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Forum Fiscalità - Energie Rinnovabili Il GSE a confronto con l’Agenzia delle Entrate Criticità della Robin Tax: Profili soggettivi; Rapporti con consolidato fiscale e trasparenza; Riporto perdite. Mercoledì, 22 Settembre 2010 Francesco Bontempo Guerino Russetti AGENDA:CRITICITÀ DELLA ROBIN TAX y Profili soggettivi y Criticità ed indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 35/E del 2010; y Applicazione della RHT alle imprese che operazione nel comparto delle energie rinnovabili y Riporto perdite y Natura dell’addizionale ed effetti sulla gestione delle perdite pregresse y Rapporti con consolidato fiscale e trasparenza y “Autonoma” applicazione dell’addizionale y Gestione delle perdite pregresse La norma … y “In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell‘IRES è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali” y per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori di seguito indicati: y a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; y b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; y c) produzione o commercializzazione di energia elettrica. Il conteso economico y La finalità della norma è quella di colpire gli extraprofitti generati da questo settore a seguito di un ciclo economico che si è caratterizzato per incrementi d’origine speculativa del valore delle materie prime del settore energetico Requisiti soggettivi: y I requisiti previsti dalle disposizioni per stabilire quali contribuenti devono essere assoggettati all’addizionale sono riassumibili in due tipologie: soglia minima di ricavi conseguiti: 25 milioni di euro; y l’aver operato, in via prevalente, in uno dei settori del comparto energetico [individuati alle lettere a), b) e c), del comma 16, dell’art. 81 del D.L. n. 112/2008]. y Entrambe le condizioni devono essere verificate con riferimento al periodo d’imposta immediatamente precedente a quello per cui è determinata l’imposta. I settori colpiti dall’addizionale lettera a) yricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi yraffinazione petrolio, yproduzione o commercializzazione di lettera b) benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, ygas di petrolio liquefatto e gas naturale yproduzione o commercializzazione di lettera c) energia elettrica Chiarimenti Agenzia delle entrate – Circolare n. 35/E del 18 giugno 2010 APPLICABILITÀ y soggetti che operano nel NON APPLICABILITÀ y soggetti che svolgono commercio all’ingrosso o al esclusivamente attività dettaglio di prodotti petroliferi; ausiliarie a quelle indicate nella lett. b) del comma 16; y soggetti che producono o commercializzano residui di oli y soggetti che producono energia elettrica prevalentemente da lubrificanti quali gli oli fonti rinnovabili, con calcolo rigenerati; della sussistenza delle condizioni basato su un duplice requisito: quantità prodotte e ricavi conseguiti. Produttori di energie rinnovabili: la norma y Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. “… non si applica ai soggetti che PRODUCONO energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica”. Fonti energie Escluse dall’ambito rinnovabili applicativo dell’addizionale “Robin tax” Idroelettrico (da apporti naturali) NO Eolico SI Fotovoltaico SI Solare SI Biomassa e rifiuti Geotermico SOLO BIOMASSA NO (*) Cfr. Dati statistici sito www.autorita.energia.it – Produzione lorda di energia elettrica per fonte - elaborazione Autorità per l’energia elettrica e il gas su dati GRTN-TERNA - dicembre 2009. Produttori di energie rinnovabili: la norma y L’addizionale RHT “… non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica”. Produttori di energia elettrica SI NO RHT NO SI NO La natura dell’addizionale TRIBUTO AUTONOMO MERA MAGGIORAZIONE Regole di determinazione del tributo Adempimenti ed obblighi dichiarativi Gestione delle perdite pregresse Accertamenti e contenzioso (non si applicano) (si applicano) Trattamento delle perdite y La natura dell’addizionale: mero incremento dell’IRES Circolare n. 35/E: L’utilizzo di perdite pregresse comporta l’abbattimento sia della base imponibile dell’IRES che dell’addizionale, in conformità a quanto disposto nell’articolo 84 del TUIR Imponibile IRES Risultato negativo di periodo (perdita) Imponibile addizionale RHT L’evoluzione dei modelli di dichiarazione UNICO 2009 SC UNICO 2010 SC Rapporti con consolidato fiscale e trasparenza: la nroma COMMA 16-BIS I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento COMMA 16-TER I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del TUIR assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata la tassazione incrementale deve avvenire separatamente dall’applicazione dell’aliquota IRES ordinaria Modalità applicative: y il reddito imponibile dei singoli soggetti partecipanti al consolidato deve essere assoggettato, su base individuale, all’aliquota incrementale. y l’imposta corrispondente all’addizionale deve essere liquidata e versata autonomamente da ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato il medesimo reddito imponibile concorre alla determinazione del “reddito complessivo globale” della fiscal unit Trattamento delle perdite pregresse PERIODI D’IMPOSTA ANTERIORI ALL’OPZIONE PER IL CONSOLIDATO y restano nella disponibilità di ciascun soggetto partecipante che le potrà utilizzare a scomputo del proprio reddito imponibile IRES, anche ai fini dell’addizionale (secondo le regole dell’articolo 84 del TUIR); y PERIODI D’IMPOSTA DI VALIDITÀ DELL’OPZIONE PER IL CONSOLIDATO y y devono essere trasferite alla fiscal unit ai fini della determinazione del relativo imponibile IRES di gruppo da assoggettare ad aliquota ordinaria; y sono utilizzate autonomamente da ciascun soggetto per abbattere i propri imponibili da assoggettare all’addizionale dell’IRES. Esemplificazione tratta dalla circolare n. 35/e dell’Agenzia delle entrate Nota bene: Tutte le partecipanti al consolidato presentano i requisiti per l’assoggettamento all’addizionale RHT Il consolidato non ha nell’anno (n) perdite residue Rapporti con consolidato fiscale e trasparenza: la nroma COMMA 16-BIS I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento COMMA 16-TER I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del TUIR assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata la tassazione incrementale deve avvenire separatamente dall’applicazione dell’aliquota IRES ordinaria Modalità applicative y LA SOCIETÀ TRASPARENTE y determina l’addizionale sul proprio reddito imponibile, ancorché lo stesso sia imputato, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ordinaria dell’IRES, alle società partecipanti; y LE SOCIETÀ-PARTECIPANTI y applicano l’addizionale esclusivamente sul proprio reddito imponibile, prescindendo dalla quota di reddito o perdita ricevuto per trasparenza (peraltro già assoggettata in via autonoma al prelievo aggiuntivo ad opera della partecipata “trasparente”). Gli adempimenti relativi alla liquidazione e al versamento dell’imposta addizionale dell’IRES sono effettuati separatamente da ciascun soggetto Trattamento delle perdite pregresse y le società (siano essi la partecipata “trasparente” ovvero i soci di quest’ultima) che partecipano al regime di trasparenza di cui all’articolo 115 del TUIR sono tenute a gestire “autonomamente” il riporto delle perdite pregresse ai fini dell’applicazione dell’addizionale. Circolare n. 35/E: le modalità (ed i limiti) con cui i singoli soggetti partecipanti al regime di trasparenza utilizzano in compensazione le proprie perdite pregresse ai fini della determinazione dell’imponibile da assoggettare al prelievo addizionale, non hanno alcun effetto con riguardo agli imponibili (positivi o negativi) trasferiti pro-quota dalla partecipata “trasparente”. Esemplificazione tratta dalla circolare n. 35/e dell’Agenzia delle entrate Forum Fiscalità - Energie Rinnovabili Il GSE a confronto con l’Agenzia delle Entrate FINE PRESENTAZIONE Mercoledì, 22 Settembre 2010 Francesco Bontempo Guerino Russetti