n. 7 dd 28 04 16 MODIFICA REG CONTABILITà
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n. 7 dd 28 04 16 MODIFICA REG CONTABILITà
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA OPERA ROMANI COMUNE DI NOMI PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione N. 7 OGGETTO: Regolamento per la contabilità dell’Azienda. Modifica. L’anno duemilasedici addì 28 (ventotto) del mese di aprile ad ore 20.00 nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Presenti i Signori: Assenti giust. 1. Parolari Francesca 2. D’Alessandro Angela Ingiust. Presidente Vice Presidente 3. Delaiti Giuseppe 4. Prezzi Danilo 5. Setti don Enrico Assiste il Direttore Signor Dal Bosco dott. Livio. La Presidente Francesca Parolari constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato OGGETTO: Regolamento per la contabilità dell’Azienda. Modifica. - - Richiamati gli atti del Commissario Straordinario: n. 6 del 2 gennaio 2008 controllato senza rilievi per decorrenza termini nella seduta di G.P. del 08/02/2008 sub. n. 142, mediante la quale è stato approvato il regolamento per la contabilità dell’ Opera Romani; la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 28/02/2008, mediante la quale si riapprovava, con modifiche, il regolamento di contabilità dell’Opera Romani e si ripubblicava la stessa ai sensi dell’art. 20, 6° comma, del DPGR 17 ottobre 2006, n. 12/L; Ricordato che l’art. 11 del Regolamento di contabilità detta norme in ordine allo stato patrimoniale ed all’ultimo comma precisa che devono essere inventariati i beni che singolarmente hanno un valore superiore ad € 250,00; Considerato che la quantificazione del valore di cui sopra era stata effettuata ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, del DPGR 13 aprile 2006, n. 4/L, che dava facoltà all’Azienda di individuare il valore modico dei beni da inventariare; Visto che con delibera del consiglio nr. 43 del 8/4/2008 si era determinato di di modificare, dal 1° gennaio 2008, l’art. 11, ultimo comma, del Regolamento di contabilità nel modo seguente: “Dovranno essere inventariati i beni che singolarmente hanno un valore pari o superiore ad € 50,00 (cinquanta) IVA compresa” ; Valutata ora la necessità di quantificare il valore dei beni da inventariare per un valore pari o superiore ad € 250,00 (duecentocinquanta), IVA compresa; Ritenuta pertanto la necessità di modificare l’ultimo comma del vigente articolo 11 del Regolamento di contabilità, dal 1° gennaio 2016, nel modo seguente: “Dovranno essere inventariati i beni che singolarmente hanno un valore pari o superiore ad € 250,00 (duecentocinquanta) IVA compresa”; Ricordato che l’art. 11, 1° comma, punto 5, dello Statuto dell’Ente attribuisce al Consiglio di Amministrazione la potestà di approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti dell’Azienda; Ciò premesso Vista la L.R. 21 settembre 2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”; Pagina 2 di 15 Visto lo statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 25/09/2007;. Visto il Regolamento di organizzazione dell’A.p.s.p. “Opera Romani” approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 22/04/2013; Visto il Regolamento per la contabilità dell’Opera Romani approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 43 del 8 aprile 2018; Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal direttore prescritti dalla normativa, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.7/2005; Ad unanimità di voti favorevoli espressi da tutti i componenti presenti nei modi di legge, DELIBERA 1. di modificare l’art. 11, comma 3, del Regolamento per la contabilità dell’Opera Romani nel seguente modo: “Dovranno essere inventariati i beni che singolarmente hanno un valore pari o superiore ad € 250,00 (duecentocinquanta) IVA compresa”; 2. di dare atto che il nuovo regolamento sostituirà integralmente il precedente; 3. di trasmettere il presente atto al registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona della Provincia Autonoma di Trento; 4. di pubblicare il presente atto all’albo sul sito internet dell’A.p.s.p. Opera Romani di Nomi; 5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi del disposto dell’art. 19 della L. R. 21.09.2005 n. 7; 6. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorso da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.b) della Legge 06/12/1971 n° 1034; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199. Pagina 3 di 15 “O P E R A R O M A N I” (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ) Via Roma, 21 – 38060 - NOMI (TN) Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n.7 REGOLAMENTO PER LA CONTABILITÀ Aprile 2016 Pagina 4 di 15 SOMMARIO Art. 1 – Ambito del regolamento………………………………………………….. Art. 2 – Principi…………………………………………………………………….. Art. 3 – Modelli contabili ………………………………………………………….. Art. 4 – Il bilancio pluriennale………………………………………………..……. Art. 5 – Il piano programmatico..………………………………………….............. Art. 6 – Il budget…………………….……………………………………................. Art. 7 – Il piano dei conti…………………………………………………………… Art. 8 – Le scritture contabili ………………………………………........................ Art. 9 – Il controllo di gestione .………………..………………………….……….. Art. 10 – Il bilancio di esercizio………………………………….…………………. Art. 11 – Lo stato patrimoniale……………………………. ……………................ Art. 12 - Il conto economico……………………………………………………….. Art. 13 – La nota integrativa……………………………………………………….. Art. 14 – La relazione sull’andamento della gestione…………………………….. Art. 15 – Utile di esercizio…………………………………………………………… Art. 16 – Perdita di esercizio……………………………………………………….. Art. 17 – Il piano di rientro......................................................................................... Art. 18 –Condizioni di grave dissesto economico………………………………….. Art. 19 – Nomina e durata in carica……………………………………………….. Art. 20 – Revoca dell’incarico………...……………................................................. Art. 21 – Incompatibilità…………………………………………………………….. Art. 22 – Limiti all’affidamento degli incarichi……………………………………. Art. 23 – Modalità di espletamento degli incarichi di revisione…........................... Art. 24 – Compensi…………..……………................................................................. Art. 25 – Servizi bancari…………………………………………………………….. Art. 26 – Tesoreria …………………………………………………………………... Art. 27 – Servizio economato………………………………………………………... Art. 28 – Criteri di valutazione dello stato patrimoniale iniziale…………………. Art. 29 – Contabilità analitica……………………………………………………... Art. 30 – Effetti delle condizioni economiche di dissesto…………………………. Pagina 5 di 15 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito del regolamento Il presente Regolamento disciplina l’ordinamento finanziario e contabile dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani”di Nomi (TN), più oltre solo “Azienda”, nel rispetto della Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7, e del Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 4/L, e delle disposizioni statutarie. Articolo 2 Principi I principi cui devono ispirarsi le attività di programmazione economicofinanziaria, di gestione e di investimento dell’Azienda sono: l’efficacia, l’efficienza, l’economicità ed il pareggio di bilancio. Il sistema contabile dell’Azienda consentirà l’analisi dei diversi fatti di gestione sotto l’aspetto economico, finanziario e patrimoniale. Articolo 3 Modelli contabili L’Azienda si uniforma ai modelli contabili approvati con deliberazione della Giunta Regionale: I) il bilancio preventivo che comprende: a) il bilancio preventivo economico pluriennale di previsione (di seguito “bilancio pluriennale”); b) il bilancio preventivo economico annuale – budget ( di seguito “budget”); II) il bilancio di esercizio che comprende: a) lo stato patrimoniale; b) il conto economico; c) la nota integrativa. CAPO II - BILANCI E PROGRAMMAZIONE Articolo 4 Il bilancio pluriennale Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza, con l’osservanza dei principi generali in tema di bilancio, e copre un periodo pari ad anni tre. Esso viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del budget. La prima annualità del bilancio pluriennale coincide con quella del budget. Pagina 6 di 15 Articolo 5 Il piano programmatico Il piano programmatico costituisce allegato al bilancio pluriennale, ha carattere generale, copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed illustra gli aspetti socio-economici dell’utenza e dei servizi dell’Azienda, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologici. Esso indica altresì le linee strategiche da perseguire e gli obiettivi da raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio e formula un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. Articolo 6 Il budget Il budget è lo strumento di programmazione e controllo dell’attività dell’Azienda ed esprime analiticamente il risultato economico per il successivo anno solare. Il budget non ha funzione autorizzatoria. Funge da riferimento dell’attività di gestione dell’Azienda al fine di valutare le cause dei possibili scostamenti rispetto ai risultati di gestione desunti dal bilancio di esercizio. Si prevede la redazione del budget anche per servizi e centri di responsabilità. Il budget è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Contestualmente al budget vengono approvate, con separati provvedimenti, le tariffe sui servizi prestati dall’Azienda. La documentazione che supporta le determinazioni delle tariffe viene allegata alle rispettive deliberazioni, ai fini del controllo di legittimità previsto dalla vigente normativa regionale. Articolo 7 Il piano dei conti Il piano dei conti contiene l’elencazione organica e sistematica dei conti, classificati in maniera da renderli idonei a conseguire gli obiettivi attribuiti alla contabilità generale. Esso è unico e codificato in modo da permettere l’inserimento di nuove voci senza modificarne la struttura. Articolo 8 Le scritture contabili Il sistema di contabilità è basato sul metodo della partita doppia. L’Azienda provvederà alla redazione ed alla tenuta delle seguenti scritture contabili, ai sensi degli art. 2217 e 2215 del Codice Civile: a) libro giornale, che indicherà giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio; Pagina 7 di 15 b) libro degli inventari, che conterrà l’indicazione e la consistenza delle attività e delle passività dell’Azienda; c) libro dei cespiti ammortizzabili. Le scritture contabili consentiranno la rilevazione dei costi e dei ricavi di esercizio e le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di stato patrimoniale e di conto economico. Articolo 9 Il controllo di gestione L’Azienda adotta la contabilità analitica per centri di responsabilità, per centri di costo e/o per prestazione. I risultati delle analisi dei costi e dei rendimenti per centri di responsabilità, di costo e/o per prestazioni, sono resi pubblici annualmente mediante pubblicazione all’albo dell’Azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio. CAPO III - RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE Articolo 10 Il bilancio di esercizio Il bilancio di esercizio dimostra i risultati della gestione; esso comprende lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione sull’andamento della gestione. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i principi desunti dall’articolo 2423 bis del Codice Civile. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria dell’Azienda e il risultato economico dell’esercizio che si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce, tenuto conto delle osservazioni fornite dalla relazione dell’organo di revisione. Il bilancio di esercizio approvato è inviato al controllo di legittimità entro 30 giorni dalla sua approvazione. Articolo 11 Lo stato patrimoniale Lo stato patrimoniale è un prospetto contabile a sezioni contrapposte elaborato secondo uno schema a voci obbligatorie. Esso rappresenta la consistenza delle attività, delle passività e il patrimonio netto esistenti alla chiusura dell’esercizio. Per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Deve inoltre evidenziare i dati relativi ai rischi, agli impegni e ai beni di terzi e presso terzi. Pagina 8 di 15 Nella valutazione dello stato patrimoniale devono essere applicati i criteri di cui all’articolo 2426 del Codice Civile. Dovranno essere inventariati i beni che singolarmente hanno un valore pari o superiore ad € 250,00 (duecentocinquanta) IVA compresa. Articolo 12 Il conto economico Il conto economico evidenzia le componenti positive e negative dell’attività delle aziende secondo criteri di competenza economica. Esso è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e di quello finale. Per ogni voce deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Si prevede la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo e/o prestazioni. Articolo 13 La nota integrativa La nota integrativa deve indicare, coerentemente con quanto previsto dall’art. 2427 del Codice Civile: a) i criteri di valutazione delle poste dello stato patrimoniale; b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, delle quote del trattamento di fine rapporto e degli accantonamenti di eventuali altri fondi; c) le motivazioni degli scostamenti più significativi rispetto al budget. Articolo 14 La relazione sull’andamento della gestione La relazione illustrativa sull’andamento della gestione esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Essa tiene conto delle risultanze del controllo di gestione e delle relazioni dell’organo di revisione contabile. CAPO IV – UTILE E PERDITA DI ESERCIZIO Articolo 15 Utile di esercizio L’utile di esercizio rappresenta il risultato finale del conto economico da iscriversi in contropartita, con segno positivo, nella voce patrimonio netto dello stato patrimoniale. Pagina 9 di 15 Ad avvenuta approvazione del bilancio di esercizio da parte della Giunta provinciale il risultato economico positivo viene utilizzato per la copertura delle perdite, ovvero portato a nuovo nell’apposito conto del patrimonio netto. Articolo 16 Perdita di esercizio La perdita di esercizio rappresenta il risultato finale del conto economico da iscriversi con segno negativo nella voce patrimonio netto dello stato patrimoniale. La relazione sull’andamento della gestione deve evidenziare le cause del risultato negativo, indicando le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio economico della gestione aziendale. La perdita di esercizio non produce effetti fino a quando trova copertura negli eventuali utili precedenti e può essere da essi compensata. Qualora la perdita di esercizio sia superiore agli utili precedenti e la parte residua sia superiore al 5% della somma delle altre voci del patrimonio netto, il Consiglio di amministrazione deve approvare un piano di rientro. Articolo 17 Il piano di rientro Il piano di rientro deve essere deliberato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio ed essere trasmesso entro i successivi 15 giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente che lo approva entro 90 giorni dalla sua presentazione. Il piano di rientro deve avere la durata massima del bilancio pluriennale. Articolo 18 Condizioni di grave dissesto economico Nel caso in cui la perdita di esercizio persista anche in seguito agli effetti prodotti dal piano di rientro e sia di importo pari o superiore al 10% del valore delle attività desunto dallo stato patrimoniale dell’ultimo bilancio di esercizio approvato, o porti al di sotto del 5% il rapporto patrimonio netto/attivo, l’Azienda viene considerata in condizioni di grave dissesto economico. CAPO IV – REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA Articolo 19 Nomina e durata in carica L’organo di revisione è composto di tre membri ed è nominato dal Consiglio di amministrazione tra soggetti iscritti al registro dei revisori contabili di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. L’incarico ha durata di anni tre. Gli incarichi consecutivi non possono essere superiori a due. Alla scadenza, l’organo di revisione in carica continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo. Pagina 10 di 15 Qualora si proceda alla sostituzione di un componente dell’organo collegiale di revisione, la durata in carica del nuovo revisore è pari al tempo residuo di durata in carica del collegio. Articolo 20 Revoca dell’incarico Il revisore è revocabile per inadempienza o per impossibilità oggettiva a svolgere l’incarico per un periodo di tempo pari a mesi tre. Articolo 21 Incompatibilità Valgono per i revisori le norme sulle incompatibilità stabilite per i componenti il Consiglio di Amministrazione delle Aziende e comunque quelli di cui al 1° comma dell’articolo 2399 del Codice Civile. L’incarico di revisore non può essere esercitato dai dipendenti e dai componenti gli organi dell’Azienda e da coloro che hanno ricoperto tali funzioni nel triennio precedente alla nomina dell’organo di revisione, nonché da dipendenti provinciali e regionali preposti al controllo degli atti delle Aziende. I componenti dell’organo di revisione non possono assumere incarichi o consulenze, anche tramite associazioni o società di cui fanno parte, presso l’Azienda e presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa. Articolo 22 Limiti all’affidamento degli incarichi Ciascun revisore non può assumere contemporaneamente più di tre incarichi o di cinque come membro di organo collegiale. L’affidamento dell’incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” con la quale il soggetto interessato attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1. Articolo 23 Modalità di espletamento degli incarichi di revisione I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti delle aziende e possono partecipare, senza diritto di intervento se non su richiesta, alle sedute del Consiglio di amministrazione, delle quali viene loro trasmessa la convocazione. I revisori collaborano con gli organi dell’Azienda esercitando la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile degli atti da essi adottati ed attestano la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la deliberazione di approvazione dello stesso. Nella stessa relazione i revisori esprimono rilievi e proposte tendenti al conseguimento di una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione medesima. Pagina 11 di 15 I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Azienda ne riferiscono tempestivamente al Consiglio di amministrazione. I revisori nello svolgimento della propria attività di collaborazione e vigilanza si informano ai principi di cui all’articolo 2409 ter del Codice Civile. Articolo 24 Compensi I compensi per i revisori sono stabiliti con le deliberazioni di nomina in misura non superiore a quanto viene determinato, sul piano generale, con deliberazione della Giunta Regionale, sentite le Associazioni rappresentative dei revisori contabili e delle aziende. Le deliberazioni di cui al comma precedente fissano i compensi per i revisori tenendo conto delle mansioni affidate agli stessi e delle dimensioni patrimoniali, economiche e strutturali dell’Azienda. Fino a nuova determinazione il compenso massimo attribuibile ai componenti il collegio dei revisori è quello previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale, adottata ai sensi dell’articolo 10, comma 9, della Legge Regionale 1 agosto 1996, n. 3. CAPO VI – SERVIZI BANCARI TESORERIA ED ECONOMATO Articolo 25 Servizi bancari L’espletamento del servizio bancario dell’Azienda sarà affidato a soggetti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero a più soggetti, tra loro associati, dotati di idonee strutture tecnico-organizzative, adeguate ai servizi da svolgere. Articolo 26 Tesoreria Il tesoriere rende all’Azienda il conto della propria gestione di cassa entro il mese di febbraio di ciascun anno, allegando l’estratto conto annuale dettagliato. L’Azienda definisce con regolamento i rapporti col tesoriere. Articolo 27 Servizio economato L’ Azienda definisce con regolamento i compiti demandati al servizio economato, le strutture e le unità operative alle quali gli stessi possono essere affidati, nonché le modalità di gestione, di rendicontazione e di tenuta delle scritture. Pagina 12 di 15 CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 28 Criteri di valutazione dello stato patrimoniale iniziale Lo stato patrimoniale iniziale delle Aziende che derivano dalla trasformazione di IPAB è redatto secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile, salve le eccezioni dei commi seguenti. I beni immobili realizzati o acquistati dall’IPAB prima della data in cui ha effetto l’iscrizione dell’Azienda nel registro di cui all’articolo 18 della legge, quelli che siano ultimati entro un anno dalla stessa data, nonché quelli che entro lo stesso termine i Comuni trasferiscano all’Azienda a qualsiasi titolo, non sono ammortizzati e sono contabilizzati nello stato patrimoniale secondo i seguenti criteri: a) fabbricati: valore catastale, determinato secondo i criteri della disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, anche se l’imposta per qualche motivo non è dovuta, moltiplicato per 3; b) aree fabbricabili: valore catastale, determinato secondo i criteri della disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, anche se l’imposta per qualche motivo non è dovuta; c) terreni agricoli: valore determinato moltiplicando la rendita dominicale aggiornata per 75 ed il prodotto ottenuto per 5. Nel corso del primo esercizio, gli amministratori dell’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona, i quali abbiano fondato motivo di ritenere che il valore determinato ai sensi delle lettere a) e c) del comma precedente si discosti in misura rilevante dal valore di mercato alla data in cui ha effetto l’iscrizione, procedono alla revisione della valutazione sulla base di perizia asseverata di stima, con conseguente rettifica dei valori iscritti nello stato patrimoniale iniziale. I beni mobili acquistati dall’IPAB prima della data in cui ha effetto l’iscrizione dell’Azienda nel registro di cui all’art. 18 della legge, si intendono interamente ammortizzati, e sono contabilizzati nello stato patrimoniale al valore di acquisto. Le valutazioni effettuate ai sensi dei precedenti commi 2, 3 e 4 sono mantenute nei bilanci successivi. Il valore del fondo TFR iniziale è determinato dalla somma delle quote spettanti a ciascun dipendente al netto del credito presunto verso l’INPDAP, gestibile anche in contropartita con un conto separato. Il patrimonio netto iniziale dell’Azienda è dato dalla differenza tra attivo e passivo dello stato patrimoniale iniziale; esso prende il nome di capitale di dotazione. Lo stato patrimoniale iniziale evidenzia l’avanzo di amministrazione risultante dall’ultimo conto consuntivo dell’IPAB; l’avanzo può essere utilizzato per la copertura delle perdite del primo esercizio dell’Azienda. Articolo 29 Contabilità analitica La contabilità analitica di cui all’articolo 9 verrà adottata entro il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione nel registro delle aziende di cui all’articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7. Pagina 13 di 15 Articolo 30 Effetti delle condizioni economiche di dissesto L’azienda non può essere considerata in condizioni di grave dissesto economico prima che siano trascorsi tre anni dall’introduzione della contabilità economico-patrimoniale. In tale periodo la Provincia Autonoma territorialmente competente provvede a monitorare gli effetti prodotti sulla gestione delle aziende dal nuovo sistema contabile. Pagina 14 di 15 Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. I CONSIGLIERI f.to IL PRESIDENTE f.to Angela D’Alessandro Dott.ssa Francesca Parolari f.to Giuseppe Delaiti f.to Danilo Prezzi f.to IL SEGRETARIO f.to Don Enrico Setti Dal Bosco dott. Livio PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE Vista la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, della L.R. 7/2005, il sottofirmato Direttore esprime parere positivo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni. Nomi, IL DIRETTORE Dal Bosco dott. Livio Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, della L.R. 7/2005, il sottofirmato Direttore esprime parere favorevole in merito alla legittimità della presente deliberazione IL DIRETTORE Dal Bosco dott. Livio Nomi, ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo dell’A.P.S.P. il giorno 6/5/2016 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi. La presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta il giorno 17/5/2016 ai sensi dell’art. 20, comma 4’, della L.R. n. 7/2005. f.to IL DIRETTORE Dal Bosco dott. Livio Nomi, 06/05/2016 Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. Nomi, IL DIRETTORE Dal Bosco dott. Livio Pagina 15 di 15