Administrator_20110112103549 - Direzione regionale Calabria

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Administrator_20110112103549 - Direzione regionale Calabria
Direzione Regionale della Calabria
Ufficio Gestione Tributi
VADEMECUM
SERVIZIO DI EMISSIONE DEI VALORI
BOLLATI CON MODALITA’ TELEMATICHE
Edizione aggiornata a Dicembre 2010
INTRODUZIONE
Il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 (art.1-bis, comma 10), ha
apportato alcune modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo (D.P.R.n.
642 del 1972), consentendo l’assolvimento di detta imposta anche
mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia
delle Entrate, che rilascia un contrassegno sostitutivo a tutti gli effetti,
delle marche da bollo.
Ai sensi dell’art. 39, primo comma, del D.P.R. n. 642 del 1972, così
come modificato dal predetto decreto legge n. 168 del 2004, il
pagamento con modalità telematiche può essere eseguito, previa
stipula di apposita convenzione, da parte dei soggetti autorizzati, presso
gli intermediari riconosciuti.
Il Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 (art. 7, comma 2), poi, ha
esteso tale modifica anche all’assoluzione della tassa di concessione
governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante
marche (es. per il passaporto).
Riporteremo, quindi, di seguito alcune tra le più salienti novità
introdotte dalla citata legislazione.
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NOVITÀ PROCEDURALI
Soggetti che possono effettuare la stipula della convenzione
Rivenditori di generi di monopolio (tabaccai);
Ufficiali giudiziari;
Altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla rivendita di
valori bollati.
Modalità di acquisizione delle istanze di adesione alla convenzione
presentate dagli intermediari
L’acquisizione dovrà essere effettuata telematicamente, previa
presentazione di apposita istanza, da produrre alle Associazioni di
categoria (Fit ed Assotabaccai), o, in subordine, agli Uffici Territoriali
delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate territorialmente
competenti.
Accettazione delle istanze di adesione
L’accettazione è subordinata alla verifica della correttezza dei dati
forniti (anagrafici, del codice fiscale e delle coordinate bancarie). In
presenza di elementi non esatti o non corretti, l’istanza è respinta.
Contenuti salienti della convenzione
Modalità di adesione;
Modalità di svolgimento del servizio;
Compensi.
Variare di elementi presenti nella convenzione, precedentemente forniti
dai rivenditori
Le variazioni si effettuano utilizzando apposita modulistica. I dati
relativi a variazioni, quali le richieste di adesione, dovranno essere
inoltrati, per la loro acquisizione, alla Direzione Centrale Amministrazione,
Ufficio Rapporti con gli Intermediari, per il tramite delle Associazioni di
categoria. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità, per l’intermediario
autorizzato, di rivolgersi all’Ufficio.
Obbligo della Polizza fideiussoria
La gestione del servizio di rivendita dei valori bollati, deve essere
garantita da apposita fideiussione prestata da Istituto Bancario o
Società di Assicurazione, con validità annuale, in scadenza al 31 maggio
o al 31 dicembre di ciascun anno. Essa può essere prodotta anche in
forma collettiva, da enti o associazioni costituiti tra rivenditori.
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Gestore del sistema informatico
Le associazioni di categoria dei rivenditori di valori bollati hanno
individuato e segnalato, quale gestore del sistema informatico, la
società Lottomatica Italia Servizi spa.
L’Agenzia delle Entrate non ha alcun rapporto diretto con tale
gestore, che opera per conto del rivenditore a cui è legato da un
rapporto contrattuale.
Tipologie di contrassegni attualmente in corso.
Marche da bollo;
Concessioni governative/passaporto;
Marche cambiali/contratti di borsa
Contributo Unificato.
Emissione dei contrassegni
I rivenditori, preliminarmente effettuano un prelevamento virtuale
(ricarica) dei contrassegni da emettere, nei limiti di un plafond mensile
(due terzi della fideiussione prestata), mediante collegamento on-line
con il gestore del sistema informatico.
I prelevamenti virtuali riguardano ogni singola tipologia di
contrassegno.
I rivenditori possono quindi stampare i contrassegni su richiesta del
contribuente
Riversamento delle somme oggetto di prelevamento virtuale
I rivenditori sono obbligati a riversare le somme virtualmente
prelevate in ciascuna settimana contabile (da ogni mercoledì al
martedì successivo.)
Il riversamento avviene tramite addebito in conto corrente bancario
e, in presenza di tardività, lo stesso dovrà essere effettuato mediante F24
cartaceo in cui dovranno essere indicati con esattezza , i codici tributo
per ogni tipologia di contrassegno. L’addebito è comunque disposto
dall’Agenzia mediante procedura F24 internet/I24, a chiusura di ogni
settimana contabile, sulla scorta dei prelevamenti virtuali e delle
coordinate bancarie fornite dai rivenditori.
Conto Corrente dell’intermediario
E’ necessario che il conto sia intestato, o, almeno cointestato con
firma disgiunta, al rivenditore convenzionato. E’prevista tuttavia la
possibilità di utilizzare un conto corrente non intestato all’intermediario,
esclusivamente nel caso in cui il lo stesso sia intestato a una società,
gestita dal rivenditore, titolare, nella stessa sede, di altra attività.
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Calcolo degli interessi per versamento tardivo
Gli interessi vengono sono calcolati in base al tasso di riferimento
stabilito dalla Banca Centrale Europea (attualmente l’1%) maggiorato
di due punti percentuale e, ai giorni di ritardo.
Calcolo Interessi: Importo lordo x giorni x 0,03/365
La somma da versare è costituita dall’importo netto + interessi .
Codici tributo da indicare nel Mod. F24
MB00: imposta di bollo
MB15: imposta di bollo Sardegna
MB16: imposta di bollo Sicilia
CG00: tasse CC.GG.
CG15: tasse CC.GG. Sardegna
CG16: tasse CC.GG. Sicilia
CC00: marche cambiali/contratti di borsa
CC15: marche cambiali/contratti di borsa Sardegna
CC16: marche cambiali/contratti di borsa Sicilia
TABF: spese bancarie (euro 3,20 per ogni F24 pagato presso gli
sportelli bancari e € 3,55 per gli F24 pagati presso gli sportelli
postali.)
Esiti di morosità
Gli esiti negativi della richiesta di addebito generano un esito di
morosità rilevabile dagli Uffici Territoriali dal sito Internet dell’Agenzia,
http://valoribollati.agenziaentrate.it. Essi compaiono esclusivamente a
seguito della rendicontazione, che l’Istituto Bancario a cui è stato inviato
il modello F24 Internet, ha l’obbligo di presentare entro cinque giorni
dalla data di presentazione della delega di versamento, corredata delle
opportune motivazioni. Pertanto, gli esiti di morosità dovrebbero essere
constatabili entro il venerdì successivo alla data dell’addebito .
Adempimenti degli Uffici in materia
Gli Uffici dovranno verificare , periodicamente, l’esistenza di esiti di
morosità (preferibilmente al venerdì) e, in presenza degli stessi, ne
daranno avviso informale (anche per telefono o de visu) al rivenditore.
Qualora persistesse il mancato assolvimento degli obblighi previsti,
procederà alla notifica di atto di costituzione in mora e,
contestualmente, alla sospensione dal servizio nei confronti del debitore
inadempiente. Qualora persistesse lo stato di insolvenza si procederà
all’escussione della polizza fideiussoria.
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La costituzione in mora
Nel caso in cui il rivenditore a seguito dell’invito telefonico o verbale,
non versasse quanto dovuto, l’Ufficio procederà alla formale
costituzione in mora, mediante notifica del provvedimento a mezzo
raccomandata A/R, al rivenditore e, per conoscenza al fideiussore. Essa
dovrà contenere l’intimazione a versare, entro cinque giorni dalla
notifica del suddetto provvedimento, quanto dovuto, maggiorato degli
interessi, pena la disattivazione del servizio e deve inoltre contenere
tutte le indicazioni necessarie per la compilazione del modello F24
cartaceo.
Sospensione dal servizio
Decorsi cinque giorni dalla notifica della costituzione in mora, la
disattivazione dal servizio avviene tramite l’apposita transazione
accessibile mediante il sito intranet.
La sospensione dal servizio non consentirà al rivenditore , che potrà
emettere contrassegni solo nei limiti dei versamenti precedentemente
effettuati, di operare ulteriori prelevamenti virtuali
L’Ufficio, con le stesse modalità, constatato l’avvenuto versamento ,
può riattivare il rivenditore al servizio.
Escussione della fideiussione
Successivamente all’atto di costituzione in mora ed entro centoventi
giorni dall’omesso riversamento, come già precedentemente precisato,
persistendo l’inadempienza dell’obbligo di versamento da parte del
rivenditore, l’Ufficio procederà all’escussione della fideiussione,
mediante lettera raccomandata A/R da inviare al fideiussore ed al
fideiubente, con l’invito al pagamento delle somme dovute,
maggiorate degli interessi di mora maturati e maturandi.
Con l’escussione della fideiussione è considerato risolto il rapporto
tra l’Agenzia delle Entrate ed il sottoscrittore della convenzione.
Modalità di versamento previste per il fideiussore
Il versamento da parte del fideiussore dovrà avvenire mediante
l’utilizzo di modello F24 cartaceo, di cui una copia dovrà essere
trasmessa all’Ufficio che ha attivato la procedura di escussione..
Iscrizione a ruolo
Qualora non fosse possibile l’escussione della fideiussione, l’Ufficio
procederà all’iscrizione a ruolo delle somme non riversate dai rivenditori.
Tale attività, sarà attivata ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 112/1999,
previa costituzione di un idoneo titolo esecutivo di cui al R.D. 639/1910.
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Ai sensi dell’art. 1 c. 426 della L. 311/2004, l’iscrizione a ruolo potrà
essere attivata anche nei confronti del fideiussore, nei limiti di quanto
dallo stesso dovuto.
Notitia criminis
Degli omessi riversamenti dovrà esserne data notizia alla
competente Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 331c.p.p. e alla
procura regionale della Corte dei Conti.
Condizioni necessarie alla liquidazione dei rimborsi per errata emissione
dei contrassegni
La convenzione vigente circoscrive (art. 18, comma 2) a situazioni
del tutto eccezionali e, comunque debitamente comprovati, i casi in cui
tali rimborsi sono ammissibili; in particolare, occorre comprovare non un
generico malfunzionamento della macchinetta emettitrice, ma un
guasto tecnico la cui tipologia e data devono risultare in maniera
precisa dal certificato rilasciato a seguito di intervento tecnico di
assistenza.
Pertanto, gli uffici dovranno rigettare le richieste di rimborso, per
malfunzionamenti, non adeguatamente motivate e quelle riferibili
all’emissione di contrassegni ad esaurimento dei crediti presenti nei
borsellini a seguito dell’erronea attivazione della procedura di
disinstallazione del terminale.
Modalità di annullamento degli scontrini da parte dei tabaccai
L’annullamento della quietanza deve avvenire entro la giornata in
cui è stata emessa. In tal caso il ricevitore deve trattenere l’originale
della ricevuta e conservarla per cinque anni dopo avervi scritto sopra
“annullato”.
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DI SEGUITO SI RIPORTANO ALCUNI DETTAGLI TECNICI
UTILI AGLI OPERATORI DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI
Il sito Internet a cui accedere per la verifica della regolarità dei rivenditori
autorizzati è http://valoribollati.agenziaentrate.it (inserendo il codice fiscale e
la password , in maiuscolo, dell’operatore .
In esso sarà presente la maschera dei menu utilizzabili sotto descritti.
Menù interroga:
E’ l’applicazione costituita da un gruppo di funzioni che permettono di
esaminare:
i dati di dettaglio di un intermediario, fornendo contemporaneamente
l'associazione di appartenenza, il codice intermediario ed il codice
fiscale, o il solo codice fiscale o cognome;
i tabaccai convenzionati, ricercandoli per codice ufficio o per regione;
le ricariche, indicando un periodo di riferimento ed i parametri
(associazione di appartenenza, id e codice fiscale) che permettono di
individuare univocamente un intermediario;
il riepilogo annuale delle ricariche relative ad un preciso intermediario,
riferito alle singole settimane contabili;
i contrassegni, sia se interessa il singolo scontrino (fornendo il numero
che lo caratterizza), che un insieme degli stessi (riferito ad un preciso
intermediario, periodo temporale e distinguibile in annullati o non
annullati)
Menù modifica
E’ l’applicazione che consente di:
gestire (inserendo/aggiornando/revocando) l'abilitazione alla
riscossione di un intermediario;
controllare l'esito di una richiesta di abilitazione precedentemente
sottomessa
Funzioni del menù riscossione
E’ l’insieme delle funzioni che consentono la gestione delle morosità.
Nel dettaglio è offerta la possibilità di:
visualizzare un elenco dei soggetti morosi;
chiudere una morosità;
ripristinare una morosità erroneamente chiusa;
produrre delle statistiche
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