001 c nazionalizzazione brevetto Lysobacter
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001 c nazionalizzazione brevetto Lysobacter
(L.P. 2.8.2005, n. 14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private) det. n. 1/2 di data: 10 dicembre 2015 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL CENTRO RICERCA E INNOVAZIONE (art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.04.2011) OGGETTO: Autorizzazione in merito all’accesso alla fase delle nazionalizzazioni/regionalizzazioni della domanda di brevetto PCT/EP2014/058151 dal titolo “A new bacterial Lysobacter capsici strain and uses thereof”. 1 IL DIRIGENTE Premesso che : - la Fondazione Edmund Mach è titolare esclusiva di una domanda di brevetto dal titolo “A new bacterial Lysobacter capsici strain and uses thereof”, depositata nell’aprile 2013 presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ed oggetto successivamente di estensione internazionale PCT, identificata con il numero PCT/EP2014/058151; - l’invenzione protetta dalla domanda sopra richiamata concerne il Lysobacter capsici, ossia un principio attivo di natura biologica per potenziali nuovi biofungicidi che, ove sviluppati in via industriale e registrati ai sensi del Regolamento europeo n. 1107/2009, rappresenterebbero l’alternativa ai noti fungicidi di sintesi chimica attualmente usati in agricoltura, in particolare contro la peronospora della vite e della patata; - la procedura brevettuale PCT è giunta – ai primi di ottobre del 2015 – alla fase di cd. nazionalizzazione, fase che prevede la selezione dei Paesi di interesse (ricadenti nell’area PCT) e il deposito delle relative domande presso gli uffici brevetti nazionali; - sentiti gli inventori dott.ri Ilaria Pertot e Gerardo Puopolo nonché il personale specializzato di supporto (dott. Agostino Cavazza e avv. Arturo Pironti), in merito alle prospettive di valorizzazione concretamente in essere, nonché in merito alle proposte di paesi/aree ove nazionalizzare/regionalizzare la domanda di brevetto; - preso atto che, quanto alle prospettive di valorizzazione concretamente in essere, il personale specializzato sopra citato ha segnalato che vi sono attualmente due aziende straniere che hanno manifestato interesse allo sviluppo del prodotto, ossia Saurcon Padena (Germania) e Bipa/Belchim (Belgio); - preso atto che, quanto alle proposte di paesi/aree ove nazionalizzare/regionalizzare la domanda di brevetto, alla luce dello spettro di efficacia e delle dimensioni di mercato, entrambi fattori attrattivi per l’industria, i paesi/aree proposti dagli inventori e dal personale specializzato sopra citato sono: Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Tunisia, Egitto, Marocco, per un costo (relativo alla fase di avvio) orientativamente indicato come segue: Euro 5.000,00 Europa Stati Uniti Euro 4.000,00 Canada Euro 1.500,00 Brasile Euro 6.500,00 Tunisia Euro 4.000,00 Egitto Euro 5.000,00 Marocco Euro 5.000,00 2 - preso atto che – al fine di dare esecuzione ad alcune delle procedure di nazionalizzazione/regionalizzazione sopra richiamate – occorre sottoscrivere cinque conferimenti di power of attorney (PoA), la cui sottoscrizione è stata richiesta dal professionista (il dr. Fritz Lahrtz) che sta curando, nell’interesse di FEM, la brevettazione dell’invenzione sopra citata; - considerato che l’articolo 20, comma 1 ter, della LP n. 14/2005 (così come modificato con LP 19/2009) dispone che «I risultati delle attività finanziate con Accordo di Programma, compresi i brevetti e i diritti di proprietà intellettuale conseguibili e le relative possibilità di utilizzazione anche economica, appartengono alle Fondazioni, che si assumono la responsabilità della corretta applicazione delle norme nella gestione, valorizzazione e alienazione dei diritti di proprietà intellettuale»; - considerato che l’art. 4 dello Statuto della Fondazione Edmund Mach, individua alla lett. i), fra i principi ispiratori della Fondazione medesima la «tutela e valorizzazione, anche economica, dei risultati della ricerca e della sperimentazione»; - considerato che il Regolamento della Fondazione Edmund Mach sulla proprietà intellettuale e sulle imprese spin-off disciplina la protezione e la valorizzazione delle invenzioni della Fondazione Edmund Mach «intesi quali obiettivi strategici e prioritari nonché parametri di valutazione essenziali della propria attività di ricerca e trasferimento tecnologico»; - considerato che, in base all’art. 3, primo comma, del sopra citato Regolamento «Il Dirigente del Centro di FEM a cui afferisce l’inventore decide, in maniera motivata, relativamente alla protezione dell’invenzione, sentito il coordinatore del Dipartimento interessato e avvalendosi del supporto di personale specializzato»; - considerato che, in base al combinato disposto dell’art. 4, secondo comma, del sopra citato Regolamento, «Ogni dodici mesi a partire dalla data di deposito, il Dirigente valuta l’opportunità di mantenere la protezione o di abbandonarla, nel caso in cui l’invenzione non sia stata valorizzata (attraverso concessione di licenza o altra modalità di sfruttamento) nei mesi precedenti» e che, nel caso di specie, l’opportunità di “mantenere la protezione” coincide con l’accesso alle fasi di nazionalizzazione/regionalizzazione della domanda di brevetto; - considerato che, con deliberazione n. 41 del 20 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di autorizzare il Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente alla sottoscrizione della procura da conferire al Direttore generale, per la protezione delle invenzioni della Fondazione Edmund Mach; - considerato che l’art. 17, quarto comma, lett. a) del Regolamento di organizzazione dispone che le decisioni gestionali per spese pari o superiori alla soglia di cui all’art. 26, primo comma, lett. a) sono adottate dai Dirigenti con determinazione; - accertata, quindi, la propria competenza in base al Regolamento di organizzazione; 3 tutto ciò premesso: visto l’art. 18 dello statuto FEM; visto il ROF; vista la procura di data 27.04.2011; determina 1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’accesso alle fasi di nazionalizzazione/regionalizzazione della domanda di brevetto PCT/EP2014/058151 dal titolo “A new bacterial Lysobacter capsici strain and uses thereof”, in relazioni ai seguenti paesi/aree: Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile, Tunisia, Egitto, Marocco; 2) di dare atto che alla sottoscrizione dei relativi conferimenti di power of attorney (PoA), necessari per dare esecuzione ad alcune delle procedure di nazionalizzazione/regionalizzazione di cui al punto 1) provvederà il Direttore generale della Fondazione, secondo i modelli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 3) di dare atto che la spesa complessiva pari a stimati Euro 31.000,00 graverà sull’ordine interno n. B00C2072I (VALORIZZAZIONE BREVETTI). === o 0 o === IL DIRIGENTE Dott. Roberto Viola f.to Viola f.to AP\f.to AC 4