19 Febbraio Circolare 1/2015 Obblighi di custodia e eliminazione

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19 Febbraio Circolare 1/2015 Obblighi di custodia e eliminazione
19 Febbraio
Circolare 1/2015
Obblighi di custodia e eliminazione giacenze.
Alcuni elementi di valutazione e di indirizzo nei casi di mancato ritiro delle calzature.
Quali responsabilità o obblighi nel caso di prolungata giacenza di calzature e
accessori.
In sintesi
1) l'obbligo di custodia deve essere adempiuto, a termini della disposizione contenuta
nell'art. 1177 cod. civ., secondo le regole stabilite per l'adempimento delle
obbligazioni in generale;
2) Successivamente alla scadenza del termine contrattualmente stabilito per la
riconsegna dei capi al cliente, le responsabilità connesse all'obbligo di custodia si
affievoliscono ad un grado minore;
3) Se ci sono incertezze nella individuazione del termine per la riconsegna dei capi,
soprattutto nei casi in cui non sia stato previsto espressamente un termine preciso
ovvero qualora, anche sulla base degli usi, sia ammessa una tolleranza per la
riconsegna dei capi al cliente, è utile e necessario che il tecnico di calzoleria
provveda rapidamente a comunicare (anche per telefono) al cliente che il servizio è
stato ultimato, facendo presente, altresì, di non poter continuare a svolgere la
custodia in modo adeguato;
4) Non sono validi cartelli che prevedono l’esonero di responsabilità allo scadere di
una certa data
5) E’ possibile prevedere un costo per la custodia. Deve però esserci appeso nei locali
dell’impresa un cartello che specifica che, alla scadenza della data di consegna
(che deve essere indicata per iscritto nella ricevuta), scatta il costo giornaliero. Il
tutto deve anche essere riportato nella copia della ricevuta consegnata al cliente
nell’atto della presa in custodia del capo. Ovviamente con la custodia a pagamento
la responsabilità della stessa aumenta.
Nei casi in cui si verifichi una prolungata giacenza di calzature o accessori presso
l’impresa di calzoleria a causa del mancato ritiro da parte della clientela, possono nascere
alcune questioni, spesso anche conflittuali, sulle responsabilità a carico dell’impresa, sugli
obblighi di custodia e sull’eventuale possibilità di disfarsi delle giacenze non ritirate.
Obblighi di custodia e responsabilità del tecnico di calzoleria.
Va precisato, in primo luogo, che quando la clientela porta al tecnico di calzoleria
determinate calzature o accessori per l'effettuazione dei relativi servizi (riparazione,
pulitura, rimessa a modello etc), oltre all'obbligazione principale, oggetto del contratto, il
tecnico di calzoleria stesso deve contestualmente assumersi anche l'obbligazione
accessoria avente ad oggetto la custodia dei capi medesimi.
AI fine di stabilire sino a quando l'obbligo di custodia permanga in capo al tecnico di
calzoleria e quale sia il relativo regime di responsabilità, occorre distinguere fra il periodo
necessario per l'esecuzione del servizio di riparazione o altro, oggetto del contratto, e
l’eventuale periodo successivo di giacenza delle calzature non ritirati dal cliente.
Secondo l'orientamento della Giurisprudenza in materia, "nei casi in cui l'obbligazione di
custodire ha natura meramente accessoria rispetto a quella dedotta in contratto (servizio
del tecnico di calzoleria), l'obbligo di custodia deve essere adempiuto, a termini della
disposizione contenuta nell'art. 1177 cod. civ., secondo le regole stabilite per
l'adempimento delle obbligazioni in generale. Ne consegue che la responsabilità del
prestatore d'opera…..sussiste soltanto se tale obbligo non sia stato adempiuto per
mancanza della diligenza del buon padre di famiglia, e cioè, solo se non siano state
adottate quel complesso di cure, cautele e attività che il debitore medio impiega
normalmente per soddisfare i propri obblighi" (Cass. 12/11/79, n. 5847).
Ciò significa che nei casi di deterioramento, distruzione, perdita o furto dei capi consegnati
dal cliente al tecnico di calzoleria per la prestazione dei relativi servizi, il tecnico di
calzoleria stesso, al fine di sottrarsi alle proprie responsabilità nei confronti del cliente
danneggiato, è tenuta a provare di avere usato nella custodia dei capi medesimi la
diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 cod. civ.) ed è tenuto a provare, altresì, che
l'evento è stato imprevedibile o inevitabile: in sostanza, il primo presupposto per liberare il
tecnico di calzoleria dalla responsabilità inerente all'obbligo accessorio di custodia è la
prova liberatoria che quell'evento si è verificato in conseguenza di un fatto ad essa non
imputabile (art. 1218 cod. civ.) (in tal senso la giurisprudenza costante della Cassazione).
Le suddette indicazioni valgono per il periodo di tempo contrattualmente stabilito,
necessario alla prestazione principale dei servizi di calzoleria.
Successivamente alla scadenza del termine contrattualmente stabilito per la
riconsegna dei capi al cliente, le responsabilità connesse all'obbligo di custodia si
affievoliscono ad un grado minore.
Al riguardo occorre fare riferimento ad un importante orientamento della Giurisprudenza la
quale ha stabilito che "nel caso in cui il deposito è connesso con un contratto di lavoro
autonomo, l'obbligo di custodia, per il cui adempimento si richiede la diligenza del buon
padre di famiglia, resta limitato al tempo necessario per l'esecuzione del lavoro".
Da ciò consegue che il tecnico di calzoleria - una volta decorso il termine contrattuale per
la riconsegna o l’eventuale ulteriore termine convenuto con lo stesso cliente in caso di
decorrenza di quello stabilito non è da ritenersi responsabile nei casi di deterioramento,
distruzione, perdita o furto dei capi "salva l'ipotesi che tale perdita sia derivata da una
particolare negligenza" (Cass. 23/1/86, n. 430).
Quindi, ciò che occorre sottolineare è che la mera decorrenza del termine di riconsegna
dei capi al cliente non esime completamente il tecnico di calzoleria dalle responsabilità di
custodia in quanto lo stesso deve comunque continuare a tenere un comportamento
idoneo ad assicurare la conservazione dei capi secondo criteri minimi di diligenza e
prudenza senza incorrere, quindi, in atteggiamenti di particolare negligenza che
potrebbero configurare la cosiddetta "colpa lata”, la quale “é ravvisabile nel
comportamento di colui che agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza e che
omette di osservare non solo la diligentia media del buon padre di famiglia ma anche quel
grado minimo ed elementare di diligenza che tutti osservano".
A tale proposito - una volta assodato che il tecnico di calzoleria, anche dopo la decorrenza
del termine di riconsegna al cliente, deve continuare a tenere un minimo grado di cautela
per prevenire il deterioramento o la perdita delle calzature od accessori i capi in giacenza
prolungata - va evidenziato come, nella pratica, sorgano numerose incertezze proprio
nella individuazione del termine per la riconsegna dei capi, soprattutto nei casi in
cui non sia stato previsto espressamente un termine preciso ovvero qualora, anche
sulla base degli usi, sia ammessa una tolleranza per la riconsegna dei capi al cliente.
In tali casi, a seguito dall'avvenuta prestazione del servizio, al fine di poter declinare le
proprie responsabilità di custodia nel senso sopra indicato (salvo che nel caso di
comportamento di particolare negligenza), è utile e necessario che il tecnico di
calzoleria provveda rapidamente a comunicare al cliente che il servizio è stato
ultimato, facendo presente, altresì, di non poter continuare a svolgere la custodia in
modo adeguato.