Statuto Fondo Pensione - Fondo Pensione

Transcript

Statuto Fondo Pensione - Fondo Pensione
FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA
DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE
SOCIETA’ CONTROLLATE
S T A T U T O
Articolo 1 - Costituzione e Denominazione
1. Il presente statuto disciplina l'associazione denominata "Fondo pensione del
Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate"
(in sigla "Fondo Pensione Gruppo UBI Banca") di seguito denominata "Fondo".
2. Il Fondo è stato costituito, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, con atto
18 novembre 1988 n.56388 Rep. Notaio Antonio Parimbelli di Bergamo, in attuazione
dell'accordo sindacale aziendale del 10 novembre 1988.
3. Il Fondo, inizialmente operante con denominazione "Fondo Pensione – Cassa di
Previdenza ed Assistenza Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino", poi con
denominazione "Fondo Banche Popolari Unite Scrl – Banca Popolare di Bergamo S.p.A."
e successivamente con denominazione "Fondo pensione Unione di Banche Italiane
S.c.p.a. – Banca Popolare di Bergamo s.p.a.", è disciplinato con accordo quadro
sottoscritto in data 2 settembre 1997 e successive integrazioni e modificazioni (nel
seguito anche semplicemente "l’accordo di cui all’articolo 1"), intendendosi i
riferimenti ivi contenuti ai Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo – Credito
Varesino applicabili ai soggetti di cui ai successivi articoli 5 e 5-bis. Ogni
eventuale modifica, concordata fra le parti anche in via separata o disgiunta per
quanto di competenza o pertinenza di ciascuna parte, sarà comunque inserita
nell’accordo quadro di cui al periodo che precede.
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. 5 dicembre
2005, n.252 in quanto già istituito al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992 n. 421.
5. Il Fondo non ha fini di lucro.
6. La nomina dei componenti gli organi sociali è disciplinata dal Regolamento
Elettorale, approvato con verbale di assemblea straordinaria del 18 marzo 1997 (atto
per Notaio Antonio Parimbelli, di Bergamo, n.72662 repertorio) e successive modifiche
e integrazioni.
Articolo 2 – Sede
1. Il Fondo ha sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, n. 8 presso la sede di Unione
di Banche Italiane, Società Cooperativa per azioni, di seguito denominata UBI Banca.
Articolo 3 - Durata
1. Il Fondo ha durata sino a tutto l'anno 2050, salvo anticipato scioglimento.
2. La durata può essere prorogata con delibera dell'assemblea degli Associati.
Articolo 4 - Scopo
1. Il Fondo ha per oggetto l'attuazione, con il sistema a capitalizzazione individuale
e in regime di contribuzione definita, a favore dei soggetti di cui ai successivi
articoli 5 e 5-bis, in attuazione dell’art.1 del D.Lgs. 252/2005, di forme di
previdenza complementare del sistema obbligatorio pubblico per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, nonché di altre forme previdenziali previste e a esso
affidate da leggi, contratti, accordi o regolamenti aziendali.
2. Nell'ambito dell'oggetto di cui al presente articolo, è affidata al Fondo
l'attuazione di tutte le finalità previdenziali previste dall'accordo quadro di cui
all'articolo 1 a favore dei pensionati già Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo
- Credito Varesino e delle Banche tempo per tempo incorporate, e dei familiari
superstiti.
3. Il Fondo ha, inoltre, per oggetto l'attuazione a favore dei Dipendenti di cui alle
lettere a), b) c) e d) dell’art.5, di prestazioni di premorienza nonchè prestazioni
di invalidità conseguenti ad infortunio.
Articolo 5 - Associati e beneficiari
1. Sono Associati al Fondo:
a) i Dipendenti della UBI Banca già Associati al Fondo come Dipendenti della BPU Banca
e della Banca Popolare di Bergamo Spa e già Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo
– Credito Varesino Scrl, in servizio alla data del 30 Giugno 2003;
b) i Dipendenti della UBI Banca già Associati al Fondo come Dipendenti della BPU Banca
e della Banca Popolare di Bergamo Spa, assunti ex novo successivamente al 30 giugno
2003;
c) i Dipendenti della UBI Banca e della Banca Popolare di Bergamo Spa assunti a partire
dal 1° aprile 2007;
d) i Dipendenti della UBI Banca, già Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino Scrl ovvero della BPU Banca S.c.p.a., in servizio alla data del 31
marzo 2007, eventualmente non Associati al Fondo, che aderiscano volontariamente al
"Fondo" secondo le modalità richieste dalla Legge;
e) i pensionati beneficiari delle prestazioni previdenziali del Fondo,erogate sia
in forma di rendita che di capitale.
2. L'iscrizione al Fondo avviene a decorrere dalla data di assunzione o dal mese
successivo a quello di adesione, se espressa dopo 30 gg. dalla data di assunzione.
3. L'adesione al Fondo avviene mediante adesione espressa ovvero secondo le modalità
di cui all’art. 8, comma 7 del D.Lgs. 252/2005 con riguardo al conferimento del TFR.
4. Sono iscritti al Fondo, come beneficiari, i familiari superstiti che godono di
prestazioni di reversibilità in conformità all'accordo di cui all'articolo 1.
5. A seguito di apposito accordo collettivo e ferma restando l’applicabilità al Fondo
delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.lgs. 252/2005, potranno altresì essere
Associati al Fondo i Dipendenti di Banche, Società ed Enti appartenenti al Gruppo
Unione di Banche Italiane. Ugualmente, a seguito di appositi accordi, anche
collettivi, o deliberazioni degli organi competenti, potranno altresì essere
Associati al Fondo i soggetti già beneficiari di prestazioni previdenziali erogate
da forme pensionistiche complementari collettive istituite e/o operanti nell’ambito
del Gruppo Unione di Banche Italiane, con trasferimento al Fondo della relativa
riserva di patrimonio e previa costituzione di apposite sezioni distinte e separate,
e fermo il trattamento previdenziale loro spettante in base alle forme pensionistiche
complementari di provenienza, previsto dai rispettivi accordi o deliberazioni
assunti, anche in deroga ai precedenti e successivi articoli.
Allorché si esauriscano le prestazioni previdenziali di cui alle predette singole
sezioni distinte e separate, la sezione sarà sciolta mediante deliberazione del
consiglio di amministrazione del Fondo e le eventuali risorse che dovessero residuare
saranno
destinate
ad
analoghe
finalità
previdenziali
e
assistenziali
prioritariamente in favore dei lavoratori o pensionati della Banca, Società o Ente
(o suoi aventi causa) cui apparteneva la platea dei destinatari delle prestazioni
previdenziali esaurite (sempre che tale Banca, Società o Ente, o suoi aventi causa,
sia ancora parte del Gruppo Unione di Banche Italiane). L’attuazione di tali finalità
potrà altresì, previo apposito accordo, essere demandata alla Banca, Società o Ente
datore di lavoro e, per tale effetto, le risorse potranno essere trasferite alle
stesse.
6. Il Fondo consentirà l’adesione previa verifica di conformità della medesima alle
prescrizioni della Legge, della normative secondaria di attuazione, nonché delle
istruzioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, relative all’adesione
ai Fondi pensione di cui all’art. 20 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
7. Possono aderire al Fondo, senza assumere la qualità di Associati con riguardo
all’esercizio del diritto di voto e la partecipazione agli organi del Fondo, anche
i soggetti fiscalmente a carico degli Associati, con le modalità e le condizioni
stabilite
dalla
specifica
regolamentazione
approvata
dal
consiglio
di
amministrazione.
Articolo 5 bis - Associati ex Dipendenti
1. Restano Associati al Fondo gli ex Dipendenti della Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino passati direttamente alle dipendenze di altra Società dell’ex Gruppo
Banca Popolare di Bergamo - C.V., già iscritti al Fondo alla data del 30 giugno 2003,
fintantochè restino alle dipendenze di Società del Gruppo Unione di Banche Italiane.
2. Possono rimanere Associati al Fondo gli iscritti che sono passati direttamente
alle dipendenze di altra Società dell’ex Gruppo Bancario Banche Popolari Unite,
fintantochè restino alle dipendenze di Società del Gruppo Unione di Banche Italiane.
3. Possono rimanere Associati al Fondo gli iscritti che passano direttamente alle
dipendenze di altra Società del Gruppo Unione di Banche Italiane, fintantochè restino
alle dipendenze di Società del Gruppo Unione di Banche Italiane.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, i versamenti delle contribuzioni ai fini
previdenziali di cui al successivo art.8 verranno effettuati dalla Società del Gruppo
Unione di Banche Italiane alle cui dipendenze l'iscritto è passato.
5. Possono altresì rimanere Associati al Fondo, salvo diversa volontà, i Dipendenti
che accedono al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione
e della riqualificazione del personale del credito", di cui al D.M. 28 aprile 2000
n.158, nei limiti ed alle condizioni di cui agli accordi sindacali attuativi del
medesimo e comunque fintantochè restino beneficiari delle relative prestazioni
straordinarie.
Articolo 6 - Contenuto degli accordi o regolamenti aziendali
1. L'accordo di cui all'articolo 1 indica, in particolare:
a) le modalità per l'adesione volontaria nel rispetto di quanto richiesto
dalla legge;
b) le modalità di nomina, con il metodo elettivo, dei rappresentanti
degli Associati ivi comprese le formalità per far constare il diritto di intervento
all'Assemblea del Fondo;
c) le
modalità
di
contribuzione
mensile
obbligatoria
adottate,
con
riferimento alla retribuzione lorda di ciascun Dipendente o alla retribuzione assunta
a base della determinazione del trattamento di fine rapporto, nei casi previsti dalla
Legge, e agli eventuali altri elementi della retribuzione da destinare, parzialmente
o totalmente, a contribuzioni supplementari del Fondo;
d) la ripartizione
della suddetta
contribuzione
obbligatoria fra Banca e
Dipendente;
e) le modalità per la destinazione al Fondo di quote del trattamento di fine
rapporto;
f) le modalità contributive adottate anche per eventuali recuperi di anzianità
pregresse;
g) le modalità per l'esercizio dell'opzione di riscatto della posizione
previdenziale ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs.252/2005;
h) le modalità per il trasferimento o la liquidazione della posizione
previdenziale nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo;
i) le modalità per il trasferimento presso altri fondi pensione della posizione del
singolo Dipendente, in conformità all'articolo 14, del D.Lgs. 252/2005.
Articolo 7 – Patrimonio
1. Costituiscono patrimonio del Fondo:
-le contribuzioni versate ai sensi del successivo articolo 8;
-le contribuzioni supplementari effettuate in conformità all'accordo di cui
all'articolo 1;
-eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
-ogni altro provento o importo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.
Articolo 8 - Contribuzioni
1. Le Società di cui ai precedenti articoli 5 e 5-bis e i Dipendenti Associati devono
versare le contribuzioni e le eventuali quote dell'accantonamento annuale del
trattamento di fine rapporto destinate al finanziamento del Fondo nella misura e
secondo le modalità stabilite dalla legge e dall'accordo quadro di cui all'articolo
1.
2. E' facoltà dei soggetti di cui al precedente comma effettuare, in conformità
all'accordo di cui all'articolo 1, versamenti supplementari al Fondo, in aggiunta
a quelli di cui al primo comma, secondo le modalità disciplinate dall'accordo stesso.
Articolo 9 – ABROGATO
Articolo 10 - Spese di funzionamento
1. Tutte le spese di funzionamento del Fondo, ivi compresi i compensi ed i rimborsi
di cui al successivo articolo 18, sono a carico del Fondo e debbono essere coperte
con i proventi diretti del Fondo che non afferiscono alle posizioni individuali degli
Associati.
2. Ove i proventi diretti del Fondo di cui al comma precedente non siano sufficienti
a coprire le spese di funzionamento, la differenza negativa è a carico della UBI
Banca, della Banca Popolare di Bergamo s.p.a., nonché delle Società di cui ai
precedenti artt. 5 e 5-bis. Il riparto viene determinato in proporzione degli iscritti
al Fondo alle dipendenze di ciascuna di esse al 31 Dicembre di ogni anno.
3. I versamenti dei relativi contributi, anche sotto di forma di acconti, sono
effettuati secondo modalità concordate fra le suddette Società ed il Fondo.
Articolo 11 - Prestazioni previdenziali
1. Le prestazioni del Fondo consistono nelle forme di previdenza attuate, in
conformità alle disposizioni del D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252 con le modalità di cui
ai successivi articoli 12, 13 e 14, in favore dei Dipendenti ed ex Dipendenti di cui,
rispettivamente, agli artt. 5 e 5-bis, dei pensionati nonché dei familiari
superstiti, di cui al comma 1 dell'articolo 5, e di coloro che, già Associati al Fondo,
non abbiano optato per il trasferimento o il riscatto della loro posizione in
conformità dell'accordo quadro di cui all'articolo 1; per i soli Dipendenti sono
inoltre previste prestazioni di premorienza nonchè prestazioni di invalidità
conseguenti ad infortunio.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime
obbligatorio, con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo.
3. L'Associato che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi
del comma 11 dell'art. 8 del d.lgs. 252/2005 ha facoltà di determinare autonomamente
il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
4. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il
valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato
e in rendita, salvo quanto previsto all’art. 13, comma 2 lett. c). Nel computo
dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a
titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso
in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante
finale sia inferiore al 50 percento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi
6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.
5. In caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche sono, su
richiesta dell'iscritto, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai
requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.
6. Restano ferme le previsioni dell’art. 11, del D.Lgs. n. 252/2005, non richiamate
dal presente articolo.
Articolo 12 - Convenzione assicurativa e di gestione – scelte di investimento
1. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13, per l'erogazione delle
prestazioni in forma di rendita il Fondo stipula apposite convenzioni assicurative
con una o più imprese assicuratrici, alle quali il Fondo stesso provvede a trasferire
la quota della posizione individuale da convertire in rendita.
2. Allo stesso modo, anche per l’erogazione delle prestazioni di premorienza nonchè
delle prestazioni di invalidità conseguenti ad infortunio di cui all'articolo
precedente, il Fondo stipula apposite convenzioni assicurative.
3. Il Fondo è strutturato secondo un modello di gestione di tipo assicurativo (ramo
I) ed un modello di gestione di tipo finanziario; quest’ultimo è a sua volta suddiviso
in diversi comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, secondo
le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, in modo tale da assicurare agli
iscritti una adeguata possibilità di scelta.
3 bis. Le imprese cui affidare le gestioni di cui al comma 3, nonché le imprese
assicurative di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, sono
individuate nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui all’articolo 6, comma
6, del d.lgs. 252/2005, attenendosi alle istruzioni della Commissione di Vigilanza
sui fondi pensione. Fermo restando l’obbligo di gestione delle risorse nel rispetto
dei limiti previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione
definisce i contenuti delle convenzioni di gestione, nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 6 e all’articolo 20, comma 2, del d.lgs. 252/2005, nonché delle delibere
assunte in materia di politiche di investimento e delle previsioni di cui al presente
Statuto. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori
di tipo finanziario sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto
delle disposizioni emanate al riguardo dalla Commissione di Vigilanza sui fondi
pensione.
4. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì le modalità e le condizioni di
adesione ad una pluralità di comparti, anche appartenenti a diversi modelli
gestionali.
5. L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti cui far confluire
i versamenti contributivi.
6. Il Fondo realizza per il tramite della gestione assicurativa di ramo I le garanzie
previste dall’art.8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005; tale comparto deve perciò
intendersi, a tutti gli effetti, il "comparto garantito" del Fondo.
7. Pertanto, nel caso in cui l’aderente non opti all’atto dell’adesione per uno o
più determinati comparti, ed in particolare in caso di conferimento tacito del TFR,
i versamenti contributivi dovranno essere effettuati a valere sul comparto garantito.
A seguito di tale conferimento tacito, è riconosciuta all’iscritto la facoltà di
trasferire la posizione individuale ad uno o più comparti diversi anche prima che
sia decorso il periodo minimo annuale di permanenza.
8. Fermo quanto previsto al comma precedente, a tutti i Dipendenti è in ogni caso
riconosciuta la facoltà di riallocare la propria posizione individuale in un comparto
diverso, ovvero tra i diversi comparti alle condizioni di cui al precedente comma
3, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima
riallocazione.
Art 12 bis – Banca depositaria
1. Tutte le risorse del Fondo di cui al modello di gestione di tipo finanziario ai
sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. 252/2005 sono depositate presso un’unica banca
depositaria sulla base di apposite convenzioni, regolate dalla normativa vigente.
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato,
il calcolo del valore delle posizioni individuali può essere delegato alla banca
depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di Amministrazione segue la
procedura prevista dall’art. 6, comma 6 del D.Lgs. 252/2005.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo
alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione sulle irregolarità riscontrate.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestione delle risorse finanziarie del Fondo è
incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di banca depositaria.
Articolo 13 - Prestazioni a favore dei vecchi iscritti
1. Il presente articolo si applica agli Associati iscritti antecedentemente al 29
aprile 1993 a forme di previdenza complementare in essere alla data del 15 novembre
1992 anche a seguito di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari,
e semprechè non abbiano esercitato il diritto al riscatto (di seguito anche "vecchi
iscritti").
2. Fermo quanto previsto dall’art.11, le convenzioni e le polizze assicurative
collettive o di gruppo stipulate dal Fondo devono prevedere a favore dei Dipendenti
Associati nonché dei pensionati Associati e dei loro familiari superstiti iscritti
al Fondo almeno le seguenti prestazioni previdenziali:
a) una rendita vitalizia calcolata in base all'accordo di cui all'articolo 1 e alle
condizioni della polizza stipulata con l'apposita convenzione; in opzione, la
liquidazione di un corrispondente capitale, calcolato anch'esso con le modalità di
cui alla medesima convenzione. La suddetta prestazione diverrà erogabile, su domanda
dell'interessato, previa cessazione del rapporto di lavoro a tale epoca in essere
e secondo quanto stabilito dall'accordo di cui all'art.1;
b) liquidazione
di
capitale,
in
caso
di morte del lavoratore dipendente
associato al Fondo, a favore dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 3, del D.Lgs.
252/2005;
c) liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale, ai
sensi dell’art.23, comma 7, lett. c) del D.Lgs. 252/2005.
3. Restano in ogni caso salvi gli eventuali trattamenti di maggior favore previsti
dall'accordo di cui all'articolo 1 per categorie di pensionati associati al Fondo
o di loro familiari superstiti.
Articolo 14 - Prestazioni a favore nuovi iscritti
1. Fermo quanto previsto dall’art.11, le convenzioni e le polizze assicurative
collettive o di gruppo stipulate dal Fondo dovranno prevedere a favore dei Dipendenti
associati di cui agli artt. 5 e 5-bis, iscritti al Fondo e diversi dai soggetti "vecchi
iscritti" come individuato all’art.13, comma 1, nonché dei loro familiari superstiti
iscritti al Fondo, almeno le seguenti prestazioni previdenziali:
a) una rendita vitalizia calcolata in base all'accordo di cui all'articolo 1 e alle
condizioni della polizza stipulata con l'apposita convenzione di cui al precedente
articolo 12;
b) liquidazione di capitale, in caso di morte del lavoratore dipendente associato
al Fondo, a favore dei soggetti di cui all’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 252/2005;
c) una somma in capitale nei limiti e condizioni di cui al precedente art.11.
Articolo 15 – Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo
1. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo, il Dipendente
associato ha facoltà di scegliere una delle seguenti opzioni, in conformità all’art.
14, comma 2, D.Lgs. n.252/2005:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il
lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale
maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a
48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di
mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e
a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a 48 (quarantotto) mesi. Il riscatto non è tuttavia
consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione
dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso
vale quanto previsto al precedente art.11, comma 5;
d) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo;
e) il riscatto dell’intera posizione individuale maturata, ai sensi dell’art.14,
comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005.
2. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, indicato
sub a), la posizione individuale sarà trasferita entro sei mesi dalla data di
comunicazione.
3. Nel caso di riscatto, totale o parziale, della posizione individuale indicato sub
b), c), ed e) il Fondo provvederà a liquidare la posizione individuale entro sei mesi
dalla presentazione della domanda degli aventi diritto.
4. Decorsi due anni dalla data di partecipazione al Fondo l'iscritto ha facoltà di
trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica, in
conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005.
Articolo 16 - Anticipazioni
1. Gli iscritti al Fondo possono richiedere un'anticipazione della posizione
individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese
sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche.
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento,
per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con
atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b),
c), e d) del comma 1 dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche e/o integrazioni, relativamente alla
prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modifiche ed integrazioni.
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento,
per ulteriori esigenze degli iscritti.
2. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere,
complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del
TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati al Fondo.
3. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi
momento.
4. Restano ferme le previsioni dell’art. 11, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 252/2005,
non richiamate dal presente articolo.
5. Nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 11, commi 7 e seguenti del
D.Lgs.252/2005, le anticipazioni saranno erogate previa richiesta da parte del
Dipendente associato entro sei mesi dalla richiesta stessa.
6. Il Consiglio di Amministrazione indica le modalità per l'esercizio, da parte del
Dipendente associato, della facoltà di reintegro della propria posizione prevista
dall'art.11, comma 8, del D.lgs. 252/2005.
Articolo 17 – ABROGATO
Articolo 18 - Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori;
- il Responsabile del Fondo.
2. Tutte le cariche, ad eccezione del Collegio dei Revisori e del Responsabile del
Fondo, sono a titolo gratuito; è fatto salvo il diritto al rimborso delle spese, purché
inerenti ed adeguatamente documentate. L'Assemblea delibera sulle modalità di
retribuzione dei membri del Collegio dei Revisori; la remunerazione del Responsabile
del Fondo avviene secondo quanto previsto al successivo art.23.
Articolo 19 - Assemblea
1. L'Assemblea degli Associati è convocata, presso la sede del Fondo o altrove, purché
in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno mediante avviso
che deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo
dell'adunanza per la prima e per la seconda convocazione e deve essere affisso nelle
Dipendenze della UBI Banca e della Banca Popolare di Bergamo s.p.a. almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. Entro il medesimo termine l’avviso di convocazione viene inviato mediante
corrispondenza agli Associati al Fondo non Dipendenti della UBI Banca o della Banca
Popolare di Bergamo s.p.a.
3. L'assemblea può essere convocata su domanda motivata firmata da almeno un decimo
degli Associati a norma dell'art. 20 del codice civile. Gli Associati possono
rilasciare delega scritta per l'intervento in assemblea ad altro Associato.
4. Ogni Associato non può rappresentare per delega più di cinque Associati.
Articolo 20 - Funzionamento dell'assemblea
1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in
sua assenza, dal vice presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il
proprio presidente.
2. Su proposta del presidente l'assemblea designa un segretario ed eventualmente due
scrutatori.
3. Spetta al presidente constatare il diritto di intervento all'assemblea.
Articolo 21 - Compiti dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno di ogni anno,
per l'approvazione del rendiconto annuale.
2. L'Assemblea inoltre delibera su:
a) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di propria competenza,
tenuto conto di quanto disposto dall'art.23;
b) la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori di propria competenza, tenuto
conto di quanto previsto dall'art.26;
c) la determinazione dei compensi ai componenti del Collegio dei Revisori;
d) gli indirizzi e le direttive generali per il funzionamento dell'Associazione;
e) le modifiche dello Statuto;
f) le modifiche al regolamento elettorale di cui all'articolo 1 per la nomina dei
consiglieri e dei revisori;
g) lo scioglimento del Fondo.
Articolo 22 - Maggioranze
1. Sono ammessi all'assemblea gli associati iscritti da almeno un mese.
2. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero degli associati intervenuti, sempre di persona o con delega.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.
4. Per le modifiche dello statuto e del regolamento elettorale di cui all'articolo
1 è necessaria la partecipazione di almeno il 5% (cinque per cento) degli associati
ed il voto favorevole della metà più uno degli associati intervenuti; per lo
scioglimento del Fondo è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti totali degli
associati.
5. Delle riunioni dell'assemblea si redige verbale firmato dal presidente e da un
segretario, anche non iscritto al Fondo, nominato di volta in volta a inizio seduta
dell'assemblea stessa.
Articolo 23 - Consiglio di amministrazione
1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione a composizione
paritetica. Esso risulta infatti composto da dieci membri, dei quali:
- cinque designati dalla UBI Banca e dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a.,
- cinque eletti, tra gli Associati, con la maggioranza dei voti espressi dagli
Associati stessi secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale di cui
all’art.1; fra questi ultimi un membro deve essere eletto tra il personale direttivo.
2. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e possono essere eletti o
designati per non più di tre mandati consecutivi.
3. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ad
eventuali minimi richiesti, devono essere rispettati i requisiti di onorabilità e
professionalità prescritti dalla Legge.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica
qualora venga meno la propria qualità di Associato, se richiesta per la nomina.
5. Il Consiglio elegge tra i propri membri, per ciascun triennio di carica, il
Presidente e il Vice Presidente.
6. Il Consiglio nomina un segretario, sempre tra i propri componenti.
7. Il Consiglio nomina il Responsabile del Fondo ai sensi dell’art.5, comma 2 del
D.Lgs. 252/2005 determinandone altresì il compenso.
Articolo 23-bis – Responsabile del Fondo
1. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma ed
indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati
dell’attività medesima.
2. Il Responsabile del Fondo verifica che la gestione dello stesso sia svolta
nell'esclusivo interesse degli iscritti, nonché nel rispetto della normativa vigente
e delle previsioni stabilite nel presente Statuto. In particolare vigila sul rispetto
dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola
il Fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini
di garantire la maggiore tutela degli iscritti.
3. Nei confronti del Responsabile del Fondo si applicano le disposizioni di cui
all’art. 2396 del codice civile.
Articolo 24 - Funzionamento del consiglio di amministrazione
1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il
Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dai Revisori
dei Conti.
2. Se il componente che è venuto meno era tra quelli designati dalla UBI Banca ovvero
dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a., spetta alla prima, o rispettivamente alla
seconda, proporre al Consiglio il nominativo di proprio gradimento; se il componente
cessato era tra quelli eletti dagli Associati, deve essere cooptato il primo dei non
eletti; il cooptato deve ottenere la ratifica della prima assemblea successiva, ed
il suo mandato scade insieme a quello del Consiglio di Amministrazione in carica.
3. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli
Amministratori si deve intendere scaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve
essere convocata l'Assemblea per il suo rinnovo.
4. Il Consiglio si riunisce su richiesta del Presidente o di almeno quattro dei suoi
membri o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in merito al rendiconto
annuale. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza effettiva di
almeno otto Consiglieri ed il voto favorevole della metà più uno degli Amministratori
in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si
tengano per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si
darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i
risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè di visionare,
ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui
si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario, onde
consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
6. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria del Fondo.
7. Il Consiglio può delegare al Presidente e al Vice Presidente nonché ad altri
componenti il Consiglio stesso determinati poteri, ma solo nell'ambito
dell'ordinaria amministrazione.
8. Spetta, in particolare, al Consiglio:
a) stabilire le modalità di realizzazione delle comunicazioni periodiche agli
Associati;
b) predisporre misure di trasparenza nei rapporti con gli Associati, quali
l'elaborazione di schemi riguardanti l'andamento amministrativo e finanziario del
Fondo e stabilire le modalità di pubblicazione degli stessi e procurare che una
tempestiva rendicontazione annuale in ordine alle singole posizioni previdenziali
venga effettuata agli Associati che hanno in corso di maturazione i loro diritti;
c) adeguare le normative statutarie in caso di sopravvenienza di contrastanti
previsioni di Legge;
d) comunicare preventivamente alla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione i
provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo nel
caso di sopravvenute vicende che incidono sul suo equilibrio.
9. Delle riunioni del Consiglio si redigono, su apposito libro, i relativi verbali
sottoscritti dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente e dal segretario.
Articolo 25 - Rappresentanza
1. Il presidente, o in caso di necessità o di sua assenza il vice presidente,
rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura
l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio.
2. La firma sociale spetta disgiuntamente, oltre che al presidente, al vice presidente.
Articolo 26 - Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è a composizione paritetica. Esso risulta infatti
costituito da quattro membri effettivi e due supplenti, di cui:
a) uno effettivo designato dalla UBI Banca;
b) uno effettivo designato dalla Banca Popolare di Bergamo s.p.a.;
c) uno supplente designato congiuntamente dalla UBI Banca e dalla Banca Popolare di
Bergamo s.p.a.;
d) due effettivi ed uno supplente eletti con la maggioranza dei voti degli Associati.
2. Nella composizione del Collegio dei Revisori devono essere rispettati i requisiti
di onorabilità e professionalità richiesti dalla Legge.
3. Il Presidente del Collegio è designato dai membri del Collegio medesimo.
4. I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere eletti o designati per
non più di tre mandati consecutivi.
5. I Revisori che non partecipano senza giustificato motivo, in un esercizio sociale,
a due riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione o
dell'Assemblea, decadono dall'incarico.
6. Il Collegio si riunisce su richiesta di due dei suoi membri e comunque almeno una
volta all'anno per predisporre la relazione al rendiconto annuale.
7. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due revisori.
8. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Revisori si tengano
per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto
nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli
intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi
della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione nonchè di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si
trova il Presidente della riunione.
9. In caso di cessazione prima della scadenza del mandato, al membro cessato subentra
il Revisore supplente la cui nomina abbia avuto la medesima provenienza.
10. Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione del Fondo, vigila
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
11. Al Collegio dei Revisori è attribuita la funzione di revisione legale dei conti,
a meno che l’assemblea non deliberi di affidare tale funzione ad un revisore legale
o a una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. In tal caso,
l’Assemblea, su proposta motivata del Collegio dei Revisori, conferisce l’incarico
di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore
legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico,
e può essere rinnovato due sole volte.
12. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla Commissione di Vigilanza sui fondi
pensione eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i
provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla Commissione di Vigilanza sui fondi
pensione eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla
corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Commissione
medesima sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti
esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che
abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’art. 2404
c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
13. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea.
Articolo 27 – Rendiconto
1. L'esercizio sociale del Fondo si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il rendiconto annuale della gestione
il quale deve essere sottoposto all'Assemblea entro e non oltre il 30 Giugno di ciascun
anno e deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Revisori.
Articolo 28 - Scioglimento del Fondo
1. Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione nei casi di impossibilità di suo
funzionamento o in caso di conforme delibera dell'Assemblea.
2. Addivenendosi alla liquidazione del Fondo, l'Assemblea o, in caso di sua inerzia
o impedimento, il Presidente del Tribunale di Bergamo, nomina uno o più liquidatori
determinandone poteri e compensi.
3. A protezione dei singoli Associati, le posizioni previdenziali ed assicurative
esistenti al momento della liquidazione verranno mantenute in essere, assegnando ad
ogni Associato la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altro fondo,
anche aperto, o di riscatto ai sensi dell’ articolo 14 del D.Lgs. 252/2005.
4. I liquidatori devono devolvere l'eventuale patrimonio residuo del Fondo agli
Associati in ragione delle posizioni previdenziali da essi maturate.
Articolo 29 - Controversie
1. Per le eventuali controversie tra associati e Fondo, con esclusione di quelle
riservate per legge alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, è data alle
parti la scelta tra il ricorso a quest'ultima oppure - di comune accordo - a un collegio
arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal consiglio di amministrazione
del Fondo, uno dall'associato, e il terzo dai primi due membri; il lodo arbitrale
così emesso sarà inappellabile e definitivo tra le parti.
Articolo 30 - Norme applicabili
1. Per quanto non espressamente previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto
si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Articolo 31 - Norme transitorie
1. Gli amministratori in carica al 19 gennaio 2011, data di approvazione
dell'introduzione del limite al numero dei mandati di cui al secondo comma dell'art.23
dello statuto che, alla scadenza del mandato in corso - 31/12/2011 -, completino il
terzo mandato consecutivo, potranno, in via di prima applicazione, essere rieletti
o designati per un ulteriore mandato.
2. I Revisori in carica al 19 gennaio 2011, data di approvazione dell'introduzione
del limite al numero dei mandati di cui al quarto comma dell'art.26 dello statuto
che, alla scadenza del mandato in corso, completino il terzo mandato consecutivo,
potranno, in via di prima applicazione, essere rieletti o designati per un ulteriore
mandato.
3. Per effetto della fusione per incorporazione del "Fondo Pensione Complementare
a Capitalizzazione e a Contributo Definito per i Lavoratori della Centrobanca" nel
Fondo Pensione Gruppo UBI Banca si applicano le seguenti disposizioni transitorie.
I comparti di gestione, differenziati per profili di rischio e di rendimento, operanti
presso il "Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione e a Contributo Definito
per i Lavoratori della Centrobanca" al momento della fusione per incorporazione del
predetto Fondo Pensione nel Fondo Pensione Gruppo UBI Banca, continuano ad operare
sulla base delle vigenti convenzioni con i soggetti incaricati della gestione anche
non assicurativi, sino a nuova o diversa determinazione del Consiglio di
Amministrazione del Fondo, da assumersi entro un anno dalla data di efficacia della
fusione. In ogni caso, agli Associati iscritti ai predetti comparti è consentito
trasferire o riallocare la posizione individuale a favore di uno o più comparti, tra
quelli previsti ai sensi dell’articolo 12, secondo le modalità e i termini ivi
previsti. Ai soggetti aderenti ai comparti di gestione di cui all’art. 12 operanti
al momento della predetta fusione per incorporazione, nonché agli iscritti al Fondo
in data successiva alla predetta fusione, è consentito trasferire o riallocare la
posizione a favore dei comparti di gestione provenienti dal “Fondo Pensione
Complementare a Capitalizzazione e a Contributo Definito per i Lavoratori della
Centrobanca" solo in data successiva ad apposita determinazione del Consiglio di
Amministrazione volta a ridefinire la politica di investimento del Fondo Pensione.
Detta determinazione deve essere assunta entro un anno dalla data di efficacia della
fusione, così da consentire a tutti gli Associati al Fondo Pensione di trasferire
o riallocare la posizione presso qualsivoglia dei comparti di gestione, secondo le
modalità e i termini previsti dall’articolo 12. Fino a nuova o diversa determinazione
del Consiglio di Amministrazione, da assumersi entro la prima data di scadenza
prevista dalla convenzione assicurativa in essere presso il "Fondo Pensione
Complementare a Capitalizzazione e a Contributo Definito per i Lavoratori della
Centrobanca", gli Associati al Fondo già aderenti al "Fondo Pensione Complementare
a Capitalizzazione e a Contributo Definito per i Lavoratori della Centrobanca", al
momento di accesso alle prestazioni previdenziali, beneficeranno della tipologia di
prestazioni in rendita già in essere presso il predetto Fondo Pensione.