CAPITOLATO s.a. - Comune di Viterbo

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CAPITOLATO s.a. - Comune di Viterbo
COMUNE DI VITERBO
LAVORI DI
SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PALAZZO DI
VICO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti
(articolo 43, comma 3 e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)
a)
b)
euro
€ 369.293,49
1)
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza compresi
nei prezzi
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non
compresi nei prezzi
Totale appalto
€ 386.943,87
2)
Somme a disposizione dell’amministrazione
€ 184.757,72
Totale progetto
€ 571.570,34
c)
1+2
Il responsabile del servizio
€ 9.435,31
€ 8.215,07
Il progettista
Il responsabile del procedimento
1
Indice
PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto.................................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto...........................................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto......................................................................................
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili..................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili..............................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto..............................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto.................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ........................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ......................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere...........................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.......................................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini ................................................................
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori.....................................................................................................
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori.........................................................................................
Art. 15 Proroghe...................................................................................................................................
Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori ...........................................................................
Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P................................................................................................
Art. 18 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione..................................................................
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma......................................
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione..................................................................................
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini......................................................
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 Anticipazione............................................................................................................................
Art. 23 Pagamenti in acconto................................................................................................................
Art. 24 Pagamenti a saldo.....................................................................................................................
Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.............................................................................
Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo.................................................................................
Art. 27 Revisione prezzi.......................................................................................................................
Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti............................................................................
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 Lavori a misura.........................................................................................................................
Art. 30 Lavoro a corpo..........................................................................................................................
Art. 31 Lavori in economia...................................................................................................................
Art. 32 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera...........................................................
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 Cauzione provvisoria................................................................................................................
Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.............................................................................
Art. 35 Riduzione delle garanzie..........................................................................................................
Art. 36 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa..............................................................................
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 Variazione dei lavori.................................................................................................................
Art. 38 Varianti per errori od omissioni progettuali.............................................................................
Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi......................................................................
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 Norme di sicurezza generali.....................................................................................................
Art. 41 Sicurezza sul luogo di lavoro...................................................................................................
Art. 42 Piano di sicurezza ....................................................................................................................
Art. 43 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ........................................
Art. 44 Piano operativo di sicurezza.....................................................................................................
Art. 45 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza........................................................................
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 Subappalto................................................................................................................................
Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto...................................................................................
Art. 48 Pagamento dei subappaltatori...................................................................................................
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 Accordo bonario e transazione.................................................................................................
Art. 50 Definizione delle controversie .................................................................................................
Art. 51 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera................................................................
Art. 52 Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori......................................................
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.......................................................................
Art. 54 Termini per il collaudo.............................................................................................................
Art. 55 Presa in consegna dei lavori ultimati........................................................................................
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 56 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore................................................................................
Art. 57 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore...............................................................................
Art. 58 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione....................................................................
Art. 59 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ................................................................................
Art. 60 Custodia del cantiere................................................................................................................
Art. 61 Cartello di cantiere...................................................................................................................
Art. 62 Spese contrattuali, imposte, tasse.............................................................................................
PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 13 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITA’ DI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 63 – Generalità...................................................................................................................................
Art. 64 – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Art. 65 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Art. 66 – Tracciamenti
Art. 67 – Conservazione della circolazione – sgomberi e ripristini
Art. 68 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, sabbie
Art. 69 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
Art. 70 – Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte
Art. 71 – Materiali metallici
Art. 72 – Scavi in genere
3
Art. 73 - Scavi di sbancamento
Art. 74 - Scavi
Art. 75 - Demolizioni e Rimozioni
Art. 76 - Preparazione del sottofondo
Art. 77 - Fondazioni
Art. 78 – Requisiti di rispondenza degli impianti di illuminazione alle norme vigenti
Art. 79 – Pavimentazioni speciali
Art. 80 – Conglomerati bituminosi
Art. 81 - Trattamenti superficiali
Art. 82– Scarificazione di pavimentazioni esistenti
Art. 83 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Art. 84 - Pozzetti di raccolta delle acque stradali
Art. 85– Conglomerati cementizi
Art. 86 - Opere da florovivaista e giardiniere
Art. 87 - Manutenzione degli spazi verdi
Art. 88 - Cartellonistica di cantiere
CAPO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI E NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
Art. 89–Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori - Nuovi prezzi...............................................
Art. 90– Norme per la misurazione e valutazione dei lavori...................................................................
ALLEGATI
Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili.............................................
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti................................
Tabella C – Cartello di cantiere................................................................................................................
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
−Decreto n. 494 del 1996 (decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici);
- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori
pubblici);
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli
articoli 7 e 8 del d.P.R. n. 554 del 1999);
−DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità
contributiva previsto dall’articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494
del 1996, come modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e
dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; previsto altresì dall'articolo 2
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1 L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari ai lavori di
sistemazione delle aree esterne di Palazzo di Vico.
L’area presa in esame fa parte del comune di Viterbo, è posta nel centro storico di Viterbo e si
affaccia su Via S.Antonio.
Si tratta di un’area posta alla base di Palazzo Di Vico, nel lato posteriore rispetto all’accesso
situato su Via dei Pellegrini, confinante con Via S.Antonio a circa dieci metri di dislivello rispetto
all’ingresso di Palazzo Di Vico e che si sviluppa su due livelli distinti, rispettivamente a +0,00 mt ed
a quota +3,50 mt .
La zona dell’intervento è facilmente raggiungibile con la viabilità ordinaria
percorrendo appunto Via S.Antonio.
L’area in oggetto è stata interessata dai lavori per la ristrutturazione di Palazzo Di Vico, e che
prevedevano la realizzazione di un parcheggio comunale nell’area che si affaccia su Via S.Antonio.
Tali interventi hanno portato alla luce uno slargo che in epoca medioevale era denominato Platea
Nova, una piazza con fontana del XII-XIII secolo, conosciuta poi fino al XIX secolo come Piazza
Nuova, nonché tutta una serie di ambienti ipogei sotto Palazzo Di Vico che raggiungono la vicina
Piazza del Gesù (vedi tavole realizzate con laser-scanner).
L’area pertanto si presenta di notevole interesse per la conoscenza e la ricostruzione della
topografia medievale della città.
Alla luce delle scoperte fatte grazie alle prime indagini da parte della Soprintendenza per i Beni
Archeologici (vedi relazione allegata di apposizione del vincolo), si è deciso di accantonare il
progetto riguardante il parcheggio comunale e proporre una sistemazione a verde dell’area creando
una serie di spazi a verde posti su livelli differenti.
In particolare verrà realizzata a quota +3,50 mt rispetto via S.Antonio, dove già è presente
un’area, mentre l’altra verrà creata abbassando il livello dell’area a raso con la suddetta via per
raggiungere il livello degli scavi dove sono stati individuati i resti dell’antica Platea Nova o Piazza
Nuova.
I due spazi realizzati verranno collegati tra loro grazie alla realizzazione di una gradonata, fino a
giungere ad un pianerottolo dove verrà posta una rampa di scale per collegare l’area scavata.
Scopo dell’intervento è quello di realizzare degli spazi a verde collegati tra loro tramite nuovi
percorsi realizzati con gradonate e scale, e permettere successivamente l’accesso a via dei Pellegrini
attraverso il piano terra di Palazzo Di Vico.
Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di una piazza pavimentata con lastre in
peperino come guida e il riempimento in calcestruzzo disattivato, ricreando il disegno della piazza
interna alla loggia di Palazzo di Vico alla quota +4,50 mt, ripristino della muratura tramite ripresa
della parti crollate con blocchetti di peperino opera incerata e in alcuni tratti sostituzione della
muratura parzialmente crollata con una ringhiera in modo da dare più luminosità alla nuova area.
L’altra area, posta a quota -3,50 mt rispetto a Via S.Antonio, verrà realizzata scavando l’attuale
area posta a raso con la via per raggiungere il livello dove è stata individuata dalla Soprintendenza
l’antica Piazza Nuova ed i resti di un’antica fontana a fuso, e dove è posto l’ingresso agli ambienti
ipogei del Palazzo Di Vico.
Per i collegamenti da Via S.Antonio alle due aree, verrà realizzata una gradonata in lastre di
peperino di spessore 10 cm, con alzata pari a 8 cm, pedata 80 cm con pendenza del 5,5% fino ad un
primo pianerottolo dal quale tramite una scala è possibile accedere all’area a verde a quota -3,75 mt.
Dallo stesso pianerottolo (quota +3,66 mt) parte un’altra gradonata con le stesse caratteristiche
della precedente che conduce alla piazza di nuova realizzazione (quota +4,50 mt).
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Dalla suddetta area tramite la scala con profferto esistente, per la quale viste le condizioni in cui
versa è previsto lo smontaggio e la ricostruzione, si potrà accedere agli ambienti al piano terra del
Palazzo Di Vico e da qui uscire su Via dei Pellegrini.
Le lavorazioni vengono di seguito elencate:
1. Scavo a sezione obbligata delle aree oggetto d'intervento;
2. Carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e compenso alla discarica;
3. Demolizione della muratura esistente;
4. Realizzazione di impianto di illuminazione con fornitura e posa di corpi illuminanti
5. Realizzazione nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane con allaccio alla
fognatura esistente
6. Struttura in cemento armato con realizzazione di pali e murature;
7. Rivestimento della struttura in cemento armato con lastre in peperino dello spessore
di cm 5;
8. Realizzazione di gradonata con lastre in peperino dello spessore di cm 5 a correre;
9. Realizzazione area a verde;
10. Realizzazione inferriate protezione dei parapetti;
11. Ciglio in peperino delle dimensioni 20 x 25 cm delimitazione aiuole;
12.Pavimentazioni dei camminamenti in lastre di peperino e pavimentazione in cemento disattivato.
Nelle due aree verranno posizionati delle panchine in peperino e si procederà alla piantumazione
di cespugli di essenze autoctone, evitando le alberature che potrebbero con le radici creare disturbo
alle fondazioni degli edifici circostanti.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza.
3.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Variazioni alle opere progettate
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo,
quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori,
senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale approvato con Decreto del
Ministero dei LLPP 19 aprile 2000 n. 145 e s.s.m.ei. e nel presente Capitolato speciale.
Lavori eventuali non previsti
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell’art. 163 del Regolamento
approvato con DPR 05/10/2010 n. 207, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 142 e seguenti dello stesso Regolamento) o da
terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuarne i relativi
pagamenti, sull'importo dei quali saranno corrisposti gli interessi seguendo le disposizioni dell'art. 28
del Capitolato generale. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori
da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno
essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto
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per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi in euro
Colonna 1)
Colonna 2)
Num.
A misura
TOTALE
a)
Importo a base d’asta
€ 369.293,87
Oneri per attuazione piani di
b)
€ 9.435,31
sicurezza compresi nei prezzi
Oneri per attuazione piani di
c)
€ 8.215,07
sicurezza non compresi nei prezzi
a) + b) + c)
IMPORTO TOTALE
€ 386.943,87
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera c), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara, aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b) + lettera d), relativo agli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere di cui al comma 3.
3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere,
non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del
Codice dei contratti, dell’articolo 7, comma 4, del D.P.R. n. 222 del 2003 e dell'articolo 12,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e
quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 45, comma 7, del regolamento generale.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le
condizioni previste dal presente capitolato.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle
singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D.lgs 163/2006.
5. le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'appaltatore rifiuta
di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.
6. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.
7. Le varianti migliorative di cui al punto 3 del bando, offerte in sede di gara, rimangono escluse
dall'importo contrattuale e saranno realizzate a cura della ditta aggiudicataria senza ulteriori oneri per
l'amministrazione rispetto al prezzo contrattuale determinato come indicato all'art. 2 comma 2.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili
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Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento per la qualificazione delle Imprese di costruzione
approvato con DPR 25 gennaio 2000, n° 34 ed in conformità dell’Allegato “A” al predetto
regolamento, i lavori sono classificati come di seguito:
Categoria Lavorazione
Classifica Importo lavori (Euro)
OG 2
REASTAURO E MANUTENZIONE
DEI
BENIIMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA
II
€ 273.682,88
OG 11
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE
I
€ 59.207,26
OG 3
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI
I
€ 54.053,73
Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le
seguenti categorie e classi d’importo, in conformità al Regolamento istituito, con DPR 25 gennaio
2000 n. 34, ai sensi degli art. 15, art. 40, art. 75 del D. lgs. n.554 del 1999 e successive modificazioni
e integrazioni:
per la categoria prevalente:
OG2: restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela
per l'importo di Euro 273.682,88
per le categorie scorporabili e subappaltabili:
OG10: impianti per la trasformazione
OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie e metropolitane
per l'importo di Euro 59.207,26
per l'importo di Euro 54.053,73
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti,
all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10,
comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 37 del presente capitolato, sono indicati
nella tabella «A», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Descrizione delle opere
Importo parziale €
Aliquota %
restauro e manutenzione dei
beni immobili
sottoposti a tutela
€ 273.682,88
70,10%
impianti per la trasformazione
€ 59.207,26
15,63%
strade, autostrade, ponti,
viadotti,
ferrovie e metropolitane
€ 54.053,73
14,27%
Totale (A+B+C)
€ 386.943,87
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per
le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
5.Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3
d) elenco prezzi unitari
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del
1996 e agli articoli 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto
piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti e all’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;
e) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
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loro allegato;
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono
l’immediata esecuzione dei lavori.
3. L’impresa dovrà comunque fornire una dichiarazione con la quale attesta di essersi recata sui luoghi ove
saranno effettuati i lavori, di averne preso visione della consistenza e dello stato degli stessi, di aver piena
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanza generali e particolari, in particolar modo di
quanto previsto dal precedente comma 2, che possono influire sulla determinazione del prezzo, di
aver preso completa ed esauriente conoscenza del capitolato speciale di appalto e delle condizioni
particolari circa la sicurezza dei lavori, di possedere l’attrezzatura e la capacità tecnico-economica per
l’esecuzione dell’opera nei modi e nei tempi previsti.
Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1.
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del
Codice dei contratti.
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del
Codice dei contratti.
Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore
di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei
materiali.
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
Art. 12 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e
338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e
4, del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso
il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora
sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici,inclusa la Cassa edile ove dovuta;egli trasmette altresì un
originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è
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altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle
eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle
singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e
dall’articolo 59 della parte seconda del presente capitolato speciale d’appalto, in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione,
se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole
parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 214
(duecentoquattordici) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, il termine può essere sospeso, per ragioni indicate
dall’articolo,16 del presente capitolato speciale d’appalto, dopo non meno di 60 giorni, a discrezione
della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di giorni 40 giorni, con ripresa della decorrenza
dei termini dopo l’ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due
periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile indicato.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.
5. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine non può essere sospeso. La sospensione dei
termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi
dell’articolo 133 del regolamento generale né degli articoli 24 e 25 del capitolato generale d’appalto.
6. E’ facoltà dell'Amministrazione di procedere alla consegna anche nelle more del perfezionamento
degli atti contrattuali
Art. 15 - Proroghe
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino
meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in
questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora
questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è
riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire
da tale ultimo termine.
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6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto
della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appattatore può ordinare la sospensione
dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera
nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo
stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del
regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul
quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi
verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non
siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.,
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa
che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni
pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni
ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni
di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione.
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2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o
di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine
di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6
mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità;
la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 18 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro 1 e
centesimi 0 ogni mille) dell’importo contrattuale …………. , corrispondente a euro ……………..
Art. 19 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato
dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni
in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 5 del decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.
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3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4.
Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 16, comma 2, lettera d), si tiene conto
del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla
data di consegna dei lavori
Art. 20 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la
Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione
appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di
cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e
dall’articolo 119 del regolamento generale.
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2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o
delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 10 (dieci)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa
in mora di cui al c. 2.
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 22 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 23 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi
degli articoli 29, 30, 31 e 32, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli
oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate
di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei
lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168
del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………»
con l’indicazione della data di chiusura.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento,
ai sensi dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di
emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall’importo minimo di
cui al c. 1.
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7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di
avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non
superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso
alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di
pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo.
L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24.
8. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
9. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni
certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte
dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi
4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
Art. 24 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione
definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle
condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il
termine perentorio di 20 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se
lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto
finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata
entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione
che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del
Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa
di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
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certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente
i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è
subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti,
nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47, commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3,
del presente Capitolato.
Art. 25 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133,
comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o
riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di
esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante
non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è
facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data
della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei
contratti.
Art. 26 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo
si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.
Art. 27 - Revisione prezzi
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1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e
integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664,
primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto
dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione
dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei
limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per
cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei
lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta
di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta
che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta
giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di
collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione a cura del responsabile del
procedimento in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la
durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento,
all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori
stessi.
Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 29 - Lavori a misura
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1.La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente
capitolato.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b)
della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte prevista a misura sono valutati sulla
base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi
del presente articolo.
Art. 30 - Lavori a corpo
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o
38, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa
essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a
corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo
dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 39. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta,
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole
categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b)
della tabella «B», integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la
quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 31 - Lavori in economia
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1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità
previste dall’articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b)
della tabella «B», integrante il presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 32 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 33 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del
Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria di euro …………………, pari al 2%
(due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la
sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1
può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole
di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle
prescrizioni di cui all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere
accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente
dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata
la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte
le imprese associate.
Art. 34 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento
generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso
sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto,
con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei
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contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante,
da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del
certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate
durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale,
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti
di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di
un quinto dell’importo originario.
Art. 35 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo
34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati
ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9001:2000,
oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte
le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al
comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla
medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla
attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere
comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per
una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di
cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che
l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della
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riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso
dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto
dall’impresa ausiliaria.
Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento
generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale,
ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il
premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in
conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza
deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata pari all’importo contrattuale.
b)
essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
c)
prevedere la copertura dei danni delle opere,
temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere,
compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso
dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
d)
prevedere la copertura dei danni causati da errori di
realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione
all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da
essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto
d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 ed un
massimo di 5.000.000,00.(art. 125 D.P.R. 207/2010)
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o
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scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato
dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento
generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui
al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a
24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3
allegata al D.M.. 12 marzo 2004, n. 123;
b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto
dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto
d’appalto;
c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti
in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11
del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale
e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o
dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento
delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al
presente capitolato, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
6.
Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante.
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Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario
del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova
gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili
e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto
originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo
3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del
regolamento generale.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore dovrà predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni,
gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. In particolare l’impresa è tenuta in ottemperanza di quanto disposto dall’art.17 c. 4 della L.R. n.18
del 03.08.2001 e s.s.m.i a predisporre la relazione tecnica di impatto acustico previsionale eseguita da
tecnico abilitato al fine di ottenere il rilascio dell’autorizzazione per le attività rumorose temporanee e
a predisporre ogni altra eventuale documentazione necessaria per il suddetto rilascio.
5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
6. L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio «incident and injury free».
Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito
25
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.
Art. 42 – Piano di sicurezza e di coordinamento
1.L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 494 del 1996 e s.s.m.i.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92 del d.lgs
81/08.
Art. 43 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei
seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da
parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.
5.
Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 44 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo
di sicurezza, di cui all'Art. 89 , comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre le
notizie previste dalla norma riferite allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
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2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera
d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs 81/08.
Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs 81/08.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa
nazionale di recepimento, al D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia, in
ogni caso dovranno essere redatti secondo quanto previsto nell'allegato XV
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali.
4. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 46 - Subappalto
1 Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta
del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato,
l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:
a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il
subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui
all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo
totale dei lavori in appalto;
b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori
della stessa categoria prevalente;
c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di
importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non
superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere
obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro
esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di
frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
2 L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione
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appaltante, alle seguenti condizioni:
a)
che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b)
che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso
la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c)
che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
3 la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
4) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di
esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al
d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n.
252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per
l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del
citato d.P.R.
5 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più
di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa
a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del
subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione
appaltante sono ridotti della metà
6 L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
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1)la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni
caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva;
7) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 44
del presente Capitolato.
8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.
9 Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o
di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
10 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
11Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali
individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in
opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3.Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è
tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di
cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati
correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del
corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta
documentazione.
6.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere
29
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC
del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la
Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida
scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per
l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda.
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 49 - Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto
all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve
valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.
2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14,
del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove
costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e,
qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula
una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve.
L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della
30
transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la
stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al
soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa
l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8.Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 50 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve,
trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al
procedimento arbitratale ai sensi dell’articolo 241 del Codice dei contratti, e degli articoli 33 e 34
del capitolato generale d’appalto, in quanto applicabili. Il terzo arbitro con funzioni di presidente
è nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in caso di inerzia o mancato
accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera arbitrale in
applicazione degli articoli 242 e 243 del Codice dei contratti.
3. L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità
delle questioni.
4.La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante.
Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri
diritti della Stazione appaltante;
e)
è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
f)
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
2. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
31
3.
4.
5
6.
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri
matricola dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’appaltatore è
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono
ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri
e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al
comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e
accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito
con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è
ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 52 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei
contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del
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presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore
dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e
l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2)l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3)l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua
utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso,
proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
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verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la
penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino
e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione
da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 54 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre
predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.
Art. 55 – Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di
sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPO 12 - NORME FINALI
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Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate
per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente
protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue
strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette
ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa
la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.
f)
il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati,
adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze
alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non
potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i)
la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l)
le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
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funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;
m)l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di idonei spazi ad uso ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria (se
previsti);
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato,
per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato
od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
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somministrazioni previste dal presente capitolato d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico.
3. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori
stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i
confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa
direzione lavori.
4. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 58 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione
appaltante.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
3 E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini
di cui all’articolo 59.
Art. 59 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 60 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.
Art. 61 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 5 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti
periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella «F».
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Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale
d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
CAPO 13 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITA’ DI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 63 – Generalità - Ordine da tenersi nell’esecuzione dell’opera
I lavori saranno eseguiti in fasi temporali successive:
In dettaglio l’Impresa dovrà dare inizio lavori entro e non oltre 3 giorni dalla data di consegna e
osservare il seguente programma:
1. Scavo a sezione obbligata delle aree oggetto d'intervento;
2. Carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta e compenso alla discarica;
3. Demolizione della muratura esistente;
4. Realizzazione di impianto di illuminazione con fornitura e posa di corpi illuminanti
5. Realizzazione nuovo impianto di smaltimento delle acque piovane con allaccio alla
fognatura esistente
6. Struttura in cemento armato con realizzazione di pali e murature;
7. Rivestimento della struttura in cemento armato con lastre in peperino dello spessore
di cm 5;
8. Realizzazione di gradonata con lastre in peperino dello spessore di cm 5 a correre;
9. Realizzazione area a verde;
10. Realizzazione inferriate protezione dei parapetti;
11. Ciglio in peperino delle dimensioni 20 x 25 cm delimitazione aiuole;
12.Pavimentazioni dei camminamenti in lastre di peperino e pavimentazione in
cemento disattivato.
Nell’esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto dell’appalto devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali nonché, per
quanto concerne descrizione, requisiti di prestazione e modalità di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate nel presente Capitolato e negli elaborati allegati al
contratto.
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Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da
quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della
Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato
di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro
fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano
state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni
arrecati.
Art. 64 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore
dei lavori.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito
una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come
se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualità, in altre parole sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
viene applicata un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo,
imputando la spesa a carico dell’impresa appaltatrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori
provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei
materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
9. La stazione appaltante può richiedere, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio,
all'appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi,
sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera, le verifiche necessarie al riscontro delle
caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali o nel presente
capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali ed i componenti sia nel loro complesso sia nelle
singole parti che li costituiscono.
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10.Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati
in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione dei Lavori e
dall'appaltatore.
Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.
Le spese sostenute per dette verifiche devono essere imputate alle somme accantonate a tale titolo
nel quadro economico.
11. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi oltre a
quelle previste nel contratto e nel presente capitolato, qualora siano necessarie per stabile
l'idoneità dei materiali e dei componenti. Le predette verifiche vengono eseguite secondo le
modalità previste al comma 4 e 5 del presente articolo. Le spese per questi ulteriori accertamenti
sono interamente a carico dell'appaltatore.
12 L'accettazione, la posa in opera e le verifiche in corso d'esecuzione non pregiudicano i diritti e i
poteri della stazione appaltante di cui all'art.15, 18, 19 CGA.
Art. 65 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto
del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi
degli articoli 136 e 137 del regolamento
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non
può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa
approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma
2.
4. Il Direttore dei lavori può, in qualunque momento, rifiutare i materiali ed i componenti deperiti
dopo l'introduzione nel cantiere o non conformi alle caratteristiche tecniche previste nel contratto
e nel capitolato speciale. Il rifiuto e i relativi motivi devono risultare da ordine dì servizio inviato
all'appaltatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'appaltatore è tenuto a rimuovere i
materiali di cui sopra dal cantiere e sostituirli con altri idonei tempestivamente e comunque nel
termine di dieci giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Qualora l'impresa non
adempia a tale onere nel termine previsto, la stazione appaltante vi provvederà direttamente a
spese dell'impresa. Gli eventuali danni e oneri derivanti dalla rimozione eseguita d'ufficio gravano
interamente sull'appaltatore che non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente. Il
prezzo pagato dalla stazione appaltante, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori suddetti, sarà
trattenuto sul prezzo dell'appalto mediante rivalsa sull'importo dovuto all'impresa per il lavoro
effettuato, sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla
concorrenza delle spese sostenute. La stazione appaltante potrà inoltre promuovere apposita
azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
5. L'impresa assume contrattualmente l'obbligo di provvedere tempestivamente al reperimento di tutti
i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto e comunque ordinati dalla
D.L. indipendentemente dalle difficoltà di approvvigionamento che non possono essere opposte
alla amministrazione appaltante.
6.Salvo diversa previsione del contratto d'appalto, l'appaltatore può provvedere al reperimento del
materiale e dei componenti nelle località che ritiene di sua convenienza, purché, a insindacabile
giudizio della D.L., ne sia riconosciuta la idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
7. E' onere dell'appaltatore comunicare alla stazione appaltante il luogo di provenienza dei materiali
ai fini dell'accettazione.
8. Il D.L. può in qualsiasi momento prescrivere un luogo diverso di provenienza dei materiali, ove
ricorrano ragioni di necessità e urgenza dallo stesso specificate.
9. Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale,
il nuovo prezzo viene individuato ai sensi dell'art. 136 e 137 RG.
41
10. I certificati di garanzia, quelli di omologazione, i bollettini tecnici completi dei dati relativi alle
prestazioni caratteristiche di ogni componente prodotto, dovranno essere trasmessi alla D.L. nei
tempi e nei modi dalla stessa .
11. Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di
funzionamento, provvisti di tutti gli accessori occorrenti e conformi alle prescrizioni del DPR
n.459/96 e s.s.m.i..
12. La loro manutenzione e le eventuali riparazioni sono interamente a carico dell'appaltatore, il
quale, per gli stessi, non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante
13. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai mezzi di trasporto impiegati
per eventuali lavori in economia.
Art. 66 – Tracciamenti
L’Impresa eseguirà tutte le operazioni di tracciamento e livellazione e assumerà la completa
responsabilità della esecuzione, secondo i disegni e indicazioni della Direzione dei Lavori .
L’Impresa resta inoltre responsabile della conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti
che le saranno eventualmente affidati, sia prima, sia durante le esecuzione dei lavori, fino al collaudo.
I lavori dovranno essere sospesi, senza diritto a compenso, se la Direzione dei Lavori ritenga
necessario effettuare verifiche.
L’Impresa non potrà richiedere a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite
dalla Direzione dei Lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla
esecuzione, a sue spese, di quanto la Direzione dei Lavori stessa riterrà di ordinare per la necessaria
correzione, fino alla totale demolizione e ricostruzione delle opere stesse.
Art. 67 – Conservazione della circolazione – sgomberi e ripristini
Con l'avvertenza di limitare il disagio al transito veicolare individuando delle parti provvisorie,
l’impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale.
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.),
all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico
veicolante, ed alla sua sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi
stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed
all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
L’impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e
dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di
materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, L’impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le
aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione
derivino in dipendenza dei lavori eseguiti.
Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei,
all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano
stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.
Art. 68 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi,pozzolane, sabbie
a) acqua
L’acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri), esente da materie
terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e comunque dannose all’uso cui l’acqua
medesima è destinata.
b) calce
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Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti
riportate nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2231. Le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle
prescrizioni contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595 nonché ai requisiti di accettazione contenuti
nel D.M.31 agosto 1972.
c) pozzolane
Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci aeree grasse impastate con
pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott’acqua. Le pozzolane e i materiali a
comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai requisiti di accettazione riportati nel R.D. 16
novembre 1939, n. 2230.
Per la misurazione sia a peso che a volume dovrà essere perfettamente asciutta.
d) leganti idraulici
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per
qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione
di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 1972.
Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità.
e) ghiaia, pietrisco e sabbia (aggregati lapidei – inerti)
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi D.M. 9
gennaio 1996 – Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose e di gesso, in proporzioni nocive all’indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature.
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle
caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature.
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità
silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed
avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.
L’Impresa dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla
scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione lavori.
I pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni
stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R.,
fascicolo n. 4/1953.
Si definisce:
– pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto per
frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello 71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello
25 U.N.I. 2334;
– pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli
vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 25 U.N.I.
2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;
– graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, ottenuto
per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante al crivello 10 U.N.I. 2334 e
trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;
– sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazione di pietrame o di
ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal setaccio 0,075 U.N.I. 2332;
– additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.
Per la caratterizzazione del materiale rispetto all’impiego valgono i criteri di massima riportati
all’art. 7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. I metodi da seguire per il
prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del materiale in esame occorre
fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/82.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da elementi
sani, tenaci, non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie
eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/92.
Art. 69 – Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte
43
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità
delle prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, nonché al D.M. 9 gennaio 1996,
punto 2.1.
Pertanto si dovrà rispettare le specifiche tecniche che riguardano i materiali costituenti il
calcestruzzo, la sua composizione, le proprietà del calcestruzzo fresco ed indurito ed i metodi per la
loro verifica, la produzione, il trasporto, consegna, getto e stagionatura del calcestruzzo e le
procedure di controllo della sua qualità contenute nella norma U.N.I. 9858 (maggio 1991).
L’Impresa dovrà garantire le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, sulla scorta
dei dati fondamentali riportati negli elaborati progettuali o su ordinativo della Direzione lavori,
ovvero:
1) classe di resistenza desiderata in fase di esercizio (Rck per provini cubici - fck per provini
cilindrici);
2) dimensione massima nominale dell’aggregato;
3) classi di esposizione in funzione delle condizioni ambientali e destinazione del calcestruzzo
(calcestruzzo normale, armato e precompresso);
4) classe di consistenza (mediante misura dell’abbassamento al cono – UNI 9418 o
determinazione del tempo Vébè – UNI 9419).
Inoltre per particolari condizioni o costruzioni, i calcestruzzi possono essere prescritti mediante i
dati addizionali (facoltativi) di cui al punto 8.2.3 delle norme tecniche U.N.I. 9858.
Il quantitativo d’acqua d’impasto del calcestruzzo deve tenere presente dell’acqua unita agli inerti,
il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la
resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti
prima e durante i getti.
I getti devono essere convenientemente vibrati.
Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per
l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in
vicinanza al lavoro. I residui d’impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego
dovranno essere gettati a rifiuto.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme U.N.I.
8520/1-22 ediz. 1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme U.N.I. 7459/1-12 ediz.
1976.
Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione
della Direzione lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da U.N.I. 7101 a
U.N.I. 7120 e U.N.I. 8145 (superfluidificanti).
PARATIE E DIAFRAMMI
La paratia od il diaframma costituiscono una struttura costruita in opera a partire dalla superficie del
terreno con lo scopo di assicurare sostegno di scavi.
Le paratie ed i diaframmi potranno essere:
- del tipo a pali in calcestruzzo armato di piccolo diametro accostati;
Devono essere precisate le modalità di esecuzione con particolare riguardo agli accorgimenti previsti
per garantire i getti dagli eventuali dilavamenti e sottopressioni, nonché la natura e le caratteristiche
dei materiali che saranno impiegati.
Paratie costruite in opera
Paratie a pali in calcestruzzo armato di piccolo diametro accostati
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Le paratie saranno di norma realizzate mediante pali di calcestruzzo armato eseguiti in opera
accostati fra loro e collegati in sommità da un cordolo di calcestruzzo armato.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei pali, si rinvia a quanto fissato nel relativo articolo.
Nel caso specifico particolare cura dovrà essere posta nell'accostamento dei pali fra loro e nel
mantenere la verticalità dei pali stessi.
Prove e verifiche sul diaframma
Oltre alle prove di resistenza sui calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la
Direzione dei Lavori potrà richiedere prove di assorbimento per singoli pannelli, nonché eventuali
carotaggi per la verifica della buona esecuzione dei diaframmi stessi.
FONDAZIONI DIRETTE
Scavi di fondazione
Le fondazioni dirette o superficiali sono quelle che trasferiscono l’azione proveniente dalla struttura
in elevato agli strati superficiali del terreno.
La profondità del piano di posa delle fondazioni deve essere quella prevista dal progetto esecutivo.
Eventuali variazioni o diversa natura del terreno devono essere comunicate tempestivamente alla
direzione dei lavori, perché possa prendere i provvedimenti del caso.
Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione
dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi.
Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con
conglomerato cementizio magro o altro materiale idoneo, eventualmente indicato dal direttore dei
lavori.
In generale, il piano di fondazione deve essere posto al di fuori del campo di variazioni significative
di contenuto d’acqua del terreno ed essere sempre posto a profondità tale da non risentire di fenomeni
di erosione o scalzamento da parte di acque di scorrimento superficiale.
Controllo della rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione
effettiva
In corso d’opera, il direttore dei lavori deve controllare la rispondenza tra la caratterizzazione
geotecnica assunta in progetto esecutivo e la situazione effettiva del terreno.
Magrone
Prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovrà essere predisposto sul fondo
dello scavo, dopo aver eseguito la pulizia e il necessario costipamento dello stesso, uno strato di
calcestruzzo magro avente la funzione di piano di appoggio livellato e di cuscinetto isolante contro
l’azione aggressiva del terreno.
Lo spessore dello strato di calcestruzzo magro è quello indicato negli elaborati progettuali esecutivi
delle strutture.
PALI DI FONDAZIONE
Definizioni
Micropali
I micropali vengono classificati in:
45
- micropali a iniezione multipla selettiva;
- micropali a semplice cementazione.
- micropali a iniezione multipla selettiva
I micropali a iniezione multipla selettiva sono quelli ottenuti attrezzando le perforazioni di piccolo
diametro con tubi metallici dotati di valvole di non ritorno, connessi al terreno circostante mediante
iniezioni cementizie eseguite a pressione e volumi controllati.
- micropali a semplice cementazione
I micropali a semplice cementazione sono quelli realizzati inserendo entro una perforazione di
piccolo diametro un’armatura metallica, e solidarizzati mediante il getto di una malta o di una
miscela cementizia.
L’armatura metallica può essere costituita:
- da un tubo senza saldature;
- da un profilato metallico della serie UNI a doppio piano di simmetria;
- da una gabbia di armatura costituita da ferri longitudinali correnti del tipo ad aderenza migliorata, e
da una staffatura esterna costituita da anelli o spirale continua.
La cementazione può avvenire a semplice gravità o a bassa pressione, mediante un circuito a tenuta
facente capo ad un dispositivo posto a bocca foro.
Materiali
Modalità esecutive
Micropali
Tracciamento
Prima di iniziare la perforazione, l’impresa dovrà individuare sul terreno la posizione dei micropali
mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di ciascun palo.
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del micropalo quale risulta dalla
pianta della palificata.
Tale pianta, redatta e presentata alla direzione dei lavori dall’impresa esecutrice, dovrà indicare la
posizione planimetrica di tutti i micropali, inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero
progressivo.
Micropali a iniezioni multiple selettive
Le fasi esecutive devono essere le seguenti:
- perforazione;
- allestimento del micropalo;
- iniezione;
- controlli e documentazione.
- Perforazione
La perforazione deve essere eseguita con sonda a rotazione o rotopercussione, con rivestimento
continuo e circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto esecutivo.
Per la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e
46
pressioni adeguate. Si richiedono valori minimi di 200 l/min e 25 bar, rispettivamente.
Nel caso di perforazione a roto-percussione con martello a fondo-foro, si utilizzeranno compressori
di adeguata potenza.
Le caratteristiche minime richieste sono:
3
- portata: ≥ 10 m /min;
- pressione: 8 bar.
- Allestimento del micropalo
Completata la perforazione, si deve provvedere a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in
sospensione nel fluido di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua
completa chiarificazione.
Successivamente, si deve inserire l’armatura tubolare valvolata, munita di centratori, fino a
raggiungere la profondità di progetto. Sono preferibili i centratori non metallici. Il tubo deve essere
prolungato fino a fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni
di iniezione.
Dopo tali operazioni, si deve procedere immediatamente alla cementazione del micropalo (guaina).
La messa in opera delle armature di frettaggio, ove previste, deve essere eseguita successivamente
all’iniezione.
- Iniezione
La solidarizzazione dell’armatura al terreno verrà eseguita, utilizzando una idonea miscela
cementizia, in due o più fasi, di seguito descritte:
– formazione della guaina: non appena completata la messa in opera del tubo valvolato di armatura,
si provvederà immediatamente alla formazione della guaina cementizia, iniettando attraverso la
valvola più profonda un quantitativo di miscela sufficiente a riempire l’intercapedine tra le pareti del
foro e l’armatura tubolare. Contemporaneamente si procederà alla estrazione dei rivestimenti
provvisori, quando utilizzati, e si effettueranno i necessari rabbocchi di miscela cementizia.
Completata l’iniezione di guaina, si provvederà a lavare con acqua il cavo interno del tubo di
armatura;
– iniezioni selettive a pressioni e volumi controllati: trascorso un periodo di 12-24 ore dalla
formazione della guaina, si deve procedere all’esecuzione delle iniezioni selettive per la formazione
del bulbo di ancoraggio.
Si procederà valvola per valvola, a partire dal fondo, tramite un packer a doppia tenuta collegato al
circuito di iniezione. La massima pressione di apertura delle valvole non dovrà superare il limite di
60 bar, in caso contrario la valvola potrà essere abbandonata. Ottenuta l’apertura della valvola, si darà
luogo all’iniezione in pressione, fino ad ottenere i valori dei volumi di assorbimento e di pressione
prescritti in progetto.
Per pressione di iniezioni si intende il valore minimo che si stabilisce all’interno del circuito.
L’iniezione deve essere tassativamente eseguita utilizzando portate non superiori a 30 l/min, e
comunque con valori che, in relazione all’effettiva pressione di impiego, siano tali da evitare
fenomeni di fratturazione idraulica del terreno (claquage). I volumi di iniezione devono essere non
inferiori a tre volte il volume teorico del foro, e comunque conformi alle prescrizioni di progetto
esecutivo. Nel caso in cui l’iniezione del previsto volume non comporti il raggiungimento della
prescritta pressione di rifiuto, la valvola sarà nuovamente iniettata, trascorso un periodo di 12-24 ore.
Fino a quando le operazioni di iniezione non saranno concluse, al termine di ogni fase occorrerà
procedere al lavaggio interno del tubo di armatura;
– caratteristiche degli iniettori: per eseguire l’iniezione si utilizzeranno delle pompe oleodinamiche a
pistoni, a bassa velocità, aventi le seguenti caratteristiche minime:
- pressione massima di iniezione: ≈ 100 bar;
47
3
- portata massima: ≈ 2 m ora;
- numero massimo pistonate/minuto: ≈ 60.
Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla direzione dei lavori,
specificando in particolare alesaggio e corsa dei pistoni.
- Controlli e documentazione
Per ogni micropalo eseguito, l’appaltatore dovrà fornire una scheda contenente le seguenti
indicazioni:
– numero del micropalo e data di esecuzione (con riferimento ad una planimetria);
– lunghezza della perforazione;
– modalità di esecuzione della perforazione: utensile, fluido, rivestimenti;
– caratteristiche dell’armatura;
– volume dell’iniezione di guaina;
– tabelle delle iniezioni selettive indicanti, per ogni valvola e per ogni fase:
- data;
- pressioni di apertura;
- volumi di assorbimento;
- pressioni raggiunte.
– caratteristiche della miscela utilizzata:
- composizione;
- peso specifico;
- viscosità Marsh;
- rendimento volumetrico o decantazione;
- dati di identificazione dei campioni prelevati per le successive prove di compressione a rottura.
Micropali a semplice cementazione
Le fasi esecutive devono essere le seguenti:
- perforazione;
- allestimento del micropalo;
- cementazione;
- controlli e documentazione.
- Perforazione
Nella conduzione della perforazione ci si atterrà alle prescrizioni di cui all’articolo precedente.
- Allestimento del micropalo
Completata la perforazione e rimossi i detriti, in accordo alle prescrizioni cui all’articolo precedente),
si provvederà ad inserire entro il foro l’armatura, che dovrà essere conforme ai disegni di progetto.
- Cementazione
– riempimento a gravità: il riempimento del foro, dopo la posa delle armature, dovrà avvenire
tramite un tubo di alimentazione disceso fino a 10-15 cm dal fondo, collegato alla pompa di mandata
o agli iniettori. Nel caso si adotti una miscela contenente inerti sabbiosi, ovvero con peso di volume
superiore a quello degli eventuali fanghi di perforazione, il tubo convogliatore sarà dotato
superiormente di un imbuto o tramoggia di carico. Si potrà anche procedere al getto attraverso
l’armatura, se tubolare e di diametro interno ≥ 80 mm. Nel caso di malta con inerti fini o di miscela
cementizia pura, senza inerti, si potrà usare per il getto l’armatura tubolare solo se il diametro interno
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è inferiore a 50 mm. In caso diverso, si dovrà ricorrere ad un tubo di convogliamento separato con un
diametro contenuto entro i limiti sopracitati. Il riempimento sarà proseguito fino a che la malta
immessa risalga in superficie, senza inclusioni o miscelazioni con il fluido di perforazione. Si dovrà
accertare la necessità o meno di effettuare rabbocchi, da eseguire preferibilmente tramite il tubo di
convogliamento;
– riempimento a bassa pressione: il foro dovrà essere interamente rivestito. La posa della malta o
della miscela avverrà in un primo momento, entro il rivestimento provvisorio, tramite un tubo di
convogliamento, come descritto al paragrafo precedente. Successivamente, si applicherà al
rivestimento un’idonea testa a tenuta, alla quale si invierà aria in pressione (0,5÷0,6 MPa) mentre si
solleverà gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. Si smonterà, allora, la sezione
superiore del rivestimento, e si applicherà la testa di pressione al tratto residuo di rivestimento, previo
rabboccamento dall’alto per riportare a livello la malta. Si procederà analogamente per le sezioni
successive, fino a completare l’estrazione del rivestimento. In relazione alla natura del terreno, potrà
essere sconsigliabile applicare la pressione d’aria agli ultimi 5-6 m di rivestimento da estrarre, per
evitare la fatturazione idraulica degli strati superficiali.
- Controlli e documentazione
Per ogni micropalo eseguito, l’appaltatore dovrà fornire una scheda contenente le seguenti
indicazioni:
- numero del micropalo e data di esecuzione (con riferimento ad una planimetria);
- lunghezza della perforazione;
- modalità di esecuzione della perforazione: utensile, fluido, rivestimenti;
- caratteristiche dell’armatura;
- volume della miscela o della malta;
- caratteristiche della miscela o della malta.
- Tolleranze ammissibili
I micropali dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di progetto esecutivo, con
le seguenti tolleranze ammissibili, salvo più rigorose limitazioni indicate in progetto:
- coordinate planimetriche del centro del micropalo:
± 2 cm;
- scostamento dell’inclinazione dell’asse teorico:
± 2%;
- lunghezza:
± 15 cm;
- diametro finito:
± 5%;
- quota testa micropalo:
± 5cm.
Art. 70 – Materiali metallici
1 - Materiali metallici
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e
prove appresso indicate.
In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.
Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l’ottima riuscita del processo
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive
lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell’impiego.
49
2 - Acciai
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a
quanto indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle “Norme tecniche per il calcolo,
l’esecuzione e
il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture
metalliche”.
3 - Ghisa
La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove,
alla norma UNI 5007-69.
La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e
prove, alla norma UNI 3779-69.
Art. 71 – Tubazione in PVC rigido non plastificato
Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle
caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme vigenti, dalla norma {legge}UNI
EN 1452{fine legge} ed alle Raccomandazioni I.I.P.
I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non
colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purchè il manufatto ottenuto risponda ai
requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantità necessarie.
Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da
striature cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere
le estremità rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto per
le tubazioni stesse.
I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP che ne
assicura la rispondenza alle norme UNI.
I raccordi e i pezzi speciali in PVC per acquedotti e per fognature dovranno rispondere alle
caratteristiche stabilite rispettivamente dalle norme {legge}UNI EN 1452-3{fine legge} o
{legge}UNI 1401-1{fine legge}.
a)Tubi di PVC rigido non plastificato serie pesante
Le tubazioni dovranno essere conformi alla norma EN 1401, serie SN 4 KN/mq SDR 41 (ex
norma UNI 7447 tipo 303/1), marchiate IPP, con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in gomma.
Nei riguardi delle pressioni e dei carichi statici, per i tubi per fognature, debbono essere
garantitii requisiti delle rispettive norme indicate nella tabella II del D.M. 12 dicembre 1985.
Di seguito si riportano, comunque, alcune indicazioni su tubi e sui pezzi speciali.
b) Tubi di PVC rigido non plastificato
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme:
- UNI 7441/75:
caratteristiche e requisiti di accettazione condotte in PVC per fluidi e
pressione;
- UNI 7442/75:
caratteristiche e requisiti di accettazione condotte in PVC per raccordi e
flange;
- UNI 7448/75:
modalità di prova delle tubazioni;
- UNI 7449/75:
modalità di prova dei raccordi;
- SO/DTR/7073:
raccomandazioni per la posa;
- SO/TC 138/1062: calcolo delle tubazioni interrate
Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
CAPO 15 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
rt. 72 –Scavi in genere
50
Per qualsiasi tipo di lavoro, gli scavi in genere a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 11 marzo
1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione
dei lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti o franamenti, restando esso, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori)
ad altro impiego nei lavori, le materie provenienti dagli scavi dovranno essere portate fuori della sede
del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere
disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate; ove possibile, lateralmente ai cavi aperti e disposte in modo tale da non ostacolare
il transito e il lavoro degli operai previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a
tempo opportuno. In ogni caso, le materie depositate non dovranno essere di intralcio né arrecare
danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in
superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto del Capitolato generale, art. 40,
comma 3.
L’esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi
genere; nel caso di lavori localizzati su strada, dovranno essere adottate tutte le precauzioni per
rendere minimo il disagio al traffico veicolare e pedonale.
L’Impresa assuntrice dei lavori dovrà adottare particolari cautele per non arrecare danni ad opere e
servizi esistenti nel sottosuolo, di cui pertanto essa dovrà assumere piena cognizione, restando a suo
esclusivo carico le spese e gli oneri per il ripristino delle opere eventualmente danneggiate e la
rifusione dei danni agli interessati, il tutto senza diritto di rivalsa.
Nel caso di rinvenimenti di opere d’arte e di oggetti di pregio intrinseco o archeologico o di residuati
bellici l’Impresa assuntrice dei lavori dovrà darne segnalazione entro 24 ore sia alla Direzione dei
Lavori che alla più prossima stazione dei Carabinieri, restando unica responsabile di ogni
inadempienza.
In ogni singolo tratto, salvo ordini scritti e motivati in contrario le costruzione delle opere
deve immediatamente seguire l’apertura dei cavi; essi comunque non potranno restare aperti
senza l’apposizione della segnaletica prevista dalla vigente normativa.
Art. 73 –Scavi di sbancamento
Per “scavi di sbancamento” s’intendono quelli eseguiti con qualsiasi mezzo meccanico, se all’interno
del centro storico con mezzi di potenza non superiore a 45 CV e peso non superiore a 30 q.li,, in
rocce di qualsiasi natura e consistenza sia sciolte che compatte, asciutte o bagnate. Compreso la
movimentazione dei materiali scavati all’interno del cantiere.
Art. 74 – Scavi
In generale per “scavi di fondazione” si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta (obbligata)
necessari per la realizzazione di reti fognanti, idriche, elettriche ecc..
In ogni caso saranno considerati scavi di fondazione quelli operati per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.
51
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione.
Le profondità che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e
l’Amministrazione si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente,
senza che ciò posso dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E’ vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali; tuttavia per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materie durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche private
che potessero essere causati dalla mancanza o insufficienza di tali puntellazioni o
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le
altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare
alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.
Art. 75 –Demolizioni e rinterri
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali sia complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati
o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori,
sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Amministrazione.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso
ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel
loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Amministrazione, la quale potrà ordinare all’Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 40 del vigente Capitolato
generale, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati
dall’Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.
Art. 76 – Preparazione del sottofondo
Il terreno interessato alla costruzione del corpo stradale che dovrà sopportare direttamente o la
struttura o i rilevati, verrà preparato asportando il terreno per tutta la superficie e per la profondita’
fissata dal progetto o stabilito dalla Direzione dei lavori.
52
I piani di posa dovranno essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici,
cespugli, alberi. Per l’accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi
qui appresso stabilite agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dell’umidita’ in posto,
l’Appaltatore, indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione Lavori, dovra’
provvedere a tutte le prove necessarie.
Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad 1 metro di profondità sotto
il piano di posa, si procederà al riempimento delle buche così costituite e all’esecuzione di tutti i
controlli necessari.
Art. 77 – Fondazioni
Le fondazioni con misto di ghiaia o pietrisco e sabbia, misto stabilizzato, pozzolana stabilizzata o
altro, del tipo approvato dalla D.LL., posate entro apposito cassonetto scavato nella piattaforma
stradale dovranno essere formate da uno strato di materiale di spessore uniforme di altezza
proporzionale sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. La fondazione dovrà
essere stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla D. LL in relazione alla capacità
costipante delle attrezzature utilizzate. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà
essere superiore a cm.20 e non inferiore a cm. 10. Lo strato dovrà essere assestato mediante
cilindratura. Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro
ultimato, la superficie dei sottofondi dovrà avere sagoma trasversale parallela a quella prevista per il
piano viabile, secondo le inclinazioni, livellette e curvature previste dal progetto e dovrà risultare
liscia e libera da buche ed irregolarità.
In linea generale salvo diversa disposizione della D.LL. la sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà
costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2% raccordati in
asse da un arco di cerchio avente tangente di 0.50 mt.. Alla banchina sarà assegnata una pendenza
trasversale del 2.5%, le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la
D.LL. stabilirà in relazione al raggio di curvatura e con gli opportuni tronchi di transizione per il
raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti o seguenti.
Il materiale dovrà essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore opportuno,
accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon appoggio esente da vuoti e
per impedire i cedimenti e gli spostamenti laterali. Nei tubi di grande diametro, di tipo flessibile,
dovrà essere effettuato in forma sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto dal
materiale di rinterro secondo le prove indicate nel Capitolato Speciale e le ulteriori prescrizione del
direttore dei lavori, tenuto conto che dovranno essere rispettati i limiti di deformazione previsti.
Art. 78 – Requisiti di rispondenza degli impianti di illuminazione alle norme vigenti
Apparecchi di illuminazione
Le presenti prescrizioni riguardano gli apparecchi di illuminazione, alimentati in derivazione a
tensione di 230 V, per le seguenti applicazioni:
4.
illuminazione stradale funzionale;
5.
illuminazione di arredo urbano;
6.
illuminazione di impianti sportivi;
7.
illuminazione di gallerie e sottopassaggi.
Marchi e documentazioni
Gli apparecchi di illuminazione devono essere in tutto conformi alle norme CEI-EN relative al d.l. 15
Novembre 1996, n° 615 ed essere certificati da un ente terzo appartenente all’ambito CCA CENELEC Certification Agreement – (Marchio ENEC, IMQ o equivalente).
Gli apparecchi di illuminazione devono essere inoltre verificati sotto l’aspetto prestazionale da un
laboratorio qualificato, ad eccezione di applicazioni speciali con utilizzo di riflettori, lampade ed
alimentatori non di serie.
53
I produttori sono tenuti a rilasciare dichiarazione di conformità delle loro apparecchiature,
comprendente:
8.
misurazione fotometrica dell’apparecchio;
9.
temperatura ambiente durante la misurazione;
10.
tensione e frequenza di alimentazione della lampada;
11.
norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
12.
identificazione del laboratorio di misura;
13.
specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
14.
nome del responsabile tecnico di laboratorio;
15.
corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
16.
tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.
Gli apparecchi devono inoltre essere accompagnati dalla seguente ulteriore documentazione:
17.
angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio.
In genere l’inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al terreno);
18.
diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen;
19.
diagramma del fattore di utilizzazione;
20.
classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle
intensità luminose emesse rispettivamente a 90° rispetto alla verticale e la direzione dell’intensità
luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale.
Gradi di protezione IP
Il vano ausiliari elettrici degli apparecchi e le parti non accessibili da terzi degli involucri contenenti
componenti elettrici (≥3 m), devono avere grado di protezione almeno pari a:
21.
IP 43 per impianti di Illuminazione stradale funzionale;
22.
IP 43 per impianti di illuminazione di arredo urbano (IP 67 per incassi a terra);
23.
IP 65 per impianti in galleria;
24.
IP 65 per impianti sportivi.
Il vano ottico degli apparecchi di illuminazione deve avere grado di protezione almeno pari a:
25.
IP 65 per impianti di Illuminazione stradale funzionale;
26.
IP 54 per impianti di Illuminazione di arredo urbano (IP 67 per incassi a terra);
27.
IP 65 per impianti in galleria;
28.
IP 65 per impianti sportivi.
Sistema di attacco
Gli apparecchi di illuminazione di tipo stradale funzionale, previsti per montaggio anche su palo,
devono essere dotati di un sistema d’attacco adatto tanto all’innesto laterale quanto all’innesto di
testa, con un dispositivo che consenta il bloccaggio su un codolo in conformità con la norma UNI-EN
40 – 2: 2001 – “Pali per illuminazione pubblica. Progettazione e verifica. Verifica tramite prova”.
Il dispositivo di bloccaggio deve essere compreso nell’80% circa della lunghezza. Gli apparecchi tipo
“arredo urbano” possono essere esclusi da queste prescrizioni.
Riflettori
I riflettori devono essere di lamiera a tutto spessore d’alluminio con titolo non inferiore a 99,85%.
Tale materiale può essere sostituito da leghe o altri materiali, con analoghe caratteristiche ottiche, di
resistenza alla corrosione e stabilità nel tempo.
Lo spessore minimo dei riflettori protetti (carenati) non deve essere inferiore, in nessun punto, a 0,7
mm. Per i proiettori questo valore deve essere almeno di 0,5 mm.
Il controllo si effettua misurando dieci punti del riflettore, mediante un calibro che consenta di
apprezzare almeno un ventesimo di millimetro o con attestazione del costruttore: in nessun punto
dovranno essere riscontrati spessori inferiori ai valori suddetti.
54
I riflettori in alluminio tutto spessore devono risultare protetti con uno strato di ossido anodico con
spessore medio di 5 micron; e di 2 micron per i proiettori e per i riflettori placcati. Il controllo si
effettua con il metodo gravimetrico secondo norma UNI EN 12373-2:2000 – “Alluminio e
leghe di alluminio. Ossidazione anodica. Determinazione della massa areica
degli strati di ossido anodico. Metodo gravimetrico”.
Resistenza agli urti
Il controllo della resistenza alle sollecitazioni meccaniche si effettua sottoponendo la parte esposta ad
una serie di colpi, per mezzo dell’apparecchio per prova d’urto secondo la norme UNI vigenti.
Stabilità del gruppo ottico
L’assetto del gruppo ottico, risultante dalla posizione reciproca del portalampade rispetto al riflettore
ed eventualmente al rifrattore, deve potersi fissare con dispositivi rigidi, di sicuro bloccaggio, non
allentabili con le vibrazioni; per tali dispositivi si deve garantire una superficie inalterabile nel tempo
(non è ammessa la verniciatura).
Nel caso che tale assetto sia regolabile, la regolazione deve potersi effettuare mediante posizioni
immediatamente identificabili, contraddistinte da tacche o altri riferimenti indelebili e illustrati nel
foglio d’istruzioni.
Il controllo si effettua per ispezione, dopo la prova di resistenza all’allentamento.
Temperatura delle lampade
In condizioni ordinarie di funzionamento le lampade non devono superare i valori limite riportati
nelle relative norme CEI, o in assenza, i dati indicati nei fogli delle caratteristiche tecniche forniti dai
fabbricanti.
Manutenzione
Ad integrazione della norma CEI EN 60598-1 (CEI 34-21) gli apparecchi devono essere dimensionati
e costruiti in modo che le operazioni di manutenzione ordinaria, in particolare la pulizia e la
sostituzione delle lampade, degli alimentatori ed accenditori, possano effettuarsi con facilità, senza
pericolo per gli operatori, o diminuzione della sicurezza e delle prestazioni per gli apparecchi.
Per gli apparecchi che consentono l’accesso alla lampada mediante la rimozione della calotta
traslucida, quest’ultima deve potersi aprire senza l’ausilio di attrezzi, senza dover asportare viti o altri
accessori. Le calotte devono essere provviste di opportuni dispositivi che ne impediscano la caduta
e/o il distacco di guarnizioni al momento dell’apertura, anche se quest’ultima avviene per cause
fortuite; le calotte devono essere agganciate in modo che, aperte repentinamente e lasciate libere di
oscillare, non possano urtare contro il sostegno.
Nel caso di apparecchi provvisti di calotta inamovibile, l’installazione e rimozione della lampada
devono avvenire tramite un’apertura che consenta il passaggio agevole della mano, con la relativa
lampada. Il sistema di fissaggio della calotta all’apparecchio deve essere provvisto di idonei
dispositivi di sostegno meccanico o collanti di affidabilità equivalente, garantita dal costruttore.
Gli ausiliari elettrici devono essere montati su apposita piastra, al fine di consentirne l’agevole
sostituzione. L’elemento di chiusura del vano ausiliari, una volta aperto, deve rimanere solidale con il
corpo dell’apparecchio e la sua asportazione deve essere solo intenzionale.
Corpo dell’apparecchio e accessori
I materiali usati per la costruzione dei componenti il corpo dell’apparecchio (cerniere, perni,
moschettoni viterie, ecc.) devono essere resistenti alla corrosione, secondo la Norma UNI ISO
9227:2006. I componenti realizzati in materiale plastico o fibre sintetiche devono essere
sufficientemente robusti, preferibilmente non propaganti la fiamma, e non devono, nel tempo,
cambiare l’aspetto superficiale o deformarsi per qualsiasi causa.
55
Per gli accessori (cerniere, perni, moschettoni o viterie) esterni o comunque soggetti ad usura per
operazioni di manutenzione è prescritto l’impiego di acciaio inossidabile o materiale plastico di
caratteristiche equivalenti.
Gli accoppiamenti di diversi materiali, o di questi con i relativi trattamenti superficiali, non deve dar
luogo ad inconvenienti causati da coppie elettrolitiche o differenti coefficienti di dilatazione.
I componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli
stessi.
I corpi illuminanti dovranno avere un'emissione nell’emisfero superiore non superiore allo 0 % del
flusso totale emesso. Apparecchi di illuminazione con valori superiori di emissione verso l'alto sino al
massimo del 3% del flusso luminoso totale emesso, potranno essere installati solo previa
autorizzazione del progettista o della Direzione Lavori.
Colore degli apparecchi
Il colore delle superfici esterne degli apparecchi (parti metalliche verniciate e parti in materiale
organico, escluso il riflettore) sarà preferibilmente compreso nelle tabelle RAL. Devono essere
inoltre impiegati materiali con ridotto impatto ambientale.
Accenditori
Gli accenditori per lampade ad alta intensità devono essere conformi alle norme CEI EN 60926 e
60927 (CEI 34-46 e 34-47). Possono essere del tipo semi parallelo o del tipo a sovrapposizione, salvo
diversa indicazione del progettista o della Direzione Lavori.
Pali di sostegno
I pali per illuminazione pubblica saranno a sezione circolare e forma conica, in acciaio conforme alla
norma UNI EN 10025:1992, saldati longitudinalmente.
In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un
collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, di spessore conforme a quello del palo e saldato alle due
estremità a filo continuo.
Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali due serie di tre
fori cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi in acciaio inox saldati prima della zincatura, poste
rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla sommità del palo.
Nei pali dovranno essere realizzate due aperture delle seguenti dimensioni:
29.
un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato
con il bordo inferiore a 500 mm dal livello del suolo;
30.
una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm, con il bordo inferiore ad almeno
600 mm al di sopra dei livello del suolo, munita di portello in lamiera zincata a filo palo con
bloccaggio mediante chiave triangolare e grado minimo di protezione interna IP33. La finestrella
d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico che dovrà essere munito di un
dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in
classe II.
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione,
dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato
all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione.
Cavi
I cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione sono generalmente bipolari o tripolari di
tipo e sezione proporzionati al carico e agli impieghi dei suddetti (vedi norma CEI EN 60598-1). In
genere le linee dorsali di alimentazione, per posa sia sospesa che interrata, sono costituite da quattro
cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali di alimentazione possono essere impiegati cavi
multipolari con sezione di almeno 2,5 mm 2.
56
I principali cavi per esterno sono identificati dalle seguenti sigle di identificazione:
31.
cavi unipolari con guaina, di sezione fino a 6 mm2;
32.
cavi unipolari con guaina, di sezione superiore a 6 mm2;
33.
cavi bipolari o tripolari di sezione 2,5 mm2;
34.
cavi multipolari di sezione superiore a 6 mm2.
I cavi dovranno essere conformi alle norme CEI 20-13 (1998) o equivalenti e dovranno disporre di
certificazione IMQ od equivalente.
Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro deve apparire esternamente sulla guaina
protettiva. È consentita l’apposizione di fascette distintive su ogni derivazione, in nastro adesivo,
colorate in modo diverso (marrone: fase R - bianco: fase S - nero: fase T - blu chiaro: neutro).
Tutti i cavi infilati entro i pali e bracci metallici, dovranno essere ulteriormente protetti da una guaina
isolante di diametro adeguato e rigidità dielettrica pari a 10 kV/mm.
Sistemi di alimentazione
Prelievo dell'energia
A seconda dell'estensione e della potenza complessiva richiesta, I'energia può essere fornita in bassa
tensione o in media tensione. L'Appaltatore prenderà contatto con la Società distributrice dell'energia
elettrica per concordare i punti di prelievo dell'energia e definire i contributi d'allacciamento, come da
disposizioni di legge di cui al provvedimento CIP n.42/1986 Gazzetta Ufficiale 6.8.1986 e successivi
adeguamenti.
Qualora la Società Distributrice intenda installare gruppi di misura di tipo "integrato" muniti di
interruttore differenziale, il Committente ne potrà richiedere l'esclusione in accordo con le
prescrizioni della Norma CEI 64 – 7 (1998).
Alimentazione da cabina MT / BT
La cabina è costituita da:
35.
locale ricevimento energia dalla Società Distributrice;
36.
locale misuratori;
37.
locale cabina con Quadro di MT a scomparti con isolamento in aria o in gas nel quale sono
installati interruttori, sezionatori, sezionatori di terra, trasformatori di corrente e trasformatori di
tensione per misura;
38.
armadio/i con trasformatore/i MT / BT;
39.
quadro BT con gli interruttori di potenza.
Cabina di consegna in MT
La cabina deve essere strutturata in conformità alle prescrizioni della Società Distributrice di energia
e delle norme tecniche vigenti, alla quale deve essere riservato un idoneo locale dove installerà le sue
apparecchiature di manovra e misura.
Alimentazione da punto di consegna in BT
Il punto di consegna deve essere definito in accordo con la Società Distributrice dell'energia e sarà
preferibilmente collocato in un apposito contenitore destinato a contenere il gruppo di misura.
A valle del punto di consegna, in un contenitore separato fisicamente di analoghe caratteristiche
collocato in luogo sicuro e facilmente accessibile, dovranno essere installate le apparecchiature di
comando, sezionamento e protezione.
All'inizio dell'impianto deve essere installato un interruttore onnipolare (compreso il neutro) avente
anche caratteristiche di sezionatore, associato in genere alla protezione contro le sovracorrenti.
Quando sia necessario sezionare singole parti dell'impianto, per ciascuna delle relative derivazioni
può essere inserito un sezionatore od interruttore garantendo sempre l’interruzione del conduttore
57
neutro. Particolare cura deve essere posta nell'adozione di mezzi idonei per prevenire la messa in
tensione intempestiva dell'impianto di illuminazione. È vietato mettere in opera dispositivi di
protezione che possano interrompere il neutro senza aprire contemporaneamente i conduttori di fase.
I centri luminosi possono essere alimentati ad una tensione stabilizzata, e/o regolati dopo una certa
ora della notte, sia in modo centralizzato che periferico.
L'impianto deve essere rifasato ad un fattore di potenza > 0,9 mediante equipaggiamento di ciascun
centro luminoso con condensatori di adeguata capacità o con sistema centralizzato equivalente.
Gruppi di regolazione e/o stabilizzazione
Le apparecchiature di regolazione e/o stabilizzazione e/o telecontrollo devono essere conformi alle
relative norme tecniche di riferimento e protette contro i radiodisturbi e le perturbazioni nelle reti di
alimentazione, in conformità al D.Lgs. 12 Novembre 1996, n. 615.
Protezione contro l'ingresso di corpi solidi e di acqua
Le parti accessibili da terzi (altezza inferiore a 3 m - vedi CEI 64-7:1998) degli involucri contenenti
componenti elettrici, ove non precisato dal progettista, devono avere grado di protezione almeno pari
a IP 43. Per i componenti da incassare nel terreno il grado minimo deve essere IP67.
Impianto di Illuminazione di sicurezza
Se è previsto un impianto di sicurezza per i circuiti che alimentano i centri luminosi installati in
corrispondenza dei sottopassaggi pedonali o in zone telluriche, in considerazione delle particolari
condizioni di criticità per la sicurezza che andrebbero a determinarsi in caso di un guasto
nell'erogazione dell'energia elettrica dalla rete, deve essere garantito un livello di illuminamento
minimo di 5 lux, ove non diversamente stabilito dal progetto.
Linee sospese
Nell’esecuzione delle linee aeree devono essere tenute in considerazione le caratteristiche costruttive
indicate nei disegni di progetto, in particolare il percorso, le sezioni, il numero di conduttori. Le linee
in cavo devono essere fibbiate con fascette poste a distanze non superiori a 25 cm, o con sistemi
equivalenti e devono essere ben tesate, senza presentare rigonfiamenti o attorcigliamenti tra loro e
con la fune portante.
Nei punti di derivazione si deve lasciare una ricchezza di cavo e si deve sagomare lo stesso, per
evitare l’ingresso dell’acqua nelle cassette. I percorsi devono essere sempre verticali od orizzontali.
Nel caso di cavi singoli gaffettati su pareti o strutture murarie la mutua distanza tra i punti di
fissaggio non deve superare i 25 cm. Le gaffette devono essere fissate con tasselli ad espansione o
chimici, chiodi, chiodi a sparo e nel caso di strutture metalliche, viti autofilettanti di adeguatamente
dimensionate.
Le linee in cavo aereo devono essere inoltre conformi al D.M. 21 marzo 1988 “Approvazione delle
norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche esterne” ai sensi
della Legge 28 giugno 1986 n.339.
Linee interrate
I cavidotti devono essere realizzati in conformità alle caratteristiche dimensionali e costruttive
indicate a progetto e comunque in conformità con la norma CEI 11-17 e con la norma CEI-UNI
70030. Dovranno essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
2.il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovrà avvenire
mediante l’impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta oppure di fresa a
dischetto. Il taglio avrà una profondità minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato,
non dovranno superare in larghezza il 50% del taglio effettuato;
3.l’ esecuzione dello scavo in trincea dovrà avvenire con regolarizzazione del fondo dello scavo
58
mediante sabbia o terra battuta e secondo le dimensioni indicate nel disegno;
4.le tubazioni rigide in materiale plastico a sezione circolare dovranno avere diametro esterno di 100
mm, peso 730 g/m;
5.la posa delle tubazioni in plastica del diametro esterno di 100 mm verrà eseguita mediante
l’impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno od a due impronte per tubi del diametro
di 110 mm. Detti elementi saranno posati ad una interdistanza massima di 1,5 m, al fine di
garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il completo
conglobamento dello stesso nel cassonetto di calcestruzzo; le canalette di materiale termoplastico
non devono presentare una freccia fra le selle superiore a 5 mm;
6.la formazione di cassonetto in calcestruzzo a protezione delle tubazioni in plastica dovrà essere
superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua;
7.il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con materiali di risulta o con ghiaia naturale
vagliata o sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura deve porsi
nell’operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; l’operazione di riempimento
deve avvenire dopo almeno sei ore dal termine del getto di calcestruzzo; trasporto alla discarica
del materiale eccedente.
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. devono essere approntati tutti i
ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti
non protetti.
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto, o di presenza di cumulo di materiali di risulta
o altro materiale sul sedime stradale, deve essere di tipo luminoso, tale da evidenziare il pericolo
esistente per il transito pedonale e veicolare.
Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) devono riportare il nome della Ditta Appaltatrice dei lavori, il
suo indirizzo e numero telefonico.
1
MATERIALI E LAVORAZIONI
Art. 2.1.1
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
Qualità dei materiali
I materiali e gli apparecchi relativi agli impianti elettrici devono essere rispondenti alle prescrizioni
progettuali; devono avere le caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,
termiche e all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio
Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di unificazione UNEL vigenti in
materia ove queste, per detti materiali e apparecchi risultassero pubblicate e corrispondere alle
specifiche prescrizioni progettuali.
La rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovrà essere attestata, ove previsto, dalla presenza
del contrassegno dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ) o di contrassegno equipollente
(ENEC-03).
Norme di riferimento
I materiali elettrici devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti, in particolare:
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- Legge 1° marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
59
- Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n.
72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
- D.M. 10 aprile 1984 - Disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei radiodisturbi provocati
dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
Barriere Architettoniche negli edifici privati;
- Legge 17 aprile 1989, n. 150 - Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie
concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in
atmosfera esplosiva;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.M. 22 febbraio 1992 - Modello di dichiarazione di conformità;
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione;
- D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia di marcatura
CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio;
- D.M. 10 marzo 2005 - Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle
opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio;
- D.M. 15 marzo 2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività
disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di
classificazione europeo;
- D.M. 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi.
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Art. 2.1.1.1
ONERI SPECIFICI PER L'APPALTATORE
L’appaltatore ha l’obbligo di fornire depliant e ove possibile campioni di almeno tre marche di ogni
componente dell’impianto per consentire la scelta al Direttore dei Lavori.
Per i corpi illuminanti l’appaltatore dovrà fornire appositi campioni, da conservare in appositi locali.
I materiali non accettati dovranno essere sostituiti ed allontanati dal cantiere.
L’appaltatore dovrà curare gli impianti elettrici fino alla conclusione del collaudo tecnicoamministrativo, prevenendo eventuali danneggiamenti durante l’esecuzione dei lavori.
Le eventuali difformità degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali esecutive dovranno essere
segnalate tempestivamente al Direttore dei Lavori.
L’appaltatore dovrà fornire al Direttore dei Lavori tutta la documentazione integrativa per
l’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera.
Art. 2.1.1.2
ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI
60
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali e la corretta
tecnica da personale adeguato alla tipologia degli impianti, addestrato e dotato delle necessarie
attrezzature.
In generale l’appaltatore dovrà seguire le indicazioni scritte del Direttore dei Lavori in caso di
problemi di interpretazione degli elaborati progettuali esecutivi.
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968.
In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al
fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio
dell'intero sistema (utenza);
- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare chiare
indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui al D.M.
22 gennaio 2008, n. 37.
Al termine dell’esecuzione degli impianti l’appaltatore dovrà rilasciare l’apposito certificato di
conformità dell’impianto come previsto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Art. 2.1.1.3
CAVI E CONDUTTORI
Definizioni
Si premettono le seguenti definizioni:
- cavo: si indicano tutti i tipi di cavo con o senza rivestimento protettivo;
- condutture: si indicano i prodotti costituiti da uno o più cavi e dagli elementi che ne assicurano il
contenimento, il sostegno, il fissaggio e la protezione meccanica.
In relazione al tipo di funzione nella rete di alimentazione, le condutture in partenza dal quadro
generale B.T. nella rete di distribuzione, si possono suddividere nelle seguenti categorie:
- di distribuzione attraverso montante: a sviluppo prevalentemente verticale;
- di distribuzione attraverso dorsali: a sviluppo prevalentemente orizzontale;
- di distribuzione diretta agli utilizzatori.
Posa in opera delle condutture
La posa in opera della conduttura può essere in:
- tubo: costituita da cavi contenuti in un tubo protettivo il quale può essere incassato, o in vista o
interrato;
- canale costituita da cavi contenuti entro un contenitore prefabbricato con coperchio;
- vista: nella quale i cavi sono fissati a parete o soffitto per mezzo di opportuni elementi (es.: graffette
o collari);
- condotto: costituita da cavi contenuti entro cavità lisce o continue ottenute costruzione delle
strutture murarie o entro manufatti di tipo edile prefabbricati o gettati in opera;
- cunicolo: costituita da cavi contenuti entro cavità o altro passaggio non praticabile con chiusura
mobile;
- su passerelle: costituita da cavi contenuti entro un sistema continuo di elementi di sostegno senza
coperchio;
- galleria: costituita da cavi contenuti entro cavità o altro passaggio praticabile.
Prescrizioni relative alle condutture
61
- la distribuzione deve essere eseguita con i tipi di cavi indicati nei disegni progettuali;
- la posa di cavi direttamente sotto intonaco non è ammessa;
- i cavi installati entro tubi devono poter essere generalmente sfilati e re-infilati;
- i cavi installati dentro canali, condotti, cunicoli, passerelle, gallerie devono poter essere facilmente
posati e rimossi;
- i cavi posati in vista devono essere, ove necessario e nel rispetto delle norme, protetti da
danneggiamenti meccanici.
- per tutti i tipi di condutture devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- il percorso deve essere ispezionabile (nel caso di montanti ciò deve essere possibile almeno ad ogni
piano);
- le condutture relative ai circuiti di energia e dei circuiti ausiliari devono essere separati da quelli dei
circuiti telefonici;
- negli ambienti ordinari il diametro interno dei tubi utilizzati per la posa dei conduttori, deve essere
almeno 1,3 volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di
10 mm;
- negli ambienti speciali tale diametro interno deve essere almeno 1,4 volte maggiore del diametro
del cerchio circoscritto ai cavi contenuti, con un minimo di 16 mm;
- il coefficiente di riempimento deve essere pari al massimo a 0,5 per gli scomparti destinati ai cavi
per energia;
- i coperchi dei canali e degli accessori devono essere asportabili per mezzo di un attrezzo, quando
sono a portata di mano (CEI 64-8 );
- il conduttore di neutro non deve essere comune a più circuiti;
- il conduttore che svolge la doppia funzione di protezione e neutro (PEN) deve avere la colorazione
giallo-verde e fascette terminali blu chiaro, oppure colorazione blu chiaro e fascette terminali gialloverde;
- le masse dei componenti del sistema devono potersi collegare affidabilmente al conduttore di
protezione e deve poter essere garantita la continuità elettrica dei vari componenti metallici del
sistema;
- i colori distintivi dei conduttori o dei cavi unipolari e multipolari sono prescritti dalla tabella CEIUNEL 00722;
- per l'individuazione dei cavi unipolari sotto guaina mediante simboli si applicano, ove necessario, le
Norme CEI 16-1;
- i colori distintivi dei conduttori di fase, se possibile, devono essere: per i circuiti a corrente alternata
nero, marrone, grigio; per i circuiti a corrente continua rosso (polo positivo), bianco (polo negativo);
- i cavi di tipo A “Cavi con guaina per tensioni nominali uguali o superiori a Uo/U 0,6/1 KV” sono
adatti per tutti i tipi di condutture precedentemente indicate;
- i cavi di tipo B “Cavi senza guaina per tensione nominale Uo/U 450/750V” sono adatti solo per
condutture in tubo, in canaletta, canale o condotto non interrato;
- nel caso di condutture interrate, i cavi devono essere adatti a detto tipo di impiego;
- per circuito di segnalamento e comando, si possono usare cavi con tensione nominale = 300/500V;
- nel dimensionamento dei cavi dei montanti e sulle dorsali, è opportuno tenere conto di
maggiorazioni conseguenti ad utilizzi futuri;
I cavi di alimentazione delle utenze in ambienti speciali (per esempio: centrale di riscaldamento,
illuminazione esterna, elevatori, cucine, ecc.) devono essere del tipo con guaina;
È consigliabile l'uso dei cavi di tipo non propaganti l'incendio e a bassissima emissione di fumi e di
gas tossici e corrosivi anche nelle situazioni installative nelle quali le relative norme impianti non li
prevedono come obbligatori. (tipo LSOK).
In funzione dei diversi riferimenti alla norma CEI 20-22 occorre verificare la quantità di cavi
raggruppabili in fasci.
Prescrizioni relative a condutture di impianti particolari
62
I cavi di alimentazione dei circuiti di sicurezza devono essere indipendenti da altri circuiti.
I cavi dei circuiti a SELV devono essere installati conformemente a quanto indicato negli art.
411.1.3.2 e 528.1.1 della CEI 64-8.
I cavi dei circuiti FELV possono essere installati unitamente ai cavi di energia.
I cavi di circuiti separati derivati o meno dal trasformatore di isolamento devono essere indipendenti
da altri circuiti.
Norme di riferimento
I cavi e le condutture per la realizzazione delle reti di alimentazione degli impianti elettrici
utilizzatori devono essere conformi alle seguenti norme:
- CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo;
- CEI 20-40 - Guida per l'uso di cavi a bassa tensione;
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e a 1500 V in corrente continua;
- CEI 16-1 - Individuazione dei conduttori isolati;
- CEI 20-22/2 - Prove d’incendio su cavi elettrici;
- CEI 20-22/3 - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio. Prova di propagazione
della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio;
- CEI-UNEL 00722 - Colori distintivi delle anime dei cavi isolati con gomma o polivinilcloruro per
energia o per comandi e segnalazioni con tensioni nominali U0/U non superiori a 0.6/1 kV;
- CEI-UNEL 35024/1 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplasticoper tensioni
nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime permanente per
posa in aria;
- CEI-UNEL 35024/1 Ec - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per
tensioni nominali non superiori a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. Portate di corrente in regime
permanente per posa in aria;
- CEI-UNEL 35024/2 - Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a
1000 V in c.a. e a 1500 in c.c. - Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;
Sezioni minime dei conduttori
Il dimensionamento dei conduttori attivi (fase e neutro) deve essere effettuato in modo da soddisfare
soprattutto le esigenze di portata e resistenza ai corto circuiti e i limiti ammessi per caduta di
tensione; in ogni caso, le sezioni minime non devono essere inferiori a quelle di seguito specificate:
a) conduttori di fase:
- 1,5 mm² (rame) per impianti di energia;
b) conduttori per impianti di segnalazione:
- 0,5 mm² (rame);
c) conduttore di neutro:
Il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione dei conduttori di fase:
- nei circuiti monofase, qualunque sia la sezione dei conduttori;
- nei circuiti trifase quando la dimensione dei conduttori di fase sia inferiore od uguale a 16 mm²
Il conduttore di neutro, nei circuiti trifase con conduttori di sezione superiore a 16 mm², può avere
una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le
seguenti condizioni:
63
- la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il conduttore
di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente ammissibile corrispondente alla
sezione ridotta del conduttore di neutro.
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm².
d) conduttori di protezione:
Le sezioni del conduttore di protezione devono essere di:
sezione pari alle fasi
Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori attivi, la sezione
minima deve essere:
- 2,5 mm² (rame) se protetto meccanicamente;
- 4,0 mm² (rame) se non protetto meccanicamente.
Per il conduttore di protezione di montanti o dorsali (principali): la sezione non deve essere inferiore
a 6 mm².
e) conduttore di terra:
- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente, non inferiore a 16 mm² in rame o ferro
zincato:
- non protetto contro la corrosione, non inferiore a 25 mm² (rame) oppure 50 mm² (ferro);
- protetto contro la corrosione e meccanicamente: in questo caso le sezioni dei conduttori di terra non
devono essere inferiori ai valori della tabella CEI-UNEL 3502. Se dall'applicazione di questa tabella
risulta una sezione non unificata, deve essere adottata la sezione unificata più vicina al valore
calcolato.
f) conduttore PEN (solo nel sistema TN):
- non inferiore a 10 mm² (rame);
g) conduttori equipotenziali principali:
- non inferiore a metà della sezione del conduttore di protezione principale dell'impianto, con un
minimo di 6 mm² (rame);
- non è richiesto che la sezione sia superiore a 25 mm² (rame).
h) conduttori equipotenziali supplementari:
- fra massa e massa, non inferiore alla sezione del conduttore di protezione minore; fra massa e massa
estranea sezione non inferiore alla metà dei conduttori di protezione;
- fra due masse estranee o massa estranea e impianto di terra non inferiore a:
- 2,5 mm² (rame) se protetto meccanicamente;
- 4 mm² (rame) se non protetto meccanicamente.
Questi valori minimi si applicano anche al collegamento fra massa e massa e fra massa e massa
estranea.
Art. 2.1.1.4
TUBAZIONI DI PROTEZIONE DEI CAVI
Tutte le tubazioni di protezione dei cavi dovranno essere di tipo flessibile in PVC nella serie pesante
antischiacciamento, di tipo e caratteristiche contemplate nelle vigenti norme UNEL e CEI.
L’installazione o posa in opera delle tubazioni di protezione potrà essere del tipo:
- a vista;
- incassati nelle muratura o nel massetto;
- annegati nelle strutture in calcestruzzo per le costruzioni prefabbricate;
- interrati (CEI EN 50086-2-4).
64
I tubi di protezione da collocare nelle pareti sotto intonaco potranno essere in PVC flessibile leggero
(CEI 23-14) o flessibile pesante (CEI 23-14). Le tubazioni sottotraccia dovranno essere collocate in
maniera tale che il tubo venga a trovarsi totalmente incassato ad almeno 2 cm dalla parete finita. I
tubi prima della ricopertura con malta cementizia dovranno essere saldamente fissati sul fondo della
scanalatura e collocati in maniera che non siano totalmente accostati in modo da realizzare un
interstizio da riempire con la malta cementizia.
I tubi di protezione annegare nel massetto delle pavimentazioni potranno essere in PVC flessibile
pesante (CEI 23-14) o in PVC rigido pesante (CEI 23-8).
I tubi di protezione da collocare in vista potranno essere in: PVC rigido pesante (CEI 23-8), PVC
rigido flettato (CEI 23-25 e CEI 23-26), guaine (CEI 23-25).
I tubi di protezione interrati potranno essere in PVC rigido pesante, PVC flessibile pesante, cavidotti
e guaine.
Negli ambienti speciali i tubi di protezione potranno essere in acciaio (CEI 23-28) e in acciaio
zincato (UNI 3824-74).
Le tubazioni di protezione secondo le caratteristiche alla piegatura potranno essere:
- rigidi (CEI EN 50086-2-1);
- pieghevoli (CEI EN 50086-2-2);
- pieghevoli/autorinvenenti (CEI EN 50086-2-2);
- flessibili (CEI EN 50086-2-3).
Il grado di protezione dovrà essere di IP XX (con un minimo IP3X).
Norme di riferimento
Le tubazioni di protezione dovranno rispettare le seguenti norme:
- CEI EN 50086-1 - Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Prescrizioni generali;
- CEI EN 50086-2-1 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori;
- CEI EN 50086-2-2 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e accessori;
- CEI EN 50086-2-3 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori;
- CEI EN 50086-2-4 - Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati;
- CEI EN 60529 - Gradi di protezione degli involucri.
Art. 2.1.1.5
QUADRI ELETTRICI
I quadri elettrici sono componenti dell’impianto elettrico che costituiscono i nodi della distribuzione
elettrica, principale e secondaria, per garantire in sicurezza la gestione dell’impianto stesso, sia
durante l’esercizio ordinario, sia nella manutenzione delle sue singole parti.
Nei quadri elettrici sono contenute e concentrate le apparecchiature elettriche di sezionamento,
comando, protezione e controllo dei circuiti di un determinato locale, zona, reparto, piano, ecc.
In generale i quadri elettrici vengono realizzati sulla base di uno schema o elenco delle
apparecchiature con indicate le caratteristiche elettriche dei singoli componenti con particolare
riferimento alle caratteristiche nominali, alle sezioni delle linee di partenza e alla loro identificazione
sui morsetti della morsettiera principale.
La costruzione di un quadro elettrico consiste nell’assemblaggio delle strutture e nel montaggio e
cablaggio delle apparecchiature elettriche all’interno di involucri o contenitori di protezione e deve
essere sempre fatta seguendo le prescrizioni delle normative specifiche.
Si raccomanda, per quanto è possibile, che i portelli dei quadri elettrici di piano o zona di uno stesso
edificio siano apribili con unica chiave.
Riferimenti normativi:
- CEI EN 60439-1;
- CEI EN 60439-3;
65
- CE EN 60529;
- CEI 23-49;
- CEI 23-51;
- CEI 64-8.
Tipologie di quadri elettrici
In generale i quadri elettrici sono identificati per tipologia di utilizzo e in funzione di questo possono
avere caratteristiche diverse che interessano la forma, le dimensioni, il materiale utilizzato per le
strutture e gli involucri e i sistemi di accesso alle parti attive e agli organi di comando delle
apparecchiature installate.
-Quadro generale
Il quadro generale è il quadro che deve essere collocato all’inizio dell’impianto elettrico e
precisamente a valle del punto di consegna dell’energia.
I quadri generali, in particolare quelli con potenze rilevanti, devono essere installati in locali dedicati
accessibili solo al personale autorizzato. Per quelli che gestiscono piccole potenze e per i quali si
utilizzano gli involucri (isolante, metallico o composto), è sufficiente assicurarsi che l’accesso alle
singole parti attive interne sia adeguatamente protetto contro i contatti diretti e indiretti e gli organi di
sezionamento, comando, regolazione ecc. siano accessibili solo con l’apertura di portelli provvisti di
chiave o attrezzo equivalente.
Nel caso in cui sia necessario proteggere una conduttura dal punto di consegna dell’ente distributore
al quadro generale si dovrà prevedere l’installazione a monte di un quadro realizzato in materiale
isolante provvisto di un dispositivo di protezione.
-Quadri secondari di distribuzione
I quadri secondari di distribuzione sono i quadri installati a valle del quadro generale, quando l’area
del complesso in cui si sviluppa l’impianto elettrico è molto vasta, e provvedono ad alimentare i
quadri di zona, piano, reparto, centrali tecnologiche ecc.
Le caratteristiche delle strutture degli involucri di questi quadri sono generalmente simili a quelle
descritte per il quadro generale.
-Quadri di reparto, di zona o di piano
Installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari di distribuzione, provvedono alla
protezione, sezionamento, controllo dei circuiti utilizzatori previsti nei vari reparti, zone, ecc.,
compresi i quadri speciali di comando, regolazione e controllo di apparecchiature particolari
installate negli ambienti.
Per la realizzazione di questi quadri devono essere utilizzati gli involucri: isolante, metallico o
composto. L’accesso alle singole parti attive interne deve essere protetto contro i contatti diretti e
indiretti, e l'accesso gli organi di sezionamento, comando, regolazione ecc., mediante portelli
provvisti di chiave o attrezzo equivalente, deve essere valutato in funzione delle specifiche esigenze.
-Quadri locali tecnologici
I quadri locali tecnologici devono essere installati a valle del quadro generale o dei quadri secondari
di distribuzione, provvedono alla protezione, sezionamento, comando e controllo dei circuiti
utilizzatori previsti all’interno delle centrali tecnologiche, compresi eventuali quadri speciali di
comando, controllo e regolazione dei macchinari installati al loro interno.
Gli involucri e i gradi di protezione (IP 40, IP 44, IP 55) di questi quadri elettrici devono essere scelti
in relazione alle caratteristiche ambientali presenti all’interno delle singole centrali.
Negli ambienti in cui è impedito l’accesso alle persone non autorizzate, non è necessario, anche se
consigliabile, disporre di portelli con chiusura a chiave per l’accesso ai comandi.
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-Quadri speciali (es. sale operatorie, centrale di condizionamento, centrale termica ecc.)
Per quadri speciali si intendono quelli previsti in determinati ambienti, atti a contenere
apparecchiature di sezionamento, comando, controllo, segnalazione, regolazione di circuiti finalizzati
ad un utilizzo particolare e determinato, come ad esempio per l'alimentazione degli apparecchi
elettromedicali di una sala operatoria, o per la gestione di apparecchiature necessarie alla produzione,
distribuzione e controllo della climatizzazione di un complesso edilizio (riscaldamento e
condizionamento).
Gli involucri e i gradi di protezione (IP 40, IP 44, IP 55) di questi quadri elettrici devono essere scelti
in relazione alle caratteristiche ambientali previste nei singoli ambienti di installazione ed essere
provvisti di portelli con chiusura a chiave se non installati in ambienti accessibili solo a personale
addestrato.
Grado di protezione degli involucri
Il grado di protezione (IP 20, IP 40, IP 44, IP 55) degli involucri dei quadri elettrici è da scegliersi in
funzione delle condizioni ambientali alle quali il quadro deve essere sottoposto. Detta classificazione
è regolata dalla norma CEI EN 60529 (CEI 70-1) che identifica nella prima cifra la protezione contro
l’ingresso di corpi solidi estranei e nella seconda la protezione contro l'ingresso di liquidi.
Il grado di protezione per le superfici superiori orizzontali accessibili non deve essere inferiore a
IP4X o IPXXD.
Allacciamento delle linee e dei circuiti di alimentazione
I cavi e le sbarre in entrata e uscita dal quadro possono attestarsi direttamente sui morsetti degli
interruttori. E' comunque preferibile nei quadri elettrici con notevole sviluppo di circuiti, disporre
all’interno del quadro stesso di apposite morsettiere per facilitarne l’allacciamento e l’individuazione.
Le morsettiere possono essere del tipo a elementi componibili o in struttura in monoblocco.
Caratteristiche degli armadi e dei contenitori per quadri elettrici
I quadri elettrici di distribuzione debbono essere conformi alla norme: CEI EN 60439-1, CEI EN
60439-3, CEI 23-51.
Possono essere costituiti da un contenitore in materiale: isolante, metallico o composto.
I quadri debbono rispettare le seguenti dimensioni minime:
- quadri di distribuzione di piano
dimensioni: larghezza 50 cm; altezza 80 cm; profondità 24 cm.
- quadri per ambienti speciali
dimensioni: larghezza 50 cm; altezza 80 cm; profondità 24 cm.
Il portello deve essere del tipo non trasparente con apertura a mezzo chiave. Le eventuali maniglie
dovranno essere in materiale isolante.
Sui pannelli frontali dovranno essere riportate tutte le scritte necessarie ad individuare chiaramente i
vari apparecchi di comando, manovra, segnalazione, ecc.
I contenitori in lamiera di acciaio debbono avere lo spessore non inferiore a 1,2 mm, saldata ed
accuratamente verniciata a forno internamente ed esternamente con smalti a base di resine
epossidiche, previo trattamento preventivo antiruggine. Per consentire l’ingresso dei cavi, il
contenitore sarà dotato, sui lati inferiore e superiore, di aperture chiuse con coperchio fissato con viti,
o di fori pretranciati.
Tutte le parti metalliche del quadro dovranno essere collegate a terra. Il collegamento di quelle
mobili o asportabili sarà eseguito con cavo flessibile di colore giallo-verde o con treccia di rame
stagnato di sezione non inferiore a 16 mm², muniti alle estremità di capicorda a compressione di tipo
ad occhiello.
67
Le canalette dovranno essere fissate al pannello di fondo mediante viti autofilettanti, o con dado, o
rivetti. Non è ammesso l’impiego di canalette autoadesive.
Targhe
Ogni quadro elettrico deve essere munito di apposita targa nella quale sia riportato almeno il nome o
il marchio di fabbrica del costruttore e un identificatore (numero o tipo) che permetta di ottenere dal
costruttore tutte le informazioni indispensabili.
I quadri elettrici impiegati dall’appaltatore devono avere la marcatura CE.
Identificazioni
Ogni quadro elettrico deve essere munito di proprio schema elettrico nel quale sia possibile
identificare i singoli circuiti, i dispositivi di protezione e comando, in funzione del tipo di quadro, le
caratteristiche previste dalle relative Norme.
Ogni apparecchiatura di sezionamento, comando e protezione dei circuiti deve essere munita di
targhetta indicatrice del circuito alimentato con la stessa dicitura di quella riportata sugli schemi
elettrici.
Predisposizione per ampliamenti futuri
Le dimensioni dei quadri dovranno essere tali da consentire l’installazione di un numero di eventuali
apparecchi futuri pari ad almeno il 20% di quelli previsto o installato.
Art. 2.1.1.6
CASSETTE DI DERIVAZIONE
Le cassette di derivazione devono essere di dimensioni idonee all’impiego, potranno essere in
materiale isolante o metallico. La tipologia deve essere idonea ad essere installata a parete o ad
incasso (pareti piene o a sandwich o con intercapedine), con caratteristiche che consentano la
planarità il parallelismo.
Tutte le cassette di derivazione da parete, dovranno essere in PVC pesante con grado di protezione di
almeno IP 40 con nervature e fori pre-tranciati per l’inserzione delle tubazioni, completi di coperchi
con idoneo fissaggio ricoprenti abbondantemente il giunto-muratura.
Le dimensioni delle cassette di derivazione da parete sono: larghezza 30,0 cm; altezza 22,0 cm;
profondità 12,0 cm.
Le dimensioni delle cassette di derivazione da incasso sono: larghezza 29,4 cm; altezza 15,2 cm;
profondità 7,0 cm.
Le cassette devono essere in grado di potere contenere i morsetti di giunzione e di derivazione
previsti dalle norme vigenti.
Le cassette destinate a contenere circuiti appartenenti a sistemi diversi devono essere dotate di
opportuni separatori.
Art. 2.1.1.7
GIUNZIONI
68
Le giunzioni e le derivazioni da effettuare esclusivamente all’interno dei quadri elettrici e delle
cassette di derivazione, devono rispettare le seguenti norme:
- CEI EN 60947-7-1;
- CEI EN 60998-1;
- CEI EN 60998-2-2;
- CEI EN 60998-2-3;
- CEI EN 60998-2-4.
I morsetti componibili su guida devono rispettare le norme EN 50022 e EN 50035.
I morsetti di derivazione volanti possono essere: a vite; senza vite; a cappuccio; a perforazione di
isolante.
Art. 2.1.1.8
SUPPORTO, FRUTTO E PLACCA
Tutti i supporti portafrutti dovranno essere in resina e dovranno presentare caratteristiche meccaniche
tali da resistere alle sollecitazioni dell’uso normale. Dovranno permettere il fissaggio rapido dei frutti
senza vite e facile rimozione con attrezzo. Il supporto dovrà permettere il fissaggio delle placche a
pressione con o senza viti. Il supporto dovrà consentire eventuali compensazioni con i rivestimenti
della parete.
I supporti dovranno prevedere l’alloggiamento da due a più moduli.
I frutti devono avere le seguenti caratteristiche:
- comando: devono disporre di sistemi luminosi o indicazioni fluorescenti per soddisfare le esigenze
del D.P.R. n. 503/1996 e D.M. n. 236/1989) e le norme CEI 23-9: o CEI EN 60669-1;
- interruttori uni e bipolari, deviatori, invertitori, con corrente nominale non inferiori a 10A;
- pulsanti, pulsanti a tirante con correnti nominali non inferiori a 2A (CEI EN 60669-2-1) (IR)
infrarosso passivo;
- controllo: (CEI EN 60669-2-1), regolatori di intensità luminosa;
- prese di corrente: (CEI 23-16 o CEI 23-50): 2P+T, 10A - Tipo P11; 2P+T , 16A - Tipo P17, P17/11,
P30;
- protezione contro le sovracorrenti: (CEI EN 60898), interruttori automatici magnetotermici con
caratteristica C da 6A, 10A, 16A e potere di interruzione non inferire a 1500A;
- segnalazioni ottiche e acustiche: spie luminose, suonerie e ronzatori;
- prese di segnale: per trasmissione dati Rj45; TV (CEI EN 50083-4) terreste, satellitare; telefoniche
(CEI EN 60603-7).
Impianto di terra
L’impianto di terra deve essere composto dai seguenti elementi:
- dei dispersori;
- dei conduttori di terra;
- del collettore o nodo principale di terra;
- dei conduttori di protezione;
- dei conduttori equipotenziali.
L’impianto di messa a terra deve essere opportunamente coordinato con dispositivi di protezione (in
pratica nel sistema TT sempre con interruttori differenziali) posti a monte dell'impianto elettrico, atti
ad interrompere tempestivamente l’alimerntazione elettrica del circuito gusato in caso di eccessiva
tensione di contatto .
L’ impianto deve essere realizzato in modo da poter effettuare le verifiche e le misure periodiche
necessarie a valutarne il grado d’efficienza.
-Impianti a tensione nominale = 1000 V c.a.
69
L'impianto di messa a terra deve essere realizzato secondo la norma CEI 64-8, tenendo conto delle
raccomandazioni della “Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale
e terziario” (CEI 64-12).
In ogni impianto utilizzatore deve essere realizzato un impianto di terra unico.
All’ impianto devono essere collegate tutte le masse e le masse estranee esistenti nell'area
dell'impianto utilizzatore, la terra di protezione e di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi
utilizzatori (ove esistenti: centro stella dei trasformatori, impianto contro i fulmini, ecc.).
L'esecuzione dell'impianto di terra va correttamente programmata nelle varie fasi dei lavori e con le
dovute caratteristiche. Infatti, alcune parti dell'impianto di terra, tra cui il dispersore, possono essere
installate correttamente solo durante le prime fasi della costruzione, con l’utilizzazione degli elementi
di fatto (ferri delle strutture in cemento armato, tubazioni metalliche ecc.).
-Impianti a tensione nominale > 1000 V c.a.
Per quanto riguarda questi impianti la norma di riferimento è la CEI 11-1.
-Elementi dell’impianto di terra
a) Dispersore
Il dispersore è il componente dell’impianto che serve per disperdere le correnti verso terra ed è
generalmente costituito da elementi metallici quali: tondi, profilati, tubi, nastri, corde, piastre aventi
dimensioni e caratteristiche in riferimento alla norma CEI 64-8.
È economicamente conveniente e tecnicamente consigliato utilizzare come dispersori i ferri delle
armature nel calcestruzzo a contatto del terreno.
Nel caso di utilizzo di dispersori intenzionali, affinchè il valore della resistenza di terra rimanga
costante nel tempo, si deve porre la massima cura all’installazione ed alla profondità del dispersore
da installarsi preferibilmente all’esterno del perimetro dell’edificio.
Le giunzioni fra i diversi elementi dei dispersori e fra il dispersore ed il conduttore di terra devono
essere effettuate con morsetti a pressione, saldatura alluminotermica, saldatura forte o autogena o con
robusti morsetti o manicotti purché assicurino un contatto equivalente.
Le giunzioni devono essere protette contro la corrosione, specialmente in presenza di terreni
particolarmente aggressivi.
b) Conduttore di terra
Il conduttore di terra è il conduttore che collega il dispersore al collettore (o nodo) principale di terra,
oppure i dispersori tra loro; generalmente è costituito da conduttori di rame (o equivalente) o ferro.
I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno devono essere considerati come dispersori
per la parte interrata e conduttori di terra per la parte non interrata o isolata dal terreno.
Deve essere affidabile nel tempo, resistente e adatto all'impiego.
Possono essere impiegati:
- corde, piattine;
- elementi strutturali metallici inamovibili.
Le sezioni minime del conduttore di terra sono riassunte nella seguente tabella.
Caratteristiche di posa del conduttore
Sezione minima (mm²)
Protetto contro la corrosione (es. con una 16 (rame)
guaina) ma non meccanicamente
16 (ferro zincato)
Non protetto contro la corrosione
25 (rame)
50 (ferro zincato)
c) Collettore (o nodo) principale di terra
70
In ogni impianto deve essere previsto (solitamente nel locale cabina di trasformazione, locale
contatori o nel quadro generale) in posizione accessibile (per effettuare le verifiche e le misure)
almeno un collettore (o nodo) principale di terra.
A tale collettore devono essere collegati:
- il conduttore di terra;
- i conduttori di protezione;
- i conduttori equipotenziali principali;
- l'eventuale conduttore di messa a terra di un punto del sistema (in genere il neutro);
- le masse dell'impianto MT.
Ogni conduttore deve avere un proprio morsetto opportunamente segnalato e, per consentire
l'effettuazione delle verifiche e delle misure, deve essere prevista la possibilità di scollegare, solo
mediante attrezzo, i singoli conduttori che confluiscono nel collettore principale di terra.
d) Conduttori di protezione
Il conduttore di protezione parte del collettore di terra, collega in ogni impianto e deve essere
collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la
protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli
apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque
accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione
inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di
terra elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema elettrico) il
conduttore di neutro non può essere utilizzato come conduttore di protezione.
La sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di
terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella
tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8.
Sezione minima del conduttore di protezione (CEI 64-8)
Sezione del conduttore
di fase che alimenta la
macchina o
l'apparecchio
mm²
Conduttore di protezione facente
Conduttore di protezione non
parte dello stesso cavo o infilato facente parte dello stesso cavo e
nello stesso tubo del conduttore non infilato nello stesso tubo del
di fase mm²
conduttore di fase mm²
minore o uguale a 16
uguale a 35
maggiore di 35
16
16
metà della sezione del conduttore
metà della sezione del
di
conduttore di
fase; nei cavi multipolari, la sez. fase; nei cavi multipolari, la sez.
specificata dalle rispettive norme specificata dalle rispettive norme
e) Conduttori di equipotenziale
71
Il conduttore equipotenziale ha lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse
estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre
il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5).
L’appaltatore deve curare il coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali,
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all’impianto elettrico che fanno parte
della costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.
Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi d’interferenza tra i vari impianti
tecnologici interrati ai fini della limitazione delle correnti vaganti, potenziali cause di fenomeni
corrosivi. Si raccomanda infine la misurazione della resistività del terreno.
f) Pozzetti
Tutti i pozzetti dovranno essere in PVC muniti di chiusino in PVC pesante nervato.
-Prescrizioni particolari per locali da bagno. Divisione in zone e apparecchi ammessi
Si premette che la norma CEI 64-8, alla Parte 7: Ambienti particolari, art. 701 (Locali contenenti
bagni e docce), classifica l’ambiente bagno in quattro zone di pericolosità in ordine decrescente:
Zona 0 - È il volume della vasca o del piatto doccia: Entro tale volume non sono ammessi apparecchi
elettrici, come scalda-acqua a immersione, illuminazioni sommerse o simili;
Zona 1 - È il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all’altezza di 2,25 m dal
pavimento: In tale volume sono ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al
conduttore di protezione) o altri apparecchi utilizzatori fissi, purché alimentati a tensione non
superiore a 25 V, cioè con la tensione ulteriormente ridotta rispetto al limite normale della bassissima
tensione di sicurezza, che corrisponde a 50 V;
Zona 2 - È il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino all’altezza
di 2,25 m dal pavimento: Sono ammessi, oltre allo scaldabagno e agli altri apparecchi alimentati a
non più di 25 V, anche gli apparecchi illuminati dotati di doppio isolamento (Classe II) ;
Zona 3 - È il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca o
la doccia): Sono ammessi componenti dell’impianto elettrico protetti contro la caduta verticale di
gocce di acqua (grado di protezione IP1), come nel caso dell’ordinario materiale elettrico da incasso,
quando installati verticalmente, oppure IP5 quando è previsto l’uso di getti d’acqua per la pulizia del
locale; inoltre l’alimentazione delle prese a spina deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
- bassissima tensione di sicurezza con limite 50 V (BTS). Le parti attive del circuito BTS devono
comunque essere protette contro i contatti diretti;
- trasformatore di isolamento per ogni singola presa a spina;
- interruttore differenziale a alta sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 mA.
Gli apparecchi istallati nelle zone 1 e 2 devono essere protetti contro gli spruzzi d’acqua (grado di
protezione IP4).
Sia nella zona 1 che nella zona 2 non devono esserci materiali di installazione come interruttori, prese
a spina, scatole di derivazione; possono essere installati soltanto pulsanti a tirante con cordone
isolante e frutto incassato ad altezza superiore a 2,25 m dal pavimento.
Le condutture devono essere limitate a quelle necessarie per l’alimentazione degli apparecchi
installati in queste zone e devono essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali
tratti in vista necessari per il collegamento con gli apparecchi utilizzatori (ad esempio, con lo
scaldabagno) devono essere protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina
isolante.
Le regole enunciate per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i
pericoli provenienti dall’impianto elettrico del bagno stesso e sono da considerarsi integrative rispetto
alle regole e prescrizioni comuni a tutto l’impianto elettrico (isolamento delle parti attive,
collegamento delle masse al conduttore di protezione, ecc.).
a) Collegamenti equipotenziali nei locali da bagno
72
Nelle zone 1-2-3 così come definite al punto precedente, onde evitare tensioni pericolose provenienti
dall’esterno del locale da bagno, deve mettersi in opera un conduttore equipotenziale che colleghi fra
di loro tutte le masse estranee, con il conduttore di protezione all’ingresso dei locali da bagno.
Le giunzioni devono essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8; in
particolare, devono essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni ed essere impiegate
fascette che stringono il metallo vivo. Il collegamento equipotenziale deve raggiungere il più vicino
conduttore di protezione.
È vietata l’inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione.
Per i conduttori si devono rispettare le seguenti sezioni minime:
- 2,5 mm2 (rame) per i collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o sotto intonaco;
- 4 mm2 (rame) per i collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a parete.
Il collegamento equipotenziale non va eseguito su tubazioni di scarico in PVC o in grès.
b) Altre prescrizioni per i locali da bagno
Per i locali da bagno devono tenersi distinti i due circuiti di illuminazione e prese.
La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità può essere
affidata all’interruttore differenziale generale, purché questo sia del tipo ad alta sensibilità, o a un
interruttore differenziale locale, che può servire anche per diversi bagni attigui.
Per le condutture elettriche possono essere usati cavi isolati in PVC tipo H07V (ex UR/3) in tubo di
plastica incassato a parete o nel pavimento.
Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, deve essere prolungato per coprire il
tratto esterno, oppure deve essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase + neutro + conduttore di
protezione) per tutto il tratto che va dall’interruttore allo scaldabagno, uscendo, senza morsetti, da
una scatoletta passa-cordone.
c) Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi
Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione è maggiore sia per condizioni ambientali (umidità)
cantine, garage, portici, giardini, ecc. o per particolari utilizzatori elettrici usati, le prese a spina
devono essere alimentate come prescritto per la Zona 3 dei bagni.
-Coordinamento dell’impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta realizzato l’impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere
realizzata con uno dei seguenti sistemi:
1) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Se l’impianto
comprende più derivazioni protette da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere
considerata la corrente di intervento più elevata;
2) coordinamento di impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione
richiede l’installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale
che assicuri l’apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino
situazioni di pericolo.
Art. 2.1.1.9
IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
73
Le misure di protezione contro le scariche atmosferiche più idonee devono essere conformi alle
prescrizioni della Norma CEI 81-1. Le norme CEI 81-1 prevedono quattro livelli di protezione:
Livello di protezione
I
II
III
IV
Efficienza
0.98
0.95
0.90
0.80
Composizione dell’impianto
In generale l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche si compone dei seguenti
elementi:
- impianto di protezione contro le fulminazioni dirette (impianto base) costituito dagli elementi
normali e naturali atti alla captazione, all'adduzione e alla dispersione nel suolo della corrente del
fulmine (organo di captazione, calate, dispersore);
- impianto di protezione contro le fulminazioni indirette (impianto integrativo) costituito da tutti i
dispositivi (quali connessioni metalliche, limitatori di tensione) atti a contrastare gli effetti (per
esempio: tensione totale di terra, tensione di passo, tensione di contatto, tensione indotta,
sovratensione sulle linee) associati al passaggio della corrente di fulmine nell'impianto di protezione
o nelle strutture e masse estranee ad esso adiacenti.
Captatori
Il captatore può essere composto dalla combinazione dei seguenti elementi: aste, funi e maglie. Il
posizionamento dei captatori secondo il metodo dell’angolo di protezione (indicato per gli edifici di
forma regolare) o il metodo della sfera rotolante (indicato per gli edifici di forma complessa), deve
essere conforme al punto 2.2.2. della norma CEI 81-1 e in particolare dell’appendice B. La
protezione delle superfici piane dovrà essere attuata con il metodo della maglia.
Il punto 2.2.3 della norma stabilisce che ai fini della protezione, possono essere utilizzati come
captatori naturali le seguenti parti della struttura, secondo le prescrizioni dell’art. 2.1.3 della citata
norma CEI 81-1:
- coperture metalliche dei tetti:
- componenti metallici costruttivi di tetti (capriate metalliche, ferri di armatura elettricamente
continui, ecc.), al di sotto di una copertura non metallica, purché quest’ultima parte possa essere
esclusa dalla struttura da proteggere;
- parti metalliche come gronde, ornamenti, ringhiere, ecc., la cui sezione trasversale non sia inferiore
a quella specificata per i captatori normali;
- tubazioni e serbatoi metallici, costruiti in materiale di non meno di 2,5 mm di spessore, purché non
si crei una situazione pericolosa o altrimenti inaccettabile qualora essi vengano perforati;
- tubazioni e serbatoi metallici.
Le lastre e le tubazioni metalliche devono possedere lo spessore minimo in funzione del materiale
(Fe, Cu. Al) indicato nella tabella 4 della norma CEI 81-1.
Sistemi di protezione LPS
I sistemi di protezione contro i fulmini vengono definiti LPS (Lighting Protection of Structures) e si
dividono in:
LPS esterno;
LPS interno.
74
a) LPS esterno
- l'impianto interno deve essenzialmente essere costituito da:
- collegamenti equipotenziali di tutti i corpi metallici esterni ed interni;
- collegamenti equipotenziali, tramite limitatori di tensione, di tutti gli impianti esterni ed interni;
- isolamenti o distanziamenti.
L'impianto esterno è principalmente costituito da captatori del tipo ad asta o a maglia. La loro
funzione è quella di creare un volume protetto ovvero una zona che non può essere colpita da
fulmini.
I captatori ad asta consistono nel posizionare una o più aste metalliche in uno o più punti, sulla
sommità dell’edificio con ridotto sviluppo orizzontale.
I captatore a maglia consistono nel creare una gabbia metallica intorno all'edificio, tramite piattine o
tondi in ferro o rame, per proteggerlo completamente. I percorsi devono essere preferibilmente
rettilinei e i cambi di direzione devono avvenire senza spigoli o curve a piccolo raggio.
b) LPS interno
- l'impianto esterno deve essenzialmente essere costituito da:
- organi di captazione (normali o naturali);
- organi di discesa (calate) (normali o naturali);
- dispersore di tipo A o B (normali o naturali);
- collegamenti diretti o tramite SPD agli impianti esterni ed interni, ed ai corpi metallici esterni ed
interni.
Verifiche
Dopo l’ultimazione, l’impianto di protezione contro i fulmini deve essere verificato per accertarne
che:
- l’LPS sia conforme al progetto;
- tutti i componenti dell’LPS siano in buone condizioni;
- tutte le strutture aggiunte dopo siano comprese nella struttura protetta con ampliamenti dell’LPS.
L’impianto dove essere soggetto a manutenzione periodica come disposto dalla norma CEI 81-1.
L’appaltatore, al termine dei lavori, dovrà rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità
dell’impianto.
Norme di riferimento
La protezione contro le scariche atmosferiche è disciplinata dalle seguenti norme:
CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini;
CEI 81-3 - Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei
Comuni d'Italia, in ordine alfabetico;
CEI 81-4 - Protezione delle strutture contro i fulmini.Valutazione del rischio dovuto al fulmine;
CEI 81-5 - Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC);
CEI 81-6 - Protezione delle strutture contro i fulmini - Linee di telecomunicazione;
CEI 81-7 - Prescrizioni relative alla resistibilità per le apparecchiature che hanno un terminale per
telecomunicazioni;
CEI 81-8 - Guida d'applicazione all'utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti elettrici
utilizzatori di bassa tensione.
Art. 2.1.1.10
CABINE DI TRASFORMAZIONE
(Omissis..)
75
Art. 2.1.1.11
STAZIONI DI ENERGIA
(Omissis..)
Art. 2.1.1.12
POTENZA IMPEGNATA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI
Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: le prestazioni e le garanzie,
per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le protezioni e l'esercizio in genere
sono riferiti alla potenza impegnata. Tale potenza viene indicata dall'Amministrazione appaltante o
calcolata in base a dati forniti dall'Amministrazione appaltante.
In mancanza di indicazioni, per gli impianti elettrici da installare negli edifici civili, si fa riferimento
al carico convenzionale dell'impianto. Tale carico verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti
applicando alla potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla
corrente nominale della presa a spina, i coefficienti che si deducono dalle Tabelle CEI riportate nei
paragrafi seguenti.
Valori di potenza impegnata negli appartamenti di abitazione
1) per l'illuminazione:
2
- 10 W per m di superficie dell'appartamento con un minimo di 500 W.
2) scalda-acqua:
- 1000 W per appartamenti fino a 4 locali (come locale va considerato ogni vano abitabile con
esclusione, cioè, di anticamere, corridoi, cucinino e bagno);
- 2000 W per appartamenti oltre i 4 locali.
3) cucina elettrica:
- da considerare solo se ne è prevista esplicitamente l'installazione.
4) servizi vari:
2
- 40 W per m di superficie dell'appartamento in zone urbane;
2
- 20 W per m di superficie dell'appartamento in zone rurali.
Dotazioni dell'impianto
Nelle abitazioni le dotazioni dell'impianto dovranno essere conformi a quanto indicato nella norma
CEI 64-50, in funzione della superficie degli appartamenti.
Suddivisione dei circuiti e loro protezione in abitazioni ed in edifici residenziali
Nelle abitazioni e negli edifici residenziali in genere, si devono alimentare, attraverso circuiti protetti
e singolarmente sezionabili facenti capo direttamente al quadro elettrico, almeno le seguenti
utilizzazioni:
a) illuminazione di base:
76
2
- sezione dei conduttori non inferiore a 1,5 mm ;
- protezione 10 A;
- potenza totale erogabile: 2 kW;
b) prese a spina da 10 A per l'illuminazione supplementare e per piccoli utilizzatori (televisori,
apparecchi radio, ecc.):
2
- sezione dei conduttori: 1,5 mm ;
- protezione 10 A;
- potenza erogabile 2 kW.
c) prese a spina da 16 A e apparecchi utilizzatori con alimentazione diretta (es. scalda-acqua) con
potenza unitaria minore o uguale a 3 kW:
2
- sezione dei conduttori non inferiore a 2,5 mm ;
- protezione 16 A;
- potenza totale erogabile 3 kW;
d) eventuale linea per alimentazione di utilizzazione con potenza maggiore di 3 kW:
- sezione dei conduttori 4 mm2;
- protezione 25 A.
Ogni qualvolta si verificano le seguenti condizioni, sul quadro elettrico devono essere previsti un
numero superiore di circuiti protetti:
2
- elevata superficie abitabile, maggiore di 150 m : occorre prevedere più linee per l'illuminazione di
2
base al fine di limitare a 150 m la superficie dei locali interessati da una singola linea;
- elevato numero di prese da 10 A: occorre prevedere una linea da 10 A ogni 15 prese;
- elevato numero di apparecchi utilizzatori fissi o trasportabili (scalda-acqua, lavatrici, lavastoviglie)
che devono funzionare contemporaneamente prelevando una potenza totale superiore a 3 kW: occorre
alimentare ciascun apparecchio utilizzatore con potenza unitaria maggiore di 2 kW direttamente dal
quadro con una linea protetta.
Nella valutazione della sezione dei conduttori relativi al singolo montante, oltre a tenere conto della
caduta di tensione del 4%, si devono considerare i tratti orizzontali. Il potere di interruzione degli
interruttori automatici deve essere di almeno 3.000 A, a meno di diversa comunicazione dell’ENEL.
Gli interruttori automatici devono essere bipolari, con almeno un polo protetto in caso di
distribuzione fase-neutro, bipolari con due poli protetti, in caso di distribuzione fase-fase.
Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle unità d'impianto
Impianto
Appartamenti
Illuminazio Scalda-acqua
ne
0,65
Cucina
Servizi vari,
Ascensore
comprese le
prese a spina
-1 per
Per le
Vedere
Per gli
l’apparecchio derivazioni paragrafo
ascensori e
di maggiore
facenti capo relativo
altri servizi
potenza;
a singoli
generali di
apparecchi
edifici di
-0,75 per il
utilizzatori o
abitazione
secondo;
a singole
comuni, i dati
prese a
relativi sono
-0,50 per gli
spina, si
allo studio.
altri
deve
assumere,
come valore
del
77
Alberghi,
ospedali,
collegi
Uffici e
negozi
0,75
0,90
coefficiente,
l'unità, fatta
eccezione
per il caso
degli
ascensori.
-1 per
-1 per
l’apparecchio l’apparecchi
di maggiore
o di
potenza;
maggiore
potenza;
-0,75 per il
secondo;
-0,75 per gli
altri
-0,50 per gli
altri
-1 per
l’apparecchio
di maggiore
potenza;
-0,50 per il
secondo;
-0,25 per gli
altri
0,5
-3 per il
motore
dell’ascensor
e di maggiore
potenza;
-1 per il
successivo
ascensore;
0,5
-0,7 per tutti
gli altri
ascensori
-3 per il
motore
dell’ascensor
e di maggiore
potenza;
-1 per il
successivo
ascensore;
-0,7 per tutti
gli altri
ascensori
Coefficienti per la valutazione del carico convenzionale delle colonne montanti che alimentano
appartamenti di abitazione
unità di impianto alimentate
1
da 2 a 4
da 5 a 10
11 e oltre
valore del coefficiente
1
0,8
0,5
0,3
Impianti trifasi
Negli impianti trifasi (per i quali non è prevista una limitazione della potenza contrattuale da parte
dell’ENEL) non è possibile applicare la procedura sopra descritta. Il dimensionamento dell'impianto
sarà determinato, di volta in volta, secondo i criteri della buona tecnica, tenendo conto delle norme
CEI. In particolare, le condutture devono essere calcolate in funzione della potenza impegnata, che si
ricava nel seguente modo:
- potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1-P2-P3- ecc.), intesa come la potenza di ogni
singolo utilizzatore (Pu), moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (Cu):
78
P1 = Pu * Cu;
- potenza totale per la quale devono essere proporzionati gli impianti (Pt), intesa come la somma
delle potenze assorbite da ogni singolo utilizzatore (P1-P2-P3- ecc.), moltiplicata per il coefficiente
di contemporaneità (Cc):
Pt = (P1 + P2 + P3 + P4 + ....+ Pn) * Cc
Le condutture e le relative protezioni, che alimentano i motori per ascensori e montacarichi, devono
essere dimensionate per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio continuativo; se i
motori sono più di uno (alimentati dalla stessa conduttura), si applica il coefficiente della Tabella di
cui al paragrafo 12.4.
La sezione dei conduttori sarà quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, tenuto conto del
fattore di potenza, e della distanza da coprire.
Si definisce corrente d'impiego di un circuito (Ib), il valore della corrente da prendere in
considerazione per la determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si
calcola in base alla potenza totale ricavata dalle precedenti Tabelle, alla tensione nominale e al fattore
di potenza.
Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz), il massimo valore della corrente che, in regime
permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura
superi un valore specificato. Essa dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed è indicata
nella Tabella CEI-UNEL 35024.
Il potere d'interruzione degli interruttori automatici deve essere di almeno 4500 A, salvo diversa
comunicazione dell'ENEL.
Gli interruttori automatici devono essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti.
Art. 2.1.1.13
IMPIANTI DI SEGNALAZIONE COMUNI PER USI CIVILI ALL'INTERNO DI
FABBRICATI
(Omissis..)
Art. 2.1.1.14
IMPIANTI DI PORTIERE ELETTRICO
(Omissis..)
Art. 2.1.1.15
SISTEMI DI PREVENZIONE E SEGNALAZIONE DI FUGHE DI GAS E INCENDI
(Omissis..)
Art. 2.1.1.16
IMPIANTI DI OROLOGI ELETTRICI
79
(Omissis..)
Art. 2.1.1.17
IMPIANTI DI CITOFONI
(Omissis..)
Art. 2.1.1.18
IMPIANTI INTERFONI
(Omissis..)
Art. 2.1.1.19
IMPIANTI GENERALI DI DIFFUSIONE SONORA
(Omissis..)
Art. 2.1.1.20
IMPIANTI DI ANTENNE COLLETTIVE PER RICEZIONE RADIO
(Omissis..)
Art. 2.1.1.21
IMPIANTI DI TV A CIRCUITO CHIUSO
(Omissis..)
Art. 2.1.1.22
PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO
(Omissis..)
Art. 2.1.1.23
IMPIANTI SPECIALI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
(Omissis..)
Art. 2.1.1.24
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI
Le misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti devono rispettare la Norma CEI 64-8.
La protezione può essere attuata con i seguenti accorgimenti:
- protezione mediante bassissima tensione di sicurezza e di protezione (sistemi Selv e Pelv);
- protezione mediante bassissima tensione di protezione funzionale (sistemi Felv);
80
- protezione totale
- protezione parziale
- protezione addizionale
- protezione con impiego di componenti di classe II o con isolamento equivalente
- protezione per separazione elettrica
- protezione per mezzo di locali isolanti;
- protezione per mezzo di locali resi equipotenziali non connessi a terra;
- protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria senza propria cabina di trasformazione
“ Sistema TT”;
- protezione con interruzione automatica del circuito;
- protezione contro i contatti indiretti nei sistemi di I categoria con propria cabina di trasformazione “
Sistema TN”.
Art. 2.1.1.25
PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE CONTRO LE SOVRACORRENTI
E I CORTO CIRCUITI
La protezione delle condutture elettriche contro le sovracorrenti deve essere effettuata in
ottemperanza alle prescrizioni della norma CEI 64-8.
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi può essere prevista:
- all'inizio della conduttura;
- alla fine della conduttura;
- in un punto qualsiasi della conduttura.
Nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio e nei luoghi con pericolo d'esplosione, le protezioni
contro i sovraccarichi debbono essere installate all'inizio della conduttura.
La protezione contro i corto circuiti deve essere sempre prevista all'inizio della conduttura.
Sono ammessi 3,00 m di distanza dall'origine della conduttura purché il tratto non protetto soddisfi
contemporaneamente alle due condizioni seguenti (con esclusione degli impianti nei luoghi a
maggior rischio in caso di incendio, o con pericolo di esplosione):
- venga realizzato in modo da ridurre al minimo il pericolo di corto circuito;
- venga realizzato in modo che anche in caso di corto circuito sia ridotto al minimo il pericolo di
incendio o di danno per le persone.
E' possibile non prevedere la protezione contro i corto circuiti per i circuiti la cui interruzione
improvvisa può dar luogo a pericoli, per esempio per taluni circuiti di misura e per le condutture che
collegano batterie di accumulatori, generatori, trasformatori e raddrizzatori con i rispettivi quadri,
quando i dispositivi di protezione sono posti su questi quadri.
In tali casi bisogna verificare che sia minimo il pericolo di corto circuito e che le condutture non
siano in vicinanza di materiali combustibili.
Art. 2.1.2
VERIFICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO
Le verifiche dell’impianto elettrico devono essere eseguite dal Direttore dei Lavori secondo le
indicazioni del capitolo 61 della norma CEI 64-8:
- art. 611. Esame a vista;
- art. 612. Prove.
In linea generale le operazioni di verifica di un impianto elettrico possono così articolarsi:
1) esame a vista
3) rilievi strumentali;
81
4) calcoli di controllo.
Le verifiche debbono essere eseguite anche nei casi di trasformazioni, ampliamenti e/o interventi che
hanno alterato le caratteristiche originarie dell’impianto elettrico.
Art. 2.1.2.1
ESAME A VISTA
L’esame a vista (norma CEI 64-8), eseguito con l’impianto fuori tensione, ha lo scopo di accertare la
corretta esecuzione dell’impianto prima della prova. L’esame a vista dell’impianto elettrico è
condotto sulla base del progetto ed ha lo scopo di verificare che gli impianti siano realizzati nel
rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti; l’esame può essere eseguito sia durante la
realizzazione dell’impianto o alle fine dei lavori.
L’esame vista dell’impianto elettrico comprende i seguenti controlli relativi a:
- analisi del progetto;
- verifica qualitativa dei componenti dell’impianto;
- verifica quantitativa dei componenti dell’impianto;
- controllo della sfilabilità dei cavi e delle dimensioni dei tubi e dei condotti;
- verifica dell’idoneità delle connessioni dei conduttori;
- verifica dei tracciati per le condutture incassate;
- verifica dei gradi di protezione degli involucri;
- controllo preliminare dei collegamenti a terra;
- controllo dei provvedimenti di sicurezza nei servizi igienici;
- controllo dell’idoneità e della funzionalità dei quadri elettrici;
- controllo dell’idoneità, funzionalità e sicurezza degli impianti ausiliari;
- controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi;
- verifica per gli apparecchi per il comando e l’arresto di emergenza;
- presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e di comando.
Verifica qualitativa e quantitativa
La verifica qualitativa e quantitativa dei componenti dell’impianto elettrico ha lo scopo di verificare :
- la rispondenza qualitativa dei materiali ed apparecchiature impiegate siano rispondenti alle
prescrizioni del capitolato speciale d’appalto ed ai dati di progetto, accertando la consistenza
quantitativa e il funzionamento;
- la conformità delle indicazioni riportate negli schemi e nei piani d’installazione: individuando
l’ubicazione dei principali componenti, la conformità delle linee di distribuzione agli schemi, la
conformità dei punti di utilizzazione ai piani d’installazione, l’univocità d’indicazione tra schemi e
segnaletica applicata in loco;
- la compatibilità con l’ambiente: accertando che tutti i componenti elettrici siano stati scelti e
collocati tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’ambiente e siano tali da non provocare
effetti nocivi sugli altri elementi esistenti nell’ambiente;
- accessibilità che deve essere: agevole per tutti i componenti con pannelli di comando, misura,
segnalazione manovra; possibile, eventualmente con facili operazioni di rimozione di ostacoli, per i
componenti suscettibili di controlli periodici o di interventi manutentivi (scatole, cassette, pozzetti di
giunzione o connessione, ecc. ).
L’accertamento della garanzia di conformità è data dal marchio IMQ (Marchio Italiano di Qualità) o
altri marchi equivalenti, in caso contrario l’impresa deve fornire apposita certificazione.
Verifica della sfilabilità dei cavi e controllo delle dimensioni dei tubi e dei condotti
82
La verifica della sfilabilità dei cavi consiste nell'estrarre un cavo dal tratto di tubo protettivo,
incassato o a vista, compreso tra due cassette o scatole successive e nell'osservare se questa
operazione abbia danneggiato il cavo stesso.
L’analisi in sintesi deve riguardare:
Oggetto
Accertamenti
a) sfilabilità
- estrazione di uno o più cavi dai condotti
- mantenimento della calibratura interna
b) dimensione dei tubi
- diametro interno maggiore o uguale a 10 mm
c) rispondenza normativa dei tubi
- verifica della rispondenza alle prescrizioni di
progetto
La verifica deve essere effettuata preferibilmente sui tratti di tubo non rettilinei e deve essere estesa a
tratti di tubo per una lunghezza compresa tra l'1% e il 5% della totale lunghezza dei tubi degli
impianti utilizzatori presi in esame; in caso di esito non favorevole, fermo restando l'obbligo per
l'installatore di modificare gli impianti, la prova dovrà essere ripetuta su di un numero di impianti
utilizzatori doppio rispetto al primo campione scelto; qualora anche la seconda prova fornisse esito
sfavorevole la verifica della sfilabilità dovrà essere ripetuta su tutti gli impianti utilizzatori.
Il controllo deve verificare che i tubi abbiano diametro interno maggiore di 10 mm e che in generale
sia almeno uguale a 1,3 volte il diametro circoscritto al fascio di cavi contenuti entro i tubi. Per le
condutture costituite da canalette la superficie interna della sezione retta degli alloggiamenti dei cavi
elettrici deve essere almeno uguale al doppio della superficie della sezione retta dei cavi contenuti.
I tubi protettivi flessibili di materiale termoplastico a base di policloruro di vinile da collocare sotto
traccia devono essere conformi alla norma CEI 23-14 V1.
I tubi protettivi rigidi ed accessori di materiale termoplastico a base di policloruro di vinile da
collocare in vista devono essere conformi alla norma UNEL 37118/72 e 37117-72.
Dimensioni dei tubi protettivi flessibili e rigidi in PVC
Tubi flessibili in PVC
Tubi rigidi in PVC
Diametro esterno D
(mm)
Diametro interno min d (mm)
Diametro esterno D
(mm)
Diametro interno min d (mm)
Grandezz
a
16
20
25
32
40
50
63
16
20
25
32
40
50
63
10,7
14,1
18,3
24,3
31,2
39,6
50,6
16
20
25
32
40
50
63
13,0
16,9
21,4
27,8
35,4
44,3
56,5
83
Verifica dei tracciati per le condutture incassate
La verifica dei tracciati per le condutture incassate deve riguardare:
Oggetto
Accertamenti
a) tubi incassati sotto intonaco:
- linearità (orizzontale o verticale) dei percorsi
b) prese a parete
- altezza non inferiore a 17,5 dal pavimento.
Criteri di installazione degli impianti incassati e similari
Verifica dei gradi di protezione degli involucri (protezioni contro i contatti diretti)
La verifica dei gradi di protezione degli involucri ha lo scopo di verificare che tutti i materiali, gli
apparecchi e le macchine installati in ambienti speciali (acqua e/o polvere) abbiano grado di
protezione adeguato ai fini della sicurezza, della funzionalità e della durata e/o conforme alle
prescrizioni del progetto o del capitolato; per la verifica si farà riferimento alla norme CEI-64.8. e
CEI 70-1. Il grado di protezione è indicato con le lettere IP (International Protection) seguite da due
cifre indicanti la prima il grado di protezione delle persone contro il contatto con gli elementi in
tensione e la penetrazione dannosa dell’acqua, es. IP 55. Quando una delle due cifre è sostituita da
una X (es. IP4X o IPX4), significa che il materiale garantisce soltanto un tipo di protezione. Lo 0
indica nessun grado di protezione., es IP20, indica l’assenza di protezione dalla penetrazione
dell’acqua.
Sono esclusi dall’esame i componenti installati nei locali bagno e doccia e quelli pertinenti ad
impianti AD-FT per locali caldaia e simili.
I componenti con grado di protezione inferiore a IP 20 non possono essere installati in ambienti
interni ordinari accessibili a personale non addestrato. La norma CEI 70-1 stabilisce inoltre che i
gradi di protezione superiori soddisfano i requisiti dei gradi protezione inferiori.
Devono essere oggetto di verifica:
Oggetto
a) componenti installati in luoghi umidi (che
presentano sul pavimento, sulle preti o sul soffitto
tracce di stillicidio da condensa o da infiltrazione
d’acqua).
b) componenti installati in luoghi esposti alle
intemperie ma non soggetti a spruzzi di pioggia
battente con stravento > 60° dalla verticale.
c) componenti soggetti a spruzzi, pioggia a stravento,
intemperie.
d) componenti installati in locali di lavaggio o in
Accertamenti
grado di protezione = IP 21
grado di protezione = IP 23
grado di protezione = IP 34
grado di protezione = IP 55
84
ambienti occasionalmente polverosi.
e) componenti installati in locali di lavaggio o in
ambienti permanentemente polverosi.
f) componenti installati in ambienti con pericolo
d’inondazione occasionale e temporanea o su terreno
soggetto a pozzanghere.
g) materiale installato in altri ambienti speciali con
temperatura elevata, vibrazioni, muffe, atmosfere
corrosive, ecc..
grado di protezione = IP 66
grado di protezione = IP 67
- certificazione d’idoneità rilasciata
da enti autorizzati o autocertificazione
del costruttore
- rispondenza alle indicazioni
progettuali
Controllo dei collegamenti a terra
Le verifiche dell’impianto di terra sono descritte nelle norme per gli impianti di messa a terra (norme
CEI 64-8 e CEI 11-8), per gli impianti soggetti alla disciplina del D.P.R. n. 547/1955 va effettuata la
denuncia degli stessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali (ASL) a mezzo dell’apposito modulo,
fornendo gli elementi richiesti e cioè i risultati delle misure della resistenza di terra.
Si devono effettuare le seguenti verifiche:
- identificazione dei conduttori di terra e di protezione (PE) ed equipotenziali (EQ). Ha lo scopo di
accertare che l’isolante e i collari siano colore giallo-verde. Si intende che andranno controllate
sezioni, materiali e modalità di posa nonche’ lo stato di conservazione sia dei conduttori stessi che
delle giunzioni. Si deve inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il collegamento
tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto di terra delle prese a
spina;
- misurazione del valore di resistenza di terra dell’impianto, utilizzando un dispersore ausiliario ed
una sonda di tensione con appositi strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico. La sonda
di tensione e il dispersore ausiliario vanno posti ad una sufficiente distanza dall’impianto di terra e tra
loro; si possono ritenere ubicati in modo corretto quando sono sistemati ad una distanza dal suo
contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell’impianto stesso; quest’ultima nel caso di
semplice dispersore a picchetto può assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari distanza va
mantenuta tra la sonda di tensione e il dispersore ausiliario;
- collegamenti: Si deve controllare che tutte le masse (compresi gli apparecchi illuminanti), i poli di
terra delle prese a spina e tutte le masse estranee presenti nell’area dell’impianto siano collegate al
conduttore di protezione;
- continuità: Bisogna accertarsi della continuità del conduttore di protezione e l’assenza di dispositivi
di sezionamento o di comando;
- tracciato e sezionabilità: I conduttori di protezione devono, in linea di massima, seguire il tracciato
dei conduttori di fase e dipartirsi dalle scatole di derivazione per consentirne il sezionamento in caso
di guasti;
- sezione del conduttore protezione-neutro (PEN): il controllo a vista dei componenti del dispersore
deve essere effettuato in corso d’opera, in caso contrario è consigliabile eseguire dei sondaggi.
Controllo dei provvedimenti di sicurezza nei servizi igienici (bagno e doccia)
Il controllo ha lo scopo di accertare l’idoneità delle misure di sicurezza contro eventuali pericoli da
contatti diretti e indiretti nei locali da bagno e doccia, considerati a maggiore rischio elettrico.
Nelle varie zone dei locali igienici possono essere installati le seguenti apparecchiature:
- ZONA 0 è vietata l’installazione di qualsiasi componente elettrico;
- ZONA 1 si possono installare soltanto scaldacqua (con marchio IMQ) ed altri utilizzatori fissi
alimentati a bassissima tensione di sicurezza con tensione nominale non superiore a 25V e grado di
protezione non inferiore a IP X4;
85
- ZONA 2 si possono installare, oltre agli utilizzatori possibili nella zona 1, anche apparecchi
illuminanti fissi, di classe II e grado di protezione non inferiore a IP X4. Sono ammesse le sole
condutture di alimentazione degli utilizzatori qui ubicati, che devono avere isolamento equivalente
alla classe II in tubi non metallici ed essere incassate, salvo l’ultimo tratto in prossimità
dell’utilizzatore che deve essere il più breve possibile. Nessuna limitazione invece prevista per le
condutture incassate ad una profondità superiore a 5 cm. Nella zona non è ammessa l’installazione di
apparecchi di comando, derivazione o protezione (interruttore, prese, scatole di derivazione, ecc.).
Gli infissi metallici a contatto con i ferri d’armatura delle strutture in calcestruzzo armato debbono
essere collegati al conduttore equipotenziale;
- ZONA 3 si può realizzare un impianto ordinario con condutture incassate in tubi non metallici
aventi isolamento equivalente alla classe II. I componenti elettrici devono avere grado di protezione
minimo IP X1.
Devono essere oggetto di verifica:
Oggetto
Accertamenti
a) collegamenti equipotenziali delle collegamento al morsetto di terra di:
tubazioni
- tubazione acqua calda e fredda in ingresso e/o
in uscita dal locale
- tubazione gas in ingresso e/o in uscita dal
locale
- tubazione termosifoni in ingresso e/o in uscita
dal locale
- tubazione metallica di scarico
- masse estranee
b) condutture equiponteziali e mezzi - sezioni = 2,5 mm² (4 mm² se non protette)
di connessione alle masse estranee
- collari e morsetti idonei al buon collegamento
- ispezionabilità delle connessioni
c) prese ed apparecchi di comando
- ubicazione fuori dalle zone 0-1-2
- esistenza di interruttore differenziale
d) apparecchi illuminanti
- di tipo a doppio isolamento con grado di
protezione = IP X4
e) altri apparecchi
- grado di protezione = IP X1
- ubicazione fuori dalle zone 0-1-2
f) scaldacqua- elettrico
- la rispondenza a norme CEI con Marchio
Italiano di Qualità
- il collegamento breve con cavo munito di
guaina se ubicato nella zona 1
g) condutture
- scatole di derivazione fuori dalle zone 0-1-2
- linee in tubo di materiale isolante se incassate
a profondità = 5 cm
Verifica delle condutture, cavi e connessioni
La verifica ha lo scopo di verificare che nell’esecuzione dell’impianto siano state rispettate le
prescrizioni minime riguardo a;
- sezioni minime dei conduttori rispetto alle prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto
delle norme CEI:
1, 5 mm2: cavi unipolari isolati in PVC, posati in tubi o canalette ;
0,5 mm2 : circuiti di comando, segnalazione e simili, ecc.;
- colori distintivi :
colore giallo-verde per i conduttori di protezione e di collegamento equipotenziali;
86
colore blu chiaro per il neutro
altri colori (marrone, nero, grigio) per i conduttori di fasi diverse;
- idoneità delle connessioni dei conduttori e degli apparecchi utilizzatori. Devono essere verificati le
dimensioni idonee dei morsetti rispetto al conduttore serrato, le scatole di derivazione e le modalità di
connessione. Sono vietate le giunzioni fuori scatola o entro i tubi di protezione.
Caratteristiche fondamentali dei morsetti e sezioni dei conduttori serrabili (Norma CEI 23-21)
Conduttori serrabili
Grandezza del
morsetto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Rigidi flessibili (mm2)
Flessibili (mm2)
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
1
1,5
2,5
4
6
6
10
16
25
Massima forza applicabile al
conduttore in estrazione (N)
30
40
50
50
60
80
90
100
120
La verifica deve riguardare anche il grado di isolamento dei cavi rispetto alla tensione di esercizio.
Per le prese di corrente, incassate o sporgenti, deve essere verificata che la distanza dell’asse
geometrico delle spine risulti orizzontale e distante almeno 17,5 cm dal pavimento.
Verifica dei dispositivi di sezionamento e di comando
La norma CEI 64-8 distingue quattro fondamentali funzioni dei dispositivi di sezionamento e di
comando: sezionamento o interruzione per motivi elettrici, interruzione per motivi non elettrici,
comando funzionale e comando di emergenza.
La verifica dei dispositivi di sezionamento lo scopo di accertare la presenza e corretta installazione
dei dispositivi di sezionamento e di comando, al fine di consentire di agire in condizioni di sicurezza
durante gli interventi di manutenzione elettrica ad altro sugli impianti e macchine.
In questa verifica dovranno essere controllati:
- l’interruttore generale, verificando la sua presenza all’inizio di ogni attività di impianto e la sua
idoneità alla funzione di sezionamento;
- gli interruttori divisionali, verificando il loro numero e la loro idoneità alla funzione di
sezionamento;
- gli interruttori di macchine installati in prossimità delle macchine pericolose per il pubblico e gli
operatori (scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, macchine utensili, impianti di lavaggio auto,
ecc.).
La verifica dei dispositivi di comando per l’arresto di emergenza ha lo scopo di accertare la
possibilità di potere agire sull’alimentazione elettrica per eliminare i pericoli dipendenti dal
malfunzionamento di apparecchi, macchine o impianti.
In questa verifica dovranno essere controllati:
- gli interruttori d’emergenza a comando manuale, accertando la loro presenza a portata di mano nei
pressi di macchine o apparecchi pericolosi;
- apparecchi d’emergenza telecomandati
87
Devono essere oggetto di verifica:
a) interruttori, prese, quadri, scatole di derivazione, apparecchi illuminanti;
b) condutture;
c) involucri protetti;
d) numero dei poli degli interruttori;
e) interruttore generale;
f) impianto di messa a terra.
Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell’impianto e della apposizione dei
contrassegni di identificazione
Si deve verificare che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell’impianto utilizzatore siano
del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell’ambiente, nonché correttamente
dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in mancanza di questi,
in relazione a quelli convenzionali.
Per cavi e conduttori si deve controllare che il dimensionamento sia fatto in base alle portate indicate
nelle tabelle CEI-UNEL; inoltre si deve verificare che i componenti siano dotati dei debiti
contrassegni di identificazione, ove prescritti.
Verifica del rispetto delle prescrizioni del D.M. n. 236/1989, in merito alla collocazione ottimale dei
terminali degli impianti elettrici di comando e di segnalazione
Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, i regolatori degli impianti di riscaldamento e
condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando ed i citofoni, devono essere per tipo e
posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona
su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa
visibilità, mediante l’impiego di piastre o pulsanti fluorescenti, ed essere protetti dal danneggiamento
per urto.
Gli interruttori inoltre devono essere azionabili con leggere pressioni e preferibilmente del tipo a
tasto largo rispetto a quelli normali, per facilitare i portatori di handicap e i soggetti anziani.
Le indicazioni contenute nel D.M. n. 236/1989, richiamato dal D.M. n. 503/1996, consigliano che i
terminali degli impianti siano collocati ad un’altezza compresa tra 40 e 140 cm dal pavimento. In
particolare si ha:
Elemento
interruttori:
campanello e pulsante
di comando
pulsanti bottoniere
ascensori
prese luce
citofono
telefono
Altezze previste dal
D.M. n. 236/1989
tra 60 cm e 140 cm
tra 40 e 140 cm
Altezza consigliata
tra 75 cm e 140 cm
tra 60 cm e 140 cm
tra 110 e 140 cm
pulsante più alto 120 cm
tra 45 cm e 115 cm
tra 110 cm e 130 cm
tra 100 cm e 140 cm
tra 60 cm e 110 cm
120 cm
120 cm
I terminali degli impianti elettrici, in tutti gli ambienti, debbono essere collocati in posizione
facilmente percettibile visivamente ed acusticamente.
Art. 2.1.2.2
PROVE DI VERIFICA E CONTROLLI
88
Le prove consistono nell’effettuazione di misure o di altre operazioni per accertare l’efficienza
dell’impianto elettrico. La misura deve essere accertata mediante idonea strumentazione.
Le prove possono riguardare:
- prova della continuità dei conduttori di protezione compresi i conduttori equipotenziali principali e
supplementari;
- misura della resistenza dell’isolamento dell’impianto elettrico;
- misura della resistenza d’isolamento dei pavimenti e delle pareti;
- verifica della separazione dei circuiti;
- verifica della protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione;
- prova di polarità;
- prova di tensione applicata;
- prove di funzionamento alla tensione nominale;
- verifica della protezione contro gli effetti termici;
- verifica caduta di tensione.
Prova della continuità dei conduttori di protezione
La prova della continuità dei conduttori di protezione (norma CEI 64-8, art. 612.2) consiste
nell’accertare la continuità dei conduttori di protezione (PE), del neutro con funzione anche di
conduttore di protezione (PEN), dei collegamenti equipotenziali principali (EQP) e supplementari
(EQS) e sui conduttori terra (CT).
Prova di funzionamento alla tensione nominale
La prova di funzionamento alla tensione nominale (norma CEI 64-8, art. 612.9) ha lo scopo di
verificare che le apparecchiature, i motori con i relativi ausiliari, i comandi ed i blocchi funzionino
regolarmente senza difficoltà né anomalie, sia in fase di spunto che di funzionamento gravoso.
Devono essere sottoposti a misure di tensione in ingresso tutti i quadri generali, i quadri principali ed
i quadri di zona e di reparto e tutte le macchine con potenza superiore a 10 kVA, gli impianti di
illuminazione con lampada scarica sia a catodo caldo che a catodo freddo.
Prova d’intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva
La prova d’intervento dei dispositivi di sicurezza e di riserva (norma CEI 64-8, art. 612.9) ha lo
scopo di accertare che i generatori e gli automatismi destinati a garantire l’alimentazione di
apparecchi o parti d’impianto destinati alla sicurezza o alla riserva entrino tempestivamente in
funzione fornendo valore di tensione, frequenza e forma d’onda conformi alle previsioni di progetto.
La prova è di carattere preliminare e ha lo scopo di verificare la correttezza dell’installazione dei
collegamenti.
In particolare l’analisi deve riguardare:
- alimentatori non automatici, verificando i valori di tensione e forma d’onda secondo le previsioni di
progetto;
- alimentatori automatici di continuità, verificando i valori di tensione di frequenza e forma d’onda
progettuali anche nel periodo transitorio e di commutazione fra rete e alimentazione di sicurezza;
- alimentatori ad interruzione breve, verificando il raggiungimento dei valori nominali di tensione di
frequenza e forma d’onda nei limiti e nei tempi stabiliti dal progetto o da specifiche norme tecniche;
- alimentatori ad interruzione lunga, verificando i valori di tensione, di frequenza e forma d’onda
conformi al progetto assunti entro 15 secondi dall’alimentazione di rete.
La prova deve essere estesa a tutti i dispositivi di sicurezza e di riserva di sicurezza la cui messa in
servizio deve essere provocata automaticamente per mancanza di tensione di rete escludendo i casi in
cui occorre procedere a commutazione manuale.
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Prova d’intervento degli interruttori differenziali
La prova d’intervento degli interruttori differenziali (norma CEI 64-8, art. 612.6.1 e 612.9) ha lo
scopo di accertare il corretto funzionamento degli impianti protetti da interruttori automatici
differenziali con l’impianto completo dei principali utilizzatori fissi.
La prova deve essere effettuata provando nel punto campionato una corrente controllata di
dispersione pari a 0,5 IDn, il differenziale non deve intervenire. Aumentando la corrente di
dispersione fino 1,1 IDn, il differenziale deve intervenire.
Misura della resistenza d’isolamento dell’impianto
La misura della resistenza d’isolamento dell’impianto (norma CEI 64-8, art. 612.3) ha lo scopo di
accertare che la resistenza d’isolamento di ciascun tronco di circuito compresa fra due interruttori sia
adeguata ai valori prescritti dalle norme CEI.
La resistenza deve essere misurata ad impianto sezionato tra ogni coppia di conduttori attivi e tra
ogni conduttore attivo e la terra.
Gli utilizzatori fissi devono essere sezionati o scollegati. Nei sistemi TN-C il conduttore PEN va
considerato come facente parte dell’impianto di terra. Se l’impianto comprende dispositivi elettronici,
si esegue solo la misura d’isolamento tra i conduttori attivi collegati insieme e la terra.
Misura della resistenza del dispersore
a) dispersore di piccola e media estensione nei sistemi TT:
La misura della resistenza del dispersore (norma CEI 64-8, art. 612.6.2.) ha lo scopo di accertare che
il valore della resistenza di terra sia adeguato alle esigenze d’interruzione delle correnti di guasto a
terra.
In particolare l’analisi deve riguardare:
- il dispersore principale scollegato dall’impianto di protezione e dai dispersori ausiliari, accertando
che RT <= 50/Ia;
- il dispersore principale collegato dall’impianto di protezione e dai dispersori ausiliari, accertando
che RT <= 50/Ia;
La resistenza del dispersore può essere misurata con strumenti che utilizzano il metodo
voltamperometrico diretto o indiretto con tensione di alimentazione a vuoto di 125 - 220 V
elettricamente separata dalla rete con neutro a terra.
b) dispersore di grandi dimensioni:
La resistenza del dispersore può essere misurata con il metodo del dispersore ausiliario.
Misura dell’impedenza totale dell’anello di guasto
La misura dell’impedenza totale dell’anello di guasto (norma CEI 64-8, art. 612.6.3.) ha lo scopo di
accertare che il valore dell’impedenza dell’anello di guasto sia adeguata alle esigenze d’interruzione
della corrente di guasto a terra.
Misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro
La misura della resistenza di corto circuito tra fase e neutro e valutazione (per eccesso) della corrente
presunta di corto circuito (norma CEI 64-8) ha lo scopo di accertare che il potere d’interruzione degli
apparecchi destinati alla protezione contro il corto circuito non sia sufficiente.
La resistenza di corto circuito va misurata all’ingresso dei quadri, a monte dell’interruttore generale
tra fase e neutro con il metodo a prelievo controllato di corrente.
Misura della caduta di tensione
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La misura della caduta di tensione (DV), allo studio della norma CEI-64-8, art. 612.11, ha lo scopo di
accertare che le cadute di tensione con l’impianto percorso dalle correnti d’impiego siano contenute
entro il 4% qualora non sia stato diversamente specificato nel presente capitolato speciale d’appalto.
Le misure vengono effettuate con voltmetri elettrodinamici o elettronici aventi classe di precisione
non inferiore a 1 quando l’impianto è regolarmente in funzione in orario di punta oppure con
simulazione di carico equivalente alle condizioni nominali. Tutte le tensioni devono essere misurate
contemporaneamente.
Misura dei segnali in uscita alle prese TV
La misura dei segnali in uscita alle prese TV, ha lo scopo di accertare che i segnali disponibili siano
contenuti entro i limiti e minimi e massimi stabiliti dalle norme CEI.
In particolare l’analisi deve riguardare:
- prese TV vicine all’amplificatore;
- prese TV lontane dall’amplificatore;
- prese TV adiacenti agli impianti centralizzati;
- ad ogni presa TV.
L’accertamento deve effettuarsi su tutte le bande di frequenza distribuite nei periodi di trasmissione
del monoscopio in modo da controllare non solamente la presenza del colore e la quantità del
segnale, ma anche l’eventuale presenza di riflessioni o distorsioni dell’immagine.
Art. 2.1.2.3
CALCOLI DI CONTROLLO
Controllo del coefficiente di stipamento
Il controllo del coefficiente di stipamento ha lo scopo di verificare la corretta posa in opera dei cavi,
valutando se i parametri rispettano le prescrizioni della norma CEI 64-8.
L’analisi dovrà riguardare:
- condutture entro tubi incassati sotto intonaco: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3
volte maggiore del diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10
mm;
- condutture entro tubi a vista: il diametro interno del tubo deve essere almeno 1,3 volte maggiore del
diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 10 mm;
- condotti circolari: il diametro interno del condotto deve essere almeno 1,8 volte maggiore del
diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi contenuti con un minimo di 15 mm;
- condutture in canalette, canali e passarelle a sezione non circolare: la superficie interna delle
canalette e dei canali deve essere almeno il doppio della superficie retta occupata dal fascio di cavi.
I dati di calcolo vanno desunti dalle caratteristiche dimensionali nominali dei tubi e dei cavi elettrici.
Il cerchio e la sezione retta circoscritti ai fasci di cavi contenuti possono essere valutati
sperimentalmente.
Controllo del coordinamento fra correnti d’impiego e portate dei conduttori
Il controllo ha lo scopo di verificare il corretto dimensionamento dei conduttori in relazione alle
correnti d’impiego alle portate dei conduttori ed i dispositivi di protezione contro i sovraccarichi
installati.
L’analisi dovrà riguardare:
- i circuiti terminali di allacciamento di un solo utilizzatore;
- i circuiti dorsali o principali;
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- le portate dei conduttori;
- la protezione dei conduttori dal sovraccarico nei casi previsti dalla norma CEI 64-8.
Controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi
Il controllo del coordinamento fra correnti di corto circuito e poteri di interruzione degli apparecchi
ha lo scopo di verificare che gli apparecchi installati siano idonei a funzionare ed a sopportare le
sollecitazioni termiche e elettrodinamiche che si verificano nel loro punto d’installazione durante un
corto circuito.
Art. 2.1.3
VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE
Le operazioni delle verifiche dell’impianto illuminotecnico sono simili a quelle di un impianto
elettrico e comprendono:
- esami a vista;
- rilievi strumentali;
- calcoli di controllo.
Art. 2.1.3.1
ESAME A VISTA
L’esame a vista è condotto dal Direttore dei Lavori sulla base della documentazione di progetto,
dovrà essere verificata la rispondenza degli apparecchi di illuminazione installati, completi di tutti gli
accessori, siano rispondenti alle prescrizioni progettuali ed in particolare del capitolato speciale
d’appalto.
Art. 2.1.3.2
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA
Gli impianti di illuminazione interna devono essere verificati eseguendo misure dirette alla
determinazione:
- dell’illuminamento medio e dell’uniformità;
- della luminanza nel campo visivo;
- dell’abbagliamento prodotto dall’impianto,
- del contrasto del testo stampato con inchiostro nero su carta bianca.
Misura dell’illuminamento medio e dell’uniformità
-Misura dell’illuminamento medio
La misura dell’illuminamento medio ha lo scopo di accertare che i livelli e l’uniformità di
illuminamento siano conformi alle prescrizioni contrattuali.
In particolare l’analisi deve riguardare:
a) impianti di illuminazione generale:
- illuminamento massimo in lux >= dati di progetto
- lux max/lux min <= dati di progetto;
b) impianti di illuminazione concentrata :
- illuminamento medio sul piano interessato >= dati di progetto;
c) impianti di illuminazioni esterna :
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- illuminamento minimo nell’area illuminata lux >= dati di progetto
- lux max/lux min <= 4 (se il progetto non prevede condizioni più gravose).
La misura dell’illuminamento artificiale deve essere eseguita in assenza totale di luce naturale;
durante il giorno è perciò essenziale oscurare gli infissi con elementi in vetro.
L’illuminamento deve essere misurato mediante un reticolo, costruito in funzione dell’indice del
locale ed eseguendo la misura al centro di ogni maglia.
La misurazione deve essere eseguita mediante un luxmetro con precisione non inferiore a 5% posto
in posizione orizzontale a 85-90 cm dal pavimento per attività da svolgere in piedi e all’altezza del
compito visivo nel posto di lavoro, solitamente 75 cm. La cellula deve essere disposta perpendicolare
alla direzione del flusso luminoso e la lettura deve essere effettuata a cellula ferma.
Valori di illuminamento raccomandati
Compito visivo
Visione generale
Lavori
manuali
grossolani
Lettura, scrittura
Studio
e
lavori
impegnativi
Disegno e lavori di
precisione
Ambiente
Scale, corridoi
Illuminamento (Lux)
70 - 100
Magazzini
100 - 200
Uffici
200 - 400
Scuole
300 - 500
Uffici tecnici, laboratori
oltre 500
Misura di luminanza nel campo visivo
La luminanza deve essere misurata con il luminanzometro fissato su supporto orientabile e regolabile
in altezza, sulle superfici, l’angolo di apertura dello strumento è solitamente <= 1°. Lo strumento
deve puntato nella direzione di osservazione dell’utente durante l’attività lavorativa, eseguendo le
misure:
- del compito visivo;
- dello sfondo che contiene il compito visivo;
- delle zone periferiche circostanti al compito visivo;
- verticali più lontane poste di fronte all’osservatore.
Abbagliamento
Il grado di abbagliamento (o indice di abbagliamento) è un parametro di tipo convenzionale per la
valutazione dell’effetto provocato all’osservatore.
L’abbagliamento può essere valutato mediante appositi diagrammi relativi ad ogni apparecchio che
forniscono la luminanza limite di abbagliamento al variare dell’angolo visivo da 45° a 85°, riferito ad
ogni classe di qualità in corrispondenza al livello di illuminamento previsto. Il controllo
dell’abbagliamento deve essere eseguito sulla base della relazione geometrica tra l’apparecchio ed
l’osservatore rivolto verso lo stesso.
Classi di qualità per la limitazione dell’abbagliamento
Grado di
abbagliament
o
Compiti visivi molto difficoltosi
1,15
Compiti visivi che richiedono prestazioni visive
1,5
Tipo di compito o attività
Classe di
qualità
A
B
93
elevate
Compiti visivi che richiedono prestazioni visive
normali
Compiti visivi che richiedono prestazioni visive
modeste
Per interni dove le persone non sono confinate in
una posizione di lavoro precisa, ma si spostano da
un posto all’altro esplicando compiti che
richiedono prestazioni visive modeste
1,85
C
2,2
D
2,5
E
Misura del contrasto
Un importante fattore da controllare, in fase di verifica dell’impianto, è la resa del contrasto che può
definirsi la valutazione dell’aspetto di due zone del campo visive viste simultaneamente.
Classi di qualità per la resa del contrasto (CIE, Publication, n. 29.2, 1986)
Classi di
qualità per
la resa del
contrasto
CRF.R
I
>= 1,00
II
>= 0,85
III
>= 0,70
Aree di applicazione per la lettura e scrittura
Interni ove si usano prevalentemente materiali lucidi, per
esempio: sale per composizione tipografica
Materiali lucidi usati saltuariamente, per esempio: uffici e
scuole normali
Interni dove i materiali sono normalmente diffondenti, per
esempio: scuole e certi tipi di uffici
Art. 2.1.3.3
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
La verifica degli impianti di illuminazione esterna è basato su misure relative alla determinazione:
- illuminamento medio;
- abbagliamento prodotto, sulla carreggiata stradale.
La misura della luminanza sulla carreggiata, secondo le raccomandazioni CIE, devono essere
eseguito ai nodi un reticolo avente le seguenti prescrizioni:
- senso longitudinale: maglia con lato non superiore ad un 1/3 dell’interdistanza tra i centri luminosi;
- senso trasversale: minimo due punti per ogni corsia di marcia.
La misura della luminanza è eseguita con un luminanzometro posto ad un’altezza di 150 cm dalla
carreggiata e con inclinazione di 1° al di sotto dell’orizzontale; l’illuminamento è misurato con un
luxmetro in questo caso dotato di cupola diffondente.
Misura dell’abbagliamento
La misura dell’abbagliamento consiste nella misura della luminanza velante dovuta ai proiettori Lvi e
della luminanza velante dovuta alla luce Lva. I valori degli indici vanno raccolti in tabelle.
La misura di Lvi può essere eseguita mediante:
a) l’illuminamento E prodotto da tutte le sorgenti di luce misurato all’altezza dell’occhio in un piano
perpendicolare alla direzione di osservazione considerata;
b) misura degli angoli compresi fra la direzione di osservazione e le direzioni di provenienza della
luce emessa da tutti gli apparecchi illuminanti.
94
Le misurazioni devono essere eseguite a 150 cm dal suolo. La misura dei proiettori installati su un
sostegno va effettuata schermando l’apparecchio luminoso da tutte le radiazioni luminose non
appartenenti al sostegno in oggetto. In caso di proiettori disposti su file continue, si dividerà ogni fila
in segmenti che sottendono angoli superiori a 5°, e per ciascuno di essi dovrà considerarsi una misura
rivolta verso il suo centro. Durante le misure devono essere schermate le radiazioni luminose
provenienti dai proiettori limitrofi.
Misura del colore della luce
La misura del colore della luce incidente l’area di gioco viene effettuata posizionando un colorimetro
nei centri dei quattro quadranti in cui può suddividersi l’area di gioco, ad un’altezza di 150 cm dal
suolo.
CAPO 2.2
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Art. 2.2.1
QUADRI ELETTRICI RELATIVI ALLE CENTRALI, TUBI PROTETTIVI, ECC.
I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione e di
comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti equipotenziali sono valutati nel
prezzo di ogni apparecchiatura a piè d'opera alimentata elettricamente.
Art. 2.2.2
CANALIZZAZIONI E CAVI
I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di
terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti,
staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo
sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda
ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.
I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i
materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.
I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera,
aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm², morsetti fissi
oltre tale sezione.
Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le
rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione.
Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse,
pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
Art. 2.2.3
APPARECCHIATURE IN GENERALE E QUADRI ELETTRICI
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Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera
l'apparecchiatura completa e funzionante.
I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione
di:
- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
- numero e caratteristiche degli interruttori, contatori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contatori da quadro,
saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
- il numero dei poli;
- la tensione nominale;
- la corrente nominale;
- il potere di interruzione simmetrico;
- il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello),
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del
quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.
I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera
l'apparecchiatura completa e funzionante.
I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole,
le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.
Art. 2.2.4
OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti
prestazioni:
- scarico dagli automezzi e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti;
- apertura e chiusura di tracce per la posa di tubazioni, cassette di derivazione, ecc., per impianti
(idrico-sanitario, elettrico, riscaldamento, climatizzazione, ecc.), predisposizione e formazione di
fori, nicchie per quadri elettrici, collettori, ecc.;
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie;
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;
- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per l’esecuzione degli impianti;
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;
- ponteggi di servizio interni ed esterni.
Art. 79 – Pavimentazioni speciali
Selciati
I selciati dovranno essere formati con pietre squadrate e lavorate al martello nella faccia vista
e nella faccia di combaciamento.
Saranno impiantati su letto di sabbia dello spessore di cm. 8 a grana grossa e scevra di ogni
materia eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da
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macadam all’acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindratura chiuso, ovvero da uno strato di
calcestruzzo cementizio secondo quanto sarà ordinato., poi verrà steso uno strato di sabbia
dell’altezza di cm. 10 e su questo verranno conficcate di punta le pietre, dopo di avere stabilito le
guide occorrenti.
Fatto il selciato, vi verrà disteso sopra uno strato di sabbia dell’altezza di cm 3 e quindi verrà
proceduto alla battitura con la mazzeranga, innaffiando di tratto in tratto la superficie, la quale dovrà
riuscire perfettamente regolare e secondo i profili descritti. Nell’eseguire i selciati si dovrà avere
l’avvertenza di collocare i prismi di pietra in guisa da fra risalire la malta nelle connessure. Per
assicurare poi meglio il riempimento delle connessure stesse, si dovrà versare sul selciato altra malta
stemprata con acqua e ridotta allo liquido. Nei selciati a secco abbeverati con malta, dopo aver posto
i prismi di pietra sullo strato di sabbia dell’altezza di cm 10, di cui sopra, conficcandoli a forza con
apposito martello, si dovrà versare sopra un beverone di malta stemperata con acqua e ridotta allo
stato liquido, e procedere infine alla battitura con la mazzeranga, spargendo di tratto in tratto altra
malta liquida fino a che la superficie sia ridotta perfettamente regolare e secondo i profili stabiliti.
Pavimentazione in lastricato di peperino
Particolare attenzione dovrà tenersi nella posa in opera, nel caso di disfacimenti ogni elemento
smontato dovrà essere numerato e misurato in ogni sua parte al fine di poterlo stoccare su pancali per
file e larghezze. Si dovrà procedere alla pulizia del materiale lapideo da riutilizzare da residui
cementizi e bituminosi.
La nuova lastra dovrà essere squadrata e delle dimensioni indicate nell’elenco prezzi (circa
50x150x12) lavorata a bocciarda sulla faccia a vista, a scalpello negli assetti secondo le norme d’arte
e dovrà rifilata ed adattata in modo da occupare posizione indicata negli elaborati progettuali in modo
da mantenere pendenze, sagoma della pavimentazione esistente. Le lastre dovranno essere poste in
opera su letto di malta bastarda spessore cm 10, previa preparazione del sottofondo in pozzolana
stabilizzata con calce o cemento, rullata e compattata stesa su una soletta in calcestruzzo di
ripartizione.
La superficie dell’intera pavimentazione compreso il vecchio basolato recuperato e posto in opera
dovrà essere trattata in opera a mano o con l’ausilio di martellini ad aria in modo da ottenere una
lavorazione superficiale omogenea sia in termini di colore che di quota. Per lavorazione si intende la
spuntinatura e rigatura effettuata sul piano di calpestio alla punta fine e stondatura del margine
perimetrale a coronamento di ogni singola lastra.
Il giunti dovranno essere chiusi mediante boiacca di cemento successivamente pulita con segatura
e bagnature
Il lastricato spessore minimo 12 cm dovrà avere le seguenti caratteristiche meccanico-fisiche:
Resistenza alla azione disgregatrice (R.D. 2232 del 16.11.39)
campioni asciutti
Resistenza a rottura da N/cmq
* parallelo al piano di posa
700,0
* perpendicolare al piano di posa
630,0
campioni saturi
Resistenza a rottura da N/cmq
* parallelo al piano di posa
700,0
* perpendicolare al piano di posa
430,0
dopo gelività
Resistenza a rottura da N/cmq
* parallelo al piano di posa
750,0
* perpendicolare al piano di posa
730,0
Coefficiente di imbibizione (R.D. 2232 del 16.11.39)
L’assorbimento medio dovrà essere: 3,50 %
Peso di volume (R.D. 2232 del 16.11.39)
Il valore del peso di volume dovrà essere: 2,30 g/cmc
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Flessione (R.D. 2234 del 16.11.39)
Il carico medio di resistenza a rottura dovrà risultare pari a 73,00 da N/cmq
Le lastre nel caso di disfacimento e rifacimento dovranno essere collocate in opera secondo la
numerazione alfanumerica predisposta prima della rimozione.
Infine si prescrive per il lastricato che la ditta appaltatrice realizzi un opera campione per ogni tratto
di strada (1°, 2° e 3° tratto) sia per il trattamento superficiale sia per la sigillatura per ottenere il
relativo nulla osta della direzione lavori alla realizzazione delle opere simili
Materiali porfirici
Le caratteristiche fisiche- meccaniche dei porfidi utilizzati dovranno rientrare nei seguenti limiti:
carico di rottura a compressione kg/cmq 2602/2902
carico di rottura a compressione kg/cmq 2556/3023
dopo gelività:
coefficiente di imbibizione (in peso) % 5.25/7.25
resistenza a flessione kg/cmq 227/286
prova d’urto: altezza minima di caduta cm 60/69
coefficiente di dilatazione lineare termica mm/ml 1/C° 0.00296/0.007755
usura per attrito radente mm 0.36/0.60
peso per unità di volume kq/mc 2543/2563
La colorazione dovrà essere in tutto uguale a quella esistente e collocata in sito.
Cubetti
Sono solidi a forma pressoché cubica, ottenuti per spaccatura meccanica e il cui spigolo è variabile a
seconda del tipo classificato: Essi vengono distinti, a secondo della lunghezza in cm. di detto spigolo,
nei seguenti modi: 4/6,6/8,8/10,10/12,12/14,14/18.
Ciascun assortimento dovrà comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compresa nei
limiti sopraindicati, con la tolleranza di cm.1
I vari spigoli del cubetto non dovranno essere necessariamente uguali e le loro facce scaccate non
saranno necessariamente ortogonali tra loro.
La superficie superiore del cubetto dovrà essere a piano naturale di cava e non dovrà presentare
eccessiva ruvidità.
Le quattro facce laterali sono ricavate a spacco e non segate e si dovranno presentare quindi con
superficie più ruvida e in leggero sottosquadro.
il tipo 4/6 dovrà avere un peso mq, misurato in opera compreso fra i 90 e i 100 kg
il tipo 6/8 dovrà avere un peso mq, misurato in opera compreso fra i 130 e i 140 kg
il tipo 8/10 dovrà avere un peso mq, misurato in opera compreso fra i 180 e i 190 kg
il tipo 10/12 dovrà avere un peso mq, misurato in opera compreso fra i 220 e i 250 kg
il tipo 12/14 dovrà avere un peso mq, misurato in opera compreso fra i 280 e i 300 kg
il tipo 14/18 dovrà avere un peso mq, misurato in opera compreso fra i 330 e i 350 kg
Ogni assortimento dovrà comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono
l’assortimento stesso, con la tolleranza prevista. La roccia dovrà essere sostanzialmente uniforme e
compatta e non dovrà contenere parti alterate.
Sono da escludere le rocce che presentino piani di suddivisibilità capaci di determinare la rottura
degli elementi dopo la posa in opera.
La posa dovrà avvenire su un sottofondo precostituito di circa 6 cm di di sabbia premiscelata a secco
con cemento (kg 10 circa per mq)
I cubetti potranno essere posati ad “arco contrastante”, a “ventaglio”, a “coda di pavone” , a “filari
diritti” o con altra posa indicata dalla D.L.
I cubetti dovranno essere posti in opera perfettamente accostati gli uni agli altri in modo che i giunti
risultino della larghezza massima di cm.1. Verrà, quindi, disposto uno strato di sabbia sufficiente a
colmare le fughe dopo di che si provvederà alla bagnatura ed alla contemporanea battitura con
adeguato vibratore meccanico. Durante tale fase si procederà alla eventuale sostituzione di quei
cubetti che si saranno rotti o deteriorati. Gli archi dovranno essere regolari e senza deformazioni.
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Le pendenze longitudinali e trasversali per lo smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere al
minimo dell’1./5%
La sigillatura potrà avvenire o con emulsione bituminosa o con boiacca cementizia in questo caso si
dovrà preparare un impasto in parti uguali di sabbia fine, di cemento e di acqua e si dovrà stendere
òlo stesso sul pavimento in modo da penetrare completamente in ogni giuntura. Si dovrà lasciare
riposare tale boiacca fino a che la stessa abbia iniziato il processo di presa, e con getto d’acqua a
pioggia, si dovrà togliere la parte più grossa che ricopre la pavimentazione. Si dovrà, infine ,
procedere alla completa ed accurata pulizia del pavimento con 2 o 3 passaggi di segatura prima
bagnata poi asciutta.
Piastrelle Fresate
La superficie dovrà essere naturale di cava, le coste a spacco. Lo spessore potrà variare da 2 a 5 cm.
Spessori diversi potranno essere richiesti per impieghi particolari. Le piastrelle a coste fresate
dovranno avere lati paralleli ed angoli retti. Le coste dovranno essere ortogonali al piano.
E’ consenti una tolleranza in più o in meno nelle dimensioni, di non più di 1 cm.
Le coste dovranno essere ortogonali al piano o in leggera sottosquadra.Le larghezze di normale
lavorazione sono: cm. 10-15-20-25-30-35-40 su richiesta altre misure.
Le lunghezze sono “ a correre” in dimensione uguale o maggiore delle rispettive larghezze. Potranno
essere richieste piastrelle quadrate, piastrelle con dimensioni maggiori o a misure fisse.
Il peso di mq. sarà compreso fra i 90/110 kg.
Le piastrelle verranno posate su un sottofondo in calcestruzzo impostato ad una quota più bassa del
livello finito di almeno cm.10. Sarà necessario infatti che la piastrellla su unh letto di malta
cementizia di almeno 4-5 cm.La malta dovrà essere un impasto di sabbia e cemento dosato a 2.5
q.li/mc . Le piastrelle dovranno distare l’una dall’altra circa 1 cm e ciò per compensare il taglio non
esatto del materiale fatto alla trancia. Alla fine della giornata di posa si procederà alla sigillatura
versando nei giunti una biacca liquida e ricca di cemento (parti uguali fra sabbia fine e cemento) fino
a che le congiunzioni siano completamente riempite o addirittura leggermente trasbordanti. Quando
la biacca avrà iniziato la presa acquistando una certa consistenza si dovranno ripulire le sbature e
livellare la stuccatura. Le pendenze longitudinali e trasversali per lo smaltimento delle acque
meteoriche dovranno essere al minimo dell’1./5%
Binderi
Per contenimento e delimitazione delle pavimentazioni. La faccia superiore dovrà essere a piano
naturale di cava. Le coste a spacco dovranno essere ortogonali al piano o a sottosquadra. Le
dimensioni sono:
larghezza cm.10 – lunghezza cm.15/40 – spessore cm. 5/8 peso kg.18 circa per ml
larghezza cm.12 – lunghezza cm.15/40 – spessore cm. 8/11 peso kg.22 circa per ml
I binderi dovranno essere murati in kodo da risultare incastrati in particolare in corrispondenza delle
giunzioni si dovrà formare un ingrossamento del calcestruzzo in modo da rinforzare tale zona; si
procederà quindi alla stuccatura e stilatura dei giunti con biacca cementizia molto grassa e tirata a
cazzuola.
Cordoni (cigli)
Per formazioni di marciapiedi e aiuole o delimitazioni.
cordoni a spacco: dovranno avere le due facce, quella interna nascosta, e quella esterna in vista, a
piano naturale di cava ed il lato superiore (testa) a spacco di cava. L’altezza degli elementi potrà
variare da 20 a 25 cm, la lunghezza dovrà ave3re un minimo di 40 cm. Le larghezze di normale
lavorazione potranno variare come qui di seguito indicato:
cm.5*20/25 peso per ml.
Pavimentazioni su strato portante
- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione
è svolta del terreno).
99
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai
seguenti strati funzionali.
2. La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
5. lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai
carichi permanenti o di esercizio;
6. lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali
scorrimenti differenziali tra strati contigui;
7. lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano
comportamenti meccanici sensibilmente differenziati;
8. lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o
portante);
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc.).
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono
diventare fondamentali:
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata
impermeabilità ai liquidi ed ai vapori;
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento termico;
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato
isolamento acustico;
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità
ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di
strato di collegamento).
3. La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
9. il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla
pavimentazione;
10. strato impermeabilizzante (o drenante);
11. lo strato ripartitore;
12. strati di compensazione e/o pendenza;
13. il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste altri strati complementari
possono essere previsti.
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento
si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle
prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche,
sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc.
2) Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle
prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli
di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia.
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, o
realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
100
3) Per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità
e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o
con passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od
incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc.
adeguate per lo strato successivo.
4) Per lo strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento
alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei
casi particolari alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con
riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da
rifiuto od insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre
che la posa avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e
preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle
prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la
posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone
di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque
delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni
ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
6) Per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o
schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture
continue.
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo
sulle coperture piane.
8) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottatasi farà
riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la
continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione
accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di
pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà
verificato nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc. il corretto posizionamento di
questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante
e sovrastante.
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori a 20
mm).
Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali
indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o da suo complemento si
rispetteranno le prescrizioni seguenti:
10) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e
dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle
operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale
correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate
101
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc.
In caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR
sulle costruzioni stradali.
11) Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i
materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o
alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti
(geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di
sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo,
limite di plasticità adeguati.
Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la
corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture
verticali, ecc.
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle
costruzioni stradali.
12) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali
sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi
alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In generale si
curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti
dei bordi e dei punti particolari.
13) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato
ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché
sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di
incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa,
maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
14) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante
l'esecuzione si curerà a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto le indicazioni
fornite dal progetto stesso e comunque si curerà, in particolare, la continuità e regolarità dello
strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.) l'esecuzione dei bordi e dei punti
particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore
del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e
maturazione.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via
che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre,
almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato finale sia coerente con le
prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato.
In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni
per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione
accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con
semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a
flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione); 3) tenute
all'acqua, all'umidità, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi
previste dal progetto o dalla realtà.
Le pavimentazioni di tipo architettonico saranno realizzate mediante l’applicazione con pennellessa
di uno specifico prodotto tipo Pieri VBA Protector (levocell) o similari; successivo confezionamento
del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix-design, natura e colorazione degli
102
aggregati che dovranno essere accettati dalla DL, previa realizzazione di campionature, con
l’aggiunta di un premiscelato multifunzionale in polvere, tipo Pieri Chromofibre 1B neutro o colorato
(Levocell) o prodotti similari, appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni di ghiaia
a vista.
Il dosaggio dell’additivo in polvere, contenuto in fas-pak, completamente idrosolubile, dovrà pari a
25 kg/mc.
L’aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo deve determinare:
un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, alla abrasione, alla fessurazione e agli urti,
consentendo la eliminazione della eventuale rete elettrosaldata, se non appositamente calcolata;
la riduzione delle efflorescenze;
una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo.
Tutti i componenti del cls dovranno assolutamente rispettare le normative vigenti quali:
Uni En 8520-2 e successivi aggiornamenti per gli aggregati, Uni En 197-1 e marchio CE per i
cementi etc.
L’additivo multifunzionale deve esser mescolato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera,
fino al raggiungimento di una corretta omogeneità dell’impasto – minimo 7-8 minuti alla velocità
massima.
Successiva posa in opera che avverrà nei campi precedentemente predisposti.
Dopo la stesura, saggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell’impasto, evitando ogni tipo di
vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l’affondamento degli aggregati, applicazione a
spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di disattivante di superficie –
tipo Pieri VBA Bio/VBA 2002 (Levocell) o prodotti similari, in ragione di 3 mq/l. Il prodotto oltre ad
agire da protettivo antievaporante rallenta la presa superficiale del cls e pertanto deve essere
applicato prima dell’inizio della stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura.
Lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda pressione per portare a vista gli aggregati, da
eseguirsi dopo circa 24 h. e comunque in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità
e classe del cemento impiegato.
A totale maturazione del cls della pavimentazione ghiaia a vista trattamento della superficie con
idonei prodotti idrorepellenti, tipo Pieri Protec (Levocell) o similari.
Per quanto riguarda il posizionamento dei giunti di dilatazione e/o inserti in pietra o in acciaio
costituenti il motivo architettonico si farà riferimento alle prescrizioni progettuali ed alle disposizioni
della DL – queste ultime prevalenti anche rispetto alle indicazioni riportate negli elaborati grafici. A
tal fine si precisa che la trama dei giunti riportata sui grafici ha un carattere indicativo: questi
potranno variare in funzione della superficie massima di ciascun campo e di ulteriori elementi di
valutazione che la DL individuerà di volta in volta, pertanto l’Impresa dovrà concordare con la DL
sia il riparto lineare di tali giunti che le variazioni cromatiche di ciascun riquadro.
Prima della esecuzione complessiva a discrezione della DL saranno effettuate idonee campionature –
sia quantitative che qualitative - da sottoporre anche - e qualora necessario - al preventivo parere
della Soprintendenza ai Beni Architettonici competente per territorio.
La DL potrà richiedere – a sua discrezione – prove sulla pavimentazione e controllare qualità e
dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre acquisire dalla Società fornitrice dei prodotti, sia la
certificazione di qualità ai sensi della ISO 9001:2000 sia una dichiarazione di conformità relativa alla
partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto affinchè l’opera finita sia realizzata a perfetta
regola d’arte.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.
103
Art. 80 – Conglomerati bituminosi
I conglomerati bituminosi forniti dall'impresa dovranno essere dotati fin dalla produzione di
certificato rilasciato da organismo accreditato, attestate che il prodotto fornito sia marcato C.E. in
conformità alle norme UNI EN 13108, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 14/01/2008.
L'appaltatore dovrà altresì essere in possesso fin dalla produzione di autorizzazione hai sensi di
legge al ritiro, trasporto, stoccaggio e trasformazione di rifiuti, nel caso di consistenti quantità di
materiale fresato di pavimentazione stradale.
Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali stradali si fa
riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 169 del 1994. Le parti del corpo stradale sono
così suddivise:
a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull’ultimo strato del rilevato):
b) sovrastruttura, così composta:
1) fondazione,
2) base,
3) strato superficiale (collegamento e usura).
In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la sagoma stradale per
tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del
1,5÷2,0%, raccordate in asse da un arco di cerchio avente tangente di m 0,50. Alle banchine sarà
invece assegnata la pendenza trasversale del 2,0÷5,0%.
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei
lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il
raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun
tratto, dalla Direzione dei lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.
L’Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le
granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono.
La Direzione dei lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori
ufficiali di fiducia dell’Amministrazione appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove
verranno, di norma, ripetute sistematicamente, durante l’esecuzione dei lavori, nei laboratori di
cantiere o presso gli stessi Laboratori ufficiali.
L’approvazione della Direzione dei lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione,
non solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.
L’Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle caratteristiche delle
miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.
Salvo che non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della
pavimentazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di
un regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali.
La pavimentazione stradale sui ponti deve sottrarre alla usura ed alla diretta azione del traffico
l’estradosso del ponte e gli strati di impermeabilizzazione su di esso disposti. Allo scopo di evitare
frequenti rifacimenti, particolarmente onerosi sul ponte, tutta la pavimentazione, compresi i giunti e
le altre opere accessorie, deve essere eseguita con materiali della migliore qualità e con la massima
cura esecutiva.
6.Strati di fondazione
Lo strato di fondazione sarà costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente
capitolato e comunque dovrà essere preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e dovrà
essere steso in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla
capacità costipante delle attrezzature di costipamento usate.
Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed
approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle
104
indicazioni successive.
Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere portato alla densità
stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da
laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato.
Durante la fase di costipamento la quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di
umidità della miscela, dovrà tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento, sole, calore ed
altro. L’acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.
Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non produrre danni
alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa quando la temperatura sia inferiore
a 3 °C.
Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della
temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della costruzione, dovrà essere
completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformità delle prescrizioni della Direzione dei
lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.
La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le
curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da buche e irregolarità.
Fondazione in misto granulale a stabilizzazione meccanica
Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per
granulometria con l’aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al
setaccio 0,4 UNI.
L’aggregato potrà essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro
materiale; potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali
aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio
e di cantiere.
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla
portata del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere
uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.
a) Caratteristiche del materiale da impiegare
Il materiale in opera, dopo l’eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle caratteristiche
seguenti:
1) l’aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;
2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente
concorde a quello delle curve limiti:
Serie crivelli
U.N.I.
Crivello 71
Crivello 30
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,42
Setaccio 0,075
e
setacciMiscela passante:
% totale in peso
max 71 mm
100
70 100
50 80
30 70
23 55
15 40
8 25
2 15
Miscela passante:
% totale in peso
max 30 mm
100
100
70 100
50 85
35 65
25 50
15 30
5 15
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;
4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;
5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65.
Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelevato dopo costipamento. Il limite
105
superiore dell’equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla Direzione lavori in funzione
delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in
sabbia compreso fra 25 e 35,
la Direzione lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di
elementi frantumati) la verifica dell’indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);
6) indice di portanza CBR (C.N.R. – U.N.I. 10009 – Prove sui materiali stradali; indice di portanza
C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al
crivello 25) non minore di 50. È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo
di ± 2% rispetto all’umidità ottima di costipamento;
7)limite di liquidità  25%, limite di plasticità  19, indice di plasticità  6.
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l’accettazione
avverrà
sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al
comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.
b) Studi preliminari
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove di
laboratorio sui campioni che l’impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno.
Contemporaneamente l’impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo
di lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verrà
impiegata.
I requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione lavori in corso
d’opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
c) Modalità operative
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti
ed essere ripulito da materiale estraneo.
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 cm e
dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione
dei suoi componenti.
L’eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l’umidità prescritta in funzione della densità, è da
effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando
le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato
stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato
compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell’Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti
semoventi. L’idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere,
determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto
per quel cantiere (prove di costipamento).
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non
inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata:
AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio
¾”. Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni
maggiori di 25 mm, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula: dr=(di x Pc x (100 – Z))/
(100 x Pc – Z x di)
dove
dr: densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a
quella AASHO modificata determinata in laboratorio;
di: densità della miscela intera;
Pc: peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
Z: percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25mm.
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti
106
una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40 %.
In tal caso nella stessa formula, al termine Z, dovrà essere dato il valore di 25 (indipendentemente
dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm).
Il valore del modulo di compressibilità Me, misurato con il metodo di cui agli articoli “Movimenti
di terre”, ma nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm, non dovrà essere inferiore ad 80 N/mm
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo
di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.
Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché
questa differenza si presenti solo saltuariamente.
Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona norma
procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori,
un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti
dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di
allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale
degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di cantiere o dagli agenti
atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di
fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano
di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di fondazione
oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.
Strato di base in misto bitumato
a) Descrizione
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale
additivo (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali fascicolo IV/1953), normalmente dello spessore di 10 ÷15 cm, impastato con bitume a caldo, previo
preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con
rulli gommati o metallici a rapida inversione.
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione
dei lavori.
Nella composizione dell’aggregato grosso (frazione > 4 mm), il materiale frantumato dovrà essere
presente almeno per il 90% in peso. A giudizio della Direzione lavori potrà essere richiesto che tutto
l’aggregato grosso sia costituito da elementi provenienti da frantumazione di rocce lapidee.
b) Materiali inerti
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base
dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C.N.R. - 1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così
come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo
IV delle norme C.N.R. - 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in
peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973)
anziché col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso sarà costituito da una miscela di ghiaie e/o brecce e/o
pietrisco/pietrischetto/graniglia che dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
– perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita secondo la norma C.N.R. B.U. n. 34/7, inferiore al
25%;
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 90% in peso;
– dimensione massima dei granuli 40 mm (valida per uno spessore finito dello strato di base di
almeno 7 cm);
107
– sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone
considerate soggette a gelo);
– passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;
– forma approssimativamente sferica (ghiaie) o poliedrica (brecce e pietrischi), comunque non
appiattita, allungata o lenticolare, in ogni caso gli elementi dell’aggregato dovranno essere
costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da
materiali estranei.
Aggregato fino (frazione  4 mm):
L’aggregato fino sarà costituito da una miscela di graniglie e/o ghiaie e/o brecciolini e sabbia
naturale e/o di frantumazione e dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– equivalente in sabbia determinato secondo la norma B.U. C.N.R. n. 27 (30 marzo 1972) superiore a
50%;
– materiale non plastico, secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014;
– limite liquido (WL), secondo la norma C.N.R.-U.N.I. 10014, non superiore al 25%.
Additivi:
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti
da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d’asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
– setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100;
– setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90.
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.
c) Legante bituminoso
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle “Norme per l’accettazione dei bitumi” del C.N.R. –
B.U. n. 68 del 23 maggio 1978.
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60 ÷ 70, ovvero avere una penetrazione a 25°C di
60 ÷ 70 dmm e le altre caratteristiche rispondenti a quelle indicate per la gradazione B 50/70 nella
norma C.N.R.
Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento p.a., punto di
rottura Fraas, duttilità e volatilità, si useranno rispettivamente le seguenti normative: B.U. C.N.R. n.
24 (29 dicembre 1971); B.U. C.N.R. n. 35 (22 novembre 1973); B.U. C.N.R. n. 43 (6 giugno 1974);
B.U. C.N.R. n. 44 (29 ottobre 1974); B.U. C.N.R. n. 50 (17 marzo 1976).
Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, secondo la tabella UNI 4163 – ed. febbraio
1959, calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra - 1,0 e ÷ 1,0:
IP : indice di penetrazione = (20 × U – 500 × V) /(U + 50 × V)
dove:
U = temperatura di rammollimento alla prova “palla-anello” in °C (a 25 °C);
V = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm (a 25 °C.)
Il prelevamento dei campioni di bitume dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dalla
norma C.N.R. B.U. n. 81/1980.
d) Miscela
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta
nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci
Miscela passante:
U.N.I.
% totale in peso
Crivello 40
100
Crivello 30
80 100
Crivello 25
70 95
108
Crivello 15
45 70
Crivello 10
35 60
Crivello 5
25 50
Setaccio 2
20 40
Setaccio 0,4
6 20
Setaccio 0,18
4 14
Setaccio 0,075
4 8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% e il 4,5% riferito al peso secco totale degli
aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per
ottimizzare – secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per
pavimentazioni stradali – le caratteristiche di impasto di seguito precisate:
– il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. C.N.R. n. 30 (15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su
provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il
valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovrà essere superiore a 250;
– gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresi fra 3% e 7%;
– sufficiente insensibilità al contatto prolungato con l’acqua; la stabilità Marshall, secondo la norma
C.N.R. B.U. n. 149/92, dovrà risultere pari almeno al 75% del valore originale; in difetto, a
discrezione della D.L., l’impasto potra essere ugualmente accettato purché il legante venga
addittivato con il dope di adesione e, in tal modo, l’impasto superi la prova.
I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso
l’impianto di produzione e/o presso la stesa e la stessa Impresa dovrà a sue spese provvedere a dotarsi
delle attrezzature necessarie per confezionare i provini Marshall.
La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però
superare quest’ultima di oltre 10 °C.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a
rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà
essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall;
– il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 – dovrà
comunque risultare compreso fra il 4% e l’8% in volume.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
L’Impresa ha l’obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante,
per la relativa accettazione.
L’Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni e per
ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione
proposta dovrà essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio,
attraverso i quali l’impresa ha ricavato la ricetta ottimale.
La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L’approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell’Impresa, relativa al raggiungimento dei
requisiti finali dei conglomerati in opera.
Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa
attenersi rigorosamente comprovandone l’osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una
variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore a ± 3% sulla
percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di
additivo.
Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3%.
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall’esame delle miscele prelevate all’impianto come pure
dall’esame delle carote prelevate in sito.
Su richiesta della Direzione lavori sul cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese
dell’Impresa un laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione,
109
condotto da personale appositamente addestrato.
In quest’ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con
frequenza giornaliera:
– la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati
stessi all’uscita dei vagli di riclassificazione;
– la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume,
percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all’uscita del mescolatore o a quella della
tramoggia di stoccaggio;
– la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (B.U.
C.N.R. n. 40 del 30 marzo 1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. C.N.R. n. 39 del
23 marzo 1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Marshall.
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle
tarature dei termometri dell’impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica
dell’umidità residua degli aggregati minerali all’uscita dall’essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto
opportuno.
In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione lavori sul
quale l’impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.
In corso d’opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuerà, a sua discrezione,
tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori
alle prescrizioni contrattuali.
La Stazione appaltante si riserva la espressa facoltà di verificare, tramite la Direzione lavori, le
varie fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo l’Impresa è tassativamente obbligata a fornire
all’Amministrazione appaltante gli estremi (nome commerciale ed indirizzo) della Ditta di
produzione dei conglomerati unitamente al formale impegno di questa a consentire alla Direzione
lavori sopralluoghi in fabbrica in qualsiasi numero ed in ogni momento con la facoltà di operare dei
prelievi di materiali; assistere e verificare le fasi di manipolazione e confezione.
f) Formazione e confezione delle miscele
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il
perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri
una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l’uso
dell’impianto a scarico diretto.
L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare
miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a
viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che
dell’additivo.
La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata
per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la
pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l’operazione
di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi
impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell’impianto e
dell’effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un
completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai
scendere al di sotto dei 20 secondi.
La temperatura degli aggregati all’atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150 °C e 170
110
°C, e quella del legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione lavori in
rapporto al tipo di bitume impiegato.
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.
L’ubicazione dell’impianto di mescolamento dovrà essere tale da consentire, in relazione alle
distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature prescritte per l’impasto e per la
stesa.
g) Posa in opera delle miscele
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata
dalla Direzione lavori la rispondenza di quest’ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza
indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto
cementato.
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire
l’ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta
dall’emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso.
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve
tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in
ragione di 0,5÷1 Kg/m secondo le indicazioni della Direzione lavori.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici
dei tipi approvati dalla Direzione lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di
autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di
sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente
ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l’impiego di 2 o più
finitrici.
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed esportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza
delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.
Il trasporto degli impasti dovrà essere effettuato con autocarri a cassone metallico a perfetta
tenuta, pulito e, nella stagione o in climi freddi, coperto con idonei sistemi per ridurre al massimo il
raffreddamento dell’impasto.
La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata immediatamente
dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C.
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali
possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con
densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a cura e spese dell’Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza soluzione di continuità.
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli metallici a rapida inversione di marcia,
possibilmente integrati da un rullo semovente a ruote gommate e/o rulli misti (metallici e gommati).
Il tipo, il peso ed il numero di rulli, proposti dall’Appaltatore in relazione al sistema ed alla
capacità di stesa ed allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla Direzione
lavori.
111
In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in
tutto lo spessore non inferiore al prescritto addensamento in riferimento alla densità di quella
Marshall delle prove a disposizione per lo stesso periodo, rilevata all’impianto o alla stesa. Tale
valutazione sarà eseguita sulla produzione di stesa secondo la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo
1973), su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato
appena steso. Nelle curve sopraelevate il costipamento andrà sempre eseguito iniziando sulla parte
bassa e terminando su quella alta.
Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovrà assolutamente evitare che i
rulli vengano arrestati sullo strato caldo.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un’asta rettilinea
lunga m 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi
uniformemente.
Saranno tollerati scostamenti dalle quote di progetto contenuti nel limite di ± 10 mm.
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
Strati di collegamento (binder) e di usura
a) Descrizione
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio strato di
conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di collegamento
(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione lavori.
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie,
sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per l’accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del
C.N.R., fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina
vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.
I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di
elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non conformi alle presenti prescrizioni del
presente capitolato, in caso contrario a sua discrezione la Direzione lavori accetterà il materiale o
provvederà ad ordinare all’Impresa il rifacimento degli strati non ritenuti idonei.
Tutto l’aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovrà essere costituito da materiale frantumato.
Per le sabbie si può tollerare l’impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.
b) Materiali inerti
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso
indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo IV/1953.
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così
come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo
IV delle Norme C.N.R. 1953, con l’avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in
peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973)
anziché col metodo DEVAL.
Aggregato grosso (frazione > 4 mm):
L’aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere
costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.
L’aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni
rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti.
Miscela inerti per strati di collegamento:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
112
superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n.104/84, non superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C
131 - AASHO T 96 ovvero
inerte IV cat.: Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140 ;
– tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;
– dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in ogni caso non
superiore a 30 mm;
– sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30% (in zone
considerate soggette a gelo);
– passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore all’1%;
– indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al 20%,
– indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80;
– coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953;
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od
invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.
Miscela inerti per strati di usura:
– contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all’1%;
– contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non superiore all’1%;
– perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C
131 - AASHO T 96 ovvero
inerte I cat.: Los Angeles <20% - coeff. di frantumazione <120;
– se indicato nell’elenco voci della lavorazione che si vuole almeno un 30% in peso del materiale
della intera miscela, questo deve provenire da frantumazione di rocce di origine vulcanica
magmatica eruttiva
(ovvero del tipo basaltici o porfidi) che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e
resistenza a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm nonché resistenza
alla usura minima 0,6. Nel caso in cui tale percentuale risultasse superiore al valore del 30%, la
parte eccedente non verrà ricompensata all’Impresa, ma si intenderà come necessaria affinché la
miscela totale raggiunga i valori minimi prescritti dalla perdita in peso alla prova Los Angeles;
– indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85;
– coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, con limitazione per la perdita in peso
allo 0,5%;
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento e di
usura di cui sopra.
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da
materiali estranei.
Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm):
L’aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno
soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953 ed in particolare:
Miscela inerti per strati di collegamento:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 40%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per
l’aggregato grosso.
113
Miscela inerti per strati di usura:
– quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non inferiore al 50%;
– equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 60%;
– materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni indicate per
l’aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2,5 mm
necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova RiedelWeber con concentrazione non inferiore a 6.
Additivo minerale (filler):
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da
cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via
secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei lavori, il filler potrà essere costituito da
polvere di roccia asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm.
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei
lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
c) Legante bituminoso
Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere di penetrazione 60 ÷ 70 salvo
diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle condizioni locali e
stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.
d) Miscele
Strato di collegamento (binder)
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci
Miscela passante:
U.N.I.
% totale in peso
Crivello 25
100
Crivello 15
65 100
Crivello 10
50 80
Crivello 5
30 60
Setaccio 2
20 45
Setaccio 0,42
7 25
Setaccio 0,18
5 15
Setaccio 0,075
4 8
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati.
Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e sufficiente per ottimizzare –
secondo il metodo Marshall di progettazione degli impasti bituminosi per pavimentazioni
stradali – le caratteristiche di impasto di seguito precisate:
– la stabilità Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia,
dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della rigidezza Marshall,
cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in
ogni caso superiore a 250;
– gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una
percenutale di vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%.
– la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato.
Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo
114
usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a
rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà
essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nello strato di collegamento, nel caso
questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un certo periodo prima che venga steso il
manto di usura, dovrà presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance
Tester” (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla
temperatura di riferimento di 15 °C, non inferiore a 55 BPN “British Portable Tester Number”;
qualora lo strato di collegamento non sia stato ancora ricoperto con il manto di usura, dopo un
anno dall’apertura al traffico la resistenza di attrito radente dovrà risultare non inferiore a 45 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma
C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force
Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a
0,55.
Le misure di BPN, HS, e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il
15° ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Strato di usura
La miscela degli aggregati da adottarsi
granulometrica contenuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci
U.N.I.
Crivello 15
Crivello 10
Crivello 5
Setaccio 2
Setaccio 0,4
Setaccio 0,18
Setaccio 0,075
per lo strato di usura dovrà avere una composizione
Miscela passante:
% totale in peso
100
70 100
43 67
25 45
12 24
7 15
6 11
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli
aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non
dovrà superare l’80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che
consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata.
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti:
– resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più
alte
temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque
assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall
(prova B.U. C.N.R. n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia dovrà essere di almeno 100 N [1000 Kg]. Inoltre il valore della rigidezza
Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in mm, dovrà
essere in ogni caso superiore a 300;
– la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve
essere compresa fra 3% e 6%;
– la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua
115
distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello
precedentemente indicato.
Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso in opera, a
rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti caratteristiche:
– la densità (peso in volume) – determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 – non dovrà
essere inferiore al 97% della densità dei provini Marshall;
– il contenuto di vuoti residui – determinato secondo la norma C.N.R. B.U. n. 39/73 – dovrà
comunque
risultare compreso fra il 4% e il 8% in volume. Ad un anno dall’apertura al traffico, il volume dei
vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il
coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di
impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm d’acqua, non dovrà risultare
inferiore a 10 cm/sec.
La superficie finita dell’impasto bituminoso messo in opera nel manto di usura, dovrà presentare:
– resistenza di attrito radente, misurata con l’apparecchio portatile a pendolo “Skid Resistance Tester
(secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e bagnata, riportata alla
temperatura di riferimento di 15 °C:
• inizialmente, ma dopo almeno 15 giorni dall’apertura al traffico non inferiore a 65 BPN
• dopo un anno dall’apertura al traffico, non inferiore a 55 BPN;
– macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS), secondo la norma
C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,55 mm;
– coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l’apparecchio S.C.R.I.M. (Siderway Force
Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 147/92, non inferiore a
0,60.
Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso tra il 15°
ed il 90° giorno dall’apertura al traffico.
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui
la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i
relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l’impianto di produzione
o nella stesa ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore riscaldamento. La stessa Impresa
dovrà a sue spese provvedere a dotarsi delle attrezzature necessarie per confezionare i provini
Marshall. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature
operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso
dovrà essere vagliato se necessario.
e) Controllo dei requisiti di accettazione
Strato di collegamento (binder)
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Strato di usura
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.
Inoltre indicati con:
M: il valore della stabilità Marshall, espressa in Kg;
IV: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;
LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all’aggregato grosso, espresso in percentuale;
i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola delle
disuguaglianze sotto indicate:
M < 800 Kg
Iv > 14 %
LA > 23 %
Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso laboratori ufficiali di
fiducia dell’Amministrazione appaltante, sui campioni prelevati in contradditorio, fornissero dei
valori intermedi tra quelli prescritti dal presente capitolato e quelli rappresentanti i limiti di
accettabilità sopra indicati, si procederà ad una detrazione percentuale sull’importo dei lavori, che
116
risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale, calcolata secondo la seguente
formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a detto importo per ottenere il
corrispondente valore rettificato, a seguito di riscontrata carenza dei materiali:
C = 1 - 0,3 × (1000 - M) / 200 – 0,2 × (Iv – 8) / 6 – 0,1 × (LA – 20) / 3
con
M 1000 Kg
Iv  8 %
LA 20 %
Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sarà accettato.
Per l’applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull’importo dei lavori si dovrà utilizzare, per
ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su più sezioni (chilometriche)
dell’intero tronco stradale oggetto dell’intervento.
f) Formazione e confezione degli impasti
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di
miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non
dovrà essere inferiore a 25 secondi.
g) Posa in opera delle miscele
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che saranno tollerati scostamenti
dalle quote di progetto contenuti nei seguenti limiti:
– strato di collegamento:
± 7 mm,
– strato di usura:
± 5 mm.
h) Attivanti l’adesione
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati potranno essere impiegate speciali
sostanze chimiche attivanti l’adesione bitume aggregato (“dopes” di adesività).
Esse saranno impiegate negli strati di base e di collegamento, mentre per quello di usura lo
saranno ad esclusivo giudizio della Direzione lavori:
1) quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto
agli impianti più prossimi, è tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da non
assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130°C richiesta
all’atto della stesa;
2) quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bituminosi
non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circolazione.
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative
effettuate presso i laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie
caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate.
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle
caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione
lavori.
L’immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee attrezzature
tali da garantirne la perfetta dispersione e l’esatto dosaggio.
Art. 81– Scarificazione di pavimentazioni esistenti
Per gli interventi su pavimentazioni stradali già esistenti sui quali dovrà procedersi a ricarichi o
risagomature, previo ordine della Direzione lavori, l’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente
il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’uopo,
apposito scarificatrice meccanica opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione lavori,
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di
deposito procurate a cura e spese dell’Impresa.
Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da
scarificazione, la ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a
tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto
117
provenienti dai cantieri stradali o edili.
Art. 82 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
1 - Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli
scavi in genere l’Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte, sia bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d’acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto, entro i limiti previsti
in elenco prezzo, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi, secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi composizioni, scomposizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo, sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti ecc;
- per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
- il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate
in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;
gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della
base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno
naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e
compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione
da eseguire con l’impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per
fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco relativi agli scavi di
fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani
orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e
dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
2 - Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di scavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco
sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali
indennizzi a cave di prestito.
3 - Riempimento con misto granulare/pozzolana stabilizzata
Il riempimento con misto granulare/pozzolana stabilizzata a ridosso delle murature per drenaggi,
vespai, ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
4 - Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera
saranno in genere pagate a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
escluse quindi ogni eccedenza ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal
modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere si intendono compensati tutti gli oneri
118
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
5 - Conglomerato cementizio armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quanto trattasi di elementi di carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare,
circoscrivibile a ciascun pezzo e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che il
costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, semprechè non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco
del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.
Pertanto per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei prezzi
unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di
palchi provvisori di servizio, dall’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale
l’opera di cemento armato dovrà essere eseguiti, nonché gli oneri per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo, nonché la rete
elettrosaldata saranno valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e allo
sfrido è compreso l’onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell’armatura
stessa.
6 – Tubazioni:.
La misura delle tubazioni verrà effettuata per la lunghezza, misurata lungo l’asse della
successione continua degli elementi costituenti la condotta, in opera senza tenere conto delle
sovrapposizioni e delle compenetrazioni.
Dalla misura dell’asse sarà detratta la lunghezza delle apparecchiature e di tutte quelle parti e
pezzi speciali, la cui fornitura e posa in opera è compensata con prezzi a parte.
Art. 83– Pozzetti di raccolta delle acque stradali
Saranno in cemento armato del tipo triforo a più scomparti e con sifone interno, delle dimensioni
specifiche alle relative voci di elenco prezzi.
La posizione ed il diametro dei fori per l’innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori,
secondo le varie condizioni d’impiego.
I pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure,
scheggiature o di altri difetti. Dovranno essere confezionati come segue:
— Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10 ———————————————— mc 1.000
— Cemento ——————————————————————————————— kg 450
— Acqua ————————————————————————————— Iitri 110 circa
— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sansus, Barra, o simili), nelle quantità che indicherà la
direzione lavori per rendere completamente impermeabili le pareti dei pozzetti.
L’armatura sarà eseguita con tondino da cm 6 e sarà costituita da quattro barre sagomate ad U ed
uncinate passanti per il fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parte superiore
e che raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una metà pozzetto, ed una nella parte
inferiore del pozzetto
Art. 84– Conglomerati cementizi
L'Impresa sarà tenuta a presentare all'esame della direzione Lavori in tempo utile e prima dell'inizio
dei getti:
i campioni dei materiali che verranno impiegati, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi;
lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;
i risultati delle prove sui cubetti di calcestruzzo, nella serie, nelle misure e con le modalità da essa
119
adottate. La Direzione lavori si riserva ogni giudizio in merito.
Il cemento sarà fornito sfuso o in sacchi e dovrà essere immagazzinato nei silos o nei depositi che
l'Impresa dovrà precostituire sui cantieri per una capacità complessiva tale da assicurare il fabbisogno
previsto per almeno 15 giornate lavorative.
Potrà essere previsto e ordinato l'impiego di cementi del tipo Portland o pozzolanico o ferrico
pozzolanico o d'altro forno o di tipi speciali a seconda della prescrizione della Direzione Lavori; le
prescrizioni dei tipi di cemento da impiegare per ogni singola opera o manufatto verranno date
all'Impresa con congruo preavviso, salvo che il tipo di cemento da adottarsi non sia già
preventivamente stabilito sui tipi di progetto.
L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese anche ai silos o depositi supplementari che si
rendessero necessari in dipendenza delle disposizioni di cui al capoverso presente.
Gli inerti che saranno impiegati per la confezione dei calcestruzzi dovranno assicurare per ogni tipo
di impasto e per il corrispondente dosaggio di cemento, le più elevate caratteristiche di resistenza
possibili, fermi in ogni caso restando i minimi carichi di rottura a compressione, previsti per i vari tipi
di calcestruzzo nelle voci dell'Elenco dei Materiali.
L'Impresa dovrà sottoporre, caso per caso, le curve granulometriche da adottare, in rapporto anche
con i tipi di inerti che l'Impresa proporrà per l'approvazione.
Tali curve granulometriche dovranno, di norma, essere realizzate con non meno di 3 pezzature, oltre
alle aggiunte di "finissimi" che la Direzione Lavori, potrà a suo giudizio prescrivere senza che ciò
comporti maggiori compensi. Volta per volta l'Impresa dovrà definire le pezzature massime degli
inerti granulometricamente assortiti da adottare per ciascun tipo e sottoporla alla Direzione Lavori.
La quantità d'impasto tenuto conto dell'umidità variabile contenuta negli inerti, dovrà comunque
essere costantemente regolata in modo tale da rimanere nelle quantità totali prescritte.
Il rapporto acqua cemento sarà, caso per caso stabilito dall'Impresa e sottoposto al benestare della
Direzione Lavori.
I calcestruzzi, prelevati in cantiere in fase di getto, dovranno presentare a 28 giorni di stagionatura,
una resistenza caratteristica cubica R'bk determinata in base a quanto prescritto dal {legge}D.M.
27/07/1985{fine legge} ({legge}art. 21 legge 5/11/71 n. 1086{fine legge}) e dal {legge}D.M.
14/01/08 (NTC 2008){fine legge}, non inferiore a quella indicata nei calcoli e nell'elenco dei
Materiali.
In corso di getto saranno effettuati prelievi di provini, in quantità che sarà stabilita dalla direzione
Lavori, ma non inferiore a quella stabilita dal {legge}D.M 27/07/1985{fine legge} ({legge}art. 21
legge 5/11/1971 n. 1086{fine legge}), in doppia serie, sia dalla centrale di betonaggio sia dal getto in
corso per essere sottoposti alle prove di resistenza.
Per i calcestruzzi, per i quali fossero richieste elevate caratteristiche, l'Impresa sarà tenuta a osservare
le prescrizioni più dettagliate che la Direzione Lavori provvederà a precisare caso per caso.
Indipendentemente dalle prove di laboratorio convenzionali o comunque obbligatorie per
regolamento, la Direzione Lavori si riserva di eseguire, sugli impasti e sui getti, tutte le prove che
riterrà opportune, utilizzando qualsiasi tipo di apparecchiatura da essa ritenuta adatta ai fini del
controllo.
Qualora da dette prove le resistenze dei calcestruzzi risultassero inferiori a quelle stabilite e
sempreché la Direzione Lavori ritenga tali risultati idonei per l'accettazione dell'opera resta
esplicitamente stabilito che la Direzione lavori applicherà ai calcestruzzi in parola i prezzi
contrattuali riferentesi alla classe immediatamente precedente, oppure effettuerà a norma dell'art. 20
del Capitolato Generale una congrua riduzione sul prezzo di contratto salvo l'esame a giudizio
definitivo in sede di collaudo.
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere seguita con impianto di betonaggio il più possibile
centralizzati.
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura e peso sia
degli inerti sia del cemento; la dosatura del cemento dovrà essere realizzata con bilancia indipendente
e di adeguato maggior grado di precisione.
Eventuali deroghe alle prescrizioni di cui ai capoversi precedenti, potranno essere consentite volta
120
per volta dalla Direzione lavori a suo insindacabile giudizio.
L'impasto dovrà risultare di consistenza omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere
trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi) e lavorabile (in
maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo aver eseguito la
vibrazione in opera).
La Direzione Lavori potrà controllare la consistenza degli impasti mediante la prova con il cono di
Abrams da eseguirsi prima del getto; il cedimento riscontrato alla prova del cono dovrà rientrare nelle
prescrizioni di progetto. La produzione e il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso
che la temperatura scenda al di sotto di 0°C salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori
potesse dare volta per volta, prescrivendo in tal caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da
adottare.
Nessun plastificante a anticongelante e in genere nessun additivo, potrà essere impiegato se non di
tipo preventivamente approvato e accettato dalla Direzione lavori, alla quale l'Impresa dovrà
sottoporre tempestivamente i campioni, precisandone la provenienza e la composizione.
Il trasporto dei calcestruzzi dalla centrale di betonaggio, al luogo di impiego dovrà essere effettuato
con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori al fine di evitare la possibilità di separazione dei
singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo
medesimo.
Saranno a esempio accettabili, a seconda della lunghezza e della durata del trasporto, le
autobetoniere, le benne a scarico di fondo, le pompe, i nastri trasportatori.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura a regola d'arte dopo aver preparato accuratamente e
rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire, conformi ai particolari costruttivi e alle
prescrizioni della Direzione Lavori.
Si avrà cura di prevenire che in nessun caso di verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle
pareti di contenimento. I getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi e delle
casseforme da parte della Direzione Lavori. Nei lavori che richiedessero giunti di dilatazione o di
ritiro, l'Impresa è tenuta a eseguirli nella posizione di progetto e secondo le prescrizioni della
Direzione Lavori.
Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si
presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi o irregolarità di sorta. É stabilito che
l'assestamento in opera venga in ogni caso eseguito mediante vibrazione, con idonei apparecchi
approvati dalla Direzione Lavori. All'uopo il getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza limitata
e comunque non superiore ai 50 cm ottenuti dopo la vibrazione.
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze di
aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata
accuratamente resa scabra, pulita e lavata, oppure eventualmente trattata mediante l'impiego di
materiali idonei (resine epossidiche, cementi ferrosi, ecc.).
Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il pronto consolidamento.
A getti ultimati l'Impresa dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari o che verranno comunque
prescritti, per la stagionatura dei getti, particolarmente in modo da evitare un rapido prosciugamento,
usando tutte le cautele e impiegando i mezzi più idonei allo scopo; il sistema proposto dall'Impresa
dovrà essere approvato dalla Direzione lavori.
Durante il periodo di stagionatura si dovrà assolutamente evitare che i getti siano soggetti a urti,
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere ed essere permanentemente bagnati per un periodo di
almeno 10 giorni. La Direzione Lavori potrà anche ordinare che durante l'esecuzione dei getti venga
incorporato del pietrame (calcestruzzo ciclopico) che comunque e non potrà superare la proporzione
del 25% (venticinque per cento) del volume. La posa in opera dovrà essere curata in modo che ogni
pietra venga completamente avviluppata nella massa del calcestruzzo.
Art. 85 Opere da florovivaista e giardiniere
121
I prezzi in elenco per le opere compiute comprendono la fornitura dei materiali e degli elementi
vegetativi di ottima qualità e la prestazione dello specialista e suo aiutante, per la fornitura e posa a
regola d’arte delle varie opere previste.
L’Imprenditore edile deve dare inizio ad esecuzione di ordini e disposizioni impartiti dalla
Direzione dei Lavori, attenendosi rigorosamente a quanto ordinato, con divieto di introdurre varianti
e modifiche, che non saranno tollerate o riconosciute.
Nell’esecuzione dei lavori devono essere adottati i procedimenti e le cautele nel rispetto delle
norme antinfortunistiche di legge; l’Imprenditore edile assume le responsabilità conseguenti,
rimanendo indenne il committente da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere.
Per la realizzazione di aiuole, viali, ecc. si provvede al tracciamento previa redazione del piano
quotato, quindi all’eventuale scasso, formazione di cassonetto dell’altezza prestabilita ed
asportazione della terra di risulta.
Le zone da sistemare a prato, dopo l’esecuzione del cassonetto, devono essere sacrificate o
vangate e pulite con asportazione di qualsiasi elemento non idoneo; quindi si deve provvedere alla
fornitura di ottima terra di coltura per il riempimento del cassonetto per le aiuole e delle buche per
messa a dimora di elementi vegetativi.
Lo spessore minimo della terra di coltura, dopo il costipamento naturale e quando si renda
necessaria una scarica completa, non deve essere mai inferiore a 40 cm.
In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, i cassonetti devono essere riempiti con materiale
inerte (terra bianca, mista, ghiaia) per uno spessore compreso fra 25 e 40 cm fino al raggiungimento
delle quote prestabilite.
Ove già esistesse in posto terra di coltura ritenuta idonea, la stessa, prima di essere utilizzata, deve
essere mondata da ogni sorta di detriti, spurgata e convenientemente smossa, rivoltata e lavorata.
Solo dopo la completa sistemazione del terreno su tutta l’area si dovrà procedere alla esecuzione
delle buche ed alla successiva posa di piantagioni e piantumazioni.
La posa delle piante deve essere fatta nella esatta posizione prescritta, sottoponendo le radici ad
una opportuna preparazione ed assestando adeguatamente la terra attorno e sopra il pane radicale,
previa adeguata concimazione sul fondo scavo con concime animale (stallatico). Ove necessario e
richiesto, si deve provvedere all’infissione del palo tutore e dei paletti con le dovute assicurazioni e
tenditori ed infine all’innaffiamento secondo l’andamento stagionale.
Per le zone ove è prevista la sistemazione a prato, si deve procedere alla vangatura con ripetute
fresature del terreno, che deve essere mondato da ciottoli, sassi, erbe infestanti e quant’altro non
idoneo per la sistemazione suddetta.
Dopo adeguato trattamento con concime naturale o chimico, secondo prescrizioni, si procede alla
semina e successiva rastrellatura e rullatura del terreno.
Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle varie opere di rifinitura, quali sistemazione del
drenaggio e dello scolo delle acque, regolarizzazione delle pendenze, eliminazione di parti eccedenti
previa esecuzione di eventuali cordonature di contenimento.
Queste vengono realizzate con elementi retti o curvi in cemento, ciottoli, pietra naturale, con
sottofondo e/o rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento.
Il materiale inerte riportato in corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, dopo la stesa deve essere
sufficientemente compresso (e se del caso ricaricato) con adeguati mezzi meccanici; sul piano così
costipato verrà steso, su tutta la superficie, ghiaiettino o pietrischetto di 5-10 mm di pezzatura per
uno spessore di 3-4 cm.
Tutte le opere sopradescritte si computano nelle loro dimensioni effettive a metro quadrato, metro
lineare, a numero od a peso.
Art. 86 Manutenzione degli spazi verdi
La manutenzione degli spazi verdi viene appaltata con contratto particolare, però qualora sia stato
eseguito un nuovo impianto di sistemazione a verde, all’appaltatore dello stesso compete un primo
anno di manutenzione gratuita dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
122
Nel caso di appalto di manutenzione, possono essere ordinati all’Imprenditore edile rinnovi di
piantagioni, nuove opere, anche di limitata entità.
Le opere di manutenzione prevedono:
• Spazi verdi in cui sono previsti i seguenti interventi:
– concimazioni chimiche;
– innaffiamenti;
– rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetazione o dissesti da interventi sulle aree stesse;
– raccolta ed asporto dei sassi, materiali vari inerti giacenti sulle aiuole;
– fornitura e stesa terra di colture per l’eliminazione di avvallamenti e assestamenti;
– pulizia di aiuole e cortili in terra battuta da foglie;
– tagli e tosatura tappeti erbosi: sono previsti secondo necessità da un minimo di tre ad un
massimo di cinque interventi per anno.
Il taglio dell’erba sarà eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a lama rotante e/o con
trituratori a coltelli, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed integrati con
altri attrezzi atti a completare l’operazione. Ad ogni intervento i bordi delle aiuole dovranno essere
rifiniti nei particolari ed eseguita la spollonatura.
• Asporto materiali di risulta. I materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alle discariche
autorizzate entro e non oltre il secondo giorno successivo alla esecuzione delle varie operazioni.
Qualora per necessità operativa, l’Imprenditore edile dovesse sporcare strade e aree comuni, sarà
tenuto a pulirle senza compenso.
Qualora i residui erbosi, provenienti dallo sfalcio, risultano minuti od in quantità non eccessiva, la
raccolta non sarà eseguita e pertanto non compensata.
Art. 87– Cartellonistica di cantiere
L’aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione e cura nell’allestimento della cartellonistica
stradale di cantiere. In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere
osservate le disposizioni sottoriportate:
A) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA
L’impresa è tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell’intervento un numero minimo di 10
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata.
B ) SEGNALAZIONI VIABILISTICHE
Il cantiere dovrà essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro vedo e birilli ed
apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un
cartello relativo alla natura del rischio.
Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (lavori in corso, limite massimo
di velocità pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico
con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocità, come di seguito
riportato.
C) MOVIERI
Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede questa figura per la regolazione
del traffico. E’ necessario quindi che l’aggiudicatario individui il personale, in numero di 2 per
ciascun cantiere che nel contesto del cantiere assume tale ruolo e lo doti di palette o bandiere in modo
da riuscire a gestire l’utenza stradale e pedonale. Le dimensioni e le caratteristiche di questi strumenti
di segnalazione sono indicate nell’Art. 42 del Regolamento.
In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibilità dei movieri da parte degli
automobilisti deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.
D) PRESEGNALAZIONI
In corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall’area effettiva di
cantiere (100 m, 200 m…), sulla base di dati oggettivi, quali, la larghezza della banchina e della
123
carreggiata stradale, l’intensità e la velocità del traffico, ubicazione della carreggiata stradale, occorre
segnalare il possibile rallentamento del traffico utilizzando il cartello di avvertimento (sfondo giallo)
sotto riportato, in formato 90 cm X 120 cm, di restringimento della carreggiata integrato da apposita
dicitura.
E) DELIMITAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE
Ad integrazione di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, l’aggiudicatario dovrà
delimitare lo spazio di caduta dei rami nonché l’area occupata sia dai mezzi di lavoro, autocarro,
ecc.) che dal materiale di risulta con coni, nastro “vedo non vedo”, e/o cavalletti al fine di rendere il
cantiere ben visibile per gli automobilisti ed inaccessibile ai pedoni.
F) PRECISAZIONI
Tutta la segnaletica sopra descritta dovrà:
I. essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada;
II. essere in buono stato di conservazione;
III. possedere una base solida ed appesantita;
IV. essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantità adeguata.
G) RIMOZIONE
La rimozione potrà essere richiesta esclusivamente se i divieti di sosta e di fermata saranno stati
posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio lavori.
Dovrà comunque essere pienamente rispettata la normativa vigente in materia antiinfortunistica e del
Piano Operativo di Sicurezza presentato dall’aggiudicatario.
CAPO 14 – NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
Art. 88 – Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori - nuovi prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta sulle singole voci di
elenco, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente
elenco.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc), nessuna
eccettuata che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni
specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra
specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non
esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi per lavori a misura, diminuiti dal ribasso offerto si intendono accettati
dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed
invariabili.
Per tutte le categorie di lavoro non contemplate nelle voci di elenco di cui al presente progetto, si
addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi secondo quanto indicato dalla normativa vigente.
Art. 89 – Tubazione in PE-AD
124
Le tubazioni dovranno essere in PE-AD con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght)
di ............... MPa, destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla {legge}UNI EN
12201{fine legge}, e a quanto previsto dal {legge}D.M. 174/04{fine legge}; dovranno essere
contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo.
I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l'aggiunta di sostanze (nerofumo) atte
ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla
radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta.
I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il
marchio di conformità I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente alle
dimensioni previste dalle norme stesse.
I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi;
possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni
tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, ecc.).
In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con idonea
attrezzatura presso l'officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme UNI
o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purchè siano idonei allo
scopo.
Per l'acquedotto saranno impiegati tubi della classe ............... per la corrispondente pressione
nominale PN = ............... kgf/cm².
Per la fognatura saranno impiegati tubi previsti dalle norme UNI.
Art. 90 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a
peso in relazione a quanto è previsto nell’elenco voci.
L’impresa su richiesta del Direttore dei Lavori o Della Stazione Appaltante dovrà fornire a sua cura e
spese provini e carotaggi in n. congruo (massimo 1 carotaggio ogni 100 mq) onde stabilire qualità dei
materiali e loro spessore.
I lavori saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se le misure di controllo
rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione dei lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne
terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo
di rifacimento a carico dell’Impresa.
Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione lavori e dall’Impresa.
Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno più accertabili o riscontrabili le misurazioni
delle lavorazioni eseguite, l’Appaltatore è obbligato ad avvisare la Direzione dei lavori con
sufficiente preavviso.
125
ALLEGATI
CATEGORIA PREVALENTE E
TABELLA
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
«A»
(articolo 10)
CATEGORIE
SCORPORABILI
E
Categoria ex allegato AEURO
Lavori di
d.P.R. n. 34 del 2000
RESTAURO
E
OG2
Prevalente
€ 265.467,81
MANUTENZIONE
Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, i lavori sopra descritti,
appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad
imprese in possesso dei requisiti necessari.
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
…………….. € 386.943,87
126
TABELLA «B»
1.a
1.b
1.d
1
2.a
2.b
3
4.a
4.b
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
6.d
6.e
7
8.a
8.b
8.c
8.d
8.e
9
10
11
12.a
12.b
……
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta)
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza compresi nei prezzi
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non compresi nei prezzi
Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b + 1 c + d)
Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a)
Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)
Importo del contratto (2.b + 1.b + 1 c)
Cauzione provvisoria (calcolata su 1)
2 % %
Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)
Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)
10% %
Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
%
Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)
Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c)
Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a)
di cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1)
per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2)
per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3)
Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a)
Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7
mesi
Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a)
Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a)
di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1)
per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2)
Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b)
Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2
Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14
giorni
o
Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18
/oo
o
Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
/oo
……………………………………………………………
euro
€ 369.293,49
€ 9.435,31
€ 8.215,07
€ 386.943,87
127
TABELLA «C»
CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)
Ente appaltante: ___________________________________
Ufficio competente:
ASSESSORATO A
UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________
LAVORI DI
Progetto esecutivo approvato con ___________ del__ _________________ n. ____ del
_________
Progetto esecutivo:
Direzione dei lavori:
Progetto esecutivo e direzione lavori opere
in c.a.
Progetto esecutivo e direzione lavori impianti
Coordinatore per la progettazione:
Coordinatore per l’esecuzione:
Durata stimata in uomini x
Notifica preliminare in
giorni:
data:
Responsabile unico dell’intervento:
IMPORTO DEL PROGETTO: euro _______________
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro _______________
ONERI PER LA SICUREZZA: euro _______________
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro _______________
Gara in data ___________, offerta di ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______
_____, classifica _______
_____, classifica _______
direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
per i lavori di
Importo lavori
subappaltatori:
categoria
descrizione
euro
Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio
postale
inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio _____________
telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it E-mail: _____
@______________
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