Testo completo della sentenza del 22/03/07
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Testo completo della sentenza del 22/03/07
1 Esecuzione forzata - Opposizione al precetto – Precetto notificato sulla base di decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva – Contestazione dell’esecutività del titolo sul presupposto della previa opposizione al decreto ingiuntivo azionato – Rilascio dell’esecutiva a margine del decreto ingiuntivo a semplice constatazione della mancata opposizione nei termini di legge – Facoltà del Giudice del decreto ingiuntivo - Suscettibilità – Opposizione al precetto – Rigetto Rif.Leg.artt.475,480,615,641,647 cpc; Sentenza n. Pronunziata il 22/03/2007 Depositata il 22/03/2007 Allegato al verbale d’udienza del 22 marzo 2007 TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dr. Michele Cifarelli, all’esito di udienza ex art.281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente SENTENZA nella causa civile n°5788/05 R. G. vertente tra XX (avv.F.Messori Roncaglia) ATTORE e YY Impianti srl (avv.S. Lucchi) CONVENUTA dandone lettura alle parti presenti. rilevato che: -XX ha opposto il precetto notificatogli in data 29 giugno 2005 dalla YY Impianti srl in forza di decreto ingiuntivo n°3305/04 emesso dal Tribunale di Modena in data 21 dicembre 2004 e munito di formula esecutiva in data 14 maggio 2005, per essere carente l’esecutività del titolo, essendo stata la formula esecutiva erroneamente apposta nonostante la previa proposizione, da parte sua, di opposizione a tale decreto ingiuntivo; 2 -la convenuta, costituitasi in giudizio, ha dedotto che detta opposizione era stata tardivamente proposta, e che probabilmente per questo era stata apposta la formula esecutiva; -rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione, all’udienza ex 183 cpc la convenuta ha poi prodotto copia del dispositivo della sentenza resa nell’opposizione a D.I., di improponibilità dell’opposizione; -la causa è stata inviata alla presente decisione, a seguito di trattazione orale; OSSERVA 1) Va premesso che l’opposizione de qua va ricondotta alla categoria delle opposizioni ex art.615 co.1° cpc, posto che “la contestazione dell'esecutività del titolo, in quanto nega in radice l'azione esecutiva, integra l'opposizione, al diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, disciplinata nell'art. 615 cod. proc. civ., non quella alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto prevista nel primo comma dell'art. 617 dello stesso codice. Nella ipotesi, invero, non si nega che il titolo e il precetto siano formalmente regolari, il primo in quanto corredato da formula esecutiva (art. 475 cod. proc. civ.), il secondo perché presenta i requisiti stabiliti nell'art. 480 del codice. Quel che in essa si esclude, come postulato, non è la regolarità formale ma la legittimità della formula esecutiva di cui si fregia il titolo, il che si traduce in sostanziale contestazione di quella esecutività del medesimo che è semplicemente certata dal cancelliere ma discende, a monte, dalla dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo resa dal giudice a norma dell'art. 647. Opposizione, dunque, sulla sostanza esecutiva e non meramente sulla forma esecutiva del titolo” (così Cass..sez. III, 10 agosto 1992 n°9450). 2) L’opposizione, nel merito, non merita accoglimento, posto che: a) in fatto, risulta documentato che il decreto ingiuntivo in questione è stato effettivamente opposto in epoca anteriore a quella in cui lo stesso è stato, ex art.647 cpc, munito di formula esecutiva dal giudice; b) detta opposizione, però, già in base all’iniziale prospettazione dell’odierno opponente -che ha parlato di ingiunzione notificata il 25 gennaio 2005 seguita da opposizione notificata il 29 marzo 2005, e quindi ben al di là dei 40 giorni a tal fine prescritti dall’art.641 co.1° cpc- risulta tardivamente proposta; c) l’art.647 cpc letteralmente subordina la dichiarazione di esecutività del decreto al fatto che non sia “stata fatta opposizione nel termine stabilito”, specificando nel suo ultimo comma che “quando il decreto è stato dichiarato esecutivo, l’opposizione non può essere più proposta o proseguita”. Il dato normativo, quindi, consente (ed anzi imporrebbe) il rilascio dell’esecutività al decreto tardivamente opposto, risolvendo in tal modo il conflitto potenziale fra il giudice che ha emesso l’ingiunzione -chiamato ad apporre la formula esecutiva a richiesta dell’ingiungente, sulla semplice constatazione della mancata proposizione dell’opposizione nel termine di legge- ed il giudice dell’opposizione –tenuto al contrario a dichiarare l’opposizione proposta improseguibile in base alla semplice constatazione dell’avvenuta dichiarazione di esecutività dell’ingiunzione; d) anche se, per altro verso, è ricorrente in giurisprudenza una interpretazione di tali regole di sistema che restituisce al giudice dell’opposizione il ruolo di unico organo legittimato a constatarne e dichiararne la tardività, arrivando coerentemente ad assegnargli anche il potere di revoca della formula esecutiva apposta ex art.647 cpc nonostante la proposizione dell’opposizione (si vedano, ad esempio, Cass., sez.I, sent. 3 n°181 del 4 febbraio 1965 e Cass., sez.U, sent. n°9314 del 16 dicembre 1987), è però indubbio che il rilascio dell’esecutività a semplice constatazione dell’omessa proposizione dell’opposizione nei termini di legge non costituisce attività contra legem, ma legittima interpretazione del dato normativo, ancorata alla sua portata letterale; e) l’apposizione della formula esecutiva al titolo in questione va dunque considerata legittima; f) tanto basta –senza neppure considerare il fatto che nel frattempo l’opposizione è stata con sentenza dichiarata improcedibile- per rigettare l’opposizione qui proposta. 6) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. definitivamente pronunziando sull’opposizione a precetto proposta da XX nei confronti di YY Impianti srl, cosi’ provvede: RIGETTA l’opposizione; CONDANNA l’attore al rimborso delle spese ex adverso sopportate per il presente giudizio, che liquida in complessivi €.1.745,18 oltre spese forfettarie ed accessori di legge, di cui €.14,18 per esborsi, €.731 per diritti ed €.1.000 per onorario. IL GIUDICE ESTENSORE -dr. Michele CifarelliModena 22/03/2007 Depositata in Cancelleria il 22 MAR 2007