divieto di abbandono dei rifiuti ingombranti e beni durevoli.

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divieto di abbandono dei rifiuti ingombranti e beni durevoli.
COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
Ordinanza n. 77/2012
DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI.
IL SINDACO
Preso atto che nel territorio comunale si riscontra l’abbandono selvaggio e scorretto di beni durevoli ed
ingombranti;
Che il fenomeno ha assunto nel tempo portata rilevante in considerazione, tra l’altro, della estensione del
territorio;
Che l’abbandono incontrollato degli ingombranti e dei beni durevoli di origine domestica, in qualsiasi orario ed
in rilevante quantità, soprattutto in prossimità dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, offende il
decoro urbano e rappresenta un grave problema ambientale, nonché costituisce un potenziale rischio di
pericolo di natura igienico-sanitario per la salute dei cittadini;
Ravvisata, pertanto, la necessità di regolamentare la raccolta di tali tipologie di rifiuti vietandone l’arbitrario ed
incontrollato deposito;
Che, all’uopo, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di una riorganizzazione del servizio dei rifiuti, ha
istituito un centro di raccolta provvisorio ove conferire direttamente i rifiuti classificati ingombranti e beni
durevoli al fine di ottimizzare il servizio di raccolta ed il successivo trasferimento agli impianti per il recupero e
riciclo;
Ritenuto, pertanto, necessario regolamentare le modalità di raccolta di tali rifiuti, intraprendendo le azioni
necessarie per l’avvio del predetto servizio, incentivando anche la raccolta domiciliare;
Ravvisata la necessità di dover contrastare ogni fenomeno di abbandono selvaggio;
Che, per motivi di sicurezza urbana, a salvaguardia dell’ambiente e dell’igiene e salute pubblica e per
esigenze di carattere tecnico-logistico si rende necessario ed urgente dare corso al provvedimento preposto;
Visto l’art. 14 comma 3 del D. Lgs n. 22/1997 (c. d. decreto Ronchi);
Visto l’art. 192, 255 e 256 del D. Lgs n. 152 del 03.04.2006;
Visto l’art. 198 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152 che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
Visto l’art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., come sostituito dall’art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92
convertito con modificazioni nella legge 24.07.2008, n. 125;
Visto il D. Lgs n. 205 del 03.12.2010;
Visto ogni altra disposizione di legge vigente in materia di emergenza ambientale e d’igiene del suolo e
dell’abitato, compreso anche quelle emanate dalla Regione Calabria;
ORDINA
1. a decorrere dal 05 luglio 2012, è severamente vietato a tutti i cittadini, ai rivenditori e
trasportatori, alle imprese private ed agli Enti di depositare, scaricare o abbandonare sulle aree
pubbliche e, soprattutto, in prossimità dei cassonetti, qualsiasi genere di rifiuti ingombranti (come
mobili, serramenti, infissi di qualunque materiale, arredi domestici) e beni durevoli di origine
domestica (come frigoriferi, apparecchi domestici e congelatori, televisori, computers e parti di essi,
lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, forni e cucine);
COMUNE DI NOCERA TERINESE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
2. è fatto, altresì, assoluto divieto di abbandonare tali categorie di rifiuti sul ciglio delle strade
comunali, provinciali e statali, nei fossi di scolo, torrenti, su aree del demanio marittimo e fluviale;
3. il conferimento di tali tipologie di rifiuti dovrà avvenire direttamente a cura degli interessati presso
l’istituito centro di raccolta – AREA 1 – sito in C.da Cona, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 di Lunedì,
Mercoledì e Venerdì;
4. è fatto assoluto divieto depositare i rifiuti in orari e giorni diversi o utilizzare strumenti differenti
rispetto quanto sopra riportato;
5. per il conferimento dei rifiuti classificati beni durevoli di origine domestica (come frigoriferi, apparecchi
domestici e congelatori, televisori, computers e parti di essi, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori
d’aria, forni e cucine) se integri si deve versare una cauzione di euro 2,00 a pezzo mentre nel caso in
cui il bene durevole da disfarsi è in condizioni non integre ma frammentate, la somma da versare e di
euro 25,00 per ogni singolo bene durevole.
DISPONE
Che sia data adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione murale e consegna domiciliare ai
singoli cittadini;
Che copia della presente sia trasmessa al Prefetto di Catanzaro, all’Ufficio del Commissario delegato per
l’emergenza ambientale in Calabria, alla Stazione Carabinieri, al Corpo delle Guardie Forestali e alla Polizia
Municipale di Nocera Terinese.
AVVERTE
Che in caso d’inottemperanza di quanto prescritto ed ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, saranno
applicate nei confronti dei trasgressori le sanzioni pecuniarie previste: da euro 25,00 ad euro 155,00 o
da euro 105,00 ad euro 620,00.
Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.
COMUNICA
Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso al presente ordinanza , in
applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. –
CALABRIA od in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gironi dalla data di pubblicazione all’albo
pretorio on line.
Nocera Terinese li 28/06/2012
IL SINDACO
(Geom. Gaspare ROCCA)