Regolamento Polizia Municipale Unione dei Comuni

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Regolamento Polizia Municipale Unione dei Comuni
Regolamento del Corpo di Polizia Locale
dell’Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Valdelsa
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto
1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni di cui alla Legge Regionale
Toscana n. 12 del 2006 e alla Legge 7 marzo 1986, n.65 e s.m.i., disciplina
l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale dell’Unione del
Circondario Empolese Valdelsa.
Art. 2 - Ambito territoriale
1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo è individuato nel territorio
complessivo dei Comuni aderenti all’Unione del Circondario Empolese Valdelsa e ad esso
sono riferibili tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e
regionale e dal presente regolamento, e dai regolamenti dell’Unione e dei singoli comuni
che vi fanno parte.
2. All’interno dell’ambito di cui al comma 1, costituiscono ambiti operativi territoriali (da qui
in poi denominati Comandi Territoriali) le aree territoriali corrispondenti ai singoli territori
comunali, salvo diversa indicazione della Giunta dell’Unione con apposito provvedimento.
Art.3 - Funzioni del Corpo di Polizia locale
1. Il Corpo di polizia locale dell’Unione del Circondario è organizzato in comandi territoriali,
in fase iniziale rispondenti ai presidi già esistenti nei comuni, al fine di garantire una
adeguata prossimità tra i centri decisionali e gli agenti operanti sul territorio.
2. Il Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Circondario svolge le funzioni ed i
compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare
riferimento, riguardo a quest’ultima, alle funzioni di cui all’art. 2 della L.R.T. n. 12/2006 e
s.m.i.1.
3. Il Corpo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni
emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dall’Unione del Circondario e dai
Comuni aderenti all’Unione, assolvendo, in particolare, a tutte le funzione di polizia
amministrativa locale relative al controllo e agli accertamenti delle violazioni.
4. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive generali impartite dal
Presidente dell’Unione o il Sindaco delegato, secondo l'indirizzo politico definito dagli atti
di programmazione dell'Unione, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il
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regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della
sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nelle città.
Art. 4 Funzioni della Giunta dell’Unione
Compete alla Giunta dell’Unione, adozione degli strumenti di programmazione generale in
cui è inserita la funzione di polizia locale anche attraverso l’adozione di specifici atti
amministrativi. La definizione dell'indirizzo politico spetta al Consiglio dell'Unione in
occasione dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica. Nell’ambito
della Giunta, in cui sono presenti tutti i sindaci dei comuni aderenti, si realizza altresì, ove
necessario, il coordinamento dell’indirizzo politico e delle direttive spettanti ai sindaci, ai
sensi del successivo art. 6, tenendo conto degli indirizzi espressi dal Consiglio ai sensi del
comma precedente.
Art. 5 - Funzioni del Presidente dell’Unione
Il Presidente dell’Unione o il Sindaco delegato nella materia specifica, nell'esercizio delle
funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112, impartisce le necessarie direttive per l’attività del Corpo e vigila
sull'espletamento del servizio svolto, tenendo conto degli atti di indirizzo assunti dalla
Giunta dell’Unione.
Art. 6 - Funzioni dei Sindaci del comune
I Sindaci, fermo restando il ruolo del Presidente dell’Unione, possono dare direttive rivolte
al Comandante territoriale di competenza per le questioni che rivestono carattere locale e
nel rispetto dell’indirizzo politico stabilito dagli atti di programmazione dell'Unione.
Art. 6bis Collaborazione con le Forze di Polizia
Il personale in forza al Corpo svolge l'attività di collaborazione con le forze di Polizia
secondo le disposizioni di legge vigenti nonché in base agli accordi e con le modalità
definite dal “Patto sulla sicurezza” sottoscritto in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine
e la Sicurezza Pubblica.
Art. 7 - Collaborazione alle attività di protezione civile
1. Il corpo di polizia locale, quale struttura prevalentemente operante sul territorio,
collabora con i servizi di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai
compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d’istituto secondo quanto previsto nei piani di
protezione civile.
2. In via generale, anche per motivi di opportunità, tale attività viene svolte da personale
del comando territoriale, ferma restando la possibilità per i Comandanti territoriali di
chiedere supporto al Comando generale.
3. In caso di necessità e urgenza il Sindaco delegato e il Responsabile della protezione
civile dell'Unione dei Comuni dispongono l'invio di personale della PM per ogni impiego di
soccorso e in supporto alla protezione civile.
Art. 8- Servizi di rappresentanza
1. Al Corpo di Polizia locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza nelle
manifestazioni e cerimonie pubbliche disposti dall’Unione e dalle Amministrazioni comunali
ad essa aderenti: a tal fine, nei casi in cui le Amministrazioni lo richiedano espressamente,
sono autorizzati a scortare i gonfaloni dell’Unione e dei Comuni.
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2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni
rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del
cerimoniale civile o militare.
Art. 9 – Missioni esterne e rinforzo
1. Le missioni esterne al territorio dell’unione sono consentite per:
a) collegamento o servizi di rappresentanza di cui all’art. 8, nel rispetto delle vigenti
norme in materia;
b) rinforzo di altri corpi o servizi di polizia locale in particolari occasioni stagionali o
eccezionali, previo accordo con l’Unione.
2. Le missioni ai fini di collegamento e rappresentanza richieste da un'amministrazione
comunale sono disposte dal Comandante territoriale corrispondente; qualora il
collegamento o la rappresentanza riguardino l’Unione nel suo complesso, sono disposte
dal Comandante generale, previa consultazione della Conferenza dei Comandanti.
3. Le missioni sono svolte nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti,
nonché delle previsioni contrattuali.
Art. 10 - Servizi a richiesta di enti pubblici e di privati
1. I servizi richiesti da enti pubblici o da privati, per i quali si ravvisi l’esistenza di un
interesse pubblico al loro svolgimento, possono essere effettuati dal personale del Corpo,
compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto e con le competenze della Polizia
Locale.
2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono farne richiesta scritta ed hanno
l'obbligo di corrispondere all’Unione le spese e quant’altro previsto per l'esecuzione del
servizio.
3. Per lo svolgimento dei servizi resi dalla Polizia locale a pagamento a favore di privati il
Comandante opererà le scelte in via prioritaria su base volontaria.
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE
Art. 11 – Struttura organizzativa del corpo
1. Il Corpo, in ossequio ai principi di prossimità e adeguatezza, nonché di decentramento
territoriale, è organizzato in:
a) Comando generale
b) Comandi territoriali
2. Il personale dei vari comandi territoriali, oltre alla precipua competenza spettante nel
proprio ambito operativo, può essere delegato dal Comando generale, sentita la
conferenza dei comandanti territoriali, ad assumere la referenza di una specifica area
operativa del servizio di polizia locale.
3. L’assunzione della referenza di un’area operativa implica l’obbligo di aggiornamento e
supporto tecnico agli altri comandanti ed addetti alle aree operative di riferimento, da
svolgersi principalmente in sede di Conferenza dei Comandanti di cui al successivo art.
14 o in occasione di specifici incontri.
4. Presso il Comando Generale opera e dipende in maniera diretta un Servizio di Staff al
Corpo di Polizia Locale dell’Unione che svolge tutte le funzioni amministrative e
organizzative necessarie al buon andamento del servizio non delegate ai Comandi
Territoriali.
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5. L’organico del Servizio di Staff verrà individuato dal Comandante Generale, sentito il
Coordinamento dei Comandanti Territoriali, tenuto conto delle disponibilità del personale e
delle esigenze di servizio sia del Comando Generale che dei Comandi Territoriali.
6. Svolge, oltre a quelli indicati nei commi precedenti del presente articolo, tutte le altre
funzioni ed adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari per il buon andamento del
servizio.
Art.12 – Comando generale
1. Il comando generale espleta compiti di indirizzo tecnico-operativo, di direzione,
organizzazione, coordinamento e controllo dell’assolvimento dei compiti istituzionale del
Corpo di polizia locale. Al comandante generale competono le funzioni tipiche del ruolo
dirigenziale,ai sensi del regolamento di organizzazione dell’ente, nonché le prerogative di
cui all’articolo 9 della Legge n. 65/1986
2. Il Comandante generale, con potere di delega ai comandanti territoriali, svolge funzioni
a) di controllo e sviluppo dei sistemi informativi per la gestione centralizzata dei verbali di
violazione amministrativa elevati su tutto il territorio dell’Unione;
b) di gestione in forma centralizzata delle banche dati necessarie per gli adempimenti di
competenza della polizia locale su tutto il territorio dell’Unione;
c) di gestione degli acquisti da effettuare in forma accentrata.
d) di gestione del personale e delle risorse del Servizio di Staff nonché dei procedimenti di
competenza di tale servizio.
3. Il Comandante generale esprime i pareri richiesti, presiede le commissioni di gara,
emana le direttive e le istruzioni cui devono attenersi i responsabili delle strutture territoriali
per l'approntamento delle disposizioni di servizio di competenza del Comando Generale;
assegna, sentita la Conferenza dei Comandanti Territoriali, il personale ai comandi
territoriali e cura l’aggiornamento professionale degli ufficiali e degli agenti.
4. Il Comando generale, a richiesta dei singoli comandi territoriali, può predisporre il
potenziamento del servizio sul territorio del comando richiedente, coinvolgendo i vari
comandi territoriali al fine reperire e garantire un adeguato supporto logistico e di organico
per far fronte alla richiesta.
5. Il Comandante Generale rappresenta il Corpo di Polizia locale dell’Unione in tutti i
rapporti interni ed esterni.
6. Il Comandante Generale è nominato dal Presidente dell’Unione, previa deliberazione
della Giunta dell’Unione ai sensi della normativa vigente.
7. Il Comandante Generale mantiene la qualifica di Comandante Territoriale per gli ambiti
operativi cui viene preposto.
Art.13 – Comandi Territoriali
1.Il comando territoriale è una unità organizzativa che svolge in ciascun comune i compiti
d’istituto del corpo di polizia locale assegnati con atto organizzativo del Dirigente o
comunque non direttamente svolti dal Comando Generale.
2. I Comandanti Territoriali sono nominati dal Comandante Generale con atto specifico
d’intesa con il Sindaco del comune interessato. Ai Comandanti Territoriali possono
competere le funzioni tipiche delle posizioni organizzative, secondo le specifiche norme
del regolamento di organizzazione dell’ente.
3. I Comandanti Territoriali godono, nei limiti degli atti di delega del Comandante Generale,
di autonomia organizzativa e gestionale per l’assolvimento dei compiti d’istituto della
Polizia Locale loro assegnati, con i poteri e le responsabilità connesse . In particolare:
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a) dirigono e coordinano il personale assegnato e gestiscono le risorse umane, finanziarie
e strumentali del Comando Territoriale a cui ciascuno è preposto;
b) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi – in relazione a funzioni trasferite
all’Unione dei Comuni o a funzioni non trasferite ma che vengono svolte dall’Unione per
conto dei Comuni associati anche attraverso delega - riferiti al proprio ambito di
competenza, assumendo la responsabilità dei relativi procedimenti ;
c) esprimono pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale
anche per i singoli comuni associati quando la legislazione medesima stabilisce che
determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbono
comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.
4. Fermo restando l’unicità della figura del Comandante Generale in seno alla struttura
gerarchica del corpo, coloro che, in virtù della L. 65/1986 o della L.R.T. 12/2006, hanno
ricoperto il ruolo di Comandante o Responsabile di struttura, mantengono la qualifica
professionale raggiunta ai soli fini dell’instaurazione di rapporti contrattuali con soggetti
diversi dall’Unione dei Comuni o in relazione alle attività formative svolte dalla Regione
Toscana ai sensi della richiamata L.R.T. n. 12 2006.
5. In relazione alle necessità organizzative, il Comandante Generale, sentiti i Comandanti
Territoriali, o su proposta degli stessi, può creare Unità Operative Semplici ai sensi dell’art.
11 del Regolamento degli Uffici e Servizi, individuando anche responsabili di procedimento
diversi dai Comandanti Territoriali.
Art. 14 - Conferenza dei comandanti di polizia locale
1. Il Comandante generale convoca la conferenza dei comandanti territoriali, con
cadenza almeno mensile, al fine di esaminare ed armonizzare le diverse esigenze
di intervento oggettivamente presenti sul territorio e determinare gli obiettivi
fondamentali da conseguire, stabilendo le relative priorità, nel rispetto dell’indirizzo
politico formulato dalla Giunta e dal Presidente.
2. La Conferenza inoltre:
a) può stimolare l’indirizzo generale degli organi politici mediante segnalazioni o
proposte, al fine di raggiungere una maggiore efficienza funzionale ed organizzativa
generale;
b) definisce, in linea generale, le proposte inerenti la programmazione e gli
stanziamenti del bilancio di previsione dell’Unione nella specifica materia;
c) individua e uniforma i procedimenti svolti nei vari comandi territoriali al fine di
evitare la diversità immotivata delle attività svolte.
Art.15 - Organizzazione gerarchica, ordini e direttive
1. Il Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa si
compone delle seguenti figure, in ordine di subordinazione gerarchica:
a) Comandante del corpo (comandante generale)
b) Comandanti territoriali
c) Addetti al coordinamento e controllo (ufficiali)
d) Operatori (Agenti)
e) Ausiliari
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la posizione gerarchica dei singoli
componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità di grado, dall'anzianità di
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servizio nel grado stesso; a parità di anzianità di servizio nel grado, dall'anzianità
anagrafica. A questo fine vengono considerati anche i periodi di servizio svolti a tempo
determinato.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio
impartiti dai superiori gerarchici.
4. Gli ufficiali e gli agenti vengono assegnati di norma, salvo diverse esigenze di servizio e
salvo le attività da svolgere su tutto il territorio dell’Unione, ad un ambito operativo
territoriale dove opereranno in maniera prevalente. Gli ufficiali e gli agenti che operano
fuori dal Comando Territoriale di appartenenza, devono tempestivamente avvisare il
Comandante Territoriale competente di fatti di particolare rilievo avvenuti durante il
servizio. I comandanti Territoriali devono informare il Comandante Generale in relazione a
fatti di rilievo sovra comunale o di particolare importanza.
5. Compatibilmente con l’esigenza di garantire un’adeguata efficienza dei servizi, il
Comandante Generale, sentiti i Comandanti Territoriali interessati, terrà nella dovuta
considerazione le eventuali motivate richieste da parte di ufficiali e agenti di essere
assegnati ad altro ambito operativo territoriale.
6. Per l’assegnazione, per esigenze tecniche ed organizzative, ad un comando territoriale
diverso da quello a cui era assegnato un dipendente il Comandante Generale terrà di
conto di eventuali richieste nonché delle condizioni personali e di famiglia dell’interessato; i
dipendenti che usufruisco dei permessi della L. 104/1992 e le lavoratrici in stato di
gravidanza o con figli fino a 3 anni, ovvero padre lavoratore in caso di affidamento
esclusivo, non possono essere trasferiti senza il loro consenso.
7. I rapporti gerarchici debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e
lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di
responsabilità.
8. in caso di assenza del Comandante Generale, lo stesso viene sostituito secondo la
gerarchia disciplinata dal presente articolo.
TITOLO III – DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Art.16 - Orario di servizio
1. Il personale è portato a conoscenza in tempo utile dell'orario e delle modalità di
svolgimento del servizio cui è assegnato, anche attraverso il deposito, tendenzialmente
entro il giovedì della settimana precedente, in luoghi e spazi prestabiliti del quadro dei turni
di servizio.
2. L’orario di servizio e di lavoro è stabilito, in linea con le direttive del Comando Generale,
a livello di comando territoriale, nel rispetto delle prerogative delle rappresentanze
sindacali.
3. Il personale ha l’obbligo di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle
disposizioni a tal fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell’equipaggiamento ed
armamento prescritto, avvalendosi o meno dello spogliatoio presso il comando.
4. Il Comandante Generale e i Comandanti Territoriali svolgono un orario di lavoro
flessibile in relazione alle proprie funzioni e responsabilità.
Art. 17 - Servizi a carattere continuativo
1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:
a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla
presenza di chi deve sostituirlo;
b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto
suscettibili di comportare la modifica delle modalità di conduzione del servizio;
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2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti
dall'ordine di servizio.
3. il personale montante deve avvisare tempestivamente il comando territoriale di
eventuali ritardi nell’entrata in servizio.
4. Il personale smontante, salvi i casi di palese e imminente pericolo per la pubblica
incolumità, potrà allontanarsi avvisando il comando territoriale ed avendo da quest’ultimo
l’autorizzazione, quando è trascorsa un’ora dall’orario prefissato per il cambio. Quando il
servizio sia stato disposto o è comunque gestito dalla Centrale Operativa, sarà questa ad
essere avvertita e ad autorizzare l’allontanamento dal posto.
Art. 18 - Tessera di servizio e placca di riconoscimento
1. Il Comandante rilascia al personale del Corpo una tessera di riconoscimento, del tipo
previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente: il logo dell’Unione dei Comuni
e il logo del Comune di assegnazione, la sottoscrizione del Comandante, gli estremi del
provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della
qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la qualifica di agente o ufficiale di polizia
giudiziaria.
2. Al personale viene altresì assegnata una placca di riconoscimento contenente i
seguenti elementi: logo dell’Unione dei Comuni e numero di matricola.
3. La tessera di servizio deve essere esibita su richiesta; nel caso in cui il servizio sia
prestato in abiti civili, sarà esibita quando necessario per lo svolgimento del servizio.
4. A tutto il personale verrà assegnata una placca distintiva secondo quanto previsto dal
presente regolamento.
5. La tessera e la placca vanno immediatamente restituite all'atto della cessazione dal
servizio e sono ritirate a seguito di sospensione dal servizio.
6. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la
sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento o della placca di cui al
presente articolo.
Art. 19 - Cura della persona e dell'uniforme
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale devono avere particolare cura della propria
persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi che possano riflettersi
negativamente sul prestigio e sul decoro della polizia locale e dell'Amministrazione di
appartenenza.
2. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, che deve essere correttamente
indossata al momento dell'inizio del servizio ed essere tolta al suo termine.
3. Tutti gli appartenenti al Corpo potranno svolgere servizio in abito civile soltanto nei casi
in cui ciò sarà stabilito, per particolari esigenze di servizio, dal Comando Generale o dal
Comando Territoriale per i servizi da questo gestiti.
4. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante territoriale, è vietato indossare
l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa,
nonché durante le pause dal servizio per consumare il pasto.
5. Sull’uniforme possono essere portati esclusivamente i simboli, contrassegni e
onorificenze previsti nel Regolamento in attuazione dell’articolo 12 della legge regionale 3
aprile 2006 n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) relativo ad uniformi,
veicoli, strumenti e tessere di riconoscimento della polizia comunale e provinciale –
D.P.G.R. 2 marzo 2009, n. 6/R.
6. Su proposta motivata del Comandante Generale, sentiti i Comandanti Territoriali, per
particolari esigenze di funzionalità tecnica od operativa, per il personale del Servizio di
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Polizia Locale, la Giunta può prevedere l'impiego di speciali capi di abbigliamento, finiture
e accessori diversi da quelli stabiliti dalle disposizioni regionali in materia.
7. I componenti il Corpo di Polizia Locale dell’Unione dovranno essere dotati di tutti i capi e
gli accessori previsti dalla normativa regionale in vigore, a seconda del tipo di servizio
svolto e, comunque ognuno dovrà essere dotato dello specifico abbigliamento e accessori
per i servizi di protezione civile, previsto dalle disposizioni regionali (D.P.G.R. 02/03/2009
nr. 6/R – Completo Operativo).
Art. 20 - Strumenti in dotazione individuale
1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, al personale del Corpo di Polizia Locale sono
assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
a) fischietto;
b) manette;
c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
d) eventuale altra dotazione tecnica o di ausilio.
2. E’ fatto assoluto divieto di detenzione di strumenti e/o dotazioni non previste e/o non
autorizzate dal Comando.
Art. 21 – Armamento e strumenti di autotutela
Gli appartenenti al Corpo saranno dotati di armi per la difesa personale in conformità a
quanto disciplinato dalla normativa statale e dal “Regolamento sull’armamento e gli
strumenti di autotutela” che dovrà essere approvato entro 6 mesi dall’approvazione del
presente regolamento. Gli strumenti di autotutela di cui saranno dotati sono quelli previsti
dalla Legge Regionale della Toscana n.12/2006.
Art. 22 - Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai comandi territoriali
1. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnate, con disposizione del comando
generale, in dotazione agli ambiti operativi territoriali, che se ne servono secondo
necessità.
2. I mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal
servizio.
3. Se disposto dal comandante territoriale, il personale che utilizza detti veicoli è obbligato
a compilare l'apposito foglio di viaggio numerato che andrà conservato in ordine
cronologico presso la struttura tecnico-operativa di appartenenza in modo da rendere in
ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.
4. E' compito del personale del comando cui è assegnato il mezzo curarne la regolare
pulizia e la piccola manutenzione, affinché sia mantenuto in costante efficienza e decoro.
Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente
comunicata al Comando territoriale.
5. Tutti i Comandi territoriali dovranno essere collegati tramite copertura radiotrasmittente.
6. I veicoli e i componenti del Servizio di P.L. dell’Unione dovranno essere dotati di idonei
apparecchi radiotrasmittenti operanti sulla frequenza dell’Unione con sistema di filtraggio
ad esclusivo utilizzo della polizia locale; i motoveicoli e gli autoveicoli in dotazione
dovranno essere dotati anche di apposito rilevatore GPS che segnali la loro posizione alla
(o alle) centrale operative del Corpo..
7. Il Comandante Generale, i Comandanti Territoriali e le auto di servizio dovranno essere
dotati di adeguati strumenti di comunicazione.
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8. Almeno un’auto di servizio dovrà essere dotata di cellula di sicurezza.
9. Le auto riporteranno progressivamente la scritta “Polizia Locale Unione Comuni
Circondario Empolese Valdelsa” e il numero identificativo.
Art. 23 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
1. Il personale del Corpo, qualora detenga, per motivi di servizio, cose appartenenti
all’Amministrazione o venga comunque in possesso di beni altrui, è tenuto a custodirli e
conservarli con la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere
immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze
del fatto.
3 Qualora il fatto sia imputabile a negligenza od imperizia nell'espletamento del servizio, si
determina un illecito disciplinare, con possibilità di addebito di natura risarcitoria.
Art.24 - Norme generali di condotta
Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento
improntato all'imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile,
operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle
proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione, la cui attiva collaborazione
deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in
servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti
che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l’Amministrazione o il Corpo.
Art.25 - Comportamento in servizio
1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo
le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in
esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici.
Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri
di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, ha
l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di servizio, che, a motivata richiesta, deve
essere mostrata anche dal personale in uniforme.
3. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione,
usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare,
non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di
servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato
dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenza di servizio, i
rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
5. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato:
- consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
- utilizzare ombrelli, scarpe, borse o borsette o altri accessori diversi da quelli forniti in
dotazione;
- sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con il servizio.
6. Non è consentito l’uso di orecchini, collane ed altri elementi ornamentali che possano
alterare l’assetto formale dell’uniforme o creare pericolo per chi li indossa nel caso di
aggressione.
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Art.26 - Segreto d'ufficio e riservatezza
1. Fatto salvo quanto stabilito nel precedente articolo, i componenti il Corpo devono fornire
ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia
di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi
dell’art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio e devono
astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o
concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle
funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di
legge, il segreto d’ufficio non è comunque opponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento
amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Corpo di Polizia locale sono fornite dal
Comandante del Corpo e dal personale da lui delegato o autorizzato nell'ambito delle varie
responsabilità organizzative.
4. Le relazioni con gli organi di informazione sono curate dal Comandante del Corpo che
può delegarle ai Comandanti territoriali per quanto concerne gli aspetti relativi all’ambito
operativo di competenza. Relativamente ai fatti di cronaca, il personale non dovrà
diffondere dati sensibili o personali. Sarà consentito comunicare le iniziali del nome e
cognome e l’età, nonché una sintesi dell’accaduto, divulgando i soli elementi oggettivi, a
condizione che ciò non rechi pregiudizio alle eventuali indagini in corso.
5. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la
semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono
privato.
Art.27 - Responsabilità disciplinare
1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo sono basate sul principio
della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i
doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi,
degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa
ottemperanza ai doveri di ufficio.
2. Le violazioni al presente Regolamento e/o ai doveri d’ufficio danno luogo alle sanzioni
disciplinari previste dal vigente CCNL secondo le procedure previste dallo stesso.
Art.28 – Ricompense, elogi ed encomi
1. Agli appartenenti al Corpo possono essere conferite le seguenti ricompense:
a) elogio scritto del Comandante;
b) encomio del Presidente dell'Unione
c) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. Le ricompense di cui al comma 1, punti b e c, sono annotate sullo stato di servizio del
personale interessato e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di
avanzamento economico e di carriera.
3. Le proposte di ricompensa al valor civile ed al merito civile sono presentate al Ministero
dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
4. L'encomio del Presidente dell'Unione è conferito esclusivamente in relazione ad eventi
connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia
offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio,
dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione
operativa.
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5. L’elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante
contributo all'esito di un importante servizio o di un’attività istituzionale, dimostrando di
possedere spiccate qualità professionali.
6. La proposta per il conferimento dell'encomio del Presidente dell'Unione è formulata dal
Comandante del Corpo, su rapporto del responsabile della struttura tecnico-operativa in
cui presta servizio il personale interessato. La proposta di conferimento dell’encomio può
prendere impulso anche da segnalazione dei Sindaci preposti agli ambiti operativi
territoriali.
7. La proposta per il conferimento dell'elogio scritto del Comandante è formulata dal
Comandante territoriale a cui è assegnato il personale interessato.
8. La proposta, recante la descrizione dell'evento che vi ha dato causa, deve essere
corredata di tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito; deve essere
formulata tempestivamente e, comunque, entro 3 mesi dalla conclusione dell'operazione,
servizio o attività cui la stessa si riferisce.
TITOLO V – Aggiornamento e addestramento
Art. 29 - Aggiornamento professionale
1. Il Comandante assicura l’aggiornamento e la riqualificazione di tutto il personale
attraverso corsi di formazioni, lezioni, seminari e giornate di studio, tenendo conto
dell’attività che il personale stesso svolge prevalentemente. Tale formazione può essere
fornita anche all’interno del Comando e da personale qualificato ad esso appartenente.
2. il personale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all’aggiornamento e alla
riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
Art. 30 – Addestramento con le armi
1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale con qualifica di agente di pubblica sicurezza
prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento. Dovranno
frequentare ogni anno almeno un corso di lezione regolamentare di tiro a segno presso un
poligono abilitato per l’addestramento al tiro con armi comuni da sparo e recarsi al
poligono almeno altre due volte nel corso dell’anno, previa iscrizione effettuata d’ufficio ad
inizio anno stesso.
TITOLO VI - Norme finali
Art.31 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge,
regolamentari e dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.
Art.32 - Entrata in vigore
Il trasferimento della funzione di Polizia Locale all'Unione determina la decadenza delle
disposizioni regolamentari comunali dettate in materia a decorrere dall’esecutività del
presente regolamento, cioè decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online dell’Unione. Sono fatti salvi i diritti dei terzi.
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