ricorso - Comune di Siena
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA-FIRENZE RICORSO Per 1) Romano Luperini, nato a Lucca, il 06/12/1940, residente in Loc. Orgia (Sovicille), C.F. LPRRMN40T06E715S; 2) Nicese Federico, nato a Napoli, il 01/01/1926, residente in Loc. Orgia (Sovicille), C.F. NCSFRC26A01F839F; 3) Francesca Farabollini, nata a Camerino (MC), il 02/04/1937, residente in Loc. Orgia, C.F. FRBFNC37D42B474J; 4) Alfredo Camozzi, nato a Bondeno (FE), residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille), C.F. CMZLRD49S29A9652; 5) Mario Pesucci, nato a Sovicille, 15/06/1919, residente in via Torri 136, in Loc. La Poderina, C.F. PSCMRA19H15I877H, in proprio in qualità di legale rappresentante di Azienda Agraria La Poderina di Pesucci Mario; 6) Alessandro Tuoni, nato a Abbadia San Salvatore, il 30/12/1938, residente in Loc. Il Poggacio (Sovicille), C.F. TNULSN38T30A006Y, in proprio e in qualità di socio accomandatario di Il Poggiaccio S.A.S.; 7) Daniele Rizzardini, nato a Milano, il 30/10/1952, domiciliato in Loc. Borgo Pretale (Sovicille), in proprio e in qualità di legale rappresentate di Gestioni Borgo Pretale S.R.L.; 8) Silvio Gentile, nato a S. Andrea Jonio (CZ), il 05/09/1935, residente in Podere La Castellina, (Sovicille), C.F. GNTSLV35P05I266R, in prprio e in qualità di legale rappresentante Azienda Agraria La Castellina; 9) Chiara Ancona, nata a Trieste, il 11/07/1938, residente in via Provinciale 51, Pievescola (Casole d’Elsa), C.F. NCNCHR38L51L424D; 10) Lucia Boni, nata a Savignano Sul Panaro (MO), il 08/01/1944, residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille), C.F. BNDLCU44A4BI473Y; 11) Linda Bof, nata a Crocetta del Montello (TV), il 18/04/44, residente in Loc. Motrano (Sovicille), C.F. BFOLND44D58C670P; 12) Massimo Damiano Donati, nato a Roma, il 08/03/1957, residente in Loc. Montestigliano (Sovicille), C.F. DNTMSM57C08H501E, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Montestigliano S.R.L.; 13) Antonella Gonnelli, nata a Siena, il 07/11/1957, residente in Podere La Casella 266 (Sovicille), C.F. GNNNNL57S47I726F; 14) Francesca Ciali, nata a Siena, il 28/08/1975, residente in Loc. Barontoli 309 (Sovicille), C.F. CLIFNC75M68I726N; 15) Thomas Johann Niebler, nato a G teborg (Svezia), il 18/02/1958, residente in Loc. Colombino 244a (Sovicille), C.F. NBLTMS58B18Z132Y; 16) Simonetta Pepi, nata a Monteroni D’Arbia (SI), il 19/11/1959, residente in Loc. Colombino 244a (Sovicille), C.F. PPESNI59S591605V; 17) Maria Gloria Raveggi, nata a Siena, il 01/10/1935, residente in via C. Cittadini 6, Siena, C.F. RVGMGL35R41I726S; 18) Donatella Roncucci Carli, nata a Siena, il 03/07/1953, residente in via Vicolo del Forcone 19, Siena, C.F. RNCDTL56C41I726U; 19) Paola Agostinelli, nata a Osimo (AN), il 03/07/1953, residente in via del Mulino 16, Brenna (Sovicille), C.F. GSTPLA53L43G157V; 20) Luciano Fiordoni, nato a Siena, il 13/12/1950, residente in Podere La Casella (Sovicille), C.I. AD5809978; 21) Marta Fusai, nata a Siena, il 22/04/1963, residente a via del Colle 22, Siena, C.F. FSUMRT63D62I726I; 22) Alberto Facco, nata a Ponte nelle Alpi (BL), il 02/12/1953, residente in via del Pratini 25/B, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. FCCLRT53T02B662A; 23) Carla Marchi, nata a Siena, il 05/12/1939, residente in via de Gasperi 32 (Sovicille), C.F. MACCRL39T45I726U; 24) Francesca Brocchi, nata a Siena, il 23/12/1972, residente in via della Ruga 10, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. BRCFNC72T63I726H; 25) Giovanna Ferri, nata a Monteroni d’Arbia (SI), il 28/02/1953, residente in Loc. Caldana 203 (Sovicille), C.F. FRRGNN53B68F605V; 26) Eva Maria Arnds, nata a Hannover (Germania), il 05/03/1931, residente in via dei Pratini 18, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. RNDVMR31C45Z112P; 27) Vittorio Ricucci, nato a Roma, il 16/06/1941, residente in via dei Pratini 18, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. RCCVTR41H16H501A; 28) Piergiorgio Bertolozzi, nato a Torino, il 13/12/1958, residente in via Costa 77, Ancaiano (Sovicille), C.F. BRTPGR58T13L219D; 29) Giancarlo Pirelli, nato a Pioltello (MI), il 06/03/1948, residente in Loc. Casa Corsini, Ancaiano (Sovicille), C.F. PRLGCR48C06G686D; 30) Fabio Conti, nato a Siena, il 01/08/1957, residente in Loc. Tonni 76 (Sovicille), C.F. CNTFBA 57MO1I726N; 31) Claudio Carli, nato a Sovicille, il 21/11/1952, residente in Loc. Malignano 114 (Sovicille), C.F. CRLCLD52S21I877L; 32) Helen Ampt, nata a Melbourne, Australia, il 01/12/1948, residente in Loc. Tonni 76 (Sovicille), C.F. MPTHLN48T41Z700T; 33) Andrea Battino Viterbo, nato a Il Cairo, Egitto, il 23/12/1947, residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille), C.F. BTTNDR47T23Z336D; 34) Giovanni Benocci, nato a Siena, il 30/01/1965, residente in Loc. Molino del Palazzo 19, Rosia (Sovicille), C.F. BNCGNN65A30I728U; 35) Ludovico Petroni, nato a 2 Siena, il 14/07/1960, residente in Loc. Gallena, Pievescola (Casole D’Elsa), C.F. PTRLVC60L14I726U; 36) Vasco Fabiani, nato a Castelnuovo B.ga (SI), il 18/11/1949, residente in Loc. Casino di Torri, Rosia (Sovicille), C.F. FBNVSC49S18C227B; 37) Roberto Mancini, nato a Siena, il 24/04/45, residente in Loc. Casa Rosi, Ancaiano (Sovicille), C.F. MNCRRT45D24I726Y; 38) Piero Baronti, nato a Fucecchio, il 04/12/1950, in qualità di legale rappresentante di LEGAMBIENTE TOSCANA – Onlus, domiciliato per la carica in Firenze, Via G. Orsini 44; 39) Roberto Bocci, nato a Siena, il 28/04/1972, residente in via Caldana di Sotto 196 (Sovicille), C.F. BCCRRT72D28I726K; 40) Angela Bindi, nata a Sovicille, il 03/12/1959, residente in via Nuova 183 (Sovicille), C.F. BNDNGL59T43I877B; 41) Margherita Milanesi, nata a Siena, il 08/01/1977, residente in via Nuova 183 (Sovicille), C.F. MLNMGH77A48I726R; 42) Paraskevi Spantidaki, nata ad Atene (Grecia), il 29/04/1972, residente in Via D. Neri 53, Loc. Costalpino, Siena, C.F. SPNPSK72D69Z115U; 43) Anastasia Levi, nata a Roma, il 06/02/1973, residente in Loc. Poggiali 200, San Rocco a Pilli (Sovicille), C.F. LVENTS73B46H501I; 44) Emanuele Piazzesi, nato a Lodi, il 26/08/1970, residente in Loc. Poggiali 200, San Rocco a Pilli (Sovicille), C.F. PZZMNL70M26E6486; 45) Serafina Carcione, nata a Nürmberg (Germania), il 29/09/1973, residente in Loc. Poggiali 200, San Rocco a Pilli (Sovicille), C.F. CRCSFN73P69Z112W; 46) Manuela Levi, nata a Roma, il 26/05/1970, residente in Loc. Poggiali 200, San Rocco a Pilli (Sovicille), C.F.LVEMNL70E66H501O; 47) Armando Conte, nato a Avezzano (AQ), il 01/01/1972, residente in Loc. Poggiali 200, San Rocco a Pilli (Sovicille), C.F. CNTRND72A01A515P; 48) Benedetta Calchetti, nata a Arezzo, il 07/07/1973, residente in Loc. Poggiali 200, San Rocco a Pilli (Sovicille), C.F. CLCBDT73L47A390G; 49) Carlos Hankache, nato a Bajkinta (Libano), il 09/04/1960, residente in Podere S. Domenico 203/H (Sovicille), C.F. HNKCLS60D09Z229W; 50) Giovanna Mazzini, nata a Siena, il 09/04/1967, residente in Podere S. Domenico 203/B (Sovicille), C.F. MZZGNN67D49I726T; 51) Manuele Scarpellieri, nato a San Giuliano Terme (PI), il 05/10/1953, residente in Podere S. Domenico 203/E (Sovicille), C.F. SCRMNL53R45A562A; 52) Gino Marchetti, nato a Sovicille, il 07/04/1916, residente in Loc. Casino di Torri (Sovicille), C.F. MRCGNI16D07I877Z; 53) Marianella Lassueur, nata a Siena, il 3 05/11/1965, residente in P.zza Paolini 4, Torri (Sovicille), C.F. LSSMNL65S45I726M; 54) Daniela Ghezzi, nata a Milano, il 03/01/1952, residente in P.zza Paolini 5, Torri (Sovicille), C.F. GHZDNL52A43F205Z; 55) Claudio Limonta, nato a Milano, il 13/05/1955, residente in P.zza Paolini 5, Torri (Sovicille), C.F. LMNCLD55E13F205Z; 56) Rossana Sancasciani, nata a Sovicille, il 08/10/1961, residente in Via del Borgo 71, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. SNCRSN61R48I877O; 57) Fabrizio Gazzarri, nato a Roccastrada (GR), il 01/08/1956, residente in Via Amendola, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. GZZFRZ56M01H449X; 58) Antonio Buonadonna, nato a Aliminusa (PA), il 20/01/1956, residente in Via delle Scale 9, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. BNDNNN56A20A203X; 59) Franco Cerretani, nato a Civitella Paganico, il 23/10/1958, residente in Via Massetana 123, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. CRRFNC58F23C782Y; 60) Udo Lorenz, nato a Essen (Germania), il 12/06/1956, residente in Via Borgo 24, Torri (Sovicille), C.F. LRNDNT56H12Z112A; 61) Rosetta Meacci, nata a Foiano di Chiana (AR), il 13/10/1963, residente in Via delle Rocce 32, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. MCCRTT63R53D649A; 62) Danilo Nocentini, nato a Siena, il 03/07/1966, residente in P.zza Centrale 13, Torri (Sovicille), C.F. NCNDNL58L03I726U; 63) Leonardo Sancasciani, nato a Sovicille, il 26/01/1966, residente in Via delle Rocce 32 (Sovicille), C.F. SNCLRD66A26I877M; 64) Randall Stratton, nato negli Stati Uniti d’America, il 17/02/1945, residente in Loc. Spannocchia (Chiusdino), C.F. STRRDL45B17Z404T; 65) Susanna Rosa, nata a Firenze, il 21/06/1953, residente in Via Massetana 83, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. RSOSNN53H61D612V; 66) Simonetta Franci, nata a Siena, il 10/07/1960, residente in Via della Ruga 10, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. FRNSNT50L50I726Q; 67) Fabio Franci, nato a Siena, il 13/02/1946, residente in Via della Ruga 10, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. FRNFBA46B13I726Q; 68) Tito Petrini, nato a Sovicille, il 10/03/1936, residente in Vicolo della Chiuse 27, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. PTRTTI36C10I877M; 69) Giuliana Masiero, nata a Castelnuovo B.ga (SI), il 15/08/1962, residente in Via F. Cerboni 51, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. MSRGLN62M55C227Q; 70) Gino Carli, nato a Sovicille, il 27/02/1924, residente in Via del Borgo 59, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. CRCGNI24B27I877S; 71) Renzo Rosa, nata a Lucca, il 18/12/1926, residente in Loc. Meletrino, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. RSORNZ26T18E715X; 72) Giorgio Larini, nato a 4 Milano, il 03/10/1932, residente in Via A. Toscanini 19, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. LRNGCN32E03F205T; 73) Domitilla Nonis, nata a Roma, il 31/01/1961, residente in Loc. Tonni 111 (Sovicille), C.F. NNSDTL61A71H201N; 74) Claudio Brunettini, nato a Buenos Aires (Argentina), il 05/07/1954, residente in Loc. Tonni 98, C.F. BRNCLD54L05Z600R; 75) Caterina Riccobono, nata a Palermo, il 08/11/1952, residente in Loc. Tonni 98, C.F. RCCCRN52S48G273J; 76) Marisa Biagi, nata a Chiusdino, il 03/02/1939, residente in Via Borgo 71, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. BGIMRS39B43C661S; 77) Elisabetta Grandi, nata Firenze, il 25/01/1968, residente in Via Borgo 71, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. GRNLBT68A65D612T; 78) Simona Bianciardi, nata a Siena, il 30/09/1972, residente in Loc. Orgia, C.F. BNCSMN72P70I726J; 79) Rosanna Grazzini, nata a Siena, il 17/02/1953, residente in Loc. Orgia, C.F. GRZRNN53B47I726D; 80) Fabio Bianciardi, nato a Siena, il 15/01/1947, residente in Loc. Orgia, C.F. BNCFBA47A15I877B; 81) Anna Maria Rossi, nata a Sassari, il 10/05/1940, domiciliata in Loc. Le Reniere, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. RSSNMR40E50I452H, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Fattoria Le Reniere SNC di Anna Maria Rossi e C.; 82) Giovanni Locatelli, nato a Desio (MI), il 31/10/1938, domiciliato in Loc. Le Reniere, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. LCTGNN38R31D286M ; 83) Franco Pescia, nato a Orero (GE), il 20/08/1943, residente a Loc. Molinello, Torri (Sovicille), C.F. PSCFNC43M204093F; 84) Giovanni Salvadori, nato a Siena, il 25/03/1957, residente in Via Nuova 183, Sovicille, C.F. SLVGNN57C25I726Y; 85) Daniela Baraldo, nata a Monselice (PD), il 25/07/1955, residente a P.zza Franceschini 4, Belforte (Chiusdino), C.F. DRLDNL55L65F502P; 86) Francesco Sandi, nato a Padova, il 16/01/1966, residente in Loc. Spannocchia 174 (Chiusdino), C.F. SNDFNC66A16G224P; 87) Damiano Donati, nato a Roma, il 27/11/1971, residente in Loc. Serravalle 24, Rosia (Sovicille), C.F. DNTDMN71S27H501H; 88) Giancarlo Donati, nato a Bologna, il 05/11/1933, residente in Corso Bencivenni 29, Mercatello sul Metauro (PV), C.F. DNTGCR33S05A9444B; 89) Marta Donati, nata a Roma, il 05/09/1967, residente in Loc. Montestigliano 55, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. DNTMRT67P45H501F; 90) Andrea Borracelli, nato a Siena, il 02/05/1960, residente in Via del Colle 60, Siena e domiciliato in Loc. Montestigliano (Sovicille), C.F. BRRNDR60E21726D, in proprio e in qualità di legale rappresentante di 5 Poggiarello di Stigliano SAS; 91) Mario Borracelli, nato a Sovicille, il 30/03/1927, residente in Poggiarello di Stigliano (Sovicille), C.F. BRRMRA27C30I877N; 92) Maria Savino, nata a San Giovanni Rotondo (FG), il 05/10/1963, residente in Loc. Poggiarello di Stigliano (Sovicille), C.F. SVNMRA63R45H926F; 93) Piergiorgio Rugi, nato a Siena, il 10/07/1949, residende in Loc. La Poderina, Via Torri 136 (Sovicille), C.F. RGUPGR49L10I726N; 94) Stefano Pesucci, nato a Siena, il 07/07/1949, residente in Loc. La Poderina, Via Torri 136 (Sovicille), C.F. PSCSFN49L07I726V; 95) Stefania Pesucci, nata a Sovicille, il 31/07/1954, residente in Loc. La Poderina, Via Torri 136 (Sovicille), C.F. PSCSFN54L71I877I; 96) Guido Pacchioni, nato a Gambara (BS), il 17/12/1944, residente in Via del Borgo 71, Rosia (Sovicille), C.F. PCCGDU44T17D891P; 97) Davidica Ronchetti, nata a Volongo, il 19/11/1944, residente in Via del Borgo 71, Rosia (Sovicille), C.F. RNCDDC44S59M116N; 98) Roberto Tredeschi, nato a Castenedolo (BS), il 08/01/1952, residente in Podere San Vittorio (Sovicille), C.F. TRBRRT52A08C293D; 99) Adriana Rossi, nata a Mercatello sul Metauro, il 01/04/1932, residente in Loc. Montestigliano 55, Rosia (Sovicille), C.F. RSSMDR32D41F135L; 100) Luca Bianciardi, nato a Siena, il 07/01/1977, residente in Loc. Orgia, C.F. BNCLCU77A07I726I; 101) Nicola Bianciardi, nato a Siena, il 07/01/1977, residente in Loc. Orgia, C.F. BNCNCL77A07I726B; 102) Maria Luisa Gallino, nata a Torino, il 04/05/1940, residente in Loc. Orgia, C.F. GLLMLS40E44L219D; 103) Marcello Cateni, nato a Sovicille, il 17/11/1955, residente in Loc. Orgia, C.F. CTNMCL55R17I877I; 104) Emilia Maellaro, nata a Campobasso, il 11/04/1959, residente in Via Leopardi 4, Sovicille, C.F. MLLMLE59D51B519T; 105) Guerrino degli Esposti, nato a Savigno (BO), il 05/01/1941, residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille), C.F. DGLGRN41A05I474X; 106) Paolo Battino Viterbo, nato a Milano, il 06/01/1974, residente in Loc. Cetinale 231, Ancaiano (Sovicille), C.F. BTTPLA74A06F205I; 107) Monalda Paciotti, nata a Siena, il 17/01/1953, residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille), C.F. PCTMLD53A57I726P; 108) Amy Regina Kabat, nata a New York (Stati Uniti d’America), il 19/08/1953, residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille), C.F. KBTMRG53M59z404Q; 109) Alessandra Camozzi, nata a Urbino (PS), il 24/12/1981, residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille), C.F. CMZLSN81T64L500U; 110) Daniela Mugellli, nata a Siena, il 16/02/1960, 6 residente in Via delle Cantine, Loc. Torri (Sovicille), C.F. MGLDNL60B56I726J; 111) Roberto Micheletti, nato a Firenze, 06/12/1951, residente in Via delle Cantine, Loc. Torri (Sovicille), C.F. MCHRRT51T06D612S; 112) Fulco Pratesi, nato a Roma, il 06/09/1934, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF) – Onlus, domiciliato per la carica in Roma, Via Garigliano 57; 113) Daniela Dussin, nata a Maser (TV), il 14/01/1960, in qualità di legale rappresentante di CO.NA.CE.M. (Coordinamento Nazionale per la tutela dai campi elettromagnetici), domiciliata per la carica in Riese Pio X (TV), Via Aurelia 32/A, Loc. Vallà; elettivamente domiciliati in Firenze, Via Cavour 64 presso e nello Studio dell’Avv. Pier Paolo Poggioni che li rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente, all’Avv. Massimiliano Montini per mandato a margine del presente atto: -ricorrenti contro - REGIONE TOSCANA in persona del Presidente p.t della Giunta Regionale; - PROVINCIA DI SIENA in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale; - COMUNE DI SOVICILLE (SI) in persona del Sindaco p.t.; - COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI) in persona del Sindaco p.t.; - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro p.t.; - Soprintendenza per i beni architettonici per le Province di Siena e Grosseto, in persona del -resistenti Soprintendente p.t.; - ENEL Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.; - ENEL Distribuzione S.p.A.- Compartimento di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t. -controinteressati PER L’ANNULLAMENTO 1) del verbale della Conferenza di Servizi della Regione Toscana adottato ex art. 14 L. 241/1990 in data 24 Luglio 2000, notificato con documento prot. n. 108/2302/09-02-02 del 28/07/00 dell’Area Extradipartimentale “Sviluppo sostenibile e controllo ecologico” della Regione Toscana in data 7 Agosto 2000 al Comune di Sovicille (doc. 1) con cui viene espresso parere favorevole alla richiesta 7 di compatibilità ambientale presentata dall’ENEL con riferimento al progetto di elettrodotto ad alta tensione (132 Kv) Pian della Speranza- Rosia. 2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso. FATTO L’ENEL Distribuzione S.p.A. ha presentato in data 17 Maggio 1999 alla Regione Toscana una richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale con riferimento al progetto per la costruzione di un elettrodotto di alta tensione (132 Kv) di circa 16 chilometri che doveva collegare Pian della Speranza, località sita in Comune di Casole d’Elsa (Provincia di Siena) ad Orgia, località sita in Comune di Sovicille (Provincia di Siena). L’opera è soggetta a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale, ai sensi della LR 79/1998. Il procedimento istruttorio ha preso avvio in data 21 maggio 1999. Nell’ambito del procedimento istruttorio, numerosi cittadini e aziende agrituristiche hanno presentato osservazioni e memorie relative ai prevedibili impatti del progetto con il territorio interessato (doc. 2). In particolare, numerosi cittadini, la maggiorparte dei quali residenti in prossimità dei luoghi che dovrebbero essere attraversati dal progettato elettrodotto, si sono riuniti in un apposito Comitato contro l’elettrodotto, costituitosi spontaneamente a seguito della raccolta di 2000 firme di cittadini della zona, ed hanno presentato all’ente competente per il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale precise ed accurate osservazioni sulle ragioni dell’opposizione popolare al progetto (doc. 3). Nel corso del procedimento istruttorio, i cittadini, la stessa Regione Toscana, gli enti locali interessati, nonché l’ARPAT, evidenziavano varie carenze nell’iniziale “Studio di Impatto Ambientale” (doc. 4) presentato dall’ENEL a corredo della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale. Per rimediare, anche se solo parzialmente, a tali carenze, l’ENEL, su richiesta della Regione Toscana, presentava nel Dicembre 1999 un documento di “Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale” (doc. 5). Il documento contente le “Integrazioni” presentato dall’ENEL a dire il vero non fugava tutti i dubbi e non rimediava a tutte le carenze originarie del progetto evidenziate dai cittadini e dagli enti locali interessati. Malgrado ciò, il responsabile dell’Area Extradipartimentale Sviluppo Sostenibile della Regione Toscana nella propria “Relazione Istruttoria 8 sullo Studio presentato per la pronuncia di compatibilità ambientale” del marzo 2000 affermava quanto segue: “si propone l’emanazione di un parere favorevole alla richiesta di compatibilità ambientale dell’ENEL”, nel rispetto di alcune generiche e poco incisive prescrizioni (doc. 6, p. 26). Frattanto, forse a seguito della forte opposizione popolare al progetto, nonché delle numerose riserve manifestate dagli stessi enti locali interessati (Provincia di Siena, Comuni di Sovicille e Casole d’Elsa) (doc. 6, p. 20), l’ENEL aveva deciso di modificare parzialmente il progetto originario di elettrodotto arretrando la centrale elettrica di circa due chilometri rispetto al progetto iniziale, in modo da allontanarla dal pittoresco centro abitato di Orgia, per posizionarla invece all’interno dell’area di proprietà della Bayer Biologicals S.p.A., sita in località Bellaria di Rosia (Comune di Sovicille). In tal modo la lunghezza del progettato elettrodotto si riduceva a circa 14 chilometri. Per l’approvazione della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, l’ente procedente (Regione Toscana) conveniva dapprima una Conferenza di Servizi Interna alla Regione Toscana, alla quale venivano invitati i rappresentanti di tutte le strutture dipartimentali e le agenzie regionali coinvolte nella procedura di approvazione del progetto. La Conferenza di Servizi Interna si svolgeva in data 4 aprile 2000 e si limitava in realtà a recepire pedissequamente la proposta di parere favorevole al progetto, con le relative generiche e poco incisive prescrizioni, contenute nella già citata “Relazione Istruttoria” dell’Area Extradipartimentale Sviluppo Sostenibile della Regione Toscana redatta nel Marzo 2000 (doc. 7). Successivamente, l’ente procedente indiceva una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’articolo 14 della Legge 241/1990, invitando gli enti interessati dal progetto ad esprimersi sulle materie di loro competenza ai fini del rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta richiesti dalla legge come prerequisito per il rilascio definitivo della pronuncia di compatibilità ambientale. La Conferenza di Servizi, nella prima riunione del 21 Aprile 2000, non era in grado di deliberare immediatamente sull’ordine del giorno previsto, soprattutto a seguito delle riserve avanzate dal Comune di Casole d’Elsa (doc. 8). Nella successiva riunione del 28 Giugno 2000, i Comuni di Casole d’Elsa e di Sovicille affermavano di non avere ancora esaurito il proprio iter procedimentale per il rilascio dei 9 nulla osta paesaggistici di loro competenza (doc. 9). La Conferenza di Servizi veniva pertanto riconvocata per il 24 Luglio 2000 per l’assunzione della decisione finale. Quindi, in data 24 Luglio 2000, assente tra gli altri il Comune di Casole d’Elsa, il Comune di Sovicille interveniva esprimendo il proprio nulla osta paesaggistico al progetto di elettrodotto. La Conferenza di Servizi deliberava pertanto di esprimere, ai sensi dell’articolo 18 della LR 79/1998, pronuncia positiva di compatibilità ambientale dell’opera in oggetto, con alcune prescrizioni, molte delle quali a dire il vero meramente ripetitive delle originarie prescrizioni istruttorie già contenute nella “Relazione Istruttoria” dell’Area Extradipartimentale Sviluppo Sostenibile della Regione Toscana del Marzo 2000 (doc. 1). Gli atti e provvedimenti impugnati sono illegittimi, alla stregua dei seguenti MOTIVI 1.- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DEL DPR 357/1997, NONCHE’ DELLA DIRETTIVA CE 92/43.- ECCESSO DI POTERE PER ERORNEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO, ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’, ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA. Il DPR 357/1997, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva CE 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (la cosiddetta direttiva CE “Habitats”), prevede l’istituzione in tutto il territorio europeo di una serie di aree protette che andranno a costituire la rete ecologica “Natura 2000”. La competenza circa l’individuazione delle aree protette all’interno degli Stati Membri spetta alle autorità nazionali di tali Stati. In Italia, l’identificazione delle zone protette è stata condotta dalla Regioni, nell’ambito del “Progetto Bioitaly”. In particolare, per quanto riguarda la Toscana la rete delle zone protette è stata ufficialmente designata con delibera del Consiglio Regionale n. 342 del 10 novembre 1998 (doc. …). L’ufficializzazione definitiva di tutta la rete ecologica “Natura 2000”, anche se avrebbe dovuto avvenire al più tardi entro il 10 Giugno 1998 ai sensi dell’articolo 4 della direttiva CE 92/43, è ancora in corso a livello comunitario, ma in Toscana la tutela delle aree protette individuate è già fin 10 da ora assicurata in virtù della LR n. 56 del 6 aprile 2000 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche). Le aree protette individuate sulla base della direttiva CE “Habitats” si dicono “siti di importanza comunitaria” (SIC). L’articolo 2, lettera m, del DPR 357/1997 definisce un sito di importanza comunitaria come “un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche a cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’Allegato A o di una specie di cui all’Allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica ‘Natura 2000’ di cui all’articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.” Si noti che il tracciato del progettato elettrodotto andrebbe ad interferire con due SIC, in particolare il SIC n. 89 (Alta Merse) ed il SIC n. 92 (Montagnola Senese). Tali SIC contengono habitat naturali e numerose specie di flora e di fauna protette sulla base degli Allegati al DPR 357/1997, così come mutuati dagli Allegati alla direttiva CE 92/43. In particolare, dalle schede ufficiali di designazione dei SIC n. 89 (Alta Merse) e n. 92 (Montagnola Senese), allegate alla lista ufficiale dei siti di interesse comunitario individuati dall’Italia, nell’ambito del “Progetto Biotaly” (docs. 10 e 11) possono trarsi numerose informazioni utili sugli habitat e le specie di fauna e di flora presenti in detti siti. Ad esempio, il SIC n. 89 (Montagnola Senese) è definito nelle schede del “Progetto Biotaly” come “un’area sub-montana prevalentemente boscata” e “prevalentemente occupata da ecosistemi forestali stabili” (doc. 10). Si tratta inoltre di “un’area con un buon livello di naturalità diffusa ad elevata biodiversità di specie e di habitat”. All’interno del sito sono state censite 23 specie di fauna protette ai sensi del DPR 357/1997, tra cui in particolare alcuni uccelli predatori migratori, come il biancone e il falco, o stabili, come lo sparviero, il gheppio, l’assiolo, alcuni anfibi, come il tritone crestato, ed alcuni mammiferi. Quanto alle specie di flora protette presenti nel sito, si possono citare in particolare i castagneti e le foreste di leccio Quercus Ilex. 11 Per quanto riguarda invece il SIC n. 92 (Alta Merse), esso è definito nelle schede del “Progetto Biotaly” come “un’area collinare in gran parte coperta di boschi di cerro e roverella con leccio e sughera nei versanti più caldi, castagno in quelli più freschi, dove si formano boschi misti a Carpinus betulus” (doc. 11). Anche questa area è inoltre definita come “in gran parte occupata da ecosistemi forestali stabili”. Da notare che all’interno del SIC Alta Merse si trovano altresì due riserve naturali preesistenti alla designazione del SIC stesso, la Riserva Naturale Statale Tocchi e la Riserva Naturale Provinciale Alta Merse. Si noti, che quest’ultima in particolare, è stata oggetto di un recente (1996-1998) finanziamento di 263.000 EURO (oltre 500 milioni di lire) nell’ambito del programma di finanziamenti ambientali promosso e gestito dalla Comunità Europea “LIFE Natura”. Il finanziamento, richiesto e co-finanziato dalla Provincia di Siena e dalla Regione Toscana, era destinato in particolare alla tutela degli habitat riproduttivi di alcune specie minacciate di avifauna, sia residente che migratoria, tra cui in particolare il falco pellegrino (doc. 12). All’interno del sito sono state censite 29 specie di fauna protette ai sensi del DPR 357/1997, tra cui in particolare alcuni uccelli predatori migratori, come il nibbio, il biancone e il falco, o stabili, come il gheppio, alcuni mammiferi, come la martora, il gatto selvatico, la lontra e la puzzola, alcuni invertebrati, come il lepidottero Callimorpha Quadripuntata. Quanto alle specie di flora protette presenti nel sito, si possono citare in particolare i boschi di cerro Quercus Cerris e roverella Quercus Pubescens, con leccio Quercus Ilex e sughera o castagni e carpino bianco Carpunis Betulus. Una volta che la Commissione Europea avrà ufficializzato la lista dei siti appartenenti alla rete ecologica “Natura 2000”, i SIC individuati dagli Stati Membri diverranno zone speciali di conservazione (ZSC), e le Regioni ai sensi dell’articolo 4 del DPR 357/1997 dovranno prevedere per la loro conservazione specifiche misure pro-attive di conservazione, che implicheranno anche l’adozione di appositi piani di gestione. Si noti, a tale proposito che nell’ambito della Regione Toscana, tale competenza è stata delegata alle Province, in base all’articolo 3 della LR Toscana 56/2000. Tuttavia, il fatto che l’obbligo di predisporre appositi piani di tutela per le zone protette in base alla direttiva CE 92/43 scatterà soltanto dopo che la Commissione Europea avrà ufficialmente emanato la lista la lista dei siti appartenenti alla rete ecologica “Natura 2000”, non vuole dire che gli 12 obblighi generali di conservazione delle aree identificate come SIC non siano immediatamente applicabili agli Stati Membri della Comunità Europea che hanno già provveduto alla designazione. Anzi, l’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in casi analoghi sembra suggerire proprio il contrario. In particolare, la Corte di Giustizia CE, nel caso Santona Marshes, relativo all’applicazione della direttiva CE 79/409 sugli uccelli selvatici, che come noto costituisce la normativa comunitaria che per prima ha posto disposizioni a tutela delle specie di fauna e di flora e dei relativi habitat naturali nel territorio comunitario, ha affermato che l’istituzione e la conservazione delle zone che in virtù delle loro specifiche caratteristiche meritano di essere designate come zone di protezione di speciale (ZPS) per la tutela degli habitat degli uccelli selvatici costituiscono obblighi inderogabili per gli Stati Membri, ma tuttavia la mancata designazione ufficiale di una zona che presenta caratteristiche tale da meritare di essere designata come ZPS non fa per questo venire meno l’obbligo per lo Stato di adottare idonee misure di conservazione degli habitat presenti in tale zona. In particolare, tali misure di conservazione devono tendere a garantire che in tali zone sia evitata ogni forma di inquinamento e di deterioramento degli habitats naturali ed ogni forma di disturbo delle specie di uccelli selvatici, conformemente agli obiettivi di conservazione della direttiva CE in questione. Infatti, per usare le parole della Corte di Giustizia CE, “gli obiettivi di conservazione della direttiva, come espressi nel nono considerando del suo preambolo, non potrebbero essere raggiunti se gli Stati Membri avessero l’obbligo di conformarsi agli obblighi che scaturiscono dall’articolo 4(4) solo nei casi in cui una zona di protezione speciale è già stata designata” (Caso Commissione c. Spagna, Santona Marshes, causa 355/90, sentenza del 2 Agosto 1993, in Raccolta Giurisprudenza CE, 1993, p. I-4221). Secondo la Commissione Europea, l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia CE alle disposizioni della direttiva 79/409, in base alla quale gli obblighi di conservazione sanciti dalla direttiva comunitaria devono valere direttamente per le zone meritevoli di protezione situate all’interno di qualsiasi Stato Membro anche prima (o in mancanza) della loro designazione ufficiale, deve valere ugualmente in via analogica anche per le disposizioni della direttiva 92/43. Ne deriva che, nel caso specifico della direttiva Habitats, “le autorità degli Stati Membri devono assicurare che 13 i siti presenti nelle liste nazionali di siti di importanza comunitaria proposti non siano soggetti a deterioramento prima dell’approvazione definitiva della lista europea dei SIC” da parte della stessa Commissione Europea (doc. 13, p. 14). Si tratta, in altre parole, dell’esistenza di una sorta di obbligazione generale di “salvaguardia” a carico degli Stati Membri, che comporta l’immediata applicabilità ai SIC individuati a livello nazionale delle misure di conservazione previste dalla normativa comunitaria in questione. Su questa linea interpretativa si è posto peraltro anche il Ministero dell’Ambiente Italiano che, per mezzo del proprio Servizio Conservazione Natura, ha affermato che “la sola identificazione dei SIC comporta, secondo Bruxelles, l’automatica attivazione delle norme di salvaguardia generale senza attendere che la procedura di istituzione venga completata. Si ritiene quindi inammissibile che in aree individuate quali SIC si attuino interventi in evidente contrasto con la normativa comunitaria in materia di tutela di habitat e specie” (doc. 14). Al fine di garantire una concreta ed effettiva tutela dei SIC, l’articolo 6 della direttiva Habitats, così come recepito dall’articolo 5 del DPR 357/1997, prevede che tutti i piani ed i progetti che interessano il territorio dei siti di importanza comunitaria devono essere sottoposti ad una preventiva “valutazione di incidenza” prima della loro approvazione da parte delle autorità competenti. In base a quanto affermato sopra, l’obbligo di valutazione di incidenza vale già dal momento in cui i SIC sono stati individuati e designati dalle autorità nazionali, anche se l’approvazione definitiva della lista dei siti che costituiscono la rete ecologica europea “Natura 2000” da parte della Commissione Europea non è ancora avvenuta. Ciò è confermato d’altronde dalla stessa Commissione Europea, la quale, proprio in relazione a tale tema ha esplicitamente affermato che “le norme dell’articolo 6(2), (3) e (4) [norme relative alla valutazione di incidenza] sono applicabili non appena un sito diviene un SIC e prima che esso sia designato come ZSC” (doc. 13, p. 13). In particolare, l’articolo 6(3) della direttiva Habitats dispone che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 14 medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo avere avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.” La trasposizione di tale norma nell’ordinamento italiano è stata effettuata dall’articolo 5 del DPR 357/1997. La lettura di tale norma, in combinazione con il disposto dell’articolo 6 della direttiva Habitats sulla quale essa è basata, suggerisce alcune considerazioni circa la corretta applicazione della procedura di “valutazione di incidenza” richiesta. Si noti innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del DPR 357/1997, le autorità competenti “effettuano la valutazione di incidenza dei piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, accertando che non ne pregiudicano l’integrità”. Cosa significa pregiudicare l’integrità di un sito di importanza comunitaria ? Secondo la Commissione Europea, l’integrità del sito può essere definita come “la coerenza della struttura e funzione ecologica del sito, nel suo intero territorio, o degli habitats o complessi di habitats e/o popolazioni di specie per i quali il sito è o sarà classificato” (doc. 13, p. 36). Pertanto qualsiasi piano o progetto, non legato agli obiettivi di conservazione degli habitat naturali e seminaturali di flora e di fauna protetti dalle direttiva CE in questione, può potenzialmente costituire un intervento pregiudizievole dell’integrità di un SIC, intesa come equilibrio e coerenza ecologica e funzionale dello stesso. Ciò è particolarmente vero per un progetto di elettrodotto ad alta tensione (132 Kv) come quello in questione che dovrebbe collegare Pian della Speranza a Rosia, il quale prevede la costruzione di 51 sostegni di altezza variabile tra i 26 e i 30 metri, molti dei quali direttamente all’interno del territorio dei due SIC n. 89 (Alta Merse) e n. 92 (Montagnola Senese) e gli altri comunque in grado di interferire negativamente con l’equilibrio ecologico delle specie di flora e di fauna presenti nell’area interessata. Si noti inoltre che, in base a quanto dichiarato dall’ENEL stessa, la posa in opera di ogni sostegno comporta una asportazione di vegetazione ed una occupazione di terreno di circa 150 metri quadrati fase di costruzione, che si riduce (per così dire) a 40 metri quadrati, in fase di gestione dell’elettrodotto. Si tratta, come si vede, di notevoli aree oggi interamente coperte da boschi che verrebbero “messe a nudo” per garantire la costruzione e la 15 manutenzione dell’elettrodotto, con sicure influenze negative sugli habitat protetti, sulla flora e la fauna ivi presenti e con evidenti rischi per l’equilibrio idrogeologico delle zone. Se a ciò si somma l’ulteriore disboscamento che si renderà necessario per la costruzione delle opere di viabilità indispensabili al trasporto dei materiali per la costruzione, si comprende che l’alterazione e la modificazione dei luoghi che deriverebbero dalla costruzione del progettato elettrodotto (se realizzato) risultano davvero di notevole e non trascurabile entità. In termini più generali, si noti che la costruzione del progettato elettrodotto ad alta tensione in una zona sostanzialmente ancora incontaminata potrebbe danneggiare in modo grave ed irreparabile la continuità ecologica, il valore estetico, il valore di patrimonio culturale e naturale delle aree considerate, da sempre caratterizzate da una sostanziale coerenza ed unicità. Si ricordi infatti che la maggiorparte dell’area che sarebbe attraversata dal progettato elettrodotto è costituita da zone boschive di elevato pregio, che ospitano specie faunistiche di rilevante interesse naturalistico soggette a speciale protezione ai sensi della normativa comunitaria. Oltretutto, la presenza dell’uomo e delle costruzioni umane in queste aree è sempre stata improntata alla conservazione delle caratteristiche originarie delle zone, garantendo la compatibilità della attività umane con il mantenimento delle specifiche caratteristiche naturali presenti, come dimostra la scarsa presenza di nuclei abitati all’interno delle aree protette in questione. Tale conservazione delle caratteristiche originarie delle zone interessate sarebbe gravemente pregiudicata dalla costruzione dell’elettrodotto in questione, il quale, sia in fase di costruzione che in fase di successiva periodica manutenzione abbisognerebbe di interventi umani frequenti ed impattanti tali da compromettere sicuramente l’equilibrio ecologico delle aree. Il fatto che l’elettrodotto altererebbe sicuramente l’equilibrio ecologico delle zone protette attraversate è dimostrato d’altronde anche dalla circostanza che nella pronuncia positiva di compatibilità ambientale che si impugna le autorità competenti hanno prescritto a parziale tutela delle specie di avifauna presenti nell’area “siano escluse le attività di costruzione nel tratto interno ai SIC, nel periodo marzo-luglio, stagione riproduttiva della fauna” (doc. 1, p. 5, lettera F). Perché nella decisione impugnata, le autorità si preoccupano solo delle possibili interferenze con l’avifauna 16 protetta presente nell’area in fase di costruzione dell’elettrodotto, e nulla dicono invece circa la non meno grave interferenza che sarebbe sicuramente causata dagli inevitabili interventi di manutenzione periodica dell’elettrodotto, che ancorché di minore impatto e frequenza rispetto ai lavori di costruzione, risultano potenzialmente anche più lesivi dei primi per il disturbo dell’avifauna, in quanto la loro frequenza e durata non può essere definita a priori, evitando di intervenire in alcuni mesi dell’anno, ma segue necessariamente esigenze imprevedibili ? Perché le autorità pubbliche nella decisione impugnata non hanno assolutamente considerato che l’elettrodotto creerebbe comunque un barriera naturale per gli uccelli, che potrebbe influenzare negativamente ad esempio l’attività migratoria di alcuni di essi, la cui presenza nelle zone che sarebbero interessate dall’elettrodotto è documentata con certezza ? E’ noto infatti dalle ricerche scientifiche esistenti in materia che un elettrodotto può costituire talvolta una barriera insormontabile per gli uccelli migratori. Quanto sopra dimostra pertanto che le autorità pubbliche che in sede di Conferenza di Servizi hanno espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progettato elettrodotto hanno compiuto una insufficiente, illogica, contraddittoria, ed in ogni caso carente valutazione dell’incidenza del progetto sull’integrità delle zone protette di interesse comunitario attraversate dall’opera, in violazione del disposto dell’articolo 5 del DPR 357/1997. Se infatti, tali autorità avessero computo una corretta ed accurata valutazione dell’incidenza del progetto sui SIC considerati, in ossequio alla procedura stabilita dall’articolo 5 del DPR 357/1997, i cui elementi essenziali sono stati da noi esaminati sopra, non avrebbero potuto che raggiungere una conclusione negativa circa la conformità del progettato elettrodotto con le esigenze di conservazione di detti SIC. 2.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 5 COMMI 8 E 9 DEL DPR 357/1997.- ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VALUTAZIONE DI PRESUPPOSTI DI FATTO E PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. Da quanto precede consegue che se le autorità fossero pervenute alla logica conclusione che il progetto in questione è tale da pregiudicare seriamente l’integrità dei SIC in questione e pertanto la valutazione di incidenza fosse correttamente stata negativa, le stesse autorità, ai sensi dell’articolo 5, 17 commi 8 e 9 del DPR 357/1997, per approvare ugualmente il progetto malgrado i suoi riflessi negativi sui SIC, avrebbero dovuto procedere alla duplice verifica e dimostrazione del fatto che: (1) non esistevano altre alternative possibili al progetto in questione; (2) c’era un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico che poteva giustificare la realizzazione del progetto, malgrado esso fosse tale da pregiudicare l’integrità dei siti protetti. La prima parte di tale verifica consiste nella analisi delle possibili alternative al progetto presentato. Tale analisi, secondo la Commissione Europea, dovrebbe considerare sia i possibili diversi percorsi del progetto, sia le diverse possibili dimensioni di esso, sia i possibili progetti alternativi, ed infine anche la cosiddetta “opzione zero”, ossia la possibilità di non realizzare affatto l’opera proposta, nel caso che essa risulti eccessivamente impattante (doc. 13, p. 38). Nel nostro caso, in particolare, le autorità avrebbero dovuto verificare e dimostrare che nel caso di specie non esistevano altre alternative al progetto considerato, ivi incluse sia le alternative di progetto, che le alternative di percorso. E’ in particolare su questo primo aspetto che la valutazione compiuta dagli enti competenti ci appare più insufficiente e carente di motivazione. Infatti, le autorità competenti a fronte di un sommario giudizio sulle alternative di percorso brevemente prospettate e subito scartate dall’ENEL, non hanno compiuto alcuna valutazione sulle alternative di progetto. In particolare, malgrado le richieste dei cittadini e di alcune delle stesse amministrazioni pubbliche coinvolte (docs. 2, 3, 6), non è stata compiuta nessuna seria valutazione sulla possibilità ad esempio di procedere all’interramento dell’elettrodotto, accettando acriticamente la validità dell’affermazione dell’ENEL secondo la quale “i costi della realizzazione [dell’interramento] non sarebbero compatibili con l’investimento preventivato dall’ENEL” (doc. 5, p. 5). Infatti, tale affermazione dell’ENEL, di natura prettamente “aziendalistica” e non tecnica, di per sé non avrebbe dovuto costituire il motivo principale per la scelta se considerare o meno praticabile nel caso di specie l’alternativa dell’interramento. Questa avrebbe dovuto invece essere valutata nell’ambito dell’analisi costi-benefici del progetto che era richiesta ai sensi dell’articolo 13 e dell’Allegato C, lettera O, della LR 79/1998. L’analisi costi-benefici, prescritta dalla legislazione in materia di VIA, tra l’altro nel caso di specie sarebbe dovuta servire anche per valutare con maggiore precisione le 18 esternalità negative del progetto sulle aree interessate, in considerazione delle speciali esigenze di conservazione esistenti nei SIC considerati. Non risulta invece che tale analisi costi-benefici sia stata affatto realizzata dall’ENEL, né peraltro essa è stata mai richiesta ufficialmente dalla Regione Toscana, malgrado che nelle osservazioni della Provincia del 19 Luglio 1999 al progetto, sottoscritte anche da tutti i Comuni coinvolti nella procedura, si legga che: “manca del tutto l’analisi costi-benefici, che a, nostro parere, non può limitarsi ai soli aspetti ‘aziendali’ (quale convenienza economica ha l’ENEL a realizzare il nuovo elettrodotto), ma deve estendere l’indagine a tutte le componenti che contribuiscono a formare la ricchezza economica del comprensorio interessato dal progetto” (doc. 6, p.21). Inoltre, la Regione Toscana avrebbe potuto e dovuto valutare anche altre possibili alternative di progetto, che erano state ad esempio proposte dai cittadini della zona. Tra di esse, merita una particolare menzione la proposta dei cittadini riuniti nel Comitato contro l’elettrodotto di garantire l’approvvigionamento energetico del costruendo impianto della Bayer Biologicals S.p.A. invitandola a costruire un proprio impianto di cogenerazione di elettricità alimentato a metano, che avrebbe reso probabilmente del tutto inutile la costruzione del progettato elettrodotto attraverso le zone protette considerate, garantendo al tempo stesso l’approvvigionamento energetico delle Bayer Biologicals S.p.A. e delle altre aziende presenti nell’area di Rosia (doc. 15). Tale alternativa in particolare sarebbe risultata altresì maggiormente in linea con il Piano Energetico Regionale della Regione Toscana, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1 del 18 Gennaio 2000 e pubblicato nel BURT n. 9 del 1 Marzo 2000, il quale prevede nei prossimi anni un obiettivo di crescita della produzione di elettricità da parte di centrali di cogenerazione gestite direttamente da “autoproduttori” nell’ordine dei 30-50 impianti nel territorio regionale. Oltre a compiere una valutazione insufficiente e carente di motivazione delle alternative di progetto, le autorità competenti hanno compiuto inoltre anche una valutazione solo parziale e insufficiente delle alternative di percorso, accettando pedissequamente le brevi osservazioni presentate dall’ENEL per giustificare la mancata presa in seria considerazione di possibile percorsi alternativi a quello prescelto. Tale nostro rilievo circa la insufficiente valutazione delle possibili alternative di 19 percorso risulta peraltro anch’esso suffragato dalla osservazioni presentate dalla Provincia di Siena in data 19 Luglio 1999, e sottoscritte anche da tutti i Comuni coinvolti nella procedura, ai sensi delle quali lo Studio di Impatto Ambientale dell’ENEL “analizza complessivamente 6 possibili alternative ma fin dall’inizio, indica precisamente qual è il progetto che si vuole realizzare. Le diverse alternative sono liquidate con brevi considerazioni non suffragate da elementi oggettivi e pertanto opinabili, in quanto del tutto soggettive” (doc. 6, p. 21). La seconda parte della verifica che sarebbe stata richiesta alle autorità competenti a norma dell’articolo 5, commi 8 e 9, del DPR 357/199, se esse avessero correttamente seguito la procedura di valutazione di incidenza del progetto di elettrodotto sui SIC interessati, e quindi logicamente concluso che tale progetto era tale da pregiudicare l’integrità di tali siti protetti, avrebbe riguardato la questione della possibile esistenza di un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico che poteva giustificare la realizzazione del progetto, malgrado esso fosse tale da pregiudicare l’integrità dei siti protetti. A tale proposito, si deve rilevare che, infatti, dal momento che i due SIC interessati ospitano entrambi habitat naturali e di specie prioritari ai sensi della direttiva Habitats, la effettuabilità del progetto sulla base di un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico deve essere valutata ai sensi dell’articolo 5, comma 9, e non 5, comma 8, del DPR 357/1997. Pertanto, al fine di approvare il progetto di elettrodotto, malgrado la sua indubbia incidenza negativa sugli habitat considerati, le autorità competenti avrebbero dovuto provare che la realizzazione di esso era legata ad esigenze connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, in caso di sussistenza di altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, avrebbero dovuto ottenere il previo parere della Commissione Europea. Si noti tuttavia che tali altri “motivi imperativi di interesse pubblico”, come ha rilevato in termini generali la stessa Commissione Europea, non possono in alcun modo essere invocati con riferimento a “progetti che sono interamente nell’interesse di imprese private o di individui”, ma devono essere riferiti ad esigenze oggettive legate all’interesse della comunità territoriale (doc. 13, p. 38). Nel caso di specie l’interesse pubblico predominante è certamente quello della difesa del territorio da interventi lesivi del suo equilibrio ambientale e, potenzialmente anche del suo equilibrio economico, 20 dal momento che le maggiori attività economiche della zona che sarebbe interessata dall’elettrodotto sono l’agricoltura (spesso biologica o comunque di qualità, e che quindi male tollera ogni possibile aumento dell’inquinamento circostante) e l’impresa agrituristica, che negli ultimi decenni ha fatto con successo del territorio incontaminato della zona la sua maggiore attrattiva turistica. Tali attività tradizionali sarebbero certamente danneggiate in modo grave e forse irreparabile dalla costruzione del progettato elettrodotto. In ogni caso, quand’anche le autorità competenti avessero ritenuto che nel caso di specie sussistevano adeguati motivi di imperativo interesse pubblico tali da giustificare la realizzazione del progettato elettrodotto, malgrado i suoi gravi effetti pregiudizievoli sui siti protetti, avrebbero dovuto chiedere un parere alla Commissione Europea circa la congruità e meritevolezza di tali motivi, prima di prendere la decisione favorevole all’approvazione del progetto. Cosa che, nel caso di specie non risulta che sia stata fatta, in evidente violazione delle norme dell’articolo 5 del DPR 357/1997. 3. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ULTERIORE PROFILO, DELL’ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DPR 357/1997. Una volta analizzati i profili salienti della procedura di “valutazione di incidenza” prevista dalla direttiva CE Habitats, così come recepita nel nostro ordinamento dal DPR 357/1997, ed avere dimostrato i vizi della procedura seguita dalle autorità competenti per arrivare alla decisione di pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto di elettrodotto che si impugna con il presente atto, è il momento adesso di soffermarsi in particolare sul tema del rapporto tra la procedura di “valutazione di incidenza” prevista dalla normativa per la tutela degli Habitats e la procedura di “valutazione di impatto ambientale”, prevista dalla normativa in tema di VIA. A tale proposito, si noti in particolare che l’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997 dispone che nel caso in cui i progetti che possono avere degli effetti negativi sui SIC e che dovrebbero quindi normalmente essere sottoposti alla valutazione di incidenza si riferiscano ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, “si procede ai sensi della vigente normativa in materia”. Nel caso di specie, infatti, trattandosi di progetto sottoposto a VIA regionale, si è proceduto all’analisi del progetto di elettrodotto ad alta tensione presentato dall’ENEL ai sensi 21 della normativa regionale toscana in materia di valutazione di impatto ambientale, vale a dire la LR 79/98 (Norme per la valutazione di impatto ambientale). Come si vede, con l’adozione della disposizione dell’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997, il legislatore italiano ha scelto di prescrivere che, nel caso di progetti che insistono su siti di interesse comunitario e sono comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale, sia evitato il compimento di una “doppia procedura”: procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa applicabile (statale o regionale) sulla VIA. Il legislatore italiano ha invece preferito stabilire che in casi di potenziale applicazione concorrente delle due procedure, la procedura di valutazione di incidenza di un progetto con l' integrità di un SIC sia ricompresa all' interno della procedura di VIA. Tale scelta del nostro legislatore, anche se non si basa su una espressa possibilità in tal senso riconosciuta dal testo della direttiva CE Habitats, risulta comprensibile per ragioni di economicità del procedimento amministrativo. Tuttavia essa non deve assolutamente comportare che in tali casi la procedura di valutazione di incidenza di un determinato progetto con un SIC possa o debba essere totalmente esclusa o pretermessa. Noi riteniamo invece che la valutazione di incidenza in tali casi debba essere considerata come un sub-procedimento che si situa all' interno della procedura di VIA, ma che deve comunque mantenere una propria autonomia funzionale. Questo perché è chiaro dal linguaggio delle due direttive CE in questione, la direttiva CE 85/337 sulla VIA e la direttiva 92/43 sulla tutela degli Habitats che lo scopo dello due “valutazioni” (valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza) da esse richieste è profondamente diverso. Nel caso della VIA, infatti, lo scopo della valutazione richiesta alle pubbliche autorità competenti, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, è quello molto generale di individuare, descrivere e valutare “gli effetti diretti e indiretti di un progetto, in particolare sull' uomo, la fauna e la flora, sul suolo, l' acqua, l' aria, il clima e il paesaggio, nonché sui beni materiali ed il patrimonio culturale.” Diversamente, nel caso della valutazione di incidenza di cui alla direttiva Habitats, lo scopo della valutazione richiesta dall' articolo 6, comma 3, è quello molto specifico di valutare “gli effetti significativi di un progetto sull’integrità del sito [protetto] alla luce 22 degli obiettivi di conservazione” del medesimo. Come si vede, la valutazione di incidenza di un progetto richiesta dalla direttiva Habitats è profondamente diversa, quanto al suo scopo, dalla valutazione di impatto ambientale, per almeno due ordini di motivi. Il primo di essi è legato al fatto che la VIA è una valutazione generale che ha ad oggetto tutti i possibili impatti di un progetto sull’ambiente, mentre la valutazione di incidenza è specifica e volta all’analisi dei soli aspetti legati al possibile impatto del progetto sull’integrità del sito protetto, alla luce degli obiettivi di conservazione di quest’ultimo. Il secondo motivo è legato invece al fatto che il campo di applicazione della VIA è determinato dal tipo di progetto, mentre quello della valutazione di incidenza dipende dal tipo di sito interessato dal progetto, e quest’ultima valutazione deve pertanto essere realizzata con specifico riferimento alla particolare situazione ecologica presente nel sito, la quale è per definizione meritevole di speciale tutela, in quanto è stata motivo di designazione del sito come aree protetta di interesse comunitario. Nel caso di specie, perciò, per i SIC in questione (Alta Merse e Montagnola Senese), che sono stati designati come siti protetti di interesse comunitario in considerazione del fatto che al loro interno occorrono particolari specie di habitats naturali e particolari specie di flora e di fauna che necessitano di uno speciale regime di protezione, la valutazione di incidenza prescritta dall' articolo 5, comma 6, del DPR 357/1997, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, della direttiva CE Habitats, doveva essere funzionalmente autonoma rispetto alla valutazione di impatto ambientale e tendere a dimostrare che il progetto di elettrodotto in questione non è tale da produrre effetti pregiudizievoli sull' integrità degli habitat naturali protetti presenti nei due siti. Purtroppo, l' autonomia funzionale di tale valutazione di incidenza non è assolutamente rilevabile nella decisione di pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progettato elettrodotto che si impugna con il presente atto. Dalla lettura di tale pronuncia risulta invece in modo chiaro ed inequivocabile che la prescritta valutazione di incidenza del progetto in questione con l’integrità dei SIC nel caso di specie è stata semplicemente pretermessa o forse addirittura “evitata” dalle pubbliche autorità competenti. Infatti, il verbale della Conferenza di Servizi del 24 luglio 2000 che si impugna con il presente atto non contiene alcun riferimento né alla valutazione di incidenza della compatibilità del progetto di elettrodotto con i 23 SIC, né comunque contiene alcun elemento che faccia pensare che una valutazione, ancorché incompleta ed irrituale, dell’incidenza del progetto in questione sull’integrità dei SIC interessati abbia comunque avuto luogo nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. In particolare, dall’atto che si impugna non risulta in alcun modo se e come le amministrazioni competenti abbiamo verificato che il progetto in questione non costituisce un progetto in grado di pregiudicare l’integrità dei SIC in questione, così come richiesto dall’articolo 6, comma 3, della direttiva comunitaria 92/43 del quale l’articolo 5, comma 6, del DPR 357/1997 costituisce l’attuazione nell’ordinamento italiano. In considerazione di quanto sopra risulta chiaramente che la decisione di pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto risulta viziata da violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997, in quanto gli enti competenti hanno omesso di compiere la specifica valutazione di incidenza richiesta dalla legge per accertare e valutare le possibili interferenze del progetto di elettrodotto con le specifiche esigenze di conservazione dei SIC considerati. 4.- IN SUBORDINE AL MOTIVO 3, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRARIETÀ DELL’ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DPR 357/1997, RISPETTO ALLE FINALITÀ DELLA DIRETTIVA CE 92/43 (HABITATS). RICHIESTA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE O, IN ULTERIORE SUBORDINE, DI APPLICAZIONE DELLA DOTTRINA COMUNITARIA DELL’INTERPRETAZIONE CONFORME DA PARTE DEL GIUDICE ADITO. In subordine, a quanto rilevato sopra, tuttavia, se codesto Tribunale dovesse ritenere che, contrariamente a quanto creduto, la disposizione dell’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997, debba essere interpretata nel senso che essa prescrive che laddove un progetto è sottoposto a procedura di VIA la valutazione di incidenza dello stesso con i SIC interessati deve essere omessa, in quanto assorbita dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, allora a nostro avviso si dovrebbe concludere che il legislatore italiano ha errato nella trasposizione nel nostro ordinamento della direttiva CE Habitats, inserendo una disposizione come quella in esame, che autorizza il mancato compimento della procedura di valutazione di incidenza tutte le volte che un progetto sia 24 sottoposto a VIA. Tale facoltà per gli Stati di esentare dalla valutazione di incidenza prescritta dalla direttiva CE Habitats non si trova in alcun modo nel testo della direttiva stessa. Pertanto, in tal caso, si dovrebbe a nostro avviso sospendere il presente procedimento davanti a codesta autorità giudiziaria per chiedere, con rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234 [ex articolo 177] del Trattato CE, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europea di pronunciarsi in via interpretativa sulla conformità dell’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997 alle norme della direttiva CE 92/43. In ulteriore subordine, se codesto Tribunale dovesse infine ritenere che il legislatore italiano ha agito in evidente e palese violazione delle norme della direttiva CE Habitats, inserendo nel testo del DPR 357/1997, una disposizione come l’articolo 5, comma 5, che permetterebbe in talune circostanze alle autorità pubbliche di esimersi dal compimento della valutazione di incidenza prescritta dalla direttiva CE Habitats, ma tuttavia non ritenesse necessario proporre la questione di interpretazione con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in quanto la violazione del diritto comunitario da parte del legislatore italiano è già sufficientemente chiara e palese, codesta autorità giudiziaria dovrebbe a nostro avviso procedere ai sensi della dottrina della “interpretazione conforme”, enunciata per la prima volta dalla stessa Corte di Giustizia CE nella sentenza Marleasing (causa C-106-89, Marleasing, in Raccolta Giurisprudenza CE 1990, p. I-4135; vedi anche in dottrina G.Gaja, Introduzione al Diritto Comunitario, Bari, 1999, p. 20). Ai sensi di tale dottrina, come noto, “applicando il diritto nazionale, che si tratti di disposizioni anteriori o posteriori alla direttiva, il giudice nazionale chiamato ad interpretarlo è tenuto a farlo, per quanto più possibile, alla luce della lettera e degli scopi della direttiva stessa al fine di raggiungere il risultato da essa previsto e conformarsi così all’articolo 189 [ora 249], 3 comma, del Trattato”. In altre parole, sulla base delle dottrina dell’interpretazione conforme, codesta autorità giudiziaria potrebbe pertanto superare il contrasto esistente tra il disposto dell’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997 e le finalità della direttiva CE Habitats, della quale il DPR in questione costituisce la normativa di attuazione nell’ordinamento italiano, disapplicando nel caso di specie la norma di diritto interno in questione, vale a dire l’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997, e concludendo pertanto che la pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto di elettrodotto è viziata 25 da illegittimità per eccesso di potere ed irragionevolezza, in quanto le autorità competenti hanno omesso nel caso di specie di compiere la prescritta valutazione di incidenza del progetto sull’integrità dei SIC interessati, così come richiesto dalla direttiva CE Habitats. 5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 151 DEL D. LGS. 490/1999 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. La gran parte delle zone interessate dal passaggio del progettato elettrodotto sono sottoposte tra l’altro a vincolo paesaggistico, ai sensi delle lettere c), g) ed m) dell’articolo 146 del Dlgs 490/1999. Si tratta infatti di zone che rientrano nelle categorie di “fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per una fascia di 150 metri ciascuna”, di “territori coperti da foreste e da boschi” e di “zone di interesse archeologico”. Ai sensi dell’articolo 151 del Dlgs 490/1999 (ex articolo 7 della Legge 1497/1939), la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche spetta alle Regioni. Come noto, nell’ambito della Regione Toscana, tale potere di rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche è stato sub-delegato ai Comuni dalla LR 52/1979. Con specifico riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria affermano concordemente la sussistenza di un obbligo di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 151 del DLgs 490/1999 (ex articolo 7 della legge 1497/1939), anche se trattasi di provvedimento positivo, con l’indicazione dell’iter logico seguito in ordine alle concrete ragioni di compatibilità dell’intervento progettato con il contesto ambientale oggetto di vincolo (La giurisprudenza sul punto è molto vasta. Si veda ad esempio Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1047, in Riv. Giur. Amb., 1996, p. 486; Cons. Stato, Sez. VI, 19 Luglio 1996, n. 968, in Riv. Giur. Edilizia, 1997, I, p. 78; Cons. Stato, Sez. VI, 20 Giugno 1997, n. 952, in Foro Amm., 1997, I, p. 1698; Cons. Stato, Sez. VI, 9 Settembre 1997, n. 1303, in Cons. Stato, 1997, I, p. 1234; Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Riv. Giur. Amb., 1999, p. 675; TAR Veneto, Sez. II, 12 Agosto 1998, n. 1414, in Riv. Giur. Amb, 1999, p. 364. In dottrina si veda ad esempio Alibrandi – Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano, 1985, p. 613; Malinconico, I beni ambientali, in Trattato di Diritto Amministrativo, (a cura di Santaniello), Padova, 1991, p. 59). Valga per tutte la seguente affermazione del Consiglio di Stato, in base alla quale “Le 26 autorizzazione per la costruzione di opere edilizie in zone protette devono essere sempre adeguatamente motivate, con l’indicazione dell’iter logico seguito in ordine alle ragioni di effettiva compatibilità con gli specifici valori paesistici dei luoghi, anche considerando i progetti nella loro globalità e non esclusivamente in semplici episodi di dettaglio.” Infatti, “se è vero che una motivazione adeguata occorre quando viene adottato dalla Amministrazione un provvedimento negativo alla realizzazione di un edifico in zona soggetta a vincolo panoramico, si deve ammettere che la motivazione, sia pure sintetica, è necessaria anche quando viene rilasciato il nulla osta, giacché se nel primo caso si deve porre l’interessato nella condizione di adeguarsi alle osservazione e difendersi nell’apposita sede, nel secondo tutti i cittadini sono portatori dell’interesse a difendere il patrimonio paesaggistico”. (Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Riv. Giur. Amb., 1999, p. 680). Nel nostro caso, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica del Comune di Sovicille del 24 luglio 2000, che si allega (doc. 16), prodotto dal funzionario tecnico del Comune di Sovicille alla riunione della Conferenza di Servizi di pari data nell’ambito della quale come noto è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale al progetto di elettrodotto, non contiene alcuna motivazione che spieghi l’iter logico seguito dalle autorità del Comune di Sovicille per giungere al convincimento che il progetto di elettrodotto in questione risulta compatibile con il contesto ambientale di particolare pregio oggetto di vincolo paesaggistico. Ne consegue che il provvedimento di nulla osta del Comune di Sovicille del 24 Luglio deve considerarsi viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione. 6) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO E 151 FALSA DEL APPLICAZIONE, DLGS 490/1999. - SOTTO ECCESSO ALTRO DI PROFILO, POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E SVIAMENTO. Come si comprende, la motivazione dell’autorizzazione paesaggistica risulta essenziale ai fini del sindacato di legittimità dell’atto in sede amministrativa e giurisdizionale, affinché tale autorizzazione non si riduca ad una oggettiva deroga del vincolo paesaggistico. A tale proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che “Nell’esercizio del potere di cui all’articolo 7 [della legge 27 1497/1939] (oggi 151 del Dlgs 490/1999), la Amministrazione deve verificare la compatibilità dell’opera che si intende eseguire con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo; pertanto in sede di emanazione del nulla osta paesaggistico, alla [Regione] non è concesso di derogare all’accertamento contenuto nel provvedimento di vincolo; una valutazione di compatibilità che si traduca in una effettiva deroga, concreta quindi una autorizzazione illegittima per travisamento dei fatti o per sviamento di potere, perché si sovrappone una nuova valutazione alla precedente in elusione o in violazione dei valori paesistici identificati come oggetto della tutela.” (Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Riv. Giur. Amb., 1999, p. 680). In realtà, nel caso di specie, le autorità del Comune di Sovicille preposte all’effettuazione della valutazione di compatibilità dell’opera proposta con le esigenze di tutela rappresentate dal vincolo paesaggistico che grava sulla gran parte delle aree che sarebbero interessate dalla costruzione dell’elettrodotto non hanno in effetti compiuto alcuna valutazione, a giudicare da quanto risulta dal provvedimento di autorizzazione paesaggistica del 24 luglio 2000 (doc. 16) e dai verbali delle riunioni della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Sovicille (doc. 17). Tale mancata valutazione della compatibilità del progetto con le esigenze di tutela paesaggistica comporta l’illegittimità dell’atto di nulla osta, rientrando nella figura dell’eccesso di potere, dal momento che, come ha rilevato il Consiglio di Stato, si deve ritenere “essendo scopo dell’autorizzazione quello di amministrare il vincolo garantendo la conservazione dei valori oggetto di tutela, tale atto sia affetto da un vizio funzionale allorché l’iter del procedimento renda palese che vengono consentite trasformazioni del territorio in contrasto con il mantenimento del pregio ambientale” (Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Riv. Giur. Amb., 1999, p. 680). 7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 151 DEL DLGS 490/199. Un spiegazione dell’origine dei vizi rilevati sopra nel procedimento di rilascio del nulla osta paesaggistico da parte del Comune di Sovicille ed un ulteriore elemento di illegittimità per la relativa autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 24 Luglio 2000, potrebbe forse venire dalla lettura del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 21 Aprile 2000, nel quale si possono leggere le seguenti dichiarazioni del Sindaco del Comune di Sovicille: “Il Sindaco del 28 Comune di Sovicille ribadisce che l’opera è necessaria per l’alimentazione della zona e per l’attività industriale della Soc. Bayer, invita quindi i presenti a considerare le esigenza di concludere il procedimento nel più breve tempo possibile” (doc. 8, p. 6). Alla luce di tali affermazioni, viene da chiedersi se per caso il Comune di Sovicille nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non abbia seguito di un iter troppo rapido, incompleto ed illegittimo per i motivi sopra esposti, e non sia stato influenzato in qualche modo all’esigenza di tenere in considerazione altri interessi, pubblici e privati nella sua valutazione di compatibilità del proposto elettrodotto con le esigenze di protezione delle zone soggette a tutela paesaggistica. Se così fosse stato, ciò costituirebbe un ulteriore motivo di illegittimità, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 151 del Dlgs 490/199 ed eccesso di potere, del provvedimento di nulla osta paesaggistico emanato dal Comune di Sovicille, e per suo tramite di illegittimità della pronuncia positiva di compatibilità ambientale impugnata. Infatti, sempre secondo il Consiglio di Stato, “Posto che quello del paesaggio costituisce un valore costituzionale primario (articolo 9 Costituzione), l’autorizzazione paesistica non implica la valutazione di un interesse primario e di un interesse secondario né la fondatezza di interessi di diversa natura, ma un semplice giudizio circa il rispetto, in concreto delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio, in relazione all’intervento cui l’autorizzazione medesima si riferisce; la tutela del paesaggio è interesse prevalente su qualunque altro interesse pubblico o privato, che non richiede alcuna comparazione”. (Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Riv. Giur. Amb., 1999, p. 680). 8.- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E CARENZA DI ISTRUTTORIA. Gli elettrodotti rappresentano la principale fonte di inquinamento elettromagnetico cosiddetto “a bassa frequenza (50-60 hertz). Con riferimento ai campi elettromagnetici di bassa frequenza, il quadro che emerge dalla più recente letteratura scientifica internazionale depone nel complesso a favore di un correlazione tra “esposizione cronica” (ossia esposizione prolungata) a radiazioni di 5060 hertz con alcune patologie neurologiche e comportamentali, ma soprattutto con l’insorgenza di 29 alcuni tipi di tumori, in particolare le leucemie infantili. Pur non essendo stati ancora sufficientemente chiariti i meccanismi biologici che determinerebbero l’insorgenza delle patologie tumorali da campi elettromagnetici sugli organismi viventi, la maggiorparte delle diverse indagini epidemiologiche condotte al livello internazionale concordano ormai sul fatto che in concomitanza con esposizioni prolungate a campi elettromagnetici con frequenza superiore a 0,2 microTesla aumentano considerevolmente le probabilità del verificarsi di casi di tumori e di leucemia infantile (si vedano in particolare a questo proposito i Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità ISTISAN 95/29 e 98/31). La normativa italiana di riferimento in materia di tutela della salute dall’inquinamento elettromagnetico provocato da fonti di 50 hertz è rappresentato ancora oggi dal DPCM 23 Aprile 1992, il quale prevede un limite massimo obbligatorio di esposizione ai campi elettromagnetici di bassa frequenza dell’ordine dello 0,1 milliTesla, limite ben cinquecento volte meno cautelativo rispetto a quello di 0,2 microTesla, che come abbiamo visto è oggi indicato dai più recenti studi scientifici come il limite di riferimento più idoneo per ridurre i rischi per la salute umana che possono derivare dalla prolungata esposizione ai campi elettromagnetici. L’inadeguatezza dell’attuale limite stabilito dal DPCM 23 Aprile 1992 è dimostrata da una serie di fatti precisi e concordanti, che si possono riassumere come segue: 1) in primo luogo, come già detto, il limite non è in linea con i risultati delle più recenti ricerche scientifiche internazionali sul tema, recepite tra l’altro a livello ufficiale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal nostro Istituto Superiore di Sanità; 1) in secondo luogo, il “nuovo” cautelativo limite di 0,2 microTesla è ormai concordemente considerato il limite “minimo” accettabile se si vogliono cercare di evitare o limitare per quanto possibile i danni che potrebbero derivare dai campi elettromagnetici per la salute umana, che non dimentichiamo costituisce nel nostro Paese un “diritto fondamentale dell’individuo”, costituzionalmente garantito dall’articolo 32 della Costituzione (si vedano ad esempio Corte Cost. 26 Luglio 1979, n. 88; Corte Cost., 14 Luglio 1986, n. 184; Corte Cost., 18 dicembre 1987, n. 559; Corte Cost., 27 ottobre 1988, n. 922; Corte Cost., 22 giugno 1990, n. 307; Corte Cost., 18 Aprile 1996, n. 118); 3) in terzo luogo, il disegno di legge relativo alla nuova “Legge quadro sulla 30 protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (Disegno di Legge n. 4273, cosiddetto “Vigni-De Cesaris”), approvato dal Senato della Repubblica in data 14 ottobre 1999 ed attualmente all’esame della Camera di Deputati, prevede che l’Italia si dovrà presto adeguare al suddetto limite massimo di esposizione ai campi elettromagnetici nell’ordine di 0,2 microTesla; 4) in quarto luogo, in attesa dell’adozione della nuova legge quadro nazionale, alcune Regioni, come ad esempio la Regione Veneto, hanno emanato normative regionali che già recepiscono il nuovo limite maggiormente cautelativo per la salute umana di 0,2 microTesla; 5) in quinto luogo, la recente legge della Regione Toscana LR 51/99 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici) prevede l’emanazione di specifiche “direttive attuative”, attualmente in corso di preparazione a livello regionale, che certamente si adegueranno anch’esse, in base a quanto risulta dalle bozze disponibili, al limite cautelativo di 0,2 microTesla come limite massimo per l’esposizione umana ai campi elettromagnetici. La contemporanea sussistenza di questi fatti ha portato in tempi recenti numerose Corti amministrative, civili e penali nel nostro Paese a rivedere la loro posizione che in passato era stata improntata tendenzialmente ad una certa chiusura verso l’adozione in via cautelativa del nuovo limite di 0,2 microTesla, pur nella perdurante vigenza dell’ormai scientificamente “superato” valore di 0,1 milliTesla stabilito dal DPCM 23 Aprile 1992. A tale proposito, merita una particolare attenzione ad esempio l’ordinanza del TAR Veneto del 29 Luglio 1999, nella quale il giudice amministrativo ha per la prima volta affermato la possibilità e l’esigenza di “superare “ il dettato del DPCM 23 Aprile 1992, allorché sia in gioco la tutela della salute umana dai campi elettromagnetici. Il TAR Veneto, nell’ordinanza ricordata, ha affermato, in particolare che “il fatto che non ricorre nella fattispecie alcuna lesione del DPCM 23 Aprile 1992 non è sufficiente ad escludere la pericolosità dell’esposizione ai campi elettromagnetici, posto che (…) i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti di cui al DPCM 23 Aprile 1992 non tengono conto degli effetti a lungo termine” (TAR Veneto, sez. II, ord. 29 luglio 1999, n. 927). Si tratta come si vede di una importante affermazione, basata sul “principio precauzionale”, principio derivato dal diritto internazionale e comunitario, ma ormai entrato pienamente a far parte anche del nostro 31 ordinamento interno, secondo il quale, qualora esista il rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di piena certezza scientifica non può costituire il pretesto per rinviare l’adozione delle misure necessarie per la prevenzione del degrado ambientale o la tutela della salute pubblica. In tal senso, il principio precauzionale è stato adeguatamente definito in dottrina come “principio generale della regolazione della scienza incerta” (così M.Tallacchini, Ambiente e diritto della scienza incerta, in S.Grassi, M.Cecchetti, A.Andronio, Ambiente e Diritto, Firenze, 1999, p. 57). Con specifico riferimento all’inquinamento elettromagnetico, l’applicazione del “principio precauzionale” richiede all’interprete di valutare le contrapposte esigenze del trasposto di energia elettrica mediante elettrodotti (perlopiù ad alta tensione) e le contrapposte esigenze dei cittadini alla tutela della propria salute dai campi elettromagnetici. La valutazione del giusto equilibrio tra tali esigenze contrapposte deve essere fatta tenendo conto che la necessità di una prova del danno patito o patendo in ragione del campi elettromagnetici attuali o prevedibili in considerazione della prevista costruzione di un nuovo elettrodotto deve essere sostituita nel caso di specie dalla più facilmente dimostrabile “ragionevole probabilità” di tale rischio per la salute umana (si veda in tal senso Pret. di Rimini, 12 giugno 1999, n. 697; vedi anche Trib. Milano, ord. 7 ottobre 1999; TAR Veneto, sez. II, ord. 29 giugno 1999, n. 927, con ampio commento di M. Ceruti, in Riv. Giur. Amb., 2000, p. 119). Nel nostro caso, in particolare, né nello Studio di Impatto Ambientale presentato dall’ENEL e successive integrazioni, né nella decisione sulla pronuncia positiva di compatibilità ambientale che si impugna con il presente atto è contenuta alcuna valutazione seria sulle possibili conseguenze legate all’inquinamento elettromagnetico che potrebbero derivare dalla costruzione del progettato elettrodotto per la salute umana. Alla luce degli sviluppi in itinere a livello legislativo, sia nazionale che regionale, tendenti a recepire il limite cautelativo di 0,2 microTesla come limite massimo in grado di limitare entro un ragionevole margine di rischio il limite massimo di esposizione umana ai campi elettromagnetici, secondo i più recenti studi scientifici internazionali, che hanno ormai unanimemente dichiarato scientificamente “superato” il limite di 0,1 milliTesla stabilito dal DPCM 23 Aprile 1992, che senso ha progettare (per l’ENEL) ed approvare (per le pubbliche 32 amministrazioni competenti) un elettrodotto di nuova costruzione che al momento in cui verrà realizzato quasi certamente sarà già “fuorilegge”, ossia in violazione dei nuovi limiti di esposizione ai campi elettromagnetici che presto entreranno in vigore ? Non solo, ma il disegno di legge VigniDe Cesaris, che presto costituirà con tutta probabilità la nuova legge quadro in materia, stabilisce nella versione già approvata dal Senato, che gli enti gestori degli elettrodotti realizzino un piano di monitoraggio delle linee esistenti “entro 24 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa”, per procedere poi al risanamento delle linee che non siano in regola con i nuovi limiti “entro i successivi 12 anni”. In tale contesto, ci chiediamo ancora una volta che senso ha costruire un elettrodotto di alta tensione, che sarà presto fuorilegge e che costerà probabilmente molto alla collettività sia in termini economici (per il necessario adeguamento che si renderà presto necessario per renderlo conforme ai dettami della nuova normativa), sia in termini di rischi per la salute delle popolazioni che vivranno in prossimità dello stesso ? Per tutti i motivi esposti sopra si chiede pertanto a codesto Tribunale di dichiarare l’illegittimità per manifesta illogicità della pronuncia di compatibilità ambientale del progettato elettrodotto che ha concluso la procedura della valutazione di impatto ambientale dello stesso, senza aver adeguatamente esaminato l’impatto negativo che l’elettrodotto (una volta realizzato) avrà sulle popolazioni interessate in considerazione dell’inquinamento elettromagnetico che esso genererà. Le autorità competenti, in sede di Conferenza di Servizi per l’adozione della pronuncia di VIA, avrebbero dovuto invece richiedere all’ENEL di presentare già uno studio serio ed approfondito sui prevedibili effetti del progetto sulla salute umana, basato sul criterio cautelativo di 0,2 microTesla, come peraltro era stato inizialmente richiesto dal Dipartimento Provinciale dell’ARPAT di Siena nella prima fase dell’istruttoria per il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale (doc. 6, p.18). 9.- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA Sempre in tema di prevenzione dei rischi per la salute umana che potrebbero derivare in considerazione del prevedibile inquinamento elettromagnetico che sarà generato dal progettato elettrodotto, la Regione, nella pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto impugnata 33 (doc. 1, p. 6, lettera P) rinvia “alla fase di redazione del progetto esecutivo l’ottimizzazione del tracciato definitivo dell’elettrodotto, da effettuarsi mantenendo un costante raccordo con il dipartimento provinciale dell’ARPAT di Siena, al fine di valutare gli effetti relativi ai controlli dei campi elettromagnetici”. Tale impostazione e’ viziata da irragionevolezza. Infatti, una volta approvato il tracciato del progetto in sede di rilascio della pronuncia positiva di VIA, sicuramente non sarà più possibile “spostare” la posizione dei sostegni anche perché ciò risulterebbe in molti casi impossibile in considerazione dello stato dei luoghi nell’area prescelta per la costruzione dell’elettrodotto, che prevede ad esempio l’attraversamento di colli e promontori talvolta molto scoscesi, la vicinanza a corsi d’acqua, il passaggio in prossimità di siti di alto valore paesaggistico ed architettonico ed all’interno del borgo di Rosia. A noi risulta, anche se non abbiamo il riscontro documentale, che l’ENEL abbia compiuto solo parziali studi sulla distanza di alcuni fabbricati siti in Pian della Speranza ed in Rosia dal progettato elettrodotto, ma solo sulla base del criterio della distanza e non sulla base del criterio cautelativo di induzione elettromagnetica internazionalmente accettato a livello scientifico di 0,2 microTesla. Bisognava invece valutare preventivamente, con un certo livello di approfondimento e con un approccio precauzionale gli effetti dell’inquinamento elettromagnetico che si riverseranno sulla popolazione se il progettato elettrodotto verrà realizzato, ed eventualmente scegliere un percorso od un progetto alternativo allo stesso. Per quanto esposto sopra la decisione di pronuncia di compatibilità ambientale che si impugna si appalesa viziata da eccesso di potere per irragionevolezza e deve essere annullata. PER QUESTI MOTIVI Si insiste per l’annullamento degli atti a provvedimenti impugnati, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. Si depositano i seguenti documenti. 1) Verbale della Conferenza di Servizi del 24 Luglio 2000. 2) Riassunto delle osservazioni presentate da cittadini ed aziende contro il progetto di elettrodotto. 3) Osservazioni presentate dai cittadini riuniti nel Comitato contro l’elettrodotto (Luglio 1999). 4) Studio di Impatto Ambientale dell’ENEL dell’Aprile 1998 – Sintesi non tecnica. 34 5) Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale dell’ENEL del Dicembre 1999. 6) Relazione istruttoria della Regione Toscana sullo Studio di Impatto Ambientale del Marzo 2000. 7) Verbale della Conferenza di Servizi interna del 4 Aprile 2000. 8) Verbale della Conferenza di Servizi del 21 Aprile 2000. 9) Verbale della Conferenza di Servizi del 28 Giugno 2000. 10) Schede del “Progetto Bioitaly” sul SIC n.89 (Montagnola Senese). 11) Schede del “Progetto Bioitaly” sul SIC n.92 (Alta Merse). 12) Schede sul Progetto LIFE NATURA co-finanziato dalla Comunità Europea (1996-1998). 13) Commissione Europea, “Managing Natura 2000 Sites” (Gestire i siti Natura 2000), Aprile 2000. 14) Sintesi incontro del Servizio Conservazione Natura del Ministero dell’Ambiente con Regioni, Province Autonome e Federparchi del 14 Febbraio 2000 su SIC e ZPS. 15) Osservazioni presentate dal Comitato contro l’elettrodotto (Aprile- Luglio 2000) 16) Autorizzazione paesaggistica del Comune di Sovicille del 24 Luglio 2000. 17) Verbali delle riunioni della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Sovicille del 15 Giugno e del 20 Luglio 2000. Siena, 9 novembre 2000 Avv. Pier Paolo Poggioni Avv. Massimiliano Montini 35