Regolamento di Polizia urbana

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Regolamento di Polizia urbana
Città di Tortona
Provincia di Alessandria
REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 02/07/1966, modificato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 458 del 21/12/1979 con l’aggiunta del comma 2° all’articolo 13.
Il presente regolamento è stato pubblicato all’albo pretorio il 13/07/1966, giorno di mercato, approvato dalla
G.P.A. in seduta del 24/08/1966, ai n.ri 34816/2.174.17/4168 Div. IIˆ.
Ripubblicato all’albo pretorio, unitamente alla suddetta Deliberazione, per quindici giorni consecutivi dal
03/09/1966 al 17/09/1966.
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Sommario
CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI ..................................................................................................... 5
ART. 1 - COMPITI DELLA POLIZIA URBANA
........................................................................................................ 5
ART. 2 - ADDETTI ALLA POLIZIA URBANA ..........................................................................................................
5
CAPO SECONDO - DEL SUOLO PUBBLICO .................................................................................................. 6
ART. 3 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO .................................................................................................
6
ART. 4 - CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO .........................................................................
6
ART. 5 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO .....................................................................................................
6
ART. - 6 LA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO .......................................................................................................
6
ART. 7 - ATTRAVERSAMENTO SUOLO PUBBLICO CON CONDOTTI ........................................................................
7
CAPO TERZO - DELLA NETTEZZA URBANA E DELL’ABITATO ................................................................... 8
ART. 8 - DEPOSITO SPAZZATURE ....................................................................................................................
8
ART. 9 - RACCOLTA SPAZZATURE....................................................................................................................
8
ART. 10 - DEPOSITO SCARTI SU SUOLO PUBBLICO............................................................................................
8
ART.11 - PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI............................................................................................................
8
ART. 12 - PUBBLICHE DISCARICHE ..................................................................................................................
8
ART. 13 - SGOMBERO NEVE E GHIACCIO..........................................................................................................
8
CAPO QUARTO - DELL’ORDINE PUBBLICO E DELLA SICUREZZA .......................................................... 10
ART. 14 - TRASPORTO OGGETTI PERICOLOSI .................................................................................................
ART. 15 - ASSICURAZIONE OGGETTI CHE POSSONO CADERE
10
.......................................................................... 10
ART. 16 - TREBBIATURA ...............................................................................................................................
10
ART. 17 - ACCUMULI MATERIALE INFIAMMABILE..............................................................................................
10
ART. 18 - LOCALI DESTINATI A CONTENERE MATERIALE COMBUSTIBILE ............................................................
10
ART. 19 - ACCENSIONE FUOCHI ....................................................................................................................
11
ART. 20 - GETTITO OGGETTI ACCESI .............................................................................................................
11
ART. 21 - REGOLAMENTAZIONE FUMI E COMBUSTIONE ...................................................................................
11
ART. 22 - ILLUMINAZIONE ATRII .....................................................................................................................
11
ART. 23 - GIOCHI PROIBITI SU SUOLO PUBBLICO.............................................................................................
11
ART. 24 - TRAINO DEI CARRETTI A MANO .......................................................................................................
12
ART. 25 - BAMBINI E INCAPACI ......................................................................................................................
12
ART. 26 - ATTREZZI PERICOLOSI ...................................................................................................................
12
ART. 27 - CIRCOLAZIONE DEI CANI ................................................................................................................
12
ART. 28 - CATTURA DEI CANI VAGANTI ...........................................................................................................
12
ART. 29 - CUSTODIA E ABBATTIMENTO DEI CANI ABBANDONATI .......................................................................
12
ART. 30 - CANI NEI PUBBLICI ESERCIZI...........................................................................................................
13
ART. 31 - CANI DA GUARDIA..........................................................................................................................
13
ART. 32 - CANI DA CACCIA IN CAMPAGNA .......................................................................................................
13
ART. 33 - MISURE PREVENTIVE CONTRO IL DIFFONDERSI DELLA RABBIA ..........................................................
13
ART. 34 - ABBATTIMENTO ANIMALI PERICOLOSI ..............................................................................................
13
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
ART. 35 - ANIMALI PERICOLOSI E MOLESTI .....................................................................................................
14
ART. 36 - TRANSITO ANIMALI ........................................................................................................................
14
ART. 37 - STRILLONAGGIO............................................................................................................................
14
CAPO QUINTO - DEL DECORO CITTADINO ................................................................................................ 15
ART. 38 - DIVIETI SPECIALI ...........................................................................................................................
ART. 39 - STALLE
15
........................................................................................................................................ 15
ART. 40 - BATTITURA PANNI E TAPPETI ..........................................................................................................
15
ART. 41 - STESURA BIANCHERIA ...................................................................................................................
15
ART. 42 - REGOLAMENTAZIONE SIEPI E RAMI .................................................................................................
15
ART. 43 - ESPOSIZIONE INSEGNE E OGGETTI .................................................................................................
17
ART. 44 - MESTIERI E ATTI VIETATI IN PUBBLICO .............................................................................................
17
ART. 45 - USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE E DEI LAVATOI.........................................................................
17
ART. 46 - DECORO DEI FABBRICATI, ANDRONI, INGRESSI, ECC. .......................................................................
17
ART. 47 - MANUTENZIONE CANALI .................................................................................................................
17
ART. 48 - PULIZIA CAMINI .............................................................................................................................
18
ART. 49 - BAGNI ..........................................................................................................................................
18
ART. 50 - MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI ...................................................................................................
18
ART. 51 - TRASPORTO E TRANSITO ANIMALI ...................................................................................................
18
ART. 52 - ANIMALI NEI CENTRI ABITATI ...........................................................................................................
18
ART. 53 - ATTI VIETATI IN PUBBLICO ..............................................................................................................
18
ART. 54 - DECORO NEL VESTITO PER ALCUNI LAVORANTI .............................................................................. 18
CAPO SESTO - DELLA QUIETE PUBBLICA ................................................................................................. 20
ART. 55 - RUMORI VIETATI ............................................................................................................................
20
ART. 56 - SUONO DI APPARECCHI SONORI .....................................................................................................
20
ART. 58 - ORARIO DI LAVORO PER LE INDUSTRIE RUMOROSE E ATTIVITÀ ARTIGIANE E INDUSTRIALI INCOMODE ...
21
CAPO SETTIMO - DELL’INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.......................................................................... 22
ART. 59 - INIZIO ATTIVITÀ .............................................................................................................................
22
ART. 60 FACCHINAGGIO ...............................................................................................................................
22
CAPO OTTAVO - DELL’ANNONA E DEI MERCATI ...................................................................................... 23
ART. 61 ......................................................................................................................................................
ART. 62 - GENERI NON CONTEMPLATI DALLA LICENZA
23
.................................................................................... 23
ART. 63 - INSTALLAZIONE TENDE VETRINE .....................................................................................................
23
ART. 64 - VENDITA SURROGATO ...................................................................................................................
23
ART. 65 - CARTELLINI DEI PREZZI ..................................................................................................................
23
ART. 66 - SISTEMI DI VENDITA.......................................................................................................................
23
ART. 67 - VENDITA PANE ..............................................................................................................................
24
ART. 68 - VIGILANZA ANNONARIA ..................................................................................................................
24
ART. 69 - NOME DEL TITOLARE DELLA LICENZA ..............................................................................................
24
ART. 70 - CHIUSURA NEGOZI ........................................................................................................................
24
ART. 71 - ORARIO NEGOZI ............................................................................................................................
24
ART. 72 - MACINAZIONE CEREALI ..................................................................................................................
24
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ART. 73 - MERCI IN VENDITA .........................................................................................................................
25
ART. 74 - DERRATE DIFETTOSE ....................................................................................................................
25
ART. 75 - TIPI DI MERCE IN VENDITA ..............................................................................................................
25
ART. 76 - ESPOSIZIONE MERCE FUORI DEL NEGOZIO ......................................................................................
25
ART. 77 - MERCI CHE SPORCANO O EMANANO ESALAZIONI - PROMISCUITÀ ......................................................
25
ART. 78 - AREE DI MERCATO ........................................................................................................................
25
ART. 79 - MERCI DESTINATE AI MERCATI
....................................................................................................... 26
ART. 80 - VENDITA SUI MERCATI ...................................................................................................................
26
ART. 81 - DISCIPLINA E VIGILANZA SUI MERCATI .............................................................................................
26
ART. 82 - MERCATO PER AMBULANTI .............................................................................................................
26
ART. 83 - DOMANDE PER POSTEGGIO SUL MERCATO AMBULANTE ...................................................................
26
ART. 84 - ESAME DELLE DOMANDE................................................................................................................
26
ART. 85 - AREA PER POSTEGGI PROVVISORI ..................................................................................................
27
ART. 86 - VENDITA IN GIORNO NON DI MERCATO ............................................................................................
27
ART. 87 - ASSENZA DAL MERCATO ................................................................................................................
27
ART. 88 - INIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI ........................................................................................................
27
ART. 89 - MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI ....................................................................
27
ART. 90 - AREA PER FESTE E FIERE ..............................................................................................................
27
ART. 91 - RINNOVO LICENZE .........................................................................................................................
28
ART. 92 - CARTA DA AVVOLGERE ..................................................................................................................
28
ART. 93 PESI E MISURE ................................................................................................................................
28
ART. 94 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER MULINI.................................................................................................
28
CAPO NONO ................................................................................................................................................... 29
PENALITA’ ................................................................................................................................................... 29
ART. 95 - CONTRAVVENZIONI
....................................................................................................................... 29
ART. 96 - REGISTRO DELLE CONTRAVVENZIONI
............................................................................................. 29
CAPO DECIMO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE........................................................................... 30
ART. 97 - ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO ..................................................................................
30
ART. 98 - DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI ..........................................................................................................
30
ART. 99 - ENTRATA IN VIGORE ......................................................................................................................
30
ARTICOLO 100 - DEPOSITO DEL REGOLAMENTO
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............................................................................................ 30
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C APO P RI MO - DISPOSIZIO NI GE NER ALI
ART. 1 - COMPITI DELLA POLIZIA URBANA
Il servizio di polizia urbana ha il compito di assicurare l’osservanza di tutte le prescrizioni contemplate dai
regolamento comunali locali, dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonché di accertare e contestare le
infrazioni relative.
Applica ed adotta quelle misure e quei provvedimenti che al Comune sono demandati, in conseguenza di
accertamenti contravvenzionali, per la tutela e la reintegrazione del pubblico e privato interesse.
ART. 2 - ADDETTI ALLA POLIZIA URBANA
Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 221 del C.P.P. nell’ambito delle rispettive mansioni.
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C APO SE CO NDO - DE L S UOLO P UBBLI CO
ART. 3 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E’ proibito occupare suolo pubblico sia in modo permanente che temporaneo per svolgervi qualsiasi attività,
lavoro, manifestazione o atto senza avere preventivamente ottenuta l’autorizzazione dall’Amministrazione
Comunale.
E’ parimenti vietato ingomberare o fare ingomberare in qualsiasi modo il suolo pubblico nonché
danneggiarlo.
Le predette norme sono valide anche per il suolo soggetto a servitù di pubblico passaggio spazi sovrastanti
e sottostanti il suolo pubblico.
ART. 4 - CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
L’occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico può essere concessa dal Sindaco su domanda, in
carta da bollo, presentata dall’interessato, nella quale dovrà essere specificato in particolare:
a) La superficie che si intende occupare espressa in metri quadrati;
b) La durata dell’occupazione;
c) L’impegno a rispettare tutte le norme riportate nella concessione.
Tali concessioni sono sempre rilasciate in via precaria e sono revocabili o variabili per qualsiasi causa e in
qualsiasi momento da parte del Amministrazione Comunale, anche con semplice preavviso verbale.
ART. 5 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
Le operazioni di carico e scarico, con occupazione di suolo pubblico, debbono essere preventivamente
autorizzate.
Il permesso va richiesto con le modalità di cui all’articolo precedente.
In caso di urgenza la domanda può essere fatta verbalmente all’ufficio polizia municipale. La concessione
per le operazioni di carico e scarico, per veicolo particolarmente ingombranti, può essere concessa soltanto
in determinate ore del giorno.
Non è necessaria autorizzazione dalle ore 2:00 alle ore 5:00.
Comunque, in tutte le vie, con o senza autorizzazione, i veicoli non possono sostare oltre il tempo
strettamente necessario; devono essere collocati in modo da non intralciare la circolazione, usare i segnali
prescritti a seconda dell’ora, essere sempre spostabili celermente per qualsiasi evenienza. Gli oggetti da
caricare o scaricare non possono essere depositati a terra.
Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono anche per le occupazioni determinate da sinistri.
ART. - 6 LA PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
Il titolare delle concessioni di cui agli articoli precedenti ha l’obbligo di compiere le operazioni necessarie per
il ripristino e la pulizia del terreno.
Il trascurare, come puro irritardare, senza giustificato motivo, l’adempimento di tale obbligo, è motivo di
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contravvenzione
ART. 7 - ATTRAVERSAMENTO SUOLO PUBBLICO CON CONDOTTI
Il titolare delle concessioni di cui agli articoli precedenti ha l’obbligo di compiere le operazioni necessarie per
il ripristino e la pulizia del terreno.
Il trascurare, come pure il ritardare, senza giustificato motivo, l’adempimento di tale obbligo, è motivo di
contravvenzione.
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C APO TERZO - DELL A NE TTEZZ A URB AN A E DE LL’ ABIT ATO
ART. 8 - DEPOSITO SPAZZATURE
E’ vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze. Le spazzature debbono
essere depositate entro gli appositi raccoglitori muniti di coperchio a chiusura ermetica sino all’asportazione
da parte del personale a ciò addetto.
ART. 9 - RACCOLTA SPAZZATURE
Dove il Comune provveda alla spazzatura delle vie e piazze, non sarà lecito ad alcun privato togliere le
immondizie da detti luoghi, salvo davanti alla propria caso od abitazione.
ART. 10 - DEPOSITO SCARTI SU SUOLO PUBBLICO
I venditori ambulanti, i raccoglitori di stracci, carta, scatolame e simili non possono gettare o abbandonare,
anche momentaneamente, sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto di quanto forma oggetto del loro
commercio o industria.
Gli ambulanti sono obbligati a provvedere immediatamente alla ripulitura completa con mezzi propri e con
quelli appositamente predisposti.
ART.11 - PULIZIA DEI LUOGHI PUBBLICI
Tutti i luoghi aperti al pubblico o semplicemente in vista del pubblico, debbono essere sempre puliti e
sgombri da qualsiasi materiale.
I carri e i veicoli, adibiti a trasporto di materiali facili a spandersi, devono essere tali da evitare il disperdi
mento lungo le vie o le aree aperte al pubblico.
Il materiale di demolizione deve raggiungere il punto di carico come il carico stesso, con la pratica di tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare offesa ai passanti, dispersione di detriti o polvere.
Le presenti disposizioni sono pure applicabili alle zone rurali.
ART. 12 - PUBBLICHE DISCARICHE
Le pubbliche discariche saranno espressamente indicate dall’Autorità Comunale.
ART. 13 - SGOMBERO NEVE E GHIACCIO
I proprietari, i possessori ed i detentori di case, sono tenuti a togliere i ghiaccioli che si formassero sulle
sporgenze delle grondaie, su balconi, cornicioni e simili usando quelle cautele atte a non provocare danni o
incomodi ai passanti o alle cose.
Gli stessi per sgomberare la neve dai tetti dovranno essere autorizzati dal Sindaco, su richiesta.
Nell’autorizzazione o nell’ordine saranno prescritte tutte le modalità necessarie. Sono tenuti subito dopo la
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nevicata, a togliere la neve dai terrazzi, balconi, finestre e simili usando tutte quelle precauzioni atte a non
turbare il pubblico passaggio e ad evitare ingombri.
Durante e dopo le nevicate i proprietari o chi per essi, devono tenere sgombri dalla neve i marciapiedi, fino a
mt. 1,50 dal muro o recinzione di proprietà.
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C APO QU ARTO - DELL’ORDI NE P UBBLI CO E DELL A SI CUREZZ A
ART. 14 - TRASPORTO OGGETTI PERICOLOSI
Gli oggetti contundenti, quelli rigidi e gli strumenti da taglio in genere devono essere trasportati in modo da
non recare offesa o incomodo al pubblico transito.
ART. 15 - ASSICURAZIONE OGGETTI CHE POSSONO CADERE
Le statue, gli stemmi, i vasi, le casse con piante e altri oggetti che possano, con la loro caduta, costituire
pericolo per poter essere esposti sulle parti esterne delle case e dei muri, devono essere convenientemente
assicurati in modo che sia impossibile lo smuovimento anche accidentale di essi o di alcuna delle loro parti.
Le stesse disposizioni valgono per i camini, le persiane o qualsiasi altro infisso.
Si devono adottare le cautele necessarie ad evitare lo stillicidio, anche per semplice innaffiatura su suolo
pubblico o tale da arrecare incomodo o molestia al pubblico o anche agli abitanti dei piani inferiori.
ART. 16 - TREBBIATURA
Durante l’esercizio di trebbiatura e sgranatura a macchina dovranno osservarsi presso le aie pubbliche o
private le seguenti norme tecniche:
1) I singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati fra loro;
2) Il combustibile di scorta, occorrente per il funzionamento dei motori dovrà essere contenuto in
recipienti a chiusura ermetica il deposito degli stessi dovrà essere posto a distanza non minore di
metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o paglia;
3) Il rifornimento del combustibile dovrà essere effettuato a motore fermo;
4) Sulle trebbiatrici dovrà essere installato un estintore;
5) Sull’aia e in particolare nelle immediate vicinanze della trebbiatrice e del motore, dovrà essere
curata l’asportazione periodica dei residui della trebbiatura;
6) Dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell’aia, cartelli con la dicitura “vietato fumare e
accendere fiamme libere”.
ART. 17 - ACCUMULI MATERIALE INFIAMMABILE
Nel concentrico urbano è vietato accumulare o depositare materiale facilmente infiammabile o tale che
possa accendersi per spontanea combustione. Detto materiale deve essere trasportato nelle campagne o in
apposti locali o depositi a ciò destinati, secondo le norme vigenti.
La legna e il carbone dovranno essere depositati nei locali appositi.
ART. 18 - LOCALI DESTINATI A CONTENERE MATERIALE COMBUSTIBILE
I locali destinati a contenere materiale combustibile o facilmente accendibile devono essere separati da
quelli in cui siano stabilite officine e manifatture con uso di fuoco; essere prive di canne fumarie e camini a
meno che queste siano rese inservibili. Dovranno adottarsi tutte le cautele atte a evitare il pericolo di
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incendio. In particolare non si può accendere o portare fuochi in detti locali ne usare lumi che non siano
lanterne chiuse. Dovranno segnalarsi i divieti con appositi cartelli ben leggibili posti all’esterno e all’interno
dei locali.
ART. 19 - ACCENSIONE FUOCHI
Non si possono accendere fuochi a distanza minore di 100 metri dall’abitato o dalle strade, edifici,
piantagioni, siepi o qualsiasi deposito di materiale combustibile.
Laddove è possibile accendere fuochi devono comunque adottarsi quelle misure necessarie a prevenire
danni alla altrui proprietà o alle persone., assicurando l’assistenza nel numero sufficiente di persone fino a
che il fuoco non sia spento. E’ consentito dar fuoco alle stoppie o ripe gerbide previo il permesso del
Sindaco che ne stabilità le modalità.
ART. 20 - GETTITO OGGETTI ACCESI
Oltre alle prescrizioni previste dall’art. 57 del T.U. di P.S. è altresì vietato gettare o abbandonare
imprudentemente nelle strade o in altri luoghi aperti al pubblico, brace, zolfanelli, o qualsiasi materia in
combustione che possa costituire pericolo alla incolumità pubblica.
ART. 21 - REGOLAMENTAZIONE FUMI E COMBUSTIONE
Sia nell’interno che all’esterno delle abitazioni non è permesso accendere fuochi se il fumo non immette in
apposito conduttore.
E’ vietato dare sfogo al fumo dei camini, stufe ecc., appoggiando le relative condutture alle pareti, alle
finestre ed ai muri esterni delle case o direttamente all’aria aperta attraverso finestre o aperture nei muri.
Tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati sia di industrie che abitazioni dovranno essere dotati di
apposito depuratore dei fumi da approvarsi dopo sopralluogo da parte dei competenti uffici comunali.
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento gli impianti esistenti dovranno essere adeguati
alle norme del comune.
Il Sindaco potrò con successivo provvedimento, sentito gli organi tecnici, esentare dalla installazione del
depuratore le case isolate che ospitano non più di 4 famiglie.
L’esenzione dovrà essere revocata quando venissero meno le ragioni che hanno determinato l’esenzione.
ART. 22 - ILLUMINAZIONE ATRII
Gli atrii delle scale, degli edifici pubblici o privati e tutte le località private di libero accesso al pubblico, dopo il
tramonto, dovranno essere illuminate ove non siano chiuse.
Nelle case munite di più accessi al pubblico potrà rimanerne aperto uno solo convenientemente illuminato.
ART. 23 - GIOCHI PROIBITI SU SUOLO PUBBLICO
Su suolo pubblico e di uso pubblico è proibito eseguire qualsiasi giuoco che possa arrecare incomodo o
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costituire pericolo per il pubblico transito
ART. 24 - TRAINO DEI CARRETTI A MANO
I carretti a mano devono sempre essere sempre condotti al passo ordinario, devono essere trainati e non
possono essere spinti se non consentono la visibilità a chi li manovra.
ART. 25 - BAMBINI E INCAPACI
I bambini e le persone incapaci per età o malattia di riguardarsi da soli non debbono essere lasciati senza
custodia in luogo pubblico.
ART. 26 - ATTREZZI PERICOLOSI
Tutti gli attrezzi di lavoro attivati da forza motrice non possono essere collocati a distanza minore di 1 metro
dalla porta di ingresso e da finestre prospiciente il pubblico passaggio.
ART. 27 - CIRCOLAZIONE DEI CANI
E’ vietato aizzare i cani tra loro e con altri animali, spaventarli o maltrattarli.
In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico ed in quelli privati non chiusi è vietato condurre o tenere cani non
muniti di museruola o non tenuti al guinzaglio.
Tuttavia per gli animali aggressivi è d’obbligo l’uso contemporaneo della museruola e del guinzaglio. La
museruola dovrà essere solida e costruita in modo che impedisca all’animale di mordere. Il collare dovrà
portare una placca con il nome e la dimora del proprietario del cane e la relativa piastrina di cui all’art. 136
del T.U. della Finanza Locale.
E’ altresì vietato lasciar penetrare i cani nelle aiuole e nei pubblici giardini e lasciarli defecare in luoghi di
pubblico passaggio.
ART. 28 - CATTURA DEI CANI VAGANTI
I cani trovati a vagare in pubblico ed in luogo aperto al pubblico verranno catturati e condotti al civico canile.
E’ proibito impedire o comunque ostacolare l’accalappiacani nell’esercizio delle sue funzioni, nonché favorire
la fuga dei cani che stessero per essere accalappiati.
ART. 29 - CUSTODIA E ABBATTIMENTO DEI CANI ABBANDONATI
I cani accalappiati saranno custoditi nel canile per quattro giorni a disposizione dei proprietari, che potranno
riscattarli alle seguenti condizioni:
1) Che dimostrino di esserne proprietari e di averne pagata la relativa tassa annua di averne almeno
denunciato il possesso;
2) Che sia accertato che i cani non siano rabidi o sospetti tali;
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3) Che rimborsino le spese di custodia e di mantenimento fissato in Lire 200 per ogni giornata e paghi
un’ammenda da Lire 1000 a 3000 in caso di recidiva.
Trascorsi 8 giorni senza che i cani siano stati reclamati sarà in facoltà dell’Amministrazione di farli abbattere
o cederli a chi ne faccia richiesta.
Se i cani catturati porteranno inciso sulla placca del collare il nome e l’indirizzo del proprietario, sarà dato
avviso allo stesso dell’avvenuta cattura.
ART. 30 - CANI NEI PUBBLICI ESERCIZI
Nei pubblici esercizi e nei negozi i cani, oltre ad avere la museruola, dovranno essere tenuti al guinzaglio.
ART. 31 - CANI DA GUARDIA
Nei giardini privati presso le abitazioni rurali ed in ogni località privata, ma aperta al pubblico, i cani potranno
restare senza museruola, purché siano tenuti legati.
I cani da guardia potranno liberamente circolare senza guinzaglio e senza museruola soltanto all’interno dei
giardini, cortili o locali purché siano chiusi e ne sia impedito l’accesso al pubblico.
In ogni caso la presenza di un cane va segnalata con apposito cartelli.
I cani dovranno essere sempre tenuti in modo che non disturbino con il loro abbaiare la quiete pubblica
specialmente durante le ore notturne.
ART. 32 - CANI DA CACCIA IN CAMPAGNA
Sono esentati dal portare la museruola i cani da caccia quando si trovano in terreno da caccia e siano
accompagnati dal cacciatore.
ART. 33 - MISURE PREVENTIVE CONTRO IL DIFFONDERSI DELLA RABBIA
Qualora cani e gatti avessero morsicato qualche persona o animale, saranno sequestrati e custoditi nel
civico canile, per il periodo necessario alla sorveglianza veterinaria.
Le spese di mantenimento e quelle degli accertamenti clinici sono a carico del proprietario.
ART. 34 - ABBATTIMENTO ANIMALI PERICOLOSI
Saranno abbattuti su ordinanza del Sindaco tutti i cani e gatti morsicati da un cane riconosciuto affetto da
rabbia.
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ART. 35 - ANIMALI PERICOLOSI E MOLESTI
E’ vietato lasciare liberi e non custoditi quegli animali pericolosi o molesti che possono provocare incomodi
ed essere pericolosi alla collettività.
Tale divieto vale pure per quegli animali domestici che se lasciati liberi, possono causare pericolo, danni o
molestie.
ART. 36 - TRANSITO ANIMALI
E’ vietato far transitare per aree pubbliche o aperte al pubblico animali in gregge.
Il Sindaco potrà rilasciare permessi prescrivendo cautele per gli eccezionali passaggi dei greggi transumanti.
Il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente per impedire che crei
difficoltà al libero transito e rechi molestie ai passanti.
Gli animali indomiti e pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi
pericolo.
Gli animali feroci dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse ad ogni lato in modo tale da evitare che
possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.
Tali precauzioni sono necessarie anche se trattasi di animali addomesticati.
I suini non potranno transitare nel concentrico urbano se non sopra a carri o carretti ed entro ceste, usando
quegli accorgimenti atti ad impedire il loro divagare e osservando tutte le norme igienico sanitarie in materia.
ART. 37 - STRILLONAGGIO
E’ fatto divieto ai venditori ambulanti di giornali di annunciare per la città nomi propri riferiti a fatti locali anche
se effettivamente annunciati negli articoli degli stessi giornali.
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C APO QUI NTO - DEL DECO RO CI TT ADI NO
ART. 38 - DIVIETI SPECIALI
Nei viali, giardini pubblici e sotto i portici è specialmente vietato:
1) Introdursi con vetture, velocipedi carri, carretti cavalli ed altri grossi molesti animali nelle parti
riservate ai pedoni;
2) Recare incaglio e far diversione degli scoli naturali di acqua piovana;
3) Passare o coricarsi sui tappeti erbosi e sulle aiuole dei pubblici giardini;
4) Sdraiarsi sulle panchine e salirvi in piedi, nonché insudiciarle;
5) Guastare i sedimi e le siepi; guastare o staccare rami, piante, fiori; tirare sassi o altri oggetti nelle
fontane o vasche;
6) Bivaccare, consumare pasti nei pubblici giardini o nei pressi di monumenti pubblici.
ART. 39 - STALLE
Non sono permesse stalle nelle zone previste come urbane dal Piano Regolatore Generale. Per quelle
esistenti attualmente dovrà richiedersi da parte dei proprietari un permesso dal sindaco il quale lo rilascerà
annualmente dopo aver accertato che le medesime siano tenute secondo le prescrizioni dettate nel
permesso stesso e che non tendono ad alterare in aumento il loro stato alla data del primo permesso
rilasciato.
ART. 40 - BATTITURA PANNI E TAPPETI
E’ vietato sbattere tappeti, panni e simili in luoghi aperti al pubblico.
Verso i cortili e sulle aree private le predette operazioni devono essere eseguite prime delle ore 10:00.
ART. 41 - STESURA BIANCHERIA
E’ vietato tener distesi ed appesi fuori dalle finestre, sui balconi, terrazze ed in qualsiasi parte esterna delle
abitazioni prospicienti il suolo pubblico, biancheria, panni ed altro per asciugarli ed aerarli.
E’ altresì vietato sciorinare biancheria, panni e simili lungo le pubbliche vie e piazze, giardini e passeggiate
pubbliche.
La biancheria, i panni sporchi o qualsiasi cosa che sia sudicia e che provochi ribrezzo non può essere
sciorinata.
Per essere trasportata per le pubbliche vie deve essere diligentemente avvolta.
ART. 42 - REGOLAMENTAZIONE SIEPI E RAMI
I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere, danneggiare
le aree di pubblico passaggio o deturpare anche il paesaggio.
Debbono far tagliare i rami delle piante e gli arbusti che si protendono oltre il ciglio stradale.
In caso di trascuratezza da parte del proprietario e di sua inadempienza o chi per esso, nel termine
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prescrittogli dal comune, il Sindaco farà compiere tali operazioni a spese del proprietario, ferma restando la
contravvenzione accertata.
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ART. 43 - ESPOSIZIONE INSEGNE E OGGETTI
Le insegne, i cartelli reclamistici dei negozi e degli esercizi pubblici devono essere redatti in termini e forme
decorosi.
Ai venditori, anche di giornali periodiche, per attirare un maggior numero di acquirenti non è permesso
esporre oggetti che possano menomare il prestigio di persone ed istituzioni, oppure che rechino noia, in
modo qualsiasi, ai passanti.
ART. 44 - MESTIERI E ATTI VIETATI IN PUBBLICO
Non è permesso pettinarsi, farsi pettinare, radersi o radere la barba nei luoghi aperti al pubblico passaggio.
Parimenti è vietato eseguire quanto sopra nelle botteghe, negozi, depositi di commestibili e bevande.
E’ vietato sporcare con escrementi di qualsiasi natura i luoghi aperti anche soltanto in vista del pubblico.
E’ fatto stretto obbligo servirsi esclusivamente delle latrine e orinatoi per i bisogni corporali.
E’ vietato guastare o comunque insudiciare gli orinatoi e le latrine pubbliche.
E’ pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi prima di avere rimesso gli abiti
completamente in ordine.
ART. 45 - USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE E DEI LAVATOI
Non è permesso lavare panni, stracci o altro lungo i canali che attraverso il concentrico urbano, nelle rogge,
alle pubbliche fontane o vasche.
L’uso dell’acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione per l concessioni
speciali da accordarsi dall’Autorità Comunale.
L’uso dei lavatoi pubblici è gratuito.
In essi come pure nelle vasche o fontane pubbliche non possono essere immersi corpi estranei.
ART. 46 - DECORO DEI FABBRICATI, ANDRONI, INGRESSI, ECC.
Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all’infuori di quelli che possono
costituire ornamento.
Verso le aree pubbliche i telai delle porte e delle finestre devono essere muniti esclusivamente di vetro,
essendo vietato, a tale fine l’uso di carta, legno o qualsiasi altro elemento.
Le finestre delle cantine verso le strade ed altri luoghi aperti al pubblico non possono venire otturate con
paglia o strame, ma soltanto con muratura o tavole di ferro.
Dalle stesse non devono uscire esalazioni ad eccezione di quelle dovute alla fermentazione di mosti o fumi
che possano essere nocive o moleste ai vicini e ai passanti.
ART. 47 - MANUTENZIONE CANALI
I canali che raccolgono acque piovane debbono essere tenuti puliti ed efficienti onde evitare stillicidio sulle
strade, vie piazze cortili e ogni altro luogo pubblico o privato.
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ART. 48 - PULIZIA CAMINI
Le gole dei camini, stufe forni e in genere tutti i condotti del fumo devono essere spazzati dalla fuliggine ogni
qualvolta sia necessario per il buon funzionamento dell’impianto.
Le gole dei forni per la cottura del pane devono essere spazzati ogni trimestre.
ART. 49 - BAGNI
Il Sindaco, ritenendolo opportuno, ha la facoltà di determinare con pubblico avviso, anno per anno, il periodo
di tempo e i luoghi ove è permesso il bagno. I bagnanti devono vestire apposito costume e devono tuffarsi
soltanto nei luoghi permessi.
ART. 50 - MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI
E’ proibito maltrattare gli animali di qualsiasi specie usando sevizie o qualsiasi altro mezzo atto a provocare
loro sofferenze.
E’ parimenti vietato il trasporto di animali in modo irrazionale (conigli e polli a grappoli con la testa penzoloni,
in sacchi, ecc.) o compiere atti che possono variare i naturali movimenti degli animali.
Gli agenti comunali hanno l’obbligo di cooperare per agevolare il compito che spetta agli agenti e agli
ispettori, di cui all’art. 7 della Legge 12 luglio 1913, n° 611, per assicurare l’osservanza delle prescrizioni
sulla protezione degli animali.
ART. 51 - TRASPORTO E TRANSITO ANIMALI
Gli animali destinati al mercato sia all’andata che al ritorno o quelli destinati al macello, dovranno essere
condotti per strade non centrali o di intenso traffico. Per essere esposti in vendita o transitare su suolo
pubblico dovranno essere tenuti ben puliti, non inzaccherati di fango e sterco.
E’ vietato transitare nel centro urbano con veicoli ai quali siano attaccati nella parte posteriore altri animali.
Dovendo usare la frusta la stessa potrà essere schioccata solo come segnale.
Il trasporto di animali gravemente malati o affetti da lesioni traumatiche gravi, nonché le bovine gravide e altri
animali in particolari condizioni, dovrà essere effettuato in modo da non destare disgusti e raccapriccio.
ART. 52 - ANIMALI NEI CENTRI ABITATI
Nel centro abitato è vietato tenere maiali, conigli, oche, piccioni o altri animali da cortile.
ART. 53 - ATTI VIETATI IN PUBBLICO
E’ proibito mendicare in luogo pubblico, sdraiarsi, mostrare nudità, piaghe o deformità.
ART. 54 - DECORO NEL VESTITO PER ALCUNI LAVORANTI
I macellai, salumieri, beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e dovendo portare
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in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela e puliti.
Parimenti i lavoranti degli esercizi pubblici o locali frequentati da pubblico devono tenere i vestiti puliti e in
ordine.
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C APO SE STO - DELL A QUIE TE P UBBLIC A
ART. 55 - RUMORI VIETATI
Salvo le diverse e più complete disposizioni di legge sono considerati contrari alla quiete pubblica e quindi
vietati:
1) Le grida, gli schiamazzi nelle vie, piazze ed i canti di persone riunite in frotte, tanto di giorno che di
notte;
2) Le grida smodate dei venditori di merci anche nell’interno dei locali aperti al pubblico per annunciare
la loro merce o per invitare alla compera;
3) Il suono prolungato delle campane;
4) Il suono ad alto volume di apparecchi sonori o di richiamo;
5) I giuochi che richiedono grida e fischi.
ART. 56 - SUONO DI APPARECCHI SONORI
Dopo le ore 22:00 è vietato cantare e suonare.
Tale divieto si estende anche a quegli esercizi pubblici che immettono all’aperto suoni e canti. In particolare
per i locali all’aperto si prescrive l’attenuazione dei rumori dopo le ore 22:00 e la cessazione dell’uso
dell’altoparlante o amplificatori dopo le ore 24:00.
L’uso degli altoparlanti è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Autorità Comunale.
Il suono della radio dei televisori, dei juke box e di qualsiasi altro strumento acustico, anche in abitazioni
private deve essere regolatori volume in qualsiasi ora del giorno e della notte affinché non rechi molestia o
disturbo al vicinato.
I suonatori ambulanti non possono fermarsi suonando, oltre 5 minuti nello stesso punto e a distanza minore
di 50 centimetri dal punto precedente.
E’ vietato fermarsi di fronte scuole, asili, chiese, uffici pubblici, caserme e ospedali.
Il suono delle sirene non può perdurare, ogni volta oltre 30 minuti secondi. La predetta disposizione non si
applica nei casi interessanti l?autorità Militare, di Pubblica Sicurezza, Soccorso Stradale, e Servizi Pubblici.
Articolo 57 Industrie rumorose e attività artigiane e Industriali incomode
Per l’impianto di industrie rumorose e attività artigiane ed industriali incomode si deve avanzare domanda
per ottenere il nulla osta della Autorità Comunale.
Nella domanda il richiedente dovrà specificare:
a) Il tipo di attività che intende svolgere;
b) Il numero e il tipo di macchinari o utensili che intende usare;
c) Il luogo o i luoghi precisi dove l’attività viene svolta;
d) La durata del lavoro;
e) Qualunque altra informazione che intendesse utile dare o che gli fosse richiesta.
Il Sindaco potrà ordinare la pubblicazione di avvisi invitanti a presentare eventuali opposizioni entro il
termine da stabilire, non minore di giorni 8.
Nel concedere l’autorizzazione il Sindaco sentirà i pareri degli Uffici di Igiene, Tecnico e di Polizia, che
ognuno per la sua parte o relazione collegiale illustreranno la situazione.
La concessione è comunque sempre revocabile e modificabile da parte dell’Amministrazione Comunale in
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tutto o in parte, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo.
ART. 58 - ORARIO DI LAVORO PER LE INDUSTRIE RUMOROSE E ATTIVITÀ ARTIGIANE E INDUSTRIALI INCOMODE
Le lavorazioni nelle industrie o attività di cui al precedente articolo, salvo non sia diversamente stabilito nella
concessione, può avvenire dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00 dal 1° Ottobre al 30 Aprile di
ogni anno e dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e dalle15:00 alle ore 19:30 dal 1° Maggio al 30 Settembre di ogni
anno.
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C APO SE TTI MO - DELL’INDUSTRI A E DE L COMME RCIO
ART. 59 - INIZIO ATTIVITÀ
Chi intende attivare o cessare manifatture, aziende artigiane anche semplicemente domiciliari, fabbriche,
depositi di qualunque genere, aziende commerciali non soggette a speciale licenza comunale, deve
comunicare alla Autorità Comunale la data di inizio o cessazione dell’attività e fornire gli estremi
dell’autorizzazione relativa.
Il Sindaco rilascerà regolare ricevuta.
ART. 60 FACCHINAGGIO
Coloro che intendono esercitare il mestiere del facchino dovranno farne domanda al Sindaco che può
concedere l’autorizzazione.
Tale autorizzazione è rinnovabile annualmente entro il 31 Gennaio.
Nell’esercizio del loro mestiere devono portare un berretto uniforme con la scritta di facchino e il numero
d’ordine che sarà pure segnato su una placca da tenere appesa al lato sinistro del petto e senza la quale
non possono prestare servizio.
Tanto il berretto che l’uniforme e la placca saranno conformi al modello depositato presso l’Ufficio Polizia
Municipale.
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C APO OTT AV O - DELL’ ANNO N A E DEI MERC ATI
ART. 61
Sono soggetti all’osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci di vendita
al pubblico, ad eccezione di quelli compresi nell’art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931, n° 773.
Questi ultimo sono però tenuti ad informare l’Autorità Comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire o
a trasferire il loro esercizio.
Per il commercio fisso si richiamano le disposizioni del R.D.L. 16 dicembre 1926 n° 2174 e per il commercio
ambulante quelle della legge 5 febbraio 1934, n° 327 e del relativo Regolamento 29 dicembre 1939, n° 2255.
ART. 62 - GENERI NON CONTEMPLATI DALLA LICENZA
E’ fatto divieto agli esercenti di vendere ottenere per vendere generi diversi da quelli per i quali è stata
concessa la licenza di esercizio.
Le singole licenze sono rilasciate secondo quanto dispone il vigente classificatore merceologico, allegato A)
del presente Regolamento.
ART. 63 - INSTALLAZIONE TENDE VETRINE
I commercianti possono munire i loro negozi di tende, vetrine ed altri sporti, previa richiesta scritta, per il
permesso, al Sindaco e uniformandosi a quanto prevedono i regolamenti edilizi e di igiene.
ART. 64 - VENDITA SURROGATO
I generi alimentari preparati con surrogato devono, con la denominazione riportare scritte le percentuali di
surrogato che contengono.
ART. 65 - CARTELLINI DEI PREZZI
In ogni genere in vendita ed esposto alla vista del pubblico dovrà essere apposto un cartellino indicante il
presso in modo chiaro e ben leggibile.
Per la vendita all’aperto o in chioschi i prezzi non potranno essere superiori a quelli stabiliti, per i medesimi
articoli, nei mercati generali.
Il prezzo segnato sul cartellino conferisce al negoziante l’obbligo di attenervisi senza maggiorazione né
diminuzione alcuna.
ART. 66 - SISTEMI DI VENDITA
Per i generi alimentari venduti a colli completi (pacchetti, scatole, cassette, ecc) è fatto d’obbligo di indicare
chiaramente sulla confezione o sul cartellino il peso netto della merce.
Ai rivenditori alimentari è fatto d’obbligo, salvo eccezioni consentite dall’autorità o dall’uso, di vendere le
merci a peso e non a numero.
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I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, né possono occultarla in
alcun modo. E’ loro vietato di infastidire il pubblico con insistenti offerte.
L’interruzione della vendita non legittima né giustificata da parte degli esercenti soggetti alle discipline del
R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174, viene considerata, agli effetti del decreto stesso come definitiva chiusura
dei rispettivi esercizi e rinuncia alla licenza.
ART. 67 - VENDITA PANE
I venditori di pane devono tenere sempre sufficientemente fornite le loro botteghe.
Il prezzo del pane deve essere affisso nelle botteghe mediante apposite tabelle ben visibili anche all’esterno.
Quando fosse ritenuto assolutamente necessario il Sindaco può ordinare ai fornai di cuocere il pane di
qualunque avventore.
ART. 68 - VIGILANZA ANNONARIA
Il Sindaco può istituire speciali Commissioni o squadre di vigilanza allo scopo di sorvegliare e curare
l’osservanza di tutte le disposizioni atte a disciplinare il commercio.
Di dette Commissioni dovrà far parte il personale dell’Ufficio Sanitario.
Le Commissioni riferiranno con apposti rapporti scritti, quanto rilevato, per i provvedimenti del caso.
ART. 69 - NOME DEL TITOLARE DELLA LICENZA
Ogni locale destinato alla confezione e allo smercio di commestibili e bevande dovrà avere sull’ingresso
principale o nell’interno sulla parete di maggior evidenza una inserzione in lettere indicante il nome e il
cognome del titolare della licenza.
ART. 70 - CHIUSURA NEGOZI
I commercianti di genere alimentari che intendono chiudere anche temporaneamente il proprio negozio,
devono tempestivamente renderne dotta l’Autorità Comunale.
ART. 71 - ORARIO NEGOZI
Tutti i negozi, dovranno osservare l’orario prescritto con apposita ordinanza del Sindaco.
ART. 72 - MACINAZIONE CEREALI
I mugnai non potranno rifiutare a chicchessia di macinare nei loro mulini.
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ART. 73 - MERCI IN VENDITA
In modo chiaro e ben visibile dovrà esser specificata la merce posta in vendita; tale indicazione dovrà esser
fatta con le voci stabilite dall’Autorità o, in difetto con quelle d’uso commerciale.
Agli effetti di queste norme si considerano in vendita tutte le merci esposte al pubblico, sia all’interno che
all’esterno del negozio.
ART. 74 - DERRATE DIFETTOSE
E’ fatto divieto vendere o immettere al consumo alimentare diretto derrate di scarto, insufficientemente o
eccessivamente mature o comunque generi alimentari in condizioni commerciali difettose.
ART. 75 - TIPI DI MERCE IN VENDITA
E’ vietato disporre merce in mostra o vetrina migliore della massa. In ogni caso il negoziante non potrà
rifiutarsi di vendere la merce esposta nella vetrina o nella mostra.
I negozi di genere alimentari, salvo casi previsti di forza maggiore, devono sempre esser forniti sufficienza
dei generi di prima necessità per le loro richieste del pubblico.
Qualora ne esistessero di diversi tipi o qualità il venditore è sempre obbligato a tenere ben esposto e in
quantità sufficiente, il tipo o varietà a minor prezzo, cioè di consumo popolare e a dare, in caso diverso, allo
stesso prezzo, il genere di qualità superiore.
ART. 76 - ESPOSIZIONE MERCE FUORI DEL NEGOZIO
L’esposizione delle merci deve avvenire soltanto nell’interno dei negozi, sulle pubbliche piazze destinate ai
mercati o in altro luogo autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
E’ pertanto vietato esporre merci fuori dai negozi ancorché siano sul suolo privato.
Non si potranno ingombrare con banchi o in qualsiasi altro modo le entrate e gli accessi alle piazze, vie, ai
portici, alle case di abitazione, ai cortili, ecc.
ART. 77 - MERCI CHE SPORCANO O EMANANO ESALAZIONI - PROMISCUITÀ
Le merci e le derrate che possono facilmente lordare, devono esser tenute almeno 25 centimetri dentro gli
stipiti o dal ciglio dei banchi onde evitare che abbia a sporcarsi chiunque acceda al negozio.
I rivenditori di merce che emana esalazioni moleste devono adottare tutte quelle misure possibili per
attenuarne i disgustosi effetti ( immersione in acqua, rinnovazione frequente della stessa, ecc.)
E’ vietata in promiscuità dei generi alimentari ed altri generi e qualora , per vecchia consuetudine, parte di
essa fosse permessa, la merce deve essere ben suddivisa ed esposta.
ART. 78 - AREE DI MERCATO
Il Sindaco con apposite ordinanze fisserà le aree destinate ai mercati e detterà le norme atte a disciplinarvi
l’afflusso e le vendite.
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ART. 79 - MERCI DESTINATE AI MERCATI
Tutte le merci o derrate destinate al mercato, non possono vendersi altrove che nelle località destinate ai
mercati stessi.
ART. 80 - VENDITA SUI MERCATI
I venditori sui mercati e quelli che attendono alle contrattazioni devono attenersi dal vociare, insistere per
vendere merci o per comprare o da qualunque atto o da parola che possa arrecare molestia ai passanti.
Nei mercati è vietato qualunque commercio estraneo a quello stabilito per ciascuna località.
ART. 81 - DISCIPLINA E VIGILANZA SUI MERCATI
I venditori e compratori di merci o derrate esposte sui pubblici mercati non potranno sotto alcun pretesto
rifiutarsi di dare agli Agenti Comunali quelle nozioni che fossero richieste intorno al prezzo, qualità e quantità
della merce venduta o comperata.
Tutti coloro che conducono o portano merci o derrate sul mercato debbono uniformarsi agli ordini che
verranno dati dagli Agenti Municipali a ciò incaricati.
ART. 82 - MERCATO PER AMBULANTI
Il mercato ambulanti si svolgerà sulle arre che saranno a ciò destinate e non sarà permesso in nessun altro
luogo.
L’Autorità Comunale ha sempre la facoltà di cambiare l’area dei mercati con un preavviso ai posteggianti di
almeno un mese per la produzione delle nuove domande per in nuovo posto.
ART. 83 - DOMANDE PER POSTEGGIO SUL MERCATO AMBULANTE
Chi intende vendere merce sul mercato e ottenere un posteggio dovrà fare domanda al sindaco, in
competente bollo, almeno otto giorni prima del mercato a cui intende partecipare.
Nelle domande dovranno essere specificate:
a) La qualità della merce che intende vendere;
b) Gli estremi della licenza ambulante;
c) La lunghezza e la larghezza del banco su cui saranno esposte le merci e se con tenda o senza;
d) Il posteggio preferito.
ART. 84 - ESAME DELLE DOMANDE
Il Sindaco esaminerà le domande e concederà o meno il posteggio.
L’autorizzazione si intende sempre in via precaria e può sempre essere revocata per qualsiasi causa e in
qualsiasi tempo.
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ART. 85 - AREA PER POSTEGGI PROVVISORI
Per quanti si trovassero a giungere sul mercato improvvisamente sarà disposta un’area, non di mercato, che
sarà concessa fino al limite della capienza in via straordinaria.
Chi intendesse presentarsi ai mercati successivi e volesse un posteggio dovrà rivolgere domanda al
Sindaco. In detta area non sarà possibile posteggiare più di tre mercati consecutivi.
ART. 86 - VENDITA IN GIORNO NON DI MERCATO
Chi intenda esporre o vendere merce in forma ambulante in giorno non di mercato potrà farne richiesta
scritta al Sindaco, il quale potrà concederla nelle aree e con le condizioni che intenderà dettare .
La domanda va fatta almeno 48 ore prima.
Non è premessa la vendita ambulante mobile di qualsiasi genere sia o non sia giorno di mercato.
ART. 87 - ASSENZA DAL MERCATO
Chi, senza giustificato motivo, manchi dal mercato per più di tre consecutivi sarà considerato a tutti gli effetti
rinunciatario del posteggio, che sarà concesso ad altri.
Per mercato si intende quello maggiore settimanale.
La frequenza saltuaria potrà esser tollerata per non più di un anno.
Si intende per frequenza saltuari l’assenza di almeno trenta mercati in un anno senza giustificato motivo.
ART. 88 - INIZIO ATTIVITÀ COMMERCIALI
Chi, titolare della licenza, non inizia l’attività entro tre mesi dalla data di concessione della medesima o tenga
chiuso il locale senza speciale autorizzazione della Commissione Comunale per più di tre mesi, si intende
rinunciatario della licenza medesima.
La temporanea chiusura dell’esercizio commerciale, quando è giustificata con documenti probatori per cause
dipendenti da forza maggiore, verrà concessa dal Sindaco anche per un periodo superiore ai tre mesi, non
mai però per un periodo superiore ad un anno. L’inattività della licenza per motivi ingiustificati può
determinare la revoca della licenza.
ART. 89 - MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
I titolari della licenza di esercizio, salvo speciali autorizzazioni della Commissione Comunale, devono
esercire personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli Agenti e dei Funzionari
dell’Ufficio Polizia Municipale.
ART. 90 - AREA PER FESTE E FIERE
Durante le feste e fiere il Sindaco con apposita ordinanza stabilirà le aree da destinarsi alle medesime.
Chiunque voglia usufruirne dovrà seguire le modalità che potranno essere dettate nell’ordinanza stessa.
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ART. 91 - RINNOVO LICENZE
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli esercenti dovranno provvedere al rinnovo delle licenze di commercio di
cui sono titolari.
ART. 92 - CARTA DA AVVOLGERE
I generi alimentari devono essere pesati, quando possibile, senza la carta destinata ad avvolgerli.
Se per la natura della merce ciò non fosse possibile, la carta o il sacchetto non devono superare i limiti di
percentuale di peso stabiliti dalla legge.
Il compratore ha la facoltà di far pesare la merce senza carta.
E’ vietato avvolgere sostanze alimentari nella carta usata, stampata o preparata con gesso, allume barite o
altra materia che si presti a frode sul peso, ovvero colorata con colori nocivi o che ceda facilmente il colore.
ART. 93 PESI E MISURE
E’ vietato servirsi di pesi e misure non bollate dall’Ufficio Metrico o comunque senza l’espressa indicazione
del loro valore rapportata al sistema metrico decimale.
Per le piccole pesature negli esercizi sono vietate le bilance a stadera a mano.
Le bilance devono essere fisse su un telaio colla coppa distante dal banco sottostante non meno di quindici
centimetri oppure essere a bilico.
Le bilance che servono alla vendita debbono essere collocate in modo che il compratore possa verificare le
pesate.
ART. 94 - DISPOSIZIONI SPECIALI PER MULINI
Dovranno mantenersi nei mulini a pubblica vista od in sito ben chiaro una stadera regolare, con i pesi e le
misure debitamente bollati dall’Ufficio Metrico, affinché i clienti possano all’uopo servirsene.
I mugnai dovranno pure avere nel molino un tavolato su cui collocare i sacchi delle granaglie e farine, in
modo che non possano contrarre umidità dal suolo o dai muri.
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C APO NO NO
PENALITA’
ART. 95 - CONTRAVVENZIONI
Tutte le trasgressioni del presente regolamento sono accertate e punite con un minimo di Lire 800 e un
massimo di Lire 400,000, a norma degli artt. 106, 107, 108 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3
marzo1934, n°383, dell’art. 9 della legge 9 giugno 1947, n° 530, e dell’art. 26 della legge 12/07/1961, n° 603.
ART. 96 - REGISTRO DELLE CONTRAVVENZIONI
Presso l’Ufficio di Polizia Municipale è tenuto un registro delle contravvenzioni a questo regolarmente e vi
sarà indicato l’oggetto della contravvenzione, il contravventore e il corso del procedimento.
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C APO DE CIMO - DISPOSIZIONI FI N ALI E TR ANSI TORIE
ART. 97 - ESECUTIVITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la
successiva pubblicazione ai sensi dell’art. 62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n°
383 modificato dall’art. 21 della Legge 9 giugno 1947, n° 530.
ART. 98 - DISPOSIZIONI INCOMPATIBILI
Le disposizioni dei regolamenti locali incompatibili con quello del presente regolamento devono ritenersi
abrogate.
ART. 99 - ENTRATA IN VIGORE
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi
alle sue disposizioni.
ARTICOLO 100 - DEPOSITO DEL REGOLAMENTO
Copia del presente regolamento è visibile negli Ufficio di Polizia Municipale, nei giorni e nelle ore in cui vi è
ammesso il pubblico.
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