franchigia: la corte europea ci riboccia
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franchigia: la corte europea ci riboccia
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONI 10 S E T T E M B R E 2 0 1 5 FRANCHIGIA: LA CORTE EUROPEA CI RIBOCCIA ( . . . PER LA SECONDA VOLTA, DOPO IL CONTROLLO A DISTANZA) LA CORTE EUROPEA HA CONSIDERATO TEMPO DI LAVORO QUELLO RELATIVO AGLI SPOSTAMENTI PER RECARSI DAL PRIMO CLIENTE E PER RIENTRARE DALL' ULTMO. IN ALTRE PAROLE UN CASO SIMILE A QUANTO DA NOI ACCADE CON LA FRANCHIGIA PER I LAVORATORI DI OPEN ACCESS RICORDIAMO CHE LA FRANCHIGIA E' STATA INTRODOTTA GRAZIE L'ACCORDO DEL 27 MARZO 2013 SOTTOSCRITTO DA cgilcisluil&ugl. SNATER HA CONTESTATO SUBITO QUESTO PASSAGGIO DELL'ACCORDO IN QUANTO RITIAMO CHE LA FRANCHIGIA DEBBA ESSERE COMPRESA NELL'ORARIO DI LAVORO (così come la timbratura in postazione) DALLE PAROLE SIAMO PASSATI AI FATTI E QUINDI ABBIAMO INIZIATO AD INOLTRARE RICORSI CONTRO LA FRANCHIGIA PRESSO I TRIBUNALI DI PESARO, ANCONA, TRIESTE, MACERATA, GENOVA (i ricorsi nelle Marche verranno discussi entro fine mese settembre) INSOMMA LA STRADA PER VEDERE RICONSCIUTO IL TEMPO DI FRANCHIGIA È LUNGA, MA ORA GRAZIE ALLA CORTE EUROPEA, È SICURAMENTE PIÙ AGEVOLE AVEVAMO RAGIONE O NO A DIRE CHE cgilcisluil&ugl AVEVANO FATTO UN REGALO ALL'AZIENDA ? DA IlFattoQuotidiano.it / Lavoro & Precari ORARIO DI LAVORO, CORTE UE: ‘TEMPO PER ANDARE DA CASA A PRIMO CLIENTE VA CONTATO’ I giudici del Lussemburgo hanno stabilito che il primo e l'ultimo viaggio della giornata rientrano a tutti gli effetti nel monte ore complessivo. La sentenza vale però solo per i dipendenti "senza luogo di lavoro fisso o abituale" Il tragitto da casa alla sede del primo cliente della giornata e viceversa costituisce orario di lavoro. Lo ha sancito la Corte di Giustizia dell’Unione europea con una sentenza pubblicata giovedì. Il principio vale per tutti i lavoratori senza luogo di lavoro fisso, come agenti di commercio e rappresentanti. Il pronunciamento nasce dal ricorso di una società spagnola, la Tyco, specializzata in impianti antifurto e antincendio, che nel 2011 ha chiuso gli uffici regionali sostituendoli con una rete di operatori dotati di auto e cellulare di servizio. La Corte, applicando la direttiva 88/2003 sull’organizzazione dell’orario di lavoro, ha dichiarato che “nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio e i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro”. Bocciato, quindi, il regolamento applicato fino a oggi dalla società, che considerava “tempo di riposo” la percorrenza da casa al primo cliente e il ritorno a fine giornata e calcolava la durata quotidiana del lavoro “conteggiando il tempo trascorso tra l’ora di arrivo dei dipendenti sul luogo in cui si trova il primo cliente e l’ora in cui i dipendenti partono dal luogo in cui si trova l’ultimo cliente”. Anche se la distanza che gli agenti devono percorrere è in alcuni casi superiore ai 100 chilometri e richiede più di tre ore di viaggio. I giudici del Lussemburgo al contrario ritengono che “i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento” perché “i lavoratori non hanno la possibilità di disporne liberamente e di dedicarsi ai loro interessi“. Infatti “la circostanza che i lavoratori comincino e terminino i tragitti presso il loro domicilio è una conseguenza diretta della decisione del loro datore di lavoro di eliminare gli uffici regionali e non della volontà dei lavoratori stessi”. Ne deriva che “costringerli a farsi carico della scelta del loro datore di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori perseguito dalla direttiva, nel quale rientra la necessità di garantire ai lavoratori un periodo minimo di riposo”. SEGRETERIA NAZIONALE TLC VIA DARDANELLI N. 13 – 00195 ROMA TEL. 06/3720095/6 – FAX 06/37514885 SETTORE TELECOMUNICAZIONI WWW.SNATERTLC.IT [email protected]