Regolamento attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di

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Regolamento attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
PROVINCIA DI MATERA
SETTORE TRASPORTI
ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO E DELLA CERTIFICAZIONE PER CONTO TERZI.
REGOLAMENTO
Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 17.02.1996
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INDICE
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14
- Generalità e fonti formative
- Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- Programmazione numerica delle autorizzazioni
- Autorizzazione
- Attività espletata in regime di concessione o convenzionamento con gli Automobile Club
- Idoneità professionale
- Capacità finanziaria
- Responsabilità professionale e personale esecutivo
- Domanda di autorizzazione e relativa documentazione
- Disciplina dell'autorizzazione
- Deposito cauzionale
- Contributo " una tantum "
- Tassa di concessione
- Trasferimento sede
Art.15 - Locali
Art.16 - Registro giornale
Art.17 - Ricevute di consegna ed estratto del documento di circolazione del mezzo di trasporto o
del documento di abilitazione alla guida
Art.18 - Tariffe
Art.19 - Vigilanza
Art.20 - Sanzioni
Art.21 - Norme transitorie finali
Art.22 - Entrata in vigore
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Art. 1
Generalità e fonti normative.
Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche e integrazioni, le funzioni
inerenti la vigilanza e l'autorizzazione delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, sono attribuite alle Province.
La predetta legge si applica anche alle attività di rilascio di certificazione per conto terzi ed
agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella
licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art.115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n.773, per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
Ai sensi della predetta legge le Province e i Comuni vigilano sulla applicazione della stessa
legge.
Le fonti normative sono le seguenti:
- Legge 8 agosto 1991 n.264 (G.U. n. 195 del 21.08.1991);
- Legge 4 gennaio 1994, n.11 (G.U. n.6 del 10.01.1994), adeguamento della disciplina
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto
terzi;
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 Nuovo Codice della Strada (Suppl. ord. alla G.U.
n.114 del 18.05.1992 Serie generale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (Suppl. ord. alla G.U. n.303 del
28.12.1992 Serie Generale);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 9 novembre 1992. Definizione dei criteri relativi
all'idoneità dei locali degli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ed
all'adeguatezza della capacità finanziaria per l'esercizio della medesima attività (G.U. n.283
dell'1.12.1992);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992. Definizione dei criteri per la
programmazione numerica a livello provinciale ed in rapporto con l'indice provinciale della
motorizzazione civile delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto (G.U. n.300 del 22.12.1992);
- Decreto del Ministro dei Trasporti 17.02.1993. Determinazione della cauzione pecuniaria
da depositarsi presso L'Amministrazione Provinciale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione
(G.U. n.71 del 26.03.1993);
Decreto 8 febbraio 1992, Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente
sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida (G.U.
15.02.1992);
- Legge 5 gennaio 1996 n.11 (G.U. n. 9 del 12.1.1996)
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La materia è inoltre regolata da decreti, circolari, istruzioni e direttive emanati dal Ministero
dei Trasporti o da altre Autorità competenti.
Art. 2
Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
L' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto comprende la consulenza, l'
assistenza e gli adempimenti di seguito specificati e comunque ad essi connessi, relativi alla
circolazione dei veicoli e dei natanti a motore, effettuati a titolo oneroso e per incarico di qualunque
soggetto interessato nonchè :
- la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3
allegata alla legge 1 dicembre 1986, n.870, e successive modificazioni e integrazioni riportata in
allegato 1 al presente regolamento. L'attività indicata al numero 1) della suddetta tabella è di
esclusiva competenza delle autoscuole;
- la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio dell'attività di autotrasporto
di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni cancellazioni e certificazioni connesse all'albo di cui alla
legge 6 giugno 1974, n.298, e successive modificazioni e integrazioni;
- le richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui
sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione
fiscale;
- la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del
pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B del decreto legislativo
luogotenenziale 18 giugno 1945 n.399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici
del pubblico registro automobilistico e successive modificazioni e integrazioni;
- la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari
relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti;
- la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti
relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti;
- rilascio di certificazione per conto di terzi e adempimenti ad esse connessi ove tanto sia
espressamente previsto nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del T.U. delle leggi
di P.S., per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
Art. 3
Programmazione numerica delle autorizzazioni.
1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è esercitata da imprese e
società autorizzate dalla Provincia nonchè, per la parte relativa alle funzioni di assistenza e agli
adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione
professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della
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suddetta attività, si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla legge 264 del 1991 e
successive modificazioni e integrazioni;
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del
proprio contesto socio-economico, la Provincia di Matera :
- visto il decreto del Ministro dei Trasporti del 9.12.1992;
- considerata la situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge 264/91;
- visto il numero dei veicoli circolanti in provincia di Matera nell'anno 1991;
- sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'
Automobile Club d'Italia;
definisce il seguente programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio di attività di
consulenza:
- il numero di autorizzazioni su base provinciale per l'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto è dato dalla relazione n = v / 2400 in cui:
n = numero di studi di consulenza;
v = numero di veicoli circolanti immatricolati nella Provincia;
- applicando i criteri di cui sopra, il numero delle autorizzazioni provinciali risulta essere
91012 / 2400 = 37,93 arrotondato a 38.
3. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili potrà subire variazioni in più o in meno al variare del
numero dei veicoli circolanti immatricolati nella provincia, come risultanti da verifica triennale
sulla base dati forniti dall' A.C.I. e relativi ai veicoli soggetti al pagamento della tassa di
proprietà.
4. Le nuove autorizzazioni verranno rilasciate ai richiedenti, tenendo conto quale criterio di
priorità, la data di presentazione della domanda. A parità di data di presentazione si procederà
per sorteggio invitando a mezzo raccomandata A.R. i diretti interessati.
Al fine di rendere più funzionale la distribuzione delle attività di consulenza di cui trattasi
sul territorio provinciale, si istituiscono i seguenti comprensori:
1) Matera - Montescaglioso;
2) Tursi - Valsinni - San Giorgio Lucano - Colobraro - Rotondella;
3) Tricarico - Grassano - Garaguso - Calciano;
4) Accettura - Oliveto - San Mauro Forte;
5) Ferrandina - Salandra;
6) Stigliano - Cirigliano - Gorgoglione - Aliano;
7) Miglionico - Grottole - Pomarico;
8) Policoro - Montalbano - Scanzano;
9) Irsina;
10) Bernalda - Pisticci - Craco;
11) Nova Siri.
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L' istanza, redatta in carta legale, deve contenere la prova che l'aspirante è in possesso
dell'attestato di idoneità professionale di cui all' art. 5 della legge 264/91 e può essere
presentata per ogni comprensorio.
Il numero di attività spettante per comprensorio è definito dalla relazione: N = (P.C. x n) /
P.P. in cui:
- P.C. = Popolazione Comprensoriale;
- n = Numero autorizzazioni su base provinciale;
- P.P. = Popolazione Provinciale;
i dati relativi alla popolazione sono desunti dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
Se dall'applicazione della suddetta formula risulta che in un comprensorio ci sono più
attività di quanto spettante, tali esuberi saranno ridotti dal comprensorio che ha una
disponibilità numerica maggiore.
Per eventuali istanze di trasferimento di sede di agenzie già autorizzate, si tiene conto del
vincolo suddetto e di quanto stabilito al primo capoverso del presente comma.
5. Tutte le imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
effettivamente operanti sul territorio alla data del 05.09.1991, in base a licenza di cui all' art.
115 del R.D. 18.06.1931, n 773, hanno diritto all'autorizzazione secondo le modalità previste
dall' art. 4 della legge 11/94.
L'autorizzazione ha carattere soggettivo e va rilasciata per ogni singola sede. Ogni soggetto
può ottenere una sola autorizzazione per ogni comprensorio. Nel caso di più autorizzazioni a
uno stesso soggetto, è fatto obbligo, al richiedente, di comunicare il nominativo dell' institore
e/o del responsabile di sede comunale, producendo per questo la documentazione attestante il
possesso dei requisiti antimafia e quelli previsti dalle lettere a, b, c, d, e ed l del successivo art.
4 nonchè il rapporto intercorrente tra il titolare e il suddetto institore.
Art. 4
Autorizzazione.
1.
Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 3, l'autorizzazione
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata
con cadenza semestrale, prendendo in esame le domande pervenute nel primo semestre e
successivamente quelle pervenute nel secondo semestre di ogni anno solare.
Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a • sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Economica
Europea residente in Italia;
b • abbia raggiunto la maggiore età;
c • non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 629, 630, 640,
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646, 648 e 648 bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza
provvista di cui all' art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro
delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta
sentenza definitiva di riabilitazione;
d • non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
e • non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f • sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della legge
264/91;
g • disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria;
h • presenti ricevuta del deposito cauzionale, del versamento " una tantum " e della tassa di
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2.
concessione governativa e di quella a favore di questa Provincia;
nulla-osta comunale inerente l'apertura nuova attività mezzi di trasporto;
diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato, fatte salve le deroghe di
cui all' art. 10 della legge 264/91, così come sostituito dall' art. 4 della legge 11/94.
Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i
requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a • da tutti i soci, quanto trattasi di società di persone;
b • dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in
accomandita per azioni;
c • dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
3.
Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da
almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del comma 2.
Le società devono dimostrare la disponibilità di idonei locali di cui alla lettera g) ; presentare le
attestazioni di versamento di cui alla lettera h) del comma 1; allegare certificato di iscrizione
al Registro delle Società presso il Tribunale indicante il nominativo del legale rappresentante,
l'atto costitutivo e lo statuto vigente.
4.
L'Automobile Club Matera è tenuto a corredare la documentazione di cui al punto 2 del
successivo art. 9 del presente Regolamento, riferita al delegato, con la seguente
documentazione:
•
•
•
Statuto;
Copia della delibera istitutiva del nuovo ufficio;
Copia della convenzione o della concessione rilasciata a favore del designato originario
e dei successori.
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5.
La Provincia esercita la vigilanza sulle agenzie autorizzate mediante il personale all' uopo
preposto e munito di valido tesserino di riconoscimento.
6.
Il rilascio dell'autorizzazione compete al Presidente della Provincia, previa delibera di Giunta
e il parere favorevole del Dirigente del settore Trasporti mediane emissione di apposito
decreto.
Art. 5
Attività esercitata dagli uffici in regime di concessione o convenzionamento con gli automobile
club.
a)
L' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata direttamente
dall'A.C. di Matera ovvero dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con
gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991, è soggetta
all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264/91. L'autorizzazione è rilasciata dalla
Provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all' art. 2, comma
3, della citata legge n. 264/91 su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale
ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purchè i
soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'
art. 3 della citata legge n. 264/91, (art. 4 del presente regolamento) nonchè dell'attestato di
idoneità professionale di cui all' art. 5 della stessa legge. All'automobile club competente si
applica l'articolo 9 della citata legge n. 264/91.
b)
Nei locali sede degli uffici dell' Automobile Club (ACI) possono essere svolte esclusivamente
le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli
uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all' art. 1 della citata legge
n.264/91, possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di
trasporto.
Art. 6
Idoneità professionale.
Per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è richiesto l'
attestato di idoneità professionale, rilasciato dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e
dei Trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti, previo superamento di uno specifico esame
di idoneità, ai sensi dell' art. 5 della legge n. 264/91.
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Art. 7
Capacità finanziaria.
Le imprese individuali e le Società che richiedono alla Provincia un'autorizzazione per
iniziare ex novo l' attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dovranno
dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria mediante una attestazione di affidamento nelle
varie forme tecniche, rilasciato da parte di:
a) Aziende o Istituti di Credito;
b) Società Finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.
L'attestazione deve avere riferimento ad un importo pari a £.100.000.000 effettuata secondo lo
schema allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti del 09.11.1992 (Allegato 1).
Art. 8
Responsabilità professionale e Personale esecutivo.
La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto, grava sul titolare dell'Impresa individuale ovvero, nel caso di Società sui
soci in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
Nel caso delle Delegazioni indirette A.C.I. di nuova costituzione (cioè successive al
5.9.1991), la responsabilità ricade sull' Ente.
Per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici, l'Impresa, la Società,
l'ACI Provinciale ed i suoi Uffici in regime di concessione o convenzionamento, sia singolarmente
che in forma consortile, possono avvalersi di dipendenti, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
sull'avviamento al lavoro, in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'
art. 4 del presente Regolamento.
I titolari delle Imprese, i soci abilitati dall'atto costitutivo delle società ad accedere agli Uffici
pubblici, i dipendenti regolarmente iscritti nei libri paga, saranno dotati di apposita tessere di
riconoscimento, rilasciata dalla Provincia, secondo il modello in allegato 2. La interruzione del
rapporto di dipendenza va comunicata immediatamente alla Provincia, cui va restituita la tessera di
riconoscimento.
Art. 9
Domanda di autorizzazione e relativa documentazione.
1.
La domanda per ottenere l'autorizzazione dovrà essere redatta, in carta legale con firma
autenticata, indirizzata alla Provincia di Matera - Settore Trasporti - Via Ridola n. 60 - 75100
Matera.
Nella domanda dovranno essere indicati per il richiedente responsabile professionale
dell'Impresa:
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- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- titolo di studio;
- codice fiscale;
- denominazione e sede dell' Impresa;
- generalità dell'eventuale personale dipendente che potrà svolgere adempimenti puramente
esecutivi presso uffici pubblici;
2. Documentazione da allegare alla domanda:
a) certificato di cittadinanza in carta legale;
b) certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia in carta semplice per uso antimafia;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la normativa antimafia;
d) certificato penale e generale del Casellario Giudiziario, anche per l'eventuale personale
esecutivo;
e) certificato fallimentare, anche per l'eventuale personale esecutivo;
f) attestato di idoneità professionale in copia autenticata;
g) planimetria redatta da tecnico abilitato relativa ai locali aventi i requisiti di cui all' art. 1 del
Decreto del Ministero dei Trasporti in data 09.11.1992;
h) fotocopia autenticata del titolo di studio;
i) attestato di capacità finanziaria.
Sono fatte salve le metodiche di acquisizione di documentazione già disciplinate dalla legge
n° 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le imprese individuali, le Società, l'A.C. Matera ed i suoi Uffici in regime di concessione o
convenzionamento esercitanti effettivamente l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto alla data del 05.09.1991 sono esentati dal dimostrare la capacità finanziaria.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì alla consegna delle seguenti attestazioni:
- ricevuta Deposito Cauzionale;
- ricevuta relativa al contributo " una tantum " di cui all' art. 8, comma IV legge 264/91, ove sia
stato già determinato dal Ministro dei Trasporti;
- ricevuta della Tassa di Concessione;
- ricevuta del versamento di £. 200.000 a favore di questa Provincia a titolo di contributo spese
istruttorie e amministrative;
nelle forme di cui ai successivi artt. 11, 12, e 13.
In caso di società i certificati di cui alle lettere a), b), d) ed e), devono essere trasmessi per:
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- tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per
azioni;
- gli amministratori, per ogni altro tipo di Società.
In caso di società, l'attestato di idoneità professionale deve essere presentato da almeno uno
dei soci per le società di persone, dei soci accomandatari e per le società in accomandita semplice o
per azioni, o degli amministratori per ogni altro tipo di società e la documentazione relativa al
possesso di idonei locali e di adeguata capacità finanziaria deve essere riferita alla società
medesima.
Art. 10
Disciplina dell'autorizzazione.
1. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, i titolari sono tenuti a comunicare entro cinque
giorni alla Provincia ogni variazione o modifica dei presupposti e delle condizioni in base ai
quali l'autorizzazione stessa è stata rilasciata, producendo al riguardo la necessaria
documentazione.
2.
Ogni tipo di sospensione dell' attività deve essere comunicato alla
Provincia
specificando il motivo pena revoca dell' autorizzazione. La sospensione dell' attività
motivata da causa di forza maggiore non può protrarsi oltre i termini che verranno indicati
dalla Provincia.
3.
L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o " mortis causa ".
Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare,
l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all' art.
3 della legge n. 264/91 (art. 4 presente regolamento) in sostituzione di quella del dante causa;
contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento
del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale,
l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni,
prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa
del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso
dell'attestato di idoneità professionale.
5.
Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o
dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere
proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro
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socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di
idoneità professionale.
6.
I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non
posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all' art. 5 della
citata legge n. 264/91 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di
partecipazione al corso di formazione professionale di cui all' art. 10, comma 3, della
medesima legge n. 264/91, come sostituito dal comma 1 dell' art. 4 della legge 04.01.1994 n.
11.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento
dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che,
con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di
entrata in vigore della legge 11/94, di aver coadiuvato, alla data del 05.09.1991, il titolare
stesso nella conduzione dell'impresa.
Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso e
l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo
verbale, deve essere comunicata entro trenta giorni alla Provincia che ne prende atto, previo
accertamento dei prescritti requisiti qualora le modifiche della composizione della società non siano
tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più
soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di
quest'ultima, a seguito di richiesta corredata dalla copia autentica dell' atto registrato contenente la
dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione, purchè questi siano in possesso dei
requisiti di cui all' art 4 del presente regolamento.
Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità
giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione
di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti all' art. 4 del presente
regolamento e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
Se varia la sola denominazione dell'agenzia senza alcuna modifica sostanziale di essa, si
procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio
di una nuova autorizzazione.
In caso di rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione (in bollo e con
firma autenticata del titolare) indirizzata alla Provincia, con il quale il titolare medesimo rinuncia
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formalmente e incondizionatamente alla stessa. A tale atto occorre allegare l'atto di autorizzazione
(in originale).
Qualora l'eventuale nuovo titolare desideri conservare la precedente denominazione, deve
esibire apposita dichiarazione in tal senso da parte del precedente titolare, fermi restando i requisiti
da parte del nuovo titolare di cui all' art. 4 del presente regolamento.
Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione cessa altresì:
- per morte del titolare dell'autorizzazione;
- per revoca disposta dal Presidente della Provincia nei casi previsti dall' art. 20;
- per espressa rinuncia.
Art. 11
Deposito cauzionale.
L'entità della cauzione pecuniaria di cui all' art. 3, comma 4 della legge n. 264/91 e le
modalità di versamento della stessa sono determinate dal Decreto 17.02.1993 del Ministro dei
Trasporti di concerto con i Ministri della Marina Mercantile delle Finanze, che fissa una cauzione
di £. 5.000.000 da versare contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, mediante deposito su
buono fruttifero dello Stato da individuarsi da parte del depositante riconosciuto idoneo ed
affidabile dalla Provincia o con polizza di fideiussione come previsto dall' art. 1 lett. b della legge
10.06.1982 n° 348, debitamente accettata dalla Provincia.
Art. 12
Contributo " Una Tantum "
L'importo del contributo "una tantum " previsto dall' art. 8, comma 4, della legge n. 264/91 e
le modalità di versamento dello stesso sono determinati con Decreto del Ministro dei Trasporti di
concerto con il Ministro del Tesoro.
In sede di rilascio dell' autorizzazione, inoltre, è dovuta la somma di £. 200.000 da versare a
favore della Provincia per contributo spese istruttorie e amministrative.
Art. 13
Tassa di concessione.
La tariffa della tassa di concessione governativa per il rilascio dell'autorizzazione di cui al
precedente art. 4 è determinata con decreto del Ministro delle Finanze.
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Art. 14
Trasferimento della sede.
Il trasferimento della sede verrà consentito purchè avvenga nell'ambito del territorio della
Provincia, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di idoneità dei locali e di quanto previsto al punto 4 dell' art. 3 del presente
Regolamento, mediante rilascio di specifico nulla-osta con presa d'atto ed aggiornamento
dell'autorizzazione.
Art. 15
Locali.
1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere svolta solamente
nei locali autorizzati.
Non sono, pertanto ammessi sedi o recapiti diversi anche se del medesimo titolare.
L'orario di apertura e chiusura al pubblico deve essere stabilito e comunicato dalla Provincia in
sede di rilascio dell'autorizzazione avendo riguardo delle disposizioni comunali.
2. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club di Matera, possono essere svolte esclusivamente
le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
3. Nei locali sede degli uffici delle società e delle imprese che esercitano l'attività di cui all' art. 1
della legge n. 264/91 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei
mezzi di trasporto.
4. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dai regolamenti edilizi vigenti nei Comuni in cui
hanno sede gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
5. Tali locali devono comprendere:
a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 metri quadri di superficie complessiva, con non meno
di 20 metri quadri utilizzati per il primo se posti in ambienti diversi. L'ufficio aerato ed
illuminato, dovrà essere dotato di un arredamento atto a permettere un temporaneo, agevole
stazionamento del pubblico;
b) servizi igienici composti da bagno ed antibagno illuminati ed aerati.
6. In aggiunta a quanto previsto dal 3° comma del presente articolo, qualora lo studio di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto è in possesso anche dell'autorizzazione a svolgere
attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto e di autoscuola, potranno avere in comune l'ingresso e gli
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uffici di segreteria destinati alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre
nell'osservanza di quanto prescritto al punto 5).
7. Nell'unità immobiliare adibita a studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
non può sussistere l'attività di autoscuola se l'autorizzazione non è intestata alla medesima
persona fisica o giuridica. Parimenti in detta unità immobiliare non può sussistere nessun'altra
attività commerciale o professionale.
8. I criteri stabiliti dal presente articolo non si applicano ai locali di studi di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto che, alla data di entrata in vigore della legge. 264/91, ovvero
il 05.09.1991, esercitavano già attività di agenzia per il disbrigo di pratiche automobilistiche,
autorizzata ai sensi dell' art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 o perchè alla data del
05.09.1991 esercitavano effettivamente la predetta attività in posizione di concessione o
convenzionamento con l'Automobile Club di Matera.
9. I criteri stabiliti dal presente articolo si applicano anche alle imprese o società che, pur
esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, prima dell'entrata in
vigore della legge n.264/91, trasferiscono la propria attività, a qualsiasi titolo, esclusa l'ipotesi di
sfratto, in locali diversi da quelli in cui l'attività di consulenza veniva esercitata anteriormente
alla data di entrata in vigore del D.M. Trasporti 09.11.1992.
Art. 16
Registro giornale.
Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di
Società, gli amministratori redigono un registro giornale che indica gli elementi di identificazione
del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonchè gli adempimenti
cui l'incarico si riferisce.
Il registro giornale, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in
ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell' art. 2215 del codice civile e tenuto a
disposizione delle autorità competenti per il controllo, nonchè delle autorità che, per motivi di
istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
Se tenuto con sistemi meccanografici e aggiornati su appositi supporti magnetici, in sede di
controllo deve poter essere stampato contestualmente alla richiesta e in presenza degli accertatori.
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Art. 17
Ricevute di consegna ed estratto del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del
documento di abilitazione alla guida.
1. L'impresa o la Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando prendono
in consegna il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione
alla guida per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme
al modello approvato con decreto del Ministro dei Trasporti del 08.02.1992 che sostituisce a
tutti gli effetti il documento consegnato per la durata massima di trenta giorni dalla data del
rilascio. La data di rilascio della ricevuta deve essere lo stesso giorno annotato sul registro
giornale.
2. L'impresa o la Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve porre inoltre
a disposizione dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1,
l'estratto del documento previsto dal comma 1 dell' art. 92 del Nuovo Codice della Strada.
Art. 18
Tariffe.
Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto sono stabilite annualmente con Decreto del Ministero dei Trasporti, su conforme
deliberazione di una commissione nominata dal Ministero stesso.
Le tariffe minime e massime di cui al comma precedente e quelle praticate dall'Impresa o
dalla Società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, riportate su tabella
formalmente approvata dalla Provincia, che ne conserva copia, devono essere permanentemente
affisse nei locali ove vengano acquisiti gli incarichi dei committenti in posizione tale da permettere
l'agevole lettura.
Art. 19
Vigilanza.
La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento è affidata alla
Provincia e ai Comuni ai sensi dell' art. 9 della legge n.264/91.
Essa viene svolta dal personale della Provincia, all'uopo incaricato e munito di apposita
tessera di riconoscimento, mediante ispezioni presso le relative sedi, con diritto di libero accesso.
I controlli tendono ad accertare:
a) la regolarità dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
b) l'osservanza delle tariffe;
c) la regolarità della tenuta del registro giornale e del rilascio delle ricevute e degli estratti di cui al
precedente art. 17;
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d)
il persistere dei requisiti oggettivi e soggettivi in base ai quali l'esercizio dell'attività di
consulenza è stata autorizzata.
e) ogni altra attività connessa alla gestione su cui si ritiene di dover indagare.
Art. 20
Sanzioni.
L'applicazione delle sanzioni amministrative è regolata dalla legge 24.11.1981 n. 689 e, dal
testo aggiornato del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada e
successive modifiche o integrazioni che dispone :
1. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta di cui all' art. 17 del presente regolamento è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due
milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca
dell'autorizzazione di cui all' art. 3 della legge n. 264/1991. Ogni altra irregolarità nel rilascio
della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centomila a lire quattrocentomila.
La violazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.
2. Il Presidente della Provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate
irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o
di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell' art. 8 della legge n.
264/91, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e
l'autorizzazione di cui all' art. 3 della legge 264/91 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi;
3.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto di cui alla legge n. 264/91 e successive modifiche e integrazioni, è revocata quando
vengano meno i requisiti di cui all' art. 3 della stessa legge e quando siano accertati gravi abusi.
In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere
in possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato
di idoneità professionale di cui all' art. 5 , si applica l' art. 348 del codice penale.
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L'accertamento amministrativo delle violazioni di cui alla legge n. 264/91 e l'irrogazione delle
relative sanzioni, non esime dall'eventuale responsabilità civile e penale per le azioni od omissioni
compiute.
Art. 21
Norme transitorie.
1.
Coloro che, alla data del 5 settembre 1991 esercitavano effettivamente da oltre tre anni, sulla
base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell' art. 115 del Testo Unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'attività di disbrigo di
pratiche automobilistiche o gestivano in regime di concessione o di convenzionamento con gli
automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione
da parte della Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità
professionale previsti dall' art. 5 della legge 264/91;
2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni,
l'attestato di idoneità professionale di cui all' art. 5 della legge 264/91, può essere ottenuto, a
domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio;
3. Coloro che, alla data del 5 settembre 1991 non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo
dell'attività di cui al comma 1°, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della
Provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti
dall' art. 5 della legge 264/91, purchè attestino di aver frequentato con profitto un corso di
formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile.
I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al
conseguimento dell'autorizzazione di cui all' art. 3 della legge 264/91;
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde
dal possesso dei requisiti di cui all' art. 3, comma 1, lettera g della legge 264/91, relativi ai
locali ed alla capacità finanziaria;
Art. 22
Entrata in vigore.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del
provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.
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ALLEGATO 1
1)
Esami per conducenti di veicoli a motore.
2)
Duplicati, certificazioni, ecc. inerenti ai veicoli o ai conducenti.
3)
Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas.
4)
Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo
quanto stabilito dalla Direzione generale della motorizzazione civile.
5)
Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da quella di tipo omologato.
6)
Omologazioni parziali; approvazione ed omologazione di dispositivi e di unità tecniche indipendenti.
7)
Esami per il conseguimento di titoli professionali, di autorizzati della navigazione interna; esami per le patenti
nautiche. Esami di revisione.
8)
Accertamento idoneità tecnica di imprese costruttrici di navi galleggianti e imbarcazioni; controllo tecnico delle
navi, galleggianti e imbarcazioni in costruzione.
9)
Omologazione e approvazioni di imbarcazioni e relativi componenti ed accessori; omologazioni di motori marini.
10)
Visite e prove iniziali, periodiche e straordinarie di motoscafi e imbarcazioni a motore, di navi e galleggianti;
visite in corso di costruzione alle navi, galleggianti e imbarcazioni; controllo sulla produzione di imbarcazioni e
di motori omologati.
11)
Stazzatura di navi e galleggianti, di motoscafi e di imbarcazioni a motore.
12)
Verifica di motori per motoscafi e imbarcazioni.
13)
Certificazioni, duplicati, aggiornamenti e rinnovi ecc., relativi alla navigazione.
14)
Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri nautici e nelle matricole.
15)
Domande di rilascio di autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci per ciascuna relazione di traffico e
per ciascuna autorizzazione nel caso di " permanenti ".
16)
Rinnovo autorizzazioni per conto terzi per ciascun veicolo.
17)
Rilascio o rinnovo autorizzazioni per il trasporto di merci in conto proprio per ciascun veicolo.
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Allegato 2
in excel file " Regol "
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