delibera GM 42 del 16.3.12 rescissione contrattuale

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delibera GM 42 del 16.3.12 rescissione contrattuale
C O MUNE DI PANTELLERIA
Provincia di Trapani
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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 42 del Reg.
OGGETTO: Rescissione contratto n. 2632/2008 di rep. del 7.05.2008 –
lavori recupero ambientale delle aree di balneazione e delle
aree di sosta delle baie di Gadir, Cala Tramontana, Cala
Levante, Cala dell’Elefante – art. 119 comma 6 D.P.R.
554/1999.
DATA: 16.03.2012
L’anno duemidodici il giorno sedici del mese di marzo nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle
persone seguenti:
PRES.
DI MARZO Alberto
VALENZA Davide
D’ANCONA Fabrizio
BERNARDO Pietro
CULOMA Antonio
SINDACO
Assessore Anziano
Assessore
Assessore
Assessore
ASS.
X
X
X
X
X
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2
con l’assistenza del V.Segretario Dott. Silvana Maria Rotondo
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Procedimento amministrativo L.R. 10/91
Responsabile della proposta: responsabile II Settore Geom. Salvatore Gambino
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.G.L.: ( D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)
Parere di regolarità tecnica: Geom. Salvatore Gambino
Vista la seguente deliberazione, relativa all’oggetto, predisposta dal Settore II nel testo che segue:
1
Il Responsabile del Settore II
Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n° 6 del 29.01.2008 si è stabilito di
approvare il progetto esecutivo dei lavori di recupero ambientale delle aree di balneazione delle baie di
Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Cala dell’Elefante con estensione alle strade comunali di
penetrazione carrabili o mulattiere ed aree di sosta rielaborato ed aggiornato in data ottobre 2007,
nell’importo complessivo di € 2.026.468,05 di cui € 1.201.701,16 per lavori a base d’asta, € 35.024,55 per
oneri per la sicurezza ed € 789.724,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione;;
Che il suddetto progetto è finanziato nell’ambito del programma del Patto territoriale “Pantelleria e
Isole del Mediterraneo” giusta decreto 2386 del 27.11.2000 del Ministero del Bilancio e della P.E.
Che a seguito di gara di pubblico incanto tenuta in data 18, 19 e 20.3.2008, i lavori sono stati
aggiudicati all’impresa Futura Costruzioni di Guida Salvatore e Figli s.r.l. con il ribasso del 7,3152% e
pertanto per l’importo netto di € 1.113.794,32 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 35.024,55 per un totale di
€ 1.148.818,87;
Che in data 8.5.2008 è stato stipulato il relativo contratto rep. n. 2632 reg. a Pantelleria il
16.05.2008 al n. 547 Serie I per l’importo netto contrattuale di € 1.148.818,87 compreso oneri per la
sicurezza;
Che in data 30/10/2008 venivano consegnati i lavori;
Che con nota datata 23/11/2009, assunta al protocollo del Comune di Pantelleria in data 24/11/2009
al n. 24785, la D.L. ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva n. 01;
Che il RUP con proprio parere del 18.12.2009 ha accertato che la suddetta perizia è stata redatta
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, non comporta modifiche sostanziali e deriva da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del Contratto;
Che per la realizzazione delle opere previste nella perizia di cui sopra, con nota prot. n° 2741 del
30.12.2009 si è richiesto alla IMED quale soggetto gestore del Patto territoriale “Pantelleria e Isole del
Mediterraneo” l’autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta per un importo di € 87.906,84 e con successiva
nota prot. n° 797 del 14.01.2010 si è trasmesso l’approvazione tecnica;
Che il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
con nota prot. n° 10015 del 29.04.2010 ha autorizzato l’utilizzo del ribasso d’asta per l’importo di €
54.585,32, che unitamente alle somme della voce “imprevisti” e dell’afferente IVA erano sufficienti alla
copertura delle spese suppletive per lavori, per cui con determina n° 75/II Sett. del 30.4.2010,
successivamente rettificata con determina n° 270/II Sett. del 25.11.2010 si è provveduto alla relativa
approvazione amministrativa;
Che in corso d’opera è emersa la necessità di redigere una seconda perizia di variante e suppletiva
per le seguenti motivazioni:
- la necessità di apporre una canalina per la regimentazione delle acque piovane della strada di accesso
all’area di intervento di Gadir;
- il trasporto a discarica dei materiali provenienti dagli scavi, nel tragitto dall’area di deposito
temporaneo al Comune di Valderice, stante la mancanza nel periodo di esecuzione dei lavori di
impianti autorizzati alla messa in riserva nell’isola;
Che la D.L. ha pertanto redatto la perizia n. 2 redatta dalla D.L. in data 9.9.2010, integrata in data
10.3.2011;
Che con parere tecnico del 16.3.2011 il RUP ha approvato in linea tecnica la perizia suddetta
evidenziando che la suddetta variante è finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non
comporta modifiche sostanziali e deriva da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto, quindi classificabile nella declaratoria e art. 25 comma 1 lett. b;
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Che con lo stesso parere il RUP ha riscontrato che la suddetta perizia non comporta la necessità di
ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, ma che per la sua
realizzazione occorre utilizzare una quota parte del ribasso d’asta e precisamente € 33.937,61;
Che pertanto con nota prot. n° 6725 del 29.03.2011 si è chiesto alla IMED quale soggetto gestore del
Patto territoriale “Pantelleria e Isole del Mediterraneo” l’autorizzazione a poter utilizzare la suddetta somma
di € 33.937,61 per la realizzazione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia di variante e
suppletiva n. 2;
Che a tale richiesta non è stato dato alcun riscontro in quanto la IMED non opera più da tempo e
pertanto non ha inoltrato la relativa documentazione a corredo dell’istanza al Ministero;
Che conseguentemente i lavori, sospesi in data 4.2.2011 non sono più stati ripresi;
Che in data 4.08.2011 è stata acquisita al protocollo comunale n. 16192 un atto dichiaratorio e di
recesso con il quale l’appaltatore dichiara “… di recedere come in effetti recede dal contratto di appalto
indicato in premessa, per fatto e colpa dell’Ente committente …”;
Che in data 6.9.2011 si è tenuta una riunione tra il RUP, la Direzione Lavori e l’impresa esecutrice al
fine di valutare le cause della sospensione dei lavori ed i contenuti dell’atto dichiaratorio di recesso
dell’impresa dell’1.8.2011;
Che in tale riunione il supporto tecnico al RUP ha evidenziato che da tempo nell’area dei lavori non
esistono maestranze, mezzi, personale di vigilanza, attrezzature, opere provvisionali e quant’altro faccia
propendere alla presenza di un cantiere e l’appaltatore e la D:L. hanno dichiarato che tale situazione permane
dalla data di sospensione lavori;
Che nella stessa riunione il RUP ha evidenziato che i ritardi nell’approvazione della perizia da parte
del Ministero dello Sviluppo Economico non hanno prodotto alcun nocumento nella realizzazione delle
opere in quanto il RUP ha autorizzato la direzione lavori, a seguito di apposito verbale di concordamento
nuovi prezzi, regolarmente registrato, ad includere nei SAL ad oggi emessi, le opere previste in perizia n. 2
ritenute necessarie al fine della corretta esecuzione di tutte le lavorazioni residue, rilevando che non si
comprende come lavorazioni previste nel contratto principale non siano state eseguite in armonia ai crono
programmi esecutivi ed ai dettati del C.S.A, opere che risultavano ancora non eseguite ancorché facenti parte
del contratto originario e con un’incidenza economica pari al circa il 3% dell’importo contrattuale e atti
aggiuntivi;
Che a conclusione della riunione il RUP ha promosso l’esecuzione d’ufficio, con affidamento
diretto, (affidamento di lavori in economia ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo cottimo fiduciario)
all’appaltatore, dell’esecuzione in danno giuste ordinanze n. 40 del 25.3.2010 e n. 37 del 19.3.2010,
proponendo all’impresa di dar seguito all’esecuzione delle ordinanze e nel contempo continuare l’esecuzione
del contratto;
Che a tale proposta l’appaltatore ha dichiarato la non intenzione di procedere all’esecuzione dei
lavori in quanto la sospensione ha superato il quarto dei tempi contrattuali ed il RUP si è riservato di
analizzare le richieste dell’impresa e di comunicare le determinazioni eventualmente assunte;
Che in ragione di quanto sopra il RUP con nota prot. n° 20389 del 6.10.2011 comunicava
all’impresa appaltatrice di aver respinto in toto sia le riserve formulate in occasione dell’emissione del VII
SAL sia i contenuti dell’atto dichiaratorio e di recesso e conseguenzialmente ordinava alla D.L. di ordinare
all’appaltatore l’immediata ripresa dei lavori facenti aprte del contratto originario, nei limiti delle somme
disponibili, e contestualmente l’esecuzione dei lavori di sgombero, in danno del soggetto obbligato, dell’area
destinata a parcheggio in località Gadir identificata in catasto al F.M. 30 part. 452, concordando per
quest’ultima lavorazione i relativi prezzi con l’impresa appaltatrice;
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Che con la stessa nota il RUP invitava il Direttore dei Lavori ad ammonire l’impresa appaltatrice
delle attivazioni delle procedure di cui all’art. 119 del D.P.R. 554/99 nel caso di mancato e pronto
adempimento;
Che con ordine di servizio n° 7 del 7.10.2011 il Direttore dei Lavori ottemperava alle richieste
formulate dal RUP ordinando all’impresa appaltatrice l’immediata ripresa dei lavori facenti parte del
contratto originario, nei limiti delle somme disponibili, e contestualmente l’esecuzione dei lavori di
sgombero, in danno al soggetto obbligato, dell’area destinata a parcheggio in località gadir identificata in
catasto al F.M. 30 part. 452;
Che con nota datata 25.10.2011 acquisita al prot. n° 22215 del 4.11.2011 l’impresa appaltatrice
nell’evidenziare di aver “legittimamente recesso dal contratto di appalto per fatto e colpa dell’Ente
appaltante” riteneva illegittimo l’ordine di servizio n. 7 disposto dal D.L.;
Che in data 5.11.2011 il Direttore dei lavori effettuava alla presenza di due testimoni una visita in
cantiere verificando la mancata ripresa dei lavori e l’inadempimento dell’impresa all’ordine di servizio n. 7,
redigendo apposito verbale di constatazione recante la firma dello stesso D.L. e dei due testimoni;
Che con nota datata 4.01.2012, acquisita in pari data al prot. n° 239, il Direttore dei Lavori, nel
ritenere inaccettabili le motivazioni addotte dall’impresa per chiedere il recesso, comunicava al RUP, in
relazione alla mancata ottemperanza all’ordine di servizio n. 7, la sussistenza delle condizioni per la
risoluzione del contratto previste dall’art. 119 comma 6 del D.P.R. n. 554/99, proponendo di fatto l’adozione
di tale provvedimento;
Che pertanto con nota raccomandata anticipata tramite PEC, prot. n° 362 del 5.01.2012, si è
comunicato all’impresa Futura Costruzioni che questa Amministrazione stava avviando l’istruttoria per la
risoluzione del contratto d’appalto rep. n° 2632/2008 del 7.5.2008 registrato a Pantelleria il 16.05.2008 al n.
547 Serie I, ai sensi del comma 6 dell’art. 119 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/1999 e che il termine di
conclusione del procedimento era di giorni 15, nel corso del quale era possibile prendere visione degli atti
del procedimento in questione e presentare memorie scritte e documenti, in virtù dell’art. 10 lett. b) della
Legge 241/1990 presso il Settore II di questo Comune;
Dato atto che ad oggi non risulta essere pervenuta alcuna controdeduzione al riguardo;
Che con ordine di servizio n° 8 del 4.01.2012 il Direttore dei Lavori ha convocato l’impresa per il
12.01.2012 al fine di effettuare lo stato di consistenza finale dei lavori eseguiti;
Che in data 12.01.2012 il responsabile dell’impresa ha comunicato via fax di non poter essere
presente a tale riunione per motivi di salute e pertanto, il Direttore dei Lavori, preso atto del verbale tenutosi
il giorno 12.01.2012, con ordine di servizio n. 9 del 12.01.2012 ha convocato l’impresa per il giorno
19.01.2012 al fine di effettuare lo stato di consistenza finale dei lavori eseguiti avvertendo che in caso di
assenza dell’appaltatore si sarebbe comunque proceduto alla redazione dello stato di consistenza nei modi
consentiti dalla norma;
Che in data 19.01.2012 si è tenuta la predetta riunione nel corso della quale la D.L. ha prodotto un
elaborato contabile denominato “Quadro di confronto tra contabilità al VII SAL e perizia n. 2, da cui risulta
che per il completamento dei lavori appaltati dovrebbero essere eseguite le seguenti lavorazioni:
- Lavori previsti nel progetto originario per la fornitura e posa in opera degli argani e dei cestini per un
totale di € 33.902,00;
- Lavori per la rimozione di pali di illuminazione allo stato non realizzabili in attesa che la società
elettrica provveda all’allacciamento delle utenze private alla nuova rete elettrica per € 2.277,00;
- Lavori da eseguire a completamento del parcheggio settore 11 di gadir, allo stato non realizzabili in
attesa che l’ente appaltante provveda allo sgombero delle aree per € 3.386,43;
Che in tale riunione è stato chiesto all’appaltatore se era disponibile ad eseguire i lavori relativi alla
fornitura e posa in opera degli argani e dei cestini ovvero alla sola fornitura, ma in entrambi i casi
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l’appaltatore ha risposto di non essere disponibile in quanto ha recesso dal contratto con raccomandata
dell’1.8.2011;
Che successivamente si è passati alla individuazione delle opere che per varie cause necessitano di
un intervento di ripristino e, constatato che vi sono opere che necessitano di ripristino a causa di una non
corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa e opere che vanno ripristinate per cause di forza
maggiore o per atti vandalici, viene chiesto all’impresa se è disponibile ad eseguire tali ripristini, la stessa
risponde di non essere disponibile, ma riconosce che per le opere da ripristinare per la non corretta
esecuzione, si farà carico delle relative spese che potranno essere trattenute dalla liquidazione del conto
finale, mentre per quanto riguarda l’impianto elettrico che in base alla normativa vigente (DM 37/2008) non
può essere manomesso da altra ditta prima del collaudo, pena la perdita di responsabilità verso terzi in caso
di sinistri a persone o cose, l’impresa si dichiara disponibile, non appena l’ente appaltante fornirà i materiali,
a ripristinare l’impianto e a provvedere al successivo collaudo;
Rilevato quindi che ogni tentativo di componimento bonario e di prosecuzione dell’appalto è stato
rigettato dall’impresa che continua a manifestare la volontà di recesso dal contratto;
Che ai sensi dell’art. 133 del regolamento dei lavori pubblici, l’impresa, anche in presenza di
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, è tenuta a completare tutti i
lavori previsti nella perizia originaria non coinvolti nelle circostanze che impongono la sospensione dei
lavori;
Che, come dichiarato dalla D.L. con relazione del 4.1.2011, ancora non risultano posti in opera gli
argani ed i cestini previsti nel progetto originario ed acquistati dall’impresa già dal maggio 2010, come
risulta dalla lettera dell’impresa dell’11.6.2010;
Che l’impresa non ha ottemperato all’ordine di servizio del 7.10.2011 con il quale il direttore dei
lavori ordinava la ripresa dei lavori ed è pertanto da considerarsi inadempiente;
Che a parere dello scrivente l’appalto non sembrerebbe essere stato caratterizzato da un andamento
anomalo in quanto non è mai stato fonte di criticità o pregiudizio economico e/o organizzativo in capo
all’appaltatore;
Che infatti l’appaltatore non ha mai firmato con riserva nessun atto tecnico/amministrativo
sottopostogli, ad eccezione del 7° SAL ove ha apposto delle riserve che sono state rigettate in toto dalla D.L.;
Ritenuto quindi che ricorrano i presupposti di cui all’art. 119 comma 6 del D.P.R. 554/1999 come
sostituito dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 per la rescissione del contratto che testualmente recita: “Art. 136.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo (art. 119, d.P.R. n.
554/1999; artt. 340, 341 legge n. 2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al
responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone
la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
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5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta
del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
PROPONE DI DELIBERARE
1. La risoluzione del contratto rep. n° 2632/2008 di rep. del 7.5.2008, registrato a Pantelleria il 16.05.2008
al n. 547 Seri 1^, stipulato con l’impresa Futura Costruzioni di Guida Salvatore e Figli srl, con sede in
Contrada pergole snc, Calatafimi Segesta, per i lavori di recupero ambientale delle aree di balneazione e
delle aree di sosta delle baie di Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Cala dell’Elefante.
2. Provvedere all’escussione della cauzione definitiva di cui alla polizza fidejussoria n° 55759541 del
30.4.2008, rilasciata da Liguria Assicurazioni - Agenzia di Palermo.
3. Dar luogo ai provvedimenti consequenziali nei confronti dell’impresa, riservandosi di promuovere
azione nei suoi confronti per altri eventuali ulteriori danni che dovessero scaturire dal suo
comportamento.
4. Notificare la presente determinazione alla ditta interessata.
Il Responsabile del Settore II
Geom. Salvatore Gambino
Parere del Responsabile del Settore II
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Lì 15.03.2012
Il Responsabile del Settore II
Geom. Salvatore Gambino
E pertanto
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Riconosciutala meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico e di regolarità contabile favorevolmente espressi;
Con voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1. La risoluzione del contratto rep. n° 2632/2008 di rep. del 7.5.2008, registrato a Pantelleria il
16.05.2008 al n. 547 Seri 1^, stipulato con l’impresa Futura Costruzioni di Guida Salvatore e Figli
srl, con sede in Contrada pergole snc, Calatafimi Segesta, per i lavori di recupero ambientale delle
aree di balneazione e delle aree di sosta delle baie di Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Cala
dell’Elefante.
2. Provvedere all’escussione della cauzione definitiva di cui alla polizza fidejussoria n° 55759541 del
30.4.2008, rilasciata da Liguria Assicurazioni - Agenzia di Palermo.
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3. Dar luogo ai provvedimenti consequenziali nei confronti dell’impresa, riservandosi di promuovere
azione nei suoi confronti per altri eventuali ulteriori danni che dovessero scaturire dal suo
comportamento.
4. Notificare la presente determinazione alla ditta interessata.
La sopra trascritta deliberazione con i pareri di rito messa a votazione per scrutinio palese, viene
approvata ad unanimità dai n. 3 componenti la Giunta presenti e votanti.
Considerato che debba essere data immediata esecutività a quanto sopra deliberato
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’adottato provvedimento;
Considerato necessario procedere a ciò entro breve tempo,
Con votazione unanime e palese
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Alberto Di Marzo
IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Silvana Maria Rotondo
L’ASSESSORE ANZIANO
Davide Valenza
======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- Sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ____________________ per rimanervi per
quindici giorni consecutivi ( Art. 11, comma 1 );
Dalla Residenza Municipale, ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………….
============================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44,
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal ___________________al
_________________ come previsto dall’art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 12 comma 1 ).
Dalla Residenza Municipale, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………
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