DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI 2012 : istruzioni per la

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DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI 2012 : istruzioni per la
DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI 2012 :
istruzioni per la compilazione
Tipologie
I titoli possono essere:
ƒOrdinari e ordinari ex di ritiro: abbinabili al terreno, possono essere oggetto di qualsiasi tipologia di trasferimento.
ƒSottoposti a condizioni particolari o Speciali: derivano dal settore zootecnico e sono legati all’obbligo del mantenimento
di almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Rientrano
in questa categoria anche i titoli da “soccida”.
ƒProvvisori: sono i titoli assegnati all’agricoltore nell’annualità in corso in seguito all’applicazione totale o parziale del
disaccoppiamento a settori esclusi nelle annualità precedenti. Tali titoli devono essere fissati tramite apposita domanda e,
pur essendo possibile in presenza di sufficiente superficie ammissibile il loro utilizzo a partire dall’annualità di fissazione,
essi non sono "visibili" nella domanda unica in quanto resi "definitivi" solo successivamente alla presentazione di
quest'ultima.
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Utilizzo dei titoli
I titoli:
ƒdevono essere utilizzati almeno una volta ogni due anni;
ƒnon utilizzati vengono ritirati a favore della riserva nazionale, fatti salvi i casi di forza maggiore
debitamente documentati e comunicati all’organismo pagatore (entro i 10 gg. dall'evento);
ƒassegnati dalla riserva nazionale possono essere trasferiti l’anno successivo alla loro assegnazione.
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Il trasferimento dei titoli: fattispecie
Il numero di diritti inizialmente attribuito può successivamente variare mediante trasferimento a titolo
oneroso, che può avvenire attraverso:
• successione mortis causa
• successione anticipata
• atto fra vivi definitivo (vendita con o senza terra)
• atto fra vivi temporaneo: l’affitto di titoli, o altre forme similari, è consentito solo se è accompagnato
dalla concessione all’affittuario di un numero equivalente di ettari ammissibili;
• fusioni, scissioni, cambi di denominazione e forma giuridica;
• modifica codice fiscale.
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Il trasferimento dei titoli: regole (1)
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Competenza OPR AGREA per soggetto acquirente.
Il trasferimento è comunicato all’Organismo pagatore competente dal cessionario.
Assenza del soggetto cedente dal registro debitori AGREA-AGEA.
I titoli “speciali” rimangono tali solo se trasferiti totalmente ed a soggetto con codice ASL di allevamento
bovino/bufalino o ovicaprino.
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Il trasferimento dei titoli: regole (2)
ƒ
L’ammissibilità a titoli del terreno in caso di trasferimento per affitto è condizione obbligatoria. Per la
vendita invece è sufficiente che si tratti di terreno agricolo.
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La cessione del titolo all’aiuto deve avvenire mediante atto registrato e firma autenticata, inclusi gli
accordi in deroga di cui all’articolo 45 della legge n. 203/82.
ƒ
Del trasferimento deve essere data comunicazione, a pena di nullità, entro dieci giorni dalla
sottoscrizione (articolo 10, comma 2 del DM 1787/2004).
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Il trasferimento dei titoli: regole (3)
ƒIl registro titoli deve essere consultato:
-SEMPRE PRIMA di redigere gli atti giuridici/fiscali necessari al trasferimento (consigliata la stampa
con data);
-periodicamente durante l’iter del procedimento (soprattutto allorquando tale iter si svolge su un ampio
arco temporale);
-alla fine del procedimento per verificare il corretto recepimento del medesimo (consigliata la stampa
con data);
ƒÈ assolutamente inutile avviare procedimenti di trasferimento titoli NON congruenti con quanto riscontrato
nel Registro titoli, in quanto non verranno mai recepiti.
ƒVerificare superfici ammissibili (per affitto).
ƒ Verificare che i titoli siano in PROPRIETA’.
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Il trasferimento dei titoli: regole (4)
ƒVerificare la correttezza della documentazione, con particolare attenzione alle deleghe dei coeredi.
ƒ NON è possibile trasferire per affitto o vendita i titoli posseduti dal cedente a titolo temporaneo, è
possibile solo il trasferimento per successione e per trasformazioni aziendali, tramite la fattispecie del
“subentro”.
ƒLo stato di “temporaneità del possesso del titolo è facilmente rilevabile dal registro titoli. Si ricorda,
comunque, che sono considerati “temporanei” i trasferimenti per:
-Affitto
-Conferimento in godimento in società di socio controllante
-Usufrutto (assimilato all'affitto)
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Il trasferimento dei titoli: regole (5)
ƒNON si può subentrare in un contratto di affitto a se stessi e, tanto meno, un affittuario NON può
subentrare come proprietario e viceversa. Quando l'affittuario diventa proprietario per successione o
acquisto è necessario procedere prima al recesso e quindi alla successione / vendita.
ƒNei casi di subentro dell’affittuario, anche allorquando non obbligatorio dal punto di vista giuridico/fiscale,
è opportuno redigere almeno una dichiarazione/lettera di comunicazione che attesti l’accettazione del
subentro da parte della proprietà.
ƒSi ha “cambio di forma giuridica” quando è presente 1 controllante in origine e 1 controllante alla fine e si
tratta della stessa persona fisica o giuridica.
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Il trasferimento dei titoli: regole (6)
NON si effettuano trasferimenti se non si è in possesso della necessaria e CORRETTA
documentazione
ƒ
La cessione del titolo all’aiuto può avvenire solo mediante un atto registrato con firma autenticata
(intesa, nel caso di atti privati, come acquisizione di copia di un documento d’identità valido), inclusi gli
accordi in deroga di cui all’articolo 45 della legge n. 203/82.
ƒ
Solo in caso di successione anticipata PUÒ essere sufficiente una dichiarazione di atto di notorietà da
parte del dante causa e il consenso dei coeredi, nel caso in cui non vi sia la necessità di redigere atti
(es. affitto dei terreni) per il passaggio di altri beni aziendali. Si precisa che ciò è valido per il
trasferimento ma non dal punto di vista fiscale.
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Il trasferimento dei titoli: regole (7)
ƒ
Gli atti devono riportare i titoli oggetto del trasferimento con indicazione del numero identificativo degli
stessi, del loro valore (sia come importo sia come superficie) e, in caso di “frazionamenti”, è necessario
indicare quale titolo viene frazionato e in quale percentuale.
ƒ
Per la vendita tra soggetti, in assenza di atto notarile, è necessaria una scrittura privata tra le parti con
autentica di firma (intesa come acquisizione di copia di un documento d’identità valido).
ƒ
È necessario ricordarsi che non tutte le norme civili / fiscali sono applicabili al trasferimento dei titoli
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Cenni fiscali
ƒ
L’Agenzia dell’entrate, con la risoluzione dell’ottobre 2006, ha definitivamente stabilito che i “titoli” sono
assimilabili a “diritti di credito”.
ƒ
Il trasferimento degli stessi è perciò escluso dall’applicazione dell’IVA
ƒ
Il trasferimento dei titoli è, invece, soggetto all’imposta di registro con aliquota pari al 0,50%
ƒ
In caso di affitto o vendita con terra, il titolo non può essere considerato “pertinenza” del terreno
ƒ
La base imponibile è costituita dall’importo dei titoli oggetto della cessione (ammontare annuale per il
numero dell’annualità) attualizzato applicando il saggio di interesse legale
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Cenni sul pegno dei titoli (1)
L'assimilazione dei titoli ai diritti di credito, ha comportato anche la possibilità di cedere i medesimi in
pegno.
Ricordiamo che il pegno "è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto
beni mobili" (art. 2784 del C.V.). Sempre in base al Codice Civile (art. 2786) "il pegno si costituisce con la
consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. La
cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere
posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la
cooperazione del creditore" e che "il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma
rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi (omissis)" (art. 2806).
Ne deriva che la costituzione di pegno sui titoli avviene tramite la sottoscrizione da parte degli interessati di
apposito contratto di diritto reale.
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Cenni sul pegno dei titoli (2)
Nel 2007, tramite due circolari (la n° 363 e la n° 411) AGEA Coordinamento ha stabilito la procedura per la
costituzione dei pegni sui titoli. In particolare viene definito che:
1.La costituzione del pegno deve essere comunicata tramite l'invio dell’atto di costituzione all’AGEA
Coordinamento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
2.successivamente al ricevimento della notifica di cui al punto 1, entro un tempo massimo di 15 giorni, la
costituzione del pegno viene registrata e resa visibile nel registro nazionale titoli ;
3.la costituzione del pegno non impedisce che, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale, i
titoli sottoposti a pegno subiscano modificazioni nel numero e nel valore;
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Cenni sul pegno dei titoli (3)
4.
la costituzione del pegno non impedisce che i titoli siano utilizzati dall’intestatario nella propria domanda
unica;
5.
la costituzione del pegno non impedisce il trasferimento ad altri soggetti dei titoli oggetto, ma il pegno
continua a gravare sui medesimi;
6.
è onere dell’acquirente verificare, tramite consultazione del registro nazionale, l'eventuale presenza di
pegno sui titoli che intende acquisire;
7.
l’estinzione del pegno deve essere comunicata all’AGEA Coordinamento con le stesse modalità di cui al
punto 1;
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successivamente al ricevimento della notifica di cui al punto 8, entro un tempo massimo di 15 giorni,
AGEA provvede a registrare ed a rendere visibile l'estinzione del pegno nel registro nazionale
titoli.
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Il fascicolo di domanda (1)
ƒ
ƒ
Il fascicolo di domanda è costituito:
- dal modulo SOP di Trasferimento titoli stampato e firmato da entrambi i contraenti (con eccezione dei
passaggi con singolo contraente);
- dalla documentazione probatoria obbligatoria prevista in base alla tipologia del trasferimento,
comprensiva dei documenti identificativi in corso di validità di entrambi i soggetti;
- per tutte le fattispecie è prevista la conservazione del modulo di comunicazione del trasferimento da
parte del cedente ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1120/2009
Si consiglia la redazione e la conservazione nel fascicolo anche del modulo di assenso firmato dal cedente.
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Il fascicolo di domanda (2)
In merito al modulo di comunicazione del trasferimento da parte del cedente di cui all’articolo 12, paragrafo 2,
del Regolamento (CE) n. 1120/2009, si precisa che per convenzione con l'OPR AGREA tale modulo viene
utilizzato:
ƒper rispettare il termine dei 10 gg. (inviandolo ad AGREA anche via fax), quando il CAA riceve comunicazione
del trasferimento nel periodo antecedente l'apertura del modulo SOP dell'annualità a cui esso fa riferimento;
ƒquando per qualsiasi motivo non è stato o non è possibile far firmare al cedente la stampa del modulo SOP
del trasferimento medesimo (fatti salvi i casi di trasferimenti con unico contraente).
Per quanto sopra detto, nei casi di trasferimenti fuori regione, che coinvolgono perciò soggetti appartenenti ad
altri OPR, per i quali deteniamo il fascicolo di domanda, si consiglia sempre la redazione del suddetto modulo di
comunicazione.
Precisiamo, inoltre, che laddove redatto e firmato il modulo di comunicazione può essere considerato
sostitutivo della dichiarazione di assenso del cedente.
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La dichiarazione CAA sull'assenso del cedente
ƒ
Dall’anno 2010 il CAA che inoltra il trasferimento (in OPR AGREA) ha l’obbligo di dichiarare di aver ottenuto
il consenso al trasferimento da parte del soggetto cedente.
ƒ
È importante evidenziare come tale dichiarazione rappresenti una assunzione di responsabilità verso
l’amministrazione pubblica da parte del CAA del soggetto cessionario, in merito all’autenticità del
trasferimento e degli atti probanti.
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Dal 2011 tale dichiarazione viene effettuata direttamente nel modulo SOP tramite apposito campo presente
nel quadro fattispecie.
ƒ
La normativa prevede che l'assenso debba essere espresso al massimo entro il 31 luglio 2011.
Evidenziamo, però, che per l'Emilia Romagna essendo il medesimo indicato in domanda, esso deve essere
ottenuto congruentemente alla protocollazione della medesima. Il termine del 31/07 rimane valido
allorquando il trasferimento avviene fuori regione e siamo chiamati all'inserimento dell'assenso in qualità di
CAA del soggetto cedente;
ƒ
Successivamente a tale data viene avviata la “procedura di comunicazione”.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (1)
Il modulo SOP è, come sempre, costituito da diversi quadri dei quali descriveremo di seguito le principali caratteristiche.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (2)
Quadri n° 1, 2 e 3
Sono i quadri dei dati anagrafici dell'azienda e risultano precompilati sulla base di quanto presente nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole. Nel quadro n° 1, inoltre, viene evidenziato se l'azienda richiedente risulta attribuita o meno all'OPR AGREA ed è presente il tasto che consente l'eventuale aggiornamento dei dati dall'anagrafe in caso di modifiche di quest'ultima effettuate dopo l'inserimento della domanda SOP.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (3)
Quadro n° 4
In questo quadro vanno indicati i dati fondamentali del trasferimento con la sola esclusione dei titoli e dell'eventuale terreno ammissibile.
Esso è costituito da dei campi "base", che sono in genere obbligatori e sono sempre presenti indipendentemente dal tipo di trasferimento, e da dei campi "specifici" che si attivano solo per determinate fattispecie. 8-May-12
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (4)
Quadro n° 4
I campi base sono:
•Fattispecie: permette la selezione del tipo di trasferimento
•Data evento: è la data dalla quale vengono calcolati i 10 gg. Coincide in genere con la data di stipula dell'atto probante oppure con la data in cui il CAA compilatore ha ricevuto comunicazione del trasferimento.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (5)
Quadro n° 4
•Data inizio validità: è la data dalla quale ha effettivamente inizio la validità del trasferimento. Può o meno coincidere con la data evento. Nei trasferimenti temporanei, che richiedono l'abbinamento con equivalente terreno ammissibile, viene considerata come riferimento per filtrare nel quadro terreni le particelle abbinabili.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (6)
Quadro n° 4
•Consenso cedente: è l'opzione tramite la quale il CAA compilatore dichiara di aver ricevuto l'assenso al trasferimento da parte del cedente. NON è presente in caso di trasferimenti con unico contraente.
•CUAA: è un campo obbligatorio che risulta essere uguale in tutti i trasferimenti con la sola eccezione delle fattispecie relative ai casi di subentro in contratto di affitto.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (7)
Quadro n° 4
Campo CUAA in fattispecie diverse da subentro
In questo caso nel campo è necessario indicare, con caratteri maiuscoli, il codice fiscale del soggetto cedente.
Fatto ciò, tramite i tasti "aggiorna da anagrafe", per i cedenti regionali, oppure "aggiorna da AGEA", per quelli fuori regione, vengono recuperati i dati relativi al soggetto indicato.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (8)
Quadro n° 4
Campo CUAA in fattispecie subentro
In questo caso si modifica l'aspetto del quadro che permette l'inserimento non più di uno ma di due CUAA.
In merito si precisa che:
•in "CUAA" va inserito il CUAA del soggetto a cui il richiedente subentra;
•In "CUAA terzo soggetto" va inserito il CUAA del soggetto a cui il richiedente NON subentra.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (9)
Quadro n° 4
Campo CUAA in fattispecie subentro
In altri termini, per i casi di subentro nella posizione del proprietario avremo:
•"CUAA" = CUAA proprietario titoli;
•"CUAA terzo soggetto" = CUAA affittuario
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (10)
Quadro n° 4
Campo CUAA in fattispecie subentro
In altri termini, per i casi di subentro nella posizione dell'affittuario avremo:
•"CUAA" = CUAA affittuario titoli;
•"CUAA terzo soggetto" = CUAA proprietario.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (11)
Quadro n° 4
I campi specifici sono:
•Fattispecie successione
Sia che essa sia anticipata o per mortis causa, in essa è possibile indicare la presenza di coeredi, per i quali sarà di conseguenza necessario inserire le relative deleghe al trasferimento tra documenti del relativo quadro di domanda.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (12)
Quadro n° 4
Nel caso di trasferimento temporaneo dei titoli, quindi nei casi di affitto, ma anche di conferimento in godimento, vengono visualizzati i seguenti nuovi campi:
•Data inizio affitto: tale data coincide con quella di inizio validità.
•Data fine affitto: si tratta della data di fine affitto così come risultante dall'atto di cessione.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (13)
Essa, se il trasferimento viene recepito, è riportata nel registro titoli permettendo il rientro automatico di quest'ultimi al proprietario alla scadenza naturale dell'affitto.
•Soggetto cedente titoli diverso da soggetto cedente terra.
Quest'ultimo campo serve per indicare il caso in cui il cedente
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (14)
dei titoli non è, in parte o in toto, anche proprietario dei terreni ceduti assieme ai titoli.
Ricordiamo che tale eventualità è
ammissibile solo nei casi di comproprietà indivisa tra parenti e nei casi di cessioni da parte di società i cui terreni sono posseduti dai soci.
Per quanto sopra tale campo NON è attivato nel caso del conferimento in godimento.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (15)
Quadro n° 4
Infine, nel caso della fattispecie rientro anticipato da contratto di affitto, si attiva il campo che permette l'inserimento della data dalla quale il proprietario torna in possesso dei titoli affittati.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (16)
Quadro n° 5
In questo quadro si procede con l'indicazione, tramite fleg , dei titoli oggetto del trasferimento.
In automatico, alla selezione, ogni singolo titolo viene trasferito al 100%: tramite la colonna "parz." è possibile ottenere il trasferimento parziale del singolo titolo.
Ricordiamo cha al primo accesso al quadro, oppure nei casi di modifiche successive del portafoglio titoli, è
necessario, tramite l'apposito tasto, procedere allo scarico dei titoli dal registro AGEA utilizzando l'opzione "campagna attuale".
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (17)
Successivamente alla protocollazione della domanda, nel quadro titoli da trasferire vengono inoltre fornite importanti notizie relativamente all'esito della trasmissione al registro nazionale. In particolare:
ƒnel caso in cui l’invio a Registro Titoli Nazionale sia in corso della GT o comunque non ne sia ancora pervenuto l’esito, selezionando l'icona "visualizza lista" viene evidenziata una scritta in rosso che definisce lo stato dell’invio. Per esempio: "I dati visualizzati relativi al trasferimento NON sono aggiornati.
La domanda è stata inviata il 03/05/11 02:47.
Siamo in attesa di ricevere l'esito dell'operazione"
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (18)
ƒ
ƒ
nel caso in cui la GT abbia avuto esito la suddetta scritta NON compare, mentre si evidenzierà in corrispondenza dei titoli o la dicitura “OK” oppure un codice di anomalia.
A questo proposito evidenziamo che cliccando sul punto interrogativo situato nell'ultima colonna di destra è possibile visualizzare la descrizione dell'anomalia segnalata
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (19)
Quadro n° 6
La compilazione di questo quadro risulta obbligatorio nelle fattispecie in cui il trasferimento dei titoli è
possibile solo assieme ad equivalente superficie di terreno ammissibile.
In esso vanno perciò indicate le particelle interessate e, per ognuna di esse, la superficie trasferita.
Ricordiamo che vengono visualizzate solo le particelle che nell'anagrafe del soggetto acquirente risultano avere l'inizio possesso uguale o successivo alla data di inizio validità indicata nel riquadro fattispecie.
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (20)
Quadro n° 7
Questo quadro non è oggetto di compilazione ed è finalizzato a riepilogare i dati principali della domanda nonché, successivamente alla protocollazione, l'esito dell'invio al RNT del trasferimento.
Nel caso infatti in cui la GT abbia avuto esito, nella parte denominata "riepilogo invii", vengono visualizzati in ordine cronologico tutti gli invii effettuati ed il risultato dei medesimi.
Esempio:
Data
richiesta
Data
esito
Stato
domanda
Cod. Anom.
esito
Desc.
anomalia
Num. Titoli
OK
Num. Titoli
KO
2008-05-21 17:15:14.344602
2008-05-23 14:33:42.509
RICEVUTA CON ERRORI
41
IL CEDENTE RISULTA AVERE DEBITI
0
0
2008-05-10 05:24:05.225
2008-05-12 05:26:16.126
RICEVUTA CON ERRORI
41
IL CEDENTE RISULTA AVERE DEBITI
0
0
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Il modulo di domanda SOP ("GT") (21)
UNA GT RECEPITA O IL CUI ESITO NON È ANCORA DEFINITO
NON PUÒ ESSERE REVOCATA O RETTIFICATA
UNA GT RECEPITA PUÒ ESSERE SOLO ANNULLATA TRAMITE L'APPOSITA PROCEDURA CARTACEA
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