Administrator_20110112103549 - Direzione regionale Calabria
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Direzione Regionale della Calabria Ufficio Gestione Tributi VADEMECUM SERVIZIO DI EMISSIONE DEI VALORI BOLLATI CON MODALITA’ TELEMATICHE Edizione aggiornata a Dicembre 2010 INTRODUZIONE Il Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 (art.1-bis, comma 10), ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo (D.P.R.n. 642 del 1972), consentendo l’assolvimento di detta imposta anche mediante pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia un contrassegno sostitutivo a tutti gli effetti, delle marche da bollo. Ai sensi dell’art. 39, primo comma, del D.P.R. n. 642 del 1972, così come modificato dal predetto decreto legge n. 168 del 2004, il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito, previa stipula di apposita convenzione, da parte dei soggetti autorizzati, presso gli intermediari riconosciuti. Il Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 (art. 7, comma 2), poi, ha esteso tale modifica anche all’assoluzione della tassa di concessione governativa, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche (es. per il passaporto). Riporteremo, quindi, di seguito alcune tra le più salienti novità introdotte dalla citata legislazione. 2/8 NOVITÀ PROCEDURALI Soggetti che possono effettuare la stipula della convenzione Rivenditori di generi di monopolio (tabaccai); Ufficiali giudiziari; Altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla rivendita di valori bollati. Modalità di acquisizione delle istanze di adesione alla convenzione presentate dagli intermediari L’acquisizione dovrà essere effettuata telematicamente, previa presentazione di apposita istanza, da produrre alle Associazioni di categoria (Fit ed Assotabaccai), o, in subordine, agli Uffici Territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Accettazione delle istanze di adesione L’accettazione è subordinata alla verifica della correttezza dei dati forniti (anagrafici, del codice fiscale e delle coordinate bancarie). In presenza di elementi non esatti o non corretti, l’istanza è respinta. Contenuti salienti della convenzione Modalità di adesione; Modalità di svolgimento del servizio; Compensi. Variare di elementi presenti nella convenzione, precedentemente forniti dai rivenditori Le variazioni si effettuano utilizzando apposita modulistica. I dati relativi a variazioni, quali le richieste di adesione, dovranno essere inoltrati, per la loro acquisizione, alla Direzione Centrale Amministrazione, Ufficio Rapporti con gli Intermediari, per il tramite delle Associazioni di categoria. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità, per l’intermediario autorizzato, di rivolgersi all’Ufficio. Obbligo della Polizza fideiussoria La gestione del servizio di rivendita dei valori bollati, deve essere garantita da apposita fideiussione prestata da Istituto Bancario o Società di Assicurazione, con validità annuale, in scadenza al 31 maggio o al 31 dicembre di ciascun anno. Essa può essere prodotta anche in forma collettiva, da enti o associazioni costituiti tra rivenditori. 3/8 Gestore del sistema informatico Le associazioni di categoria dei rivenditori di valori bollati hanno individuato e segnalato, quale gestore del sistema informatico, la società Lottomatica Italia Servizi spa. L’Agenzia delle Entrate non ha alcun rapporto diretto con tale gestore, che opera per conto del rivenditore a cui è legato da un rapporto contrattuale. Tipologie di contrassegni attualmente in corso. Marche da bollo; Concessioni governative/passaporto; Marche cambiali/contratti di borsa Contributo Unificato. Emissione dei contrassegni I rivenditori, preliminarmente effettuano un prelevamento virtuale (ricarica) dei contrassegni da emettere, nei limiti di un plafond mensile (due terzi della fideiussione prestata), mediante collegamento on-line con il gestore del sistema informatico. I prelevamenti virtuali riguardano ogni singola tipologia di contrassegno. I rivenditori possono quindi stampare i contrassegni su richiesta del contribuente Riversamento delle somme oggetto di prelevamento virtuale I rivenditori sono obbligati a riversare le somme virtualmente prelevate in ciascuna settimana contabile (da ogni mercoledì al martedì successivo.) Il riversamento avviene tramite addebito in conto corrente bancario e, in presenza di tardività, lo stesso dovrà essere effettuato mediante F24 cartaceo in cui dovranno essere indicati con esattezza , i codici tributo per ogni tipologia di contrassegno. L’addebito è comunque disposto dall’Agenzia mediante procedura F24 internet/I24, a chiusura di ogni settimana contabile, sulla scorta dei prelevamenti virtuali e delle coordinate bancarie fornite dai rivenditori. Conto Corrente dell’intermediario E’ necessario che il conto sia intestato, o, almeno cointestato con firma disgiunta, al rivenditore convenzionato. E’prevista tuttavia la possibilità di utilizzare un conto corrente non intestato all’intermediario, esclusivamente nel caso in cui il lo stesso sia intestato a una società, gestita dal rivenditore, titolare, nella stessa sede, di altra attività. 4/8 Calcolo degli interessi per versamento tardivo Gli interessi vengono sono calcolati in base al tasso di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea (attualmente l’1%) maggiorato di due punti percentuale e, ai giorni di ritardo. Calcolo Interessi: Importo lordo x giorni x 0,03/365 La somma da versare è costituita dall’importo netto + interessi . Codici tributo da indicare nel Mod. F24 MB00: imposta di bollo MB15: imposta di bollo Sardegna MB16: imposta di bollo Sicilia CG00: tasse CC.GG. CG15: tasse CC.GG. Sardegna CG16: tasse CC.GG. Sicilia CC00: marche cambiali/contratti di borsa CC15: marche cambiali/contratti di borsa Sardegna CC16: marche cambiali/contratti di borsa Sicilia TABF: spese bancarie (euro 3,20 per ogni F24 pagato presso gli sportelli bancari e € 3,55 per gli F24 pagati presso gli sportelli postali.) Esiti di morosità Gli esiti negativi della richiesta di addebito generano un esito di morosità rilevabile dagli Uffici Territoriali dal sito Internet dell’Agenzia, http://valoribollati.agenziaentrate.it. Essi compaiono esclusivamente a seguito della rendicontazione, che l’Istituto Bancario a cui è stato inviato il modello F24 Internet, ha l’obbligo di presentare entro cinque giorni dalla data di presentazione della delega di versamento, corredata delle opportune motivazioni. Pertanto, gli esiti di morosità dovrebbero essere constatabili entro il venerdì successivo alla data dell’addebito . Adempimenti degli Uffici in materia Gli Uffici dovranno verificare , periodicamente, l’esistenza di esiti di morosità (preferibilmente al venerdì) e, in presenza degli stessi, ne daranno avviso informale (anche per telefono o de visu) al rivenditore. Qualora persistesse il mancato assolvimento degli obblighi previsti, procederà alla notifica di atto di costituzione in mora e, contestualmente, alla sospensione dal servizio nei confronti del debitore inadempiente. Qualora persistesse lo stato di insolvenza si procederà all’escussione della polizza fideiussoria. 5/8 La costituzione in mora Nel caso in cui il rivenditore a seguito dell’invito telefonico o verbale, non versasse quanto dovuto, l’Ufficio procederà alla formale costituzione in mora, mediante notifica del provvedimento a mezzo raccomandata A/R, al rivenditore e, per conoscenza al fideiussore. Essa dovrà contenere l’intimazione a versare, entro cinque giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, quanto dovuto, maggiorato degli interessi, pena la disattivazione del servizio e deve inoltre contenere tutte le indicazioni necessarie per la compilazione del modello F24 cartaceo. Sospensione dal servizio Decorsi cinque giorni dalla notifica della costituzione in mora, la disattivazione dal servizio avviene tramite l’apposita transazione accessibile mediante il sito intranet. La sospensione dal servizio non consentirà al rivenditore , che potrà emettere contrassegni solo nei limiti dei versamenti precedentemente effettuati, di operare ulteriori prelevamenti virtuali L’Ufficio, con le stesse modalità, constatato l’avvenuto versamento , può riattivare il rivenditore al servizio. Escussione della fideiussione Successivamente all’atto di costituzione in mora ed entro centoventi giorni dall’omesso riversamento, come già precedentemente precisato, persistendo l’inadempienza dell’obbligo di versamento da parte del rivenditore, l’Ufficio procederà all’escussione della fideiussione, mediante lettera raccomandata A/R da inviare al fideiussore ed al fideiubente, con l’invito al pagamento delle somme dovute, maggiorate degli interessi di mora maturati e maturandi. Con l’escussione della fideiussione è considerato risolto il rapporto tra l’Agenzia delle Entrate ed il sottoscrittore della convenzione. Modalità di versamento previste per il fideiussore Il versamento da parte del fideiussore dovrà avvenire mediante l’utilizzo di modello F24 cartaceo, di cui una copia dovrà essere trasmessa all’Ufficio che ha attivato la procedura di escussione.. Iscrizione a ruolo Qualora non fosse possibile l’escussione della fideiussione, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo delle somme non riversate dai rivenditori. Tale attività, sarà attivata ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 112/1999, previa costituzione di un idoneo titolo esecutivo di cui al R.D. 639/1910. 6/8 Ai sensi dell’art. 1 c. 426 della L. 311/2004, l’iscrizione a ruolo potrà essere attivata anche nei confronti del fideiussore, nei limiti di quanto dallo stesso dovuto. Notitia criminis Degli omessi riversamenti dovrà esserne data notizia alla competente Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 331c.p.p. e alla procura regionale della Corte dei Conti. Condizioni necessarie alla liquidazione dei rimborsi per errata emissione dei contrassegni La convenzione vigente circoscrive (art. 18, comma 2) a situazioni del tutto eccezionali e, comunque debitamente comprovati, i casi in cui tali rimborsi sono ammissibili; in particolare, occorre comprovare non un generico malfunzionamento della macchinetta emettitrice, ma un guasto tecnico la cui tipologia e data devono risultare in maniera precisa dal certificato rilasciato a seguito di intervento tecnico di assistenza. Pertanto, gli uffici dovranno rigettare le richieste di rimborso, per malfunzionamenti, non adeguatamente motivate e quelle riferibili all’emissione di contrassegni ad esaurimento dei crediti presenti nei borsellini a seguito dell’erronea attivazione della procedura di disinstallazione del terminale. Modalità di annullamento degli scontrini da parte dei tabaccai L’annullamento della quietanza deve avvenire entro la giornata in cui è stata emessa. In tal caso il ricevitore deve trattenere l’originale della ricevuta e conservarla per cinque anni dopo avervi scritto sopra “annullato”. 7/8 DI SEGUITO SI RIPORTANO ALCUNI DETTAGLI TECNICI UTILI AGLI OPERATORI DEGLI UFFICI TERRITORIALI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI Il sito Internet a cui accedere per la verifica della regolarità dei rivenditori autorizzati è http://valoribollati.agenziaentrate.it (inserendo il codice fiscale e la password , in maiuscolo, dell’operatore . In esso sarà presente la maschera dei menu utilizzabili sotto descritti. Menù interroga: E’ l’applicazione costituita da un gruppo di funzioni che permettono di esaminare: i dati di dettaglio di un intermediario, fornendo contemporaneamente l'associazione di appartenenza, il codice intermediario ed il codice fiscale, o il solo codice fiscale o cognome; i tabaccai convenzionati, ricercandoli per codice ufficio o per regione; le ricariche, indicando un periodo di riferimento ed i parametri (associazione di appartenenza, id e codice fiscale) che permettono di individuare univocamente un intermediario; il riepilogo annuale delle ricariche relative ad un preciso intermediario, riferito alle singole settimane contabili; i contrassegni, sia se interessa il singolo scontrino (fornendo il numero che lo caratterizza), che un insieme degli stessi (riferito ad un preciso intermediario, periodo temporale e distinguibile in annullati o non annullati) Menù modifica E’ l’applicazione che consente di: gestire (inserendo/aggiornando/revocando) l'abilitazione alla riscossione di un intermediario; controllare l'esito di una richiesta di abilitazione precedentemente sottomessa Funzioni del menù riscossione E’ l’insieme delle funzioni che consentono la gestione delle morosità. Nel dettaglio è offerta la possibilità di: visualizzare un elenco dei soggetti morosi; chiudere una morosità; ripristinare una morosità erroneamente chiusa; produrre delle statistiche 8/8