19 Febbraio Circolare 1/2015 Obblighi di custodia e eliminazione
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19 Febbraio Circolare 1/2015 Obblighi di custodia e eliminazione
19 Febbraio Circolare 1/2015 Obblighi di custodia e eliminazione giacenze. Alcuni elementi di valutazione e di indirizzo nei casi di mancato ritiro delle calzature. Quali responsabilità o obblighi nel caso di prolungata giacenza di calzature e accessori. In sintesi 1) l'obbligo di custodia deve essere adempiuto, a termini della disposizione contenuta nell'art. 1177 cod. civ., secondo le regole stabilite per l'adempimento delle obbligazioni in generale; 2) Successivamente alla scadenza del termine contrattualmente stabilito per la riconsegna dei capi al cliente, le responsabilità connesse all'obbligo di custodia si affievoliscono ad un grado minore; 3) Se ci sono incertezze nella individuazione del termine per la riconsegna dei capi, soprattutto nei casi in cui non sia stato previsto espressamente un termine preciso ovvero qualora, anche sulla base degli usi, sia ammessa una tolleranza per la riconsegna dei capi al cliente, è utile e necessario che il tecnico di calzoleria provveda rapidamente a comunicare (anche per telefono) al cliente che il servizio è stato ultimato, facendo presente, altresì, di non poter continuare a svolgere la custodia in modo adeguato; 4) Non sono validi cartelli che prevedono l’esonero di responsabilità allo scadere di una certa data 5) E’ possibile prevedere un costo per la custodia. Deve però esserci appeso nei locali dell’impresa un cartello che specifica che, alla scadenza della data di consegna (che deve essere indicata per iscritto nella ricevuta), scatta il costo giornaliero. Il tutto deve anche essere riportato nella copia della ricevuta consegnata al cliente nell’atto della presa in custodia del capo. Ovviamente con la custodia a pagamento la responsabilità della stessa aumenta. Nei casi in cui si verifichi una prolungata giacenza di calzature o accessori presso l’impresa di calzoleria a causa del mancato ritiro da parte della clientela, possono nascere alcune questioni, spesso anche conflittuali, sulle responsabilità a carico dell’impresa, sugli obblighi di custodia e sull’eventuale possibilità di disfarsi delle giacenze non ritirate. Obblighi di custodia e responsabilità del tecnico di calzoleria. Va precisato, in primo luogo, che quando la clientela porta al tecnico di calzoleria determinate calzature o accessori per l'effettuazione dei relativi servizi (riparazione, pulitura, rimessa a modello etc), oltre all'obbligazione principale, oggetto del contratto, il tecnico di calzoleria stesso deve contestualmente assumersi anche l'obbligazione accessoria avente ad oggetto la custodia dei capi medesimi. AI fine di stabilire sino a quando l'obbligo di custodia permanga in capo al tecnico di calzoleria e quale sia il relativo regime di responsabilità, occorre distinguere fra il periodo necessario per l'esecuzione del servizio di riparazione o altro, oggetto del contratto, e l’eventuale periodo successivo di giacenza delle calzature non ritirati dal cliente. Secondo l'orientamento della Giurisprudenza in materia, "nei casi in cui l'obbligazione di custodire ha natura meramente accessoria rispetto a quella dedotta in contratto (servizio del tecnico di calzoleria), l'obbligo di custodia deve essere adempiuto, a termini della disposizione contenuta nell'art. 1177 cod. civ., secondo le regole stabilite per l'adempimento delle obbligazioni in generale. Ne consegue che la responsabilità del prestatore d'opera…..sussiste soltanto se tale obbligo non sia stato adempiuto per mancanza della diligenza del buon padre di famiglia, e cioè, solo se non siano state adottate quel complesso di cure, cautele e attività che il debitore medio impiega normalmente per soddisfare i propri obblighi" (Cass. 12/11/79, n. 5847). Ciò significa che nei casi di deterioramento, distruzione, perdita o furto dei capi consegnati dal cliente al tecnico di calzoleria per la prestazione dei relativi servizi, il tecnico di calzoleria stesso, al fine di sottrarsi alle proprie responsabilità nei confronti del cliente danneggiato, è tenuta a provare di avere usato nella custodia dei capi medesimi la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 cod. civ.) ed è tenuto a provare, altresì, che l'evento è stato imprevedibile o inevitabile: in sostanza, il primo presupposto per liberare il tecnico di calzoleria dalla responsabilità inerente all'obbligo accessorio di custodia è la prova liberatoria che quell'evento si è verificato in conseguenza di un fatto ad essa non imputabile (art. 1218 cod. civ.) (in tal senso la giurisprudenza costante della Cassazione). Le suddette indicazioni valgono per il periodo di tempo contrattualmente stabilito, necessario alla prestazione principale dei servizi di calzoleria. Successivamente alla scadenza del termine contrattualmente stabilito per la riconsegna dei capi al cliente, le responsabilità connesse all'obbligo di custodia si affievoliscono ad un grado minore. Al riguardo occorre fare riferimento ad un importante orientamento della Giurisprudenza la quale ha stabilito che "nel caso in cui il deposito è connesso con un contratto di lavoro autonomo, l'obbligo di custodia, per il cui adempimento si richiede la diligenza del buon padre di famiglia, resta limitato al tempo necessario per l'esecuzione del lavoro". Da ciò consegue che il tecnico di calzoleria - una volta decorso il termine contrattuale per la riconsegna o l’eventuale ulteriore termine convenuto con lo stesso cliente in caso di decorrenza di quello stabilito non è da ritenersi responsabile nei casi di deterioramento, distruzione, perdita o furto dei capi "salva l'ipotesi che tale perdita sia derivata da una particolare negligenza" (Cass. 23/1/86, n. 430). Quindi, ciò che occorre sottolineare è che la mera decorrenza del termine di riconsegna dei capi al cliente non esime completamente il tecnico di calzoleria dalle responsabilità di custodia in quanto lo stesso deve comunque continuare a tenere un comportamento idoneo ad assicurare la conservazione dei capi secondo criteri minimi di diligenza e prudenza senza incorrere, quindi, in atteggiamenti di particolare negligenza che potrebbero configurare la cosiddetta "colpa lata”, la quale “é ravvisabile nel comportamento di colui che agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligentia media del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano". A tale proposito - una volta assodato che il tecnico di calzoleria, anche dopo la decorrenza del termine di riconsegna al cliente, deve continuare a tenere un minimo grado di cautela per prevenire il deterioramento o la perdita delle calzature od accessori i capi in giacenza prolungata - va evidenziato come, nella pratica, sorgano numerose incertezze proprio nella individuazione del termine per la riconsegna dei capi, soprattutto nei casi in cui non sia stato previsto espressamente un termine preciso ovvero qualora, anche sulla base degli usi, sia ammessa una tolleranza per la riconsegna dei capi al cliente. In tali casi, a seguito dall'avvenuta prestazione del servizio, al fine di poter declinare le proprie responsabilità di custodia nel senso sopra indicato (salvo che nel caso di comportamento di particolare negligenza), è utile e necessario che il tecnico di calzoleria provveda rapidamente a comunicare al cliente che il servizio è stato ultimato, facendo presente, altresì, di non poter continuare a svolgere la custodia in modo adeguato.