’ingrosso o al
esclusivamente attività
dettaglio di prodotti petroliferi;
ausiliarie a quelle indicate nella
lett. b) del comma 16;
y soggetti che producono o
commercializzano residui di oli y soggetti che producono energia
elettrica prevalentemente da
lubrificanti quali gli oli
fonti rinnovabili, con calcolo
rigenerati;
della sussistenza delle
condizioni basato su un duplice
requisito: quantità prodotte e
ricavi conseguiti.
Produttori di energie rinnovabili: la
norma
y Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui
alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica
qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori
siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi
conseguiti.
“… non si applica ai soggetti che PRODUCONO
energia elettrica mediante l'impiego prevalente di
biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica”.
Fonti energie Escluse dall’ambito rinnovabili applicativo
dell’addizionale “Robin tax”
Idroelettrico (da apporti naturali)
NO
Eolico
SI
Fotovoltaico
SI
Solare
SI
Biomassa e rifiuti
Geotermico
SOLO BIOMASSA
NO
(*) Cfr. Dati statistici sito www.autorita.energia.it – Produzione lorda di energia elettrica per
fonte - elaborazione Autorità per l’energia elettrica e il gas su dati GRTN-TERNA - dicembre
2009.
Produttori di energie rinnovabili: la
norma
y L’addizionale RHT “… non si applica ai soggetti che producono
energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte
solare-fotovoltaica o eolica”.
Produttori di energia
elettrica
SI
NO
RHT
NO
SI
NO
La natura dell’addizionale
TRIBUTO AUTONOMO
MERA MAGGIORAZIONE
Regole di determinazione del tributo
Adempimenti ed obblighi dichiarativi
Gestione delle perdite pregresse
Accertamenti e contenzioso
(non si applicano)
(si applicano)
Trattamento delle perdite
y La natura dell’addizionale: mero incremento dell’IRES
Circolare n. 35/E: L’utilizzo di perdite pregresse comporta
l’abbattimento sia della base imponibile dell’IRES che dell’addizionale, in
conformità a quanto disposto nell’articolo 84 del TUIR
Imponibile IRES
Risultato negativo
di periodo
(perdita)
Imponibile addizionale RHT
L’evoluzione dei modelli di
dichiarazione
UNICO 2009 SC
UNICO 2010 SC
Rapporti con consolidato fiscale e
trasparenza: la nroma
COMMA 16-BIS
I soggetti indicati nel comma
16 che abbiano esercitato
l'opzione per la tassazione di
gruppo di cui all'articolo 117
del TUIR assoggettano
autonomamente il proprio
reddito imponibile
all'addizionale prevista dal
medesimo comma 16 e
provvedono al relativo
versamento
COMMA 16-TER
I soggetti indicati nel comma
16 che abbiano esercitato, in
qualità di partecipati, l'opzione
per la trasparenza fiscale di cui
all'articolo 115 del TUIR
assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal
medesimo comma 16 e
provvedono al relativo
versamento
I soggetti indicati nel comma
16 che abbiano esercitato, in
qualità di partecipanti,
l'opzione per la trasparenza
fiscale di cui al citato articolo
115 del TUIR assoggettano il
proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal
medesimo comma 16 senza
tener conto del reddito
imputato dalla società
partecipata
la tassazione incrementale deve avvenire separatamente
dall’applicazione dell’aliquota IRES ordinaria
Modalità applicative:
y il reddito imponibile dei singoli soggetti partecipanti al
consolidato deve essere assoggettato, su base individuale,
all’aliquota incrementale.
y l’imposta corrispondente all’addizionale deve essere
liquidata e versata autonomamente da ciascuno dei
soggetti partecipanti al consolidato
il medesimo reddito imponibile concorre alla
determinazione del “reddito complessivo
globale” della fiscal unit
Trattamento delle perdite pregresse
PERIODI D’IMPOSTA ANTERIORI ALL’OPZIONE PER IL
CONSOLIDATO
y restano nella disponibilità di ciascun soggetto partecipante che
le potrà utilizzare a scomputo del proprio reddito imponibile
IRES, anche ai fini dell’addizionale (secondo le regole
dell’articolo 84 del TUIR);
y PERIODI D’IMPOSTA DI VALIDITÀ DELL’OPZIONE PER IL
CONSOLIDATO
y
y devono essere trasferite alla fiscal unit ai fini della
determinazione del relativo imponibile IRES di
gruppo da assoggettare ad aliquota ordinaria;
y sono utilizzate autonomamente da ciascun soggetto
per abbattere i propri imponibili da assoggettare
all’addizionale dell’IRES.
Esemplificazione tratta dalla circolare
n. 35/e dell’Agenzia delle entrate
Nota bene:
Tutte le partecipanti al consolidato presentano i requisiti per l’assoggettamento all’addizionale
RHT
Il consolidato non ha nell’anno (n) perdite residue
Rapporti con consolidato fiscale e
trasparenza: la nroma
COMMA 16-BIS
I soggetti indicati nel comma
16 che abbiano esercitato
l'opzione per la tassazione di
gruppo di cui all'articolo 117
del TUIR assoggettano
autonomamente il proprio
reddito imponibile
all'addizionale prevista dal
medesimo comma 16 e
provvedono al relativo
versamento
COMMA 16-TER
I soggetti indicati nel comma
16 che abbiano esercitato, in
qualità di partecipati, l'opzione
per la trasparenza fiscale di cui
all'articolo 115 del TUIR
assoggettano autonomamente il
proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal
medesimo comma 16 e
provvedono al relativo
versamento
I soggetti indicati nel comma
16 che abbiano esercitato, in
qualità di partecipanti,
l'opzione per la trasparenza
fiscale di cui al citato articolo
115 del TUIR assoggettano il
proprio reddito imponibile
all'addizionale prevista dal
medesimo comma 16 senza
tener conto del reddito
imputato dalla società
partecipata
la tassazione incrementale deve avvenire separatamente
dall’applicazione dell’aliquota IRES ordinaria
Modalità applicative
y LA SOCIETÀ TRASPARENTE
y
determina l’addizionale sul proprio reddito imponibile,
ancorché lo stesso sia imputato, ai fini dell’applicazione
dell’aliquota ordinaria dell’IRES, alle società partecipanti;
y LE SOCIETÀ-PARTECIPANTI
y
applicano l’addizionale esclusivamente sul proprio reddito
imponibile, prescindendo dalla quota di reddito o perdita
ricevuto per trasparenza (peraltro già assoggettata in via
autonoma al prelievo aggiuntivo ad opera della partecipata
“trasparente”).
Gli adempimenti relativi alla liquidazione e al versamento dell’imposta
addizionale dell’IRES sono effettuati separatamente da ciascun soggetto
Trattamento delle perdite
pregresse
y le società (siano essi la partecipata “trasparente” ovvero i soci di
quest’ultima) che partecipano al regime di trasparenza di cui all’articolo
115 del TUIR sono tenute a gestire “autonomamente” il riporto delle
perdite pregresse ai fini dell’applicazione dell’addizionale.
Circolare n. 35/E: le modalità (ed i limiti) con
cui i singoli soggetti partecipanti al regime di
trasparenza utilizzano in compensazione le proprie
perdite pregresse ai fini della determinazione
dell’imponibile da assoggettare al prelievo
addizionale, non hanno alcun effetto con
riguardo agli imponibili (positivi o negativi)
trasferiti pro-quota dalla partecipata “trasparente”.
Esemplificazione tratta dalla circolare
n. 35/e dell’Agenzia delle entrate
Forum Fiscalità - Energie Rinnovabili
Il GSE a confronto con l’Agenzia delle Entrate
FINE PRESENTAZIONE
Mercoledì, 22 Settembre 2010
Francesco Bontempo
Guerino Russetti