METROLOGIA SCIENTIFICA E LEGALE IN ITALIA
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METROLOGIA SCIENTIFICA E LEGALE IN ITALIA
11 Laboratorio metrologico di: - Taratura SIT - Verificazione Periodica Legale CENTRO SIT 149 LABORATORIO ACCREDITATO C.C.I.A.A. VI 01 Dal 1961 al Vostro servizio METROLOGIA SCIENTIFICA E LEGALE IN ITALIA Iniziamo parlando di metrologia scientifica e in particolare del “Sistema di Taratura in Italia”. Nel 1991 in Italia con Legge 11 agosto 1991, n. 273, viene istituito il “ Sistema di Taratura ”. Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni. Con il Decreto 30 novembre 1993, n° 591, viene definito il “ regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema Internazionale (SI) in attuazione dell’art.3 della legge 11 agosto 1991, n. 273”. Fra i compiti fondamentali della metrologia scientifica, e quindi degli Istituti Metrologici Primari, sono da annoverare non solo la ricerca nel campo della misura, lo studio di nuovi campioni di unità di misura, la realizzazione dei campioni dei campioni primari delle unità di misura del Sistema Internazionale (SI), ma anche la conservazione e la disseminazione dei predetti campioni in via diretta, mediante la taratura e la certificazione di campioni e strumenti metrici. Tale disseminazione è realizzata mediante una catena metrologica che lega gli Istituti metrologici Primari ai Laboratori secondari, pubblici e privati, che operano nel campo della metrologia. La legge 273 del 1991 ha confermato agli Istituti metrologici Primari il compito di conservare i campioni nazionali, verificarne la coerenza con quelli di altri paesi, e disseminare le unità del SI realizzate per mezzo di detti campioni, direttamente o tramite i Centri di Taratura convenzionati, assicurando il riferimento metrologico indispensabile per le attività commerciali e industriali. L’istituto di metrologia G. Colonnetti del CNR, l’Istituto elettrotecnico nazionale G. Ferraris e L’Istituto nazionale delle radiazioni ionizzanti dell’ENEA, che svolgono le funzioni di Istituti Metrologici Primari nei rispettivi settori di competenza, attuano la disseminazione delle unità anche attraverso laboratori esterni denominati Centri di Taratura SIT (servizi di Taratura in Italia), accreditati dagli Istituti, che ne riconoscono la competenza tecnica , la correttezza delle procedure, ma soprattutto ne garantiscono la riferibilità metrologica. Oggi il SIT conta oltre 150 Centri di taratura e i certificati emessi da tali centri sono riconosciuti a livello Internazionale. Di questi centri fa parte anche il Centro SIT n° 149 della Bottazzi Luciano snc, il quale risulta essere il primo laboratorio accreditato per la taratura di bilance di tutto il Veneto. La Metrologia Legale regolamenta, mediante disposizioni a livello legislativo, le unità di misura legali, la fabbricazione degli strumenti metrici e i metodi di misura al fine di garantire l’esattezza della misurazione nelle transazioni commerciali. Trattasi in pratica di compiti nel contempo disseminativi, che si innestano con quelli della tutela della fede pubblica nei rapporti con terzi. Negli ambiti nazionali, in genere la metrologia legale è stata competenza di autorità statali. Questo compito, fino al 31 dicembre del 1999, veniva svolto dall’Uffic io Provinciale Metrico, che provvedeva alla verificazione periodica di tutte le bilance utilizzate in rapporti con terzi, installate in attività commerciali, artigianali ed industriali. Con il decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dal 1 gennaio 2000 sono state attribuite alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali. Particolarmente importante per la verificazione periodica degli strumenti metrici è invece il Decreto ministeriale 182/2002 che regolamenta la disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio. Queste possono delegare tale compito a laboratori privati accreditati che garantiscano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico – professionale e di dotazione di strumenti e apparecchiature idonei, stabiliti nel 2001 da un decreto del Ministero delle Attività produttive. A tale proposito, il centro SIT n° 149 della Bottazzi Luciano snc è stato abilitato, con determinazione dirigenziale n° 57 del 21 Aprile 2004, dalla C.C.I.A.A. di VICENZA alla esecuzione della Verificazione Periodica di strumenti per pesare e masse in base al decreto 10 dicembre 2001 del Ministero delle Attività Produttive. 22 Laboratorio metrologico di: - Taratura SIT - Verificazione Periodica Legale CENTRO SIT 149 LABORATORIO ACCREDITATO C.C.I.A.A. VI 01 Dal 1961 al Vostro servizio Legalizzazione di bilance in rapporto con terzi In riferimento al Decreto Legislativo del 29 dicembre 1992 n°517 (attuazione della direttiva 90/384/CEE sulla “Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico”), viene definito quanto segue: 1. 2. Per “strumento per pesare a funzionamento non automatico” si intende uno strumento per pesare che richiede l’intervento di un operatore durante la pesatura al fine di determinare la massa di un corpo, oppure altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche correlati con la massa. Per “strumento omologato” si intende uno strumento atto a: • determinare la massa per le transazioni commerciali; • determinare la massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, una tassa, un premio, un’ammenda, una remunerazione, un’indennità o compenso di tipo analogo. • determinare la massa per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie. • determinare la massa per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinare la massa in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici. • determinare il prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi. E’ quindi chiaro che laddove si espleti un’attività in cui il peso soddisfa una delle condizioni sopra menzionate, diventano necessario ed obbligatorio la detenzione e l’uso di una bilancia omologata. Per permettere di ottemperare correttamente alla verificazione periodica della bilancia: infatti, come è stato stabilito nel Decreto Legge 28 marzo 2000 n°182 “Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di Camere di commercio”, viene definito quanto segue: 1 2 3 4 La “verificazione periodica” degli strumenti di misura consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l’integrità di sigilli, etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme. Le bilance omologate devono essere sottoposte a verificazione periodica entro 60 giorni dall’inizio della loro prima utilizzazione e, in seguito, ogni 3 anni con data a decorrere dall’ultima verificazione effettuata. La verificazione periodica può essere effettuata da Laboratori Accreditati dalle Camere di Commercio competenti territorialmente. L’esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando etichetta autoadesiva distruggibile in caso di rimozione (vedi questionario informativo in allegato). Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano fuori dal campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente, o che presentano difetti tali da pregiudicare l’affidabilità metrologica, per i quali il funzionario responsabile della Camera di commercio ha emesso un ordine di aggiustamento, possono essere detenuti dall’utente nel luogo dell’attività purché non utilizzati. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, una volta eseguito l’ordine di aggiustamento. L’utente metrico deve quindi richiedere una nuova verificazione periodica qualora provveda, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, alla modifica o riparazione dei propri strumenti che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia. Gli utenti metrici soggetti all’obbligo di verificazione periodica devono: garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso; mantenere l’integrità dell’etichetta di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia o elemento di protezione; non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è equiparato ad inadempienza all’obbligo della verificazione periodica e soggetto a sanzioni di natura pecuniaria, sino a € 1.550,00