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Divisione Economica e Sociale
Politiche fiscali e societarie
Circolare n. 13
Roma, 23 settembre 2015
Oggetto: Fatturazione elettronica BtoB e trasmissione dei dati Iva legata a semplificazioni
amministrative
Sommario
1. PREMESSA ............................................................................................................................................ 2
2. FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA IMPRESE E PROFESSIONISTI TRAMITE
SISTEMI GRATUITI ................................................................................................................................ 3
3. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI CONTENUTI NELLE FATTURE FINALIZZATA
AD OTTENERE LA RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ............................................................... 5
4. TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI FINALIZZATA
ALL’OTTENIMENTO DELLA RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI............................................ 6
5. LE AGEVOLAZIONI A FAVORE DI CHI ESERCITA L’OPZIONE PER LA TRASMISSIONE
TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE E DEI DATI DEI CORRISPETTIVI ....................... 7
6. RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI PER SPECIFICHE
CATEGORIE DI SOGGETTI................................................................................................................... 8
7. LA CESSAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ................................................................................... 9
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1. Premessa
Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
190 del 18 agosto 2015, attuativo della delega fiscale, introduce una serie di
misure volte ad incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica tra privati.
E’ bene precisare che, sebbene il decreto in oggetto sia entrato in vigore lo
scorso 2 settembre 2015, esso diventerà pienamente operativo solamente a
decorrere dal 1 gennaio 2017 ed occorrerà attendere l’emanazione di diversi
decreti ministeriali e provvedimenti da parte dell’Agenzia delle entrate per dare
concreta attuazione alle disposizioni in esso contenute. Tuttavia, è importante
sin da ora riassumere nei dettagli le previsioni normative emanate, in quanto
molte sono le novità che avranno un decisivo impatto sia sulle imprese sia
sull’organizzazione interna dei loro intermediari.
Obiettivo del provvedimento è favorire, mediante la riduzione degli adempimenti
amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fattura elettronica tra privati e la trasmissione telematica dei dati contenuti nei corrispettivi o
nelle fatture analogiche all’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in entrambi i casi, di
misure finalizzate a monitorare e contrastare i fenomeni di evasione
dell’imposta sul valore aggiunto, in attuazione di quanto previsto dalla delega
fiscale (art. 9, comma 1, lettera d, Legge 11 marzo 2014, n. 23).
In base al decreto, già da luglio 2016 l’Agenzia delle entrate, al fine di consentire ai contribuenti di familiarizzare con il nuovo sistema di fatturazione, metterà a
loro disposizione un sistema completamente gratuito, in grado di gestire l’intero
processo legato al ciclo di vita della fattura elettronica, dalla sua generazione
sino alla fase più onerosa della conservazione sostitutiva.
Diversamente da quanto avviene nei rapporti commerciali con la PA, dove l’uso
della fatturazione elettronica è obbligatoria, pena il mancato pagamento della
fattura stessa, nelle transazioni commerciali BtoB il passaggio alla fattura elettronica, così come l’invio telematico dei dati contenute nelle fatture emesse e
ricevute sarà facoltativo. Unico caso in cui il legislatore ha previsto
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l’obbligatorietà della trasmissione telematica dei dati è quando le cessioni di
beni avvengono tramite distributori automatici.
Nessun passaggio obbligatorio alla fatturazione elettronica tra privati, dunque,
ma una scelta opzionale a cui sono legati una serie di incentivi ed agevolazioni
per i contribuenti che effettueranno il passaggio a decorrere da gennaio 2017.
Nei paragrafi che seguono si analizzeranno le novità introdotte dal decreto in
oggetto.
2. Fatturazione elettronica tra imprese e professionisti tramite sistemi gratuiti
La fatturazione elettronica, come noto, è uno degli obiettivi faro dell’Agenda Digitale Europea poiché rappresenta un’importante leva per diffondere la cultura
digitale nel mondo delle imprese, efficientare i loro processi amministrativi e ridurre i costi di gestione. Costituisce, inoltre, un valido strumento per monitorare
e contrastare i fenomeni di evasione fiscale relativi all’imposta sul valore aggiunto.
Il decreto in commento, al fine di incentivare e diffonderne l’utilizzo anche nelle
transazioni commerciali tra privati - imprese e professionisti - prevede di mettere a disposizione dei contribuenti, dal 1 luglio 2016, servizi gratuiti in grado di
gestire l’intero processo legato alla fatturazione elettronica: dalla sua generazione sino alla fase più onerosa della conservazione sostitutiva (art. 1, comma
1). I soggetti che per libera scelta vorranno passare dalla fattura cartacea a
quella elettronica non dovranno quindi sostenere alcun costo aggiuntivo legato
all’acquisto di software gestionali ad hoc.
Tra i servizi gratuiti messi a disposizione, il decreto menziona quello fornito
dall’Agenzia delle entrate che potrà essere utilizzato da tutti i soggetti passivi
IVA, nonché i servizi gratuiti messi a disposizione dal sistema camerale e da
Consip, inizialmente istituiti per la gestione delle sole fatture elettroniche inviate
alla pubblica amministrazione. Questi ultimi due canali potranno essere utilizzati, sempre a decorrere dal 1 luglio 2016, anche con riferimento a fatture elettroniche inviate a soggetti diversi dalla PA, ma solo da specifiche categorie di
soggetti passivi IVA, individuati con apposito decreto del Mef. Questa disposi-
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zione, orientata ai soggetti di più piccole dimensioni, intende evitare la duplicazione dei soggetti conservatori delle fatture elettroniche.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, inoltre, per le sole transazioni che avvengono
tra soggetti privati (imprese e professionisti) residenti nel territorio dello Stato
sarà possibile trasmettere e ricevere le fatture elettroniche anche avvalendosi
del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle entrate. Condizione
tecnica necessaria per utilizzare il SdI è che i contribuenti utilizzino il medesimo
formato della “fattura PA”. Per tale via, i dati e le informazioni di cui
l’Amministrazione finanziaria necessita ai fini accertativi saranno acquisite attraverso un canale diretto ed in tempo reale. Da qui, la previsione di individuare
entro febbraio 2016, con decreto del Mef, nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi informativi acquisiti dall’Agenzia delle entrate al
fine di escludere la duplicazione di attività conoscitiva da parte degli uffici, ridurre gli adempimenti a carico dei soggetti che eserciteranno l’opzione e non ostacolare il normale svolgimento della loro attività.
Al contempo, al fine di migliorare il rapporto tra contribuente e fisco, in un’ottica
di tax compliance, il decreto in commento (art. 1, comma 2) prevede che, dal 1
gennaio 2017, l’Amministrazione finanziaria metterà a disposizione del contribuente, sempre attraverso canali telematici, le informazioni in suo possesso,
acquisite tramite il sistema di interscambio. Nella sostanza, l’imprenditore che
opterà per la fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2017, riceverà dall’Agenzia
delle entrate un file strutturato contenente tutte le informazioni relative alle fatture elettroniche emesse e ricevute.
Questo scambio di informazioni, oltre a consentire al contribuente di effettuare
una valutazione preventiva rispetto ai dati da indicare in dichiarazione, evitare
di reiterare eventuali errori commessi nelle dichiarazioni precedenti, nonché di
modificare eventuali dati sbagliati in possesso dell’Agenzia prima che si instauri
un contenzioso, ha, altresì, la finalità di agevolare la scelta del contribuente
verso la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute(si veda
quanto si dirà ai paragrafi 4 e 5).
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Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali saranno fornite tali informazioni, occorrerà attendere un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
3. Trasmissione telematica dei dati contenuti nelle fatture finalizzata ad ottenere la riduzione degli adempimenti
La scelta da parte di un contribuente di adottare la fatturazione elettronica per
certificare i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
(vedi
“supra”)
non
garantisce
all’Agenzia
delle
entrate
anche
l’acquisizione di tutti i dati relativi alle fatture passive ricevute in formato cartaceo dai fornitori di quel determinato contribuente. Pertanto, in attesa di arrivare
ad un sistema di fatturazione elettronica tra imprese e professionisti sempre più
diffuso, il decreto in commento riconosce concrete semplificazioni amministrative solo in favore di quei contribuenti che opteranno per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni
Il decreto precisa, poi, che per la trasmissione telematica dei dati delle fatture
sarà possibile utilizzare anche il Sistema di Interscambio gestito dall’Agenzia
delle entrate (art. 1, comma 3).
Come si è già avuto modo di sottolineare, tutti i dati delle fatture elettroniche
emesse e ricevute attraverso il sistema di interscambio saranno resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate in un formato strutturato, proprio per agevolare il contribuente nella comunicazione dei dati relativi a tutte le fatture, di qualunque
formato, anche cartacee, emesse e ricevute. E’ evidente che più saranno le
fatture elettroniche che transiteranno nel sistema di interscambio, meno saranno i dati della fatture analogiche ricevute che dovranno essere caricate e comunicate a mano nei registri contabili e nei file strutturati da inviare all’Agenzia
delle Entrate, per poter usufruire della riduzione di alcuni adempimenti (vedi
quanto si dirà al paragrafo 5)(1).
L’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture ha effetto
dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare
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Si ricorda, infatti, che i dati delle fatture che dal 1° gennaio 2017 transiteranno nel sistema di interscambio, saranno
già resi disponibili al contribuente in formato strutturato dall’Agenzia delle entrate tramite sistemi telematici..
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successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
In merito alla concreta attuazione della norma si dovrà attendere, anche in questo caso, l’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle regole, delle soluzioni tecniche e i termini per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nelle fatture.
4. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
all’ottenimento della riduzione degli adempimenti
finalizzata
A decorrere dal 1° gennaio 2017, chi certifica i corrispettivi relativi alle operazioni Iva effettuate tramite l’emissione di ricevuta o scontrino fiscale ai sensi
dell’art. 22 del D.P.R. IVA, può optare per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri e godere dei medesimi benefici accordati a chi trasmette i dati delle fatture.
L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine
del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura
su richiesta del cliente (art. 2).
In sostanza, si tratta del superamento della valenza fiscale dello scontrino e
della ricevuta, sostituita dall’obbligo di memorizzazione dell’operazione nel nuovi e più moderni registratori di cassa o strumenti tecnologici per l’emissione delle ricevute fiscali. E’ importante, pertanto, sottolineare che sebbene sia venuta
meno la valenza fiscale dello scontrino o della ricevuta, non vengono meno le
sanzioni pecuniarie ed accessorie, in caso di mancata memorizzazione elettronica dell’operazione e conseguente mancata trasmissione all’Agenzia delle entrate.
Unico caso in cui il legislatore ha previsto l’obbligatorietà in luogo della scelta
opzionale è quando le cessioni di beni avvengono tramite distributori automatici. In questo caso, l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmisConfederazione Nazionale
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sione telematica dei dati dei corrispettivi decorre dal 1 gennaio 2017.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituisco gli obblighi previsti dall’art 24, primo comma del D.P.R. IVA;
pertanto, non dovranno più essere annotati giornalmente nell’apposito registro
a tal fine istituito.
Inoltre, per effetto delle nuove disposizioni, dal 1° gennaio 2017, sono abrogati i
commi da 429 a 432 dell’art.1 del decreto legislativo n. 311 del 30.12.2004, relativi alla trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto vendita della grande distribuzione.
5. Le agevolazioni a favore di chi esercita l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei dati dei corrispettivi
Al fine di ampliare la platea di contribuenti che opteranno per la trasmissione
telematica dei dati delle fatture - sia ricevute sia emesse - e dei dati dei corrispettivi, l’art. 3 del decreto in commento prevede una serie di incentivi.
In particolare, vengono meno gli obblighi di presentare le comunicazioni periodiche relative a:
 “spesometro” di cui all’art. 21 del d.l. 31.5.2010, n. 78;
 “operazioni black list” di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. 25.3.2010, n. 40;
 dati dei contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio di cui all’art. 7,
comma 12, del D.P.R. 29.9.1973, n. 605;
 acquisti fatti nella Repubblica di S. Marino senza addebito dell’IVA di cui
art. 16, lettera c), del d.m. 24.12.1993;
 acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea di cui all’art. 50,
comma 6, del d.l. 30.8.1993, n. 331 (cosiddetti modelli INTRASTAT).
E’ prevista, inoltre, una corsia preferenziale per i rimborsi IVA di cui all’art. 30
del d.p.r. 26.10.1972, n. 633. Nello specifico, i soggetti che opteranno per la
trasmissione telematica dei dati delle fatture e/o dei corrispettivi, avranno diritto
ad ottenere il rimborso entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione
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annuale, anche in assenza dei requisiti tassativi previsti dalle lettera a), b), c),
d) ed e) del secondo comma dell’art. 30.
Infine, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento
dell’IVA (art. 57, primo comma, del d.pr. 26.10.1972, n. 633) e delle imposte sui
redditi (art. 43, primo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 600) sono ridotti di un anno. Il beneficio, tuttavia, è riconosciuto a patto che il contribuente garantisca la
tracciabilità dei pagamenti che sono stati effettuati e ricevuti, secondo le regole
che verranno definite con apposito decreto del Mef.
6. Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche
categorie di soggetti
Per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni e per i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione, a valere sempre dal 1 gennaio 2017, il decreto in commento (art. 4) prevede agevolazioni in
termini di riduzione degli adempimenti contabili ed amministrativi a loro carico,
sempre che, ovviamente, optino per la trasmissione telematica all’Agenzia delle
entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e per la memorizzazione
elettronica e conseguente trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ulteriori rispetto a quelle indicate nel paragrafo precedente.
In particolare, è previsto che specifiche categorie di contribuenti, la cui individuazione è rimandata ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
di prossima emanazione, riceveranno in via telematica dall’Agenzia delle entrate gli elementi informativi necessari per compilare le liquidazioni periodiche e la
dichiarazione annuale dell’IVA. Per effetto di ciò, i soggetti ammessi a tale regime non saranno più tenuti all’obbligo di registrazione delle fatture attive e
passive negli appositi registri IVA (artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972), né ad
apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, né a prestare alcuna garanzia per l’ottenimento dei rimborsi IVA (art.38-bis del d.p.r. n.
633/1972).
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Sembra si tratti di una semplificazione solo apparante. Resta inteso, infatti, che
la soppressione degli obblighi di cui sopra, vale solo ai fini IVA. Pertanto, per
poter procedere alla determinazione delle imposte sul reddito, tali soggetti saranno comunque tenuti alla registrazione delle fatture emesse e ricevute.
Il decreto precisa, poi, che per quanto riguarda i contribuenti che iniziano
un’attività di impresa, arte o professione, il regime premiale troverà applicazione limitatamente all’anno solare in cui l’attività sarà iniziata e per i due successivi.
7. La cessazione delle agevolazioni
Nel caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate
ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, oltre all’irrogazione di sanzioni, cessano gli effetti premiali “salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un anno”, procedura che verrà individuata con i provvedimenti di attuazione della normativa.
(VF/CC/Fatt_elettr_Rif_fiscale)
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