Circolare su Affitti - Ordine Medici Veterinari Provincia di Varese
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Circolare su Affitti - Ordine Medici Veterinari Provincia di Varese
Studio Associato di Consulenza Aziendale Rosa – Baranzini – Brambilla DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI: DOTT. CARLO BARANZINI DOTT. PIETRO ALBERTO BRAMBILLA CONSULENTI DEL LAVORO: ANGELA ROSA NADIA ROSA Lonate Pozzolo, 2 novembre 2010 La cedolare “secca” sugli affitti La manovra economica 2010 ha introdotto una nuova imposta cedolare secca del 20% sulle locazioni immobiliari; tale imposta potrà essere applicata sul canone percepito in sostituzione della tassazione ordinaria IRPEF e relative addizionali regionali e comunali. La cedolare secca sugli affitti troverà applicazione già dal 1° gennaio 2011; la riforma sarà poi completata solo nel 2014, quando diventerà operativa l’imposta municipale propria. Il regime della cedolare secca è, come detto, opzionale; spetterà quindi al locatore scegliere se aderirvi o meno. Tale scelta dovrà essere basata su un calcolo di convenienza fiscale tenendo presenti non solo le aliquote Irpef applicabili, ma anche le possibili deduzioni e detrazioni spettanti alla persona fisica locatrice nonché l’abbattimento forfettario del canone annuo di locazione ordinariamente fruibile in base alle regole previste dal Tuir. Di sicuro rappresenterà un notevole risparmio di imposta per coloro che hanno scaglioni di reddito più alto del 20%, in quanto il risparmio di imposta potrà raggiungere il 20% dell’imposta dovuta. REQUISITI per applicare la cedolare secca: l’opzione è adottabile solo dalle persone fisiche; ne consegue che le locazioni poste in essere nell’esercizio di un’attività di impresa, di arti e professioni o da enti non commerciali non potranno beneficiarne; devono essere obbligatoriamente immobili ad uso abitativo, appartamenti abitazioni, case accatastate come A1 ad A11 escluso A10 uso ufficio. La cedolare “secca” dovrà essere versata entro il termine stabilito per il versamento dell’IRPEF (acconto entro la fine di novembre e saldo il 16 giugno o 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%); è inoltre previsto l’obbligo di versamento di un acconto nella misura dell’85% per l’anno 2011 e del 95% per l’anno 2012. Sanzioni e penalizzazioni Il decreto prevede un inasprimento delle sanzioni per chi continua a non dichiarare l’affitto e il canone percepito dalla locazione degli immobili. L’importo minimo è pari a € 2.000, con un aumento delle sanzioni di circa il 100% dell’importo effettivamente non versato. 1) qualora nella dichiarazione dei redditi venga omesso, in tutto o in parte, il canone derivante da locazioni di immobili abitativi le sanzioni fiscali verranno applicate in misura raddoppiata rispetto alle ordinarie; la durata della locazione venga stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio del contratto; 2) se il locatore non provvede a registrare i contratti di locazione ad uso abitativo entro il termine di legge, viene previsto che: a decorrere dalla registrazione, il canone annuo di locazione venga fissato in misura pari al triplo della rendita catastale. Via Gorizia n. 1 - 21015 LONATE POZZOLO (VA) - Codice fiscale e Partita IVA 01659480121 Tel. +39 0331668080 - Fax +39 0331 1675116 - e-mail: [email protected] - indirizzo PEC: [email protected] Studio Associato di Consulenza Aziendale Rosa – Baranzini – Brambilla DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI: DOTT. CARLO BARANZINI DOTT. PIETRO ALBERTO BRAMBILLA CONSULENTI DEL LAVORO: ANGELA ROSA NADIA ROSA Lonate Pozzolo, 2 novembre 2010 Lo schema di decreto prevede, peraltro, una vera e propria sanatoria per le situazioni pregresse: per i contratti di locazione ad uso abitativo che saranno regolarizzati entro il 31 dicembre del 2010 non si applicheranno, infatti, le penalizzazioni sopra esposte. Modello 69 e CDC La nuova manovra economica 2010, inoltre, ha introdotto l’obbligo di nuove comunicazioni a carico dei soggetti (persone e società) che danno in affitto o in locazione immobili, casi di abitazioni, fabbricati, al fine di procedere con l’aggiornamento catastale a far data dal 1° luglio 2010, anche in occasione del rinnovo annuale del contratto. Modello 69 da utilizzare per la registrazione dei nuovi contratti di affitto ossia quelli registrati dopo il 1° luglio 2010; Comunicazione Dati Catastali (CDC) da utilizzare per la comunicazione dei dati catastali su cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione o affitto di beni immobili. Attestato di Certificazione Energetica Il 26 giugno 2009 è stato approvato il Decreto Ministeriale contenente le "Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"; la sua funzione è quella di attestare la prestazione energetica e le caratteristiche energetiche dell'edificio in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell'edificio. Di fatto, la certificazione energetica è entrata in vigore il 25 luglio 2009 su tutto il territorio italiano, ma con modalità diverse: alcune Regioni hanno legiferato in materia, definendo anche i requisiti dei certificatori (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte e le provincie autonome di Trento e Bolzano), mentre nelle altre Regioni si fa riferimento alle linee guida nazionali. L' Attestato di certificazione energetica doveva essere messo a disposizione inizialmente solo in fase di costruzione e compravendita; dal 1° luglio 2010 anche per la locazione di un edificio, in occasione del rinnovo annuale. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. Lo Studio Associato Via Gorizia n. 1 - 21015 LONATE POZZOLO (VA) - Codice fiscale e Partita IVA 01659480121 Tel. +39 0331668080 - Fax +39 0331 1675116 - e-mail: [email protected] - indirizzo PEC: [email protected]