l`appello

Transcript

l`appello
INSEGNAMENTO DI
PROCESSUALE CIVILE
LEZIONE XIII
“L’APPELLO”
ROMANO CICCONE
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
Indice
1
L’APPELLO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
“ART. 339. (APPELLABILITÀ DELLE SENTENZE) ----------------------------------------------------------------------- 3
“ART. 342. (FORMA DELL'APPELLO)----------------------------------------------------------------------------------------- 4
“ART. 353. (RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER RAGIONI DI GIURISDIZIONE) ------------------------- 7
“ART. 354. (RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER ALTRI MOTIVI) ---------------------------------------------- 7
“ART. 345. (1) (DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE) --------------------------------------------------------------------- 10
2
I SOGGETTO DELL’APPELLO ------------------------------------------------------------------------------------------ 13
“ART. 344. (INTERVENTO IN APPELLO) ------------------------------------------------------------------------------------ 13
3
FORMA DELL’APPELLO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
“ART. 342. (FORMA DELL'APPELLO) --------------------------------------------------------------------------------------- 15
4
TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DELL’APPELLO ------------------------------------------------------------ 16
5
LA DECADENZA DALL’APPELLO ------------------------------------------------------------------------------------- 18
“ART. 327. (DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE) --------------------------------------------------------------------- 18
6
LA NOTIFICA DELL’ATTO DI APPELLO ---------------------------------------------------------------------------- 20
“ART. 330. (LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELLA IMPUGNAZIONE)---------------------------------------------- 20
7
COMPETENZA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
“ART. 341. (GIUDICE DELL'APPELLO) -------------------------------------------------------------------------------------- 22
8
APPELLO E INIBITORIA DELLE SENTENZE PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE ------------------- 23
“ART. 351. (1) (PROVVEDIMENTI SULL'ESECUZIONE PROVVISORIA) ------------------------------------------ 23
9
COSTITUZIONI DELLE PARTI------------------------------------------------------------------------------------------ 25
10
COSTITUZIONE DELL’APPELLANTE -------------------------------------------------------------------------------- 26
“ART. 347. (FORME E TERMINI DELLA COSTITUZIONE IN APPELLO) ----------------------------------------- 26
10.1.
L’IMPROCEDIBILITÀ DELL’APPELLO PER MANCATA COSTITUZIONE DELL’APPELLANTE.------------------------ 27
“ART. 348. (IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO) ----------------------------------------------------------------------- 27
10.2.
LA CANCELLAZIONE DAL RUOLO IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE DELLE PARTI --------------------------- 29
11
COSTITUZIONE DELL’APPELLATO---------------------------------------------------------------------------------- 30
12
APPELLO INCIDENTALE ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
13
LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO ---------------------------------------------------------------------------------- 32
14
ISTRUZIONE DELLA CAUSA -------------------------------------------------------------------------------------------- 33
“ART. 350. (1) (TRATTAZIONE) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
2 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
1 L’appello
Tra i mezzi di impugnazione, l’appello è il primo e più ampio strumento di impugnazione
ordinaria concesso alle parti per il solo fatto di essere rimaste soccombenti in primo grado.
L’atto di appello non introduce un novum judicium bensì una revisio prioris instantiae, cioè un
giudizio di revisione della sentenza per come resa all’esito del giudizio di prime cure.
Va da sé, consequenzialmente, che anche la individuazione dell’oggetto del giudizio di gravame
coinciderà con la sentenza resa in primo grado e, segnatamente, con la revisione della stessa in
riferimento e nei limiti delle censure ad essa mosse dalle parti.
Diversamente argomentando, ben può affermarsi che l’oggetto del giudizio di secondo grado non
potrà essere l’intero giudizio di primo grado ma quanto da ultimo specificato.
In relazione al giudizio di gravame, infatti, dovrà farsi riferimento al principio “tantum devolutum
quantum appellatum”.
Detta regola sostanzia il cd. effetto devolutivo dell’appello in ragione del quale al nuovo giudice
dell’appello non sarà sottoposto –in automatico- l’esame dello stesso rapporto sostanziale per come
analizzato dal giudice del primo grado in quanto il nuovo esame di quel rapporto sostanziale resterà
vincolato (e, quindi, potrebbe essere anche limitato) esclusivamente agli specifici motivi
rappresentati dalle parti del giudizio di appello oltre a quelle questioni rilevabili d'ufficio costituenti
l'antecedente logico della decisione ed in ordine alle quali sia intervenuta pronuncia in prime cure.
In relazione alla sistematica codicistica, la normativa di riferimento è quella di cui al Libro secondo,
Titolo II, Capo II del codice di procedura civile, di seguito parzialmente richiamata.
“Art. 339.
(Appellabilità delle sentenze)
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché
l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360,
secondo comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo
114.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
3 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per
violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
“Art. 342.
(Forma dell'appello)
L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i
motivi specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere
termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis”.
Non a caso il legislatore richiede, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. menzionato, tra l’altro, l’indicazione
specifica -nell’atto di appello- dei motivi di impugnazione1.
La parte appellante (anche incidentale), cioè, nella impostazione dell’atto difensivo non potrà
limitarsi ad operare un mero e generico richiamo ad una ritenuta, rinvenuta forma di ingiustizia
contenuta nella sentenza appellata.
La specificità dei motivi –imposta dalla norma- esige che le argomentazioni esposte dall’appellante
siano logicamente e contrapposte a quelle espresse dal giudice nella sentenza impugnata.
Sempre l’onere di specificità determina l’ulteriore ricorrenza della (almeno astratta) capacità dei
motivi di appello ad incrinare –giuridicamente- i fondamenti delle statuizioni rese nella sentenza
impugnata2.
1
“I motivi di appello sono specifici, nel senso voluto dalla prima parte del previgente art.
342 c.p.c., se si traducono nella prospettazione di argomentazioni, contrapposte a quelle
svolte nella sentenza impugnata, dirette ad incrinarne il fondamento logico – giuridico”
(Cass. Civ., Sez. Un., 29.01.2000, n.16, in Foro It., 2000, I, 1606).
2
BALENA-ORIANI-PROTO PISANI-RASCIO, Oggetto del giudizio di appello e riparto degli oneri probatori:
una recente (e non accettabile) pronuncia delle sezioni unite, in nota a Cass., SS.UU., 23 dicembre 2005, n.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
4 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
“Nell'atto di appello, pertanto, a una parte volitiva deve sempre accompagnarsi - a pena di
inammissibilità rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte
- una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine
non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente
impugnate ma è altresì necessario, anche quando la sentenza sia censurata nella sua interezza, che le
ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare
peraltro con la motivazione della sentenza impugnata”3.
Allo stesso modo, la parte appellante (anche incidentale) non potrà limitarsi ad effettuare un mero
richiamo –seppure per relationem- all’iter argomentativo esplicitato nella complessiva difesa
sostenuta nel corso del giudizio di prime cure (e, a maggior ragione, potrà limitarsi ad un semplice
richiamo alle conclusioni rassegnate nel primo procedimento)4.
La previsione di analiticità necessaria5 dei motivi di impugnazione rappresenta un paradigma
essenziale anche sotto differente profilo ovverosia quello della definitività dei motivi contenuti
nell’atto di gravame.
Non è contemplata, invero, la possibilità di allargare, in un momento successivo, il tema di
indagine riservato al giudice del gravame.
28498, in Foro it., 2006. Gli Autori evidenziano come l’atto di appello sia finalizzato “non alla mera
eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito” e, pertanto, reputano
inammissibile, stante la relativa carenza di interesse, un appello fondato esclusivamente sulla
prospettazione di vizi determinanti la nullità del giudizio di prime cure.
3
Cass. Civ., Sez. III, 17.10.2003, n. 15555, in Guida al Diritto, 2003, 47, 47.
4 “Ai fini della individuazione del "thema decidendum" in appello, sebbene l'art. 342 c.p.c. preveda la
devoluzione al giudice d'appello delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di
gravame, esso si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente,
necessariamente connessi ai punti censurati, e con possibilità di riesame dell'intero rapporto controverso e di
tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado se i motivi d'appello fanno puntuale riferimento
all'impianto logico letterale complessivo della sentenza di primo grado, sottoponendola ad una critica
completa e radicale, non essendo però sufficiente, a tal fine, la richiesta generica di riforma integrale della
sentenza impugnata” (Cass. Civ., Sez. II, 22.07.2002, n. 10681, in Mass. Giur. It., 2002).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
5 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
La parte interessata, cioè, non potrà ampliare –in un secondo momento- lo spettro della cognizione
in sede di gravame essendo, tra l’altro, tale inammissibilità rilevabile di ufficio6.
La mancata osservanza di tale prescrizione comporterà l’inammissibilità del gravame7 8, che non
sarà mai sanata neanche dalla costituzione dell’appellato, con consequenziale passaggio in giudicato
della sentenza impugnata.
Nell’atto di appello non è necessario indicare le norme violate9, né usare formule sacramentali10
perché l’unica cosa importante è che la censura argomentata sia presente sin dall’inizio, non
potendo intervenire in un momento successivo.
5
“L’atto con cui viene proposto appello deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi specifici di
impugnazione” (App. Torino, 16.03.1998, in Giust. Civ., 1999, I, 3434).
6
“Né rileva la circostanza di un'eventuale accettazione del contraddittorio da parte dell'appellato in ordine
alle questioni introdotte successivamente operata mediante la formulazione di richieste istruttorie e la
trattazione delle stesse nella sua comparsa conclusionale” (Cass. Civ., Sez. II, 11.06.2001, n. 7849, in Mass.
Giur. It., 2001).
7 “L'onere di specificazione dei motivi di appello imposto dall'art. 342 c.p.c. non è assolto con il semplice
richiamo "per relationem" alla comparsa conclusionale di primo grado in quanto, da una parte, i motivi di
gravame devono, per dettato di legge, essere contenuti nell'atto di impugnazione e riferirsi alla decisione
appellata, e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa; dall'altra, perché un
siffatto richiamo obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e di supposizione che la legge
processuale non gli affida. Ne consegue, in difetto di esposizione dei motivi specifici dell'impugnazione, la
nullità dell'atto e l'inammissibilità del gravame” (Cass. Civ., Sez. III, 20.09.2002, n. 13756, in Mass. Giur. It.,
2002).
8
Per la declaratoria di inammissibilità dell’appello nel giudizio tributario per la mancata indicazione dei
"motivi specifici dell'impugnazione" ex art. 53 D.Lgs 546/92, vedasi Cass. Civ., 08.07.2004, n. 12589,
confermativa del principio espresso dalle Sezioni Unite del Supremo Collegio con la sentenza 29.01.2000, n.
16, prima indicata.
9 “La formulazione dei motivi deve essere, inoltre, preceduta dalla esposizione chiara, analitica ed esauriente dei fatti di
causa e del pregresso iter processuale, cui si collegano le ragioni di diritto poste a base dell'appello” (Cass. Civ., Sez. II,
16.09.2003, n. 13564, in Guida al Diritto, 2003, 42, 41).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
6 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
Il giudizio di appello resta pur sempre un gravame, cioè un mezzo di impugnazione a “critica
libera” il cui esito finale coinciderà con la emissione di una sentenza che andrà a sostituire in toto la
corrispondente emessa a definizione del procedimento di prime cure senza dar luogo, però, alla
configurazione di una diversa fase rescissoria.
Ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado,
infatti, sono limitate e tassative.
“Art. 353.
(Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione)
Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice
ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la
quale rimanda le parti davanti al primo giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione
della sentenza. Se contro la sentenza d’appello è proposto ricorso per cassazione il termine è
interrotto”.
“Art. 354.
(Rimessione al primo giudice per altri motivi)
Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa
al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure
riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non
doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a
10 “Nel giudizio di appello, che ha natura di revisio prioris istantiae, la cognizione del giudice resta circoscritta alle
questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi con necessità di esposizione delle argomentazioni svolte in
contrapposizione con quelle contenute nella sentenza impugnata. Ne deriva che il requisito della specificità dei motivi
di appello, pur non richiedendo l'impiego di formule sacramentali, esige un'esposizione chiara ed univoca delle
doglianze e delle domande rivolte al giudice del gravame, a pena di relativa inammissibilità e conseguente inidoneità a
determinare l'insorgenza del potere - dovere del giudice di appello di pronunziarsi su di essi, e, "a fortiori", a dare luogo
alla cassazione della sentenza per omessa pronunzia” (Cass. Civ., Sez. II, 07.05.2002, n. 6542, in Mass. Giur. It., 2002).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
7 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
norma dell'articolo 161 secondo comma.
Il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di riforma della sentenza
che ha pronunciato sull'estinzione del processo a norma e nelle forme dell'articolo 308.
Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 353.
Se il giudice d'appello dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ne ordina, in
quanto possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356”.
Come enucleabile dalla lettera delle norme surrichiamate (e precisando che entrambe, in quanto
aventi carattere eccezionale, sono si stretta interpretazione –con correlata esclusione, dunque, di
applicazioni analogiche delle medesime-), le ipotesi in cui si profilerà possibile la rimessione al
giudice di prime cure -giustificata solo dall'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione di
merito11- coincideranno con le seguenti:
1.
il giudice ha negato la propria giurisdizione12 13;
2.
è stata estromessa una parte che non doveva essere estromessa14;
11 “…ma questo presupposto viene meno, e con esso la "ratio" che giustifica l'applicabilità della norma, nell'ipotesi un
cui la decisione del primo giudice, sotto l'apparente e impropria formula del difetto di giurisdizione, contenga, in realtà,
il rigetto della domanda” (Cass. Civ., Sez. Un., 27.07.1998, n. 7339, in Mass. Giur. It., 1998).
12 “Il giudice d'appello che affermi la giurisdizione del giudice ordinario negata dal giudice di primo grado non può
decidere nel merito la causa ma deve rimetterla al primo giudice, dando luogo in caso contrario ad una sentenza nulla
per violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Peraltro quando il procedimento abbia ad oggetto una
pluralità di domande la rimessione al primo giudice, stante il carattere tassativo delle ipotesi in cui essa è consentita,
detta rimessione è limitata alla causa per la quale sia affermata la giurisdizione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 03.07.1998, n.
6547, in Mass. Giur. It., 1998).
13 “Se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza per materia del giudice di primo grado - nella specie per aver
giudicato in composizione ordinaria una controversia agraria - deve dichiarare la nullità della sentenza e di tutti gli atti
del processo e deve rimettere le parti dinanzi al giudice competente, nella sua composizione speciale, senza trattenere
invece la causa e deciderla nel merito - pur se l'appellante ha esattamente adito il giudice di secondo grado nella sua
composizione speciale - perché altrimenti in tal ultimo modo violerebbe il doppio grado di giurisdizione” (Cass. Civ.,
Sez. III, 10.10.1997, n. 9867, in Mass. Giur. It., 1997).
14 “L’illegittima estromissione di una parte, che ai sensi dell’art. 354 c.p.c. impone la rimessione della causa dal
giudice d’appello a quello di primo grado, si realizza solo quando quest’ultimo emetta una sentenza a contraddittorio
non integro, per avere impedito ad una delle parti di parteciparvi” (Cass. Civ., Sez. I, 22.09.1997, n. 9345).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
8 di 34
Università Telematica Pegaso
3.
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
è stata dichiarata la contumacia15 del/i convenuto/i nonostante la sussistenza di un vizio
afferente all’atto di citazione16;
4.
la sentenza è affetta da nullità a norma dell’art. 161, secondo comma, c.p.c.17 18 19 20;
5.
è stata dichiarata l’estinzione in assenza dei presupposti normativamente contemplati al
riguardo21 22.
15 “L’erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, quando sia rilevata dal giudice dell’appello, non
comporta la rimessione della causa al primo giudice, essendo tassative le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”
(Cass. Civ., Sez. I, 20.09.2002, n. 13763, in Mass. Giur. It., 2002).
16 Il giudice d'appello che, dichiarata la nullità della sentenza impugnata per nullità della notificazione della citazione,
ordina la rimessione della causa al giudice di primo grado, non può abbreviare o prorogare il termine di sei mesi per la
riassunzione della causa stabilito dall'art. 353, secondo comma, c.p.c., al quale rinvia l'art. 354, terzo comma, c.p.c.,
neppure se sussista accordo tra le parti, in quanto detto termine ha carattere perentorio.
Cass. Civ., Sez. Lav., 19.04.2003, n. 6372, in Mass. Giur. It., 2003.
17 Si badi bene: il secondo comma dell’art. 161 c.p.c. inerisce alla mancanza della sottoscrizione del giudice. Solo tale
evenienza –che rappresenta la classica ipotesi di INESISTENZA della sentenza- determinerà l’effetto devolutivo (è,
cioè, in tal senso che va inteso il termine nullità della sentenza).
18 “Il contrasto tra dispositivo e motivazione concreta un'ipotesi di nullità (e non di inesistenza) della sentenza; ne
consegue che il giudice d'appello che rilevi tale vizio nella sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e
non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. si
riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata
sottoscrizione del giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6119, in Mass. Giur. It., 2002).
19 “La sentenza pronunziata prima della scadenza del termine per il deposito della memoria di replica previsto dall'art.
190, c.p.c., impedisce alla parte di svolgere utilmente e compiutamente le sue difese ed è, quindi, nulla per violazione
del principio del contraddittorio; tuttavia, in siffatta ipotesi, il giudice di appello, dopo avere dichiarato la nullità della
pronunzia di primo grado, in applicazione dei principi della tassatività delle cause di rimessione di cui agli artt. 353 e
354 c.p.c., e della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame, non deve rimettere la causa al primo giudice,
ma deve deciderla nel merito” (Cass. Civ., Sez. I, 08.08.2003, n. 11949, in Gius, 2004, 3, 387)
20 “La decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, da quello che ha
assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276 comma 1 c.p.c., è causa di nullità della sentenza,
riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c.; in caso, il giudice d'appello che rilevi detta
nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, senza rimetterla al giudice che ha pronunciato la sentenza
affetta da nullità, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354
c.p.c., in particolare non essendo il vizio in questione assimilabile al difetto assoluto di sottoscrizione della sentenza,
contemplato dall'art. 161 comma 2 del codice di rito, che detta rimessione impone” (Cass. Civ., Sez. I, 26.03.2002, n.
4285, in Mass. Giur. It., 2002).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
9 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
La natura revisionistica dell’appello risulta chiaramente desumibile anche dall’analisi della
previsione contenuta nel disposto normativo ex art. 345 c.p.c., di seguito testualmente riprodotto:
“Art. 345. (1)
(Domande ed eccezioni nuove)
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere
dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli
accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo
la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti (1),
salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che
la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli (1) nel giudizio di primo grado per
causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
(1) Le parole: “non possono essere prodotti nuovi documenti”, nonché le parole: “o produrli” sono state inserite dall’art. 46, comma
18, della Legge 18 giugno 2009, n. 69” (Fonte: www.altalex.it).
21 “L'art. 354, comma 2, c.p.c. - a norma del quale il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice in caso
di riforma della sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo a norma e nelle forme di cui all'art. 308, stesso
codice - trova applicazione anche nell'ipotesi di giudizio monocratico in primo grado, in cui pur non sussiste la
reclamabilità al collegio dei provvedimenti del giudice istruttore dichiarativi dell'estinzione del giudizio, sicchè la
rimessione al primo giudice da parte di quello di appello è consentita anche quando la dichiarazione di estinzione sia
contenuta in un provvedimento definitivo del pretore” (Cass. Civ., Sez. Lav., 02.12.1999, n. 13442, in Mass. Giur. It.,
1999).
22 “Qualora il giudice d'appello non abbia rimesso le parti dinanzi al giudice di primo grado omettendo di rilevare
l'errore da questi compiuto nel dichiarare l'estinzione del giudizio, con la cassazione della sentenza di appello deve
essere disposto il rinvio al giudice di primo grado come previsto dall'art. 383 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 03.08.2002, n.
11659, in Mass. Giur. It., 2002).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
10 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
Proprio poiché finalizzato alla revisione della sentenza resa a definizione del processo di prime
cure, la norma esclude espressamente lo jus novorum.
Detto diversamente, nel giudizio di secondo grado è tassativamente preclusa la possibilità di
proporre domande nuove così come è vietata la formulazione di nuove eccezioni in senso stretto.
Allo stesso modo, risulta decisamente ridotta la evenienza di poter richiedere o produrre nuovi
mezzi di prova ovverosia di produrre nuovi documenti.
La domanda si considera nuova se sono diversi:

le “personae” (attore e convenuto);

il “petitum” (il provvedimento del giudice richiesto)23 24 25;

la “causa petendi”26.
In tali casi, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., le domande nuove sono dichiarate inammissibili.
Si consideri altresì che la inammissibilità deve essere rilevata di ufficio27 dal giudice del gravame.
23 “La domanda rivolta all'attribuzione degli interessi cosiddetti anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. è nuova rispetto a
quella in precedenza proposta per il riconoscimento degli interessi principali scaduti, e, pertanto, non può essere
formulata per la prima volta in sede di appello o di rinvio. Ai fini dell'applicabilità del principio predetto non rileva la
natura degli interessi, corrispettivi o moratori, atteso che la disposizione di cui all'art. 1283 c.c. si riferisce agli interessi
di qualsiasi natura” (Cass. Civ., Sez. III, 19.05.2004, n. 9474, in Mass. Giur. It., 2004).
24 “La domanda di riconoscimento di un assegno divorzile proposta per la prima volta nel giudizio di appello deve
essere ritenuta domanda nuova ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 345 del codice di procedura civile e dunque è
inammissibile come previsto dalla norma suddetta” (App. Roma, 20.02.2004, in Guida al Diritto, 2004, 12, 51).
25 “La richiesta di restituzione delle somme, corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo
conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata non costituisce domanda nuova ed è, perciò,
ammissibile in appello. La stessa deve, peraltro, essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello se proposto
successivamente all'esecuzione della sentenza, o anche nel successivo corso dello stesso giudizio nel caso in cui
l'esecuzione della sentenza sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione, mentre resta in ogni caso
inammissibile la domanda di restituzione proposta solo con la comparsa conclusionale d'appello” (Cass. Civ., Sez. III,
03.08.2004, n. 14816, in Guida al Diritto, 2004, 40, 68).
26 “Proposta in primo grado domanda volta al riconoscimento della proprietà di un determinato bene sul presupposto
della simulazione del contratto da cui il bene stesso risulti intestato ad altra persona, costituisce domanda nuova, come
tale inammissibile in appello, quella diretta all'accertamento della proprietà del bene sotto il profilo dell'interposizione
reale di persona, con il conseguente obbligo dell'intestatario di trasferire il bene all'istante, data la diversità fra le due
anzidette situazioni, deducendosi con la prima un'ipotesi di divergenza tra volontà e manifestazione e con la seconda
l'esistenza di un contratto valido ed efficace, sia pure con la costituzione a carico di una delle parti dell'obbligo di
provvedere ad un ulteriore trasferimento” (Cass. Civ., Sez. II, 27.03.1999, n. 2944, in Mass. Giur. It., 1999).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
11 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
Del pari considerati inammissibile (e del pari rilevabile d’ufficio) sarà la richiesta di articolazione di
nuovi mezzi di prova eccezion fatta per l’evenienza che i medesimi non vengano reputati dal
Collegio giudicante indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di
non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Parimenti destinataria di declaratoria di inammissibilità sarà la produzione di documenti nuovi28 29.
Possono essere domandati solo gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza
impugnata, così come è possibile chiedere il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Sono, altresì, improponibili nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio.
27 “L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'articolo 345 del c.p.c., e,
correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda, è rilevabile
anche d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione. che può essere
verificata nel giudizio di cassazione, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno,
senza che rilevi l'accettazione del contraddittorio” (Cass. Civ., Sez. III, 19.02.2004, n. 3321, in Guida al Diritto, 2004,
14, 56).
28 Ancor prima dell’entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la Corte di Cassazione, con sentenza resa a
Sezioni Unite (Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 20.04.2005 n° 8203), aveva sancito il divieto di produzione in
appello di documenti nuovi. Produzione che, al pari dei nuovi mezzi di prova, sarà ammissibile solo se la mancata
produzione in primo grado non sia imputabile alla parte che intenda avvalersene, ovvero se il Collegio riterrà detta
produzione indispensabile ai fini della decisione.
29 Cass. Civ., Sez. II, 7 aprile – 30 giugno 2011, n. 14462: “La conclusione cui è pervenuta la Corte di merito è basata
sull'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel rito ordinarie, con riguardo alla produzione di nuovi documenti
in grado di appello, l'art. 345, terzo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio
della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” - la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza - e,
quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via
alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso
in sedo di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi
nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro
produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella
dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel
convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione (v. Cass. S.U., sent. n. 8203 del 2005, e
succ. conformi: n. 622, 1120, 15514 del 2006, n. 3644, n. 12792 del 2007, n. 11346 e n. 21561 del 2010). In mancanza
di tali requisiti, la produzione è inammissibile”.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
12 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
2 I soggetto dell’appello
Legittimati a proporre l’appello sono le parti del grado di giudizio conclusosi, ancorché rimaste
contumaci.
Di regola tali parti devono risultare, all’esito del procedimento di prime cure, soccombenti
ovverosia destinatari di effetti pregiudizievoli scaturenti dalla decisione.
Tale rilievo è agevolmente comprensibile sol ove si consideri che l’interesse ad impugnare30
consiste sia nella c.d. soccombenza formale, cioè nell’aver visto accogliere la domanda di
controparte o respingere la propria domanda nel merito o in rito, sia nella cd. soccombenza
sostanziale, cioè nell’interesse a proseguire il processo in tale fase di chi ritiene di conseguire
un’utilità o un minor pregiudizio dalla nuova decisione.
“Art. 344.
(Intervento in appello)
Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre
opposizione a norma dell'articolo 404”.
La regola generale è chiara: chi non ha partecipato al giudizio di primo grado non può partecipare al
giudizio di seconda istanza.
“L'intervento in appello è ammissibile solo quando l'interventore sia legittimato a proporre
opposizione di terzo ai sensi dell'articolo 404 del c.p.c., ossia nel caso egli rivendichi, nei confronti
di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la
situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado (cioè da chi sia pregiudicato in un suo
30 “Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è
necessario avervi interesse si applica anche al giudizio d'impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse ad
impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del
gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza anche parziale, nel
precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile” (Cass. Civ., Sez. III, 07.04.1999, n. 3335, in
Mass. Giur. It., 1999).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
13 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
diritto, pur senza essere assoggettato agli effetti del giudicato) e non anche quando l'intervento sia
qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti per porsi al
riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell'interventore a una
delle parti” (Cass. Civ., Sez. III, 05.07.2004, n. 12282, in Mass. Giur. It., 2004).
“L'intervento dei terzi nel giudizio di appello, data la formulazione dell'art. 344 c.p.c., che ne
impedisce un'interpretazione diversa da quella letterale, può - diversamente che per l'intervento
adesivo dipendente - ritenersi ammesso per quei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma
dell'art. 404 c.p.c. Pertanto, a parte l'ipotesi riconducibile al secondo comma di questo articolo
(intervento dell'avente causa o creditore di una delle parti, il quale deduca che la sentenza già
emanata - unitamente a quella che deve essere resa dal giudice di secondo grado - sia l'effetto di
dolo o di collusione tra le suddette parti in danno di esso interveniente), l'intervento deve ritenersi
ammesso - in relazione alla previsione dell'art. 404 c.p.c. primo comma - quando il terzo faccia
valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le
parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o
con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello. (Nella specie la
S.C. ha rigettato il ricorso incidentale dell'Amministrazione Finanziaria che chiedeva
l'annullamento della sentenza di appello - resa nella lite tra il contribuente ed il nuovo
concessionario per la riscossione delle Imposte, a cui era stato trasferito il carico esattoriale del
precedente concessionario, e nella quale veniva in esame la questione della legittimità del passaggio
di tale carico dal precedente al nuovo esattore -, con la quale si era escluso che vi fosse un
litisconsorzio tra le due parti in causa e l'Amministrazione ed il primo concessionario, qualificando
l'intervento, effettuato dall'Ufficio periferico, nel corso del giudizio di merito, come del tipo adesivo
dipendente)” (Cass. Civ., Sez. V, 18.03.2004, n. 5476, in CED Cassazione, 2004).
Nel grado di appello, pertanto, non risulta ammissibile l’intervento adesivo e, al contempo, non
sembra parimenti ammissibile l’intervento del terzo iussu iudicis.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
14 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
3 Forma dell’appello
“Art. 342.
(Forma dell'appello)
L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi
specifici dell'impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell'articolo 163.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere
termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis”.
Ai sensi dell’art. 342 c.p.c., dunque, l’appello si propone con atto di citazione contenente:
-
una sintetica narrazione dei fatti accaduti, comprese le vicende relative al primo grado, in modo
da rappresentare idoneamente al giudice i termini della controversia;
-
i motivi specifici dell’impugnazione (si veda supra), essenziali per la validità dell’atto,
formulati in modo da controbattere specificamente l’iter logico-argomentativo alla base della
sentenza impugnata;
-
tutte le indicazioni di cui all’art. 163 c.p.c..
Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della prima udienza di indicato nell’atto di
appello devono intercorrere, ai sensi dell’art. 163 bis c.p.c., termini liberi non minori di 90 giorni se
il luogo della notificazione è in Italia, 150 giorni se il luogo si trova all’estero.
Il legislatore ha disposto, inoltre, che il giudizio di appello deve svolgersi secondo le regole oggi
vigenti per il rito ordinario.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
15 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
4 Termini per la proposizione dell’appello
I termini per la proposizione dell’appello civile sono previsti non nel capo relativo all’appello ma in
quello dedicato in generale alle impugnazioni; si distinguono in breve e lungo, più precisamente, in
caso di efficace notificazione della sentenza di primo grado (effettuata ai sensi dell’art. 170 c.p.c. e,
cioè, al procuratore costituito31 nel primo grado di giudizio), tale mezzo di impugnazione dovrà
essere proposto mediante atto di citazione da notificarsi entro il termine perentorio di trenta giorni
(termine breve) dall’intervenuta suddetta notifica e non dalla mera conoscenza di fatto 32
33
del
contenuto della sentenza.
Detto termine decorre tanto per il notificato, quanto per il notificante.
Nel caso in cui non vi sia stata la notificazione della sentenza, invece, decorre il termine c.d. lungo.
A tal proposito la novella del 2009 -L.18 giugno 2009 nr. 69- ha apportato modifiche ai termini di
proposizione dell’appello ma solo, però, ai procedimenti che siano stati incardinati, in 1° grado,
successivamente all’entrata in vigore della L. 69/2009.
Così il termine rimane di 1 anno dalla pubblicazione della sentenza ovvero dalla data di deposito in
cancelleria della sentenza per tutti i procedimenti incardinati ante L. nr. 69/2009, mentre è ridotto a
6 mesi per i giudizi introdotti successivamente alla novella del 2009.
31 “La notifica della sentenza d'appello avvenuta, in violazione degli art. 170 e 285 c.p.c., nei confronti della parte
personalmente invece che del suo procuratore costituito in giudizio, non è idonea a far decorrere il termine breve per
l'impugnazione della sentenza per il destinatario e nemmeno per il notificante, essendo improduttiva di effetti la
conoscenza della sentenza acquisita al di fuori della specifica forma stabilita dalla legge e non essendo neppure
applicabile il principio di cui all'art. 156 c.p.c. relativo alla sanatoria delle nullità per il raggiungimento dello scopo
dell'atto” (Cass. Civ., Sez. Lav., 27.01.2001, n. 1152, in Mass. Giur. It., 2001).
32 “Finché non intervenga la declaratoria d'inammissibilità dell'appello per invalidità della procura alle liti, un secondo
appello è proponibile, ma nel termine breve, che, nel caso di mancata notifica della sentenza impugnata, decorre dalla
data di notifica del primo atto d'appello” (Cass. Civ., Sez. Lav., 26.07.2000, n. 9826, in Foro It., 2001, I, 1000).
33 “Il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di
inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a
sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di
mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente
dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte
dell'impugnante” (Cass. Civ., Sez. I, 21.07.2000, n. 9569, in Mass. Giur. It., 2000).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
16 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
Entrambi i termini sono sottoposti alla sospensione feriale con conseguente aggiunta di 46 giorni,
calcolati ex numerazione dierum, tra il 1° agosto e il 15 settembre, in cui detti termini restano,
appunto, sospesi.
Il mancato rispetto dei termini innanzi indicati determina la cosiddetta consumazione
dell’impugnazione.
Non deve essere, poi, dimenticato che l’impugnazione proposta nei confronti di una sola delle parti
del processo di prime cure che ha visto coinvolte altre parti, nell’ipotesi di cause scindibili tra di
loro, fa decorrere il termine breve per appellare anche nei confronti delle altre parti.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
17 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
5 La decadenza dall’appello
Tale fenomeno è susseguente al vano decorrere del termine breve o lungo, a meno che la parte
contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità dell’atto introduttivo o
della sua notificazione.
In tal caso sarà onere del contumace provare non solo la nullità ma anche la mancata conoscenza
del processo a causa della stessa nullità.
Il riferimento codici stico è il seguente, per come testualmente riprodotto:
“Art. 327.
(Decadenza dall'impugnazione)
Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per
i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi
dalla pubblicazione della sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto
conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità
della notificazione degli atti di cui all’art. 292”.
La dimostrazione dell’avvenuta conoscenza del processo da parte del contumace può essere
accertata anche d’ufficio nonostante la nullità della citazione o della sua notifica che, invece,
devono essere sempre dimostrate dal contumace.
La norma innanzi indicata subìva modificazioni a seguito dell’entrata in vigore della L. 69/2009.
La decadenza, invero, si profilerà laddove la parte soccombente in prima istanza non proponga
gravame, dalla pubblicazione della sentenza oggetto dell’impugnazione:
-
entro 1 anno per i procedimenti ante L. nr. 69/2009;
-
entro 6 mesi per i procedimenti post L. nr. 69/2009.
L’art. 328 c.p.c. prevede che se, nel corso del termine breve per l’appello, si verifica il decesso o la
perdita della capacità della parte ovvero del suo procuratore costituito, tale termine sarà interrotto
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
18 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
per consentire la notifica della sentenza agli eredi, ricominciando a decorrere dalla data della nuova
notifica.
Se detti eventi, invece, dovessero verificarsi successivamente al decorso del termine di sei mesi
dalla pubblicazione della sentenza, anche il termine lungo per l’appello subirà un incremento di sei
mesi per tutte le parti.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
19 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
6 La notifica dell’atto di appello
La norma di riferimento è la seguente, per come testualmente riprodotta:
“Art. 330.
(Luogo di notificazione della impugnazione)
Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto
domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, l’impugnazione deve essere
notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica ai sensi dell’art. 170 presso il procuratore
costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e
impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.
Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un
anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si
notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.
La notificazione dell’atto di appello, quindi ed ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, deve avvenire
nel luogo dichiarato dalla parte in sede di notificazione della sentenza come luogo della propria
residenza o domicilio eletto nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza.
In caso contrario, la notificazione deve essere fatta presso il domicilio del procuratore costituito nel
precedente grado di giudizio o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
Se manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla
pubblicazione della sentenza, l’impugnazione se ancora ammissibile, potrà essere fatta
personalmente alla parte, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Anche per la notificazione agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza,
valgono le medesime disposizioni, per cui la notificazione avverrà collettivamente ed
impersonalmente nei luoghi di cui al 1° comma dell’art. 330 c.p.c..
In caso contrario bisogna distinguere tra inesistenza e nullità della notificazione.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
20 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
L’inesistenza giuridica della notificazione si configura allorquando la notificazione manca del tutto
ovverosia risulta essere stata effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito.
Diversamente, si potrà discorrere di nullità del procedimento notificatorio quando la notifica risulti
essere stata effettuata in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quelli
stabiliti dalla legge (nonostante l’attività notificatoria abbia avuto qualche riferimento al
destinatario della notifica: ad es.: vecchio indirizzo di residenza dello stesso).
L’errore sulle generalità del destinatario dell’atto importa, al pari dell’errore sulle generalità del
procuratore domiciliatario, la nullità della notificazione e non l’inesistenza della stessa, in quanto
detto errore determina, in concreto, incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
21 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
7 Competenza
Il disposto normativo di riferimento è il seguente, per come testualmente riprodotto:
“Art. 341.
(Giudice dell'appello)
L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al
tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato
la sentenza”.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
22 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
8 Appello e inibitoria delle sentenze
provvisoriamente esecutive
Per effetto delle modifiche apportate dal Legislatore nel 1993, tutte le sentenze di condanna
emesse a definizione del procedimento di prime cure sono provvisoriamente esecutive.
Detta provvisoria esecutività può essere sospesa su istanza di inibitoria promossa dalla parte
soccombente in prima istanza34.
La norma di riferimento è la seguente, per come testualmente riprodotta:
“Art. 351. (1)
(Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria)
Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non
impugnabile (2) nella prima udienza.
La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia
pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso é
presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione
delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo
stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso,
all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il
decreto con ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all’udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione,
può provvedere ai sensi dell’articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata
fissata l’udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della
causa nel rispetto dei termini a comparire. (3)
34 “L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata deve essere inserita, a pena di
inammissibilità, nell'atto di appello” (App. (Ord.) Trieste, 19.02.2003, in Gius, 2003, 7, 756).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
23 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
(1) Articolo così modificato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Le parole: "non impugnabile" sono state inserite dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Comma aggiunto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183” (FONTE: www.altalex.it).
I presupposti per spiegare la domanda di inibitoria sono la sussistenza di gravi e fondati motivi 35 36
e di pericolo di insolvenza.
In realtà, l’inibitoria potrà essere concessa solo in presenza del fumus e del periculum nonché, alla
luce dei motivi di appello, qualora lo stesso, ad un primo esame, si presenti fondato 37 e la
provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado può determinare l’insolvenza della parte.
L’istanza di inibitoria va proposta sempre contestualmente all’appello38.
Il giudice dell’appello, valutata l’istanza, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o
l’esecuzione della sentenza impugnata con o senza cauzione.
35 “Per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, che ha generalizzato la provvisoria esecutività delle
sentenze di primo grado subordinando la possibilità per il giudice di appello di sospenderne l'esecuzione al ricorrente di
gravi motivi, i presupposti per concedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello ex art. 373 c.p.c.
devono essere valutati in modo ancor più rigoroso (fattispecie relativa a cessazione di rapporto di locazione alberghiera,
ove il collegio ha ritenuto insussistente il rischio di pregiudizio imminente ed irreparabile per l'azienda, stante la facilità
di reperire altri immobili altrettanto idonei all'uso alberghiero nella zona, nonché per la mancanza di caratteristiche
specifiche ed insostituibili nell'immobile in oggetto)” (Trib. Torre Annunziata, 13.03.1997, in Foro It., 1997, I, 3426).
36 “L'esecutività ex lege delle sentenze comporta una inversione del rapporto regola-eccezione tra esecutorietà e
sospensione della stessa, nel senso che quest'ultima assume oggi carattere di eccezionalità e giustifica, quindi, una
interpretazione restrittiva dei suoi presupposti” (App. (Ord.) Taranto, 17.01.2003, in Arch. Civ., 2003, 1185).
37 “La sentenza di primo grado oggetto di appello può essere sospesa per gravi motivi anche nell'ipotesi in cui, pur non
sussistendo pericoli derivanti dalla sua esecuzione, la sospensione appaia opportuna in ragione della possibile
fondatezza dei motivi di gravame” (App. (Ord.) Roma, 24.01.2003, in Gius, 2003, 5, 613).
38 “L'appellante che intende richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ha l'onere di
ribadire l'istanza già regolarmente svolta con l'atto di appello, di nuovo e formalmente in occasione della prima udienza,
a pena di inammissibilità, senza che abbia rilievo il fatto che in tale occasione sia stato chiesto e concesso semplice
termine per esame e repliche con fissazione di successiva udienza di trattazione” (App. Venezia, 07.10.1999, in Giur.
It., 2000, 1855).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
24 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
9 Costituzioni delle parti
La costituzione delle parti, anche per il grado di appello, avviene in cancelleria.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
25 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
10 Costituzione dell’appellante
“Art. 347.
(Forme e termini della costituzione in appello)
La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al
tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al
cancelliere del giudice di primo grado”.
L’appellante, per potersi costituire, deve depositare, nell’ufficio di cancelleria del Ruolo Generale
Civile, la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente gli atti e i documenti di causa,
corredati da indice sottoscritto, l’originale dell’atto di appello, della procura e la copia della
sentenza impugnata39 40.
Se l’atto di appello è notificato a più persone l’originale deve essere inserito nel fascicolo entro
dieci giorni dall’ultima notificazione.
39 “Alla mancata produzione in appello della sentenza appellata non è collegata alcuna sanzione diretta sul piano
processuale, e il giudice ha il potere-dovere di decidere nel merito l'impugnazione, se lo svolgimento del giudizio di
primo grado emerga "aliunde" da qualunque acquisizione processuale. Qualora ciò non sia possibile, l'atto di appello
che non contenga l'esauriente narrazione del processo siccome svoltosi in prime cure deve essere dichiarato
inammissibile per l'inidoneità del rapporto processuale costituito con il predetto atto impugnatorio a dar luogo a una
trattazione del merito e a creare nell'organo adito l'obbligo di emanare una decisione di merito” (Cass. Civ., Sez. V,
12.02.2004, n. 2728, in CED Cassazione, 2004).
40 “L'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è rimessa all'apprezzamento
discrezionale del giudice dell'impugnazione, per cui, se l'acquisizione non è disposta, non perciò è nullo il procedimento
di appello o la sentenza che lo definisce. Tuttavia detta mancanza può costituire motivo di ricorso per cassazione se il
ricorrente deduce che da detto fascicolo il giudice avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi su uno o più punti
controversi della causa, non rilevabili aliunde, e li indica specificatamente” (Cass. Civ., Sez. II, 10.05.2004, n. 8849, in
CED Cassazione, 2004).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
26 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
Ancora deve depositare tre copie in carta libera dell’atto di appello (una per il fascicolo d’ufficio,
una per il Presidente e una per il terzo componente del collegio) nonché tre copie della sentenza
impugnata.
Ai sensi dell'articolo 348 c.p.c., l'appello è dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce
nel termine di 10 gg. dalla notifica dell'appello senza alcuna istanza da parte dell'appellato.
Se l'appellante non si costituisce entro tale termine, l'appellato può far dichiarare l'improcedibilità
dell'appello solo se si è costituito 20 giorni prima della udienza indicata in citazione.
10.1.
L’improcedibilità dell’appello per mancata costituzione
dell’appellante.
La norma di riferimento è l’art. 348 c.p.c., per come di seguito testualmente riprodotto:
“Art. 348.
(Improcedibilità dell'appello)
L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in
termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il
collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale
il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non
compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
“Ai sensi dell'art. 348, primo comma, c.p.c., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995,
dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla
disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel quadro di una rigorosa accelerazione
dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990, - la mancata costituzione in termini
dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., entro dieci giorni dalla notificazione della citazione,
determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che pertanto possa trovare
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
27 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
applicazione l'art. 171, secondo comma, c.p.c. con la conseguente possibilità della costituzione
dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato si sia costituito nei termini. Infatti, il
richiamo alle "forme" ed ai "termini" del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347,
primo comma, c.p.c., deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166 c.p.c., mentre la previsione
dell'art. 171, secondo comma, c.p.c. deve ritenersi incompatibile con il tenore dell'art. 348 c.p.c., il
quale esclude in ogni caso la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti o
l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente
l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte, così
che, a seguito della novella del 1990, i due termini di costituzione, fissati per l'appellante e
l'appellato, sono indipendenti l'uno dall'altro e ciascuna parte è tenuta ad osservare il proprio”41 42 43
44 45
.
41 Cass. Civ., Sez. I, 23.07.2003, n. 11423, in Giur. It., 2004, 736.
42 “Ai sensi dell'art. 348 comma 1 c.p.c., nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 l. 26 novembre
1990 n. 353 - il quale ha apportato una radicale modifica alla disciplina dell'istituto dell'improcedibilità dell'appello, nel
quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella del 1990 - la mancata costituzione
in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, a prescindere dalla condotta
processuale dell'appellato, e quindi anche se tale parte non si sia costituita nei termini prescritti, senza che pertanto
possa trovare applicazione il rimedio della riassunzione del processo di cui all'art. 307 comma 1 c.p.c., richiamato
dall'art. 171 del codice medesimo” (Cass. Civ., Sez. V, 17.01.2002, n. 463, in Mass. Giur. It., 2002).
43 “Il mancato tempestivo deposito del fascicolo dell'appellante non la venir meno gli effetti della costituzione di parte
e non comporta in modo specifico e autonomo la sanzione della improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 348 del
c.p.c. ma determina (unicamente) la non ulilizzabilità degli scritti e dei documenti esistenti nel fascicolo tardivamente
depositato dall'appellante. In una tale evenienza, infatti, il giudice è tenuto a decidere sul gravame in base agli atti
legittimamente a sua disposizione, tra i quali i documenti contenuti nel fascicolo dell'appellato e in quello d'ufficio,
potendo - altresì -valutare discrezionalmente, e quindi in modo non censurabile in sede di legittimità, in senso
sfavorevole l'inerzia della parte e respingere la domanda in quanto priva della necessaria documentazione” (Cass. Civ.,
Sez. II, 11.07.2003, n. 10937, in Guida al Diritto, 2003, 35, 87”.
44 “In caso di tardiva costituzione dell'appellante, il gravame è affetto da improcedibilità, che va dichiarata d'ufficio e
non è sanabile ex art. 171 comma 2 c.p.c.” (App. Trento, 02.08.2001, in Giur. di Merito, 2002).
45 “Nel rito riformato, la tardiva costituzione dell'appellante determina, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., l'improcedibilità
dell'appello, da dichiararsi anche d'ufficio, pure nel caso in cui nessuna delle parti abbia provveduto alla iscrizione a
ruolo dell'appello e la parte appellante abbia successivamente provveduto alla riassunzione del detto atto nel termine di
cui all'art. 307 cui richiamato dall'art. 171 c.p.c.” (Trib. Napoli, 15.06.2001, in Giur. di Merito, 2002).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
28 di 34
Università Telematica Pegaso
10.2.
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
La cancellazione dal ruolo in caso di mancata comparizione
delle parti
La norma di riferimento è il secondo comma dell’articolo 348 del codice di procedura civile che
recita testualmente:
“Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio,
con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere
da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e'
dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Detto diversamente, se l’appellante, regolarmente costituitosi nel rispetto del termine di cui
all’articolo 165 c.p.c., non compare alla prima udienza, il Collegio fisserà una nuova udienza cui
rinvierà la causa.
Di tale nuova fissazione di udienza, l’appellante deve essere formalmente notiziato e, a tal specifico
fine, il Collegio ordina al Cancelliere di procedere alla relativa notificazione dell’ordinanza.
Se l’appellante non comparirà anche all’udienza così nuovamente fissata, l’appello verrà dichiarato
improcedibile46 e tale declaratoria avverrà di Ufficio.
Appare evidente l’analogia con la previsione codicistica di cui all’art. 181 del codice di rito che
stabilisce, appunto, che quando nessuna delle parti compaia alla prima udienza, il giudice fissa una
nuova udienza di cui il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite e dispone la
cancellazione solo se le parti non compaiono neppure alla nuova udienza.
In ogni caso, la cancellazione della causa dal ruolo non esclude la possibilità di riassumere la stessa,
secondo il disposto del 1° comma dell’art. 307 c.p.c., nel termine di tre mesi.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
29 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
11 Costituzione dell’appellato
Se l’appellato si costituisce dopo l’iscrizione della causa a ruolo, dovrà depositare in cancelleria il
proprio fascicolo contenente gli atti e i documenti corredati di indice sottoscritto, l’originale della
comparsa di risposta e con le copie necessarie per le parti per il fascicolo d’ufficio e per il
Presidente.
46 “La mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza, seguita dalla mancata comparizione dello stesso anche
alla successiva udienza regolarmente notificatagli, comporta ex art. 348 c.p.c. l'improcedibilità dell'appello” (App.
Napoli, 08.07.2002, in Nuovo Dir., 2002, 1092).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
30 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
12 Appello incidentale
Dopo la notifica dell’appello principale, le altre parti soccombenti hanno la possibilità di :
- costituirsi resistendo alla domanda dell’appellante principale: es: Tizio, convenuto per il
risarcimento di un danno, appella la sentenza che lo ha visto soccombere nei confronti di Caio. Caio
a sua volta chiede la riforma della sentenza lamentando la non congruità del risarcimento.
- costituirsi in giudizio impugnando le parti della sentenza a loro sfavorevoli: es: Tizio, convenuto
per il risarcimento di un danno insieme a Mevio, appella la sentenza che lo ha visto soccombere nei
confronti di Caio. Mevio propone appello incidentale per gli stessi motivi.
L’appello incidentale è un mezzo di impugnazione che si propone con la comparsa di risposta a
pena di decadenza al momento della costituzione in giudizio (art. 343 c.p.c.) e valgono le medesime
regole della costituzione del convenuto dettate dall’art. 166 c.p.c..
Quando l’interesse a proporre l’appello incidentale sorge dall’impugnazione proposta da altra parte
diversa dall’appellante principale, tale appello potrà essere proposto nella prima udienza successiva
alla proposizione dell’impugnazione stessa.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
31 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
13 La nota di iscrizione a ruolo
Oggi la nota di iscrizione a ruolo viene redatta obbligatoriamente su di un modello unico valido per
tutto il territorio nazionale che prevede l’indicazione di elementi essenziali:
-
indicazione delle parti, le generalità e il codice fiscale della parte che iscrive la causa a
ruolo, nonché l’indicazione del procuratore che si costituisce;
-
l’oggetto della domanda;
-
la data di notificazione dell’atto di appello;
-
l’udienza fissata per la prima comparizione delle parti;
-
il valore della controversia ed il relativo importo del contributo unificato o i motivi
dell’esenzione dallo stesso;
-
il numero di ruolo generale del procedimento di 1° grado;
-
il numero e l’anno della sentenza appellata;
-
l’ufficio giudiziario che l’ha emessa.
All’atto della iscrizione a ruolo, la parte che per prima si costituisce è tenuta al pagamento
contestuale del contributo unificato.
Il cancelliere, su presentazione della nota di iscrizione a ruolo, iscrive la causa sul ruolo generale,
previa formazione del fascicolo d’ufficio, nel quale inserirà la nota di iscrizione a ruolo e la copia
dell’atto di citazione in appello, delle comparse e delle memorie.
Successivamente il cancelliere presenta il fascicolo al Presidente della Corte, il quale provvede
all’assegnazione della causa ad una delle sezioni alla quale vengono trasmessi gli atti.
Sarà il Presidente di sezione ad indicare al cancelliere il Collegio ed il Relatore ai quali avrà
assegnato la causa.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
32 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
14 Istruzione della causa
La norma di riferimento è l’art. 350 c.p.c., di seguito testualmente riprodotta:
“Art. 350. (1)
(Trattazione)
Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del
collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti (2); davanti
al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e,
quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'art. 332, oppure
dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione
degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione
ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
(1) Articolo così modificato dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Le parole: "ma il presidente del collegio può delegare per l’assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti"
sono state inserite dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183. (FONTE: www.altalex.it)”.
_______________
La trattazione dell’appello è collegiale e nella prima udienza il Collegio verifica la regolare
costituzione delle parti e, laddove necessario, ordina l’integrazione del contraddittorio o la
notificazione di cui all’art. 332 c.p.c., oppure ordina la rinnovazione della notificazione dell’atto di
appello.
Nella stessa udienza può dichiarare la contumacia dell’appellato, provvedere alla riunione degli
appelli proposti contro la medesima sentenza e procedere al tentativo di conciliazione ordinando la
comparizione delle parti, se necessaria.
In prima udienza il Collegio decide anche sull’istanza di cui all’art. 283 c.p.c. provvedendo con
ordinanza (esecuzione provvisoria).
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
33 di 34
Università Telematica Pegaso
I procedimenti di separazione dei coniugi ed il divorzio
Esaurita la trattazione il Collegio invita le parti precisare le conclusione disponendo lo scambio
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Ciascuna delle parti può anche chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio.
La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni successivi ed entro cinque giorni
successivi a tale deposito il cancelliere ne dà notizia inviando alle parti costituite biglietto di
cancelleria contenente il dispositivo della sentenza.
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente
vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore
(L. 22.04.1941/n. 633)
34 di 34