Statuto Fondo Pensione - Fondo Pensione
Transcript
Statuto Fondo Pensione - Fondo Pensione
FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETA’ CONTROLLATE S T A T U T O Articolo 1 - Costituzione e Denominazione 1. Il presente statuto disciplina l'associazione denominata "Fondo pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate" (in sigla "Fondo Pensione Gruppo UBI Banca") di seguito denominata "Fondo". 2. Il Fondo è stato costituito, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, con atto 18 novembre 1988 n.56388 Rep. Notaio Antonio Parimbelli di Bergamo, in attuazione dell'accordo sindacale aziendale del 10 novembre 1988. 3. Il Fondo, inizialmente operante con denominazione "Fondo Pensione – Cassa di Previdenza ed Assistenza Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino", poi con denominazione "Fondo Banche Popolari Unite Scrl – Banca Popolare di Bergamo S.p.A." e successivamente con denominazione "Fondo pensione Unione di Banche Italiane S.c.p.a. – Banca Popolare di Bergamo s.p.a.", è disciplinato con accordo quadro sottoscritto in data 2 settembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni (nel seguito anche semplicemente "l’accordo di cui all’articolo 1"), intendendosi i riferimenti ivi contenuti ai Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino applicabili ai soggetti di cui ai successivi articoli 5 e 5-bis. Ogni eventuale modifica, concordata fra le parti anche in via separata o disgiunta per quanto di competenza o pertinenza di ciascuna parte, sarà comunque inserita nell’accordo quadro di cui al periodo che precede. 4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252 in quanto già istituito al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421. 5. Il Fondo non ha fini di lucro. 6. La nomina dei componenti gli organi sociali è disciplinata dal Regolamento Elettorale, approvato con verbale di assemblea straordinaria del 18 marzo 1997 (atto per Notaio Antonio Parimbelli, di Bergamo, n.72662 repertorio) e successive modifiche e integrazioni. Articolo 2 – Sede 1. Il Fondo ha sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, n. 8 presso la sede di Unione di Banche Italiane, Società Cooperativa per azioni, di seguito denominata UBI Banca. Articolo 3 - Durata 1. Il Fondo ha durata sino a tutto l'anno 2050, salvo anticipato scioglimento. 2. La durata può essere prorogata con delibera dell'assemblea degli Associati. Articolo 4 - Scopo 1. Il Fondo ha per oggetto l'attuazione, con il sistema a capitalizzazione individuale e in regime di contribuzione definita, a favore dei soggetti di cui ai successivi articoli 5 e 5-bis, in attuazione dell’art.1 del D.Lgs. 252/2005, di forme di previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di altre forme previdenziali previste e a esso affidate da leggi, contratti, accordi o regolamenti aziendali. 2. Nell'ambito dell'oggetto di cui al presente articolo, è affidata al Fondo l'attuazione di tutte le finalità previdenziali previste dall'accordo quadro di cui all'articolo 1 a favore dei pensionati già Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino e delle Banche tempo per tempo incorporate, e dei familiari superstiti. 3. Il Fondo ha, inoltre, per oggetto l'attuazione a favore dei Dipendenti di cui alle lettere a), b) c) e d) dell’art.5, di prestazioni di premorienza nonchè prestazioni di invalidità conseguenti ad infortunio. Articolo 5 - Associati e beneficiari 1. Sono Associati al Fondo: a) i Dipendenti della UBI Banca già Associati al Fondo come Dipendenti della BPU Banca e della Banca Popolare di Bergamo Spa e già Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino Scrl, in servizio alla data del 30 Giugno 2003; b) i Dipendenti della UBI Banca già Associati al Fondo come Dipendenti della BPU Banca e della Banca Popolare di Bergamo Spa, assunti ex novo successivamente al 30 giugno 2003; c) i Dipendenti della UBI Banca e della Banca Popolare di Bergamo Spa assunti a partire dal 1° aprile 2007; d) i Dipendenti della UBI Banca, già Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino Scrl ovvero della BPU Banca S.c.p.a., in servizio alla data del 31 marzo 2007, eventualmente non Associati al Fondo, che aderiscano volontariamente al "Fondo" secondo le modalità richieste dalla Legge; e) i pensionati beneficiari delle prestazioni previdenziali del Fondo,erogate sia in forma di rendita che di capitale. 2. L'iscrizione al Fondo avviene a decorrere dalla data di assunzione o dal mese successivo a quello di adesione, se espressa dopo 30 gg. dalla data di assunzione. 3. L'adesione al Fondo avviene mediante adesione espressa ovvero secondo le modalità di cui all’art. 8, comma 7 del D.Lgs. 252/2005 con riguardo al conferimento del TFR. 4. Sono iscritti al Fondo, come beneficiari, i familiari superstiti che godono di prestazioni di reversibilità in conformità all'accordo di cui all'articolo 1. 5. A seguito di apposito accordo collettivo e ferma restando l’applicabilità al Fondo delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.lgs. 252/2005, potranno altresì essere Associati al Fondo i Dipendenti di Banche, Società ed Enti appartenenti al Gruppo Unione di Banche Italiane. Ugualmente, a seguito di appositi accordi, anche collettivi, o deliberazioni degli organi competenti, potranno altresì essere Associati al Fondo i soggetti già beneficiari di prestazioni previdenziali erogate da forme pensionistiche complementari collettive istituite e/o operanti nell’ambito del Gruppo Unione di Banche Italiane, con trasferimento al Fondo della relativa riserva di patrimonio e previa costituzione di apposite sezioni distinte e separate, e fermo il trattamento previdenziale loro spettante in base alle forme pensionistiche complementari di provenienza, previsto dai rispettivi accordi o deliberazioni assunti, anche in deroga ai precedenti e successivi articoli. Allorché si esauriscano le prestazioni previdenziali di cui alle predette singole sezioni distinte e separate, la sezione sarà sciolta mediante deliberazione del consiglio di amministrazione del Fondo e le eventuali risorse che dovessero residuare saranno destinate ad analoghe finalità previdenziali e assistenziali prioritariamente in favore dei lavoratori o pensionati della Banca, Società o Ente (o suoi aventi causa) cui apparteneva la platea dei destinatari delle prestazioni previdenziali esaurite (sempre che tale Banca, Società o Ente, o suoi aventi causa, sia ancora parte del Gruppo Unione di Banche Italiane). L’attuazione di tali finalità potrà altresì, previo apposito accordo, essere demandata alla Banca, Società o Ente datore di lavoro e, per tale effetto, le risorse potranno essere trasferite alle stesse. 6. Il Fondo consentirà l’adesione previa verifica di conformità della medesima alle prescrizioni della Legge, della normative secondaria di attuazione, nonché delle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, relative all’adesione ai Fondi pensione di cui all’art. 20 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 7. Possono aderire al Fondo, senza assumere la qualità di Associati con riguardo all’esercizio del diritto di voto e la partecipazione agli organi del Fondo, anche i soggetti fiscalmente a carico degli Associati, con le modalità e le condizioni stabilite dalla specifica regolamentazione approvata dal consiglio di amministrazione. Articolo 5 bis - Associati ex Dipendenti 1. Restano Associati al Fondo gli ex Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino passati direttamente alle dipendenze di altra Società dell’ex Gruppo Banca Popolare di Bergamo - C.V., già iscritti al Fondo alla data del 30 giugno 2003, fintantochè restino alle dipendenze di Società del Gruppo Unione di Banche Italiane. 2. Possono rimanere Associati al Fondo gli iscritti che sono passati direttamente alle dipendenze di altra Società dell’ex Gruppo Bancario Banche Popolari Unite, fintantochè restino alle dipendenze di Società del Gruppo Unione di Banche Italiane. 3. Possono rimanere Associati al Fondo gli iscritti che passano direttamente alle dipendenze di altra Società del Gruppo Unione di Banche Italiane, fintantochè restino alle dipendenze di Società del Gruppo Unione di Banche Italiane. 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, i versamenti delle contribuzioni ai fini previdenziali di cui al successivo art.8 verranno effettuati dalla Società del Gruppo Unione di Banche Italiane alle cui dipendenze l'iscritto è passato. 5. Possono altresì rimanere Associati al Fondo, salvo diversa volontà, i Dipendenti che accedono al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione del personale del credito", di cui al D.M. 28 aprile 2000 n.158, nei limiti ed alle condizioni di cui agli accordi sindacali attuativi del medesimo e comunque fintantochè restino beneficiari delle relative prestazioni straordinarie. Articolo 6 - Contenuto degli accordi o regolamenti aziendali 1. L'accordo di cui all'articolo 1 indica, in particolare: a) le modalità per l'adesione volontaria nel rispetto di quanto richiesto dalla legge; b) le modalità di nomina, con il metodo elettivo, dei rappresentanti degli Associati ivi comprese le formalità per far constare il diritto di intervento all'Assemblea del Fondo; c) le modalità di contribuzione mensile obbligatoria adottate, con riferimento alla retribuzione lorda di ciascun Dipendente o alla retribuzione assunta a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, nei casi previsti dalla Legge, e agli eventuali altri elementi della retribuzione da destinare, parzialmente o totalmente, a contribuzioni supplementari del Fondo; d) la ripartizione della suddetta contribuzione obbligatoria fra Banca e Dipendente; e) le modalità per la destinazione al Fondo di quote del trattamento di fine rapporto; f) le modalità contributive adottate anche per eventuali recuperi di anzianità pregresse; g) le modalità per l'esercizio dell'opzione di riscatto della posizione previdenziale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs.252/2005; h) le modalità per il trasferimento o la liquidazione della posizione previdenziale nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo; i) le modalità per il trasferimento presso altri fondi pensione della posizione del singolo Dipendente, in conformità all'articolo 14, del D.Lgs. 252/2005. Articolo 7 – Patrimonio 1. Costituiscono patrimonio del Fondo: -le contribuzioni versate ai sensi del successivo articolo 8; -le contribuzioni supplementari effettuate in conformità all'accordo di cui all'articolo 1; -eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; -ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo. Articolo 8 - Contribuzioni 1. Le Società di cui ai precedenti articoli 5 e 5-bis e i Dipendenti Associati devono versare le contribuzioni e le eventuali quote dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto destinate al finanziamento del Fondo nella misura e secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'accordo quadro di cui all'articolo 1. 2. E' facoltà dei soggetti di cui al precedente comma effettuare, in conformità all'accordo di cui all'articolo 1, versamenti supplementari al Fondo, in aggiunta a quelli di cui al primo comma, secondo le modalità disciplinate dall'accordo stesso. Articolo 9 – ABROGATO Articolo 10 - Spese di funzionamento 1. Tutte le spese di funzionamento del Fondo, ivi compresi i compensi ed i rimborsi di cui al successivo articolo 18, sono a carico del Fondo e debbono essere coperte con i proventi diretti del Fondo che non afferiscono alle posizioni individuali degli Associati. 2. Ove i proventi diretti del Fondo di cui al comma precedente non siano sufficienti a coprire le spese di funzionamento, la differenza negativa è a carico della UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo s.p.a., nonché delle Società di cui ai precedenti artt. 5 e 5-bis. Il riparto viene determinato in proporzione degli iscritti al Fondo alle dipendenze di ciascuna di esse al 31 Dicembre di ogni anno. 3. I versamenti dei relativi contributi, anche sotto di forma di acconti, sono effettuati secondo modalità concordate fra le suddette Società ed il Fondo. Articolo 11 - Prestazioni previdenziali 1. Le prestazioni del Fondo consistono nelle forme di previdenza attuate, in conformità alle disposizioni del D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252 con le modalità di cui ai successivi articoli 12, 13 e 14, in favore dei Dipendenti ed ex Dipendenti di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 5-bis, dei pensionati nonché dei familiari superstiti, di cui al comma 1 dell'articolo 5, e di coloro che, già Associati al Fondo, non abbiano optato per il trasferimento o il riscatto della loro posizione in conformità dell'accordo quadro di cui all'articolo 1; per i soli Dipendenti sono inoltre previste prestazioni di premorienza nonchè prestazioni di invalidità conseguenti ad infortunio. 2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo. 3. L'Associato che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 11 dell'art. 8 del d.lgs. 252/2005 ha facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. 4. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e in rendita, salvo quanto previsto all’art. 13, comma 2 lett. c). Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 percento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale. 5. In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche sono, su richiesta dell'iscritto, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. 6. Restano ferme le previsioni dell’art. 11, del D.Lgs. n. 252/2005, non richiamate dal presente articolo. Articolo 12 - Convenzione assicurativa e di gestione – scelte di investimento 1. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13, per l'erogazione delle prestazioni in forma di rendita il Fondo stipula apposite convenzioni assicurative con una o più imprese assicuratrici, alle quali il Fondo stesso provvede a trasferire la quota della posizione individuale da convertire in rendita. 2. Allo stesso modo, anche per l’erogazione delle prestazioni di premorienza nonchè delle prestazioni di invalidità conseguenti ad infortunio di cui all'articolo precedente, il Fondo stipula apposite convenzioni assicurative. 3. Il Fondo è strutturato secondo un modello di gestione di tipo assicurativo (ramo I) ed un modello di gestione di tipo finanziario; quest’ultimo è a sua volta suddiviso in diversi comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. 3 bis. Le imprese cui affidare le gestioni di cui al comma 3, nonché le imprese assicurative di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, sono individuate nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui all’articolo 6, comma 6, del d.lgs. 252/2005, attenendosi alle istruzioni della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione. Fermo restando l’obbligo di gestione delle risorse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione definisce i contenuti delle convenzioni di gestione, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 6 e all’articolo 20, comma 2, del d.lgs. 252/2005, nonché delle delibere assunte in materia di politiche di investimento e delle previsioni di cui al presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori di tipo finanziario sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione. 4. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì le modalità e le condizioni di adesione ad una pluralità di comparti, anche appartenenti a diversi modelli gestionali. 5. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti cui far confluire i versamenti contributivi. 6. Il Fondo realizza per il tramite della gestione assicurativa di ramo I le garanzie previste dall’art.8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005; tale comparto deve perciò intendersi, a tutti gli effetti, il "comparto garantito" del Fondo. 7. Pertanto, nel caso in cui l’aderente non opti all’atto dell’adesione per uno o più determinati comparti, ed in particolare in caso di conferimento tacito del TFR, i versamenti contributivi dovranno essere effettuati a valere sul comparto garantito. A seguito di tale conferimento tacito, è riconosciuta all’iscritto la facoltà di trasferire la posizione individuale ad uno o più comparti diversi anche prima che sia decorso il periodo minimo annuale di permanenza. 8. Fermo quanto previsto al comma precedente, a tutti i Dipendenti è in ogni caso riconosciuta la facoltà di riallocare la propria posizione individuale in un comparto diverso, ovvero tra i diversi comparti alle condizioni di cui al precedente comma 3, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione. Art 12 bis – Banca depositaria 1. Tutte le risorse del Fondo di cui al modello di gestione di tipo finanziario ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 252/2005 sono depositate presso un’unica banca depositaria sulla base di apposite convenzioni, regolate dalla normativa vigente. 2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore delle posizioni individuali può essere delegato alla banca depositaria. 3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 252/2005. 4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione sulle irregolarità riscontrate. 5. Lo svolgimento delle funzioni di gestione delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria. Articolo 13 - Prestazioni a favore dei vecchi iscritti 1. Il presente articolo si applica agli Associati iscritti antecedentemente al 29 aprile 1993 a forme di previdenza complementare in essere alla data del 15 novembre 1992 anche a seguito di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari, e semprechè non abbiano esercitato il diritto al riscatto (di seguito anche "vecchi iscritti"). 2. Fermo quanto previsto dall’art.11, le convenzioni e le polizze assicurative collettive o di gruppo stipulate dal Fondo devono prevedere a favore dei Dipendenti Associati nonché dei pensionati Associati e dei loro familiari superstiti iscritti al Fondo almeno le seguenti prestazioni previdenziali: a) una rendita vitalizia calcolata in base all'accordo di cui all'articolo 1 e alle condizioni della polizza stipulata con l'apposita convenzione; in opzione, la liquidazione di un corrispondente capitale, calcolato anch'esso con le modalità di cui alla medesima convenzione. La suddetta prestazione diverrà erogabile, su domanda dell'interessato, previa cessazione del rapporto di lavoro a tale epoca in essere e secondo quanto stabilito dall'accordo di cui all'art.1; b) liquidazione di capitale, in caso di morte del lavoratore dipendente associato al Fondo, a favore dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005; c) liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale, ai sensi dell’art.23, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 252/2005. 3. Restano in ogni caso salvi gli eventuali trattamenti di maggior favore previsti dall'accordo di cui all'articolo 1 per categorie di pensionati associati al Fondo o di loro familiari superstiti. Articolo 14 - Prestazioni a favore nuovi iscritti 1. Fermo quanto previsto dall’art.11, le convenzioni e le polizze assicurative collettive o di gruppo stipulate dal Fondo dovranno prevedere a favore dei Dipendenti associati di cui agli artt. 5 e 5-bis, iscritti al Fondo e diversi dai soggetti "vecchi iscritti" come individuato all’art.13, comma 1, nonché dei loro familiari superstiti iscritti al Fondo, almeno le seguenti prestazioni previdenziali: a) una rendita vitalizia calcolata in base all'accordo di cui all'articolo 1 e alle condizioni della polizza stipulata con l'apposita convenzione di cui al precedente articolo 12; b) liquidazione di capitale, in caso di morte del lavoratore dipendente associato al Fondo, a favore dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005; c) una somma in capitale nei limiti e condizioni di cui al precedente art.11. Articolo 15 – Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo 1. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, il Dipendente associato ha facoltà di scegliere una delle seguenti opzioni, in conformità all’art. 14, comma 2, D.Lgs. n.252/2005: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 (quarantotto) mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente art.11, comma 5; d) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo; e) il riscatto dell’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005. 2. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, indicato sub a), la posizione individuale sarà trasferita entro sei mesi dalla data di comunicazione. 3. Nel caso di riscatto, totale o parziale, della posizione individuale indicato sub b), c), ed e) il Fondo provvederà a liquidare la posizione individuale entro sei mesi dalla presentazione della domanda degli aventi diritto. 4. Decorsi due anni dalla data di partecipazione al Fondo l'iscritto ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005. Articolo 16 - Anticipazioni 1. Gli iscritti al Fondo possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche e/o integrazioni, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche ed integrazioni. c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli iscritti. 2. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati al Fondo. 3. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento. 4. Restano ferme le previsioni dell’art. 11, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 252/2005, non richiamate dal presente articolo. 5. Nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 11, commi 7 e seguenti del D.Lgs.252/2005, le anticipazioni saranno erogate previa richiesta da parte del Dipendente associato entro sei mesi dalla richiesta stessa. 6. Il Consiglio di Amministrazione indica le modalità per l'esercizio, da parte del Dipendente associato, della facoltà di reintegro della propria posizione prevista dall'art.11, comma 8, del D.lgs. 252/2005. Articolo 17 – ABROGATO Articolo 18 - Organi del Fondo 1. Sono organi del Fondo: - l'Assemblea; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio dei Revisori; - il Responsabile del Fondo. 2. Tutte le cariche, ad eccezione del Collegio dei Revisori e del Responsabile del Fondo, sono a titolo gratuito; è fatto salvo il diritto al rimborso delle spese, purché inerenti ed adeguatamente documentate. L'Assemblea delibera sulle modalità di retribuzione dei membri del Collegio dei Revisori; la remunerazione del Responsabile del Fondo avviene secondo quanto previsto al successivo art.23. Articolo 19 - Assemblea 1. L'Assemblea degli Associati è convocata, presso la sede del Fondo o altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno mediante avviso che deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza per la prima e per la seconda convocazione e deve essere affisso nelle Dipendenze della UBI Banca e della Banca Popolare di Bergamo s.p.a. almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 2. Entro il medesimo termine l’avviso di convocazione viene inviato mediante corrispondenza agli Associati al Fondo non Dipendenti della UBI Banca o della Banca Popolare di Bergamo s.p.a. 3. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata firmata da almeno un decimo degli Associati a norma dell'art. 20 del codice civile. Gli Associati possono rilasciare delega scritta per l'intervento in assemblea ad altro Associato. 4. Ogni Associato non può rappresentare per delega più di cinque Associati. Articolo 20 - Funzionamento dell'assemblea 1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. 2. Su proposta del presidente l'assemblea designa un segretario ed eventualmente due scrutatori. 3. Spetta al presidente constatare il diritto di intervento all'assemblea. Articolo 21 - Compiti dell'Assemblea 1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto annuale. 2. L'Assemblea inoltre delibera su: a) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di propria competenza, tenuto conto di quanto disposto dall'art.23; b) la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori di propria competenza, tenuto conto di quanto previsto dall'art.26; c) la determinazione dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori; d) gli indirizzi e le direttive generali per il funzionamento dell'Associazione; e) le modifiche dello Statuto; f) le modifiche al regolamento elettorale di cui all'articolo 1 per la nomina dei consiglieri e dei revisori; g) lo scioglimento del Fondo. Articolo 22 - Maggioranze 1. Sono ammessi all'assemblea gli associati iscritti da almeno un mese. 2. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti, sempre di persona o con delega. 3. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti. 4. Per le modifiche dello statuto e del regolamento elettorale di cui all'articolo 1 è necessaria la partecipazione di almeno il 5% (cinque per cento) degli associati ed il voto favorevole della metà più uno degli associati intervenuti; per lo scioglimento del Fondo è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti totali degli associati. 5. Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal presidente e da un segretario, anche non iscritto al Fondo, nominato di volta in volta a inizio seduta dell'assemblea stessa. Articolo 23 - Consiglio di amministrazione 1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione a composizione paritetica. Esso risulta infatti composto da dieci membri, dei quali: - cinque designati dalla UBI Banca e dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a., - cinque eletti, tra gli Associati, con la maggioranza dei voti espressi dagli Associati stessi secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale di cui all’art.1; fra questi ultimi un membro deve essere eletto tra il personale direttivo. 2. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e possono essere eletti o designati per non più di tre mandati consecutivi. 3. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ad eventuali minimi richiesti, devono essere rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla Legge. 4. I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica qualora venga meno la propria qualità di Associato, se richiesta per la nomina. 5. Il Consiglio elegge tra i propri membri, per ciascun triennio di carica, il Presidente e il Vice Presidente. 6. Il Consiglio nomina un segretario, sempre tra i propri componenti. 7. Il Consiglio nomina il Responsabile del Fondo ai sensi dell’art.5, comma 2 del D.Lgs. 252/2005 determinandone altresì il compenso. Articolo 23-bis – Responsabile del Fondo 1. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma ed indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell’attività medesima. 2. Il Responsabile del Fondo verifica che la gestione dello stesso sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nel presente Statuto. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il Fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti. 3. Nei confronti del Responsabile del Fondo si applicano le disposizioni di cui all’art. 2396 del codice civile. Articolo 24 - Funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dai Revisori dei Conti. 2. Se il componente che è venuto meno era tra quelli designati dalla UBI Banca ovvero dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a., spetta alla prima, o rispettivamente alla seconda, proporre al Consiglio il nominativo di proprio gradimento; se il componente cessato era tra quelli eletti dagli Associati, deve essere cooptato il primo dei non eletti; il cooptato deve ottenere la ratifica della prima assemblea successiva, ed il suo mandato scade insieme a quello del Consiglio di Amministrazione in carica. 3. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori si deve intendere scaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere convocata l'Assemblea per il suo rinnovo. 4. Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno quattro dei suoi membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al rendiconto annuale. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di almeno otto Consiglieri ed il voto favorevole della metà più uno degli Amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 5. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 6. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Fondo. 7. Il Consiglio può delegare al Presidente e al Vice Presidente nonché ad altri componenti il Consiglio stesso determinati poteri, ma solo nell'ambito dell'ordinaria amministrazione. 8. Spetta, in particolare, al Consiglio: a) stabilire le modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli Associati; b) predisporre misure di trasparenza nei rapporti con gli Associati, quali l'elaborazione di schemi riguardanti l'andamento amministrativo e finanziario del Fondo e stabilire le modalità di pubblicazione degli stessi e procurare che una tempestiva rendicontazione annuale in ordine alle singole posizioni previdenziali venga effettuata agli Associati che hanno in corso di maturazione i loro diritti; c) adeguare le normative statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di Legge; d) comunicare preventivamente alla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo nel caso di sopravvenute vicende che incidono sul suo equilibrio. 9. Delle riunioni del Consiglio si redigono, su apposito libro, i relativi verbali sottoscritti dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente e dal segretario. Articolo 25 - Rappresentanza 1. Il presidente, o in caso di necessità o di sua assenza il vice presidente, rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio. 2. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al presidente, al vice presidente. Articolo 26 - Collegio dei Revisori 1. Il Collegio dei Revisori è a composizione paritetica. Esso risulta infatti costituito da quattro membri effettivi e due supplenti, di cui: a) uno effettivo designato dalla UBI Banca; b) uno effettivo designato dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a.; c) uno supplente designato congiuntamente dalla UBI Banca e dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a.; d) due effettivi ed uno supplente eletti con la maggioranza dei voti degli Associati. 2. Nella composizione del Collegio dei Revisori devono essere rispettati i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla Legge. 3. Il Presidente del Collegio è designato dai membri del Collegio medesimo. 4. I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere eletti o designati per non più di tre mandati consecutivi. 5. I Revisori che non partecipano senza giustificato motivo, in un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, decadono dall'incarico. 6. Il Collegio si riunisce su richiesta di due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre la relazione al rendiconto annuale. 7. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due revisori. 8. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Revisori si tengano per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione; b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. 9. In caso di cessazione prima della scadenza del mandato, al membro cessato subentra il Revisore supplente la cui nomina abbia avuto la medesima provenienza. 10. Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. 11. Al Collegio dei Revisori è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, a meno che l’assemblea non deliberi di affidare tale funzione ad un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. In tal caso, l’Assemblea, su proposta motivata del Collegio dei Revisori, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico, e può essere rinnovato due sole volte. 12. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Commissione medesima sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio. 13. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea. Articolo 27 – Rendiconto 1. L'esercizio sociale del Fondo si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il rendiconto annuale della gestione il quale deve essere sottoposto all'Assemblea entro e non oltre il 30 Giugno di ciascun anno e deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. Articolo 28 - Scioglimento del Fondo 1. Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento o in caso di conforme delibera dell'Assemblea. 2. Addivenendosi alla liquidazione del Fondo, l'Assemblea o, in caso di sua inerzia o impedimento, il Presidente del Tribunale di Bergamo, nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi. 3. A protezione dei singoli Associati, le posizioni previdenziali ed assicurative esistenti al momento della liquidazione verranno mantenute in essere, assegnando ad ogni Associato la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altro fondo, anche aperto, o di riscatto ai sensi dell’ articolo 14 del D.Lgs. 252/2005. 4. I liquidatori devono devolvere l'eventuale patrimonio residuo del Fondo agli Associati in ragione delle posizioni previdenziali da essi maturate. Articolo 29 - Controversie 1. Per le eventuali controversie tra associati e Fondo, con esclusione di quelle riservate per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, è data alle parti la scelta tra il ricorso a quest'ultima oppure - di comune accordo - a un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal consiglio di amministrazione del Fondo, uno dall'associato, e il terzo dai primi due membri; il lodo arbitrale così emesso sarà inappellabile e definitivo tra le parti. Articolo 30 - Norme applicabili 1. Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia. Articolo 31 - Norme transitorie 1. Gli amministratori in carica al 19 gennaio 2011, data di approvazione dell'introduzione del limite al numero dei mandati di cui al secondo comma dell'art.23 dello statuto che, alla scadenza del mandato in corso - 31/12/2011 -, completino il terzo mandato consecutivo, potranno, in via di prima applicazione, essere rieletti o designati per un ulteriore mandato. 2. I Revisori in carica al 19 gennaio 2011, data di approvazione dell'introduzione del limite al numero dei mandati di cui al quarto comma dell'art.26 dello statuto che, alla scadenza del mandato in corso, completino il terzo mandato consecutivo, potranno, in via di prima applicazione, essere rieletti o designati per un ulteriore mandato. 3. Per effetto della fusione per incorporazione del "Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione e a Contributo Definito per i Lavoratori della Centrobanca" nel Fondo Pensione Gruppo UBI Banca si applicano le seguenti disposizioni transitorie. I comparti di gestione, differenziati per profili di rischio e di rendimento, operanti presso il "Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione e a Contributo Definito per i Lavoratori della Centrobanca" al momento della fusione per incorporazione del predetto Fondo Pensione nel Fondo Pensione Gruppo UBI Banca, continuano ad operare sulla base delle vigenti convenzioni con i soggetti incaricati della gestione anche non assicurativi, sino a nuova o diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, da assumersi entro un anno dalla data di efficacia della fusione. In ogni caso, agli Associati iscritti ai predetti comparti è consentito trasferire o riallocare la posizione individuale a favore di uno o più comparti, tra quelli previsti ai sensi dell’articolo 12, secondo le modalità e i termini ivi previsti. Ai soggetti aderenti ai comparti di gestione di cui all’art. 12 operanti al momento della predetta fusione per incorporazione, nonché agli iscritti al Fondo in data successiva alla predetta fusione, è consentito trasferire o riallocare la posizione a favore dei comparti di gestione provenienti dal “Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione e a Contributo Definito per i Lavoratori della Centrobanca" solo in data successiva ad apposita determinazione del Consiglio di Amministrazione volta a ridefinire la politica di investimento del Fondo Pensione. Detta determinazione deve essere assunta entro un anno dalla data di efficacia della fusione, così da consentire a tutti gli Associati al Fondo Pensione di trasferire o riallocare la posizione presso qualsivoglia dei comparti di gestione, secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 12. Fino a nuova o diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, da assumersi entro la prima data di scadenza prevista dalla convenzione assicurativa in essere presso il "Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione e a Contributo Definito per i Lavoratori della Centrobanca", gli Associati al Fondo già aderenti al "Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione e a Contributo Definito per i Lavoratori della Centrobanca", al momento di accesso alle prestazioni previdenziali, beneficeranno della tipologia di prestazioni in rendita già in essere presso il predetto Fondo Pensione.