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REGOLAMENTO REGIONALE
LOMBARDIA 6 dicembre 2004, N. 10
"Promozione e tutela delle
discipline sportive della montagna,
in attuazione della legge regionale 8
ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo
sviluppo dello sport e delle
professioni sportive in Lombardia"".
in B.U.R.L. s.o. n°1 al n. 50 del 1012-2.004
sommario
Capo I Oggetto...................................................... 2
Art. 1. Oggetto................................................ 2
Capo II La professione di maestro di sci ............ 2
Sezione I – Albo professionale........................... 2
Art. 2.Figura professionale. ............................ 2
Art. 3. Albo professionale regionale dei
maestri di sci................................................... 2
Art. 4. Condizioni per l’iscrizione all’albo. .... 2
Art. 5. Abilitazione all’esercizio della
professione di maestro di sci. ......................... 3
Art. 6.Corsi di formazione e preparazione
all’esame di maestro di sci.............................. 3
Art. 7.Atleti esonerati. .................................... 3
Art. 8. Esami di abilitazione. .......................... 4
Art. 9. Commissioni d’esame e
sottocommissioni............................................ 4
Art. 10. Maestri di sci di altre Regioni e altri
Stati................................................................. 4
Sezione II – Aggiornamento e specializzazione . 5
Art. 11. Aggiornamento professionale e
validità dell’iscrizione all’albo. ...................... 5
Art. 12. Corsi di specializzazione. .................. 6
Sezione III – Tariffe ........................................... 6
Art. 13. Tariffe................................................ 6
Sezione IV – Collegio regionale dei maestri di
sci ....................................................................... 6
Art. 14. Collegio regionale dei maestri di sci. 6
Sezione V – Forme di esercizio della professione
............................................................................ 7
Art. 15. Esercizio in forma autonoma............. 7
Art. 16. Scuole di sci. ..................................... 7
Sezione VI – Sanzioni ........................................ 8
Art. 17. Sanzioni............................................. 8
Capo III Le professioni di guida alpina e di
accompagnatore di media montagna .................. 8
Sezione I – Albo professionale........................... 8
Art. 18. Figura professionale. ......................... 8
Art. 19. Gradi della professione..................... 9
Art. 20. Albo professionale regionale delle
guide alpine. ................................................... 9
Art. 21. Condizioni per l’iscrizione all’albo. .. 9
Art. 22. Abilitazione all’esercizio della
professione di guida alpina. ............................ 9
Art. 23.Corsi di formazione e preparazione
all’esame di guida alpina. ............................... 9
Art. 24. Esami di abilitazione. ...................... 10
Art. 25. Commissioni d’esame. .................... 10
Art. 26. Guide alpine di altre regioni e altri
Stati............................................................... 11
Sezione II – Aggiornamento............................. 12
Art. 27. Aggiornamento professionale e
validità dell’iscrizione all’albo. .................... 12
Sezione III – Tariffe ......................................... 12
Art. 28 Tariffe............................................... 12
Sezione IV – Collegio regionale delle guide
alpine ................................................................ 12
Art. 29. Collegio regionale delle guide alpine.
...................................................................... 12
Sezione V – Forme di esercizio della professione
.......................................................................... 13
Art. 30. Esercizio in forma autonoma........... 13
Art. 31. Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo.
...................................................................... 13
Sezione VI – Sanzioni ...................................... 14
Art. 32. Sanzioni........................................... 14
Sezione VII – Accompagnatori di media
montagna .......................................................... 14
Art. 33.Elenco speciale regionale degli
accompagnatori di media montagna. ............ 14
Art. 34. Aggiornamento professionale e
validità dell’iscrizione all’elenco.................. 15
Art. 35. Norma di rinvio. .............................. 16
Capo IV Ordinamento delle aree sciabili ......... 16
Sezione I – Tipi e requisiti................................ 16
Art. 36. Area sciabile, area sciabile attrezzata,
piste. ............................................................. 16
Art. 37. Requisiti generali delle piste. .......... 16
Art. 38. Requisiti delle piste da discesa........ 17
Art. 39.Requisiti delle piste da fondo. .......... 17
Sezione II – Classificazione delle piste ............ 17
Art. 40.Classificazione delle piste da discesa.
...................................................................... 17
Art. 41. Classificazione delle piste da fondo.17
Sezione III – Apprestamento e apertura al
pubblico............................................................ 18
Art. 42. Autorizzazione all’apprestamento
della pista...................................................... 18
Art. 43. Autorizzazione all’apertura al
pubblico della pista apprestata...................... 19
Art. 44. Elenco regionale delle piste destinate
agli sport sulla neve. ..................................... 19
Sezione IV – Esercizio ..................................... 19
Art. 45. Gestore della pista. .......................... 19
Art. 46. Compiti del direttore della pista. ..... 19
Art. 47. Requisiti del direttore della pista..... 19
Art. 48. Caratteristiche e compiti del servizio
di soccorso.................................................... 20
Art. 49.Compiti del servizio pista................. 20
Art. 50.Delimitazione delle piste da discesa. 20
Art. 51. Delimitazione delle piste da fondo. . 20
Art. 52. Delimitazione delle piste destinate ad
altri sport sulla neve...................................... 21
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Art. 53. Segnaletica delle piste. ....................21
Art. 54. Preparazione delle piste. ..................21
Art. 55. Protezione delle piste.......................22
Art. 56. Regolazione dell’accesso alle piste. 22
Art. 57. Controllo delle piste. .......................22
Sezione V – Comportamento degli utenti.........22
Art. 58. Regole generali................................22
Art. 59.Regole comportamentali per la pratica
dello sci alpino..............................................24
Art. 60.Regole comportamentali per la pratica
dello sci da fondo..........................................24
Art. 61. Regole comportamentali per la pratica
dello snowboard............................................24
Art. 62 Azioni di prevenzione.......................24
Sezione VI – Sanzioni ......................................24
Art. 63. Sanzioni. ..........................................24
Capo V Disposizioni finali..................................25
Art. 64. Disposizioni transitorie....................25
Art. 65. Entrata in vigore. .............................25
Capo I Oggetto
Art. 1. Oggetto.
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione
della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme
per lo sviluppo dello sport e delle professioni
sportive in Lombardia):
a) la professione di maestro di sci;
b) la professione di guida alpina e la professione di
accompagnatore di media montagna;
c) l’ordinamento delle piste destinate agli sport
sulla neve.
Capo II La professione di maestro
di sci
Sezione I – Albo professionale
Art. 2.Figura professionale.
1. È maestro di sci chi insegna professionalmente,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, a
persone singole o a gruppi di persone, le tecniche
sciistiche in tutte le loro specializzazioni, in
particolare nelle discipline dello sci alpino, dello sci
da fondo e dello snowboard nella stagione invernale
ed estiva; esercitate con sci, tavole da snowboard e
qualsiasi altro tipo di attrezzo; esercitate su piste da
sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista e in
escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà
richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici,
quali corda, piccozza e ramponi.
Art. 3. Albo professionale regionale
dei maestri di sci.
1. Salvo quanto previsto nell’articolo 10, l’esercizio
della professione di maestro di sci nel territorio
regionale è subordinato all’iscrizione all’albo
professionale regionale dei maestri di sci, tenuto dal
collegio regionale dei maestri di sci.
2. L’albo è ripartito in tre sezioni corrispondenti
alle discipline:
a) sci alpino;
b) sci da fondo;
c) snowboard.
3. I maestri di sci possono esercitare la professione
limitatamente alle discipline per le quali sono
iscritti all’albo.
4. Il collegio regionale dei maestri di sci rilascia
agli iscritti la tessera di riconoscimento e il
distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in
evidenza nell’esercizio della professione.
Art. 4. Condizioni per l’iscrizione
all’albo.
1. Possono essere iscritti all’albo professionale
regionale dei maestri di sci coloro che sono in
possesso dell’abilitazione all’esercizio della
professione di maestro di sci nelle discipline per le
quali è richiesta l’iscrizione, nonché dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro
Stato appartenente all’Unione Europea (UE) o
cittadinanza di un Paese terzo che abbia concluso
con l’UE accordi di associazione o specifici accordi
bilaterali in materia di libera circolazione delle
persone;
b) maggiore età;
c) idoneità psico fisica alla professione di maestro
di sci attestata da certificato medico, rilasciato
dall’azienda sanitaria locale (ASL) competente;
d) possesso del titolo di scuola secondaria di primo
grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo
di studio equivalente ottenuto in altro Stato
dell’UE;
e) non aver riportato condanne penali che
comportino l’interdizione anche temporanea
dall’esercizio della professione, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
f) adeguata polizza assicurativa contro i rischi di
responsabilità civile verso terzi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale.
2. L’abilitazione di cui al comma 1 deve essere
conseguita nei tre anni precedenti la data di
presentazione della domanda di iscrizione. Possono
altresì essere iscritti all’albo coloro che, pur avendo
conseguito l’abilitazione in data anteriore ai tre
anni, abbiano frequentato con profitto, nei tre anni
precedenti la data di presentazione della domanda
di iscrizione, il corso di aggiornamento di cui
all’articolo 11.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli
interessati al collegio regionale dei maestri di sci
corredate
della
documentazione
relativa
all’abilitazione e ai requisiti di cui al comma 1. La
domanda è da intendersi accolta qualora
all’interessato
non
venga
comunicato
il
provvedimento di diniego entro quarantacinque
giorni dalla richiesta.
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Art. 5. Abilitazione all’esercizio della
professione di maestro di sci.
1. L’abilitazione all’esercizio della professione di
maestro di sci si consegue mediante la frequenza
del corso di cui all’articolo 6 e il superamento
dell’esame di cui all’articolo 8.
2. L’abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale
competente in materia di sport, distintamente per la
disciplina dello sci alpino, per la disciplina dello sci
da fondo o per la disciplina dello snowboard.
Art. 6.Corsi di formazione e
preparazione all’esame di maestro
di sci.
1. La direzione generale regionale competente in
materia di sport cura o promuove almeno ogni tre
anni l’organizzazione di corsi di formazione e
preparazione all’esame di maestro di sci, distinti per
ciascuna disciplina. La direzione stabilisce modalità
e programmi con la collaborazione del collegio
regionale dei maestri di sci e, per quanto riguarda i
corsi tecnico pratici e didattici, con la
collaborazione
di
istruttori
nazionali,
preferibilmente operanti in Lombardia, appartenenti
agli organi tecnici della Federazione italiana sport
invernali (FISI); in particolare, fissa le quote di
iscrizione per ciascun corso.
2. I corsi sono organizzati nel rispetto della legge
regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della
formazione professionale in Lombardia. Ciascun
corso ha una durata minima di cinquecentoquaranta
ore effettive di insegnamento suddivise in fasi di
preparazione tecnico pratica, didattica, teoricoculturale, cui segue un tirocinio di venti ore presso
scuole di sci della Lombardia. La durata delle ore di
insegnamento è ridotta a centosessanta ore, e le ore
di tirocinio sono ridotte a otto, qualora si tratti di
corsi riservati ai maestri di sci già iscritti all’albo,
finalizzati all’ottenimento di abilitazione per
disciplina diversa da quella di cui il maestro è in
possesso; i maestri di sci regolarmente iscritti
all’albo sono esonerati dalla preselezione e dalle
prove attitudinali di cui ai commi 4 e 5 e sono
ammessi su domanda al corso indetto e
adeguatamente pubblicizzato dalla direzione
generale regionale competente in materia di sport.
3. La domanda di ammissione al corso deve essere
presentata all’ente organizzatore del corso entro tre
anni dall’espletamento della prova attitudinale di
cui al comma 4, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato attestante la maggiore età o
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) ;
b) certificato attestante il possesso del titolo di
scuola secondaria di primo grado (ex licenza di
scuola media inferiore) o titolo di studio
equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE o
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000 ;
c) attestato di superamento della prova attitudinale
o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000 .
4. La direzione generale regionale competente in
materia di sport, con la collaborazione del collegio
regionale dei maestri di sci, organizza una
preselezione
da
svolgersi
dinanzi
alla
sottocommissione di cui all’articolo 9, comma 3,
avente per oggetto un programma di cultura
generale con particolare riferimento alle tematiche
turistico ambientali e alla normativa inerente alla
montagna e alla professione di maestro di sci.
Coloro che superano la preselezione vengono
ammessi alle prove attitudinali per l’ammissione ai
corsi, distinte per ciascuna disciplina, da sostenersi
dinanzi alla sottocommissione di cui all’articolo 9,
comma 4. La direzione rende noti i programmi, le
date e la sede della preselezione e delle prove,
almeno tre mesi prima del giorno fissato per il loro
espletamento, mediante avviso, che pubblica sul
Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) e
diffonde presso tutte le scuole di sci della Regione.
5. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire
alla direzione generale regionale competente in
materia di sport la domanda di ammissione alla
preselezione di cui al comma 4 almeno
quarantacinque giorni prima della data fissata per il
suo espletamento, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi
del protocollo federato individuate nell’avviso di
cui al comma 4. La domanda è corredata dai
documenti di cui al comma 3, lettere a) e b).
6. Gli istruttori nazionali e i maestri di sci facenti
parte della sottocommissione di cui all’articolo 9,
comma 4, prima dello svolgimento della prova
attitudinale devono: accertare l’idoneità della pista
e del campo di prova, soprattutto in termini di
sicurezza per i candidati; apportare agli stessi gli
opportuni adattamenti in relazione alle condizioni
climatiche e logistiche; rilasciare al presidente della
sottocommissione immediata attestazione relativa
agli accertamenti, e alle attività svolti. In presenza
di accertamento sfavorevole, il presidente rinvia la
prova.
7. A due maestri di sci designati dal collegio
regionale dei maestri di sci è affidato il compito di
accertare, durante lo svolgimento delle prove, la
sussistenza dell’idoneità della pista e del campo di
prova, con l’obbligo di segnalare alla
sottocommissione l’eventuale inidoneità; in tal caso
il presidente sospende o rinvia la prova.
Art. 7.Atleti esonerati.
1. Sono esonerati dalla prova attitudinale di cui
all’articolo 6, comma 4, per una determinata
disciplina gli atleti che, nei tre anni precedenti
l’espletamento della prova, hanno fatto parte
ufficialmente delle squadre nazionali per la
corrispondente disciplina.
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2. Sono esonerati dalla fase tecnico pratica di cui
all’articolo 6, comma 2, per una determinata
disciplina gli atleti che, nei cinque anni precedenti
la data d’inizio del corso, hanno ottenuto
piazzamenti nei primi tre posti in gare di Coppa del
mondo o delle Olimpiadi o dei campionati
mondiali, per la corrispondente disciplina.
Art. 8. Esami di abilitazione.
1. Gli esami di abilitazione alla professione di
maestro di sci sono indetti dalla direzione generale
regionale competente in materia di sport, con tutte
le forme di pubblicità di cui all’articolo 6, comma
4, si svolgono dinanzi alla commissione di cui
all’articolo 9 e consistono nelle seguenti prove,
distinte per ciascuna disciplina:
a) prova tecnico pratica, alla quale si applica quanto
previsto all’articolo 6, commi 6 e 7;
b) prova didattica;
c) prova teorica culturale. 2. Sono ammessi agli
esami coloro i quali hanno frequentato
regolarmente il corso di cui all’articolo 6.
3. È ammesso alla prova didattica chi ha superato la
prova tecnico pratica; successivamente è ammesso
alla prova teorico-culturale chi ha superato la prova
didattica. L’esame è superato solo se il candidato
raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove.
Art. 9. Commissioni d’esame e
sottocommissioni.
1. Le commissioni d’esame per l’abilitazione alla
professione e le sottocommissioni per la
preselezione, per la prova attitudinale, per la prova
tecnico pratica e per la prova didattica sono
nominate in un momento precedente allo
svolgimento della preselezione con decreti del
dirigente regionale competente in materia di sport e
sono presiedute dal medesimo dirigente o da suo
delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti
l’entità dei compensi, i rimborsi delle spese di
viaggio in favore dei componenti, le modalità di
funzionamento delle medesime commissioni e
sottocommissioni.
Le
commissioni
e
le
sottocommissioni cessano automaticamente al
termine degli esami di abilitazione.
2. Le commissioni d’esame, una per ciascuna delle
tre discipline, sono composte, oltre che dal
presidente, da:
a) almeno tre istruttori nazionali individuati dal
dirigente mediante sorteggio fra gli istruttori, iscritti
all’albo da almeno cinque anni, che abbiano offerto
la disponibilità a tale funzione;
b) almeno tre maestri di sci iscritti all’albo
regionale della Lombardia, abilitati nella disciplina
di riferimento, individuati dal dirigente mediante
sorteggio fra i maestri di sci, iscritti all’albo da
almeno cinque anni, che abbiano offerto la
disponibilità a tale funzione;
c) un medico specialista in medicina dello sport;
d) un maestro di sci che sia anche iscritto all’albo
regionale delle guide alpine, esperto dei pericoli
tipici, del soccorso e dell’orientamento in
montagna, designato dal collegio regionale delle
guide alpine;
e) un esperto di metodologie e preparazione
atletica;
f) un esperto di nivologia, valangologia e
meteorologia alpina;
g) un esperto in materie ambientali e turistiche;
h) un esperto di legislazione nazionale e regionale
inerente agli sport invernali. 3.
Le
sottocommissioni per le preselezioni di cui
all’articolo 6 sono composte, oltre che dal
presidente, da:
a) un esperto in materie ambientali e turistiche, di
cui al comma 2, lettera g);
b) un esperto di legislazione nazionale e regionale
inerente agli sport invernali, di cui al comma 2,
lettera h). 4. Le sottocommissioni per le prove
attitudinali di cui all’articolo 6, una per ogni
disciplina, e le sottocommissioni per la prova
tecnico pratica e per la prova didattica di cui
all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), sono
composte, oltre che dal presidente, da:
a) tre istruttori nazionali di cui al comma 2, lettera
a);
b) tre maestri di sci di cui al comma 2, lettera b). 5.
Per
ciascun
componente
effettivo
delle
commissioni e sottocommissioni è nominato un
componente supplente da convocarsi qualora il
componente effettivo per qualunque causa sia
assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o
impossibilitato anche il componente supplente si
rinvia la prova.
6. Non possono essere componenti delle
commissioni e delle sottocommissioni coloro che
sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini
entro il quarto grado, nonché coloro che hanno
svolto attività di docenza nel corso cui l’esame si
riferisce o attività di preparazione dei candidati fino
a un anno prima della prova attitudinale preliminare
al corso medesimo; i componenti attestano al
dirigente di non aver svolto tale attività di
preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 .
I componenti che vengano a trovarsi in una di tali
condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.
7. Al verificarsi di condizioni che impediscono il
regolare funzionamento della commissione o che
possono recare pregiudizio alla Regione o a terzi,
nonché in caso di violazione di leggi o di
regolamenti, il dirigente o il direttore generale
regionale competenti in materia di sport possono
procedere in qualsiasi momento allo scioglimento
della commissione o alla sostituzione di uno o più
componenti.
Art. 10. Maestri di sci di altre
Regioni e altri Stati.
1. I maestri di sci iscritti all’albo professionale di
altra regione o provincia autonoma, qualora
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intendano esercitare la professione in Lombardia
con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7,
devono preventivamente richiedere al collegio
regionale dei maestri di sci della Lombardia
l’iscrizione all’albo professionale regionale dei
maestri di sci. La domanda è corredata: dal
certificato di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c);
da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale
l’interessato attesti il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e),
nonché l’iscrizione all’albo di altra regione o
provincia autonoma; dalla polizza di cui all’articolo
4, comma 1, lettera f). Il collegio provvede
all’iscrizione, previa verifica della veridicità della
documentazione; il consenso può essere negato ove
sia in corso procedimento disciplinare nei confronti
del maestro. La domanda è da intendersi accolta
qualora all’interessato non venga comunicato il
provvedimento di diniego entro quarantacinque
giorni dalla richiesta.
2. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di
altre regioni o province autonome, qualora
intendano esercitare la professione in Lombardia
senza carattere di stabilità, devono comunicare
preventivamente al collegio regionale dei maestri di
sci della Lombardia il periodo e le località sciistiche
in cui intendono esercitare, fatto salvo quanto
previsto dal comma 6. La comunicazione è
corredata da tutta la documentazione prevista al
comma 1, eccettuata la dichiarazione sostitutiva
circa il requisito di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a).
3. I maestri di sci cittadini di un altro Stato membro
dell’UE e i maestri di sci cittadini di Paesi terzi di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), non iscritti ad
albi professionali italiani che intendano esercitare in
Lombardia devono preventivamente essere
autorizzati all’esercizio della professione attraverso
il riconoscimento, di cui al decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva
92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale
di riconoscimento della formazione professionale
che
integra
la
direttiva
89/48/CEE),
dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di
provenienza, e devono attenersi a quanto previsto
nel comma 5.
4. I maestri di sci stranieri diversi da quelli di cui al
comma 3 non iscritti ad albi professionali italiani
che intendano esercitare in Lombardia devono
preventivamente essere autorizzati all’esercizio
della professione attraverso il riconoscimento, da
parte della FISI, in accordo con il Collegio
nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza
dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di
provenienza e della reciprocità di trattamento e
devono attenersi a quanto previsto nel comma 5.
5. Ai maestri di sci stranieri che abbiano ottenuto il
previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che
intendano esercitare in Lombardia, si applicano i
commi 1 e 2, con l’avvertenza che la dichiarazione
sostitutiva non deve attestare l’iscrizione a un albo,
ma l’avvenuto riconoscimento.
6. L’esercizio occasionale della professione da
parte dei maestri di sci provenienti con loro allievi
da altre regioni o province autonome o da altri Stati
non è soggetto agli obblighi di iscrizione o di
comunicazione di cui ai precedenti commi, ferma
restando la necessità della previa iscrizione all’albo
di altra regione o provincia autonoma o del previo
riconoscimento di cui ai commi 3 o 4. Per esercizio
occasionale s’intende quello svolto per non più di
quindici giorni, anche non consecutivi, nell’arco di
una stagione sciistica.
7. L’esercizio della professione ha carattere di
stabilità se si svolge per un periodo di tempo
superiore o uguale a una stagione sciistica
(novembre-maggio).
Sezione II – Aggiornamento e
specializzazione
Art. 11. Aggiornamento
professionale e validità
dell’iscrizione all’albo.
1. La direzione generale regionale competente in
materia di sport, con la collaborazione del collegio
regionale dei maestri di sci, degli istruttori
nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia,
appartenenti agli organi tecnici della FISI e
dell’associazione dei maestri di sci maggiormente
rappresentativa a livello regionale, cura o promuove
annualmente l’organizzazione di corsi di
aggiornamento per maestri di sci, distinti per
ciascuna disciplina; in particolare, fissa le quote di
iscrizione per ciascun corso.
2. Con decreto del dirigente regionale competente
in materia di sport sono determinate le modalità per
il periodico aggiornamento tecnico-pratico,
didattico e teorico-culturale dei maestri di sci,
avvalendosi per la parte tecnico-pratica e didattica
degli istruttori nazionali iscritti agli albi e dando la
precedenza agli iscritti all’albo della Lombardia.
3 A pena di cancellazione dall’albo i maestri di sci,
fatta eccezione per i maestri istruttori nazionali in
regola con gli aggiornamenti annuali FISI,
producono al collegio regionale con frequenza
triennale un certificato medico attestante l’idoneità
psico-fisica rilasciato dall’ASL competente, un
attestato comprovante la regolare frequenza nel
triennio di un corso di aggiornamento, nonché la
polizza assicurativa di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera f).
4. Nel caso in cui il maestro di sci non possa
frequentare il corso di aggiornamento per malattia o
per altre comprovate cause di forza maggiore e,
tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento
immediatamente successivo alla cessazione
dell’impedimento, non si effettua la cancellazione
dall’albo, se il corso si conclude entro un anno dalla
cessazione dell’impedimento.
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Art. 12. Corsi di specializzazione.
1. In base alle esigenze e all’evoluzione tecnica
dello sci la direzione generale regionale competente
in materia di sport, con la collaborazione del
collegio regionale dei maestri di sci, degli istruttori
nazionali, preferibilmente operanti in Lombardia,
appartenenti agli organi tecnici della FISI e
dell’associazione dei maestri di sci maggiormente
rappresentativa a livello regionale, cura o promuove
l’organizzazione di corsi ed esami di
specializzazione dedicati ai maestri di sci,
finalizzati anche al conseguimento della qualifica di
direttori di scuole di sci; in particolare individua le
materie d’insegnamento, i programmi e fissa le
quote d’iscrizione per ciascun corso.
2. Gli esami per il conseguimento della
specializzazione sono tenuti da apposite
commissioni nominate di volta in volta con decreto
del dirigente regionale competente in materia di
sport, sentito il parere del collegio regionale dei
maestri di sci. Le commissioni sono composte dal
dirigente regionale competente in materia di sport o
da un suo delegato, che le presiede, dal presidente
del collegio regionale dei maestri di sci o da un suo
delegato, dal presidente dell’associazione di cui al
comma 1 o da un suo delegato e da tre a sei membri
esperti nella materia di specializzazione; per
ognuno dei componenti è nominato un supplente.
Sezione III – Tariffe
Art. 13. Tariffe.
1. I valori minimi e massimi delle tariffe da
applicare nel territorio regionale per l’insegnamento
dello sci sono fissati entro il 30 aprile di ogni anno
con decreto del dirigente regionale competente in
materia di sport. A tal fine il collegio regionale dei
maestri di sci presenta al dirigente regionale
proposte di tariffe soggette ad approvazione o
modifica con il suddetto decreto.
2. Il decreto prevede tariffe diverse per lezioni
individuali, per lezioni a gruppi di non più di
quattro allievi e per lezioni collettive a gruppi di
non più di dieci allievi. Tariffe preferenziali
possono
essere
previste
per
particolari
combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi per
gruppi aziendali, scuole e società sportive.
Sezione IV – Collegio regionale dei maestri di
sci
Art. 14. Collegio regionale dei
maestri di sci.
1. Il collegio regionale dei maestri di sci, istituito
con l’articolo 13, comma 2, della L.R. 26/2002
quale organo di autodisciplina e di autogoverno
della corrispondente professione, è formato da tutti
i maestri di sci iscritti all’albo della Regione,
nonché da quelli ivi residenti che abbiano cessato
l’attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del collegio:
a) l’assemblea, formata da tutti i componenti del
collegio;
b) il direttivo, composto da non più di ventinove
maestri di sci, eletti dall’assemblea fra i propri
componenti, rappresentanti proporzionalmente i
maestri di sci alpino, di sci da fondo e di
snowboard, secondo le modalità previste dai
regolamenti di cui al comma 4, lettera d);
c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri
componenti. 3. Il presidente e il direttivo restano in
carica per quattro anni. Il presidente eletto per due
turni consecutivi non è rieleggibile per il turno
successivo.
4. Spetta all’assemblea:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) eleggere i componenti del collegio nazionale,
come previsto all’articolo 15 della legge 8 marzo
1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di
maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di
ordinamento della professione di guida alpina) ;
d) adottare i regolamenti organizzativi del collegio,
su proposta del direttivo, e sottoporli
all’approvazione della Giunta regionale;
e) pronunziarsi su ogni questione inerente la
professione, che le venga sottoposta dal direttivo o
da
almeno
un
quinto dei
componenti
dell’assemblea.
5. Spetta al direttivo:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta
dell’albo professionale, ivi compresi i compiti
relativi all’iscrizione, ai rinnovi e all’invio annuale
di copia dell’albo alla direzione generale regionale
competente in materia di sport;
b) vigilare sull’esercizio della professione e
adottare i provvedimenti disciplinari previsti
dall’articolo 18, comma 8, della L.R. 26/2002 nei
confronti dei maestri di sci che si rendano colpevoli
di violazioni delle norme di deontologia
professionale o del presente regolamento;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le
associazioni rappresentative di altre categorie
professionali, nonché dei maestri di sci di altri
Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle
altre autorità amministrative su tutte le questioni
che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della
professione, nonché l’attività dei maestri di sci;
e) collaborare con la Regione all’organizzazione dei
corsi di cui agli articoli 6, 11 e 12;
f) stabilire la misura dei contributi a carico degli
iscritti.
6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5,
lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei
componenti del direttivo. Contro di essi, entro
trenta giorni dalla notifica all’interessato, è
ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale;
la proposizione del ricorso sospende, fino alla
decisione, l’esecuzione del provvedimento. I
provvedimenti adottati dal collegio, eccettuati quelli
in materia disciplinare, sono definitivi e
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impugnabili con ricorso al competente organo di
giustizia amministrativa.
Sezione V – Forme di esercizio della
professione
Art. 15. Esercizio in forma
autonoma.
1. Ai fini del presente regolamento, i maestri di sci
sono da considerarsi professionisti autonomi
quando esercitano la professione senza far parte
dell’organico di una scuola.
Art. 16. Scuole di sci.
1. In attuazione dell’articolo 15 della L.R. 26/2002,
l’apertura e l’esercizio di scuola invernale o estiva
per l’insegnamento coordinato della pratica dello
sci possono essere effettuati decorsi novanta giorni
dalla presentazione alla direzione generale
regionale competente in materia di sport, da parte
dell’interessato, di denuncia di inizio di attività
attestante la conformità ai presupposti e ai requisiti
seguenti:
a) organico costituito da un numero minimo di nove
o sei maestri di sci, rispettivamente per le scuole
invernali o estive, iscritti all’albo della Lombardia,
salvo deroga concessa dalla direzione generale
regionale competente in materia di sport qualora il
numero dei maestri di sci residenti nel comune
interessato sia inferiore al minimo richiesto. Per le
scuole che insegnano esclusivamente lo sci da
fondo il numero minimo è ridotto a cinque unità.
Per le scuole che insegnano esclusivamente lo
snowboard il numero minimo è ridotto a sei unità
per la scuola invernale, quattro per la scuola estiva.
Anche ai fini del computo del numero minimo, un
maestro non può appartenere a più di una scuola,
salvo il caso in cui appartenga sia a una scuola
invernale sia a una scuola estiva e vi eserciti
l’insegnamento rispettivamente nella sola stagione
invernale e nella sola stagione estiva;
b) sede in località di interesse turistico-sciistico,
funzionale all’esercizio della scuola;
c) costituzione mediante atto pubblico e
organizzazione su base associativa, con un
ordinamento interno a base democratica e con
ripartizione dei proventi, dedotte le spese generali,
esclusivamente fra i maestri di sci in ragione delle
loro effettive prestazioni;
d) il direttore della scuola assume la rappresentanza
legale a ogni effetto di legge, deve essere in
possesso di specializzazione di direttore di scuola di
sci e deve essere un maestro di sci abilitato
all’insegnamento della disciplina cui la scuola si
riferisce; qualora la scuola insegni più discipline è
sufficiente l’abilitazione all’insegnamento per una
di esse, preferibilmente per la disciplina che
nell’ambito della scuola riveste carattere di
prevalenza;
e) coordinamento con le attività turistiche della
stazione sciistica allo scopo di una migliore
qualificazione delle attività;
f) disponibilità a collaborare con i comuni, le
autorità scolastiche, le associazioni sportive per
favorire e agevolare la pratica dello sci nelle scuole
e da parte dei cittadini, con gli enti turistici per le
iniziative intese ad incrementare l’afflusso turistico
e con le comunità montane nell’opera di
prevenzione di incidenti in montagna, nonché la
promozione turistica;
g) adeguata polizza di assicurazione contro i rischi
di responsabilità civile verso terzi derivanti
dall’esercizio dell’attività della scuola, ivi compresi
i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale dei maestri di sci che non siano già
coperti da polizza stipulata dal singolo maestro;
h) denominazione della scuola diversa da quelle di
altre scuole della zona e comunque tale da non
creare equivoci. La denominazione "scuola di sci e
di snowboard" è subordinata alla condizione che
almeno tre maestri di sci appartenenti alla scuola
siano iscritti all’albo come maestri di snowboard.
2. Il dirigente regionale competente in materia di
sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività,
verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito
positivo, con proprio decreto dispone l’iscrizione
della scuola nell’elenco regionale delle scuole di
sci. In caso di esito negativo, con decreto motivato
da notificarsi all’interessato, dispone il divieto di
prosecuzione dell’esercizio, ovvero la sospensione
dell’esercizio accompagnata dalla fissazione di un
termine per eliminare le irregolarità; trascorso
inutilmente tale termine dispone con decreto il
divieto di prosecuzione delle attività.
3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a
cura del medesimo dirigente viene acquisito il
parere del collegio regionale dei maestri di sci e il
parere del comune dove la scuola ha sede. Il parere
s’intende favorevolmente espresso trascorsi
quarantacinque giorni dalla richiesta.
4. Una scuola può aprire sezioni staccate
limitatamente all’ambito comunale, al fine di
meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive
del comune medesimo.
5. La Provincia verifica annualmente in capo alle
scuole di sci aventi sede nel suo territorio la
persistenza dei presupposti e dei requisiti di cui al
comma 1 e comunica l’esito alla Regione entro e
non oltre il 31 agosto di ogni anno. Entro il
successivo 30 novembre il dirigente regionale
competente in materia di sport approva con decreto
le eventuali variazioni all’elenco regionale delle
scuole di sci dandone comunicazione alle province.
6. Le scuole di sci, invernali o estive, comunicano
rispettivamente entro il 30 giugno o il 31 gennaio di
ogni anno alla direzione generale regionale
competente in materia di sport tutte le variazioni,
che riguardano il corpo insegnante, lo statuto, i
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regolamenti, la sede e le sezioni staccate, nonché
l’eventuale chiusura temporanea o definitiva.
7. Qualora in capo a una scuola vengano meno i
presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto
il divieto di prosecuzione dell’esercizio, con la
procedura e le condizioni previste dal comma 2,
nonché la cancellazione dall’elenco regionale delle
scuole di sci. La cancellazione è altresì disposta nel
caso in cui, trascorso un anno dall’iscrizione, la
scuola non abbia iniziato l’esercizio ovvero nel
caso in cui la scuola abbia interrotto l’attività per
almeno un anno.
Sezione VI – Sanzioni
Art. 17. Sanzioni.
1. In attuazione dell’articolo 18 bis, commi 2 e 4,
della L.R. 26/2002, si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 600,00 euro a 2.000,00 euro, per chiunque
eserciti nel territorio regionale la professione di
maestro di sci senza essere iscritto all’albo
regionale della Lombardia per la disciplina
esercitata, in conformità agli articoli 3 e 10, commi
1 e 5 o senza aver effettuato la comunicazione di
cui all’articolo 10, commi 2 e 5 o senza avere
ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 10,
commi 3 o 4;
b) da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro, aumentati
della metà ai sensi dell’articolo 5 delle legge
regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Semplificazione
legislativa mediante abrogazione di leggi regionali.
Interventi di semplificazione amministrativa e
delegificazione) nel caso vi sia stato silenzioassenso o denuncia d’inizio attività, per chiunque
eserciti nel territorio regionale la professione di
maestro di sci senza essere in possesso:
1) dell’abilitazione per la disciplina esercitata,
rilasciata dalla Regione o da altre regioni o
province autonome; o rilasciata da uno Stato estero
e idonea a fondare il riconoscimento di cui
all’articolo 10, commi 3 o 4;
2) o di uno o più requisiti di cui all’articolo 4,
comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), non è sanzionata
se il cittadino di Paesi terzi diversi da quelli citati
nella lettera a) può esercitare la professione ai sensi
dell’articolo 10;
c) da 500,00 euro a 5.000,00 euro, per
l’applicazione di tariffe diverse da quelle approvate
a norma dell’articolo 13;
d) da 2.500,00 euro a 5.000,00 euro, per la mancata
stipulazione della polizza di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera f), o all’articolo 16, comma 1,
lettera g);
e) da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, in solido, per
coloro i quali esercitino un’attività corrispondente a
una scuola di sci, comunque denominata, in
difformità dall’articolo 15 della L.R. 26/2002 e
dall’articolo 16 del presente regolamento. 2. Ove il
medesimo comportamento sia sanzionabile ai sensi
di più disposizioni, si applica la sanzione più grave
in concreto.
3. In attuazione dell’articolo 18 bis, commi 5 e 6,
fatto salvo quanto previsto dalla legge 24 dicembre
2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella
pratica degli sport invernali da discesa e da fondo),
sono competenti per la vigilanza, l’accertamento,
l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme
riscosse:
a) i comuni, per le violazioni della disciplina dei
maestri di sci, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e
d);
b) i comuni e le province, per le violazioni della
disciplina delle scuole di sci, di cui al comma 1,
lettere d) ed e). 4. Gli enti che, nell’esercizio della
vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da
quelle di loro competenza, ne trasmettono
immediata segnalazione al soggetto competente ai
sensi del comma 3.
Capo III Le professioni di guida
alpina e di accompagnatore di
media montagna
Sezione I – Albo professionale
Art. 18. Figura professionale.
1. È guida alpina chi svolge professionalmente,
anche in modo non esclusivo e non continuativo, le
seguenti attività:
a) accompagnamento di persone in ascensioni, sia
su roccia, sia su ghiaccio, o in escursioni in
montagna e su sentiero;
b) accompagnamento di persone in ascensioni sci
alpinistiche o in escursioni sciistiche, queste ultime
con esclusione delle stazioni sciistiche attrezzate o
delle piste da discesa o da fondo;
c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci
alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche
su piste da discesa e da fondo. 2. Le esclusioni di
cui al comma 1, lettere b) e c), non si applicano
laddove possa essere comunque necessario l’uso di
tecniche e di attrezzature alpinistiche e sci
alpinistiche.
3. Alle guide alpine è riservata la sovrintendenza
tecnica dei lavori temporanei in quota con impiego
di sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi.
4. Nell’ambito del loro grado professionale, le
guide alpine possono:
a) organizzare in collaborazione con gli organismi
scolastici corsi di introduzione all’alpinismo e di
comportamento in montagna;
b) prestare consulenza circa l’agibilità di ghiacciai e
terreni innevati compresi quelli percorsi da piste
sciabili;
c) mantenere e segnalare sentieri e itinerari alpini e
conservare e attrezzare aree naturali per la pratica
dell’arrampicata;
d) collaborare alle operazioni di protezioni civile.
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Art. 19. Gradi della professione.
1. La professione di guida alpina si articola in due
gradi:
a) aspirante guida alpina;
b) guida alpina-maestro di alpinismo. 2. Gli
aspiranti guida alpina possono svolgere le attività di
cui all’articolo 18 rientranti nel seguente ambito di
impegno:
a) per l’alpinismo (roccia, neve, ghiaccio e terreno
misto):
1) ascensioni facili (F) e poco difficili (PD) senza
limite di quota;
2) ascensioni abbastanza difficili (AD), difficili (D)
e molto difficili (MD) fino a 3500 metri di quota;
ascensioni invernali fino a 2000 metri di quota;
b) per lo sci alpinismo fino a 4000 metri di quota e
per escursioni con gli sci fino a un massimo di due
giorni (una sola notte in rifugio). 3. A pena di
cancellazione dall’albo professionale regionale,
l’aspirante guida alpina deve conseguire
l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione
di guida alpina-maestro di alpinismo entro il
decimo anno successivo a quello in cui ha
conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della
professione come aspirante guida alpina.
Art. 20. Albo professionale regionale
delle guide alpine.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, l’esercizio
della professione di guida alpina nel territorio
regionale è subordinato all’iscrizione all’albo
professionale regionale delle guide alpine, tenuto
dal collegio regionale delle guide alpine.
2. L’albo è ripartito in due sezioni corrispondenti ai
gradi della professione.
3. Il collegio regionale delle guide alpine rilascia
agli iscritti la tessera di riconoscimento e il
distintivo, con il numero di matricola, da tenersi in
evidenza nell’esercizio della professione.
Art. 21. Condizioni per l’iscrizione
all’albo.
1. Possono essere iscritti all’albo professionale
regionale delle guide alpine della Lombardia coloro
che sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio
della professione di guida alpina nel grado per il
quale è richiesta l’iscrizione, nonché dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro
Stato appartenente all’UE o cittadinanza di un
Paese terzo che abbia concluso con l’UE accordi di
associazione o specifici accordi bilaterali in materia
di libera circolazione delle persone;
b) età minima di ventuno anni per le guide alpinemaestri di alpinismo e di diciotto anni per gli
aspiranti guida alpina;
c) idoneità psico fisica alla professione di guida
alpina attestata da certificato medico, rilasciato
dall’ASL competente;
d) possesso del titolo di scuola secondaria di primo
grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo
di studio equivalente ottenuto in altro Stato
dell’UE;
e) non aver riportato condanne penali che
comportino l’interdizione anche temporanea
dall’esercizio della professione, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
f) adeguata polizza assicurativa contro i rischi di
responsabilità civile verso terzi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale.
2. L’abilitazione di cui al comma 1 deve essere
conseguita nei tre anni precedenti la data di
presentazione della domanda di iscrizione. Possono
altresì essere iscritti all’albo coloro che, pur avendo
conseguito l’abilitazione in data anteriore ai tre
anni, abbiano frequentato con profitto nei tre anni
precedenti la data di presentazione della domanda
di iscrizione il corso di aggiornamento di cui
all’articolo 27.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli
interessati al collegio regionale delle guide alpine,
corredate
della
documentazione
relativa
all’abilitazione e ai requisiti di cui al comma 1. La
domanda è da intendersi accolta qualora
all’interessato
non
venga
comunicato
il
provvedimento di diniego entro quarantacinque
giorni dalla richiesta.
Art. 22. Abilitazione all’esercizio
della professione di guida alpina.
1. L’abilitazione all’esercizio della professione di
guida alpina, si consegue mediante la frequenza del
corso di cui all’articolo 23, con valutazioni positive
nelle verifiche intermedie e il superamento
dell’esame di cui all’articolo 24.
2. L’abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale
competente in materia di sport, distintamente per la
professione di guida alpina-maestro di alpinismo o
di aspirante guida alpina.
Art. 23.Corsi di formazione e
preparazione all’esame di guida
alpina.
1. La direzione generale regionale competente in
materia di sport cura o promuove almeno ogni tre
anni l’organizzazione dei corsi teorico-pratici di
formazione e preparazione all’esame di guida
alpina, distinti per ciascun grado della professione.
La direzione stabilisce modalità e programmi con la
collaborazione del collegio nazionale delle guide
alpine e del collegio regionale delle guide alpine; in
particolare fissa le quote di iscrizione per il corso
per aspirante guida alpina e per il corso per guida
alpina-maestro di alpinismo. La direzione, sulla
base di apposite convenzioni, può altresì affidare al
collegio nazionale o al collegio regionale
l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi.
2. I corsi sono organizzati nel rispetto della legge
regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della
formazione professionale in Lombardia) e
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successive modificazioni. Le funzioni di istruttore
tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a
guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano
conseguito il diploma di istruttore di guida alpinamaestro di alpinismo rilasciato a seguito della
frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio
nazionale delle guide alpine.
3. Il corso per aspirante guida alpina ha una durata
minima di settanta giorni effettivi e prevede i
seguenti insegnamenti: alpinismo su roccia;
alpinismo su ghiaccio e misto; arrampicata in
falesia; sci-alpinismo; escursionismo; soccorso
alpino negli aspetti di autosoccorso su roccia e/o
ghiaccio, soccorso organizzato su roccia e/o
ghiaccio, elisoccorso, interventi di primo soccorso,
prevenzione e soccorso in valanga; progressione
didattica dell’alpinismo, dell’arrampicata, dello scialpinismo; meteorologia e nivologia; topografia e
orientamento; fisiologia; geografia alpina; geologia;
glaciologia e orogenesi; flora e fauna;
equipaggiamento
e
materiali
alpinistici;
organizzazione di corsi e spedizioni; storia
dell’alpinismo; leggi e regolamenti professionali.
4. Il corso per guida alpina-maestro di alpinismo ha
una durata minima di venticinque giorni effettivi, in
cui l’allievo deve dimostrare di avere acquisito
capacità tecnico-didattiche negli insegnamenti di
cui al comma 3.
5. La domanda di ammissione al corso deve essere
presentata all’ente organizzatore del corso,
corredata dai seguenti documenti:
a) certificato attestante l’età prescritta dall’art. 21,
comma 1, lettera b), o dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000;
b) certificato attestante il possesso del titolo di
scuola secondaria di primo grado (ex licenza di
scuola media inferiore) o titolo di studio
equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE o
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000;
c) solo per il corso per guida alpina-maestro di
alpinismo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale
l’interessato attesti di aver esercitato la professione
come aspirante guida alpina, anche in modo
saltuario, nei due anni precedenti la presentazione
della domanda;
d) solo per il corso per aspirante guida alpina
l’attestato di superamento della prova attitudinale di
cui al comma 6 o dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 445/2000 . 6. La direzione generale
regionale competente in materia di sport, con la
collaborazione del collegio regionale delle guide
alpine, organizza le prove attitudinali per
l’ammissione al corso per aspirante guida alpina, da
sostenersi dinanzi alla sottocommissione di cui
all’articolo 25. La direzione rende noti il
programma, la data e la sede della prova, almeno
tre mesi prima del giorno fissato per il suo
espletamento, mediante avviso, che pubblica sul
B.U.R. e diffonde presso tutte le scuole di
alpinismo e di sci-alpinismo della Regione.
7. A pena di esclusione, i candidati fanno pervenire
alla direzione generale regionale competente in
materia di sport la domanda di ammissione alla
prova attitudinale almeno quarantacinque giorni
prima della data fissata per il suo espletamento,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante consegna alle sedi del protocollo federato
individuate nell’avviso di cui al comma 6. La
domanda è corredata dal curriculum alpinistico e
dai documenti di cui al comma 5, lettere a) e b).
8. Gli istruttori facenti parte della sottocommissione
di cui all’articolo 25, comma 3, prima dello
svolgimento della prova attitudinale e durante lo
stesso, devono accertare l’idoneità del campo di
prova
e
rilasciare
al
presidente
della
sottocommissione immediata attestazione relativa
agli accertamenti e alle attività svolte. In presenza
di accertamento sfavorevole, il presidente sospende
o rinvia la prova.
Art. 24. Esami di abilitazione.
1. Gli esami di abilitazione sono indetti dalla
direzione generale regionale competente in materia
di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui
all’articolo 23, comma 6, secondo periodo, e si
svolgono dinanzi alla commissione di cui
all’articolo 25.
2. L’esame per aspirante guida alpina consiste in
prove tecnico-pratiche di alpinismo su roccia e su
ghiaccio o misto, di sci-alpinismo e di soccorso
alpino, nonché in una prova orale sulle materie di
cui all’articolo 23, comma 3.
3. L’esame per guida alpina-maestro di alpinismo
consiste in una prova orale relativa agli
insegnamenti elencati all’articolo 23, comma 3.
4. L’ammissione agli esami è subordinata alla
regolare frequenza dei corrispondenti corsi di cui
all’articolo 23, commi 3 e 4, con valutazioni
positive nelle verifiche intermedie.
Art. 25. Commissioni d’esame.
1. Le commissioni d’esame per l’abilitazione alla
professione e le sottocommissioni per la prova
attitudinale e per la prova tecnico-pratica sono
nominate in un momento precedente allo
svolgimento della prova attitudinale con decreti del
dirigente regionale competente in materia di sport e
sono presiedute dal medesimo dirigente o suo
delegato. Con i decreti di nomina sono stabiliti
l’entità dei compensi, i rimborsi delle spese di
viaggio in favore dei componenti, le modalità di
funzionamento delle commissioni e delle
sottocommissioni.
Le
commissioni
e
le
sottocommissioni cessano automaticamente al
termine degli esami di abilitazione.
2. Le commissioni d’esame sono composte, oltre
che dal presidente, da:
a) almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di
alpinismo, individuati dal dirigente mediante
sorteggio fra gli istruttori, iscritti all’albo da almeno
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cinque anni, che abbiano offerto la disponibilità a
tale funzione;
b) due esperti nelle materie di cui all’articolo 23,
comma 3;
c) un medico specialista in medicina dello sport;
d) un esperto di scienze naturali applicate alla
montagna. 3. Le sottocommissioni per la prova
attitudinale e per la prova tecnico-pratica sono
composte, oltre che dal presidente, da:
a) tre istruttori di guide alpine e maestri di
alpinismo di cui al comma 2, lettera a);
b) due esperti nelle materie di cui al comma 2,
lettera b).
4. Per ciascun componente effettivo delle
commissioni e sottocommissioni è nominato un
componente supplente da convocarsi qualora il
componente effettivo per qualunque causa sia
assente o impossibilitato. Qualora risulti assente o
impossibilitato anche il componente supplente si
rinvia la prova.
5. Non possono essere componenti delle
commissioni e delle sottocommissioni coloro che
sono coniugi dei candidati o loro parenti o affini
entro il quarto grado, nonché coloro che hanno
svolto attività di docenza nel corso cui l’esame si
riferisce o attività di preparazione dei candidati fino
a un anno prima della prova attitudinale preliminare
al corso medesimo; i componenti attestano al
dirigente di non aver svolto tale attività di
preparazione, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000. I
componenti che vengano a trovarsi in una di tali
condizioni sono sostituiti dai componenti supplenti.
6. Al verificarsi di condizioni che impediscono il
regolare funzionamento della commissione o delle
sottocommissioni o che possono recare pregiudizio
alla Regione o a terzi, nonché in caso di violazione
di leggi o di regolamenti, il dirigente o il direttore
generale regionali competenti in materia di sport
possono procedere in qualsiasi momento allo
scioglimento della commissione o alla sostituzione
di uno o più componenti.
Art. 26. Guide alpine di altre regioni
e altri Stati.
1. Le guide alpine iscritte agli albi professionali di
altre regioni o province autonome, qualora
intendano esercitare la professione in Lombardia
con carattere di stabilità, ai sensi del comma 7,
devono preventivamente richiedere al collegio
regionale delle guide alpine della Lombardia
l’iscrizione all’albo professionale regionale delle
guide alpine. La domanda è corredata: dal
certificato di cui all’articolo 21, comma 1, lettera
c); da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale
l’interessato attesti il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 21, comma 1, lettere a), b), d) ed e),
nonché l’iscrizione all’albo di altra regione o
provincia autonoma; dalla polizza di cui all’articolo
21, comma 1, lettera f). Il collegio provvede
all’iscrizione, previa verifica della veridicità della
documentazione; il consenso può essere negato ove
sia in corso procedimento disciplinare nei confronti
della guida. La domanda è da intendersi accolta
qualora all’interessato non venga comunicato il
provvedimento di diniego entro quarantacinque
giorni dalla richiesta.
2. Le guide alpine iscritte agli albi professionali di
altre regioni o province autonome, qualora
intendano esercitare la professione in Lombardia
senza carattere di stabilità, devono comunicare
preventivamente al collegio regionale delle guide
alpine della Lombardia il periodo e le località in cui
intendono esercitare, fatto salvo quanto previsto dal
comma 6. La comunicazione è corredata da tutta la
documentazione prevista al comma 1, eccettuata la
dichiarazione sostitutiva circa il requisito di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera a).
3. Le guide alpine cittadini di un altro Stato
membro dell’UE e le guide alpine cittadini di Paesi
terzi di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), non
iscritte ad albi professionali italiani che intendano
esercitare in Lombardia devono preventivamente
essere autorizzate all’esercizio della professione
attraverso il riconoscimento, di cui al D.Lgs.
319/1994, dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di
provenienza e devono attenersi a quanto previsto
nel comma 5.
4. Le guide alpine straniere diverse da quelle di cui
al comma 3 non iscritte ad albi professionali italiani
che intendano esercitare in Lombardia devono
preventivamente essere autorizzate all’esercizio
della professione attraverso il riconoscimento, da
parte del collegio nazionale delle guide alpine,
dell’equivalenza dell’abilitazione rilasciata dallo
Stato di provenienza e della reciprocità di
trattamento, e devono attenersi a quanto previsto
nel comma 5.
5. Alle guide alpine straniere che abbiano ottenuto
il previo riconoscimento di cui ai commi 3 o 4 e che
intendano esercitare in Lombardia, si applicano i
commi 1 e 2, con l’avvertenza che la dichiarazione
sostitutiva non deve attestare l’iscrizione a un albo,
ma l’avvenuto riconoscimento.
6. L’esercizio occasionale della professione da
parte delle guide alpine provenienti con loro allievi
da altre regioni o province autonome o da altri Stati
non è soggetto agli obblighi di iscrizione o di
comunicazione di cui ai precedenti commi, ferma
restando la necessità della previa iscrizione all’albo
di altra regione o provincia autonoma o del previo
riconoscimento di cui ai commi 3 o 4. Per esercizio
occasionale s’intende quello svolto per non più di
quindici giorni, anche non consecutivi, nell’arco di
un anno.
7. L’esercizio della professione ha carattere di
stabilità se si svolge per un periodo di tempo
superiore o uguale a sei mesi, anche non
consecutivi, nell’arco di un anno o, in ogni caso, se
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la guida ha un recapito anche stagionale nel
territorio della Lombardia.
Sezione II – Aggiornamento
Art. 27. Aggiornamento
professionale e validità
dell’iscrizione all’albo.
1. La direzione generale regionale competente in
materia di sport con la collaborazione del collegio
regionale delle guide alpine cura o promuove
annualmente corsi di aggiornamento per le guide
alpine, distinti per ciascun grado; in particolare,
fissa le quote di iscrizione per ciascun corso.
2. Con decreto del dirigente regionale competente
in materia di sport sono determinate le modalità per
il periodico aggiornamento tecnico-pratico,
didattico e teorico-culturale delle guide alpine,
avvalendosi per la parte tecnico-pratica e didattica
degli istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo
iscritti agli albi, dando la precedenza agli iscritti
all’albo della Lombardia.
3. A pena di cancellazione dall’albo, le guide
alpine, fatta eccezione per coloro che si trovino
nelle condizioni di cui all’articolo 14, comma 3
della L.R. 26/2002, producono al proprio collegio
regionale ogni tre anni un certificato medico
attestante l’idoneità psico-fisica rilasciato dall’ASL
competente, un attestato comprovante la regolare
frequenza nel triennio di un corso di
aggiornamento, nonché la polizza assicurativa di
cui all’articolo 21, comma 1, lettera f).
4. Nel caso in cui la guida alpina non possa
frequentare il corso di aggiornamento per malattia o
per altre comprovate cause di forza maggiore e,
tuttavia, frequenti il corso di aggiornamento
immediatamente successivo alla cessazione
dell’impedimento, non si effettua la cancellazione
dall’albo, se il corso si conclude entro un anno dalla
cessazione dell’impedimento.
Sezione III – Tariffe
Art. 28 Tariffe.
1. I valori minimi e massimi delle tariffe da
applicare nel territorio regionale da parte delle
guide alpine, sono fissati entro il 30 aprile di ogni
anno con decreto del dirigente regionale
competente in materia di sport. A tal fine il collegio
regionale delle guide alpine, nel rispetto della
tariffa minima giornaliera fissata dal collegio
nazionale delle guide alpine e approvata dai
competenti organi statali, presenta al dirigente
regionale proposte di tariffe soggette ad
approvazione o modifica con il suddetto decreto.
Sezione IV – Collegio regionale delle guide
alpine
Art. 29. Collegio regionale delle
guide alpine.
1. Il collegio regionale delle guide alpine, istituito
con l’articolo 13, comma 2, della L.R. 26/2002
quale organo di autodisciplina e di autogoverno
delle professioni di guida alpina e di
accompagnatore di media montagna, è formato da
tutte le guide alpine iscritte all’albo della Regione,
nonché da quelle ivi residenti che abbiano cessato
l’attività per anzianità o per invalidità, nonché dagli
accompagnatori di media montagna iscritti
all’elenco speciale di cui all’articolo 33.
2. Sono organi del collegio:
a) l’assemblea, formata da tutti i componenti del
collegio. Gli accompagnatori di media montagna vi
partecipano senza diritto di voto;
b) il direttivo, formato da dieci componenti, dei
quali: otto guide alpine-maestri di alpinismo e un
aspirante guida alpina, tutti eletti dall’assemblea tra
i propri componenti; un accompagnatore di media
montagna eletto dagli iscritti all’elenco speciale di
cui all’articolo 33;
c) il presidente, eletto dal direttivo fra i propri
componenti.
3. Il presidente e il direttivo restano in carica per
quattro anni. Il presidente eletto per due turni
consecutivi non è rieleggibile per il turno
successivo.
4. Spetta all’assemblea:
a) eleggere il direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
c) adottare i regolamenti organizzativi del collegio,
su proposta del direttivo, e sottoporli
all’approvazione della Giunta regionale;
d) pronunziarsi su ogni questione inerente la
professione, che le venga sottoposta dal direttivo o
da
almeno
un
quinto dei
componenti
dell’assemblea.
5. Spetta al direttivo:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta
dell’albo professionale e dell’elenco speciale di cui
all’articolo 33, ivi compresi i compiti relativi
all’iscrizione, ai rinnovi e all’invio annuale di copia
dell’albo e dell’elenco alla direzione generale
regionale competente in materia di sport;
b) vigilare sull’esercizio della professione e
adottare i provvedimenti disciplinari previsti
dall’articolo 18, comma 8, della L.R. 26/2002 nei
confronti delle guide alpine e degli accompagnatori
di media montagna che si rendano colpevoli di
violazioni delle norme di deontologia professionale
o del presente regolamento;
c) mantenere i rapporti con gli organismi e le
associazioni rappresentative di altre categorie
professionali, nonché delle guide alpine di altri
Paesi;
d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle
altre autorità amministrative su tutte le questioni
che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della
professione, nonché l’attività delle guide alpine;
e) collaborare con le competenti autorità regionali e
statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai
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fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri
e itinerari alpini, della costruzione e del
mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di
disgaggio e in genere per tutto quanto riguarda la
tutela dell’ambiente naturale montano e la
promozione dell’alpinismo e del turismo montano;
f) collaborare con le comunità montane per
l’autorizzazione all’apprestamento e all’apertura
delle piste da sci ai sensi della normativa vigente;
g) collaborare con la Regione all’organizzazione
dei corsi di cui agli articoli 23 e 27, avvalendosi
della commissione tecnica di cui all’articolo 13
della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della
professione di guida alpina) ;
h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del
rispetto dell’ambiente montano e della pratica
dell’alpinismo;
i) stabilire la misura dei contributi a carico degli
iscritti.
6. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 5,
lettera b) sono adottati a maggioranza assoluta dei
componenti del direttivo. Contro di essi, entro
trenta giorni dalla notifica all’interessato, è
ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale;
la proposizione del ricorso sospende, fino alla
decisione, l’esecuzione del provvedimento. I
provvedimenti adottati dal collegio, eccettuati quelli
in materia disciplinare, sono definitivi e
impugnabili con ricorso al competente organo di
giustizia amministrativa.
Sezione V – Forme di esercizio della
professione
Art. 30. Esercizio in forma
autonoma.
1. Ai fini del presente regolamento, le guide alpine
sono da considerarsi professionisti autonomi
quando esercitano la professione senza far parte
dell’organico di una scuola.
Art. 31. Scuole di alpinismo e di scialpinismo.
1. In attuazione dell’articolo 15 della L.R. 26/2002,
l’apertura e l’esercizio di scuola per l’insegnamento
coordinato delle pratiche cui all’articolo 18, comma
1, lettera c) possono essere effettuati decorsi
novanta giorni dalla presentazione alla direzione
generale regionale competente in materia di sport,
da parte dell’interessato, di denuncia di inizio di
attività attestante la conformità ai presupposti e ai
requisiti seguenti:
a) organico costituito da un numero minimo di tre
guide alpine, di cui almeno due guide alpinemaestri di alpinismo, iscritte all’albo della
Lombardia o che esercitino regolarmente la
professione in Lombardia, con esclusione dei casi
di esercizio occasionale di cui all’articolo 26,
comma 6;
b) costituzione mediante atto pubblico e
organizzazione su base associativa con un
ordinamento interno a base democratica, che
preveda la ripartizione dei proventi tra gli aspiranti
guide alpine e le guide alpine-maestri di alpinismo,
in ragione delle loro effettive prestazioni;
c) il direttore della scuola deve essere una guida
alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo
regionale e deve essere titolare della rappresentanza
legale ad ogni effetto di legge;
d) coordinamento con le attività turistiche nei
luoghi di esercizio della professione, allo scopo di
una migliore qualificazione delle attività e
organizzazione di soccorso;
e) disponibilità a collaborare con i comuni e le
autorità scolastiche per favorire e agevolare la
pratica dell’alpinismo e dell’escursionismo
giovanile, con gli enti turistici per le iniziative
intese ad incrementare l’afflusso turistico e con le
province e le comunità montane nell’opera di
prevenzione di incidenti in montagna;
f) adeguata polizza di assicurazione contro i rischi
di responsabilità civile verso terzi derivanti
dall’esercizio dell’attività della scuola, ivi compresi
i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale delle guide alpine che non siano già
coperti da polizza stipulata dalla singola guida.
2. Il dirigente regionale competente in materia di
sport, ricevuta la denuncia di inizio di attività,
verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti di cui al comma 1. In caso di esito
positivo, con proprio decreto dispone l’iscrizione
della scuola nell’elenco regionale delle scuole di
alpinismo e di sci-alpinismo. In caso di esito
negativo, con decreto motivato da notificarsi
all’interessato, dispone il divieto di prosecuzione
dell’esercizio, ovvero la sospensione dell’esercizio,
accompagnata dalla fissazione di un termine per
eliminare le irregolarità; trascorso inutilmente tale
termine, dispone con decreto il divieto di
prosecuzione delle attività.
3. Nel corso delle verifiche di cui al comma 2, a
cura del medesimo dirigente viene acquisito il
parere del collegio regionale delle guide alpine e il
parere del comune dove la scuola ha sede; il parere
s’intende favorevolmente espresso trascorsi
quarantacinque giorni dalla richiesta.
4. Una scuola può aprire sezioni staccate
limitatamente all’ambito comunale, al fine di
meglio rispondere alle esigenze turistico-sportive
del comune medesimo.
5. La provincia verifica annualmente in capo alle
scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede
nel suo territorio la persistenza dei presupposti e dei
requisiti di cui al comma 1 e comunica l’esito alla
Regione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.
Entro il successivo 30 novembre il dirigente
regionale competente in materia di sport approva
con decreto le eventuali variazioni all’elenco
regionale delle scuole di alpinismo e di scialpinismo dandone comunicazione alle province.
6. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
comunicano entro il 30 giugno di ogni anno alla
direzione generale regionale competente in materia
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di sport tutte le variazioni, che riguardano il corpo
insegnante, lo statuto, i regolamenti, la sede e le
sezioni staccate, nonché l’eventuale chiusura
temporanea o definitiva.
7. Qualora in capo una scuola vengano meno i
presupposti e requisiti di cui al comma 1, è disposto
il divieto di prosecuzione dell’esercizio, con la
procedura e le condizioni previste dal comma 2,
nonché la cancellazione dall’elenco regionale delle
scuole di alpinismo e di sci-alpinismo. La
cancellazione è altresì disposta nel caso in cui,
trascorso un anno dall’iscrizione, la scuola non
abbia iniziato l’esercizio ovvero nel caso in cui la
scuola abbia interrotto l’attività per almeno un
anno.
Sezione VI – Sanzioni
Art. 32. Sanzioni.
1. In attuazione dell’articolo 18 bis, commi 2 e 4,
della L.R. 26/2002, si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 600,00 euro a 2.000,00 euro, per chiunque
eserciti nel territorio regionale la professione di
guida alpina senza essere iscritto all’albo regionale
della Lombardia per il grado esercitato, in
conformità agli articoli 20 e 26, commi 1 e 5 o
senza aver effettuato la comunicazione di cui
all’articolo 26, commi 2 e 5 o senza avere ottenuto
il riconoscimento di cui all’articolo 26, commi 3 o
4;
b) da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro, aumentati
della metà ai sensi dell’articolo 5 delle L.R.
15/2002 nel caso vi sia stato silenzio-assenso o
denuncia d’inizio attività, per chiunque eserciti nel
territorio regionale la professione di guida alpina
senza essere in possesso:
1) dell’abilitazione per il grado esercitato, rilasciata
dalla Regione o da altre regioni o province
autonome o rilasciata da uno Stato estero e idonea a
fondare il riconoscimento di cui all’articolo 26,
commi 3 o 4;
2) o di uno o più requisiti di cui all’articolo 21,
comma 1. Tuttavia, la mancanza del requisito di cui
all’articolo 21, comma 1, lettera a), non è
sanzionata se il cittadino di Paesi terzi diversi da
quelli citati nella lettera a) può esercitare la
professione ai sensi dell’articolo 26;
c) da 500,00 euro a 5.000,00 euro, per
l’applicazione di tariffe diverse da quelle approvate
a norma dell’articolo 28;
d) da 2.500,00 euro a 5.000,00 euro, per la mancata
stipulazione della polizza di cui all’articolo 21,
comma 1, lettera f) o all’articolo 31, comma 1,
lettera f);
e) da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro, in solido, per
coloro i quali esercitino un’attività corrispondente a
una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo,
comunque denominata, in difformità dall’articolo
15 della L.R. 26/2002 e dall’articolo 31 del presente
regolamento. 2. Ove il medesimo comportamento
sia sanzionabile ai sensi di più disposizioni, si
applica la sanzione più grave in concreto.
3. In attuazione dell’articolo 18 bis, commi 5 e 6,
fatto salvo quanto previsto dalla legge 363/2003 ,
sono competenti per la vigilanza, l’accertamento,
l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme
riscosse:
a) i comuni, per le violazioni della disciplina delle
guide alpine e degli accompagnatori di media
montagna, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);
b) i comuni e le province, per le violazioni della
disciplina delle scuole di alpinismo e di scialpinismo, di cui al comma 1, lettere d) ed e). 4.
Gli enti che, nell’esercizio della vigilanza, abbiano
constatato violazioni diverse da quelle di loro
competenza,
ne
trasmettono
immediata
segnalazione al soggetto competente ai sensi del
comma 3.
Sezione VII – Accompagnatori di media
montagna
Art. 33.Elenco speciale regionale
degli accompagnatori di media
montagna.
1. L’accompagnatore di media montagna svolge,
nelle zone determinate dal dirigente regionale
competente in materia di sport, sentito il collegio
regionale delle guide alpine, le attività di cui
all’articolo 18, comma 1, lettere a) e b), con
esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei
terreni innevati e di quelli che richiedono per la
progressione l’uso di corda, piccozza e ramponi. In
particolare illustra alle persone accompagnate le
caratteristiche dell’ambiente montano percorso.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 35 in
relazione con l’articolo 26, l’esercizio della
professione di accompagnatore di media montagna
nel territorio regionale è subordinato all’iscrizione
all’elenco speciale degli accompagnatori di media
montagna, tenuto dal collegio regionale delle guide
alpine. L’iscrizione dell’accompagnatore di media
montagna agli elenchi o albi di altre regioni che
prevedono tale figura non preclude l’iscrizione
all’elenco della Regione. Il collegio regionale delle
guide alpine rilascia agli iscritti la tessera di
riconoscimento e il distintivo, con il numero di
matricola, da tenersi in evidenza nell’esercizio della
professione.
3. Le domande di iscrizione sono presentate dagli
interessati al collegio regionale delle guide alpine,
corredate
della
documentazione
relativa
all’abilitazione all’esercizio della professione di
accompagnatore di media montagna, nonché
relativa ai requisiti di cui all’articolo 21, comma 1,
lettere a), c), d), e) ed f) e alla maggiore età.
L’abilitazione deve essere conseguita nei tre anni
precedenti la data di presentazione della domanda
di iscrizione; possono altresì essere iscritti
all’elenco speciale coloro che, pur avendo
conseguito l’abilitazione in data anteriore ai tre
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anni, abbiano frequentato con profitto, nei tre anni
precedenti la data di presentazione della domanda
di iscrizione, il corso di aggiornamento di cui
all’articolo 34. L’iscrizione s’intende concessa,
qualora all’interessato non venga comunicato il
provvedimento di diniego entro quarantacinque
giorni dalla presentazione della domanda.
4. L’abilitazione all’esercizio della professione di
accompagnatore di media montagna si consegue
mediante la frequenza del corso di cui al comma 5 e
il superamento dell’esame di cui al comma 9.
L’abilitazione è rilasciata dal dirigente regionale
competente in materia di sport.
5. La direzione generale regionale competente in
materia di sport cura o promuove l’organizzazione
almeno ogni tre anni dei corsi teorico-pratici di
formazione
e
preparazione
all’esame
di
accompagnatore di media montagna. La direzione
stabilisce modalità e programmi con la
collaborazione del collegio regionale delle guide
alpine; in particolare fissa le quote di iscrizione per
ciascun corso. La direzione, sulla base di apposita
convenzione, può altresì affidare l’organizzazione
dei corsi al collegio regionale.
6. I corsi sono organizzati nel rispetto della L.R.
95/1980. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi
sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri
di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di
istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo
rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi
organizzati dal collegio nazionale delle guide
alpine.
7. Il corso ha una durata minima di cinquantacinque
giorni e ha contenuto teorico-pratico volto a
formare l’idoneità tecnica e a trasmettere la
conoscenza
delle
peculiarità
culturali
e
naturalistiche delle montagne lombarde.
8. La domanda di ammissione al corso deve essere
presentata all’ente organizzatore del corso,
corredata dai seguenti documenti:
a) certificato attestante la maggiore età o
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000 ;
b) certificato attestante il possesso del titolo di
scuola secondaria di primo grado (ex licenza di
scuola media inferiore) o titolo di studio
equivalente ottenuto in altro Stato dell’UE o
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000 ;
c) attestato di superamento della prova attitudinale
di cui al comma 9 o dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000 . 9. La direzione
generale regionale competente in materia di sport,
con la collaborazione del collegio regionale delle
guide alpine, organizza le prove attitudinali per
l’ammissione al corso per accompagnatore di media
montagna, da sostenersi dinanzi a una
sottocommissione disciplinata a norma dell’articolo
25. La direzione rende noti il programma, la data e
la sede delle prove, almeno tre mesi prima del
giorno fissato per il loro espletamento, mediante
avviso, che pubblica sul B.U.R. e diffonde presso
tutte le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo della
Regione.
10. A pena di esclusione, i candidati fanno
pervenire alla direzione generale regionale
competente in materia di sport la domanda di
ammissione alla prova attitudinale almeno
quarantacinque giorni prima della data fissata per il
suo espletamento, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o mediante consegna alle sedi
del protocollo federato individuate nell’avviso di
cui al comma 9. La domanda è corredata dal
curriculum escursionistico e dai documenti di cui al
comma 8, lettere a) e b).
11.
Gli
istruttori
facenti
parte
della
sottocommissione, prima dello svolgimento della
prova attitudinale e durante lo stesso, devono
accertare l’idoneità del campo di prova e rilasciare
al presidente della commissione immediata
attestazione relativa agli accertamenti e alle attività
svolti. In presenza di accertamento sfavorevole, il
presidente sospende o rinvia la prova.
12. Gli esami di abilitazione sono indetti dalla
direzione generale regionale competente in materia
di sport, con tutte le forme di pubblicità di cui
all’articolo 33, comma 9 e si svolgono dinanzi a
una commissione disciplinata a norma dell’articolo
25.
13. L’esame consiste in prove tecnico-pratiche di
accompagnamento su terreno escursionistico,
nonché in una prova orale su tutte le materie del
corso.
14. L’ammissione agli esami è subordinata alla
regolare frequenza del corrispondente corso di cui
al comma 7, con valutazioni positive nelle verifiche
intermedie.
Art. 34. Aggiornamento
professionale e validità
dell’iscrizione all’elenco.
1. La direzione generale regionale competente in
materia di sport, con la collaborazione del collegio
regionale delle guide alpine, cura o promuove
annualmente corsi di aggiornamento per gli
accompagnatori di media montagna, secondo
modalità e contenuti determinati con decreto del
dirigente regionale competente in materia di sport;
in particolare, la direzione fissa le quote di
iscrizione per ciascun corso.
2. A pena di cancellazione dall’elenco speciale, gli
accompagnatori di media montagna producono al
proprio collegio regionale con frequenza triennale
un certificato medico attestante l’idoneità psicofisica rilasciato dall’ASL competente, un attestato
comprovante la regolare frequenza nel triennio di
un corso di aggiornamento, nonché la polizza
assicurativa di cui all’articolo 21, comma 1, lettera
f).
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3. Nel caso in cui l’accompagnatore di media
montagna non possa frequentare il corso di
aggiornamento per malattia o per altre comprovate
cause di forza maggiore e, tuttavia, frequenti il
corso di aggiornamento immediatamente successivo
alla cessazione dell’impedimento, non si effettua la
cancellazione dall’elenco speciale, se il corso si
conclude entro un anno dalla cessazione
dell’impedimento.
Art. 35. Norma di rinvio.
1. Agli accompagnatori di media montagna si
applicano gli articoli 26, 28, 30 e 32, con esclusione
della lettera e). A tal fine, le citazioni delle guide
alpine e dell’albo professionale regionale delle
guide alpine effettuate in detti articoli s’intendono
riferite agli accompagnatori di media montagna e
all’elenco speciale regionale degli accompagnatori
di media montagna.
Capo IV Ordinamento delle aree
sciabili
Sezione I – Tipi e requisiti
Art. 36. Area sciabile, area sciabile
attrezzata, piste.
1. Su proposta delle comunità montane, conforme
agli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, la Giunta regionale delimita le aree
sciabili, previo parere del comitato consultivo per le
aree sciabili. Costituisce area sciabile la superficie
nell’ambito della quale le comunità montane
territorialmente competenti possono autorizzare
l’apprestamento di una o più piste destinate alla
pratica degli sport sulla neve.
2. La porzione di area sciabile sulla quale la
comunità montana ha autorizzato l’apprestamento
di una o più piste costituisce area sciabile
attrezzata. L’area sciabile attrezzata comprende
anche gli impianti di risalita e gli impianti
d’innevamento, ove presenti.
3. L’autorizzazione all’apprestamento di una pista
di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione
dell’area sciabile di cui al comma 1, costituisce, ai
sensi dell’articolo 2 della legge 363/2003,
individuazione dell’area sciabile attrezzata e,
pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il
presupposto per la costituzione coattiva di servitù
connesse alla gestione dell’area, previo pagamento
della
relativa
indennità,
quantificata
consensualmente dal beneficiario della servitù e dal
proprietario del fondo servente, con applicazione di
quanto previsto dall’articolo 1032 del codice civile
qualora l’accordo non venga raggiunto.
4. Le piste, a seconda della destinazione attribuita
in sede di autorizzazione all’apprestamento, si
distinguono in:
a) piste da discesa destinate alla pratica dello sci
alpino e dello snowboard ovvero alla pratica
esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva
dello snowboard;
b) piste da fondo destinate alla pratica dello sci da
fondo;
c) piste destinate ad altri sport sulla neve, quali la
slitta e lo slittino. 5. La pista può essere in tutto o
in parte utilizzata come campo-scuola per la pratica
dello sport sulla neve cui la pista è destinata.
6. Costituisce itinerario sciistico un percorso misto
non compreso nell’area sciabile attrezzata, che può
non essere: delimitato, classificato ai sensi del capo
IV, sezione II, preparato, controllato e protetto;
pertanto è percorribile dall’utente a suo esclusivo
rischio e pericolo; è segnalato e normalmente
accessibile nei limiti di cui al comma 7, ed è
segnato in arancione.
7. Il gestore di cui all’articolo 45 o qualsiasi altro
interessato che si faccia carico della segnaletica,
volta all’individuazione in loco dell’accesso e del
percorso di un itinerario sciistico e alla sua
segnatura in arancione, deve provvedere alla
chiusura dell’accesso in caso di ragionevoli
previsioni di pericoli derivanti dalle condizioni
atmosferiche ed in particolare da valanghe, slavine,
frane e simili eventi. Egli deve altresì installare in
corrispondenza dell’accesso all’itinerario un avviso
circa la potenziale pericolosità dell’itinerario, in
considerazione dell’eventuale mancanza della
delimitazione,
della
classificazione,
della
preparazione, del controllo, della protezione,
nonché della segnaletica diversa da quella di cui al
presente comma.
8. All’interno delle aree sciabili aventi più di tre
piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i
gestori delle piste d’intesa con i comuni interessati
individuano, nelle giornate in cui non si svolgono
manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da
riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e
snowboard agonistico. Le aree di cui al presente
comma devono essere separate con adeguate
protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le
frequentano devono essere muniti di casco
protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il
ruolo di allenatore.
9. All’interno delle aree sciabili aventi più di venti
piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i
gestori delle piste d’intesa con i comuni interessati
individuano le aree da riservare alla pratica di
evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard
(snowpark). Le aree di cui al presente comma
devono essere separate con adeguate protezioni
dalle altre piste, dotate di strutture per la pratica
delle
evoluzioni
acrobatiche,
regolarmente
mantenute; tutti coloro che le frequentano devono
essere dotati di casco protettivo omologato.
Art. 37. Requisiti generali delle
piste.
1. Le piste, di cui all’articolo 36, comma 4, hanno i
requisiti minimi tali da garantire rispetto per
l’ambiente, idoneità idrogeologica, servizi adeguati
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per gli sportivi, collegamento alla rete del trasporto
pubblico, assenza di pericoli, soprattutto di frane e
valanghe, in particolare:
a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee
e tali da consentirne un corretto inserimento
ambientale;
b) sono dotate a livello comprensoriale di un
adeguato complesso di servizi atti a garantire
all’utenza assistenza e sicurezza in caso di
necessità;
c) sono inserite in comprensori collegati
direttamente o a mezzo di impianto di trasporto
pubblico, alla rete viaria normalmente accessibile
durante la stagione invernale;
d) sono prive di ostacoli tali da costituire un
pericolo durante l’apertura al transito degli sciatori;
e) sono prive di attraversamenti a livello con strade
carrozzabili aperte al traffico invernale o con
tracciati utilizzati da sciovie, slittovie o altri mezzi
di risalita; tuttavia l’attraversamento a livello di una
strada carrozzabile può essere consentito caso per
caso per giustificati motivi, subordinatamente
all’adozione di misure atte a costringere lo sciatore
ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento;
f) ove ciò sia ambientalmente compatibile sono
inerbite per tutta la superficie, scarpate comprese;
g) l’area comune a più piste presenta caratteristiche
tali da consentire l’agevole scorrimento degli
sciatori;
h) i percorsi di trasferimento (skiweg) non superano
una pendenza media del quindici per cento;
i) la confluenza di due o più piste ha luogo in
settore che, per ampiezza e visibilità, non costringa
lo sciatore all’arresto repentino o a bruschi
cambiamenti di direzione, ferma restando la
necessità di opportuna segnalazione.
Art. 38. Requisiti delle piste da
discesa.
1. Le piste da discesa hanno i seguenti ulteriori
requisiti minimi:
a) hanno dimensioni correlate alla portata degli
impianti serventi, alle esigenze di smaltimento degli
sciatori e alle caratteristiche della pista; la larghezza
è in ogni caso non inferiore a 20 metri, salvo che
per tratti opportunamente segnalati;
b) se utilizzate come percorsi di trasferimento
(skiweg) o di rientro hanno larghezza non inferiore
a 3,50 metri;
c) hanno un franco verticale libero non inferiore a
3,50 metri durante l’apertura al transito degli
sciatori, salvo casi particolari, quali per esempio i
sottopassi o salvo brevi tratti, ferma restando la
necessità in ogni caso di opportuna segnalazione;
d) la parte terminale, per larghezza e profilo, è tale
da permettere il sicuro arresto degli sciatori in
relazione alle caratteristiche della pista e alla
possibilità di stazionamento di persone nella zona.
Art. 39.Requisiti delle piste da
fondo.
1. Le piste da fondo hanno i seguenti ulteriori
requisiti minimi:
a) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati
pianeggianti garantiscono la presenza di almeno
una traccia per il passo alternato e una per il passo
pattinato, oltre a una fascia di almeno 1 metro per
ogni lato priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o
affioranti dal suolo;
b) salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati
in salita hanno larghezza tale da consentire
l’agevole sorpasso;
c) salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i
tracciati in discesa devono avere larghezza tale da
consentire l’agevole sorpasso o il rallentamento,
oltre a una fascia di almeno 1 metro per ogni lato
priva di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti
dal suolo;
d) hanno un franco verticale libero non inferiore a
2,50 metri durante l’apertura al transito degli
sciatori;
e) ai tratti in salita e in discesa devono se possibile
alternarsi tratti pianeggianti, al fine di garantire la
varietà del percorso e il gradimento dell’utenza.
Sezione II – Classificazione delle piste
Art. 40.Classificazione delle piste da
discesa.
1. Le piste da discesa sono classificate secondo la
seguente tipologia:
a) pista facile (segnata in blu): pista avente
pendenza longitudinale e trasversale non superiore
al venticinque percento, fatta eccezione per brevi
tratti;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso): pista
avente pendenza longitudinale e trasversale non
superiore al quaranta percento, fatta eccezione per
brevi tratti;
c) pista difficile (segnata in nero): pista avente
pendenza superiore al quaranta percento.
Art. 41. Classificazione delle piste
da fondo.
1. Le piste da fondo sono classificate secondo la
seguente tipologia:
a) pista facile (segnata in blu), praticabile da
sciatori
principianti,
avente
le
seguenti
caratteristiche:
1) pendenza longitudinale non superiore al dieci
percento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno
aperto;
2) lunghezza non superiore a 10 chilometri;
3) dislivello massimo mediamente non superiore a
40 metri per ogni chilometro di pista;
4) sezione che normalmente non presenta pendenza
trasversale;
5) tracciato che non presenta in alcun tratto
passaggi impegnativi quali: curve molto strette;
salite ripide o lunghe, che comportino una discreta
padronanza delle tecniche di sciata e siano
superabili da un principiante solo con passo a
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scaletta; discese ripide e lunghe o con scarsa
visibilità;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso),
praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello
sci da fondo, avente le seguenti caratteristiche:
1) pendenza longitudinale non superiore al venti
percento, fatta eccezione per brevi tratti su terreno
aperto;
2) lunghezza non superiore a 20 chilometri;
3) dislivello massimo mediamente non superiore a
80 metri per ogni chilometro di pista;
4) sezione che presenta moderata pendenza
trasversale;
5) tracciato che non presenta un elevato numero di
passaggi impegnativi;
c) pista difficile (segnata in nero), praticabile da
sciatori esperti, avente almeno una delle seguenti
caratteristiche:
1) pendenza longitudinale superiore al venti
percento;
2) dislivello massimo superiore a 80 metri per ogni
chilometro di pista;
3) sezione che presenta pendenza trasversale;
4) tracciato che presenta un adeguato numero di
passaggi impegnativi.
Sezione III – Apprestamento e apertura al
pubblico
Art. 42. Autorizzazione
all’apprestamento della pista.
1. La domanda di autorizzazione all’apprestamento
della pista, coerente con gli strumenti di
pianificazione e con le previsioni di cui all’articolo
16 della L.R. 26/2002, è presentata alla comunità
montana nel cui territorio il richiedente intende
apprestare la pista.
2. La domanda è corredata dalla seguente
documentazione in triplice copia, redatta da un
tecnico abilitato:
a) progetto della pista che s’intende apprestare,
costituito da:
1) planimetria del comprensorio sciistico, a curve di
livello, in scala 1:10.000, sulla quale è
rappresentato il complesso delle piste, nonché degli
impianti, delle infrastrutture e dei servizi loro
funzionali, con riferimento anche a eventuali
sviluppi programmati;
2) planimetria della pista, a curve di livello, in scala
minima di 1:4.000, sulla quale è rappresentato
quanto segue:
2.1) l’esatto tracciato della pista e dei collegamenti
ad altre piste, comprese quelle di cui siano esercenti
altri soggetti;
2.2) i tratti di pista serviti da più impianti di
trasporto a fune;
2.3) gli impianti, le infrastrutture e i servizi
funzionali alla pista;
2.4) le particolarità morfologiche della pista;
2.5) le opere eventualmente programmate
(allargamenti,
disboscamenti,
spietramenti,
inerbimenti, livellamenti, scavi, movimenti di terra,
rete di canali per la raccolta di acque superficiali,
ecc.);
2.6) le sezioni di cui al numero 3);
2.7) gli elementi materiali che s’intende posare o gli
interventi materiali che s’intende realizzare al fine
di garantire lo svolgimento dei compiti e il
raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57;
3) sezioni trasversali più significative e, in ogni
caso, nei punti in cui sono previsti movimenti di
terra;
4) carta delle pendenze in scala minima 1:4.000;
5) carta e relazione geologica relativa alla pista e
alle aree limitrofe, con particolare riferimento al
rischio valanghe e agli eventuali sistemi di
protezione attivi o passivi che s’intende mettere in
atto contro di esso;
b) relazione tecnica articolata nei seguenti
argomenti:
1) descrizione del contenuto degli elaborati di cui
alla lettera a), numeri 1, 2, 3 e 4. La relazione si
sofferma, fra l’altro, sui seguenti punti:
1.1) caratteristiche della pista (pendenza
longitudinale media e massima, dislivelli, pendenze
trasversali, larghezza media e minima, lunghezza
orizzontale e inclinata sull’asse della pista,
superfici, quote altimetriche, orientamento dei
versanti, ecc.);
1.2) connotati dei siti attraversati (morfologia e
struttura del terreno, colture in atto);
1.3) descrizione di eventuali opere necessarie al
completamento della pista e delle infrastrutture che
la interessano;
1.4) valutazioni dimensionali della pista in
relazione alla funzionalità del comprensorio e alla
portata degli impianti serventi;
2) descrizione degli elementi e degli interventi
finalizzati a garantire lo svolgimento dei compiti e
il raggiungimento dei risultati di cui agli articoli 48,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ove non possano
essere rappresentati ai sensi della lettera a), numero
2.7);
3) proposta motivata di classificazione della pista.
3. La comunità montana:
a) accerta la regolarità della domanda e della
documentazione;
b) accerta la conformità della pista progettata alle
prescrizioni del presente regolamento e in
particolare ai requisiti di cui agli articoli 37, 38 e
39;
c) accerta la conformità della pista progettata agli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
nonché a specifiche previsioni e piani della
comunità montana stessa;
d) raggiunge un’intesa con i comuni interessati;
e) acquisisce parere tecnico della commissione
tecnica per le piste destinate agli sport sulla neve
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che ogni comunità montana istituisce e
regolamenta. 4.
Perfezionata l’istruttoria, la
comunità montana rilascia, entro novanta giorni
dalla domanda, l’autorizzazione all’apprestamento
della pista, stabilendo eventuali ulteriori
prescrizioni, nonché il termine per l’apprestamento.
5. La comunità montana trasmette l’autorizzazione
al richiedente e, in copia, alla direzione generale
regionale competente in materia di sport.
Art. 43. Autorizzazione all’apertura
al pubblico della pista apprestata.
1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell’articolo 42
provvede nel termine all’apprestamento della pista.
2. Perfezionato l’apprestamento, l’interessato
presenta alla comunità montana la domanda di
autorizzazione all’apertura al pubblico.
3. La domanda è corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione di un tecnico abilitato che certifica
la conformità della pista all’autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai
sensi del D.P.R. 445/2000 , con la quale il
richiedente attesta di aver istituito il servizio pista e
il servizio di soccorso di cui all’articolo 45, comma
1, lettere b) e d), e di aver nominato il direttore
della pista di cui all’articolo 45, comma 1, lettera
c), con i requisiti di cui all’articolo 47,
specificandone le generalità;
c) copia autentica del contratto di cui all’articolo
45, comma 1, lettera a). La presentazione della
copia può essere sostituita dall’esibizione
dell’originale.
4. La comunità montana accerta che il richiedente
abbia apprestato la pista in conformità
all’autorizzazione rilasciata, nonché la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
5. Perfezionata l’istruttoria, la comunità montana
rilascia entro trenta giorni dalla domanda
l’autorizzazione all’apertura al pubblico della pista,
con la quale provvede altresì alla classificazione ai
sensi del capo IV, sezione II, e fissa eventuali
prescrizioni specifiche per l’esercizio e il termine
adeguato entro cui deve essere aperta la pista.
6. La comunità montana trasmette l’autorizzazione
al richiedente e, in copia, alla direzione generale
regionale competente in materia di sport, alla quale
comunica altresì il nominativo del direttore della
pista.
7. Il richiedente autorizzato all’apertura al pubblico
assume la funzione di gestore della pista.
Art. 44. Elenco regionale delle piste
destinate agli sport sulla neve.
1. Le piste di cui è stato autorizzato
l’apprestamento sono incluse nell’elenco regionale
delle piste destinate agli sport sulla neve, istituito
presso la direzione generale regionale competente
in materia di sport.
2. L’elenco viene aggiornato con i dati conseguenti
all’autorizzazione all’apertura al pubblico e alla
classificazione.
3. Nell’elenco sono riportate in particolare:
a) le generalità del gestore della pista;
b) la classificazione della pista e le sue
caratteristiche;
c) le generalità del direttore della pista.
Sezione IV – Esercizio
Art. 45. Gestore della pista.
1. Il gestore della pista, prima dell’apertura al
pubblico, deve:
a) stipulare un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi
derivanti da responsabilità del gestore in relazione
all’uso della pista;
b) istituire un adeguato servizio pista, composto da
uno o più addetti a seconda delle necessità, per lo
svolgimento dei compiti di cui agli articoli 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57 ovvero affidare i compiti a
terzi ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 54,
comma 4 e 55, comma 4;
c) nominare un direttore della pista per lo
svolgimento dei compiti di cui all’articolo 46,
comma 1;
d) istituire un adeguato servizio di soccorso per lo
svolgimento dei compiti di cui all’articolo 48,
comma 4, salvo che la comunità montana autorizzi
il gestore a non istituire il servizio, in
considerazione del fatto che l’estensione della pista
o altre circostanze locali consentono un equivalente
soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso.
2. Il servizio piste, il direttore delle piste e il
servizio di soccorso possono essere comuni a più
piste facenti parte della medesima area sciabile
attrezzata. In tal caso l’adeguatezza del servizio
piste e del servizio di soccorso e l’idoneità del
direttore delle piste sono commisurate al complesso
delle piste alle quali ineriscono.
3. Il gestore della pista comunica il nominativo del
direttore della pista alla comunità montana
competente per territorio e alla direzione generale
regionale competente in materia di sport.
Art. 46. Compiti del direttore della
pista.
1. Il gestore della pista è responsabile del
coordinamento e della direzione del servizio di
soccorso, del servizio piste e delle operazioni
eventualmente affidate a terzi ai sensi degli articoli
54, comma 4 e 55, comma 4.
2. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento
e direzione di cui al comma 1, il gestore della pista
nomina il direttore della pista.
Art. 47. Requisiti del direttore della
pista.
1. Può essere nominato direttore della pista chi è in
possesso dei seguenti requisiti:
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a) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro
Stato appartenente all’UE o cittadinanza di un
Paese terzo che abbia concluso con l’UE accordi di
associazione o specifici accordi bilaterali in materia
di libera circolazione delle persone;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica, risultante da certificato
medico, rilasciato dall’ASL competente;
d) possesso del titolo di scuola secondaria di primo
grado (ex licenza di scuola media inferiore) o titolo
di studio equivalente ottenuto in altro Stato
dell’UE;
e) non aver riportato condanne penali che
comportino l’interdizione anche temporanea
dall’esercizio di una professione, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
f) abilitazione all’esercizio della professione di
maestro di sci o della professione di guida alpinamaestro di alpinismo con iscrizione ai rispettivi albi
da almeno cinque anni, oppure qualifica FISI di
omologatore di piste di sci nazionali ed esercizio
della corrispondente attività da almeno cinque anni,
in alternativa a specifica abilitazione conseguita a
seguito di apposito corso di formazione promosso
dalla direzione generale regionale competente in
materia di sport, nel rispetto della L.R. 95/1980;
g) assenza di nomina quale direttore di altra pista
situata in diversa area sciabile attrezzata.
Art. 48. Caratteristiche e compiti del
servizio di soccorso.
1. Il gestore della pista è responsabile dei compiti di
soccorso di cui al comma 4 e, per il loro
svolgimento, istituisce il servizio di soccorso,
affidandolo al coordinamento e alla direzione del
direttore della pista.
2. Il servizio di soccorso è composto da persone in
possesso della qualificazione formativa di
soccorritore, conseguita secondo la vigente
normativa in materia, e in possesso di capacità
sciistiche adeguate agli interventi nelle aree sciabili.
Il gestore della pista determina annualmente
l’organico del servizio di soccorso, dandone
comunicazione scritta entro il 30 novembre di ogni
anno alla comunità montana competente per
territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione
alla direzione generale regionale competente in
materia di sport.
3. Il servizio di soccorso è dotato delle attrezzature
e degli equipaggiamenti necessari e idonei allo
svolgimento dei compiti di cui al comma 4. In
particolare sulla pista sono posti dei punti fissi di
chiamata dai quali sia possibile richiedere eventuale
soccorso e stabilire opportuni collegamenti.
4. Il servizio di soccorso ha il compito di recuperare
rapidamente e con perizia le persone infortunate
sulla pista, effettuare gli interventi sanitari di primo
soccorso e trasportare l’infortunato sino a
consegnarlo agli ordinari servizi di soccorso.
5. La responsabilità del servizio di soccorso cessa
con la consegna dell’infortunato agli ordinari
servizi di soccorso.
6. Il gestore entro il 30 novembre di ogni anno
comunica alla comunità montana competente per
territorio, la quale a sua volta ne dà comunicazione
alla direzione regionale competente in materia di
sport se nella precedente annualità si siano
verificati degli infortuni sulle piste, trasmettendo
l’elenco analitico degli infortuni eventualmente
accaduti, che indichi anche la dinamica degli
incidenti stessi. La direzione generale regionale
provvede annualmente alla trasmissione dei dati
raccolti al Ministero della salute, a fini scientifici e
di studio.
Art. 49.Compiti del servizio pista.
1. Il gestore della pista è responsabile dei compiti
di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e
per il loro svolgimento, istituisce il servizio pista,
affidandolo al coordinamento e alla direzione del
direttore della pista ovvero procede con
affidamento a terzi ai sensi e nei limiti di cui agli
articoli 54, comma 4 e 55, comma 4.
Art. 50.Delimitazione delle piste da
discesa.
1. Le piste da discesa aperte al transito degli utenti
sono delimitate lateralmente con palinatura
realizzata e posata in modo tale da consentire di
seguire il tracciato della pista anche in condizioni di
scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi
destro e sinistro.
2. La palinatura può essere omessa:
a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi
naturali;
b) nei tratti in cui reti di protezione o altri elementi
di sicurezza, purché ben visibili, siano posti in
aderenza al tracciato della pista;
c) nei tratti di confluenza di più piste;
d) in brevi tratti di raccordo delle piste.
3. La palinatura è integrata con dischi posti a
intervalli di circa 100 metri recanti la
denominazione o numerazione della pista. I dischi
sono numerati in progressione a partire dalla quota
inferiore.
4. La palinatura è realizzata con aste a sezione
circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o
nero, in funzione della classificazione. Al fine di
consentire l’individuazione dei lati destro e sinistro
delle piste, la parte terminale delle aste è di colore
arancione per un’altezza rispettivamente di 80
centimetri e di 30 centimetri.
Art. 51. Delimitazione delle piste da
fondo.
1. Le piste da fondo aperte al transito degli utenti
sono delimitate lateralmente con apposita
palinatura, realizzata e posata in modo tale da
consentire di seguire il tracciato della pista anche in
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condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone
altresì i bordi destro e sinistro:
a) lungo il bordo pista che separa tracciati adiacenti
con diverso senso di marcia;
b) lungo almeno un bordo pista quando questa sia
tracciata in ambiti scarsamente connotati da
elementi naturali. 2. Sulle piste da fondo di
lunghezza superiore a 3 chilometri la palinatura è
integrata con cartelli che, posti a intervalli di 200
metri, indicano la distanza ancora da percorrere.
3. La palinatura è realizzata con aste a sezione
circolare o prive di spigoli, di colore blu, rosso o
nero, in funzione della classificazione. La parte
terminale delle paline è colorata di arancione per un
altezza di 80 centimetri.
Art. 52. Delimitazione delle piste
destinate ad altri sport sulla neve.
1. Le piste destinate ad altri sport sulla neve sono
delimitate, a seconda delle caratteristiche
morfologiche delle stesse, nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’articolo 50 nel caso le stesse
risultino assimilabili a piste da discesa; sono invece
delimitate nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’articolo 51 nel caso risultino assimilabili alle
piste da fondo; per entrambe le tipologie sono
ammessi gli adattamenti necessari per la pratica
delle specifiche attività sportive.
Art. 53. Segnaletica delle piste.
1. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate
della segnaletica necessaria alla corretta
informazione degli utenti, determinata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
localizzata secondo le caratteristiche e con i criteri
stabiliti nel presente regolamento. La segnaletica è
realizzata in modo tale da consentire l’agevole
rimozione a conclusione della stagione invernale.
2. All’utente è data adeguata informazione, anche
mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi
segnaletici in uso nei comprensori, sulla
classificazione e sulle regole di comportamento
degli utenti.
3. La segnaletica soddisfa le seguenti esigenze:
a) integrare la palinatura di cui agli articoli 50, 51 e
52, al fine di consentire allo sciatore di individuare
il tracciato della pista senza difficoltà anche in
condizioni di cattiva visibilità;
b) all’inizio della pista, anche se posto all’origine di
una biforcazione, evidenziare la denominazione o
numerazione e la segnatura relativa alla
classificazione, nonché l’eventuale chiusura ed
eventualmente le condizioni della pista;
c) lungo la pista, fornire le informazioni integrative
della palinatura, di cui all’articolo 50, comma 3 e
all’articolo 51, comma 2;
d) all’origine delle principali biforcazioni delle
piste, dare, mediante appositi e ben evidenti segnali
direzionali, informazioni circa la direzione ed
eventualmente le destinazioni raggiungibili;
e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti
di risalita che costituiscono principali linee di
alimentazione dei comprensori per lo sci da discesa,
fornire mediante appositi pannelli sia un prospetto
generale degli impianti e delle piste esistenti,
recante le informazioni di cui alla lettera b), gli
orari di apertura e chiusura, le informazioni relative
alle condizioni atmosferiche, sia un avviso che
riproduca le norme di cui agli articoli 58, 59 e 61;
f) in corrispondenza dei principali accessi dei
comprensori per lo sci da fondo, fornire mediante
appositi pannelli sia un prospetto generale delle
piste esistenti, recante le informazioni di cui alla
lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le
informazioni relative alle condizioni atmosferiche,
sia un avviso che riproduca le norme di cui agli
articoli 58 e 60;
g) le piste con caratteristiche che richiedono
particolari capacità e tecniche di sciata o l’utilizzo
di attrezzature specifiche sono segnalate in
corrispondenza degli accessi e, se servite da
impianti senza altra alternativa di discesa, alle
stazioni degli impianti di risalita;
h) fornire tutte le necessarie indicazioni agli sciatori
per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in
particolare per un’andatura maggiormente cauta in
relazione a specifiche circostanze, mediante
segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui
divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi,
nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti
i tratti di pista attraversati. La simbologia e le
caratteristiche grafiche dei segnali d’obbligo, di
divieto e di pericolo si conformano alle norme
dell’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
i) informare adeguatamente circa le condizioni
atmosferiche.
Art. 54. Preparazione delle piste.
1. Le piste aperte al transito degli utenti sono
oggetto di adeguata preparazione, affinché siano in
condizioni idonee alla sicura agibilità e alla sicura
pratica degli sport sulla neve.
2. In particolare, si provvede a:
a) curare il manto nevoso in relazione alle
condizioni meteorologiche e di innevamento;
b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e
che lo sciatore non può scorgere facilmente;
c)
proteggere
gli
ostacoli
che,
anche
temporaneamente, non possono essere rimossi dalle
piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non
può scorgere facilmente;
d)
effettuare
l’ordinaria
e
straordinaria
manutenzione della pista, inclusa quella estiva e
inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di
garantire la stabilità delle terre e una corretta
regimazione delle acque. Il gestore deve astenersi
dall’utilizzare additivi dannosi per l’ambiente, nella
produzione di neve artificiale. 3. La segnaletica, gli
impianti di innevamento artificiale, le piccole pietre
e i piccoli cumuli di neve, la discontinuità e
l’irregolarità del manto nevoso causate da
variazioni delle condizioni atmosferiche, dalla
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produzione di neve artificiale programmata, dalla
battitura, dall’usura giornaliera, dalla caduta di altri
sciatori o da una parziale battitura della pista a
seguito di nevicata non sono da considerare ostacoli
e spetta quindi allo sciatore l’onere di evitarli.
4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure
di protezione particolarmente complesse possono
essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio
piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.
Art. 55. Protezione delle piste.
1. Le piste aperte al transito degli utenti sono
oggetto di adeguata protezione, secondo ragionevoli
previsioni, da pericoli, specialmente dal pericolo di
valanghe e frane.
2. In particolare, si provvede a:
a) proteggere con barriere anticaduta i bordi delle
piste in corrispondenza con scoscendimenti
pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi,
seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti,
diramazioni e in tutte le situazioni particolari di
pericolo di caduta per gli sciatori;
b) segnalare le intersezioni delle piste con le strade
aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di
impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più
serie di barriere trasversali che, mediante passaggi
obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi,
inducano lo sciatore a limitare la velocità e a
modificare la direzione di marcia. 3.
Nella
realizzazione e messa in esercizio delle barriere
utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la
velocità e a modificare la direzione di marcia e dei
sistemi di protezione in generale, devono essere
adottati, anche in relazione alla funzione degli
stessi, accorgimenti che considerino gli effetti di un
eventuale urto dello sciatore.
4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure
di protezione particolarmente complesse possono
essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio
piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.
Art. 56. Regolazione dell’accesso
alle piste.
1. Salvo quanto previsto al comma 4, le piste da
discesa sono aperte al transito degli utenti
dall’orario di apertura dei rispettivi impianti
serventi sino a quindici minuti successivi alla loro
chiusura.
2. Salvo quanto previsto al comma 4, le piste da
fondo sono aperte al transito degli utenti negli orari
esposti sugli appositi pannelli di cui all’articolo 53,
comma 3, lettera f).
3. Salvo quanto previsto al comma 4, le piste
destinate ad altri sport sulla neve sono aperte al
transito degli utenti dall’orario di apertura dei
rispettivi impianti serventi sino a quindici minuti
successivi alla loro chiusura, ovvero, ove non
esistano detti impianti, negli orari esposti su
appositi pannelli.
4. È disposta ed effettuata la chiusura degli accessi
delle piste, anche durante l’orario di cui ai commi
1, 2 e 3, in tutte le situazioni di potenziale
pericolosità, anche temporanea, con particolare
riferimento a:
a) situazioni nelle quali non è possibile garantire lo
svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei
risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56,
57;
b) pericolo derivante da condizioni ambientali e
climatologiche;
c) pericolo di distacco di valanghe;
d) le operazioni di battitura con mezzi meccanici e
tutte le altre operazioni potenzialmente pericolose;
e) gare o allenamenti. 5. La chiusura delle piste ai
sensi del comma 4 è totale o parziale a seconda
dell’estensione della potenziale pericolosità.
6. La chiusura delle piste ai sensi del comma 4 è
effettuata per mezzo di palinatura incrociata o di
altra idonea barriera trasversale estesa all’intera
larghezza della pista ed è segnalata sia, dove
occorre, mediante segnale di pericolo, sia nei
pannelli di cui all’articolo 53, comma 3, lettere e) e
f).
7 Una pista da discesa può essere in tutto o in parte
interdetta temporaneamente dal gestore alla pratica
dello snowboard.
Art. 57. Controllo delle piste.
1. Le piste aperte al transito degli utenti sono
oggetto di controllo costante, al fine di garantire lo
svolgimento dei compiti e il raggiungimento dei
risultati di cui agli articoli 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, con particolare riguardo alla sicurezza degli
utenti.
2. Il controllo è anche volto a effettuare la vigilanza
sullo svolgimento delle attività sciistiche al fine di
garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli
58, 59, 60 e 61. L’addetto al servizio pista segnala
le violazioni ai soggetti competenti per la vigilanza
e, nel caso le violazioni siano reiterate o gravi, può
disporre l’allontanamento dalle piste dell’utente che
le ha commesse.
3. Dopo la chiusura degli impianti di risalita sono
effettuate discese di controllo per accertare che
sulle piste servite da detti impianti non siano rimasti
utenti in difficoltà.
Sezione V – Comportamento degli utenti
Art. 58. Regole generali.
1. Ai fini del presente regolamento, si considera
utente della superficie innevata chiunque vi si trovi,
anche momentaneamente, per la pratica degli sport
sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. La citazione
nella presente sezione del gestore della pista o del
gestore dell’impianto di risalita s’intende riferita
anche ai loro incaricati, ivi compresi il direttore
della pista e le persone facenti parte del servizio
pista e del servizio di soccorso.
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2. Fermo restando quanto previsto dalla legge
363/2003 gli utenti delle aree sciabili attrezzate
devono rispettare le seguenti regole di
comportamento:
a) l’utente deve comportarsi in modo da non
costituire pericolo di danno per sé, per altre persone
o per cose altrui, anche nell’esercizio di un proprio
diritto o di una propria facoltà. A tal fine, il
comportamento dell’utente (ivi compresi la
velocità, la distanza di sicurezza, l’andatura, il
percorso, la tecnica, le manovre, gli accorgimenti)
deve essere adeguato alla situazione di fatto, in
particolare alla situazione individuale (capacità,
conoscenze tecniche, preparazione psico-fisica,
attrezzatura) propria e, in quanto conoscibile, altrui,
nonché alla situazione generale conoscibile
(condizioni atmosferiche, ambientali e dell’area
sciabile attrezzata, visibilità, affollamento), oltre a
tutti gli altri fattori che possano concorrere a
costituire pericolo. L’obbligo di adeguare il proprio
comportamento può anche comportare la parziale o
totale astensione dalla pratica dello sport sulla neve
o da qualsiasi altro utilizzo dell’area sciabile
attrezzata;
b) l’utente, nei limiti del possibile, deve prestare
assistenza agli altri utenti che ne appaiano
bisognosi, in quanto in difficoltà o incorsi in
incidenti, e, in particolare, deve segnalarne la
presenza agli utenti che sopraggiungono,
richiedendo la loro collaborazione ove necessaria, e
deve avvertire immediatamente il gestore della pista
o il gestore dell’impianto o le persone competenti
per la vigilanza e per l’accertamento delle
violazioni;
c) l’utente deve attenersi:
1) alla delimitazione, alla segnaletica, alla
regolazione dell’accesso curate dal gestore della
pista, nonché alle regole di utilizzo dell’impianto di
risalita esposte al pubblico a cura del relativo
gestore;
2) alle disposizioni particolari impartite,
nell’esercizio dei loro compiti, dal gestore della
pista o dal gestore dell’impianto di risalita o dalle
persone competenti per la vigilanza e per
l’accertamento delle violazioni;
d) l’utente deve fornire le proprie generalità,
nonché le informazioni richieste, al gestore della
pista o al gestore dell’impianto o alle persone
competenti per la vigilanza e per l’accertamento
delle violazioni, nei soli casi e limiti in cui sia
necessario per l’esercizio dei loro compiti, ivi
compresi i casi in cui l’utente sia coinvolto o
testimone in un incidente;
e) l’utente può utilizzare la pista esclusivamente
facendo uso degli attrezzi tipici della pratica dello
sport sulla neve al quale la pista è destinata, fermo
restando quanto previsto dalla lettera f) e fermo
restando quanto segue, come previsto dall’articolo
15 della legge 363/2003:
1) è vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i
casi di urgente necessità;
2) chi discende la pista senza sci deve tenersi ai
bordi delle piste, rispettando quanto previsto
all’articolo 16, comma 3;
3) in occasione di gare è vietato agli estranei
sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di
gara o percorrerla;
4) la risalita della pista con gli sci ai piedi è
normalmente vietata. Essa è ammessa previa
autorizzazione del gestore dell’area sciabile
attrezzata d’intesa con le locali sezioni provinciali
del Club Alpino Italiano (CAI) o, in mancanza di
tale autorizzazione, in casi di necessità, e deve
comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura
di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e
rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge,
nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile
attrezzata;
f) il gestore della pista, il gestore dell’impianto di
risalita o le persone competenti per la vigilanza e
per l’accertamento delle violazioni possono
percorrere la pista con qualunque mezzo, nei soli
casi e limiti in cui sia necessario per l’esercizio dei
loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia
usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al
pubblico della pista ovvero nei casi e limiti in cui
sia necessario e urgente per l’esercizio dei loro
compiti, comunque facendo uso di segnaletica
luminosa e acustica;
g) hanno la precedenza e non devono essere
intralciati:
1) l’utente proveniente da destra, negli incroci fra
piste, salvo diversa segnaletica;
2) l’utente in movimento, rispetto all’utente che si
rimette in movimento, nella stessa pista;
3) l’utente che si trova nella pista, rispetto all’utente
che vi accede, salvo diversa segnaletica;
4) in ogni caso, i mezzi meccanici in uso al gestore
della pista o al gestore dell’impianto o alle persone
competenti per la vigilanza e per l’accertamento
delle violazioni, secondo quanto previsto dalla
lettera f);
h) l’utente può fermarsi e sostare solo sul bordo
della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso
o punto scarsamente visibile. In caso di fermata
involontaria sulla pista, l’utente, nei limiti del
possibile, deve portarsi immediatamente sul bordo.
La fermata o la sosta possono essere effettuate
qualora sia necessario e urgente per rispettare le
regole di cui alle lettere a), b) e c);
i) l’utente non deve alterare lo stato dell’area
sciabile attrezzata, in particolare abbandonando
rifiuti o danneggiando l’ambiente. 3.
Fermo
restando quanto previsto dalla legge 363/2003, gli
utenti delle superfici innevate diverse dalle aree
sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in
particolare gli sciatori fuori-pista e gli sci-alpinisti,
devono rispettare le regole di comportamento di cui
al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre, gli scialpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni
climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di
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valanghe, di appositi sistemi elettronici per
garantire un idoneo intervento di soccorso.
Art. 59.Regole comportamentali per
la pratica dello sci alpino.
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 58, nella
pratica dello sci alpino:
a) ha precedenza l’utente a valle rispetto all’utente a
monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a
sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi
sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è
pericolo, salvo diversa segnaletica;
b) i minori di quattordici anni devono indossare un
casco protettivo conforme alle caratteristiche del
decreto di cui all’articolo 8, comma 3, della legge
363/2003.
Art. 60.Regole comportamentali per
la pratica dello sci da fondo.
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 58, nella
pratica dello sci da fondo:
a) gli sciatori devono utilizzare la traccia nel senso
cui è destinata e, salvo diversa segnaletica, se la
pista è dotata di più tracce devono utilizzare quella
più a destra, anche se sono in gruppo;
b) lo sciatore che scende ha precedenza rispetto allo
sciatore che sale, in caso di unica traccia
utilizzabile in entrambi i sensi e in pendenza; se
detta traccia è in piano, due sciatori che la
utilizzano in sensi opposti devono procedere
liberandola e portandosi ciascuno alla propria
destra, salvo diversa segnaletica. Nel caso di traccia
utilizzata da due sciatori nello stesso senso, lo
sciatore che precede, se non vi è pericolo, deve
liberare la traccia per consentire il sorpasso da parte
dello sciatore che segue e che l’abbia richiesto a
voce, salvo diversa segnaletica; lo sciatore che
segue, previo avvertimento a voce, può anche
sorpassare fuori dalla traccia medesima lo sciatore
che precede, sia a sinistra sia a destra, se vi sono le
condizioni per non intralciarlo e se non vi è
pericolo, salvo diversa segnaletica.
Art. 61. Regole comportamentali per
la pratica dello snowboard.
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 58, nella
pratica dello snowboard si applicano le regole
seguenti:
a) lo snowboarder prima di effettuare spinte col
tallone (giri di tallone/spinte all’indietro) deve
guardare indietro e controllare tutt’intorno, così
come nei salti è necessario assicurarsi che la zona
circostante sia libera;
b) ogni snowboarder deve avere le conoscenze e le
capacità tecniche richieste per utilizzare gli impianti
e per sciare sulla pista scelta;
c) lo snowboarder deve usare i seguenti
accorgimenti:
1) la gamba anteriore deve essere sempre
saldamente legata allo snowboard mediante un
cinturino;
2) sugli skilift e sulle seggiovie la gamba posteriore
deve essere libera da vincoli;
3) lo snowboard, sganciato durante una pausa, deve
essere posizionato sulla neve dal lato dei cinturini;
d) ha precedenza l’utente a valle rispetto all’utente
a monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a
sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi
sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è
pericolo, salvo diversa segnaletica;
e) i minori di quattordici anni devono indossare un
casco protettivo conforme alle caratteristiche del
decreto di cui all’articolo 8, comma 3, della legge
363/2003 .
Art. 62 Azioni di prevenzione.
1. La direzione generale competente in materia di
sport attiva le seguenti iniziative:
a) con la collaborazione del collegio regionale dei
maestri di sci, del collegio regionale delle guide
alpine, delle province e delle comunità montane,
procede all’esame e allo studio dei dati inerenti agli
incidenti occorsi nello svolgimento di attività
sportive nelle località montane, al fine di
concordare con gli stessi l’individuazione e
l’attuazione di efficaci azioni di prevenzione
finalizzate alla riduzione degli infortuni nello
svolgimento delle attività sportive della montagna;
b) promuove campagne di informazione per i
cittadini e iniziative didattiche rivolte ai giovani,
finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza e
la conoscenza delle regole di comportamento per la
pratica degli sport sulla neve.
Sezione VI – Sanzioni
Art. 63. Sanzioni.
1. Con riferimento alle violazioni delle regole di
comportamento degli utenti previste negli articoli
58, 59, 60 e 61 si applicano le seguenti sanzioni:
a) da 30,00 euro a 150,00 euro per il responsabile
della violazione dell’obbligo di indossare il casco,
previsto negli articoli 59, comma 1, lettera b), e 61,
comma 1, lettera e);
b) da 250,00 euro a 1.000,00 euro per la violazione
dell’obbligo di assistenza, previsto nell’articolo 58,
comma 2, lettera b);
c) da 25,00 euro a 250,00 euro per la violazione di
una delle altre regole. 2. Con riferimento alle
violazioni della disciplina delle aree sciabili,
prevista nel capo IV, sezione IV, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) per chiunque appresti o apra al pubblico o
gestisca una pista:
1) senza le autorizzazioni di cui agli articoli 42 e 43
da 5.000,00 euro a 25.000,00 euro;
2) in difformità dai contenuti dell’autorizzazione da
2.500,00 euro a 20.000,00 euro;
b) per chiunque apra al pubblico o gestisca una
pista:
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1) senza aver stipulato il contratto di assicurazione
di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a) da
20.000,00 euro a 200.000,00 euro;
2) senza aver istituito il servizio piste di cui
all’articolo 45, comma 1, lettera b) da 2.500,00 euro
a 15.000,00 euro;
3) senza aver istituito il servizio soccorso di cui
all’articolo 45, comma 1, lettera d) da 5.000,00 euro
a 25.000,00 euro;
4) senza aver nominato il direttore delle piste da
2.000,00 euro a 5.000,00 euro;
5) senza esporre la segnaletica o le informazioni di
cui all’articolo 53, comma 2 da 25,00 euro a 250,00
euro;
6) senza ottemperare alle prescrizioni contenute
negli articoli 50, 51, 52, 54, 55, 56 e 57 da 1.300,00
euro a 13.000,00 euro;
c) da 20.000,00 euro a 200.000,00 euro per il
gestore che non abbia assicurato il soccorso di un
infortunato come previsto dall’articolo 48, comma
4;
d) da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro per il gestore
che non abbia chiuso una pista o parte di essa in
caso di pericolo o non agibilità, contravvenendo
all’articolo 56. 3. Ove il medesimo comportamento
sia sanzionabile ai sensi di più disposizioni, si
applica la sanzione più grave in concreto.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 363/2003,
sono competenti per la vigilanza, l’accertamento,
l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme
riscosse:
a) i comuni, tramite la polizia locale, anche su
segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni
delle regole di comportamento degli utenti di cui al
comma 1;
b) la comunità montana per la violazione della
disciplina delle aree sciabili, di cui al comma 2. 5.
Gli enti che, nell’esercizio della vigilanza, abbiano
constatato violazioni diverse da quelle di loro
competenza,
ne
trasmettono
immediata
segnalazione al soggetto competente ai sensi del
comma 4.
Capo V Disposizioni finali
Art. 64. Disposizioni transitorie.
1. Sono iscritti di diritto all’albo professionale
regionale i maestri di sci già iscritti al momento
dell’entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sono iscritti di diritto all’albo professionale
regionale le guide alpine già iscritte al momento
dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Sono iscritti di diritto all’elenco speciale gli
accompagnatori di media montagna già iscritti al
momento dell’entrata in vigore del presente
regolamento.
4. La specializzazione per l’insegnamento dell’uso
dello snowboard conseguita prima dell’entrata in
vigore del presente regolamento, da parte dei
maestri di sci abilitati nelle discipline dello sci
alpino o dello sci da fondo, è equivalente a tutti gli
effetti all’abilitazione di maestro di sci nella
disciplina dello snowboard.
5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
regolamento, le scuole di sci e le scuole di
alpinismo e di sci-alpinismo già iscritte agli elenchi
regionali provvedono ad adeguare gli atti
costitutivi, gli statuti e le proprie strutture ai
requisiti e ai presupposti prescritti nel presente
regolamento, dandone comunicazione alla direzione
generale regionale competente in materia di sport.
6. Nell’elenco regionale delle piste destinate agli
sport sulla neve sono incluse le piste esistenti e
autorizzate alla data di entrata in vigore del presente
regolamento per le quali la comunità montana
competente per territorio attesta l’idoneità alla
pratica dello sci, su domanda del gestore e previo
parere della commissione tecnica per le piste
destinate agli sport sulla neve.
7. Coloro i quali hanno svolto su incarico del
gestore della pista, prima dell’entrata in vigore del
presente regolamento, funzioni di direttore di pista
per almeno tre anni, hanno titolo per essere
nominati direttore di pista, se in possesso:
a) di adeguata documentazione probatoria del
servizio prestato in qualità di direttore di pista o di
corrispondente dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà rilasciata dal gestore della pista, con le
modalità di cui all’articolo 21 del D.P.R. 445/2000 ;
b) dei requisiti minimi di cui all’articolo 47, lettere
a), b), c), d), e) e g).
I suddetti direttori di pista sono tenuti a
frequentare, entro tre anni dall’entrata in vigore del
presente regolamento, un corso di aggiornamento
organizzato dall’associazione di categoria dei
gestori degli impianti, d’intesa con la direzione
generale regionale competente in materia di sport.
8. I gestori delle piste già autorizzate alla data di
entrata in vigore del presente regolamento
provvedono ad adeguare la segnaletica esistente alle
prescrizioni di cui all’articolo 53 entro tre anni
dell’entrata in vigore del presente regolamento. In
ogni caso, essi sono immediatamente obbligati a
dotare le piste della segnaletica volta a fornire le
indicazioni minime necessarie agli sciatori per il
corretto e sicuro utilizzo delle piste.
9. Le autorizzazioni di apertura di piste al
pubblico, già rilasciate alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, senza che il gestore abbia
provveduto a stipulare il contratto di assicurazione
di cui all’articolo 45, lettera a), sono sospese fino a
quando il gestore non provveda alla stipula del
contratto suddetto.
10. All’esigenza, le competenti direzioni generali
Sanità, Giovani sport e pari opportunità, possono
promuovere l’organizzazione di corsi finalizzati
alla formazione e alla qualificazione del
soccorritore addetto al primo soccorso sulle piste da
sci.
Art. 65. Entrata in vigore.
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1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. Dalla medesima data è abrogato il regolamento
regionale 7 ottobre 2003, n. 22 (Regolamento
regionale per la promozione e la tutela delle
discipline sportive della montagna, in attuazione del
Titolo IV, della legge regionale 8 ottobre 2002, n.
26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle
professioni sportive in Lombardia").
3. Restano abrogate le disposizioni di cui al comma
2, dell’articolo 20 della L.R. 26/02.
note
Id. 1.904
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