8A. Partecipazioni estratto libro Il bilancio Euroconference

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8A. Partecipazioni estratto libro Il bilancio Euroconference
5. LE PARTECIPAZIONI
Sommario: 1. Gli aspetti generali; 2. L’iscrizione in bilancio delle partecipazioni e i criteri
di valutazione; 3. La valutazione delle partecipazioni immobilizzate con il metodo del costo
rettificato; 4. La valutazione delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante; 5. La disciplina fiscale: cenni.
Le partecipazioni sono investimenti nel capitale di altre imprese1.
La valutazione delle partecipazioni assume particolare rilievo nel bilancio d’esercizio delle imprese controllanti che devono valutare con estrema attenzione
l’andamento economico-patrimoniale della società partecipata.
Di seguito, le partecipazioni vengono esaminate nei seguenti aspetti:
1. aspetti generali;
2. iscrizione in bilancio delle partecipazioni e criteri di valutazione;
3. valutazione delle partecipazioni immobilizzate con il metodo del costo rettificato;
4. valutazione delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante;
5. disciplina fiscale: cenni.
1.
Gli aspetti generali
Le partecipazioni in imprese residenti in Italia sono così rappresentate:
- investimenti in società per azioni ed in società in accomandita per azioni:
titoli azionari;
- investimenti in società a responsabilità limitata: quote;
- investimenti in società cooperative: azioni o quote;
- investimenti in società di persone: quote conferite2.
Per quanto riguarda le partecipazioni in imprese non residenti in Italia, a seconda
del tipo giuridico di impresa, si possono avere partecipazioni rappresentate da
L’art.2361 co.1 del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6 non consente alle società di capitali
l’assunzione di partecipazioni se, per la misura e l’oggetto della partecipazione, risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto. Tale divieto opera anche nel caso in cui lo statuto della società preveda genericamente la possibilità
di assunzione di partecipazioni.
2
L’art.2361 co.2 del Codice Civile consente esplicitamente alle società di capitali l’assunzione di partecipazioni in imprese
a responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali: di fatto, quindi, le società di capitali possono assumere partecipazioni in
società di persone.
Tuttavia:
- l’acquisizione di tali partecipazioni deve essere deliberata dall’assemblea;
- nella Nota Integrativa gli amministratori devono fornire adeguate informazioni.
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PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
titoli assimilabili alle azioni, assimilabili alle quote delle società a responsabilità
limitata oppure ancora assimilabili alle quote delle società di persone se i soci della
società partecipata rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il diverso ammontare dell’investimento nell’impresa partecipata può dare origine
a diverse tipologie di partecipazioni.
In particolare, il Codice Civile distingue le partecipazioni in:
- partecipazioni in società controllate;
- partecipazioni in società collegate;
- partecipazioni in altre società.
Sono considerate società controllate (art.2359, co.1 C.C.) le società nelle quali:
1) si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
(controllo di diritto);
2) si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto);
3) si esercita un’influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
Il co.2 dell’art.2359 precisa che, ai fini della determinazione dei diritti di voto,
si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie ed a
persone interposte. Non si computano, invece, i voti spettanti per conto di terzi.
Di fatto, quindi, occorre anche considerare i voti esercitati nell’assemblea tramite
altre società controllate (controllo indiretto).
Esempio
La società A possiede:
- il 100% dei voti esercitabili nella società B;
- il 5% dei voti esercitabili nella società C.
La società B, a sua volta, possiede il 95% dei voti nella società C.
Di conseguenza, la società A deve considerare società controllate:
- la società B, sulla quale esercita direttamente il controllo di diritto;
- la società C, sulla quale esercita indirettamente, per il tramite della società
controllata B, il controllo di diritto.
Sono considerate società collegate le società sulle quali si esercita un’influenza
notevole3. Il co.3 dell’art.2359 precisa che si considerano in ogni caso collegate le
imprese nella quali è possibile esercitare nell’assemblea ordinaria almeno:
- il 20% dei voti, se l’impresa partecipata non è quotata in Borsa;
- il 10% dei voti, se l’impresa partecipata è quotata in Borsa.
Il principio contabile OIC n.20 specifica che l’influenza notevole può portare con sé la facoltà di nominare uno o più amministratori, anche se ciò non sempre accade.
3
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5. Le partecipazioni
2.
L’iscrizione in bilancio delle partecipazioni e i criteri di valutazione
Le partecipazioni in imprese partecipate possono essere iscritte in bilancio nei
seguenti raggruppamenti dell’attivo:
- immobilizzazioni finanziarie (B.III);
- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (C.III).
La classificazione delle partecipazioni in un raggruppamento piuttosto che l’altro
assume un’importanza notevole, dal momento che i criteri di valutazione dei due
raggruppamenti sono diversi.
La scelta della classificazione delle partecipazioni spetta agli amministratori, i
quali devono rispettare l’art.2424-bis co.1 del Codice Civile. Tale articolo prevede
che «Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni».
Pertanto, gli amministratori devono classificare le partecipazioni nelle immobilizzazioni finanziarie quando esse sono considerate un investimento strategico
e, pertanto, durevole. Al contrario, le partecipazioni devono essere classificate
nell’attivo circolante quando sono destinate dagli amministratori alla negoziazione.
A tal proposito, occorre ricordare che, in base all’art.2424-bis co.2, le partecipazioni in imprese controllate e collegate si presumono immobilizzazioni. Si tratta
di una presunzione relativa, nel senso che gli amministratori possono classificare
diversamente le partecipazioni qualora si tratti di partecipazioni destinate alle
negoziazione.
L’OIC 21 precisa che al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della
direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni
per un periodo prolungato di tempo.
Per quanto riguarda lo schema di Stato Patrimoniale, il dettaglio previsto
dall’art.2424 è il seguente:
B.III. – Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
C.III. – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1)Partecipazioni in imprese controllate
2)Partecipazioni in imprese collegate
3)Partecipazioni in imprese controllanti
4)Altre partecipazioni
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PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
Nello Stato Patrimoniale è pertanto necessario, sia nell’attivo immobilizzato sia
nell’attivo circolante, indicare separatamente le partecipazioni in imprese controllate e collegate, così come definite dall’art.2359 del Codice Civile.
L’art.2424 richiede, inoltre, l’indicazione separata delle partecipazioni in imprese
controllanti cioè di investimenti nel capitale della propria controllante. Tale richiesta è motivata dal fatto che il Codice Civile impone numerosi vincoli all’acquisto di tali partecipazioni, dal momento che, di fatto, l’acquisto di azioni della
società controllante è assimilabile all’acquisto di azioni proprie.
Nello Stato Patrimoniale è poi prevista, sia nelle immobilizzazioni sia nell’attivo
circolante, una categoria residuale «Altre partecipazioni» nella quale vengono iscritte
le partecipazioni che non consentono di esercitare neppure l’influenza notevole.
Per quanto concerne la valutazione delle partecipazioni, il Codice Civile,
all’art.2426, così dispone:
- le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni sono valutate con il criterio
del costo rettificato;
- le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto, in alternativa al criterio del costo rettificato;
- le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante sono valutate al minore tra il
costo ed il valore desumibile dall’andamento del mercato.
Di seguito si prendono in esame i diversi criteri di valutazione.
3.
La valutazione delle partecipazioni immobilizzate con il metodo
del costo rettificato
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni devono essere valutate con il
metodo del costo rettificato (art.2426 co.1 e co.3, del Codice Civile).
Gli aspetti che possono essere analizzati con riferimento al metodo del costo
rettificato sono i seguenti:
1) aspetti generali;
2) perdite durevoli di valore;
3) ripristino di valore;
4) confronto con il patrimonio netto della partecipata;
5) informazioni da fornire in Nota Integrativa;
6) cambiamento di destinazione.
3.1 Gli aspetti generali
L’art.2426, co.1 stabilisce che le partecipazioni classificate tra le immobilizzazioni
«[…] sono iscritte al costo di acquisto […]. Nel costo di acquisto si computano anche i
costi accessori […]».
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5. Le partecipazioni
Pertanto, al momento della rilevazione iniziale nella contabilità dell’impresa le
partecipazioni devono essere iscritte al loro costo originario, cioè all’onere sostenuto per l’acquisto, comprensivo degli oneri accessori. In tale momento è necessario rilevare l’intero costo sostenuto, indipendentemente dalle modalità di pagamento concordate con il cedente delle partecipazioni.
Per quanto riguarda gli oneri accessori collegati all’acquisto di partecipazioni, cioè
i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, il principio contabile OIC n.21
fornisce la seguente esemplificazione:
- commissioni e spese;
- imposte di bollo.
Il principio contabile specifica che nel caso di acquisto di pacchetti di partecipazioni particolarmente significativi possono essere considerati oneri accessori anche i costi corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e studi di
fattibilità e di convenienza dell’operazione.
Al contrario, non possono mai essere considerati oneri accessori gli eventuali interessi passivi a fronte di dilazioni di pagamento ottenute dai cedenti delle partecipazioni.
Le scritture contabili relative all’acquisto di partecipazioni sono le seguenti:
- acquisto delle partecipazioni:
Partecipazioni in XX
a
Debito verso cedente
.....
- pagamento delle partecipazioni:
Debito verso cedente
a
Banca c/c
.....
L’iscrizione iniziale comporta problemi particolari quando si verificano le seguenti circostanze:
a) acquisto di partecipazioni con determinazione del prezzo in modo variabile;
b) aumento di capitale sociale a pagamento;
c) aumento gratuito di capitale sociale;
d) aumento di capitale sociale per conversione di prestito obbligazionario;
e) aumento di capitale sociale a seguito di rinuncia dei soci a crediti vantati verso
la società;
f) riduzione del capitale sociale per perdite;
g) riduzione del capitale per perdite e successiva ricostituzione;
h) versamenti a titolo di capitale;
i) versamenti a titolo di finanziamento.
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PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
a) Acquisto di partecipazioni con determinazione del prezzo in modo variabile
Alcuni contratti di acquisto di partecipazioni prevedono modalità di determinazione del prezzo delle azioni/quote in modo variabile: di fatto, una parte del
prezzo di acquisto è corrisposta dall’acquirente solo al verificarsi di determinate
condizioni legate alla società partecipata.
In questi casi, il prezzo di acquisto viene normalmente determinato come segue:
- una parte è fissata all’atto della stipulazione del contratto e viene corrisposta
secondo le dilazioni di pagamento concordate con il venditore;
- una parte è variabile ed è legata al raggiungimento di determinati risultati
gestionali da parte della società partecipata. Se i risultati gestionali vengono
raggiunti, il corrispettivo viene pagato; in caso contrario, l’acquirente della
partecipazione non dovrà effettuare alcun esborso.
Esempio
Acquisto di una partecipazione totalitaria nella società Alfa nel mese di dicembre
dell’anno n il prezzo di acquisto è determinato come segue:
- 5 milioni, all’atto della stipulazione del contratto;
- 1 milione il 30/6/...2 se nell’anno 1 il margine operativo lordo supera la soglia
di 3 milioni.
Quando il prezzo è determinato in modo variabile, le scritture contabili sono le
seguenti:
- stipulazione del contratto:
a) parte riferibile al prezzo di acquisto fisso:
Partecipazioni in XX
a
Debito verso cedente
5.000.000
b) parte riferibile al prezzo di acquisto variabile
Alla stipulazione del contratto, non è possibile sapere se la parte variabile verrà
pagata o meno, in quanto legata ai risultati gestionali della partecipata negli anni
successivi.
È pertanto necessario iscrivere nei conti d’ordine, nel sistema degli impegni, la
parte di prezzo di acquisto determinata in modo variabile:
Cedente per pagamento
partecipazione in XX
350
a
Impegno verso cedente
per pagamento
partecipazione in XX
1.000.000
5. Le partecipazioni
- momento fissato per la verifica del raggiungimento dei risultati gestionali della partecipata:
a) conseguimento del risultato da parte della partecipata e conseguente pagamento dell’ulteriore prezzo:
Impegno verso cedente
per pagamento
partecipazione in XX
a
Cedente per pagamento
partecipazione in XX
1.000.000
Partecipazione in XX
a
Debito verso cedente
1.000.000
In questo caso, il costo della partecipazione risulta incrementato rispetto al valore
iscritto in bilancio all’atto della stipulazione del contratto.
b) mancato conseguimento del risultato da parte della partecipata:
Impegno verso cedente
per pagamento
partecipazione in XX
a
Cedente per pagamento
partecipazione in XX
1.000.000
In questo caso, il valore della partecipazione rimane inalterato e, quindi, il costo da
iscrivere in bilancio corrisponde a quanto determinato all’atto della stipulazione
del contratto.
b) Aumento di capitale sociale a pagamento
L’aumento di capitale sociale a pagamento comporta la sottoscrizione di nuove
azioni emesse dalla società partecipata. La partecipante deve, entro i termini previsti
dalle norme civilistiche e/o dagli amministratori della società, procedere al versamento dei conferimenti (in denaro o in natura) relativi alle azioni/quote sottoscritte.
Le scritture contabili relative all’aumento di capitale sociale a pagamento sono le
seguenti:
- sottoscrizione delle nuove azioni/quote:
Partecipazioni in XX
a
Debito verso società XX
.....
Banca c/c
.....
- versamento del conferimento:
Debito verso società XX
a
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PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
Di conseguenza, l’aumento di capitale sociale a pagamento comporta l’aumento
del valore di iscrizione in bilancio della partecipazione.
c) Aumento gratuito di capitale sociale
Il Codice Civile prevede la possibilità, sia per le società per azioni sia per le società
a responsabilità limitata, dell’aumento gratuito di capitale sociale, mediante il passaggio di riserve a capitale. In questi casi, non cambia la quota di partecipazione
di ciascun socio al capitale sociale.
Pertanto, la società partecipante, pur non avendo effettuato alcun esborso, si ritrova ad avere, a seconda dei casi:
- un numero maggiore di azioni con il valore nominale uguale a quello antecedente l’aumento di capitale;
- lo stesso numero di azioni che hanno tuttavia un valore nominale maggiore
rispetto a quello antecedente l’aumento di capitale;
- una quota di partecipazione di valore nominale superiore rispetto a quello
antecedente l’aumento di capitale.
Di conseguenza, il valore della partecipazione non si modifica a seguito di aumenti gratuiti di capitale e non sono necessarie scritture contabili all’atto dell’assegnazione delle azioni/quote gratuite.
È tuttavia necessario indicare in Nota Integrativa l’operazione di aumento gratuito di capitale, fornendo informazioni circa le modalità di attuazione dell’aumento
gratuito, le azioni/quote assegnate nonché le modalità di iscrizione in bilancio.
d) Aumento di capitale sociale per conversione di prestito obbligazionario
Se la società partecipante ha sottoscritto un prestito obbligazionario convertibile,
al momento dell’estrazione a sorte del titolo, essa può operare le seguenti scelte:
- chiedere il rimborso dell’obbligazione sottoscritta: in tal caso si ha l’estinzione
del titolo a fronte di un’entrata monetaria;
- chiedere la «conversione» del titolo in una o più azioni: in tal caso la società
acquisisce, a fronte dell’estinzione dell’obbligazione, una partecipazione nella
società che ha emesso il titolo oppure in un’altra società.
In caso di conversione delle obbligazioni in azioni, la società partecipante effettua
la seguente scrittura contabile:
Partecipazioni in XX
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a
Titoli obbligazionari
.....
5. Le partecipazioni
e) Aumento di capitale sociale a seguito di rinuncia dei soci a crediti vantati verso la
società
L’aumento di capitale sociale può avvenire attraverso la rinuncia della società partecipante ad un credito nei confronti della società partecipata.
In tal caso, la contropartita dell’annullamento totale o parziale del credito nei confronti della società partecipata è dato dall’incremento del costo della partecipazione.
La scrittura contabile è pertanto la seguente:
Partecipazioni in XX
(B.III.1)
a
Credito verso società XX
.....
Nel caso in cui allo stralcio del credito corrisponda unicamente un versamento a
fondo perduto si deve effettuare comunque la rilevazione contabile di cui sopra,
dal momento che la società partecipante sta in ogni caso incrementando il costo
della partecipazione nella partecipata.
f ) Riduzione del capitale sociale per perdite
La riduzione del capitale sociale della partecipata per perdite non dà automaticamente origine a delle scritture contabili in capo alla partecipante.
Infatti, come indicato nel successivo paragrafo 5.3.2 la partecipante ha l’obbligo
di rilevare nel proprio bilancio d’esercizio le perdite durevoli di valore della società
partecipata, indipendentemente dall’abbattimento del capitale sociale.
Così facendo, è molto probabile che, nel momento in cui venga deliberata in capo
alla partecipata la riduzione del capitale sociale, la società partecipante si ritrovi
in bilancio la partecipazione ad un valore già congruo, grazie alla svalutazione
operata negli esercizi precedenti.
Solo nel caso in cui la svalutazione non fosse stata operata oppure fosse stata
operata per un ammontare non sufficiente, la partecipante deve ridurre in misura
corrispondente all’abbattimento del capitale sociale la propria partecipazione, mediante la seguente scrittura contabile:
Svalutazione
partecipazioni (D.19.a)
a
Fondo svalutazione
partecipazioni in XX (*)
.....
(*) L’utilizzo del Fondo svalutazione partecipazioni in alternativa alla riduzione diretta
della voce Partecipazioni consente la ricostruzione anche contabile del valore originario della partecipazione in presenza di eventuali futuri ripristini di valore. L’utilizzo
della voce Partecipazione impone, al contrario, l’annotazione extra-contabile delle
rettifiche operate.
353
PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
In sede di redazione del bilancio d’esercizio è, in ogni caso, necessario verificare la
presenza o meno di perdite durevoli di valore nella partecipata.
Nel caso in cui la partecipata attui la copertura delle perdite mediante utilizzo
delle riserve, la società partecipante non deve dare luogo ad alcuna scrittura contabile al momento della copertura della perdita. Tuttavia, anche in questo caso,
in sede di redazione del bilancio d’esercizio, è necessario verificare la presenza o
meno di perdite durevoli di valore.
g) Riduzione del capitale per perdite e successiva ricostituzione
Un caso particolare si può verificare quando la partecipata delibera la riduzione
del capitale per perdite e successivamente la sua ricostituzione.
Per quanto riguarda la riduzione del capitale per perdite, già si è detto al punto
precedente che in linea di massima la svalutazione sarebbe dovuta avvenire negli
esercizi precedenti. Se così non è stato oppure lo è stato in misura insufficiente, la
partecipante deve ridurre il valore della partecipazione.
In ogni caso, indipendentemente dal momento nel quale si è proceduto alla riduzione di valore, occorre ripristinare il valore della partecipazione in misura corrispondente all’aumento di capitale eseguito.
Si consideri il seguente esempio:
- numero azioni in XX: 100.000;
- valore nominale azioni in XX: 2 euro;
- costo unitario azioni in XX: 3 euro.
La società XX riduce il capitale sociale diminuendo il valore nominale delle azioni da 2 euro a 1 euro. Successivamente la società XX dà luogo ad un aumento di
capitale sociale pari a 1 euro per ogni azione.
Le scritture contabili sono le seguenti:
- riduzione della partecipazione a seguito della riduzione del capitale sociale
(1,5 euro x 100.000 = 150.000). Tale scrittura dovrebbe essere effettuata in
sede di valutazione della partecipazione. In caso contrario, viene effettuata al
momento della delibera di riduzione del capitale sociale per perdite:
Svalutazione
partecipazioni (D.19.a)
a
Fondo svalutazione
partecipazioni in XX
150.000
- sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale sociale (1 euro x 100.000
= 100.000):
Partecipazioni in XX
354
a
Banca c/c
100.000
5. Le partecipazioni
In tal modo, la partecipazione in XX ha subito i seguenti movimenti:
Valore iniziale:
300.000
Svalutazione per abbattimento capitale per perdite:
(150.000)
Sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale:
100.000
Valore finale:
250.000
Il valore finale di 250.000 deve essere sottoposto alla verifica circa la presenza di
perdite durevoli di valore.
h) Versamenti a titolo di capitale
La società partecipante può effettuare a favore della società partecipata versamenti
a titolo di capitale che, indipendentemente dalla loro denominazione (versamenti
a copertura perdite, versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto,
versamenti in conto futuro aumento di capitale), costituiscono dei veri e propri
apporti di capitale.
In questi casi, la società partecipante deve considerare tali versamenti come parte
integrante del costo della partecipazione, attraverso la seguente scrittura contabile:
Partecipazioni in XX
a
Banca c/c
.....
Alcune società iscrivono tali versamenti in una sottovoce della voce Partecipazioni, operando una aggiunta rispetto allo schema di Stato Patrimoniale previsto
dall’art.2424 del Codice Civile. La voce aggiunta potrebbe essere, ad esempio, la
seguente: «Versamenti in conto partecipazioni» (voce B.III.1-bis).
i) Versamenti a titolo di finanziamento
La società partecipante può effettuare dei versamenti a titolo di finanziamento a
favore della società partecipata. Si tratta di somme di denaro che, a prescindere
dalla loro onerosità o meno, sono erogate alla partecipata con il vincolo del debito.
Tali versamenti non possono essere considerati un costo per la società che li eroga,
ma, al contrario, devono essere iscritti tra i crediti. Trattandosi, di norma, di crediti
di natura finanziaria, la loro collocazione corretta è tra i crediti delle immobilizzazioni finanziarie.
All’atto dell’erogazione delle somme di denaro, la scrittura contabile è la seguente:
Credito verso società XX
(B.III.2)
a
Banca c/c
.....
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PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
In quanto crediti, i versamenti a titolo di finanziamento effettuati a favore di
società partecipate devono essere iscritti in bilancio al loro valore di presumibile
realizzo (art.2426, n.8 del Codice Civile).
3.2 Le perdite durevoli di valore
L’art.2426, n.3 stabilisce, per tutte le immobilizzazioni e, quindi, anche per le
partecipazioni immobilizzate che «l’immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell’esercizio risulti durevolmente di valore inferiore rispetto a quello determinato secondo i numeri è 1 […] deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
[…]».
Di conseguenza, il costo di acquisto delle partecipazioni deve essere mantenuto
nei bilanci degli esercizi successivi, a meno che si verifichi una perdita durevole di
valore. In tal caso, vi è l’obbligo di procedere alla svalutazione della partecipazione,
mediante la seguente scrittura contabile:
Svalutazione
partecipazione in XX
(D.19.a)
a
Fondo svalutazione
partecipazione in XX (*)
.....
(*) L’utilizzo del Fondo svalutazione partecipazioni in alternativa alla riduzione diretta
della voce Partecipazioni consente la ricostruzione anche contabile del valore originario della partecipazione in presenza di eventuali futuri ripristini di valore. L’utilizzo
della voce Partecipazione impone, al contrario, l’annotazione extra-contabile delle
rettifiche operate.
Relativamente a tale problematica, di seguito vengono presi in esame i seguenti
aspetti:
a) determinazione della durevolezza o meno della perdita di valore;
b) quantificazione della perdita di valore durevole.
a) Determinazione della durevolezza o meno della perdita di valore.
Il Codice Civile non fornisce indicazioni sui criteri da seguire per verificare se le
perdite di valore riscontrabili nelle partecipazioni in imprese controllate o collegate siano durevoli o meno.
A tal proposito, l’OIC 21 afferma che la durevolezza o meno di una perdita di
valore dipende dalle condizioni economico-finanziarie-patrimoniali della società partecipata. In particolare, la perdita di valore della partecipazione è sovente
ascrivibile alle perdite di esercizio significative e non episodiche subite dalla partecipata, che vanno ad intaccare la sua consistenza patrimoniale, senza che vi sia,
356
5. Le partecipazioni
nel breve periodo, la possibilità di compensare le perdite con risultati economici
positivi.
Il principio contabile n.21 fornisce una serie di esempi di cause interne ed esterne
che possono provocare perdite di esercizio strutturali in una società.
Tra le cause interne sono riportate le seguenti:
- perdite operative divenute fisiologiche, derivanti da una struttura operativa
(investimenti operativi, ricavi operativi, costi operativi) non più remunerativa;
- eccesso di costi fissi rispetto al volume di produzione senza che vi sia possibilità, nel breve, di riduzione degli stessi;
- obsolescenza tecnologica della struttura produttiva;
- situazione di tensione finanziaria, con connesso indebitamento che origina
oneri finanziari, non eliminabile nel breve periodo.
Tra le cause esterne sono riportate le seguenti:
- crisi di mercato non temporanee;
- ribasso dei prezzi di vendita per adeguarsi alla concorrenza non supportato da
una adeguata riduzione dei costi;
- nuova normativa non favorevole all’impresa;
- perdita di quote di mercato a favore dell’impresa;
- abbandono da parte del mercato dei prodotti dell’impresa a favore di prodotti
alternativi.
Di fatto, quindi, una perdita di valore, generata da perdite di esercizio della partecipata, è durevole qualora non si preveda che le cause, interne od esterne, che l’hanno originata possano essere rimosse in un arco temporale breve. L’arco temporale
è breve quando è possibile formulare «previsioni attendibili basate su fatti obiettivi
e ragionevolmente riscontrabili»: di conseguenza, una perdita di valore è durevole se
non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve periodo si possano conseguire
risultati economici positivi tali da annullare l’effetto delle perdite pregresse.
Inoltre, al di là della presenza o meno di perdite nelle società partecipate, è opportuno anche valutare l’«avviamento» pagato in sede di acquisizione dell’azienda: si
deve procedere alla sua svalutazione non appena ci si renda conto che il suo valore
è diminuito oppure, addirittura, si è azzerato.
Di conseguenza, quando una partecipata subisce perdite di esercizio significative
e ricorrenti, si è normalmente in presenza di perdite durevoli di valore.
È ammissibile non considerare tali perdite durevoli solo nel caso in cui i piani ed
i programmi predisposti dalla società partecipata siano dotati di:
- concretezza;
- ragionevole possibilità di realizzazione tecnica, economica, finanziaria;
- brevità di attuazione.
Affinché tali piani possano essere considerati una giustificazione per la mancata
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PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
svalutazione della partecipazione, essi dovrebbero presentare le seguenti caratteristiche:
- essere deliberati da organi societari, al fine di garantirne l’ufficialità;
- essere analitici, in modo da poter individuare gli elementi di intervento ed i
benefici (maggiori ricavi e/o minori costi);
- definire in modo esplicito il tempo di recupero, cioè gli esercizi necessari (comunque pochi) affinché la società ritorni in equilibrio economico.
Inoltre, il principio contabile OIC n.21 prescrive che, qualora gli amministratori
decidano di non considerare le perdite significative e ricorrenti causa di perdita
durevole di valore della partecipata, è necessario fornire nella Nota Integrativa
esplicite ed esaurienti informazioni. In una situazione di questo genere, infatti,
devono essere fornite in Nota Integrativa, le seguenti informazioni:
- caratteristiche dei piani;
- tempo atteso per il recupero della perdita.
Da quanto finora analizzato è pertanto evidente che, in presenza di perdite strutturali della partecipata, non è ammissibile indicare in Nota Integrativa motivazioni generiche del tipo «sulla base di piani e programmi le perdite non si considerano
durevoli», ma, al contrario, devono essere forniti al lettore del bilancio, tutti gli
strumenti utili per comprendere appieno la situazione della partecipata.
Società quotate in Borsa.
L’andamento dei titoli in Borsa, di per sé, non è motivo né di svalutazione né di
mancata svalutazione.
Un ribasso continuo dei prezzi può tuttavia essere un sintomo di una perdita
durevole di valore e, di conseguenza, deve indurre gli amministratori a verificare
l’esistenza della stessa.
Società neo-costituite.
Nelle società di nuova costituzione è molto frequente la presenza di perdite, anche
consistenti, nei primi esercizi di vita. In tale caso è possibile non svalutare la partecipazione, anche se occorre sempre verificare la possibilità negli esercizi successivi
di conseguire risultati economici positivi.
b) Quantificazione della perdita durevole di valore.
Una volta accertata la durevolezza della perdita di valore in capo alla partecipata
è necessario quantificare tale perdita, in modo tale da determinare l’ammontare
della svalutazione.
Generalmente, la svalutazione deve essere tale da adeguare il valore di carico della
partecipazione al patrimonio netto della partecipata.
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5. Le partecipazioni
In alcuni casi, il patrimonio netto potrebbe non essere sufficientemente significativo della perdita di valore durevole, obbligando così il redattore del bilancio a
svalutare ulteriormente la partecipazione fino ad azzerarla.
Nel caso in cui la società partecipante debba far fronte ad ulteriori versamenti
per ripianare i deficit patrimoniali della partecipata, è necessario creare un fondo
rischi nel passivo per un ammontare pari ai versamenti che si ritiene probabile che
vengano richiesti.
La scrittura contabile è la seguente:
4
Accantonamento per
rischi su partecipazioni
(D.19.a)1
a
Fondo rischi su
partecipazioni
(B.3)
.....
L’accantonamento non è necessario solo nel caso in cui la società partecipante
abbia la volontà e la possibilità di non intervenire con ulteriori versamenti, rinunciando alla partecipazione. Tale condizione non è mai verificata in caso di:
- società partecipante unico azionista;
- presenza di clausole contrattuali fra i soci.
La costituzione del fondo rischi su partecipazione può essere necessaria anche in
caso di assenza di svalutazione.
Tale caso si verifica quando le perdite di valore vengono giudicate non durevoli
e, pertanto, la partecipazione rimane iscritta al costo originario. Tuttavia, se la
società non potrà sottrarsi in futuro al ripianamento delle perdite è necessario
procedere alla costituzione dell’accantonamento per la parte di versamenti che si
ritiene probabile dovrà essere effettuata.
3.3 Il ripristino di valore
L’art.2426, n.3 così dispone: «[…] questo [minor valore] non può essere mantenuto
nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. […]».
Di conseguenza, se negli esercizi successivi alla svalutazione vengono meno le
cause che avevano obbligato gli amministratori a considerare durevoli le perdite
di valore della partecipata e, quindi, a svalutare la partecipazione, il Codice Civile
impone che venga ripristinato il valore della partecipazione fino alla concorrenza
del suo costo originario.
Quindi, la ripresa di valore può essere:
- integrale: viene annullata l’intera svalutazione e ripristinato il costo originario;
4
Si veda, a tal proposito, il documento interpretativo n.1 del principio contabile OIC n.12.
359
PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
- parziale: viene annullata solo una parte della svalutazione e, di conseguenza,
il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione continua ad essere inferiore rispetto al costo originario.
In entrambi i casi, la scrittura contabile è la seguente:
Fondo svalutazione
partecipazione XX
a
Rivalutazione di
partecipazione XX
(D.18.a)
.....
In Nota Integrativa è necessario fornire informazioni sul ripristino di valore.
3.4 Il confronto con il patrimonio netto della partecipata
L’art.2426, n.3, secondo capoverso afferma che: «Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un
valore superiore a quello derivante dall’applicazione del criterio di valutazione previsto
dal successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al
valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio
dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella Nota Integrativa».
Di conseguenza, in sede di redazione del bilancio d’esercizio è necessario confrontare il valore di carico delle partecipazioni in controllate e collegate iscritte nelle
immobilizzazioni con:
- il valore derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, se la
partecipante è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
- la frazione del patrimonio netto contabile, se la partecipante non è obbligata
a redigere il bilancio consolidato.
Se il valore di carico risulta superiore al termine di confronto (valore derivante
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto o frazione di patrimonio netto
contabile) è necessario motivare adeguatamente in Nota Integrativa tale differenza.
Le origini di una differenza di segno positivo si possono ricondurre alle seguenti
fattispecie:
1) il costo di acquisto della partecipazione comprende un «avviamento»;
2) la partecipazione ha subito delle perdite d’esercizio che hanno ridotto il valore
del patrimonio.
Nel primo caso, la società partecipante deve indicare chiaramente che il maggior
valore è dovuto al pagamento di un «avviamento». Tuttavia, se sono intercorsi
alcuni esercizi tra l’acquisizione e la data del bilancio d’esercizio ed il patrimonio
360
5. Le partecipazioni
netto continua ad essere inferiore al valore di carico, è necessario spiegare le ragioni che inducono a lasciare nell’attivo il valore dell’avviamento.
Nel secondo caso, è invece necessario spiegare in modo analitico le ragioni che
hanno indotto la partecipante a non svalutare la partecipazione, ovvero la non
durevolezza delle perdite d’esercizio riportate dalla partecipata. Si ricorda a tal
proposito, come messo in evidenza nei precedenti paragrafi, che la motivazione
della non durevolezza della perdita di valore della partecipata deve essere supportata da piani economici-finanziari che prevedano un tempo di recupero breve dei
risultati economici negativi.
3.5 Le informazioni da fornire in Nota Integrativa
L’art.2427, n.5 stabilisce che nella Nota Integrativa debba essere inserito «l’elenco
delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l’importo del patrimonio netto, l’utile o la perdita dell’ultimo
esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito».
Tale prospetto è di fondamentale importanza per il lettore del bilancio d’esercizio per comprendere appieno la valutazione delle imprese in società controllate e
collegate.
Infatti, al di là delle informazioni circa la denominazione, la sede ed il capitale
sociale è necessario indicare:
1) l’importo del patrimonio netto della partecipata;
2) il risultato economico (utile o perdita) dell’ultimo esercizio;
3) la quota di possesso;
4) il valore attribuito in bilancio (o il corrispondente credito).
Dall’analisi congiunta di tali grandezze è pertanto possibile individuare le partecipazioni che:
- sono iscritte ad un valore di carico superiore rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto e, di conseguenza, ricercare la motivazione di cui
all’art.2426, n.3;
- si riferiscono a società che hanno chiuso il bilancio con una perdita d’esercizio, andando poi a verificare l’eventuale presenza della svalutazione per perdite durevoli.
Il prospetto di cui all’art.2427 n.5 merita alcune considerazioni aggiuntive.
Infatti, se è vero che il Codice Civile richiede l’indicazione del «patrimonio netto»
delle società controllate e collegate, è altrettanto vero che lo stesso Codice Civile
richiede, per le società che redigono il bilancio consolidato, che il confronto con il
valore di carico non venga fatto con il patrimonio netto contabile, ma con il valore
che deriva dall’applicazione del metodo del patrimonio netto (art.2426, n.4).
361
PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
È pertanto opportuno che le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato indichino nel prospetto entrambi i valori.
Inoltre, per facilitare la lettura del bilancio sarebbe opportuno, soprattutto quando il numero di partecipazioni è consistente, che nel prospetto in esame venisse
indicato non solo il patrimonio complessivo della società partecipata, ma anche il
valore pro-quota determinato dalla percentuale di possesso, oltre che la differenza
tra il valore di carico e il valore pro-quota del patrimonio netto.
Nella Tavola 5.1 si riporta un esempio di prospetto ex art.2427 n.5 completo in
tutte le sue parti.
Sempre in tema di partecipazioni in imprese controllate e collegate immobilizzate, occorre ricordare che l’art.2427, n.2 richiede che in Nota Integrativa vengano
forniti «i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le
precedenti rivalutazioni, […] e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad
altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, […] le svalutazioni
effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio».
Pertanto è necessario in Nota Integrativa inserire un prospetto simile a quello
riportato in Tavola 5.2.
L’inserimento del prospetto nella Nota Integrativa non è tuttavia sufficiente a
spiegare compiutamente i movimenti intervenuti nell’esercizio nella voce partecipazioni. È infatti necessario indicare per ogni partecipazione l’origine dei movimenti dell’esercizio della Tavola 5.2, dal momento che:
- gli incrementi del costo storico potrebbero derivare, ad esempio, da:
1) acquisti di quote di partecipazione;
2) sottoscrizione di aumenti di capitale sociale;
3) conversione di prestiti obbligazionari;
4) rinuncia a crediti vantati nei confronti della partecipata;
5) altri conferimenti in conto capitale;
6) operazioni straordinarie;
- i decrementi del costo storico potrebbero derivare, ad esempio, da:
1) vendite di quote di partecipazione;
2) riduzione del capitale sociale per perdite;
3) operazioni straordinarie;
- le rivalutazioni potrebbero derivare da:
1) rivalutazione economiche;
2) rivalutazioni monetarie;
- l’utilizzo del fondo svalutazione potrebbe derivare da:
1) vendita delle partecipazioni;
362
5. Le partecipazioni
2) azzeramento del capitale sociale, con conseguente annullamento del costo storico e del fondo svalutazione;
3) ripristino di valore derivante da precedenti svalutazioni;
- le riclassificazioni potrebbero derivare da:
1) spostamenti di partecipazioni dalle immobilizzazioni all’attivo circolante;
2) spostamenti di partecipazioni dall’attivo circolante alle immobilizzazioni;
3) spostamenti di partecipazioni tra partecipazioni in imprese «controllate»
e partecipazioni in imprese «collegate» a seguito di acquisizioni/dismissioni di quote di partecipazione.
3.6 Il cambiamento di destinazione
Il cambiamento dei destinazione di una partecipazione comporta la necessità di
modificarne l’originaria classificazione da parte della partecipante.
Si tratta, ad esempio, delle seguenti situazioni:
a) partecipazione originariamente iscritta nelle immobilizzazioni finanziarie in
quanto destinata a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale che, in
un certo esercizio, viene destinata alla vendita: essa deve essere riclassificata
ed iscritta nell’attivo circolante;
b) partecipazione originariamente iscritta nell’attivo circolante, in quanto acquisita per essere poi successivamente alienata che diviene, nell’esercizio successivo, strategica e, pertanto, destinata a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale: essa deve essere riclassificata ed iscritta nelle immobilizzazioni
finanziarie.
La situazione sub a) è certamente molto più frequente della situazione sub b).
In questi casi si pone il problema di individuare il criterio di valutazione da adottare, considerato che il criterio di valutazione delle partecipazioni iscritte nelle
immobilizzazioni differisce da quello per le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante: mentre, infatti, per le prime la svalutazione è obbligatoria esclusivamente
in caso di perdite durevoli di valore, per le seconde l’iscrizione avviene sempre al
minore tra il costo di acquisto ed il valore desumibile dall’andamento del mercato.
Di conseguenza, una partecipazione iscritta nell’attivo circolante deve essere sempre svalutata in presenza di un valore di mercato inferiore rispetto al costo originario, mentre per le partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato, il valore di
mercato non costituisce un parametro di riferimento per la valutazione.
Dal momento che i criteri di valutazione sono differenti è necessario determinare
quale criterio utilizzare nell’esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione.
In proposito, il paragrafo 58 del nuovo OIC 21 stabilisce che “il trasferimento delle
partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione – al momento del
trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza.”
363
PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
Sul piano applicativo, quindi, si verifica una delle seguenti situazioni:
a) il trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti deve
essere rilevato al costo, eventualmente rettificato per le perdite durevoli di
valore: il valore così determinato è poi oggetto di confronto con il valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato;
b) il trasferimento di partecipazioni non immobilizzate alle immobilizzazioni
finanziarie deve essere rilevato sulla base del minor valore tra il costo ed il
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
In questo modo, nel caso sub b), non è possibile decidere arbitrariamente di effettuare una riclassificazione della partecipazione dall’attivo circolante alle immobilizzazioni finanziarie al fine di evitare di doverla iscrivere al minore di mercato,
poiché nell’esercizio in cui viene effettuata la riclassificazione il nuovo OIC prevede che si applichi il criterio di valutazione “di provenienza” (a differenza del precedente OIC 20 il quale prevedeva, in tali situazioni, che le partecipazioni fossero
valutate al costo, consentendo pertanto di non effettuare svalutazioni in presenza
di perdite non ritenute durevoli).
364
Sede
Legale
Capitale
sociale
[b]
Risultato
d’esercizio
Patrimonio
Patrimonio
netto contabile
netto ex
pro-quota
art.2426 n. 4
pro-quota
[c]=[a]x[b]
[d]
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllate
[a]
Percentuale Patrimonio
di possesso
netto
contabile
* se la partecipante non è obbligata a redigere il bilancio consolidato
Totale partecipazioni in imprese collegate
Partecipazione E
Partecipazione D
Totale partecipazioni in imprese controllate
Partecipazione C
Partecipazione B
Partecipazione A
Denominazione
società partecipata
Tavola 5.1 – Prospetto delle partecipazioni in imprese controllate e collegate ex art.2427 n.5.
Valore
iscritto in
B.III.1.b
Valore
iscritto in
B.III.1.a
[e]
Valore di
carico
……
……
[f ]=[e]–[d]
oppure
[f ]=[e]–[c]*
Differenza
5. Le partecipazioni
365
Totale partecipazioni
in imprese collegate
Partecipazione E
Partecipazione D
Totale partecipazioni
in imprese controllate
Partecipazione C
Partecipazione B
Partecipazione A
Denominazione
società
partecipata
Svalutazioni
Rivalutazioni
Decrementi del costo storico
Incrementi del costo storico
Valore netto contabile
Valore
iscritto in
B.III.1.b
Partecipazioni in imprese collegate
Valore
iscritto in
B.III.1.a
Partecipazioni in imprese controllate
Utilizzo fondo svalutazione
Fondo svalutazione
Costo storico
Valori a fine esercizio
Costo storico
Movimenti dell’esercizio
Fondo svalutazione
Valori a inizio esercizio
Valore
iscritto in
B.III.1.b
Valore
iscritto in
B.III.1.a
Valore netto contabile
366
Riclassificazioni
Tavola 5.2 – Prospetto delle movimentazioni delle partecipazioni in controllate e collegate immobilizzate ex art.2427 n.2.
PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
5. Le partecipazioni
4.
La valutazione delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nell’attivo circolante
devono essere valutate secondo quanto previsto dall’art.2426 n.9. Tale articolo dispone che «[…] i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero
al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor
valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi».
Di fatto, quindi, le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante devono essere valutate al minore tra:
- il costo di acquisto;
- il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
In caso di valore di mercato inferiore rispetto al costo occorrerà procedere alla
svalutazione delle partecipazioni con la seguente scrittura contabile:
Svalutazione
partecipazioni D.19.a
a
Fondo svalutazione
partecipazioni
.....
Se negli esercizi successivi i motivi che avevano indotto gli amministratori ad
effettuare la svalutazione vengono meno, occorrerà ripristinare il costo originario,
mediante la seguente scrittura contabile:
Fondo svalutazione
partecipazioni
a
Rivalutazione di
partecipazioni D.18.a
.....
Per quanto riguarda il costo di acquisto, la norma richiama espressamente il numero 1 dell’art.2426, cioè la modalità di determinazione del costo per le immobilizzazioni. Di conseguenza, per la determinazione del costo valgono le considerazioni effettuate nel paragrafo 3.1.
Per quanto riguarda il «valore desumibile dall’andamento del mercato» il Codice
Civile nulla dispone in merito.
Secondo i principi contabili il valore desumibile dall’andamento del mercato è il
valore di quotazione per le partecipazioni quotate in mercati organizzati, ufficiali
e non.
È tuttavia necessario verificare che i mercati nei quali avvengono gli scambi siano
in grado di esprimere prezzi attendibili: ciò dipende, in primo luogo, dai volumi
scambiati e dall’affidabilità del mercato
Per quanto riguarda il valore da prendere come riferimento, il principio contabile
367
PARTE II - Le principali valutazioni di bilancio
suggerisce di utilizzare la media delle quotazioni dell’ultimo mese, salvo il caso in
cui le quotazioni siano fortemente in ribasso.
Per quanto riguarda le partecipazioni non quotate, il principio contabile non fornisce indicazioni particolari: il rimando, infatti, a quotazioni di titoli similari ha
un significato esclusivamente per i titoli a reddito fisso, non potendosi ravvisare
«similarità» tra titoli rappresentativi di capitale di società differenti.
Un caso particolare si verifica quando alla fine dell’esercizio i titoli sono nel portafoglio della società partecipante, ma nei primi mesi dell’esercizio successivo sono
stati venduti.
Qualora il prezzo di vendita pattuito sia inferiore al costo, è necessario procedere
alla svalutazione della partecipazione.
Se, al contrario, il prezzo di vendita risulta superiore al costo, nel bilancio il valore
delle partecipazioni non deve essere modificato, salvo fornire in Nota Integrativa
l’indicazione del maggior valore che verrà realizzato nell’esercizio successivo.
5.
La disciplina fiscale: cenni
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale delle partecipazioni, i punti esaminati sono i
seguenti:
1) le plusvalenze/minusvalenze esenti su partecipazioni (participation exemption);
2) le plusvalenze/minusvalenze su partecipazioni non esenti;
3) le svalutazioni delle partecipazioni.
5.1 Le plusvalenze/minusvalenze esenti su partecipazioni (participation
exemption)
L’art.87 del TUIR prevede l’esenzione dal reddito imponibile, nella misura del
95% delle plusvalenze realizzate su azioni o quote di partecipazioni dotate di
determinati «requisiti»14.5
Tale norma, denominata «participation exemption», può essere esaminata nei seguenti aspetti:
a) tipologie di plusvalenze esenti;
b) requisiti necessari;
c) minusvalenze indeducibili.
Qui di seguito vengono esaminati gli indicati aspetti.
5
L’istituto fiscale della «participation exemption» viene trattato limitatamente alle implicazioni contabili.
368
5. Le partecipazioni
a) Tipologie di plusvalenze esenti
Per l’art.87 del TUIR, co.1, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, in quanto esenti, le seguenti tipologie di plusvalenze:
a) realizzate e determinate ai sensi dell’art.86, co.1, co.2 e co.3;
b) relative ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’art.5
(società di persone, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate)
e nell’art.73 (società di capitali residenti, enti commerciali, enti non commerciali e società ed enti non residenti), comprese quelle non rappresentate da
titoli.
La plusvalenza deve essere realizzata ai sensi del co.1 dell’art.86, e cioè:
a) mediante cessione a titolo oneroso;
b) mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa;
c) mediante assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa.
Nei primi due casi, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo o
l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il
costo fiscalmente riconosciuto (co. 2 dell’art.86).
Nel caso di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa, invece, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale della partecipazione ed il costo fiscalmente riconosciuto (co. 3 dell’art.86).
In pratica, il meccanismo è quello riportato nella Tavola 5.3.
Tavola 5.3 – Il meccanismo di realizzazione della plusvalenza
Realizzazione della plusvalenza mediante:
a) cessione a titolo oneroso
b) risarcimento, anche assicurativo
Plusvalenza =
(Corrispettivo o indennizzo conseguito –
oneri accessori di diretta imputazione)
meno
Costo fiscalmente riconosciuto
c) assegnazione ai soci o destinazione a
finalità estranee all’esercizio di impresa
Plusvalenza =
Valore normale della partecipazione
meno
Costo fiscalmente riconosciuto
La partecipazione, per beneficiare dell’esenzione, deve essere detenuta in uno dei
seguenti soggetti:
- soggetti indicati nell’art.5 (società di persone), escluse le società semplici e gli
enti alle stesse equiparate;
- soggetti indicati nell’art.73 società di capitali, enti commerciali residenti, enti
non commerciali non residenti, società ed enti non residenti.
369