Normativa di riferimento, disciplina tecnica
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Normativa di riferimento, disciplina tecnica
LA TARGA AMMINISTRATORE È DIVENTATA OBBLIGATORIA Cosa dice la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 9: Art. 9 - “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”. LA TARGA “FURBA“ • È costituita da un pannello di fondo in Forex ignifugo da 2 mm e da un pannello frontale di Plexiglass colato da 3 mm. Può essere applicata all’esterno, resiste alle intemperie, praticamente eterna. Antivandali in quanto rilucidabile. 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Chiedici un preventivo personalizzato Il Condominio editrice s.a.s. tel. 011.652.36.11 E-mail: [email protected] XV Dossier efficienza 833 c.c., integra atto emulativo esclusivamente quello che sia obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma dannoso per altri, è legittima e non configura abuso del diritto la pretesa del condomino al rispristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall’assemblea dei condomini con delibera dichiarata illegittima, essendo irrilevanti sia la onerosità per gli altri condomini - nel frattempo dotatisi di impianti autonomi unifamiliari - delle opere necessarie a tale ripristino sia l’eventuale possibilità per il condomino di ottenere eventualmente, a titolo di risarcimento del danno, il ristoro del costo necessario alla realizzazione di un impianto di riscaldamento autonomo”. SOMMARIO P.Q.M. accoglie il ricorso per quanto in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. pag. Contabilizzazione obbligatoria: è partito il conto alla rovescia (Estratto del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102) .................................................................................................... III Le integrazioni al D.lgs 102/2014 e la diatriba sulla norma Uni En 834 (Cna e Ancca) ................................................................................................................................................ V Contabilizzazione obbligatoria del calore: la Uni 10200 nel mirino (Ancca) ........................................................................................................................................................... VII Sub-metering: le principali criticità e la necessità di maggiore chiarezza (Ista Italia) ....................................................................................................................................................... X Termoregolazione: che cosa fare se il condomino nega l’accesso? (Ladislao Kowalski ) ....................................................................................................................................... XI Se il condomino chiede il ripristino dell’impianto termico centralizzato (CORTE DI CASSAZIONE - Sez. II civ., sent. 22.1.2016, n. 1209) ........................................................... XIII ☙☙☙☙☙☙☙☙ Editore: Il Condominio editrice s.a.s. – Via E. Thesauro, 2 – 10125 Torino Tel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected] Direttore responsabile: Gianluca Palladino L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze. © Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2016 La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI) XiV Dossier efficienza 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la D. G. sulla base di tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., censura la sentenza per avere applicato la categoria dell’abuso del diritto a una fattispecie diversa da quelle -in materia contrattuale, alle quali fa riferimento la giurisprudenza della S. C. richiamata dai Giudici. Deduce che in ogni caso, fra i presupposti dell’abuso del diritto, vi è la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate, che vanno sempre ricondotte alla tutela della posizione sostanziale corrispondente al diritto in oggetto. Nella specie, a seguito dell’annullamento della delibera condominiale - che aveva immediatamente disposto l’attuazione della trasformazione dell’impianto centralizzato mentre all’ordine del giorno si era fatto riferimento all’avvio del percorso diretto alla trasformazione in impianti autonomi unifamiliari - l’unica modalità per eliminare le conseguenze illegittime della dichiarata illegittimità della innovazione era rappresentata dal ripristino. 2. Il secondo motivo, lamentando omessa o insufficiente motivazione, denuncia la lacunosa considerazione delle risultanze tecniche laddove non erano state esaminate o erano state travisate le circostanze e le valutazioni di cui alla consulenza tecnica, la quale aveva evidenziato la fattibilità e la convenienza economica del ripristino dell’impianto centralizzato nonché la illegittimità degli impianti unifamiliari realizzati dai condomini in violazione delle prescrizioni di legge. 3. Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 10 del 1991, denuncia la illegittimità degli impianti riscaldamento autonomo unifamiliari realizzati dai condomini con rischio per la salute ed illegittimità amministrativamente sanzionata: il Giudice aveva comparato un presunto esercizio abusivo con l’esigenza, ritenuta prevalente, di tutelare una posizione nient’affatto meritevole di tutela. 4. Il quarto motivo censura la sentenza laddove, dando rilevanza alla mancata sospensione della esecutività della delibera, che peraltro era stata chiesta e non concessa, non aveva verificato se fosse ispirata a buona fede e correttezza la condotta tenuta da controparte che avrebbe potuto sanare la delibera illegittima riconvocando la assemblea su un ordine del giorno correttamente formulato per l’adozione degli accorgimenti tecnici necessari per attuare il passaggio a un sistema di impianti di riscaldamento unifamiliari. 5. I motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione, vanno accolti nei limiti di cui dirà infra. Occorre premettere che, vertendosi in tema di proprietà ovvero di comproprietà di un bene condominiale, la (denunciata) antigiuridicità della condotta posta in essere dall’attrice andava verificata con riferimento alla previsione di cui all’art. 833 c.c., secondo cui il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. La norma ha la finalità di assicurare che l’esercizio del diritto di proprietà risponda alla funzione riconosciuta al titolare dall’ordinamento, impedendo che i poteri e le facoltà dal medesimo esercitate si traducano in atti privi di alcun interesse per il proprietario ma che, per le modalità con cui sono posti in essere, abbiano l’effetto di recare pregiudizio ad altri: in sostanza, l’atto deve essere obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma di per sé idoneo ad arrecare danno a terzi, dovendo poi il requisito del c.d. animus nocendi essere accertato alla stregua della condotta, quale si è esteriorizzata in concreto, e da cui possa trarsi inequivocabilmente la prova dell’assenza di interesse per il proprietario di compiere un atto pregiudizievole ai terzi. Pertanto, non può ritenersi emulativo l’atto che comunque risponda a un interesse del proprietario, dovendo escludersi che il giudice possa compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco ovvero formulare un giudizio di meritevolezza e di prevalenza fra l’interesse del proprietario e quello di terzi. Orbene, nella specie il diritto al ripristino dell’impianto di riscaldamento rispondeva all’utilità della condomina di potere usufruire di un servizio comune che era stato illegittimamente disattivato dall’assemblea dei condomini che, proprio in attuazione di tale illegittima delibera, si erano poi dotati di impianto autonomo. La sentenza, nel ritenere nella specie l’abuso del diritto da parte dell’attrice, ha erroneamente fatto riferimento, da un lato, alla natura e all’entità delle opere di radicale trasformazione che si sarebbero necessarie per il ripristino dell’impianto (quando ormai tutti gli altri condomini si erano dotati di impianto unifamiliare) - ovvero alla onerosità del ripristino - e, dall’altro, alla circostanza che l’attrice avrebbe potuto dotarsi di un impianto unifamiliare (e chiedere il risarcimento del danno determinato dai costi e dai disagi): in tal modo, ha ravvisato l’abuso del diritto formulando un inammissibile giudizio di proporzionalità fra l’utilità conseguibile dalla condomina e l’onerosità che ne sarebbe derivata ai condomini. Il ricorso va accolto. La sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va formulato il seguente principio di diritto: “Tenuto conto che, ai sensi dell’art. CONTABILIZZAZIONE OBBLIGATORIA È PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA Estratto del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Pubblicato su: GU, Serie Generale n.165, del 18-7-2014 Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014 A ncora pochi mesi e in tutti gli edifici condominiali italiani aventi un impianto termico centralizzato entrerà in vigore l’obbligo di installare dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione individuale del calore. La prescrizione, operativa dal 31 dicembre 2016, è stata introdotta dal D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della Direttiva europea sull’efficienza. Di seguito riportiamo alcuni dei commi salienti del provvedimento. ARTICOLO 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici (Omissis) 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura; b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. iV Dossier efficienza In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato; d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. SE IL CONDOMINO CHIEDE IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO CORTE DI CASSAZIONE - Sez. II civ., sent. 22.1.2016, n. 1209 ARTICOLO 16 Sanzioni (Omissis) 5. L’impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di cui all’articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. 6. L’impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell’unità immobiliare, nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. 7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. 8. È soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. D.G.A., proprietaria di due unità immobiliari nel fabbricato sito in (omissis), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, il Condominio dell’edificio suddetto esponendo che l’impianto di riscaldamento centralizzato era stato disattivato con delibera assembleare del 25 luglio 1991, dichiarata nulla dal Tribunale di Foggia con sentenza confermata in sede di gravame e passata in cosa giudicata. Ciò posto, la D.G. chiedeva ordinarsi al Condominio convenuto l’immediato ripristino dell’impianto centralizzato di riscaldamento. Il Condominio si costituiva, eccependo l’intento esclusivamente emulativo dell’azione ex adverso intrapresa, atteso che nelle more tutti i condomini, compresa la D.G., si erano dotati di impianto autonomo di riscaldamento. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attrice. Con sentenza n. 5 del 9-1-2006 il Tribunale, qualificando di natura possessoria la domanda, l’accoglieva, ordinando al convenuto di reintegrare immediatamente la D.G. nel possesso dell’impianto di riscaldamento centralizzato, mediante il ripristino. Con sentenza dep. il 30 dicembre 2010 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata dal convenuto, rigettava la domanda proposta dall’attrice. Dopo avere premesso la natura petitoria e non possessoria dell’azione di ripristino dell’impianto disattivato a seguito di delibera condominiale dichiarata nulla, i Giudici ritenevano la natura emulativa della richiesta avanzata dall’attrice. La sentenza, al riguardo, affermava che: non avendo l’attrice chiesto o comunque ottenuto la sospensione della delibera condominiale impugnata, i numerosi condomini dell’edificio, costituito da due corpi di fabbrica, si erano dotati di impianti autonomi di riscaldamento, ad eccezione della D.G.; l’impianto di riscaldamento centralizzato non avrebbe potuto essere ripristinato senza importanti ed onerose opere di trasformazione e adeguamento, posto che la centrale termica non rispettava i requisiti fondamentali ai fini della sicurezza, anche in considerazione della abusiva coesistenza tra impianto termico centralizzato e quello idrico. In proposito, i Giudici evidenziavano che, secondo quanto accertato dal consulente, non sarebbe stato possibile riattivare l’attuale impianto alimentato a gasolio con uno nuovo, in quanto mancavano le condizioni di sicurezza per garantire l’incolumità degli stessi inquilini e dei fabbricati limitrofi. In sostanza, la necessità di rilevanti e radicali opere di trasformazione, fra cui in primo luogo la separazione dell’impianto per la produzione dell’acqua calda, avrebbe comportato la spesa di somme oscillanti fra i 173.500 e 251.500 Euro, esclusi i costi per la messa a norma della centrale termica, oltre agli altri disagi e spese per la installazione degli impianti per la produzione di acqua calda in ogni singolo appartamento e la spesa di un combustibile, il gasolio, più oneroso del metano. Secondo i Giudici la pretesa azionata configurava l’abuso del diritto, potendo la condomina trovare legittimo ristoro nella tutela risarcitoria; richiamata la evoluzione normativa diretta a incentivare la trasformazione degli impianti di riscaldamento centralizzati in quelli autonomi, si affermava che vi sarebbe stata sproporzione fra l’utile conseguibile dall’attrice con il ripristino e quello imposto alla quasi totalità dei condomini, posto che la medesima avrebbe potuto dotarsi di impianto autonomo unifamiliare con adeguato ristoro per le spese al riguardo occorrenti, mentre sarebbe stato particolarmente oneroso per gli altri condomini ripristinare un impianto obsoleto e non il linea con le politiche di risparmio energetico e con le condizioni di sicurezza. Xii Dossier efficienza sarebbe possibile utilizzare il sistema di contabilizzazione, vanificando così le spese sostenute proprio al fine di ripartire le stesse in base ai consumi e perdendo la possibilità di usufruire del risparmio fiscale garantito solo per gli interventi di risparmio energetico effettuati entro la fine dell’anno. Circa l’irreparabilità del danno si rileva che, pur trattandosi di danno di natura meramente economica, è più che probabile l’impossibilità di un futuro ristoro dello stesso dato che il resistente vive, come confermato in udienza, di una modesta pensione. Peraltro, a fronte del diritto dei condòmini ad attivare il sistema di contabilizzazione del calore al fine di dare seguito ai risparmi energetici ed economici prefigurati al momento di procedere alla delibera per l’approvazione dell’installazione dello stesso, il resistente non vanta al momento alcun controdiritto tutelabile. Ritenuto infine che il provvedimento richiesto si ponga come unico strumento idoneo ad evitare di subire il danno connesso al protrarsi di un comportamento pacificamente contro legem, non essendo all’uopo azionabili altri rimedi, sussiste anche il carattere della residualità. Visto l’art. 669 octies c.p.c, co. 6 all’accoglimento del ricorso proposto ante causam segue la regolamentazione delle spese di lite, che si liquidano per il principio della soccombenza a carico di parte resistente, sulla scorta dello scaglione (valore indeterminabile) secondo i parametri fissati per i procedimenti cautelari dall’art.10 del D. M. 55/2014, decurtati del 30% per la semplicità della materia trattata e la mancata opposizione, esclusa la fase istruttoria non svolta. Visti gli articoli 669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c. P.Q.M. ❖ Accoglie il ricorso e per l’effetto ordina a C.G. di consentire ai tecnici della B. service Srl, o altri inviati dall’amministratore di condominio, di poter accedere al suo appartamento sito nel condominio …, per l’installazione delle valvole necessarie per il funzionamento del sistema di contabilizzazione del calore. ❖ Condanna parte resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, spese che vengono liquidate in complessivi euro 1200 per compenso, euro 190 per rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, oltre Iva e CPA come per legge. LE INTEGRAZIONI AL D.LGS 102/2014 E LA DIATRIBA SULLA NORMA UNI EN 834 A cura di: Cna Installazione Impianti e Ancca A dicembre 2015 la X Commissione permanente Industria del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni, allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 201). Tra i punti più controversi, quello relativo al comma 5 dell’articolo 9 del D.Lgs 102/2014, che fa riferimento alla norma Uni En 834. Vediamo, di seguito, la posizione di Cna Installazione Impianti e quella espressa, invece, dall’Ancca. CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI La X^ Commissione del Senato ha espresso il proprio parere favorevole all’atto del Governo n. 201, diretto a superare la procedura di infrazione per incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE. Nel parere, la X^ commissione suggerisce al Governo di valutare la possibilità di sostituire, all’art. 9, comma 5, l’inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alla norme UNI EN 834 e di sostituire le parole: «secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti», con le seguenti: «secondo quanto previsto dagli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B”. In merito alla proposta di inserire un “chiaro riferimento alla UNI EN 834” la conseguenza sarebbe l’obbligo di utilizzare un’unica tipologia di prodotto ai fini della contabilizzazione indiretta (i ripartitori conformi alla norma EN 834) e quindi il divieto di utilizzare apparecchi conformi alle norme italiane UNI 9019 relativa ai ripartitori basati sui tempi di inserzione compensati o la UNI 11388 basata sui ripartitori a grado giorno. In particolare, è utile ricordare che: ❖ la EN 834 non è norma armonizzata e la stessa Direttiva 2012/27/UE non la cita per nulla; ❖ nella sua prima versione, il DLgs 102/14 faceva riferimento alla EN 834; a seguito di una prima modifica, questo riferimento fu giustamente eliminato e sostituito con la richiesta di utilizzo di sistemi conformi a norme tecniche, senza porre vincoli a priori sulla tecnologia da utilizzare, purché normata; “In merito poi alla proposta di riferirsi agli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B commenta Carmine Battipaglia, presidente nazionale di Cna Installazione Impianti - va precisato che tali standard semplicemente non esistono. L’unico riferimento legislativo comune europeo obbligatorio è la direttiva 2012/27/UE che adotta la contabilizzazione e fatturazione dei consumi effettivi in quanto strumento per conseguire la riduzione dei consumi stessi e delle emissioni inquinanti attraverso la responsabilizzazione dell’utente”. Alterare la ripartizione fra consumi volontari (prelievo effettivo di calore da parte degli utenti) e dispersioni delle reti di distribuzione è contrario al principio di fatturazione in base ai consumi effettivi perché, a seconda che si ecceda in un senso o nell’altro, fa pagare nuovamente a millesimi o attribuisce iniquamente a singoli i consumi collettivi. Non è quindi un parametro che è possibile ed utile sottoporre a limite, vista anche la sua variabilità in dipendenza della tipologia di impianto e dell’utilizzo stesso dell’edificio. Inoltre, per CNA Installazione Impianti il riferimento alla norma UNI 10200:2013, correttamente richiamata dalla legislazione vigente, va mantenuto in quanto tale norma: ❖ prende in considerazione tutti i prodotti normati (contatori di calore e ripartitori); ❖ prende in considerazione tutti i servizi previsti (riscaldamento ed acqua calda sanitaria); ❖ prende in considerazione sia la contabilizzazione diretta che indiretta con le rispettive specificità; Vi Dossier efficienza ❖ definisce un criterio di riparto univoco e tracciabile che risponde ai requisiti fondamentali della direttiva 2012/27/UE (riferimento ai consumi effettivi, responsabilizzazione del consumo di calore, tracciabilità dei riparti e corretta informazione degli utenti) ed in stretta osservanza dei principi stabiliti dal Codice Civile. Non va infine sottaciuto il fatto che da oltre due anni in migliaia di condomini italiani sono stati installati impianti di contabilizzazione conformi alla norma UNI 10200:2013. Le modifiche all’art. 9, comma 5 che la X^ Commissione della Camera suggerisce la Governo sono tra l’altro anche in contrasto con le proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che hanno condizionato l’approvazione dello Schema di D. Lgs integrativo del D. Lgs 102/2014. ANCCA Lo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative al D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 contiene, tra le altre, importanti modifiche relative agli art. 2 e 9 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Si rendono necessarie alcune precisazioni, anche alla luce dell’esperienza della prima applicazione delle norme del D. Lgs. 102/2014 nel corso dei mesi passati. In particolare, per quanto concerne l’art. 9, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 102/2014, il testo del D.Lgs.102/2014, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2014 n.165, conteneva un corretto riferimento alla norma tecnica UNI EN 834, vigente e recepita nella normazione italiana in materia, a proposito dell’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza di ciascun radiatore. Questo riferimento è stato, inopinatamente, eliminato per effetto dell’art. 22, comma 2 ter del D.L. 12.9.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. n. 11.11.2014. L’ oggetto del Decreto legge convertito non aveva nulla a che vedere con l’efficienza energetica trattandosi di “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. Al posto del riferimento esplicito alla UNI EN 834 è stata poi inserita questa frase “secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”. Una frase ovvia che non dice nulla ma che ha generato solo confusione. Infatti, la norma tecnica UNI EN 834 è tuttora vigente non essendo stata sostituita da altra norma tecnica europea in materia. Ma l’improvvida cancellazione del riferimento ha dato la stura alle interpretazioni più singolari, in gran parte a misura degli interessi particolari di alcuni soggetti che hanno chiamato in causa norme tecniche che sono in contrasto con quella europea aprendo così anche un fronte polemico all’interno di UNI. Gli uffici del CEN, interpellati sull’argomento hanno definitivamente chiarito che norme tecniche nazionali che configgono con quelle previste dalle norme UNI EN devono essere ritirate. Ricordiamo, inoltre, un importante pronunciamento contenuto nelle linee guida della Commissione Europea relativamente all’implementazione degli articoli 9 e 11, approvate il 6 novembre 2013. A pag. 15, paragrafo 45, nota 16, è fatto esplicito ed unico riferimento alla UNI EN 834. È pertanto assolutamente necessario che il legislatore ripristini il riferimento alla norma UNI EN 834 per fornire chiare e non equivoche indicazioni che seguano le linee guida della Commissione Europea ed evitino inutili conflitti. TERMOREGOLAZIONE: CHE COSA FARE SE IL CONDOMINO NEGA L’ACCESSO? A cura di: Ladislao Kowalski - Centro Studi Uppi IL COMMENTO L’ordinamento giuridico è un unicum e, pertanto, quando si introducono modifiche si creano conseguenze delle più impensate. In tema di condominio, secondo principio arcinoto, gli impianti condominiali, ai sensi dell’art. 1117 n. 3 c.c., cessano al punto di diramazione verso le singole unità di proprietà esclusiva. Conseguentemente, da quel punto in poi, l’impianto di riscaldamento proveniente dalla struttura centralizzata, diventa proprietà del singolo. Su tale elementare principio è intervenuta la novella che ha introdotto l’obbligo di contabilizzazione e termoregolazione. Sorge, quindi, il problema di considerare se e fino a che punto, la proprietà dell’impianto interno all’unità immobiliare rimane privata e se e fino a che punto sulla stessa può intervenire il condominio. Ciò a seguito, come detto, del fatto che la normativa tecnica, da attuare entro il 31/12/16 (D. Lgs 4/7/14 n. 102 art. 9), ai fini del contenimento del consumo energetico, impone di dotare gli impianti di sistemi atti alla rilevazione del costo di utenza per singola unità. Quindi, per le unità dotate di un unico accesso del fluido di riscaldamento, si provvederà all’installazione del contabilizzatore sul punto del distacco dalla condotta centrale mentre, per i c.d. impianti a colonna, si deve intervenire su ogni singolo corpo scaldante. L’argomento, per quanto riguarda il diritto di accesso all’unità immobiliare, è stato affrontato, in sede di provvedimento d’urgenza, in una recente decisione del Tribunale di Pordenone (ordinanza del 24/09/15). Lamentava, infatti, il condominio che un condomino negava l’accesso al tecnico per installare, all’interno dell’appartamento, quanto necessario per la contabilizzazione del costo del riscaldamento. La domanda del condominio è stata accolta con autorizzazione, pertanto, all’impresa idraulica di accedere alla singola unità per l’installazione di quanto necessario alla contabilizzazione. La questione, così linearmente risolta e forse agevolata dalla contumacia del condomino che si era presentato all’udienza senza alcuna assistenza, pone, indubbiamente, dei problemi relativi non solo, come nel caso, al diritto di accesso, ma anche in ordine alla proprietà dell’impianto. È presumibile che tali argomenti nell’immediato futuro costituiranno motivo di discussione ed approfondimento. Non sfugge, infatti, a nessuno che si tratta di intervenire o meno su proprietà esclusive. A parte ciò il citato provvedimento ha riconosciuto che, comunque, il diritto a realizzare la contabilizzazione, rientra nella tutela d’urgenza che le parti, pertanto, possono attuare. LA SENTENZA TRIBUNALE DI PORDENONE - ORDINANZA 24.9.2015 Ritiene il giudicante sussistenti gli elementi di concedibilità della tutela cautelare azionata. Circa il fumus boni iuris non vi può essere contestazione sul fatto che l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore sia stata effettuata in seguito alla delibera dell’assemblea di condominio in data 19.1.2015, con il voto unanime dei condòmini presenti in quella data, né in relazione al rifiuto del resistente di far installare le valvole sui termosifoni della sua abitazione, avendo lo stesso ribadito tale ferma opposizione in udienza. Ritenuto per quanto concerne il periculum in mora, che certamente sussiste il pericolo di un pregiudizio attuale e grave per tutti gli altri condomini atteso che, in mancanza dell’apposizione delle valvole a tutti i termosifoni dello stabile, sebbene sia possibile procedere all’accensione dell’impianto di riscaldamento, non CONTABILIZZAZIONE OBBLIGATORIA DEL CALORE: LA UNI 10200 NEL MIRINO SUB-METERING: LE PRINCIPALI CRITICITÀ E LA NECESSITÀ DI MAGGIORE CHIAREZZA A cura di: Ancca - Associazione nazionale della contabilizzazione del calore e dell’acqua A cura di: ista Italia L ’articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 102/2014 prevede che le “imprese di fornitura del servizio” debbano installare, entro il 31 dicembre 2016, contatori individuali nei condomini e negli edifici polifunzionali. La criticità di questa disposizione risiede proprio nella definizione stessa di “impresa di fornitura del servizio”, che non è presente nel provvedimento, neppure all’articolo 2, dedicato alle definizioni. Chi sono dunque le imprese di fornitura del servizio? Si tratta delle utilities o delle aziende fornitrici di servizi di submetering? Inoltre, nel testo del provvedimento ricorrono più volte riferimenti a contatori individuali e di fornitura. Anche in questo caso, come evidenziato anche dalla Conferenza Unificata, una netta distinzione tra tali tipologie di contatori appare tutt’altro che chiara. In questo quadro di incertezza, al contrario, le disposizioni dell’articolo 16 del D. Lgs 102/2014, attribuiscono chiaramente alle aziende che forniscono servizi di sub-metering le sanzioni derivanti dalla mancata installazione degli apparecchi di misura e ripartizione di calore e acqua. Questa è dunque una delle più grandi lacune del provvedimento, poiché una interpretazione scorretta delle suddette disposizioni potrebbe seriamente rappresentare un pericolo per la libera concorrenza, conferendo alle sole utilities la possibilità di installare ripartitori, mentre le aziende fornitrici di servizi di sub-metering sarebbero le sole ad essere gravate dalle sanzioni. E ntro il primo gennaio 2017 anche in Italia tutti i condomini con riscaldamento centralizzato devono essere muniti di apparecchi che rilevano i consumi per la contabilizzazione del calore. L’obbligo è previsto dal decreto legislativo 102/2014 che recepisce la Direttiva Europea 27/2012 sull’efficienza energetica. Le multe per chi non rispetta le norme sono salate (fino a 2.500 euro per appartamento). Il risparmio di energia che si ottiene con la contabilizzazione del calore e l’uso di un sistema di termoregolazione della temperatura supera il 30%, sulla base dell’esperienza dei Paesi in cui da tempo esistono questi sistemi. Dal prossimo anno, dunque, niente più finestre aperte d’inverno perché i radiatori sono troppo caldi. I COSTI Ma quanto costa la contabilizzazione? Su ogni radiatore si deve installare un ripartitore, un apparecchio che registra i consumi. Tutto incluso, costa circa 40 euro se si sceglie quello che trasmette i dati dei consumi tramite onde radio. Il prezzo diminuisce a 20 euro se si sceglie un ripartitore che necessita, una volta l’anno, della visita di un tecnico per rilevare i consumi. Mentre, negli appartamenti dove non esiste un sistema di termoregolazione, occorre installare su ogni radiatore una valvola termostatica, dal costo di circa 40 euro. Come si vede, una spesa più che ragionevole, a fronte di significativi risparmi. IL DECRETO CORRETTIVO Nel marzo 2015 il Commissario europeo per l’energia e il clima, Miguel Arias Cañete, in una lettera rivolta al Governo, ha evidenziato una serie di lacune del decreto 102/2014, che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. A fronte del rischio dell’apertura di una procedura di infrazione, il Governo ha prontamente emanato uno schema di decreto “correttivo”, che ha preso in considerazione i rilievi della Commissione, ma ha lasciato diverse altre questioni irrisolte che, come evidenziato in precedenza, le Regioni hanno già esortato ad affrontare. PROPOSTE OPERATIVE Un’ampia diffusione dei servizi di sub-metering comporterebbe significativi vantaggi per i consumatori finali in termini di benefici economici, di risparmio energetico e di maggiore efficienza energetica. Il sub-metering, infatti, garantisce un’equa ripartizione dei costi e un controllo trasparente sul consumo del singolo inquilino di un condominio o di un edificio polifunzionale con un sistema di riscaldamento centralizzato. Inoltre, occorre fare presente che i risparmi complessivi controbilanciano ampiamente i costi da sostenere per l’installazione degli apparecchi di misura. I servizi di sub-metering, infatti, aiutano concretamente i consumatori ad essere più consapevoli dei propri consumi energetici, con vantaggi in termini di una significativa riduzione dei consumi e degli sprechi di energia. Fare chiarezza sulle disposizioni degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 102/2014, come auspicato anche dalla Conferenza Unificata, crea quindi una cornice normativa più chiara e affidabile per il sub-metering, dalla quale trarrebbero vantaggio sia il consumatore finale che l’ambiente. GLI OBBLIGHI Tutto filerebbe liscio se per fare i conteggi non ci fosse l’obbligo - previsto solo in Italia - di fare riferimento ad una norma tecnica, la UNI 10200, che è farraginosa, complicata, costosa e poco conveniente per l’utente finale e che rischia di vanificare il risparmio previsto. Cosa prevede questa norma? Andiamo per punti: 1) Bisogna, innanzitutto, rivolgersi ad un professionista che deve ricalcolare tutte le tabelle millesimali per il riscaldamento del condominio. 2) Questi millesimi devono, poi, essere riferiti ai fabbisogni di ogni appartamento: in questo modo due appartamenti identici, nello stesso condominio, sullo stesso piano, confinanti in modo identico con altri appartamenti che hanno gli stessi consumi rischiano di pagare diversamente. Un’assurdità. 3) Determinare le potenze nominali dei radiatori, dato essenziale per il preciso rilevamento dei consumi con i ripartitori, è un’operazione delicata e complessa. Le norme europee sono molto severe. In Italia, invece, la norma 10200 si affida ad un sistema semplificato, mai accreditato da alcun istituto indipendente. In questo modo, anche chi non è esperto nel settore può effettuare misurazioni sommarie e inattendibili, con danno per l’utente finale. 4) Alla fine dell’anno bisogna suddividere i costi, tra quelli comuni e quelli dei singoli appartamenti. Come si fa? La UNI 10200 cerca di spiegarlo in 70 farraginose pagine: un’impresa impossibile che richiede software dedicati e tecnici di alta qualificazione, con costi elevati. UN ESEMPIO Facciamo un esempio. Finora nei condomini dove già esiste la contabilizzazione individuale dei consumi Viii Dossier efficienza di calore, l’assemblea decideva la percentuale fissa (tra il 30 e il 50%) da applicare sui consumi totali per calcolare i costi fissi di riscaldamento. Si prendeva come riferimento la tabella millesimale del riscaldamento e si teneva conto delle potenze installate dei radiatori, già disponibili in quanto calcolate dalla ditta professionale che ha installato i ripartitori mediante giganteschi database. L’amministratore, in base a questi semplici dati, redigeva il conteggio di fine anno. Con la UNI 10200 questo non è più ammesso. Il condominio si dovrà accollare ulteriori spese rivolgendosi ad un professionista, facendogli calcolare i nuovi millesimi di riscaldamento in base a fabbisogni teorici, quindi calcoli specialistici e difficilmente riproducibili dall’utente nel caso di dubbio. Inoltre sarà molto difficile che l’amministratore sarà in grado di applicare tutte le previsioni della UNI 10200 senza studi specializzati e software dedicati e costantemente aggiornati. Quindi è facile che si dovrà rivolgere all’esperto esterno ogni anno. Inoltre pensiamo alla piccola casa, con tre o quattro utenze, magari abitate da famiglie parenti, che oggi già si dividono i consumi per il riscaldamento con il fai da te e con soddisfazione di tutti. Con la UNI 10200 questo, di fatto, ragionevolmente non sarà più fattibile: saranno obbligati a rivolgersi ad un professionista per eseguire un progetto e il ricalcolo e l’avallo dei parametri. I CONTRO Il dovere applicare la norma UNI 10200 verrà sicuramente e giustamente visto come un altro balzello a carico dei consumatori finali. Infatti, nonostante la norma fosse presente già da alcuni decenni, fino ad oggi non era quasi mai stata presa in considerazione. Possiamo tranquillamente affermare che milioni di utenze oggi ripartiscono le loro spese con metodi “europei”, calcoli semplici e di facile comprensione per tutta l’utenza. Una breve indagine presso le aziende leader per il servizio di contabilizzazione in Italia lo conferma: la stragrande maggioranza dei conteggi effettuati oggi non prendono in considerazione la norma UNI 10200. La scelta di rivolgersi ad un professionista (purché serio e competente) di contabilizzazione per fare un progetto dovrebbe essere lasciata libera e non imposta. L’obbligatorietà suona come un limite alla concorrenza e un ulteriore peso burocratico ed economico sulle famiglie, in media 150-200 euro, con relativo sopralluogo in appartamento: una spesa che non ha alcuna utilità pratica e non porta ad alcun risparmio. Insomma, la contabilizzazione individuale del calore deve essere un’opportunità di risparmio per le famiglie non un peso burocratico ed economico per favorire attività di categorie che non portano benefici nelle tasche dei cittadini. LE MODIFICHE Ora, fortunatamente, In fase di esame del correttivo al decreto legislativo 102, il Senato nel suo parere ha consigliato al Governo di evitare la farraginosità della norma tecnica UNI 10200 stabilendo che: ❖ i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato; ❖ in edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l’esercizio del riscaldamento debbano essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70 per cento del totale dei consumi rilevati; ❖ il condominio possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell’assemblea, sulla base di una relazione tecnica giustificativa; ❖ in edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali possa essere determinato secondo le regole della tecnica, considerando il consumo così determinato per ciascun utente nel conteggio come “calore rilevato”; ❖ i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Contro questa ragionevole proposta, che semplifica i calcoli e restituisce il giusto potere all’assemblea, si è scatenata una campagna di lobbying di gruppi interessati all’uso della UNI10200 per obbligare i condomini a ricorrere a tecnici specializzati per realizzare una serie di adempimenti farraginosi, costosi e inutili. La UNI 10200 costringe infatti a ricorrere ad un tecnico abilitato per fare un progetto, una diagnosi energetica, ricalcolare i millesimi di riscaldamento in tutti i condomini secondo i fabbisogni (invece di quelli previsti ora, che si basano sui millesimi delle superfici riscaldate oppure sulle potenze nominali dei radiatori installati o un compromesso tra i due). Se poi esiste anche l’acqua calda sanitaria centralizzata, i costi aumentano, visto che i fabbisogni per l’ACS si devono calcolare diversamente considerando anche la destinazione d’uso. iX Dossier efficienza QUALE ESBORSO Se ci si rivolge a un tecnico abilitato che fa questi lavori seriamente, la spesa minima per un condominio medio/grande parte da un minimo di circa 100 euro e può arrivare anche 350 euro. Questo, come detto, vale per un condominio medio grande. Se poi il riscaldamento centralizzato fornisce solo 2-3-4 appartamenti, questa cifra ovviamente si moltiplica, perché c’è un costo minimo per fare il sopralluogo e i calcoli. Il costo per famiglia supera i 1.000 euro. Altri costi potrebbero aggiungersi se venissero eseguiti lavori di coibentazione: i millesimi di riscaldamento dovranno essere ricalcolati e di nuovo da un professionista abilitato. Inoltre, ci sono i conteggi a fine esercizio, che come previsti dalla UNI 10200 sono di una complessità elevata per un non addetto ai lavori, che dovrebbe acquistare la norma UNI 10200 (80 euro), studiarsi le oltre 80 pagine con calcoli farraginosi di difficile comprensione anche per un tecnico specializzato. Quindi sarà sempre costretto a rivolgersi a un’azienda specializzata oppure a un progettista in possesso di speciale software dedicato per farsi fare i calcoli. Anche questo comporta un costo di almeno circa 30-40 euro l’anno per appartamento (senza considerare se c’è l’acqua calda centralizzata). L’ALTERNATIVA Se si segue quanto proposto dalla X Commissione del Senato per il metodo di calcolo, nessuno di questi costi dovrà essere affrontato: ❖ i millesimi di riscaldamento possono rimanere come sono. E se si volessero cambiare per basarli sulle potenze installate dei radiatori invece che sulle superfici riscaldate (mq o mc), che forse sarebbe anche più giusto, in presenza dei ripartitori questi dati sono a disposizione gratuitamente, visto che le potenze dei radiatori si devono comunque rilevare per i ripartitori. E in tutte le aziende serie che installano i ripartitori il prezzo per il rilevamento delle potenze è compreso nel prezzo d’installazione; ❖ nel caso di cambiamenti dei millesimi di riscaldamento in singoli appartamenti per ristrutturazioni e quindi diminuzioni di potenze installate ecc, anche questi valori sono già a disposizione gratuitamente. Basta ricalcolare la tabella millesimale; ❖ se qualcuno vuole effettuare il calcolo in proprio, ciò è facilmente possibile per qualsiasi privato e/o amministratore: ad esempio, per dividere i costi al 50% sulla base dei consumi e l’altro 50% in base alle potenze installate non serve essere grandi tecnici. Infatti un elevato numero di amministrazioni di condomini lo fa in completa autonomia; ❖ poi ci sono quelle tante realtà menzionate prima, con 2-3-4 appartamenti, nelle quali, in genere, il calcolo viene fatto in autonomia da un proprietario, che legge i consumi sui ripartitori/contatori e poi esegue il calcolo con l’ausilio di una semplice tabella Excel. Quindi, a costo 0: cosa che la UNI 10200 non permette; Un’ultima considerazione: gravare di costi impropri e inutili l’operazione di contabilizzazione potrà avere due conseguenze: una valanga di liti condominiali e di ricorsi contro la norma UNI 10200 e - cosa ancora più grave - la constatazione che con questi costi aggiuntivi la contabilizzazione individuale prescritta dalla Direttiva 27/2012 diventa economicamente non vantaggiosa e quindi da evitare. È questo ciò che vuole il Governo? Viii Dossier efficienza di calore, l’assemblea decideva la percentuale fissa (tra il 30 e il 50%) da applicare sui consumi totali per calcolare i costi fissi di riscaldamento. Si prendeva come riferimento la tabella millesimale del riscaldamento e si teneva conto delle potenze installate dei radiatori, già disponibili in quanto calcolate dalla ditta professionale che ha installato i ripartitori mediante giganteschi database. L’amministratore, in base a questi semplici dati, redigeva il conteggio di fine anno. Con la UNI 10200 questo non è più ammesso. Il condominio si dovrà accollare ulteriori spese rivolgendosi ad un professionista, facendogli calcolare i nuovi millesimi di riscaldamento in base a fabbisogni teorici, quindi calcoli specialistici e difficilmente riproducibili dall’utente nel caso di dubbio. Inoltre sarà molto difficile che l’amministratore sarà in grado di applicare tutte le previsioni della UNI 10200 senza studi specializzati e software dedicati e costantemente aggiornati. Quindi è facile che si dovrà rivolgere all’esperto esterno ogni anno. Inoltre pensiamo alla piccola casa, con tre o quattro utenze, magari abitate da famiglie parenti, che oggi già si dividono i consumi per il riscaldamento con il fai da te e con soddisfazione di tutti. Con la UNI 10200 questo, di fatto, ragionevolmente non sarà più fattibile: saranno obbligati a rivolgersi ad un professionista per eseguire un progetto e il ricalcolo e l’avallo dei parametri. I CONTRO Il dovere applicare la norma UNI 10200 verrà sicuramente e giustamente visto come un altro balzello a carico dei consumatori finali. Infatti, nonostante la norma fosse presente già da alcuni decenni, fino ad oggi non era quasi mai stata presa in considerazione. Possiamo tranquillamente affermare che milioni di utenze oggi ripartiscono le loro spese con metodi “europei”, calcoli semplici e di facile comprensione per tutta l’utenza. Una breve indagine presso le aziende leader per il servizio di contabilizzazione in Italia lo conferma: la stragrande maggioranza dei conteggi effettuati oggi non prendono in considerazione la norma UNI 10200. La scelta di rivolgersi ad un professionista (purché serio e competente) di contabilizzazione per fare un progetto dovrebbe essere lasciata libera e non imposta. L’obbligatorietà suona come un limite alla concorrenza e un ulteriore peso burocratico ed economico sulle famiglie, in media 150-200 euro, con relativo sopralluogo in appartamento: una spesa che non ha alcuna utilità pratica e non porta ad alcun risparmio. Insomma, la contabilizzazione individuale del calore deve essere un’opportunità di risparmio per le famiglie non un peso burocratico ed economico per favorire attività di categorie che non portano benefici nelle tasche dei cittadini. LE MODIFICHE Ora, fortunatamente, In fase di esame del correttivo al decreto legislativo 102, il Senato nel suo parere ha consigliato al Governo di evitare la farraginosità della norma tecnica UNI 10200 stabilendo che: ❖ i costi debbano essere ripartiti tra gli utenti finali per una quota di almeno il 50 per cento, fino ad un massimo del 70 per cento, sulla base del consumo rilevato; ❖ in edifici alimentati da gasolio o gas e nei quali i tubi di distribuzione esterni siano prevalentemente coibentati, i costi per l’esercizio del riscaldamento debbano essere ripartiti tra gli utenti finali con una percentuale del 70 per cento del totale dei consumi rilevati; ❖ il condominio possa scegliere percentuali diverse da quelle indicate con una delibera dell’assemblea, sulla base di una relazione tecnica giustificativa; ❖ in edifici dove le tubazioni di distribuzione del calore non siano prevalentemente isolate e dove, di conseguenza, una parte rilevante di calore del consumo non possa essere rilevata, il consumo relativo di calore degli utenti finali possa essere determinato secondo le regole della tecnica, considerando il consumo così determinato per ciascun utente nel conteggio come “calore rilevato”; ❖ i costi rimanenti (costi fissi) possano essere ripartiti secondo i millesimi riscaldamento, metri quadri o metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Contro questa ragionevole proposta, che semplifica i calcoli e restituisce il giusto potere all’assemblea, si è scatenata una campagna di lobbying di gruppi interessati all’uso della UNI10200 per obbligare i condomini a ricorrere a tecnici specializzati per realizzare una serie di adempimenti farraginosi, costosi e inutili. La UNI 10200 costringe infatti a ricorrere ad un tecnico abilitato per fare un progetto, una diagnosi energetica, ricalcolare i millesimi di riscaldamento in tutti i condomini secondo i fabbisogni (invece di quelli previsti ora, che si basano sui millesimi delle superfici riscaldate oppure sulle potenze nominali dei radiatori installati o un compromesso tra i due). Se poi esiste anche l’acqua calda sanitaria centralizzata, i costi aumentano, visto che i fabbisogni per l’ACS si devono calcolare diversamente considerando anche la destinazione d’uso. iX Dossier efficienza QUALE ESBORSO Se ci si rivolge a un tecnico abilitato che fa questi lavori seriamente, la spesa minima per un condominio medio/grande parte da un minimo di circa 100 euro e può arrivare anche 350 euro. Questo, come detto, vale per un condominio medio grande. Se poi il riscaldamento centralizzato fornisce solo 2-3-4 appartamenti, questa cifra ovviamente si moltiplica, perché c’è un costo minimo per fare il sopralluogo e i calcoli. Il costo per famiglia supera i 1.000 euro. Altri costi potrebbero aggiungersi se venissero eseguiti lavori di coibentazione: i millesimi di riscaldamento dovranno essere ricalcolati e di nuovo da un professionista abilitato. Inoltre, ci sono i conteggi a fine esercizio, che come previsti dalla UNI 10200 sono di una complessità elevata per un non addetto ai lavori, che dovrebbe acquistare la norma UNI 10200 (80 euro), studiarsi le oltre 80 pagine con calcoli farraginosi di difficile comprensione anche per un tecnico specializzato. Quindi sarà sempre costretto a rivolgersi a un’azienda specializzata oppure a un progettista in possesso di speciale software dedicato per farsi fare i calcoli. Anche questo comporta un costo di almeno circa 30-40 euro l’anno per appartamento (senza considerare se c’è l’acqua calda centralizzata). L’ALTERNATIVA Se si segue quanto proposto dalla X Commissione del Senato per il metodo di calcolo, nessuno di questi costi dovrà essere affrontato: ❖ i millesimi di riscaldamento possono rimanere come sono. E se si volessero cambiare per basarli sulle potenze installate dei radiatori invece che sulle superfici riscaldate (mq o mc), che forse sarebbe anche più giusto, in presenza dei ripartitori questi dati sono a disposizione gratuitamente, visto che le potenze dei radiatori si devono comunque rilevare per i ripartitori. E in tutte le aziende serie che installano i ripartitori il prezzo per il rilevamento delle potenze è compreso nel prezzo d’installazione; ❖ nel caso di cambiamenti dei millesimi di riscaldamento in singoli appartamenti per ristrutturazioni e quindi diminuzioni di potenze installate ecc, anche questi valori sono già a disposizione gratuitamente. Basta ricalcolare la tabella millesimale; ❖ se qualcuno vuole effettuare il calcolo in proprio, ciò è facilmente possibile per qualsiasi privato e/o amministratore: ad esempio, per dividere i costi al 50% sulla base dei consumi e l’altro 50% in base alle potenze installate non serve essere grandi tecnici. Infatti un elevato numero di amministrazioni di condomini lo fa in completa autonomia; ❖ poi ci sono quelle tante realtà menzionate prima, con 2-3-4 appartamenti, nelle quali, in genere, il calcolo viene fatto in autonomia da un proprietario, che legge i consumi sui ripartitori/contatori e poi esegue il calcolo con l’ausilio di una semplice tabella Excel. Quindi, a costo 0: cosa che la UNI 10200 non permette; Un’ultima considerazione: gravare di costi impropri e inutili l’operazione di contabilizzazione potrà avere due conseguenze: una valanga di liti condominiali e di ricorsi contro la norma UNI 10200 e - cosa ancora più grave - la constatazione che con questi costi aggiuntivi la contabilizzazione individuale prescritta dalla Direttiva 27/2012 diventa economicamente non vantaggiosa e quindi da evitare. È questo ciò che vuole il Governo? CONTABILIZZAZIONE OBBLIGATORIA DEL CALORE: LA UNI 10200 NEL MIRINO SUB-METERING: LE PRINCIPALI CRITICITÀ E LA NECESSITÀ DI MAGGIORE CHIAREZZA A cura di: Ancca - Associazione nazionale della contabilizzazione del calore e dell’acqua A cura di: ista Italia L ’articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 102/2014 prevede che le “imprese di fornitura del servizio” debbano installare, entro il 31 dicembre 2016, contatori individuali nei condomini e negli edifici polifunzionali. La criticità di questa disposizione risiede proprio nella definizione stessa di “impresa di fornitura del servizio”, che non è presente nel provvedimento, neppure all’articolo 2, dedicato alle definizioni. Chi sono dunque le imprese di fornitura del servizio? Si tratta delle utilities o delle aziende fornitrici di servizi di submetering? Inoltre, nel testo del provvedimento ricorrono più volte riferimenti a contatori individuali e di fornitura. Anche in questo caso, come evidenziato anche dalla Conferenza Unificata, una netta distinzione tra tali tipologie di contatori appare tutt’altro che chiara. In questo quadro di incertezza, al contrario, le disposizioni dell’articolo 16 del D. Lgs 102/2014, attribuiscono chiaramente alle aziende che forniscono servizi di sub-metering le sanzioni derivanti dalla mancata installazione degli apparecchi di misura e ripartizione di calore e acqua. Questa è dunque una delle più grandi lacune del provvedimento, poiché una interpretazione scorretta delle suddette disposizioni potrebbe seriamente rappresentare un pericolo per la libera concorrenza, conferendo alle sole utilities la possibilità di installare ripartitori, mentre le aziende fornitrici di servizi di sub-metering sarebbero le sole ad essere gravate dalle sanzioni. E ntro il primo gennaio 2017 anche in Italia tutti i condomini con riscaldamento centralizzato devono essere muniti di apparecchi che rilevano i consumi per la contabilizzazione del calore. L’obbligo è previsto dal decreto legislativo 102/2014 che recepisce la Direttiva Europea 27/2012 sull’efficienza energetica. Le multe per chi non rispetta le norme sono salate (fino a 2.500 euro per appartamento). Il risparmio di energia che si ottiene con la contabilizzazione del calore e l’uso di un sistema di termoregolazione della temperatura supera il 30%, sulla base dell’esperienza dei Paesi in cui da tempo esistono questi sistemi. Dal prossimo anno, dunque, niente più finestre aperte d’inverno perché i radiatori sono troppo caldi. I COSTI Ma quanto costa la contabilizzazione? Su ogni radiatore si deve installare un ripartitore, un apparecchio che registra i consumi. Tutto incluso, costa circa 40 euro se si sceglie quello che trasmette i dati dei consumi tramite onde radio. Il prezzo diminuisce a 20 euro se si sceglie un ripartitore che necessita, una volta l’anno, della visita di un tecnico per rilevare i consumi. Mentre, negli appartamenti dove non esiste un sistema di termoregolazione, occorre installare su ogni radiatore una valvola termostatica, dal costo di circa 40 euro. Come si vede, una spesa più che ragionevole, a fronte di significativi risparmi. IL DECRETO CORRETTIVO Nel marzo 2015 il Commissario europeo per l’energia e il clima, Miguel Arias Cañete, in una lettera rivolta al Governo, ha evidenziato una serie di lacune del decreto 102/2014, che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. A fronte del rischio dell’apertura di una procedura di infrazione, il Governo ha prontamente emanato uno schema di decreto “correttivo”, che ha preso in considerazione i rilievi della Commissione, ma ha lasciato diverse altre questioni irrisolte che, come evidenziato in precedenza, le Regioni hanno già esortato ad affrontare. PROPOSTE OPERATIVE Un’ampia diffusione dei servizi di sub-metering comporterebbe significativi vantaggi per i consumatori finali in termini di benefici economici, di risparmio energetico e di maggiore efficienza energetica. Il sub-metering, infatti, garantisce un’equa ripartizione dei costi e un controllo trasparente sul consumo del singolo inquilino di un condominio o di un edificio polifunzionale con un sistema di riscaldamento centralizzato. Inoltre, occorre fare presente che i risparmi complessivi controbilanciano ampiamente i costi da sostenere per l’installazione degli apparecchi di misura. I servizi di sub-metering, infatti, aiutano concretamente i consumatori ad essere più consapevoli dei propri consumi energetici, con vantaggi in termini di una significativa riduzione dei consumi e degli sprechi di energia. Fare chiarezza sulle disposizioni degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo 102/2014, come auspicato anche dalla Conferenza Unificata, crea quindi una cornice normativa più chiara e affidabile per il sub-metering, dalla quale trarrebbero vantaggio sia il consumatore finale che l’ambiente. GLI OBBLIGHI Tutto filerebbe liscio se per fare i conteggi non ci fosse l’obbligo - previsto solo in Italia - di fare riferimento ad una norma tecnica, la UNI 10200, che è farraginosa, complicata, costosa e poco conveniente per l’utente finale e che rischia di vanificare il risparmio previsto. Cosa prevede questa norma? Andiamo per punti: 1) Bisogna, innanzitutto, rivolgersi ad un professionista che deve ricalcolare tutte le tabelle millesimali per il riscaldamento del condominio. 2) Questi millesimi devono, poi, essere riferiti ai fabbisogni di ogni appartamento: in questo modo due appartamenti identici, nello stesso condominio, sullo stesso piano, confinanti in modo identico con altri appartamenti che hanno gli stessi consumi rischiano di pagare diversamente. Un’assurdità. 3) Determinare le potenze nominali dei radiatori, dato essenziale per il preciso rilevamento dei consumi con i ripartitori, è un’operazione delicata e complessa. Le norme europee sono molto severe. In Italia, invece, la norma 10200 si affida ad un sistema semplificato, mai accreditato da alcun istituto indipendente. In questo modo, anche chi non è esperto nel settore può effettuare misurazioni sommarie e inattendibili, con danno per l’utente finale. 4) Alla fine dell’anno bisogna suddividere i costi, tra quelli comuni e quelli dei singoli appartamenti. Come si fa? La UNI 10200 cerca di spiegarlo in 70 farraginose pagine: un’impresa impossibile che richiede software dedicati e tecnici di alta qualificazione, con costi elevati. UN ESEMPIO Facciamo un esempio. Finora nei condomini dove già esiste la contabilizzazione individuale dei consumi Vi Dossier efficienza ❖ definisce un criterio di riparto univoco e tracciabile che risponde ai requisiti fondamentali della direttiva 2012/27/UE (riferimento ai consumi effettivi, responsabilizzazione del consumo di calore, tracciabilità dei riparti e corretta informazione degli utenti) ed in stretta osservanza dei principi stabiliti dal Codice Civile. Non va infine sottaciuto il fatto che da oltre due anni in migliaia di condomini italiani sono stati installati impianti di contabilizzazione conformi alla norma UNI 10200:2013. Le modifiche all’art. 9, comma 5 che la X^ Commissione della Camera suggerisce la Governo sono tra l’altro anche in contrasto con le proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che hanno condizionato l’approvazione dello Schema di D. Lgs integrativo del D. Lgs 102/2014. ANCCA Lo schema di Decreto Legislativo recante disposizioni integrative al D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 contiene, tra le altre, importanti modifiche relative agli art. 2 e 9 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Si rendono necessarie alcune precisazioni, anche alla luce dell’esperienza della prima applicazione delle norme del D. Lgs. 102/2014 nel corso dei mesi passati. In particolare, per quanto concerne l’art. 9, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 102/2014, il testo del D.Lgs.102/2014, nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 luglio 2014 n.165, conteneva un corretto riferimento alla norma tecnica UNI EN 834, vigente e recepita nella normazione italiana in materia, a proposito dell’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali in corrispondenza di ciascun radiatore. Questo riferimento è stato, inopinatamente, eliminato per effetto dell’art. 22, comma 2 ter del D.L. 12.9.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. n. 11.11.2014. L’ oggetto del Decreto legge convertito non aveva nulla a che vedere con l’efficienza energetica trattandosi di “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. Al posto del riferimento esplicito alla UNI EN 834 è stata poi inserita questa frase “secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti”. Una frase ovvia che non dice nulla ma che ha generato solo confusione. Infatti, la norma tecnica UNI EN 834 è tuttora vigente non essendo stata sostituita da altra norma tecnica europea in materia. Ma l’improvvida cancellazione del riferimento ha dato la stura alle interpretazioni più singolari, in gran parte a misura degli interessi particolari di alcuni soggetti che hanno chiamato in causa norme tecniche che sono in contrasto con quella europea aprendo così anche un fronte polemico all’interno di UNI. Gli uffici del CEN, interpellati sull’argomento hanno definitivamente chiarito che norme tecniche nazionali che configgono con quelle previste dalle norme UNI EN devono essere ritirate. Ricordiamo, inoltre, un importante pronunciamento contenuto nelle linee guida della Commissione Europea relativamente all’implementazione degli articoli 9 e 11, approvate il 6 novembre 2013. A pag. 15, paragrafo 45, nota 16, è fatto esplicito ed unico riferimento alla UNI EN 834. È pertanto assolutamente necessario che il legislatore ripristini il riferimento alla norma UNI EN 834 per fornire chiare e non equivoche indicazioni che seguano le linee guida della Commissione Europea ed evitino inutili conflitti. TERMOREGOLAZIONE: CHE COSA FARE SE IL CONDOMINO NEGA L’ACCESSO? A cura di: Ladislao Kowalski - Centro Studi Uppi IL COMMENTO L’ordinamento giuridico è un unicum e, pertanto, quando si introducono modifiche si creano conseguenze delle più impensate. In tema di condominio, secondo principio arcinoto, gli impianti condominiali, ai sensi dell’art. 1117 n. 3 c.c., cessano al punto di diramazione verso le singole unità di proprietà esclusiva. Conseguentemente, da quel punto in poi, l’impianto di riscaldamento proveniente dalla struttura centralizzata, diventa proprietà del singolo. Su tale elementare principio è intervenuta la novella che ha introdotto l’obbligo di contabilizzazione e termoregolazione. Sorge, quindi, il problema di considerare se e fino a che punto, la proprietà dell’impianto interno all’unità immobiliare rimane privata e se e fino a che punto sulla stessa può intervenire il condominio. Ciò a seguito, come detto, del fatto che la normativa tecnica, da attuare entro il 31/12/16 (D. Lgs 4/7/14 n. 102 art. 9), ai fini del contenimento del consumo energetico, impone di dotare gli impianti di sistemi atti alla rilevazione del costo di utenza per singola unità. Quindi, per le unità dotate di un unico accesso del fluido di riscaldamento, si provvederà all’installazione del contabilizzatore sul punto del distacco dalla condotta centrale mentre, per i c.d. impianti a colonna, si deve intervenire su ogni singolo corpo scaldante. L’argomento, per quanto riguarda il diritto di accesso all’unità immobiliare, è stato affrontato, in sede di provvedimento d’urgenza, in una recente decisione del Tribunale di Pordenone (ordinanza del 24/09/15). Lamentava, infatti, il condominio che un condomino negava l’accesso al tecnico per installare, all’interno dell’appartamento, quanto necessario per la contabilizzazione del costo del riscaldamento. La domanda del condominio è stata accolta con autorizzazione, pertanto, all’impresa idraulica di accedere alla singola unità per l’installazione di quanto necessario alla contabilizzazione. La questione, così linearmente risolta e forse agevolata dalla contumacia del condomino che si era presentato all’udienza senza alcuna assistenza, pone, indubbiamente, dei problemi relativi non solo, come nel caso, al diritto di accesso, ma anche in ordine alla proprietà dell’impianto. È presumibile che tali argomenti nell’immediato futuro costituiranno motivo di discussione ed approfondimento. Non sfugge, infatti, a nessuno che si tratta di intervenire o meno su proprietà esclusive. A parte ciò il citato provvedimento ha riconosciuto che, comunque, il diritto a realizzare la contabilizzazione, rientra nella tutela d’urgenza che le parti, pertanto, possono attuare. LA SENTENZA TRIBUNALE DI PORDENONE - ORDINANZA 24.9.2015 Ritiene il giudicante sussistenti gli elementi di concedibilità della tutela cautelare azionata. Circa il fumus boni iuris non vi può essere contestazione sul fatto che l’installazione del sistema di contabilizzazione del calore sia stata effettuata in seguito alla delibera dell’assemblea di condominio in data 19.1.2015, con il voto unanime dei condòmini presenti in quella data, né in relazione al rifiuto del resistente di far installare le valvole sui termosifoni della sua abitazione, avendo lo stesso ribadito tale ferma opposizione in udienza. Ritenuto per quanto concerne il periculum in mora, che certamente sussiste il pericolo di un pregiudizio attuale e grave per tutti gli altri condomini atteso che, in mancanza dell’apposizione delle valvole a tutti i termosifoni dello stabile, sebbene sia possibile procedere all’accensione dell’impianto di riscaldamento, non Xii Dossier efficienza sarebbe possibile utilizzare il sistema di contabilizzazione, vanificando così le spese sostenute proprio al fine di ripartire le stesse in base ai consumi e perdendo la possibilità di usufruire del risparmio fiscale garantito solo per gli interventi di risparmio energetico effettuati entro la fine dell’anno. Circa l’irreparabilità del danno si rileva che, pur trattandosi di danno di natura meramente economica, è più che probabile l’impossibilità di un futuro ristoro dello stesso dato che il resistente vive, come confermato in udienza, di una modesta pensione. Peraltro, a fronte del diritto dei condòmini ad attivare il sistema di contabilizzazione del calore al fine di dare seguito ai risparmi energetici ed economici prefigurati al momento di procedere alla delibera per l’approvazione dell’installazione dello stesso, il resistente non vanta al momento alcun controdiritto tutelabile. Ritenuto infine che il provvedimento richiesto si ponga come unico strumento idoneo ad evitare di subire il danno connesso al protrarsi di un comportamento pacificamente contro legem, non essendo all’uopo azionabili altri rimedi, sussiste anche il carattere della residualità. Visto l’art. 669 octies c.p.c, co. 6 all’accoglimento del ricorso proposto ante causam segue la regolamentazione delle spese di lite, che si liquidano per il principio della soccombenza a carico di parte resistente, sulla scorta dello scaglione (valore indeterminabile) secondo i parametri fissati per i procedimenti cautelari dall’art.10 del D. M. 55/2014, decurtati del 30% per la semplicità della materia trattata e la mancata opposizione, esclusa la fase istruttoria non svolta. Visti gli articoli 669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c. P.Q.M. ❖ Accoglie il ricorso e per l’effetto ordina a C.G. di consentire ai tecnici della B. service Srl, o altri inviati dall’amministratore di condominio, di poter accedere al suo appartamento sito nel condominio …, per l’installazione delle valvole necessarie per il funzionamento del sistema di contabilizzazione del calore. ❖ Condanna parte resistente alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, spese che vengono liquidate in complessivi euro 1200 per compenso, euro 190 per rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, oltre Iva e CPA come per legge. LE INTEGRAZIONI AL D.LGS 102/2014 E LA DIATRIBA SULLA NORMA UNI EN 834 A cura di: Cna Installazione Impianti e Ancca A dicembre 2015 la X Commissione permanente Industria del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni, allo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (n. 201). Tra i punti più controversi, quello relativo al comma 5 dell’articolo 9 del D.Lgs 102/2014, che fa riferimento alla norma Uni En 834. Vediamo, di seguito, la posizione di Cna Installazione Impianti e quella espressa, invece, dall’Ancca. CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI La X^ Commissione del Senato ha espresso il proprio parere favorevole all’atto del Governo n. 201, diretto a superare la procedura di infrazione per incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE. Nel parere, la X^ commissione suggerisce al Governo di valutare la possibilità di sostituire, all’art. 9, comma 5, l’inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alla norme UNI EN 834 e di sostituire le parole: «secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti», con le seguenti: «secondo quanto previsto dagli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B”. In merito alla proposta di inserire un “chiaro riferimento alla UNI EN 834” la conseguenza sarebbe l’obbligo di utilizzare un’unica tipologia di prodotto ai fini della contabilizzazione indiretta (i ripartitori conformi alla norma EN 834) e quindi il divieto di utilizzare apparecchi conformi alle norme italiane UNI 9019 relativa ai ripartitori basati sui tempi di inserzione compensati o la UNI 11388 basata sui ripartitori a grado giorno. In particolare, è utile ricordare che: ❖ la EN 834 non è norma armonizzata e la stessa Direttiva 2012/27/UE non la cita per nulla; ❖ nella sua prima versione, il DLgs 102/14 faceva riferimento alla EN 834; a seguito di una prima modifica, questo riferimento fu giustamente eliminato e sostituito con la richiesta di utilizzo di sistemi conformi a norme tecniche, senza porre vincoli a priori sulla tecnologia da utilizzare, purché normata; “In merito poi alla proposta di riferirsi agli standard europei di regolamentazione di cui all’appendice B commenta Carmine Battipaglia, presidente nazionale di Cna Installazione Impianti - va precisato che tali standard semplicemente non esistono. L’unico riferimento legislativo comune europeo obbligatorio è la direttiva 2012/27/UE che adotta la contabilizzazione e fatturazione dei consumi effettivi in quanto strumento per conseguire la riduzione dei consumi stessi e delle emissioni inquinanti attraverso la responsabilizzazione dell’utente”. Alterare la ripartizione fra consumi volontari (prelievo effettivo di calore da parte degli utenti) e dispersioni delle reti di distribuzione è contrario al principio di fatturazione in base ai consumi effettivi perché, a seconda che si ecceda in un senso o nell’altro, fa pagare nuovamente a millesimi o attribuisce iniquamente a singoli i consumi collettivi. Non è quindi un parametro che è possibile ed utile sottoporre a limite, vista anche la sua variabilità in dipendenza della tipologia di impianto e dell’utilizzo stesso dell’edificio. Inoltre, per CNA Installazione Impianti il riferimento alla norma UNI 10200:2013, correttamente richiamata dalla legislazione vigente, va mantenuto in quanto tale norma: ❖ prende in considerazione tutti i prodotti normati (contatori di calore e ripartitori); ❖ prende in considerazione tutti i servizi previsti (riscaldamento ed acqua calda sanitaria); ❖ prende in considerazione sia la contabilizzazione diretta che indiretta con le rispettive specificità; iV Dossier efficienza In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato; d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. SE IL CONDOMINO CHIEDE IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO CORTE DI CASSAZIONE - Sez. II civ., sent. 22.1.2016, n. 1209 ARTICOLO 16 Sanzioni (Omissis) 5. L’impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori individuali di cui all’articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. 6. L’impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale che, richiesta dal cliente finale che ha la disponibilità dell’unità immobiliare, nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), non installa, entro il termine ivi previsto, un contatore individuale di cui alla predetta lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali. 7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il condominio e i clienti finali che acquistano energia per un edificio polifunzionale che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. 8. È soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. D.G.A., proprietaria di due unità immobiliari nel fabbricato sito in (omissis), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, il Condominio dell’edificio suddetto esponendo che l’impianto di riscaldamento centralizzato era stato disattivato con delibera assembleare del 25 luglio 1991, dichiarata nulla dal Tribunale di Foggia con sentenza confermata in sede di gravame e passata in cosa giudicata. Ciò posto, la D.G. chiedeva ordinarsi al Condominio convenuto l’immediato ripristino dell’impianto centralizzato di riscaldamento. Il Condominio si costituiva, eccependo l’intento esclusivamente emulativo dell’azione ex adverso intrapresa, atteso che nelle more tutti i condomini, compresa la D.G., si erano dotati di impianto autonomo di riscaldamento. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attrice. Con sentenza n. 5 del 9-1-2006 il Tribunale, qualificando di natura possessoria la domanda, l’accoglieva, ordinando al convenuto di reintegrare immediatamente la D.G. nel possesso dell’impianto di riscaldamento centralizzato, mediante il ripristino. Con sentenza dep. il 30 dicembre 2010 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata dal convenuto, rigettava la domanda proposta dall’attrice. Dopo avere premesso la natura petitoria e non possessoria dell’azione di ripristino dell’impianto disattivato a seguito di delibera condominiale dichiarata nulla, i Giudici ritenevano la natura emulativa della richiesta avanzata dall’attrice. La sentenza, al riguardo, affermava che: non avendo l’attrice chiesto o comunque ottenuto la sospensione della delibera condominiale impugnata, i numerosi condomini dell’edificio, costituito da due corpi di fabbrica, si erano dotati di impianti autonomi di riscaldamento, ad eccezione della D.G.; l’impianto di riscaldamento centralizzato non avrebbe potuto essere ripristinato senza importanti ed onerose opere di trasformazione e adeguamento, posto che la centrale termica non rispettava i requisiti fondamentali ai fini della sicurezza, anche in considerazione della abusiva coesistenza tra impianto termico centralizzato e quello idrico. In proposito, i Giudici evidenziavano che, secondo quanto accertato dal consulente, non sarebbe stato possibile riattivare l’attuale impianto alimentato a gasolio con uno nuovo, in quanto mancavano le condizioni di sicurezza per garantire l’incolumità degli stessi inquilini e dei fabbricati limitrofi. In sostanza, la necessità di rilevanti e radicali opere di trasformazione, fra cui in primo luogo la separazione dell’impianto per la produzione dell’acqua calda, avrebbe comportato la spesa di somme oscillanti fra i 173.500 e 251.500 Euro, esclusi i costi per la messa a norma della centrale termica, oltre agli altri disagi e spese per la installazione degli impianti per la produzione di acqua calda in ogni singolo appartamento e la spesa di un combustibile, il gasolio, più oneroso del metano. Secondo i Giudici la pretesa azionata configurava l’abuso del diritto, potendo la condomina trovare legittimo ristoro nella tutela risarcitoria; richiamata la evoluzione normativa diretta a incentivare la trasformazione degli impianti di riscaldamento centralizzati in quelli autonomi, si affermava che vi sarebbe stata sproporzione fra l’utile conseguibile dall’attrice con il ripristino e quello imposto alla quasi totalità dei condomini, posto che la medesima avrebbe potuto dotarsi di impianto autonomo unifamiliare con adeguato ristoro per le spese al riguardo occorrenti, mentre sarebbe stato particolarmente oneroso per gli altri condomini ripristinare un impianto obsoleto e non il linea con le politiche di risparmio energetico e con le condizioni di sicurezza. XiV Dossier efficienza 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la D. G. sulla base di tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., censura la sentenza per avere applicato la categoria dell’abuso del diritto a una fattispecie diversa da quelle -in materia contrattuale, alle quali fa riferimento la giurisprudenza della S. C. richiamata dai Giudici. Deduce che in ogni caso, fra i presupposti dell’abuso del diritto, vi è la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate, che vanno sempre ricondotte alla tutela della posizione sostanziale corrispondente al diritto in oggetto. Nella specie, a seguito dell’annullamento della delibera condominiale - che aveva immediatamente disposto l’attuazione della trasformazione dell’impianto centralizzato mentre all’ordine del giorno si era fatto riferimento all’avvio del percorso diretto alla trasformazione in impianti autonomi unifamiliari - l’unica modalità per eliminare le conseguenze illegittime della dichiarata illegittimità della innovazione era rappresentata dal ripristino. 2. Il secondo motivo, lamentando omessa o insufficiente motivazione, denuncia la lacunosa considerazione delle risultanze tecniche laddove non erano state esaminate o erano state travisate le circostanze e le valutazioni di cui alla consulenza tecnica, la quale aveva evidenziato la fattibilità e la convenienza economica del ripristino dell’impianto centralizzato nonché la illegittimità degli impianti unifamiliari realizzati dai condomini in violazione delle prescrizioni di legge. 3. Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 10 del 1991, denuncia la illegittimità degli impianti riscaldamento autonomo unifamiliari realizzati dai condomini con rischio per la salute ed illegittimità amministrativamente sanzionata: il Giudice aveva comparato un presunto esercizio abusivo con l’esigenza, ritenuta prevalente, di tutelare una posizione nient’affatto meritevole di tutela. 4. Il quarto motivo censura la sentenza laddove, dando rilevanza alla mancata sospensione della esecutività della delibera, che peraltro era stata chiesta e non concessa, non aveva verificato se fosse ispirata a buona fede e correttezza la condotta tenuta da controparte che avrebbe potuto sanare la delibera illegittima riconvocando la assemblea su un ordine del giorno correttamente formulato per l’adozione degli accorgimenti tecnici necessari per attuare il passaggio a un sistema di impianti di riscaldamento unifamiliari. 5. I motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione, vanno accolti nei limiti di cui dirà infra. Occorre premettere che, vertendosi in tema di proprietà ovvero di comproprietà di un bene condominiale, la (denunciata) antigiuridicità della condotta posta in essere dall’attrice andava verificata con riferimento alla previsione di cui all’art. 833 c.c., secondo cui il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. La norma ha la finalità di assicurare che l’esercizio del diritto di proprietà risponda alla funzione riconosciuta al titolare dall’ordinamento, impedendo che i poteri e le facoltà dal medesimo esercitate si traducano in atti privi di alcun interesse per il proprietario ma che, per le modalità con cui sono posti in essere, abbiano l’effetto di recare pregiudizio ad altri: in sostanza, l’atto deve essere obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma di per sé idoneo ad arrecare danno a terzi, dovendo poi il requisito del c.d. animus nocendi essere accertato alla stregua della condotta, quale si è esteriorizzata in concreto, e da cui possa trarsi inequivocabilmente la prova dell’assenza di interesse per il proprietario di compiere un atto pregiudizievole ai terzi. Pertanto, non può ritenersi emulativo l’atto che comunque risponda a un interesse del proprietario, dovendo escludersi che il giudice possa compiere una valutazione comparativa discrezionale fra gli interessi in gioco ovvero formulare un giudizio di meritevolezza e di prevalenza fra l’interesse del proprietario e quello di terzi. Orbene, nella specie il diritto al ripristino dell’impianto di riscaldamento rispondeva all’utilità della condomina di potere usufruire di un servizio comune che era stato illegittimamente disattivato dall’assemblea dei condomini che, proprio in attuazione di tale illegittima delibera, si erano poi dotati di impianto autonomo. La sentenza, nel ritenere nella specie l’abuso del diritto da parte dell’attrice, ha erroneamente fatto riferimento, da un lato, alla natura e all’entità delle opere di radicale trasformazione che si sarebbero necessarie per il ripristino dell’impianto (quando ormai tutti gli altri condomini si erano dotati di impianto unifamiliare) - ovvero alla onerosità del ripristino - e, dall’altro, alla circostanza che l’attrice avrebbe potuto dotarsi di un impianto unifamiliare (e chiedere il risarcimento del danno determinato dai costi e dai disagi): in tal modo, ha ravvisato l’abuso del diritto formulando un inammissibile giudizio di proporzionalità fra l’utilità conseguibile dalla condomina e l’onerosità che ne sarebbe derivata ai condomini. Il ricorso va accolto. La sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va formulato il seguente principio di diritto: “Tenuto conto che, ai sensi dell’art. CONTABILIZZAZIONE OBBLIGATORIA È PARTITO IL CONTO ALLA ROVESCIA Estratto del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Pubblicato su: GU, Serie Generale n.165, del 18-7-2014 Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014 A ncora pochi mesi e in tutti gli edifici condominiali italiani aventi un impianto termico centralizzato entrerà in vigore l’obbligo di installare dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione individuale del calore. La prescrizione, operativa dal 31 dicembre 2016, è stata introdotta dal D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della Direttiva europea sull’efficienza. Di seguito riportiamo alcuni dei commi salienti del provvedimento. ARTICOLO 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici (Omissis) 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura; b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione, entro il 31 dicembre 2016, da parte delle imprese di fornitura del servizio, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. XV Dossier efficienza 833 c.c., integra atto emulativo esclusivamente quello che sia obiettivamente privo di alcuna utilità per il proprietario ma dannoso per altri, è legittima e non configura abuso del diritto la pretesa del condomino al rispristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato soppresso dall’assemblea dei condomini con delibera dichiarata illegittima, essendo irrilevanti sia la onerosità per gli altri condomini - nel frattempo dotatisi di impianti autonomi unifamiliari - delle opere necessarie a tale ripristino sia l’eventuale possibilità per il condomino di ottenere eventualmente, a titolo di risarcimento del danno, il ristoro del costo necessario alla realizzazione di un impianto di riscaldamento autonomo”. SOMMARIO P.Q.M. accoglie il ricorso per quanto in motivazione cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Bari. pag. Contabilizzazione obbligatoria: è partito il conto alla rovescia (Estratto del D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102) .................................................................................................... III Le integrazioni al D.lgs 102/2014 e la diatriba sulla norma Uni En 834 (Cna e Ancca) ................................................................................................................................................ V Contabilizzazione obbligatoria del calore: la Uni 10200 nel mirino (Ancca) ........................................................................................................................................................... VII Sub-metering: le principali criticità e la necessità di maggiore chiarezza (Ista Italia) ....................................................................................................................................................... X Termoregolazione: che cosa fare se il condomino nega l’accesso? (Ladislao Kowalski ) ....................................................................................................................................... XI Se il condomino chiede il ripristino dell’impianto termico centralizzato (CORTE DI CASSAZIONE - Sez. II civ., sent. 22.1.2016, n. 1209) ........................................................... XIII ☙☙☙☙☙☙☙☙ Editore: Il Condominio editrice s.a.s. – Via E. Thesauro, 2 – 10125 Torino Tel. 011/6523611 – Fax 011/6523690 – E-mail: [email protected] Direttore responsabile: Gianluca Palladino L’elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze. © Copyright Il Condominio editrice s.a.s., Torino - 2016 La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi. Stampa: I.T.S. - Cavaglià (BI) LA TARGA AMMINISTRATORE È DIVENTATA OBBLIGATORIA Cosa dice la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, art. 9: Art. 9 - “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore. In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore”. LA TARGA “FURBA“ • È costituita da un pannello di fondo in Forex ignifugo da 2 mm e da un pannello frontale di Plexiglass colato da 3 mm. Può essere applicata all’esterno, resiste alle intemperie, praticamente eterna. Antivandali in quanto rilucidabile. Misure consigliate base cm 21 x altezza cm 15. • Scoraggia i furti in quanto sul pannello frontale c’è un adesivo stampato a specchio dall’interno recante l’indirizzo personalizzato del Condominio. • Resta del condominio anche in caso di avvicendamento di amministratori in quanto i dati anagrafici dell’Amministratore sono stampati su una scheda in PVC adesivo del tipo “attacca e stacca” per una facile rimozione e sostituzione nel caso di cambio di indirizzo o variazioni anagrafiche dell’Amministratore. Due fori mediani la assemblano saldamente e la assicurano al muro con i relativi coprifori che completano l’estetica PER GLI ABBONATI DI ITALIA CASA la qualifica di “amministratore costantemente aggiornato”. Ci hai già pensato? Chiedici un preventivo personalizzato Il Condominio editrice s.a.s. tel. 011.652.36.11 E-mail: [email protected]