ricorso - Comune di Siena

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ricorso - Comune di Siena
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
TOSCANA-FIRENZE
RICORSO
Per 1) Romano Luperini, nato a Lucca, il 06/12/1940, residente in Loc. Orgia (Sovicille), C.F.
LPRRMN40T06E715S; 2) Nicese Federico, nato a Napoli, il 01/01/1926, residente in Loc. Orgia
(Sovicille), C.F. NCSFRC26A01F839F; 3) Francesca Farabollini, nata a Camerino (MC), il
02/04/1937, residente in Loc. Orgia, C.F. FRBFNC37D42B474J; 4) Alfredo Camozzi, nato a
Bondeno (FE), residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille), C.F. CMZLRD49S29A9652; 5)
Mario Pesucci, nato a Sovicille, 15/06/1919, residente in via Torri 136, in Loc. La Poderina, C.F.
PSCMRA19H15I877H, in proprio in qualità di legale rappresentante di Azienda Agraria La
Poderina di Pesucci Mario; 6) Alessandro Tuoni, nato a Abbadia San Salvatore, il 30/12/1938,
residente in Loc. Il Poggacio (Sovicille), C.F. TNULSN38T30A006Y, in proprio e in qualità di
socio accomandatario di Il Poggiaccio S.A.S.; 7) Daniele Rizzardini, nato a Milano, il 30/10/1952,
domiciliato in Loc. Borgo Pretale (Sovicille), in proprio e in qualità di legale rappresentate di
Gestioni Borgo Pretale S.R.L.; 8) Silvio Gentile, nato a S. Andrea Jonio (CZ), il 05/09/1935,
residente in Podere La Castellina, (Sovicille), C.F. GNTSLV35P05I266R, in prprio e in qualità di
legale rappresentante Azienda Agraria La Castellina; 9) Chiara Ancona, nata a Trieste, il
11/07/1938,
residente
in
via
Provinciale
51,
Pievescola
(Casole
d’Elsa),
C.F.
NCNCHR38L51L424D; 10) Lucia Boni, nata a Savignano Sul Panaro (MO), il 08/01/1944,
residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille), C.F. BNDLCU44A4BI473Y; 11) Linda Bof,
nata a Crocetta del Montello (TV), il 18/04/44, residente in Loc. Motrano (Sovicille), C.F.
BFOLND44D58C670P; 12) Massimo Damiano Donati, nato a Roma, il 08/03/1957, residente in
Loc. Montestigliano (Sovicille), C.F. DNTMSM57C08H501E, in proprio e in qualità di legale
rappresentante di Montestigliano S.R.L.; 13) Antonella Gonnelli, nata a Siena, il 07/11/1957,
residente in Podere La Casella 266 (Sovicille), C.F. GNNNNL57S47I726F; 14) Francesca Ciali,
nata a Siena, il 28/08/1975, residente in Loc. Barontoli 309 (Sovicille), C.F. CLIFNC75M68I726N;
15) Thomas Johann Niebler, nato a G teborg (Svezia), il 18/02/1958, residente in Loc. Colombino
244a (Sovicille), C.F. NBLTMS58B18Z132Y; 16) Simonetta Pepi, nata a Monteroni D’Arbia (SI),
il 19/11/1959, residente in Loc. Colombino 244a (Sovicille), C.F. PPESNI59S591605V; 17) Maria
Gloria Raveggi, nata a Siena, il 01/10/1935, residente in via C. Cittadini 6, Siena, C.F.
RVGMGL35R41I726S; 18) Donatella Roncucci Carli, nata a Siena, il 03/07/1953, residente in via
Vicolo del Forcone 19, Siena, C.F. RNCDTL56C41I726U; 19) Paola Agostinelli, nata a Osimo
(AN),
il
03/07/1953,
residente
in
via
del
Mulino
16,
Brenna
(Sovicille),
C.F.
GSTPLA53L43G157V; 20) Luciano Fiordoni, nato a Siena, il 13/12/1950, residente in Podere La
Casella (Sovicille), C.I. AD5809978; 21) Marta Fusai, nata a Siena, il 22/04/1963, residente a via
del Colle 22, Siena, C.F. FSUMRT63D62I726I; 22) Alberto Facco, nata a Ponte nelle Alpi (BL), il
02/12/1953, residente in via del Pratini 25/B, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. FCCLRT53T02B662A;
23) Carla Marchi, nata a Siena, il 05/12/1939, residente in via de Gasperi 32 (Sovicille), C.F.
MACCRL39T45I726U; 24) Francesca Brocchi, nata a Siena, il 23/12/1972, residente in via della
Ruga 10, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. BRCFNC72T63I726H; 25) Giovanna Ferri, nata a Monteroni
d’Arbia (SI), il 28/02/1953, residente in Loc. Caldana 203 (Sovicille), C.F. FRRGNN53B68F605V;
26) Eva Maria Arnds, nata a Hannover (Germania), il 05/03/1931, residente in via dei Pratini 18,
Loc. Orgia (Sovicille), C.F. RNDVMR31C45Z112P; 27) Vittorio Ricucci, nato a Roma, il
16/06/1941, residente in via dei Pratini 18, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. RCCVTR41H16H501A; 28)
Piergiorgio Bertolozzi, nato a Torino, il 13/12/1958, residente in via Costa 77, Ancaiano (Sovicille),
C.F. BRTPGR58T13L219D; 29) Giancarlo Pirelli, nato a Pioltello (MI), il 06/03/1948, residente in
Loc. Casa Corsini, Ancaiano (Sovicille), C.F. PRLGCR48C06G686D; 30) Fabio Conti, nato a
Siena, il 01/08/1957, residente in Loc. Tonni 76 (Sovicille), C.F. CNTFBA 57MO1I726N; 31)
Claudio Carli, nato a Sovicille, il 21/11/1952, residente in Loc. Malignano 114 (Sovicille), C.F.
CRLCLD52S21I877L; 32) Helen Ampt, nata a Melbourne, Australia, il 01/12/1948, residente in
Loc. Tonni 76 (Sovicille), C.F. MPTHLN48T41Z700T; 33) Andrea Battino Viterbo, nato a Il Cairo,
Egitto,
il
23/12/1947,
residente
in
Via
Bagnaia
37,
Ancaiano
(Sovicille),
C.F.
BTTNDR47T23Z336D; 34) Giovanni Benocci, nato a Siena, il 30/01/1965, residente in Loc.
Molino del Palazzo 19, Rosia (Sovicille), C.F. BNCGNN65A30I728U; 35) Ludovico Petroni, nato a
2
Siena,
il
14/07/1960,
residente
in
Loc.
Gallena,
Pievescola
(Casole
D’Elsa),
C.F.
PTRLVC60L14I726U; 36) Vasco Fabiani, nato a Castelnuovo B.ga (SI), il 18/11/1949, residente in
Loc. Casino di Torri, Rosia (Sovicille), C.F. FBNVSC49S18C227B; 37) Roberto Mancini, nato a
Siena, il 24/04/45, residente in Loc. Casa Rosi, Ancaiano (Sovicille), C.F. MNCRRT45D24I726Y;
38) Piero Baronti, nato a Fucecchio, il 04/12/1950, in qualità di legale rappresentante di
LEGAMBIENTE TOSCANA – Onlus, domiciliato per la carica in Firenze, Via G. Orsini 44; 39)
Roberto Bocci, nato a Siena, il 28/04/1972, residente in via Caldana di Sotto 196 (Sovicille), C.F.
BCCRRT72D28I726K; 40) Angela Bindi, nata a Sovicille, il 03/12/1959, residente in via Nuova
183 (Sovicille), C.F. BNDNGL59T43I877B; 41) Margherita Milanesi, nata a Siena, il 08/01/1977,
residente in via Nuova 183 (Sovicille), C.F. MLNMGH77A48I726R; 42) Paraskevi Spantidaki, nata
ad Atene (Grecia), il 29/04/1972, residente in Via D. Neri 53, Loc. Costalpino, Siena, C.F.
SPNPSK72D69Z115U; 43) Anastasia Levi, nata a Roma, il 06/02/1973, residente in Loc. Poggiali
200, San Rocco a Pilli (Sovicille), C.F. LVENTS73B46H501I; 44) Emanuele Piazzesi, nato a Lodi,
il 26/08/1970, residente in Loc. Poggiali 200, San Rocco a Pilli (Sovicille), C.F.
PZZMNL70M26E6486; 45) Serafina Carcione, nata a Nürmberg (Germania), il 29/09/1973,
residente in Loc. Poggiali 200, San Rocco a Pilli (Sovicille), C.F. CRCSFN73P69Z112W; 46)
Manuela Levi, nata a Roma, il 26/05/1970, residente in Loc. Poggiali 200, San Rocco a Pilli
(Sovicille), C.F.LVEMNL70E66H501O; 47) Armando Conte, nato a Avezzano (AQ), il
01/01/1972,
residente
in
Loc.
Poggiali
200,
San
Rocco
a
Pilli
(Sovicille),
C.F.
CNTRND72A01A515P; 48) Benedetta Calchetti, nata a Arezzo, il 07/07/1973, residente in Loc.
Poggiali 200, San Rocco a Pilli (Sovicille), C.F. CLCBDT73L47A390G; 49) Carlos Hankache, nato
a Bajkinta (Libano), il 09/04/1960, residente in Podere S. Domenico 203/H (Sovicille), C.F.
HNKCLS60D09Z229W; 50) Giovanna Mazzini, nata a Siena, il 09/04/1967, residente in Podere S.
Domenico 203/B (Sovicille), C.F. MZZGNN67D49I726T; 51) Manuele Scarpellieri, nato a San
Giuliano Terme (PI), il 05/10/1953, residente in Podere S. Domenico 203/E (Sovicille), C.F.
SCRMNL53R45A562A; 52) Gino Marchetti, nato a Sovicille, il 07/04/1916, residente in Loc.
Casino di Torri (Sovicille), C.F. MRCGNI16D07I877Z; 53) Marianella Lassueur, nata a Siena, il
3
05/11/1965, residente in P.zza Paolini 4, Torri (Sovicille), C.F. LSSMNL65S45I726M; 54) Daniela
Ghezzi, nata a Milano, il 03/01/1952, residente in P.zza Paolini 5, Torri (Sovicille), C.F.
GHZDNL52A43F205Z; 55) Claudio Limonta, nato a Milano, il 13/05/1955, residente in P.zza
Paolini 5, Torri (Sovicille), C.F. LMNCLD55E13F205Z; 56) Rossana Sancasciani, nata a Sovicille,
il 08/10/1961, residente in Via del Borgo 71, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. SNCRSN61R48I877O;
57) Fabrizio Gazzarri, nato a Roccastrada (GR), il 01/08/1956, residente in Via Amendola, Loc.
Rosia (Sovicille), C.F. GZZFRZ56M01H449X; 58) Antonio Buonadonna, nato a Aliminusa (PA), il
20/01/1956, residente in Via delle Scale 9, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. BNDNNN56A20A203X;
59) Franco Cerretani, nato a Civitella Paganico, il 23/10/1958, residente in Via Massetana 123, Loc.
Rosia (Sovicille), C.F. CRRFNC58F23C782Y; 60) Udo Lorenz, nato a Essen (Germania), il
12/06/1956, residente in Via Borgo 24, Torri (Sovicille), C.F. LRNDNT56H12Z112A; 61) Rosetta
Meacci, nata a Foiano di Chiana (AR), il 13/10/1963, residente in Via delle Rocce 32, Loc. Rosia
(Sovicille), C.F. MCCRTT63R53D649A; 62) Danilo Nocentini, nato a Siena, il 03/07/1966,
residente in P.zza Centrale 13, Torri (Sovicille), C.F. NCNDNL58L03I726U; 63) Leonardo
Sancasciani, nato a Sovicille, il 26/01/1966, residente in Via delle Rocce 32 (Sovicille), C.F.
SNCLRD66A26I877M; 64) Randall Stratton, nato negli Stati Uniti d’America, il 17/02/1945,
residente in Loc. Spannocchia (Chiusdino), C.F. STRRDL45B17Z404T; 65) Susanna Rosa, nata a
Firenze, il 21/06/1953, residente in Via Massetana 83, Loc. Rosia (Sovicille), C.F.
RSOSNN53H61D612V; 66) Simonetta Franci, nata a Siena, il 10/07/1960, residente in Via della
Ruga 10, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. FRNSNT50L50I726Q; 67) Fabio Franci, nato a Siena, il
13/02/1946, residente in Via della Ruga 10, Loc. Orgia (Sovicille), C.F. FRNFBA46B13I726Q; 68)
Tito Petrini, nato a Sovicille, il 10/03/1936, residente in Vicolo della Chiuse 27, Loc. Rosia
(Sovicille), C.F. PTRTTI36C10I877M; 69) Giuliana Masiero, nata a Castelnuovo B.ga (SI), il
15/08/1962, residente in Via F. Cerboni 51, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. MSRGLN62M55C227Q;
70) Gino Carli, nato a Sovicille, il 27/02/1924, residente in Via del Borgo 59, Loc. Rosia
(Sovicille), C.F. CRCGNI24B27I877S; 71) Renzo Rosa, nata a Lucca, il 18/12/1926, residente in
Loc. Meletrino, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. RSORNZ26T18E715X; 72) Giorgio Larini, nato a
4
Milano, il 03/10/1932, residente in Via A. Toscanini 19, Loc. Rosia (Sovicille), C.F.
LRNGCN32E03F205T; 73) Domitilla Nonis, nata a Roma, il 31/01/1961, residente in Loc. Tonni
111 (Sovicille), C.F. NNSDTL61A71H201N; 74) Claudio Brunettini, nato a Buenos Aires
(Argentina), il 05/07/1954, residente in Loc. Tonni 98, C.F. BRNCLD54L05Z600R; 75) Caterina
Riccobono, nata a Palermo, il 08/11/1952, residente in Loc. Tonni 98, C.F. RCCCRN52S48G273J;
76) Marisa Biagi, nata a Chiusdino, il 03/02/1939, residente in Via Borgo 71, Loc. Rosia (Sovicille),
C.F. BGIMRS39B43C661S; 77) Elisabetta Grandi, nata Firenze, il 25/01/1968, residente in Via
Borgo 71, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. GRNLBT68A65D612T; 78) Simona Bianciardi, nata a Siena,
il 30/09/1972, residente in Loc. Orgia, C.F. BNCSMN72P70I726J; 79) Rosanna Grazzini, nata a
Siena, il 17/02/1953, residente in Loc. Orgia, C.F. GRZRNN53B47I726D; 80) Fabio Bianciardi,
nato a Siena, il 15/01/1947, residente in Loc. Orgia, C.F. BNCFBA47A15I877B; 81) Anna Maria
Rossi, nata a Sassari, il 10/05/1940, domiciliata in Loc. Le Reniere, Loc. Rosia (Sovicille), C.F.
RSSNMR40E50I452H, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Fattoria Le Reniere SNC
di Anna Maria Rossi e C.; 82) Giovanni Locatelli, nato a Desio (MI), il 31/10/1938, domiciliato in
Loc. Le Reniere, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. LCTGNN38R31D286M ; 83) Franco Pescia, nato a
Orero
(GE),
il
20/08/1943,
residente
a
Loc.
Molinello,
Torri
(Sovicille),
C.F.
PSCFNC43M204093F; 84) Giovanni Salvadori, nato a Siena, il 25/03/1957, residente in Via Nuova
183, Sovicille, C.F. SLVGNN57C25I726Y; 85) Daniela Baraldo, nata a Monselice (PD),
il
25/07/1955, residente a P.zza Franceschini 4, Belforte (Chiusdino), C.F. DRLDNL55L65F502P;
86) Francesco Sandi, nato a Padova, il 16/01/1966, residente in Loc. Spannocchia 174 (Chiusdino),
C.F. SNDFNC66A16G224P; 87) Damiano Donati, nato a Roma, il 27/11/1971, residente in Loc.
Serravalle 24, Rosia (Sovicille), C.F. DNTDMN71S27H501H; 88) Giancarlo Donati, nato a
Bologna, il 05/11/1933, residente in Corso Bencivenni 29, Mercatello sul Metauro (PV), C.F.
DNTGCR33S05A9444B; 89) Marta Donati, nata a Roma, il 05/09/1967, residente in Loc.
Montestigliano 55, Loc. Rosia (Sovicille), C.F. DNTMRT67P45H501F; 90) Andrea Borracelli, nato
a Siena, il 02/05/1960, residente in Via del Colle 60, Siena e domiciliato in Loc. Montestigliano
(Sovicille), C.F. BRRNDR60E21726D, in proprio e in qualità di legale rappresentante di
5
Poggiarello di Stigliano SAS; 91) Mario Borracelli, nato a Sovicille, il 30/03/1927, residente in
Poggiarello di Stigliano (Sovicille), C.F. BRRMRA27C30I877N; 92) Maria Savino, nata a San
Giovanni Rotondo (FG), il 05/10/1963, residente in Loc. Poggiarello di Stigliano (Sovicille), C.F.
SVNMRA63R45H926F; 93) Piergiorgio Rugi, nato a Siena, il 10/07/1949, residende in Loc. La
Poderina, Via Torri 136 (Sovicille), C.F. RGUPGR49L10I726N; 94) Stefano Pesucci, nato a Siena,
il 07/07/1949, residente in Loc. La Poderina, Via Torri 136 (Sovicille), C.F. PSCSFN49L07I726V;
95) Stefania Pesucci, nata a Sovicille, il 31/07/1954, residente in Loc. La Poderina, Via Torri 136
(Sovicille), C.F. PSCSFN54L71I877I; 96) Guido Pacchioni, nato a Gambara (BS), il 17/12/1944,
residente in Via del Borgo 71, Rosia (Sovicille), C.F. PCCGDU44T17D891P; 97) Davidica
Ronchetti, nata a Volongo, il 19/11/1944, residente in Via del Borgo 71, Rosia (Sovicille), C.F.
RNCDDC44S59M116N; 98) Roberto Tredeschi, nato a Castenedolo (BS), il 08/01/1952, residente
in Podere San Vittorio (Sovicille), C.F. TRBRRT52A08C293D; 99) Adriana Rossi, nata a
Mercatello sul Metauro, il 01/04/1932, residente in Loc. Montestigliano 55, Rosia (Sovicille), C.F.
RSSMDR32D41F135L; 100) Luca Bianciardi, nato a Siena, il 07/01/1977, residente in Loc. Orgia,
C.F. BNCLCU77A07I726I; 101) Nicola Bianciardi, nato a Siena, il 07/01/1977, residente in Loc.
Orgia, C.F. BNCNCL77A07I726B; 102) Maria Luisa Gallino, nata a Torino, il 04/05/1940,
residente in Loc. Orgia, C.F. GLLMLS40E44L219D; 103) Marcello Cateni, nato a Sovicille, il
17/11/1955, residente in Loc. Orgia, C.F. CTNMCL55R17I877I; 104) Emilia Maellaro, nata a
Campobasso, il 11/04/1959, residente in Via Leopardi 4, Sovicille, C.F. MLLMLE59D51B519T;
105) Guerrino degli Esposti, nato a Savigno (BO), il 05/01/1941, residente in Via Bagnaia 37,
Ancaiano (Sovicille), C.F. DGLGRN41A05I474X; 106) Paolo Battino Viterbo, nato a Milano, il
06/01/1974, residente in Loc. Cetinale 231, Ancaiano (Sovicille), C.F. BTTPLA74A06F205I; 107)
Monalda Paciotti, nata a Siena, il 17/01/1953, residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille),
C.F. PCTMLD53A57I726P; 108) Amy Regina Kabat, nata a New York (Stati Uniti d’America), il
19/08/1953, residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano (Sovicille), C.F. KBTMRG53M59z404Q; 109)
Alessandra Camozzi, nata a Urbino (PS), il 24/12/1981, residente in Via Bagnaia 37, Ancaiano
(Sovicille), C.F. CMZLSN81T64L500U; 110) Daniela Mugellli, nata a Siena, il 16/02/1960,
6
residente in Via delle Cantine, Loc. Torri (Sovicille), C.F. MGLDNL60B56I726J; 111) Roberto
Micheletti, nato a Firenze, 06/12/1951, residente in Via delle Cantine, Loc. Torri (Sovicille), C.F.
MCHRRT51T06D612S; 112) Fulco Pratesi, nato a Roma, il 06/09/1934, in qualità di legale
rappresentante dell’Associazione italiana per il World Wide Fund For Nature (WWF) – Onlus,
domiciliato per la carica in Roma, Via Garigliano 57; 113) Daniela Dussin, nata a Maser (TV), il
14/01/1960, in qualità di legale rappresentante di CO.NA.CE.M. (Coordinamento Nazionale per la
tutela dai campi elettromagnetici), domiciliata per la carica in Riese Pio X (TV), Via Aurelia 32/A,
Loc. Vallà; elettivamente domiciliati in Firenze, Via Cavour 64 presso e nello Studio dell’Avv. Pier
Paolo Poggioni che li rappresenta e difende, congiuntamente e/o disgiuntamente, all’Avv.
Massimiliano Montini per mandato a margine del presente atto:
-ricorrenti
contro
-
REGIONE TOSCANA in persona del Presidente p.t della Giunta Regionale;
-
PROVINCIA DI SIENA in persona del Presidente p.t. della Giunta Provinciale;
-
COMUNE DI SOVICILLE (SI) in persona del Sindaco p.t.;
-
COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI) in persona del Sindaco p.t.;
-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro p.t.;
-
Soprintendenza per i beni architettonici per le Province di Siena e Grosseto, in persona del
-resistenti
Soprintendente p.t.;
-
ENEL Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.;
-
ENEL Distribuzione S.p.A.- Compartimento di Firenze, in persona del legale rappresentante
p.t.
-controinteressati
PER L’ANNULLAMENTO
1) del verbale della Conferenza di Servizi della Regione Toscana adottato ex art. 14 L. 241/1990 in
data 24 Luglio 2000, notificato con documento prot. n. 108/2302/09-02-02 del 28/07/00 dell’Area
Extradipartimentale “Sviluppo sostenibile e controllo ecologico” della Regione Toscana in data 7
Agosto 2000 al Comune di Sovicille (doc. 1) con cui viene espresso parere favorevole alla richiesta
7
di compatibilità ambientale presentata dall’ENEL con riferimento al progetto di elettrodotto ad alta
tensione (132 Kv) Pian della Speranza- Rosia.
2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso.
FATTO
L’ENEL Distribuzione S.p.A. ha presentato in data 17 Maggio 1999 alla Regione Toscana una
richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale con riferimento al progetto per la costruzione di
un elettrodotto di alta tensione (132 Kv) di circa 16 chilometri che doveva collegare Pian della
Speranza, località sita in Comune di Casole d’Elsa (Provincia di Siena) ad Orgia, località sita in
Comune di Sovicille (Provincia di Siena). L’opera è soggetta a procedura di valutazione di impatto
ambientale (VIA) regionale, ai sensi della LR 79/1998. Il procedimento istruttorio ha preso avvio in
data 21 maggio 1999. Nell’ambito del procedimento istruttorio, numerosi cittadini e aziende
agrituristiche hanno presentato osservazioni e memorie relative ai prevedibili impatti del progetto
con il territorio interessato (doc. 2). In particolare, numerosi cittadini, la maggiorparte dei quali
residenti in prossimità dei luoghi che dovrebbero essere attraversati dal progettato elettrodotto, si
sono riuniti in un apposito Comitato contro l’elettrodotto, costituitosi spontaneamente a seguito
della raccolta di 2000 firme di cittadini della zona, ed hanno presentato all’ente competente per il
rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale precise ed accurate osservazioni sulle ragioni
dell’opposizione popolare al progetto (doc. 3).
Nel corso del procedimento istruttorio, i cittadini, la stessa Regione Toscana, gli enti locali
interessati, nonché l’ARPAT, evidenziavano varie carenze nell’iniziale “Studio di Impatto
Ambientale” (doc. 4) presentato dall’ENEL a corredo della richiesta di pronuncia di compatibilità
ambientale. Per rimediare, anche se solo parzialmente, a tali carenze, l’ENEL, su richiesta della
Regione Toscana, presentava nel Dicembre 1999 un documento di “Integrazioni allo Studio di
Impatto Ambientale” (doc. 5). Il documento contente le “Integrazioni” presentato dall’ENEL a dire
il vero non fugava tutti i dubbi e non rimediava a tutte le carenze originarie del progetto evidenziate
dai cittadini e dagli enti locali interessati. Malgrado ciò, il responsabile dell’Area
Extradipartimentale Sviluppo Sostenibile della Regione Toscana nella propria “Relazione Istruttoria
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sullo Studio presentato per la pronuncia di compatibilità ambientale” del marzo 2000 affermava
quanto segue: “si propone l’emanazione di un parere favorevole alla richiesta di compatibilità
ambientale dell’ENEL”, nel rispetto di alcune generiche e poco incisive prescrizioni (doc. 6, p. 26).
Frattanto, forse a seguito della forte opposizione popolare al progetto, nonché delle numerose
riserve manifestate dagli stessi enti locali interessati (Provincia di Siena, Comuni di Sovicille e
Casole d’Elsa) (doc. 6, p. 20), l’ENEL aveva deciso di modificare parzialmente il progetto
originario di elettrodotto arretrando la centrale elettrica di circa due chilometri rispetto al progetto
iniziale, in modo da allontanarla dal pittoresco centro abitato di Orgia, per posizionarla invece
all’interno dell’area di proprietà della Bayer Biologicals S.p.A., sita in località Bellaria di Rosia
(Comune di Sovicille). In tal modo la lunghezza del progettato elettrodotto si riduceva a circa 14
chilometri.
Per l’approvazione della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, l’ente procedente
(Regione Toscana) conveniva dapprima una Conferenza di Servizi Interna alla Regione Toscana,
alla quale venivano invitati i rappresentanti di tutte le strutture dipartimentali e le agenzie regionali
coinvolte nella procedura di approvazione del progetto. La Conferenza di Servizi Interna si svolgeva
in data 4 aprile 2000 e si limitava in realtà a recepire pedissequamente la proposta di parere
favorevole al progetto, con le relative generiche e poco incisive prescrizioni, contenute nella già
citata “Relazione Istruttoria” dell’Area Extradipartimentale Sviluppo Sostenibile della Regione
Toscana redatta nel Marzo 2000 (doc. 7).
Successivamente, l’ente procedente indiceva una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’articolo 14
della Legge 241/1990, invitando gli enti interessati dal progetto ad esprimersi sulle materie di loro
competenza ai fini del rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta richiesti dalla legge come prerequisito per il rilascio definitivo della pronuncia di compatibilità ambientale. La Conferenza di
Servizi, nella prima riunione del 21 Aprile 2000, non era in grado di deliberare immediatamente
sull’ordine del giorno previsto, soprattutto a seguito delle riserve avanzate dal Comune di Casole
d’Elsa (doc. 8). Nella successiva riunione del 28 Giugno 2000, i Comuni di Casole d’Elsa e di
Sovicille affermavano di non avere ancora esaurito il proprio iter procedimentale per il rilascio dei
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nulla osta paesaggistici di loro competenza (doc. 9). La Conferenza di Servizi veniva pertanto
riconvocata per il 24 Luglio 2000 per l’assunzione della decisione finale. Quindi, in data 24 Luglio
2000, assente tra gli altri il Comune di Casole d’Elsa, il Comune di Sovicille interveniva
esprimendo il proprio nulla osta paesaggistico al progetto di elettrodotto. La Conferenza di Servizi
deliberava pertanto di esprimere, ai sensi dell’articolo 18 della LR 79/1998, pronuncia positiva di
compatibilità ambientale dell’opera in oggetto, con alcune prescrizioni, molte delle quali a dire il
vero meramente ripetitive delle originarie prescrizioni istruttorie già contenute nella “Relazione
Istruttoria” dell’Area Extradipartimentale Sviluppo Sostenibile della Regione Toscana del Marzo
2000 (doc. 1).
Gli atti e provvedimenti impugnati sono illegittimi, alla stregua dei seguenti
MOTIVI
1.- VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DEL DPR
357/1997, NONCHE’ DELLA DIRETTIVA CE 92/43.- ECCESSO DI POTERE PER
ERORNEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO, ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’,
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA.
Il DPR 357/1997, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva CE 92/43 relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (la
cosiddetta direttiva CE “Habitats”), prevede l’istituzione in tutto il territorio europeo di una serie di
aree protette che andranno a costituire la rete ecologica “Natura 2000”. La competenza circa
l’individuazione delle aree protette all’interno degli Stati Membri spetta alle autorità nazionali di tali
Stati. In Italia, l’identificazione delle zone protette è stata condotta dalla Regioni, nell’ambito del
“Progetto Bioitaly”. In particolare, per quanto riguarda la Toscana la rete delle zone protette è stata
ufficialmente designata con delibera del Consiglio Regionale n. 342 del 10 novembre 1998 (doc.
…). L’ufficializzazione definitiva di tutta la rete ecologica “Natura 2000”, anche se avrebbe dovuto
avvenire al più tardi entro il 10 Giugno 1998 ai sensi dell’articolo 4 della direttiva CE 92/43, è
ancora in corso a livello comunitario, ma in Toscana la tutela delle aree protette individuate è già fin
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da ora assicurata in virtù della LR n. 56 del 6 aprile 2000 (Norme per la conservazione e la tutela
degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche).
Le aree protette individuate sulla base della direttiva CE “Habitats” si dicono “siti di importanza
comunitaria” (SIC). L’articolo 2, lettera m, del DPR 357/1997 definisce un sito di importanza
comunitaria come “un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche a cui appartiene, contribuisce in
modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’Allegato A o di
una specie di cui all’Allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre,
contribuire in modo significativo alla coerenza delle rete ecologica ‘Natura 2000’ di cui all’articolo
3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni
biogeografiche in questione.”
Si noti che il tracciato del progettato elettrodotto andrebbe ad interferire con due SIC, in particolare
il SIC n. 89 (Alta Merse) ed il SIC n. 92 (Montagnola Senese). Tali SIC contengono habitat naturali
e numerose specie di flora e di fauna protette sulla base degli Allegati al DPR 357/1997, così come
mutuati dagli Allegati alla direttiva CE 92/43. In particolare, dalle schede ufficiali di designazione
dei SIC n. 89 (Alta Merse) e n. 92 (Montagnola Senese), allegate alla lista ufficiale dei siti di
interesse comunitario individuati dall’Italia, nell’ambito del “Progetto Biotaly” (docs. 10 e 11)
possono trarsi numerose informazioni utili sugli habitat e le specie di fauna e di flora presenti in
detti siti.
Ad esempio, il SIC n. 89 (Montagnola Senese) è definito nelle schede del “Progetto Biotaly” come
“un’area sub-montana prevalentemente boscata” e “prevalentemente occupata da ecosistemi
forestali stabili” (doc. 10). Si tratta inoltre di “un’area con un buon livello di naturalità diffusa ad
elevata biodiversità di specie e di habitat”. All’interno del sito sono state censite 23 specie di fauna
protette ai sensi del DPR 357/1997, tra cui in particolare alcuni uccelli predatori migratori, come il
biancone e il falco, o stabili, come lo sparviero, il gheppio, l’assiolo, alcuni anfibi, come il tritone
crestato, ed alcuni mammiferi. Quanto alle specie di flora protette presenti nel sito, si possono citare
in particolare i castagneti e le foreste di leccio Quercus Ilex.
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Per quanto riguarda invece il SIC n. 92 (Alta Merse), esso è definito nelle schede del “Progetto
Biotaly” come “un’area collinare in gran parte coperta di boschi di cerro e roverella con leccio e
sughera nei versanti più caldi, castagno in quelli più freschi, dove si formano boschi misti a
Carpinus betulus” (doc. 11). Anche questa area è inoltre definita come “in gran parte occupata da
ecosistemi forestali stabili”. Da notare che all’interno del SIC Alta Merse si trovano altresì due
riserve naturali preesistenti alla designazione del SIC stesso, la Riserva Naturale Statale Tocchi e la
Riserva Naturale Provinciale Alta Merse. Si noti, che quest’ultima in particolare, è stata oggetto di
un recente (1996-1998) finanziamento di 263.000 EURO (oltre 500 milioni di lire) nell’ambito del
programma di finanziamenti ambientali promosso e gestito dalla Comunità Europea “LIFE Natura”.
Il finanziamento, richiesto e co-finanziato dalla Provincia di Siena e dalla Regione Toscana, era
destinato in particolare alla tutela degli habitat riproduttivi di alcune specie minacciate di avifauna,
sia residente che migratoria, tra cui in particolare il falco pellegrino (doc. 12). All’interno del sito
sono state censite 29 specie di fauna protette ai sensi del DPR 357/1997, tra cui in particolare alcuni
uccelli predatori migratori, come il nibbio, il biancone e il falco, o stabili, come il gheppio, alcuni
mammiferi, come la martora, il gatto selvatico, la lontra e la puzzola, alcuni invertebrati, come il
lepidottero Callimorpha Quadripuntata. Quanto alle specie di flora protette presenti nel sito, si
possono citare in particolare i boschi di cerro Quercus Cerris e roverella Quercus Pubescens, con
leccio Quercus Ilex e sughera o castagni e carpino bianco Carpunis Betulus.
Una volta che la Commissione Europea avrà ufficializzato la lista dei siti appartenenti alla rete
ecologica “Natura 2000”, i SIC individuati dagli Stati Membri diverranno zone speciali di
conservazione (ZSC), e le Regioni ai sensi dell’articolo 4 del DPR 357/1997 dovranno prevedere
per la loro conservazione specifiche misure pro-attive di conservazione, che implicheranno anche
l’adozione di appositi piani di gestione. Si noti, a tale proposito che nell’ambito della Regione
Toscana, tale competenza è stata delegata alle Province, in base all’articolo 3 della LR Toscana
56/2000. Tuttavia, il fatto che l’obbligo di predisporre appositi piani di tutela per le zone protette in
base alla direttiva CE 92/43 scatterà soltanto dopo che la Commissione Europea avrà ufficialmente
emanato la lista la lista dei siti appartenenti alla rete ecologica “Natura 2000”, non vuole dire che gli
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obblighi generali di conservazione delle aree identificate come SIC non siano immediatamente
applicabili agli Stati Membri della Comunità Europea che hanno già provveduto alla designazione.
Anzi, l’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in casi analoghi sembra suggerire
proprio il contrario. In particolare, la Corte di Giustizia CE, nel caso Santona Marshes, relativo
all’applicazione della direttiva CE 79/409 sugli uccelli selvatici, che come noto costituisce la
normativa comunitaria che per prima ha posto disposizioni a tutela delle specie di fauna e di flora e
dei relativi habitat naturali nel territorio comunitario, ha affermato che l’istituzione e la
conservazione delle zone che in virtù delle loro specifiche caratteristiche meritano di essere
designate come zone di protezione di speciale (ZPS) per la tutela degli habitat degli uccelli selvatici
costituiscono obblighi inderogabili per gli Stati Membri, ma tuttavia la mancata designazione
ufficiale di una zona che presenta caratteristiche tale da meritare di essere designata come ZPS non
fa per questo venire meno l’obbligo per lo Stato di adottare idonee misure di conservazione degli
habitat presenti in tale zona. In particolare, tali misure di conservazione devono tendere a garantire
che in tali zone sia evitata ogni forma di inquinamento e di deterioramento degli habitats naturali ed
ogni forma di disturbo delle specie di uccelli selvatici, conformemente agli obiettivi di
conservazione della direttiva CE in questione. Infatti, per usare le parole della Corte di Giustizia
CE, “gli obiettivi di conservazione della direttiva, come espressi nel nono considerando del suo
preambolo, non potrebbero essere raggiunti se gli Stati Membri avessero l’obbligo di conformarsi
agli obblighi che scaturiscono dall’articolo 4(4) solo nei casi in cui una zona di protezione speciale è
già stata designata” (Caso Commissione c. Spagna, Santona Marshes, causa 355/90, sentenza del 2
Agosto 1993, in Raccolta Giurisprudenza CE, 1993, p. I-4221).
Secondo la Commissione Europea, l’interpretazione data dalla Corte di Giustizia CE alle
disposizioni della direttiva 79/409, in base alla quale gli obblighi di conservazione sanciti dalla
direttiva comunitaria devono valere direttamente per le zone meritevoli di protezione situate
all’interno di qualsiasi Stato Membro anche prima (o in mancanza) della loro designazione ufficiale,
deve valere ugualmente in via analogica anche per le disposizioni della direttiva 92/43. Ne deriva
che, nel caso specifico della direttiva Habitats, “le autorità degli Stati Membri devono assicurare che
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i siti presenti nelle liste nazionali di siti di importanza comunitaria proposti non siano soggetti a
deterioramento prima dell’approvazione definitiva della lista europea dei SIC” da parte della stessa
Commissione Europea (doc. 13, p. 14). Si tratta, in altre parole, dell’esistenza di una sorta di
obbligazione generale di “salvaguardia” a carico degli Stati Membri, che comporta l’immediata
applicabilità ai SIC individuati a livello nazionale delle misure di conservazione previste dalla
normativa comunitaria in questione. Su questa linea interpretativa si è posto peraltro anche il
Ministero dell’Ambiente Italiano che, per mezzo del proprio Servizio Conservazione Natura, ha
affermato che “la sola identificazione dei SIC comporta, secondo Bruxelles, l’automatica
attivazione delle norme di salvaguardia generale senza attendere che la procedura di istituzione
venga completata. Si ritiene quindi inammissibile che in aree individuate quali SIC si attuino
interventi in evidente contrasto con la normativa comunitaria in materia di tutela di habitat e specie”
(doc. 14).
Al fine di garantire una concreta ed effettiva tutela dei SIC, l’articolo 6 della direttiva Habitats, così
come recepito dall’articolo 5 del DPR 357/1997, prevede che tutti i piani ed i progetti che
interessano il territorio dei siti di importanza comunitaria devono essere sottoposti ad una preventiva
“valutazione di incidenza” prima della loro approvazione da parte delle autorità competenti. In base
a quanto affermato sopra, l’obbligo di valutazione di incidenza vale già dal momento in cui i SIC
sono stati individuati e designati dalle autorità nazionali, anche se l’approvazione definitiva della
lista dei siti che costituiscono la rete ecologica europea “Natura 2000” da parte della Commissione
Europea non è ancora avvenuta. Ciò è confermato d’altronde dalla stessa Commissione Europea, la
quale, proprio in relazione a tale tema ha esplicitamente affermato che “le norme dell’articolo 6(2),
(3) e (4) [norme relative alla valutazione di incidenza] sono applicabili non appena un sito diviene
un SIC e prima che esso sia designato come ZSC” (doc. 13, p. 13).
In particolare, l’articolo 6(3) della direttiva Habitats dispone che “Qualsiasi piano o progetto non
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative
su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti forma oggetto di una opportuna
valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
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medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il
paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto
dopo avere avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso,
previo parere dell’opinione pubblica.”
La trasposizione di tale norma nell’ordinamento italiano è stata effettuata dall’articolo 5 del DPR
357/1997. La lettura di tale norma, in combinazione con il disposto dell’articolo 6 della direttiva
Habitats sulla quale essa è basata, suggerisce alcune considerazioni circa la corretta applicazione
della procedura di “valutazione di incidenza” richiesta. Si noti innanzitutto che, ai sensi dell’articolo
5, comma 6, del DPR 357/1997, le autorità competenti “effettuano la valutazione di incidenza dei
piani o progetti sui siti di importanza comunitaria, accertando che non ne pregiudicano l’integrità”.
Cosa significa pregiudicare l’integrità di un sito di importanza comunitaria ? Secondo la
Commissione Europea, l’integrità del sito può essere definita come “la coerenza della struttura e
funzione ecologica del sito, nel suo intero territorio, o degli habitats o complessi di habitats e/o
popolazioni di specie per i quali il sito è o sarà classificato” (doc. 13, p. 36). Pertanto qualsiasi piano
o progetto, non legato agli obiettivi di conservazione degli habitat naturali e seminaturali di flora e
di fauna protetti dalle direttiva CE in questione, può potenzialmente costituire un intervento
pregiudizievole dell’integrità di un SIC, intesa come equilibrio e coerenza ecologica e funzionale
dello stesso. Ciò è particolarmente vero per un progetto di elettrodotto ad alta tensione (132 Kv)
come quello in questione che dovrebbe collegare Pian della Speranza a Rosia, il quale prevede la
costruzione di 51 sostegni di altezza variabile tra i 26 e i 30 metri, molti dei quali direttamente
all’interno del territorio dei due SIC n. 89 (Alta Merse) e n. 92 (Montagnola Senese) e gli altri
comunque in grado di interferire negativamente con l’equilibrio ecologico delle specie di flora e di
fauna presenti nell’area interessata. Si noti inoltre che, in base a quanto dichiarato dall’ENEL stessa,
la posa in opera di ogni sostegno comporta una asportazione di vegetazione ed una occupazione di
terreno di circa 150 metri quadrati fase di costruzione, che si riduce (per così dire) a 40 metri
quadrati, in fase di gestione dell’elettrodotto. Si tratta, come si vede, di notevoli aree oggi
interamente coperte da boschi che verrebbero “messe a nudo” per garantire la costruzione e la
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manutenzione dell’elettrodotto, con sicure influenze negative sugli habitat protetti, sulla flora e la
fauna ivi presenti e con evidenti rischi per l’equilibrio idrogeologico delle zone. Se a ciò si somma
l’ulteriore disboscamento che si renderà necessario per la costruzione delle opere di viabilità
indispensabili al trasporto dei materiali per la costruzione, si comprende che l’alterazione e la
modificazione dei luoghi che deriverebbero dalla costruzione del progettato elettrodotto (se
realizzato) risultano davvero di notevole e non trascurabile entità.
In termini più generali, si noti che la costruzione del progettato elettrodotto ad alta tensione in una
zona sostanzialmente ancora incontaminata potrebbe danneggiare in modo grave ed irreparabile la
continuità ecologica, il valore estetico, il valore di patrimonio culturale e naturale delle aree
considerate, da sempre caratterizzate da una sostanziale coerenza ed unicità. Si ricordi infatti che la
maggiorparte dell’area che sarebbe attraversata dal progettato elettrodotto è costituita da zone
boschive di elevato pregio, che ospitano specie faunistiche di rilevante interesse naturalistico
soggette a speciale protezione ai sensi della normativa comunitaria. Oltretutto, la presenza
dell’uomo e delle costruzioni umane in queste aree è sempre stata improntata alla conservazione
delle caratteristiche originarie delle zone, garantendo la compatibilità della attività umane con il
mantenimento delle specifiche caratteristiche naturali presenti, come dimostra la scarsa presenza di
nuclei abitati all’interno delle aree protette in questione. Tale conservazione delle caratteristiche
originarie delle zone interessate sarebbe gravemente pregiudicata dalla costruzione dell’elettrodotto
in questione, il quale, sia in fase di costruzione che in fase di successiva periodica manutenzione
abbisognerebbe di interventi umani frequenti ed impattanti tali da compromettere sicuramente
l’equilibrio ecologico delle aree.
Il fatto che l’elettrodotto altererebbe sicuramente l’equilibrio ecologico delle zone protette
attraversate è dimostrato d’altronde anche dalla circostanza che nella pronuncia positiva di
compatibilità ambientale che si impugna le autorità competenti hanno prescritto a parziale tutela
delle specie di avifauna presenti nell’area “siano escluse le attività di costruzione nel tratto interno
ai SIC, nel periodo marzo-luglio, stagione riproduttiva della fauna” (doc. 1, p. 5, lettera F). Perché
nella decisione impugnata, le autorità si preoccupano solo delle possibili interferenze con l’avifauna
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protetta presente nell’area in fase di costruzione dell’elettrodotto, e nulla dicono invece circa la non
meno grave interferenza che sarebbe sicuramente causata dagli inevitabili interventi di
manutenzione periodica dell’elettrodotto, che ancorché di minore impatto e frequenza rispetto ai
lavori di costruzione, risultano potenzialmente anche più lesivi dei primi per il disturbo
dell’avifauna, in quanto la loro frequenza e durata non può essere definita a priori, evitando di
intervenire in alcuni mesi dell’anno, ma segue necessariamente esigenze imprevedibili ? Perché le
autorità pubbliche nella decisione impugnata non hanno assolutamente considerato che
l’elettrodotto creerebbe comunque un barriera naturale per gli uccelli, che potrebbe influenzare
negativamente ad esempio l’attività migratoria di alcuni di essi, la cui presenza nelle zone che
sarebbero interessate dall’elettrodotto è documentata con certezza ? E’ noto infatti dalle ricerche
scientifiche esistenti in materia che un elettrodotto può costituire talvolta una barriera
insormontabile per gli uccelli migratori.
Quanto sopra dimostra pertanto che le autorità pubbliche che in sede di Conferenza di Servizi hanno
espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progettato elettrodotto hanno compiuto
una insufficiente, illogica, contraddittoria, ed in ogni caso carente valutazione dell’incidenza del
progetto sull’integrità delle zone protette di interesse comunitario attraversate dall’opera, in
violazione del disposto dell’articolo 5 del DPR 357/1997. Se infatti, tali autorità avessero computo
una corretta ed accurata valutazione dell’incidenza del progetto sui SIC considerati, in ossequio alla
procedura stabilita dall’articolo 5 del DPR 357/1997, i cui elementi essenziali sono stati da noi
esaminati sopra, non avrebbero potuto che raggiungere una conclusione negativa circa la conformità
del progettato elettrodotto con le esigenze di conservazione di detti SIC.
2.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 5 COMMI 8 E 9 DEL
DPR 357/1997.- ECCESSO DI POTERE PER OMESSA VALUTAZIONE DI PRESUPPOSTI
DI FATTO E PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
Da quanto precede consegue che se le autorità fossero pervenute alla logica conclusione che il
progetto in questione è tale da pregiudicare seriamente l’integrità dei SIC in questione e pertanto la
valutazione di incidenza fosse correttamente stata negativa, le stesse autorità, ai sensi dell’articolo 5,
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commi 8 e 9 del DPR 357/1997, per approvare ugualmente il progetto malgrado i suoi riflessi
negativi sui SIC, avrebbero dovuto procedere alla duplice verifica e dimostrazione del fatto che: (1)
non esistevano altre alternative possibili al progetto in questione; (2) c’era un motivo imperativo di
rilevante interesse pubblico che poteva giustificare la realizzazione del progetto, malgrado esso
fosse tale da pregiudicare l’integrità dei siti protetti.
La prima parte di tale verifica consiste nella analisi delle possibili alternative al progetto presentato.
Tale analisi, secondo la Commissione Europea, dovrebbe considerare sia i possibili diversi percorsi
del progetto, sia le diverse possibili dimensioni di esso, sia i possibili progetti alternativi, ed infine
anche la cosiddetta “opzione zero”, ossia la possibilità di non realizzare affatto l’opera proposta, nel
caso che essa risulti eccessivamente impattante (doc. 13, p. 38). Nel nostro caso, in particolare, le
autorità avrebbero dovuto verificare e dimostrare che nel caso di specie non esistevano altre
alternative al progetto considerato, ivi incluse sia le alternative di progetto, che le alternative di
percorso. E’ in particolare su questo primo aspetto che la valutazione compiuta dagli enti
competenti ci appare più insufficiente e carente di motivazione. Infatti, le autorità competenti a
fronte di un sommario giudizio sulle alternative di percorso brevemente prospettate e subito scartate
dall’ENEL, non hanno compiuto alcuna valutazione sulle alternative di progetto. In particolare,
malgrado le richieste dei cittadini e di alcune delle stesse amministrazioni pubbliche coinvolte
(docs. 2, 3, 6), non è stata compiuta nessuna seria valutazione sulla possibilità ad esempio di
procedere all’interramento dell’elettrodotto, accettando acriticamente la validità dell’affermazione
dell’ENEL secondo la quale “i costi
della realizzazione [dell’interramento] non sarebbero
compatibili con l’investimento preventivato dall’ENEL” (doc. 5, p. 5). Infatti, tale affermazione
dell’ENEL, di natura prettamente “aziendalistica” e non tecnica, di per sé non avrebbe dovuto
costituire il motivo principale per la scelta se considerare o meno praticabile nel caso di specie
l’alternativa dell’interramento. Questa avrebbe dovuto invece essere valutata nell’ambito
dell’analisi costi-benefici del progetto che era richiesta ai sensi dell’articolo 13 e dell’Allegato C,
lettera O, della LR 79/1998. L’analisi costi-benefici, prescritta dalla legislazione in materia di VIA,
tra l’altro nel caso di specie sarebbe dovuta servire anche per valutare con maggiore precisione le
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esternalità negative del progetto sulle aree interessate, in considerazione delle speciali esigenze di
conservazione esistenti nei SIC considerati. Non risulta invece che tale analisi costi-benefici sia
stata affatto realizzata dall’ENEL, né peraltro essa è stata mai richiesta ufficialmente dalla Regione
Toscana, malgrado che nelle osservazioni della Provincia del 19 Luglio 1999 al progetto,
sottoscritte anche da tutti i Comuni coinvolti nella procedura, si legga che: “manca del tutto l’analisi
costi-benefici, che a, nostro parere, non può limitarsi ai soli aspetti ‘aziendali’ (quale convenienza
economica ha l’ENEL a realizzare il nuovo elettrodotto), ma deve estendere l’indagine a tutte le
componenti che contribuiscono a formare la ricchezza economica del comprensorio interessato dal
progetto” (doc. 6, p.21).
Inoltre, la Regione Toscana avrebbe potuto e dovuto valutare anche altre possibili alternative di
progetto, che erano state ad esempio proposte dai cittadini della zona. Tra di esse, merita una
particolare menzione la proposta dei cittadini riuniti nel Comitato contro l’elettrodotto di garantire
l’approvvigionamento energetico del costruendo impianto della Bayer Biologicals S.p.A.
invitandola a costruire un proprio impianto di cogenerazione di elettricità alimentato a metano, che
avrebbe reso probabilmente del tutto inutile la costruzione del progettato elettrodotto attraverso le
zone protette considerate, garantendo al tempo stesso l’approvvigionamento energetico delle Bayer
Biologicals S.p.A. e delle altre aziende presenti nell’area di Rosia (doc. 15). Tale alternativa in
particolare sarebbe risultata altresì maggiormente in linea con il Piano Energetico Regionale della
Regione Toscana, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1 del 18 Gennaio 2000 e
pubblicato nel BURT n. 9 del 1 Marzo 2000, il quale prevede nei prossimi anni un obiettivo di
crescita della produzione di elettricità da parte di centrali di cogenerazione gestite direttamente da
“autoproduttori” nell’ordine dei 30-50 impianti nel territorio regionale.
Oltre a compiere una valutazione insufficiente e carente di motivazione delle alternative di progetto,
le autorità competenti hanno compiuto inoltre anche una valutazione solo parziale e insufficiente
delle alternative di percorso, accettando pedissequamente le brevi osservazioni presentate
dall’ENEL per giustificare la mancata presa in seria considerazione di possibile percorsi alternativi
a quello prescelto. Tale nostro rilievo circa la insufficiente valutazione delle possibili alternative di
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percorso risulta peraltro anch’esso suffragato dalla osservazioni presentate dalla Provincia di Siena
in data 19 Luglio 1999, e sottoscritte anche da tutti i Comuni coinvolti nella procedura, ai sensi delle
quali lo Studio di Impatto Ambientale dell’ENEL “analizza complessivamente 6 possibili
alternative ma fin dall’inizio, indica precisamente qual è il progetto che si vuole realizzare. Le
diverse alternative sono liquidate con brevi considerazioni non suffragate da elementi oggettivi e
pertanto opinabili, in quanto del tutto soggettive” (doc. 6, p. 21).
La seconda parte della verifica che sarebbe stata richiesta alle autorità competenti a norma
dell’articolo 5, commi 8 e 9, del DPR 357/199, se esse avessero correttamente seguito la procedura
di valutazione di incidenza del progetto di elettrodotto sui SIC interessati, e quindi logicamente
concluso che tale progetto era tale da pregiudicare l’integrità di tali siti protetti, avrebbe riguardato
la questione della possibile esistenza di un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico che
poteva giustificare la realizzazione del progetto, malgrado esso fosse tale da pregiudicare l’integrità
dei siti protetti. A tale proposito, si deve rilevare che, infatti, dal momento che i due SIC interessati
ospitano entrambi habitat naturali e di specie prioritari ai sensi della direttiva Habitats, la
effettuabilità del progetto sulla base di un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico deve
essere valutata ai sensi dell’articolo 5, comma 9, e non 5, comma 8, del DPR 357/1997. Pertanto, al
fine di approvare il progetto di elettrodotto, malgrado la sua indubbia incidenza negativa sugli
habitat considerati, le autorità competenti avrebbero dovuto provare che la realizzazione di esso era
legata ad esigenze connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o con esigenze di
primaria importanza per l’ambiente, ovvero, in caso di sussistenza di altri motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico, avrebbero dovuto ottenere il previo parere della Commissione Europea.
Si noti tuttavia che tali altri “motivi imperativi di interesse pubblico”, come ha rilevato in termini
generali la stessa Commissione Europea, non possono in alcun modo essere invocati con riferimento
a “progetti che sono interamente nell’interesse di imprese private o di individui”, ma devono essere
riferiti ad esigenze oggettive legate all’interesse della comunità territoriale (doc. 13, p. 38). Nel caso
di specie l’interesse pubblico predominante è certamente quello della difesa del territorio da
interventi lesivi del suo equilibrio ambientale e, potenzialmente anche del suo equilibrio economico,
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dal momento che le maggiori attività economiche della zona che sarebbe interessata
dall’elettrodotto sono l’agricoltura (spesso biologica o comunque di qualità, e che quindi male
tollera ogni possibile aumento dell’inquinamento circostante) e l’impresa agrituristica, che negli
ultimi decenni ha fatto con successo del territorio incontaminato della zona la sua maggiore
attrattiva turistica. Tali attività tradizionali sarebbero certamente danneggiate in modo grave e forse
irreparabile dalla costruzione del progettato elettrodotto. In ogni caso, quand’anche le autorità
competenti avessero ritenuto che nel caso di specie sussistevano adeguati motivi di imperativo
interesse pubblico tali da giustificare la realizzazione del progettato elettrodotto, malgrado i suoi
gravi effetti pregiudizievoli sui siti protetti, avrebbero dovuto chiedere un parere alla Commissione
Europea circa la congruità e meritevolezza di tali motivi, prima di prendere la decisione favorevole
all’approvazione del progetto. Cosa che, nel caso di specie non risulta che sia stata fatta, in evidente
violazione delle norme dell’articolo 5 del DPR 357/1997.
3. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ULTERIORE PROFILO,
DELL’ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DPR 357/1997. Una volta analizzati i profili salienti della procedura di “valutazione di incidenza” prevista dalla
direttiva CE Habitats, così come recepita nel nostro ordinamento dal DPR 357/1997, ed avere
dimostrato i vizi della procedura seguita dalle autorità competenti per arrivare alla decisione di
pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto di elettrodotto che si impugna con il
presente atto, è il momento adesso di soffermarsi in particolare sul tema del rapporto tra la
procedura di “valutazione di incidenza” prevista dalla normativa per la tutela degli Habitats e la
procedura di “valutazione di impatto ambientale”, prevista dalla normativa in tema di VIA. A tale
proposito, si noti in particolare che l’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997 dispone che nel caso
in cui i progetti che possono avere degli effetti negativi sui SIC e che dovrebbero quindi
normalmente essere sottoposti alla valutazione di incidenza si riferiscano ad interventi ai quali si
applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, “si procede ai sensi della vigente
normativa in materia”. Nel caso di specie, infatti, trattandosi di progetto sottoposto a VIA regionale,
si è proceduto all’analisi del progetto di elettrodotto ad alta tensione presentato dall’ENEL ai sensi
21
della normativa regionale toscana in materia di valutazione di impatto ambientale, vale a dire la LR
79/98 (Norme per la valutazione di impatto ambientale).
Come si vede, con l’adozione della disposizione dell’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997, il
legislatore italiano ha scelto di prescrivere che, nel caso di progetti che insistono su siti di interesse
comunitario e sono comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale, sia evitato il
compimento di una “doppia procedura”: procedura di valutazione di incidenza ai sensi del DPR
357/1997 e procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa applicabile
(statale o regionale) sulla VIA. Il legislatore italiano ha invece preferito stabilire che in casi di
potenziale applicazione concorrente delle due procedure, la procedura di valutazione di incidenza di
un progetto con l'
integrità di un SIC sia ricompresa all'
interno della procedura di VIA. Tale scelta
del nostro legislatore, anche se non si basa su una espressa possibilità in tal senso riconosciuta dal
testo della direttiva CE Habitats, risulta comprensibile per ragioni di economicità del procedimento
amministrativo. Tuttavia essa non deve assolutamente comportare che in tali casi la procedura di
valutazione di incidenza di un determinato progetto con un SIC possa o debba essere totalmente
esclusa o pretermessa.
Noi riteniamo invece che la valutazione di incidenza in tali casi debba essere considerata come un
sub-procedimento che si situa all'
interno della procedura di VIA, ma che deve comunque mantenere
una propria autonomia funzionale. Questo perché è chiaro dal linguaggio delle due direttive CE in
questione, la direttiva CE 85/337 sulla VIA e la direttiva 92/43 sulla tutela degli Habitats che lo
scopo dello due “valutazioni” (valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza) da esse
richieste è profondamente diverso. Nel caso della VIA, infatti, lo scopo della valutazione richiesta
alle pubbliche autorità competenti, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, è quello molto generale di
individuare, descrivere e valutare “gli effetti diretti e indiretti di un progetto, in particolare
sull'
uomo, la fauna e la flora, sul suolo, l'
acqua, l'
aria, il clima e il paesaggio, nonché sui beni
materiali ed il patrimonio culturale.” Diversamente, nel caso della valutazione di incidenza di cui
alla direttiva Habitats, lo scopo della valutazione richiesta dall'
articolo 6, comma 3, è quello molto
specifico di valutare “gli effetti significativi di un progetto sull’integrità del sito [protetto] alla luce
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degli obiettivi di conservazione” del medesimo. Come si vede, la valutazione di incidenza di un
progetto richiesta dalla direttiva Habitats è profondamente diversa, quanto al suo scopo, dalla
valutazione di impatto ambientale, per almeno due ordini di motivi. Il primo di essi è legato al fatto
che la VIA è una valutazione generale che ha ad oggetto tutti i possibili impatti di un progetto
sull’ambiente, mentre la valutazione di incidenza è specifica e volta all’analisi dei soli aspetti legati
al possibile impatto del progetto sull’integrità del sito protetto, alla luce degli obiettivi di
conservazione di quest’ultimo. Il secondo motivo è legato invece al fatto che il campo di
applicazione della VIA è determinato dal tipo di progetto, mentre quello della valutazione di
incidenza dipende dal tipo di sito interessato dal progetto, e quest’ultima valutazione deve pertanto
essere realizzata con specifico riferimento alla particolare situazione ecologica presente nel sito, la
quale è per definizione meritevole di speciale tutela, in quanto è stata motivo di designazione del
sito come aree protetta di interesse comunitario.
Nel caso di specie, perciò, per i SIC in questione (Alta Merse e Montagnola Senese), che sono stati
designati come siti protetti di interesse comunitario in considerazione del fatto che al loro interno
occorrono particolari specie di habitats naturali e particolari specie di flora e di fauna che
necessitano di uno speciale regime di protezione, la valutazione di incidenza prescritta dall'
articolo
5, comma 6, del DPR 357/1997, in attuazione dell’articolo 6, comma 3, della direttiva CE Habitats,
doveva essere funzionalmente autonoma rispetto alla valutazione di impatto ambientale e tendere a
dimostrare che il progetto di elettrodotto in questione non è tale da produrre effetti pregiudizievoli
sull'
integrità degli habitat naturali protetti presenti nei due siti. Purtroppo, l'
autonomia funzionale di
tale valutazione di incidenza non è assolutamente rilevabile nella decisione di pronuncia positiva di
compatibilità ambientale del progettato elettrodotto che si impugna con il presente atto. Dalla lettura
di tale pronuncia risulta invece in modo chiaro ed inequivocabile che la prescritta valutazione di
incidenza del progetto in questione con l’integrità dei SIC nel caso di specie è stata semplicemente
pretermessa o forse addirittura “evitata” dalle pubbliche autorità competenti. Infatti, il verbale della
Conferenza di Servizi del 24 luglio 2000 che si impugna con il presente atto non contiene alcun
riferimento né alla valutazione di incidenza della compatibilità del progetto di elettrodotto con i
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SIC, né comunque contiene alcun elemento che faccia pensare che una valutazione, ancorché
incompleta ed irrituale, dell’incidenza del progetto in questione sull’integrità dei SIC interessati
abbia comunque avuto luogo nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. In
particolare, dall’atto che si impugna non risulta in alcun modo se e come le amministrazioni
competenti abbiamo verificato che il progetto in questione non costituisce un progetto in grado di
pregiudicare l’integrità dei SIC in questione, così come richiesto dall’articolo 6, comma 3, della
direttiva comunitaria 92/43 del quale l’articolo 5, comma 6, del DPR 357/1997 costituisce
l’attuazione nell’ordinamento italiano. In considerazione di quanto sopra risulta chiaramente che la
decisione di pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto risulta viziata da violazione
e falsa applicazione dell’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997, in quanto gli enti competenti
hanno omesso di compiere la specifica valutazione di incidenza richiesta dalla legge per accertare e
valutare le possibili interferenze del progetto di elettrodotto con le specifiche esigenze di
conservazione dei SIC considerati.
4.- IN SUBORDINE AL MOTIVO 3, ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA
E CONTRARIETÀ DELL’ARTICOLO 5, COMMA 5, DEL DPR 357/1997, RISPETTO
ALLE FINALITÀ DELLA DIRETTIVA CE 92/43 (HABITATS). RICHIESTA DI RINVIO
PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE O, IN
ULTERIORE SUBORDINE, DI APPLICAZIONE DELLA DOTTRINA COMUNITARIA
DELL’INTERPRETAZIONE CONFORME DA PARTE DEL GIUDICE ADITO.
In subordine, a quanto rilevato sopra, tuttavia, se codesto Tribunale dovesse ritenere che,
contrariamente a quanto creduto, la disposizione dell’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997,
debba essere interpretata nel senso che essa prescrive che laddove un progetto è sottoposto a
procedura di VIA la valutazione di incidenza dello stesso con i SIC interessati deve essere omessa,
in quanto assorbita dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, allora a nostro avviso si
dovrebbe concludere che il legislatore italiano ha errato nella trasposizione nel nostro ordinamento
della direttiva CE Habitats, inserendo una disposizione come quella in esame, che autorizza il
mancato compimento della procedura di valutazione di incidenza tutte le volte che un progetto sia
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sottoposto a VIA. Tale facoltà per gli Stati di esentare dalla valutazione di incidenza prescritta dalla
direttiva CE Habitats non si trova in alcun modo nel testo della direttiva stessa. Pertanto, in tal caso,
si dovrebbe a nostro avviso sospendere il presente procedimento davanti a codesta autorità
giudiziaria per chiedere, con rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234 [ex articolo 177] del
Trattato CE, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europea di pronunciarsi in via interpretativa
sulla conformità dell’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997 alle norme della direttiva CE 92/43.
In ulteriore subordine, se codesto Tribunale dovesse infine ritenere che il legislatore italiano ha
agito in evidente e palese violazione delle norme della direttiva CE Habitats, inserendo nel testo del
DPR 357/1997, una disposizione come l’articolo 5, comma 5, che permetterebbe in talune
circostanze alle autorità pubbliche di esimersi dal compimento della valutazione di incidenza
prescritta dalla direttiva CE Habitats, ma tuttavia non ritenesse necessario proporre la questione di
interpretazione con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in quanto la
violazione del diritto comunitario da parte del legislatore italiano è già sufficientemente chiara e
palese, codesta autorità giudiziaria dovrebbe a nostro avviso procedere ai sensi della dottrina della
“interpretazione conforme”, enunciata per la prima volta dalla stessa Corte di Giustizia CE nella
sentenza Marleasing (causa C-106-89, Marleasing, in Raccolta Giurisprudenza CE 1990, p. I-4135;
vedi anche in dottrina G.Gaja, Introduzione al Diritto Comunitario, Bari, 1999, p. 20).
Ai sensi di tale dottrina, come noto, “applicando il diritto nazionale, che si tratti di disposizioni
anteriori o posteriori alla direttiva, il giudice nazionale chiamato ad interpretarlo è tenuto a farlo, per
quanto più possibile, alla luce della lettera e degli scopi della direttiva stessa al fine di raggiungere il
risultato da essa previsto e conformarsi così all’articolo 189 [ora 249], 3 comma, del Trattato”. In
altre parole, sulla base delle dottrina dell’interpretazione conforme, codesta autorità giudiziaria
potrebbe pertanto superare il contrasto esistente tra il disposto dell’articolo 5, comma 5, del DPR
357/1997 e le finalità della direttiva CE Habitats, della quale il DPR in questione costituisce la
normativa di attuazione nell’ordinamento italiano, disapplicando nel caso di specie la norma di
diritto interno in questione, vale a dire l’articolo 5, comma 5, del DPR 357/1997, e concludendo
pertanto che la pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto di elettrodotto è viziata
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da illegittimità per eccesso di potere ed irragionevolezza, in quanto le autorità competenti hanno
omesso nel caso di specie di compiere la prescritta valutazione di incidenza del progetto
sull’integrità dei SIC interessati, così come richiesto dalla direttiva CE Habitats.
5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 151 DEL D. LGS.
490/1999 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
La gran parte delle zone interessate dal passaggio del progettato elettrodotto sono sottoposte tra
l’altro a vincolo paesaggistico, ai sensi delle lettere c), g) ed m) dell’articolo 146 del Dlgs 490/1999.
Si tratta infatti di zone che rientrano nelle categorie di “fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative
sponde per una fascia di 150 metri ciascuna”, di “territori coperti da foreste e da boschi” e di “zone
di interesse archeologico”. Ai sensi dell’articolo 151 del Dlgs 490/1999 (ex articolo 7 della Legge
1497/1939), la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche spetta alle Regioni.
Come noto, nell’ambito della Regione Toscana, tale potere di rilasciare le autorizzazioni
paesaggistiche è stato sub-delegato ai Comuni dalla LR 52/1979.
Con specifico riferimento alle autorizzazioni paesaggistiche la giurisprudenza e la dottrina
maggioritaria
affermano concordemente
la
sussistenza
di
un
obbligo
di
motivazione
dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 151 del DLgs 490/1999 (ex articolo 7 della
legge 1497/1939), anche se trattasi di provvedimento positivo, con l’indicazione dell’iter logico
seguito in ordine alle concrete ragioni di compatibilità dell’intervento progettato con il contesto
ambientale oggetto di vincolo (La giurisprudenza sul punto è molto vasta. Si veda ad esempio Cons.
Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1047, in Riv. Giur. Amb., 1996, p. 486; Cons. Stato, Sez. VI,
19 Luglio 1996, n. 968, in Riv. Giur. Edilizia, 1997, I, p. 78; Cons. Stato, Sez. VI, 20 Giugno 1997,
n. 952, in Foro Amm., 1997, I, p. 1698; Cons. Stato, Sez. VI, 9 Settembre 1997, n. 1303, in Cons.
Stato, 1997, I, p. 1234; Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Riv. Giur. Amb., 1999, p.
675; TAR Veneto, Sez. II, 12 Agosto 1998, n. 1414, in Riv. Giur. Amb, 1999, p. 364. In dottrina si
veda ad esempio Alibrandi – Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano, 1985, p. 613; Malinconico,
I beni ambientali, in Trattato di Diritto Amministrativo, (a cura di Santaniello), Padova, 1991, p.
59). Valga per tutte la seguente affermazione del Consiglio di Stato, in base alla quale “Le
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autorizzazione per la costruzione di opere edilizie in zone protette devono essere sempre
adeguatamente motivate, con l’indicazione dell’iter logico seguito in ordine alle ragioni di effettiva
compatibilità con gli specifici valori paesistici dei luoghi, anche considerando i progetti nella loro
globalità e non esclusivamente in semplici episodi di dettaglio.” Infatti, “se è vero che una
motivazione adeguata occorre quando viene adottato dalla Amministrazione un provvedimento
negativo alla realizzazione di un edifico in zona soggetta a vincolo panoramico, si deve ammettere
che la motivazione, sia pure sintetica, è necessaria anche quando viene rilasciato il nulla osta,
giacché se nel primo caso si deve porre l’interessato nella condizione di adeguarsi alle osservazione
e difendersi nell’apposita sede, nel secondo tutti i cittadini sono portatori dell’interesse a difendere il
patrimonio paesaggistico”. (Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Riv. Giur. Amb.,
1999, p. 680).
Nel nostro caso, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica del Comune di Sovicille del 24
luglio 2000, che si allega (doc. 16), prodotto dal funzionario tecnico del Comune di Sovicille alla
riunione della Conferenza di Servizi di pari data nell’ambito della quale come noto è stata espressa
la pronuncia positiva di compatibilità ambientale al progetto di elettrodotto, non contiene alcuna
motivazione che spieghi l’iter logico seguito dalle autorità del Comune di Sovicille per giungere al
convincimento che il progetto di elettrodotto in questione risulta compatibile con il contesto
ambientale di particolare pregio oggetto di vincolo paesaggistico. Ne consegue che il
provvedimento di nulla osta del Comune di Sovicille del 24 Luglio deve considerarsi viziato da
eccesso di potere per difetto di motivazione.
6)
VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO
E
151
FALSA
DEL
APPLICAZIONE,
DLGS
490/1999.
-
SOTTO
ECCESSO
ALTRO
DI
PROFILO,
POTERE
PER
TRAVISAMENTO DEI FATTI E SVIAMENTO.
Come si comprende, la motivazione dell’autorizzazione paesaggistica risulta essenziale ai fini del
sindacato di legittimità dell’atto in sede amministrativa e giurisdizionale, affinché tale
autorizzazione non si riduca ad una oggettiva deroga del vincolo paesaggistico. A tale proposito, il
Consiglio di Stato ha precisato che “Nell’esercizio del potere di cui all’articolo 7 [della legge
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1497/1939] (oggi 151 del Dlgs 490/1999), la Amministrazione deve verificare la compatibilità
dell’opera che si intende eseguire con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto
del vincolo; pertanto in sede di emanazione del nulla osta paesaggistico, alla [Regione] non è
concesso di derogare all’accertamento contenuto nel provvedimento di vincolo; una valutazione di
compatibilità che si traduca in una effettiva deroga, concreta quindi una autorizzazione illegittima
per travisamento dei fatti o per sviamento di potere, perché si sovrappone una nuova valutazione
alla precedente in elusione o in violazione dei valori paesistici identificati come oggetto della
tutela.” (Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Riv. Giur. Amb., 1999, p. 680).
In realtà, nel caso di specie, le autorità del Comune di Sovicille preposte all’effettuazione della
valutazione di compatibilità dell’opera proposta con le esigenze di tutela rappresentate dal vincolo
paesaggistico che grava sulla gran parte delle aree che sarebbero interessate dalla costruzione
dell’elettrodotto non hanno in effetti compiuto alcuna valutazione, a giudicare da quanto risulta dal
provvedimento di autorizzazione paesaggistica del 24 luglio 2000 (doc. 16) e dai verbali delle
riunioni della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Sovicille (doc. 17). Tale mancata
valutazione della compatibilità del progetto con le esigenze di tutela paesaggistica comporta
l’illegittimità dell’atto di nulla osta, rientrando nella figura dell’eccesso di potere, dal momento che,
come ha rilevato il Consiglio di Stato, si deve ritenere “essendo scopo dell’autorizzazione quello di
amministrare il vincolo garantendo la conservazione dei valori oggetto di tutela, tale atto sia affetto
da un vizio funzionale allorché l’iter del procedimento renda palese che vengono consentite
trasformazioni del territorio in contrasto con il mantenimento del pregio ambientale” (Cons. Stato,
Sez. VI, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Riv. Giur. Amb., 1999, p. 680).
7) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 151 DEL DLGS 490/199.
Un spiegazione dell’origine dei vizi rilevati sopra nel procedimento di rilascio del nulla osta
paesaggistico da parte del Comune di Sovicille ed un ulteriore elemento di illegittimità per la
relativa autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 24 Luglio 2000, potrebbe forse venire dalla
lettura del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 21 Aprile 2000, nel quale si
possono leggere le seguenti dichiarazioni del Sindaco del Comune di Sovicille: “Il Sindaco del
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Comune di Sovicille ribadisce che l’opera è necessaria per l’alimentazione della zona e per l’attività
industriale della Soc. Bayer, invita quindi i presenti a considerare le esigenza di concludere il
procedimento nel più breve tempo possibile” (doc. 8, p. 6). Alla luce di tali affermazioni, viene da
chiedersi se per caso il Comune di Sovicille nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non abbia
seguito di un iter troppo rapido, incompleto ed illegittimo per i motivi sopra esposti, e non sia stato
influenzato in qualche modo all’esigenza di tenere in considerazione altri interessi, pubblici e privati
nella sua valutazione di compatibilità del proposto elettrodotto con le esigenze di protezione delle
zone soggette a tutela paesaggistica. Se così fosse stato, ciò costituirebbe un ulteriore motivo di
illegittimità, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 151 del Dlgs 490/199 ed eccesso di
potere, del provvedimento di nulla osta paesaggistico emanato dal Comune di Sovicille, e per suo
tramite di illegittimità della pronuncia positiva di compatibilità ambientale impugnata. Infatti,
sempre secondo il Consiglio di Stato, “Posto che quello del paesaggio costituisce un valore
costituzionale primario (articolo 9 Costituzione), l’autorizzazione paesistica non implica la
valutazione di un interesse primario e di un interesse secondario né la fondatezza di interessi di
diversa natura, ma un semplice giudizio circa il rispetto, in concreto delle esigenze connesse alla
tutela del paesaggio, in relazione all’intervento cui l’autorizzazione medesima si riferisce; la tutela
del paesaggio è interesse prevalente su qualunque altro interesse pubblico o privato, che non
richiede alcuna comparazione”. (Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 1998, n. 1734, in Riv. Giur. Amb.,
1999, p. 680).
8.- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE. ECCESSO
DI
POTERE
PER
MANIFESTA
ILLOGICITÀ
E
CARENZA
DI
ISTRUTTORIA.
Gli elettrodotti rappresentano la principale fonte di inquinamento elettromagnetico cosiddetto “a
bassa frequenza (50-60 hertz). Con riferimento ai campi elettromagnetici di bassa frequenza, il
quadro che emerge dalla più recente letteratura scientifica internazionale depone nel complesso a
favore di un correlazione tra “esposizione cronica” (ossia esposizione prolungata) a radiazioni di 5060 hertz con alcune patologie neurologiche e comportamentali, ma soprattutto con l’insorgenza di
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alcuni tipi di tumori, in particolare le leucemie infantili. Pur non essendo stati ancora
sufficientemente chiariti i meccanismi biologici che determinerebbero l’insorgenza delle patologie
tumorali da campi elettromagnetici sugli organismi viventi, la maggiorparte delle diverse indagini
epidemiologiche condotte al livello internazionale concordano ormai sul fatto che in concomitanza
con esposizioni prolungate a campi elettromagnetici con frequenza superiore a 0,2 microTesla
aumentano considerevolmente le probabilità del verificarsi di casi di tumori e di leucemia infantile
(si vedano in particolare a questo proposito i Rapporti dell’Istituto Superiore di Sanità ISTISAN
95/29 e 98/31).
La normativa italiana di riferimento in materia di tutela della salute dall’inquinamento
elettromagnetico provocato da fonti di 50 hertz è rappresentato ancora oggi dal DPCM 23 Aprile
1992, il quale prevede un limite massimo obbligatorio di esposizione ai campi elettromagnetici di
bassa frequenza dell’ordine dello 0,1 milliTesla, limite ben cinquecento volte meno cautelativo
rispetto a quello di 0,2 microTesla, che come abbiamo visto è oggi indicato dai più recenti studi
scientifici come il limite di riferimento più idoneo per ridurre i rischi per la salute umana che
possono derivare dalla prolungata esposizione ai campi elettromagnetici.
L’inadeguatezza dell’attuale limite stabilito dal DPCM 23 Aprile 1992 è dimostrata da una serie di
fatti precisi e concordanti, che si possono riassumere come segue: 1) in primo luogo, come già detto,
il limite non è in linea con i risultati delle più recenti ricerche scientifiche internazionali sul tema,
recepite tra l’altro a livello ufficiale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal nostro Istituto
Superiore di Sanità; 1) in secondo luogo, il “nuovo” cautelativo limite di 0,2 microTesla è ormai
concordemente considerato il limite “minimo” accettabile se si vogliono cercare di evitare o limitare
per quanto possibile i danni che potrebbero derivare dai campi elettromagnetici per la salute umana,
che non dimentichiamo costituisce nel nostro Paese un “diritto fondamentale dell’individuo”,
costituzionalmente garantito dall’articolo 32 della Costituzione (si vedano ad esempio Corte Cost.
26 Luglio 1979, n. 88; Corte Cost., 14 Luglio 1986, n. 184; Corte Cost., 18 dicembre 1987, n. 559;
Corte Cost., 27 ottobre 1988, n. 922; Corte Cost., 22 giugno 1990, n. 307; Corte Cost., 18 Aprile
1996, n. 118); 3) in terzo luogo, il disegno di legge relativo alla nuova “Legge quadro sulla
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protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” (Disegno di Legge n.
4273, cosiddetto “Vigni-De Cesaris”), approvato dal Senato della Repubblica in data 14 ottobre
1999 ed attualmente all’esame della Camera di Deputati, prevede che l’Italia si dovrà presto
adeguare al suddetto limite massimo di esposizione ai campi elettromagnetici nell’ordine di 0,2
microTesla; 4) in quarto luogo, in attesa dell’adozione della nuova legge quadro nazionale, alcune
Regioni, come ad esempio la Regione Veneto, hanno emanato normative regionali che già
recepiscono il nuovo limite maggiormente cautelativo per la salute umana di 0,2 microTesla; 5) in
quinto luogo, la recente legge della Regione Toscana LR 51/99 (Disposizioni in materia di linee
elettriche ed impianti elettrici) prevede l’emanazione di specifiche “direttive attuative”, attualmente
in corso di preparazione a livello regionale, che certamente si adegueranno anch’esse, in base a
quanto risulta dalle bozze disponibili, al limite cautelativo di 0,2 microTesla come limite massimo
per l’esposizione umana ai campi elettromagnetici.
La contemporanea sussistenza di questi fatti ha portato in tempi recenti numerose Corti
amministrative, civili e penali nel nostro Paese a rivedere la loro posizione che in passato era stata
improntata tendenzialmente ad una certa chiusura verso l’adozione in via cautelativa del nuovo
limite di 0,2 microTesla, pur nella perdurante vigenza dell’ormai scientificamente “superato” valore
di 0,1 milliTesla stabilito dal DPCM 23 Aprile 1992. A tale proposito, merita una particolare
attenzione ad esempio l’ordinanza del TAR Veneto del 29 Luglio 1999, nella quale il giudice
amministrativo ha per la prima volta affermato la possibilità e l’esigenza di “superare “ il dettato del
DPCM 23 Aprile 1992, allorché sia in gioco la tutela della salute umana dai campi elettromagnetici.
Il TAR Veneto, nell’ordinanza ricordata, ha affermato, in particolare che “il fatto che non ricorre
nella fattispecie alcuna lesione del DPCM 23 Aprile 1992 non è sufficiente ad escludere la
pericolosità dell’esposizione ai campi elettromagnetici, posto che (…) i limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici generati da elettrodotti di cui al DPCM 23 Aprile 1992 non tengono conto
degli effetti a lungo termine” (TAR Veneto, sez. II, ord. 29 luglio 1999, n. 927). Si tratta come si
vede di una importante affermazione, basata sul “principio precauzionale”, principio derivato dal
diritto internazionale e comunitario, ma ormai entrato pienamente a far parte anche del nostro
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ordinamento interno, secondo il quale, qualora esista il rischio di danni gravi o irreversibili, la
mancanza di piena certezza scientifica non può costituire il pretesto per rinviare l’adozione delle
misure necessarie per la prevenzione del degrado ambientale o la tutela della salute pubblica. In tal
senso, il principio precauzionale è stato adeguatamente definito in dottrina come “principio generale
della regolazione della scienza incerta” (così M.Tallacchini, Ambiente e diritto della scienza incerta,
in S.Grassi, M.Cecchetti, A.Andronio, Ambiente e Diritto, Firenze, 1999, p. 57).
Con specifico riferimento all’inquinamento elettromagnetico, l’applicazione del “principio
precauzionale” richiede all’interprete di valutare le contrapposte esigenze del trasposto di energia
elettrica mediante elettrodotti (perlopiù ad alta tensione) e le contrapposte esigenze dei cittadini alla
tutela della propria salute dai campi elettromagnetici. La valutazione del giusto equilibrio tra tali
esigenze contrapposte deve essere fatta tenendo conto che la necessità di una prova del danno patito
o patendo in ragione del campi elettromagnetici attuali o prevedibili in considerazione della prevista
costruzione di un nuovo elettrodotto deve essere sostituita nel caso di specie dalla più facilmente
dimostrabile “ragionevole probabilità” di tale rischio per la salute umana (si veda in tal senso Pret.
di Rimini, 12 giugno 1999, n. 697; vedi anche Trib. Milano, ord. 7 ottobre 1999; TAR Veneto, sez.
II, ord. 29 giugno 1999, n. 927, con ampio commento di M. Ceruti, in Riv. Giur. Amb., 2000, p.
119).
Nel nostro caso, in particolare, né nello Studio di Impatto Ambientale presentato dall’ENEL e
successive integrazioni, né nella decisione sulla pronuncia positiva di compatibilità ambientale che
si impugna con il presente atto è contenuta alcuna valutazione seria sulle possibili conseguenze
legate all’inquinamento elettromagnetico che potrebbero derivare dalla costruzione del progettato
elettrodotto per la salute umana. Alla luce degli sviluppi in itinere a livello legislativo, sia nazionale
che regionale, tendenti a recepire il limite cautelativo di 0,2 microTesla come limite massimo in
grado di limitare entro un ragionevole margine di rischio il limite massimo di esposizione umana ai
campi elettromagnetici, secondo i più recenti studi scientifici internazionali, che hanno ormai
unanimemente dichiarato scientificamente “superato” il limite di 0,1 milliTesla stabilito dal DPCM
23 Aprile 1992, che senso ha progettare (per l’ENEL) ed approvare (per le pubbliche
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amministrazioni competenti) un elettrodotto di nuova costruzione che al momento in cui verrà
realizzato quasi certamente sarà già “fuorilegge”, ossia in violazione dei nuovi limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici che presto entreranno in vigore ? Non solo, ma il disegno di legge VigniDe Cesaris, che presto costituirà con tutta probabilità la nuova legge quadro in materia, stabilisce
nella versione già approvata dal Senato, che gli enti gestori degli elettrodotti realizzino un piano di
monitoraggio delle linee esistenti “entro 24 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa”, per
procedere poi al risanamento delle linee che non siano in regola con i nuovi limiti “entro i successivi
12 anni”. In tale contesto, ci chiediamo ancora una volta che senso ha costruire un elettrodotto di
alta tensione, che sarà presto fuorilegge e che costerà probabilmente molto alla collettività sia in
termini economici (per il necessario adeguamento che si renderà presto necessario per renderlo
conforme ai dettami della nuova normativa), sia in termini di rischi per la salute delle popolazioni
che vivranno in prossimità dello stesso ?
Per tutti i motivi esposti sopra si chiede pertanto a codesto Tribunale di dichiarare l’illegittimità per
manifesta illogicità della pronuncia di compatibilità ambientale del progettato elettrodotto che ha
concluso la procedura della valutazione di impatto ambientale dello stesso, senza aver
adeguatamente esaminato l’impatto negativo che l’elettrodotto (una volta realizzato) avrà sulle
popolazioni interessate in considerazione dell’inquinamento elettromagnetico che esso genererà. Le
autorità competenti, in sede di Conferenza di Servizi per l’adozione della pronuncia di VIA,
avrebbero dovuto invece richiedere all’ENEL di presentare già uno studio serio ed approfondito sui
prevedibili effetti del progetto sulla salute umana, basato sul criterio cautelativo di 0,2 microTesla,
come peraltro era stato inizialmente richiesto dal Dipartimento Provinciale dell’ARPAT di Siena
nella prima fase dell’istruttoria per il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale (doc. 6,
p.18).
9.- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA
Sempre in tema di prevenzione dei rischi per la salute umana che potrebbero derivare in
considerazione del prevedibile inquinamento elettromagnetico che sarà generato dal progettato
elettrodotto, la Regione, nella pronuncia positiva di compatibilità ambientale del progetto impugnata
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(doc. 1, p. 6, lettera P) rinvia “alla fase di redazione del progetto esecutivo l’ottimizzazione del
tracciato definitivo dell’elettrodotto, da effettuarsi mantenendo un costante raccordo con il
dipartimento provinciale dell’ARPAT di Siena, al fine di valutare gli effetti relativi ai controlli dei
campi elettromagnetici”. Tale impostazione e’ viziata da irragionevolezza. Infatti, una volta
approvato il tracciato del progetto in sede di rilascio della pronuncia positiva di VIA, sicuramente
non sarà più possibile “spostare” la posizione dei sostegni anche perché ciò risulterebbe in molti
casi impossibile in considerazione dello stato dei luoghi nell’area prescelta per la costruzione
dell’elettrodotto, che prevede ad esempio l’attraversamento di colli e promontori talvolta molto
scoscesi, la vicinanza a corsi d’acqua, il passaggio in prossimità di siti di alto valore paesaggistico
ed architettonico ed all’interno del borgo di Rosia. A noi risulta, anche se non abbiamo il riscontro
documentale, che l’ENEL abbia compiuto solo parziali studi sulla distanza di alcuni fabbricati siti in
Pian della Speranza ed in Rosia dal progettato elettrodotto, ma solo sulla base del criterio della
distanza e non sulla base del criterio cautelativo di induzione elettromagnetica internazionalmente
accettato a livello scientifico di 0,2 microTesla. Bisognava invece valutare preventivamente, con un
certo livello di approfondimento e con un approccio precauzionale gli effetti dell’inquinamento
elettromagnetico che si riverseranno sulla popolazione se il progettato elettrodotto verrà realizzato,
ed eventualmente scegliere un percorso od un progetto alternativo allo stesso. Per quanto esposto
sopra la decisione di pronuncia di compatibilità ambientale che si impugna si appalesa viziata da
eccesso di potere per irragionevolezza e deve essere annullata.
PER QUESTI MOTIVI
Si insiste per l’annullamento degli atti a provvedimenti impugnati, con vittoria di spese, diritti e
onorari di causa.
Si depositano i seguenti documenti.
1) Verbale della Conferenza di Servizi del 24 Luglio 2000.
2) Riassunto delle osservazioni presentate da cittadini ed aziende contro il progetto di elettrodotto.
3) Osservazioni presentate dai cittadini riuniti nel Comitato contro l’elettrodotto (Luglio 1999).
4) Studio di Impatto Ambientale dell’ENEL dell’Aprile 1998 – Sintesi non tecnica.
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5) Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale dell’ENEL del Dicembre 1999.
6) Relazione istruttoria della Regione Toscana sullo Studio di Impatto Ambientale del Marzo 2000.
7) Verbale della Conferenza di Servizi interna del 4 Aprile 2000.
8) Verbale della Conferenza di Servizi del 21 Aprile 2000.
9) Verbale della Conferenza di Servizi del 28 Giugno 2000.
10) Schede del “Progetto Bioitaly” sul SIC n.89 (Montagnola Senese).
11) Schede del “Progetto Bioitaly” sul SIC n.92 (Alta Merse).
12) Schede sul Progetto LIFE NATURA co-finanziato dalla Comunità Europea (1996-1998).
13) Commissione Europea, “Managing Natura 2000 Sites” (Gestire i siti Natura 2000), Aprile 2000.
14) Sintesi incontro del Servizio Conservazione Natura del Ministero dell’Ambiente con Regioni,
Province Autonome e Federparchi del 14 Febbraio 2000 su SIC e ZPS.
15) Osservazioni presentate dal Comitato contro l’elettrodotto (Aprile- Luglio 2000)
16) Autorizzazione paesaggistica del Comune di Sovicille del 24 Luglio 2000.
17) Verbali delle riunioni della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Sovicille del 15
Giugno e del 20 Luglio 2000.
Siena, 9 novembre 2000
Avv. Pier Paolo Poggioni
Avv. Massimiliano Montini
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