Massime TAR Puglia, Bari - anno 2011

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Massime TAR Puglia, Bari - anno 2011
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME GENNAIO 2011
Iª SEZIONE
Tar Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 1 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – M. P. (avv.
Tempesta), M. N. (avv. Benedetto) c. Comune di Andria (avv. ti De Candia e De Bari),
Regione Puglia (n. c.)
Competenza e giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità –
Determinazione dell’indennità – Giurisdizione ordinaria – Competenza Corte
d’appello.
Edilizia e urbanistica – Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione
d’urgenza – Esecuzione opere stradali – Motivazione – Non necessità.
Comunicazioni e notificazioni – Espropriazione per pubblica utilità –
Occupazione d’urgenza – Notifica ex art. 140 c.p.c. – Modalità.
Il sacrificio in sede espropriativa di un fabbricato, quantunque dotato di tutte le
autorizzazioni, è pur sempre possibile; la circostanza che si tratti di bene di
particolare valore, influisce solo sulla quantificazione dell’indennità di esproprio, in
ordine alla quale il giudice amministrativo non ha giurisdizione, a norma dell’articolo
53, comma 3, e dell’articolo 54 del testo unico espropriazioni (d.P.R. 327/2001), per i
quali le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell’indennità
appartengono al giudice ordinario e devono essere promosse dinanzi alla Corte
d’appello.
Deve ritenersi non necessaria la precisa estrinsecazione delle ragioni
dell’occupazione anticipata di suoli utilizzati per la realizzazione di opere stradali,
visto che queste sono già ex lege qualificate urgenti dall’art. 15, comma 2, lettera c),
della L.R. 22 febbraio 2005, n. 3, in modo da consentire che il decreto di occupazione
anticipata possa essere emanato senza particolari indagini e formalità.
La notifica ex art. 140 del codice di procedura civile si perfeziona con la spedizione
della raccomandata inviata con funzione informativa a completamento delle formalità
indicate nello stesso articolo: deposito nella casa comunale ed affissione dell’avviso
del deposito alla porta dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda (Fattispecie relativa
alla notifica di un decreto del dirigente del settore espropriazioni recante l’ordine di
sgombero dei suoli esecutivo del decreto d’occupazione anticipata ex art. 22 bis del
d.P.R. n. 327/2001).
Tar Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2 – Pres. Allegretta – Est. Durante – A. H. S.p.A.
(avv.ti Carrabba Tettamanti, Mancino e Ferrario) c. Regione Puglia, Assessorato
all’Ecologia (avv. Liberti)
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Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Effetti
sui giudizi in corso.
Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Atto
amministrativo – Poteri del giudice.
Corte costituzionale – Atto amministrativo – Annullabilità.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e
retroattiva, perciò si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata
la questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in
giudicato.
Il dovere del giudice amministrativo di annullare, anche in mancanza di istanza di
parte, i provvedimenti amministrativi emanati in forza di una legge dichiarata
incostituzionale, trae fondamento nell’interesse generale di impedire che le norme
dichiarate incostituzionali trovino ancora applicazione da parte del giudice e ciò,
senza che sia necessaria la proposizione di uno specifico motivo aggiunto per la
deduzione del vizio di invalidità sopravvenuta derivante dalla pronuncia stessa.
L’atto amministrativo emanato in base a legge dichiarata incostituzionale è
annullabile, in quanto tale declaratoria, costituendo un “fatto” temporalmente
antecedente, inficia la sussistenza dello stesso atto rispetto all’intero sistema
normativo che ha espulso tali norme perché in contrasto con i parametri
costituzionali, con la conseguenza che l’invalidità del provvedimento che da essa
deriva impone di avere riguardo al rapporto tra l’atto e l’ordinamento complessivo e
in particolare rispetto alle norme della Costituzione che, non supportandolo, ne
caducano il presupposto normativo.
Tar Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 4 – Pres. Allegretta – Est. Durante – E. E. s.r.l.
(avv. Nitti) c. Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia (Avv. Stato), Comune di Gravina
in Puglia (n.c.)
Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Effetti
sui giudizi in corso.
Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Atto
amministrativo – Poteri del giudice.
Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità di una norma – Atto
amministrativo – Annullabilità.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e
retroattiva, perciò si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata
la questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in
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giudicato.
Il dovere del giudice amministrativo di annullare, anche in mancanza di istanza di
parte, i provvedimenti amministrativi emanati in forza di una legge dichiarata
incostituzionale, trae fondamento nell’interesse generale di impedire che le norme
dichiarate incostituzionali trovino ancora applicazione da parte del giudice e ciò,
senza che sia necessaria la proposizione di uno specifico motivo aggiunto per la
deduzione del vizio di invalidità sopravvenuta derivante dalla pronuncia stessa.
L’atto amministrativo emanato in base a legge dichiarata incostituzionale è
annullabile, in quanto, tale declaratoria costituendo un “fatto” temporalmente
antecedente, inficia la sussistenza dello stesso atto rispetto all’intero sistema
normativo che ha espulso tali norme perché in contrasto con i parametri
costituzionali, con la conseguenza che l’invalidità del provvedimento che da essa
deriva impone di avere riguardo al rapporto tra l’atto e l’ordinamento complessivo e
in particolare rispetto alle norme della Costituzione che, non supportandolo, ne
caducano il presupposto normativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 20 – Pres. Allegretta – Est. Picone – D.
s.p.a., D.S.C. s.p.a., C.S. s.p.a. (avv.ti Bello, Linguiti e Fidone) c. Università degli
Studi di Bari (avv. Volpe), Regione Puglia (avv.ti Di Lecce e Shiroka), Ministero dello
Sviluppo Economico, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (n.c.)
Contratti della Pubblica Amministrazione – Revoca della gara – Condizioni.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Revoca della gara – Responsabilità
precontrattuale – Quando sussiste.
L’amministrazione conserva il potere di revocare il bando, ovvero l’aggiudicazione di
un appalto per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ovvero per la sopravvenuta
riconsiderazione di fatti e situazioni preesistenti, purché l’atto di autotutela sia
adeguatamente motivato; la potestà di ritiro si fonda sul principio costituzionale di
buon andamento che impegna l’amministrazione ad adottare atti il più possibile
rispondenti ai fini da conseguire e trova, ormai, positivo riconoscimento nella
previsione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990.
A seguito della revoca del bando di gara può sempre ritenersi configurabile la
responsabilità precontrattuale della P.A., quando il fine pubblico venga attuato
attraverso un comportamento obiettivamente lesivo del dovere di lealtà e buona fede
nelle trattative, sicché anche dalla revoca legittima degli atti di gara può scaturire
l’obbligo di risarcire il danno, nel caso di legittimo affidamento suscitato
nell’impresa.
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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 21 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C. R.
P. A. (avv.ti Macchione e Notarnicola) c. Università degli Studi di Bari (avv. Volpe)
Contratti della Pubblica Amministrazione – Aggiudicazione provvisoria di un
appalto pubblico – Provvedimento di revoca della procedura in sede di autotutela
– Obbligo di motivazione.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Responsabilità precontrattuale della
pubblica amministrazione – Non ostacolata dalla reiezione della domanda
giudiziale di annullamento del provvedimento di revoca della procedura.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Responsabilità precontrattuale ex
art. 1337 c.c. – Risarcimento del danno – Modalità di computo.
In ossequio al principio costituzionale di buon andamento, la P.A. ha il potere di
revocare il bando di gara e l’aggiudicazione di un appalto per sopravvenute ragioni
di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta riconsiderazione di fatti e situazioni
preesistenti, purché l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad
un preciso e concreto interesse pubblico.
Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità precontrattuale
dell’ente la reiezione della domanda di annullamento del provvedimento di revoca, in
quanto la legittimità dell’atto di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto
non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento della P.A., con
riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza.
Ai fini della commisurazione del danno risarcibile, cagionato a seguito di una
condotta della P.A. contraria ai canoni della buona fede e correttezza, deve aversi
riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista
della conclusione dell’affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse
per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre resta escluso il
risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2010, n. 23 – Pres. Allegretta – Est. Picone – E.C.,
E.C., L.C., L.C., O.C., A.C., R.C. (avv.ti Sica e Angelini) c. Comune di Cassano delle
Murge (n. c.)
Espropriazione per pubblica utilità – Assenza dichiarazione pubblica utilità
valida ed efficace – Occupazione usurpativa – Diritto alla restituzione delle aree
ed al risarcimento.
Si configura la c.d. occupazione usurpativa nell’ipotesi in cui si occupino e si
utilizzino terreni in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità valida ed efficace
(non essendo mai stati emessi decreti di esproprio, ed essendo state annullate le
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delibere di approvazione del progetto di realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e il decreto di occupazione d’urgenza). Si configurano, pertanto, il diritto al
risarcimento del danno per mancato godimento del bene e il diritto alla restituzione
previa riduzione in pristino delle aree illecitamente occupate e trasformate.
Tar Puglia, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 27 – Pres. Allegretta – Est. Picone – P.C. (avv.
Putignano) c. Ministero della Giustizia e Direzione della Casa Circondariale di Bari
(Avv. Stato)
Risarcimento del danno – Pubblico impiego – Congedo straordinario per cure
termali – Necessità di adeguata prova.
Sul ricorrente che intenda ottenere il risarcimento del danno da mancata fruizione del
congedo straordinario richiesto per cure balneo-termali – acclarata l’illegittimità del
diniego opposto dall’Amministrazione – grava comunque l’onere di provare che il
periodo di ferie goduto è stato effettivamente impegnato per le cure termali; all’uopo
il ricorrente deve produrre indefettibilmente in giudizio idonea certificazione
rilasciata dallo stabilimento termale – la stessa di cui è previsto l’obbligo di consegna
all’Amministrazione all’atto della richiesta il congedo straordinario – pena il rigetto
del ricorso.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 Dicembre 2010, n. 30 – Pres. Allegretta – Est. Durante –
D.D.& C. (avv. Profeta) c. Comune di Bari (avv. Lanza)
Contratti della Pubblica Amministrazione – Offerta economica – Discordanza tra
ribasso indicato in lettere e quello indicato a numeri – Prevalenza ribasso in
lettere – Ratio.
La lettera e la ratio della disciplina contenuta nell’art. 90 del d.P.R. n. 554/1999 nella
parte in cui stabilisce la prevalenza del ribasso percentuale indicato in lettere, è
improntata ad un’esigenza di conservazione delle volontà negoziali e di certezza del
confronto competitivo: la regola della prevalenza dell’offerta in lettere vige sia per i
casi di discordanza tra cifra e lettera del prezzo o del ribasso sia nel caso di
discordanza tra ribasso e prezzo complessivo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 gennaio 2011, n. 101 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
V.E. S.r.l. (avv. Caggiano) c. Regione Puglia e Comune di Bari (avv. Paradiso)
Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – d.lgs. 387/2003 – Finalità.
Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – Impianti eolici – Procedimento di
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autorizzazione – Silenzio – Illegittimità.
Il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 96/92/CE, evidenzia nel suo
complesso una precisa volontà promozionale dei procedimenti di installazione di
impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità
di interesse pubblico. Tale finalità si sostanzia nella riduzione di ostacoli normativi o
di altro tipo all’aumento della produzione di energia elettrica mediante fonti di
energia rinnovabile, nell’allineamento delle procedure all’opportuno livello
amministrativo e nella produzione di norme oggettive, trasparenti e non
discriminatorie che tengano pienamente conto delle varie tecnologie per le fonti
energetiche rinnovabili.
È illegittimo il silenzio serbato dalla Regione in tema di autorizzazione unica
all’installazione di impianti eolici – del quale non sia stata fornita alcuna spiegazione,
neppure in sede processuale – poiché comporta un’inerzia ovvero una sospensione
ingiustificata del relativo procedimento in contrasto con il d.lgs. n. 383/2003, il quale
ne esige la conclusione in un termine non superiore a 180 giorni. Tale termine è stato
qualificato dalla sentenza della Corte cost. n. 364/2006 principio fondamentale in
materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 gennaio 2011, n. 102 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
N.W. S.r.l. (avv. Caggiano) c. Regione Puglia (n.c.), Provincia di Foggia (n.c.),
Comune di Cerignola (avv. Paradiso)
Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – d.lgs. n. 387/2003 – Finalità.
Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – Impianti eolici – Procedimento di
autorizzazione – Silenzio – Illegittimità.
Il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 96/92/CE, evidenzia nel suo
complesso una precisa volontà promozionale dei procedimenti di installazione di
impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità
di interesse pubblico. Tale finalità si sostanzia nella riduzione di ostacoli normativi o
di altro tipo all’aumento della produzione di energia elettrica mediante fonti di
energia rinnovabile, nell’allineamento delle procedure all’opportuno livello
amministrativo e nella produzione di norme oggettive, trasparenti e non
discriminatorie che tengano pienamente conto delle varie tecnologie per le fonti
energetiche rinnovabili.
È illegittimo il silenzio serbato dalla Regione in tema di autorizzazione unica
all’installazione di impianti eolici – del quale non sia stata fornita alcuna spiegazione,
neppure in sede processuale – poiché comporta un’inerzia ovvero una sospensione
ingiustificata del relativo procedimento in contrasto con il d.lgs. n. 383/2003, il quale
ne esige la conclusione in un termine non superiore a 180 giorni. Tale termine è stato
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qualificato dalla sentenza della Corte cost. n. 364/2006 principio fondamentale in
materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 gennaio 2011, n. 103 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
A.C. S.r.l. (avv. Caggiano) c. Regione Puglia (n.c.), Provincia di Foggia (n.c.),
Comune di Cerignola (avv. Paradiso)
Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – d.lgs. n. 387/2003 – Finalità.
Ambiente – Fonti di energia rinnovabili – Impianti eolici – Procedimento di
autorizzazione – Silenzio – Illegittimità.
Il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 96/92/CE, evidenzia nel suo
complesso una precisa volontà promozionale ai procedimenti di installazione di
impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità
di interesse pubblico. Tale finalità si sostanzia nella riduzione di ostacoli normativi o
di altro tipo all’aumento della produzione di energia elettrica mediante fonti di
energia rinnovabile, nell’allineamento delle procedure all’opportuno livello
amministrativo e nella produzione di norme oggettive, trasparenti e non
discriminatorie che tengano pienamente conto delle varie tecnologie per le fonti
energetiche rinnovabili.
È illegittimo il silenzio serbato dalla Regione in tema di autorizzazione unica
all’installazione di impianti eolici – del quale non sia stata fornita alcuna spiegazione,
neppure in sede processuale – poiché comporta un’inerzia ovvero una sospensione
ingiustificata del relativo procedimento in contrasto con il d.lgs. n. 383/2003, il quale
ne esige la conclusione in un termine non superiore a 180 giorni. Tale termine è stato
qualificato dalla sentenza della Corte Cost. 364/2006 principio fondamentale in
materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 105 – Pres. Durante – Est. Adamo – P.P.
(avv.ti Marchitelli e Marsilio) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato)
Impiegati dello Stato – Polizia di Stato – Esonero dal servizio di Polizia ausiliaria
– Ambito applicativo della l. n. 343/1980.
È legittimo il provvedimento di esonero dal servizio di un agente ausiliario di P.S.,
adottato ai sensi dell’art. 4 della l. 8 luglio 1980, n. 343, che si sia reso colpevole di
comportamenti idonei a minarne l’affidabilità; tale norma, infatti, delinea il
provvedimento di esonero come ampiamente discrezionale, adottabile laddove si
verifichino circostanze tali da integrare un giudizio di sostanziale inidoneità ai fini
dello svolgimento dei compiti dell’agente di polizia.
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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 106 – Pres. Durante – Est. Adamo – A. B.
(avv.ti Armiento e Foglia) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria (n.c.)
Impiegati dello Stato – Polizia penitenziaria – Indennità per causa di servizio –
Onere della prova.
Deve ritenersi fondato il ricorso proposto dal dipendente avverso il diniego di
riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio, se
l’Amministrazione non smentisce l’assunto del ricorrente fornendo validi elementi di
prova.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 107 – Pres. Allegretta – Est. Durante –
B.M. (avv. De Leonardis) c. Comando Generale della Guardia di Finanza e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato)
Impiegati dello Stato – Personale militare – Malattia professionale – Concessione
e determinazione benefici economici – Presupposti.
Ai sensi degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928, integrato dalla l. n. 539/1950, al
militare in servizio permanente e a quelli delle categorie in congedo è concesso un
beneficio economico attribuito alla data del riconoscimento di un’invalidità o di
un’infermità contratta in servizio e per causa di servizio. Tale beneficio economico,
concesso in forza di norme in vigore fino al 31 dicembre 1986, non può essere oggi
rideterminato, in base al principio del tempus regit actum, essendosi definitivamente
concluso il procedimento relativo al suo riconoscimento, e le nuove norme non
possono trovare alcun effetto con riguardo ai procedimenti già conclusi.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 108 – Pres. Allegretta – Est. Durante –
C.D. (avv. Bia) c. Ministero della Difesa – Marina Militare (Avv. Stato)
Impiegati dello Stato – Causa di servizio – Infermità – Nesso di causalità diretto –
Connessione concausale tra evento e fatto di servizio – Necessità.
La dipendenza di un’infermità da causa di servizio, ricorre non solo nel caso di
accertamento del nesso di causalità diretto, ma anche ove sussista una connessione
concausale tra evento e fatto di servizio e questo sia valutabile come “efficiente” e
determinante nella produzione dell’evento.
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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 gennaio 2011, n. 111 – Pres. Allegretta – Est. Durante –
I.M. (avv.ti Montedoro e Simone) c. Comune di Monopoli (avv. Dibello), Istituto
Autonomo per le case popolari (n.c.)
Edilizia e urbanistica – Assegnazione alloggi edilizia popolare – Occupazione
stabile dell’immobile – Prova.
Edilizia e urbanistica – Assegnazione alloggi edilizia popolare – Annullamento,
revoca, decadenza – Giurisdizione esclusiva.
Un uso occasionale e saltuario di un alloggio di edilizia pubblica confligge con la
finalità di assicurare una casa a chi effettivamente ne ha bisogno e comporta la
decadenza dell’assegnazione. L’occupazione stabile dell’immobile consiste nella
dimora effettiva e abituale nell’alloggio assegnato. A tal fine non assume significativa
valenza la circostanza che l’assegnatario abbia fissato la residenza nell’alloggio
assegnato; al contrario, le bollette dei consumi di energia elettrica, acqua e gas
costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti che in uno con gli accertamenti diretti
(sopralluoghi) provano la mancata utilizzazione dell’alloggio, presupposto della
decadenza.
Può affermarsi, anche a seguito della sentenza Corte cost. n. 204/2004 che la
concentrazione nell’ambito della giurisdizione amministrativa di tutte le controversie
derivanti da rapporti di concessione di beni, comporta che appartengono alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti le
ipotesi di cessazione del rapporto di assegnazione di alloggi di edilizia economica e
popolare, cioè l’annullamento dell’assegnazione nei confronti di colui che abbia
conseguito l’assegnazione senza essere in possesso dei requisiti prescritti ovvero abbia
fruito di indebiti punteggi, la revoca o la decadenza dell’assegnazione per le
circostanze sopravvenute quali l’occupazione non stabile dell’alloggio ed il rilascio
per il caso di occupazione senza titolo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 24 – Pres. Allegretta – Est. Picone – H. L.
(avv. Nilo) c. I. T. Bari (avv. Cutrone)
Contratti della P.A. – Diniego di aggiudicazione di un appalto pubblico – In
mancanza di offerte convenienti – Ammissibilità ex art. 81, comma 3, del d.lgs. n.
163/2006.
È legittimo provvedimento di diniego di aggiudicazione, se sorretto da motivazione
congrua e sufficiente, considerato che l’art. 81, comma 3, del d. lgs. n. 163/2006
prevede la facoltà, per la stazione appaltante, di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulta conveniente.
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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 14 gennaio 2011, n. 58 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – C.
U. M. Ci. D. B. (avv.ti Mongelli e Pantaleo) c. Comune di Bari (avv. Lanza)
Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Decadenza di rapporto
convenzionale a seguito di inadempimento – Giurisdizione ordinaria.
Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Art. 133, lett. c), del d.lgs. n.
104/2010 – Questioni inerenti i profili economici della concessione – Giurisdizione
ordinaria.
È inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso proposto innanzi al giudice
amministrativo, che abbia ad oggetto la richiesta di annullamento di una
determinazione dirigenziale con la quale si configura una decadenza a seguito di
inadempimento, ovvero una risoluzione del rapporto convenzionale per grave
inadempimento, dovuta al mancato pagamento dei canoni, giacché la relativa
giurisdizione spetta in ogni caso al giudice ordinario.
L’espressione “vigilanza e controllo nei confronti del gestore” contenuta nell’art.
133, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 non fa riferimento ai profili economici della
concessione (che, pertanto, sono sottratti alla giurisdizione amministrativa), ma,
piuttosto, alla sorveglianza sul modo in cui viene svolta l’attività del gestore,
considerata la primaria funzione del servizio pubblico organizzato per soddisfare
esigenze ritenute d’interesse generale.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 14 gennaio 2011, n. 59 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – E.
S.p.a. (avv.ti Clarizio e Del Giudice) c. I. S.p.a. (avv. Triggiani)
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto – Integrazione della
documentazione incompleta – Facoltà – Limiti.
L’integrazione della documentazione incompleta depositata nei termini previsti dal
bando di gara, costituisce una facoltà meramente discrezionale per l’Amministrazione
e non un obbligo. Tale integrazione non può comunque essere esercitata con
riferimento a quei documenti la cui esistenza è prevista dal bando a pena di
esclusione, in quanto riferentisi a requisiti essenziali per la partecipazione. Il
riconoscimento di siffatta facoltà, infatti, risolvendosi in una impropria rimessione in
termini del concorrente la cui domanda si sia palesata viziata in parte qua, oltre a
ledere il principio di imparzialità – il cui rispetto è doveroso verso i partecipanti alla
gara – vulnererebbe il principio di imperatività della lex specialis, da intendersi
prevalente rispetto al favor partecipationis.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 Gennaio 2011 n. 100 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
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P.M. (avv.ti Campagna e Stante) c. U.T.G. Prefettura di Bari (Avv. Stato)
Competenza e giurisdizione – Patente di guida – Revoca – Rilascio nuova patente
– Giurisdizione.
Circolazione stradale – Patente di guida – Art. 120 Codice della Strada –
Costituzionalità.
La natura del provvedimento relativo al rilascio della nuova patente di guida –
richiesta dopo la revoca di quella acquisita in precedenza – rimane connotata da ampi
margini di discrezionalità sia amministrativa che tecnica, a fronte dei quali si può
configurare solo una posizione di interesse legittimo, sulla quale deve pronunciarsi il
giudice amministrativo.
Il vigente articolo 120 del codice della strada prevede che “la persona destinataria
del provvedimento di revoca della patente non può conseguire una nuova patente di
guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”. La norma, la cui costituzionalità è
stata più volte messa in dubbio, ma sempre confermata, non riconosce un’assoluta
preminenza del diritto al lavoro rispetto alla sicurezza pubblica, sia perché tra la
guida del proprio automezzo e l’esercizio del diritto al lavoro non c’è un rapporto di
condizionamento assoluto, sia anche perché il diritto al lavoro può essere modellato
dal legislatore per tenere ragionevolmente conto di altre esigenze costituzionalmente
rilevanti, come appunto, quelle della prevenzione dei reati che danno luogo alla
misura della sorveglianza speciale.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 21 gennaio 2011, n. 114 – Pres. Durante – Est. Serlenga – II.P. S.p.a. (avv. Rodio) c. Comune di Foggia (n.c.)
Giustizia amministrativa – Ricorso per l’ottemperanza – Esecuzione di lodo
arbitrale munito della dichiarazione di esecutività ex art. 825 c.p.c. –
Ammissibilità.
È ammissibile il ricorso per ottemperanza del lodo arbitrale, munito della formula
esecutiva ex art. 825 c.p.c. e divenuto inoppugnabile, allo scopo di ottenere
l’adempimento della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato e
l’eventuale condanna della stessa a corrispondere i relativi interessi fino al soddisfo.
A tali fini il creditore deve dimostrare, oltre all’inadempimento dell’ente pubblico, di
aver posto in essere le formalità di legge per la proposizione del ricorso in
ottemperanza così come disciplinate dall’art. 114 del d.lgs. n. 104/2010.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 168 – Pres. Allegretta – Est. Picone –
T.&A. S.r.l. (avv. Di Mattia) c. Provincia di Foggia (n.c.)
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Ambiente – Procedimento di valutazione di impatto ambientale – L.R. Puglia
11/2001 – Termini di conclusione del procedimento.
Ambiente – Procedimento di valutazione di impatto ambientale – Termini di
conclusione del procedimento – Natura di principi fondamentali della materia –
Incompetenza del legislatore regionale.
La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al
termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei
pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della L.R. Puglia n. 11/2001, secondo
il quale l’autorità competente delibera la Via anche in assenza dei predetti pareri. Allo
stesso modo, il sub-procedimento di verifica della assoggettabilità a Via (di
competenza della Provincia ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R. n. 11/2001) deve
concludersi nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della
medesima legge regionale.
La previsione di termini perentori entro i quali le amministrazioni sono chiamate a
pronunciarsi sulle istanze di compatibilità ambientale, costituisce principio
fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 171 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
D.L.L.I.B.V. (avv. Di Tonno) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (n.c.)
Giustizia amministrativa – Ricorso per l’ottemperanza – Decreto ingiuntivo non
opposto – Esperibilità.
Se un decreto ingiuntivo diviene esecutivo e definitivo a norma degli artt. 653 ss. c.p.c.
è ammessa l’azione di ottemperanza; se lo stesso non è opposto, infatti, definisce la
controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, ed assume valore di cosa
giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza. Ai sensi dell’art.
112, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 104/2010, l’azione di ottemperanza può essere
proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri
provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario al fine di ottenere
l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al
giudicato; nell’ambito della nozione di “altri provvedimenti” rientra indubbiamente
l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 gennaio 2011, n. 173 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
Mi.Ro.Ra C. s.r.l. (avv. A. Lazazzera) c. Comune di Sant’Agata di Puglia (n.c.)
Giustizia amministrativa – Ricorso per l’ottemperanza – Decreto ingiuntivo non
opposto – Esperibilità.
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Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza
passata in giudicato, ed ha quindi valore di cosa giudicata agli effetti della
proposizione del ricorso per ottemperanza. Nell’ambito della nozione di “altri
provvedimenti” del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato di
cui all’art. 112, comma 2, lett. c, del d.lgs. n. 104/2010,eseguibili con l’azione di
ottemperanza, rientra indubbiamente l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto.
13
IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 8 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile –
L.M. (avv. Bagnoli) c. Comune di Bari (avv. Farnelli)
Edilizia ed urbanistica – Impugnazione di ordinanza di demolizione –
Inammissibilità nel caso di omessa impugnazione diniego di condono edilizio.
Edilizia ed urbanistica – Edificazione nella fascia di trecento metri dal confine del
demanio marittimo – Insanabilità dell’abuso.
È inammissibile il ricorso contro l’ordine di demolizione laddove non vi sia stata
l’impugnazione del presupposto diniego di condono edilizio.
Il carattere assoluto del vincolo di inedificabilità, previsto dall’art. 51 comma 1, lett.
f), della L.R. Puglia 31 maggio 1980, n. 56, che vieta ogni opera di edificazione entro
la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato
sul mare, è ostativo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e non può non
comportare la demolizione del manufatto abusivo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 13 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile –
S.S. (avv. Leporale) c. Comune di Gallipoli (avv. Quinto)
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Domanda di condono edilizio – Declaratoria di irricevibilità –
Impossibilità – Ragioni.
Edilizia ed urbanistica – Domanda di condono edilizio – Declaratoria di
irricevibilità senza attendere l’esito del procedimento paesaggistico medio tempore
attivato –Illegittimità.
Non è irricevibile la domanda di condono edilizio per la semplice ragione che l’abuso
realizzato, in un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa, rientri nella
tipologia di cui al n. 1 della tabella 1 allegata al decreto legge n. 269/2003. Tale sola
circostanza non è di per sé ostativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria, dovendo la Pubblica Amministrazione, in sede di esame della domanda di
condono, verificare la sussistenza di altre condizioni, come la non insistenza delle
opere abusive su beni riconosciuti monumento nazionale, l’esistenza anteriore alla
realizzazione delle opere di un vincolo di carattere relativo, la conformità delle opere
alla normativa urbanistica vigente al momento dell’entrata in vigore del decreto legge
n. 269/2003, il rilascio del parere favorevole dell’Amministrazione preposta alla
tutela del vincolo.
È necessario che la Pubblica Amministrazione competente attenda l’esito del
14
procedimento attivato a seguito dell’invio di una domanda di condono paesaggistico
ex art. 1, comma 39, della l n. 308/2004, affinché possa provvedere in via definitiva
sull’istanza di condono edilizio. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che dichiara
irricevibile la domanda di condono edilizio e ordina la demolizione delle opere
abusive realizzate, senza attendere la conclusione del procedimento avviato a seguito
della presentazione di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 15 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile –
M.A. (avv. Fistetti) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale
della Guardia di Finanza di Bari (Avv. Stato)
Pubblico impiego –Accesso ai documenti amministrativi – Diniego di accesso agli
atti retributivi del richiedente – Illegittimità.
L’impiegato pubblico sottoposto ad un provvedimento di decurtazione delle somme
dello stipendio ha un interesse diretto, concreto ed attuale estrazione di copia di tale
provvedimento, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (anche ed
eventualmente in sede giurisdizionale: il diritto alla retribuzione) e collegata al
provvedimento di cui è chiesta l’ostensione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 16 – Pres. Est. Mangialardi – C.M. (avv.
Lapomarda) c. Comune di Vieste (n.c.)
Edilizia ed Urbanistica – Procedimento amministrativo – Ingiunzione di
demolizione – Comunicazione di avvio del procedimento – Mancanza –
Legittimità.
Edilizia ed Urbanistica – Ordinanza di acquisizione dell’immobile abusivo –
Notificazione dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di
demolizione – Mancanza – Ininfluenza.
Processo amministrativo – Regola del principio di prova – Applicabilità.
Il depotenziamento dei vizi procedimentali e comunque formali si è avuto con la legge
n. 15 dell’11 febbraio 2005 che ha introdotto nel corpo delle disposizioni in materia di
procedimento amministrativo l’art. 21-octies, a mente del quale non può procedersi
all’annullamento del provvedimento assunto in violazione di norme procedimentali
qualora il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto comunque essere diverso.
(Fattispecie in tema di adozione di demolizione di intervento abusivo).
La mancata notificazione dell’atto di accertamento di inottemperanza all’ingiunzione
di demolizione, comunque inserita quale atto presupposto nell’ordinanza di
acquisizione del bene immobile abusivo al patrimonio comunale, non inficia la
15
legittimità della misura acquisitiva, bensì incide sulla relativa conoscenza dell’iter
procedimentale posto in essere dall’Amministrazione per il ripristino dei valori
giuridici violati dalla realizzazione dell’opera abusiva. Nella mancata notifica della
accertata inadempienza all’ingiunzione, non si ravvisa vulnus alla tutela della
ricorrente potendo questa ben far valere ogni sua diversa ragione a conoscenza
dell’ordinanza di acquisizione che nella inottemperanza a demolire vede il suo
presupposto.
A fronte della disposizione di cui all’art. 64 c.p.a. che sottolinea il principio secondo
cui spetta alle parti l’onere di fornire la prova dei fatti che sono nella loro
disponibilità e che vengono posti a fondamento della pretesa o delle eccezioni, sono
pienamente applicabili le norme del c.c. art. 2697 e art. 115 c.p.c. le quali sanciscono
una operatività del processo amministrativo uniforme ai canoni ispiratori di quello
civile.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 17 – Pres. Est. Mangialardi – S.F. S.r.l.
(avv.ti Medina, Vitone, Di Salvatore) c. Comune di Trani (avv. Capurso), Regione
Puglia (avv. Loffredo), Agenzia del Demanio (Avv. Stato)
Autorizzazioni e concessioni – Concessioni demaniali – Rinnovo della concessione
mediante procedura ad evidenzia pubblica – Previsione in atto regolamentare –
Necessità.
L’ intenzione dell’Amministrazione comunale di provvedere al rinnovo di una
concessione demaniale mediante procedure ad evidenza pubblica deve essere assunta
e consacrata in un atto regolamentare a contenuto generale e non può essere rimessa
ad un intendimento del dirigente comunale le cui determinazioni sul punto si
appalesano illegittime oltre che per incompetenza anche per una considerazione in
punto di fatto, prima che di diritto, vale a dire l’assenza di eventuali altri aspiranti
alla concessione dell’area demaniale e quindi carenza di presupposto che potesse
abilitare al sopra riferito intendimento di esperire la procedura ad evidenza pubblica.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 19 – Pres. Urbano – Est. Cocomile –
L.M. (avv. Vernola) c. Regione Puglia (avv. Scattaglia) e Provincia di Bari (n.c.)
Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Domanda avanzata con
ricorso per esecuzione del giudicato – Dopo l’entrata in vigore del codice del
processo amministrativo – Possibilità di chiedere anche il risarcimento dei danni
verificatisi prima del giudicato – Sussiste – Modalità – Individuazione.
Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Domanda – In relazione ad
un giudizio che è diretto alla mera esecuzione di una sentenza del T.A.R. non
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sospesa in appello – Dopo l’entrata in vigore del codice del processo
amministrativo – Possibilità – Sussiste.
Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Domanda – Avanzata
genericamente dal ricorrente – Potere del G.A. di qualificarla in relazione a
quanto contenuto negli scritti difensivi – Sussiste.
Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni – Risarcimento del danno non
patrimoniale – Possibilità – Sussiste – Condizioni – Individuazione.
Dopo l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs.
2 luglio 2010, n. 104, non è più applicabile il principio giurisprudenziale secondo il
quale in sede di ottemperanza è possibile formulare richiesta di risarcimento, ma solo
per i danni verificatisi in seguito alla formazione del giudicato e a causa del ritardo
nella esecuzione della pronuncia, mentre il risarcimento dei danni riferibili al periodo
precedente al giudicato deve essere richiesto con un giudizio cognitorio da proporsi
davanti al giudice di primo grado, atteso che – ai sensi dell’art. 112, comma 4, di
detto Codice – è ora ammessa la proposizione, nel giudizio di ottemperanza, di una
azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al giudicato;
peraltro, tale possibilità deve intendersi contenuta nei limiti temporali e sostanziali
dettati dal precedente art. 30 e, in tal caso, il giudizio si svolge nelle forme, nei modi e
nei termini del processo ordinario.
È ammissibile un’azione risarcitoria formulata in pendenza di un processo che solo in
senso lato può definirsi di “ottemperanza” in base alla rubrica del Titolo I del Libro
IV del codice del processo amministrativo ed alla rubrica dell’art. 112 c.p.a., ma che
in senso stretto è diretto alla mera esecuzione di una sentenza del T.A.R. non sospesa
e quindi non ancora passata in giudicato; in tal caso, infatti, si tratta di un giudizio
non di vera e propria “ottemperanza” in senso tecnico, bensì di esecuzione di una
sentenza di primo grado, nell’ambito del quale il giudice amministrativo adito si
limita ad esercitare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato (in tal
senso disponeva originariamente l’art. 33, ultimo comma legge n. 1034/1971, come
novellato sul punto dalla legge n. 205/2000).
Nel caso in cui il ricorrente chieda genericamente il risarcimento del danno cagionato
dall’azione amministrativa illegittima, senza specificazione alcuna, tale domanda deve
intendersi come riferita a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta
illecita posta in essere dalla P.A. convenuta (quindi sia il danno non patrimoniale che
il pregiudizio economico). D’altra parte, ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima parte,
c.p.a, il giudice amministrativo può qualificare l’azione proposta in base ai suoi
elementi sostanziali evidentemente desumibili dal testo degli atti processuali di parte
ed il danno risarcibile, ai sensi dell’art. 112, commi 3 e 4 c.p.a., è comprensivo anche
dell’eventuale pregiudizio non patrimoniale patito da chi subisce l’inerzia della P.A. a
fronte di una decisione favorevole del giudice amministrativo.
Il riconoscimento del danno non patrimoniale è soggetto ad un limite ontologico e ad
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un onere probatorio. Quanto al primo, esso è ammesso nei soli casi in cui la lesione
del diritto costituzionale sia qualificata dalla serietà dell’offesa e dalla gravità delle
conseguenze nella sfera personale. Quanto al secondo aspetto, occorre che il
danneggiato fornisca la prova, oltre dell’evento dato dalla sussistenza di una lesione
del diritto costituzionalmente primario che superi la soglia della tollerabilità, anche
della ricorrenza di significative ripercussioni pregiudizievoli sotto il profilo del
danno-conseguenza.
TAR Puglia, Bari, Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 33 – Pres. Urbano – Est. Serlenga –
M.V. (avv. Rotolo) c. Comune di Monopoli (avv. Stefanelli)
Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Vincoli paesaggistici – Normativa.
La disciplina di vincolo contenuta nel DM 1 agosto 1985 non può ritenersi confermata
dall’articolo 1 quinquies della legge n. 431/85 poiché tale disposizione si riferisce ai
soli vincoli prodottisi in applicazione – e quindi durante la vigenza – dell’art. 2 del
D.M. 21 settembre 1984. Il decreto ministeriale del 1985, in quanto pubblicato
successivamente alla legge, non può quindi ritenersi confermato dalla legge stessa;
non può cioè considerarsi operativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 43 – Pres. Est. Urbano – D.L. e P.M.
(avv.ti Digirolamo, Spano) c. Comune di Santeramo in Colle (n.c.)
Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione di manufatti abusivi – Valutazione
ragioni di interesse pubblico – Non occorre.
Edilizia e urbanistica – Ordine di demolizione – Comunicazione di avvio del
procedimento – Mancanza – Legittimità.
Edilizia e urbanistica – Atto d’accertamento dell’inottemperanza – Acquisizione
al patrimonio comunale – Verbale di polizia municipale – Insufficienza.
In caso di ordine di demolizione di opere abusive, atto vincolato al pari di tutti i
provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non occorre una specifica valutazione
delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli
interessi privati coinvolti e sacrificati.
L’ordine di demolizione di opere abusive, in quanto atto dovuto, emesso quale
sanzione per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un
procedimento di natura vincolata, precisamente tipizzato dal legislatore, non deve
essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
L’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale, presuppone un
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apposito atto procedimentale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di
demolizione emesso dall’organo comunale competente, essendo insufficiente il verbale
di polizia municipale di constatazione dell’inadempienza che, invece, è atto
endoprocedimentale e comunque meramente ricognitivo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 45 – Pres. Est. Urbano – L.C., L.P., L.N.,
L.P. (avv. Basso) c. Comune di Sammichele di Bari (avv. Vernola)
Edilizia e urbanistica – Ingiunzione di demolizione – Acquisizione gratuita
dell’area e manufatti abusivi – Presupposti – Criterio interpretativo.
L’art. 7, comma 3, della l. 47/1985 assoggettava alle misure repressive di abusi edilizi
il responsabile dell’attività di costruzione e non anche il proprietario dell’immobile.
In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita dell’area
e dei manufatti abusivi a favore del Comune, così come prevista dall’art. 7, l. 47/1985,
non poteva considerarsi misura strumentale diretta a consentire al Comune la
demolizione, ma costituiva autonoma sanzione da irrogarsi al solo trasgressore
inadempiente, nei cui confronti, non pure del proprietario non responsabile
dell’abuso, andava disposta l’acquisizione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 gennaio 2011, n. 50 – Pres. Urbano – Est. Serlenga – G.A.
(avv.ti Giancaspro) c. Ministero della Difesa (avv. Matteo)
Impiego pubblico – Equo indennizzo – Cumulo di provvidenze indennitarie –
Inapplicabilità del divieto di cumulo agli eredi del dipendente.
Il divieto di cumulo totale o parziale delle provvidenze indennitarie connesse ad
infermità contratte per causa di servizio, sancito dall’art. 50 del d.P.R. 686/57, non si
applica agli eredi del dipendente deceduto a causa di servizio giacché in capo a questi
il diritto all’indennità assicurativa sorge ex novo ac iure proprio per finalità
essenzialmente previdenziali, mentre il credito per l’equo indennizzo si trasmette iure
successionis in quanto già presente nel patrimonio dell’impiegato dante causa. In
simili ipotesi, pertanto non concorrerebbero due crediti traenti titolo da un solo fatto
causativo di danno.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 96 – Pres. Mangialardi – Est. Cocomile –
F.D. (avv.ti Fasanella e Deramo) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia Province di
Bari e Foggia (Avv. Stato)
Beni paesaggistici – Tutela – Poteri Soprintendenza – Annullamento
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autorizzazione paesaggistica – Quando è possibile.
Beni paesaggistici – Procedimento amministrativo – Potere discrezionale della
P.A. di attivarsi – Integrazione carenze documentali – Sussistenza.
Il potere della Soprintendenza, previsto dall’art. 159, comma 3, del d.lgs n. 42/2004,
di annullare l’autorizzazione paesaggistica con provvedimento motivato, se la ritiene
non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggi, deve essere esercitato con
riferimento esclusivo al manufatto in merito al quale è essa è stata chiamata a
pronunciarsi e non può estendersi a provvedimenti differenti riguardanti diversi
interventi.
È illegittimo il decreto di annullamento di autorizzazione paesaggistica emesso in
conclamata situazione di carenza di istruttoria e di documentazione insufficiente
atteso che il Soprintendente deve procedere ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del d.m.
495/1994 (richiamato dall’art. 159, comma 3, d.lgs. n. 42/2004), ad una integrazione
istruttoria documentale e richiedere siffatta documentazione ai soggetti che ne sono in
possesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 21 gennaio 2011, n. 133 – Pres. Urbano – Est. Serlenga –
A.C. (avv. Cretì) c. Comando Regione Carabinieri Puglia SM – Ufficio Personale,
Ministero della Difesa (Avv. Stato)
Impiegati dello Stato – Permesso ex art. 33 l. 104/1992 – Requisito della
continuità di assistenza – Quando sussiste.
A seguito della modifica della l. n. 104/1992 operata dall’art. 19 della l. 53/2000, per
la fruizione del beneficio del permesso mensile per l’assistenza del congiunto affetto
da handicap, la continuità dell’assistenza non deve essere intesa in senso materiale
bensì in senso morale ed anzi la distanza tra la sede di servizio del pubblico
dipendente e la residenza del disabile finisce per supportare la richiesta del permesso
mensile. La presunta assenza di continuità di assistenza, non supportata da elementi
concreti, determina l’illegittimità del diniego.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 21 gennaio 2011, n. 138 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi –
O.M. (avv. Roselli) c. Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (n.c.)
Pubblico impiego – Procedimento disciplinare – Destituzione dal servizio –
Annullamento sanzione illegittimamente irrogata – Diritto alla restitutio in
integrum – Sia dal punto di vista giuridico che economico.
Pubblico impiego – Annullamento sanzione illegittimamente irrogata – Restituito
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in integrum dal punto di vista economico – Voci accessorie al credito maturato –
Corresponsione non cumulativa.
In caso di annullamento di un provvedimento di destituzione di un pubblico
dipendente, la p.a. deve provvedere alla restituzione in integrum della posizione del
dipendente illegittimamente cessato dal servizio dal punto di vista giuridico ed
economico, e sotto questo ultimo profilo vanno anche considerati quali voci accessorie
della sorte capitale anche gli interessi e la rivalutazione che avranno decorrenza
identica a quella dei singoli ratei di stipendio spettanti all’interessato ora per allora e
sino al momento dell’effettiva corresponsione delle somme.
In caso di annullamento di un illegittimo provvedimento di destituzione di un pubblico
dipendente, la p.a. deve provvedere alla restituzione in integrum anche dal punto di
vista economico della posizione del dipendente ma, nel corrispondere le voci
accessorie alla sorte capitale, non potrà procedere cumulativamente. Ciò per effetto
dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 che prevede l’applicazione anche agli
emolumenti di natura retributiva dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991,
disciplinante la materia previdenziale. Sulla sorte capitale dei crediti già riscossi
saranno corrisposti solo gli interessi legali in quanto la maggiorazione da tale data
del tasso legale viene a coprire l’intera area del danno derivante dall’aumento dei
prezzi.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 21 gennaio 2011, n. 139 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi –
A.S., M.C.M., D.S. (avv.ti D’Acciò, Delvino) c. Comune di Conversano (n.c.)
Silenzio amministrativo – Obbligo della P.A. di provvedere – Legittima
aspettativa del privato – Sussistenza.
L’obbligo giuridico della Pubblica Amministrazione di concludere il procedimento
amministrativo mediante l’adozione di un provvedimento espresso, così come previsto
dall’art. 2 della l. n. 241/90, sussiste ogni qualvolta ciò sia imposto da ragioni di
giustizia ed equità, ovvero allorché sia sorta, a fronte del dovere di correttezza e di
buona amministrazione della parte pubblica, una legittima aspettativa del privato a
conoscere contenuto e ragioni delle determinazioni che l’amministrazione ritiene di
dover adottare. Una volta avviato anche di ufficio un procedimento l’Amministrazione
ha il dovere di concluderlo con un provvedimento espresso, diretto ad indicare in
modo trasparente la decisione assunta.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 31 gennaio 2011, n. 205 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi –
A.I. (avv. De Marco) c. Comune di Molfetta (avv. Boccardi) e Regione Puglia (n.c.)
Giustizia amministrativa – Edilizia e Urbanistica – Convenzioni urbanistiche –
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Giurisdizione esclusiva – Vi rientrano.
Giustizia amministrativa – Edilizia e Urbanistica – Accordi ex art. 11 della l. n.
241/1990 – Giurisdizione esclusiva.
Edilizia e Urbanistica – Convenzioni urbanistiche – Diritto di ius variandi della
Pubblica Amministrazione – Ambito di applicazione.
L’art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 devolve alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo i comportamenti ed i provvedimenti dell’amministrazione
pubblica in materia di edilizia e urbanistica, e viene a riguardare la totalità degli
aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso. Tra i comportamenti affidati alla
giurisdizione esclusiva è possibile annoverare anche le convenzioni con le quali il
Comune cede gratuitamente delle aree perché vengano destinate a urbanizzazione
generale, ovvero ne cede altre, a titolo oneroso, perché vengano destinate ad edilizia
economica e popolare.
Le convenzioni urbanistiche rientrano nel modello procedimentale di cui all’art. 11
della l. 241 del 1990 (accordi sostitutivi del provvedimento) con lo scopo di definire il
contenuto sostanziale di un accordo pianificatorio territoriale tra l’autorità pubblica e
il privato contraente. A mente del comma 5 del riferito art. 11, le controversie in tema
di formazione, conclusione ed esecuzione di detti accordi sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non per materia, ma in virtù della
tipologia dell’atto che è fonte del rapporto, vale a dire l’accordo.
Le convenzioni urbanistiche hanno natura contrattuale, e, di conseguenza, deve
ritenersi non consentita la modifica da parte della Pubblica Amministrazione degli
obblighi determinatisi in convenzione, anche con il consenso del privato. Detta
convenzione è, però, un contratto di natura peculiare, di talché sarebbero comunque
possibili variazioni introdotte in virtù della iniziativa di parte pubblica e, questo, in
sede di emanazione di un nuovo strumento urbanistico generale, implicando
quest’ultimo la revisione dell’assetto urbanistico del territorio comunale. In tali e
limitati casi di riesercizio del potere, la posizione soggettiva del cittadino è di
interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
22
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 63 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.E.
c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di
Finanza (Avv. Stato).
Mutilati e invalidi civili – Portatori di handicap vari – Assistenza ad opera dei
familiari – Beneficio previsto dall’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992 –
Riconoscimento – Nozione di continuità – Lontananza del dipendente dalla sede
del disabile – Irrilevanza – Applicabilità del beneficio anche ai dipendenti della
Guardia di Finanza.
Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale – Liquidazione – Non può
prescindere dall’allegazione degli elementi di fattoda cui desumere l’esistenza e
l’entità del pregiudizio.
Ai sensi dell’art. 33 della l. n. 104/1992, i permessi retribuiti possono essere concessi
sia ai familiari lavoratori conviventi che a quelli non conviventi purché questi ultimi
assistano il portatore di handicap con continuità ed in via esclusiva. La continuità
dell’assistenza non può coincidere con una quotidianità dell’assistenza stessa in
quanto è sufficiente che essa si svolga secondo i criteri di sistematicità ed adeguatezza
che non possono essere escluse in caso di obiettiva lontananza del dipendente dalla
sede del disabile. In tali ipotesi il valore della tutela della salute della persona
assistita ai sensi dell’art. 32 Cost. deve considerarsi preminente rispetto a quello
dell’autorganizzazione dell’amministrazione ex art. 97 Cost. Alla luce di siffatto
bilanciamento, la disciplina deve quindi essere estesa anche ai dipendenti della
Guardia di Finanza: in caso contrario si verificherebbe una situazione discriminante
per tale categoria di lavoratori.
Il diritto al risarcimento del danno morale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile,
non può prescindere dalla allegazione da parte del richiedente, degli elementi di fatto
dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio, ragione per cui deve essere
rigettata la domanda genericamente formulata e non supportata neanche da un
principio di prova.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 65 – Pres. Morea – Est. Giansante –
I.B.F. (avv. Pellegrini) c. Regione Puglia (avv. Torrente).
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Esclusione dai beneficiari di contributi pubblici
– Dell'impresa che non abbia dimostrato di essere un esercizio commerciale di
vicinato – In ottemperanza a quanto prescritto dal bando – Legittimità.
Nel caso in cui il bando per l’assegnazione di contributi e agevolazioni finanziarie in
favore delle P.M.I. nel settore Commercio, richieda il possesso di determinati
23
requisiti, è necessario, ai fini dell’assegnazione, che l’impresa richiedente, dimostri,
anche documentalmente, di esserne in possesso. È legittima, pertanto, l’esclusione
dell’impresa ricorrente che, avendo rappresentato nella domanda di ammissione di
essere un esercizio commerciale di vicinato, risulti in atti una impresa artigiana, in
quanto tale non rientrante fra i soggetti beneficiari ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 1, della l.r. Puglia n. 11/2003 espressamente
richiamati nel bando.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 66 – Pres. Morea – Est. Giansante –
A.M. (avv. Ordine) c. Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e altri (Avv.
Stato).
Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Concorsi a pubblici impieghi –
Controversie in materia di graduatorie permanenti del personale docente della
scuola – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.
Ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, appartengono alla giurisdizione del giudice
ordinario le controversie inerenti l’assunzione mediante collocamento o le assunzioni
obbligatorie (con riferimento ai titolari di riserve, iscritti nelle liste di collocamento o
appartenenti a categorie protette) che, prescindendo dalla valutazione comparativa e
selettiva delle procedure concorsuali, dipendono esclusivamente dall’inserimento in
graduatoria sulla base dei titoli o dei presupposti predeterminati per legge. In
presenza dei requisiti legittimanti, infatti, il soggetto che vanta il titolo all’assunzione
è titolare di un diritto soggettivo all’assunzione medesima, la cui cognizione è
naturalmente devoluta al giudice ordinario.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 69 – Pres. Morea – Est. Amovilli – R.R.
(avv. Nitti) c. Comune di Monopoli (avv. Dibello).
Beni paesaggistici – Abusi – Condono – Concessione in sanatoria – Rilascio –
Valore vincolante del parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo
– Sussistenza.
Edilizia e urbanistica – Piani regolatori – Violazione – Costruzione abusiva –
Sanatoria – Parere negativo autorità preposta al vincolo paesaggistico – Diniego
di sanatoria – Motivazione per relationem – Sufficienza.
Nell’ambito del procedimento di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003,
l’eventuale atto negativo di compatibilità paesaggistica ex l. n. 308/2004, visto
l’effetto pacificamente vincolante, ne comporta la natura direttamente ed
immediatamente lesiva nei confronti del soggetto istante, con onere di impugnazione
immediata nel termine decadenziale di cui agli artt. 29 e 41 c.p.a.
24
Nel sistema delineato dalla disciplina sul condono edilizio di cui alla l. 326/2003 il
diniego formulato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ex l.
308/2004, ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo
definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il cui diniego non
richiede una diffusa motivazione, potendosi legittimamente basare anche sul semplice
rinvio agli atti acquisiti nel corso del procedimento predetto e formati dall’autorità
preposta al vincolo, con conseguente legittimità anche di motivazione per relationem.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 72 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
E.T.C.M. s.n.c. (avv. Mariani) c. Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala).
Porcesso amministrativo – Deposito tardivo memoria ex art. 73 c.p.a. – Eccezione
di prescrizione – Decadenza.
Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Approvazione – Efficacia –
Apprensione volumetria – Obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Giurisdizione – In materia edilizi ed urbanistica – Piano di lottizzazione –
Approvazione – Efficacia – Apprensione volumetria – Obbligazione risarcitoria
ex art. 2043 c.c. – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizioanle – Qualificazione della
domanda giudiziale da parte del giudice ex art. 32 c.p.a. – Impossibilità di
sostituire la domanda proposta con una diversa quanto a causa petendi.
Il deposito tardivo di una memoria rispetto ai termini codificati dal primo comma
dell’art. 73 c.p.a., così come rispetto all’abrogato art. 23 della l. n. 1034/1971,
impedisce l’esame dell’eccezione di prescrizione ivi contenuta, trattandosi di
eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 2938 c.c.
Il trasferimento coattivo da parte di un ente espropriante, in assenza di alcun
convenzionamento della volumetria o cubatura spettante ad un’area secondo il vigente
regime urbanistico, non può non ricevere tutela sotto il profilo risarcitorio, trattandosi
di una anomala forma di espropriazione “larvata” come tale in contrasto sia con l’art
42 Cost. che con l’art. 1 del protocollo addizionale della C.E.D.U. come interpretato
dalla Corte di Strasburgo – la cui efficacia acquisisce peraltro forza di diritto
comunitario a seguito del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1 dicembre 2009 –
nel condivisibile presupposto che esse ricomprendano il c.d. diritto alla volumetria
spettante come inerente il diritto di proprietà.
L’efficacia di vincolo (ex art. 17 della l. n. 765/67) e di dichiarazione di pubblica
utilità (art. 12, comma 1, lett. a)) propria dell’approvazione di un piano di
lottizzazione poi non seguita dall’espropriazione o cessione bonaria delle aree,
determina, quanto alla concreta apprensione della volumetria naturalmente spettante
25
alle aree non oggetto di convenzionamento, un obbligazione risarcitoria a carico
dell’ente pubblico espropriante e a beneficio dei relativi proprietari, ingiustamente
lesi ex art 2043 c.c. da tal anomala forma ablatoria, costituente fatto illecito pur
sempre riconducibile all’esercizio di un potere autoritativo che radica la giurisdizione
amministrativa, ai sensi dell’art 133, comma 1, lett. g) c.p.a. (e dell’abrogato art. 53
del d.P.R. n. 327/2001 applicabile ratione temporis ai sensi dell’art 5 c.p.c.).
Non può il giudice amministrativo investito della domanda per l’accertamento “del
diritto all’indennizzo” condannare invece l’ente espropriante al risarcimento del
danno da illecita apprensione del diritto alla volumetria spettante, in quanto in tal
modo non si opererebbe una mera qualificazione della domanda, ma si darebbe luogo
ad una pronuncia su domanda diversa per causa petendi e petitum essendo pacifico
che il potere-dovere del giudice di qualificare correttamente la domanda giudiziale
(per il principio iura novit curia oggi accolto dallo stesso art. 32, comma 2, c.p.a.) non
consente di sostituire la domanda proposta con una diversa quanto a causa petendi.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 75 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
A.O.C.S. ed altri (avv. Taurino) c. R.P. (avv. Grimaldi).
Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche
private – Tariffe sanitarie – Discrezionalità – Limiti.
Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche
private – Tariffe sanitarie – Determinazione del quantum – Potere autoritativo
dell’Amministrazione – Interesse legittimo - Sussistenza.
Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche
private – Concertazione – Valenza e natura giuridica – Carattere vincolante –
Insussistenza.
Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche
private – Limiti di spesa e finanza pubblica – Rilevanza.
Procedimento amministrativo – In genere – Termini di conclusione del
procedimento – Inosservanza – Non determina l’illegittimità del provvedimento
emanato.
Procedimento amministrativo – In genere – Termini di conclusione del
procedimento – Mancato rispetto – Diritto al risarcimento del danno ex art. 2043
c.c. – Accertamento.
Risarcimento del danno – Danno da mero ritardo – Valutazione e liquidazione –
Liquidazione con criteri equitativi – Casi in cui è possibile – Preclusione nel caso
in cui si voglia supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio posto a
26
carico del danneggiato.
In materia di determinazione del quantum delle tariffe per la remunerazione di
prestazioni di rilievo sanitario rese nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, non
diversamente da quanto avviene in genere per il corrispettivo spettante a beneficio dei
gestori di un servizio pubblico, la P.A. è titolare di un potere discrezionale che
incontra il solo limite dell’effettiva remuneratività del capitale investito. Tale limite
trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di tutela del diritto di iniziativa economica
costituzionalmente garantito.
Al cospetto del potere discrezionale di cui gode la P.A. nella materia di
determinazione del quantum del corrispettivo spettante ai gestori di un servizio
pubblico, il cittadino è titolare di un interesse legittimo, dovendosi riconoscere natura
autoritativa a tale potere.
Non può riconoscersi carattere vincolante alle risultanze della concertazione per la
determinazione delle tariffe relative a prestazioni sanitarie, poiché tale strumento, a
differenza della contrattazione, non ha valenza negoziale, ma rappresenta
un’occasione di confronto per finalità istruttorie, fermo restando il potere
dell’Amministrazione di determinarsi in modo difforme, nell’esercizio delle proprie
prerogative in materia di politica sanitaria e tariffaria.
La scelta della P.A. in materia di determinazione del contenuto delle tariffe sanitarie,
di rinviare alla negoziazione delle rette con l’utenza ed i Comuni interessati e alla
revisione delle convenzioni con i soggetti gestori, è rispondente all’interesse generale
all’ottimizzazione della spesa pubblica ed equilibrio della finanza pubblica
complessiva. Tale esigenza giustifica l’abbattimento anche drastico dei margini di
utile degli operatori privati accreditati.
La violazione del termine di cui all’art 2 della l. n. 241/90, se non assume rilevanza ai
fini della legittimità dei provvedimenti tardivamente emanati, è però idonea a fondare
la responsabilità risarcitoria della P.A. dovendosi riconoscere rilevanza giuridica
l’interesse del privato al tempestivo esercizio del potere discrezionale.
Nonostante il silenzio dell’art 2-bis della l. n. 241/90, deve riconoscersi che la
certezza della conclusione del procedimento entro i termini legali costituisce
autonomo bene della vita, la cui lesione è meritevole di tutela risarcitoria ex art. 2043
c.c., fermo restando l’accertamento puntuale degli ulteriori elementi costitutivi della
fattispecie aquiliana tra cui in particolare, la colpevolezza dell’inerzia e l’allegazione
dei fatti costitutivi dello stesso danno, oltre che del dovere di correttezza imposto al
danneggiato dal comma 2 dell’art. 1227 c.c.
Ammessa l’astratta configurabilità del danno da “mero ritardo”, è onere del
danneggiato dimostrare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della
fattispecie aquiliana. In particolare, egli dovrà procedere all’esatta quantificazione
del danno effettivamente subito, secondo i criteri dettati dall’art. 1223 e ss. c.c. Sarà
27
possibile la determinazione equitativa ex art.1226 c.c. soltanto in ipotesi di
impossibilità o motivata difficoltà di procedere all’esatta quantificazione e non per
supplire al mancato assolvimento dell’onus probandi in capo al ricorrente.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2010, n. 74 – Pres. Morea – Est. Amovilii –
B.M.F. (avv. De Robertis) c. Ministero della Giustizia e altri (Avv. Stato).
Avvocato – Esami di abilitazione – Commissione esaminatrice – Riesercizio in
ottemperanza all’ordinanza cautelare propulsiva – Effetto conformativo –
Appello – Caducazione – Irrilevanza.
Avvocato – Esame di abilitazione – Attribuzione del punteggio numerico alle
prove dei candidati – Motivazione numerica – Sufficienza.
In tema di misure cautelari, il mero accoglimento della sospensiva con adozione di
misura propulsiva (c.d. di “remand”) che non detti prescrizioni conformative lascia
intatti i profili di discrezionalità in capo all’autorità procedente con la conseguenza
che la successiva determinazione di questa non ha carattere meramente esecutivoattuativo dell’ordinanza ma, essendo espressione di una diversa valutazione e
istruttoria, assume una sua autonomia sostanziale e non può ritenersi caducata a
seguito di accoglimento di appello avverso il provvedimento applicativo della misura.
In tema di motivazione del provvedimento costituisce ormai principio del diritto
vivente la sufficienza del solo punteggio numerico ai fini delle valutazioni compiute
dalla Commissione dell’esame di abilitazione alla professione forense.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 78 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.D.
e altri (avv.ti Guastamacchio, Sorace) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Puzio).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica – Alle
amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici – Sindaco ufficiale del Governo –
Notificazione nella casa comunale anziché presso l’Avvocatura dello Stato –
Ritualità.
Comune – Organi di governo – Competenze del sindaco – Provvedimenti
contingibili e urgenti – Esercizio del potere extra ordinem di cui all’art. 54 del
T.U. enti locali – Presupposti e condizioni.
Il Sindaco, quando agisce nella veste di Ufficiale di Governo, ovvero anche in quella
di Commissario straordinario per interventi ricollegati alla protezione civile, non
diventa ipso iure un “organo” di una Amministrazione dello Stato, poiché resta
incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, senza che il suo status sia
minimamente modificato. Ne consegue che la notifica del ricorso può essere
28
correttamente effettuata presso la Casa comunale anziché presso l’avvocatura dello
Stato.
L’ordinanza di necessità c.d. contingibile ed urgente adottata dal Sindaco, sia in veste
di Ufficiale di Governo, ovvero in veste di Commissario straordinario per interventi
ricollegati alla protezione civile, è legittima, solo quando vi è una situazione di
pericolo effettivo per la pubblica incolumità o sicurezza urbana e, al contempo, tale
situazione sia così eccezionale e imprevedibile da non potervi far fronte con i mezzi
previsti in via ordinaria dall’ordinamento, presupposti entrambi da esternare con
congrua motivazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 83 – Pres. Morea – Est. Giansante – D.
s.n.c. (avv.ti Franchini, Pontrelli, Orofino, De Letteriis) c. Comune di Acquaviva delle
Fonti.
Edilizia ed urbanistica – Carattere residenziale dei manufatti – Desumibilità dalle
caratteristiche strutturali – Necessità.
Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Applicabilità del d.l. n. 269/03 alle
nuove costruzioni non residenziali – Possibilità.
Il carattere non residenziale di un manufatto non può essere desunto dalla sola
destinazione data dai proprietari dell’immobile, ma deriva dalle caratteristiche
estrinseche, strutturali ed obiettive dell’immobile stesso, le quali ne evidenzino la
tipologia costruttiva.
In tema di condono edilizio, va precisato che l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003
deve essere inteso che la sanatoria sia ammissibile per i manufatti aventi sia
destinazione d’uso residenziale che destinazione d’uso non residenziale e dunque –
disponendo che per le nuove costruzioni residenziali la sanatoria sia consentita solo
entro determinati limiti volumetrici – la norma non ha implicitamente imposto il
divieto nuove costruzioni non residenziali.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 84 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.S.
(avv. Converso) c. Questura di Bari e Ministero dell’Interno (Avv. Stato)
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Rinnovo del
permesso di soggiorno – Motivi ostativi – Decreto penale di condanna –
Sussistono – Diniego di rinnovo – Legittimità.
È legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per “motivi
commerciali/lavoro autonomo” nei confronti dello straniero a carico del quale sia
stato emesso un decreto di condanna divenuto esecutivo per uno dei reati di cui
29
all’art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/98, come integrato dall’art. 21 della l. n.
189/02.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 85 – Pres. Morea – Est. Pasca – S. F.
(avv.ti Amati, Rutigliano) c. Istituto di Ricovero e Cura, Ospedale Oncologico di Bari
(n.c.).
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Retribuzione di posizione e di risultato –
Natura – Interesse legittimo – Attribuzione e/o quantificazione – Presupposti.
La retribuzione di posizione, così come quella di risultato non hanno natura di diritto
soggettivo ab origine, bensì di interesse legittimo suscettibile di espansione ovvero
diritto condizionato; la relativa attribuzione e/o quantificazione non può prescindere
da una preventiva graduazione delle funzioni, dalla predeterminazione di specifici
obiettivi o risultati, nonché da una conseguente attività di valutazione e di verifica,
che segnano il momento costitutivo del diritto.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 87 – Pres. Morea – Est. Pasca – L. S.r.l.
(avv.ti Calvio, Di Gioia) c. AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura,
Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Avv. Stato), Regione Puglia
(n.c.).
Giurisdizione – In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche – Revoca –
Qualificazione della situazione giuridica dedotta – Diritto soggettivo –
Giurisdizione al giudice ordinario - Sussistenza.
In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed
aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle
situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che rientra nella giurisdizione del
giudice ordinario la revoca o la decadenza del beneficio, derivante dal provvedimento
di concessione del contributo o del finanziamento richiesto, versando il privato in una
posizione di diritto soggettivo, avente come oggetto la pretesa di mantenere e
conservare l’agevolazione concessa e/o la disponibilità materiale delle somme
eventualmente già erogate.
Tar Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 88 – Pres. Morea – Est. Pasca – F.K. (avv.
Gazidede) c. Questura di Bari, Ministero dell’Interno (Avv. Stato).
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Provvedimento di diniego di rinnovo – Condanna penale ostativa al
rinnovo – Natura del diniego.
30
In sede di esame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, la sussistenza
di una condanna penale per traffico di stupefacenti, attesa l’estrema gravità del reato
e la sua idoneità a condurre a un giudizio di pericolosità sociale, rende vincolata la
natura del diniego ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, comma 5 bis, del
d.lgs. n. 286/98, integrato dal d.lgs. n. 5/07 e all’art. 407, comma 3,, lett. a), c.p.p.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 91 – Pres. Morea – Est. Pasca – G.S. e
F.G. (avv. Placentino) c. U.S.R., M.I.U.R. e altri (Avv. Stato)
Istruzione pubblica – Servizi per i disabili – Insegnante di sostegno –
Determinazione delle ore di sostegno – Competenza esclusiva della Asl – Effetti –
Discrezionalità dell’Amministrazione scolastica – Non sussiste.
Il diritto al sostegno e all’ assistenza scolastica del disabile si configura come diritto
fondamentale della persona e necessita di ricevere un concreto contenuto in relazione
alla specifica fattispecie. Ciò vuol dire che il contenuto della prestazione di sostegno o
assistenziale non deve essere determinato e specificato né dai genitori esercenti la
potestà sul disabile, né tantomeno dall’Amministrazione scolastica, bensì
esclusivamente ed unicamente dall’Asl, unico organo tecnico competente e in grado
quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del
disabile. L’Amministrazione non dispone di discrezionalità alcuna, essendo tenuta ad
erogare esattamente al minore il livello di intervento terapeutico e assistenziale
indicato dalla Asl, configurandosi come secondario ogni altro interesse antagonista,
ivi compresa l’esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità finanziaria.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 94 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.G. e
altri (avv. Tedeschi) c. Gestione Commissariale Governativa Ferrovie Appulo-Lucane
(Avv. Stato), F.A.L. – Ferrovie Appulo-Lucane s.r.l. (avv.ti Di Muro, Tricarico)
Pensioni civili e militari (ex dipendenti pubblici) – Buonuscita (c.d.
“liquidazione”) – Differente istituto rispetto al T.F.R. civilistico – Inapplicabilità
relativa disciplina.
Pensioni civili e militari (ex dipendenti pubblici) – Buonuscita (c.d.
“liquidazione”) – Computabilità emolumenti nella base contributiva
dell’indennità di buonuscita – Rilevanza del dato formale.
Al fine della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto,
non rileva l’art. 2120 c.c., in quanto nella suddetta materia gli artt. 2021 e 2121 c.c. e
i principi generali ad essi sottesi vengono in rilievo, in materia di pubblico impiego,
soltanto in via sussidiaria, e cioè nei limiti in cui detta materia non sia diversamente
regolata da norme speciali, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2129 c.c.
31
In sede di individuazione della base di computo dell’indennità di fine rapporto (nella
di specie, dei dipendenti delle ferrovie Appulo-Lucane) non rileva il carattere
sostanziale di ciascun emolumento, cioè la possibilità di riconoscere ad esso natura
retributiva con carattere fisso e continuativo, ma il dato formale costituito dalle
relative norme di legge e dalla contrattazione collettiva.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 gennaio 2011, n. 95 – Pres. Morea – Est. Amovilli – R.L.
(avv.ti De Feo, Mazzamauro, Cardarello) c. Banca d’Italia (avv.ti Capolino, De Troia,
La Licata), M.C.W. (avv. Manna).
Giurisdizione – In materia di pubblico impiego – Impiegati degli Enti Pubblici –
Banca d’Italia – Criteri di riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella
amministrativa – Azione di accertamento – Termine di decadenza – Rilevanza.
Giurisdizione – In materia di pubblico impiego – Impiegati degli Enti Pubblici –
Banca d’Italia – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo –
Risarcimento danni – Danno da mobbing – Ammissibilità.
Risarcimento del danno – Danno da atto illegittimo – Presupposti – Pregiudiziale
amministrativa – Necessità.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Impiegati degli Enti Pubblici – Banca d’Italia
– Mansioni – Incarichi dirigenziali – Carattere fiduciario dell’incarico –
Provvedimento di destituzione – Natura organizzativa – Potere disciplinare –
Esclusione – Mobbing da demansionamento – Esclusione.
Lavoro alle dipendenza della P.A. – Impiegati degli Enti Pubblici – Banca d’Italia
– Mansioni – Incarichi dirigenziali – Diritto all’incarico – Insussistenza –
Illegittimo o scorretto esercizio dello ius variandi – Tutela – Tutela reintegratoria
– Non sussiste – Risarcimento per equivalente – Sussiste.
Con riferimento al rapporto d’impiego dei dipendenti della Banca d’Italia – sottratto
espressamente dalla legge (art. 68, comma 4, in riferimento all’art. 2, comma 4, del
d.lgs. n. 29/1993, ora trasfusi rispettivamente negli artt. 63, comma 4, e 3, comma 1,
del d.lgs. n. 165/2001) alla disciplina della cosiddetta privatizzazione del rapporto di
lavoro pubblico –, l’amministrazione in veste di datore di lavoro emana atti di natura
autoritativa idonei ad affievolire le posizioni soggettive del lavoratore. Ne consegue
che, a fronte di atti quali la nomina, la cessazione del rapporto, l’inquadramento e la
destituzione, il dipendente pubblico non vanta una posizione di diritto soggettivo bensì
di interesse legittimo, la cui tutela va comunque esercitata entro il generale termine
decadenziale, sia che abbia consistenza di azione demolitoria, sia di accertamento,
non essendo mai ammissibile l’azione di accertamento se elusiva del suddetto termine.
La giurisdizione esclusiva del g.a. in materia di pubblico impiego non privatizzato si
32
estende alla cognizione sulle azioni inerenti il risarcimento del danno patrimoniale e
non patrimoniale derivante da mobbing, a condizione che l’azione proposta si
qualifichi in termini di responsabilità contrattuale, per violazione dell’obbligo di
garanzia imposto dall’art. 2087 c.c.
È ammissibile, ma infondata nel merito, la domanda di risarcimento danni che non sia
stata preceduta dall’annullamento dell’atto asseritamente illegittimo, che tale danno
avrebbe provocato, atteso che la sua mancata impugnazione consente a tale atto di
operare in modo precettivo, autorizzando la produzione dei relativi effetti ed
imponendone l’osservanza ai consociati ed impedisce così che il danno possa essere
considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall’Amministrazione in esecuzione
dell’atto inoppugnato.
La natura tipicamente organizzativa del provvedimento di destituzione dall’incarico
del dirigente pubblico legato all’Amministrazione da un rapporto di lavoro non
privatizzato, attesone il carattere fiduciario, osta alla stessa configurabilità del potere
disciplinare. Segue da ciò che, non applicandosi l’art. 2103 c.c. (art. 19, comma 1, del
d.lgs. n. 165/2001), bensì i soli principi del d.lgs. n. 165/2001, non può riconoscersi la
figura del mobbing da demansionamento.
Non esiste nell’ordinamento un diritto all’incarico dirigenziale, bensì una tutela
risarcitoria per equivalente per l’illegittimo o scorretto esercizio datoriale dello ius
variandi.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 174 – Pres. Morea – Est. Giansante –
A.A.B. di N.E.D. & C. s.s. (avv. Didonna) c. Comune di Brindisi (avv.ti Trane,
Guarino), Regione Puglia (avv.ti Carletti, Francesconi)
Giurisdizione – In materia di finanziamenti e contributi pubblici – Natura della
situazione soggettiva azionata – Diritto soggettivo o interesse legittimo, a seconda
che la legge riconosca direttamente la spettanza del beneficio – Conseguenze in
termini di giurisdizione.
In tema di riparto di giurisdizione, in materia di finanziamenti e contributi pubblici,
rilevano i principi generali, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate, in
base ai quali occorre distinguere a seconda che la legge riconosca direttamente la
spettanza del beneficio ovvero la subordini ad una valutazione discrezionale della
P.A.: ove la legge attribuisca alla P.A. esclusivamente il controllo in ordine alla
effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa per
l’ottenimento del beneficio richiesto, la giurisdizione spetterà al giudice ordinario,
versando il privato in una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo.
33
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 175 – Pres. Morea – Est. Giansante –
I.E. & C. s.a.s. (avv. Guantario) c. Comune di Andria (avv. De Candia).
Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori generali – Sull’istanza di ritipizzazione a
seguito di annullamento del P.R.G.
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio ex art. 32 c.p.a. – In materia
di pianificazione urbanistica – Accoglimento – Fissazione di un termine per
provvedere – Necessità – Impossibilità del giudice di sovrapporsi alle valutazioni
risarvate alla P.A.
Sussiste l’obbligo di provvedere del Comune in ordine all’istanza di parte privata
volta ad ottenere la ritipizzazione dell’area di sua proprietà quando questa sia priva
di destinazione urbanistica a seguito dell’annullamento della delibera della Giunta
regionale di approvazione del P.R.G. del Comune stesso.
In materia di pianificazione urbanistica la sentenza che chiude il giudizio avverso il
silenzio deve limitarsi ad accertare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a
causa dell’illegittimità del silenzio, individuando altresì un ulteriore termine nel quale
la P.A. dovrà agire, in quanto, trattandosi di attività altamente discrezionale, la
potestà giurisdizionale del giudice non può sovrapporsi alle valutazioni riservate
all’amministrazione, spettando questo compito, nell’ipotesi di ulteriore ed insistente
inerzia dell’amministrazione soccombente, al commissario ad acta da nominarsi in
sede di ottemperanza, il quale potrà agire sostituendosi all’organo
dell’amministrazione rimasto ulteriormente inadempiente.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 177 – Pres. Morea – Est. Giansante –
P.L. (avv. Palumbo) c. Provincia di Bari (avv. Caramia), Provincia BAT.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Bando di concorso per la selezione del
personale dirigenziale – Impugnazione del bando congiuntamente al
provvedimento di approvazione della graduatoria – Necessità.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Bando di concorso per la selezione del
personale dirigenziale – Legittimità – Conformità ai principi generali di cui al
d.lgs. n. 165/2001 – Necessità.
Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Concorso per la selezione del
personale dirigenziale – Annullamento e declaratoria di inefficacia del contratto –
Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza.
Il bando di concorso è impugnabile solo unitamente al provvedimento di approvazione
della graduatoria (con decorrenza dal giorno di avvenuta conoscenza del relativo
esito negativo), salvo i casi eccezionali di onere di impugnazione immediata, laddove
34
si contestino esclusivamente clausole inerenti requisiti soggettivi di partecipazione o
impositive di oneri sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura
concorsuale.
La legittimità delle previsioni contenute nel bando di concorso discende dall’esito
positivo in ordine alla verifica della conformità delle stesse ai principi di carattere
generale desumibili dalla legislazione statale e, in particolare, dalla normativa di cui
al d.lgs. n. 165/2001. È, dunque, illegittimo il bando di concorso per la selezione del
personale dirigenziale che consenta ai laureati iscritti al relativo albo professionale di
parteciparvi, indipendentemente dalla dimostrazione dell’effettivo e comprovato
esercizio professionale.
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti la
declaratoria di inefficacia dei contratti di lavoro stipulati a seguito di concorsi
pubblici, in quanto non rientranti nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo che, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), num. 1) del d.lgs. n.
104/2010, riguarda esclusivamente le controversie relative alla dichiarazione di
inefficacia dei soli contratti disciplinati dal codice dei contratti (pubblici lavori,
servizi e forniture).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 186 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
A.S. s.r.l. (avv. Portaluri) c. Asl Bari.
Accesso – Domanda di accesso ai documenti amministrativi – Diniego tacito
dell’amministrazione – Illegittimità – Conseguenza.
A fronte di una domanda di accesso agli atti amministrativi motivata in ordine alla
legittimazione attiva e determinata (o comunque determinabile) quanto all’oggetto e
finalizzata alla tutela dei propri interessi giuridici ex art. 24, comma 7, della l. n.
241/1990, il diniego tacito dell’amministrazione intimata assume carattere illegittimo.
Ne conseguente l’accertamento del pieno diritto dell’istante all’accesso alla
documentazione richiesta.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 187 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
L.S. (avv. Di Mattia) c. Comune di Foggia.
Atto amministrativo – Revoca – Esercizio del potere di autotutela –
Contraddittorio procedimentale – Necessità – Avviso di avvio del procedimento
ex art. 7 della l. n. 241/1990 – Mancanza – Illegittimità del provvedimento di
revoca.
L’esercizio del potere di autotutela richiede il rispetto del contraddittorio
35
procedimentale, essendo necessario garantire al destinatario del provvedimento la
possibilità di far valere le proprie ragioni, in una prospettiva difensiva e al contempo
di collaborazione con l’amministrazione procedente. Il confronto dialettico con
l’interessata ha carattere indefettibile in relazione sia al contenuto discrezionale
dell’attività sia alla contestazione dei presupposti fattuali.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 189 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
L.M. (avv. Piccolo) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne), A.M.R. e
altri.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Procedimento di mobilità volontaria esterna
– Posizione giuridica soggettiva sottostante – Qualificazione – Diritto soggettivo –
Equiparazione al concorso pubblico – Esclusione – Effetti – Applicabilità dell’art.
63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 – Esclusione – Giurisdizione esclusiva del g.a.
– Non sussiste.
Il procedimento di mobilità volontaria esterna tra Pubbliche Amministrazioni,
configurandosi come fattispecie di cessione del contratto e di modificazione soggettiva
di un rapporto di lavoro già esistente, non rientra nell’ambito della giurisdizione di
legittimità del g.a. Ai fini della sussistenza di tale giurisdizione ex art. 63, comma 4,
del d.lgs. n. 165/2001, il concetto di procedura concorsuale va delimitato, infatti, ai
soli procedimenti selettivi preordinati alla costituzione ex novo del rapporto di lavoro
con l’Amministrazione, restando esclusi tutti gli altri procedimenti lato sensu
concorsuali attivati in base a specifiche disposizioni normative o in base ai generali
principi di imparzialità e trasparenza, i quali caratterizzano la stessa attività
privatistica della P.A.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 190 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
T.P. (avv. Augusto) c. Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Ministero delle
Finanze, Comando di zona Guardia di Finanza Bari (Avv. Stato).
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio –
Risarcimento del danno – Termine di prescrizione – Decorrenza.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio –
Risarcimento del danno – Onere della prova – Presunzione di colpa.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio –
Risarcimento del danno – nesso eziologico – Prova.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio –
Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale – Configurabilità – Danno
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conseguenza.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Infermità per causa di servizio –
Risarcimento del danno ed equo indennizzo – Compensatio lucri cum damno.
In tema di risarcimento del danno biologico permanente derivante dall’esercizio di
attività usuranti, il termine di prescrizione per l’esperimento della relativa azione, ex
art. 2935 c.c. inizia a decorrere dalla data di cessazione del servizio e non dal giorno
di percezione dei sintomi della malattia, trattandosi di danno da illecito contrattuale
permanente e non già di illecito istantaneo con effetti permanenti.
In materia di prova dell’inadempimento contrattuale del datore di lavoro, non
diversamente dal criterio tracciato in via generale nel campo della responsabilità
contrattuale è il datore a dover dimostrare di aver assolto agli obblighi di prevenzione
degli infortuni, come allegati dal lavoratore, non essendo richiesta anche
l’allegazione delle specifiche norme antinfortunistiche violate o delle misure non
adottate. Vale pertanto il principio di presunzione della colpa del datore ai sensi
dell’art. 1218 c.c., il superamento del quale richiede la prova di aver adottato tutte le
cautele necessarie ad evitare il danno.
Con riferimento alla prova del nesso eziologico in caso di risarcimento del danno
biologico lamentato dal ricorrente-dipendente, deve applicarsi il criterio della c.d.
causalità adeguata, dando rilievo solo agli eventi che non appaiano, ad una
valutazione ex ante, del tutto inverosimili ma che invece, risultano una conseguenza
statisticamente normale, secondo l’id quod plerumque accidit, della condotta della
P.A.
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti
inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e
provato; va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso,
parlando di ‘‘danno evento”; potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale
e, soprattutto, presuntiva, la quale ultima potrà costituire anche l’unica fonte per la
formazione del convincimento del giudice, anche se soggetta all’onere di allegazione
della parte.
Perché possa applicarsi il principio della "compensatio lucri cum damno" è
necessario che vantaggio economico e danno derivino dallo stesso fatto dannoso, con
la conseguenza che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla
persona (patrimoniale o biologico) non può essere detratto quanto già percepito dal
danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, oppure a titolo di
assegni, di equo indennizzo, o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla
morte od all’invalidità.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 192 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.R.
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(avv.ti B. e F. Martelli) c. Comune di Foggia (n.c.)
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Decreto ingiuntivo
emesso nei confronti della P.A. – Mancata impugnazione nei termini di legge –
Ottemperanza – Ammissibilità.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del comune, divenuto esecutivo per mancata
impugnazione nei termini di legge, è assimilabile al giudicato con conseguente
ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 197 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
R.C. (avv.ti A. e G. Mescia) c. M.I.U.R. (Avv. Stato), N.S. (avv. Pirro)
Giurisdizione – In materia di pubblico impiego – Per le controversie relative a
procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. –
Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza.
Giurisdizione – In materia di Istruzione pubblica – Personale docente (scuola
primaria e secondaria) – Graduatorie – Procedura concorsuale interna –
Aggiornamento nell’ambito della medesima qualifica – Giurisdizione del giudice
amministrativo – Non sussiste.
In materia di pubblico impiego privatizzato, tutte le controversie inerenti ad ogni fase
del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, sono
attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre la riserva in via residuale
alla giurisdizione amministrativa, concerne esclusivamente le procedure concorsuali
strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., che si sviluppano fino alla
approvazione delle graduatorie. Ne consegue che, le controversie relative alla fase
successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla
giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario.
Restano devolute al g.a. anche le controversie relative a procedure concorsuali di tipo
interno, finalizzate non già alla costituzione del rapporto di impiego in senso vero e
proprio, bensì all’acquisizione di diversa categoria, sempre che la nuova posizione
funzionale possa considerarsi come una progressione in senso verticale. Sono,
pertanto, escluse da tale ipotesi le procedure concorsuali interne che si svolgono
nell’ambito della medesima fascia o area, trattandosi di procedimenti di mero
aggiornamento della graduatoria ad esaurimento nell’ambito della medesima
qualifica.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 200 – Pres. Morea – Est. Pasca (avv.
Valla) – D.N.M.C. c. Comune di Zapponeta (avv.ti Ferrara, Triggiani), R.V., P.G.G,
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S.C. S.r.l. (avv. La Torre).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Zona a destinazione
alberghiera – Nuova destinazione: a centro riabilitativo psichiatrico –
Presupposti - Variazione della normativa urbanistica – Non necessità – Ratio –
Compatibilità ed omogeneità tra le due destinazioni: strutture ricettive destinate
alla residenza temporanea.
Edilizia ed urbanistica – Tracciato viario – Modifica – Presupposti –
Procedimento – Delibera di approvazione dell’assetto plano volumetrico –
Inammissibilità – Procedimento di variante urbanistica – Necessità.
La destinazione a centro riabilitativo psichiatrico nell’ambito di una zona F4 e B2R3
non richiede una previa variazione della normativa urbanistica, né acquisizione di un
nuovo parere da parte della Asl, considerato che l’attività centro riabilitativo
psichiatrico, così come l’attività alberghiera, presentano caratteristiche comuni ed
omogenee, trattandosi comunque di strutture ricettive destinate alla residenza
temporanea e, quindi, fra loro perfettamente compatibili.
La modifica del tracciato viario, ancorché finalizzata all’allineamento della viabilità
rispetto alla stato di fatto esistente e pur se coerente con l’idea di razionalizzazione
della viabilità medesima, non può essere disposto ed attuato con la deliberazione
consiliare che approva l’assetto plano volumetrico della B2R3, occorrendo viceversa
seguire il regolare procedimento di variante urbanistica. Soltanto detto procedimento
garantisce il contraddittorio attraverso la proposizione di osservazioni da parte di
soggetti controinteressati, nonché soprattutto il controllo della Regione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 202 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.N.
(avv.ti Petruzzi, Damiani) c. Asl Bari (avv. Trotta), Regione Puglia (avv. Nettis), N.Z.
e altri (avv. Coccioli).
Lavoro alle dipedenze della P.A. – Dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale –
Procedura di stabilizzazione del personale precario ex art. 3, comma 40, l.r.
Puglia n. 40/07 – Criterio interpretativo – Carattere eccezionale della norma –
Effetti – Esclusione dei dipendenti in aspettativa presso altre aziende sanitarie.
La procedura di stabilizzazione del personale precario, prevista dall’art. 3, comma
40, della l.r. Puglia n. 40/2007, presuppone l’esistenza in atto di un rapporto precario
da stabilizzare, e deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, sia in quanto
normativa eccezionale rispetto alla regola generale del pubblico concorso come unico
strumento per l’accesso al pubblico impiego, sia al fine di garantire la compatibilità
con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. Pertanto, ai fini dell’ammissione
alla procedura di stabilizzazione, la posizione dei dipendenti in aspettativa presso
altre aziende sanitarie o Irccs pubblici, già titolari di rapporto a tempo indeterminato,
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deve essere considerata alla stessa stregua di quella di dipendenti titolari di rapporto
di impiego a tempo indeterminato con la stessa azienda, con conseguente legittimità
dell’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 203 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.I. e
altri (avv.ti Marella, Paparella) c. Regione Puglia (avv. Di Lecce), Regione Puglia –
Settore Formazione Professionale.
Giurisdizione – In materia di sovvenzioni, contributi, sussidi – Esclusione dalla
erogazione borse di studio post lauream – Giurisdizione del giudice
amministrativo – Sussiste.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream –
Eccezione di inammissibilità.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream –
Requisiti di ammissione.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream –
Esclusione automatica – Violazione art. 10, l. n. 241/90 – Onere della prova.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Erogazione borse di studio post lauream –
Esclusione.
Quando il ricorso proposto attenga all’esclusione dal finanziamento pubblico e non
già a provvedimenti di revoca o decadenza dal finanziamento già concesso, stante la
natura valutativo-discrezionale riservata all’Amministrazione, lo stesso rientra
nell’ambito della giurisdizione del g.a. adìto.
É infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione
resistente per omessa notifica ad alcuno dei controinteressati, trattandosi di mera
esclusione dal procedimento e non già di contestazione relativa alla valutazione del
progetto stesso ai fini di un utile collocazione in graduatoria. Essendo stati i ricorrenti
esclusi dalla valutazione di merito, non ricorrono pertanto antagoniste posizioni di
contro interesse.
Ai sensi della l.r. Puglia n. 12/09, ove il bando preveda l’erogazione di borse di studio
post lauream a giovani laureati disoccupati o inoccupati per il sostegno di attività di
specializzazione in Italia e all’estero, per l’ammissione al finanziamento, è richiesta la
frequenza di master post lauream, erogati da enti pubblici o privati che abbiano svolto
attività di formazione avanzata nell’ultimo decennio, per ciascun anno e
continuativamente, non già in modo episodico o saltuario, bensì ininterrottamente e
senza soluzione alcuna di continuità. Non è pertanto sufficiente aver organizzato o
erogato una serie di attività di formazione reiterate nel tempo e nell’arco dell’ultimo
40
decennio.
Nel caso in cui i ricorrenti lamentino che non sarebbe stato dato loro alcun preavviso
del provvedimento di esclusione dal finanziamento pubblico – in violazione dell’art.
10-bis, della l. n. 241/1990, nonché delle previsioni del bando, ove risultava
espressamente prevista l’esclusione automatica con riferimento ad ipotesi tassative e
diverse da quella in esame – ancorché siffatti profili di censura abbiano una valenza
non solo formale, ma anche sostanziale, è necessario che il ricorrente che ne deduca
la violazione assolva altresì contestualmente all’onere di prova di una sostanzialità
della lesione, quanto meno in sede di ricorso giurisdizionale ed ai sensi del disposto di
cui all’art. 21 octies, della l. n. 241/1990.
Ai sensi della l.r. Puglia n. 12/2009, è legittima l’esclusione delle istanze o
candidature in tutte le ipotesi di non conformità rispetto alle prescrizioni del bando e,
quindi, con riferimento sia alle caratteristiche del master sia alle qualità del soggetto
erogatore. I ricorrenti non in possesso dei requisiti specificati dal bando, sono stati
legittimamente esclusi, per carenza sostanziale dei requisiti richiesti.
41
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME FEBBRAIO 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 Febbraio 2011, n. 208 – Pres. Durante – Est. Adamo –
C.N.I.P.A. (avv. Monterisi) c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione provinciale del Lavoro di Bari Ispettorato del Lavoro (Avvocatura
distrettuale dello Stato di Bari).
Pubblico impiego - Formazione professionale – Requisiti – Verifica – Leale
collaborazione tra Amministrazioni coinvolte.
Il mancato parere di un’ Amministrazione municipale circa le valutazioni rese dal
Ministero preposto, relative ad attività convenzionalmente previste, non incide sulla
validità degli atti ma attua una forma di coordinamento e di leale collaborazione tra
le amministrazioni coinvolte. L’Amministrazione municipale, con tale condotta,
manifesta semplicemente l’adesione alle conclusioni dell’ordinaria attività accertativa
e valutativa demandata ad uffici periferici del Ministero.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 febbraio 2011, n. 209 – Pres. Allegretta – Est. Durante – S.
S.r.l. (avv.ti Costantino e Di Gioia) c. Comune di San Paolo di Civitate (avv. Follieri).
Comune e Provincia – Inquinamento – Salute pubblica – Provvedimenti con
tingibili e urgenti – Natura.
Comune e Provincia – Inquinamento – Salute pubblica - Contributo spese –
Diritto di rivalsa.
Le ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco per sollecitare l’esecuzione dei
lavori di bonifica, attengono a interventi necessitati e urgenti a tutela della salute e, in
quanto tali, legittimano tale strumento extra ordinem.
A fronte di un contributo della Provincia inferiore rispetto alla spesa effettivamente
sostenuta dal Comune per il compimento dei lavori di bonifica, il Comune può
chiedere il rimborso dell’intero importo sostenuto. Il diritto di rivalsa, infatti, non può
che riguardare la somma effettivamente spesa, avendo lo stesso carattere di recupero
delle spese sostenute in luogo dell’obbligato principale.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 febbraio 2011, n. 211 – Pres. Allegretta – Est. Durante –
C.D.(avv. Ciavarella) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Mescia).
42
Usi civici – Richiesta di affrancazione del canone di natura enfiteutica –
Legittimazione ex art. 54 l. reg. Puglia del 4 agosto 2000.
Ai sensi dell’art. 54 della l. reg. Puglia n. 14 del 2000, l’inclusione di un fondo di uso
civico nell’elenco degli occupatori arbitrari, in assenza di un provvedimento adottato
dall’autorità amministrativa competente, costituisce un mero presupposto per ottenere
la legittimazione all’affrancazione del canone di natura enfiteutica, non
determinandola sic et simpliciter,
Tar Puglia, Bari, Sez.I, 1 febbraio 2011, n.213 – Pres. Allegretta – Est. Picone – T.
s.r.l. (avv.ti Armiento e Foglia) c. Comune di Bari (avv.ti Cioffi e Lanza)
Contratti della pubblica amministrazione - Provvedimento di aggiudicazione
provvisoria di un appalto pubblico – Revoca.
Contratti della pubblica amministrazione - Gara d’appalto - Requisiti di
partecipazione.
Contratti della pubblica amministrazione - Gara d’appalto - Requisiti di
partecipazione – Esclusione.
Il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria si fonda sulla mancata
regolarità nel pagamento delle imposte ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett.g del d.lgs.
n.163 del 2006; ne consegue che la regolarizzazione, al suddetto pagamento,
successiva all'emissione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria non possa
legittimamente integrare, in capo al revocato, il requisito di partecipazione richiesto
ex lege.
Il requisito di regolarità contributiva e fiscale è richiesto dalla legge, non già ai fini
della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara ex art.38,
comma 1, del Codice dei contratti pubblici ove al riguardo è disposto che siano
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento e non possano stipulare i
relativi contratti i soggetti ai quali sia imputabile una delle situazioni elencate dalla
norma, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni
previdenziali e tributarie.
Risulta irrilevante la circostanza in cui la cartella esattoriale sia divenuta definitiva
successivamente alla presentazione dell'offerta ma precedentemente all'adozione del
provvedimento di esclusione, in quanto, la norma commina l'esclusione nelle sole
situazioni di irregolarità fiscale definitivamente accertate, di talchè qualora l'atto
dell'Amministrazione finanziaria acquisti definitività nel corso del procedimento di
gara, una volta spirato il termine decadenziale per ricorrere, viene a consolidarsi e
perfezionarsi il presupposto giuridico fattuale necessario per l'irrogazione della
sanzione espulsiva e delle ulteriori a questa connesse.
43
Tar Puglia, Bari, sez I, 7 febbraio 2011, n 223 -Pres. Allegretta – Est. Adamo – D.B.M.
(avv.Vernola) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).
Pubblico impiego – Forze Armate - Indennità di missione - Finalità .
L'indennità di missione, la quale va corrisposta in ragione del temporaneo
spostamento dall’ordinaria sede ad un altro Comune, ha lo scopo di sovvenire alle
relative necessità e, in particolare, di tenere indenne l'interessato dalle spese sostenute
per svolgere altrove la propria attività di servizio. Ne deriva che quella parte del
trattamento economico diretta a compensare le spese di alloggio può spettare solo
quando i relativi costi da rimborsare siano stati effettivamente sostenuti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio 2011, n. 224 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – T.
E. G. S.r.l. (avv.Sainato) c. Università degli Studi di Foggia ( Avvocatura distrettuale
dello Stato di Bari).
Contratti della Pubblica Amministrazione - Aggiudicazione provvisoria di un
appalto pubblico – Natura.
L’aggiudicazione provvisoria, in tema di gara d’appalto, scaturisce dal giudizio di
verifica dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale verifica, pur avendo
natura endoprocedimentale, come d’altronde la stessa aggiudicazione provvisoria,
costituisce espressione finale della doverosa attività di valutazione e di controllo della
regolarità della gara da parte della società appaltante e sfocia nell’aggiudicazione
definitiva che ne attesta la correttezza della procedura .
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 febbraio 2011, n. 225 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – C.
s.r.l. (avv. Caggiano) c. Università degli Studi di Bari (Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari).
Contratti della Pubblica Amministrazione - Gara d’appalto – Esclusione –
Motivazione.
In tema di gare d’appalto, quando l’esclusione rappresenta la diretta applicazione del
capitolato di gara, la commissione giudicatrice può escludere un partecipante dalla
procedura di gara senza bisogno di particolare motivazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 244 – Pres. Allegretta – Est. Picone – E.
E. (avv. Mescia) c. Comune di Foggia (n. c.).
44
Ambiente - Valutazione impatto ambientale (VIA) – Silenzio-rifiuto –
Ammissibilità – art. 26 d. lgs. n. 152/2006.
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori
sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della
materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 245 – Pres. Allegretta- Est. Picone – L.
s.p.a. (avv. ti Valla) c. Azienda U.S.L. Ba/4 (avv. Paparella) e Regione Puglia (n.c.).
Pubblica Amministrazione - Contratti con la PA – Appalti di servizi - Procedura
negoziata – Direttiva 1992/50/CE.
Giustizia amministrativa - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea –
Atto chiaro - Compatibilità.
Il complesso delle disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V (artt. 11-ss.) della Direttiva
1992/50/CE elenca in via tassativa le ipotesi nelle quali gli Stati membri possono
consentire l’aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza pubblicazione del
bando, di appalti di servizi rientranti nell’Allegato IA. Pertanto, la norma in contrasto
con tali disposizioni, deve essere disapplicata.
In base alla cosiddetta teoria dell’“atto chiaro”, il giudice nazionale non deve
operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea per la verifica della
compatibilità della norma interna, qualora il contenuto della norma comunitaria che
si intende applicare si ponga agli occhi dell’interprete con un’evidenza tale da non
lasciar spazio ad alcun ragionevole dubbio.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 246 – Pres. Allegretta – Est. Durante –
C.N. (avv. Lucchese) c. Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate (Avvocatura
dello Stato).
Pubblico impiego – D.lgs. n. 80/1998 - Giurisdizione – Riparto – Disciplina
transitoria.
Le questioni attinenti al rapporto di impiego pubblico anteriori al 1°luglio 1998
restano devolute al giudice amministrativo che aveva competenza esclusiva in tale
materia prima della riforma dettata dall’art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 e n. 80 del
1998, purché proposte entro la data del 15 settembre 2000.
45
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 247 – Pres. Allegretta – Est. Picone – G.
S.p.a (avv. Petrarota) c. Azienda ospedaliera universitaria consorziale policlinico di
Bari (avv.ti D'Ecclesis e Delle Donne).
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Cause esclusione
domanda - art. 1, commi 65-ss. l. 2005 n.266 - Decorrenza.
In materia di appalti pubblici,le disposizioni di cui all'art. 1, commi 65-ss. della l.
2005 n.206, non immediatamente efficaci dalla data di entrata in vigore della legge,
decorrono dall’anno 2007, con la conseguenza che, per le gare bandite nell'anno
2006, il mancato versamento del contributo ivi prescritto può costituire causa di
esclusione della domanda solo se il bando di gara lo prevede espressamente.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 248 - Pres. Durante - Est. Adamo - L. S.
P. (avv. Nardelli) c. Ministero della difesa (Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari); Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Comando Reclutamento Forze di
Completamento Puglia; 11° Battaglione Carabinieri Puglia;3Presidenza del Consiglio
dei Ministri e Centro Militare di Medicina Legale di Roma -Cecchignola;
Pubblico Impiego – Forze Armate – Domanda di ferma breve – Rigetto – Uso di
sostanze stupefacenti – Difetto di istruttoria – Insussistenza - Legittimità.
Il provvedimento di esonero dalla ferma biennale o quadriennale presso l’arma dei
Carabinieri è ampiamente discrezionale nella valutazione della affidabilità e idoneità
degli appartenenti alla stessa e deve ritenersi sufficientemente motivato e giustificato
in caso di accertamento , ad esito di esami clinici, del consumo da parte
dell’interessato di sostanze stupefacenti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 250 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –
I.A.C.P. Foggia (avv. Tomasicchio) c. P.C. S.r.l. (avv. Rodio), C.R. S.r.l. (avv.
D’ambrosio), Comune di Foggia.
Competenza e giurisdizione civile – Giustizia amministrativa – Giurisdizione del
giudice amministrativo.
Edilizia e urbanistica – Edilizia sovvenzionata - Mancata attuazione di un
programma urbanistico - Contratto preliminare – Sentenza ex art. 2932 c.c.
Il ricorso diretto a far accertare la sussistenza di obblighi derivanti dalla stipulazione
di convenzioni e programmi urbanistici, appartenendo alla materia urbanistica –
disciplinata dall’art. 133, lettera f), del codice del processo amministrativo - , è
certamente proponibile dinanzi al Giudice amministrativo.
46
In una controversia avente ad oggetto la mancata attuazione della parte di un piano di
recupero urbanistico riguardante la realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata,
tutte le volte in cui non si possa ritenere definito convenzionalmente l’assetto di
interessi nell'atto preliminare, il Giudice adito non potrà emettere una sentenza
costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso fra le parti
giacché, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad integrare il contenuto dell'atto,
esprimendo le proprie valutazioni in ordine agli interessi pubblici coinvolti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 dicembre 2010 n. 251 - Pres. Durante - Est. Adamo - B., M.,
G., D. V. e F., (Avv. Macchione), c. Comune di Sammichele di Bari (Avv. Binetti).
Enti locali – Approvazione del rendiconto di gestione – Relazione dei revisori dei
conti.
Procedimento amministrativo - Termini del procedimento – Computo.
In tema di approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali, il termine
dilatorio di venti giorni di cui all’art. 227 del T.U. n. 267 del 2000 si riferisce, in
assenza di una diversa previsione del regolamento interno,alla sola proposta
elaborata dalla Giunta e non anche alla relazione dei revisori dei conti.
In materia di computo dei termini del procedimento amministrativo, in mancanza di
specifica normativa, si applicano le norme di ordine generale dettate dagli artt. 155 e
segg. c.p.c. e dall’art. 2963 c.c. che computano nel decorso del termine i giorni festivi.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 252 – Pres. Durante – Est. Durante – A.
P.D. S. (avv. De Vitto) c. A.G. S.r.l (avv. Natale).
Contratti della Pubblica Amministrazione - Gara pubblica – Pubblicità stradale –
Giurisdizione.
Contratti della Pubblica Amministrazione - Bandi di gara – Impugnazione –
Clausola immediatamente lesiva.
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti
gare ad evidenza pubblica per la scelta dell’operatore cui affidare la pubblicità
stradale, pur trattandosi questa di attività economica non configurabile come servizio
reso ad un ente locale e pur se il contratto a stipularsi sia preordinato ad assicurare
al soggetto pubblico una entrata e non una spesa.
In tema di impugnazione dei bandi di gara, non è immediatamente lesiva e non
necessita pertanto, a pena di decadenza, di immediata impugnazione, la clausola che
47
stabilisce come requisito di partecipazione che i concorrenti non debbano avere
contenzioso in atto con l’ente affidatario, nel caso in cui tale contenzioso sia stato
instaurato dopo la scadenza del termine di proposizione della domanda.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 253 – Pres. Allegretta – Est. Picone –
F.T.(Avv. Iurillo) c. Questura di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).
Procedimento amministrativo – Diritto di accesso ai documenti - Esclusioni - Art.
24 L.241/90 - Art. 3 primo comma ,lettera b), D.M. n. 415 del 1994 - Licenza
porto d’armi.
Procedimento amministrativo – Diritto di accesso ai documenti - Art. 3 comma I
,lettera b), D.M. n. 415 del 1994 - Vigenza .
Procedimento amministrativo – Diritto di accesso ai documenti – Esclusione Art. 3 comma I ,lettera b), D.M. n. 415 del 1994 - Legittimità.
Ai fini dell’esclusione del diritto di accesso, rientrano nella previsione di cui all’art. 3
comma I, lett. b) le informazioni e le attività di indagine preordinate al rilascio delle
licenze di porto d’armi.
La norma regolamentare di cui all’art. 3, primo comma, lettera b) del decreto del
Ministero dell’Interno n. 415 del 1994 deve intendersi tuttora vigente, anche dopo
l’entrata in vigore del D.P.R. n. 184 del 2006.
L’accertamento dei presupposti descritti all’art. 3 del D.M. n. 415 del 1994 dà luogo
ad una valutazione ampiamente discrezionale, che sfugge al sindacato di legittimità,
salvi eventuali profili di arbitrarietà o illogicità.
Tar Puglia, Bari, Sez I, 18 febbraio 2011 n 281 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
G.R. (avv.ti La Scala e Marchese) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero della Difesa, Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regionale
Puglia della Guardia di Finanza, Comando Provinciale Bari della Guardia di Finanza
di Bari, Comando 1^ Compagnia Bari della Guardia di Finanza (Avvocatura
distrettuale dello Stato di Bari).
Pubblico impiego - Forze Armate - Qualifica finale – Presupposti – Sindacabilità.
Pubblica Amministrazione - Ricorsi giurisdizionali – Ricorsi gerarchici - Motivi
di impugnazione – Decadenze.
Nell’ambito militare i giudizi del compilatore e del revisore sono frutto di attività
ampiamente discrezionale. Essi sono emessi non già sulla scorta di un ragionamento
48
aprioristico e vessatorio bensì sulla base di circostanze di fatto e sottendono un
giudizio di valore insindacabile nel merito in sede giurisdizionale, salvo che sotto il
profilo della palese illogicità o incongruenza rispetto alle valutazioni parziali,
afferenti alle singole doti o qualità del militare.
Nel ricorso giurisdizionale proposto avverso il provvedimento di decisione di un
ricorso gerarchico, non è possibile dedurre motivi non prospettati nella sede
contenziosa amministrativa, in quanto, altrimenti, si eluderebbe il termine
decadenziale di cui all’art. 21, comma 1 L. n. 1034 del 6 dicembre 1971.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 febbraio 2011, n. 284 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – I.
M. (avv. Di Gioia) c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto
di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).
Pubblica Amministrazione - Concessioni demaniali – Aree di preminente interesse
nazionale - Art. 105 comma 2 lett l) del d.lgs. n. 112/1998 – D.P.C.M. 21 Dicembre
1995 – Incompetenza.
Non è affetto da vizio di incompetenza il provvedimento che decida su una istanza per
il rilascio di concessione demaniale marittima adottato dalla Capitaneria di Porto
allorquando l’area interessata sia classificabile, per effetto del D.P.C.M. 21 Dicembre
1995, come di preminente interesse nazionale , non operando in tal caso, ai sensi art.
105, comma 2, lett. l) d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, il conferimento di funzioni alla
Regione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 febbraio 2011, n. 285 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
I.M.S.B. (avv. Binetti) c. Comune di Bitritto (avv. Medina) e Ministero dell’Interno e
Prefettura di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).
Comune e Provincia – Sicurezza Pubblica – Deliberazioni d’urgenza.
Qualora un’immobile versi in stato di degrado è imposto al Sindaco, quale legale
rappresentante del Comune, proprietario dell’immobile, di dichiararne
immediatamente l’inagibilità e ordinarne lo sgombero, ai sensi del tuttora vigente
articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 Febbraio 2011, n. 287 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
S.M.D.R.A. s.r.l. (avv.ti Paccione e Poliseno) c. Azienda Sanitaria Locale Bari
(avv.Trotta).
Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Onere della prova.
49
Quando il diritto di accesso ha per oggetto documenti acquisiti con specifico
provvedimento di sequestro dall’Autorità giudiziaria che conduce un’indagine penale,
l’onere di provare detta circostanza, ai fini di negare legittimamente l’ostensione degli
atti richiesti, spetta all’Amministrazione resistente. Ed infatti, il segreto istruttorio di
cui all’art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all’accesso dei
documenti fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell’amministrazione e il
giudice che conduce l’indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico
provvedimento di sequestro.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 18 febbraio 2011, n. 291 – Pres. Allegretta- Est. Adamo – M.R.
e A.M.S. (avv.ti Cangelli e Iadarola) c. Comune di Foggia.
Giustizia amministrativa – Ricorso per l’esecuzione del giudicato – Procedimento
per ingiunzione – Decreto ingiuntivo – Ammissibilità.
Giustizia amministrativa – Ricorso per l’esecuzione del giudicato – Atto di diffida
e messa in mora.
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile nei riguardi di un decreto ingiuntivo
divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli artt.
653 e ss. c.p.c.
Per la proposizione del ricorso per ottemperanza non è più necessario il formale atto
di diffida e messa in mora ex art. 90 del R.D. 642 del 1907, secondo quanto
testualmente disposto dall’art. 114, I co, c.p.a.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 Febbraio 2011, n. 318 – Pres. Allegratta – Est. Picone –
A.L. s.r.l. (avv.ti Pappalepore e Pepe) c. C. S. I. S. R. I. B. (avv. Paparella).
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto – Manomissione
buste - Annullamento gara in sede di autotutela – Legittimità – Presupposti.
Deve essere giudicata legittima la decisione presa dall’appaltante di annullare la
gara in presenza di elementi oggettivi atti a far temere che le buste contenenti le
offerte fossero state manomesse in un momento successivo alla seduta di gara. È del
tutto irrilevante dal punto di vista giuridico se l’aggiudicazione pronunciata debba
qualificarsi come provvisoria oppure definitiva e se il contratto di appalto, in tal caso,
possa considerarsi tacitamente perfezionato. Infatti, la decisione dell’appaltante di
annullare la gara in autotutela per sospetta manomissione delle offerte, travolge
l’intera procedura.
50
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 319 – Pres. Allegretta – Est. Picone– M.
P.(avv. Abbattista) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne).
Giustizia amministrativa – Contratti della Pubblica Amministrazione - Gara
d’appalto - Inammissibilità del ricorso - Difetto di interesse- Carenza di
legittimazione attiva.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto – Aggiudicazione
definitiva - Congruità dell’offerta.
In tema di gara d’appalto per l’erogazione di un pubblico servizio, vi è
inammissibilità dell’impugnativa per difetto di interesse ove il ricorrente sia rimasto
estraneo alla procedura di negoziazione e sia dunque privo della legittimazione a
contestare l’ammissione degli altri concorrenti e l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto.
L’aggiudicazione definitiva di un pubblico appalto è annullabile per carenza
d’istruttoria e difetto di motivazione ex art. 21 octies della l. n. 241/1990, ove
l’amministrazione ometta di richiedere alla ditta aggiudicataria le giustificazioni circa
la congruità dell’offerta e non dia atto della doverosa valutazione sull’attendibilità
delle giustificazioni pervenute.
Tar Puglia, Bari, Sez I, 24 febbraio 2011 n 320 – Pres. Allegretta – Est. Picone - a.t.i.
Alto Consorzio Nazionale Servizi (avv.ti Rinella, Senter) c. Provincia di Bari (avv.ti
Dipierro, Minucci).
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Autotutela della PA
- Revoca bando e aggiudicazione – Presupposti.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Autotuela della PAResponsabilità precontrattuale – Presupposti - Necessità dell'annullamento della
revoca – Esclusione.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Autotutela della PA
– Indennizzo ex 21quinquies l.241/90 – Risarcimento per responsabilità
precontrattuale - Compatibilità.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Responsabilità
precontrattuale – Voci di danno risarcibili.
Responsabilità civile – Responsabilità precontrattuale pubblica amministrazione
- Debito di valore - Rivalutazione monetaria e interessi compensativi – Necessità
di specifica domanda - Esclusione.
51
Responsabilità civile - Responsabilità della pubblica amministrazione –
Risarcimento per equivalente – Rivalutazione e Interessi – Criterio di calcolo.
L’Amministrazione appaltante conserva il potere di revocare il bando ovvero
l’aggiudicazione di un appalto, per sopravvenute ragioni, purché l’atto di autotutela
sia adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico
alla revoca d’ufficio; la potestà di ritiro si fonda sul principio costituzionale di buon
andamento che, com’è noto, impegna l’Amministrazione ad adottare atti il più
possibile rispondenti ai fini da conseguire e trova ormai positivo riconoscimento nella
previsione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.
Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità pre-contrattuale
dell’ente la reiezione della domanda di annullamento del provvedimento di revoca
poiché la legittimità dell’atto di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto non
elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento dell’Amministrazione,
con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (da intendersi in senso
oggettivo), nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica preordinato alla
selezione del contraente; la responsabilità pre-contrattuale per la revoca della gara
può infatti sempre ritenersi configurabile quando il fine pubblico venga attuato
attraverso un comportamento obiettivamente lesivo dei doveri di lealtà che comporti
la violazione del legittimo affidamento suscitato.
L’espressa previsione nell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 dell’obbligo
di indennizzare il privato, per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della revoca,
non fa venir meno la possibile responsabilità della stazione appaltante per violazione
dell’obbligo di buona fede nelle trattative che conducono alla conclusione del
contratto di appalto.
Ai fini della commisurazione del danno da responsabilità precontrattuale risarcibile,
deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente
sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) ed alle occasioni
contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre
resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del
contratto.
Sulla somma riconosciuta a titolo di risarcimento per responsabilità pre contrattuale
vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, nonostante
l’assenza di specifica domanda sul punto: il credito derivante da responsabilità extracontrattuale (cui è riconducibile la responsabilità pre-contrattuale, secondo la tesi
preferibile) ha, infatti, natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va
anche maggiorato della rivalutazione monetaria, che deve ritenersi compresa nell'
originario petitum della domanda risarcitoria, con decorrenza dalla maturazione del
diritto; quanto agli interessi, è noto che nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito
è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla
52
mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il
debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.
Per la quantificazione del risarcimento per equivalente comprensivo di rivalutazione e
interessi, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di
remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile
è quello di calcolare gli interessi legali sull’importo non attualizzato dalla data
dell’aggiudicazione alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a
quest’ultima data, sull’importo attualizzato e fino al dì del saldo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 322 - Pres. Allegretta – Est. Picone – R.
G. R., L. B., V. B. + altri (Avv. Basso) c. Comune di Mola di Bari (Avv. D’Ambrosio)
Competenza e giurisdizione civile – Giustizia amministrativa - Giurisdizione del
giudice ordinario e del giudice amministrativo – Presupposti.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quelle fattispecie ove si
controverta, non della manifestazione di volontà dell’Amministrazione, in ordine
all’entità della controprestazione pecuniaria richiesta al privato od ai criteri per
determinarla, ma della concreta quantificazione del credito o dell’effettiva debenza
del conguaglio. Tale giurisdizione sussiste quando non vengono in rilievo indagini
sulla fase pubblicistica del rapporto.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 322 - Pres. Allegretta – Est. Picone – R.
G. R., L. B., V. B. + altri (Avv. Basso) c. Comune di Mola di Bari (Avv. D’Ambrosio)
Giurisdizione civile – Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice
amministrativo – Presupposti.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario quelle fattispecie ove si
controverta, non della manifestazione di volontà dell’Amministrazione, in ordine
all’entità della controprestazione pecuniaria richiesta al privato od ai criteri per
determinarla, ma della concreta quantificazione del credito o dell’effettiva debenza
del conguaglio. Tale giurisdizione sussiste quando non vengono in rilievo indagini
sulla fase pubblicistica del rapporto.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 febbraio 2011, n. 323 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - M.
S.r.l. (avv. ti Mescia) c. Provincia di Foggia (n.c.).
Ambiente – Impianti eolici – Valutazione di impatto ambientale – Silenzio
inadempimento - Illegittimità.
53
E’ illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione su una istanza volta al rilascio
di una Valutazione di impatto ambientale sussistendo in capo a questa, secondo un
principio fondamentale della materia non derogabile dalla Regione e dagli enti
delegati, l’obbligo di pronunciarsi in modo espresso entro il termine perentorio di
centocinquanta giorni previsto dall’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 355 – Pres. Allegretta – Est. Durante –
C.I. S.p.a. e Conscoop (avv.ti Sticchi Damiani, Annoni, Clarizio) c. Azienda
Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (avv. Volpe).
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Aggiudicazione dei
lavori - Art. 29 d.lgs. n. 163/2006.
L’art. 29 del d. lgs. n. 163/2006 nel regolare la determinazione degli importi a base
d’asta negli affidamenti dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture afferma il
carattere onnicomprensivo del prezzo d’appalto imponendo di includere nell’importo
a base d’asta tutti i possibili elementi che concorrono con certezza a determinarlo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 356 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
C.A. e C.A. (avv.ti Follieri) c. Regione Puglia (avv. Francesconi).
Demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici – Regione Puglia Sdemanializzazione – Competenza – Sindacabilità.
L’amministrazione regionale gode, ai sensi dell’art. 2 comma II della l.r. Puglia n.
29/2003, di un ampio potere discrezionale nel decidere se sdemanializzare e alienare
le zone tratturali, come tale non sindacabile in sede giurisdizionale se non a fronte di
manifeste illegittimità.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 Febbraio 2011 n. 357 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - A.
V., A. M., B. M. + altri (Avv. La Scala), c. Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia della
Guardia di Finanza (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).
Pubblico impiego - Forze Armate - Personale - Indennità di servizio esterno –
Presupposto.
In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle forze di Polizia, presupposto ai
sensi dell’art. 50, comma 2 del d.P.R. n. 254/1999 per la corresponsione
dell’indennità di servizio esterno è l’aver svolto questa non solo “all’esterno”,inteso
54
come servizio espletato a cielo aperto, ma altresì “presso enti e strutture di terzi”,
quali appunto le Sezioni di Polizia Giudiziaria.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 358 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
S. S.p.A. (avv.ti Loiodice e Lagrotta) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti
Carbonara e Saracino), C. I. S.p.A. (avv. Sticchi Damiani).
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto - Offerta
anormalmente bassa – Verifica dell’offerta anomala da parte della commissione
di gara e in sede giurisdizionale.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto – Autonomia di
ciascun procedimento concorsuale.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto – Cause di
esclusione – Principio del favor partecipationis.
Giustizia amministrativa - Ricorso per motivi aggiunti – Termine di proposizione
– Eccezione di tardività - Rimessione in termini per errore scusabile.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara di appalto – Offerta anomala –
Dimostrazione.
In una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di una gara di appalto a
seguito di un’offerta anormalmente bassa occorre tener presente che la verifica della
congruità di un’offerta “anomala” è espressione di un potere tecnico-discrezionale
della pubblica amministrazione che non è sindacabile in sede giurisdizionale e,
pertanto, il giudice amministrativo dovrà semplicemente accertare che la stazione
appaltante, secondo gli ordinari canoni della ragionevolezza e della proporzionalità,
abbia compiuto una verifica riguardante non l’analisi di tutte le componenti
dell’offerta e di tutti gli elementi che concorrono a formare ciascuna componente,
bensì la serietà dell’offerta nel suo complesso e la plausibilità delle giustificazioni
formulate dal concorrente.
E’ del tutto inconferente la circostanza che, in occasione di una precedente gara
analoga, la ricorrente fosse stata esclusa per non aver giustificato l’offerta
“anomala” in relazione ad una sua componente mentre, in una gara successiva, la
medesima omissione non abbia determinato l’esclusione della concorrente
aggiudicataria, in quanto ogni procedimento concorsuale è caratterizzato da una
propria autonoma rilevanza, sicché non è detto che le valutazioni di una commissione
di gara non possano differire da quelle formulate dall’altra.
In ossequio al principio del “favor partecipationis”, non può essere estromesso un
concorrente dalla gara di appalto a seguito della ricorrenza di una causa di
55
esclusione che non è stata espressamente prevista dalla legge o dalla disciplina di
gara.
Nell’ipotesi di proposizione di ricorso per motivi aggiunti avverso atti già impugnati
con il ricorso introduttivo, sussistendo un quadro legislativo ed interpretativo
obiettivamente incerto, in quanto ai sensi dell’art. 245, comma 2 quinquies, lett. d),
d.lgs. n. 163/2010 il termine per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti
già impugnati è di 15 gg., mentre in forza della previsione di cui all’art. 120, comma
5, cod. proc. amm. il termine per la proposizione dei motivi aggiunti (sia avverso atti
già gravati con il ricorso introduttivo che atti diversi) è di 30 gg., il giudice
amministrativo, in ossequio al diritto costituzionalmente garantito di difesa, può
disattendere l’eccezione di tardività proposta dalla controparte e disporre d’ufficio ex
art. 37 cod. proc. amm. la rimessione in termini della parte ricorrente per la
proposizione dei motivi aggiunti.
In sede di verifica delle offerte anomale, a fronte di un giudizio tecnico espresso dalla
stazione appaltante, la parte ricorrente deve dimostrare l’inattendibilità complessiva
dell’offerta attraverso dati certi e non con mere presunzioni.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 358 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
S. S.p.A. (avv.ti Loiodice e Lagrotta) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti
Carbonara e Saracino), C. I. S.p.A. (avv. Sticchi Damiani).
Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto - Offerta
anormalmente bassa – Verifica dell’offerta anomala da parte della commissione
di gara e in sede giurisdizionale.
Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto – Autonomia di
ciascun procedimento concorsuale.
Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto – Cause di esclusione
– Principio del favor partecipationis.
Giustizia amministrativa - Ricorso per motivi aggiunti – Termine di proposizione
– Eccezione di tardività - Rimessione in termini per errore scusabile.
Contratti della pubblica amministrazione – Gara di appalto – Offerta anomala –
Dimostrazione.
In una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di una gara di appalto a
seguito di un’offerta anormalmente bassa occorre tener presente che la verifica della
congruità di un’offerta “anomala” è espressione di un potere tecnico-discrezionale
della pubblica amministrazione che non è sindacabile in sede giurisdizionale e,
pertanto, il giudice amministrativo dovrà semplicemente accertare che la stazione
56
appaltante, secondo gli ordinari canoni della ragionevolezza e della proporzionalità,
abbia compiuto una verifica riguardante non l’analisi di tutte le componenti
dell’offerta e di tutti gli elementi che concorrono a formare ciascuna componente,
bensì la serietà dell’offerta nel suo complesso e la plausibilità delle giustificazioni
formulate dal concorrente.
E’ del tutto inconferente la circostanza che, in occasione di una precedente gara
analoga, la ricorrente fosse stata esclusa per non aver giustificato l’offerta
“anomala” in relazione ad una sua componente mentre, in una gara successiva, la
medesima omissione non abbia determinato l’esclusione della concorrente
aggiudicataria, in quanto ogni procedimento concorsuale è caratterizzato da una
propria autonoma rilevanza, sicché non è detto che le valutazioni di una commissione
di gara non possano differire da quelle formulate dall’altra.
In ossequio al principio del “favor partecipationis”, non può essere estromesso un
concorrente dalla gara di appalto a seguito della ricorrenza di una causa di
esclusione che non è stata espressamente prevista dalla legge o dalla disciplina di
gara.
Nell’ipotesi di proposizione di ricorso per motivi aggiunti avverso atti già impugnati
con il ricorso introduttivo, sussistendo un quadro legislativo ed interpretativo
obiettivamente incerto, in quanto ai sensi dell’art. 245, comma 2 quinquies, lett. d),
d.lgs. n. 163/2010 il termine per la proposizione dei motivi aggiunti avverso gli atti
già impugnati è di 15 gg., mentre in forza della previsione di cui all’art. 120, comma
5, cod. proc. amm. il termine per la proposizione dei motivi aggiunti (sia avverso atti
già gravati con il ricorso introduttivo che atti diversi) è di 30 gg., il giudice
amministrativo, in ossequio al diritto costituzionalmente garantito di difesa, può
disattendere l’eccezione di tardività proposta dalla controparte e disporre d’ufficio ex
art. 37 cod. proc. amm. la rimessione in termini della parte ricorrente per la
proposizione dei motivi aggiunti.
In sede di verifica delle offerte anomale, a fronte di un giudizio tecnico espresso dalla
stazione appaltante, la parte ricorrente deve dimostrare l’inattendibilità complessiva
dell’offerta attraverso dati certi e non con mere presunzioni.
57
IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 febbraio 2011, n. 214 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - G.V.
(avv.ti Chiarello, Tomasicchio) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Caputi
Jambrenghi).
Edilizia e Urbanistica - Piani regolatori generali - Variante generale - Obbligo di
preventiva progettazione esecutiva - Irrilevanza dell’obbligo sullo ius aedificandi.
Edilizia e urbanistica - Progettazione esecutiva ed edificabilità di zone inedificate
e non urbanizzate - Necessità.
Giustizia amministrativa - Impugnazione di atti non lesivi - Interesse al controllo
sull’attività amministrativa - Non sussiste - Inammissibilità.
Giustizia amministrativa - Principio di buona fede ed affidamento - Violazione
del principio - Responsabilità pre-contrattuale - Configurabilità.
La variante generale al PRG che, in applicazione della logica dei comparti, impone ai
privati l’obbligo di preventiva progettazione esecutiva per concretizzare l’edificazione
su di una porzione dell’intera estensione, onde consentire il reperimento delle
necessarie aree a standards urbanistici, non incide sullo ius aedificandi dei
proprietari delle aree vincolate se non sotto il profilo procedimentale.
La progettazione esecutiva, pur nel silenzio dello strumento urbanistico generale, si
impone ogni qual volta si tratti di assoggettare ad edificazione una zona inedificata e
sprovvista delle necessarie opere di urbanizzazione.
Quando l’atto impugnato si connota in termini di adesione rispetto all’istanza del
ricorrente, non pregiudicando così l’interesse sostanziale dello stesso, non è
configurabile, né ammissibile in capo allo stesso un generale interesse al controllo di
legittimità sull’attività amministrativa della p.a.
E’ configurabile una responsabilità pre-contrattuale, per violazione del generale
principio di buona fede ed affidamento, anche a carico del privato in danno della P.A.,
laddove il ricorrente stesso disattende la sua precisa manifestazione di volontà,
insorgendo contro le determinazioni amministrative adesive rispetto alla sua richiesta.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 febbraio 2011, n. 216, - Pres. Urbano - Est. Serlenga - G.L.
(avv.ti Liuni e Musso) c. Comune di Putignano.
Atto amministrativo - Comuni e Province - Ordinanze contingibili e urgenti Poteri del Sindaco.
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Ai sensi dell’art. 50 comma 5, d.lg. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, rientra
nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo - e non di altro
dirigente - adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene
pubblica, in quanto espressione di un’elevata discrezionalità diretta a soddisfare
esigenze di pubblico interesse onde porre rimedio a danni alla salute già verificatisi,
ma anche e soprattutto per evitare danni futuri anche alla luce dei valori espressi
dall’art. 32 Cost.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 febbraio 2011, n. 220 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - S.
T., ( avv.ti Loiodice e Pinto) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (avv. Trotta).
Questione di giurisdizione - Conferimento incarichi dirigenziali - Natura
procedura concorsuale - Criterio interpretativo - Translatio iudicii.
La procedura selettiva per il conferimento di incarichi di direzione complessa ex art.
15 -ter del D. Lgs. 30/12/1992 n. 502, introdotto dal D.Lgs. 19/06/1999 n. 229, non
avendo natura concorsuale e non comportando la assunzione dei soggetti beneficiari
in quanto, nella specie, già dipendenti, rientra nella giurisdizione del Giudice
ordinario in funzioni di giudice del lavoro ex art. 63 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine va
operata la translatio iudicii a favore del competente Giudice ordinario.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 febbraio 2011, n. 228 - Pres. Urbano - Est. Urbano - C.F.
(avv.ti Mastroviti e Mitolo) c. Sopraintendenza per i Beni Ambientali.
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) - Diniego - Obbligo di motivazione.
Il diniego di concessione edilizia deve essere motivato con puntuale e completa
esposizione delle specifiche ragioni che impediscono il rilascio del titolo. A tale onere
evidentemente non può neppure sottrarsi l’Autorità preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico chiamata a pronunciarsi in seno al procedimento di sanatoria edilizia di
cui all’art. 32 della l. n. 47/85. Assumendo, infatti, valore vincolante il parere
espresso da tale Autorità, va da sé che il giudizio negativo comporti una compressione
dello “ius aedificandi” ed il giudizio positivo una tendenziale irreversibilità dello
stato dei luoghi, così da rendere necessaria l’esternazione delle ragioni della scelta
operata (positiva o negativa), onde consentire di valutarne la non manifesta
irragionevolezza.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 febbraio 2011, n. 230 - Pres. Urbano - Est. Serlenga Pianeta Sport S.r.l. (avv. Petruzzelli) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
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il Paesaggio per la Puglia Province Bari Andria Barletta Trani e Foggia e il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Distr.le Stato di Bari), Comune di
Monopoli (avv. Dibello).
Edilizia ed urbanistica - Nulla osta paesistico - Annullamento - Presupposti.
E’ illegittimo in via derivata il provvedimento comunale di annullamento del permesso
ad eseguire la progettata attività edilizia, adottato a seguito della pronuncia negativa
della Soprintendenza, in quanto priva di fondamento l’accusa mossa dalla
Soprintendenza al Comune - traendo da ciò motivo determinante per annullare l’atto
controllato - di avere giudicato compatibili gli interventi da autorizzare senza fornirne
delucidazioni in concreto e senza essersi dato carico di apposita attività istruttoria,
nel caso in cui la documentazione tecnica, agli atti del giudizio, precisi le ragioni
della compatibilità dell’intervento autorizzato con il contesto paesistico senza
pregiudizio dell’esigenza di rispetto e conservazione dei valori ambientali.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 febbraio 2011, n. 232 - Pres. Urbano - Est. Urbano - G.M.S.
(avv. Petrucci) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Provinciale - Foggia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari,
Istituto Comprensivo “Mons. Dott. A. D.” (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari).
Istruzione pubblica - Alunni disabili - Attribuzione insegnante di sostegno Determinazione delle ore di sostegno - Art. 2, commi 413 e 414, l. n. 244/2007 Corte costituzionale n. 80/2010 - Effetti e conseguenze - Individuazione.
Istruzione pubblica - Alunni disabili - Attribuzione insegnante di sostegno Assunzione in deroga - Determinazione delle ore di sostegno - Limiti dati da
mancanza di fondi.
Istruzione pubblica - Alunni disabili - Attribuzione insegnante di sostegno Assunzione in deroga - Determinazione delle ore di sostegno per anni successivi a
quello della sua applicazione - Inammissibilità.
In seguito alla sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato
l’illegittimità dei commi 413 e 414 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
deve essere affermato il principio secondo cui non può in ogni caso costituire
impedimento all’assegnazione, in favore dell’allievo disabile, delle ore di sostegno
necessarie a realizzare il proprio diritto, il vincolo di un’apposita dotazione organica
di docenti specializzati di sostegno, giacchè l’art. 40 della l. n. 449/97 assicura
comunque l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati
al tipo e alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso alla assunzione con contratto
a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti - alunni
in presenza di handicap particolarmente gravi, consentendo così di garantire
60
all’alunno bisognevole l’integrazione scolastica attraverso il miglioramento delle sue
possibilità nell’apprendere, comunicare e socializzare.
L’Amministrazione deve assegnare il numero delle ore di sostegno, valutata la
specificità della situazione, eventualmente anche alla luce di un accertamento
sanitario presso struttura pubblica, ma anche considerati gli ulteriori strumenti di
tutela che siano previsti (come il servizio socio-educativo), nella misura
motivatamente necessaria per perseguire al meglio l’obbiettivo dell’integrazione del
disabile nelle condizioni date, con l’eventuale ricorso anche ad assunzione in deroga;
in quest’ultima ipotesi, però, pur potendo l’Amministrazione scolastica agire in
deroga alla legge 244/2007 (che stabilisce la presenza dell’insegnante di sostegno in
proporzione al numero totale di alunni nell’edificio scolastico e non alla gravità
dell’handicap del singolo allievo), l’orario di supporto dovrà comunque essere
riparametrato tenendo conto anche della mancanza di fondi, per cui, a nessun ragazzo
della scuola, a prescindere dalla gravità della disabilità, potrà essere garantito il
sostegno per l’intera frequenza.
La determinazione da parte dell’Amministrazione del numero delle ore di sostegno
non può essere disposta per gli anni successivi a quello cui sia applicata, essendo
previste, ai fini della decisione di cui si tratta, verifiche periodiche degli effetti degli
interventi adottati per eventualmente modificarli in relazione alla loro efficacia e alla
evoluzione della patologia accertata.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 febbraio 2011, n. 258 - Pres. Morea - Est. Giansante Idajet Calama (avv. Cinetto) c. Ministero dell'Interno - Ufficio Polizia di
Frontiera (Avvocatura Distrettuale dello Stato).
Stranieri - Permesso di soggiorno - Provvedimento di respingimento alla frontiera
ex art. 10 d.lgs. n. 286/98.
E' legittimo il provvedimento di respingimento alla frontiera, in applicazione dell’art.
10 d.lgs. 25.7.1998 n. 286, adottato dall’Ufficio Polizia di Frontiera qualora la
precedente statuizione del giudice amministrativo - conosciuta dal ricorrente e non
sospesa - alla quale era condizionato il permesso di soggiorno valido, abbia respinto
il ricorso proposto avverso il diniego di legalizzazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 febbraio 2011, n. 266 - Pres. Urbano - Est. Urbano - M.F.
(avv. Petruzzelli) c. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia (avv. Sisto).
Giurisdizione - Giurisdizione in materia di Pubblico impiego.
61
In materia di graduatorie del personale ATA la giurisdizione spetta al G.O. poiché
non può configurarsi l’inerenza a procedure concorsuali per l’assenza di un bando, di
una procedura di valutazione e, soprattutto, di un atto di approvazione finale che
individui i vincitori - trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in
possesso di determinati requisiti (anche derivanti da partecipazione a concorsi) in una
graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. In tal
senso è l’avviso concorde anche della giurisprudenza ordinaria.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 271 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi Z.S. (avv. Savasta) c. Comune di Manfredonia, G.S.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Contributo per
oneri di urbanizzazione - Cartella esattoriale - Controversie - Giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Ricorso giurisdizionale - Oneri di urbanizzazione - Mancata impugnazione ruolo
esattoriale - Declaratoria di inammissibilità - Ragioni.
La cognizione delle controversie attinenti la richiesta, mediante cartella esattoriale, di
pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione appartiene alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, e non già del giudice tributario. Infatti, detti
oneri non hanno natura tributaria, ma piuttosto quella di corrispettivo di diritto
pubblico, con la funzione precipua di partecipazione ai costi delle opere di
urbanizzazione.
È inammissibile il ricorso proposto avverso una cartella esattoriale, riguardante
l’omesso pagamento di oneri di urbanizzazione, e non anche avverso il ruolo, che ne
costituisce il presupposto. Infatti, l’eventuale annullamento della cartella di
pagamento risulterebbe privo di utilità concreta, restando pur sempre vigente
l’iscrizione a ruolo della somma rivendicata dall’Ente creditore. Né, d’altra parte,
vale a ricomprendere il ruolo nell’impugnativa proposta, il fatto che si dichiari di
impugnare ogni altro atto presupposto e consequenziale alla cartella esattoriale
gravata, non essendo sufficiente, trattandosi di una clausola di stile, a far
ricomprendere nell’oggetto del gravame atti non specificatamente nominati, ma
direttamente lesivi.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 272 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi B.B., B.S. e L.C. (avv.ti Spina e Monaco) c. Comune di Fasano (avv. Carparelli) e
Regione Puglia.
Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore generale - Discrezionalità della P.A. Sussistenza.
62
Edilizia ed urbanistica - Competenze delle Regioni e degli Enti Locali - Criteri
generali.
Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali - Variante - Criteri generali Motivazione.
La vocazione boschiva della zona viene di per sé stessa a contrastare con eventuali
intereventi costruttivi-edilizi da consentirsi in loco e quindi con una tipizzazione
urbanistica dei luoghi che essi intereventi possa consentire. Si vuol dire, cioè, che lo
stesso stato del sito ben predispone per la sua tipizzazione di “zona in parte boschiva
ed in parte di rimboschimento con vincolo geologico e paesaggistico” il tutto anche
alla luce di orami accettati principi urbanistici (e giurisprudenziali) per cui - a fronte
di una fortissima antropizzazione del territorio - si pone come ineludibile bisogno la
tutela delle ormai rare zone non edificate.
L’intervento regionale nella formazione degli strumenti urbanistici generali non è
limitato ad un mero controllo di legalità ma implica esercizio di amministrazione
attiva nel merito delle scelte discrezionali in cui si compendia l’attività pianificatoria,
tant’è che si parla di atto complesso quanto all’atto finale alla cui formazione
concorre e l’Ente locale e quello Regionale.
La variante generale al PRG consiste in una nuova disciplina in via generale
dell’assetto del territorio che si rende necessaria in considerazione della durata
indeterminata del piano e che non necessita, in quanto atto generale, di una
motivazione specifica oltre quella che si può evincere dai criteri generali di ordine
tecnico - discrezionale seguiti nell’impostazione del piano stesso. Di motivazione
specifica può parlarsi quando la nuova disciplina venga ad incidere su qualificate
aspettative legittime come nel caso di presenza di lottizzazione convenzionata.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 273 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi V.A. (avv. Monterisi) c. Comune di Barletta.
Edilizia ed urbanistica - Opere edili costruite in assenza di concessione edilizia Inottemperanza all’ ingiunzione di demolizione - Misure repressive Destinatario.
Edilizia ed urbanistica - Opere edili costruite in assenza di concessione edilizia Presunzione di responsabilità in capo al proprietario dell’area di sedime Superamento.
L’art. 7, comma 3, della l. n. 47/1985 al fine di individuare il destinatario di misure
repressive di abusi edilizi fa riferimento al responsabile dell’abuso e non anche al
proprietario dell’immobile (questo nell’intento di ancorare l’attività ripristinatoria al
63
medesimo soggetto che ne è l’autore in modo da favorire un sollecito ripristino dello
stato dei luoghi ed il ripristino delle norme di legge in materia).
In caso di opera edile eseguita in assenza di concessione edilizia, nei confronti del
proprietario dell’area di sedime esiste una presunzione di responsabilità per gli abusi
edilizi accertati che può essere vinta dall’interessato dimostrando la sua estraneità
all’abuso.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 274 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi, A.
A. (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni
ambientali aa.aa.ss. per la regione Puglia (Avvocatura di Stato).
Beni culturali - Interventi di edilizia.
Il Piano Particolareggiato (PP) è strumento di attuazione del PRG, disponendo una
disciplina di dettaglio per gli interventi pubblici rientranti nell’ambito delle opere di
urbanizzazione e una regolamentazione generale per l’edilizia privata (es. masse e
altezze delle costruzioni lungo le zone principali). Date la sua connaturata genericità
e la prerogativa esclusiva dello Stato alla tutela dei beni culturali, le preoccupazioni
dell’amministrazione dei beni culturali sul futuro contesto dei luoghi non sono viziate
per eccesso di potere. Il fatto poi che nella zona di interesse si siano già realizzati
numerosi interventi costruttivi non abilita ad una riduzione del vincolo perché il
degrado del contesto non può assurgere a motivo per aumentarne la compromissione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011 n. 275 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi F.A. (avv. Valla) c. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia,
Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura dello Stato).
Regione - Riparto della potestà legislativa tra Stato e Regione - Competenza
esclusiva dello Stato.
Beni culturali - Interventi di edilizia - Ammissibilità.
Beni culturali - Autorizzazioni.
Comunicazione di avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione nei
procedimenti relativi ai beni culturali.
La tutela del bene culturale non può essere affidata ad un Piano Particolareggiato
comunale, atteso che la tutela dei beni culturali rientra nella prerogativa esclusiva
dello Stato e non dell’Ente locale.
64
La circostanza che in un determinato territorio siano già stati realizzati numerosi
interventi costruttivi non abilita ad una riduzione del vincolo paesaggistico, atteso che
il degrado non può assurgere a motivo per aumentarne la compromissione.
Organo competente ad esprimere l’autorizzazione in materia di vincolo indiretto è il
Ministero e, quindi, in sede locale, la Direzione regionale per i (vincoli paesaggistici)
beni culturali e paesaggistici, non già la Soprintendenza.
Per l’apposizione di vincoli culturali e paesaggistici, diretti ed indiretti, in capo
all’amministrazione vi è l’obbligo di comunicare agli interessati solo l’avvio del
procedimento, non essendo applicabile l’art. 10-bis l. 241/1990 in materia di oneri
procedimentali.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 Febbraio 2011, n. 276 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi C.V., A.S., D.P., A.V., A.B., M.L., R.F., (avv. De Giorgi Cezzi) c. Regione Puglia
(avv. Di Lecce), G.L, G.C. (avv. Della Queva Mavi).
Istruzione pubblica - Dottorandi di ricerca - Borse di studio - Indicazione dei
criteri di attribuzione.
In base alla previsione contenuta nell’Avviso Regionale e da atti connessi in materia
di”POR”(programmi operativi regionali) per dottorandi in ricerca, la concessione dei
finanziamenti di contributi finanziari (borse di studio) risulta essere subordinata alla
sussistenza della condizione secondo la quale possono essere beneficiari
esclusivamente i dottorandi che alla data dell’Avviso avessero già concluso i rispettivi
cicli di lezione, nonché nell’ipotesi in cui i candidati abbiano precedentemente
partecipato e vinto un’ulteriore borsa di studio i vincitori verranno selezionati in base
a criteri diversi da quelli più restrittivi previsti dall’ultimo bando.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 277 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi G.G. (avv. Casareale) c. Comune di Bitetto (avv. Bavaro).
Edilizia e urbanistica - Variante al P.R.G. - Eccesso di potere.
Non sussiste eccesso di potere per difetto di istruttoria, nell’ipotesi in cui l’autorità
giudiziaria abbia disposto incombenti istruttori, sia in relazione della utilitas
dell’opera pubblica, sia in relazione agli eventuali danni subiti dal proprietario del
bene oggetto del procedimento di urbanizzazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 278 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi N. D. (avv.ti Loiodice e Pinto) c. Azienda sanitaria locale Bari (avv. Trotta).
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Giurisdizione - Rapporto di pubblico impiego - Conferimento incarichi
dirigenziali.
La procedura selettiva per il conferimento di incarichi di direzione di Distretto SocioSanitario rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzioni di giudice del
lavoro ex art. 63 del d. lgs. 165/2001, poiché non ha natura concorsuale né comporta
l’assunzione dei beneficiari (in quanto già dipendenti) ma afferisce al conferimento di
incarico a carattere ampiamente fiduciario e a tempo determinato, ai sensi del d. lgs.
502/92. A tal fine va operata la translatio iudicii a favore del competente Giudice
ordinario.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 279 - Pres. Urbano- Est. Mangialardi A. C. (avv. ti Mastroviti e Giancaspro) c. Provincia di Barletta Andria Trani.
Lavoro alle dipendenze della p.a. - Reclutamento del personale - Requisiti di
ammissione.
Il candidato in possesso del titolo di architetto può legittimamente partecipare al
concorso indetto dall’Ente locale per l’assegnazione di posti di geometra in quanto è
in possesso di un titolo superiore e assorbente rispetto a quello di geometra.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 febbraio 2011, n. 280 - Pres. Est. Urbano - L. A. F. (avv.
Polignano) c. Ministero della Salute.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Adempimento della
p.a. al giudicato dell'ago - Titolo per l'esercizio del giudizio di ottemperanza:
decreto ingiuntivo.
Nell’ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione non dia esecuzione ad un
provvedimento emanato dall’Autorità Giudiziaria passato in giudicato, è possibile
esperire ricorso ex art.114 c.p.a. al fine di ingiungere alla Pubblica Amministrazione
rimasta inadempiente di darvi esecuzione nei termini di legge. Nel caso in cui, decorso
il termine di sessanta giorni, la Pubblica Amministrazione risulti
(ulteriormente)ancora inadempiente, il giudice può, ai sensi dell’art.114 c.p.a,.
nominare in sostituzione un commissario ad acta che provvederà a porre in essere gli
atti (sostitutivi) necessari all’adempimento, entro l’ulteriore termine di sessanta
giorni.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 294 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - I. S.
s.r.l., (avv. Spagnuolo Vigorita) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala), Regione
Puglia (avv.ti Di Lecce e Bucci), Provincia di Bari ( avv.ti Dipierro e Minucci).
66
Beni culturali - Interventi di edilizia.
È contraddittorio il comportamento del Comune che, dopo aver considerato nel Pug
(definitivamente approvato) un’area come “pertinenziale” e/o “annessa” a vincolo
architettonico, poi rinnovi sulla stessa il permesso di costruire anziché dichiararne
l’intervenuta decadenza poiché concernente opere non ancora intraprese e comunque
divenute incompatibili con la nuova tipizzazione impressa al suolo interessato.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 295 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - G.F.
(avv. Caputi Jambrenghi) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala); Regione
Puglia (avv.ti Di Lecce Bucci).
Conferenza di servizi - Decisoria - L.R. Puglia n. 20/01 - Art. 11 - Principio di
copianificazione.
Conferenza di servizi - L.R. Puglia n. 20/01 - Art. 11 - Partecipazione.
Conferenza di servizi - L.R. Puglia n. 20/01 - Art. 11 - Partecipazione.
Notificazione - Notificazione del ricorso - Piano urbanistico generale - Soggetti.
Beni culturali - Vincoli - Procedimento di dichiarazione.
La Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 11 nono comma della l. reg. Puglia
n. 20/01, deve svolgersi nel rispetto del principio di copianificazione, in base al quale
le varie Amministrazioni sono tenute a non interferire su questioni che non attengono
alla tutela degli interessi loro affidati.
La partecipazione alla Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell’art. 11 c. 9 della l.
reg. Puglia n. 20/01, dell’ente territoriale che abbia reso parere di compatibilità
positivo del Pug rispetto ai propri strumenti di pianificazione urbanistici, è legata alla
esigenza di consentire ad esso il contraddittorio su quegli emendamenti che emergono
in sede di Conferenza di servizi e che siano suscettibili di rendere il Pug
successivamente incompatibile con gli interessi tutelati dall’ente medesimo.
Non risponde ad alcuna esigenza logico-sistematica la partecipazione alla Conferenza
di servizi, indetta ai sensi dell’art. 11 nono comma della l. r. Puglia n. 20/01, della
Provincia che non abbia precedentemente espresso alcun parere di compatibilità del
Pug per mancanza del Ptcp. La Provincia che non abbia ancora adottato il Ptcp,
dunque, non dovrà emettere parere di compatibilità e non sarà tenuta ad adottare,
successivamente alla Conferenza di servizi, alcuna determinazione in adeguamento,
né alcun controllo positivo, ai sensi dell’art. 11 undicesimo comma l.r. n. 20/01, potrà
formarsi per silentium.
67
Nella Regione Puglia, a seguito dell’entrata in vigore della l.r. Puglia 20/01,
l’impugnativa di un Pug deve essere notificata, a pena di inammissibilità, a Comune,
Regione e Provincia, in qualità di enti ai quali è contemporaneamente riferibile lo
stesso Pug e nella misura in cui essi abbiano partecipato alla Conferenza di servizi
indetta per la sua approvazione. Il ricorso, pertanto, non va notificato alla Provincia,
che, non avendo effettuato la valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (non ancora approvato), non ha partecipato in concreto
al procedimento di copianificazione.
Il Comune, nell’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale, non è legittimato a
individuare beni da assoggettare ex novo a tutela paesaggistica e/o architettonica, ma
solo a tipizzare il territorio in maniera coerente ad eventuali vincoli architettonici e
paesaggistici precedentemente individuati ed adottati. L’introduzione di tali vincoli e
prescrizioni direttamente in sede di approvazione dello strumento urbanistico
generale si traduce, pertanto, nella imposizione di limitazioni alla proprietà privata.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 296 - Pres. Urbano - Est. Ravasio D.R.M. (avv. Baldassarre) c. Comune di Trani ( avv. Gagliardi La Gala).
Edilizia ed urbanistica - In genere - L.R. n. 6/85 - Tessuti edificati.
Ai sensi dell’art. 3 l. r. 6/85, per “tessuti edificati” si intendono le maglie nelle quali
la superficie dei suoli edificati non sia inferiore a due terzi della superficie dei suoli
edificabili. Pertanto, al fine di stabilire se una maglia possa qualificarsi come
“edificata”, è necessario verificare che la superficie sia concretamente asservita ai
fabbricati esistenti, la semplice presenza di ville e di alcune opere di urbanizzazione
primaria non è essendo sufficiente ad attribuire all’area tale tipizzazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2011 n. 300 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - M.L.
(avv.ti Deramo e Tomasicchio) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala) e Regione
Puglia (avv.ti Di Lecce e Bucci).
Edilizia ed urbanistica - Piano Urbanistico Generale - L.R. Puglia 20/2001 Modifiche - Ripubblicazione.
Edilizia ed urbanistica - Piano Urbanistico Generale - L.R. Puglia n. 20/2001 Approvazione definitiva - Discrezionalità del Comune.
Edilizia ed urbanistica - Piano Urbanistico Generale - L.R. Puglia n. 20/2001 Sindacato giurisdizionale.
Nella Regione Puglia, ove sia necessario apportare al Piano Urbanistico Generale
delle modifiche necessarie per renderlo compatibile con gli
strumenti di
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pianificazione regionale, si deve seguire la procedura di cui all’art. 11 l.r. Puglia n.
20/2001, che non prevede la ripubblicazione del Pug e che non fa alcuna distinzione
tra i vari tipi di modifiche che la Regione o la Provincia richiedano di apportare al
Pug.
Il Piano Urbanistico Generale dichiarato non compatibile con gli strumenti sovra
comunali, laddove venga indetta la Conferenza di Servizi di cui all’art. 11 co. 9 l.r.
Puglia n. 20/2001, può essere legittimamente approvato in via definitiva solo nella
versione che costituisce mera esecuzione delle determinazioni di adeguamento della
Giunta Ragionale e della Giunta Provinciale, non residuando in capo al Comune
alcuna discrezionalità sulle modifiche necessarie all’adeguamento, se non quella
insita nella possibilità di scegliere tra l’accettare o il rifiutare in toto le indicazioni
promananti dalla Giunta Ragionale e dalla Giunta Provinciale.
Il cittadino che, solo in sede di approvazione definitiva, si ritenga leso da previsioni
introdotte al Piano Urbanistico Generale, non può limitarsi a dolersi della singola
tipizzazione da esso impressa al suolo di interesse, ma deve estendere la doglianza
alla decisione del Comune , in sé considerata, di approvarlo, evidenziandone la
illegittimità o per il fatto che con essa sono state apportate modifiche sostanziali, ma
non richieste dalla determinazione di adeguamento, o per il fatto che con essa il
Comune si è adeguato a direttive illegittimamente impartite dalla Regione o in sede di
Conferenza di Servizi. Il sindacato su una tale decisione è limitato al sindacato di
legittimità.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 2011, n. 305 - Pres. Urbano - Est. Ravasio, D.M. (avv. Cito) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala), Regione Puglia (avv.
Di Lecce)
Conferenza di servizi - L.R. Puglia n. 20/2001 - Partecipazione.
Annullabilità del provvedimento - Eccesso di potere - Difetto di motivazione.
L’art. 11 comma 7, secondo alinea della L. R. 20/01, sostanzialmente “esautora” la
Provincia, che sia priva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, della
competenza ad emettere qualsivoglia parere di compatibilità, il quale viene assorbito
dal parere di competenza regionale. Non é, dunque, dalla semplice partecipazione alla
Conferenza di servizi che discende la riferibilità del Pug alla Provincia, bensì dal fatto
che questa ultima, in concreto, eserciti la cura degli interessi localizzati a livello
provinciale: ove ciò non accada il Pug sarà riferibile solo al Comune ed alla Regione,
alla quale é comunque demandato un controllo di compatibilità del nuovo strumento
urbanistico.
Eventuali discordanze tra diverse Tavole allegate al Pug incidono solo sulla
individuazione della maglia di effettiva pertinenza, non invece in ordine alla
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sussunzione della destinazione impressa al suolo. Laddove lo strumento urbanistico
generale localizzi in modo sufficientemente preciso e circostanziato delle opere
pubbliche, ivi si concretizza un vincolo preordinato ad esproprio.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 340 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - S.O.
S.r.l. (avv. Prencipe) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bari).
Agevolazioni in favore delle imprese private - Ritiro in via di autotutela Interesse legittimo.
Agevolazioni in favore delle imprese private - Art. 4, punto 1, lett.e), D.M. 20
ottobre 1995 n. 527 - Ambito di applicazione.
Agevolazioni in favore delle imprese private - art. 1 D.M. n.320/2000 - Ambito di
applicazione.
In caso di controversia in materia di sovvenzioni alle imprese private, si ritiene
ravvisabile una posizione di interesse legittimo del privato solo allorchè la
controversia riguardi la fase procedimentale precedente il provvedimento attributivo
del beneficio, ovvero se il provvedimento gravato sia stato ritirato in via di autotutela
per vizi di legittimità o per il suo contrasto, ab origine, con il pubblico interesse.
Diversamente la posizione si ritiene di diritto soggettivo allorchè la controversia
attenga alla fase di concreta erogazione del contributo.
L’art. 4, punto 1, lett.e) del D.M. 20 ottobre 1995 n.527, nell’ambito della concessione
ed erogazione di agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse
del Paese, considera ammesse al finanziamento le spese relative a macchinari,
impianti ed attrezzature “nuovi di fabbrica”. E’ escluso il richiamo alla suddetta
norma (per evidente assenza di rapporto diretto con i produttori) nel caso in cui i
macchinari oggetto di finanziamento siano stati interessati da più transazioni
commerciali o comunque da transazioni prive di giustificazione.
L’art. 12 del D.M. n.320/2000 disciplina specifiche ipotesi di revoca delle
agevolazioni alle imprese in caso di violazioni afferenti alla fase esecutiva del
progetto. E’ esclusa la applicabilità della ridetta norma nella ipotesi di violazione
delle originarie condizioni di ammissibilità del finanziamento (caso in cui la Pubblica
Amministrazione è legittimata ad esperire il più generale potere di autotutela).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 341 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - V.A.
(avv. Marseglia) c. Comune di Bovino (avv. Colangelo).
Edilizia ed urbanistica - Atti del dirigente - Legittimazione passiva - Effetti.
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Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Mancata approvazione piani attuativi
- Effetti.
Gli atti del Dirigente, nella persona del responsabile dell’ufficio tecnico, non possono
che imputarsi all’Ente in quanto posti in essere nella qualità di organo dell’Ente
stesso; e quest’ultimo non può che stare in giudizio in persona del proprio legale
rappresentante che indiscutibilmente si identifica con il Sindaco.
La disposizione di piano regolatore che vieta le ristrutturazioni in zona “A” deve
ritenersi decaduta per effetto della mancata approvazione dei piani attuativi previsti
dal piano regolatore stesso; in ogni caso, si pone in contrasto con una norma di rango
superiore (art.27, comma 4, della l. n.457/78) nella misura in cui non sono consentiti
interventi di ristrutturazione riguardanti singole unità immobiliari o parti di esse pur
in assenza dei piani attuativi, sicchè dovrebbe comunque essere disapplicata. In tale
contesto non ha alcun rilievo la qualificazione dell’intervento per cui è causa come
risanamento conservativo ovvero ristrutturazione dovendo in ogni caso essere
ammesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 342 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - P. I.
(avv.ti Dodaro e Mappa) c. Comune di Bari (avv. Valla), Direttore della Ripartizione
Patrimonio del Comune di Bari, Istituto Autonomo Case Popolari di Bari (avv. De
Robertis), S. G. (avv. Paccione).
Edilizia popolare ed economica - Alloggi ex gestione INA casa - Locazione con
patto di futura vendita - Riscatto - Pagamento integrale del prezzo - Divieto di
sublocazione - Decadenza.
L’art. 27 del d.P.R. n. 1265/1956 vieta la sublocazione all’assegnatario di un alloggio
ex INA Casa con la promessa di vendita futura, fino a quando non abbia corrisposto
integralmente le rate di prezzo o provveduto al riscatto anticipato, con la conseguenza
che, salvo previa autorizzazione dell’Ente, la violazione di tale divieto comporta la
decadenza dall’assegnazione. Il divieto di sublocazione, infatti, costituisce una
costante della legislazione di settore, sia nell’ipotesi di assegnazione dell’alloggio con
patto di futura vendita, sia nell’ipotesi di semplice assegnazione in locazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 343 - Pres. Urbano - Est. Serlenga P.M. (avv.ti Faccon e Scherma) c. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e
Comando Legione Carabinieri Puglia - SM - Nucleo relazioni con il
pubblico (Avvocatura Distrettuale dello Stato).
Accesso agli atti di un procedimento disciplinare - Rapporti tra domanda di
accesso e ricorso per annullamento.
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L’ampio lasso di tempo trascorso e il presumibile spirare dei termini di legge per
azionare la tutela giurisdizionale non può escludere in sé la persistenza di un interesse
meritevole di tutela in capo al richiedente, posto che per prevalente orientamento
giurisprudenziale non è perfettamente sovrapponibile all’interesse a proporre ricorso.
Ciò comporta che la necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al
quale è chiesto l'accesso, non significhi che l'accesso sia stato configurato con
carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione
sottostante, in quanto assume invece una valenza autonoma, non dipendente dalla
sorte del processo principale e dalla stessa possibilità di instaurazione del medesimo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011 n. 344 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - A.G.
(avv.ti Nesi e De Robertis) c. Azienda Sanitaria Locale di Foggia, G.P. e C.G. (avv.ti
Follieri), D.D.L., M.L. e D.C. (avv.ti Nicassio e Ronzini).
Giurisdizione in materia di pubblico impiego - Stabilizzazione personale
temporaneo - Giurisdizione giudice ordinario.
Spetta al G.O. la giurisdizione sulla domanda con la quale il lavoratore, assunto da
un ente locale con contratto a tempo determinato, lamenti di essere stato escluso dalla
procedura di stabilizzazione del personale temporaneo, imposta da una norma di
legge (nella specie, l'art. 1, comma 519, l. 27 dicembre 2006, n. 296), atteso che con
tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma
l'erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga
ad atti di organizzazione dell'ufficio. Trattasi, infatti, non di contestazione delle
modalità di una procedura concorsuale, unico ambito entro il quale l’art. 63 del d.lgs.
n. 165/2001 ha ritagliato la competenza del giudice amministrativo, bensì di
riconoscimento, o meno, del diritto alla stabilizzazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 346 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - A.C.
(avv.ti Misserini e Viola) c. Comune di Putignano (avv. Di Muro) e nei confronti di
A.G. (avv.ti Notarnicola e Scardaccione) e P.G.
Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Oggetto.
Concorsi per titoli ed esami - Limiti alle censure rilevabili dai concorrenti
collocatisi in posizione non utile in graduatoria.
L’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica
dell’esatto adempimento da parte della pubblica amministrazione dell’obbligo di
conformarsi al giudicato. In alcun modo in questa sede può chiedersi la modifica del
72
senso e della portata di statuizioni contenute in sentenza, che pertanto, se non
condivise, vanno impugnate in sede di appello.
Nell’ambito di concorsi per titoli e per esami, non è ammissibile la censura mossa dal
concorrente collocatosi in posizione non utile in graduatoria in relazione ai posti
disponibili, volta a contestare la riformulazione dei punteggi degli altri concorrenti
dai medesimi non richiesta, allorché nessuna utilità possa derivare al ricorrente
dall’accoglimento di siffatta censura, non essendo la stessa idonea ad incidere sulla
sua posizione in graduatoria.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 25 febbraio 2011, n. 350 - Pres. Urbano - Est. Serlenga S.D. (avv. De Napoli) c. Questura di Bari, Ministero dell’Interno (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari).
Immigrazione - Reato ex art. 14, comma 5-ter, prima parte, d.lgs. n. 286/98 Mancata regolarizzazione ex d.l. n. 78/2009 - Illegittimità - Ragioni.
Atteso che non è configurabile alcuna estensione analogica in malam partem, ai sensi
dell’art. 14 delle d.l.g., dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., il reato ex art. 14,
comma 5-ter, prima parte, del d.lgs. n. 286/98 non rientra tra quelli che la legge ha
indicato come ostativi alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c),
del d.l. n. 78/2009, disposizione normativa che prevede - tra l’altro - che il decreto di
espulsione è preclusivo della regolarizzazione soltanto in ipotesi in cui sia stato
emesso per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, in particolare, di
prevenzione del terrorismo.
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IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 236 – Pres. Morea – Est. Amovilli – E.
s.r.l. (avv. Ingravalle) c. Comune di Barletta (avv.ti Caruso, Cuocci Martorano), C.
s.r.l. e C.D.C.I. s.r.l. (avv. Cito).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In
caso di titoli edilizi rilasciati a terzi – Non può fondarsi sulla sola vicinitas
rispetto all'avversato intervento edilizio – Conseguenza – Inammissibilità.
In tema di presupposti processuali delle domande di annullamento di titoli edilizi, la
mera vicinitas non è sufficiente a supportare il requisito dell’interesse a ricorrere.
Occorre, invece, la dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla
tutela giurisdizionale, ossia la derivazione di uno specifico pregiudizio dal
provvedimento gravato ad un proprio bene della vita, non potendo lo stesso essere
confuso con l’interesse pubblico, pur se di rilievo costituzionale, alla repressione
dell’abusivismo edilizio. In difetto, il ricorso è inammissibile ex art. 35, comma 1,
c.p.a.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 235).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 238 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
A.T. (avv. Rutigliani) c. Comune di Terlizzi (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione –
Emesso in relazione ad opere non riconducibili al concetto di “volume tecnico” –
Legittimità.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione –
Necessità di motivazione puntuale – Esclusione.
È legittima l'ordinanza di demolizione emessa in relazione ad opere non riconducibili
al concetto di “volume tecnico” ossia di opere completamente prive di una propria
autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti
serventi una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione
stessa.
Costituisce ius receptum che i provvedimenti sanzionatori repressivi dell’abusivismo
edilizio non necessitino, quali atti interamente vincolati, di motivazione puntuale,
essendo sufficiente la mera indicazione dei presupposti di fatto – specie in assenza di
incertezze o specifiche contestazioni sul punto – ossia la constatazione delle opere
edilizie eseguite in assenza di titolo.
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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 239 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
C.V. (avv.ti Clemente, Falcone) c. Comune di Peschici (avv. Follieri).
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Sanzione amministrativa – Demolizione di manufatto insistente su
suolo demaniale – Carattere ripristinatorio – Effetti – Efficacia ed eseguibilità nei
confronti degli eredi e degli aventi causa – Sussiste.
Stante il carattere prevalentemente ripristinatorio delle sanzioni amministrative di
repressione degli abusi edilizi a contenuto demolitorio, nonché di quelle riconducibili
alla polizia demaniale, esse si trasmettono agli eredi ed ai successivi aventi causa,
attesa la finalità non già punitivo/afflittiva di sanzionare l’autore dell’abuso, bensì di
ripristino dell’ordine urbanistico violato, nonché della fruibilità del bene demaniale
da parte dell’intera collettività. Pertanto è efficace ed eseguibile l’ordine di rimozione
e ripristino stato, inoppugnato dall’autore dell’abuso, notificato all’erede dello stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 240 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Comune di Castellana Grotte (avv.ti Dalena, Pinto) c. Regione Puglia (avv. Volpe),
Azienda Sanitaria Locale di Foggia (avv. Grittani) e altri.
Atto amministrativo – Motivazione – Pluralità di motivi – Sufficienza di uno solo
dei motivi a sorreggere la legittimità dell'atto gravato.
Contratti pubblici – In genere – Gara – Commissione giudicatrice – Attestazioni
effettuate dalla Commissione e recepite dall'Amministrazione – Valore
fidefaciente di piena prova – Fino a querela di falso circa i fatti che il pubblico
ufficiale dichiara essere avvenuti alla sua presenza.
Contratti pubblici – In genere – Appalto – Gara – Concorrenti –
Regolarizzazione documentale – Possibilità – Solo in presenza di vizi puramente
formali o dichiaratamente imputabili ad errori materiali – Sempre che non
riguardino dichiarazioni o documenti richiesti a pena di esclusione.
Contratti pubblici – In genere - Appalto – Gara – Concorrenti – Omessa
produzione della fotocopia del documento di identità del dichiarante in allegato
all'autocertificazione – Regolarizzazione documentale – Possibilità – Esclusione.
In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da plurime motivazioni,
ricade su chi abbia interesse a rimuoverlo l'onere di contestarne integralmente e
tempestivamente l'intero apparato giustificativo, pena altrimenti la definitiva
inoppugnabilità dell'atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente
in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale.
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Le attestazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice organo tecnico straordinario
e temporaneo come poi recepite dall'Amministrazione hanno valore fidefaciente circa
i fatti avvenuti in sede di gara, con conseguente valore di piena prova fino a querela
di falso circa i fatti che il pubblico ufficiale sotto la propria responsabilità attesta
essere avvenuti in sua presenza. Ne consegue che la circostanza circa la mancata
allegazione di documenti alla domanda di partecipazione, se non contestata in sede di
seduta di gara, non può essere comprovata dai soggetti partecipanti mediante
semplice allegazione ex post, in giudizio, del documento asseritamente allegato (nella
fattispecie, fotocopia del documento di identità) priva di qualsiasi valore anche solo
indiziario dovendosi invece onerare di proporre querela di falso o domandare ex art.
77 c.p.a. la fissazione di un termine entro cui proporla.
Nelle procedure di tipo concorsuale quali gare d'appalto, concorsi pubblici, selezioni
pubbliche per la concessione di finanziamenti et similia, la regolarizzazione
documentale può essere consentita quando i vizi siano puramente formali o
chiaramente imputabili ad errore materiale e sempre che riguardino dichiarazioni o
documenti che non sono richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest'ultima
ipotesi, consentita la sanatoria o l'integrazione postuma che si tradurrebbero in una
violazione dei termini massimi di presentazione dell'offerta e, in definitiva, in una
violazione della par condicio.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in sede di
partecipazione ad una gara pubblica, deve ritenersi che la produzione della fotocopia
del documento di identità del dichiarante debba essere considerata elemento
costitutivo dell'autocertificazione stessa; a tanto consegue che non può tale mancanza
ritenersi regolarizzabile, proprio perché l'allegazione di copia del documento di
identità costituisce adempimento di valore essenziale, in quanto volto a garantire
l'esatta provenienza di ogni singola documentazione esibita, senza possibilità di
regolarizzazione o integrazione, pena la violazione della par condicio tra i
concorrenti.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 241 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
A.I. s.p.a. (avv.ti Cassola, Lofoco) c. Comune di Polignano a Mare (n.c.).
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –
Sospensione delle procedure per l'installazione degli impianti di telefonia mobile
– Operata dal comune – Illegittimità.
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –
Installazione di stazioni radio base – Compatibilità con qualsiasi destinazione di
p.r.g.
76
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Sospensione – Illegittimità.
La sospensione dell’efficacia del permesso di costruire, disposta in attuazione di una
deliberazione comunale che prevede il divieto di localizzare impianti di telefonia
cellulare al di fuori delle aree ed immobili di proprietà comunale, rappresenta una
forma surrettizia di tutela della salute della popolazione da immissioni radioelettriche,
riservata sin dalla normativa pro tempore vigente alla competenza dello Stato,
attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, non potendo il Comune ex
l. n. 36/2001 limitare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed
estese porzioni del territorio comunale, sì da limitare in definitiva l’erogazione di un
servizio di carattere pubblico.
Il potere di pianificazione comunale non ha carattere condizionante la realizzazione
degli impianti di telefonia cellulare, pena il serio ostacolo alla realizzazione della rete
e alla copertura del servizio pubblico. Tali impianti, infatti, in quanto parte di una rete
di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto
impianti tecnologici e volumi tecnici, risultano tendenzialmente compatibili, secondo
la specifica disciplina di settore, con qualsiasi destinazione di p.r.g.
La sospensione dell’efficacia del permesso di costruire è strumento di per sé
illegittimo, atteso che riguarda un provvedimento vincolato che può, mediante
autotutela, con funzione di riesame essere al più annullato, ma non revocato o
sospeso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 242 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.I.
in qualità di titolare dell’impresa “I.” (avv.ti Marella, Petrarota) c. Comune di Ruvo di
Puglia (n.c.).
Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti – Risarcimento del danno da
occupazione acquisitiva – Responsabilità degli assegnatari dei lotti P.I.P. –
Esclusione.
Solo il Comune, quale autorità espropriante, è obbligato al risarcimento del danno da
occupazione illecita nell’ambito di un procedimento espropriativo per l’acquisizione
di aree P.I.P. non conclusosi con il tempestivo decreto di esproprio, essendo del tutto
estranei a tal fattispecie di responsabilità da illecito ex art. 2043 c.c. i soggetti
risultati assegnatari dei lotti P.I.P.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 243 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.
s.r.l. e F. di D.C. s.n.c. (avv. Calculli) c. Comune di Gravina in Puglia (avv. Tedesco),
V.G. e Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a.
77
Giurisdizione – In materia edilizia ed urbanistica – Controversie in tema di
determinazione dell'an e del quantum dell'oblazione e del contributo per oneri di
urbanizzazione e costi di costruzione – Situazione giuridica sottostante –
Qualificazione – Diritto soggettivo – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Natura giuridica
e fondamento – Obbligazione tributaria – Sussistenza.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Atto
amministrativo determinativo – Natura giuridica – Atto paritetico – Sussistenza.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Oneri di
costruzione – Non debenza.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione – Contributo
ecologico – Determinazione – Potere regolamentare comunale – Presupposti –
Legge regionale indicativa dei parametri base – Necessità.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Oneri per il rilascio della concessione –
Regolamentazione comunale vigente all’atto del rilascio – Interpretazione
autentica successiva al rilascio – Violazione del principio di irretroattività dei
provvedimenti amministrativi – Violazione dell’art. 23 Cost. – Illegittimità.
Attesa la natura paritetica dell’atto amministrativo che determina gli oneri di
urbanizzazione connessi al rilascio della concessione edilizia, deve escludersi il
carattere impugnatorio dei ricorsi avverso tale atto promossi. Le relative controversie
concernono diritti soggettivi e sono devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., con
conseguente assoggettamento dell’azione al termine prescrizionale, il cui dies a quo
coincide con la data del rilascio della concessione medesima.
Il contributo per oneri di urbanizzazione costituisce un corrispettivo di diritto
pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia,
a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione
all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae.
Qualora non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di
determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, l’atto amministrativo che
determina l’an e il quantum dell’oblazione e del contributo per oneri di
urbanizzazione e costi di costruzione ha natura paritetica, giacché si tratta di un mero
accertamento dell’obbligazione contributiva effettuato dalla P.A. in base a rigidi
78
parametri prefissati dalla legge e dai regolamenti in tema di criteri impositivi, nei cui
riguardi essa è sfornita di potestà autoritative.
In materia di concessione edilizia relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività
industriali o artigianali, la disposizione di cui all’art. 10 della l. n. 10/77 esenta dal
contributo denominato “costo di costruzione” gli immobili nei quali si svolga detta
attività, da interpretarsi restrittivamente, riguardando tale contributo strettamente i
fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale.
Il contributo pari all’incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (c.d. contributo
ecologico), previsto dall’art. 10 della l. n. 10/77, non può essere unilateralmente
definito dall’Amministrazione comunale in assenza dei parametri stabiliti dalla
Regione con propria legge.
E’ illegittima in materia di determinazione degli oneri sia di urbanizzazione che di
costruzione ex l. n. 10/77 l’attività di interpretazione autentica di precedente
regolamentazione fissata in deliberazioni comunali vigenti al momento del rilascio del
titolo edilizio. Essa contrasta con il principio di irretroattività dei provvedimenti
amministrativi, derogabile soltanto in virtù di espressa deroga legislativa, ed elude il
principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., secondo il quale nessuna prestazione
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 256 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.C.O.
s.r.l. (avv. Lofoco) c. Provincia di Bari (avv.ti Minucci, Dipierro).
Strade – Autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari –
Impugnazione del provvedimento di diniego – Legittimazione passiva del
Comune.
Nelle controversie concernenti l’installazione di impianti pubblicitari su strada
interna al centro abitato è legittimato passivo il Comune in quanto proprietario delle
stesse secondo la classificazione, avente efficacia costitutiva, prevista dall’art. 2 del
d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 258 – Pres. Morea – Est. Giansante –
I.C. (avv. Cinetto) c. Ministero dell’interno, Ufficio polizia di Frontiera Bari (Avv.
Stato).
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Provvedimento
di respingimento alla frontiera – Legittimità – Conformità ai principi di cui al
d.lgs. n. 286/1998 e alla l. n. 241/1990.
79
E’ legittimo, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 286/1998, il respingimento dello
straniero alla frontiera in possesso di un permesso di soggiorno scaduto e non
rinnovabile (a seguito di determinazione Tar con sentenza non sospesa dal Consiglio
di Stato), nonché di una invalida ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 259 – Pres. Morea – Est. Giansante –
P.M. (avv.ti Barone, Mercurio) c. Comune di Grumo Appula (avv. Caputi
Jambrenghi), D.P. e P.P. (avv.ti Benedetto, Palladino).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Permesso in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.p.r. n.
380/2001 – Intercapedine – Qualificazione di "costruzione” – Esclusione –
Normativa sulla distanza minima degli edifici – Inapplicabilità – Diniego di
sanatoria – Illegittimità.
In tema di accertamento della conformità dell’intervento edilizio alla disciplina
vigente ai fini della concessione della sanatoria di cui all’art. 37, comma 4, d.p.r. n.
380/2001, l’intercapedine dell’edificio non può considerarsi “costruzione” in senso
stretto, non esprimendo alcuna volumetria ed essendo destinato a proteggere l’edificio
dai danni climatici. Ne consegue che, qualora non risulti annesso all’abitazione
tramite un ingresso interno, esso non è soggetto all’applicazione della normativa
comunale sulla distanza minima degli edifici, onde l’illegittimità del diniego di
permesso di costruire in sanatoria sull’assunta violazione della medesima fondato.
Tar Puglia, Bari, sez. III, 10 febbraio 2011, n. 260 – Pres. Morea – Est. Giansante –
M.E. s.r.l. (avv. Profeta) c. Comune di Giovinazzo (avv. de Gennaro).
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Demolizione e ricostruzione di immobile con incremento
volumetrico ex art. 4 della l.r. Puglia n. 14/2009 – Inoperatività dell’art. 3 lett. d)
del T.U. n. 380/2001.
La demolizione e ricostruzione di un immobile di cui all’art. 4 della l.r. Puglia n.
14/2009 che realizza un incremento volumetrico dello stesso non deve intendersi come
intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, lettera d) del T.U. n.
380/2001.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 261 – Pres. Morea – Est. Pasca – L.B.
(avv. Padalino) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti, Puzio).
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Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Natura
conformativa e non espropriativa – Conseguenza.
Se il vincolo urbanistico risulta essere di natura conformativa e non espropriativa, il
diniego del permesso di costruire si configura come atto dovuto e vincolato, stante
l’assenza del presupposto della eventuale previa riqualificazione urbanistica (nel caso
di specie, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente
avverso il provvedimento di diniego del permesso di costruire sulla base di una
presunta decadenza del vincolo asseritamente espropriativo).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 262 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.D.F.
(avv. Parato) c. Conservatorio di Musica Nino Rota, Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca (Avv. Stato).
Istruzione pubblica – Conservatori di musica – Giudizio di non ammissione –
Interruzione della prova – Legittimità.
In riferimento all’esame di ammissione al diploma accademico di secondo livello in
discipline musicali, la commissione esaminatrice può riservarsi di ascoltare in tutto
od in parte il programma presentato dal candidato e di interrompere le esecuzioni in
qualsiasi momento. L’interruzione, infatti, ha valenza neutra in quanto può essere
disposta qualora i beni eseguiti, o parte di essi, siano ritenuti dalla commissione
sufficienti per pervenire ad una esaustiva valutazione che può essere, ovviamente, sia
negativa che positiva.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 263 – Pres. Morea – Est. Pasca –
Consorzio per la Bonifica della Capitanata (avv. Verrina) c. Comune di Foggia (avv.
De Vitto).
Ambiente – Rifiuti – Abbandono di rifiuti in un fondo privato – Responsabilità
del proprietario dell’area – Culpa in vigilando – Sussistenza.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997 è tenuto a procedere alla
rimozione dei rifiuti abbandonati e al recupero, smaltimento e ripristino dello stato
dei luoghi inquinati il titolare di diritti di godimento sull’area interessata a carico del
quale sussistano elementi probatori che consentano di affermarne la colpa (nel caso,
culpa in vigilando).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 264 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.O.
(avv. Chiarelli) c. Comune di Noicattaro (n.c.), Dirigente dell’Ufficio tecnico del
Comune di Noicattaro (n.c.).
81
Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Presentazione della relativa domanda – Comporta
la sospensione ex lege di tutti i procedimenti sanzionatori in corso – Fino alla
concreta definizione del procedimento di condono.
Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunale – Sospensione lavori – Natura interinale del relativo potere –
Conseguenze.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 comma 28 e 32, d.l. n. 326 del 2003 e 38
comma 1, l. n. 47 del 1985, ricorre l'obbligo di sospensione ex lege di tutti i
procedimenti sanzionatori in corso non solo fino alla data del 31 marzo 2004 (termine
ultimo per presentare le domande di condono), ma fino alla concreta definizione del
relativo procedimento sull'istanza di condono; definizione che costituirà il
presupposto di rinnovate valutazioni in ordine all'eventuale ulteriore sanzionabilità
dell'abuso, con adozione di nuovo provvedimento di demolizione. Ciò, ovviamente,
comporta il venir meno dell'interesse a ricorrere nell'ambito del giudizio
impugnatorio proposto avverso il provvedimento di demolizione.
Non rileva alcun interesse con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di
sospensione dei lavori, considerata la natura cautelare ed interinale del
provvedimento, seguito tempestivamente dall’ordinanza di ingiunzione a demolire.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 324 – Pres. Morea – Est. Giansante –
V.O.N.V. (avv.ti Agostinacchio, Quero) c. Comune di Manfredonia (n.c.).
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione
radio base per telefonia cellulare – Installazione o modifica di impianti già
esistenti – Autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Silenzio-assenso –
Formazione – Termine – Decorrenza dalla presentazione della domanda.
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione
radio base di impianto telefonico mobile – Installazione – Formazione del silenzio
assenso – Ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Parere favorevole dell’Arpa – Necessità –
Ai fini della formazione del silenzio assenso – Esclusione – Ragioni.
In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base o relativa alla
modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, il termine per la
formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003
decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto.
Per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n.
259/2003, non rileva la data della ricezione da parte del Comune del parere
dell’Arpa, in quanto il deposito del parere preventivo favorevole dell’Arpa non è
82
prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l’inizio dei lavori, ma solo
per l’attivazione dell’impianto.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 325 – Pres. Morea – Est. Giansante – F.
M. (avv. Desantis) c. Ministero dell’interno – Utg – Prefettura di Bari (Avv. Stato).
Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Attività di pirotecnico – Licenza
– Valutazione – Discrezionalità.
Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Attività di pirotecnico – Licenza
– Revoca – Presupposti – Detenzione e trasporto di materiale esplodente non
riconosciuto – Sussistenza.
In materia di autorizzazioni di polizia e in materia di licenze per esercitare l’attività di
pirotecnico per l’accensione di fuochi artificiali, quale quella rilasciata ai sensi
dell’art. 101 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, recante Approvazione del regolamento
per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica
sicurezza, l’autorità di pubblica sicurezza dispone , ai sensi degli artt. 10 e 11 del
Tulps, di una lata discrezionalità nell’apprezzare se il richiedente sia meritevole del
titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una
efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine
e la sicurezza pubblica.
L’accertamento, compiuto dall’autorità preposta, della detenzione e del trasporto di
materiale esplodente non riconosciuto e classificato dal Ministero dell’interno,
configura una situazione di grave abuso da parte di chi eserciti l’attività pirotecnica
ed è di per sé sufficiente a porsi a fondamento dell’adozione del provvedimento di
revoca della licenza per l’esercizio della suddetta attività.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 326 – Pres. Morea – Est. Giansante –
T.F (avv. Volpe) c. Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato – Ufficio regionale per la Puglia (Avv. Stato).
Lotto, lotterie e concorsi a premio – In genere – Ricevitorie del lotto – Distanza
tra ricevitorie – Criteri di misurazione – Attraversamenti pedonali – Irrilevanza.
Ai fini dell’assegnazione di rivendita di generi di monopolio, la distanza rispetto alle
ricevitorie esistenti va misurata in base al tragitto ordinariamente percorso mediante
normale deambulazione, risultante dalla concreta configurazione delle strade e dei
luoghi, in maniera certa, senza tener conto degli attraversamenti pedonali che,
essendo istituiti o rimossi per mera discrezionalità amministrativa, introdurrebbero
83
elementi di aleatorietà soggettiva insuscettibili di contribuire alla individuazione di
una misurazione incontrovertibile.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 327 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
A.D. (avv. Damato) c. Regione Puglia (avv. Di Lecce).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Rettifica del provvedimento
di determinazione degli importi per l’assegnazione di borse di studio post lauream
– Qualificazione giuridica – Azione di annullamento.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Controinteressati – In
materia concorsuale – Controversia in tema di assegnazione di borse di studio
post lauream – Omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati –
Inammissibilità del gravame.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Borse di studio regionali – Assegnazione –
Criteri – Discrezionalità amministrativa – Sussiste – Effetti – Estensione ai
cittadini non più residenti – Possibilità – Differenziazione dell’importo della
borsa in base alla residenza – Possibilità.
La domanda giudiziale volta alla rettifica del provvedimento con cui la P.A. provvede
alla fissazione degli importi per l’assegnazione di borse di studio post lauream deve
qualificarsi ex art. 32 c.p.a. come domanda di annullamento, non essendo
ammissibile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, una rettifica o modifica di
provvedimenti autoritativi.
Nell’ambito di procedimenti di natura concorsuale devono ritenersi controinteressati
al ricorso, e pertanto contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella
stessa graduatoria, indipendentemente dall'esito della impugnativa, rivestendo i
candidati ammessi a contributo pubblico la posizione di controinteressati rispetto
all'impugnazione della graduatoria di merito, discendendo da tale provvedimento
situazioni di vantaggio. Ne consegue l’inammissibilità del gravame nel caso di
mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
In materia di concessione di borse di studio, l’Amministrazione regionale gode di
ampi poteri discrezionali. Costituisce, pertanto, sua legittima facoltà sia l’estensione
della concessione de qua ai cittadini non più residenti nel territorio pugliese che, al
contempo, l’esclusione di questi ultimi dall’eventuale raddoppio dell’importo della
borsa, in ipotesi di iscrizione a master ubicato in Regione diversa da quella di
residenza, potendo l’Amministrazione prevedere particolari condizioni di favore
riservate ai soli cittadini residenti in Puglia.
84
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 328 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
M.V. s.n.c. (avv.ti U. e V. Operamolla) c. Comune di Spinazzola (avv. Spano).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Variante – Procedimento ex
d.P.R. n. 447/1998 – Provvedimenti della conferenza di servizi in deroga alla
copianificazione – Impugnazione – Contraddittori necessari: tutte le autorità
partecipanti – Omessa notificazione – Inammissibilità del ricorso.
Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore generale – Variante – Procedimento ex
d.P.R. n. 447/1998 – Conferenza di servizi in deroga alla copianificazione – Ruolo
degli Enti territoriali – Approvazione dell’ente Comune – Necessità –
Discrezionalità – Approvazione dell’ente Regione – Non necessità.
In materia di conferenza di servizi in deroga alla copianificazione ex d.P.R. n.
447/1998, il ricorso avverso i provvedimenti da questa adottati deve essere notificato
a tutte le autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante il detto
strumento abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera
giuridica del privato ricorrente, ovvero un atto che la parte ricorrente avrebbe avuto
l'onere di impugnare autonomamente, se fosse stato emanato al di fuori della
conferenza. Ne consegue che, in caso di omessa notificazione, l’impugnazione deve
ritenersi inammissibile.
Nell’ambito dello speciale strumento di variante urbanistica rappresentato dalla
conferenze di servizi ex d.P.R. n. 447/1998, in deroga al principio della
copianificazione in tema di ius variandi del Prg, l’Amministrazione comunale riveste
un ruolo di preminenza, godendo di ampia discrezionalità nell’assentire o meno alla
determinazione conclusiva, avente rilevanza esoprocedimentale, in relazione alla
tutela del territorio. Al contrario, non è richiesta l’approvazione dell’ente Regione,
completamente esautorato dalla copianificazione medesima.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 330 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
P.M. (avv. Masucci) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia, Di Bari).
Edilizia e urbanistica – Piani regolatori comunali – Indennità – Oneri e vincoli
non indennizzabili – Natura espropriativa o conformativa del vincolo –
Verificazione sulla base della concreta disciplina urbanistica impressa ai singoli
suoli.
Edilizia e urbanistica – Piani regolatori comunali – Indennità – Oneri e vincoli
non indennizzabili – Vincoli riguardanti un'intera categoria di beni e non
incidenti su beni determinati in funzione di una localizzazione puntuale
dell'opera pubblica – Natura espropriativa – Esclusione.
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Edilizia e urbanistica – Piani regolatori comunali – Indennità – Oneri e vincoli
non indennizzabili – Disciplina urbanistica delle aree consistente nella
destinazione a servizi di interesse generale e ad eliporto – Carattere conformativo
– Non soggetto a decadenza e ad indennizzo.
La natura espropriativa o conformativa del vincolo insistente su una determinata area
va verificata non in astratto ma sulla base della concreta disciplina urbanistica
impressa ai singoli suoli, dovendosi escluderne il carattere espropriativo allorquando
alla realizzazione della prevista opera pubblica possano concorrere anche i privati in
regime di economia di mercato.
Non hanno carattere espropriativo i vincoli contenuti nello strumento urbanistico
generale riguardanti una intera categoria di beni e non già incidenti su beni
determinati in funzione di una localizzazione puntuale o lenticolare dell'opera
pubblica.
La disciplina urbanistica delle aree consistente nella destinazione a “servizi di
interesse generale” e ad “eliporto”, che oltre a non limitare l'edificazione alla sola
mano pubblica, incide su di una generalità di beni in funzione di una generale
destinazione di zona senza ancora localizzare l'opera da realizzarsi (demandata a
successiva pianificazione attuativa) ha carattere conformativo, non soggetto a
decadenza e ad indennizzo.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 338 – Pres. Morea – Est. Giansante –
R.C. e altri (avv. Dodaro) c. Azienda sanitaria locale Bat (avv. Giannini).
Pubblico Impiego – Personale precario con qualifica di operatore professionale –
Procedura di stabilizzazione – Qualificazione – Procedura concorsuale – Effetti –
Giurisdizione amministrativa – Sussiste.
Professioni e mestieri – Educatore professionale – Abilitazione all’esercizio Pubblico Impiego – Stabilizzazione del personale precario – Ammissione alla
procedura – Possesso dei requisiti di cui al d.m. n. 520/1998 – Valutazione dei
titoli – Diploma di laurea in Scienze dell’educazione – Equipollenza – Non
sussiste – Esclusione dalla procedura – Legittimità.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Determinazioni dell’amministrazione in
applicazione di norme imperative – Assenza di concreto e utile apporto
partecipativo – Comunicazione di avvio – Omissione – Irrilevanza.
Motivazione del provvedimento – Motivazione per relationem – Contestuale
comunicazione dell’atto richiamato – Non necessità – Mera indicazione e
disponibilità dell’atto richiamato – Sufficienza – Effetti – Invalidità del
86
provvedimento – Esclusione – Non decorrenza del termine di impugnazione –
Sussiste.
Atto amministrativo – Omessa indicazione del responsabile del procedimento –
Omessa indicazione dell’autorità alla quale ricorrere – Effetti – Illegittimità del
provvedimento – Esclusione – Scusabilità del ricorso tardivo – Sussiste.
Provvedimento amministrativo – Atto a contenuto vincolato – Mancata
valutazione delle memorie ex art. 10 della l. n. 241/1990 – Illegittimità dell’atto –
Non sussiste.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ammissione illegittima a procedura di
stabilizzazione – Motivazione – Interesse pubblico all’annullamento d’ufficio –
Caratteri – Interesse in re ipsa – Qualificazione – Interesse al ripristino della
legalità – Effetti – Irrilevanza dell’affidamento del privato.
L’assunzione definitiva del personale precario con la qualifica di operatore
professionale subordinata al superamento di una procedura interna disposta secondo
le modalità dell’art. 30, comma 2, della l.r. Puglia n. 26/2006, la quale prevede prove
concorsuali e rinvia per la valutazione dei titoli e per il punteggio relativo alle
suddette prove alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 220/2001 (“Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale”) rientra fra le procedure selettive di tipo concorsuale. Ne consegue che le
relative controversie sono soggette all’applicazione dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n.
165/2001 e, pertanto, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.
In materia di equipollenza di diplomi ed attestati al diploma universitario, Il d.m. 27
luglio 2000 non prevede il diploma di laurea in Scienze della Educazione quale titolo
equipollente al diploma universitario di educatore professionale ai fini dell'esercizio
professionale; ne consegue che tale titolo di studio non può ritenersi abilitante
all’esercizio della professione di educatore professionale, così come individuato dal
d.m. 8 ottobre 1998, n. 520.
Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in
autotutela laddove alcun concreto ed utile apporto partecipativo si sarebbe potuto
arrecare alle determinazioni dell'amministrazione che adotti i provvedimenti
impugnati in applicazione di norme imperative.
Nei provvedimenti motivati per relationem non ha rilievo invalidante la mancata
comunicazione contestuale dell'atto contenente la motivazione, essendo sufficiente il
mero richiamo, ossia che l'atto richiamato sia indicato (senza che occorra
menzionarne espressamente ogni estremo) e che questo sia a disposizione
dell'interessato. Ciò in quanto gli effetti della mancata contestuale comunicazione
potrebbero riverberare solo nel senso di impedire il decorso del termine per ricorrere
contro ciò che concerne quello specifico atto, se dotato di una sua propria lesività e
non pienamente conoscibile dall'atto principale.
87
La mancata indicazione del responsabile e dell’autorità alla quale ricorrere nei
provvedimenti amministrativi, in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, comporta
non già la illegittimità, ma solo la possibilità di riconoscere l'errore scusabile ai fini
della tempestività del ricorso.
In caso di atti vincolati, l’omessa considerazione da parte dell’Amministrazione dei
rilievi contenuti nelle memorie ex art. 10 della l. n. 241/1990, non inficia la legittimità
dei provvedimenti impugnati qualora, in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2,
primo periodo, della l. n. 241/1990, il contenuto dispositivo dei provvedimenti stessi
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Nel provvedimento di annullamento in autotutela della illegittima ammissione alla
procedura di stabilizzazione non occorre una specifica motivazione sull'interesse
pubblico all'intervento in autotutela, in quanto tale interesse è in re ipsa, ed è quello a
risparmiare e ad evitare spese non giustificate in base alla normativa; il che significa
che per procedere all'annullamento d'ufficio è sufficiente l'esigenza di ripristinare la
legalità, con conseguente irrilevanza di ogni altra circostanza idonea a qualificare il
contrapposto interesse del privato quale, ad esempio, il perdurare nel tempo della
situazione di fatto per lui vantaggiosa.
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TAR PUGLIA – BARI, MASSIME MARZO 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 marzo 2011, n. 360 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
Vodafone Omnitel N.V. (avv.ti De Leonardis, Minervini e Zannetti ) c. A. P. S.p.A
(avv.ti Nardelli e Di Corato).
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Procedure di
affidamento – Omissione di dichiarazione art. 18 d.lgs. n. 163/2006.
In materia di procedure ad evidenza pubblica, quando manchi, di fatto, a prescindere
da come si atteggi la lacuna, una dichiarazione espressamente richiesta dal
disciplinare di gara o dall’art. 18 del d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante deve
escludere dalla selezione il concorrente non potendo esercitare la facoltà ,attribuitale
dall’art. 46 di detto decreto,di chiedere l’integrazione della documentazione
presentata, in quanto ciò, in violazione dei principi di par condicio e d’imparzialità,
consentirebbe all’operatore di rinnovare completamente la dichiarazione,
beneficiando così di un'impropria "rimessione in termini".
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 363 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A. N.
E. S.r.l. (avv.ti Comandè e Pitruzzella) c. Regione Puglia ( Avv.ti Liberti e Colelli).
Procedimento amministrativo - Silenzio inadempimento – Obbligo di conclusione
del procedimento – Autorizzazione unica per l’installazione di impianto
fotovoltaico - Art. 12 D.lgs n. 387/2003.
E’ fondato il ricorso avverso il silenzio serbato dalla Regione su istanza per il rilascio
dell’autorizzazione unica all’istallazione e all’esercizio di un impianto eolico, in
quanto su di essa grava, in forza dell’art. 12, quarto comma, del decreto legislativo 29
dicembre 2003 n. 387, considerato dalla giurisprudenza costituzionale principio
fondamentale della legislazione statale in materia di energia, l’obbligo di concludere
il procedimento entro il termine massimo, ivi indicato, di centottanta giorni.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 364 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – S.S.D.
s.r.l. (Avv. Rando) c. Azienda Municipalizzata del Gas - A.M.Gas di Foggia e Istituto
Lucera-Falco.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Bando di gara Revoca – Legittimità.
Contratti della Pubblica Amministrazione – Gara d’appalto - Procedura di
affidamento - Aggiudicazione provvisoria – Natura.
89
È legittima la revoca di una gara per l’affidamento di un servizio allorché sia sorretta
dalla necessità di adeguare il bando ad esigenze pubbliche sopravvenute che lo stesso
servizio in gara era destinato a soddisfare, anche se ciò è avvenuto dopo
l'aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicazione provvisoria di una gara per l’affidamento di un servizio pubblico
rappresenta un atto meramente endoprocedimentale, con la conseguenza che, da un
lato, non crea un particolare affidamento in capo al concorrente così individuato e,
dall'altro, non necessita per il proprio ritiro di un apposito avviso di avvio del
procedimento.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 3 Marzo 2011, n. 371 – Pres. Allegretta- Est. Cocomile –D. &
Co. s.r.l. (avv. Paccione) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv.Didonna) e
Provincia di Bari (avv. Profeta).
Pubblica Amministrazione – Contratti della Pubblcia Amministrazione – Gara
d’appalto - Diritto di accesso – Art. 13 D.lgs. n. 163/2006 - Divieti di
divulgazione.
In materia di accesso agli atti di gara, il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell’art.
13 d.lgs. n. 163 del 2006 esclude l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione
posta a corredo dell’offerta selezionata, ove l’impresa aggiudicataria abbia
dichiarato che sussistano esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale, ed il
richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale
documentazione in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla
procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata tale
richiesta.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 Marzo 2011, n. 372 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – D. (
avv. ti Marangelli e Tricarico ) c. Comune di Foggia.
Giustizia amministrativa – Ricorso per l’esecuzione del giudicato – Obbligo per la
Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato ordinario.
A fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorrente può
legittimamente adire il giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza, al
fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi al giudicato.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 364 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A. N.
E. s.r.l. (avv.ti Comandè e Pitruzzella) c. Regione Puglia (avv.ti Liberti e Colelli)
90
Silenzio – Silenzio inadempimento – Autorizzazione unica ambientale – art. 12
d.lgs. n. 387/2003 – Valutazione di impatto ambientale - Termine per provvedere
Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio di una autorizzazione
ambientale unica è, come inderogabilmente stabilito dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, di
180 giorni, anche laddove quello previsto da espressa norma regionale per il
connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari
o superiore.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 414 – Pres. Allegretta – Est. Picone – I.
Soc. Coop. (avv. Volpe) c. Ente Fiera del Levante di Bari (avv.ti Lorusso e Sisto)
Contratti Pubblici – Verifica delle offerte anomale - Discrezionalità
Sindacabilità
–
Al di fuori dei casi di verifica obbligatoria dell’anomalia indicati dall’art. 86 comma
II del D. lgs. n. 163/2006 la facoltà di procedere comunque ala valutazione della
congruità del ribasso è espressione della discrezionalità riconosciuta dalla legge
all’amministrazione aggiudicataria, come tale sindacabile solo in presenza di
macroscopica irragionevolezza.
Contratti Pubblici - Bando di gara – Interpretazione - Favor partecipationis
Un disciplinare di gara che contenga un elenco della documentazione richiesta al fine
di valutare gli aspetti tecnico-progettuali dell’offerta, non può essere interpretata nel
senso di vincolare i concorrenti al pedissequo rispetto dei criteri di formazione dei
fascicoli contenenti le proposte tecniche migliorative, ma, ciò che rileva, è che
l’insieme degli elaborati e dei documenti allegati da ciascun offerente consenta alla
commissione di gara di esprimere un giudizio ponderato sulla qualità delle proposte,
in ossequio al principio del favor partecipationis che deve ispirare la verifica della
completezza e dell’ammissibilità delle offerte.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 416 - Pres. Allegretta - Est. Picone – Coop.
K. (avv.ti Balducci e Iacovone) c. Comune di Barletta (avv.ti Cuocci, Martorano e
Palmiotti).
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Affidamento diretto
dell’appalto ex novo - Violazione o elusione del giudicato - Non sussiste
Contratti della Pubblica Amministrazione – Forma del contratto - Nullità
Il provvedimento con cui la P.A. dà luogo ad un affidamento diretto dell’appalto, alla
stregua di una valutazione ex novo e senza alcun nesso giuridico con l’appalto della
91
cui aggiudicazione definitiva il giudice amministrativo abbia disposto l’annullamento,
non costituisce violazione o elusione di giudicato.
E’ nullo per mancata adibizione della forma scritta prescritta dalla legge il contratto
concluso per facta concludentia e risultante dallo scambio tra impresa
e
amministrazione di atti scritti laddove la volontà negoziale delle parti non sia stata
successivamente formalizzata con la stipula.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 418– Pres. Allegretta – Est. Cocomile – E. I.
S.r.l. (avv. Ruocco ) c. Provincia di Foggia ( Avv. Martino )
Contratti pubblici - Contratto misto – Qualificazione - Criterio dell’oggetto
principale del contratto – Art. 14 D.lgs n. 163/2006
In tema di affidamento di un contratto misto, al fine di appurare a quale tipologia di
appalto ( di lavori o di servizi ) sia riconducibile la procedura di evidenza pubblica,
deve ritenersi prevalente , rispetto al mero elemento aritmetico di cui all’art. 14,
comma 3, prima parte del D.lgs. n. 163/ 2006, il criterio “ comunitario “
sostanzialistico basato sull’oggetto principale del contratto, recepito dalla seconda
parte della stessa disposizione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 417 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - S.
S.p.a. (avv. Vimborsati) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne).
Ricorso giurisdizionale – Controinteressati – Nozione – Contratti pubblici –
Procedura di affidamento - Annullamento d’ufficio
Contratti pubblici – Lavori pubblici – Nozione – Manutenzione - Qualificazione
Contratti pubblici - Contratto misto – Qualificazione - Criterio dell’oggetto
principale del contratto – Art. 14 D.lgs n. 163/2006
Non sono controinteressati in senso tecnico nel giudizio di impugnazione del
provvedimento che annulla in autotutela l’originaria procedura e ne indice una nuova,
coloro che, avendo partecipato alla prima , si sono collocati in graduatoria dopo la
ricorrente, se il ritiro si fonda su ragioni del tutto estranee alla loro posizione, atteso
che tale atto arreca ad essi non un vantaggio immediato e diretto, bensì un vantaggio
ipotetico ravvisabile nella possibilità di concorrere nuovamente all’aggiudicazione
dell’appalto, che tuttavia come tale non si contrappone allo svantaggio che
l’annullamento in autotutela arreca al soggetto dichiarato vincitore.
Ai fini della qualificazione del contratto da affidare, la manutenzione va ricondotta nei
lavori pubblici solo quando la prestazione comporti un’attività prevalente ed
essenziale di modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e
92
l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi, non inconsistenti sul piano
strutturale e funzionale.
Ai fini della qualificazione del contratto da affidare, l’oggetto principale dello stesso
deve individuarsi alla stregua del criterio sostanziale , recepito nella seconda parte
dell’art. 14 comma III del d. lgs. n. 163/2006, che fa leva sulla funzione obiettiva dello
stesso e che prevale, in caso di contrasto, con il criterio aritmetico dell’importo
economico dei lavori. (In tal senso si veda anche Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 marzo
2011, n. 418)
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 420 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
B.V. (Avv. Greco) c. Ministero dell’interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari)
Pubblico impiego – Destituzione di diritto - Art. 15, commi 4 quinquies e 4 octies
legge n. 55/1990 – Sentenza penale di condanna – Misura sostitutiva ex art. 77
legge n. 689/1981
Pubblico impiego - Destituzione di diritto – Art. 15, comma 4 octies legge n.
55/1990 – Dichiarazione di incostituzionalità – Illegittimità – Erronea
applicazione di legge
Pubblico impiego – Destituzione di diritto – Risarcimento - Danno non
patrimoniale – Concorso del fatto colposo del creditore - art. 1227, comma 1 c.c.– Reato – Esclusione
Ai fini della destituzione di diritto di un dipendente pubblico dal suo ufficio, non
rientra nel concetto di “sentenza penale di condanna” di cui all’art. 15, commi 4
quinquies e 4 octies legge n. 55/1990 quella applicativa di una misura sostitutiva ex
art. 77 legge n. 689/1981, dovendo questa assimilarsi ad una decisione di
proscioglimento.
La successiva dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 15, comma 4 octies legge n.
55/1990 - nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4 quinquies, prevede la
destituzione di diritto del dipendente pubblico a seguito del passaggio in giudicato
della sentenza penale di condanna, anziché lo svolgimento del procedimento
disciplinare ai sensi dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 – non sottrae alla
censura di illegittimità il precedente provvedimento della p.a. che di tale articolo
abbia fatto erronea applicazione, sotto il profilo della ingiustificata assimilazione di
una sentenza penale applicativa di una misura sostitutiva ad una penale di condanna.
In presenza di una sentenza penale passata in giudicato che abbia accertato, a carico
del ricorrente, la sussistenza di un reato idoneo a dar causa a maldicenze nei suoi
confronti, la gravità della colpa con cui il medesimo ricorrente ha concorso a
cagionare il danno non patrimoniale lamentato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1 c.c.,
93
è tale da escludere in toto la risarcibilità di qualsiasi pregiudizio dallo stesso patito in
conseguenza di un provvedimento illegittimo della p.a.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2011, n. 442 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
F.L.P.&F. Srl (avv.ti De Leonardis, Delucca, Marelli) c. A.P. Spa (avv. Sticchi
Damiani)
Ricorso giurisdizionale – Aggiudicazione della gara - Mancata impugnazione Sopravvenuta carenza di interesse - Improcedibilità
Risarcimento del danno - Art. 30 III comma D. Lgs. n. 104/2010 – Mancato
esperimento degli strumenti di tutela
La mancata impugnazione dell’aggiudicazione che definisca la nuova procedura
avviata dall’amministrazione nelle more del giudizio fa venire meno in capo
ricorrente ogni interesse alla decisione della domanda demolitoria originariamente
spiccata in quanto, anche in caso di accoglimento di quest’ultima, gli resterebbe
precluso il conseguimento dell’effetto utile per il quale aveva agito.
Il legislatore, nell’ introdurre l’articolo 30, comma III, del D.lgs. n.104/2010, norma
ispirata dal comma II dell’art 1227 del codice civile, ha operato la scelta consapevole
di allontanarsi dagli orientamenti giurisprudenziali civili prevalenti espressi sulla
disposizione, preferendo una soluzione analoga a quella presente nel’ordinamento
tedesco e accennata anche in alcune sentenze della Corte di Giustizia europea e
sottolineando il ruolo rivestito, nella valutazione relativa al comportamento
complessivo delle parti, dalla diligenza nell’attivare i mezzi offerti dal sistema per far
valere la protezione di quel bene della vita cui risulta funzionale l’interesse alla
legittimità dell’azione amministrativa.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 marzo 2011, n. 476 - Pres. Allegretta – Est. Picone – A.S.L.
Bari (avv.ti Trotta e Notarnicola) c. T.E.A. s.r.l. (avv. Nilo).
Contratti pubblici – Gara di appalto – Rinnovazione della procedura di gara a
seguito di un provvedimento del Giudice – Improcedibilità del ricorso originario.
Contratti pubblici – Gara di appalto – Rinnovazione dell’istruttoria – Deroga alla
regola della segretezza delle offerte.
Contratti pubblici – Gara di appalto – Possesso di qualificazioni richieste dal
bando – Cause di esclusione dalla gara.
E’ improcedibile il ricorso con il quale un concorrente ha impugnato la delibera della
stazione appaltante recante l’aggiudicazione definitiva di una gara allorquando la
P.A. abbia rinnovato l’istruttoria a seguito di un provvedimento cautelare del T.A.R.
94
ed emesso un nuovo provvedimento autonomamente lesivo, in quanto è venuto meno
l’interesse a coltivare le censure introdotte con il ricorso originario.
In ossequio ai principi costituzionali di giustiziabilità delle posizioni soggettive dei
concorrenti e dell’eseguibilità del giudicato e delle misure cautelari, il Giudice
amministrativo può disporre la rinnovazione parziale delle operazioni di gara, con
conseguente riesame, da parte della stazione appaltante, delle offerte tecniche anche
se è già noto il tenore delle offerte economiche, in quanto, non derogando alla regola
della segretezza delle offerte, si rischierebbe di vanificare la legittima pretesa
dell’interessato a conseguire il bene della vita in luogo del mero risarcimento per
equivalente, nel nome di una presunta irreversibilità ed irripetibilità delle operazioni
già compiute dalla P.A. che sia incorsa in errore.
In materia di accertamento dei requisiti per il conseguimento degli appalti pubblici,
vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbano essere
possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di
evidenza pubblica e per tutta la durata dell’appalto, pena l’esclusione degli stessi.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 24 Marzo 2011 n. 474 – Pres. Allegretta- Est. Picone– M. G.
s.r.l. (avv.ti Cairoli e Salvini, poi sostituiti dagli avv.ti Chianese, Di Trani e
Pasqualone) c. Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (avv.ti
Pappalepore e Mastropieri)
Ambiente – Rifiuti – Attività si raccolta, trasporto e conferimento – Smaltimento
finale – Collegamento.
Giurisdizione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo- Art. 133,
comma 1, lett. e) c.p.a.
La vigente normativa sui rifiuti non postula un legame necessario ed inscindibile fra
attività di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti e loro smaltimento finale, ben
potendo le distinte fasi del complessivo servizio essere svolte da imprese diverse. Ciò
perché, in primo luogo si tratta di operazioni del tutto autonome fra loro, ed in
secondo luogo perché non è pensabile (a causa della carenza di un sufficiente numero
di aree idonee) imporre a ciascuna impresa operante nel settore di possedere una
propria autonoma discarica o un proprio impianto di smaltimento finale. Pertanto, il
servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti presuppone quasi di necessità
che l’operazione finale (lo smaltimento) sia appannaggio di un soggetto diverso
rispetto a quello che svolge le fasi antecedenti. Ne consegue che, in relazione ad
affidamenti ad imprese terze, titolari di impianti a ciò autorizzati, non è possibile
parlare di subappalto o di avvalimento in senso stretto, poiché il risultato che
l’Amministrazione persegue è semplicemente quello di essere certa che lo smaltimento
finale dei rifiuti sanitari avvenga secundum legem.
95
Le controversie sulla corretta esecuzione del contratto, che non riguardino il
procedimento pubblicistico di selezione dell’appaltatore, né attengano a
provvedimenti comunque posti in essere dalla stazione appaltante nell’esercizio di
poteri autoritativi, restano estranee alla sfera di giurisdizione esclusiva che spetta al
giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del d. lgs. n. 163 del 2006, oggi sostituito
dall’art. 133, primo comma – lett. e), cod. proc. amm.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 Marzo 2011, n. 475 – Pres. Allegretta – Est. Picone – C.
C.C. – R.A. & C. s.a.s.(Avv. Galli) c. Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali
Riuniti di Foggia (Avv. Pappalepore).
Processo Amministrativo – Legittimazione a ricorrere – Associazione temporanea
di imprese.
Contratti pubblici - Gara d’appalto – Serietà dell’offerta – Possibilità di ribassare
la percentuale dell’utile.
Contratti pubblici – Gara d’appalto - Verifica dell’anomalia dell’offerta –
Procedimento – Finalità.
Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità avente ad oggetto un ricorso
proposto dalla sola mandataria di un’a.t.i. costituenda, dal momento che, anche prima
della costituzione dell’associazione temporanea d’imprese e del conferimento della
rappresentanza alla capogruppo mandataria, ciascuna impresa del raggruppamento è
legittimata a proporre ricorso contro le determinazioni che provochino una lesione di
propri interessi.
Nelle gare d’appalto è possibile ribassare la percentuale dell’utile, restando escluso
che un’impresa possa proporre un’offerta economica sguarnita da qualsiasi
previsione di utile, né è possibile fissare una quota rigida di utile al di sotto della
quale la proposta del concorrente debba considerarsi per definizione incongrua,
assumendo, invece, rilievo, la circostanza che l’offerta di riveli seria e, cioè, non
animata dall’intenzione di trarre lucro dal futuro inadempimento delle obbligazioni
contrattuali.
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, non ha per oggetto la ricerca di
singole e specifiche inesattezze dell’offerta economica e, deve, invece, mirare ad
accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile. Ne deriva che,
la presenza nella fase del contraddittorio successivo, di eventuali significativi elementi
di novità e di difformità rispetto alla prima giustificazione non si traduce
automaticamente in un’inammissibile modifica dell’offerta originaria, dovendosi in
proposito distinguere tra contenuto essenziale dell’offerta e parametri dimostrativi
della sua affidabilità e rimuneratività.
96
Tar Puglia, Bari, Sez. I 24 marzo 2011, n. 477- Pres. Allegretta - Est. Adamo – N.N.
(avv. Bruno) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari ).
Pubblico impiego – Provvedimenti di avanzamento di carriera – Natura – Dovere
di provvedere dell’Amministrazione.
Le posizioni soggettive inerenti i provvedimenti di avanzamento di carriera hanno
natura di interesse legittimo e non, invece, di diritto soggettivo, rientrando tra i
provvedimenti di “status” dei pubblici dipendenti adottati nel prevalente interesse
dell'Amministrazione; ne deriva che, la pretesa della retrodatazione della nomina ha
consistenza di interesse legittimo ed è soggetta al relativo regime processuale. Di
conseguenza, l’Amministrazione non ha alcun dovere di provvedere per effettuare
modifiche di trattamenti già effettuati e divenuti inoppugnabili.
Tar Puglia, Bari, Sez I, 24 marzo 2011 n 478 – Pres. Allegretta – Est. Picone – M. srl
(avv.ti Mescia) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le
Province di Bari e Foggia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari) e Comune di
Chieuti (n.c.).
Conferenza di servizi – Funzione – Alternatività della diversa manifestazione di
volontà dell'Amministrazione – Legittimità.
Conferenza di servizi – Natura – Modalità di funzionamento – Semplificazione e
accelerazione dell’azione amministrativa.
Beni culturali – Beni paesaggistici – Impianti eolici – Autorizzazione unica Sopraintendenza- Competenza.
La conferenza di servizi costituisce una modalità di semplificazione ed accelerazione
del procedimento, rispetto alla quale il rilascio del singolo assenso o nulla-osta da
parte dell’Amministrazione competente rappresenta una possibile e legittima
alternativa, ben potendo la volontà di ciascun ente essere manifestata anche in forma
tacita ovvero non contestuale: da ciò deriva la piena legittimità dell’espressione della
volontà di un’Amministrazione attraverso la trasmissione del proprio avviso positivo
(o atto di assenso) determinatosi al di fuori della conferenza di servizi.
La conferenza di servizi non ha natura di organo collegiale che funziona secondo il
metodo deliberativo della discussione e deliberazione, ma è essenzialmente un luogo
per l’acquisizione dell’assenso delle Amministrazioni o degli organi coinvolti
nell’istruttoria interessati ad un procedimento. Essa dunque opera con scopi di
semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa, mirando all’acquisizione
in un contesto unitario ed accelerato di tutte le valutazioni e pareri necessari per
l’adozione di un determinato provvedimento.
La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio è, ex art 159 d.lgs
42/2004, titolare di un potere di annullamento strettamente correlato alla verifica del
97
rispetto delle prescrizioni di tutela del paesaggio, ma non può dilatarne l'esercizio senza incorrere in sviamento nell'utilizzo del potere assegnatole- al punto da ingerirsi
in aspetti procedurali che esulano dalle sue competenze, come nel caso del
procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12
del d. lgs. n. 387 del 2003, per la costruzione ed esercizio di impianti eolici.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 Marzo 2011, n. 480 – Presidente Allegretta – Est. Picone –
B.P.B. s.c.p.a. (avv.Nitti) c. Provincia di Barletta Andria Trani (n.c.).
Processo Amministrativo – Ricorso per motivi aggiunti – Finalità in materia di
appalti pubblici.
Ai sensi dell’art. 245, comma 2 septies del d.lgs. 163 del 2006, i nuovi atti avverso
la medesima procedura devono essere impugnati con la proposizione di un ricorso
per motivi aggiunti. Tale previsione risponde all’esigenza di accelerazione e
concentrazione del contenzioso in materia di appalti pubblici, in assonanza con i
principi espressi nella Direttiva 77/2006/CE, mirando in particolare a evitare
impugnative differite nel tempo che possano rallentare la definizione di questioni
insorte e dare luogo a pronunce giurisdizionali confliggenti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 marzo 2011, n. 481 – Pres. Allegretta – Est. Picone– V. A.
(avv. Di Ruberto) c. Comune di Foggia.
Processo amministrativo – Atti di esecuzione forzata – Pagamento di spese, diritti
ed onorari.
Non spetta al ricorrente il pagamento delle spese, diritti ed onorari calcolati con
riferimento agli atti di esecuzione forzata posti in essere prima di intraprendere la
procedura di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 29 marzo 2011, n. 515 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
L.P. (avv. Petrocelli) c. Università degli Studi di Bari (Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari)
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Rapporto di lavoro nell’ambito delle
Università – Progressione in carriera – Riconoscimento dei titoli
Non deve essere riconosciuta ai ricercatori universitari, ai fini della progressione in
carriera, l'attività svolta in qualità di “professore a contratto” , stante il carattere
tassativo dell’elencazione contenuta nell’art. 103 del D.P.R. n. 382/1980.
98
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 marzo 2011, n. 516 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – D.
G. & Co. S.r.l. (avv. Paccione) c. Provincia di Bari (avv. Loiodice), A.T.I. C. s.r.l. – P.
S.r.l. (avv.ti Loiodice e Pinto).
Contratti pubblici – Bando di gara – Impugnazione – Imparzialità e
indipendenza dei componenti della Commissione di gara.
In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
l’esercizio della discrezionalità tecnica valutativa è necessariamente correlato alla
prescrizione di cui all’art. 84, co. 4, d.lg. n. 163 del 2006, che impedisce la
partecipazione alla commissione esaminatrice di soggetti che, nell’interesse proprio o
privato di alcuna delle imprese concorrenti, abbiano assunto o possano assumere
compiti di progettazione, di esecuzione o di direzione relativamente ai lavori oggetto
della procedura di gara.
Tar Puglia, Bari, Sez I, 31 marzo 2011 n 517 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
C.Q.(avv.ti Castellano, Orlando e Bello) c. Comune di Mola di Bari (avv. Profeta).
Edilizia popolare ed economica – Assegnazione alloggi – Competenza dei comuni.
Edilizia popolare ed economica – Assegnazione alloggi – Priorità – Requisiti.
Ai sensi dell’art. 11 legge Regione Puglia 15 dicembre 2000, n. 25, competono ai
Comuni le funzioni relative all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ivi comprese le relative procedure concorsuali, gli atti di annullamento
dell’assegnazione e decadenza da questa
Al fine di beneficiare della priorità nell'assegnazione di alloggi di edilizia
convenzionata non è sufficiente la dichiarazione del mero intento di costituire un
nuovo nucleo familiare, tant’è che si richiede l’autocertificazione ai sensi dell’art. 47
d.p.r. n. 445/2000 dell’appartenenza ad un nuovo nucleo familiare ancorché non
ancora costituito, ma che, in base a fatti a conoscenza del dichiarante, si sarebbe
costituito entro l’anno. Cosicché la mancata verificazione dell’evento fa venir meno la
veridicità della dichiarazione che quell’evento ha attestato doversi verificare. Ne
consegue che è certamente legittima la sanzione della decadenza dal beneficio
conseguito in base a quella dichiarazione, peraltro espressamente subordinata alla
dichiarata scienza della sanzione stessa.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 31 marzo 2011, n.527- Pres. Allegretta – Est. Cocomile - D. P.
R.(Avv.ti Carbonara e Falagario) c. Ministero della Difesa (Avvocatura distrettuale
dello Stato di Bari)
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Forze Armate – Provvedimenti di
trasferimento dei dipendenti - Disciplina.
Procsso Amministrativo - Ricorso per motivi aggiunti – Ammissibilità 99
Tardività.
I provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono
sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla l. 7
agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto
l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è
prevalente su altri eventuali interessi del militare.
Il ricorso contenente motivi aggiunti è inammissibile, poiché tardivo, ove contenga
nuove censure avverso l'originario provvedimento, gravato con ricorso introduttivo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 31 marzo 2011, n. 528 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
D.R. (avv.ti Carbonara e Falagario) C. Ministero della difesa - DGPM, Corpo del
Genio Aereonautico dell'A.M., Reparto Infrastrutture del Comando Logistico
dell'A.M. e Comando16° Reparto Genio Campale dell'A.M.
Lavoro alle dipendenze delle P.A. - Mobbing – Risarcimento del danno - Onere
della prova
La domanda di risarcimento del danno per mobbing avanzata dal dipendente va
respinta, in applicazione del principio dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., oggi
ribadito dall’art. 64 cod. proc. amm., non solo qualora questi non fornisca la prova,
anche per testimoni, dell'intento e del carattere unitariamente persecutorio e
discriminante delle condotte poste in essere dalla P.A. datrice di lavoro, ma anche nel
caso in cui la stessa aministrazione dimostri in giudizio che vi è una ragionevole e
alternativa spiegazione ai suoi comportamenti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 31 marzo 2011, n. 530 - Pres. C. Allegretta - Est. F. Cocomile
- M. S. (avv. L. Lembo) c. Comune di Foggia
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Adempimento della
PA al giudicato dell'AGO - Ottemperanza delle pronunce sul risarcimento del
danno per mancata esecuzione del giudicato – Esperibilità.
La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, rientrando nella categoria di
decisioni ottemperabili ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c) c.p.a., legittima chi vi abbia
interesse all’esperimento del giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice
amministrativo, il quale – in questa sede e per l’ipotesi di persistente inadempienza
della Pubblica Amministrazione oltre il termine assegnatole – può provvedere alla
nomina di un commissario ad acta affinché dia corso all’integrale esecuzione in luogo
e vece dell’Amministrazione.
IIª SEZIONE
100
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011, n. 447 – Pres. Urbano – Est. Ravasio – F.L.
(avv.ti Prosperetti, Lattanzio e Tomassetti) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti
Prudente e Saracino), Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, S.F.
(avv.ti Caputi Jambrenghi, Mastroviti e Sanino).
Concorsi a pubblici impieghi – Concorso per il conferimento del posto di
professore ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia – Valutazione dei
titoli posseduti – Funzione del ricercatore.
Concorsi a pubblici impieghi – Concorso per il conferimento del posto di
professore ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia – Valutazione dei
titoli posseduti – Superiorità del professore associato rispetto al ricercatore
confermato.
Il d.P.R. n. 382/80 assegna ai ricercatori compiti integrativi di assistenza nello
svolgimento dell’attività didattica e scientifica, escludendo ogni loro diretta
responsabilità collegata alla funzione docente. Essi, nondimeno possono essere
affidatari di incarichi d’insegnamento ai sensi dell’art. 12 della l. n. 341/90, la cui
ratio è essenzialmente quella di consentire all’ateneo di far fronte ad esigenze
momentanee, determinate per lo più da assenze o, verosimilmente, dall’interesse ad
attivare un corso di durata limitata. L’art. 12 della l. n. 241/90, comunque, non incide
minimamente sullo status giuridico dei ricercatori confermati, di guisa che l’eventuale
svolgimento dei compiti di docenza non li equipara ai professori incaricati e associati,
neppure agli “assistenti di ruolo ad esaurimento” ovvero ai “tecnici laureati” in
possesso dei requisiti di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 382/80. I ricercatori confermati,
coerentemente, non hanno titolo, secondo quanto previsto dall’art. 50 del d.P.R. n.
382/80, ad essere inquadrati quali professori associati previo giudizio d’idoneità, né a
partecipare ai consigli dei corsi di laurea nel quale svolgono la loro attività.
Lo status giuridico dei ricercatori confermati e quello dei professori associati
indubbiamente colloca questi ultimi ad un livello superiore quanto allo svolgimento
dell’attività didattica, di guisa che è d’obbligo presumere che l’attività didattica di un
professore associato abbia un valore intrinseco superiore. Tale superiorità presunta
non può essere sovvertita sol perché un ricercatore sia stato in concreto unico
affidatario di un corso, giacché si parla di due figure professionali diverse, l’una
deputata per definizione all’insegnamento, l’altra alla ricerca. Inoltre, la circostanza
che il professore associato sia chiamato, in concreto, ad affiancare un professore di
ruolo o che insegni nell’ambito di una scuola di specializzazione non significa che egli
non abbia la responsabilità dell’insegnamento del singolo modulo o del corso che gli
viene affidato.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011, n.451- Pres. Urbano – Est. Ravasio – Ente
C.P. e E.P. (avv. ti Caputi Jambrenghi e Muscatello) c. Regione Puglia
101
Risarcimento del danno – Responsabilità extracontrattuale – Onere probatorio –
Giurisdizione del giudice amministrativo.
Risarcimento del danno – Responsabilità precontrattuale – Interesse negativo.
Risarcimento del danno – Responsabilità contrattuale – Limiti – Giurisdizione
del giudice ordinario.
Nel caso in cui venga indetta dalla Regione una selezione per l’utilizzazione di risorse
finanziarie stanziate dallo Stato o dal FSE per attività rientranti nell’ambito di un
Programma Operativo Regionale e, alla approvazione della graduatoria dei progetti
ammissibili al finanziamento, non segua la stipula della convenzione tra la Regione e i
soggetti aggiudicatari della stessa, questi possono far valere innanzi al Giudice
Amministrativo l’azione di responsabilità extracontrattuale ex artt. 1337 e/o 2043 c.c.
connessa alla lesione del loro interesse legittimo. Devono, però, fornire la
dimostrazione del quantum del danno e del nesso di causalità tra il danno
asseritamente patito e l’annullamento della graduatoria (ex art. 2697 c.c.).
Nel caso in cui venga indetta dalla Regione una selezione per l’utilizzazione di risorse
finanziarie stanziate dallo Stato o dal FSE per attività rientranti nell’ambito di un
Programma Operativo Regionale e alla approvazione della graduatoria dei progetti
ammissibili al finanziamento non segua la stipula della convenzione tra la Regione e i
soggetti aggiudicatari della stessa, il risarcimento del c.d. interesse negativo è l'unica
voce di danno riconoscibile a titolo di responsabilità precontrattuale per i danni
correlati alla partecipazione di una trattativa che poi non è andata a buon fine.
Nel caso in cui venga indetta dalla Regione una selezione per l’utilizzazione di risorse
finanziarie stanziate dallo Stato o dal FSE per attività rientranti nell’ambito di un
Programma Operativo Regionale e, alla approvazione della graduatoria dei progetti
ammissibili al finanziamento, non faccia seguito la somministrazione dei fondi
assegnati, la eventuale responsabilità contrattuale della Regione dovrebbe essere fatta
valere unicamente innanzi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria a tutela del diritto
soggettivo leso. La stessa, dunque, può essere esperita nel sol caso in cui la Regione
non abbia annullato la graduatoria dei progetti ammissibili e si sia assunta l’obbligo
di somministrare i rispettivi fondi. Il ricorrente, in tale sede, può aspirare ad un
risarcimento commisurato all’importo dei fondi inizialmente assegnatigli.
Tar Puglia, Bari, sez. II, 22 marzo 2011, n. 453 – Pres. Urbano – Est. Ravasio – E. P.
C. P. E. P. (avv.ti Caputi Jambrenghi e Muscatello) c. Regione Puglia
Accordi – Accordi sostitutivi – Convenzione di finanziamento - Giurisdizione
esclusiva giudice amministrativo – Materie.
102
Una convenzione con la quale si accorda un finanziamento, disciplinando i rispettivi
obblighi delle parti, non può considerarsi sostituiva di un provvedimento
amministrativo, poiché, a monte della stessa, vi è stata una procedura selettiva a
mezzo della quale sono stati individuati i soggetti meritevoli di finanziamento nonché i
progetti formativi. Essa non costituisce, pertanto accordo ex art. 11 legge 241/1990 e,
inoltre, esula dalle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011, n. 456 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - M. L.
(avv. Masi) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Pappalepore)
Edilizia e urbanistica - Piano attuativo - Necessità - Limite
La necessità della preventiva approvazione di un piano attuativo imposta dallo
strumento urbanistico generale può considerarsi superata allorquando l’area
interessata risulti completamente urbanizzata. Sicché, tale principio non può trovare
applicazione in presenza di edificazione disomogenea ed, in particolare, di comparti
rimasti pressoché inedificati, quantomeno a scopi residenziali.
Tar Puglia, Bari, sez. II, 22 marzo 2011, n.464, Pres. Urbano- Est. Ravasio –S.M. (avv.
Fasano) c. Regione Puglia (avv. Clarizio)
Giurisdizione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Limiti – Incarichi
dirgenziali – Giurisdizione del giudice ordinario.
Il Giudice Amministrativo ha giurisdizione per le procedure concorsuali caratterizzate
da un’attività di comparazione che sfocia in una scelta-graduatoria. La procedura
selettiva di valutazione dei titoli e del colloquio per il conferimento di incarichi
dirigenziali non ha natura comparativa, cioè non sfocia in una graduatoria finale di
merito bensì accerta le sole competenze acquisite dai candidati nel corso delle loro
esperienze maturate e la loro idoneità a svolgere incarichi dirigenziali. Pertanto, non
può essere derogata la competenza del giudice ordinario concernente le controversie
sul conferimento di incarichi dirigenziali, rilevandosi il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011, n. 465 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - P.T.
(avv. Angiuli) c. Regione Puglia (avv. Clarizio)
Giurisdizione - Giurisdizione ordinaria – Sussistenza - Direttore generale di
azienda sanitaria - Provvedimento di esclusione.
103
Le controversie aventi ad oggetto procedure di inclusione / esclusione di un candidato
dall’elenco degli aspiranti ad un incarico di direttore generale di azienda ospedaliera
sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, non venendo in considerazione
l’esercizio di discrezionalità amministrativa, né tale procedura assume i caratteri di
procedura concorsuale per l’assunzione, essendo assente il carattere essenziale della
indicazione di una scelta-graduatoria.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011 n. 448 – Pres. Urbano – Est. Ravasio – S.L. e
S.T. (avv. Abbattista) c. Comune di Terlizzi (avv. Vendola).
Edilizia ed urbanistica – Opere abusive - Vincoli di inedificabilità assoluta Condono – Inammissibilità.
Edilizia ed urbanistica – Opere abusive - Area soggetta a vincoli - Condono –
Silenzio assenso – Incompatibilità.
I vincoli di inedificabilità assoluta, ovvero quelli sorti prima della realizzazione delle
opere abusive, ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985 ostano a priori alla condonabilità di un
manufatto abusivo, al contrario di quelli sorti in epoca successiva, per i quali la
presenza del vincolo implica che l’autorità preposta alla tutela del medesimo deve
emettere il proprio parere, che solo se negativo potrà giustificare il divieto di
condono.
Qualora le opere di edilizia siano realizzate in zone soggette a vincolo, non trova
applicazione l’ipotesi di silenzio assenso sulla domanda di condono, la quale è
suscettibile di perfezionarsi solo ove le opere abusive oggetto di condono non
insistano su aree vincolate.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 marzo 2011, n. 403 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi –
R.R, S.C, ( avv.ti Cafiero e Cicco) c. Comune di Barletta (avv. ti Cuocci e Palmiotti).
Principi dell'azione amministrativa - Principio di legittimo affidamento.
È illegittimo il provvedimento con cui il Comune sanziona la cessione di un alloggio
di proprietà superficiaria nella zona per l'Edilizia Economica e Popolare a prezzo
superiore a quello in seguito determinato dal medesimo Comune, se interviene dopo
quattro anni dalla cessione, costituendo esso un grave vulnus del legittimo
affidamento ingenerato nel cedente di buona fede.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 marzo 2011, n. 405 – Pres. Urbano – Est. Urbano – P.L.
(avv. Dodaro) c. Provincia di Bari (avv.ti Dipierro e Minucci).
104
Giustizia amministrativa – Edilizia e urbanistica – Decreto d’esproprio – Notifica
irregolare – Effetti.
L’eventuale vizio di notifica non incide sulla legittimità dei provvedimenti
espropriativi, non costituendo la notificazione atto perfezionativo del procedimento di
esproprio; ne consegue che l’eventuale vizio non invalida l’atto di espropriazione, ma
se mai può solo incidere sulla decorrenza del termine per l’impugnazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 marzo 2011, n. 407- Pres. Urbano - Est. Mangialardi – P.
P. F. M. C. (avv. Paccione) c. Comune di Bari (avv. Farnelli).
Edilizia ed urbanistica – Legge n. 10/77 – Contributo concessorio – Esenzione.
Non è legittimo il diniego dell’Amministrazione di restituzione del contributo versato
per il rilascio di concessione edilizia chiesta per la realizzazione di un edificio da
destinare al culto od attività similari, dovendo, in tal caso, essere applicata la
esenzione, di cui all’art. 9 lettera f) della legge n. 10 /1977, prevista per la
realizzazione di opere di interesse generale, tali dovendosi considerare tutti gli edifici
direttamente destinati alla fruizione della collettività dei fedeli indipendentemente da
ogni denominazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 marzo 2011, n. 404 – Pres. Est. Urbano – A. C., (avv.
Clarizio) c. Provincia di Bari (avv.ti Dipierro e Minucci), Enel s.p.a. (avv.ti Libratti
Tanzariello e Zingrillo).
Edilizia e urbanistica – Espropriazioni – Decreto di autorizzazione per la
realizzazione di elettrodotti – Apposizione dei termini.
Ai sensi dell’art. 9, commi 8 e 9, d.P.R. n. 342/1965 e dell’art. 113 TU n. 1775/1933,
in aderenza alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, i decreti di autorizzazione
provvisoria a realizzare gli elettrodotti da parte dell’Enel hanno efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità implicita oltre che di indifferibilità e urgenza. Ne
consegue che tali autorizzazioni devono contenere l’indicazione dei termini di inizio e
completamento della procedura espropriativa e dei lavori così come prescritto dall’art
13 della l. n. 2359/1865.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 marzo 2011, n.406 – Pres. Urbano – Est. Mangialardi – I.
C. (avv. Di Modugno) c. Regione Puglia (avv. Liberti)
105
Tutela cautelare – Presupposti.
Il provvedimento giurisdizionale di annullamento del diniego di prosecuzione
dell’attività di cava non costituisce oggetto di un’attività doverosa della P.A., per la
quale, trattandosi di attività discrezionale, resta impregiudicata la possibilità di
rinnovare le proprie valutazioni.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 22 marzo 2011, n. 449 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - D.N.
(avv. Scattarelli) c. Ordine dei Farmacisti di Bari (avv. Di Gioia), Azienda AUSL Ba/4
(avv. Digirolamo), C.E., C.C., P.P., R.A., S.E., G.G. (avv. Loiodice), Codacons Onlus
(n. c.) (avv.ti Amato, Gallo).
Servizi pubblici – l. r. Puglia 22 luglio 1998, n. 19 – Art. 6 – Ambito applicativo.
Servizi pubblici - l. r. Puglia 22 luglio 1998, n. 19 - Direttiva 93/104/CE.
Ai sensi dell’art. 6 della l. r. Puglia 22 luglio 1998, n. 19, il servizio notturno delle
farmacie deve essere garantito da un numero fisso di esercizi aperti e non minimo. Al
terzo comma è stabilito, invece, che il servizio deve essere svolto a turno tra tutte le
farmacie che si sono rese disponibili a tale scopo; l’apertura notturna, costituendo
una deroga al principio di cui all’art. 2 l.r. 19/’98 - secondo il quale le farmacie
devono essere aperte al pubblico non più di otto ore al giorno -, si giustifica solo per
il fatto che le farmacie espletano un servizio pubblico e, pertanto, é ammissibile e
legittima solo nei limiti dello stretto necessario per assicurare tale servizio.
Le esigenze dei titolari di farmacie di espletare liberamente il servizio nell’esercizio di
una attività economica e degli utenti di disporre di un efficiente servizio di farmacie
notturne si scontrano con la necessità di salvaguardare i diritti dei lavoratori,
dipendenti delle farmacie, che potrebbero essere messi a rischio. A questo proposito,
la l. r. Puglia 22 luglio 1998, n. 19, limitando l’esercizio notturno a quanto
strettamente necessario per assicurare tale servizio, è conforme ai principi comunitari
dettati in materia dalla Direttiva 93/104/CE, che richiede l’adozione di particolari
misure di protezione, adattate alla natura del lavoro.
106
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 374 – Pres. Morea – Est. Pasca – F.P. (avv.
Petrarota) c. Ministero dell’interno (Avv. Stato).
Processo amministrativo – Spese giudiziali – Nei giudizi promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali – Rimborso da parte dell’Amministrazione
di appartenenza – Presupposti.
Processo amministrativo – Spese giudiziali – Rimborso delle spese giudiziali da
parte dell’Amministrazione di appartenenza – Presupposti – Connessione
oggettiva e diretta – Connessione soggettiva e indiretta – Nozione.
Ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997 convertito in l. n. 135/1997, le spese legali
relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei
confronti di dipendenti di Amministrazioni statali sono rimborsate da queste ultime,
nei limiti della congruità ritenuta dall’Avvocatura dello Stato, allorché ricorrano due
presupposti: l’attinenza, oggettiva e diretta ovvero soggettiva e indiretta, dei fatti e
degli atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi
istituzionali; l’esistenza di una sentenza o di un provvedimento giurisdizionale che
escluda la loro responsabilità.
Ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale ex art. 18 del d.l. n. 67/1997,
convertito in l. n. 135/1997, il criterio di collegamento richiesto tra i fatti e gli atti
connessi e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali è di
tipo oggettivo e diretto, allorché la connessione intercorra tra i fatti e i compiti di
servizio, ovvero soggettivo e indiretto, allorché la posizione e l’attività lavorativa del
dipendente pubblico costituisca la causa del suo coinvolgimento nella vicenda
antigiuridica di cui trattasi.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 375 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.&V.
s.r.l. (avv.ti Bagnoli, Fenuta) c. Comune di Manfredonia (avv.ti D’Ambrosio, Totaro).
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Destinazione alberghiera – Mutamento della destinazione ex art. 9,
comma 4, l.r. Puglia n. 39/1979 – Cancellazione del vincolo di destinazione –
Parere favorevole della Regione – Condizione – Restituzione del contributo
erogato – Sussiste.
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Destinazione alberghiera – Mutamento della destinazione –
Cancellazione del vincolo di destinazione – Presupposto: prova dell’avvenuta
restituzione del contributo – Sussiste.
107
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Istanza di rilascio – Obbligo del Comune di provvedere – Sussiste
– Differimento a momento futuro e incerto (approvazione Pug) – Illegittimità.
L’art. 9, comma 4, della l.r. Puglia n. 39/1979, e successive modificazioni, condiziona
il parere favorevole della Regione al mutamento della destinazione d’uso e alla
cancellazione del vincolo di destinazione alberghiera alla integrale restituzione del
contributo erogato in ragione della destinazione a struttura alberghiera. Il parere
intervenuto in assenza della restituzione delle somme percepite è da ritenersi tamquam
non esset.
La prova dell’avvenuta restituzione del contributo erogato costituisce presupposto per
il perfezionamento e l’efficacia della cancellazione del vincolo di destinazione
alberghiera e per il conseguente cambio di destinazione d’uso con rilascio
dell’autorizzazione a demolire e ricostruire.
È illegittimo il provvedimento del Consiglio comunale che differisca l’obbligo di
provvedere su un’istanza di concessione edilizia al momento futuro ed incerto della
definizione e approvazione del Pug in itinere.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 376 – Pres. Morea – Est. Pasca – G.C. e
D.L. (avv. Gramatica) c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv.
Stato).
Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione
alla classe successiva – Accertamento di disturbi specifici dell’apprendimento –
Irrilevanza.
Deve considerarsi legittima la mancata ammissione di un alunno alla classe
successiva determinata da una serie numerosa di insufficienze, anche gravi, nelle
varie discipline, a nulla rilevando la circostanza che, solo dopo il giudizio di non
ammissione, i genitori abbiano fatto ricorso ad un consulto medico, con conseguente
diagnosi di dislessia - DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 378 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.M. e
altri (avv.ti De Grandis, Marzocco) c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca, USR - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ed altri (Avv. Stato).
Istruzione pubblica – In genere – Alunni disabili – Attribuzione insegnante di
sostegno – Determinazione delle ore di sostegno – Competenza esclusiva della Asl
– Effetti – Discrezionalità dell’Amministrazione scolastica – Non sussiste.
Spetta esclusivamente ed unicamente alla Asl determinare e specificare il contenuto
108
della prestazione di sostegno o assistenziale da effettuare a favore del disabile, non
sussistendo, in merito, alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione.
Quest’ultima è tenuta ad erogare esattamente al disabile il livello di intervento
terapeutico e assistenziale indicato dalla Asl, configurandosi come secondario e
recessivo ogni altro interesse inerente gli aspetti organizzativi dell’attività scolastica,
ivi comprese eventuali esigenze di bilancio.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 383 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.F. (avv.
Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – In genere – Natura
conformativa e non espropriativa – Conseguenza.
Il vincolo che importa una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa
privata o promiscua pubblico-privata, che non comporti necessariamente interventi ad
iniziativa esclusiva pubblica e quindi sia attuabile anche dal soggetto privato e senza
necessità di previa ablazione del bene, ha natura meramente conformativa, sicché non
sussiste
la
decadenza
quinquennale
e,
conseguentemente,
l’obbligo
dell’amministrazione di procedere alla riqualificazione dell’area (nel caso di specie il
collegio ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si è impugnato
il silenzio serbato dall’amministrazione sulla diffida, notificata dal ricorrente, volta ad
ottenere la riqualificazione urbanistica dei suoli di proprietà).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 385 – Pres. Morea – Est. Pasca – G.C.D. e
altri (avv. Goffredo) c. Agea (Avv. Stato), Regione Puglia (n.c.), Soc. coop. A.d.M.
Arl-Coam (n.c.).
Unione Europea – Politica commerciale comune – Latte (quote latte) – Prelievo
supplementare – Finalità sanzionatoria – Esclusione.
Unione Europea – Politica commerciale comune – Latte (quote latte) – D.l. n. 49
del 2003 – Entrata in vigore in data 31 marzo 2003 – Applicabilità – A decorrere
dalla data del 1 aprile 2003.
Unione Europea – Politica commerciale comune – Latte (quote latte) – D.l. n. 157
del 2004 – Compatibilità con la disciplina comunitaria.
La finalità del prelievo supplementare è quella di conseguire una situazione di
equilibrio tra la domanda e l'offerta, al fine di evitare – limitando la produzione –
eccedenze strutturali e alterazioni nei rapporti di mercato. Va dunque esclusa
qualsivoglia finalità o natura sanzionatoria del prelievo supplementare.
Il d.l. n. 49 del 2003, convertito in l. n. 119 del 2003, ai sensi dell'art. 16 del medesimo
109
decreto, è entrato in vigore in data 31 marzo 2003, risultando, quindi, applicabile già
dal 1° aprile 2003, dies a quo della campagna lattiero – casearia.
Il d.l. n. 157 del 2004 è perfettamente compatibile e coerente rispetto alla disciplina
comunitaria, tenuto conto dell'ambito di discrezionalità riservato agli Stati membri
dall'art. 13, comma 1, regolamento CE n. 1788 del 2003, così come integrato dall'art.
16 del successivo regolamento CE n. 595 del 2004.
(Cfr., in senso sostanzialmente conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentt. n. 386-387388-389 del 03/03/2011).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 3 marzo 2011, n. 395 – Pres. Morea – Est. Pasca – R.M. s.r.l.
(avv. De Vitto) c. Regione Puglia (avv. Bucci), Comune di Apricena (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Procedimento di modifica –
Variazione della destinazione di area – Valutazione delle N.t.a. – Necessità –
Valutazione della situazione geomorfologica del territorio – Necessità.
È illegittima la delibera di approvazione del piano regolatore generale (c.d. Prg) con
cui la Regione assegna ad alcuni terreni una destinazione urbanistica difforme
rispetto alle pregresse previsioni nel caso in cui tale modifica non tenga conto, né
della particolare conformazione normativa impressa alle singole aree dalle norme
tecniche di attuazione (c.d. N.t.a.) annesse ai rispettivi strumenti urbanistici generali,
né della situazione geomorfologica del territorio.
(Cfr., in senso sostanzialmente conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentt. n. 390-391392-393-394-396-397-398-399 del 03 marzo 2011).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 427 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.
s.r.l. (avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Testini).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – In genere – Area priva di
qualificazione urbanistica – Procedimento di ritipizzazione ex l.r. Puglia n.
20/2001 – Obbligo del Comune di terminare il segmento procedimentale di
propria competenza – Sussiste – Istanza di ritipizzazione – Silenzio-rifiuto –
Illegittimità.
Laddove la natura complessa dell’attività di formazione dello strumento urbanistico
generale richieda il consenso di più Amministrazioni, l’autorità comunale è comunque
obbligata a terminare il segmento di propria competenza entro il termine codificato
dalla l.r. Puglia n. 20/2001 la quale disciplina il procedimento di formazione del Pug
in tutte le sue diverse fasi, dettando precise scansioni temporali, in linea con il
generale obbligo di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 l. n. 241/90 e s.m.
110
E’ pertanto illegittimo il silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione comunale sulla
domanda di ritipizzazione urbanistica concernente un’area ancora priva di
qualificazione, onde il potere del G.A. di condannare il Comune a provvedere,
mediante deliberazione del Consiglio comunale, alla adozione del Pug, fermo
l’obbligo di dar corso alle successive fasi di copianificazione di cui alla medesima
legge regionale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 428 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
V.L.M. (avv.ti Giornetti, Di Staso) c. Comune di Zapponeta (n.c.), Capitaneria di porto
di Manfredonia (n.c.).
Demanio e beni pubblici – Beni demaniali – Concessioni edilizie – Annullamento
in autotutela – Delimitazione delle zone demaniali – Necessità – Mancanza –
Illegittimità dell’ordinanza di sgombero.
Il provvedimento di accertamento dei confini delle zone del demanio marittimo,
previsto dall'art. 32 cod. nav. e dall'art. 58 del relativo regolamento, costituisce
indispensabile presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela avverso le
concessioni edilizie rilasciate sulle zone medesime. Ne consegue che, qualora il
relativo procedimento risulti avviato ma non concluso, l’Amministrazione comunale
non può legittimamente procedere allo sgombero dell’area, a nulla rilevando i
precedenti rilievi celerimetrici effettuati.
Tar Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 429 – Pres. Morea – Est. Giansante – F.B. e F.A.
(avv.ti Colasuonno, Fuzio) c. Comune di Andria (avv.ti Di Bari, De Candia).
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Emesso in
pendenza di un sequestro penale sul manufatto – Legittimità.
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Descrizione
precisa della superficie occupata e dell'area di sedime da confiscare – Necessità –
Esclusione.
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Pertinenza urbanistica (anche per i parcheggi) – Nozione civilistica
e urbanistica – Differenze.
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell'obbligo delle concessioni –
Recinzioni.
111
L’esistenza del sequestro penale di un fabbricato abusivamente realizzato, non
comporta un vincolo ostativo all’adempimento di un ordine di demolizione, per via
dell’indisponibilità e/o immodificabilità dei luoghi oggetto del sequestro, potendo il
destinatario richiedere al giudice penale il dissequestro dell’immobile al fine di
ottemperare alla prescrizione demolitoria. Di conseguenza, il provvedimento con il
quale venga disposto il sequestro penale dell’immobile, non influisce sulla legittimità
dell’ordinanza di demolizione.
Nell’ambito di procedimenti sanzionatori in materia edilizia, al fine di giustificare
l’ingiunzione di demolizione di un fabbricato è necessaria, ma al contempo sufficiente,
l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al
destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente. Esula pertanto dal
contenuto tipico del provvedimento la descrizione precisa della superficie occupata e
dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata spontanea
esecuzione dell’ingiunzione demolitoria; elementi questi necessariamente afferenti,
invece, la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.
In materia urbanistica ed edilizia, la nozione di pertinenza ha peculiarità sue proprie,
che la differenziano da quella civilistica dal momento che il manufatto deve essere non
solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente
inserito al suo servizio, ma deve essere anche sfornito di autonomo valore di mercato
e dotato comunque di un volume modesto rispetto all'edificio principale, in modo da
evitare il c.d. carico, sicché gli interventi che, pur essendo accessori a quello
principale, incidono con tutta evidenza sull'assetto edilizio preesistente, determinando
un aumento del carico urbanistico, devono ritenersi sottoposti a permesso di costruire.
Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di modeste recinzioni di
fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con reti metalliche
sorrette da paletti di ferro o di legno e senza muretto di sostegno, in quanto entro tali
limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che
comprende lo ius excludendi alios, o comunque la delimitazione delle singole
proprietà di ognuno. Occorre invece il permesso di costruire quando la recinzione
determina una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi, com’è nel caso di
una recinzione costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante
rete metallica.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 432 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.L.
(avv. Lamanna) c. Ministero dell’Interno – Questura di Bari (Avv. Stato).
Armi e materie esplodenti – Licenza di porto d'armi – Rinnovo – Diniego –
Fondato su denuncia del privato all'autorità giudiziaria – Illegittimità.
Il pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta e responsabile preoccupazione
per le autorità incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e delle incolumità delle
112
persone, non solo deve essere comprovato ma richiede una adeguata valutazione non
di un singolo episodio ma anche della personalità del soggetto sospettato che possa
giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta
inaffidabilità, atteso che la mera denuncia all’Autorità giudiziaria per il reato di
danneggiamento e minacce non è circostanza che da sola possa giustificare la revoca
ovvero il diniego del porto d’armi.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 433 – Pres. Morea – Est. Giansante – E.P.
(avv. Paccione) c. Comune di Modugno (n.c.), Cond. Piazza Garibaldi n. 99 (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Permesso di costruire in sanatoria – Diniego fondato
sull’assunta proprietà condominiale dell’immobile – Accertamento della
proprietà esclusiva del singolo condomino – Illegittimità del diniego.
È illegittimo il diniego di concessione edilizia in sanatoria, opposto dal Comune
sull’assunto della proprietà condominiale del lastrico solare su cui sono state
realizzate le opere per cui si richiede il condono, allorquando il condomino
richiedente dimostri la proprietà esclusiva del lastrico stesso per effetto di atto di
compravendita che lo abilita espressamente a realizzare tutto quanto previsto dalle
vigenti norme urbanistiche, senza dover chiedere nessuna autorizzazione ai condomini
ma solo alle competenti autorità comunali.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 434 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.
s.r.l. (avv.ti Augusto, D’Addabbo) c. Regione Puglia (avv. Toma).
Autotutela – Annullamento d'ufficio – Motivazione – Ponderazione comparativa
tra interesse pubblico e privato – Necessità.
Demanio e beni pubblici – Concessioni demaniali marittime – Valutazione
comparativa ex art. 37 – Mancato rispetto dei termini di presentazione della
domanda – Illegittimità.
Atto amministrativo – Eccesso di potere – In genere – Per violazione del canone
di imparzialità – Partecipazione al procedimento di funzionari legati da rapporti
di parentela con uno dei richiedenti – Illegittimità.
L'annullamento di ufficio (di cui all'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990) presuppone
una congrua motivazione sull'interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno
dell'esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione
comparativa, che tenga anche conto dell'interesse dei destinatari dell'atto al
113
mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente
affidamento derivante dal comportamento seguito dall'amministrazione.
Nella procedura di rilascio di concessione demaniale marittima per attività turisticoricreativa, la mancata presentazione nei termini della domanda di partecipazione,
come attestato dalla certificazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto, è chiaro
sintomo di illegittimità dell’intera procedura comparativa ex art. 37 cod. nav., in
danno della par condicio dei partecipanti.
Costituisce violazione di legge, e pertanto motivo di annullamento del provvedimento
concessorio ex art. 21 octies l. n. 241 del 1990, la partecipazione al relativo
procedimento di funzionari della P.A. che siano legati da rapporti di parentela con
uno dei richiedenti, essendo in tal modo disatteso il dovere di astensione discendente
dal dettato costituzionale di cui all’art. 97 Cost., che sancisce il principio di
imparzialità della pubblica amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 435 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.N.
e L.A. (avv. Mastropasqua) c. Comune di Bisceglie (avv. Ventola).
Edilizia ed urbanistica – In genere – Vincolo cimiteriale ex art. 338 T.U. Leggi
Sanitarie r.d. n. 1265/1934 – Qualificazione – Carattere assoluto – Esclusione –
Motivi.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Ius aedificandi – Limiti – Vincolo cimiteriale ex art. 338
T.U. Leggi Sanitarie r.d. n. 1265/1934 – Zona di rispetto cimiteriale – Riduzione
per ampliamento del sepolcreto – Edifici posti all’interno della zona – Edificio
preesistente al vincolo e all’ampliamento cimiteriale – Ampliamento – In misura
inferiore al 10 per cento della volumetria complessiva – Permesso di costruire in
sanatoria – Diniego – Illegittimità.
Notificazione – Notificazione del provvedimento amministrativo – Ordinanza di
demolizione – Efficacia – Opera in comproprietà a più soggetti – Notificazione a
tutti i comproprietari – Necessità.
Il vincolo di inedificabilità ex art. 338 T.U. Leggi Sanitarie di cui al r.d. n. 1265/1934,
come modificato dall’art. 28 l. n. 166/2002, non ha carattere assoluto. Ciò deriva, per
un verso, dalla riconosciuta doppia e distinta possibilità di deroga, da parte del
Consiglio comunale, da un lato, di approvare la costruzione di nuovi cimiteri o
l'ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro
abitato; dall’altro, di ridurre la zona di rispetto cimiteriale
autorizzando
l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. Per altro verso,
deriva dalla possibilità di interventi di recupero o funzionali all’utilizzo su edifici già
esistenti all’interno della zona di rispetto, pur nel limite volumetrico stabilito nel 10%.
114
È illegittimo il diniego di condono edilizio su area posta all’interno della zona di
rispetto cimiteriale, relativo ad opera di modeste dimensioni e volume comunque
inferiore al 10% dell’intero edificio preesistente al vincolo e già esistente alla data di
ampliamento del cimitero, allorché il Comune ometta completamente di valutarne la
compatibilità con il vincolo cimiteriale, secondo le disposizioni derogatorie di cui al
settimo ed ultimo comma dell’art. 338 T.U. Leggi Sanitarie di cui al r.d. n. 1265/1934,
come modificato dall’art. 28 l. n. 166/2002.
La notifica/comunicazione costituisce una condizione legale di efficacia dell'ordinanza
di demolizione quale atto recettizio impositivo di obblighi ex art. 21 bis, l. n.
241/1990, costituendo il presupposto di operatività dell'atto nei confronti del suo
diretto destinatario. Ne consegue che, qualora l’opera interessata dall’atto
appartenga a più soggetti, l’ordinanza di demolizione è inefficace se non è stata
previamente notificata/comunicata a tutti i comproprietari.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 436 – Pres. Morea – Est. Amovilli – L.S.
s.r.l. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Comune di Canosa di Puglia (avv. Colopi), Regione
Puglia (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Motivazione – Non necessità –
Eccezioni.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Discrezionalità – Sussiste –
Insindacabilità giurisdizionale delle scelte urbanistiche – Limiti – Arbitrarietà,
irrazionalità, irragionevolezza, travisamento dei fatti.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Azzeramento della
edificabilità su aree a destinazione industriale o edificabile – Valutazione più
approfondita – Necessità – Ratio – Insorgenza di un’aspettativa qualificata.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Discrezionalità – Sussiste –
Aspettativa al mantenimento dell’assetto urbanistico – Qualificazione –
Aspettativa generica alla non reformatio in peius – Affidamento qualificato e
meritevole di tutela – Non sussiste – Onere motivazionale specifico – Sussiste.
L'Amministrazione non è tenuta ad addurre puntuali e specifiche motivazioni per
sorreggere le proprie scelte di pianificazione, con la sola eccezione di casi particolari,
quali il superamento degli standards minimi, ovvero l'esistenza in capo al privato di
aspettative giuridicamente tutelabili, rivenienti ad esempio da giudicati favorevoli o
da pregressi accordi stipulati con l'Amministrazione stessa a cui deve aggiungersi
l’ipotesi di reiterazione di vincoli a carattere espropriativo scaduti.
Le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio possono formare oggetto di
sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza,
115
ovvero di palese travisamento dei fatti, con la conseguenza che, in sede di previsioni
di zona del piano regolatore, la valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare, con
riferimento alle possibili destinazioni, rientra nei limiti dell’esercizio del potere
discrezionale, rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o
abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per
disparità di trattamento basato sulla comparazione con la destinazione impressa agli
immobili adiacenti.
In sede di pianificazione urbanistica è necessaria una valutazione approfondita, con
corrispondente aspettativa qualificata, anche in ipotesi di sostanziale azzeramento
della edificabilità con riferimento ad aree da lungo tempo aventi destinazione
industriale o comunque edificabile.
L’aspettativa al mantenimento del precedente assetto urbanistico, al fine di ampliare
una propria attività economica, costituisce mera aspettativa del tutto generica alla
non reformatio in peius delle destinazioni di zona, cedevole dinanzi alla
discrezionalità del potere pubblico di pianificazione urbanistica in assenza di alcun
affidamento qualificato e meritevole di tutela in grado di imporre uno specifico onere
motivazionale in capo al pianificatore comunale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 484 – Pres. Morea – Est. Pasca – L.L.
(avv.ti Clemente, Falcone) c. Comune di Peschici (n.c.), I.F.T.M (avv.ti E. e I.
Follieri).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine di proposizione del
ricorso – Decorrenza – Comunicazione e trasmissione al ricorrente – Rilevanza.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Concessione in sanatoria – Presupposti del rilascio –
Compatibilità urbanistica dell’opera – In particolare – Alle N.t.a. – Necessità –
Agli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 – Necessità.
La conoscenza dell’atto da parte del procuratore (non munito di procura speciale)
non integra prova di piena conoscenza dell’atto per la parte rappresentata ai fini del
decorso del termine decadenziale per l’impugnazione. Pertanto, in difetto di prova
della piena conoscenza dell’atto impugnato da parte del ricorrente, il dies a quo deve
individuarsi nella data in cui l’impugnato provvedimento è stato comunicato e
trasmesso al ricorrente.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria è necessario sussista la
compatibilità urbanistica dell’opera con riferimento alla normativa vigente al tempo
del rilascio del titolo, in particolare, essa deve rientrare nell’ambito degli interventi di
manutenzione ordinaria previsti dalle N.t.a. annesse al P.d.F. vigente, nonché essere
116
supportata dagli adempimenti prescritti per le zone sismiche dagli artt. 93 e 94 d.P.R.
380/2001.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 485 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.E.D.
ed altri (avv.ti Marino, A.G. e R.G. Orofino, Franchini) c. Comune di Casamassima
(n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Procedimento – Obblighi della P.A. – Valutazione
della sanabilità degli abusi – Obbligo di valutazione d’ufficio – Non sussiste.
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Procedimento sanzionatorio – Contraddittorio – Comunicazione
avvio procedimento – Non necessità – Ratio – Specificità del procedimento –
Equipollenza del provvedimento di sospensione dei lavori.
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Ordine di demolizione – Presupposti – Precarietà dell’opera –
Valutazione della destinazione d’uso transitoria e temporanea – Necessità.
Nel procedimento finalizzato al rilascio del condono edilizio, non sussiste l’obbligo
della P.A. di valutazione preventiva d’ufficio della sanabilità degli abusi, essendo
all’uopo necessario un’apposita istanza di parte.
Non è applicabile al procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi la normativa in
tema di contradditorio e partecipazione delineata dalla l. n. 241/1990, ed in
particolare l’art. 7 della stessa, considerata da un lato la specificità del procedimento
edilizio sanzionatorio, esaustivamente definito in tutte le sue fasi, e dall’altro la
riconosciuta equipollenza del provvedimento di sospensione dei lavori rispetto alla
comunicazione di cui all’art. 7 della l. n. 241/90.
Nel provvedimento sanzionatorio di demolizione dell’opera edilizia costruita in
violazione con le prescrizioni dettate dal T.U. n. 380/2001, la P.A., nella valutazione
della precarietà dell’opera, deve tener conto della destinazione d’uso transitoria e
circoscritta nel tempo in quanto legata a esigenze temporanee, senza che assuma
alcun rilievo il materiale utilizzato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 489 – Pres. Morea – Est. Pasca –
Parrocchia San Filippo Neri di Barletta (avv. Cito) c. Comune di Barletta (avv.
Palmiotti).
117
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso avverso permesso di
costruire – Contestazione del quomodo dello ius aedificandi – Ricevibilità del
ricorso – Sussiste.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Difformità rispetto al progetto approvato –
Procedimento sanzionatorio – Specifica relazione e attività istruttoria su ogni
singola difformità – Necessità – Effetti – Ordine di demolizione e ripristino stato
privo del relativo richiamo – Illegittimità.
Il ricorso non è irricevibile in presenza di permesso di costruire rilasciato ai
controinteressati avente oggetto diverso rispetto al manufatto poi effettivamente
realizzato ove il petitum e la causa petendi non attengano alla contestazione dell’an
dell’esercizio dello ius aedificandi, bensì al quomodo, nonché in considerazione del
fatto che solo la compiuta definizione delle volumetrie e delle forometrie connesse
all’ultimazione del rustico dell’edificio può consentire l’esatta percezione della
lesione del diritto della parte ricorrente.
Il Dirigente dell’Ufficio tecnico, in presenza di difformità rispetto al progetto
approvato deve, in relazione ad ognuna di esse e previo supporto di specifica
relazione e attività istruttoria, verificare la possibilità o meno di sanzionabilità,
anzitutto attraverso la demolizione e la riduzione al pristino stato, misura che
costituisce la sanzione principale nel sistema normativo di riferimento. Ne consegue
che l’assenza di richiamo ad una qualsivoglia relazione istruttoria, così come
l’assenza di specifica motivazione, rendono evidente l’eccesso di potere e la violazione
di legge.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 491 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.R.
(avv. Albanese) c. Comune di Rugliano (avv. Liberti) ed altro.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In
caso di titoli edilizi rilasciati a terzi – Non può fondarsi sulla sola vicinitas
rispetto all'avversato intervento edilizio – Prova – Necessità – Richiesta di c.t.u. –
Non può supplire le carenze probatorie delle parti.
In tema di presupposti processuali delle domande di annullamento di titoli edilizi
rilasciati a terzi e di risarcimento del danno, il criterio della vicinitas, seppur idoneo a
supportare la legittimazione al ricorso, non esaurisce certo gli ulteriori profili
dell’interesse concreto all’impugnazione, costituito dalla lesione effettiva e
documentata delle facoltà dominicali del ricorrente (né a tal fine può supplire la
consulenza tecnica d’ufficio richiesta dalla ricorrente stessa, considerato che la c.t.u.
non è un mezzo di prova autonomo, ma un mezzo per valutare le prove fornite dalle
parti).
118
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 492 – Pres. Morea – Est. Giansante –
F.M. e A.G. (avv. Petrarota) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Testini).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali intercomunali – Formazione e
approvazione – Procedimento – Obbligo del Comune di terminare il segmento
procedimentale di competenza – Sussiste – Effetti – Silenzio serbato su istanza di
ritipizzazione urbanistica – Qualificazione – Silenzio inadempimento – Sussiste.
Laddove la formazione dello strumento urbanistico generale richieda il consenso di
più Amministrazioni, l’autorità comunale è comunque obbligata a terminare il
segmento di propria competenza. Pertanto, il silenzio serbato sulla domanda di
ritipizzazione urbanistica concernente un’area priva di qualificazione costituisce
inadempimento, onde il potere del G.A. di condannare il Comune a provvedere
mediante deliberazione del Consiglio comunale all’adozione del Pug, fermo l’obbligo
di dar corso alle successive fasi di copianificazione. (Fattispecie nella quale l’Ente
comunale aveva violato la l.r. Puglia n. 20/2001 la quale disciplina il procedimento di
formazione del Pug in tutte le sue diverse fasi, dettando precise scansioni temporali, in
linea con il generale obbligo di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 l. n.
241/90 e s.m.).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 493 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.F. s.r.l.
(avv. Amenduni) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Chieffi).
Giurisdizione – Difetto di giurisdizione nei confronti del G.O. – In materia di
espropriazione – Recupero delle somme liquidate dall’Amministrazione in favore
dei soggetti espropriati.
In tema di recupero, nei confronti dell’assegnatario in proprietà delle aree P.I.P.,
delle somme liquidate dall’Amministrazione in favore dei soggetti espropriati, la
giurisdizione non spetta al Giudice amministrativo ma appartiene al Giudice
ordinario. Ed invero, anche ai sensi dell’art. 133 c.p.a., è fatta salva la giurisdizione
del Giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la
corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura
espropriativa o ablativa.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 494 – Pres. Morea – Est. Giansante –
S.M. (avv. Binetti) c. Ministero dell'interno (Avv. Stato).
Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico e all’incolumità
pubblica – Divieto di accesso alle manifestazioni sportive – Fattispecie.
119
Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all'ordine pubblico e all'incolumità
pubblica in genere – Manifestazioni sportive – Divieto di accesso ex art. 6 della l.
n. 401/89 – Qualificazione – Natura cautelare e urgente – Effetti – Comunicazione
di avvio del procedimento – Non necessità.
É legittimo, ai sensi dell’art. 1 septies, comma 1 e 2, d.l. n. 28 del 2003, convertito in l.
n. 88 del 2003, il provvedimento del Questore che dispone il divieto di accesso alle
manifestazioni sportive nei confronti di colui che, correttamente identificato sulla base
di documentazione video fotografica, abbia violato il regolamento d’uso dell’impianto
sportivo introducendosi indebitamente all’interno di esso, esponendo altresì uno
striscione non autorizzato. (Nel caso di specie, tuttavia, i giudici hanno ritenuto
sproporzionata la durata quinquennale del suddetto divieto, rilevando che, ai sensi
dell’art. 1 septies, comma 2, d.l. n. 28 del 2003, nei casi di violazione dei rispettivi
regolamenti d’uso degli impianti sportivi, al contravventore possono essere applicati
il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per
una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).
Non è soggetto alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento il
provvedimento con il quale il Questore vieta l'accesso a manifestazioni sportive, ai
sensi dell'art. 6 della l. n. 401/89, atteso il suo carattere cautelare ed urgente, volto a
prevenire ulteriori pericoli per l'ordine pubblico in occasione di manifestazioni
sportive.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 495 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.P.
(avv.ti Ingravalle, Ricchiuti) c. Ministero dell’interno (Avv. Stato).
Sicurezza pubblica – Guardie particolari e istituti di vigilanza e di investigazione
privata – Attività di guardia giurata – Revoca della nomina e della licenza di
porto d’armi – In presenza di una mera denunzia-querela – Insufficienza.
In materia di revoca del decreto di nomina a guardia giurata e conseguente divieto di
detenere armi e munizioni, il requisito della buona condotta non può essere escluso
per la presenza di una mera denuncia-querela, priva peraltro di esito in sede penale.
Occorre, al contrario, accertare, a mezzo di un’autonoma, specifica e rigorosa
istruttoria, la sussistenza di elementi tali che, posti a corredo della denuncia-querela,
facciano ritenere certa, o quanto meno probabile, la fondatezza dei fatti in essa
riportati.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 496 – Pres. Morea – Est. Giansante – I.D.
(avv. Ciannameo) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato).
120
Sicurezza Pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Istanza di rinnovo – Ritardo dipeso da forza maggiore – Diniego –
Illegittimo.
In presenza di una domanda di rinnovo presentata dopo la scadenza del termine di
legge, l’amministrazione dell'Interno non può limitarsi a registrarne la tardività,
dovendo piuttosto valutare se sussistesse una situazione di obbiettiva difficoltà a
provvedere nel termine prescritto, e se dunque il ritardo trovasse una valida
giustificazione. (Sulla scorta del principio di diritto enunciato, il collegio ha
dichiarato nel caso di specie illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno poiché è stato dimostrato, nel corso del giudizio, che il ritardo nella
trasmissione dell’istanza di rinnovo fosse giustificato dallo stato di malattia del
ricorrente, senza che il competente ufficio lo avesse reso edotto sulla necessità di
inviare la documentazione medica in possesso per attestare il proprio impedimento a
presentarsi presso lo sportello Ufficio Immigrazione, con conseguente violazione del
suo diritto di difesa).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 498 – Pres. Morea – Est. Giansante –
Cond. B. d. L. (avv. Palieri) c. Regione Puglia (avv. Scattaglia), Comune di Valenzano
(n.c.), G.D. (avv. Ventura).
Giurisdizione – Competenza dei giudici speciali – Competenza del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche – Incidenza diretta del provvedimento sul
governo delle acque pubbliche – Rilevanza.
Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche
ex art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, tutti i ricorsi avverso
provvedimenti amministrativi che, sebbene emanati da autorità non specificatamente
preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul governo di queste ultime
(anche sotterranee) un’incidenza diretta. (Nel caso di specie era stato impugnato il
provvedimento con il quale la regione Puglia aveva espresso parere sfavorevole
sull’istanza di autorizzazione in sanatoria di un pozzo artesiano).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 499 – Pres. Morea – Est. Giansante – E.
s.r.l. (avv. Foglia) c. Comune di Manfredonia (avv. Ardò).
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Qualificazione di
controinteressato.
Nei giudizi di impugnazione del silenzio-inadempimento va qualificato come
controinteressato il soggetto che resta direttamente pregiudicato dalla dichiarazione
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere.
121
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 500 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Consorzio “O.d.P.” (avv. Dentamaro) c. Ente Parco Nazionale del Gargano, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Associazione
Italiana per il W.W.F. (avv. Masucci), Comune di Isole di Tremiti (avv.ti Lagrotta,
Loiodice).
Processo amministrativo – Impugnabilità dell'atto – Regolamenti – D.P.R.
istitutivi di parchi nazionali – Disapplicazione del G.A. – In caso di lesione di
interessi legittimi – Legittimità.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Aree protette – Ente parco –
Rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 13, l. 394/1991 – Silenzio-assenso –
Implicita abrogazione ad opera della l. 80/2005 – Insussistenza.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Aree protette – Interventi
all'interno di un parco – Nulla osta dell'ente parco – Prima dell'adozione del
piano del parco – Necessità – Disposizioni di riferimento – Individuazione.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Aree protette – Ente parco –
Rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 13, l. 394/1991 – Motivazione per
relationem – In caso di richiamo a pareri contrastanti – Illegittimità.
I d.P.R. istituitivi di parchi nazionali si collocano nella gerarchia delle fonti come
normativa di rango secondario che trova il proprio fondamento nella stessa legge
quadro 394/91, quali atti formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi;
ne consegue oltre alla possibilità per i soggetti aventi legittimazione ed interesse di
chiederne l’annullamento al G.A., la stessa possibilità per il giudice anche d’ufficio di
disapplicazione, secondo il principio di legalità e di iuria novit curia, in ipotesi di
lesione anche di posizioni di interesse legittimo.
La forma del silenzio-assenso per il rilascio del nulla-osta dell'Ente parco prevista
dall'art. 13, commi 1 e 2, l. 6 dicembre 1991 n. 394 non è stata implicitamente
abrogata a seguito dell'entrata in vigore della l. 14 maggio 2005 n. 80.
In tema di aree protette, l'operatività della previsione dell'art. 13, comma 1, l. 6
dicembre 1991, n. 394, secondo cui «il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative
ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla
osta dell'Ente Parco», non è subordinata alla previa approvazione del piano e del
regolamento del parco, atteso che in mancanza la valutazione spettante all'Ente Parco
deve fare riferimento agli atti istitutivi del parco, alle deliberazioni ed altri
provvedimenti emanati dagli organi di gestione dell'ente, alle misure di salvaguardia,
ai piani paesistici territoriali o urbanistici, i quali hanno valenza fino al momento
della approvazione del piano del parco.
122
La motivazione per relationem, in caso di richiamo a pareri di per sé contrastanti,
deve ovviamente farsi carico di ripercorrere l’iter logico seguito e di indicare quale
opzione ha inteso esercitare l’amministrazione, pena la violazione dello stesso art. 3 l.
241/90, specie a fronte del rilascio di un titolo quale quello ex art. 13 l. 394/91
contraddistinto da valutazioni di tipo discrezionale tecnico.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 501 – Pres. Morea – Est. Amovilli – E. P.
(avv. Candiano) c. Comune di Bari (avv. Farnelli).
Partecipazione al procedimento – Omessa integrazione documentale da parte del
privato – Reiezione dell’istanza – Legittimità.
Atto amministrativo – Normativa applicabile – Principio del tempus regit actum –
Definizione.
L'omessa risposta da parte del privato alla richiesta di integrazione documentale della
Pubblica amministrazione inficia il dovere di collaborazione istruttorio e determina la
legittima reiezione dell'istanza.
Il principio del tempus regit actum, secondo cui la legittimità di ogni provvedimento
deve essere considerata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua
emanazione, comporta che nel medesimo procedimento possano convivere più
normative, in relazione alle diverse fasi interne subprocedimentali e autonome.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 503 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.A.,
M.C. s.r.l. (avv. Ciarcia) c. Comune di Lucera (avv. Panizzolo).
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell'obbligo delle concessioni –
Muro di contenimento e vasca in muratura – Ordine di demolizione – Legittimità.
Un muro di contenimento avente lunghezza di mt. 26,30 e altezza pari a mt. 1, così
come una vasca in muratura di mq. 120, non rientrano nel concetto di pertinenza
urbanistico-edilizia, bensì sono configurabili come “opere di nuova costruzione” ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10, comma 1, lett. a) e 3, comma 1, lett.
e) del d.P.R. n. 380/2001, in quanto destinate a trasformare durevolmente l’area
impegnata. In mancanza di apposito permesso di costruire, pertanto, deve ritenersi
legittima la sanzione demolitoria applicata ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R.
380/2001.
123
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 504 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
D.M.C. (avv. Nasca) c. Comune di Barletta (avv.ti Caruso, Cuocci Martorano).
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Controversie relative al quantum debeatur
dell’oblazione, degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione –
Qualificazione giuridica della situazione giuridica soggettiva – Diritto soggettivo –
Impugnazione degli atti “impositivi” emanati – Non necessità.
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Determinazione del quantum debeatur
dell’oblazione, degli oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione – Regime
applicabile – Normativa vigente al momento in cui l’Amministrazione effettua la
quantificazione delle somme dovute – Rilevanza.
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Domanda di rideterminazione dell’oblazione –
Effetto – Rinuncia tacita alla prescrizione ex art. 2937.
Tutte le controversie relative all’an e al quantum dell’oblazione e al contributo dovuto
a titolo di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione di opere oggetto di
concessione edilizia in sanatoria (eccetto le impugnative degli atti regolamentari con i
quali le Regioni e i Consigli comunali stabiliscono i criteri generali per la
determinazione del contributo), previsti ai sensi dell’art. 35 della l. 28 febbraio 1985
n. 47, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano
diritti soggettivi delle parti in relazione ai quali l’Amministrazione è sfornita di
potestà autoritativa, dovendo compiere un’attività di mero accertamento in base a
parametri normativi prefissati. Ne consegue pertanto il diritto per i soggetti interessati
di contestare, mediante azione di accertamento, l’erroneità della qualificazione
operata dall’Amministrazione secondo i criteri fissati in via normativa o
regolamentare, indipendentemente dalla rituale impugnazione degli atti “impositivi”
emanati, i quali si risolvono in definitiva in mere operazioni di calcolo.
Ai fini dell’accertamento del quantum debeatur, previsto nelle ipotesi di richiesta di
concessione edilizia in sanatoria di opere abusivamente realizzate, la quantificazione
delle somme dovute, tanto a titolo di oneri di urbanizzazione quanto a titolo di costi di
costruzione, deve essere effettuata con riguardo non già alla misura in vigore al
momento della presentazione domanda, bensì in base alla misura vigente al momento
in cui sorge l’obbligazione contributiva, coincidente, cioè, con il momento in cui
l’Amministrazione comunale effettua materialmente la quantificazione delle somme
dovute al fine di ottenere il rilascio del titolo concessorio del condono edilizio.
Stante una richiesta di concessione edilizia in sanatoria, di opere abusivamente
realizzate, la circostanza per cui il richiedente effettui domanda di rideterminazione
dell’oblazione dovuta a titolo di condono edilizio, costituisce comportamento
incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto
124
dell’Amministrazione di ottenere il quantum dovuto. In conseguenza sarà
inammissibile e infondata una eccezione di prescrizione in tale ipotesi, essendo
ragionevole invece, una previsione di rinuncia tacita alla prescrizione prevista a
norma del principio giuridico espresso dall’art. 2937 c.c.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 505 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.G.
e M.C.G. (avv. De Marco) c. Comune di Locorotondo (avv. Lorusso), F.A. (n.c.).
Espropriazione – Retrocessione parziale – Vendita all’asta delle aree non
espropriate – Natura – Dichiarazione di inservibilità implicita – Conversione
dell’interesse legittimo in diritto soggettivo – Giurisdizione del G.O.
L'utilizzo soltanto di una parte dei suoli di cui alla dichiarazione di pubblica utilità
derivante da un P.I.P., poi decaduto, determina nei confronti dei proprietari dei suoli
rimasti inutilizzati, anche se coincidente con l’intera superficie espropriata in loro
danno, una posizione di interesse legittimo alla retrocessione parziale, consistente
nell’accertamento dell'inservibilità delle aree espropriate ma non interamente
utilizzate, venendo in rilievo la scelta discrezionale dell’Amministrazione al
mantenimento della parte residua per ragioni di pubblico interesse. Deve ritenersi,
tuttavia, che tale dichiarazione di inservibilità della porzione di bene non utilizzata
possa anche essere implicita, oltre che espressa, in base a comportamenti o attività
sintomatiche della decisiva decisione di non utilizzare quella parte dei beni per
l’opera pubblica, come nelle deliberazioni con cui l’Amministrazione espropriante
destini a vendita i fondi per scopi diversi dalle programmate iniziative. Di
conseguenza, in tali ipotesi, la posizione sostanziale del proprietario espropriato si
converte in diritto soggettivo potestativo alla retrocessione (c.d. iura ad rem) tutelabile
innanzi al G.O.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2011, n. 506 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Coop. Soc. “Q.C.” a r.l. (avv.ti A. e I. Loiodice, Pinto) c. Regione Puglia (n.c.).
Procedimento amministrativo – Conclusione del procedimento – Termine –
Assenza – Applicabilità art. 2 l. n. 241/1990 – Sussiste – Ratio.
Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Strutture di
riabilitazione psichiatrica – Istanza di accreditamento ex art. 12, comma 5, l.r.
Puglia n. 4/2010 – Natura dell’accreditamento – Mista: tecnica e discrezionale –
Effetti – Rito speciale contra silentium – Cognizione in merito alla fondatezza
dell’istanza – Esclusione.
In assenza di diverso specifico termine stabilito dalla normativa in materia, ogni
Amministrazione deve concludere i procedimenti avviati a seguito di istanza di parte
125
entro il termine di trenta giorni fissato in via generale e sussidiaria dal comma
secondo del art. 2 della l. n. 241/90, rientrandosi, ai sensi dell’art. 29, comma 2 bis, l.
n. 241/90, nei c.d. “livelli essenziali delle prestazioni” che, ex art. 117, comma 2, lett.
m), Cost., debbono essere garantiti a livello unitario nell’ordinamento.
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, l.r. Puglia n. 4/2010, l'accreditamento della struttura
sanitaria concreta, allo stesso tempo, sia un atto di accertamento tecnicodiscrezionale per la parte in cui viene verificato il possesso, in capo alla struttura che
ne faccia richiesta, dei requisiti ulteriori di qualificazione, sia una valutazione
connotata da elementi di discrezionalità amministrativa per la parte in cui viene
ponderata la funzionalità della struttura rispetto alle scelte della programmazione
sanitaria nazionale. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. il giudice
non può, nell’ambito dello speciale rito contro il silenzio, serbato
dall’Amministrazione avverso l’istanza di accreditamento, pronunciare sulla
fondatezza della pretesa dedotta in giudizio.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentt. n. 507-508-509-510-511512-513 del 25 marzo 2011)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 marzo 2011, n. 514 – Pres. Morea – Est. Pasca –
D.P.G.A. (avv.ti Daloiso, Gagliardi) c. Comune di Ruvo di Puglia (n.c.).
Espropriazione – Vincolo preordinato all’esproprio – Decadenza – Reiterazione –
Verifica delle aree a standards – Necessità.
La previsione legislativa della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio dopo
cinque anni dalla loro apposizione indica che la pubblica utilità di essi può
presumersi solo in quell'arco di tempo e non oltre, trascorso il quale
l’Amministrazione deve darne dimostrazione. Ne consegue che, in sede di decisione
sulla reiterazione dei vincoli, la verifica delle aree a standards non può mai essere
omessa, pena l’annullabilità della delibera recante la reiterazione dei vincoli.
126
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME APRILE 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia Bari, Sez. I, 5 aprile 2011, n. 544 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - S.A.
(avv. Ladogana) c. Ministero della Difesa, Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Causa di servizio - Benefici - Presupposti Tempus.
I benefici previsti dall’art. 117 del R.D. n. 3458/1928 possono essere concessi solo
qualora l’infermità dipendente da causa di servizio sia stata contratta in costanza del
rapporto di impiego, essendo in proposito assolutamente irrilevante che il relativo
accertamento sia intervenuto solo successivamente quando il soggetto già risulta, per
congedo o altra ragione, non più in servizio attivo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2011, n. 546 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - I.P.
s.p.a. (avv.ti Balducci e Giorgio) c. F.S.E.S.A. s.r.l. (avv.ti. Schiano e Ancora).
Contratti pubblici - Bandi di gara - Cause di esclusione automatica.
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.
La pendenza della procedura di concordato preventivo costituisce ai sensi dell’art. 38,
comma 1, lett. a) d.lgs. n. 163/2006 motivo di esclusione automatica dalla gara
d’appalto e quindi anche causa di esclusione in via successiva laddove tale procedura
concorsuale venga avviata, come nel caso di specie, in una fase posteriore.
I requisiti generali per un appalto pubblico (identificati dall’art. 75 d.P.R. 554/99,
oggi dall’art. 38 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163) devono essere posseduti dai concorrenti
durante la gara e permanere fino alla stipulazione del contratto; pertanto, va escluso
da una gara il raggruppamento temporaneo cui aderiva un’impresa che, nel corso
della verifica dei requisiti e al momento dell’offerta, risultava sprovvista di tali
requisiti, per aver chiesto l’ammissione a concordato preventivo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 Aprile 2011, n. 547 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile C.O.M. (avv. Alterio) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti e Lorusso).
Enti Pubblici - Organi di Governo del Comune e della Provincia - Competenze
della Giunta.
127
Quando una deliberazione è espressione di un potere di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo non sussiste incompetenza della Giunta comunale, dal
momento che non si verifica un’ingerenza nelle competenze di tipo gestionale proprie
degli uffici amministrativi.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2011, n. 548 - Pres. Allegretta - Est. Picone - M.F.M.
(Avv.ti Dragogna e Mazzei) c. Comune di Molfetta; Regione Puglia; Consorzio per lo
Sviluppo Industriale di Bari (Avv. ti Paparella e Prisciantielli).
Espropriazione - Procedimento espropriativo - Partecipazione degli interessati Comunicazioni - Notificazione - Destinatario - Intestatario catastale.
Espropriazione - Soggetto passivo - art. 3 D.P.R. n. 327/2001 - Successione
ereditaria.
Espropriazione - Procedimento espropriativo - Partecipazione degli interessati Comunicazione di avvio del procedimento - Delibera approvazione progetto
dell'opera pubblica o di pubblica utilità.
Espropriazione - Procedimento espropriativo - Termini di conclusione del
procedimento - artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978 - Specialità.
In materia di procedimento di esproprio, tutte le comunicazioni ad esso inerenti
risultano ritualmente e legittimamente notificate a chi, pur dopo la morte, sia rimasto
unico intestatario catastale del bene oggetto della procedura ablativa, non essendo
tenuta l’Amministrazione ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare
l’identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni.
Il principio, pacifico in giurisprudenza, per cui il soggetto passivo della procedura
espropriativa è sempre, anche in caso di successione ereditaria, l'intestatario
catastale del bene, trova conferma legislativa nell’art. 3 del D.P.R. n. 327 del 2001 e
si giustifica con la necessità, che mal si concilia con le indagini sulla proprietà
effettiva, di provvedere celermente all’approvazione del progetto ed all’acquisizione
dell’area.
L’anteriorità cronologica della comunicazione di avvio del procedimento rispetto alla
delibera di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica
utilità, lungi dal comportare un vizio della procedura espropriativa, è funzionale alla
realizzazione dell’obbligo della p.a. di consentirvi la partecipazione degli interessati,
mediante osservazioni o ulteriori apporti collaborativi, prima della formale
apposizione del vincolo sul bene.
Gli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno),
i quali prevedono che la dichiarazione di pubblica utilità, avente efficacia decennale,
128
consegua ex lege all’approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di
sviluppo industriale (disponendo, altresì, l’ assoggettamento automatico al vincolo
espropriativo delle aree di proprietà privata incluse nel piano) rivestono carattere di
specialità e prevalgono sulla disciplina comune (di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 327
del 2001) dei termini massimi per la conclusione del procedimento di esproprio.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 aprile 2011, n. 549 - Pres. Allegretta - Est. Picone - M. S.r.l.
(avv.ti Mescia) c. Provincia di Foggia.
Silenzio - Silenzio inadempimento - Valutazione di impatto ambientale - Obbligo
di provvedere.
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi, entro i termini perentori
stabiliti dall’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006, sulle istanze di compatibilità ambientale
costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli
enti delegati.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 Aprile 2011, n. 605 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile A.C.-C.D.C.C.P (avv.ti Giacomelli e Calè) c. A.T.O. Puglia, Provincia di Bari,
Regione Puglia (n.c.).
Accesso - Accesso Ambientale - Posizione soggettiva legittimante l’accesso Presupposti.
Il diritto di accesso è garantito a tutti i soggetti “interessati”, intendendosi per tali i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Diversamente accade in materia ambientale laddove, ai sensi dell’art.3, co. 1, d.lgs.
19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/CE), l’autorità pubblica
rende disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta,
senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 21 aprile 2011, n. 632- Pres. Allegretta - Est. Picone - E.
s.p.a.(avv. Notarnicola) c. F.A.L. s.r.l. (avv. Didonna).
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Onere
della prova - Ricorso giurisdizionale.
In tema di gara d'appalto, secondo l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova, è il
129
ricorrente a dover provare il difetto dei requisiti di ammissione in capo ai
partecipanti alla procedura, non è, dunque, possibile sopperire alla mancata prova
con un'ordinanza istruttoria del Tribunale che comporterebbe una inammissibile
surrogazione giudiziale nei confronti dell’Amministrazione titolare del procedimento.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 Aprile 2011, n. 640 - Pres. Allegretta - Est. Picone - B.
s.p.a. (avv. Violi) c. Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, (avv.ti
Binetti e Paparella).
Accesso - Accesso endoprocedimentale - Casi di esclusione del diritto di accesso Presupposti.
L’accesso non può riguardare documenti allo stato non esistenti; allo stesso modo non
può riguardare documenti da formare per dare risposta alla richiesta ostensiva.
Oggetto dell’accesso sono, infatti, i documenti amministrativi e non le generiche
informazioni sull’attività dell’Amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I 26 aprile 2011, n. 642- Pres. Allegretta - Est. Adamo - S.F.
(avv. Zagaria,) c. Comune di Andria (avv.ti. De Candia e Di Bari).
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - In materia elettorale Corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
E' inammissibile l'istanza del controinteressato volta a conseguire la correzione del
risultato elettorale oltre i limiti evidenziati nella domanda del ricorrente, ove tale
pretesa non sia avanzata nelle rituali forme e nei tempi previsti per il ricorso
incidentale, non potendosi ipotizzare un potere correttivo, ex officio, che, se esercitato,
vizierebbe la sentenza per ultrapetizione e non potendosi trasformare il giudizio
elettorale in un successivo, generalizzato riconteggio dei voti. Anche nel giudizio
elettorale, infatti, vige il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
130
IIª SEZIONE
Tar Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n.533 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - M.S., (avv.
Stano) c. Comune di Conversano (n. c.).
Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Decadenza - Disciplina.
La caducazione di un vincolo di piano preordinato all’esproprio, a seguito del
decorso del termine decadenziale, determina l’assoggettamento del suolo interessato,
in via provvisoria, alla disciplina di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 380/01, fino al
riesercizio dei poteri pianificatori da parte degli enti preposti e conseguente
previsione di una nuova disciplina dell’area, solo eventualmente reiterativa dei vincoli
decaduti, previa approfondita istruttoria, soddisfacente motivazione in ordine al
pubblico interesse e previsione di apposito indennizzo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n.535 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - G.P.
(avv. Deramo e Savino) c. Comune di Gioia del Colle c. L.M. (avv. Fioretti)
Edilizia - Accertamento di conformità - Art. 26 D.P.R. 495/92 - Distanze minime e
protezione del nastro stradale.
Non si applicano le deroghe disposte dai commi quinto e nono dell’art. 26 D.P.R.
495/92 alle opere costruite fuori dal centro abitato ma in zona non edificabile ed in
presenza di una nuova opera insuscettibile di essere qualificata come “ricostruzione”,
stante il principio consolidato secondo cui la ricostruzione non fedele del manufatto
debba attenersi alla normativa vigente per le nuove costruzioni.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n. 536 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - C.L.
(avv.ti Basso e Nigro Imperiale) c. Poste Italiane S.p.A. (avv.ti Ciriello e Dentamaro).
Lavoro alle dipendenze della P.A. Parere CMO - Provvedimento
Amministrativo - Difetto di motivazione - Non sussiste.
Il giudizio medico-legale, reso dalla Commissione medico-ospedaliera (Cmo) nel
corso del procedimento preordinato all'accertamento della dipendenza da causa di
servizio dell'infermità contratta o della lesione subita da un pubblico dipendente, si
basa su nozioni scientifiche e su dati dell'esperienza propri della disciplina applicata
che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere
dimostrati; da ciò ne discende che l'Amministrazione può limitarsi semplicemente a
richiamare le risultanze contenute nel predetto parere senza dovere esplicare le
ragioni per cui non ha inteso discostarsene, atteso che tale provvedimento per
131
relationem difetterebbe di motivazione qualora ci fossero elementi di abnormità /
erroneità del correlato parere.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011 n. 539 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - S.S.
(avv. Sgaramella) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di Bari).
Edilizia ed urbanistica - Pertinenze.
Ediliza ed urbanistica - Poteri sanzionatori - Rapporti con l’istanza di sanatoria.
Gli interventi edilizi che comportano un aumento di vani abitabili determinano un
maggior carico urbanistico e pertanto abbisognano di un previo permesso di
costruire, non potendosi parlare di semplice pertinenze perché l’opera realizzata ha
autonoma destinazione ed autonomo valore di mercato.
La sanabilità di un’opera abusiva non vincola il Comune nella sua attività
sanzionatoria, non rilevando che un’istanza di parte in tal senso sia mai stata
avanzata.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n. 540 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - M.N.
(avv. Panizzolo) c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese), Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Autotutela - Revoca - Tutela del privato - Partecipazione - Affidamento.
È annullabile l’atto di revoca di un provvedimento che incida su posizioni giuridiche
consolidatesi in un apprezzabile periodo di tempo, ove non sia preceduto né da
adeguata comunicazione al privato interessato dell’avvio del procedimento di
riesame, da parte dell’Amministrazione procedente (artt. 7 e ss. l. 241/90), né da
idonea istruttoria.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n.541 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - P.D.
(avv. Ordine) c. Comune di Cerignola.
Processo amministrativo - Tutela cautelare - Domanda cautelare - Finalità.
Edilizia e Urbanistica - Piano Regolatore Generale - Variante - Consiglio
Comunale - Cessazione del mandato - Poteri.
La sospensiva, proprio, per il suo carattere interinale e provvisorio deve realizzare
più che una funzione anticipatoria della decisione, una finalità assicuratoria degli
132
effetti di essa determinando una situazione (operativa per tutto il corso del giudizio)
che consenta al privato in caso di accoglimento del ricorso di fruire dell’utilità della
pronuncia giurisdizionale.
Ai sensi dell’art. 38 comma 5 del d.lgs. 267/2000, i Consigli Comunali durano in
carica sino all’elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione dei decreti di
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, tra i quali
non rientrano le delibere di adozione di variante ad un PRG.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 4 aprile 2011, n. 543 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi - V.C.
(avv. Ingravalle) c. Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, L.M.
Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso - Prova d’esame - Prova
scritta - Cancellatura - Segno di riconoscimento - Insussistenza.
La cancellatura, in uno con la correzione, non rappresenta di per sé circostanza
idonea a sostanziare un provvedimento espulsivo, potendo pur essere un mezzo usato
dall’autore dell’elaborato finalizzato alla mera organizzazione del suo espresso
pensiero in maniera più ordinata e coerente. Infatti, si ravvisa la buona fede del
candidato il quale nella operata cancellatura di quanto riportato sui fogli forniti per
lo svolgimento delle prove, e riguardante le due tracce che non erano state
sorteggiate, viene a rappresentare, più che l’intento fraudolento di farsi identificare,
una indicazione alla Commissione di non valutare le tracce che erroneamente erano
state svolte.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 aprile 2011, n. 561 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - N.B.
(avv. Caputi Jambrenghi) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Antuofermo,
Prudente, Saracino).
Istruzione Pubblica - Professori e ricercatori di Università - Trattenimento in
servizio del personale dipendente - Finanziatore privato.
Istruzione Pubblica - Professori e ricercatori di Università - Trattenimento in
servizio del dipendente che ne fa richiesta - Atto non dovuto per la p.a.
Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 1 del d.l. n. 180/08, convertito nella l. n.
1/09, gli atenei le cui spese fisse superino il 90% delle risorse del Fondo di
Finanziamento Ordinario non possono procedere all’indizione di nuove procedure
concorsuali e di valutazione comparativa, né possono procedere a qualsivoglia nuova
assunzione. Siffatto divieto non soffre eccezioni laddove gli oneri derivanti da una
nuova assunzione o da un trattenimento in servizio siano interamente finanziati da
privati, e per tale ragione, non gravino sul bilancio dell’ateneo, allorquando il
133
finanziamento non si appalesi destinato a sostenere un determinato progetto di
ricerca, ma a consentire semplicemente la permanenza in servizio del dipendente.
L’istituto del trattenimento in servizio oltre l’età di collocamento a riposo non può
essere qualificato come un diritto del dipendente, costituendo esso l’eccezione, e non
la regola. Sicché, il legislatore ha limitato la possibilità di ricorso a tale istituto
introducendo, all’art. 72 del d.l. n. 112/08, il principio secondo il quale i trattenimenti
in servizio debbono essere compatibili con le esigenze organizzative e funzionali
dell’università, attribuendo così a quest’ultime un margine di discrezionalità nella
valutazione delle relative domande.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 aprile 2011, n. 562 - Pres. Mangialardi - Est. Mangialardi Telecom Italia S.p.A. (avv.ti Rallo e Riccardi) c. Comune di Andria (avv.ti Di Bari e
Matera), Settore Finanziario del Comune di Andria e nei confronti di S.B.B. S.r.l.
(avv. Caputi Jambrenghi).
Contratti pubblici - Affidamento a società private - Impugnazione della
determinazione di affidamento - Decorrenza del dies a quo.
Contratti pubblici - Affidamento a società private - Violazione dell’esperimento
di gara pubblica - Risarcimento del danno - Sussistenza.
Contratti pubblici - Affidamento a società private - Cambio dell’affidamento Comunicazione al fornitore con rapporto in esecuzione - Obbligatorietà.
Il dies a quo per l’impugnazione di una determinazione dirigenziale, con la quale la
pubblica amministrazione affida la gestione di servizi pubblici a società private,
decorre dalla data della pubblicazione della determinazione medesima all’albo
pretorio per i terzi, ma non per i soggetti giuridici che siano direttamente ed
immediatamente incisi dagli effetti dello stesso, cui pertanto il provvedimento in
questione va comunicato e/o notificato, da tale momento sostanziandosi il dies a quo
dei termini decadenziali.
L’affidamento a società private di un servizio da parte della pubblica amministrazione
impone il previo esperimento di una gara pubblica (come previsto da normativa
nazionale e comunitaria) e confronto concorrenziale tra i possibili fornitori del
servizio.
L’amministrazione comunale che non rispetta nel “nuovo” affidamento del servizio la
normativa vuoi nazionale vuoi comunitaria di settore è tenuta al risarcimento del
danno cagionato al fornitore con rapporto in esecuzione.
134
È pacifico che il fornitore con rapporto in esecuzione ha titolo ex art. 3.7 ed 8 della
legge 241/90 ad essere avvisato dalle nuove intenzioni comunali intese al cambio
dell’affidamento.
Tar Puglia, Bari, sez. II, 12 aprile 2011, n.564 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - C.G. e
D.B. (avv.ti Consiglio e Pappalepore) c. Comune di Foggia (avv. De Vito)
Processo Amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Notifica del ricorso Inammisibilità.
Edilizia e Urbanistica - Accertamento di conformità - Opere edilizie accessorie Computo delle altezze.
Non può rilevarsi l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del gravame alla
Regione, in quanto la Regione non ha interesse ad intervenire nel giudizio che abbia
ad oggetto un P.R.G. privo di efficacia al momento della proposizione del ricorso.
Il piano attico, ex art.58 del Regolamento Edilizio “Rutelli”, può essere edificato oltre
la massima altezza se arretrato entro l’inclinata relativa alla parte di città in cui
l’edificio sorge. Tale disposizione non si applica alle opere edilizie completamente
prive di propria autonomia funzionale, anche potenziale, destinate a contenere
impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali della
costruzione stessa. In questa definizione rientra il vano scala, che per giurisprudenza
costante, è escluso dalla nozione di volume tecnico, non computabile nè per il calcolo
della volumetria massima consentita né per quello dell’altezza massima del
fabbricato. Per tanto la parte terminale del vano scala può sporgere rispetto l’altezza
massima non potendosi applicare la prescrizione sull’arretramento degli attici, anche
ove quest’ultimo non fosse stato previsto dal progetto.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 aprile 2011, n. 565 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - F.S. di
C.S (avv. Didonna) c. Azienda Sanitaria Locale Asl/Ba (avv.ti Digirolamo, Trotta)
Farmacie - Revisione della Pianta Organica - Sedi farmaceutiche - circoscrizioni
territoriali.
Il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie esistenti in un
Comune dovrebbe fondarsi su specifici e indefettibili presupposti oggettivi quali il
“mutamento sostanziale della popolazione” in senso demografico ed il “mutamento
nella distribuzione della popolazione” in senso topografico.
135
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 aprile 2011, n. 568 - Pres. Est. Mangialardi - P.C di F.P.
(avv. Albanese) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Ufficio Regionale
per la Puglia (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari) e Amministrazione
Autonoma Monopoli di Stato - Roma.
Silenzio - Silenzio rigetto - Limiti.
Non è raffigurabile alcun silenzio rifiuto della P.A. sull’istanza del ricorrente di
apertura di rivendita speciale, qualora la p.a. abbia chiesto espressamente ed in sede
istruttoria, ulteriore documentazione con l’espressa avvertimento che il mancato
riscontro a riguardo dell’interessato avrebbe comportato l’archiviazione della
pratica, senza ulteriore avviso.
Tar Puglia, Bari, Sez.II., 12 aprile 2011, n. 574 - Pres. Mangialardi, Est. Serlenga M.H., (avv. Nardella ), c. Ministero dell'Interno e Questura di Bari (Avvocatura
distrettuale dello Stato di Bari).
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare extracomunitari) - Permesso di
soggiorno - Diniego - Illegittimità.
E' illegittimo il provvedimento con cui la Questura nega il rilascio del permesso di
soggiorno, in forza di una erronea interpretazione logico-sistematica delle
disposizioni vigenti in materia di immigrazione non potendosi ricondurre il reato ex
art. 14, comma 5 ter, prima parte, del d.lgs 286/98 alle statuizioni degli artt. 380-381
c.p.p., vieppiù, tali ultime norme, contemplano un elenco dettagliato di reati che, non
rientranti nel suddetto art.14, risultano essere insuscettibili di estensione analogica in
malam partem ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 aprile 2011, n. 608 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga R.D.V, (avv. Di Ciommo) c. Comune di Foggia.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Titolo per l’esercizio
del giudizio di ottemperanza - Decreto ingiuntivo.
Affinchè sussistano i presupposti dell’azione esecutiva, il ricorso in ottemperanza deve
essere preceduto da un atto di messa in mora, deve essere altresì decorso il termine
dilatorio di 120 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo divenuto titolo esecutivo
per mancata opposizione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 aprile 2011, n. 612 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga G.S, (avv. Petrarota) c. Azienda sanitaria locale Bari (avv. Trotta).
136
Giurisdizione - Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti
soggettivi avverso la P. A.
L’istanza di attivazione della procedura di stabilizzazione nelle mansioni di cui
all’art.2 della l. r. P. n. 4/2010 non è basata sul corretto svolgimento di una
procedura concorsuale bensì sulla corretta applicazione di una specifica norma di
legge. Le controversie a tale procedura hanno quindi ad oggetto diritti soggettivi e la
cognizione spetta, quindi, al GO, ai sensi dell’art.63 del d.lgs n. 165 del 2001.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 aprile 2011, n.613 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga S.P. e S.S. (avv. De Napoli) c. Ministero dell’Interno e Questura di Bari (Avvocatura
distrettuale dello Stato di Bari).
Sicurezza Pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione - Art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo 25 Luglio 1998, n. 286.
L’aver subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte,
del d.lgs. n.286/98 non osta alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario,
tale reato non essendo richiamato, neanche per relationem, dall’art. 1 ter, comma 13,
lett. c) del D.L. n.78/2009, oltre che per ragioni logico sistematiche e per il mutato
contesto interpretativo intervenuto sulla fattispecie de qua.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 aprile 2011, n. 616 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - L.S.
(avv. Racanelli) c. Regione Puglia (avv. Gaetano).
Giurisdizione - In materia di Pubblico Impiego - Collocamento a riposo di un
dipendente della PA.
Il provvedimento di collocamento a riposo va impugnato dinanzi al GO, atteso che
l’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 rimette a tale autorità tutte le controversie relative al
rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche quelle nelle
quali si discuta della legittimità di atti amministrativi presupposti precisando che, in
tal caso, il giudice ordinario possa disapplicarli, ove li ritenga illegittimi.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19 aprile 2011, n. 621 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi L.G.P. O., (avv. Floro) c. Ministero della difesa (Avvocatura di Stato), Inpdap (avv.ti
Bove, Mattia).
Corte dei conti - Giudizio in materia di pensioni.
137
Ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. 1214/1934, la giurisdizione della Corte dei conti
in tema di pensioni ha carattere esclusivo essendo affidata al criterio di collegamento
costituito dalla materia; pertanto in essa ricadono tutte le controversie in cui il
rapporto pensionistico costituisca l’elemento identificativo del petitum sostanziale,
come quelle riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della
pensione dei pubblici dipendenti.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19 aprile 2011, n.624 - Pres. Urbano - Est. Mangialardi Tenuta del Gargano S.r.l. (avv. ti E. Follieri e I. Follieri) c. Provincia di Foggia.
Silenzio - Silenzio inadempimento - Obbligo di provvedere della Pubblica
Amministrazione - Art. 6 l. r. P. 12 aprile 2001.
È illegittimo il silenzio serbato dalla Provincia in merito alla richiesta di avviare le
procedura di VIA (valutazione impatto ambientale), essendo essa l’unico ente
competente ad attivarla a seguito delle modifiche apportate dalla l. r. P. n. 17/07 alla
precedente legge regionale sempre della Puglia n. 11/01.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 21 aprile 2011, n. 633 - Pres. Urbano - Est. Serlenga - L.G.P.
e L. I. (avv.ti E. Follieri e I. Follieri) c. Comune di San Giovani Rotondo (avv.
Lofoco).
Principi dell’azione amministrativa - Onere di collaborazione dei privati - Art. 10
l. 27 gennaio 1977, n. 10.
Motivazione del provvedimento - Esclusione del dovere di motivazione.
L’interpretazione per cui il riferimento dell’art. 10 della legge 10/77 sarebbe ai costi
concreti e determinati caso per caso sulla scorta di specifica documentazione,
necessita che i soggetti privati coinvolti nel procedimento assolvano l’onere di
cooperazione in relazione alla esibizione della documentazione richiesta, posto che le
regole che presiedono allo svolgimento del procedimento amministrativo, codificate
dalla legge n. 241/90, costituiscono regole cogenti anche per i soggetti privati e non
solo per l’Amministrazione, tenuti ad un onere di cooperazione nell’ottica della
realizzazione dei principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
E’ principio generale che l’attività amministrativa consistente in una mera operazione
materiale di calcolo non richiede una specifica motivazione.
Tar Puglia, Bari, Sez.II, aprile 2011 n. 635 - Pres. Urbano, Est. Serlenga - G.M. e
G.C., (avv. Chiarelli ) c. Comune di Polignano a mare (avv. Flace).
138
Edilizia e Urbanistica - Permesso di costruire - Fabbricato residenziale - Piano
particolareggiato - Limiti.
Legittimo risulta essere il diniego di permesso di costruire emesso dal Comune,
relativo alla realizzazione di un fabbricato residenziale in zona identificata dallo
strumento urbanistico vigente, allorquando, tale diniego sia dovuto, in via principale
ad un' interferenza del progetto con un piano particolareggiato realizzato solo
parzialmente e decaduto per decorrenza dei termini, nonchè per esistenza di un
vincolo idrogeologico ovvero, per inosservanza delle condizioni tecnico-giuridiche,
accertate dal consulente in sede di verificazione dello stato di edificazione, in
particolare nell’accertamento di eventuali incompatibilità dello stesso con le strutture
urbanistiche primarie e secondarie esistenti.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2011 n. 645 - Pres. Pasca - Est. Cocomile - S.M.
(avv. Defazio) c. Commissione Elettorale Circondariale Comune di Barletta, U.T.G Prefettura di Bari.
Motivazione del provvedimento - Per relationem - Ricusazione della candidatura
a consigliere comunale.
È legittimo l’atto con cui la Commissione Elettorale Comunale decide di ricusare la
candidatura di una cittadino comunitario, qualora la motivazione addotta per la
ricusazione consenta di comprendere quale sia la documentazione ritenuta non
conforme alla normativa vigente di cui all’art. 5 d.lgs. 197/1996.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2011, n. 646 - Pres. Pasca - Est. Cocomile - P. D. S.
(avv.ti Di Modugno, Torre) c. Sottocommissione Elett. Circ. Città di Barletta, U.T.G. Prefettura di Bari, P.F., U.S., P.D.
Autotutela - Elezioni amministrative - Provvedimento di ricusazione.
E' qualificabile come atto in autotutela il ritiro del provvedimento di ricusazione del
contrassegno di un partito politico, attesa la piena ammissibilità dell'autotutela in
subiecta materia, l’ampia motivazione deducibile anche per relationem attraverso il
richiamo ai verbali della Sottocommissione elettorale ed essendo l’interesse pubblico
all’autoannullamento in re ipsa con l’esigenza di non ingenerare confusione
nell’elettorato.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 28 aprile 2011, n.647 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - Z.F. e
L.A. (avv. Deramo) c. Comune di Sammichele di Bari.
139
Edilizia ed Urbanistica - Costruzione abusiva - Sanatoria di conformità Presupposti.
Edilizia ed Urbanistica - Costruzione abusiva - Demolizione - Ambito di
applicazione - Finalità.
L'art. 13 della l. 47/85 deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accoglimento
della sanatoria c.d. di conformità di opere edilizie abusive è sufficiente che esse
risultino conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento in cui il
Comune si pronuncia sulla istanza di sanatoria, non dovendosi richiedere, invece, la
conformità rispetto alle norme vigenti al momento della realizzazione delle stesse.
Non va applicata la sanzione della demolizione, laddove un'opera edilizia inizialmente
abusiva diventi poi lecita in ragione della sopravvenuta approvazione di differenti
norme urbanistiche ed edilizie; in tal caso, infatti, la sanzione della demolizione, ove
applicata, non assolverebbe più al compito di ripristinare le condizioni necessarie per
il corretto sviluppo urbanistico ed edilizio della città, ma assumerebbe un connotato
meramente punitivo, che in realtà non le è proprio e che si deve ritenere assorbito
dalla sanzione pecuniaria che l'interessato deve corrispondere prima di ottenere il
rilascio della sanatoria.
Tar Puglia, Bari. Sez.II, 28 aprile 2011, n.648 - Pres. Urbano - Est.Ravasio - G.L. (avv.
Cerisano) c. C.P.L.S.I.E.S. R.I F. (avv.ti Arena e D’Innella).
Giurisdizione - In materia di espropriazione - Criteri di riparto - Presupposti.
Processo Amministrativo - Azione di accertamento - Ammissibilità - Limiti.
In caso di utilizzazione solo parziale del bene espropriato, la Pubblica
Amministrazione deve comunque decidere, con provvedimento di natura discrezionale,
se e come utilizzare i relitti, ed un diritto soggettivo alla restituzione di questi ultimi
sorge solo dopo che l'Amministrazione li abbia dichiarati inservibili:
correlativamente, solo in tale ipotesi la relativa controversia, avendo ad oggetto una
posizione di diritto soggettivo, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Viceversa, prima che l’Amministrazione si pronunci in tal senso, la situazione
soggettiva vantata dal privato che aspiri alla restituzione di relitti rimasti inutilizzati
ha la consistenza di interesse legittimo, dipendendo la soddisfazione di tale
aspirazione dall'esercizio di un potere discrezionale.
Anche a seguito della entrata in vigore del nuovo c.p.a., non è ammissibile avanti al
Giudice Amministrativo l'azione di mero accertamento a mezzo della quale si tenda ad
accertare la sussistenza delle condizioni che consentono di riconoscere al privato il
bene della vita cui aspira.
140
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 28 aprile 2011, n. 653 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - C.P.,
C.N., M.R., A.M.C., M.G. (avv. Schirone) c. Università degli Studi di Foggia
(Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari).
Istruzione pubblica - Professori ed assistenti di Università - Ordinari ed associati
- Silenzio rifiuto - Giurisdizione amministrativa.
Istruzione pubblica - Professori ed assistenti di Università - Assunzioni - Limiti di
spesa - Eccezioni.
Sebbene il rapporto di lavoro dei professori universitari non sia stato privatizzato, e
pertanto afferisca a materia sulla quale il Giudice amministrativo continua ad
esercitare giurisdizione esclusiva, deve essere dichiarata l’inammissibilità della
domanda avente ad oggetto il silenzio-rifiuto mantenuto dall’Università
sull’assunzione dei vincitori di concorso pubblico per la copertura di posti di
professore ordinario e associato, in quanto il silenzio-rifiuto può formarsi
esclusivamente in ordine ad un’inerzia dell’Amministrazione su una domanda del
privato intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento discrezionale e, quindi,
necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in
cui venga chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti
soggettivi.
I limiti di spesa introdotti dall’art. 1, comma 3, D. L. n. 180/08 sono riferibili a tutte le
tipologie di assunzione, non solo a quelle determinate dalla necessità di coprire
vacanze conseguenti a cessazioni dal servizio, (c.d. turn-over), ma anche a quelle
destinate a coprire posti di nuova istituzione (c.d. fuori turn-over). Il legislatore, stante
la rigidità che caratterizza il succitato articolo, ha, pertanto, imposto una regola che
non tollera eccezioni, fatte salve due sole tipologie di assunzioni: quelle dei
ricercatori di cui alla L. 296/06, comma 648, che sono coperte con fondi ministeriali,
e quelle delle persone appartenenti alle categorie protette, che sono in numero
predeterminato e che l’Ateneo non può sopprimere, essendo sempre finanziate dal
turn-over dei lavoratori appartenenti alla medesima categoria.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 28 aprile 2011, n.654 - Pres. Urbano - Est. Ravasio Comune di Barletta (avv. Palmiotti ) c. Regione Puglia (avv. Carletti).
Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Silenzio e significato del silenzio.
Il silenzio sul ricorso gerarchico non dà luogo ad un provvedimento tacito di rigetto,
bensì, semplicemente, ad una ipotesi di inerzia dell’Amministrazione: in detto contesto
l’interessato ha la possibilità di scegliere se gravare immediatamente l’originario
provvedimento negativo, se attendere la decisione sul ricorso gerarchico gravando poi
141
questa ultima ove sfavorevole, se attivarsi in sede giurisdizionale e gerarchica,
determinando la decisione sul ricorso gerarchico l’improcedibilità per sopravvenuto
difetto di interesse, del ricorso giurisdizionale, o, se infine, attivare la procedura
codificata del silenzio, onde ottenere un provvedimento espresso in risposta al ricorso
gerarchico.
142
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 578 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.V.
(avv. Bagnoli) c. Regione Puglia (avv. Gentile) ed altri.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –
Sussistenza – In materia di pianificazione del servizio farmaceutico – Fattispecie.
Farmacie – In genere – Decentramento – Criterio demografico o criterio basato
sullo spostamento della popolazione da una zona all'altra del territorio comunale.
Farmacie – In genere – Pianificazione territoriale del servizio farmaceutico –
Limiti.
Se è vero che gli atti di pianificazione del servizio farmaceutico sono diretti alla tutela
dell'interesse pubblico ad una corretta distribuzione territoriale a salvaguardia delle
esigenze della popolazione residente, è innegabile che tale interesse deve essere
altresì contemperato con quello privato dei titolari degli esercizi farmaceutici
confinanti a non vedere pregiudicate le proprie aspettative di mercato, il che denota la
titolarità di una posizione differenziata e qualificata nei confronti dell'esercizio di tale
potere.
Dal combinato disposto dell'art. 5, commi 1 e 2, l. n. 362 del 1992 e dell'art. 1, l. r.
Puglia n. 16 del 1996 emerge come il criterio normativo di riferimento, per il
decentramento delle farmacie, sia quello demografico, in relazione al rapporto
farmacie/abitanti, nonché lo spostamento della popolazione anche senza sostanziali
variazioni del numero complessivo di abitanti, come in ipotesi di migrazione da una
zona all'altra del territorio comunale.
Il potere di pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, indubbiamente
discrezionale al pari di ogni atto di pianificazione del territorio, trova il proprio limite
nel rispetto dei presupposti individuati dalla legge (nella fattispecie, con particolare
riferimento all'art. 5, comma 2, l. n. 362 del 1991), della cui sussistenza
l'Amministrazione deve dare conto nel corpo della motivazione della scelta effettuata,
al fine di poter consentire il sindacato giurisdizionale in sede di giurisdizione generale
di legittimità da parte del giudice amministrativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 579 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.G.
(avv. Valla) c. Regione Puglia (avv. Rosato), Asl Bari (avv. Trotta), Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Bari (n.c.), A.N. (n.c.).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In
materia di pianificazione del servizio farmaceutico – Sussistenza.
143
Farmacie – Pianta organica – Potere di pianificazione del servizio farmaceutico –
Discrezionalità – Limiti – Presupposti – Onere di motivazione.
È necessario contemperare, nell’ambito della pianificazione del servizio farmaceutico,
l’interesse pubblico ad una corretta distribuzione territoriale, a salvaguardia delle
popolazione residente, con l’interesse privato dei titolari degli esercizi farmaceutici
confinanti a non veder pregiudicate le proprie aspettative di mercato, il che denota la
titolarità di una posizione differenziata e qualificata nei confronti dell’esercizio del
potere di pianificazione. (I giudici sulla base di tale principio hanno affermato che ove
gli atti di pianificazione del servizio farmaceutico non istituiscano nuove sedi, bensì
solamente individuino nuove zone, limitative delle zone in precedenza già assegnate e
del relativo bacino d’utenza, tali determinazioni devono ritenersi idonee a ledere, in
modo diretto, concreto ed attuale, l’interesse dedotto in giudizio).
Nell’ambito della pianificazione del servizio farmaceutico l’Amministrazione deve
fornire adeguate motivazioni, a seguito d’idonea attività istruttoria, circa i
presupposti del decentramento delle farmacie (mutamento della distribuzione della
popolazione, insorgenza di nuovi insediamenti abitativi) e circa l’interesse pubblico
ad una diversa e migliore organizzazione dell’assistenza farmaceutica: quest’onere
motivazionale è direttamente rintracciabile sia sul piano generale del procedimento
amministrativo (art. 3 l. n. 241/1990) che sul piano particolare della legislazione
regionale di settore (in particolare, l’art. 22, comma 7, l.r. Puglia n. 36/1984).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 580 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
R.D.L. (avv. Livrieri) c. Politecnico di Bari, E.DI.S.U.(avv. Grisolia).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Proposto avverso un
provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale – Attuativa di una
clausola del bando rimasta inoppugnata – Inammissibilità.
Processo amministrativo – Ricorso Giurisdizionale – Indicazione dell'atto o
provvedimento amministrativo impugnato – Clausola di stile secondo cui
l'impugnazione concerne "ogni altro atto comunque presupposto conseguente o
connesso a quello odiernamente impugnato" – Inidoneità ad individuare l'oggetto
del giudizio.
Il ricorrente che contesti la legittimità del provvedimento di esclusione da un concorso
pubblico, sostenendo la sostanziale illogicità delle prescrizioni formali imposte dal
bando, è tenuto ad impugnare, contestualmente al provvedimento de quo, la clausola
del bando di gara contenente l’espressa ed inequivoca prescrizione formale, oggetto
di specifica contestazione, a pena di inammissibilità del gravame proposto avverso il
provvedimento di esclusione dal concorso stesso.
144
La “clausola di stile” secondo cui l'impugnazione concerne "ogni altro atto comunque
presupposto, conseguente o connesso a quello odiernamente impugnato" o
equivalente, è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba, secondo
l'interessato, essere l'oggetto del giudizio e dell'annullamento da parte del giudice,
perché solo una inequivoca indicazione consente al giudice di identificare l'oggetto
della domanda e ai contraddittori di esercitare il loro diritto di difesa.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 581 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.P.
(avv. Valla) c. Comune di Bitonto (avv. Caputi Jambrenghi).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Contributi ex art. 35 l. n. 47/1985 – Natura paritetica
degli atti determinativi – Diritti soggettivi – Sussistenza.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia edilizia –
Contributi ex art. 35 l. n. 47/1985 – Ricorso avverso gli atti determinativi –
Natura dell’azione.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Contributi ex art. 35 l. n. 47/1985 – Decorrenza degli
interessi legali.
Gli atti con i quali il Sindaco quantifica l'entità dell'oblazione e del contributo
commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione delle opere
formanti oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 35 della l. n.
47/1985 hanno natura paritetica, pertanto le controversie relative all' an e al quantum
delle somme dovute a tali titoli riguardano diritti soggettivi in relazione ai quali
l'amministrazione è sfornita di potestà autoritativa.
Attesa la natura paritetica degli atti determinanti l’entità dell’oblazione e degli oneri
concessori ai sensi dell’art. 35 della l. n. 47/1985, l’azione volta a contestare
l’erroneità della quantificazione operata dall’Amministrazione secondo i criteri fissati
in via normativa o regolamentare va qualificata come azione di accertamento,
indipendentemente dalla rituale impugnazione degli atti “impositivi” emanati, i quali
si risolvono in mere operazioni materiali o di calcolo.
In tema di oneri concessori ex art. 35 della l. n. 47/1985, gli interessi legali sugli
oneri stessi decorrono dal momento in cui la concessione in sanatoria è stata
rilasciata, perché soltanto da tale momento – in cui il credito diviene liquido ed
esigibile ex art. 1282 c.c. – può configurarsi un ritardo nel pagamento delle somme
dovute.
145
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 582 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.D.
ed altri (avv.ti Goffredo, Pellegrino) c. Regione Puglia (avv.ti Carletti, Francesconi),
Agea (n.c.).
Giurisdizione – In materia di determinazione delle quote latte e dei prelievi
supplementari per consegne eccedenti le quote – Giurisdizione del giudice
amministrativo – Sussistenza.
Unione europea – Politica commerciale comune – Quote latte – QRI assegnato in
Italia dal 1993 – Inattendibilità – In quanto determinato sulla base di
autocertificazioni degli stessi produttori – Disapplicazione della normativa
interna e applicazione di quella comunitaria – Obbligatorietà – Per
l'Amministrazione Regionale.
Non introducendo l'art. 1, comma 551, l. n. 311 del 2004 una giurisdizione di tipo
esclusivo del giudice ordinario, restano devolute alla giurisdizione generale di
legittimità del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la
contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo quale quello di determinazione
delle quote latte – nella fattispecie, del quantitativo individuale di riferimento da
assegnare ai singoli allevatori – e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti
le quote, secondo il generale criterio di riparto fondato sulla natura delle posizioni
sostanziali dedotte in giudizio, avente consistenza nella fattispecie di interesse
legittimo.
In tema di “quote latte”, il criterio del quantitativo individuale di riferimento (QRI)
posto dalla l. n. 119 del 2003, essendo determinato sulla base di auto-certificazione,
lede ingiustificatamente l’attività economica dei produttori, che risulta limitata senza
alcuna necessità di riequilibrare il mercato della produzione del latte; da ciò l’obbligo
per l’Amministrazione regionale di disapplicare la citata normativa interna e dare
diretta applicazione ai Regolamenti comunitari in materia.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 583 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
D.F.M. (avv. Maggi) c. Comune di Bari (avv. Valla).
Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Contenuto ed effetti dell’atto
contenente la d.p.u. – Efficacia immediatamente lesiva – Impugnabilità nel
termine decadenziale – Decorrente dalla notificazione o dalla piena conoscenza.
Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Contenuto ed effetti dell’atto
contenente la d.p.u. – Presunzione di piena conoscenza dell’atto impugnato –
Sussistenza.
Espropriazione – Decreto di esproprio – Contenuto ed effetti – Natura – Atto non
recettizio – Effetti derivanti della mancata comunicazione – Decadenza.
146
Il provvedimento che, anche se implicitamente, dichiara la pubblica utilità di un'opera
pubblica non è atto meramente preparatorio bensì determinazione dotata di effetti
direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari, con conseguente necessità di
impugnazione immediata e autonoma nel termine decadenziale decorrente dalla
notificazione, o comunque dalla piena conoscenza, non essendo pertanto possibile
farne valere i vizi in via derivata all’esito finale del procedimento.
E’ idonea ad integrare la presunzione della piena conoscenza della lesività dell’atto
impugnato il provvedimento notificato di occupazione d’urgenza che indichi, seppur in
sintesi, il contenuto più rilevante della dichiarazione di pubblica utilità, vale a dire
l’identificazione dell’oggetto della dichiarazione (estremi catastali delle aree
interessate), i proprietari catastali, i termini iniziali e finali dei lavori e del
procedimento espropriativo e lo specifico effetto giuridico, rilevando, inoltre, ai fini
della piena conoscenza, anche il lasso di tempo intercorrente tra l’approvazione della
dichiarazione di pubblica utilità e la relativa, seppur indiretta, comunicazione.
Il decreto di espropriazione per pubblica utilità non ha natura di atto recettizio: la
mancata comunicazione personale dello stesso, quindi, sortirà effetti esclusivamente
sul piano del decorso del termine di decadenza per l’esercizio dell’azione
impugnatoria, anche alla luce del vigente testo unico, non rilevando la disciplina
generale del procedimento e del provvedimento amministrativo in quando derogata
dalla disciplina speciale del T.U. espropriazioni.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 584 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala) c. Regione Puglia (avv. Di Lecce),
Commissari ad acta D.G. e D.M.D. (avv. Carrieri).
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Commissario ad acta –
Compenso – Per l’espletamento di funzioni in materia urbanistica ed urbanistica
– Criteri di calcolo.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Commissario ad acta –
Compenso – Per l’espletamento di funzioni in materia urbanistica ed urbanistica
– Ritardo del Comune nella formazione del Piano regolatore generale – Non può
farsi ricadere sul Commissario – Rifiuto comunale di corrispondere il compenso
al Commissario – Illegittimità.
Il criterio da utilizzare per il compenso "a discrezione" spettante al Commissario ad
Acta nominato dalla Regione Puglia con delibera G.R. n. 1199/1999 va individuato
esclusivamente negli specifici criteri all'uopo stabiliti dalla Regione per
l'espletamento delle funzioni in materia urbanistica ed edilizia da parte dei predetti
Commissari, da valutarsi secondo equità e congruità, e conseguente sindacabilità in
sede di giurisdizione generale di legittimità secondo i consueti parametri di non
manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
147
Non può affermarsi la non debenza del compenso del commissario ad acta ove non si
sia adempiuto alla attività, ad esso demandata ed espletata, a causa del perdurante
ritardo dell’Amministrazione interessata nella formazione del Prg.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 585 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.F.
(avv. De Rosas) c. Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia
(avv. Ferrarese), C.M. e altri.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione passiva – In
materia di assegnazione di alloggi e.r.p. – Notificazione del ricorso al Comune –
Necessità.
In materia di impugnazione della graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica, a norma dell’art. 41 c.p.a. non è sufficiente la sola
notificazione del ricorso alla Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità,
essendone l’attività direttamente imputabile al Comune, secondo il noto fenomeno
della immedesimazione organica, con conseguente legittimazione passiva processuale
ex art. 107, comma 2, d.lgs. 267/2000 in capo al Sindaco pro tempore del Comune in
cui la Commissione risulta incardinata.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 586 – Pres. Morea – Est. Giansante – R.C.
(avv. Monteleone) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Scarano).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Denuncia di inizio attività – Sospensione – Ricorso
giurisdizionale –Notifica all’amministratore del condominio dell’immobile –
Necessità – Se necessario il parere condominiale – Conseguenza –
Inammissibilità.
Il ricorso contro l’ordinanza con la quale il Comune dispone la sospensione
dell’efficacia della Dia, se gli interventi relativi a quest’ultima necessitano di parere
condominiale in quanto non di proprietà esclusiva del ricorrente, è inammissibile per
mancata notifica all’amministratore del condominio dell’immobile concernente
l’intervento oggetto della Dia.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 588 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.S.
(avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Chieffi), Regione Puglia (n.c.).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine di proposizione del
ricorso – Eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività – Prova della piena
conoscenza dell’atto.
148
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Piani regolatori generali – Prevalenza delle prescrizioni
normative su quelle cartografiche.
Ai fini della declaratoria di tardività dell’impugnazione, la piena conoscenza degli atti
impugnati da parte del ricorrente deve essere rigorosamente provata dalla parte che
la eccepisce, producendo in giudizio almeno la comunicazione del provvedimento.
Per poter valutare una domanda di permesso di costruire, in caso di contrasto tra le
indicazioni grafiche del piano regolatore generale e le prescrizioni normative in esso
contenute, prevalgono queste ultime, in quanto, le risultanze grafiche possono solo
chiarire e completare quanto è normativamente stabilito nel testo, ma, non possono
sovrapporsi o negare quanto da esso risulta.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 589 – Pres. Morea – Est. Giansante – D.G.
e altri (avv. Giangregorio) c. Comune di Putignano (n.c.), Regione Puglia (n.c.), Asl
BA (n.c.), T.M. di P.N. & C. s.n.c. (avv. Tedone).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Denuncia di inizio attività – Interventi di manutenzione
straordinaria – Cambio di destinazione d’uso – Accertamento di conformità –
Sanatoria – Legittimità – Non aggravio del procedimento.
È legittimo l’operato del Comune che, a seguito di una prima Dia per interventi di
manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, consideri la
successiva Dia presentata in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del medesimo decreto,
qualora il cambio di destinazione d’uso sia conforme alla destinazione urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento del cambio che al momento della presentazione della
denuncia di inizio attività, così evitando di incorrere in un inutile aggravio del
procedimento vietato dall’art. 2 della l. n. 241/1990.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 591 – Pres. Morea – Est. Pasca – S.A.R.A.
s.r.l. (avv. Capuano, Amendola) c. Comune di Volturara Appula (avv. Follieri).
Processo Amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –
Sopravvenuta carenza di interesse – Per la sopravvenuta inefficacia del
provvedimento di demolizione – A seguito di istanza di permesso edilizio in
sanatoria.
La proposizione da parte del ricorrente, nelle more del processo, di un’istanza di
permesso edilizio in sanatoria, rende l’impugnato provvedimento di demolizione
inefficace e il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che
149
la presentazione di tale istanza dovrà essere definita dall’Amministrazione con un
nuovo provvedimento formale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 596 – Pres. Morea – Est. Pasca – C.G.
(avv.ti Di Mattia, Nardella) c. Comune di San Giovanni Rotondo, Commissione per la
formazione graduatorie e mobilità Foggia (n.c.), S.N. (avv.ti Lampugnano,
Placentino).
Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – In genere – Decadenza –
Subentro del coniuge separato (c.d. voltura).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –
Decadenza assegnazione alloggio e.r.p. – Insussistenza.
In caso di intervenuta decadenza dell’assegnazione di alloggio e.r.p. nei confronti del
coniuge separato, sul presupposto della carenza del requisito dell’attualità
dell’occupazione (in quanto costui, prima della presentazione della domanda di
assegnazione, causa la separazione giudiziale, risultava essersi allontanato dalla casa
coniugale), deve ritenersi maturato il diritto dell’altro coniuge alla prosecuzione
dell’assegnazione (c.d. voltura) ex art. 15, comma 6, l.r. Puglia n. 54 del 1984, anche
indipendentemente da una formale assegnazione dell’alloggio.
L’intervenuta voltura del contratto locativo in favore del coniuge separato (ex art. 15
l.r. Puglia n. 54/1984) e la stabilizzazione dell’occupazione dell’alloggio da parte del
nucleo familiare, nonché la circostanza che il ricorrente occupi da tempo altro e
diverso alloggio, fanno ritenere insussistente l’interesse ad ottenere l’annullamento
del decreto sindacale con cui è stata dichiarata la decadenza dell’assegnazione
dell’alloggio e.r.p., atteso che ciò non comporterebbe alcun concreto vantaggio per il
ricorrente.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 597 – Pres. Morea – Est. Pasca – Comune
di Acquaviva delle Fonti (avv. Gagliardi La Gala) c. Regione Puglia (avv.ti Girone,
Loffredo), Comune di Melendugno (n.c.), Comune di Martano (n.c.).
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Procedura di finanziamento per la realizzazione
di asili nido – Natura – Procedura concorsuale.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Procedura di finanziamento per la realizzazione
di asili nido – Norme del bando che escludono i progetti privi delle diciture
identificative sul plico di consegna – Legittimità.
La procedura per l’erogazione di contributi, stanziati dalla Regione Puglia, finalizzati
alla realizzazione di asili nido integra non già mera attività di verifica del possesso di
150
requisiti progettuali richiesti, ma una vera e propria procedura concorsuale, sia pure
bandita mediante avviso pubblico, atteso che il procedimento in questione risulta
chiaramente volto a selezionare i progetti più idonei e qualificati e, pertanto,
meritevoli dei predetti finanziamenti in termini comparativi e nei limiti della capienza
degli stanziamenti finanziari stessi.
In materia di erogazione di contributi finalizzati alla realizzazioni di asili nido, le
clausole del bando che prevedono l’esclusione dei progetti privi del frontespizio e
delle diciture identificative sul plico di consegna, devono ritenersi legittime e logiche,
in quanto volte ad assicurare il rispetto dei principi di segretezza dell’offerta, nonché
della correttezza e trasparenza del procedimento di gara.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 aprile 2011, n. 598 – Pres. Morea – Est. Pasca – P.F.
(avv. Bavaro) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato).
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Straordinario (Servizio) – Presupposti di
retribuibilità – Autorizzazione formale della P.A. – Necessità – Autorizzazione
implicita – Eccezione – Presupposti – Onere della prova.
Nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la retribuibilità del lavoro
straordinario è ammessa solo in presenza di una precedente e formale autorizzazione
della P.A. con la quale è possibile desumere le ragioni di pubblico interesse del
ricorso alla prestazione lavorativa del dipendente oltre il normale orario di lavoro.
Tuttavia, l’autorizzazione si intende implicitamente data laddove il dipendente risulti
l’unico addetto al servizio e tale adempimento risulti indispensabile e non
dilazionabile per l’efficienza e il buon andamento dell’attività dello stesso ente. In tali
circostanze, è onere probatorio del dipendente dimostrare la sussistenza dei suddetti
presupposti ai fini del riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario
prestato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 657 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Azienda Ospedaliera P.F. di C. e R. “C.G.P.” (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia
(avv. Loffredo) e altri.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –
Natura strumentale – Lesione concreta e attuale della sfera giuridica –
Fattispecie.
Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Assegnazione
di congelatori alle strutture appartenenti alla rete trasfusionale regionale –
Esclusione di Azienda Ospedaliera gestita da Ente ecclesiastico – Illegittimità.
151
L’ente ricorrente prospetta una lesione concreta ed attuale della propria sfera
giuridica anche quando dall’annullamento del provvedimento impugnato non si
ottiene direttamente l’utilità finale bensì solo la possibilità di conseguirla mediante il
doveroso riesercizio del potere, dal momento che l’interesse a ricorrere può avere
consistenza anche solo strumentale al raggiungimento di tale utilità.
Deve ritenersi illegittima la deliberazione della Giunta Regionale che ha escluso
un’Azienda Ospedaliera gestita da un ente ecclesiastico dal novero delle strutture
appartenenti alla rete trasfusionale regionale destinatarie dell’assegnazione dei
congelatori shock-freezing, stabilendo contestualmente che debba provvedere in
proprio all’acquisto di tali strumenti. Tale provvedimento viola, infatti, la normativa
statale regionale in materia di equiparazione delle aziende ospedaliere gestite da enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti alle strutture pubbliche, in particolare, l’art. 23
della l. n. 219/2005 e della l.r. Puglia n. 24/2006.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 658 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.T.
(avv. Bavaro) c. Asl Bari (avv.ti. Digirolamo, Trotta).
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Stabilizzazione dei lavoratori
assunti con contratto a tempo determinato – Situazione giuridica soggettiva –
Qualificazione – Mera aspettativa – A fronte del potere discrezionale della P.A.
A fronte della scelta di natura ampiamente discrezionale della P.A. di procedere alla
copertura di posti in organico mediante lo strumento della stabilizzazione dei
lavoratori assunti a tempi determinato – in luogo del pubblico concorso o di altre
forme di reclutamento del personale – la posizione di cui è titolare il soggetto in
possesso dei requisiti astrattamente previsti dalla legge per poter accedere alla
stabilizzazione non è di diritto soggettivo né di interesse legittimo, bensì di mera
aspettativa all’attivazione delle relative selezioni, attivazione che non rappresenta un
obbligo per l’Amministrazione, ma una mera facoltà.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 660 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.S.
(avv.ti Didonna, Sarcina) c. Regione Puglia (avv. Del Giudice), Comune di Trinitapoli
(avv. Matassa).
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Sospensione – Violazione dei piani paesaggistici – Natura
vincolata.
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Variante – Titolo abilitativo – Necessità – Sospensione lavori –
Natura vincolata.
152
Motivazione del provvedimento – Atti vincolati – Sospensione del permesso di
costruire – Per difformità dei lavori – Obbligatorietà – Difetto di motivazione –
Insussistenza.
Motivazione del provvedimento – Atti vincolati – Violazione del principio di
proporzionalità – Inconfigurabilità.
La comprovata difformità dei lavori effettuati su area ad elevato rischio sismico,
rispetto a quanto assentito con il permesso di costruire, rende l’adozione del
provvedimento di sospensione del tutto vincolata, senza possibilità di compiere alcuna
diversa valutazione al riguardo, stante anche la rilevanza degli interessi pubblici
sottesi.
La mancata presentazione dell’istanza per ottenere il necessario titolo abilitativo, sia
comunale che regionale, priva il ricorrente della possibilità di realizzare delle opere
in variante e rende il provvedimento di sospensione dei lavori di natura vincolata.
La natura vincolata del provvedimento di sospensione dei lavori per difformità dal
permesso di costruire, rende non necessaria una motivazione particolarmente estesa,
essendo sufficiente che l'amministrazione individui con chiarezza le ragioni giuridiche
assunte a fondamento della decisione, anche con mero richiamo alle disposizioni di
legge delle quali viene fatta applicazione.
Non è configurabile la violazione del principio di proporzionalità in relazione ad
attività vincolate sia nell’an che nel quomodo, non avendo l’Amministrazione alcun
margine di scelta in ordine all’attenuazione del sacrificio imposto al privato per il
conseguimento del fine pubblico perseguito.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 661 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.S.
(avv.ti Didonna, Sarcina) c. Comune di Trinitapoli (avv. Matassa).
Ambiente – Rifiuti – Ordine di rimozione – Natura – Destinatari.
Ambiente – Rifiuti – Ordine di rimozione – Motivazione.
L’ordinanza con la quale il Comune intima la rimozione di rifiuti ed il ripristino dello
stato dei luoghi è un provvedimento tipico c.d. necessitato, secondo cui l’obbligo di
procedere alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a
carico del proprietario del sito e del titolare dei diritti reali o personali di godimento
relativi ad esso, ma solo se tale violazione sia anche loro imputabile a titolo di dolo o
colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati,
dai preposti al controllo.
153
L’ordinanza di rimozione di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi è illegittima se
dal provvedimento non emergono le ragioni, da esternare con congrua motivazione, di
eccezionalità ed attualità del pericolo per l’incolumità pubblica.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 662 – Pres. Morea – Est. Amovilli – Case
di Cura Riunite V.S. e N.S.F. s.r.l. (avv. Gentile) c. Asl Foggia (avv. Corrente).
Sanità Pubblica – Servizio sanitario nazionale – Strutture private accreditate –
Spesa sanitaria – Determinazione annuale tetti di spesa ex art. 25 l.r. Puglia
28/2000 – Dief – Deliberazioni difformi.
L’art. 25 della l.r. n. 28/2000 stabilisce che i limiti di remunerazione per le prestazioni
interessanti l’assistenza specialistica e ospedaliera erogati da soggetti privati
provvisoriamente accreditati sono determinati annualmente dal documento di
indirizzo economico funzionale (DIEF), non mutando le deliberazioni difformi,
adottate dall’Asl e dalla Regione in sede negoziale, attributive di somme aggiuntive
per il conseguimento di obiettivi specifici, il detto tetto di spesa così stabilito dalla
Giunta Regionale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 663 – Pres. Morea – Est. Amovilli – F.L.,
F.V. (avv.ti Lofoco, Tarantino) c. Comune di Cassano delle Murge.
Strade – Privata o pubblica – Destinazione ad uso pubblico di una strada privata
– Indici rivelatori – In generale.
Strade – Privata o pubblica – Destinazione ad uso pubblico di una strada privata
– Indici rivelatori – Transito pubblico – Assenza di impedimenti all’ingresso di
terzi – Non sufficienza.
Indici rivelatori della destinazione ad uso pubblico di una strada privata sono: a) il
passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un
gruppo territoriale uti cives e non uti singuli; b) la concreta idoneità della strada a
soddisfare non solo il collegamento con la via pubblica, ma anche esigenze di
generale interesse; c) un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso
pubblico, che può identificarsi nella protrazione dell'uso stesso da tempo
immemorabile, così come in altro titolo (dicatio ad patriam, usucapione, convenzione).
La circostanza di fatto del transito pubblico costituisce un mero indice presuntivo ex
art. 2729 c.c. che, anche in assenza di impedimenti all'ingresso di terzi, non è
sufficiente a trasformare il fondo di proprietà privata in una parte del complesso
sistema viario pubblico.
154
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 664 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
T.D.G. (avv. Conti) c. Comune di Bari (avv.ti Amoruso, Valla), Commissione
Graduatoria e mobilità Provincia di bari e Provincia.
Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – In genere – Natura concorsuale
– Impugnazione della graduatoria – Notificazione del ricorso ai controinteressati
– Necessità – Difetto – Conseguenza – Inammissibilità del ricorso.
Stante la pacifica natura concorsuale dei procedimenti di assegnazione in locazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora il ricorrente, nel caso di
impugnazione della relativa graduatoria, deduca censure che, se fondate,
determinerebbero la modifica dell’ordine della graduatoria, il ricorso va notificato, a
pena di inammissibilità ex art. 35 c.p.a. lett. b), a tutti coloro che, a seguito di tale
modifica, conseguirebbero una collocazione deteriore (o ad almeno uno di essi, salva
la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, a norma
dell’art. 41, comma 2 c.p.a.).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 665 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.C.
(avv.ti Derobertis, De Trizio) c. Miur – Scuola secondaria I livello “G. P.” di Molfetta
e altri (Avv. Stato), R.F (n.c.).
Giurisdizione – Giudice amministrativo (giurisdizione di legittimità) – In materia
di istruzione pubblica – Programmazione fondi strutturali P.O.N.-F.S.E. –
Determinazioni del collegio dei Docenti – Approvazione del Piano Integrato
annualità 2010/11 – Interesse legittimo – Sussiste.
In materia di determinazioni del Collegio dei docenti in ordine all’approvazione del
Piano Integrato annualità 2010/2011, relativo al Programma Operativo Nazionale
“Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo, sussiste la
giurisdizione generale di legittimità del g.a., vertendo tale la controversia, secondo il
noto criterio del petitum sostanziale, sulla contestazione del legittimo esercizio del
potere autoritativo dell’autorità scolastica, e non già su questioni, di diritto
soggettivo, attinenti al rapporto di lavoro privatizzato dei docenti scolastici.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 666 – Pres. Morea – Est. Giansante – V.S.
(avv. Mastroviti) c. Comune di Vieste (n.c.), M.T. (avv. Gambatesa).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Impugnazione – Ricorso giurisdizionale – Termine
decadenziale – Dies a quo – Cartello inizio lavori.
155
È irricevibile il ricorso con il quale è stato impugnato un permesso di costruire, nel
caso in cui il ricorso stesso sia stato notificato dopo il decorso del termine
decadenziale di sessanta giorni dalla data di affissione del cartello di inizio dei lavori,
ubicato in maniera ben visibile a chiunque ed a meno di un metro dal cancello di
entrata dell'esercizio commerciale del ricorrente.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 667 – Pres. Morea – Est. Giansante –
A.D.B. (avv. Profeta) c. Comune di Monopoli (avv. Nocera).
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenza – Demolizione – Termine – Art.
4, comma 3, l. n. 47 del 1985 – Natura ordinatoria – Conseguenza.
Il termine di quarantacinque giorni dall'emissione dell'ordine di sospensione dei
lavori, previsto dall'art. 4, comma 3, l. 28 febbraio 1985, n. 47 ed attualmente dall’art.
27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 per l'adozione dell'ordinanza di demolizione
di una costruzione abusiva, ha natura ordinatoria con la conseguenza che il suo
inutile decorso non priva il Comune del potere-dovere di agire mediante l'adozione di
misure repressive ma segna solo il limite di efficacia del provvedimento di sospensione
dei lavori.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 669 – Pres. Morea – Est. Giansante –
P.D.B. (avv. Ingrosso) c. F.d.S.E., S.A. s.r.l. (avv. Riccardi), C.N.I.P.E.C. s.r.l. (avv.
Gualtieri) e V.M. (avv. Ferrara).
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento
di concorso – Termine per impugnare – Decorrenza.
In linea generale, nei concorsi a posti di pubblico impiego, il termine per
l’impugnazione degli atti decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa
coincidere col provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da
detto atto può scaturire la lesione della posizione degli interessati e la sua conoscenza
reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata
lesiva. Siffatta regola generale subisce, tuttavia, un adattamento in tema di
impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando
che le presupposte fonti normative di rango primario o secondario (nel caso di specie,
l’art. 6 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487), prevedano una forma di pubblicità
obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra candidati e la trasparenza
dell’azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per
impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla
156
commissione esaminatrice. In tal caso, quindi, il termine di impugnazione decorre
dalla data della seduta d’esame con affissione dei risultati.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 670 – Pres. Morea – Est. Giansante – Soc.
I.S.C. di R.F. s.n.c. (avv.ti Gagliardi La Gala, Rosania) c. Comune di Foggia (avv.ti
Dragonetti, Barbato) ed altri.
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Discrezionalità
amministrativa – Poteri del giudice – Limiti.
Nelle materie caratterizzate da discrezionalità amministrativa, la sentenza che
conclude il giudizio avverso il silenzio serbato dalla P.A. su un’istanza del privato
deve limitarsi ad accertare l'inadempimento all'obbligo di provvedere a causa
dell'illegittimità del silenzio, individuando altresì un ulteriore termine nel quale la
P.A. dovrà provvedere. (Nel caso di specie, il Collegio ha accolto il ricorso avverso il
silenzio serbato dal Comune in ordine ad un’istanza di ritipizzazione urbanistica di
un’area di proprietà del ricorrente).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 673 – Pres. Morea – Est. Giansante –
A.D.G. e A.A. (avv. Calvani) c. Comune di Molfetta (n.c.).
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Acquisizione del bene abusivo
al patrimonio pubblico – Operabilità nei soli confronti del proprietario
responsabile dell'abuso – Eccezione.
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste l’opera
abusiva, costituendo un’autonoma sanzione conseguente all’inottemperanza all’ordine
di demolizione, può essere disposta solo nei confronti del responsabile dell’abuso, ma
non può operare nei confronti del proprietario dell’area laddove questi dimostri
inequivocabilmente la sua completa estraneità rispetto al compimento dell’opera
abusiva o che egli, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo,
con gli strumenti offerti dall’ordinamento o abbia dato il consenso alla realizzazione
dell’abuso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 aprile 2011, n. 674 – Pres. Morea – Est. Giansante – A.Z.
(avv.ti Piccolo, D’Ambrosio) c. Comune di Andria (avv. De Candia).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Impianti di distribuzione carburanti – Applicabilità
157
dell’art. 1 d.lgs. n. 32/1998 – Silenzio assenso – Possibilità – Concessione edilizia
successiva – Natura.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Variante – Impianti di distribuzione carburanti –
Silenzio assenso – Diniego di variante – Illegittimità.
È applicabile al procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione l’art. 1 del d.lgs. n.
32/1998 a mente del quale, trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la
domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; pertanto,
la successiva concessione edilizia, rilasciata dal Comune in seguito ad accertamento
giudiziale del silenzio assenso, costituisce provvedimento espresso di carattere
meramente ricognitivo.
In tema di autorizzazione alla realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti
per autotrazione, attesa la natura meramente ricognitiva della concessione edilizia
intervenuta dopo il formarsi del silenzio assenso serbato dall’amministrazione, è
illegittimo il diniego di variante in corso d'opera, richiesta successivamente
dall’interessato, motivato sull’assunto del mancato rilascio ab origine di un permesso
esplicito di costruire.
158
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME MAGGIO 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 Maggio 2011, n. 678 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - R.
S.p.A. (avv.ti Bazzani, Mastroviti e Recla) c. Azienda ospedaliero-universitaria
Ospedali Riuniti di Foggia (avv.to Papa).
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Contenuto del ricorso Sottoscrizione del ricorso - Invio con mezzi telematici.
Processo amministrativo - Ricorso per motivi aggiunti - Termine per la
proposizione.
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Gara d’appalto - Criteri di valutazione delle offerte.
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Gara d’appalto - Verbali.
In caso di utilizzazione dei mezzi telematici per la trasmissione degli atti relativi ai
procedimenti giurisdizionali, la leggibilità della sottoscrizione del mittente che la
copia foto riprodotta di un atto del processo trasmesso a distanza deve riportare, è
prevista non ai fini dell’esistenza o della validità dell’atto, ma della possibilità di
considerare la copia ricevuta come conforme all’originale inviato per via telematica.
La mancanza della sottoscrizione pertanto ha rilievo solo quando tale conformità
venga espressamente posta in discussione.
La tardività dei motivi aggiunti non comporta l’applicazione di una dimidiazione dei
termini processuali, dal momento che prevale l’esigenza di tutelare il diritto di difesa
così come così come costituzionalmente garantito.
All’esito di una gara d’appalto non è possibile asserire la mancata esplicitazione delle
valutazioni effettuate dalla sottocommissione tecnica e la conseguente impossibilità di
muovere le necessarie contestazioni, quando dagli atti di gara si desumono
chiaramente le ragioni della scelta a favore di una concorrente. Più precisamente la
commissione giudicatrice, al fine di rendere noto l’iter logico seguito nell’attribuzione
del punteggio, può esprimere giudizi tecnici sintetici che permettono di chiarire ed
integrare le valenza del punteggio stesso, non essendo necessaria l’esposizione di
diffuse esternazioni verbali.
In una gara d’appalto le ragioni tecnico-valutative della scelta a favore di una
concorrente effettuata dalla commissione giudicatrice possono essere esplicitate in un
unico verbale, dal momento che non sussiste alcun principio che impone la
contestualità delle motivazioni rispetto alle singole sedute della commissione stessa,
159
ed essendo al contrario sufficiente una sola valutazione finale che sia in grado di
chiarire i vari passaggi del processo valutativo.
Tar Puglia, Bari, Sez I, 6 Maggio 2011, n. 683 - Pres. Allegretta - Est. Picone - D.
S.a.s. (avv. Bello) c. Comune di Lucera (avv. Panizzolo).
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Onere
probatorio.
Risarcimento del danno - Risarcimento ai danni della P.A. in materia di contratti
pubblici - Lucro cessante - Valutazione equitativa.
Risarcimento del danno - Risarcimento ai danni della P.A. in materia di contratti
pubblici - Danno da perdita di qualificazione - Valutazione equitativa.
Ai sensi dell’art. 41, primo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006, la capacità economica e
finanziaria può essere dimostrata dai concorrenti, oltre che mediante asseverazioni
bancarie e bilanci d’impresa, attraverso una dichiarazione autocertificata
concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture
nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Il terzo comma
dell’art. 41 stabilisce, in ogni caso, che il concorrente che non sia in grado, per
giustificati motivi (ivi compreso quello concernente l’inizio dell’attività da meno di tre
anni), di presentare le referenze bancarie o contabili richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria aliunde mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Si tratta di previsioni chiaramente ispirate al favor partecipationis, come tali non
suscettibili di interpretazione restrittiva da parte della stazione appaltante, che è
tenuta ad effettuare la verifica dei requisiti economico-finanziari senza aggravare
l’onere probatorio a carico delle imprese offerenti e senza indulgere in formalismi
ingiustificati.
L’impresa che viene esclusa in una gara d’appalto illegittimamente aggiudicata,
anche laddove non riesca a dimostrare che in caso di ammissione si sarebbe
aggiudicato l’appalto, subisce comunque un danno, in quanto perde la possibilità,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, di
concorrere al conseguimento dell’affare. In questi casi il lucro cessante può essere
liquidato limitatamente alla cosiddetta perdita di chance, da misurarsi in via
equitativa.
L’esecuzione di un appalto pubblico, anche a prescindere dal lucro derivante dal
corrispettivo pagato dalla stazione appaltante, può essere comunque fonte per
l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la sua
160
capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri,
l’esclusione illegittima da una gara d’appalto comporta pertanto un danno da perdita
di qualificazione che va equitativamente calcolato in proporzione della somma già
liquidata a titolo di lucro cessante, secondo una percentuale destinata a variare in
considerazione dell’importanza dell’appalto illegittimamente aggiudicato ad altra
impresa.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 9 Maggio 2011, n. 687 - Pres. Allegretta - Est. Picone - B.P.M.
S.r.l. (avv.ti Lo Foco e Lanave) c. Autorità Portuale di Bari (avv. Mezzina).
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Annullamento in autotutela - Difetto di giurisdizione.
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Concessione di servizi - Annullamento in autotutela - Violazione
del giudicato.
Secondo la regola del petitum sostanziale, deve essere disattesa l’eccezione di difetto
di giurisdizione nell’ipotesi in cui la P.A., a seguito di una pronuncia del giudice
amministrativo, ridetermini unilateralmente in via di autotutela l’assetto economico
dell’intero rapporto di concessione di beni e servizi, in quanto si verte in materia di
tutela di interessi legittimi.
E’ priva di giustificazione la pretesa della P.A. di dare attuazione al giudicato
mediante la rideterminazione unilaterale ed immediata, con effetto retroattivo, del
canone dovuto per la concessione di beni e servizi, assumendo quale parametro di
calcolo propri atti regolamentari non congegnati ed approvati con riferimento alla
posizione della società concessionaria ed agli equilibri tra costi e ricavi che detta
società aveva raggiunto nel precedente periodo di fornitura.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Maggio 2011, n. 691 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile T.S.A. (avv.ti Mariani e Omiccioli) c. A.M.T.A.B. S.p.A. (avv. Pappalepore).
Contratti pubblici - bandi di gara - termine di impugnazione.
Contratti pubblici - bandi di gara - impugnazione - requisiti dei partecipanti alle
procedure di affidamento.
Contratti pubblici - bandi di gara - esclusione dalla gara - legittimazione ad
impugnare - interesse ad impugnare - insussistenza.
L'eccessiva gravosità ovvero sproporzione dei requisiti soggettivi di ammissione e di
partecipazione alla gara deve essere contestata, mediante l’impugnazione diretta del
161
bando, entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del disciplinare di gara.
Non può essere considerato manifestamente irragionevole un requisito di capacità
tecnica e professionale, previsto dal bando di gara, che rientri tra quelli prescritti
dalla legge stessa ai sensi dell’art. 42 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Il ricorrente legittimamente escluso dalla gara è privo di legittimazione ed interesse a
ricorrere quando contesti l'inadeguatezza del disciplinare di gara con riferimento alle
condizioni indispensabili necessarie per l’effettuazione di una proposta tecnica e di
una offerta economica.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Maggio 2011, n. 692 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile L.D. S.p.A. (Avv.ti P. Piselli, Vagnucci, E.Piselli) c. Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.
(Avv. Toma).
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Esclusione dalla gara Aggiudicazione - Controinteressati - Ricorso - Notificazione.
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti dei partecipanti alle
procedure di affidamento - Documenti - Potere di integrazione - Art. 46 d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163 - Presupposti.
I partecipanti ad una procedura per l’affidamento di un contratto pubblico, in assenza
di aggiudicazione, non rivestono la posizione di controinteressati nel giudizio per
l’annullamento di un provvedimento di esclusione della gara stessa e, pertanto, non
devono essere destinatari della notificazione del relativo ricorso introduttivo.
In materia di procedure di affidamento di contratti pubblici, il potere-dovere della p.a.
di chiedere ai concorrenti una integrazione documentale ai sensi dell’art. 46 d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163,può essere esercitato unicamente per colmare le carenze relative
ai documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione,e non,
invece, per sopperire alle insufficienze del contenuto negoziale dell’offerta tecnica.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Maggio 2011, n. 693 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - I.
E. (avv. Notarnicola) c. Comune di Sannicandro (avv. Mastroviti) e Impresa Frisullo
(avv. Tolomeo).
Contratti pubblici - Requisiti di partecipazione - Vicende soggettive - Cessione di
ramo d’azienda - Obbligo di comunicazione.
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Offerta economica Discrezionalità tecnica - Sindacato.
162
Contratti pubblici - Bandi di gara - Oneri formali - Offerta economica Allegazione del documento di identità.
In tema di vicende soggettive del partecipante a d una procedura di affidamento non
sussiste in capo al cessionario del ramo di azienda alcun obbligo di rendere le
dichiarazioni relative al possesso dei requisiti prescritti da bando o legge da parte
dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa cedente.
In sede di valutazione comparativa delle offerte presentate nell’ambito della
procedura di affidamento le valutazioni tecniche, caratterizzate dalla complessità
delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell'esito della
valutazione, afferendo al merito, sfuggono al sindacato intrinseco del giudice
amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei
criteri valutativi o circa la loro applicazione.
E' legittima, non risolvendosi in un mero formalismo, ma essendo volta a assicurare la
paternità della dichiarazione, la previsione del bando che imponga, a pena di
esclusione, all’operatore economico di allegare all’offerta economica una copia del
documento di identità.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 719 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile D.C.A., C.M. e C.C. (avv.ti Ragni e Muscatello) c. Provincia di Bari (avv.ti Minucci e
Dipierro) e Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di
Bari (avv.ti Paparella e Prisciantelli).
Espropriazione - Occupazione d'urgenza - Decreto d'occupazione - Notifica
irrituale - Incidenza sulla legittimità del decreto - Esclusione - Ragioni.
Espropriazione - Occupazione d’urgenza - Decreto
Comunicazione di avvio del procedimento - Non necessità.
di
occupazione
-
Espropriazione - Occupazione d’urgenza - Partecipazione al procedimento Comunicazione irrituale - Raggiungimento dello scopo - Sufficienza.
Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Reiterazione
Provvedimenti sopravvenuti - Mancata impugnazione - Inammissibilità.
-
Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Derivanti da atti diversi dai
piani urbanistici generali - Variante - Termini di efficacia – Decorrenza.
Espropriazione - Vincolo preordinato all’esproprio - Reiterazione - Indennizzo Provvedimenti successivi - Legittimità.
Edilizia e urbanistica - Piani degli insediamenti produttivi - Poteri di
pianificazione - Decadenza.
163
Edilizia e urbanistica - Piani degli insediamenti produttivi - Variante - Termine
per impugnare - Decorrenza.
L’irritualità della notifica del decreto d’occupazione d’urgenza di un’area privata può
incidere soltanto sulla decorrenza del termine per l’impugnazione del predetto
provvedimento, ma non anche sulla sua legittimità, atteso che la notifica di esso è solo
una forma qualificata di comunicazione.
La partecipazione del privato al procedimento ablatorio deve essere assicurata con la
comunicazione di avvio del procedimento sin dal primo atto dello stesso, e cioè da
quello recante la dichiarazione di pubblica utilità, che presenta ampi momenti di
scelte discrezionali, ma non ha ragion d’essere nell’ambito dell’occupazione
d’urgenza, che è meramente attuativa dei provvedimenti presupposti.
La comunicazione del decreto di occupazione d’urgenza, ancorché effettuata con
modalità non corrispondenti a quelle di cui al c.p.c., si configura comunque idonea
allo scopo ove i destinatari abbiano potuto assistere allo svolgimento delle operazioni
di immissione in possesso.
Ove con ulteriori provvedimenti, non fatti oggetto di impugnativa, l’Amministrazione
abbia reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, il ricorso proposto avverso
soltanto i precedenti provvedimenti emanati al medesimo scopo, va dichiarato
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
In ipotesi di approvazione di una variante generale al piano regolatore consortile, il
termine decennale di efficacia dei vincoli di destinazione preordinati
all’espropriazione decorre dalla data di approvazione della variante e non da quella
in cui risulta l’approvazione del piano originario.
Ove l’Amministrazione abbia reiterato il vincolo preordinato all’esproprio, omettendo
di prevedere l’indennizzo, detto difetto non incide sulla legittimità dei provvedimenti
adottati, involgendo questioni di natura patrimoniale che presuppongono la
conclusione del procedimento di pianificazione e sono devolute alla cognizione della
giurisdizione ordinaria.
Il decorso di dieci anni dall’approvazione di un piano regolatore consortile non
comporta in alcun modo la decadenza dei poteri pianificatori del Consorzio essendo
pertanto legittima la variante generale al piano approvata dall’ente dopo la scadenza
di tale termine.
Il termine per l’impugnativa di una variante al piano consortile, previsto a pena di
inammissibilità, decorre dalla pubblicazione della delibera di approvazione sul
Bollettino Ufficiale Regionale.
164
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 720 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - P.S,
L.L., D.B.G., Q.P. (avv. La Scala) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Comando generale della Guardia di Finanza e Comando regionale Puglia della
Guardia di Finanza.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Servizi esterni - Indennità - Esclusione.
Ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista dall'art. 12 D.P.R. 147/1999, non
ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o unità di appartenenza,
e di in particolare presso Amministrazioni ed enti diversi, assume carattere esterno,
essendo tale solo quello che espone il soggetto al disagio climatico - meteorologico
insito nell’attività c.d. “a cielo aperto”.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 721 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile S.A. (avv. Guerrieri) c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Rapporto di lavoro nell’ambito delle
Università - Progressione in carriera - Riconoscimento dei titoli.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Rapporto di lavoro nell’ambito delle
Università - Nomina invalida - Progressione in carriera - Riconoscimento
dell’attività effettivamente prestata.
Non deve essere riconosciuta al personale docente universitario, ai fini della
progressione in carriera, l'attività svolta in qualità di “professore a contratto”,
stante il carattere tassativo dell’elencazione contenuta nell’art. 103 del D.P.R. n.
382/1980. (Vedi in senso conforme Tar Puglia Bari, Sez. I, 29 marzo 2011, n. 515).
Deve essere riconosciuta rilevanza, ai fini della ricostruzione della carriera del
personale docente universitario, al servizio effettivamente prestato alle dipendenze
dell’amministrazione, sia pure in forza di un atto di nomina invalido.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n.723 - Pres. Allegretta - Est. Adamo L.A.C.D.C. S.r.l. (avv.ti D'Ambrosio e Dalfino) c. Regione Puglia e Azienda U.S.L.
Ba/4 (avv. Paparella).
Sanità pubblica - Sistema accreditamento - Accreditamento provvisorio Mutamento della titolarità - Ammissibilità.
In tema di accreditamento sanitario è ammessa la modifica della titolarità della
struttura accreditata posto che tale accreditamento, anche se temporaneo, non
riguarda la persona e le qualità tecnico professionali del titolare ma si riferisce solo
165
alla struttura in sé considerata e al rispetto da parte di questa degli standards
necessari ad assicurare la qualità dei servizi erogati.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 724 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - S.
M., R.G., I.B., A.A., D.G.R. e D.R. (avv.ti Langiulli e Rizzitelli) c. Ministero della
Giustizia e Casa circondariale di Trani (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Personale militare - Trasferimento - Per
prevalente interesse pubblico - Qualificazione - Indennità.
Il trasferimento del personale militare che risulti disposto per soddisfare un
prevalente interesse pubblico alla funzionalità dell’ufficio, va assimilato,ai fini del
riconoscimento delle indennità stabilite dalla legge n. 100/1987, al trasferimento
d’autorità anche se consegue a domanda degli stessi dipendenti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 725 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile D.V. (Avv. Petrocelli) c. Università degli Studi di Bari (Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bari) e Azienda Ospedaliera “Ospedale Policlinico Consorziale” di Bari.
Sanità pubblica - Università - Personale - Attività professionale extramuraria Regime di impegno - Inquadramento.
In tema di rapporti tra servizio sanitario ed Università, lo svolgimento di attività
extramuraria da parte del medico universitario comporta automaticamente, ai sensi
dell’art. 5 comma XII del d.lgs. n. 517/1999,l’opzione per il regime di impegno a
tempo definito ex art. 11 del d. P.R. n. 382/1990.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 13 Maggio 2011, n. 728 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - A.
S.c.a.r.l. (avv.ti Pezzano e Macchia) c. A.S.L. Fg/2 (avv. Matassa).
Contratti pubblici - Requisiti di partecipazione - art. 12 comma I d.lgs. n.
157/1997 - Pendenze fiscali - Accertamento
Contratti pubblici - Requisiti di partecipazione - art. 12 comma I d.lgs. n.
157/1997 - Stato di insolvenza - Sottocapitalizzazione - Equiparazione Esclusione
In tema di requisiti soggettivi di partecipazione alle procedure di affidamento, il
possesso del requisito di cui all’art. 12 comma I del d.lgs. n. 157/1997, in base al
quale in concorrente deve essere" in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana”, non può essere desunto da una
166
semplice voce iscritta al bilancio, senza che l’eventuale situazione di inadempienza,
valevole a fondare l’esclusione dell’operatore economico, risulti da un qualsiasi atto
di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
In materia di cause di esclusione dalla procedura di affidamento di un contratto
pubblico, nella locuzione "qualsiasi altra situazione equivalente secondo la
legislazione dello Stato in cui sono stabiliti"di cui all’art. 12, comma I, lettera a), del
d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 non rientra la mera sottocapitalizzazione, in quanto
quest’ultima non coincide con il determinarsi dello stato di insolvenza.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 17 Maggio 2011, n. 744, Pres. Allegretta - Est. Picone B.P.M. S.r.l. (avv. Caputi Jambrenghi) c. Autorità Portuale di Bari (Avv. Mezzina).
Contratti pubblici - Affidamento a società miste - Concessione di beni e servizi
pubblici - Annullamento in autotutela.
Contratti pubblici- Affidamento a società miste - Concessione di beni e servizi
pubblici - Procedura ristretta - Abbreviazione dei termini - Ragioni di urgenza.
L’ordine di rilascio pressoché immediato di beni e attività oggetto di una concessione
non è imposto dal provvedimento di annullamento in autotutela della suddetta
concessione di beni e servizi pubblici. La conservazione della gestione esistente nelle
more del subentro dei nuovi soggetti è, infatti, compatibile con i tipici effetti
dell’annullamento d’ufficio, tenuto conto che l’art. 21-nonies della legge n. 241 del
1990 consente di adattare l’efficacia temporale dell’atto di autotutela alla concreta
situazione di fatto.
L’Amministrazione è tenuta a dare conto delle ragioni di urgenza che giustificano
l’abbreviazione dei termini della procedura ristretta, trattandosi pur sempre
dell’esercizio di una potestà discrezionale direttamente incidente sull’assetto di gara e
potenzialmente pregiudizievole per la posizione delle imprese del settore interessate
all’affidamento.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 17 Maggio 2011, n. 745, Pres. Allegretta - Est. Picone - T.I.
S.p.A. (avv.ti Covone, Belotti e Grelle) c. F.A.L. S.r.l. (avv. Didonna).
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Gara d’appalto - Comunicazioni - Invio con mezzi telematici.
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Gara d’appalto - Comunicazioni - Onere della prova.
167
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Impugnazione tardiva Risarcimento del danno.
Nel caso d’impugnazione del provvedimento con cui si dispone l’aggiudicazione di
una gara d’appalto, il termine decadenziale, in assenza di notificazione, decorre dalla
comunicazione individuale del provvedimento all’interessato. Quando la lex
specialis di gara lo prevede espressamente, tale comunicazione si considera realizzata
anche attraverso la trasmissione dell’atto via fax.
In una gara d’appalto quando le stazioni appaltanti inviano comunicazioni via telefax
il rapporto di trasmissione fa presumere la prova dell’avvenuta ricezione e spetta
dunque al destinatario la prova contraria concernente la mancata funzionalità
dell’apparecchio.
Nel processo amministrativo trova applicazione la regola della non risarcibilità dei
danni evitabili con la tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo. Di
conseguenza la dichiarata irricevibilità dell’impugnativa comporta la reiezione della
domanda di risarcimento del danno per equivalente, in quanto il danno lamentato
dall’interessato va imputato innanzitutto alla mancata diligenza nell’attivare
tempestivamente i mezzi offerti dal sistema per far valere la protezione di un
determinato bene della vita.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 815 - Pres. Allegretta - Est.Adamo - W.T.
S.p.A. (avv.ti Agostinacchio e Sartorio) c. Comune di Conversano (avv.ti. Loiacono,
Renna e Tanza).
Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti - Limiti Ratio.
Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianti Infrastrutture per le telecomunicazioni - Tutela della salute.
Ambiente - Inquinamento elettromagnetico - Enti territoriali - Prescrizioni
edilizio - urbanistiche - Limiti.
La ratio della fissazione di limiti d'istallazione degli impianti elettromagnetici non
consiste esclusivamente nella tutela della salute dai rischi dell'inquinamento
elettromagnetico, bensì nella necessità di addivenire ad un equo contemperamento di
due contrapposti interessi, la protezione della salute della popolazione dagli effetti
negativi delle emissioni elettromagnetiche da un lato e, la realizzazione degli impianti
e delle reti rispondenti a rilevanti interessi nazionali, dall’altro.
Le discipline localizzative e territoriali di impianti elettromagnetici imposte a livello
locale non possono giungere ad impedire o ad ostacolare ingiustificatamente
168
l'insediamento di impianti e, pertanto, divieti che, in particolari condizioni di
concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, addirittura rendano
impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le
telecomunicazioni, configurandosi come vere limitazioni, integrano prescrizioni non
consentite.
Agli enti territoriali non è consentito adottare disposizioni regolamentari che, sotto le
mentite spoglie di prescrizioni edilizio - urbanistiche, siano finalizzate, in realtà, a
limitare l'istallazione degli impianti elettromagnetici per esclusive ragioni di tutela
della salute umana.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 819 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - C.S.
S.r.l. (Avv. Lofoco) c. Comune; Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Istruttoria procedimentale- Provvedimento di esclusione.
In tema di gara d'appalto è annullabile il provvedimento con cui è disposta
l'esclusione di un concorrente a seguito di un’istruttoria procedimentale non accorta,
incompleta e non condotta in sostanziale ed autentico ossequio al principio del
contraddittorio.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 820, Pres. Allegretta - Est. Adamo A.T.I. C.I.G. (avv. Di Modugno) c. A. P. S.p.A. (avv.ti Nardelli e Di Corato).
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento.
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - Reato
- Causa di esclusione dalla procedura di affidamento.
Deve considerarsi legittimo l’atto amministrativo che, analizzati i requisiti dei
partecipanti, determini l’esclusione dalle procedure di gara purchè fondato su una
pluralità di autonomi motivi fra cui ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto
stesso.
E’ legittima causa di esclusione da una procedura di affidamento il reato di violazione
di sigilli, dal momento che investe l’affidabilità del partecipante alla gara sotto
l’aspetto della correttezza e della lealtà, poiché la fattispecie penale contempla un
reato contro la P.A. a presidio dell’ordinamento a che i singoli osservino i segni
esteriori del comando dell’autorità.
169
Tar Puglia, Bari, Sez I, 30 Maggio 2011, n. 822 - Pres. Allegretta - Est. Adamo C.R.I. S.r.l. (avv.ti Lioi e Samengo) c. Ufficio territoriale del Governo - Prefettura di
Foggia, Ministero dell'Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).
Contratti pubblici - Aggiudicazione - Annullamento dell'aggiudicazione Declaratoria di inefficacia del contratto - Azione costitutiva - Presupposti.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Oggetto del giudizio Natura cognitiva dell'azione avente ad oggetto il conseguimento
dell'aggiudicazione e del contratto - Esclusione della proponibilità in sede di
ottemperanza.
L'orientamento secondo cui l'annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione
comporta l'automatica caducazione del contratto, è stato superato alle disposizioni
della direttiva comunitaria 2007/66/CE in materia di ricorso contro l'aggiudicazione
degli appalti pubblici, come recepita dal decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53, in
cui si prevede il potere del giudice amministrativo di privare il contratto pubblico di
efficacia al concorrere di determinate circostanze e valutando gli interessi in gioco,
primo fra tutti quello alla corretta e spedita esecuzione delle prestazioni contrattuali,
sicchè l'azione volta alla declaratoria d’inefficacia del contratto non assume quindi
carattere accertativo ma costitutivo.
Qualora nel giudizio di cognizione la ricorrente non abbia formulato alcun’espressa
domanda avente ad oggetto il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto,
previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata,
l’azione non può essere proposta in sede di ottemperanza e pertanto deve respingersi,
non potendosi allargare, nel giudizio di esecuzione, il thema decidendum definito con
la sentenza di primo grado che si è limitata ad annullare gli atti impugnati.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 824 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - A.R.
(avv.Chiummarulo) c. Comune di Foggia.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Procedimento nel
giudizio di ottemperanza - Spese processuali - Atti di esecuzione forzata.
In caso di accoglimento del ricorso per l’ottemperanza di sentenza emessa dal giudice
ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, al proponente spetta
esclusivamente il pagamento delle somme liquidate a titolo di capitale, interessi e
spese processuali, non anche la restituzione di quanto esborsato, ivi compresi diritti e
onorari, per il compimento degli atti di esecuzione forzata dinanzi all’altra autorità.
170
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 825 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - N.P.
S.r.l.(avv.ti Comandè e Pitruzzella) c. Regione Puglia (avv.ti Liberti e Colelli).
Silenzio - Silenzio inadempimento - Obbligo di provvedere -Arresto del
procedimento - Imputabilità all’istante.
Non è configurabile un silenzio inadempimento dell’amministrazione ove l’iter
procedimentale si sia interrotto per circostanze addebitabili esclusivamente all’istanti
e, quindi, per comportamenti di questo rivelatisi inadeguati rispetto ai normali
standards di correttezza e diligenza nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 835 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - P.
M. (avv. Porcaro) c. Comune di Roma (avv. Pasquali).
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Adempimento della
PA al giudicato dell’AGO - Enti locali - Stato di dissesto - art. 248 comma II d.lgs.
n. 267/2000 - Azione esecutiva - Inammissibilità.
E’ esclusa, in applicazione dei principi di concorsualità e par condicio dei creditori,
l’esperibilità, anche dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, nei
confronti di ente locale dichiarato in stato di dissesto ex art. 248 comma II del d.lgs.
n. 267/2000, di azioni esecutive “pure” del giudicato formatosi su pronuncia resa dal
giudice ordinario.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 Maggio 2011, n. 829 - Pres. Allegretta - Est. Adamo B.D.I. S.p.A. (avv. Lorusso) c. Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Adempimento della
PA al giudicato dell’AGO - Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza:
decreto ingiuntivo - Ammissibilità.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione, se
divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli
articoli artt. 653 e ss. del c.p.c., è suscettibile di ottemperanza dinanzi al giudice
amministrativo, come oggi espressamente riconosciuto dal comma II lett. c dell’art
112 del Codice del Processo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 31 Maggio 2011, n. 838 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - P.G.
(avv. D’Innella) c. Comune di Manfredonia
171
Contratti pubblici - Offerta - Cauzione per mancata sottoscrizione aggiudicatario
- Finalità.
La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 30 della l. 1994 n.109, che copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'offerente risultato poi
aggiudicatario, ha finalità non meramente “sanzonatoria” ma costituisce una
garanzia della serietà e affidabilità dell'offerta consentendo alla stazione appaltante
di nutrire un ragionevole affidamento sul fatto che l’intera attività amministrativa di
scelta del contraente non sia stata spesa inutilmente e conduca alla effettiva
stipulazione del contratto.
172
IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2011, n. 732 - Pres. Mangialardi, Est. Ravasio, M.C. (avv. Mastropasqua) c. Azienda Sanitaria Locale Bari (avv. Trotta).
Silenzio - Obbligo della P.A. di provvedere - Istanze non manifestamente
infondate - Azione avverso il silenzio.
La Pubblica Amministrazione non ha l’obbligo di evadere con provvedimento espresso
le istanze dei privati che ritiene manifestamente infondate, volte, cioè, a far valere
situazioni di vantaggio astrattamente inesistenti perchè non tutelate dall’ordinamento.
Non ricorre palese infondatezza di una istanza, invece, quando il privato faccia valere
situazioni di vantaggio che astrattamente l’ordinamento riconosce e che però
richiedono di essere valutate caso per caso.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2011, n. 737 - Pres. Mangialardi, Est. Serlenga, D. G. e S. R. (avv. De Simone) c. Comune di Rutigliano (avv. D’Innella).
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Regolamenti edilizi comunali Altezza degli edifici - Disposizioni derogatorie - Ambito di applicazione.
Le disposizioni derogatorie per le distanze a vantaggio degli edifici preesistenti si
applicano - per espressa previsione delle norme stesse - soltanto in ipotesi di
sopraelevazione (e quindi di ampliamento verticale) del piano terra esistente con un
primo piano, limitatamente alla superficie già edificata al piano terra.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2011 n. 738 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga C.C. (avv. Ciaccia) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Antuofermo e Saracino) controinteressato C.G. (avv.ti Gerbi e Macchione).
Atto amministrativo - Confermativo.
Ricorso giurisdizionale - Inammissibilità - Interesse a ricorrere.
I caratteri di un atto meramente confermativo si individuano nell’assenza di nuova
istruttoria e di riesame della questione.
È inammissibile l’impugnazione di un atto meramente confermativo di altro su cui si
sia formato il giudicato, non potendosi riconoscere in capo al ricorrente un interesse
qualificato alla proposizione dell’azione.
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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2011, n. 740 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga M.M., (avv. Lorusso) c. Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o
Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di Bari,
Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di Torino (Avvocatura di Stato).
Concorsi - Abilitazione professionale - Sanatoria ex art. 4 comma 2 bis della L. n.
168/2005.
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della L. n. 168/2005 il superamento della prova orale,
quand’anche l’ammissione alla stessa sia stata operata a seguito di provvedimento
giurisdizionale, genericamente indicato e quindi anche soltanto cautelare, determina
il conseguimento dell’abilitazione professionale. Non può essere assunta, inoltre, a
presupposto di applicazione della disposizione medesima, la circostanza che siano
state ripetute le prove o la valutazione delle stesse, essendo essa chiara nel porre in
alternativa l’ammissione alle prove e la ripetizione della valutazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 maggio 2011, n. 741 - Pres. Mangialardi - Est. Serlenga V.B., (avv. Colella) c. Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o
Ministero della giustizia, Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di Bari,
Commissione esami avvocato c/o Corte d’appello di Torino (Avvocatura di Stato).
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Sopravvenuta carenza di
interesse - Accesso agli ordini professionali- Abilitazione alla professione forense.
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della L. n. 168/2005, il superamento della prova
orale, quand’anche l’ammissione alla stessa sia stata operata a seguito di
provvedimento giurisdizionale, genericamente indicato e quindi anche soltanto
cautelare, determina il conseguimento dell’abilitazione professionale. Come più volte
chiarito dalla Corte costituzionale, la disposizione in esame è preordinata a tutelare
interessi sostanziali peculiari sicché il superamento delle prove, anche a seguito di
provvedimenti giurisdizionali, produce effetti irreversibili. Il ricorso deve quindi
essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Tar Puglia, Bari. Sez.II, 23 maggio 2011, n.753 - Pres. Urbano - Est.Ravasio - L.D.
(avv.ti De Metrio, Fanizzi) c. C.S.I.S.R.I.B. (avv. Paparella), Regione Puglia.
Notificazione - Atto di Pianificazione - Obbligo - Presupposti.
Enti Pubblici - Forme associative - Consorzi - Poteri Commissari Straordinari Mandato - Termine ordinatorio.
I Piani Consortili, e le rispettive varianti attuative, costituiscono una specie
particolare di atti di pianificazione, la quale ancora oggi deve ritenersi soggetta alla
174
procedura delineata dall'art. 2 comma 11, 11 bis e 11 ter del D.L. 149/93, come
introdotti dalla L. 237/93, la quale procedura non prevede forme di notificazione
personale ai singoli proprietari interessati.
I poteri dei Commissari straordinari dei Consorzi A.S.I., nominati a seguito dello
scioglimento degli organi degli stessi disposta con L.R. 19/2001, sono stati prorogati
con D.G.R. n. 547 del 14 maggio 2002, sino al riordino della materia o comunque
sino all'intervento di una nuova disciplina, in concreto adottata con L.R. 2/2007. Il
termine di sei mesi indicato dalla L.R. 19/01 a determinazione del mandato conferito
ai commissari straordinari è meramente ordinatorio, e pertanto il suo decorso non
comporta ipso facto la perdita di potere in capo ai commissari straordinari.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 23 maggio 2011, n. 754 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - V.F.
(avv. Montaruli) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Maione).
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio - Beni culturali - Dichiarazione
dell’interesse culturale - Procedimento.
Le piazze pubbliche, le vie, le strade e gli altri spazi urbani aperti, se appartenenti ad
enti pubblici, rientrano tra i beni di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. 42/04, e quindi
sono beni culturali solo se ed in quanto abbiano un interesse storico, artistico,
archeologico o etnoantropologico, verificato a mezzo del procedimento individuato ai
sensi dell’art. 12, comma 2, e segg. del succitato decreto legislativo. Di conseguenza,
la valenza culturale degli spazi indicati dall’art. 10, D.Lgs. 42/04 non è affatto
implicita nella loro ubicazione in zona classificata dallo strumento urbanistico quale
Nucleo Antico, piuttosto che quale Zona di interesse archeologico. Del resto, è di
intuitiva comprensione che la valenza storica, artistica o archeologica di un bene
immobile non può essere demandata all’estensore di uno strumento urbanistico, che
non ha necessariamente competenze specifiche a tale scopo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 23 maggio 2011, n. 755 - Pres. Pasca - Est. Ravasio - G.F.
(avv.ti Allamprese, Petruzzelli) c. Comune di Modugno (avv. Carlucci), A.M. (avv.
Ruccia).
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Assunzioni - Enti locali.
Non è precluso al Direttore Generale e/o Segretario Generale del Comune presiedere
le varie commissioni giudicatrici indette per il reclutamento di distinte figure
professionali non apicali o di figure afferenti più settori di attività.
175
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 23 maggio 2011, n. 756 - Pres. Pasca - Est. Pasca - G.D. (avv.
Nasca) c. Conservatorio di Musica N. Piccinni di Bari (Avvocatura Distrettuale dello
Stato Di Bari).
Concorsi - Pronuncia di annullamento di graduatoria - Domanda risarcitoria dei
danni causati da illegittimo collocamento in graduatoria - Giudice competente.
Concorsi - Giudicato amministrativo di annullamento di graduatoria - Effetti.
Il Giudice amministrativo ha giurisdizione in merito alla pretesa risarcitoria
direttamente correlata alla pronuncia di annullamento di graduatoria di concorso, in
quanto la prima (la pretesa) è direttamente consequenziale alla seconda (pronuncia di
annullamento).
Secondo i noti principi che regolano gli effetti del giudicato amministrativo di
annullamento di una graduatoria di concorso, deve ritenersi che l’esecuzione di tale
pronuncia comporti anzitutto l’obbligo dell’amministrazione di procedere, ancorché
virtualmente, all’adempimento dell’obbligo pretermesso, ed alla conseguente
valutazione dei titoli artistico-professionali dei candidati, ai fini di una corretta loro
valutazione e della relativa attribuzione di punteggio. Tale attività costituisce
presupposto indefettibile di una eventuale domanda risarcitoria dei danni causati ai
candidati dalla colposa mancata assunzione in servizio per illegittimo collocamento in
graduatoria.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 23 maggio 2011, n. 763 - Pres. Pasca - Est. Serlenga - M.S.
(avv. Marzocca) c. Questura di Bari e Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale
dello Stato Di Bari).
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare extracomunitari) - Permesso di
soggiorno - Regolarizzazione.
In tema di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari condannati, il reato di
violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato previsto dall'art.
14, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, punito con una pena edittale fino a
quattro anni di reclusione e per il quale è previsto l’arresto obbligatorio non è più
compatibile con la disciplina comunitaria delle procedure di rimpatrio di cui alla
direttiva 2008/115/CE, direttiva che, sebbene non recepita, è di immediata
applicazione. Pertanto, il suddetto reato di immigrazione clandestina, ormai abolito,
non può più ritenersi ostativo ai fini della procedura di emersione dal lavoro
irregolare dei cittadini extracomunitari.
176
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 maggio 2011, n. 769 - Pres. Pasca - Est. Amovilli - B.A.,
(avv.ti Colucci, Mancaniello) c. Comune di Lucera, (avv. Maiellaro).
Giurisdizione - Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti
soggettivi avverso la P.A.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Principi generali.
La lesione del proprio diritto al mantenimento di specifiche mansioni inerenti i
compiti di responsabile del procedimento e/o di singole funzioni dirigenziali
precedentemente attribuite, quali l’espletamento di gara per l’ affidamento di un
appalto di servizi, rientra nella giurisdizione del GO (D.Lgs. n. 165/2001, art. 63)
costituendo violazione di un diritto soggettivo determinata non già da poteri
autoritativi e da atti amministrativi di c.d. macro-organizzazione bensì dall’atto
privatistico di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.
L’attrazione degli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico al diritto privato
non comporta (né deve comportare ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost.) un decifit di
tutela giurisdizionale, dal momento che ben può il lavoratore sottoporre al sindacato
del GO, in funzione di Giudice del lavoro, l’esercizio dei poteri privati discrezionali
del datore di lavoro sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona
fede, applicabili anche all’attività di diritto privato della P.A. alla stregua dei principi
di imparzialità e buon andamento (Cassazione Sez. Lavoro 14 aprile 2008 n. 9814,
Cassazione Sezioni Unite 23 gennaio 2004 n.1252), secondo il noto fenomeno di
“osmosi” tra attività privatistica e pubblicistica.
177
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 698 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.R.B.
in qualità di genitore del minore D.B. (avv. Derobertis) c. Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Liceo Scientifico Statale “S.S.” di Conversano e altro
(Avv. Stato).
Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione
alla classe successiva – Motivazione stereotipa, priva di concreti riferimenti e di
una valutazione complessiva dello studente – Illegittimità.
Deve ritenersi illegittimo – per violazione dei criteri stabiliti dalla normativa in
materia e, in particolare, dall’art. 4 del d.P.R. 122 del 2009 e dall’art. 8, comma 4,
dell’O.M. n. 92 prot. n. 11075 del 5 novembre 2007 – il provvedimento con cui il
consiglio di classe abbia deliberato la non ammissione alla classe successiva
ricorrendo ad una formula di motivazione stereotipa, priva di concreti riferimenti e
che difetti, peraltro, anche di una valutazione complessiva dello studente. (Nel caso di
specie, il collegio ha osservato che tale valutazione non poteva che essere positiva, sia
per la piena sufficienza conseguita in tutte le altre materie, sia per la proficua
partecipazione alle attività di recupero nelle due materie in cui aveva riportato debiti
formativi, sia per il fatto di aver riportato nella prima di queste ultime una lieve
insufficienza (5), sia infine in considerazione dell’inspiegabile circostanza che il voto
nella seconda materia (4,5) sia diventato in realtà un (4) per arrotondamento
evidentemente negativo).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 699 – Pres. Morea – Est. Amovilli – G.P.
(avv. Mancini) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Dragonetti).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di
alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Occultamento di circostanze – Insussistenza
dell’interesse.
È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica qualora risulti che il ricorrente abbia taciuto
circostanze che, se note all’amministrazione, ne avrebbero determinato l’esclusione
dall’assegnazione. (Nel caso di specie il ricorrente aveva taciuto la circostanza di
avere nel frattempo occupato altro e diverso alloggio, ivi trasferendone la propria
residenza anagrafica).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 700 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
L.D.G. (avv. Conti) c. Comune di Bari, Commissione Graduatorie e Mobilità Bari e
Provincia (avv.ti Amoruso, Valla).
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Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di
alloggi e.r.p. – Omessa notificazione al controinteressato – Inammissibilità del
ricorso.
È inammissibile il ricorso avverso la graduatoria definitiva di alloggi e.r.p. che non
risulti notificato ad alcun controinteressato, atteso che la richiesta di modifica della
posizione del ricorrente in graduatoria, per effetto del riconoscimento del maggior
punteggio rivendicato, comporta lo scavalcamento di altri soggetti nell’ambito della
graduatoria medesima, soggetti che rivestono la qualità di controinteressati.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 701 – Pres. Morea – Est. Giansante –
P.V. (avv. Mastronardi) c. Comune di Monopoli (n.c.).
Espropriazione – Decreto di esproprio – In genere – Termine di adozione –
Perentorietà – Violazione – Comporta l'inefficacia della dichiarazione di pubblica
utilità.
Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti (anche per l'accessione
invertita a seguito di occupazione c.d. "appropiativa" o " acquisitiva") –
Rinuncia alla restituito in integrum – Effetto abdicativo – Esclusione –
Trasferimento della proprietà mediante accordo transattivo – Necessità.
Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti (anche per l'accessione
invertita a seguito di occupazione c.d. "appropriativa" o " acquisitiva") – Danno
per mancata utilizzazione del bene – Con riguardo al periodo di illegittima
occupazione e fino alla data di adozione dell'atto traslativo della proprietà –
Spettanza – liquidazione – Criteri.
Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti (anche per l'accessione
invertita a seguito di occupazione c.d. "appropriativa" o " acquisitiva") – Danno
per mancata utilizzazione del bene – Calcolo – Assumendo come valore base il
mancato reddito ritraibile per ciascun anno del periodo di occupazione illegittima
e fino alla data dell'atto con il quale si realizza l'effetto traslativo della proprietà.
Il termine di adozione del decreto di esproprio è perentorio e la mancata conclusione
del procedimento entro tale termine finale comporta l'inefficacia della dichiarazione
di pubblica utilità e quindi determina una fattispecie di cattivo uso del potere con la
conseguente illegittimità del decreto di esproprio, nonché degli atti emanati nel corso
della procedura, e in particolare anche del decreto di determinazione dell'indennità di
esproprio.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 43 d.P.R. n. 327/2001 ad
opera della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2010, non può
attribuirsi alla rinuncia alla restituito in integrum (avanzata prima della suddetta
179
pronuncia) un effetto abdicativo della proprietà in favore dell’Amministrazione
essendo tale conclusione in contrasto con l’esigenza di tutela della proprietà, la quale
esige che l’effetto traslativo consegua a una volontà inequivoca del proprietario
interessato. Ne consegue, pertanto, il dovere dell’Amministrazione di addivenire a un
accordo transattivo con il ricorrente che determini il definitivo trasferimento della
proprietà dell’immobile, unitamente all’altrettanto doveroso risarcimento del danno
da occupazione illegittima.
In caso di cessione della proprietà di un immobile, che abbia subito un’irreversibile
trasformazione nel corso di una procedura espropriativa illegittima, il corrispettivo
che le parti dovranno concordare deve essere calcolato con riguardo al valore di
mercato dell’immobile riferito, non alla data di trasformazione dello stesso e
nemmeno a quella di proposizione del ricorso introduttivo, bensì, alla data di
adozione dell’atto traslativo di proprietà ad opera delle stesse parti.
Il danno per mancata utilizzazione del bene dovrà essere calcolato assumendo come
valore base il mancato reddito ritraibile per ciascun anno del periodo di occupazione
illegittima (ossia, dalla scadenza termine di cui all’art. 13 d.P.R. n. 327/2001 fino al
momento in cui si realizza l’effetto traslativo) considerando quale parametro il reddito
ricavato nell’anno precedente l’occupazione d’urgenza; a tali somme andranno
aggiunti la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l’indice ISTAT e gli
interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate. Da tale somma
complessivamente determinata dovrà poi essere detratta ogni altra somma che sia
stata già corrisposta al ricorrente a titolo indennitario o risarcitorio.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 703 – Pres. Morea – Est. Giansante –
R.L.T. (avv. Ruggiero) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Ufficio Scolastico Provinciale di Bari e altro (Avv. Stato).
Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie in materia di
graduatorie per il conferimento di supplenze – Giurisdizione del giudice
ordinario – Sussistenza.
Le “procedure concorsuali per l'assunzione” sono quelle che iniziano con
l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei
candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione,
individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle
graduatorie per il conferimento di supplenze non essendo prevista alcuna attività
discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma
un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti
per l'individuazione di una procedura concorsuale; quindi, a fronte dei poteri di
gestione degli elenchi da parte della Pubblica Amministrazione, tipici del datore di
lavoro e non distinguibili, per natura, dagli analoghi poteri esercitabili da qualsiasi
datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come
180
una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della
futura possibile stipula del contratto di lavoro, in applicazione dell'art. 63, comma 1,
del citato d.lgs. n. 165 del 2001.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 704 – Pres. Morea – Est. Giansante –
M.T. (avv. Godini) c. Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e
Provincia (avv. Maida), V.C. e altri.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di
alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa dichiarazione delle condizioni di
assegnazione – Insussistenza.
È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia dichiarato
di trovarsi nelle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato. (Nel
caso di specie, il ricorrente aveva omesso di dichiarare di dover lasciare l’abitazione
a seguito di intimazione di sfratto per finita locazione).
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. 11 maggio 2011, n. 705)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 maggio 2011, n. 705 – Pres. Morea – Est. Giansante –
M.C. (avv. Godini) c. Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e
Provincia (avv. Ferrarese), V.C. e altri.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di
alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa dichiarazione delle condizioni di
assegnazione – Insussistenza.
Edilizia popolare ed economica – Edilizia sovvenzionata – E.r.p. – Assegnazione –
In genere – Presupposti – Antigienicità dell’alloggio – Definizione.
È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia dichiarato
di trovarsi nelle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato. (Nel
caso di specie, il ricorrente aveva omesso di dichiarare di abitare in alloggio
antigienico).
In materia di assegnazione di abitazioni di edilizia popolare ed economica e dei
relativi presupposti, l’alloggio antigienico è quello privo di servizi igienici o con
servizi igienici all'esterno o privi di acqua potabile, o quello che, per la sua struttura e
originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non era destinato ad abitazione.
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Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 777 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
A.U. (avv. Giannini) c. Dipartimento per la formazione post laurea e gli esami di stato
professionali, Università degli Studi di Bari (Avv. Stato).
Istruzione pubblica – Esame di stato per l’abilitazione all’insegnamento –
Esclusione – Comunicazione a mezzo fax – Legittimità.
L’invio mediante fax della copia del verbale di esclusione dagli esami di stato per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento secondario al numero indicato dalla
ricorrente soddisfa l’onere di comunicazione incombente sull’amministrazione, non
essendo prevista in tal caso alcuna formalità particolare. Né rileva che il fax con il
quale è stato inviato il numero al quale inoltrare le comunicazioni non fosse
sottoscritto, non avendo la ricorrente, nel caso di specie, fornito alcun elemento in
ordine alla sostanziale falsità o non veridicità di tale numero.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 775 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – Z.
s.p.a. (avv. Medina) c. Comune di Noicattaro (avv. Gagliardi La Gala), Regione Puglia
(n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Standards urbanistici – D.m. 1444/68 – Soglia legale
minima – Percentuale superiore – Possibilità – Obbligo di adeguata motivazione –
Sussiste.
Gli standards urbanistici posti dal d.m. 1444/68 costituiscono la soglia minima da
rispettare, dovendo l’eventuale previsione di una percentuale superiore a quella
prevista dalla legge essere adeguatamente motivata dall’amministrazione, a pena
dell’illegittimità dell’atto adottato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 776 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
A.G.G. (avv.ti Jannarelli, Judice) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Dragonetti).
Procedimento amministrativo – Riesame – Nuova istruttoria – Nuove
determinazioni della P.A. – Atto amministrativo finale – Qualificazione – Atto
confermativo – Esclusione – Ratio – Effetti – Ai fini dell’impugnazione.
Non può essere qualificato come atto meramente confermativo delle precedenti
determinazioni l’atto che contiene l’esplicitazione di una nuova istruttoria e della
conseguente nuova presa di posizione dell’amministrazione sull’istanza del ricorrente,
atta a determinare ex se una lesione dell’interesse del ricorrente successiva,
autonoma e del tutto distinta rispetto alle precedenti; da tanto consegue che è
tempestiva la proposizione dell’impugnazione dell’ultimo atto ove avvenuta nel
termine decadenziale previsto dalla legge.
182
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 779 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – S.
s.r.l. (avv.ti Profeta e Stornelli) c. Comune di Bari (avv. Valla).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Silenzio assenso – Presupposti – Integrazione
documentale – Sussiste – Omessa integrazione – Omessa impugnativa della
richiesta – Effetti – Esclusione del silenzio assenso.
L'istituto del silenzio-assenso non può ritenersi formato allorquando, in merito
all'istanza presentata, il richiedente non abbia mai integrato la documentazione
prodotta né impugnato la richiesta di integrazione, avendo, invece, il Comune
richiesto l'integrazione documentale prima dello spirare del termine per la formazione
del silenzio.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 780 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
A.R. e altri (avv. Del Re) c. Comune di Chieuti, Comune di Serracapriola (avv.
Lombardi).
Atto amministrativo – In genere – Omessa indicazione dell'autorità e del termine
per ricorrere – Mera irregolarità.
La violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990 per mancata indicazione dell’autorità
cui ricorrere e dell’organo che ha la rappresentanza legale dell’ente in giudizio
costituiscono mera irregolarità e non vizio di legittimità.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 782 – Pres. Morea – Est. Pasca – A.F. e
altri (avv. Poli) c. Azienda Ospedaliero-Universitaria "O.P.C." Bari (n.c.), Università
degli Studi di Bari (avv.ti Carbonara, Prudente).
Istruzione pubblica – Professori ed assistenti di Università – In genere – Attività
assistenziale dei medici strutturati – È inscindibilmente correlata allo svolgimento
dei compiti istituzionali connessi alla funzione docente.
Risulta affetto da illegittimità il provvedimento con il quale il Direttore Sanitario di
un’azienda ospedaliera destini docenti ricercatori universitari all’espletamento di
attività assistenziali in settori non pertinenti con la particolare specifica disciplina di
riferimento della docenza e a prescindere anche dal possesso o meno in capo a
costoro del relativo titolo di specializzazione ovvero di specifica esperienza clinica.
183
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 783 – Pres. Morea – Est. Pasca – F.M.
ed altri (avv.ti Augusto, Leogrande) c. Liceo Classico Statale "Socrate" di Bari, Miur,
Usr e Usp (Avv. Stato).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso effettuata
presso la sede reale dell'autorità scolastica – Sanatoria – Per effetto della regolare
costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Istruzione Pubblica – Dotazione organica – Classi – Smembramento – Condizioni
– Salvaguardia dell’offerta formativa – Necessità.
La notifica del ricorso introduttivo effettuata presso la sede reale dell'Autorità
Scolastica può considerarsi sanata per effetto della regolare costituzione in giudizio
dell'Avvocatura dello Stato.
In materia di dotazioni organiche scolastiche, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione
abbia necessità di “smembrare” delle classi, essa deve tener conto dei Piani di Studio
della scuola, senza vanificare l’attività di studio e di sperimentazione che invece è
stata alla base della scelta di iscrizione e che ha costituito l’elemento di specialità
determinante dell’Offerta Formativa, così da non violare il principio di affidamento.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 785 – Pres. Morea – Est. Pasca –
N.V.R.C. s.p.a. (avv. Lorusso) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggio della Puglia (Avv. Stato).
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Bellezze naturali (Tutela delle) –
Autorizzazione paesaggistica – Validità per la durata di cinque anni – Decorso
del termine – Impedisce l'esecuzione dei lavori progettati – Se non a seguito di
nuova valutazione – Fattispecie.
Ai sensi dell'art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42 del 2004, l'autorizzazione paesaggistica
presenta una validità per la durata di cinque anni, termine decorso il quale non può
procedersi all'esecuzione dei lavori progettati se non a seguito di nuova valutazione e
di nuova autorizzazione. (Nel caso di specie non risultano eseguiti, né più eseguibili, i
lavori a suo tempo autorizzati, sia per la decadenza del titolo edilizio, sia per la
sopravvenuta inefficacia dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con
conseguente venir meno di qualsivoglia interesse del ricorrente all'annullamento degli
atti impugnati).
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 784)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 786 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.S.
(avv.ti Ragno, Brudaglio) c. Comune di Molfetta.
184
Farmacie – Autorizzazione all’esercizio – Sospensione – Ai sensi dell’art. 123,
commi 3 e 4, T.u.ll.ss. – Medicinali scaduti in appositi contenitori – Eccesso di
potere – Difetto di istruttoria – Falsa presupposizione in fatto – Sussistono –
Effetti – Illegittimità del provvedimento.
È illegittimo per difetto di istruttoria, nonché per erronea e falsa presupposizione in
fatto, il provvedimento di sospensione della licenza farmaceutica disposto ai sensi
dell’art. 123, commi 3 e 4, T.u.ll.ss, allorché risulti la predisposizione di medicinali
scaduti in appositi contenitori sigillati, recanti la dicitura “medicinali scaduti”, in
maniera tale da rendere impossibile il verificarsi di errore o scambio di prodotti per
la vendita anche per l’addetto di farmacia più sprovveduto.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 788 – Pres. Morea – Est. Giansante –
F.M. (avv. Palieri) c. M.S. s.p.a., Comune di Gioia del Colle (avv.ti Matarrese, Bello),
S.G.C. s.r.l. (avv. Notarnicola).
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di restauro e di risanamento
conservativo – Violazione o elusione di sentenze – Non sussiste – Legittimità del
provvedimento unico di autorizzazione – Presupposti.
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di restauro e di risanamento
conservativo – Art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 – Definizione.
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di restauro e di risanamento
conservativo – Autorizzazione unica – Procedimento semplificato ex art 4 d.P.R.
n. 447/1998 – Presupposti.
Il provvedimento di autorizzazione per il “recupero mediante risanamento
conservativo” di un determinato bene, rilasciato dall’amministrazione competente
nonostante la sussistenza di sentenza di annullamento del permesso di costruire,
previamente rilasciato dalla medesima amministrazione e avente ad oggetto la
realizzazione di opere di trasformazione dello stesso bene, non comporta elusione di
sentenze, allorquando, il provvedimento da ultimo rilasciato, si fondi su un nuovo
progetto, suscettibile di autonoma valutazione, nonché compatibile con la disciplina
urbanistica vigente.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, sono interventi di
risanamento conservativo gli interventi rivolti all’adeguamento funzionale, al rispetto
delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione
incendi e, più in generale, all’ammodernamento di un organismo edilizio preesistente,
sia sul piano tecnologico che funzionale, in modo da renderne possibile una
utilizzazione adeguata al fabbisogno attuale, anche attraverso il ripristino
dell’originaria destinazione.
185
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.P.R. 447/1998, il rilascio dell’autorizzazione unica per
il “recupero mediante risanamento conservativo”, non è subordinato all’acquisizione
del permesso di costruire o all’espletamento della conferenza di servizi, ove sussista il
parere di conformità tecnica rilasciato, nei termini di legge, dal competente Ufficio
Tecnico Comunale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 796 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
M.P. (avv. Scarano) c. Comune di San Nicandro Garganico (avv. D’avolio) e altri.
Processo amministrativo – Appello – Improcedibilità dell’appello – Per
sopravvenuta carenza di interesse – Effetti – Consolidamento dell’annullamento
dichiarato in prime cure – Sussiste.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Piena conoscenza
– Dell'atto lesivo – Si presume – In caso di preventiva richiesta di annullamento
in autotutela all'Amministrazione.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Piena conoscenza
– Si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali – Quali l'autorità
emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo.
Ricorso giurisdizionale – Termine – In genere – Per l'impugnazione di un titolo
edilizio – Decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.
La sentenza con cui il Consiglio di Stato dichiara l’improcedibilità dell’appello per
sopravvenuta carenza di interesse produce come effetto il definitivo consolidamento
dell’annullamento degli atti impugnati nel giudizio di primo grado, ferme restando le
sanatorie intervenute, per effetto dei provvedimenti emanati dalla pubblica
amministrazione interessata, prima del deposito della suddetta sentenza.
In via di principio, la richiesta di annullamento in autotutela all'Amministrazione che
ha emanato l'atto, successivamente gravato in sede giurisdizionale, presuppone
ragionevolmente la conoscenza del contenuto essenziale dell'atto e del carattere lesivo
in riferimento alla propria sfera giuridica, sì da farne desumere la piena conoscenza
ai fini dell'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine decadenziale.
Infatti, al pari della richiesta di annullamento giurisdizionale, l'annullamento in
autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 e s.m. mira alla caducazione
con effetto ex tunc di provvedimenti illegittimi ai sensi dell'art. 21 octies, comma 1, in
quanto consapevolmente ritenuti dal soggetto istante lesivi della propria posizione
sostanziale.
Ai fini del giudizio di ricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la piena
conoscenza dell'atto censurato si concretizza con la cognizione degli elementi
essenziali, quali l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto
186
lesivo, perché tali elementi sono sufficienti a rendere il legittimato all'impugnativa
consapevole dell'incidenza negativa dell'atto nella sua sfera giuridica, senza che sia
necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento,
che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti.
Il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio
decorre dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dal momento in cui il
controinteressato può percepire la lesività dell'opera realizzata.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 798 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
A.H. s.r.l. (avv.ti Garofalo, Sticchi Damiani) c. Asl Bari (avv.ti Trotta, Volpe) e altri.
Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale – Accreditamento – Poteri della
P.A. – Discrezionalità – Posizione giuridica dell’Ente sanitario privato –
Qualificazione – Interesse legittimo oppositivo – Sussiste.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di accreditamento
al Servizio Sanitario Nazionale – Impugnazione dell’atto di programmazione –
Necessità – Impugnazione del diniego di rideterminazione del tetto di spesa –
Necessità – Conseguenze dell’omesso gravame – Inammissibilità del ricorso.
Processo amministrativo – Azione di accertamento – Ammissibilità –
Giurisdizione esclusiva – Presupposti – Sussistenza di una posizione di diritto
soggettivo – Sanità Pubblica – Contratti per adesione stipulati tra P.A. e casa di
cura privata – Posizione giuridica sottostante – Qualificazione – Diritto soggettivo
– Esclusione.
Processo amministrativo – Azione di accertamento – Limiti – Termine
decadenziale – Sussiste.
Sanità pubblica – Accreditamento – Rinegoziazione del contratto – Obbligo –
Non sussiste – Tavolo tecnico – Natura – Istituto della rappresentanza colposa –
Inapplicabilità.
In materia di programmazione e razionalizzazione della spesa sanitaria, l’attività
dell’amministrazione sanitaria nella conclusione di accordi contrattuali per l’acquisto
delle prestazioni sanitarie oggetto dell’accreditamento è del tutto discrezionale e non
incontra alcun vincolo, sia nell’an che nel quantum; data tale natura, la P.A. può
unilateralmente ed autoritativamente fissare il tetto massimo di spesa inderogabile,
tenuto conto dell’interesse pubblico tutelato, consistente nella razionalizzazione della
spesa sanitaria, sicché la posizione giuridica di cui è titolare l’ente sanitario privato
che agisce in giudizio per il riconoscimento delle prestazioni di ricovero erogate in
regime di accreditamento istituzionale deve qualificarsi in termini di interesse
legittimo oppositivo.
187
In materia di programmazione della spesa sanitaria, deve dichiararsi irricevibile ed
inammissibile il gravame, qualora il ricorrente abbia mancato di impugnare non
solo, l’atto di programmazione originariamente lesivo ma anche, il diniego di
rideterminazione del tetto di spesa; diversamente opinando, si consentirebbe la
riapertura del termine per l’impugnativa sull’atto di programmazione originariamente
lesivo, id est la rimessione del termine di decadenza.
Nel giudizio amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, la domanda di
accertamento è proponibile solo allorquando la posizione soggettiva dedotta in
giudizio sia di diritto soggettivo; deve, dunque, dichiararsi irricevibile la domanda
volta all’accertamento della nullità dei contratti per adesione stipulati tra
amministrazione sanitaria e casa di cura privata volti alla determinazione delle
prestazioni in regime di accreditamento, stante la natura di accordo pubblicistico ex
art. 11 l. 241/90 e la conseguente posizione di interesse legittimo del privato
ricorrente.
Nel caso in cui il privato ricorrente deduca la nullità ex art. 1418, comma 1, c.c. per
violazione di norme imperative dell’accordo ex art. 11 della l. n. 241/1990, i caratteri
di tale azione devono essere contemperati con la regola generale del termine
decadenziale per la tutela delle posizioni di interesse legittimo derivanti dall’accordo
stesso, specie allorquando con tale azione si facciano valere non già vizi propri bensì
vizi derivanti dalla determinazione preliminare di cui al comma 4 bis dell’art. 11, atto
autoritativo da impugnarsi nel termine di decadenza.
È infondata la pretesa nei confronti dell’amministrazione sanitaria di rinegoziare i
contratti di accreditamento di strutture sanitarie private al sistema nazionale sanitario
mediante accordo integrativo o sostitutivo, non ravvisandosi sul punto alcuna
obbligazione a contrattare di fonte legale o convenzionale; infatti, da un lato,
l’eventuale tavolo tecnico intrapreso ha soltanto un ruolo preparatorio di confronto
tra le parti in vista della soluzione bonaria della possibile lite, senza alcun contenuto
dispositivo delle reciproche posizioni sostanziali, dall’altro non può dirsi applicabile
l’istituto, di creazione giurisprudenziale, della rappresentanza colposa, richiedente il
presupposto dell’attività di disposizione da parte del falsus procurator del diritto del
rappresentato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 799 – Pres. Morea – Est. Pasca –
D.L.A., L.A. (avv. Petrarota) c. Comune di Bitonto (avv. Valla).
Edilizia popolare ed economica – In genere – P.E.E.P. – Nelle zone di espansione
dell’aggregato urbano – Variante del P.r.g. – Necessità – Esclusione.
Edilizia popolare ed economica – In genere – Dimensionamento P.E.E.P. –
Contenuto della deliberazione – Analisi del fabbisogno complessivo della
188
popolazione comunale – Indicazione anche generica delle spese correnti –
Legittimità.
Processo amministrativo – Motivi di ricorso – Genericità delle censure –
Inammissibilità.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Dies a quo – Per
gli atti di pianificazione territoriale – Dalla pubblicazione dell’avviso di deposito.
Edilizia popolare ed economica – In genere – P.E.E.P. – Mancata notifica della
delibera di approvazione del P.E.E.P. – Rilevanza – Sul piano della decorrenza
del termine di impugnativa.
Le aree da comprendere nei piani di zona sono di norma scelte nelle zone destinate ad
edilizia residenziale con preferenze in quelle di espansione dell’aggregato urbano,
così come disposto dall’art. 3 della legge 167/1962. Ne consegue che in tali casi
l’adozione ed approvazione del P.E.E.P. non necessita di alcuna variante al P.r.g.
Ai fini del dimensionamento del P.E.E.P., deve considerarsi legittima la deliberazione
dell’amministrazione dalla quale emerga una concreta e adeguata analisi del
fabbisogno complessivo della popolazione comunale e una indicazione, anche
generica, delle spese correnti (ai fini dell’individuazione delle fonti di finanziamento
per l’espropriazione delle aree interessate).
Non sono ammissibili per genericità le censure prospettate in modo tale che il
Collegio non sia in grado di comprendere quali siano i vizi dedotti per sostenere
l’invalidità del provvedimento impugnato, nonché le norme od i principi di cui si
lamenta la violazione.
Per l’impugnazione degli atti di pianificazione territoriale, il dies a quo decorre dalla
scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli
uffici comunali.
La notifica individuale dell’atto di approvazione del P.E.E.P. incide solo sul piano
della decorrenza del termine dell’impugnativa, non rilevando, invece, sotto il profilo
della legittimità dell’atto stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 800 – Pres. Morea – Est. Pasca –
D.L.A., L.A. (avv. Petrarota) c. Regione Puglia, Comune di Bitonto (avv. Valla).
Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore generale – Variante – Elementi
necessari – Mancato richiamo alle prescrizioni previgenti – Conseguenze.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Dies a quo – Atti
di pianificazione territoriale – Pubblicazione dell’avviso di deposito.
189
Edilizia economica e popolare – Piani di zona – In genere – Atto di approvazione
del P.E.E.P. – Omessa notifica individuale – Vizio di illegittimità – Esclusione.
In ipotesi di approvazione di variante generale al P.r.g., il mancato richiamo alle
prescrizioni del precedente strumento attuativo comporta la perdurante efficacia delle
prescrizioni contenute nel piano medesimo così da rendere manifestamente
inammissibile il gravame, attesa l’inefficacia della variante impugnata sul P.E.E.P.
già vigente.
Per l’impugnazione degli atti di pianificazione territoriale, il dies a quo decorre dalla
scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli
uffici comunali.
La notifica individuale dell’atto di approvazione del P.E.E.P. incide solo sul piano
della decorrenza del termine dell’impugnativa, non rilevando, invece, sotto il profilo
della legittimità dell’atto stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 801 – Pres. Morea – Est. Pasca – D.L.A.
(avv. Petrarota) c. Comune di Bitonto (avv. Valla), Dirigente dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Bitonto.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Deroga – Presupposti.
Motivazione del provvedimento – Motivazione plurima – Illegittimità di tutti i
singoli ed autonomi punti – Necessità – Ai fini dell’annullamento del
provvedimento amministrativo.
Edilizia popolare ed economica – Piani di zona – In genere – P.E.E.P. – Nelle zone
di espansione dell’aggregato urbano – Variante del P.r.g. – Necessità –
Esclusione.
Edilizia popolare ed economica – Piani di zona – In genere – Dimensionamento
P.E.E.P. – Contenuto della deliberazione – Analisi del fabbisogno complessivo
della popolazione comunale – Indicazione anche generica delle spese correnti –
Legittimità.
Processo amministrativo – Motivi di ricorso – Genericità delle censure –
Inammissibilità.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine – Dies a quo – Atti
di pianificazione territoriale – Pubblicazione dell’avviso di deposito.
Edilizia economica e popolare – Piani di zona – In genere – Atto di approvazione
del P.E.E.P. – Omessa notifica individuale – Vizio di illegittimità – Esclusione.
190
Ai fini dell’ammissibilità degli interventi edilizi in assenza dello strumento attuativo
previsto dal Piano Regolatore generale (c.d. lotto intercluso), è necessario che: (a)
l’area, seppure edificabile, non sia stata ancora edificata; (b) ricada in una zona
integralmente interessata da costruzioni; (c) sia dotata di tutte le opere di
urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici; (d) sia
valorizzata da un provvedimento edilizio del tutto conforme al Piano Regolatore
generale.
In presenza di provvedimenti a motivazione plurima, soltanto l’accertata illegittimità
di tutti i singoli ed autonomi punti in cui essa risulta articolata può comportare
l’illegittimità ed il conseguente effetto demolitorio degli atti adottati
dall’amministrazione.
Le aree da comprendere nei piani di zona sono di norma scelte nelle zone destinate ad
edilizia residenziale con preferenze in quelle di espansione dell’aggregato urbano,
così come disposto dall’art. 3 della legge 167/1962. Ne consegue che in tali casi
l’adozione ed approvazione del P.E.E.P. non necessita di alcuna variante al P.r.g.
Ai fini del dimensionamento del P.E.E.P., deve considerarsi legittima la deliberazione
dell’amministrazione dalla quale emerga una concreta e adeguata analisi del
fabbisogno complessivo della popolazione comunale e una indicazione, anche
generica, delle spese correnti (ai fini dell’individuazione delle fonti di finanziamento
per l’espropriazione delle aree interessate).
Non sono ammissibili per genericità le censure prospettate in modo tale che il
Collegio non sia in grado di comprendere quali siano i vizi dedotti per sostenere
l’invalidità del provvedimento impugnato, nonché le norme od i principi di cui si
lamenta la violazione.
Per l’impugnazione degli atti di pianificazione territoriale, il dies a quo decorre dalla
scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli
uffici comunali.
La notifica individuale dell’atto di approvazione del P.E.E.P. incide solo sul piano
della decorrenza del termine dell’impugnativa, non rilevando, invece, sotto il profilo
della legittimità dell’atto stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 802 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
L.M. (avv.ti Picca, Scagliola) c. Conservatorio di Musica “N.P.”, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (Avv. Stato), D.S. (avv.ti Bottaro,
Friggione) e altri.
Giurisdizione – In materia di pubblico impiego c.d. privatizzato – Giurisdizione
del G.O. – Sussistenza.
191
Il concorso finalizzato all'integrazione ed all'aggiornamento di una graduatoria
permanente (nella specie, graduatoria definitiva d’Istituto adottata da un
Conservatorio di musica) non è ascrivibile nel novero delle "procedure concorsuali
per le assunzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per le quali l'art. 63,
comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede la riserva in favore della giurisdizione
amministrativa in quanto, da un lato, non si caratterizzerebbe per la spendita di
discrezionalità tecnica e amministrativa, dall'altro, si tratterebbe di selezioni cui non
consegue direttamente e di regola l'assunzione, come avviene, per converso, nelle
procedure concorsuali in senso stretto, sicché in definitiva si tratterebbe di ipotesi in
cui l'interessato fa valere il suo diritto al lavoro.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 805 – Pres. Morea – Est. Giansante –
P.D. (avv. Masi) c. Comune di Rodi Garganico.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Contenuto del ricorso –
Indicazione dei motivi – Omessa graduazione – Ordine di disamina delle
questioni – Discrezionalità dell’organo giudicante.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – In sanatoria – Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del
d.l. n. 269/2003 – Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo –
Condizioni.
In difetto di graduazione dei motivi da parte del ricorrente, è rimesso alla
discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il quale procedere all’esame delle
questioni sottoposte al suo esame; in particolare, nel processo amministrativo di tipo
impugnatorio, il giudice deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente
all’esame di quelle questioni o di quei motivi che, evidenziando in astratto una più
radicale illegittimità del provvedimento impugnato, appaiono idonei a soddisfarne
pienamente ed efficacemente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, per passare
poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi che, pur
idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenziano profili meno
radicali d’illegittimità.
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003 sono sanabili le opere
abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico,
ambientale e paesistico) purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni: a)
che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che, pur
realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni
urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di
illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria), senza aumento di superficie; d) che vi sia
il previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
192
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 26 maggio 2011, n. 809 – Pres. Morea – Est. Giansante –
A.T. (avv.ti Colonna, Paccione) c. Ministero dell’Interno, U.T.G., Prefettura di Bari,
Questura di Bari (Avv. Stato).
Circolazione stradale – Conducente di veicoli – Patente di abilitazione alla guida
– Sospensione e revoca – Revoca – Solo per avvenuta sottoposizione a misura di
prevenzione – Illegittimità.
Dalla sentenza della Corte costituzionale n. 354 del 1998 – dichiarativa
dell'illegittimità del combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett.
b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) nella parte in cui
prevedevano la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che erano stati
sottoposti a misure di sicurezza personali – discende che il provvedimento di revoca
della patente, ove motivato con il solo riferimento alla circostanza che il ricorrente
era stato sottoposto alla misura di prevenzione, è da considerarsi illegittimamente
adottato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 26 maggio 2011, n. 810 – Pres. Morea – Est. Giansante – D.
s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Torrente).
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Regolarizzazione e
integrazione documentale – Differenze – Conseguenze.
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Titoli - Certificazione
– Richiesta della P.A. – Art. 18 l. n. 241/1990 – Derogabilità – Possibilità –
Condizioni – Prescrizione contenuta nel bando – Necessità.
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Art. 18 l. n. 241/1990
– Applicabilità alle procedure concorsuali – Esclusione – Ratio.
Atto amministrativo – Motivazione – Contenuto – Pluralità di ragioni
giustificatrici – Ai fini della legittimità dell’atto – Fondatezza di un solo motivo –
Sufficienza.
Nelle procedure concorsuali il bilanciamento tra il dovere della P.A. di provvedere
alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio
della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di
regolarizzazione da quello di integrazione: quest’ultima non è mai consentita,
risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i
concorrenti, mentre alla regolarizzazione documentale la P.A. è sempre tenuta in
forza del principio generale ricavabile dall’art. 6, comma 1, lett. b) della l. n.
241/1990.
193
Nelle procedure selettive è consentito all’Amministrazione richiedere espressamente
nel bando, in deroga al disposto dell’art. 18 della l. n. 241/1990, la produzione di
valida certificazione in allegato alla domanda.
La regola dell’acquisizione d’ufficio della documentazione in possesso della
amministrazione procedente o di altre amministrazioni non trova, in mancanza di
specifica disposizione del bando, applicazione nei procedimenti concorsuali, in quanto
verrebbe in tal modo ad essere violato il termine di decadenza per la presentazione dei
documenti richiesti.
Nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni
giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la
fondatezza anche di una sola di esse.
194
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME GIUGNO 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 giugno 2011, n. 842 - Pres. Allegretta - Est. Picone - I.A.
S.r.l., (avv.ti Massa e Cantobelli) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari (avv. Pappalepore) e D. S.p.A. e I. e S. S.r.l. (avv. Agresti).
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione - Resa da alcuni soltanto
dei più amministratori dell’A.T.I. - Sufficienza.
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Impiego della modulistica
predisposta dalla stazione appaltante - Esclusione - Principio del legittimo
affidamento.
Le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, da parte degli
amministratori e direttori tecnici, sono da questi rese non nel proprio interesse, bensì
nell’interesse dell’impresa concorrente, sicché quest’ultima, in mancanza di esse e per
evitare l’esclusione con cui è sanzionata tale mancanza (trattandosi di previsione
d’ordine pubblico e imperativa), può rendere le dichiarazioni in loro vece, osservando
le prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000.
Ove il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla medesima
stazione appaltante nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può andare in
danno del medesimo, se detta modulistica si rivela in parte non esattamente conforme
alle prescrizioni della lex specialis di gara, dovendo prevalere in tal caso, a fronte di
un’obiettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla stazione appaltante, il
principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento,
principio - quest’ultimo - riconosciuto non dal solo ordinamento interno, bensì anche
a livello comunitario.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 giugno 2011, n. 843 - Pres. Allegretta - Est. Picone - F.
S.r.l., (avv. De Marco) c. Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari (avv.ti Colonna e
Del Giudice) e S. S.r.l. (avv.ti Fabrizio Paoletti, Francesco Paoletti ed E. Paoletti).
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Offerta anomala - Verifica Modalità - Giustificazioni dell’offerente.
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Offerta anomala - Verifica Omissione.
195
Al cospetto di un’offerta anomala, la stazione appaltante è tenuta ad esaminare
analiticamente le giustificazioni fornite a proprio discarico dal proponente,
accertando la plausibilità della stessa con riferimento ai singoli elementi costitutivi, al
fine di accertare se i prezzi indicati trovino rispondenza nella realtà, sia di mercato
che aziendale.
La verifica puntuale dell’anomalia dell’offerta può essere legittimamente omessa
soltanto laddove ci si trovi in presenza di anomalie così macroscopiche da renderla
del tutto superflua, essendo evidente ictu oculi che essa è in perdita o comunque non
ammissibile.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 giugno 2011, n. 845 - Pres. Allegretta - Est. Picone S.G.D.V. S.r.l. (Avv.ti Lagrotta e Loiodice) c. Azienda Ospedaliera Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari (Avv. Laforgia).
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art.
38 comma I lett. g) - Debito tributario - Adempimento successivo - Irrilevanza.
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art.
38 comma I lett. g) - Debito tributario - Gravità - Irrilevanza.
In diretta applicazione dell’art. 38, primo comma - lett. g), del Codice sui contratti
pubblici, alle imprese partecipanti alla selezione per l’aggiudicazione di una gara
pubblica di appalto, è richiesta la correttezza contributiva e fiscale come requisito
indispensabile non per la stipulazione del successivo contratto, bensì per l’ammissione
alla stessa procedura di affidamento, con irrilevanza a tali fini di ogni adempimento
della obbligazione successivo alla presentazione della domanda di partecipazione alla
gara, anche se riconducibile al momento della scadenza del termine del pagamento.
Non menzionando il requisito della “gravità” del debito tributario quale motivo di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori
pubblici, l’art. 38, primo comma - lett. g) esclude il potere dell’ Amministrazione di
valutare l’entità dell’infrazione, ai fini della sussistenza del requisito di affidabilità
delle imprese partecipanti, essendo di per sé sufficiente la sussistenza dell’infrazione
ad impedire la partecipazione alla procedura.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 9 giugno 2011, n. 858 - Pres. Allegretta - Est. Picone - F.L. e
N.L. (avv. Sivilla) c. Comune di Bari.
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Cause di esclusione - Tassatività.
In materia di gare pubbliche aventi ad oggetto l’affidamento di servizi, le ipotesi di
esclusione sono tassative e non possono essere interpretate in via estensiva o
196
analogica, oltre il dettato testuale della legge, sia essa speciale (ossia il disciplinare
del bando di gara) o generale.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 9 giugno 2011, n. 859 - Pres. Allegretta - Est. Picone - T. S.r.l.
(avv. Padrone) c. Comune di Mola di Bari (avv. Triggiani):
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione Discrezionalità - Limiti.
La stazione appaltante è titolare di un potere ampiamente discrezionale nel fissare
requisiti di partecipazione alla procedura anche più gravosi di quelli previsti dalla
legge, purchè questi risultino giustificati dalle peculiari caratteristiche oggettive ed
dall’importanza del servizio o lavoro da affidare e tale scelta non appaia, comunque,
manifestamente illogica o irragionevole.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 giugno 2011, n. 884 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile L.L. S.p.A. (avv. Valla) c. A.P. S.p.A. (avv. Nardelli).
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Interesse a ricorrere Raggruppamento temporaneo di imprese - Singolo partecipante - Sussistenza.
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art.
38 D.Lgs. n. 163/2006 - Gravità dell’infrazione - Valutazione.
Contratti pubblici - Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione - Art.
38 D.Lgs. n.163/2006 - Interpretazione.
Risarcimento del danno - Elemento soggettivo - Accertamento - Colpa come
illegittimità dell'atto - Presunzione.
L’impresa partecipante ad un raggruppamento temporaneo è titolare di un interesse
proprio alla impugnazione degli atti della procedura, ulteriore e diverso rispetto a
quello del raggruppamento stesso.
La gravità richiesta dall'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 impone una
concreta valutazione da parte dell’amministrazione rivolta alla verifica dell’effettiva
incidenza della condanna penale sul vincolo fiduciario da instaurare; pertanto non è
sufficiente un semplice richiamo al tipo di reato ed alla sua attinenza alla materia
dell’appalto.
197
L’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 è stato concepito in modo tale da contemplare che i
soggetti partecipanti alla gara non devono aver commesso violazioni gravi e
definitivamente accertate in materia contributiva (comma 1), mentre sono unicamente
i soggetti affidatari coloro che devono possedere il requisito della regolarità
contributiva ai sensi del comma 3.
Ai fini dell’accertamento in sede giurisdizionale dell’elemento psicologico dell’illecito
aquiliano ex art. 2043 c.c., la riscontrata illegittimità dell’azione amministrativa
rappresenta indice della colpa o, a talune condizioni, del dolo dell’amministrazione
convenuta, indice tanto più grave, preciso e concordante quanto più intensa appare
essere stata, l’illegittimità in cui l’apparato amministrativo è incorso.
Tar Puglia, Bari, Sez I, 10 giugno 2011, n. 885 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - L.L.
S.p.A (avv. Valla) c. A.P. S.p.A (avv. Nardelli).
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione ad agire Raggruppamento di imprese.
Contratti Pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Sussistenza.
Risarcimento del danno - Danno da lesione di interessi pretensivi - Onere
probatorio.
Risarcimento del danno - Colpa come illegittimità dell’atto - Prova liberatoria
della P.A. - Errore scusabile.
Risarcimento del danno - Danno all’immagine - Effettivo pregiudizio subito Liquidazione equitativa - Limiti.
Ciascun membro di un’associazione temporanea di imprese, che abbia partecipato ad
una gara di appalto, ha un interesse proprio all’impugnazione degli atti di gara,
ultroneo e diverso rispetto a quello del raggruppamento di appartenenza, poiché il
fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un’entità giuridica
autonoma che esclude la soggettività delle singole imprese che lo compongono.
L’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che i soggetti partecipanti alla gara non
devono aver commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in materia
contributiva (comma 1), mentre sono esclusivamente i soggetti affidatari coloro che
devono possedere il requisito della regolarità contributiva ai sensi del comma 3. La
gravità richiesta dall’art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 impone una
concreta valutazione da parte della Amministrazione rivolta alla verifica dell’effettiva
198
incidenza della condanna penale sul vincolo fiduciario da instaurare; pertanto non è
sufficiente un semplice richiamo al tipo di reato ed alla sua attinenza alla materia
dell’appalto.
In tema di illecito aquiliano della P.A., il risarcimento del danno non è una
conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo la
positiva verifica, oltre che della lesione della situazione soggettiva di interesse tutelata
dall’ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell’Amministrazione e del
nesso causale tra l’illecito e il danno subito; in particolare il risarcimento del danno
conseguente a lesione di interesse legittimo pretensivo è subordinato, pur in presenza
di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso),
alla dimostrazione, secondo un giudizio di prognosi formulato ex ante, che
l’aspirazione al provvedimento fosse destinata nel caso di specie ad esito favorevole,
quindi alla dimostrazione, ancorché fondata con il ricorso a presunzioni, della
spettanza definitiva del bene collegato a tale interesse, ma siffatto giudizio prognostico
non può essere consentito allorché detta spettanza sia caratterizzata da consistenti
margini di aleatorietà.
In presenza di un’attività illegittima posta in essere dall’Amministrazione e foriera di
danno per il privato, quest’ultimo non sarà onerato di un particolare sforzo
probatorio in ordine alla sussistenza di una condotta colposa da parte
dell’Amministrazione, ben potendosi limitare ad allegare la sola illegittimità del
provvedimento quale elemento idoneo a fondare una presunzione semplice circa la
colpa della P.A.
In tali ipotesi, spetterà quindi all’Amministrazione fornire la prova liberatoria a
contrario, dimostrando in concreto che si sia trattato di un errore scusabile,
configurabile - ad es. - in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della
norma, di formulazioni polisense di disposizioni di recente emanazione, ovvero di
rilevante complessità del fatto sotteso alla determinazione amministrativa.
Una pretesa risarcitoria prospettata in termini di danno all’immagine e alla
reputazione esige un’allegazione di dati specifici da cui desumere il pregiudizio di
carattere oggettivo subito e non può essere ritenuta sussistente in re ipsa nel
comportamento contrario a norme del presunto autore dell’illecito, con l’automatico
ricorso alla liquidazione equitativa
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 17 giugno 2011, n. 917 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - T.B.
(avv.ti Bevilacqua e Chiarelli) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comando
Tenenza della Guardia di Finanza di Manfredonia (Avvocatura distrettuale dello Stato
di Bari).
199
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Forze armate - Avanzamento di carriera Sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo.
I giudizi contenuti nella scheda valutativa dell'attività svolta dal militare in un
determinato arco temporale esprimono apprezzamenti qualitativi sull'esercizio delle
stesse e, toccando direttamente il merito dell'azione amministrativa, sono soggette al
sindacato di legittimità del Giudice amministritativo solo entro i limiti ristretti della
manifesta abnormità, della discriminatorietà o del travisamento dei presupposti di
fatto.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 17 giugno 2011, n. 919 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile - F. e
S.A. S.r.l. (Avv.ti Maritati, Petrucci e Ancora) c. Regione Puglia (Avv. ti Francesconi
e Volpe).
Contratti Pubblici - Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Concessione di servizi - Revisione ed adeguamento prezzi.
Deve essere respinta la domanda volta ad ottenere la rivalutazione del prezzo e di
conseguenza ritenuto inesistente il relativo diritto all’adeguamento del corrispettivo,
quando il giudizio ha ad oggetto un rapporto di natura concessoria, atteso che
l’inserzione obbligatoria ed automatica della clausola di revisione periodica del
prezzo è prevista esclusivamente per il contratto di appalto e non già per quello
accessivo ad una concessione di pubblico servizio, per il quale al contrario vige il
principio dell’invariabilità del canone concessorio.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 21 giugno 2011, n. 921 - Pres. Allegretta - Est. Picone - C.R.
(avv.ti Ponzone e Lo Russo ) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze, non
costituito.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Decreto di condanna
della Corte di appello - Natura.
Deve essere accolta la domanda volta ad ottenere l’esecuzione di un decreto di
condanna al pagamento di una somma di denaro emanato dalla Corte d’Appello, in
quanto, avendo natura decisoria in materia di diritti soggettivi, tale provvedimento
risulta idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità
del giudizio di ottemperanza.
200
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 21 giugno 2011, n. 928 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile E.E.I. S.r.l. (avv. ti Bucello, Leone, Viola e Macchione) c. Comune di Conversano
(avv. Sgobba), Regione Puglia e Provincia di Bari.
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Finalità - Discrezionalità
amministrativa - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti.
La valutazione dell’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico,
suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di
misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità
amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo,
apprezzamento che è sindacabile dal Giudice amministrativo soltanto in ipotesi di
manifesta illogicità o travisamento dei fatti in cui è evidente lo sconfinamento del
potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez.I, 22 giugno 2011, n. 948 - Pres.Allegretta - Est.Picone - C.G.I.
S.p.A. (avv.ti Moliterni) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Bari).
Contratti pubblici - Commissione di gara - Mancanza di chiarimenti richiesti Leale collaborazione impresa appaltante.
Il rifiuto da parte della società ricorrente di rendere i chiarimenti richiesti dalla
commissione di gara, in ottemperanza all’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale
Amministrativo Regionale, fa venir meno ogni ragione di doglianza circa la presunta
violazione delle regole del contraddittorio e l’asserito difetto di motivazione e di
istruttoria. Sussiste, infatti, a carico dell’impresa chiamata a rendere giustificazioni
sull’anomalia dell’offerta, l’onere di collaborare lealmente alla verifica condotta
dalla stazione appaltante, quando i primi chiarimenti non siano stati ritenuti
soddisfacenti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 giugno 2011, n. 949 - Pres. Allegretta - Est. Adamo - D.W.
S.r.l. e M. S.r.l. (avv.ti Mescia) c. Regione Puglia (avv. Massa), Comune di Deliceto
(avv. Pellegrino).
Annullabilità del provvedimento - Potere del Giudice - Norma dichiarata
incostituzionale - Presupposti.
Possono essere dichiarati illegittimi gli atti amministrativi, il cui presupposto è
costituito esclusivamente dall’applicazione di norme dichiarate incostituzionali. La
dichiarazione di incostituzionalità della norma ha, infatti, valenza erga omnes e
201
retroattiva, applicandosi non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata la
questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in
giudicato.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 giugno 2011, n. 951 - Pres. Allegretta - Est. Cocomile A.C.O. - C.D.C. (avv.ti Giacomelli e Calè) c. Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Foggia (Avv. Prencipe).
Accesso - Accesso nei confronti dei gestori dei servizi pubblici - Posizione
soggettiva legittimante l’accesso - Presupposti.
Il diritto di accesso non si configura mai come un’azione popolare, fatta eccezione per
il settore dell’accesso ambientale, ma postula sempre un accertamento dell’esistenza
di un interesse autonomo che sia diretto, concreto ed attuale. La titolarità, o la
rappresentatività, degli interessi diffusi non giustifica, pertanto, un generalizzato e
pluricomprensivo diritto alla conoscenza di tutti i documenti riferiti all’attività di un
gestore del servizio e non collegati alla prestazione dei servizi all’utenza, ma solo al
più limitato diritto alla conoscenza di atti, relativi a servizi rivolti ai consumatori, che
incidono in via diretta e immediata, e non in via meramente ipotetica e riflessa, sugli
interessi dei consumatori.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 giugno 2011, n. 953 - Pres. Allegretta - Est. Adamo G.D.B. (Avv. Lancieri) c. Comune di Polignano a Mare; Agenzia del demanio
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).
Autotutela - Autotutela esecutiva - Sfratto in via amministrativa - Funzione.
Lo sfratto in via amministrativa rappresenta un atto di esercizio di autotutela
esecutiva e allo stato attuale costituisce esclusivamente una modalità attraverso la
quale l'Amministrazione municipale si assicura la disponibilità del bene di sua
esclusiva proprietà.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 23 giugno 2011, n. 954 - Pres. Allegretta - Est. Picone - E.S.
S.r.l. (avv. ti Battista e Rodio) c. Regione Puglia (avv. Loffredo).
Esecuzioni delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Procedimento nel
giudizio di ottemperanza - Commissario ad acta - Insediamento - Possibile
provvedimento tardivo della P.A.
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Oggetto - Limiti - Sviamento di
potere.
202
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Finalità - Sindacabilità del
Giudice Amministrativo.
Annullabilità del provvedimento - Poteri del giudice - Norma regolamentare
incostituzionale - Presupposto.
La nomina ovvero l'avvenuto insediamento del commissario ad acta, nell'ambito del
giudizio sulla violazione del termine per provvedere, non privano l'Amministrazione
del potere di provvedere tardivamente in ordine all'istanza del ricorrente.
In sede di valutazione di impatto ambientale dell'opera, sussiste sviamento di potere
ove l'Amministrazione abbia illegittimamente incluso nel giudizio la verifica di
questioni attinenti alla tutela di interessi pubblici differenti rispetto a quelli rimessi
alla sua competenza in tale sede.
La valutazione d’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico,
suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di
misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di
discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici
in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera,
apprezzamento che è pienamente sindacabile dal giudice amministrativo in ipotesi di
manifesta illogicità o al cospetto di un’istruttoria insufficiente e di una motivazione
inadeguata, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale
riconosciuto all’Amministrazione.
E' illegittimo un provvedimento di diniego, laddove il presupposto della decisione
negativa sia costituito solo dall'applicazione di norme regolamentari dichiarate
incostituzionali.
Tar Puglia, Bari, Sez I, 27 giugno 2011, n. 990 - Pres. Allegretta - Est. Picone Comune di Bari (avv.ti Volpe, Verna) c. Ministero della Difesa, Stato Maggiore della
Difesa - IV Reparto Logistica Infrastrutture e Agenzia del Demanio (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari), Comitato Misto Paritetico Stato - Regione per la
Regione Puglia (non costituito).
Processo amministrativo - Memoria di replica in mancanza di precedenti scritti
difensivi - Ammissibilità.
Processo amministrativo - Termine di proposizione del ricorso - Decorrenza.
Provvedimento amministrativo - Conoscibilità da parte di un'Amministrazione Accertamento.
203
Edilizia - Opere destinate alla difesa militare - Definizione - Deroga agli strumenti
urbanistici.
Edilizia - Opere di difesa militare - Riconducibilità alle stesse degli alloggi di
servizio - presupposti.
Edilizia - Alloggi militari - Estensione della deroga agli strumenti urbanistici Requisiti.
Edilizia - Opere di difesa militare - Opzione di riscatto in proprietà - Presupposti
e condizioni.
La memoria di replica, depositata nel termine di venti giorni liberi, è ammissibile
sebbene le controparti non avessero precedentemente prodotto scritti difensivi, non
potendosi ricavare alcuna preclusione in questo senso, né dal tenore dell' art. 73 del
codice del processo amministrativo, né dall’interpretazione invalsa nel processo civile
(ove la giurisprudenza è dell’avviso che la memoria di replica prevista dall’art. 190
cod. proc. civ. deve essere presa in considerazione dal Giudice indipendentemente
dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa
conclusionale)
Al fine del decorso del termine per l’impugnazione del provvedimento, non basta la
mera notizia della sua esistenza e del suo dispositivo sfavorevole, ma occorre la piena
conoscenza del suo contenuto, da cui deriva la possibilità di percepire che il
provvedimento è non solo sfavorevole, ma anche illegittimamente sfavorevole: il
soggetto che ricorre deve cioè essere messo nelle condizioni di conoscere gli elementi
essenziali del rapporto controverso, tali da consentirgli di poter valutare se vi siano
atti illegittimi e, in difetto, deve ritenersi che egli abbia una mera facoltà, e non un
onere, di impugnare subito l’atto riservandosi di proporre i motivi aggiunti, ben
potendo in alternativa attendere di conoscere le motivazioni ovvero il contenuto
integrale dell’atto e dei relativi allegati per poter valutare se impugnarlo o meno.
La piena conoscenza di un provvedimento lesivo da parte di un’Amministrazione può
essere desunta solo da atti o comportamenti univocamente ad essa riferibili, posti in
essere dal legale rappresentante o da altro organo munito di poteri gestionali.
La realizzazione di “opere militari destinate alla difesa nazionale”, ai sensi dell’art.
2, decimo comma, del D.P.R. n. 170 del 2005 è prevista in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti, senza l’acquisizione dell’assenso del Comune e senza la previa
intesa, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 383 del 1994, con la Regione. A tal proposito
la giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha rilevato che, mancando nel
nostro ordinamento un’enunciazione in termini normativi e generali della nozione di
“opera destinata alla difesa militare”, i criteri suscettibili di qualificare l’opera non
possono fare riferimento al solo profilo soggettivo, ossia all’identità
dell’Amministrazione interessata ai lavori, ma devono, in ogni caso, investire
204
soprattutto le caratteristiche oggettive e funzionali dell’opera, la sua effettiva ed
inequivoca destinazione alla difesa militare ed al chiaro nesso teleologico che a
questa la ricolleghi; solo in questo modo la deroga alle competenze riconosciute alle
Regioni ed agli enti locali, in materia di pianificazione urbanistica e governo del
territorio, può essere giudicata costituzionalmente legittima.
Ai sensi della normativa di settore, da ultimo art. 231, quarto comma, del D.Lgs. n. 66
del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) nonché in ossequio alla giurisprudenza
costituzionale, sono da considerarsi a tutti gli effetti “infrastrutture militari” nonché
“opere destinate alla difesa nazionale”i fabbricati adibiti ad ospitare gli alloggi di
servizio poiché siffatta qualificazione meritano non soltanto le costruzioni
direttamente necessarie alla difesa della Nazione in tempo di guerra, ma anche tutte
quelle strumentalmente preordinate alle esigenze della sicurezza militare del paese e
che siano a questo fine effettivamente utilizzate. Tali sono, tra l’altro, gli immobili ove
vengono compiute le attività dirette alla soddisfazione delle suindicate esigenze e
quindi con queste strettamente collegate, all’interno di basi, impianti, installazioni
militari o posti al loro diretto e funzionale servizio; deve dunque trattarsi di strutture
ricomprese nell’ambito spaziale delle opere militari ovvero legate ad esse da uno
stretto rapporto di strumentalità, e perciò parti di un complesso sostanzialmente
unitario, sì che non sarebbe logico e giuridicamente ammissibile un regime
differenziato
L’elemento distintivo fondamentale per la qualificazione dell’alloggio militare -e
dunque per la realizzazione dello stesso in deroga alle competenze riconosciute alle
Regioni ed agli enti locali, in materia di pianificazione urbanistica e governo del
territorio- è quello individuabile nella finalità di far fronte, in concreto, alle esigenze
abitative di categorie di personale istituzionalmente e di fatto soggette ad una
maggiore mobilità rispetto ad altri dipendenti; al di là di siffatte ipotesi, gli immobili
non assegnati in specifica connessione con concrete esigenze di servizio non possono
essere qualificati come alloggi di servizio, ai fini dell’applicazione della relativa
disciplina speciale, né è possibile collegare simile qualificazione semplicemente alla
qualificazione del personale assegnatario, prescindendo dalla concreta
funzionalizzazione dell’alloggio; inoltre, gli alloggi di servizio si caratterizzano per
l’appartenenza allo Stato o ad enti pubblici, per essere normalmente oggetto di
concessione o di locazione in favore del personale destinatario, nel limite di tempo in
cui il personale stesso è in attività di servizio ovvero presta servizio nella sede in cui si
trova l’alloggio assegnato.
L’atto negoziale relativo alla realizzazione e alla cessione di alloggi militari ed i
rispettivi allegati sono illegittimi qualora riservano alla futura volontà del Ministero
la possibilità di assegnare una percentuale, non definita, degli alloggi realizzati dalla
società con l’opzione di riscatto in proprietà, sulla base di quanto previsto dall’art. 2,
comma 628 - lett. a) - n. 3), della legge n. 244 del 2007 poiché a nozione stessa di
“alloggi con possibilità di acquisto mediante riscatto” presuppone che gli alloggi
205
siano assegnati in concessione al personale militare per motivi di servizio, che gli
assegnatari corrispondano, per tutta la durata della concessione, i canoni stabiliti e
che, al termine della concessione (avente durata predeterminata) venga corrisposto il
riscatto con il pagamento dell’importo residuo.
206
IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 878- Pres. Pasca - Est. Serlenga – S. O.
S.r.l. (avv. Di Gifico) c. Provincia di Barletta - Andria - Trani.
Atto amministrativo – Discrezionale - Atto meramente soprassessorio.
E' qualificabile come "meramente soprassessorio" il provvedimento con cui
l'Amministrazione sospende ogni determinazione a tempo non determinato nè
determinabile ovvero ancorato al verificarsi di condizioni future ed incerte: ne è un
esempio l’atto con cui la PA si riserva di esaminare le istanze di voltura e di rinnovo
dell’autorizzazione all’installazione dei cartelli pubblicitari solo successivamente alla
definizione del censimento della cartellonistica esistente, atteso che tale attività di
censimento, che può richiedere tempi di definizione non preventivabili, integra un
presupposto di mero fatto solo in via eventuale prodromico di ulteriori provvedimenti
amministrativi.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 872- Pres. Pasca - Est. Serlenga - MG.M.
(avv.ti D'Addabbo, Merico) c. Provincia di Bari (avv.Caramia).
Giurisdizione - Giudice amministrativo (giurisdizione di legittimità) – In materia
di Pubblico impiego.
Dirigente - Dirigenti delle pp.aa. - Conferimento incarichi dirigenziali.
La scelta di ricoprire posti vacanti mediante altre forme di reclutamento rispetto allo
scorrimento della graduatoria è ampiamente discrezionale ed espressione di un potere
di natura amministrativa, a fronte del quale si configurano situazioni di interesse
legittimo.
La preferenza accordata ai dirigenti tecnici in presenza di servizi “ontologicamente”
amministrativi, non scaturendo evidentemente da una meditata ponderazione delle
reali esigenze e necessità dell’Ente, si pone in contrasto con i principi di efficienza e
buon andamento cui l’Amministrazione dovrebbe indirizzare la propria attività, sicché
tale scelta è censurabile per illogicità, irrazionalità e sviamento del potere.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 848 – Pres. Mangialardi – Est. Ravasio – Z.
A. A. (avv. Goffredo) c. Prefettura di Foggia – S.U.I. Foggia ( Avvocatura Distr.le
Stato di Bari).
207
Sicurezza Pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) –
Regolarizzazione – Art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286.
L’aver subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte,
del d.lgs. n.286/98 non osta alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario,
non essendo tale reato richiamato, neanche per relationem, dall’art.1 ter, comma 13
lettera a) del D.L. n.78/2009, oltre che per il mutato contesto interpretativo
intervenuto sulla fattispecie de qua.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n.866 – Pres. Mangialardi – Est. Picone –
Immobiliare Luna s.r.l. (avv.ti E. Follieri ed I. Follieri) c. Comune di Foggia (avv.
Paparella).
Annullabilità del provvedimento – Impossibilità o illiceità dell’oggetto.
È illegittimo per impossibilità dell’oggetto l’ordine di osservanza di una convenzione
impartito da un ente locale al privato che l’abbia col primo sottoscritta, se tale
osservanza esige che soggetti terzi rispetto a loro compiano atti di natura negoziale,
essendo tale prestazione inesigibile per il privato paciscente.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 965 – Pres. Est. Pasca – N.N. e G.A.
(avv.ti M. Vernola e N. Vernola) c. Comune di Monopoli (avv. Vozza).
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (oggi permesso
di cotruire) - Costruzione abusiva – Mancata ottemperanza all’ordine di
demolizione – Conseguenze.
L’ordinanza di immissione nel possesso di opere abusive disposta per inottemperanza
a precedente ordine di demolizione, costituisce atto dovuto e vincolato ex lege, dunque
non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. Trattasi, infatti, di
provvedimento che ha natura dichiarativa e di atto di mero accertamento risultando
compiutamente definiti dalla legge i presupposti e gli effetti; il che rende infondata sia
la censura relativa all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, posto
che il contraddittorio e la partecipazione sono garantiti all’interno del procedimento
repressivo degli abusi edilizi culminante nell’ordine di demolizione, sia quella relativa
al difetto di motivazione in quanto tale atto, per legge, comporta l’acquisizione del
bene e costituisce titolo per l’immissione in possesso finalizzata all’esecuzione
d’ufficio del provvedimento di demolizione.
208
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 850 – Pres. Mangialardi – Est. Serlenga –
G.P. (avv.ti Deramo e Fasanella) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio per la Puglia, Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura di
Stato), Comune di Rodi Garganico (n. c.).
Comunicazione di avvio del procedimento – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico - Esclusione.
Comunicazione di avvio del procedimento – Preavviso di rigetto – Autorizzazioni
- Nulla osta paesaggistico.
Comunicazione di avvio del procedimento – Preavviso di rigetto - Autorizzazioni
paesaggistiche.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico – Controllo.
Il d.m. 165/02, introducendo il comma 1 bis all’art. 4 del d.m. 495/94, ha
specificamente escluso l’obbligo previsto dall’art. 7 della l. 241/90 per i procedimenti
disciplinati dall’art. 151 del d.lgs. 490/99: la comunicazione di avvio del
procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e di suo controllo non è,
infatti, idonea ad apportare alcuna specifica utilità agli interessati in quanto
destinatari di un provvedimento favorevole di nulla osta e può costituire, viceversa, un
inutile aggravio procedimentale per il soggetto pubblico in contrasto con il principio
di efficienza dell’azione amministrativa.
L’art. 10 bis della l. 241/90 si applica anche alla fase del controllo ministeriale
dell’autorizzazione paesaggistica, ciò sia per ragioni testuali che alla luce della ratio
della disposizione e non vi ostandovi la limitazione contenuta nella stessa norma che
circoscrive la sua applicabilità ai soli procedimenti ad istanza di parte, né la
circostanza che il predetto controllo sia affidato ad una distinta autorità
amministrativa, né la previsione di un termine per l’esercizio dei poteri di verifica,
essendo, questa fase di verifica, un mero autonomo “segmento” dello stesso
procedimento per l’esercizio di una competenza –quella della salvaguardia
ambientale- che la legge rimette a due organi distinti secondo il principio della leale
collaborazione.
Quanto alla ratio perseguita dall’art. 10 bis della l. 241/90, è indubbio che in capo ai
destinatari del nulla osta paesaggistico si radichi un interesse alla partecipazione
allorché intervenga parere negativo dell’organo deputato al controllo in relazione al
nulla osta stesso, in quanto solo in questa fase si concretizza l’opportunità di un
intervento a tutela delle proprie ragioni, anche nell’ottica dell’instaurazione di un
contraddittorio utile all’economia e all’economicità procedimentale.
209
L’Autorità preposta al controllo del nulla osta paesaggistico, sebbene non vincolata in
assoluto dal giudizio di merito espresso dall’organo di amministrazione attiva, non
può sovrapporvi acriticamente la propria valutazione ma ha l’obbligo di esplicitare le
ragioni che l’hanno condotta a disattendere la scelta effettuata in sede di rilascio del
nulla osta stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 867- Pres. Pasca - Est. Serlenga – I. P.
s.r.l. (avv.ti Monterisi E., Monterisi F.) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbati
Dragonetti).
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Nel settore dell’urbanistica.
La revoca delle autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari da parte
della P.A. per violazione dell’art. 23 decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, pur non
essendo contemplato tra i motivi di revoca ex art. 25 del Piano Generale Impianti,
rientra nel più generale potere dell’Amministrazione di annullare in autotutela un
provvedimento già adottato, ove si avveda dell’originario contrasto con cogenti
disposizioni di leggi, sempre che motivi con riferimento all’interesse pubblico alla
rimozione dello stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 855- Pres. Pasca - Est. Serlenga – I.P. s.r.l.
(avv.ti Monterisi E., Monterisi F.) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbati, Dragonetti).
Annullabilità del provvedimento – Difetto di motivazione – Non sussiste.
Il diniego dell’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari pur non
adeguatamente motivato non può essere annullato per violazione dell’art. 21 octies L.
241/90 se è comprovata la non conformità degli impianti proposti alle disposizioni del
C.D.S.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 851 – Pres. Mangialardi – Est. Serlenga –
E. Soc. Coop. (avv. Polignano) c. Regione Puglia , (avv. Loffredo).
Atto amministrativo – Impugnabilità - Sussistenza.
Regolamenti – Impugnazione - Tutela avanti al giudice amministrativo:
impugnazione (ricorso giurisdizionale) e disapplicazione.
La nota di comunicazione di non ammissibilità della domanda di accesso alle
agevolazioni previste per la cooperazione e lo sviluppo regionale da un apposito
bando, contenente l'indicazione di decorrenza del termine entro il quale il ricorso
210
deve essere proposto, non ha natura di atto endoprocedimentale in quanto chiude il
procedimento amministrativo. Tale atto è pertanto autonomamente impugnabile in
sede giurisdizionale.
In caso di asserito contrasto tra le disposizioni di un regolamento regionale e un
bando emanato dallo stesso ente, occorre impugnare quest’ultimo atto, stante la sua
natura provvedimentale e l’insuscettibilità ad essere disapplicato dal giudice
amministrativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 maggio 2011, n. 769 – Pres. Pasca – Est. Amovilli – B. A.,
(avv.ti Colucci, Mancaniello) c. Comune di Lucera, (avv. Maiellaro).
Giurisdizione – Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti
soggettivi avverso la PA.
Lavoro alle dipendenze della PA – Principi generali.
La lesione del proprio diritto al mantenimento di specifiche mansioni inerenti i
compiti di responsabile del procedimento e/o di singole funzioni dirigenziali
precedentemente attribuite, quali l’espletamento di gara per l’ affidamento di un
appalto di servizi, rientra nella giurisdizione del GO (d. lgs. n. 165/2001, art. 63)
costituendo violazione di un diritto soggettivo determinata non già da poteri
autoritativi e da atti amministrativi di c.d. macro-organizzazione bensì dall’atto
privatistico di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.
L’attrazione degli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico al diritto privato
non comporta (né deve comportare ai sensi degli art 24 e 113 Cost.) un decifit di
tutela giurisdizionale, dal momento che ben può il lavoratore sottoporre al sindacato
del GO, in funzione di giudice del lavoro, l’esercizio dei poteri privati discrezionali
del datore di lavoro sotto il profilo dell’osservanza delle regole di correttezza e buona
fede, applicabili anche all’attività di diritto privato della PA alla stregua dei principi
di imparzialità e buon andamento (Cassazione sez lavoro 14 aprile 2008 n 9814,
Cassazione Sezioni Unite 23 gennaio 2004 n.1252),secondo il noto fenomeno di
“osmosi” tra attività privatistica e pubblicistica.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 9 giugno 2011, n. 847 – Pres. Mangialardi – Est. Ravasio –
E.M., (avv. Ti Di Lorenzo, M. Di Lorenzo, Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti De
Candia, Di Bari).
Giurisdizione - Giudice ordinario - Giurisdizione del GO per la tutela dei diritti
soggettivi avverso la PA.
211
Edilizia e urbanistica - Piani regolatori particolareggiati.
Laddove un atto amministrativo autorizzi la realizzazione di un edificio in violazione
di diritti di natura civilistica, spetta al titolare di tali diritti la c.d. doppia tutela e cioè
la possibilità di esperire sia l’azione avanti al Giudice amministrativo onde ottenere
l’annullamento dell’atto amministrativo che autorizza la realizzazione della
costruzione, sia l’azione possessoria o di reintegra, di natura civilistica, da esperire
avanti all’ Autorità Giudiziaria Ordinaria allo scopo di ottenere il ripristino del
diritto leso dalla nuova costruzione.
Uno strumento urbanistico esecutivo non può consentire di effettuare interventi non
assentibili in base allo strumento urbanistico generale, pertanto se un’area libera sia
espressamente qualificata come edificabile dallo strumento urbanistico generale,essa
potrà effettivamente essere utilizzata solo per realizzare nuove costruzioni, previa
approvazione di un Piano Particolareggiato.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 giugno 2011, n. 958 – Pres. Pasca– Est. Ravasio – A.C &
c. s.r.l, ( avv. ti Bruno, Cerisano) c. Comune di Barletta (avv.ti Caruso, Palmiotti).
Espropriazione – Decreto d’esproprio – Validità.
Il decreto di esproprio deve ritenersi valido in quanto sia stato preceduto o
accompagnato dalla determinazione provvisoria della indennità di esproprio, la quale
ha la funzione di consentire al privato interessato di valutare l’opportunità di opporsi
al procedimento espropriativo o di addivenire ad una determinazione amichevole
della indennità stessa: ché se poi il privato valuta tale indennità non satisfattiva,
allora potrà tutelarsi innanzi la Autorità Giudiziaria Ordinaria. Ai fini della validità
di tale atto, pertanto, non occorre che l’indennità offerta sia quella effettivamente
dovuta.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011 n. 877 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – E. M.
(avv.ti De Feo) c. Regione Puglia (avv. Fornelli).
Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego.
A prescindere dalla natura e dalla consistenza della posizione giuridica fatta valere in
giudizio dal ricorrente, rileva il Collegio che - ai sensi del d. lgs. n. 80/98 e successive
modificazioni e integrazioni - la materia del Pubblico impiego risulta attribuita alla
giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in via generale e residuale, risultando
viceversa espressamente individuati gli ambiti di giurisdizione riservati al Giudice
Amministrativo.
212
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 977 – Pres. Pasca – Est. Pasca – M. P.
(avv. ti Calcagnile, De Franchi, Buscicchio) c. Provincia di Bari (avv. Nardelli).
Giurisdizione – Giudice amministrativo (Giurisdizione esclusiva) – In materia di
pubblico impiego – Nomina Direttore Generale di Amministrazione provinciale –
Non sussiste.
Il procedimento di nomina del Direttore Generale dell’Amministrazione provinciale
non ha carattere concorsuale difettandone tutti gli indici sintomatici, non essendo
prevista né una Commissione, né una graduatoria finale ed essendo la nomina
altamente discrezionale e afferente ad una posizione altamente fiduciaria implicante
stretta collaborazione con gli organi di governo della Provincia. Sussiste, pertanto, in
relazione alle controversie a tale procedimento relative, la residuale e generale
giurisdizione del GO.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 983 – Pres. Pasca – Est. Pasca – S. B. , D.
S., L. L. e altri (avv. Racanelli) c. Comune di Bari (avv. ti Basile e Lanza).
Discrezionalità – Discrezionalità in materia urbanistica – Motivazione del
provvedimento discrezionale.
L’istituzione di zone ciclopedonali costituisce espressione di potere discrezionale
dell’Amministrazione finalizzato alla tutela di interessi pubblici non necessariamente
coincidenti con gli interessi economici degli esercenti attività commerciali (ad es.:
incrementare la mobilità ciclo-pedonale e l’utilizzo di mezzi di trasporto collettivo),
pertanto, si pone in contraddizione con tali finalità la scelta di localizzare al loro
interno aree per la posa di bancarelle.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 985 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – S. A.
A. S. (avv. Matera) c. Questura di Foggia - Ministero degli interni (avv. distrettuale
dello Stato di Bari).
Sicurezza Pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) –
Regolarizzazione – Art. 14, comma 5 ter, decreto legislativo 25 Luglio 1998, n.286.
L’aver subito una condanna per il reato di cui all’art.14, comma 5 ter, prima parte,
del d.lgs. n.286/98 non osta alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario,
non essendo tale reato richiamato, neanche per relationem, dall’art.1 ter, comma 13
lettera a) del D.L. n.78/2009, oltre che per il mutato contesto interpretativo
intervenuto sulla fattispecie de qua.
213
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 giugno 2011, n. 966 – Pres. Pasca – Est. Pasca – C. G. e
N. R. (avv. ti M. Vernola e N. Vernola) c. Comune di Monopoli (avv. Vozza).
Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali - Ordine di demolizione.
L’ordinanza con cui la PA accerta l’inottemperanza al provvedimento di demolizione,
titolo idoneo per l’immissione nel possesso delle opere abusive, ha natura dichiarativa
e di atto di mero accertamento ed è, dunque, inconfigurabile l’articolazione del sub
procedimento partecipativo di cui alla l. 241/90, risultando compiutamente definiti
dalla legge i presupposti e gli effetti.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 967 – Pres. Pasca – Est. Pasca – G. A. e
N. N. (avv. ti M. Vernola e N. Vernola) c. Comune di Monopoli (avv. Vozza).
Edilizia e urbanistica – Vincolo di in edificabilità – L r. Puglia 31 maggio 1980, n.
56.
Il divieto di edificazione nella fascia di 300 m dal mare previsto dalla L r. Puglia 31
maggio 1980, n. 56 vige nel territorio della regione senza che sia mai intervenuta
soluzione alcuna di continuità, non potendo ritenersi implicitamente abrogato per
effetto dell’ entrata in vigore della l. 431/85, non ricorrendo alcuna obiettiva e
assoluta antinomia tra le due normative ed essendo stata più volte prorogata la sua
efficacia temporale fino all’approvazione del PUTT come ad esempio dall’art. 12
della L. r. 17/99 e fino al 31/12/99 e, quindi, dall’art. 43 L. r. 9/2000 e sino al
31/12/2000.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 giugno 2011, n.899 – Pres. Mangialardi – Est. Picone –
S.A.V. (avv. D’Ambrosio, Mitoli) c. Comune di San Giovanni Rotondo (avv.
Dimartino).
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Contributi.
Non può disconoscersi la potestà dell’Amministrazione di riesaminare
autoritativamente le determinazioni già assunte in materia di oneri di urbanizzazione
e costo di costruzione, poiché il procedimento per il rilascio della concessione edilizia
ed il procedimento di imposizione degli oneri hanno natura distinta ed autonoma, con
la conseguenza che il potere del Comune di determinare l’ammontare del contributo
non solo può esplicarsi successivamente al momento del rilascio della concessione
214
edilizia, ma, anche nell’ipotesi in cui tale determinazione sia già avvenuta, può
sempre essere esercitato per la sua revisione in aumento.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 giugno 2011, n. 898 - Pres. Mangialardi - Est. Picone –
F.R. (avv. Follieri) c. Comune di San Giovanni Rotondo (avv. Fiorentino).
Giurisdizione – Giudice amministrativo (giurisdizione di merito) – In materia di
concessioni amministrative.
Le controversie sorte nella fase di esecuzione della convenzione, susseguente al
procedimento pubblicistico di selezione del concessionario, non attengono alla
procedura di scelta del contraente né ad atti comunque posti in essere dall’ente
nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto agli aspetti patrimoniali dele
rapporto paritetico tra Amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla
sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo.
Tar Puglia, Bari, Sez.II, 10 giugno 2011, n.890 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – V.D.
(avv. Paccione) c. Questura di Bari e Ministero dell’Interno (Avvocatura distrettuale
dello Stato di Bari).
Motivazione del provvedimento – Atti discrezionali - Ragionevolezza - Revoca del
provvedimento.
Atto amministrativo - Soggetto a controllo – Condizioni – Revoca del
provvedimento.
L’Amministrazione dell’Interno gode di un potere ampiamente discrezionale nella
valutazione di qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di
revoca di un’autorizzazione di polizia, pur dovendo esercitare il suo potere nel
rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo
motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi
conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le
circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto capace di
abusi.
L’esercente un’autorizzazione di pubblica sicurezza deve infatti essere persona esente
da indizi negativi e di sicura affidabilità; nè le autorizzazioni già rilasciate possono
comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla persistente sussistenza
delle condizioni.
Il manifestato dispregio per i precetti normativi si ripercuote negativamente sul
requisito della buona condotta e spiega effetti pregiudizievoli sulla valutazione
215
complessiva della personalità del soggetto in termini di probabilità di ulteriori abusi
nell’uso della licenza.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 960 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – I.B.
(avv.ti Augusto, D’Addabbo) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv. Lofoco).
Riserva di giurisdizione - Giudice amministrativo (Giurisdizione di merito) - In
materia di Pubblico impiego – Procedure concorsuali.
La riserva di giurisdizione a favore del Giudice Amministrativo nella materia del
pubblico impiego é limitata alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione
del rapporto di lavoro, fino al momento della approvazione definitiva, e non
riguardano il successivo momento della nomina né quello della assunzione previo
scorrimento della graduatoria.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 875 - Pres. Pasca, Est. Serlenga - L.B.
(avv. Lofoco) c. Azienda Locale Sanitaria Bari (avv. Trotta).
Giurisdizione – Giurisdizione giudice amministrativo – Pubblico impiego –
Cessazione degli effetti giuridici ed economici derivanti dal rapporto di lavoro –
Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.
In materia di cessazione degli effetti giuridici ed economici connessi ad un
determinato rapporto di lavoro, è legittimo il provvedimento emesso dal Tribunale
Amministrativo Regionale a mezzo del quale si dichiara il difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, considerato che la giurisdizione, in materia di pubblico
impiego, risulta essere circoscritta esclusivamente ai concorsi ed alla ambito
disciplinare, viceversa, rientrano nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario
ogni altra questione riconducibile al rapporto di lavoro in esamine.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 880 - Pres., Est. Pasca – G.M. (avv.
Mescia) c. Comune di Sant'Agata di Puglia.
Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità.
Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una Pubblica Amministrazione (ovvero
nei confronti di un soggetto privato tenuto al compimento di una attività implicante
esercizio di pubbliche potestà) e divenuto esecutivo per mancata impugnazione nei
termini di legge, ha valore di cosa giudicata, con conseguente ammissibilità, in caso
d’inadempimento del debitore pubblico, del giudizio di ottemperanza.
216
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 868 - Pres. Pasca, Est. Serlenga – I. s.r.l.
(avv.ti Monterisi), c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato e Draghonetti).
Pubblicità – Installazione di impianti pubblicitari – Inosservanza delle distanze
sancite dall’art. 23 C.d.s. – Illegittimità.
E’ legittimo il provvedimento di diniego reso dalla Pubblica amministrazione, a fronte
di richieste di installazione di impianti pubblicitari collocati in prossimità di strade
cittadine, allorché la suddetta installazione non sia conforme alle prescrizioni del
C.d.S.(in particolare art. 23), nella parte in cui esso stabilisce le distanze da osservare
nella loro collocazione rispetto ad eventuali strade di scorrimento.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 892 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – A. G.
T. “C.V.O.” S.r.l. (avv.ti Vitone e Di Salvatore) c. Comune di Vieste (avv. Bocchino),
Autorità di Bacino per la Puglia, Regione Puglia.
Demanio e beni pubblici – Concessione di beni – Titolarità di interesse qualificato
in capo al concessionario – Insussistenza.
Non è portatore d’interesse differenziato ai fini della tutela giurisdizionale il
concessionario di un’area demaniale finitima che impugni la concessione altrui,
poiché tale impugnazione (volta a contrastare solo l’ inibizione della libera fruizione
di una spiaggia adiacente) non potrebbe che essere diretta a finalità di contrasto della
libera iniziativa privata, della concorrenza e della libertà di stabilimento in ambito
comunitario, che il nostro ordinamento non tutela.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 879 – Pres. Pasca – Est. Pasca – C.C.
(avv. Gurrado) c. Questura di Bari e il Ministero dell’Interno (Avvocatura Distrettuale
Stato di Bari)
Immigrazione – Procedura di emersione – Limiti - Assimilabilità del reato di cui
all’art. 14 co. 5 ter d.lgs. n. 286/98 ai reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. –
Insussistenza.
In materia di reati ostativi alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, sia
un’interpretazione letterale che un’interpretazione logico-sistematica dell’art. 1 ter
comma 13, lettera c) del D.L. n. 78/2009, portano ad escludere l’assimilabilità del
reato di cui all’art. 14 comma 5 ter, prima parte, del d.lgs. n. 286/98 a quelli previsti
dagli artt. 380 e 381 c.p.p.
217
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 giugno 2011, n. 891 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - R. A.
(avv. Benedetto) c. Provincia di Bari (avv. Rutigliano).
Riesame - Domanda di iscrizione nell’elenco dei tecnici - Diniego di iscrizione
nell’elenco dei tecnici.
L’istanza di riesame non può che qualificarsi come una nuova istanza, a nulla
rilevando che la stessa si riveli connessa in qualche modo all’istanza originaria.
Sicché, legittimamente può trovare applicazione nell’espletamento del riesame
l’eventuale normativa sopravvenuta, sebbene l’istanza originaria risulti antecedente
all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 24 giugno 2011, n. 959 - Pres. Urbano - Est. Ravasio - A. A.
(avv.ti Follieri) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle Donne).
Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso con riserva di posti Graduatoria - Assunzione.
Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso con riserva di posti Graduatoria - Ricorso - Giurisdizione ordinaria.
Ove il candidato appartenente alla categoria protetta di cui all’art. 18 del D. Lgs. n.
215/2001 risulti idoneo a seguito dell’espletamento di una procedura concorsuale,
l’assunzione può aver luogo anche senza la preventiva modifica della graduatoria di
merito, modifica che non avrebbe alcuna utilità in quanto ciò che viene considerato
non è un titolo di preferenza, ma un diritto di precedenza.
Non costituisce una semplice causa di preferenza, ma un vero e proprio diritto a
riserva di posto, quello legislativamente previsto dall’art. 18 del D. Lgs. n. 215/2001
in favore di coloro che volontariamente si siano sottoposti a ferma prefissata o di
breve periodo in una delle tre Forze Armate. Pertanto, laddove un appartenente a
siffatta categoria protetta risulti idoneo a seguito dell’espletamento di una procedura
concorsuale, la graduatoria, quantunque approvata in via definitiva, non è di per sé
idonea a far degradare il diritto soggettivo all’assunzione del candidato a rango di
interesse legittimo. Sicché, l’eventuale ricorso avverso la delibera con cui viene
approvata la graduatoria dovrà essere rimesso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, e
non al Giudice Amministrativo.
218
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 906 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.
S.r.l. (avv.ti Astolfi, Petrosillo, Sorgato) c. Regione Puglia (avv. Scattaglia), Asl
Taranto (avv. Corrente), Asl Bari (avv. Trotta), L.C. e altro (avv. Testini, Pinto).
Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –
Trasferimento strutture sanitarie – Provvisorio – Istanza ex art. 29 l.r. Puglia n.
8/2004 – Interpretazione.
Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –
Trasferimento strutture sanitarie – Ex l.r. Puglia n. 8/2004 – Silenzio assenso –
Insussistenza – Per mancata produzione di tutta la documentazione necessaria.
Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –
Trasferimento strutture sanitarie – A seguito di fusione per incorporazione – Di
cui all’art. 10 l. n. 8/2004 – Automatica “volturazione” delle autorizzazioni –
Insussistenza – Valutazione dei requisiti strutturali della struttura privata
“ospitante” – Necessità.
Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –
Trasferimento strutture sanitarie – Autorizzazione – Necessità – Libertà del
privato di modificare liberamente la sede del presidio – Insussistenza.
Sanità Pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – In genere –
Trasferimento strutture sanitarie – Ex l.r. Puglia n. 8/2004 – Istanza presentata
prima dell’entrata in vigore della l.r. Puglia n. 10/2009 – Diniego – Basato
unicamente sulla negativa verifica del nuovo fabbisogno distrettuale da parte
dell’Amministrazione – Illegittimità.
L’istanza che ha dato avvio al trasferimento temporaneo di strutture sanitarie ai sensi
dell’art. 29 l.r. Puglia n. 8 del 2004, al di là del tenore letterale, deve ritenersi
valevole anche come istanza di trasferimento definitivo disciplinato dal comma 4 bis
della medesima norma laddove emerga, utilizzando i canoni ermeneutici di cui all’art.
1362 c.c., che questa fosse in realtà finalizzata al trasferimento definitivo, anche per
l’indeterminatezza della durata ivi prevista.
In materia di trasferimento provvisorio di strutture sanitarie di cui alla l.r. Puglia n.
8/2004, art. 29, comma 4, non deve ritenersi formato lo speciale silenzio con valore
legale tipico di assenso ivi previsto – di evidente deroga al comma 4 dell’art. 20 l. n.
241 del 1990 e s.m. che esclude l’istituto per i procedimenti riguardanti la salute
pubblica – per la riscontrabile carenza delle autorizzazioni necessarie, richiedendosi
per il perfezionamento della fattispecie di semplificazione quantomeno la produzione
di tutta la documentazione necessaria idonea a consentire l’esercizio del potere di
verifica dei requisiti indicati nell’istanza.
219
In materia di trasferimento dell’autorizzazione in ipotesi di fusione per incorporazione
tra società autorizzate in ambito regionale di cui all’art. 10 l.r. Puglia n. 8 del 2004,
deve ritenersi inoperante l’automatica “volturazione” del titolo autorizzatorio
sanitario, non potendosi qualificare la fattispecie come mera novazione soggettiva del
rapporto tra Amministrazione e struttura privata, venendo in questione la necessità
per l’Amministrazione di verificare il possesso di tutti i requisiti strutturali della
struttura privata “ospitante”.
Nell’ambito del rapporto di natura pur sempre concessoria tra Regione e strutture
private accreditate con il Ssn, specifico rilievo assume il presidio presso il quale
vengono erogate le prestazioni in favore dell’utenza, con la conseguenza che
l’Amministrazione deve autorizzare il trasferimento del presidio stesso e il privato non
può liberamente ed autonomamente modificare la sede del presidio, erogando le
prestazioni sanitarie in un luogo diverso da quello indicato.
L’art. 2 del r.r. Puglia n. 18/2009 fa espressamente salvi i trasferimenti di cui all’art.
29, commi 4 e 4 bis, l.r. n. 8 del 2004 delle strutture sanitarie per i quali siano state
avviate le procedure prima dell’entrata in vigore della l.r. Puglia n. 10/2009, ragione
per cui ritenendo il trasferimento definitivo comunque avviato prima di tale data,
risulta illegittimo il diniego opposto dalla regione nella parte in cui pone come unico
ed assorbente motivo ostativo la negativa verifica del nuovo fabbisogno del distretto
della struttura nella quale verranno erogate le attività sanitarie, essendosi l’interesse
pubblico all’equa programmazione dell’offerta sanitaria già effettuata sul territorio.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 907 – Pres. Morea – Est. Amovilli – M.
s.r.l. (avv.ti Chiaia Noya, Garofalo) c. Regione Puglia (avv. Di Lecce, Grimaldi), Asl
Bari (avv. Trotta), Centro Studi Medici P.i. s.r.l.
Sanità pubblica – In genere – Scelta di privilegiare le strutture di un determinato
distretto – Comprime il c.d. diritto alla libera scelta del luogo di cura – Da
esercitarsi nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N.
Sanità pubblica – In genere – Ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi
aventi come punti di riferimento il distretto – Toglie effetto al principio statale
che esige la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno – Tenendo
conto anche del criterio della soglia minima di efficienza.
Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Accreditamento – Legame di
presupposizione con il contratto – Nesso di necessaria consequenzialità –
Insussistenza – Fattispecie.
Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Verifica preliminare piena e
completa dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie – Rilevabile dal protocollo
220
redatto per ogni singola unità operativa di ciascuna struttura sanitaria – Ex art. 8
quinquies comma 2, lett. c), d.lgs. n. 502 del 1992 – A garanzia della qualità delle
strutture.
La scelta di privilegiare le strutture di un determinato distretto comprime il c.d. diritto
alla libera scelta del luogo di cura, che ex art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994 deve
essere esercitato nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal
S.S.N. e non limitato all'interno delle strutture localizzate nel distretto.
La ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi aventi come punti di riferimento il
distretto, inteso come valutazione delle potenzialità di tutte le strutture pubbliche e
private accreditate in quel territorio, toglie effetto al principio statale che esige la
valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno tenendo conto anche del
criterio della soglia minima di efficienza che deve essere conseguita da parte delle
singole strutture sanitarie in modo da assicurare una efficace competizione tra
strutture accreditate - principio statale nella specie violato.
Le categorie giuridiche dell'accreditamento e del contratto sono collocate su piani
diversi, legate da un nesso di presupposizione, nel senso che la prima precede sia
logicamente che cronologicamente la seconda, non invece, da un nesso di necessaria
consequenzialità, nel senso che alla prima debba fare seguito la seconda. Invero,
l'accreditamento delle strutture è configurato come atto connotato da profili di
discrezionalità amministrativa avente ad oggetto la verifica concernente la
funzionalità degli stessi rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ex art. 8
quater, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992 senza costituire vincolo ad erogare le
prestazioni a carico del S.S.N.; di contro, il contratto investe un numero determinato e
limitato di strutture; esso ha lo scopo, da una parte, di contenere i livelli di spesa
entro i margini di sicurezza concordati, dall'altra di assicurare efficacemente i livelli
di assistenza con la possibilità di accrescere gli standards qualitativi (tale
meccanismo disegnato dal legislatore è stato pienamente compromesso nella Regione
Puglia, in quanto si è proceduto ad allargare il raggio della contrattualistica sia nel
numero delle strutture che nel volume massimo delle prestazioni di ognuna di esse).
Il contenuto essenziale del diritto alla salute sia nella dimensione legislativa - che
costituisce principio fondamentale della legge statale, essendo la tutela della salute
materia concorrente con vincolo regionale costituito dai principi fondamentali posti
da norme statali - sia nella dimensione regolamentare, deve attestarsi e correlarsi a
standards organizzativi, strutturali e tecnologici delle prestazioni, transitando
dall'accertamento della appropriatezza clinica a quella organizzativa e temporale, in
sede di corrispettivo preventivato (rectius in sede di formazione del contratto/accordo)
da verifica a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente
svolte. Infatti, l'art. 8 quinquies, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 502 del 1992, prevede il
debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti
e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno dell'appropriatezza
e della qualità dell'assistenza prestata e delle prestazioni rese secondo quanto previsto
221
dall'art. 8 octies. Orbene, tali requisiti statali (in particolare, l'appropriatezza delle
prestazioni e continuità assistenziale) comportano in sede di formazione contrattuale
una verifica preliminare piena e completa dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie,
rilevabile dal protocollo redatto per ogni singola unità operativa di ciascuna struttura
sanitaria che costituisce il percorso diagnostico terapeutico del governo clinico
dell'azienda; dal processo di formazione continua delle professionalità sanitarie.
Senza la predetta verifica si attua un meccanismo che, da una parte, viola i principi
stabiliti dalla legge dello Stato, dall'altra compromette il mercato sanitario perché
non realizza quel dato comparativo necessario a selezionare le strutture di qualità.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. nn. 908, 909, 910 del 15
giugno 2011 e 916 del 16 giugno 2011)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 912 – Pres. Morea – Est. Giansante –
P.M. (avv. Guantario) c. Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Istituto d’Arte “G.P.” (Avv. Stato), Istituto Statale d’Arte di Corato (n.c.), C.I. e R.P.
(n.c.).
Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie in materia di
graduatorie per il conferimento di supplenze – Giurisdizione del giudice
ordinario – Sussistenza.
Nel caso di graduatorie per il conferimento di supplenze non essendo prevista alcuna
attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte
dell’Amministrazione, ma un mero riscontro dell’effettiva sussistenza degli stessi, non
ricorrono i presupposti per l’individuazione di una procedura concorsuale; quindi, a
fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della P.A., tipici del datore di
lavoro e non distinguibili, per natura, dagli analoghi poteri esercitabili da qualsiasi
datore di lavoro privato, la posizione dell’interessato non può che configurarsi come
una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della
futura possibile stipula del contratto di lavoro, in applicazione dell’art. 63, comma 1,
del d.lgs. n. 165 del 2001.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 913 – Pres. Morea – Est. Giansante –
N.G. e altri (avv.ti Adami, Maggi) c. Ministero dell’Interno – Questura della Provincia
di Foggia (Avv. Stato).
Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico – Manifestazioni
sportive – Divieto di accesso ex art. 6 della l. n. 401/89 – Ratio.
222
Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine pubblico – Manifestazioni
sportive – Divieto di accesso ex art. 6 della l. n. 401/89 – Giudizio di pericolosità –
Non è necessariamente collegata alla colpevolezza per un reato.
Il peculiare potere attribuito al Questore di inibire immediatamente l'accesso ai
medesimi luoghi, nei confronti di chi sia risultato coinvolto in episodi in violenza in
occasione o a causa di manifestazioni sportive si giustifica per l'esigenza di tutelare
prontamente l'ordine pubblico, di garantire il regolare svolgimento delle
manifestazioni sportive e di evitare che chi sia risultato coinvolto in un precedente
episodio torni a frequentare i luoghi ove esse hanno luogo.
Alla luce della ratio dell’art. 6, comma 1, l. n. 401 del 1989, la pericolosità richiesta
da tale norma non è necessariamente collegata alla colpevolezza per un reato, ma si
ricava da concrete ragioni idonee a sorreggere un giudizio prognostico di
pericolosità. (Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto le motivazioni rappresentate
nel DASPO idonee a giustificare l’emissione di tale provvedimento. Risulta, infatti, a
seguito degli accertamenti delle forze dell’ordine, che i ricorrenti non solo avrebbero
violato l’ordinanza del Prefetto di Foggia che ordinava l’inibizione della trasferta dei
tifosi in trasferta, nonché della vendita dei biglietti agli stessi, ma sarebbero stati
altresì identificati a seguito di un tafferuglio nelle vie adiacenti il campo sportivo
durante lo svolgimento della competizione sportiva).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 914 – Pres. Morea – Est. Giansante – H.
s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Lesina (avv. Pappalepore).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Impugnabilità dell'atto – In
genere – Atti degli enti locali – Regolamento comunale sull’inquinamento
elettromagnetico – Impugnazione congiunta con gli atti applicativi – Necessità.
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Potestà
pianificatoria comunale ex art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 – Limitazioni alla
localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere porzioni del territorio
comunale – Illegittimità – In assenza di una plausibile ragione giustificativa.
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Potestà
pianificatoria comunale ex art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 – Individuazione dei
siti idonei alla installazione degli impianti di telecomunicazione – Onere del
comune.
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Potestà
pianificatoria comunale ex art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 – Installazione di reti
pubbliche di telecomunicazione – Assimilabilità alle opere di urbanizzazione
primaria – Conseguenza – Devono ritenersi normalmente e logicamente operabili
in tutte le zone del territorio comunale.
223
Il regolamento comunale sull’inquinamento elettromagnetico, trattandosi di un atto di
carattere generale avente natura regolamentare, in conformità a quanto previsto
dall’art. 8 della l. n. 36 del 2001, le relative disposizioni vanno impugnate unitamente
agli atti applicativi, perché è solo con questi ultimi che la lesione presenta i caratteri
dell’attualità e della concretezza.
L'assimilazione in via normativa delle infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 86, comma 3,
d.lgs. n. 259 del 2003, comporta che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al
servizio dell'insediamento abitativo, non da esso avulse con localizzazione lontana dai
centri di utenza. Ne consegue che, la potestà assegnata alle amministrazioni comunali
dall'art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 può tradursi, ad esempio, nell'introduzione,
sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio
paesaggistico/ambientale o storico/artistico, ma non può trasformarsi in « limitazioni
alla localizzazione » degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del
territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa.
Deve ritenersi onere del Comune attivarsi per individuare i siti idonei alla
installazione degli impianti di telecomunicazione, tenendo anche presente che essi
sono stati assimilati dalla legge alle opere di urbanizzazione primaria proprio per
tutelare l’interesse di rilievo nazionale ad una capillare distribuzione del servizio.
Dall’assimilazione degli interventi volti all’installazione delle infrastrutture delle reti
pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, disposta dal
legislatore, ne consegue che detti interventi si devono considerare come normalmente
e logicamente operabili in tutte le zone del territorio comunale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 giugno 2011, n. 915 – Pres. Morea – Est. Giansante – H.
s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso).
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –
Installazione di impianti di telecomunicazione – Permesso di costruire – Non
necessità – Autorizzazione di cui all’art. 87 d.lgs. n. 259/2003 – Sufficienza.
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –
Installazione di impianti di telecomunicazione – Autorizzazione – Istanza –
L’Amministrazione non può esigere documentazione diversa da quella richiesta
dall’art. 87, comma 3, d.lgs. n. 259/2003.
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –
Installazione di impianti di telecomunicazione – Autorizzazione – Termine per la
formazione del silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 –
Decorrenza – Dalla presentazione della documentazione di cui all’art. 87, comma
3, d.lgs. n. 259/2003.
224
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) –
Installazioni di impianti di telecomunicazione – Parere dell'A.R.P.A. – Necessità –
Sussiste solo ai fini della concreta attuazione dell'impianto.
La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto
all’autorizzazione prevista dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, che pone una
normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità
edilizio-urbanistica dell’intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di
cui agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.
Alla luce delle finalità acceleratorie e semplificatorie che presiedono il procedimento
dettato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 in materia di installazioni degli impianti
di telecomunicazione, l’amministrazione non può esigere, nella sede della
presentazione dell’istanza di autorizzazione e/o della denuncia di inizio attività,
documentazione diversa da quella prevista dall’allegato 13 – modello B del d.lgs. n.
259 del 2003, come richiesto dal comma 3 dello stesso art. 87.
I documenti di cui all’allegato 13 – modello B del d.lgs. 259 del 2003, richiamato dal
comma 3 dell’art. 87 sono riferiti alla fase del procedimento autorizzatorio e quindi
anche ai fini del decorso dei termini per la formazione del silenzio assenso di cui al
comma 9 del citato decreto.
Il deposito del parere favorevole dell’A.R.P.A. di cui all’art. 87 del d.lgs. 259 del 2003
non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l’inizio dei lavori, ma
solo per l’attivazione dell’impianto.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 995 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
R.F.G.M. (avv.ti A. e V. Mescia) c. U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero
dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato), L.M. (n.c.).
Edilizia popolare ed economica – Edilizia agevolata – Assegnazione – Disciplina
dei rapporti tra proprietario e P.A.
In materia di edilizia agevolata, il rapporto tra proprietario e pubblica
amministrazione si configura sulla base della convenzione espressamente ed
appositamente richiamata e integrante il contratto di acquisto, non essendo al
medesimo applicabili successive convenzioni che non siano state né menzionate né
richiamate dal titolo medesimo.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 996 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
M.S. (avv. Corsini) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato, Dragonetti), Commissione
Alloggi E.R.P. – Provincia di Foggia (n.c.).
225
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di
alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa allegazione di documenti –
Insussistenza.
È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia
documentato il possesso delle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio
invocato. (Nel caso di specie, il ricorrente aveva omesso di allegare alla domanda il
modello CUD attestante il reddito percepito, essendo altresì pacifica la produzione di
una dichiarazione sostitutiva non sottoscritta e, quindi, non idonea all’attestazione del
requisito).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 997 – Pres. Morea – Est. Amovilli – N.I.
(avv.ti Ingravalle, Arzano) c. Comune di Trani (avv. Gagliardi La Gala).
Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Vincoli espropriativi scaduti – Obbligo di
ritipizzazione urbanistica – Sussiste – Posizione giuridica sottostante –
Qualificazione – Affidamento legittimo – Sussiste.
Edilizia ed urbanistica – Vincoli – Vincoli espropriativi scaduti – Ritipizzazione
urbanistica – Motivazione – Contenuto.
Nel procedimento di ritipizzazione di un’area in precedenza gravata da un vincolo
espropriativo, il privato proprietario di tale area è titolare non di una mera
aspettativa ma di un affidamento qualificato e meritevole di tutela, ingenerato dagli
atti (convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i
proprietari delle aree, giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o
di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione ovvero di modificazione in zona
agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo
non abusivo) nonché dai comportamenti adottati dal Comune circa la revisione della
destinazione urbanistica di tale area.
In materia di panificazione urbanistica, nel caso di sacrificio del legittimo affidamento
del proprietario di un’area sottoposta a ritipizzazione circa la revisione di tale
destinazione, grava in capo alla Pubblica Amministrazione procedente un obbligo di
motivazione “rinforzata” che si sostanzia nell’enunciazione delle ragioni di pubblico
interesse preminenti rispetto all’interesse privato, nonché delle prescrizioni legislative
inderogabili.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 998 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
A.S. (avv. Esposito) c. Comune di Bari – Commissione Formazione Graduatorie e
Mobilità Bari e Provincia (n.c.), P.C. e E.C. (n.c.).
226
Edilizia popolare ed economica – Edilizia sovvenzionata – Edilizia residenziale
pubblica – Assegnazione – Presupposti – Documentazione – Integrazione nel
procedimento di autotutela – Possibilità.
È fondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica qualora risulti che il ricorrente abbia dimostrato,
seppure in sede di procedimento di autotutela avviato ad istanza del medesimo, il
possesso delle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio invocato (Nel caso
di specie, il ricorrente aveva regolarizzato la documentazione attestante l’avvenuta
denuncia di contratto verbale di locazione all’Ufficio del Registro allegandola per la
prima volta all’istanza di autotutela avverso la graduatoria definitiva che non
confermava il punteggio aggiuntivo connesso al canone locativo).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 999 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
Condominio il Melangolo (avv. Caso) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Savino).
Motivazione del provvedimento – Pluralità di motivi – Illegittimità di uno di essi
– Annullamento del atto amministrativo – Esclusione – Se gli altri motivi sono
sufficienti a giustificare la decisione adottata.
Allorché un atto è fondato su una pluralità di motivi, l’eventuale illegittimità di uno o
di alcuno di essi non è sufficiente a determinare l’annullamento quando gli altri siano
sufficienti a giustificare la decisione amministrativa adottata.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 1000 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
S. srl (avv.ti Cianciola, Cito) c. Comune di San Giovanni Rotondo (avv.ti Panza,
Ricciardi).
Motivazione del provvedimento – Per relationem – Istanze del ricorrente –
Dinieghi della P.A. – Contenzioso in corso – Menzione – Sufficienza.
Edilizia popolare ed economica – Edilizia convenzionata – Convenzione –
Risoluzione – Motivi – Fissazione di prezzi diversi – Riferibilità al preliminare –
Possibilità.
La menzione nel provvedimento impugnato delle istanze del ricorrente e dei relativi
dinieghi opposti dall’amministrazione, in uno alla circostanza della pendenza di
ricorso avverso taluno dei detti dinieghi, costituiscono indicazioni più che adeguate a
fornire supporto motivazionale al provvedimento impugnato poiché danno atto che il
contenzioso in essere è già oggetto di ampio contraddittorio tra le parti, onde nessun
aspetto dello stesso può ritenersi ignoto ad alcuna di esse. (Nel caso di specie, il
provvedimento impugnato richiamava puntualmente le richieste di concessione in
227
sanatoria per abusi edilizi e di variante presentate dal ricorrente ed i relativi dinieghi
di concessione. Per altro verso, era noto alle parti e, in particolare, al ricorrente il
quale lo aveva proposto, la pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso il diniego
di variante).
In tema di risoluzione dell’atto di cessione delle aree per la realizzazione di alloggi di
edilizia convenzionata per via della fissazione di prezzi diversi da quelli stabiliti dalla
convenzione, è rilevante il corrispettivo stabilito nel contratto preliminare di cessione
dell’alloggio poiché la detta pattuizione, qualora stabilisca un prezzo superiore a
quello dovuto, è già idonea a violare le condizioni richieste dalla convenzione e a
costituire valido motivo di risoluzione della stessa.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 1001 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
M.F.L. ed altri (avv. Balducci) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Medina), Diocesi
Mofetta – Ruvo di Puglia – Giovinazzo – Terlizzi (n.c.).
Edilizia popolare ed economica – Edilizia convenzionata – Convenzione di
lottizzazione – Opere – Opere di urbanizzazione secondaria – Chiese e altri edifici
per servizi religiosi – Definizione.
Tra le opere di urbanizzazione secondaria, realizzabili pertanto nelle aree cedute a
seguito di convenzione di lottizzazione al Comune, devono essere annoverate le
“chiese e altri edifici per servizi religiosi”, presentando peraltro, tale dizione, un
contenuto non tassativo ma ampio, idoneo a ricomprendere non soltanto le chiese ma
anche altre tipologie di edifici destinati allo svolgimento di funzioni religiose in senso
lato. (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto legittima la concessione del suolo da
parte del Comune alla Diocesi per la realizzazione di un centro di spiritualità
trattandosi di opera destinata ad incontri e ritiri religiosi).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 1002 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
M.F. (avv.ti Clemente, Iacobellis) c. Ministero per i beni e le attività culturali,
Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Puglia (Avv. Stato).
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico – Annullamento – Da parte della Sopraintendenza – Procedimento
– Comunicazione di avvio – Non necessità.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico – Annullamento – Da parte della Sopraintendenza – Procedimento
– Termine di conclusione – Interruzione – Richiesta di integrazione documentale
– Sussiste.
228
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico – Potere di annullamento della Sopraintendenza – Definizione e
natura – Cogestione dei valori paesistici – Ambito.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico – Potere di annullamento della Sopraintendenza – Presupposti.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico – Annullamento – Da parte della Sopraintendenza – Procedimento
– Principi.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico – Del Comune – Natura – Effetti – Motivazione rafforzata –
Necessità.
La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per i procedimenti
disciplinati dall’art. 151 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ovvero del
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
ossia per la sub-procedura di invio delle autorizzazioni paesaggistiche (c.d. nulla osta
paesaggistici) rilasciate dal Comune alla competente Soprintendenza, con facoltà di
annullamento delle medesime autorizzazioni, da parte del Ministero, entro sessanta
giorni.
In tema di procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal
Comune, la richiesta di integrazione documentale indirizzata all’ente territoriale è
idonea ad interrompere il termine di giorni sessanta previsto dalla legge per
l’emissione del provvedimento della Soprintendenza.
Il potere esercitato dall'Amministrazione statale sulla autorizzazione paesaggistica
rilasciata dall'autorità regionale (o dalle autorità subdelegate) va definito in termini
di "cogestione dei valori paesistici", nel senso che esso costituisce espressione di
amministrazione attiva, nell'ambito di un unitario procedimento complesso nel quale
la conclusione del procedimento è appannaggio esclusivo all'amministrazione
regionale (o a quella delegata da quest'ultima) soltanto nella ipotesi di diniego di
autorizzazione, mentre, al contrario, ove l'autorizzazione sia accordata, essa
costituisce il presupposto formale la cui comunicazione al Ministero attiva il
necessario riesame del contenuto dell'autorizzazione e dà avvio, dunque, ad un'altra
fase necessaria e non autonoma, nella quale il Ministero può annullare entro il
prescritto termine di sessanta giorni.
L'Autorità statale può annullare l'autorizzazione paesistica (oltre che per il vizio di
violazione di legge in senso stretto e per quello di incompetenza) anche quando risulti
un suo profilo di eccesso di potere (per sviamento, insufficiente motivazione, difetto di
istruttoria, illogicità manifesta); la medesima Autorità non può, viceversa, annullare
l'autorizzazione paesistica sulla base di proprie considerazioni tecnico-discrezionali,
contrarie a quelle effettuate dalla Regione o dall'Ente subdelegato.
229
L'esame della domanda di autorizzazione paesaggistica da parte dell'Autorità statale
deve essere coerente con il piano paesistico (ove sia stato emanato), si deve basare su
un'idonea istruttoria e deve rendere un'adeguata motivazione (da cui devono risultare
le ragioni poste a base della affermata prevalenza di un interesse diverso da quello
tutelato in via primaria) e deve tenere conto del principio di leale cooperazione che in
materia domina i rapporti tra il Ministero e le Regioni.
Poiché il provvedimento autorizzatorio comunale è atto di gestione del vincolo e non
modificativo di esso, la sua funzione è quella di verificare la compatibilità dell'opera
con le esigenze di conservazione della bellezza naturale oggetto del vincolo, che ha
assunto le caratteristiche ambientali come valori specifici della zona: con la
conseguenza che esso deve essere congruamente motivato con l'indicazione della
ricostruzione dell'itinerario logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità
effettive con gli specifici valori paesistici dei luoghi.
(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. nn. 1003 e 1004 del 28 giugno
2011)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 28 giugno 2011, n. 1005 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
D.G. (avv.ti Nasca, Saracino) c. Comune di Canosa di Puglia (avv. D’Ambra).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Rilascio – Presupposti – Autorizzazione preventiva insita
nel regolamento condominiale – Autorizzazione assembleare – Non necessità.
Qualora il regolamento condominiale dello stabile in cui è inserito il terrazzo di
proprietà del ricorrente espressamente consente la realizzazione di pergolati da parte
dei condomini sulle parti di loro proprietà esclusiva il Comune non può
legittimamente subordinare il permesso ad una autorizzazione condominiale che sia
già insita nel regolamento vincolante nei confronti di tutti i condomini, né richiedere
una successiva apposita autorizzazione assembleare.
230
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME LUGLIO 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez I, 5 luglio 2011 n 1009 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – D. snc
(avv.ti Lofoco, Sgobba) c. Azienda Sanitaria provinciale di Bari (avv. Digirolamo)
Contratti pubblici – Aggiudicazione provvisoria – Autotutela
Contratti pubblici – Legittimazione processuale – Presupposti
L’aggiudicazione provvisoria rimane pur sempre un atto infraprocedimentale, per cui,
nella comparazione degli interessi da operare in caso di ritiro della stessa, già in
astratto, quello del privato tende ad essere naturaliter recessivo
La verifica circa la legittimazione processuale presuppone l’accertamento rigoroso
del possesso da parte dell’impresa ricorrente dei requisiti soggettivi stabiliti per
l’accesso alla commessa pubblica, sicché, ove questi manchino, dev’essere dichiarata
l’inammissibilità del ricorso, anche con riguardo alla domanda risarcitoria,
difettando quanto a quest’ultima la concreta possibilità di aspirare al bene della vita.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 luglio 2011, n. 1014 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – C. C.
S. C. S.r.l. (avv.ti Clarizio e Molfetta) c. A. P. S.p.A. (avv. De Marco), F. S.p.A. (avv.
Paparella), A. A. C.
Contratti pubblici – Gara di appalto – Esclusione di un concorrente Dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione – Valutazione di gravità.
Nell’ipotesi in cui il bando di una gara di appalto non avesse imposto ai concorrenti
di dichiarare qualsiasi precedente condanna penale, è priva di giustificazione
l’esclusione, ex se, di un concorrente la cui dichiarazione abbia omesso di menzionare
condanne penali non gravi o violazioni contributive non definitivamente accertate, in
quanto l’incompletezza della dichiarazione potrà costituire causa di esclusione solo se
è stata compiuta anche una logica valutazione, in concreto, della gravità dei reati
commessi.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 luglio 2011, n. 1017 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S.
S.p.A. (avv. Ponzo) c. Comune di Sammichele di Bari (avv. Balducci).
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Difetto di giurisdizione del G.A.
231
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario una controversia nella quale la
ricorrente fa valere la sua pretesa a non subire riduzioni mensili del canone
corrispostole a causa di un asserito inadempimento contrattuale, in quanto tale
controversia concerne la fase esecutiva del rapporto contrattuale, nell’ambito della
quale vengono in rilievo unicamente diritti soggettivi perfetti e non posizioni di
interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 Luglio 2011, n. 1020 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – A.P.
(avv. De Marco) c. F. s.p.a. (avv. Paparella).
Contratti pubblici– Procedura di affidamento - Requisiti dei partecipanti alle
procedure di affidamento – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Bando – Formulazione
generica - Dichiarazione di insussistenza – Contenuto
Contratti pubblici– Procedura di affidamento - Requisiti dei partecipanti alle
procedure di affidamento – Art. 38 d.lgs. n. 163/2006 – Bando – Formulazione
specifica - Dichiarazione di insussistenza – Contenuto – Omessa indicazione Esclusione
In tema di requisiti di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, se il bando
richiede genericamente una dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e tra queste, segnatamente, anche quelle la cui
applicazione, come nel caso della “condanna per gravi reati incidenti sulla moralità
professionale”, dipende da una apprezzamento opinabile, esso giustifica una
valutazione compiuta dal ricorrente, sicchè questi non può essere escluso per il solo
fatto della omissione formale , cioè di non aver indicato tutte le condanne o violazioni
riportate, ma solo ove sia la stazione appaltante a ritenere che queste, una volta
definitivamente accertate, valgano a integrare la causa di esclusione.
Se il bando, invece, non si limita a chiedere una generica dichiarazione di
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, ma specifica che vadano
dichiarate tutte le condanne penali o tutte le violazioni contributive, il concorrente è
tenuto a presentare, a pena di esclusione per tale sola omissione formale, una
dichiarazione puntuale e precisa, al fine di riservare alla stazione appaltante la
valutazione di gravità o meno dell’illecito.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 Luglio 2011, n. 1040 – Pres. Allegretta – Est. Picone – M. S.
coop. (avv. Polignano) c. Regione Puglia (avv. Girone).
232
Silenzio inadempiemento – Azione avverso il silenzio – Attività materiale Inammissibilità
Non è ammesso il ricorso avverso il silenzio ove volto a ottenere la condanna
dell’amministrazione non al compimento di un provvedimento amministrativo ma di
una attività puramente materiale, quale deve considerarsi il servizio di pubblicazione
telematica degli atti regionali.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 luglio 2011, n. 1043 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
M. s.r.l. (avv.ti A. Mescia e G. Mescia) c. Regione Puglia
Silenzio – Silenzio inadempimento – Autorizzazione unica ambientale – art. 12
d.lgs. n. 387/2003 – Valutazione di impatto ambientale - Termine per provvedere
Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio di una autorizzazione
ambientale unica è, come inderogabilmente stabilito dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, di
180 giorni, anche laddove quello previsto da espressa norma regionale per il
connesso ed eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari
o superiore. [Vedi , in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 marzo 2011, n.
364]
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Luglio 2011, n. 1061 – Pres. Allegretta – Est. Picone – L.
M. (avv. Lorusso) c. Comune di Corato
Accesso- In materia edilizia - Titoli abilitativi – Legittimazione – Proprietario del
fondo confinante - Sussistenza
In tema di accesso a titoli abilitativi edilizi, secondo i principi derivanti dagli artt. 22
e ss. della L. 241/1990, il proprietario di un terreno confinante con l’area oggetto
degli interventi , vantando un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza di
tali atti, ha il diritto di accedere ai corrispondenti documenti amministrativi, con la
conseguenza che a giustificare il diniego di accesso agli stessi non è sufficiente la
mera contrarietà all’ostensione del titolare del permesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. I 27 Luglio 2011, n. 1163 – Pres. Allegretta – Est. Picone – L.
s.p.a. (avv.ti Chiaia Noya e Garofalo) c. Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali
Riuniti di Foggia (avv.ti Pappalepore e Mastropieri)
Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione - art. 38
comma I lett. f del d.lgs. 163/2006 – Inadempimento - Valutazione Insindacabilità
233
Contratti pubblici - Procedura di affidamento– Cause di esclusione – Tassatività
Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione – art. 38
comma I lett. h del d.lgs. 163/2006 – Prova – Annotazione da parte dell’autorità
di vigilanza
Contratti pubblici- Procedura di affidamento – Commissione – Valutazione
comparativa – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità - Limiti
Accesso- Accesso agli atti di gara- Diniego – Aggiudicazione – Legittimità
L’art. 38 comma I lett. f del d.lgs. n. 163 del 2006 (il c.d. “Codice dei contratti
pubblici”)prevede una ipotesi di esclusione dalla procedura che non ha carattere
sanzionatorio ma che è posta a presidio dell’elemento fiduciario destinato a connotare
il futuro rapporto contrattuale, con la conseguenza che è la stazione appaltante a
dover accertare discrezionalmente, senza alcun automatismo, la sussistenza e la
gravità dell’errore imputabile all’impresa concorrente con una valutazione
sull’affidabilità della stessa che assume connotati soggettivi e, come tale, non risulta
sindacabile, in chiave sostitutiva, dal giudice amministrativo.
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici , le ipotesi di esclusione
previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 sono tassative e non possono essere
interpretate in via estensiva o analogica con la conseguenza che, in difetto di una
espressa previsione in tal senso, non si ha esclusione nel caso in cui la concorrente,
cessionaria di un ramo di azienda, non abbia presentato dichiarazione in ordine alla
posizione dell’impresa cedente .
Ha valenza costitutiva, ai fini dell’accertamento della ricorrenza della causa di
esclusione di cui all’art. 38 comma I lett. h del d.lgs. n.163/2006, la prova
dell'avvenuta annotazione da parte dell'Autorità di Vigilanza degli episodi relativi al
rilascio di false dichiarazioni.
Non è consentito al giudice amministrativo esercitare un sindacato di tipo intrinseco
sul giudizio comparativo operato dalla commissione nelle gare d’appalto, in quanto
questo è caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento
e dalla opinabilità dell’esito della valutazione, a meno che non si tratti di specifiche
contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro manifesta
violazione.
L’eventuale illegittimo rifiuto all'accesso agli atti della gara e al contenuto dell'offerta
tecnica del raggruppamento aggiudicatario, opposto dalla stazione appaltante, deve
essere impugnato mediante lo speciale rito sull’accesso e non può determinare, di per
sè, alcun vizio di legittimità riferito al provvedimento di aggiudicazione.
234
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 Luglio 2011, n. 1064 – Pres. Allegretta – Est. Picone – F. 2
s.r.l. e F. s.r.l (avv.ti Picozza, Ferroni e Cerabino) c. Regione Puglia (avv. Loffredo)
Annullabilità del provvedimento – Invalidità derivata – Dichiarazione di
illegittimità costituzionale – L. reg. Puglia n. 40/2007 – Regolamento regionale
Puglia n. 16/2006 - Conseguenze
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma, avendo efficacia erga
omnes e retroattiva, si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata
sollevata la questione, ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza
passata in giudicato e comporta , in via derivata, l’illegittimità di tutti i provvedimenti
e atti il cui unico presupposto è costituito da tale norma. (Fattispecie in materia di
autorizzazione alla realizzazione di impianti eolici in cui si lamenta l’illegittimità
derivata di delibere adottate in forza del regolamento regionale in materia n. 16 del
2006, caducato a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 344/2010) [Si
veda anche in senso conforme Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 Gennaio 2011, n.2]
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1165 - Pres. Allegretta - Est. Picone - P. C.
S.r.l. (avv. Lembo) c. Comune di Anzano di Puglia (avv. Amati) e F. D. C. S.r.l. (avv.
Alterio)
Contratti pubblici – Procedura di affidamento - Requisiti di partecipazione –
Attestazione – In corso di validità - Sufficienza.
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Svolgimento - Contributo
all’Autorità di vigilanza - Codice identificativo di gara – Erroneità – Rettifica –
Ammissibilità.
Contratti pubblici –Procedura di affidamento – Svolgimento – Offerta - Progetto
esecutivo – Variante – Esorbitante - Inammissibilità.
Ove il bando richieda, a pena di esclusione, che sia allegata documentazione <<in
corso di validità>> attestante il possesso di determinati requisiti è sufficiente che essa
abbia una validità temporale che si protragga oltre il termine stabilito per la
presentazione delle offerte e comunque fino al momento in cui la gara si conclude con
l’aggiudicazione.
La stazione appaltante deve consentire all’impresa concorrente, che abbia con
certezza versato il contributo all’Autorità di vigilanza in relazione alla gara specifica,
di regolarizzare o emendare eventuali imprecisioni nella trascrizione del C.I.G.
(Codice Identificativo Gara) non potendo, pertanto, da queste discendere l’automatica
esclusione dalla procedura.
Ove l’offerta tecnica proposta dall’aggiudicatario rechi un’innovazione progettuale
costituente una variante sostanziale rispetto al progetto esecutivo, esorbitante dai
235
limiti di integrazione facultati dal bando gara, essa – oltre che integrare una proposta
progettuale non ammessa dal bando stesso – nell’ipotesi in cui abbia determinato
l’esito della gara, costituisce una violazione della par condicio tra gli offerenti tale da
determinare l’annullamento dell’aggiudicazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1166 - Pres. Allegretta - Est. Picone – S.
S.r.l. (avv. Palieri) c. Comune di Gioia del Colle (avv.ti Matarrese e Notarnicola) ed E.
2000 C. S.r.l. (avv. Tangari).
Processo Amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale –
Rapporti - Priorità nell’esame.
Contratti pubblici – Associazione temporanea di imprese – Offerta –
Sottoscrizione - Requisiti.
Contratti pubblici – Associazione per cooptazione – Natura –Disciplina
applicabile.
Contratti pubblici – Associazione per cooptazione – Natura – Disciplina
applicabile - Requisiti soggettivi di partecipazione.
Il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale,
mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara deve essere sempre
esaminato prioritariamente, anche se il ricorrente principale alleghi l’interesse
strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura, ed indipendentemente dal
numero dei partecipanti alla gara, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente
incidentale e dalle richieste formulate dall’Amministrazione resistente.
L’offerta presentata da una associazione temporanea non ancora costituita è
ammissibile, anche in assenza di una apposita previsione in tal senso del bando, solo
se validamente sottoscritta da parte di tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento.
L’associazione per cooptazione, finalizzata a consentire l’ingresso nel mercato degli
appalti pubblici di soggetti di modeste dimensioni, costituisce pur sempre, dal punto di
vista strutturale e formale, una peculiare figura di associazione temporanea di
imprese, tanto vale anche ai fini dell’assolvimento degli oneri di compilazione
dell’offerta imposti dal bando di gara.
L’associazione per cooptazione, pur costituente eccezione alla disciplina dettata per le
a.t.i. di tipo orizzontale e verticale relativamente al possesso dei cosiddetti requisisti
speciali, non consente tuttavia di derogare né alla necessaria verifica in capo alla
cooptata del possesso dei cosiddetti requisiti generali, di cui all’art. 38 del d. lgs. n.
163 del 2006, né al presupposto che l’impresa cooptata sia comunque “qualificata”,
ai sensi dell’art. 40 dello stesso Codice
236
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1167 - Pres. Allegretta - Est. Picone - A. T.
S. S.r.l. (avv.ti Di Gioia e Loiodice) c. Autorità Portuale di Bari (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari) e M. P. Soc. coop.
Autotutela – Revoca - Presupposti - Motivazione.
Risarcimento del danno – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. – Revoca
legittima – Configurabilità - Presupposti .
Risarcimento del danno – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. –
Quantificazione – Interesse negativo.
Risarcimento del danno – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. –
Quantificazione – Onere della prova.
Risarcimento del danno – Responsabilità pre-contrattuale della P.A. –
Quantificazione –Danni risarcibili – Spese processuali – Esclusione.
L’Amministrazione conserva il potere di revocare il bando ovvero l’aggiudicazione di
un appalto, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e come stauito
dall’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, per sopravvenute ragioni di
interesse pubblico o per la sopravvenuta riconsiderazione di fatti e situazioni
preesistenti, purché l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad
un preciso e concreto interesse pubblico alla revoca d’ufficio.
La responsabilità pre-contrattuale per la revoca della gara non ancora conclusa può
sempre ritenersi configurabile, quando il fine pubblico venga attuato attraverso un
comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, cosicché anche dalla
revoca legittima degli atti di gara può scaturire l’obbligo di risarcire il danno, nel
caso di affidamento suscitato nell’impresa.
Per la commisurazione del danno risarcibile, in ipotesi di responsabilità precontrattuale per la revoca della gara, deve aversi riguardo al solo interesse negativo,
ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno
emergente) e alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto
(lucro cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe
conseguito con l’esecuzione del contratto.
Il ricorrente che proponga una domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale in capo all’Amministrazione per la revoca della gara dovrà dedurre
specificamente in relazione alle voci di danno subito, non potendo limitarsi alla
formulazione di una generica domanda risarcitoria.
Nella domanda risarcitoria per responsabilità pre-contrattuale per la revoca della
gara, non possono reclamarsi a titolo di danno emergente i costi sostenuti dal
ricorrente per la difesa in giudizio, atteso che i medesimi possono trovare
riconoscimento esclusivamente attraverso l’istituto della condanna alle spese.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1168 - Pres. Allegretta – Est. Picone – A.
S.p.A. (avv.ti Miccolis, Lo Gullo, Ambrosetti, Caputi Iambrenghi) c. Procura della
237
Repubblica presso il Tribunale di Bari (Avvocatura dello Stato), R.T. S.p.A. (avv.ti
Casucci, Barberi, Mapelli).
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori speciali – Atipicità della procedura di gara.
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori speciali – Mancata indicazione nella lettera di invito dei criteri di
valutazione delle offerte – Annullamento dell’aggiudicazione.
La redazione della lettera d’invito alla partecipazione ad una procedura di
affidamento di un appalto pubblico di servizio con una tecnica atipica e non consueta
non costituisce vizio della procedura purché la stessa contenga tutti gli elementi
costitutivi essenziali e tipici dell’atto indittivo di una vera e propria procedura
competitiva.
La mancata indicazione nella lettera di invito alla partecipazione ad una procedura di
affidamento di un appalto pubblico di servizio dei criteri di valutazione delle offerte
vizia l’intera procedura, in quanto gli stessi dovranno necessariamente essere noti sin
dall’inizio della procedura, in ossequio ai principi di uguaglianza di trattamento e di
non discriminazione, dai quali deriva un obbligo di trasparenza finalizzato a
scongiurare il pericolo che la commissione di gara possa orientare a proprio
piacimento e a posteriori l’esito della gara dopo averne conosciuto i concorrenti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1170 - Pres. Allegretta – Est. Picone – D. P.
(avv.ti Costagliola, D’Alterio) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. De Robertis),
A. G. (avv.ti Barosio, Dell’Anna, Bonomo).
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari – Incompletezza incolpevole delle attestazioni.
Contratti pubblici - Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari – Obbligo di motivazione delle attestazioni “anomale”.
La circostanza che il concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite
dalla stazione appaltante, nella modulistica pubblicata insieme al bando, non può
andare a suo danno nell’ipotesi in cui detta modulistica si riveli in parte non
esattamente conforme alle prescrizioni della lex specialis di gara, dovendo prevalere
in tal caso, a fronte di un’obiettiva incertezza ingenerata dagli atti predisposti dalla
stazione appaltante, il principio del favor partecipationis e quello di tutela del
legittimo affidamento.
238
In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’obbligo del concorrente di motivare in
modo completo ed approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante
esprima un giudizio negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non
richiedendosi, per contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della
verifica di anomalia ed essendo, in tal caso, consentita la motivazione per relationem
con le giustificazioni presentate dal concorrente.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 luglio 2011, n. 1171 - Pres. Allegretta – Est. Picone –
Comune di Canosa (avv. Palmieri) c. Regione Puglia (non costituita), Azienda U.S.L.
Ba/1 (avv. Mastroviti).
Trasferimento di immobile con vincolo di destinazione – Difetto di giurisdizione
del G.A.
Non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo una controversia inerente
la contestazione dell’inclusione nel patrimonio immobiliare dell’azienda sanitaria
locale di un edificio del quale il ricorrente ne reclama la proprietà in quanto,
riguardando diritti soggettivi, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi a riguardo.
Tar Puglia, Bari, Sez I, 24 luglio 2011 n 1174 – Pres. Allegretta – Est. Picone – R. c. c.
arl (avv.ti Galli e Mastropierro) c. Comune di Gravina in Puglia (avv. Lorusso).
Contratti pubblici – Giudizio sull'anomalia dell'offerta – Natura discrezionale
(tecnica) – Oggetto – Motivazione.
Contratti pubblici - Giurisdizione, norme processuali, tutela cautelare Contestazione dell'attribuzione dei punteggi nel giudizio sull'anomalia
dell'offerta – Inammissibilita'.
Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di
anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, il giudizio della stazione appaltante
costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità
manifesta o di erroneità fattuale. L’obbligo di motivare in modo completo ed
approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio
negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per contro, una
motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, ed essendo
in tal caso consentita la motivazione per relationem con le giustificazioni presentate
dal concorrente. Inoltre, la verifica non deve assumere quale oggetto esclusivo la
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ricerca di specifiche inesattezze dell’offerta economica o delle giustificazioni, ma deve
tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà ed affidabilità
dell’offerta nel suo insieme.
Sono inammissibili le doglianze, inserite per la prima volta nel corpo dell’unico
motivo di ricorso avente ad oggetto precipuo la verifica dell’anomalia dell'offerta in
gara pubblica, indirizzate, sostanzialmente, a contestare l’attribuzione dei punteggi
all’offerta tecnica o addirittura la stessa ammissibilità della stessa: si tratta di motivi
che parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente introdurre in occasione
dell’impugnativa del primo provvedimento di aggiudicazione.
Tar Puglia, Bari, Sez I, 27 luglio 2011 n 1176 – Pres. Allegretta – Est. Picone – F. srl
(avv.ti Ficozza, Perroni, Cerabino) c. Regione Puglia (avv. Loffredo)
Giudizio di incostituzionalita' norma presupposto – Illegittimita' derivata del
provvedimento consequenziale – Annullabilita'- Assorbimento delle ulteriori
censure.
Risarcimento del danno – Generica allegazione – Non assolvimento dell'onere
probatorio in merito al danno risarcibile - Rigetto
Qualora sussista uno strettissimo rapporto tra i provvedimenti impugnati e le norme
regionali dichiarate incostituzionali è indubbio che i provvedimenti siano da
annullare, perché travolti dalla dichiarazione d’incostituzionalità della normativa
posta a loro presupposto, con assorbimento di tutte le ulteriori censure dedotte.
Restano salvi, per la ricorrente, gli effetti favorevoli e non contestati dei
provvedimenti.
Va respinta la domanda di risarcimento del danno, soltanto genericamente enunciata,
rispetto alla quale parte ricorrente non ha assolto all’onere probatorio che
normalmente le spetta, sia per quanto attiene al pregiudizio patrimoniale direttamente
riconducibile al provvedimento negativo, sia per quanto attiene al danno da ritardo
dell’azione amministrativa.
Tar Puglia, Bari, Sez I, 27 luglio 2011 n 1185 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – G.
(avv. Veneto) c. Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, già AUSL BA/5
(avv. De Feo)
Giurisdizione – Pubblico impiego privatizzato - Contestazione di un atto emanato
in autotutela avente ad oggetto un precedente atto emanato in regime
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pubblicistico – Difetto di giurisdizione del g.a. - Pertinenza della giurisdizione
civile.
Il d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, art. 69, comma 7, che trasferisce al g.o. le controversie
in materie di pubblico impiego privatizzato, fissa il discrimine temporale per il
passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, alla data del 30
giugno 1998, con riferimento al momento storico dell’avverarsi dei fatti materiali e
delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia,
con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un
atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua
emanazione; ciò anche allorché l’atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato
adottato in autotutela ed abbia inciso su precedenti atti amministrativi emessi nel
regime pubblicistico previgente, non potendo tale eventualità conferire una
connotazione pubblicistica e provvedimentale all’atto, tale da sottrarlo alla previsione
generale della giurisdizione del g.o. (Cass. civ., Sez. Un., 24 dicembre 2009, n.
27303). Pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia
nella quale il ricorrente (dipendente pubblico in regime “contrattualizzato”) contesta
un atto emanato successivamente alla data del 30 giugno 1998, pur essendo stato il
suddetto atto di gestione del rapporto di lavoro adottato in autotutela ed avendo inciso
su un precedente atto amministrativo emanato sotto la vigenza del precedente regime
pubblicistico.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 1194 – Pres. Adamo – Est. Picone–
C.B.M.C. s.r.l., (avv. ti Calcagnile- Piscopo) c. Comune di Altamura (avv. Bonelli)
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari- Anomalia dell'offerta- Giudizio comparativo- Sindacabilità del
giudizio comparativo per illogicità manifesta o erroneità fattuale.
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari-Anomalia dell’offerta-Giudizio negativo- Obbligo di motivare.
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari-Verifica dell'anomalia dell'offerta.
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari-Conformità dei materiali alle norme tecniche- Controllo
dell’amministrazione- Fase esecutiva dell’appalto.
In tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, il giudizio della stazione
appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso
d’illogicità manifesta o di erroneità fattuale.
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In tema di anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, la stazione appaltante ha
l’obbligo di motivare in modo completo ed approfondito solo nel caso in cui esprima
un giudizio negativo, che faccia venir meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, per
contro, una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia,
ed essendo in tal caso consentita la motivazione per relationem con le giustificazioni
all'uopo presentate dal concorrente.
La stazione appaltante, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta relativa ad appalti
pubblici, deve tendere alla formulazione di un giudizio globale e sintetico sulla serietà
ed affidabilità dell’offerta nel suo insieme .
In materia di certificazione di qualità dei conglomerati bituminosi la conformità dei
materiali alle norme tecniche attiene alla fase esecutiva dell’appalto, sulla quale
l’Amministrazione committente è tenuta a vigilare non a priori, sindacando circa gli
aspetti tecnici delle offerte pervenute, bensì nella fase di collaudo dell’opera
attraverso l’ufficio di direzione dei lavori.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 1195 – Pres. Adamo – Est. Picone– W. S.
s.r.l., (avv.ti Malcangio e Stefanelli) c. Regione Puglia (avv. Persichella).
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari-Giudizio comparativo- Sindacabilità del giudice amministrativo:
limiti.
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari- Partecipazione alla gara-Legittima esclusione dalla gara-Difetto
di interesse- Carenza di legittimazione attiva.
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari-Ammissione dei concorrenti-Procedimento valutativo- Difetto di
interesse- Carenza di legittimazione attiva.
Il giudizio comparativo operato nelle gare d’appalto, caratterizzate dalla complessità
delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della
valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, ove non
vengano in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o
circa la loro manifesta violazione.
In tema di appalto, la mera partecipazione alla gara non è sufficiente ad attribuire la
legittimazione al ricorso in quanto la definitiva esclusione o l’accertamento
dell’illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente
la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della
procedura selettiva.
In tema di appalto vi è difetto d’interesse ad impugnare l’aggiudicazione non solo ove
l’esclusione della società sia avvenuta nella fase iniziale di pre-qualifica ovvero di
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ammissione dei concorrenti (per difetto di un requisito o per erronea compilazione
dell’offerta), ma anche ove sia maturata nel corso del procedimento valutativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 1201– Pres. Adamo – Est.Cocomile– C.
s.r.l.(avv. Di Pardo) c. Comune di Castelnuovo della Daunia (avv. Giordano).
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari –Inammissibilità delle varianti migliorative.
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Esclusione dalla gara- Rinnovazione della procedura di
evidenza pubblica: difetto di interesse.
In tema di appalto sono da considerarsi inammissibili le varianti migliorative che
alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis di gara.
In capo alla concorrente, legittimamente esclusa dalla gara di appalto, non sussiste un
interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura di evidenza pubblica.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 1203 – Pres. Adamo – Est. Cocomile –
A.D.G. s.r.l. (avv. Paccione) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv. Didonna) e
Provincia di Bari (avv. Profeta)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale – Rito
speciale degli appalti - Termine
Nell’ambito del rito speciale degli appalti il ricorso incidentale, in mancanza di una
espressa previsione in tal senso, non è assoggettato al termine breve di trenta giorni
previsto, per il solo ricorso incidentale e per motivi aggiunti, dall’art. 120 comma V
del Codice del Processo, restando ad esso applicabile il disposto dell’art. 119 comma
II dello stesso Codice che esclude la dimidiazione dei termini processuali.
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IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2011, n. 1090 – Pres. Pasca – Est. Giansante – R.
M., A. D., B. M. V. (avv. ti Loiodice e Nasca) c. ASL Barletta, Andria, Trani (avv.
Delle Donne).
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Obbligo di provvedere –
Non sussiste.
Per ineludibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa,
salvaguardate dalla medesima legge 7 agosto 1990, n. 241, nel presupposto di evitare
inutili e antieconomiche attività procedimentali, la giurisprudenza amministrativa ha
chiarito che l'obbligo della p.a. di concludere il procedimento con un provvedimento
espresso non sussiste in alcuni casi specifici, quando, cioè, si è in presenza di reiterate
richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata adottata una formale
risoluzione amministrativa inoppugnata e non siano sopravvenuti mutamenti della
situazione di fatto o di diritto, in presenza di domande manifestamente assurde o
totalmente infondate ossia al cospetto di pretese illegali.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2011, n. 1063 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – S. L. (
avv. Simone) c. Comune di Gravina in Puglia.
Edilizia ed urbanistica – Accertamento di conformità.
Edilizia ed urbanistica – Permesso di costruire in sanatoria.
Gli scostamenti dai parametri assentiti con un titolo edilizio non possono comportare
una deroga ai parametri edilizi previsti dalla normativa urbanistica vigente.
È illegittimo il permesso di costruire in sanatoria rilasciato in mancanza del
necessario assenso di tutti i proprietari del complesso immobiliare a cui attiene la
volumetria abusivamente realizzata.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2011, n. 1064 - Pres. Pasca – Est. Ravasio – A.L.
(avv. Ingravalle) c. Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i
beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia (Avvocatura Distrettuale dello
Stato), Comune di Bisceglie (avv. Dettole).
Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Condono edilizio – Non
sussiste.
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Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Piani paesaggistici
(violazione) – Condono edilizio - Verifica di compatibilità tra opere edilizie e
vincolo esistente.
La condonabilità degli abusi edilizi commessi in zona vincolata è possibile laddove
l’abuso sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e non venga in
considerazione un vincolo di inedificabilità assoluto ovvero un bene dichiarato di
interesse nazionale.
La condonabilità degli abusi edilizi di tipologia 1,2 e 3 dell’allegato 1 al d. lgs. n.
269/03 commessi in zona vincolata attiene ad una questione pregiudiziale di diritto,
che impone alla Amministrazione di valutare se la pratica di condono edilizio debba, o
meno, arrestarsi in ragione della realizzazione degli abusi medesimi. Ove tale arresto
non si imponga, l’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, è comunque tenuta
ad effettuare con valutazione di merito la verifica della compatibilità delle opere
abusive da condonare con il vincolo esistente, esplicando altresì le ragioni di merito
della positiva valutazione della ritenuta compatibilità.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2011, n. 1080 - Pres. Pasca - Est. Ravasio - Casa di
Cura B. S. p. A. (avv.ti Ruocco, Paccione) c. Regione Puglia.
Silenzio – Silenzio inadempimento – Accreditamento di assistenza oncologica
domiciliare.
La declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dalla Regione finalizzata ad
ottenere l’accreditamento dell’assistenza oncologica domiciliare pone l’obbligo per
l’Ente di pronunciarsi solo sulla richiesta di accreditamento e non anche di adottare il
setting relativo a tale forma assistenziale. In assenza, pertanto, di criteri generali
disciplinanti l’attività in questione – di competenza della Regione stessa - è
impossibile per l’Amministrazione approvare l’eventuale programma proposto dallo
stesso ricorrente per l’espletamento di essa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2011, n.1066 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – T. S. S.
U. R. L., M. R. & C. S.n.c. e altri (avv.ti Mariano e Patarnello) c. Regione Puglia (avv.
Amodeo).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad agire –
Bandi di gara.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termini – Clausole
immediatamente lesive.
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Coloro che non abbiano partecipato ad una gara non sono legittimati ad impugnare il
relativo bando quando ogni domanda debba superare, sia pure ai fini della semplice
ammissione alla procedura, una fase istruttoria tesa ad accertare la sussistenza dei
requisiti eventualmente richiesti dal bando. In tali casi, infatti, la presentazione della
domande di partecipazione non si risolverebbe in un inutile formalismo e la mancata
partecipazione, pertanto, non è determinata dalle clausole gravate.
La clausola idonea a precludere a priori la partecipazione alla procedura di gara
tuttavia, proprio per tale ragione, deve essere impugnata immediatamente e, cioè,
entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del bando, venendo in
considerazione una clausola di immediata lesività.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 luglio 2011, n.1008 – Pres. Mangialardi – Est. Serlenga –
C. G. e altri (avv.ti Ferrigni e Paccione) c. Comune di Bari (avv. Matassa), Regione
Puglia, Circoscrizione Bari-Poggiofranco, Istituto Autonomo Case Popolari di Bari
(avv. De Robertis), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Prefettura di Bari
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad agire –
Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso per motivi aggiunti –
Termini – Prova della tardività.
Edilizia e urbanistica – Piani regolatori generali – Pubblicazione – Validità – Art.
34 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Autotutela – Convalida.
Annullabilità del provvedimento – Art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241 –
Applicabilità agli atti discrezionali.
Una volta acclarata la sussistenza della legittimazione in capo ai ricorrenti alla luce
del criterio cd. della vicinitas, non si pone la necessità di alcun ulteriore accertamento
in merito alla configurabilità di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale che
deve, invero, ritenersi implicito nella condizione di proprietario di immobile posto in
prossimità dell’area interessata dall’intervento edilizio oggetto di contestazione.
La prova della tardività del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti grava
su chi la eccepisce.
La pubblicità della disciplina urbanistica assume valenza di mera pubblicità-notizia.
L’art. 34 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, che regolamenta il particolare
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procedimento di approvazione degli accordi di programma, non reca –stando al dato
testuale- elementi a supporto di una diversa conclusione. L’accordo quindi non incide
sull’ordinario riparto di competenze e la pubblicazione del decreto presidenziale di
approvazione che lo recepisce si rivela tutt’altro che decisiva agli effetti costitutivi
della disciplina urbanistica.
La conferma di precedenti determinazioni amministrative affette da invalidità (e in
particolare la convalida che è oggi oggetto di esplicita regolamentazione normativa
da parte dell’art.21 nonies, comma 2, della legge n. 241/90) presuppone l’esistenza di
un atto efficace, essendo lo scopo proprio quello di “confermare” retroattivamente gli
effetti di un atto viziato e quindi annullabile.
La condizione espressamente posta all’operatività dell’art. 21 octies della sicura
“insensibilità” del contenuto dispositivo del provvedimento agli adempimenti
procedurali, consente di ammetterla anche al di fuori delle ipotesi specifiche di
provvedimenti a carattere “vincolato”, sempre che – in concreto – non residuino
margini di incertezza in ordine alle scelte che l’Amministrazione avrebbe potuto porre
in essere. Indiscutibilmente la ratio della disposizione è quella della conservazione dei
provvedimenti la cui legittimità ed ineluttabilità sul piano sostanziale appaia
incontroversa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 luglio 2011, n. 1072 – Pres. Pasca, Est. Ravasio – P. T.
(avv. ti Matera e Marinelli) c. Questura di Bari e Ministero dell'Interno (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari).
Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto
e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Attività di raccolta delle
scommesse sportive.
L’art. 88 TULPS è incompatibile con i principi comunitari laddove esclude un
soggetto dal rilascio della autorizzazione per il solo fatto che l’autorizzazione
richiesta sia finalizzata all’attività di raccolta delle scommesse per conto di società
quotate prive di concessione. Al di fuori di detti limiti sia il regime concessorio che
quello autorizzatorio devono ritenersi legittimi ed operativi, così che il diniego di
autorizzazione risulta legittimo ove giustificato da motivi diversi da quelli sopra
indicati.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2011, n.1091- Pres., Est. Pasca – G. N., R.V., R.C.,
T.C. e T.V., (avv. L. Roca) c. Comune di Mola di Bari
Giurisdizione amministrativa – Convenzioni di lottizzazione – Controversie
funzionalmente connesse.
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Giurisdizione - Azioni possessorie o petitorie – Diritto di esclusione - Posizione
domenicale – Tutela.
Appartiene alla Giurisdizione del G. A. adito in sede esclusiva, la risoluzione di
controversie insorte tra Comune ed acquirenti di un terreno oggetto di lottizzazione
convenzionata - a fronte di un obbligo di cessione solo parziale previsto nella
convenzione accessiva alla lottizzazione approvata - in seguito alla presunta
occupazione da parte dell’Amministrazione dell’intera proprietà oggetto di
convenzione. Ed invero, quand’anche l’area residua rivendicata risultasse estranea
all’oggetto e all’ambito degli accordi convenzionali e, quindi, allo stesso finale
provvedimento di approvazione della lottizzazione, l’evidente connessione funzionale
con il contesto procedimentale finalizzato alla realizzazione dell’intervento
realizzerebbe, per effetto di vis actrattiva, i presupposti per l’assoggettamento della
controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel rivendicare la proprietà di una porzione di terreno nell’uso libero di taluni privati
– uti res derelicta – resta aperta per i legittimi proprietari la possibilità di ottenere la
tutela giurisdizionale in via petitoria o possessoria, ovvero la possibilità di realizzare
semplicemente il proprio diritto di esclusione (ius escludendi alios).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 luglio 2011, n. 1147, Pres., Est. Pasca – A.A. (avv.
Matassa) c. Comune di Bari (avv. Lonero Baldassarra).
Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio.
La legge n. 47/1985 esclude espressamente e direttamente, nell’art. 33, la possibilità
di sanatoria per le opere realizzate in contrasto con i vincoli posti da leggi statali o
regionali a tutela di interessi paesistici o ambientali, ovvero a difesa delle coste
marine, lacuali e fluviali.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2011, n. 1095 – Pres., Est. Pasca – N.G. (avv.
Sangiovanni) c. Ministero dell’Interno e U.T.G., Comune di Bisceglie.
Silenzio rifiuto (inadempimento) – Azione di accertamento d’illegittimità –
Fondatezza – Obbligo di provvedere per l’Amministrazione.
In materia di fissazione del giuramento di rito per l’acquisizione della cittadinanza
italiana, deve dichiararsi l’obbligo dell’Amministrazione di definire e concludere il
procedimento attraverso l’adozione del provvedimento finale, consentendo il
perfezionamento della fattispecie in senso favorevole alla parte istante , previa
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prestazione del giuramento, ovvero anche in senso negativo, ma in tal caso solo a
seguito di una attività istruttoria volta all’accertamento d’ufficio della insussistenza o
falsità delle prove fornite dall’istante medesima.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2011, n. 1093 - Pres., Est. Pasca – S. O. S.r.l. (avv.
Di Gifico) c. Provincia di Bari (avv. Luisi).
Circolazione stradale - Sicurezza Pubblica – Disposizioni relative all’ordine
pubblico e all’incolumità pubblica – Segnaletica stradale – Presenza di insegne
pubblicitarie.
Non deve ritenersi illegittima la posizione di prescrizioni stradali e di segnaletica che
non abbia tenuto in considerazione le distanze dagli impianti pubblicitari esistenti,
attesa la netta prevalenza dell’interesse generale relativo ad un’ ottimale
localizzazione della segnaletica stradale e l’assoluta priorità delle discrezionali
valutazioni sottese alla modifica dell’assetto della viabilità, che risponde ad esigenze
di interesse generale e di garanzia della sicurezza della circolazione e della
incolumità delle persone, rispetto alla posizione di interesse del titolare dell’impianto,
che risulta ampliamente recessiva e secondaria, stante l’obbligo espressamente
previsto a carico dello stesso di provvedere all’adeguamento della conformità degli
impianti ovvero alla loro rimozione in relazione alle mutate esigenze e alle
trasformazioni della viabilità o della segnaletica.
Tar Puglia, Sez. II, 26 Luglio 2011, n. 1150 - Pres. Pasca, Est. Serlenga - C.I. s.a.s.
(avv. Francesco Bruno) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura
distrettuale dello Stato di Bari).
Edilizia e Urbanistica – Nulla-osta paesaggistico ed autorizzazione per il
completamento del manufatto abusivo – Provvedimento di annullamento del
nulla-osta paesaggistico emesso dall’ente ministeriale – Illegittimità.
Illegittimo è il provvedimento emesso dalla Sopraintendenza ad interim in ordine sia
all’annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Comune per la sanatoria
dell’immobile abusivo, sia alla relativa autorizzazione paesaggistica per il
completamento del manufatto abusivo, allorquando il nulla-osta paesaggistico
Comunale risulta essere fondato sul motivato parere della Commissione locale per il
Paesaggio ed inoltre l’ente ministeriale abbia illegittimamente alienato una
competenza non sua affermando l’inammissibilità delle istanze di condono.
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IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1049 – Pres. Morea – Est. Giansante – P.G.
(avv.ti Castellaneta, Valla) c. Comune di Conversano (avv. Ingravalle).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Impugnabilità dell’atto –
Atto meramente conformativo – Inammissibilità – Conferma “propria” e
“impropria” – Distinzione.
L’atto meramente confermativo (c.d. “conferma impropria”) non è autonomamente
impugnabile sia per carenza di interesse a ricorrere, sia per non eludere i termini di
impugnazione dell’atto confermato, a differenza dell’atto di conferma propria che si
configura quando l’atto è adottato a seguito di una rinnovata istruttoria e di una
nuova valutazione degli interessi pubblici, cosicché lo stesso risulta adottato sulla
base di un nuovo iter procedimentale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1050 – Pres. Morea – Est. Giansante –
M.V. (avv. Cristalli) c. Comune di San Severo (avv. Carlino).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia urbanistica ed
edilizia – Inammissibilità – Per mancata impugnazione del provvedimento
presupposto – Fattispecie.
Deve dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di avvio del
procedimento per demolizione di ufficio delle opere abusive per mancata
impugnazione dell’atto presupposto, immediatamente lesivo, di ingiunzione di
demolizione di tali opere.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1051 – Pres. Morea – Est. Giansante –
V.G.C. (avv. Labriola) c. Ministero dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia e altri (Avv. Stato).
Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Controversia relativa
all’annullamento del provvedimento di trattenimento in servizio oltre i limiti
d’età di maestra di scuola elementare – Giurisdizione del giudice ordinario –
Sussistenza.
La controversia sorta a seguito dell’annullamento, da parte del dirigente scolastico,
del provvedimento di trattenimento in servizio oltre il limite di età di una maestra di
scuola elementare rientra nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che –
ai sensi dell’art. 63, comma 1, del medesimo decreto legislativo – è devoluta al
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giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; più specificamente trattasi di un
atto di gestione assunto dal dirigente scolastico come datore di lavoro.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1052 – Pres. Morea – Est. Giansante – N.F.
(avv.ti Lionetti, Di Paola) c. U.T.G. – Prefettura di Foggia (n.c.).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso –
Destinatari: Amministrazione statale – Difetto – Conseguenza – Inammissibilità.
L’art. 11 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dalla l. 25 marzo 1958, n. 260,
applicabile anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai Tar ai sensi del
comma 3 dell’art. 10 l. 3 aprile 1979, n. 103, dispone che i ricorsi devono essere
notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato
nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa,
nella persona del Ministro competente. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità del
ricorso per mancata costituzione del contraddittorio qualora questo sia stato
direttamente notificato al Prefetto e non anche all’Amministrazione la quale non si è
costituita in giudizio con la conseguenza che non si è sanato il vizio della notifica.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1053 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.C.
(avv.ti Paccione, Delle Foglie) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (avv. Spinelli).
Atto amministrativo – Di organizzazione – Misto: di macro organizzazione e di
micro organizzazione – Rilevanza nel giudizio amministrativo.
Procedimento amministrativo – Partecipazione – Casi di esclusione – Art. 13 l. n.
241/1990 – Atti amministrativi generali – Atti di macro organizzazione –
Qualificazione – Sussiste.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Gestione amministrativa (competenza) –
Servizio di Polizia Municipale – Allocazione – Posizione di staff al Sindaco –
Legittimità.
Gli atti aventi natura mista di atti di macro organizzazione, in quanto ridefiniscono
l’organizzazione e l’allocazione dei servizi, e di atti di micro organizzazione, in
quanto definiscono le singole posizioni dirigenziali e designano i singoli dirigenti
quali titolari delle posizioni dirigenziali dai medesimi atti individuate, vengono in
rilievo nel giudizio amministrativo quali atti di macro organizzazione in quanto
oggetto del giudizio è unicamente il riscontro della conformità a legge dell’assetto
organizzativo dell’amministrazione; diversamente, qualora il thema decidendum
riguardi la questione specifica di micro organizzazione, il Collegio deve dichiarare il
proprio difetto di giurisdizione trattandosi di atti di gestione del datore di lavoro
sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario.
251
L’atto di macro organizzazione, in quanto atto generale, è espressamente sottratto alle
norme sulla partecipazione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990.
L’allocazione del servizio di Polizia Municipale in posizione di staff al Sindaco non è
in contrasto con l'art. 9 della legge n. 65 del 1986 che prevede la responsabilità del
Comandante della Polizia Municipale verso il Sindaco, il quale a sua volta è l'organo
titolare delle funzioni di polizia locale che competono al Comune; di contro, sono
illegittimi i provvedimenti che pongono il Comandante della Polizia Municipale alle
dipendenze di un funzionario del Comune in quanto ciò equivarrebbe a trasferire a
quest'ultimo funzioni di governo che per legge competono al Sindaco.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1054 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
S.M.S.G. s.r.l. (avv.ti Bavaro, Bonasia) c. Comune di Giovinazzo, S.V.M.A. (avv.
Pappalepore).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale –
Rapporto con il ricorso principale – Ordine di trattazione.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Nuovo titolo abilitativo – Completamento di lavori già
precedentemente autorizzati – Natura dichiarativa – Sussiste.
Processo amministrativo – In genere – Prove – Ctu resa in distinto giudizio
(civile) – Valenza probatoria – Natura di elemento indiziario – Sussiste.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Risanamento e restauro di edifici storici – Qualificazione
del fabbricato originario – Effetti – Esclusione della qualificazione di rudere –
Presupposti.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale –
Improcedibilità per rigetto del ricorso principale – Ratio.
In merito all’ordine di trattazione tra ricorso principale e ricorso incidentale, in
assenza di una pertinente regola generale vincolante anche in seno al Codice del
processo amministrativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, a seconda dei casi,
il giudice può esaminare prima quello decisivo per dirimere la lite, dipendendo la
scelta dal concreto atteggiarsi dei motivi di ricorso e dell'interesse delle parti,
secondo i criteri dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'economia
processuale.
In materia di permesso di costruire, il nuovo titolo abilitativo rilasciato
dall’Amministrazione a completamento di lavori già precedentemente autorizzati e
non terminati costituisce provvedimento avente valore dichiarativo, al rilascio del
252
quale non osta la previsione di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 qualora le opere
rimaste inultimate siano conformi alla disciplina urbanistica.
In materia di prove nel processo amministrativo, la Ctu depositata in sede del
pendente giudizio civile avente ad oggetto questioni collegate può assurgere al più a
mero elemento indiziario, liberamente valutabile dal Collegio ex art. 116 c.p.a.
In materia di interventi di restauro e risanamento di edifici storici, deve essere esclusa
la natura di rudere dell’originario fabbricato - circostanza da cui ne discenderebbe la
natura di nuova costruzione incompatibile con il regime urbanistico-edilizio del centro
storico – qualora lo stesso abbia conservato nel periodo antecedente l’intervento,
secondo la documentazione esistente, le caratteristiche minime strutturali richieste per
poter procedere ad un risanamento, vale a dire mura perimetrali, strutture orizzontali
e copertura.
In materia di rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale, il rigetto del primo
determina l’improcedibilità per carenza di interesse del secondo, attesane la natura
accessoria e condizionata che priva la parte controinteressata di ogni utilità alla
decisione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1055 – Pres. Morea – Est. Amovilli – B.P.
(avv. Calvani) c. Regione Puglia, Comune di Trinitapoli (avv. Matassa).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Destinazione di zona – Zona
agricola – Finalità – Salvaguardia da nuove edificazioni – Sussiste.
Discrezionalità – Discrezionalità in materia urbanistica: scelte di pianificazione –
Irragionevolezza – Zona interclusa da zone a diversa destinazione – Sussiste.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Destinazione di zona – Zona
agricola – Incompatibilità di zona – Con impianti di carburanti e attività
connesse – Non sussiste.
Discrezionalità – Discrezionalità in materia urbanistica: scelte di pianificazione –
Censurabilità – Casi.
In tema di pianificazione urbanistica, l'attribuzione di una destinazione agricola ad un
determinato terreno è volta non tanto e non solo a garantire l’effettivo utilizzo a scopi
agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di
salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione, al di sotto dei limiti fissati
specificamente dalla norma di piano regolatore, anche in funzione della valenza
conservativa di valori naturalistici che ha tale tipo di destinazione di zona.
In tema di pianificazione urbanistica, l’interclusione di un’area qualificata dal piano
regolatore come zona agricola da zone interamente destinate ad impianti produttivi è
253
condizione di per sé sufficiente a determinare l’irragionevolezza della scelta di
tipizzazione effettuata dall’Amministrazione.
In assenza di espresse e puntuali limitazioni stabilite dallo strumento urbanistico
generale deve essere esclusa, in linea di principio, qualsiasi incompatibilità tra la
destinazione agricola e la costruzione di impianti di carburanti e/o attività connesse.
In tema di pianificazione urbanistica, le scelte dell’Amministrazione sono immuni da
censure qualora il ricorrente non vanti una posizione differenziata derivante da
precedenti convenzioni, giudicato di annullamento di dinieghi di permesso di
costruire, superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1056 – Pres. Morea – Est. Amovilli – O.P.
(avv. Basso) c. Comune di Polignano a Mare (avv. Pappalepore).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Rilevanza in materia di autorizzazioni commerciali –
Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande – Necessità - Ratio.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – SCIA – Applicabilità all’attività di somministrazione di
alimenti e bevande – Sussiste – Presupposti – Conformità urbanistico edilizia dei
locali - Necessità.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Volume edilizio – Nozione agli effetti dell’obbligo delle
concessioni.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Precarietà delle opere – Utilizzo stagionale delle opere –
Coincidenza – Non sussiste.
Demanio e beni pubblici – Demanio marittimo – Occupazione abusiva – Per
l’esercizio di attività commerciale – Sanabilità – Esclusione – Motivi.
L’accertamento della conformità alle prescrizioni in materia edilizia-urbanistica è
condizione sia per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per l'apertura di
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sia per la stessa
valutazione della legittimità dell'attività assentita; ciò in quanto la normativa statale
di riferimento richiede un coordinamento tra l’attività amministrativa di
autorizzazione commerciale e quella di verifica della conformità urbanistico edilizia
in sede di rilascio dei titoli abilitativi di cui al d.P.R. n. 380/2001, tale da imporre un
vero e proprio “collegamento provvedimentale”, non potendosi peraltro autorizzare
un’attività destinata ad essere repressa sul piano edilizio.
254
È in linea di principio applicabile il nuovo istituto della SCIA all’apertura dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande, trattandosi di attività non sottoposta ad
alcun contingentamento o programmazione settoriale (fatta eccezione per le ipotesi
contemplate dal comma terzo dell’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010); ciò non di meno, la
conformità urbanistico edilizia dei locali è comunque da ritenersi, secondo la
disciplina di settore, presupposto di operatività od esistenza per la formazione dello
stesso titolo abilitativo tacito.
Deve ritenersi creato un nuovo volume a fini edilizi in presenza di una superficie
chiusa su un minimo di tre lati.
Deve ritenersi esclusa ogni coincidenza tra precarietà e utilizzo stagionale delle
opere, allorché le ricorrenti esigenze stagionali vadano a trasformare in modo
durevole l’area scoperta preesistente con conseguente impatto sul territorio.
Non appare sanabile l’occupazione abusiva del demanio marittimo per la
realizzazione di un’attività commerciale, non avendo pertanto il pagamento
dell’indennità per l’occupazione alcun effetto, sia perché non contemplata dalla
normativa di settore, sia perché dubbia sotto un duplice profilo sistematico: a) una
sanatoria di occupazione sine titulo di beni demaniali eluderebbe i principi comunitari
e di diritto interno sulla necessità di una procedura di evidenza pubblica aperta a tutti
gli operatori economici interessati all’affidamento della concessione; b) a differenza
della materia edilizia e paesaggistica, la disciplina delle concessioni di beni del
demanio marittimo non contempla provvedimenti tipici con effetto sanante ex nunc,
essendo pertanto l’occupante abusivo tenuto al rilascio del bene in modo da far
cessare un illecito di carattere permanente.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1057 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.M.,
A.M., D.M. (avv. Lovicario) c. Comune di Ruvo di Puglia, V.S. (avv. Bavaro).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – In sanatoria – Istanza di condono ex l. n. 724/1994 Legittimati.
Legittimati all’istanza di condono edilizio ex l. n. 724/1994 sono, oltre coloro che
hanno titolo a richiedere la concessione edilizia/permesso di costruire, anche il
promissario acquirente o il conduttore del fabbricato e, più in generale, tutti coloro
che vi abbiano interesse, senza il necessario consenso ed anche, al limite, contro la
volontà del proprietario del bene.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 9 luglio 2011, n. 1058 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.A.
e G.A.M. (avv. Stilla) c. Comune di San Marco in Lamis (avv. Donatacci).
255
Espropriazione – Occupazione illegittima – Qualificazione – Illecito permanente –
Sussiste – Effetti – Azione di restituzione – Termine prescrizionale quinquennale
– Inapplicabilità.
Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti – Obbligo di restituzione –
Limite – Distruzione della res di pregiudizio all’economia nazionale (art. 2933,
comma 2, c.c.) – Applicabilità – Casi di esclusione del limite – Opera incompleta,
parzialmente occupativa e in stato di abbandono – Sussiste.
Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità – Art. 43 d.P.R. n.
327/2001 – Effetti – Occupazione illegittima – Esclusione del diritto al
risarcimento del danno – Non sussiste.
Espropriazione – Occupazione illegittima – Effetti – Diritto al risarcimento del
danno – Presupposto – Mancata utilizzazione dell’immobile – Sussiste – Dies a
quo – Inizio dell’occupazione illegittima – Dies ad quem – Effettiva restituzione
dell’immobile.
Espropriazione – Occupazione illegittima – Risarcimento del danno –
Quantificazione – Criteri.
La condotta dell’ente pubblico che occupa sine titulo il suolo privato è qualificabile
come illecito permanente che non produce l’effetto acquisitivo della proprietà del
bene a proprio favore ma, soltanto quello di sottrarre illegittimamente il possesso del
bene al proprietario; pertanto, in qualunque momento, il proprietario “spogliato” può
agire nei confronti dell'ente pubblico, senza dover sottostare al termine prescrizionale
quinquennale decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene.
Il Giudice Amministrativo, prima di disporre la restituzione del bene previa riduzione
in pristino, deve verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l’eventuale
applicazione del disposto di cui all’art. 2933, comma 2, c.c. - che prevede che “non
può essere ordinata la distruzione della cosa e l’avente diritto può conseguire solo il
risarcimento dei danni se la distruzione della cosa è di pregiudizio all’economia
nazionale” - costituendo detta norma l’unico limite alla restituzione, che invero non
ricorre qualora l’opera non solo non sia stata ultimata, ma sia stata solo in parte
realizzata sull’area di proprietà del privato e versi in stato di abbandono.
La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dell’8 ottobre 2010, con la
quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del d.P.R. n. 327 del
2001 che prevedeva la c.d. acquisizione sanante, non ha avuto l’effetto di eliminare il
dovere di ristorare il proprietario del pregiudizio cagionato dall’occupazione sine
titulo.
Il risarcimento dei danni da occupazione illegittima è conseguente alla mancata
utilizzazione dell’immobile per tutto il periodo di illegittimo spossessamento, con
256
decorrenza dalla data di inizio della occupazione illegittima e fino al momento
dell’effettiva restituzione.
Per la determinazione del valore economico del mancato godimento dei fondi agricoli
illegittimamente occupati dalla Pubblica Amministrazione, il danno risarcibile deve
essere commisurato al mancato reddito derivante dall’inutilizzo del suolo definito
nello stato di cultura come riscontrato all’atto dell’immissione in possesso, in base al
reddito medio annuo aggiornato; le somme così determinate a titolo risarcitorio
devono essere rivalutate annualmente, trattandosi di un debito di valore da illecito
extracontrattuale, e sulle somme così rivalutate devono essere calcolati per ciascun
anno gli interessi legali fino al momento del saldo, infine dalle stesse devono essere
detratte le somme comunque percepite a titolo indennitario o risarcitorio diverse da
quelle relative al periodo di occupazione legittima.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 luglio 2011, n. 1084 – Pres. Morea – Est. Giansante –
M.L.P. e altro (avv. Grasso) c. Comune di San severo (avv. Carlino).
Edilizia ed urbanistica – Accertamento di conformità – Istanza – Anteriormente
alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza –
Inammissibilità del gravame – Per carenza di interesse.
La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36
d.P.R. n. 380/2001 (già art. 13 della l. n. 47 del 1985) anteriormente alla
impugnazione dell’ordinanza di demolizione produce l’effetto di rendere
inammissibile l’impugnazione stessa, per carenza di interesse. Il riesame
dell’abusività dell’opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità,
provocato dall’istanza di sanatoria, comporta infatti la necessaria emanazione da
parte del Comune di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale
comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell’impugnativa.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 1085 del 13 luglio 2011)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 luglio 2011, n. 1100 – Pres. Morea – Est. Amovilli – P.
s.r.l. (avv.ti Manuti, Torre) c. Comune di Barletta (avv.ti Cuocci Martorano, Danzi)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Cessazione della materia del
contendere – In materia edilizia ed urbanistica – A seguito di rideterminazione
degli oneri di urbanizzazione – Secondo i criteri conformativi contenuti nella
sentenza di cui si chiede ottemperanza.
L’intervenuta rideterminazione del calcolo degli oneri di urbanizzazione secondo i
criteri conformativi contenuti nella sentenza di cui si chiede ottemperanza, determina
257
allo stato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata
dall’odierna ricorrente nel presente giudizio, situazione che comporta la cessazione
della materia del contendere ai sensi del vigente art. 34, comma 5, c.p.a.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentt. n. 1101 e 1102 del 14 luglio
2011)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 14 luglio 2011, n. 1103 – Pres. Morea – Est. Amovilli – I.F.
s.r.l. (avv. D’Aries) c. Comune di Lucera (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Opere di
viabilità – Carattere conformativo ed espropriativo – Distinzione.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Fasce di
rispetto stradale – Natura conformativa – Conseguenza – Limitazioni a tempo
indeterminato – Decadenza ex art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 – Esclusione.
I vincoli di inedificabilità imposti su determinante aree non presentano carattere
espropriativo se l’indicazione delle opere di viabilità nello strumento urbanistico
generale – pur comportando un vincolo di inedificabilità del territorio interessate, con
le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell’indennità di
esproprio – non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale
destinazione non sia assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno e a
servizio delle singole zone (art. 13 l. 1150/1942) di regola rimesse allo strumento
attuativo, in funzione non già di una generale destinazione di zona (viabilità pubblica)
ma della localizzazione lenticolare di un opera pubblica, incidente su specifici beni.
I vincoli di inedificabilità connessi alle fasce di rispetto stradale hanno in relazione al
carattere di generalità e di tutela della sicurezza della circolazione stradale pacifico
carattere conformativo. La natura di tali limitazioni non determina, pertanto, in capo
all’Amministrazione comunale intimata alcun obbligo – ex art. 2 l. n. 241/1990 e s.m.
– a provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, trattandosi di limitazioni a
tempo indeterminato non suscettibili di decadenza ai sensi del vigente art. 9, comma 3,
d.P.R. n. 327 del 2001 (t.u. espropriazioni) con conseguente infondatezza dell’azione
proposta.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 1104 del 14 luglio 2011)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 luglio 2011, n. 1110 – Pres. Morea – Est. Amovilli – A.
s.p.a. (avv.ti Dodaro, Lentini) c. Regione Puglia, Comune di Fasano, I.A. s.r.l. (avv.
Corti).
258
Commercio – Orari di vendita – Comuni ad economia prevalentemente turistica e
città d’arte – Qualità di Comune turistico – Indivisibilità – Effetti – Inclusione
parziale nell’elenco – Illegittimità.
La qualità di Comune turistico, secondo il paradigma normativo regionale di
riferimento, assume carattere indivisibile, pertanto è illegittima la inclusione soltanto
parziale del Comune nell’elenco regionale delle località ad economia turistica e delle
Città d’Arte di cui al regolamento della Regione Puglia 23 dicembre 2004 n. 11,
potendo godere gli esercizi commerciali locali della deroga di cui all’art. 12, comma
1, d.lgs. n. 114/1999 di libera determinazione degli orari di apertura e chiusura
all’obbligo di chiusura domenicale e festiva.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 luglio 2011, n. 1111 – Pres. Morea – Est. Amovilli – V.C.
e P.F. (avv. Petrarota) c. Comune di Ruvo di Puglia (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Pug – Area in zona di interesse archeologico –
Ritipizzazione urbanistica – Obbligo del Comune di provvedere – Non sussiste –
Istanza di ritipizzazione – Silenzio – Legittimità.
L’inserimento di un’area in zona di interesse archeologico assume carattere
conformativo della proprietà privata anche in presenza di vincoli di inedificabilità
assoluta a tutela del patrimonio storico ed artistico con carattere generalizzato ed
indifferenziato di intere categorie di beni, sicché l’Amministrazione comunale non è
gravata da alcun obbligo - ex art. 2 l. n. 241/1990 e s.m. - a provvedere a dettare una
nuova disciplina urbanistica, trattandosi di limitazioni a tempo indeterminato non
suscettibili di decadenza ai sensi del vigente art. 9, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 (Tu
Espropriazioni).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 luglio 2011, n. 1113 – Pres. Morea – Est. Amovilli – C.G.
(avv. Converso) c. Questura di Bari, Ministero dell’Interno (Avv. Stato).
Processo amministrativo – Istruttoria – Onere della prova – Controversia in
materia di sicurezza pubblica – Mancata allegazione di elementi in merito al
possesso dei requisiti per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo e per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Conseguenza
– Valutazione da parte del giudice – Impossibilità.
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Diniego di rinnovo – Motivato mediante il richiamo all'intervenuta
sentenza di condanna per il reato indicato dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n.
286/1998 – Atto dovuto per l'Amministrazione.
259
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Diniego di rinnovo – Mancata traduzione del provvedimento in una
lingua conosciuta dallo straniero – Mera irregolarità.
Gli artt. 63 e 64 c.p.a. – applicabili anche alle controversie pendenti – onera
inequivocabilmente le parti del processo amministrativo di fornire gli elementi di
prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle
domande e delle eccezioni. Ne consegue che la mancata allegazione da parte del
ricorrente di qualsivoglia elemento in merito al possesso dei requisiti prescritti per il
rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché per l’esercizio del
diritto al ricongiungimento familiare, rientranti nella relativa esclusiva disponibilità,
ne impedisce al Collegio ogni valutazione ai fini dell’esame dell’azione proposta.
L'atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi sufficientemente
motivato mediante il richiamo all'intervenuta sentenza di condanna dell'istante per il
reato indicato dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, avendo detta
pronuncia, una volta divenuta irrevocabile, valenza automaticamente ostativa al
rilascio del titolo richiesto e configurando il diniego come un atto dovuto per
l'Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità sul punto,
non essendo tenuta né alla valutazione della successiva integrazione sociale dello
straniero né di eventuali altre circostanze.
L'omessa traduzione del provvedimento in lingua italiana non incide sulla legittimità
del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, ma integra una mera irregolarità,
idonea a porsi, in caso di effettiva non conoscenza della lingua italiana, come
presupposto per il riconoscimento dell'errore scusabile in caso di presentazione del
ricorso oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, circostanza quest'ultima non
sussistente nel caso concreto.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 luglio 2011, n. 1114 – Pres. Morea – Est. Amovilli – B.R.
(avv.ti Diciolla, Lacandela) c. Comune di Putignano (n.c.).
Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione –
Contrasto rispetto alle risultanze istruttorie – Puntuali riscontri istruttori –
Necessità – Difetto – Conseguenza – Illegittimità.
Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Variante – In corso d’opera – Che contiene la
descrizione dei lavori aggiuntivi di cui l’Amministrazione contesti la conformità –
Carattere pregiudiziale – Rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori
definitivi.
260
Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Variante – Diniego – Motivazione – Valutazione di
essenzialità ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 280/2001 – Omissione – Conseguenza –
Illegittimità.
Atto amministrativo – In genere – Contraddittorio procedimentale –
Inderogabilità – Anche per le attività di repressione dell’abusivismo edilizio –
Natura vincolata – Irrilevanza.
Se dall’ordinanza di demolizione emergono evidenti profili di contrasto rispetto alle
risultanze istruttorie effettuate, l’Amministrazione deve, a fronte di tale divergenza,
effettuare puntuali riscontri istruttori, propedeutici all’emanazione di un
provvedimento di demolizione idoneo a produrre effetti irreversibili in danno della
ricorrente. (Nel caso di specie, infatti, mentre in sede del primo sopralluogo, la
Polizia Municipale attestava che il manufatto realizzato risultava avere le
caratteristiche plano volumetriche riportate nella planimetria di progetto allegata alla
Dia, nella relazione tecnica si attestava invece il contrario. Per i Giudici, pertanto,
risultano fondate le censure di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di
istruttoria, nonché violazione dell’art. 7 l. 241/1990 relative all’impugnato
provvedimento di demolizione).
Il riscontro della variante in corso d’opera di un titolo edilizio, allorquando – come
nella fattispecie – contenga la descrizione dei lavori aggiuntivi di cui
l’Amministrazione contesti la conformità, assume in via di principio carattere
pregiudiziale rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori definitivi risultando
altrimenti vanificato l’eventuale provvedimento di accoglimento della variante.
La motivazione di rigetto della variante in corso d’opera di un titolo edilizio, laddove
si limita ad escludere che la “pratica di variante non riporta tutte le modifiche
riscontrate nel sopralluogo”, ne omette, oltre che la doverosa individuazione, la
valutazione della stessa essenzialità ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 380/2001.
Deve affermarsi l’inderogabilità del contraddittorio procedimentale, senza possibilità
di invocare la “sanatoria” di cui all’art 21 octies l.241/90, anche in presenza di
attività vincolata (quale è l’attività di repressione dell’abusivismo edilizio)
allorquando vi sia obiettiva incertezza e/o contestazione in merito alla sussistenza dei
presupposti fattuali della determinazione finale, non potendosi ritenere né ex ante né
ex post inutile l’apporto partecipativo del soggetto direttamente interessato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1117 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
D’A. E. (avv. Giancaspro) c. Comune di monopoli (avv. Dibello), c. C. s.r.l. (avv.
Profeta)
261
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Contenuto del ricorso –
Motivi – Genericità – Inammissibilità.
Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Autorizzazione – Interesse
all’impugnazione – Insussistenza – Vizi del provvedimento – Superamento.
Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Vincolo paesaggistico – Nulla osta
paesaggistico – Autorizzazione – Necessità – Non equipollenza – Efficacia del
provvedimento.
Edilizia e urbanistica – Vincolo paesaggistico – Norme tecniche di attuazione –
Comune di Monopoli – Interpretazione – Limiti.
Ambiente – Inquinamento – Inquinamento elettromagnetico – Interventi edilizi –
Superamento limiti di inquinamento – Autorizzazione.
Nel processo amministrativo non è ammissibile una censura generica che non
richiami e illustri specificatamente i motivi dell’illegittimità dell’azione
amministrativa e della legittimità della doglianza.
In tema di permesso di costruire, non sussiste autonomo interesse all’impugnazione
del permesso di costruire laddove sia stata ottenuta anche l’apposita autorizzazione
dagli uffici comunali competenti: in tal caso, inoltre, ogni vizio del permesso sarebbe
superato dalla sussistenza dell’autorizzazione in questione.
In tema di interventi di natura edilizia, ove il sito oggetto della domanda di permesso
di costruire sia sottoposto a vincolo paesaggistico in virtù del D.M. 1.8.85 (quindi
ricadente nella tutela del d.lgs. 42/2004), è necessaria la specifica autorizzazione
normativamente richieste, non essendo ad essa equipollente il nulla osta a soli fini
paesaggistici rilasciato dal Sindaco: tuttavia, laddove l’autorizzazione paesaggisti
venga confermata dal Dirigente competente e non venga annullata nel termine
previsto da legge, questo provvedimento conserverà e spiegherà la sua efficacia a tutti
gli effetti.
In tema di aree vincolate, secondo l’art. 25 delle norme tecniche di attuazione del
Comune di Monopoli, il divieto di costruzione diversa dai servizi igienico-sanitari
nelle aree vincolate si applica esclusivamente in riferimento agli insediamenti
residenziali e commerciali.
In materia di edilizia e urbanistica, con riferimento al superamento dei limiti
d’inquinamento (nel caso, elettromagnetico) deve aversi riguardo all’impatto che il
singolo impianto produce sulla zona interessata: infatti, non sono invalidati gli atti di
autorizzazione indirizzati a impianti che incidono sull’area – già inquinata – sotto le
soglie prestabilite.
262
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1123 – Pres. F.F. Pasca – Est. Amovilli –
M.R.A. (avv. Misciagna) c. Comune di San Severo (avv.ti Carlino, Ceddia), Agenzia
del Demanio (Avv. Stato).
Demanio e beni pubblici – Autotutela – Ordinanza sindacale di rilascio ex art.
823 c.c. – In pendenza di istanza di revoca della confisca ex art. 7, comma 2, l.
1423/1956 – Conseguenza – Sospensione del potere dell’Autorità di procedere in
via autoritativa – Inidoneità.
Demanio e beni pubblici – Autotutela – Ordinanza sindacale di rilascio ex art.
823 c.c. – Natura – Comunicazione di avvio del procedimento – Equipollenza.
La pendenza dell’istanza di revoca ex art. 7, comma 2, l. 1423/1956 della confisca
disposta con decreto del tribunale (e confermato, nel caso di specie, dalla Corte
d’Appello) non risulta minimamente idonea a paralizzare o sospendere il potere
dell’Autorità comunale di procedere in via autoritativa all’acquisizione (attraverso
una ordinanza sindacale di rilascio ex art. 823 c.c.) del bene per cui è causa, allo
stato pienamente appartenente al patrimonio indisponibile comunale, al fine di
garantirne l’utilizzo da parte della collettività, conformemente al vincolo di
destinazione impresso.
L’ordinanza sindacale di rilascio di immobile, costituente espressione di autotutela
demaniale ex art. 823 c.c., può qualificarsi come atto equipollente alla comunicazione
di avvio del procedimento, in base al principio del “raggiungimento dello scopo”,
essendo comunque l’avviso informativo aliunde percepto.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1127 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Petrucciani – P.P. s.n.c. (avv. Rubino) c. Comune di Triggiano (avv. Denicolò).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità del ricorso –
Per difetto di rilevanza decisoria e autonoma lesività dell’atto impugnato – In
materia di espropriazione – Fattispecie.
È inammissibile il ricorso avverso un atto (nel caso di specie, l’offerta di indennità di
espropriazione) che, con riferimento al contenuto contestato, ovvero la sottoposizione
a procedimento di esproprio della particella interessata nella sua totalità, non assume
alcuna rilevanza decisoria e quindi autonomamente lesiva, limitandosi a richiamare
l’atto di approvazione del piano particolareggiato con annessa dichiarazione di
pubblica utilità.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1128 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Petrucciani – L.L. (avv. Profeta) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (avv. Loiodice).
263
Edilizia ed urbanistica – Violazioni di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Applicabilità del d.l. n. 269/03 alle costruzioni in
ampliamento – Possibilità – Applicabilità del d.l. n. 269/03 alle nuove costruzioni
non residenziali – Insussistenza – Disposizioni sui condoni – Natura eccezionale –
Interpretazione estensiva – Impossibilità.
In tema di condono edilizio, l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 ammette la
sanatoria di tutte le costruzioni realizzate “in ampliamento”, senza distinzione tra
residenziali e non, purché si rispettino i limiti volumetrici prescritti dalla suddetta
norma. Diversamente per le nuove costruzioni la condonabilità è limitata
esclusivamente alle opere con destinazione residenziale, non potendo estendere alle
fattispecie abusive sanabili le nuove costruzioni a carattere non residenziale,
considerata la natura eccezionale delle disposizioni sui condoni e conseguentemente
l’impossibilità di un’interpretazione estensiva delle stesse.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1133 – Pres. Amovilli – Est. Petrucciani –
L. s.r.l. (avv.ti Mescia, Mescia) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti, Puzio).
Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo preordinato all'esproprio – Natura
giuridica – Limitazione dello ius aedificandi.
Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo preordinato all'esproprio –
Decadenza – Dichiarazione di pubblica utilità – Necessità.
Espropriazione per pubblica utilità – Vincolo preordinato all'esproprio –
Decadenza – Obblighi del Comune – Nuova disciplina urbanistica – Necessità.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, hanno carattere indubbiamente
espropriativo i vincoli che comportano una sostanziale limitazione dello ius
aedificandi e che introducono, quindi, un regime urbanistico di stampo differenziato
rispetto ai beni appartenenti alla stessa categoria.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, i vincoli preordinati all'esproprio
decadono automaticamente laddove, nel termine quinquennale, l'autorità espropriante
non prosegue, concludendo, l'iter espropriativo mediante l'approvazione di un atto che
abbia valore di dichiarazione di pubblica utilità.
La decadenza dei vincoli espropriativi comporta l'applicazione temporanea della
disciplina delle c.d. zone bianche, che non esonera il Comune dall'obbligo di
provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, con l'approvazione di una
variante specifica o generale: non assolve compiutamente detto obbligo il Comune che
approvi un atto sostanzialmente ricognitivo della preesistente disciplina urbanistica.
264
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1135 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Petrucciani – S.M. s.r.l. (avv.ti Medina, Vitone, Di Salvatore) c. Comune di Bari (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Silenzio – Ex art. 20, t.u. edilizia – Qualificazione –
Silenzio rifiuto.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Silenzio – Ex art. 20, t.u. edilizia – Possibilità per il
giudice di conoscere della fondatezza dell'istanza – Esclusione.
Il silenzio serbato dal Comune con riguardo alla domanda di permesso di costruire
presentata dal ricorrente deve qualificarsi come silenzio rifiuto riconducibile alla
categoria generale di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990. Dal tenore letterale dell’art.
20, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 si evince, infatti, l’obbligo dell’amministrazione di
concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
L'illegittimo silenzio serbato dal comune sull'istanza di rilascio di permesso di
costruire non consente al giudice di poter sindacare anche la fondatezza della
predetta istanza, dovendosi, quindi, limitare ad ordinare all'amministrazione intimata
l'adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto
dispositivo (di accoglimento o di diniego), trattandosi di accertamento della
legittimità della pretesa ad ottenere il titolo abilitativo edilizio, che richiede una
valutazione che va, in primis, rimessa alla competenza del Comune e che postula pure
apprezzamenti di ordine tecnico.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1136 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Petrucciani – F.D.C. e L.R. (avv. Giordano) c. Comune di Rodi Garganico (avv.
Pappalettere).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per
carenza di interesse – Tardiva impugnazione di precedente provvedimento
confermativo – Sussiste.
Notificazione – Notificazione del provvedimento amministrativo – Ordinanza di
demolizione – Efficacia – Opera in comproprietà a più soggetti – Notificazione a
tutti i comproprietari – Non necessità – Condizione.
È inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione conseguente al
provvedimento di diniego del permesso di costruire meramente confermativo di un
precedente provvedimento tardivamente impugnato.
L’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione conseguente al diniego di permesso
di costruire ad uno dei comproprietari del fabbricato non può ritenersi idonea ad
265
inficiare la validità del provvedimento qualora l’altro comproprietario abbia
sottoscritto in prima persona e da solo, qualificandosi proprietario dell’immobile, le
istanze proposte all’amministrazione resistente e da questa respinte, di tal che risulta
corretta la notifica soltanto a quest’ultimo dei provvedimenti di diniego e demolizione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1137 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Petrucciani – S. s.r.l. (avv. Di Gifico) c. Comune di Corato (avv. Schittulli).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per
carenza di interesse – Tardiva impugnazione di precedente provvedimento
confermativo – Sussiste.
Notificazione – Notificazione del provvedimento amministrativo – Ordinanza di
demolizione – Efficacia – Opera in comproprietà a più soggetti – Notificazione a
tutti i comproprietari – Non necessità – Condizione.
È inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione conseguente al
provvedimento di diniego del permesso di costruire meramente confermativo di un
precedente provvedimento tardivamente impugnato.
L’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione conseguente al diniego di permesso
di costruire ad uno dei comproprietari del fabbricato non può ritenersi idonea ad
inficiare la validità del provvedimento qualora l’altro comproprietario abbia
sottoscritto in prima persona e da solo, qualificandosi proprietario dell’immobile, le
istanze proposte all’amministrazione resistente e da questa respinte, di tal che risulta
corretta la notifica soltanto a quest’ultimo dei provvedimenti di diniego e demolizione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1138 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Petrucciani – A.S. e altri (avv.ti Pappalepore, Genco) c. Comune di Triggiano (avv.
Tatone).
Giurisdizione – In materia di edilizia economica e popolare – Convenzione ex art.
35, l. 865/71 – Controversia promossa dagli acquirenti degli alloggi nei confronti
del Comune per la determinazione del corrispettivo dovuto – Giurisdizione del
giudice ordinario – Sussiste.
In materia di edilizia economica e popolare, quando si controverta di questioni
attinenti la mera concreta determinazione della controprestazione pecuniaria dovuta
sulla base dei criteri previsti dalla legge e dalla convenzione stipulata in base all’art.
35, l. n. 865 del 1971, e non di profili attinenti alla legittimità o meno del
provvedimento concessorio o del contenuto della convenzione, la giurisdizione spetta
al giudice ordinario.
266
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1139 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Petrucciani – V. s.r.l. (avv. Profeta) c. Comune di Bari (avv. Farnelli).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Oneri di urbanizzazione – Determinazione – Tariffe
applicabili – Criteri – Momento dell’adozione del permesso – Data del diniego
successivamente annullato – Sussistono.
L’entità degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versarsi in relazione
al permesso di costruire, deve essere determinata in base alle tariffe vigenti al
momento dell’adozione di quest’ultimo ovvero, nel caso di provvedimento favorevole
emanato in ottemperanza al giudicato di annullamento dell’eventuale provvedimento
negativo, alla data del diniego poi annullato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 luglio 2011, n. 1142 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Petrucciani – P.M.L. (avv. Basso) c. Comune di Molfetta (n.c.), S.A., C.A.F., P.R.
(n.c.).
Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Mero richiamo alle
Nta – Sussiste.
È illegittimo l’ordine di ripristino motivato solo sulla “piena violazione delle Nta”
senza alcun altra specificazione né indicazione precisa delle norme violate né alcun
riferimento concreto alla fattispecie considerata, stante l’impossibilità, per il privato
cittadino, di comprendere le effettive ragioni su cui si fonda il provvedimento.
267
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME AGOSTO 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 agosto 2011, n. 1205 – Pres. Allegretta – Est. Picone – A.
s.r.l.(Avv. Pellegrino) c. Regione Puglia (Avv. Liberti)
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Studio di impatto ambientale –
Natura – Discrezionalità – Discrezionalità tecnica – Sindacato - Limiti
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Preavviso di rigetto – art. 10-bis
L. 241/1990 – Necessità
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale – art. 16 comma VII l.reg. Puglia
n. 11/2001 – Disapplicazione - Silenzio assenso – Esclusione
La valutazione d’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico,
suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di
misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di
discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici
in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera,
apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di
manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o
sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere
discrezionale riconosciuto all’Amministrazione.
Il preavviso di rigetto non è obbligatorio nell’ambito della procedura di verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, non comportando l’esito positivo
di tale verifica un vero e proprio rigetto dell’iniziativa progettuale, ma solo la
necessità di un rinvio della stessa alla procedura ordinaria di v.i.a., ove potrà essere
effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese.
E’ incompatibile con il diritto dell’Unione, e come tale deve esser disapplicato, il
disposto dell’art. 16 comma VII della l. reg. Puglia n. 11/2011che prevede, al decorso
di un breve termine di sessanta giorni, la formazione del silenzio-assenso sulla
verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale in quanto tale
meccanismo si pone in contrasto con i principi ricavabili dagli artt. 2, 3 ,4 . 5 e 6 della
Direttiva 85/337 /CE che impongono l’esplicitazione delle ragioni di compatibilità
ambientale dell’intervento, anche attraverso l’adozione di eventuali prescrizioni
correttive, sulla base di un’analisi sintetico-comparativa.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 agosto 2011, n. 1208 – Pres. ed Est. Adamo – B.A. (Avv.
Tomasicchio) c. Regione Puglia e Comune di Bari
268
Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali - Principio di sussidiarietà –
Riparto di competenze – Regione – Comune - Variante regionale – Ammissibilità
- Limiti
In tema di riparto di competenze in materia urbanistica l'articolo 16 della legge
regionale Puglia 31 maggio 1980, n. 56 deve essere letto in diretta connessione con
l'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (“Legge urbanistica statale”), alla
luce del principio costituzionale di sussidiarietà, oggi positivamente sancito dagli
articoli 114 e 118 della Costituzione, come innovati dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3, con la conseguenza che essendo tale seconda disposizione posta a
presidio di interessi non essenzialmente locali, la Regione è abilitata ad apportare
modifiche, anche rilevanti e sostanziali, al piano urbanistico, rimanendo però sempre
normalmente riservate al Comune le scelte relative alla gestione e all’utilizzazione del
territorio e quindi, innanzi tutto, alla sua zonizzazione. La Regione , pur potendo
negare la propria approvazione, non può, pertanto, anche in ossequio ai principi di
logicità e proporzionalità, rimettere radicalmente in discussione le scelte di
pianificazione compiute dal Comune.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Agosto 2011, n. 1209 - Pres. Adamo - Est. Cocomile – V.
A. S.r.l. , I.B.S. s.r.l. , I.V.S.M. di G. C. s.r.l. e V.G. s.r.l. (avv. Petito) c. A.S.L. di
Foggia (avv. Follieri)
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Svolgimento – Verifica delle
offerte anomale – Esperto esterno - Ammissibilità
La stazione appaltante può legittimamente rivolgersi ad un esperto esterno al fine di
valutare l’anomalia dell’offerta
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 Agosto 2011, n. 1213 - Pres. Adamo - Est. Cocomile – S.
A. (avv. Candiano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Adempimento della
PA al giudicato dell’’AGO – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza –
Decreto di condanna – Legge n. 89/2001 –Riparazione da irragionevole durata Ammissibilità
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, in tema di
indennizzo da irragionevole durata del processo,incidendo su diritti soggettivi, ha
natura decisoria ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai
fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
269
Tar Puglia, Bari, Sez. I 24 Agosto 2011, n. 1227 – Pres. e Est. Adamo – M. L. e N. L.
(avv.ti Dentamaro e Ingravalli) c. Comune di Bisceglie (avv.ti Bruno e Mastropasqua)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termine di proposizione –
Decorrenza – Edilizia e Urbanistica – Piani regolatori generali – Pubblicazione
del progetto – Scadenza termine pubblicazione
Espropriazione – Decreto di esproprio – Occupazione d’urgenza – Indennità di
espropriazione – Inesatta o mancata liquidazione – Legittimità - Rilevanza
Espropriazione –Occupazione d’urgenza – Motivazione – art. 15 comma I bis
della L.R. Puglia n. 3/05 – Opere di rilievo regionale
Il dies a quo per l’impugnazione delle disposizioni contenute in strumenti urbanistici
generali, anche qualora contengano vincoli preordinati all’esproprio, va individuato
nella scadenza del termine di pubblicazione dell’avviso di deposito degli atti presso gli
uffici comunali.
La legittimità dei provvedimenti espropriativi e di occupazione di urgenza non è
inficiata dalla inesatta o inesistente liquidazione della giusta indennità, essendo
l’emanazione dei predetti atti ablatori completamente sganciata da quest’ultima
potendosi ogni contestazione relativa alla corretta quantificazione essere proposta in
sede di opposizione, sia amministrativa ex art 21 d.p.r. 327/2001 che giudiziale ex art
54 d.p.r. 327/01.
L'ordinanza di occupazione d'urgenza costituisce una fase puramente attuativa di
quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, essendo pertanto sufficiente
che la sua motivazione si limiti a richiamare espressamente tale atto,senza che sia
necessario che questa indichi in dettaglio le ragioni di indifferibilità e urgenza dei
lavori. L’unica eccezione è data dalle procedure espropriative poste in essere dalla
stessa autorità regionale o da soggetti da essa delegati per la realizzazione di opere di
rilievo regionale, per le quali è applicabile il comma I bis dell’art. 15 della legge
regionale Puglia n.3/2005 secondo cui è la Giunta regionale, con specifico onere
motivazionale,, nell’ambito della propria attività di indirizzo, a dover stabilire” criteri
idonei a definire la particolare natura delle opere e il carattere di particolare urgenza
dei relativi lavori”.
Tar Puglia, Bari, Sez. I 24 Agosto 2011, n. 1228 – Pres. e Est. Adamo – G. D. S. (avv.
Cangelli) c. Comune di Rocchetta Sant’Antonio
Espropriazione – Acquisizione sanante - Presupposti
L’istituto dell’acquisizione sanante, espunto dal nostro ordinamento per effetto della
pronuncia Corte Costituzionale n. 293/2010, non opera comunque, a prescindere
dagli effetti della predetta sentenza, se nell’adozione del relativo provvedimento il
Comune non abbia preso in debito conto la situazione reale e nel fare ciò non abbia
270
valutato la possibilità, in applicazione dei principi di proporzionalità e sussidiarietà
orizzontale, di adoperare strumenti di diritto comune, quale la costituzione di una
servitù coattiva, in luogo di quelli autoritativi .
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 24 Agosto 2011, n. 1229 – Pres. e Est. Adamo – I. V. M. B.
(avv.ti Bavaro e Musco) c. Comune di Barletta, Ministero dell’Economia e delle
Finanze e Agenzia delle entrate di Trani (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari)
Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione - art. 38
comma I lett. g del d.lgs. 163/2006 –Debito tributario – Regolarizzazione tardiva –
Rilevanza
La causa di esclusione prevista all’art. 38 lett. g. del d.lgs. n. 163/2006 non opera ove
l’operatore economico abbia sanato, seppur tardivamente, la propria posizione nei
confronti dell’erario, in quanto ciò vale,anche se in forza di una finzione giuridica,a
ritenere questi, sin dal momento della partecipazione, in regola con i propri obblighi
fiscali. [Si veda anche Tar Puglia, Bari, Sez. I, 8 Giugno 2011, n. 845]
Tar Puglia, Bari, Sez. I 24 Agosto 2011, n. 1230 – Pres. e Est. Adamo – T. I. s.p.a.
(avv.ti Cardanobile, Perfetti e Viglione) c. Comune di Foggia (avv.ti Barbato e
Dragonetti)
Giurisdizione – In materia di pubblici servizi e concessioni– art. 133 comma I lett.
c CPA
Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative ad ogni vicenda, ivi compresa la decadenza per effetto della cancellazione
dall’albo dei soggetti abilitati , relativa ad un rapporto di concessione di pubblico
servizio, con la sola esclusione di quelle riguardanti indennità, canoni ed altri
corrispettivi.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1239 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S.
( avv. ti Di Gioia e Calvio ) c. Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari )
Giurisdizione – Giudice amministrativo – Unione Europea – Aiuti e sovvenzioni –
Erogazione di contributi comunitari – Erogazioni finanziate dal Fondo Europeo
Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termini di proposizione del
ricorso –Tardività – Onere probatorio
271
Principi dell’azione amministrativa – Contraddittorio – Analisi di campioni – art.
223 norme di coordinamento del C.p.p.
In materia di sovvenzioni e contributi comunitari, la giurisdizione spetta, in
applicazione del criterio ordinario di riparto, al giudice amministrativo quando la
controversia riguarda una fase procedimentale antecedente rispetto al provvedimento
attributivo degli stessi, in quanto, in tale frangente, il privato è titolare di una
situazione soggettiva che ha la consistenza di semplice interesse legittimo.
La dimostrazione della tardività del ricorso, e quindi della pregressa conoscenza da
parte dell’impugnante del provvedimento gravato, in ossequio ai principi generali in
tema di riparto dell’onere della prova, deve essere fornita dalla parte che eccepisce la
stessa .
In tema di atti ispettivi e analisi di campioni, l’azione amministrativa risulta viziata
laddove venga negata la revisione delle analisi richiesta dall’interessato, ravvisandosi
in tale atteggiamento una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di
difesa desumibile dall’art. 223 delle norme di coordinamento del codice di procedura
penale.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1241 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – S.
s.a.s. (avv. Tinelli) c. Comune di Locorotondo (avv. Calvani)
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Svolgimento - Esclusione dalla
gara – Impugnazione – Mera conferma - Inammissibilità
Contratti pubblici – Aggiudicazione – Impugnazione – Controinteressato –
Legittimamente escluso -Legittimazione ad impugnare – Non sussiste
Nell’ambito delle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il provvedimento
di esclusione di un concorrente non è suscettibile di essere impugnato laddove risulti
meramente confermativo dell’esclusione già disposta da un precedente atto che, al
contrario, non ha formato oggetto di tempestivo gravame.
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’aggiudicazione in
favore di un concorrente non può essere impugnata dal controinteressato
legittimamente escluso dalla gara, non sussistendo in capo a quest’ultimo la
legittimazione ad impugnare.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1244, Pres. Allegretta - Est. Cocomile – C.
s.r.l. (avv.ti Russi e D’Amico) c. Comune di Vico del Gargano (avv. Irmici).
272
Contratti pubblici- Procedura di affidamento – Commissione – Valutazione
comparativa – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità - Limiti
Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Cause di esclusione - art. 38
comma I lett. c del d.lgs. 163/2006 – Presupposti – Rinvio a giudizio
Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Requisiti di partecipazione - art.
38 del d.lgs. 163/2006 – Ambito di applicazione – Soggetti tenuti a rendere la
dichiarazione – Procuratori speciali
Le scelte operate dall’amministrazione nell’ambito di una procedura di affidamento,
in in sede di valutazione dell’offerta tecnica, sono ampiamente discrezionali e, come
tali, sono insindacabili in sede giurisdizionale ove non siano manifestamente
irragionevoli, arbitrarie, contraddittorie o sproporzionate.
La causa di esclusione prevista dall’art. 38 comma I, lett. c del d.lgs. n. 163/2006
opera solo nell’ipotesi in cui il concorrente abbia riportato una condanna penale
passata in giudicato, non essendo , viceversa, sufficiente a tal fine il semplice rinvio a
giudizio.
Sono tenuti a rendere le dichiarazioni in ordine ai requisiti di onorabilità prescritti
dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 solo i soggetti titolari di poteri gestori generali e
continuativi e non anche i c.d. procuratori speciali , cui sia stato conferito un potere di
rappresentanza circoscritto al compimento di una singola operazione o di una
determinata categoria di atti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1247 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
M. S. (avv. Venditti) c. Comune di Cerignola (avv.ti R. de’Robertis e F. de’Robertis)
Enti pubblici – Organi di governo del comune - Consiglio comunale - Avviso di
convocazione – Mancata ricezione – Deducibilità – Limiti
La mancata ricezione tempestiva dell’avviso di convocazione del consiglio comunale
non può essere denunciata dal consigliere comunale che abbia violato l’obbligo di
diligente partecipazione ai lavori assembleari e alla vita dell’ente; tale obbligo infatti,
ove rispettato, avrebbe comunque
consentito la conoscenza della data della
convocazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 agosto 2011, n. 1262, Pres. Allegretta - Est. Cocomile –
B.A. (avv. ti Baldassarre, Miglietta e Villani) c. Regione Puglia (avv. Clarizio).
273
Giurisdizione– Difetto di giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – art. 63
d.lgs. n. 165/2001 – Concorsi – Procedura selettiva - Nozione – Nomina Direttore
A.S.L. -Natura non comparativa
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie
relative alla formazione dell’elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore
generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, trattandosi di
procedure selettive a natura non comparativa destinate a non sfociare in una sceltagraduatoria.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 1 settembre 2011, n. 1290, Pres. Allegretta - Est. Adamo –
S.A.P. s.r.l. (avv. Petito) c. Comune di Roseto Valfortore (avv. Grasso).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Ricorso incidentale – Ricorso
principale – Rapporto – Ordine di esame
Il gravame incidentale, stante il suo carattere paralizzante, deve essere sempre
esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi
l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura, indipendentemente dal
numero di partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal
ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente.
L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia
processuale,solo qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità,
irrecevibilità o improcedibilità.
274
IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, sez. II, 19 agosto 2011, n. 1220 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
N. R. C. e V. V. (avv. ti D’Elia e Pugliese) c. Asl Bari (avv. Trotta).
Giurisdizione – Giudice ordinario – Nomina dei componenti della commissione
per l’accertamento delle invalidità civili – Soggetti esterni alla P.A. sanitaria –
Sussiste.
La nomina a componenti della commissione per l’accertamento delle invalidità civili
di soggetti esterni all’Amministrazione sanitaria e non legati ad essa da rapporto di
impiego dà origine ad un rapporto contrattuale di diritto privato, con conseguente
cognizione delle relative controversie riservata al Giudice ordinario.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19 agosto 2011, n. 1221 – Pres. Guadagno – Est. Guadagno –
C. C. S. M. s.p.a. (avv. Pellegrino) c. A. S. L. Bari (avv. Trotta).
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Interesse ad agire – Difetto
originario e sopravvenuto – Effetti processuali – Inammissibilità e
improcedibilità.
L'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito ma tardivo, in risposta all'istanza
dell'interessato che intanto ha impugnato il silenzio serbato dalla P.A. oltre i termini
previsti per legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria
dell'interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione dello
stesso gravame, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il
provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 19 agosto 2011, n. 1223 – Pres. Est. Guadagno – N. L. O. M.
s.r.l. (avv. Lo Muzio) c. Comune di Foggia.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Presupposti.
L’inerzia serbata dall’amministrazione a fronte del provvedimento giurisdizionale
oggetto del ricorso, protratta anche a seguito della diffida alla stessa notificata dalla
parte ricorrente, e la definitività dallo stesso acquisita, non contestata dalla parte
intimata, integrano i presupposti per l’adozione delle necessarie misure attuative del
giudicato ineseguito.
275
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 31 agosto 2011, n. 1271 – Pres. Pasca – Est. Ravasio - A.
s.n.c. (avv. ti Sportelli e Sgobba) c. Asl Bari (avv. Digirolamo), Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (Avv. Stato), Arpa - Puglia (avv. Marasco).
Controlli – In materia sanitaria – Prodotti agricoli – Sigilli – Prodotti fitosanitari
– In particolare: Boscalid – Utilizzabilità nel territorio italiano – Sussiste –
Direttiva 91/414 CE – Interpretazione.
Risarcimento del danno – Responsabilità da atto amministrativo illegittimo –
Qualificazione – Responsabilità extracontrattuale – Sussiste.
Risarcimento del danno – Prova del danno – Danno all’immagine.
Risarcimento del danno – Responsabilità extracontrattuale da atto
amministrativo illegittimo – Comportamento del creditore – Rilevanza – artt. 30
s. Cpa – Fattispecie – Vincoli sanitari su prodotti agricoli destinati al consumo –
In particolare: richiesta di distruzione del ricorrente – Nesso di causalità –
Esclusione – Non sussiste.
Risarcimento del danno – Responsabilità extracontrattuale da atto
amministrativo illegittimo – Requisito della colpa – Carenza di conoscenze –
Sussiste.
Risarcimento del danno – Responsabilità extracontrattuale da atto
amministrativo illegittimo – Fattispecie – Danno da vincoli sanitari
illegittimamente apposti – Lucro cessante e danno emergente – Quantificazione –
Criteri – Voci.
In materia di controlli sanitari su prodotti agricoli, la direttiva 91/414 CE, che ha
disciplinato l'autorizzazione, l'immissione in commercio, l'utilizzazione ed il controllo
nella Comunità di prodotti fitosanitari, cioè di prodotti destinati a proteggere vegetali
e prodotti vegetali da organismi nocivi, a prevenirne gli effetti, a influire sui processi
vegetali, a conservare gli stessi o ad eliminarne delle parti, ostacolandone
l'accrescimento, deve ritenersi parzialmente auto-esecutiva. Infatti, ove pure si
ritenesse che la direttiva 414/91 riconosca una discrezionalità degli Stati membri nel
dichiarare utilizzabili, all’interno dei rispettivi territori, i prodotti inclusi nell’allegato
I, nel caso del principio attivo denominato «boscalid» lo Stato italiano aveva già
esercitato l’opzione favorevole a tale prodotto con decreto ministeriale 11 luglio 2006.
Ne consegue l’illegittimità del verbale di apposizione dei sigilli a prodotti agricoli (nel
caso di specie, un ingente quantitativo di uva da tavolo) per vincolo sanitario, fondato
sull’assunta inutilizzabilità per mancanza di regolamentazione, all’interno del
territorio italiano, del prodotto fitosanitario indicato.
276
La responsabilità della Pubblica Amministrazione da atto amministrativo illegittimo
va inquadrata, secondo costante insegnamento delle Sezioni Unite e del Consiglio di
Stato, nell’ambito della responsabilità extracontrattuale.
Al fine di ottenere il risarcimento del danno all’immagine, occorre la prova di una
seppur minima divulgazione della notizia lesiva dell’onore e della reputazione, non
potendosi il pregiudizio ritenere sussistente in re ipsa.
Il legislatore, agli artt. 30 e segg. del codice processuale amministrativo, ha mostrato
di non condividere la tesi della pregiudizialità pura di stampo processuale al pari di
quella della totale autonomìa dei due rimedi, approdando ad una soluzione che, non
considerando l’omessa impugnazione quale sbarramento di rito, aprioristico ed
astratto, valuta detta condotta come fatto concreto da apprezzare, nel quadro del
comportamento complessivo delle parti, per escludere il risarcimento dei danni
evitabili per effetto del ricorso per l’annullamento. E tanto sulla scorta di una
soluzione che conduce al rigetto, e non alla declaratoria di inammissibilità, della
domanda avente ad oggetto danni che l’impugnazione, se proposta nel termine di
decadenza, avrebbe consentito di scongiurare. In tale prospettiva, nel caso di prodotti
agricoli distrutti per effetto di un verbale di sigilli sanitari illegittimamente elevato, il
fatto che la distruzione sia stata disposta dalle Autorità sanitarie su richiesta del
ricorrente non fa venir meno il nesso di causalità tra la stessa ed i provvedimenti della
P.A. successivamente annullati. A tale conclusione si perviene qualora la merce stessa
non poteva essere commercializzata ed il prodotto neppure poteva essere conservato
in cella frigorifero a tempo indeterminato a causa della sua deperibilità naturale.
(Cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2011).
In tema di responsabilità da atto amministrativo illegittimo, sussiste l’elemento della
colpa qualora venga in rilievo una sostanziale carenza di conoscenze, e quindi di
competenze, a carico della P.A. che non è attribuibile al singolo agente che ha firmato
gli atti impugnati, risiedendo il problema nella incapacità della P.A. di assicurare il
corretto reclutamento del personale assunto, nonché il successivo aggiornamento
professionale.
In tema di risarcimento del danno conseguente alla distruzione di merce deperibile
per effetto di un illegittimo vincolo sanitario, la quantificazione del dovuto va
effettuata facendo riferimento al prezzo usualmente praticato, in quel periodo di
tempo, per la vendita sul mercato del prodotto di caratteristiche similari, con
esclusione dal conteggio definitivo dell’importo dell’IVA, che costituisce una partita
di giro e che comunque il ricorrente dovrebbe poi versare all’erario. A tale quantum
si aggiungono le spese documentate, sostenute dal ricorrente per la distruzione e lo
smaltimento del prodotto, ma non anche le spese del rapporto di prova della merce;
ciò in quanto le Autorità sanitarie dispongono di un potere discrezionale nel disporre
il campionamento e l’analisi su merce destinata al consumo umano. Inoltre la
possibilità di essere sottoposti a tali accertamenti fa parte dell’alea di impresa e non é
previsto che l’onere del costo relativo a tali accertamenti dipenda dall’esito degli
stessi, sicché è corretto che il costo di accertamenti sanitari preliminari, disposti in
via preventiva, gravi sul soggetto privato e non sull’ente pubblico che li dispone.
277
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 31 agosto 2011, n. 1272 – Pres. Pasca – Est. Giansante – P. S.
M. A. (avv. Dodaro) c. Comune di Zapponeta (avv. Armiento).
Giurisdizione – Criterio di riparto – In particolare: in materia di beni ritenuti
sdemanializzati – Reivindicatio del privato.
Il riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo è deciso in
base al criterio del petitum sostanziale, qualificato dalla causa petendi ossia dalla
natura della posizione soggettiva fatta valere in giudizio in relazione alla pretesa
azionata. Ne discende la giurisdizione del G.O. nelle controversie nelle quali il
ricorrente lamenti, esercitando de facto un’azione di reivindicatio, la proprietà
esclusiva di un bene incluso dalla P.A. nell’elenco di quelli da sottoporre a procedura
di sdemanializzazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 31 agosto 2011, n. 1273 – Pres. Pasca – Est. Giansante – V.
M. s.r.l. (avv. d’Ambrosio) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia (Avv. Stato),
Comune di Fasano.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Art. 82 del d.P.R.
n. 616/1977 – Art. 151 d. lgs. n. 490/1999 – Natura del termine - Termine
perentorio – Sussiste.
Il termine di 60 giorni di cui agli artt. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616 del 1977 e 151
del d.lgs. n. 490 del 1999, previsto per l’annullamento dell’autorizzazione
paesaggistica rilasciata dalla Regione (o dal Comune da essa delegato) ai sensi
dell’art. 7 della l. n. 1497 del 1939, è sicuramente perentorio, con la precisazione che
lo stesso attiene al solo esercizio del potere di annullamento di tale provvedimento e
non anche al momento della sua ricezione, in quanto, non costituendo un atto
recettizio resta estranea alla previsione normativa l'ulteriore fase di sua
comunicazione o notificazione.
Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1274 – Pres. Pasca – Est. Giansante –
M.T., T. (avv.ti Loiodice e Angarano) c. Regione Puglia (avv.ti Torrente e
Francesconi), S.P.S.
278
Sovvenzioni, contributi e sussidi – Sostegno all’avviamento imprenditoriale –
Microimprese realizzate da soggetti svantaggiati - Regolamento regionale n.
25/2008 – Interpretazione.
Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari - Assistenza
sociale non residenziale – Definizione.
Il regolamento regionale n. 25 del 2008 intitolato «Sostegno allo Start up di
microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati», pubblicato
sul B.U.R.P. n. 77 del 28 maggio 2009, essendo stato adottato in conformità al
Regolamento CE n. 800/2000 della Commissione del 6 agosto 2008, e, visti in
particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea,
richiamati nel preambolo del regolamento stesso, che vietano gli aiuti di Stato, non
può che essere di stretta interpretazione.
Non può essere qualificata come «attività di assistenza sociale non residenziale»
l’attività imprenditoriale che non preveda servizi sociali di consulenza, assistenza
sociale e simili e, in particolare, visita ad anziani e adulti disabili, supporto alle
attività quotidiane per anziani e adulti disabili, ma soltanto interventi di soccorso in
caso di emergenza richiesta telefonicamente a mezzo dell’installazione di idonee
apparecchiature consegnate agli utenti ed interventi attraverso un’auto medica.
Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1276 – Pres. Pasca – Est. Giansante –
C.D.M., C.A., V.B. (avv. Gallo) c. Asl Bari (avv. Trotta), M.P. et altri.
Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Selezione automatica del
personale sulla base di criteri di legge o di Accordi collettivi – Assenza di
Commissione di concorso – Assenza di prova selettiva – Giurisdizione del G.O. –
Sussiste.
Sussiste la giurisdizione del G.O. nelle controversie ove si discuta di procedimenti che
non presentano gli elementi necessari del pubblico concorso finalizzato all’accesso al
rapporto di impiego, trattandosi di selezione automatica del personale, per la quale
non è prevista una commissione di concorso né una valutazione comparativa dei
singoli candidati, e dunque la P.A. sia vincolata a criteri predeterminati per legge,
senza poteri autoritativi e discrezionalità, operando la stessa con le capacità e i poteri
del privato datore di lavoro (nel caso di specie il Collegio ha declinato la
giurisdizione su di una controversia concernente l’impugnazione delle graduatorie,
preordinate al conferimento di incarichi a tempo indeterminato nel servizio di
emergenza sanitaria territoriale (118) dell’Asl Ba, sul rilievo che le stesse sono
compilate, previa domanda dell’interessato, sulla scorta di criteri automatici e
predeterminati da un Accordo collettivo nazionale, senza prevedere alcuna prova
selettiva – neanche per titoli - né nomina di Commissione) (Con il principio di cui
279
sopra, il Collegio aderisce all’orientamento espresso, ex multis, da Cass. Civ., Sez.
Un., n. 22990 del 2004 e Cass. Civ., n. 8950 del 2007).
Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1278 – Pres. Pasca – Est. Giansante –
S.L.D.L. (avv. Dodaro) c. Comune di Bari (avv. Lonero Baldassarra)
Principi dell’azione amministrativa – Principi derivanti dall’ordinamento
comunitario – Principio di legittimo affidamento – Fattispecie – Volturazione del
passo carrabile.
In presenza di una istanza per la volturazione dell’originaria intestazione del passo
carrabile all’atto del decesso dell’intestataria, qualora la P.A. non adotti per un
tempo apprezzabile (nel caso di specie, dieci anni) un provvedimento espresso e non
abbia richiesto la restituzione del cartello, provvedendo invece ad inviare
all’interessata i bollettini di pagamento Tosap, regolarmente pagati e riscossi, la
volturazione richiesta deve ritenersi avvenuta per facta concludentia. Ledono,
pertanto, il legittimo affidamento della ricorrente i successivi atti di revoca di
concessione di suolo pubblico e contestuale eliminazione del passo carrabile esistente,
adottati dalla P.A., con conseguente compromissione del buon andamento dell’azione
amministrativa.
Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1279 – Pres. Pasca – Est. Serlenga – S.V.
(avv.ti Gassa e Vernola) c. Comune di Bari (avv.ti Lonero Baldassarra e Valla)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per omessa
impugnazione dell’atto presupposto a quello gravato – Sussiste.
È inammissibile il ricorso diretto a censurare atti consequenziali per profili di
illegittimità, in realtà, ascrivibili ad un atto presupposto divenuto definitivo per
mancata impugnazione (nel caso di specie, il Collegio ha rigettato perché
inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di acquisizione delle particelle del
proprietario ricorrente, ove era stato realizzato un manufatto abusivo, per non essere
stato l’ordine di demolizione, al quale andavano ascritti i profili di illegittimità
denunziati, mai gravato).
Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1280 – Pres. Est. Pasca – L.G. (avv.
Lofoco) c. Azienda Usl Ba/2 (avv. Chiarito), Regione Puglia
280
Giurisdizione – In materia di Convenzioni con il S.S.N. – Cessazione del rapporto
per raggiunti limiti di età del soggetto convenzionato – Giurisdizione del G.A. –
Esclusione.
Esulano dalla giurisdizione del G.A. le controversie relative alla cessazione
dell’attività convenzionale (nel caso di specie, in regime di accreditamento
provvisorio) con il S.S.N. per raggiunti limiti d’età dello specialista medico; in tali
casi, trattandosi di un rapporto professionale in regime di convenzione, il
provvedimento di cessazione impugnato costituisce espressione di attività paritetica,
secondo le regole di diritto comune che disciplinano il rapporto.
Tar Puglia, Bari, sez. II, 31 agosto 2011, n. 1282 – Pres. Est. Pasca – S.R. (avv.ti
Malandrino e Santovito) c. Isvap (Avv. Stato)
Agente assicurativo – Giudizi e sanzioni disciplinari – Radiazione dall’Albo –
Proporzionalità – Compensazione tra crediti dell’agente e debiti della Compagnia
– Possibilità.
In tema di sanzioni disciplinari avverso gli agenti di assicurazione, deve considerarsi
sproporzionata la sanzione della radiazione dall’Albo Nazionale, irrogata, in luogo di
una sanzione meno grave, sull’infondato presupposto dell’incameramento indebito dei
premi da parte dell’agente, atteso che, una volta revocato a questi il mandato da parte
della Compagnia assicurativa, nulla osta alla possibilità di compensazione tra i
maggiori crediti dell’agente e i debiti della Compagnia recedente, secondo i principi
generali.
281
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 31 agosto 2011, n. 1284 – Pres. Est. Amovilli – S. s.r.l. (avv.
Profeta) c. Comune di Bari (avv. Farnelli).
Giurisdizione – In materia edilizia e urbanistica – Contributi – Azione di
rimborso – Qualificazione – Azione di ripetizione di indebito – Configurabilità –
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste.
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Contributi – Parcheggi obbligatori – Non assoggettabilità.
Edilizia e Urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Contributi – Restituzione di somme non dovute – Maggiorazione
per interessi – Debenza – Rivalutazione monetaria – Non debenza – Ratio –
Presunzione di buona fede dell'Amministrazione.
In tema di determinazione e liquidazione dei contributi di urbanizzazione sussiste la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la quale non riguarda solo i casi in
cui la domanda proposta dal concessionario è diretta a contestare la legittimità della
pretesa avanzata dal comune, ma anche quelli in cui la domanda è diretta ad ottenere
la ripetizione di quanto si assume indebitamente pagato.
Ai sensi delle l. n. 10/1977 e n. 122/1989, in sede di rilascio della concessione edilizia,
non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e agli oneri
di urbanizzazione i parcheggi c.d. obbligatori fissati dall'art. 41 sexies della l. n.
1150/1942. Infatti, la l. n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), recante disposizioni in
materia di parcheggi, dispone (art. 11 comma 1) che le opere e gli interventi da essa
previsti "costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.
f), della l. 28 gennaio 1977 n. 10", e dunque non sono soggetti a contributo
concessorio.
Sulle somme indebitamente riscosse dal Comune spettano gli interessi legali dalla
data della domanda (dovendosi presumere la buona fede dell'amministrazione
percipiente) ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di pagamento di indebito
oggettivo, il quale genera la sola obbligazione di restituzione con gli interessi a norma
dell'art. 2033 c.c..
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 31 agosto 2011, n. 1285 – Pres. Est. Amovilli – G.M.P et
altri (avv.ti Bagnoli, Rosselli) c. Comune di Locorotondo (avv. Pasqualone).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Carenza di
interesse – Provvedimento sanzionatorio – Istanza successiva – Riesame ed
assorbimento del provvedimento.
282
È improcedibile per difetto di interesse l’impugnazione del provvedimento
sanzionatorio con cui la P.A. ingiunge al privato la demolizione di un’opera edilizia
ritenuta abusiva, qualora il privato ingiunto, successivamente a tale provvedimento,
abbia presentato istanza di sanatoria per le suddette opere. Tale istanza,
infatti, comporta l’obbligo di riesame dell'abusività dell'opera mediante l'emanazione
di un nuovo provvedimento, di accoglimento o rigetto, che vale a superare il
provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 31 agosto 2011, n. 1286 – Pres. Est. Amovilli – F. s.p.a.
(avv. Paccione) c. Asl Foggia (avv. Corrente ), Regione Puglia (avv.ti Biallo, Di
Lecce).
Sanità Pubblica – Unità o Aziende Sanitarie Locali (U.S.L. o A.S.L.) –
Accreditamento Provvisorio – Tetti di spesa – Quantificazione – Fissazione tetto
invalicabile – Ricorso – Inammissibilità – Difetto d'interesse.
In materia di accreditamento provvisorio ex art 26 l. n. 833/1978, sussiste difetto di
interesse al ricorso allorquando parte ricorrente confonde le prestazioni “extra tetto”
(acquistate dall’Amministrazione sanitaria per sopperire ad esigenze contingenti e
specifiche mediante specifici contratti) con la determinazione del budget spettante per
le prestazioni di riabilitazione, che non può essere comprensivo delle prime, essendo
invece stabilito in sede di DIEF ai sensi dell’art. 25 l.r. Puglia n. 28/2000.
(Cfr. in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentenza 31 agosto 2011, n. 1287)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 31 agosto 2011, n. 1288 – Pres. Est. Amovilli – G.M.S. spa
(avv. Racanelli) c. Regione Puglia (avv. Mastroviti), A.S srl e E.D. srl (avv.
Abbatista).
Processo amministrativo – Intervento nel giudizio – Intervento adesivo –
Inammissibilità – Ragioni.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Oggetto – Determinazione del commissario
ad acta – Legittimità.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ragionevolezza del termine – Criteri di
valutazione.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ragionevolezza del termine – Legittimo
affidamento.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Procedimento – Fissazione di un termine
conclusivo da parte della P.A. – Natura – Irrilevanza giuridica.
283
Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche
private – Rette di degenza – Determinazione e modifica – Competenza ex art. 79
d.l. n. 112/08 – Deliberazione della Giunta regionale – Ammissibilità –
Presupposti e limiti.
Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche
private – Rette di degenza – Determinazione e modifica – Deliberazione della
Giunta regionale – Natura – Rapporto con le norme in materia di finanza
pubblica e copertura di spesa.
L’intervento adesivo da parte di soggetti controinteressati non trova ingresso nel
procedimento amministrativo e, pertanto, deve dichiararsi inammissibile, allorquando
le ragioni da questi prospettate denotino la piena titolarità di legittimazione, nonché
un interesse diretto ed attuale all’ottenimento di una pronuncia di annullamento del
provvedimento impugnato, da tutelarsi esclusivamente mediante autonomo ricorso nei
modi e termini di legge.
È legittima l’attività di annullamento in autotutela deliberata dalla P.A., avente ad
oggetto la determinazione adottata dal Commissario ad acta, nominato dal Tribunale
in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, posto che, la configurabilità in
astratto del suddetto potere discende dall’imputabilità dell’attività commissariale non
all’organo giudiziale, ma alla Amministrazione stessa, stante la natura di Organo
straordinario della P.A., a quello pacificamente riconosciuta.
La ragionevolezza del termine entro cui può essere annullato d'ufficio un
provvedimento amministrativo, per il suo contenuto indeterminato ed elastico, deve
essere valutata in concreto, tenendo in debito conto il grado di complessità degli
interessi coinvolti nella vicenda.
Allorquando la scansione temporale dimostri che l’intervento in autotutela sia stato
disposto dall’amministrazione in tempi ragionevoli, non è possibile configurare, in
capo al ricorrente, alcun legittimo affidamento circa l’avvenuto consolidamento della
propria situazione giuridica soggettiva.
La fissazione da parte della Amministrazione, in sede di comunicazione dell’avvio del
procedimento di autotutela, di un termine finale per la conclusione dello stesso, non
presenta alcuna rilevanza giuridica, trattandosi di termine evidentemente privo di
perentorietà e di qualsivoglia capacità invalidante.
Sebbene ai sensi dell’art. 79 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, spetti al Ministero della
Sanità il compito di adottare con proprie disposizioni regolamentari i nuovi criteri di
computo delle rette di degenza relative alle cliniche private, una deliberazione in
materia da parte della Giunta regionale è consentita, nei limiti in cui non si sostanzi
in un nuovo atto di aggiornamento delle suddette tariffe, allorquando sia volta a
rimuovere in autotutela un provvedimento precedentemente adottato, collegandosi ad
284
esso senza soluzione di continuità, nel rispetto dei medesimi criteri, al fine di
emendarne gli errori.
Non comporta violazione del principio della copertura della spesa e delle norme in
materia di finanza pubblica, la deliberazione adottata dalla Giunta regionale per la
rideterminazione, a seguito di provvedimento in autotutela, delle rette di degenza,
posto che, trattandosi di atto di natura generale-regolamentare, lo stesso non
provvede alla concreta erogazione degli importi ivi stabiliti, rinviando per
l’attuazione a successivi atti gestionali, in cui saranno indicati, se necessario, i
relativi impegni di spesa.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentenza 31 agosto 2011, n. 1289 – Pres. Est. Amovilli –
A.S. s.r.l. e E.D. s.r.l. (avv. Abbatista) c. Regione Puglia (avv. Mastroviti).
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Provvedimento – Avente ad oggetto le
determinazioni del commissario ad acta – Natura.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Oggetto - Determinazioni del commissario
ad acta – Legittimità – Ratio – Effetti – Reclamo giudiziale in sede di
ottemperanza – Inammissibilità.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Ragionevolezza del termine – Criteri di
valutazione.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Procedimento – In materia di adeguamenti
tariffari ex art. 26 l. n. 833/1978 – Comunicazione di avvio ex art. 7 l. n. 241/90 –
Obbligatorietà – Esclusione – Ratio – Principio del contrarius actus.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Provvedimento – Avente ad oggetto le
determinazioni del commissario ad acta – Caratteri del provvedimento –
Retroattività – Sussiste – Ratio.
Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari – Cliniche
private – Rette di degenza – Determinazione e modifica – Competenza ex art. 79
d.l. n. 112/08 – Deliberazione della Giunta regionale – Ammissibilità –
Presupposti e limiti.
Il provvedimento di annullamento in autotutela deliberato dalla Regione concernente
la determinazione da parte del Commissario ad acta, nominato dal Tar in sostituzione
dell’Amministrazione rimasta inerte, dell’aggiornamento delle rette di degenza per
prestazioni di riabilitazione ex l. 23 dicembre 1978 n. 833 si appalesa quale atto di
natura composita, di annullamento e contestuale riforma, giacché, oltre ad avere
contenuto propriamente caducatorio, ridetermina a sua volta le rette, riesercitando il
potere.
285
La natura del Commissario ad acta quale organo straordinario dell’Amministrazione
rimasta inerte è idonea a configurare in astratto il potere di autotutela con funzione di
riesame, da parte della medesima Amministrazione, dei provvedimenti commissariali
ritenuti viziati; ne consegue l’inammissibilità del reclamo, proposto dinanzi al Tar in
sede di ottemperanza, volto alla declaratoria di nullità dell’operato del Commissario,
non essendo l’attività di quest’ultimo imputabile all’organo giudiziale.
La ragionevolezza del termine di cui all'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990 entro cui può
essere annullato d'ufficio un provvedimento amministrativo, per il suo contenuto
indeterminato ed elastico, deve essere valutata in concreto, tenendo in debito conto il
grado di complessità degli interessi coinvolti nella vicenda.
L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto
dall'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, non è applicabile al procedimento volto
all'adozione di provvedimenti di adeguamento tariffario, nella fattispecie di degenza
per prestazioni di riabilitazione ex art 26 l. n. 833/1978, in quanto atto avente natura
generale, al quale, per espressa disposizione contenuta nell'art. 13, l. n. 241 del 1990,
non si applicano le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento
amministrativo, contenute nel capo III. Tale disciplina non muta in ipotesi di
intervento in autotutela con funzione di riesame, in base al generale principio del
contrarius actus, secondo cui l’attività di secondo grado deve essere esercitata con le
medesime forme e modalità che hanno caratterizzato il potere di amministrazione
attiva.
È dotato di efficacia retroattiva il provvedimento tramite il quale l’Amministrazione
regionale annulli la rideterminazione tariffaria delle rette di degenza relative alle
cliniche private, operata dal Commissario ad acta nominato dal Tribunale, e ne
riformi l’operazione di calcolo; detto carattere si giustifica non soltanto in base alla
naturale retroattività propria dei provvedimenti di annullamento di secondo grado,
ma anche in base alla considerazione che la rideterminazione effettuata si rivolge a
disciplinare, seppur tardivamente, i medesimi rapporti regolati dal provvedimento
commissariale caducato per effetto dell’autotutela, in quanto finalizzata alla
ricostituzione delle medesime situazioni giuridiche, emendate dai vizi riscontrati.
Fermo che l’art. 79 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, attribuisce al Ministero della
Sanità il compito di adottare, con proprie disposizioni regolamentari, i criteri di
computo delle rette di degenza relative alle cliniche private, deve ritenersi legittimo il
provvedimento della Giunta regionale di aggiornamento delle tariffe diretto a
rimuovere in autotutela un provvedimento precedentemente adottato, in ipotesi anche
dal Commissario ad acta, al fine di emendarne gli errori e rettificarne l’applicazione
dei criteri ministeriali stessi.
286
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME SETTEMBRE 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 settembre 2011, n. 1294 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –
L.F.A. (avv. Amenduni ) c. I.S.V.A.P. (Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).
Processo amministrativo – Competenza – Per materia – Regime transitorio –
Legge n. 1034/1971 – Codice del Processo Amministrativo.
Sanzioni amministrative – In
materia assicurativa – ISVAP – Tutela
giurisdizionale – Conciliazione - Incidenza.
I ricorsi giurisdizionali proposti nella vigenza della legge n. 1034/1971 rimangono
assoggettati alla relativa disciplina anche per quanto riguarda il regime della
competenza (previsto dall’art. 31, primo comma).
In tema di responsabilità disciplinare degli agenti assicurativi ,la conciliazione,
intervenuta tra le parti dinanzi al giudice ordinario, data la sua natura negoziale, non
può influire sulla verifica di legittimità dell’atto sanzionatorio successivamente
irrogato dall’I.S.V.A.P. in quanto questo è volto a tutelare interessi generali e,
segnatamente, quelli dell’equilibrato sviluppo del mercato e della sicurezza degli
utenti e degli operatori economici nel delicato settore delle assicurazioni.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 settembre 2011, n. 1295 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –
I.N.C. (avv. Nanula e Tempesta ) c. Comune di Torremaggiore (avv. Follieri).
Contratti Pubblici – Procedura di affidamento – Offerta – Criteri di valutazione –
Lex specialis – Integrazione - Inammissibilità.
E’ illegittima, in applicazione dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione e trasparenza e alla luce del nuovo art. 83 del d.lgs. n. 163/2006,
modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 11 settembre
2008 n. 152, la fissazione da parte della commissione, in sede di valutazione delle
offerte, di veri e propri sub-criteri, con attribuzione agli stessi di un analitico
punteggio (e non già di meri criteri motivazionali di tipo esplicativo) in quanto ciò
costituisce una integrazione della lex specialis capace di determinare a posteriori una
diversa ponderazione degli elementi dell'offerta che, se conosciuta al momento della
preparazione delle offerte, ne avrebbe potuto influenzare la preparazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1332 - Pres. Allegretta – Est. Picone –
C. (avv. A. Mescia e G. Mescia ) c. Regione Puglia (avv. Lancieri).
287
Ambiente – Valutazione di impatto ambientale – Procedura di assoggettabilità –
Preavviso di rigetto – art. 10 bis l. n.241/1990 – Applicabilità.
Pur avendo l’atto conclusivo del sub-procedimento di screening natura lato sensu
provvedimentale, non sussiste comunque in capo all’Amministrazione l’obbligo di
dare all’istante, in caso di esito negativo della verifica di assoggettabilità alla v.i.a. ,
comunicazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 , non comportando questo un
vero e proprio rigetto dell’iniziativa progettuale, ma solo la necessità di un rinvio
della stessa alla procedura ordinaria, ove potrà essere effettuata una più ampia
istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni sottese.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1333 - Pres. Allegretta – Est. Picone –
C. (avv. Colapinto) c. Comune di Bari (avv.ti Capruzzi e Cioffi).
Risarcimento del danno – Rito accelerato - Termine di proposizione –
Dimidiazione – Non si applica.
Risarcimento del danno – Prescrizione – Dies a quo.
Non si applica all’azione risarcitoria proposta in via autonoma la dimidiazione dei
termini processuali prevista dall’art. 119, secondo comma, C.P.A. per le impugnative
riguardanti le procedure di affidamento dei servizi pubblici, sussistendo solo rispetto
a queste le esigenze di contenimento dei tempi dell’azione giudiziaria.
Il definitivo superamento della c.d.”pregiudizialità amministrativa” ha comportato
come conseguenza la generale applicazione del principio, già affermato anteriormente
all’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, per cui il dies a
quo della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno coincide con
la data del provvedimento lesivo, e non più con quella del passaggio in giudicato della
sentenza che lo ha annullato.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1336 - Pres. Allegretta – Est. Picone –
A. (avv. Colapinto) c. Comune di Bari (avv.ti Capruzzi e Cioffi).
Ricorsi amministrativi – Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica –
Trasposizione in sede giurisdizionale – In materia di procedure di affidamento
dei pubblici servizi - Inammissibilità.
L’art. 8, primo comma, lett. b), del d.lgs. n. 53 del 2010 (oggi trasfuso nell’art.120
comma I del Codice del Processo Amministrativo) secondo cui gli atti delle procedure
di affidamento dei pubblici servizi “sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente” deve essere interpretato nel senso di
escludere, in tale materia, la proponibilità di ricorsi amministrativi, ivi compreso
288
quello straordinario al Presidente della Repubblica, anche se successivamente
trasposto in sede giurisdizionale.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1337 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
G.O.F. (avv. Faconda) c. Comune di Molfetta (avv.ti Colella e Mongelli).
Ambiente - Impianti eolici - Dichiarazione di incostituzionalità di una norma Operatività.
Ambiente – Impianti eolici – Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità di
una norma – Poteri del giudice.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e
retroattiva, perciò si applica non solo al giudizio nel corso del quale è stata sollevata
la questione ma d’ufficio a tutti i giudizi non ancora definiti con sentenza passata in
giudicato.
Il giudice amministrativo può trarre d’ufficio, senza che all’uopo sia necessaria
autonomo impulso di parte, tutte le conseguenze derivanti dalla declaratoria di
incostituzionalità di una norma, anche se pronunciata in differente giudizio. Sussiste,
infatti, uno strettissimo rapporto tra le posizioni soggettive fatte valere in giudizio e le
norme di legge di volta in volta dichiarate incostituzionali. [Si veda , in senso
conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2]
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1338 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
C.C.P.L. (avv.ti Matassa e Docimo) c. F.S.E. e S.A. S.r.l. (avv.ti Ancora e Schiano).
Contratti pubblici – volgimento della procedura – Offerta - Giudizio
sull'anomalia – Natura – Discrezionalità tecnica - Oggetto – Motivazione.
Secondo un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza in tema di
anomalia dell’offerta negli appalti pubblici, caratterizzati dalla complessità della
disciplina specialistica di riferimento e dall’opinabilità dell’esito delle valutazioni, il
giudizio della stazione appaltante costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, e,
in quanto tale, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, salvo non
emergano specifiche e dirette contestazioni in merito alla legittimità dei criteri di
valutazione o in merito alla loro palese violazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 settembre 2011, n. 1340 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
G. I. E. R. 7 S.r.l. (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Provincia di Foggia (n. c.).
Ambiente - Valutazione impatto ambientale (VIA) – Silenzio-rifiuto –
Ammissibilità – artt. 31, 43 e 44 d. lgs. n. 152/2006.
289
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori
sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della
materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.[Si veda , in senso
conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 244]
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 settembre 2011, n. 1367 – Pres. Adamo – Est. Picone –
D.W. s.r.l. e M. s.r.l. (avv. ti A. Mescia e G. Mescia ) c. Regione Puglia (avv.
Dentamaro)
Ambiente – Autorizzazione unica - Esecuzione delle decisioni giurisdizionali Adempimento della PA al giudicato del GA – Silenzio assenso
Silenzio assenso - Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale – Procedura –
Unione Europea – Violazione delle norme comunitarie
Unione Europea – Rinvio pregiudiziale – Ambito di applicazione – Teoria
dell’atto chiaro
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale – Procedura – Finalità – Preavviso
di diniego
Ambiente - Valutazione di impatto ambientale – Annullabilità del provvedimento
– Corte Costituzionale - Giudizio di costituzionalità delle leggi
La sentenza di accoglimento, pronunciata su ricorso avverso l’inerzia
dell’Amministrazione, contenente ordine di dar corso alla procedura di rilascio
dell’autorizzazione unica ambientale, trova corretta esecuzione ove l’Amministrazione
annulli in autotutela il silenzio-assenso e ottemperi all’obbligo di provvedere, in senso
favorevole o sfavorevole al ricorrente.
La procedura di valutazione d’impatto ambientale, in rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6
della Direttiva 85/337 CE, deve concludersi con un provvedimento esplicito che
chiarisca le ragioni di compatibilità o incompatibilità ambientale del progetto, di
conseguenza la formazione del silenzio assenso dell’amministrazione non è
ammissibile.
Quando una norma comunitaria che s’intende applicare risulta chiara e
comprensibile, tale da non lasciar spazio ad alcun ragionevole dubbio, non sussiste la
necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Nell’ambito della procedura di valutazione d’impatto ambientale, pur riconoscendosi
la natura provvedimentale dell’atto conclusivo, non sussiste l’obbligo di preavviso di
rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990, dal momento che tale provvedimento
290
comporta solo la necessità di un rinvio della procedura, e non configura un rigetto
dell’iniziativa progettuale.
In tema di valutazione d’impatto ambientale, deve essere annullato il provvedimento
conclusivo della procedura di screening ambientale che abbia come presupposto
esclusivo l’applicazione di una norma dichiarata incostituzionale.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 19 settembre 2011, n. 1369 – Pres. Adamo – Est. Picone – I.
s.p.a. (avv. Cassar) c. Regione Puglia (avv. Liberti).
Ambiente - Autorizzazione unica ambientale – Competenze dei comuni
Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale – Finalità
Ambiente – Valutazione d’impatto ambientale - Giudizio di compatibilità
ambientale – Annullabilità del provvedimento – Eccesso di potere
In materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la
stipulazione di una convenzione onerosa tra un’impresa e il Comune non ha alcuna
efficacia vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione
dell’impianto sul proprio territorio, posto che non sussiste alcuna potestà in capo al
Comune di selezionare l’impresa titolata alla realizzazione degli impianti
Nel procedimento volto alla verifica della valutazione d’impatto ambientale,
l’Amministrazione gode di un’amplissima discrezionalità che si esprime non solo
tramite un giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di
oggettivi criteri di misurazione, ma anche attraverso l’apprezzamento degli interessi
pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione
dell’opera, apprezzamento sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi
sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione.
In tema di valutazione d’impatto ambientale, sussiste uso sviato del potere da parte
dell’amministrazione che ha illegittimamente giudicato incompatibile, dal punto di
vista ambientale, la realizzazione di un progetto, sulla base di circostanze che
avrebbero dovuto trovare attenzione in una fase procedimentale successiva e distinta,
ossia nella conferenza di servizi preordinata al rilascio dell’autorizzazione unica.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 settembre 2011, n. 1370- Pres. Adamo – Est. Picone – I. T.
s.r.l.- I.T.S. s.r.l. (avv. De Gasperi) c. I.R.C.C.S. I. T. (avv. Caricato)
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari - Disciplinare di gara- Offerta: violazione di un onere formalePar condicio- Esclusione dalla gara.
291
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari – Offerta: formalità e presentazione - Partecipazione alla gara.
E' legittima e doverosa l'esclusione dell'impresa che abbia redatto l'offerta in modo
difforme dal disciplinare di gara che, prescrivendo l'indicazione al ribasso
percentuale in cifre e in lettere, sancisca espressamente l'esclusione in caso di
violazione di tale onere formale, non essendo consentito alla commissione di gara di
ammettere l'offerta difforme attraverso un'illegittima disapplicazione della lex
specialis della procedura, con violazione della par condicio dei concorrenti.
In tema di appalto, la circostanza che un concorrente, in sede di presentazione
dell'offerta, abbia indicato soltanto in cifre e non anche in lettere la percentuale di
ribasso, non può costituire motivo di esclusione dalla gara, laddove l'offerta
economica contenga comunque la doppia indicazione, in cifre e in lettere, di tutti i
singoli prezzi unitari, sì che non possa ingenerarsi alcuna incertezza sulla consistenza
dell'offerta stessa.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 settembre 2011, n. 1373- Pres. Allegretta – Est. Adamo –
S.M.C s.r.l. (avv. Lorusso) c. Comune Ruvo di Puglia (avv. De Marzo)
Contratti pubblici- Procedura di affidamento– Giurisdizione - Giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
Contratti pubblici- Procedura di affidamento - Garanzia dell'offerta- Cauzione
provvisoria: natura e funzione.
La procedura di affidamento di lavori pubblici, non ancora sfociata nel contratto, è
sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In tema di appalto, la cauzione provvisoria rappresenta garanzia di serietà e
affidabilità dell'offerta che serve a dare alla stazione appaltante un ragionevole
affidamento sul fatto che tutta l'attività amministrativa di scelta del contraente non sia
spesa inutilmente e conduca alla stipulazione del contratto d'appalto.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22/09/2011, n. 1374 – Pres. Allegretta – Est. Picone – L. s.p.a.
e L. s.r.l. (avv. Valla) c. Istituto di Ricovero e Cura Giovanni Paolo II - Istituto
Oncologico di Bari (avv. Notarnicola).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Legittimazione ad agire –
Concorrente escluso – Limiti.
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari – Criteri di selezione delle offerte – Tabelle FISE – Derogabilità.
292
L’impresa legittimamente esclusa da una gara non ha titolo a contestare gli esiti e la
regolarità delle successive fasi procedimentali.
Le tabelle ministeriali FISE contengono, per alcune voci, dati non inderogabili, pur
tuttavia è pacifico che ad esse sia assegnata la funzione di parametro legale (ai sensi
dell’art. 86 del d. lgs. n. 163 del 2006). Ciò comporta che lo scostamento dalle voci di
costo ivi indicate può esser accettato solo quando risulti puntualmente giustificato e
corroborato da significativi ed univoci dati probatori (si veda, in senso conforme: Tar
Puglia, Bari, Sez. I, 7 giugno 2010 n. 2257).
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 settembre 2011, n. 1375 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
A. s. r. l., M. s. r. l., C. s. r. l. (avv. Volpe) c. Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e Ministero della Giustizia, (avv. distrettuale dello Stato di Bari),
Commissione di Manutenzione presso Corte di Appello di Bari, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Puglia e la
Basilicata (n. c.).
Comportamento della PA – Comportamento contrattuale e precontrattuale –
Principio dispositivo.
Processo amministrativo – Istruttoria – Limiti alla valutazione equitativa del
danno.
Il criterio del 10% del prezzo base d’asta, ai sensi dell'articolo 345 l. n. 2248 del
1865, All. F, poi ripreso dall'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.
163, seppure in grado di fondare una presunzione su quello che normalmente è l'utile
ritraibile dall'esecuzione di un appalto, non può essere oggetto di un'applicazione
automatica e indifferenziata, non derogando la disposizione che ne facoltizza l’uso il
principio dispositivo in materia di riparto degli oneri probatori sancito dall’art. 2697
c.c., poi confermato nella specifica materia dei contratti pubblici dall’art. 124 del d.
lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo).
Il ricorso alla valutazione equitativa del danno (in base al combinato disposto degli
articoli 1226 e 2056 del codice civile) è confinato all'ipotesi d’impossibilità o di grave
difficoltà di assolvere all'onere probatorio,venendo a costituire un apprezzamento il
quale serve a colmare le lacune probatorie nella determinazione del preciso
ammontare del danno del quale almeno sia stata provata la sua sussistenza (si veda,
in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011 n. 21).
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 22 settembre 2011, n. 1376 – Pres. Allegretta – Est. Picone –
E. s. r. l. (avv. Paccione) c. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
Basilicata (avv. Romano).
293
Principi dell’azione amministrativa – Principi derivanti dall’ordinamento
comunitario – Principio di legittimo affidamento – Interpretazione di clausole del
bando di gara equivoche.
Discrezionalità – Sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica –
Valutazione delle offerte nelle gare d’appalto.
Nelle ipotesi di equivocità delle prescrizioni del bando di gara, la tutela del legittimo
affidamento impone che si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la
posizione dei concorrenti in buona fede, dispensandoli dal dover ricostruire,
attraverso indagini integrative, ulteriori ed inespressi significati della volontà della
stazione appaltante, che vanifichino il principio di massima partecipazione e
l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta.
Il giudizio comparativo operato nelle gare d’appalto, caratterizzate dalla complessità
delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della
valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono
in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la
loro manifesta violazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 28 settembre 2011, n. 1397 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile
– A.T.I. P.L. s.a.s. - B.T.C. s.r.l. (avv. Petrarota) c. Comune di Trani (avv. Capurso).
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Offerta – Contenuto - Oneri di
sicurezza – Ribasso - Ammissibilità - Esclusione.
Annullabilità del provvedimento – Omessa comunicazione dell’avvio del
procedimento – art. 21 octies comma II l. n. 24/1990 – Esclusione dalla gara Attività vincolata – Principio raggiungimento dello scopo – Applicabilità.
In applicazione di un principio generale dell’ordinamento giuridico, gli oneri di
sicurezza non sono soggetti a ribasso percentuale e dovendo essere corrisposti in
misura invariabile non costituiscono un elemento economico da ricomprendere
nell’offerta. E’ pertanto doverosa, oltre che legittima, l’esclusione dalla gara di un
concorrente che abbia inserito tali oneri nella somma sulla quale operare il ribasso.
L’art. 21 octies, comma II della legge n. 241/1990, espressione del principio del
raggiungimento dello scopo, è applicabile all’ipotesi di omessa comunicazione ex art.
7, l. n.241/1990 di avvio del procedimento di esclusione dalla gara, purchè risulti
evidente, a fronte della violazione specifica e non ambigua della clausola del bando di
gara, che la stazione appaltante sarebbe giunta alla stessa conclusione, avendo il
potere esercitato natura vincolata.
294
IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 settembre 2011, n. 1323 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio
– D.P.S. et altri (avv. Vitone) c. Comune di Bari (avv. Farnelli)
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Per
sopravvenuta carenza di interesse - Mancata impugnazione del provvedimento
Il ricorso giurisdizionale con cui si fa valere l’illegittimità del diniego di rilascio di
una concessione edilizia diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
nel caso in cui la pubblica amministrazione reiteri tale diniego, fondandolo su motivi
nuovi ed ulteriori rispetto al precedente e il ricorrente ometta di impugnare il
successivo provvedimento.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 settembre 2011, n. 1325 – Pres. Guadagno - Est. Ravasio –
A.R. (Avv.ti Calvani, Gentile) c. Comune di Bisceglie
Comune – Organi di Governo – Competenze del sindaco – Sicurezza Urbana –
Ordinanze extra ordinem – art 54 Tuel – Presupposti
Comune - Sicurezza Urbana – Incolumità pubblica – Definizione
Al sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, è riconosciuta la possibilità di derogare
all’ordinamento giuridico vigente a mezzo delle c.d. ordinanze contingibili ed urgenti,
di cui all’art. 54 Tuel, solo a fronte della necessità di prevenire ed eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana. Pertanto tali
ordinanze sono consentite solo laddove abbiano ad oggetto misure caratterizzate da
provvisorietà, in quanto non destinate a dare un regolamento stabile, ciò sul
presupposto che le suddette, proprio perché extra ordinem, non possono essere
emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ma solo in presenza di
urgente necessità di provvedere in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale e
imprevedibile.
Con l’espressione “incolumità pubblica” si indicano le situazioni in cui vi è una
compromissione della normale e pacifica convivenza idonea a degenerare in veri e
propri disordini ovvero tale da indurre la popolazione ad abbandonare il centro
urbano, per mancanza di servizi o di sicurezza sociale.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 settembre 2011, n. 1327 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio
– R.T., L.L. e M.A.P. (avv.ti Nicassio e Ronzini) c. Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia (avv. Mastropieri) e I.C., R.M.D.B., R.T.,
M.R.C., C. S., N.S., C.P., M.R.M. e R.M.D.B. (avv. Fatigato).
295
Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego - Controversia relativa ad atti
amministrativi di macro-organizzazione - Giurisdizione del G.A. – Sussiste.
Lavoro alle dipendenza della P.A. – Dotazioni organiche – Determinazione Discrezionalità – Limiti – Posizioni soggettive già acquisite – Sussiste –
Aspettative di carriera – Non sussiste.
In materia di pubblico impiego, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in
ordine alla domanda di annullamento di atti di “macro-organizzazione”: a mezzo di
essi, infatti, la Pubblica Amministrazione non incide sui singoli rapporti individuali di
lavoro, ma adotta un nuovo assetto organizzativo, disponendo una rideterminazione
della sua dotazione organica.
La determinazione delle dotazioni organiche è espressione della discrezionalità
attribuita alla Pubblica Amministrazione nell’esercizio del potere di autoorganizzazione, potere il quale, se incontra dei limiti nelle posizioni soggettive già
acquisite, non può invece essere condizionato da mere speranze o aspettative di fatto
dei propri dipendenti in ordine alla progressione di carriera. Ne consegue che esso è
sindacabile in sede giurisdizionale solo nei limiti del tradizionale sindacato di
legittimità.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 settembre 2011, n. 1328 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– C. D.D.R., RA., C.C. e R.C.(avv. Lobascio) c. Comune di Ruvo di Puglia ( avv.
Milella) e F.P.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Piante organiche – Progressione verticale Procedura di selezione – Domanda di partecipazione – Presentazione – Modalità
– A mezzo del servizio postale.
Nell’ambito di una procedura di selezione interna finalizzata alla progressione
verticale, la presentazione a mani di una domanda di partecipazione presenta le stesse
garanzie della presentazione a mezzo del servizio postale, a meno che tale ultima
modalità non sia prescritta dall’avviso di selezione - lex specialis della procedura
selettiva - a pena di esclusione: solo in tal caso, infatti, si avrebbe la compressione in
radice di qualsiasi discrezionalità dell’Amministrazione procedente.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 14 settembre 2011, n. 1329 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– V.C. (avv. Follieri) c. Comune di Foggia ( avv. De Vitto)
Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Richiamo a pluralità di
296
prescrizioni – Assenza di specificazione – Illogicità della motivazione – Sussiste –
Emendabilità per integrazione – Esclusione
Sussiste il vizio di carenza ed illogicità della motivazione nel caso in cui la norma
richiamata dal provvedimento amministrativo contenga una pluralità di disposizioni e
non sia dato cogliere con immediatezza quale delle molteplici prescrizioni sia stata
violata nel caso concreto; tale vizio non è emendabile dalla P.A. con successive
specificazioni di elementi di fatto e di diritto, configurandosi all’uopo
un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1346 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– D.C. (avv. Paccione) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato).
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Alloggi di servizio - Condizioni di uso e
concessione (art. 6 c.1 e art. 7 c. 1, L.497/78)
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Alloggi di servizio – Applicabilità a personale
non dipendente del Ministero della Difesa (artt. 6 e 7, L. 497/78) - Esclusione
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Alloggi di servizio gratuito – Attribuzione –
Condizioni
Dal combinato disposto dell’art. 6, punto 1, e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 497/78,
risulta che l’alloggio di servizio può essere concesso dalla Pubblica Amministrazione,
gratuitamente, a coloro cui sia affidata in modo continuativo la custodia dell’edificio
o dell’impianto in cui ha sede l’alloggio stesso, nonché ai consegnatari di depositi e
magazzini isolati; a titolo oneroso, a prescindere dalla qualifica di consegnatario.
Gli articoli 6 e 7 della L. n. 497/78, facendo riferimento agli alloggi di servizio di cui
all’art. 1 della medesima legge, e cioè agli alloggi che il Ministero della Difesa
realizza o acquista al fine di metterli a disposizione dei propri dipendenti, non sono
direttamente applicabili al personale dipendente da altri Ministeri
La qualità di consegnatario non é di per sé sufficiente ai fini della attribuzione
dell’alloggio di servizio gratuito, occorrendo a tal fine che il consegnatario alleghi e
dimostri di avere in gestione, in via continuativa, un deposito o un magazzino
“isolato”.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1347 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio
– C.C. srl (avv. Didonna) c. Regione Puglia et altri (avv. Patroni Griffi)
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – In materia di costruzione di
residenze sanitarie – Ricorso avverso il parere di compatibilità regionale (L.r. n.
4/2010) – Interesse ad agire – Sussistenza – Ratio
297
Sanità pubblica - Ospedali, ambulatori, case di cura in genere - Residenze
sanitarie assistenziali - Casa di cura e soggiorno
- Qualificazione Determinazione della finalità - Necessità
È ammissibile il ricorso con cui si fa valere l’illegittimità del parere di compatibilità
regionale per la costruzione di una residenza sanitaria assistita, nonostante sia stato
presentato prima dell’entrata in vigore della l.r. n. 4/10. Infatti, la previsione del
termine biennale di efficacia dei pareri di compatibilità, previsto dal comma 2/bis
dell’art. 7 l.r. n. 8/04, così come modificato dalla l.r. n. 4/10, valevole dall’entrata in
vigore della stessa, non determina l’intangibilità, fino al 2012, dei pareri rilasciati
precedentemente alla sua entrata in vigore. Sicché sussiste l’interesse ad agire del
ricorrente al fine di ottenere l’annullamento del parere illegittimo.
Ai fini della qualificazione di una struttura assistenziale come R.S.A, è necessaria per
il rilascio del parere di compatibilità regionale, la determinazione del tipo di finalità
cui è preordinata una struttura assistenziale denominata “Casa di cura e soggiorno per
anziani” è una mera quaestio facti. Infatti, tale denominazione se, da una parte, non
rientra in alcune delle definizioni dell’art. 43 della l n. 19/2006 - che qualifica le
strutture per anziani a seconda della finalità cui sono preordinate - ; dall’altro, nulla
dice in ordine alla tipologia degli anziani ai quali essa si rivolge e, in particolare, non
consente di inferire la sua destinazione ad anziani affetti da patologie cronicodegenerative e non autosufficienti, requisiti indispensabili per la classificazione della
struttura come RSA.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1348 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio
– G.G. (avv.ti Di Benedetto e Dicuonzo) c. Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti di Foggia (avv.ti Pappalepore e Mastopieri) et altri
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Procedure concorsuali –
Rapporto tra gli atti della procedura - Atto di esclusione del candidato – Atto di
approvazione della graduatoria finale – Definizione - Invalidità viziante - Sussiste
Il rapporto che corre tra l’atto di esclusione da una procedura concorsuale e la
approvazione della graduatoria finale non si pone in termini di invalidità caducante,
ma di invalidità viziante, con la conseguenza che, in caso di controversia, oltre alla
impugnazione dell’atto di esclusione dal concorso va impugnato anche il successivo
provvedimento conclusivo dello stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1349 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio
– V.L. (avv.ti Macchione e Piemontese) c. Conservatorio Statale di Musica "Umberto
298
Giordano" di Foggia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (Avv.
Stato) e D. M. (avv. Marzocco).
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – Omessa
valutazione dei titoli – Revisione della graduatoria finale – Interesse.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – In materia
di insegnamento di una disciplina musicale - Bando - Condizioni di
partecipazione - Richiamo ad atti amministrativi - Circolare Ministeriale n. 2661
dell’11 aprile 2007 – Mancato richiamo – Effetti – Traduzione e dichiarazioni in
lingua italiana di titoli di studio esteri – Non necessità
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – In materia
di insegnamento di una disciplina musicale – Bando – Valutazione titoli Richiamo alla Circolare Ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 - Titolo
equipollente conseguito all’estero – Riconoscimento
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Concorso pubblico – In materia
di insegnamento di una disciplina musicale – Bando – Valutazione dei titoli Richiamo alla Circolare Ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 - Dicitura “ogni
altro diploma” – Interpretazione.
Processo Amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Azione di danno –
Ripartizione dell’onere probatorio
Persiste l’interesse del candidato, secondo classificato all’esito di una procedura
selettiva indetta da un Conservatorio Statale relativamente all’insegnamento di una
disciplina musicale, all’annullamento degli atti della procedura medesima, al fine di
ottenere la revisione e la attualizzazione della graduatoria che non abbia tenuto conto
del maggiore e rilevante punteggio cui il candidato avrebbe avuto diritto se solo fosse
stato valutato un titolo di studio conseguito all’estero (con conseguente espletamento,
in assenza di un titolo legittimo, del servizio messo a concorso da altro concorsista
classificatosi al primo posto).
Qualora un bando di concorso, costituente lex specialis di una procedura selettiva,
relativo all’insegnamento di una disciplina musicale, non richiami in alcun punto la
circolare ministeriale n. 2661 dell’11 aprile 2007, che é l’unica a stabilire
specificamente che i titoli di studio esteri per essere valutati debbono essere corredati
della traduzione in lingua italiana e della relativa dichiarazione di valore rilasciata
dalle Autorità diplomatiche, né prescriva particolari adempimenti relativamente ai
titoli conseguiti all’estero, il candidato, nella certificazione delle attestazioni dei titoli
conseguiti all’estero, non è tenuto a sapere di dover provvedere a tali adempimenti.
Nell’ambito di una procedura selettiva relativa all’insegnamento di una disciplina
musicale indetta da un Conservatorio Statale, ove il bando richiami, al fine della
valutazione dei titoli, la circolare ministeriale n. 1672 del 7 ottobre 2002 - a mente
della quale viene attribuito un punteggio pari a 1.5 “per ogni altro diploma di
Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statali o
Legalmente Riconosciute o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche” - ,
l’attribuzione al candidato di un punteggio supplementare per un diploma conseguito
all’estero non comporta una doppia valutazione ove un titolo equipollente sia stato già
299
conseguito in Italia; l’esperienza maturata all’estero non può che contribuire a
rendere più ricco e variegato il bagaglio culturale del candidato, in ragione del
diverso contesto culturale e sociale in cui tale esperienza matura: ogni esperienza di
apprendimento é, in campo musicale, unica, e come tale suscettibile di arricchire lo
studente.
Nell’ambito di una procedura selettiva relativa all’insegnamento di una disciplina
musicale indetta da un Conservatorio Statale, il dato letterale della circolare n.1672
del 7 ottobre 2002 assegna il punteggio supplementare di punti 1,5 ad “ogni altro
diploma” conseguito dal candidato, senza limitare tale valutazione ai soli diplomi di
livello o di natura diversi da quello che dà titolo a partecipare al concorso. Tale
punteggio può quindi essere attribuito anche per i diplomi di primo livello - e non solo
a quelli specialistici - ed anche a quelli conseguiti all’estero, e ciò per la ragione che
il punteggio di che trattasi all’evidenza premia qualsiasi tipo di studi musicali che il
candidato sia riuscito a portare a termine in più oltre a quello minimo necessario per
partecipare alla procedura di selezione.
Il candidato danneggiato da una procedura concorsuale irregolare non può ottenere
la condanna della Pubblica Amministrazione al risarcimento dei danni, qualora non
assolva all’onere probatorio sullo stesso incombente: nelle azioni di carattere
civilistico la parte deve assolvere rigorosamente a tale onere probatorio e, pertanto,
l’ordine di acquisizione può essere legittimamente disposto dal giudice solo ove la
parte dimostri di essersi attivata e di non aver potuto acquisire la disponibilità dei
documenti necessari a provare il suo diritto.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1350 – Pres. Guadagno - Est. Ravasio –
C.S. (Avv. Testini) c. Questura di Foggia, Ministero dell’Interno (Avvocatura distr.le
Stato di Bari)
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di
soggiorno - Rilascio o rinnovo - Preclusione - In presenza di una sentenza di
condanna irrevocabile per uno dei reati considerati dall'art. 26 comma 7 bis, del
d.lgs. n. 286/1998
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di
soggiorno - Rilascio o rinnovo - Preclusione – Attività di natura vincolata - In
presenza di una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati
dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 – art 21 octies l. n. 241/1990 Annullamento per vizi procedimentali – Preclusione
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di
soggiorno - Rilascio o rinnovo - Preclusione – Attività di natura vincolata - In
presenza di una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati
dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 – Obbligo di comunicazione
300
dell’avvio del procedimento ex art 7 l. n. 241/1990 – Non sussiste
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di
soggiorno - Rilascio o rinnovo – Attività discrezionale – In pendenza di un
giudizio penale per l’accertamento di uno dei reati considerati dall'art. 26 comma
7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 – Effetti
L'esistenza di una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati considerati
dall'art. 26, comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 vigente, assume portata preclusiva del
rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero, a prescindere dagli
effetti che, a detta condanna, siano ricollegabili nella prospettiva della responsabilità
penale, e ciò in quanto la preclusione in esame rappresenta un effetto di natura
amministrativa che la legge fa derivare dal mero fatto storico di aver riportato una
condanna per determinati reati, quale indice presuntivo di pericolosità sociale o,
quanto meno, di riprovevolezza (non meritevolezza ai fini della permanenza in Italia)
del comportamento tenuto dallo straniero.
Ove sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile per uno dei reati
considerati dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 vigente, è precluso il
rilascio del permesso di soggiorno, ditalché, ai sensi dell’art 21 octies, comma 2, della
l. n. 241/1990, non può nemmeno disporsi l’annullamento dello stesso, per meri vizi
procedimentali, in quanto la determinazione non poteva essere diversa, perché le
disposizioni normative applicabili sono di natura vincolata.
L’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna irrevocabile per uno dei reati
considerati dall'art. 26 comma 7 bis, del d.lgs. n. 286/1998 vigente, preclude il rilascio
del permesso di soggiorno e, trattandosi di attività di natura vincolata, non potrà
disporsi l’annullamento per violazione dell’obbligo cui all’art. 7 della l. n. 241/1990,
in quanto, le tutele previste dalla suddetta legge sono funzionali per una
partecipazione non formale, ma attiva del privato al procedimento amministrativo,
con un contributo in termini istruttori, astrattamente utile all’amministrazione per
avere piena contezza dei presupposti di fatto, consentendoLe eventualmente di
pervenire ad una diversa determinazione.
La decisione in merito al rilascio del permesso di soggiorno costituisce attività
discrezionale nelle ipotesi in cui non sia ancora intervenuta una sentenza irrevocabile
di condanna, non costituendo quella un presupposto necessario, potendo la P.A.
decidere anche sulla base di meri indizi, ditalchè, solo in tal caso possono trovare
ingresso i vizi procedimentali eventualmente dedotti per l’annullamento del
provvedimento stesso.
(Conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 16 settembre 2011, n. 1351)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1352 – Pres. Est. Guadagno – M.L.
(Avv. Testini) c. Ministero dell’Interno e U.T.C. (Avvocatura distr.le Stato di Bari)
301
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 - Diniego - Per comprovato
disinteresse del datore di lavoro - Legittimità - Effetti
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari)
Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – presupposti e ratio legis
-
Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa
esclusiva del datore di lavoro, sicché, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse
per il buon esito di tale procedimento - non potendo egli essere obbligato a stipulare
un contratto di lavoro - la P.A. viene a trovarsi nell'impossibilità di concluderlo con un
provvedimento finale favorevole all'emersione del lavoratore straniero, in quanto, il
comma 2 dell'art. 1-ter citato, condiziona l'avvio del procedimento di emersione
all'impulso del solo datore di lavoro, con l'esclusione di ogni potere di impulso in capo
allo straniero lavoratore irregolare.
La procedura per il rilascio di un provvedimento finale favorevole all'emersione del
lavoratore straniero, non può essere finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno
in attesa di occupazione, essendo la stipula del contratto di soggiorno, mero
presupposto per il perfezionamento della pratica suddetta, in quanto la stessa non può
che essere finalizzata alla prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui
emersione si tratta, non essendo interesse dello Stato consentire, in massa, ad
immigrati privi di attività lavorativa, la permanenza nel territorio.
(Conformi: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenze 16 settembre 2011, nn. 1353, 1354,
1355, 1356, 1357, 1358 e 1359)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1360 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga
– W.T. Spa (Avv.ti Agostinacchio, Sartorio) c. Comune di Valenzano (Avv. Totaro)
Regolamenti – Regolamenti degli enti locali – Regolamento comunale derogato da
sopravvenuta norma primaria – Disapplicazione dell’atto da parte del giudice –
Necessità – Effetti sui provvedimenti applicativi – Motivazione del provvedimento
- Difetto di motivazione – Sussiste
Allorquando un regolamento comunale appaia in parte derogato da una sopravvenuta
normativa di rango primario, il giudice, a prescindere dalle censure articolate dalle
parti, è tenuto a disapplicarne la parte gravata, sicché, nell’ipotesi in cui la P.A.
adottati un provvedimento in applicazione del vecchio regolamento comunale, la
disapplicazione delle prescrizioni regolamentari travolge il provvedimento stesso,
privandolo di presupposto per difetto assoluto di motivazione.
(Conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 16 settembre 2011, n. 1361)
302
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1362 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– A. A. B e B. srl (avv.ti Ruffolo, Profeta, Lasala) c. Regione Puglia.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Zone protezione speciale (Zps) –
Aree umide – Definizione - Ratio
E’ illegittima l’inclusione tra le ZPS (Zone Protezione Speciale) delle aree umide che
sono tali non già in natura, ma solo in ragione dell’intervento dell’uomo; ciò in
quanto il regime vincolistico conseguente all’inclusione si tradurrebbe
nell’imposizione di una vera e propria obbligazione propter rem, non prevista
legislativamente, di porre in essere l’attività necessaria a mantenere una situazione
artificiale e a sopportarne i relativi ingenti costi, peraltro senza alcuna misura
compensativa, con un vincolo di destinazione, prima assente, diretto ad ostacolare un
diverso utilizzo della zona.
(Conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 16 settembre 2011, n. 1363)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 16 settembre 2011, n. 1365 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio
– P.B et altri (avv. Rodio) c. Comune di Bitritto et altri (avv. Lorusso)
Giurisdizione - Competenza dei giudici speciali – Procedimento amministrativo
per titolo edilizio - Parere autorità di bacino – Impugnazione del parere Competenza del Tribunale delle acque pubbliche - Non sussiste – Ratio - Natura
del parere - Atto interno al procedimento amministrativo – Effetti – Competenza
del G.A.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione: nozione agli effetti dell’obbligo delle
concessioni - Intervento edilizio – Distinzione tra manutenzione straordinaria e
ristrutturazione edilizia – Criteri – Effetti
Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità - Zone soggette a vincolo
idrogeologico – Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Inibizione
delle ristrutturazioni edilizie – Ratio - Potere dell’Autorità di Bacino
Provvedimento amministrativo – Contenuto - Mancata indicazione del termine e
dell’autorità alla quale ricorrere – Illegittimità del provvedimento – Esclusione –
Possibilità di rimessione in termini – Sussiste
Nel caso in cui, nel corso di un procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di
un titolo edilizio, l’autorità preposta alla pianificazione e controllo delle zone soggette
a vincolo idrogeologico rilasci un parere, tale atto è impugnabile dinanzi al giudice
303
amministrativo e non al Tribunale delle Acque Pubbliche. Infatti, l’art. 143 comma 1
lett. a) del R.D. 1775/33 devolve alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque
pubbliche il sindacato sui provvedimenti definitivi adottati in materia di acque
pubbliche, ma nel caso di specie viene in considerazione un parere che, per quanto
vincolante, é interno ad un procedimento amministrativo.
La qualificazione di un intervento edilizio come ristrutturazione edilizia o
manutenzione straordinaria dipende da un elemento di natura meramente oggettiva
che é costituito dalla tipologia delle opere per le quali si chiede il titolo edilizio. Nel
caso di crollo spontaneo di due dei muri perimetrali, intervenuto in corso d’opera, le
opere necessarie a ristabilire l’edificio nella sua sagoma e volumetria originaria
vanno ormai al di là della manutenzione straordinaria. Questa si caratterizza non solo
per il fatto che essa non implica mutamento dei volumi, delle superfici e delle
destinazioni d’uso, ma altresì dal fatto che comporta, al massimo, la sostituzione di
parti dell’ edificio originario, senza integrare, però, la demolizione e successiva
ricostruzione del fabbricato, tipizzata, invece, dall’art. 3 comma 1 lett. d) del dpr n.
380/2001 come ristrutturazione edilizia. Qualificato l’intervento come
ristrutturazione, è necessaria la presentazione di una variante all’originario permesso
di costruire.
Il sistema previsto dalle norme del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (c.d
P.A.I.) tende a contemperare l’esigenza di assicurare l’incolumità pubblica nelle zone
classificate ad alta pericolosità idraulica con i diritti dei cittadini che in tali zone
hanno già costruito. In virtù di tale ratio, il fatto che il P.A.I. non consenta, nelle zone
ad alta pericolosità idraulica, gli interventi di ristrutturazione edilizia denuncia
l’intento di salvaguardare l’abitabilità dei soli edifici che già esistevano nella
consistenza che essi avevano al momento della approvazione del P.A.I.. L’alto rischio
idraulico di tali zone giustifica, invece, l’interdizione a realizzare le ristrutturazioni
edilizie. E’ quindi essenziale per il perseguimento delle finalità del P.A.I. che gli
interventi edilizi siano correttamente qualificati, e ciò giustifica il potere dell’Autorità
di Bacino di qualificare tali interventi e che un intervento edilizio possa divenire
inammissibile in corso d’opera in conseguenza della necessità di realizzare lavori
originariamente non previsti.
La mancata indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità
alla quale ricorrere non inficia la legittimità dello stesso. Nel caso di impugnazione
tardiva o innanzi ad una autorità non competente, l’omissione in esame giustifica, al
più, la rimessione in termini dei ricorrenti: essa, invece, non integra un vizio proprio
del provvedimento oggetto di gravame.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1406 – Pres. Pasca - Est. Ravasio – F.S.
(Avv. D’Ambrosio) c. Comune di Bari (Avv. Cioffi), L.C. (Avv. Grimaldi)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale - Interesse a ricorrere –
Avverso provvedimenti autorizzatori di occupazione di suolo pubblico - Sussiste
304
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Avverso provvedimenti
autorizzatori di occupazione di suolo pubblico - Termini - Decorrenza – Dies a
quo – Piena ed effettiva conoscenza dell’atto - Necessità
Edilizia e urbanistica – Occupazione di suolo pubblico – Procedimento di
autorizzazione – Pareri - Parere obbligatorio delle circoscrizioni territorialmente
competenti – Inderogabilità
Edilizia e urbanistica – Occupazione di suolo pubblico – Provvedimento
ampliativo dell’occupazione – Interclusione del passaggio ai pedoni - Violazione
dell’art. 20 del Codice della strada - Sussiste
Nell’ipotesi di provvedimenti amministrativi che autorizzano l’occupazione di suolo
pubblico, sussiste l’interesse del ricorrente a chiederne l’annullamento, quando gli
stessi interferiscono direttamente con la propria sfera giuridica.
Il termine per l’impugnativa degli atti che autorizzano l’occupazione di suolo pubblico
decorre, nei confronti di colui che ne riceve una lesione particolare, dal momento
della piena ed effettiva conoscenza dell’atto, non potendosi ad essa equiparare la
pubblicazione dell’atto all’albo pretorio.
Nell’ipotesi in cui, ai fini dell’adozione di un provvedimento che autorizzi
l’occupazione temporanea o permanente del suolo pubblico, sussista l’obbligo per
l’autorità procedente, di assumere il parere obbligatorio delle Circoscrizioni
territorialmente competenti, tale obbligo non può essere derogato sul semplice
presupposto che la medesima Circoscrizione si fosse già pronunciata, positivamente,
in tempi non risalenti, su un identico progetto di ampliamento.
Il provvedimento con cui si autorizza un ampliamento dell’occupazione del suolo
pubblico, viola l’art 20 del Codice della strada quando non venga assicurato uno
spazio di almeno due metri, in adiacenza ai fabbricati, e dunque, all’interno del
marciapiedi stesso, che consenta un libero passaggio per i pedoni, nella esigenza di
evitare che quelli siano costretti a camminare in adiacenza alla carreggiata.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1407– Pres. Pasca - Est. Ravasio –
L.M. & C. Snc (Avv.ti Antonucci, Piacquaddio) c. Ministero dello Sviluppo
Ecomonico (Avvocatura Distrettuale dello Stato), C. Spa (Avv.ti Baldini, Ruggiero)
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese –
Presupposti e funzione
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese –
Presupposti – Onere della prova
305
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese – Revoca
del finanziamento – Natura giuridica – Presupposti
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese – Revoca
del finanziamento – Per fatto imputabile al destinatario del provvedimento –
Legittimo affidamento – Non sussiste
Premesso che gli aiuti di stato devono svolgere la funzione di incentivare una nuova
produttività e di sollecitare nuovi investimenti, essi possono essere concessi solo alle
imprese che non abbiano già avviato, in maniera autonoma ed indipendente, gli
investimenti per i quali, poi, viene chiesta l’incentivazione pubblica, non potendo tali
contributi essere utilizzati per compensare ex post scelte di investimento che
l’imprenditore avrebbe comunque effettuato, perché in grado di sostenerne il relativo
onere interamente con mezzi propri.
Grava sul soggetto interessato all’ottenimento del finanziamento pubblico, l’onere di
provare che lo stesso sia destinato alla realizzazione di nuovi investimenti e di nuova
produttività, non potendo, tale finanziamento, concedersi al solo fine di consentire la
realizzazione di un ampliamento dell’attività produttiva preesistente.
Quando l’Amministrazione competente accerti che un provvedimento di ammissione
ad un finanziamento pubblico sia stato concesso erroneamente, per fatto imputabile al
destinatario dello stesso, è tenuta a revocarlo, pena l’esposizione ad un procedimento
di infrazione per erogazione di aiuti di stato non ammissibili, in quanto, in tali ipotesi,
la revoca costituisce un atto dovuto.
Quando un provvedimento di ammissione ad un finanziamento pubblico venga
successivamente revocato dall’Amministrazione procedente, perché concesso
erroneamente, per fatto imputabile al destinatario dello stesso, in capo a quest’ultimo
non può dirsi sorto alcun legittimo affidamento sull’intangibilità del provvedimento
stesso, non sussistendo buona fede.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1416 – Pres. Pasca – Est. Ravasio C.E.V.D.M (avv. Lorusso) c. Comune di Barletta et altri (avv.ti Cuocci Martorano,
Palmiotti)
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione ad agire –
Interesse ad impugnare la concessione edilizia - Rapporto di vicinitas –
Sufficienza – Ratio - Indice presuntivo
Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali – Norme tecniche di attuazione
(Nta) – Natura – Atti a contenuto generale – Autonoma impugnazione –
Esclusione - Impugnazione congiunta del provvedimento esecutivo – Necessità Effetti sul decorso dei termini
306
Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali - Elaborati grafici - Natura
integrativa - Prevalenza sulle norme di attuazione
Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori generali – Modifica – Procedimento di
correzione materiale - Interpretazione della volontà della P.A. - Inammissibilità
Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Convenzione di lottizzazione Rapporto tra gli atti - Presupposizione necessaria – Sussiste – Effetti
dell’illegittimità del piano – Inefficacia della convenzione
È legittimato a impugnare una concessione edilizia il confinante dell’opera
costruenda; la vicinitas, infatti, costituisce indice presuntivo dell’interesse a
impugnare.
Le Norme Tecniche di Attuazione di uno strumento urbanistico sono atti a contenuto
generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, destinate a
regolare la futura attività edilizia e, in quanto tali, non sono di per sé immediatamente
lesive di posizioni giuridiche soggettive di singoli, per cui la loro impugnazione può
avvenire soltanto unitamente all’impugnazione del provvedimento che ne costituisca la
concreta applicazione e il termine per la proposizione del relativo ricorso decorre non
dalla data di pubblicazione della norma di piano, bensì dalla piena conoscenza del
provvedimento esecutivo.
Le previsioni degli elaborati grafici del Piano Regolatore integrano ed hanno efficacia
vincolante anche se le stesse non trovano riscontro nella normativa di piano; pertanto,
per togliere validità ad un segno grafico inserito nella planimetria adottata ed
approvata occorre fornire la prova positiva che esso è stato apposto erroneamente o,
comunque, in contrasto con specifiche ed univoche indicazioni di piano.
La modifica dello strumento urbanistico in sede di emenda di errore materiale può
essere disposta solo ove tale attività non comporti un’attività interpretativa
dell’effettiva volontà dell’ amministrazione.
Tra il piano di lottizzazione e la convenzione di lottizzazione sussiste un rapporto di
presupposizione necessaria, in virtù del quale l’adozione dell’uno costituisce l’unico
presupposto per la stipula dell’altro; sicché, nel caso in cui il primo sia dichiarato
illegittimo, il secondo è inidoneo a produrre effetti.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1417 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – A.
& C. sas (avv. Di Cagno) c. Comune di Bari ( avv. Farnelli)
Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi
comunali – Opere realizzate con licenza di costruzione in precario – Condono
edilizio - Inammissibilità – Ratio - Assenza di abusività fino al termine di efficacia
del titolo
307
Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi
comunali – Opere realizzate con licenza di costruzione in precario – Condono
edilizio – Inammissibilità – Effetti – Obbligo di provvedere sull’istanza di
condono – Non sussiste – Esclusione del silenzio-assenso
Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi
comunali – Opere realizzate con licenza di costruzione in precario – Condono
edilizio – Inammissibilità - Comportamento del richiedente
È inammissibile la domanda di condono edilizio avente ad oggetto opere realizzate in
forza della licenza di costruzione in precario. Infatti, presupposto del condono è
l’abusività dell’opera e tale presupposto sussiste, quanto alle opere realizzate in base
ad una concessione precaria, solo dopo la scadenza del termine di efficacia del titolo
edilizio precario o solo dopo la scadenza del termine comunque fissato dalla p.a per la
rimozione delle opere.
La domanda di condono avente ad oggetto un’opera precaria è inammissibile,
mancando il carattere abusivo della stessa. Da ciò consegue che non può maturarsi
sulla stessa alcun silenzio-assenso e che il Comune, in tal caso, non ha neppure
l’obbligo di istruire la relativa pratica, una volta accertata la non abusività dell’opera
oggetto di istanza di condono.
Non può essere condonata un’opera precaria in quanto da una parte, l’interessato in
qualsiasi momento può chiedere alla p.a, ove sussista la compatibilità con le norme
urbanistiche vigenti, il rilascio di un titolo edilizio definitivo; dall’altra si deve
considerare che in tal caso condonare significherebbe premiare un comportamento del
privato che in certo senso é anche più “truffaldino” di quello del “normale abusivista
edilizio”: questo almeno si prende la responsabilità di realizzare un’opera abusiva
facendo tutto da solo, mentre colui che costruisce su titolo precario é qualcuno che
prima induce l’Amministrazione a rilasciare un titolo edilizio, impegnandosi a
rimuovere l’opera precaria a semplice richiesta, e poi, presentando la domanda di
condono edilizio, dimostra di recedere da tale impegno.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1418 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – G.P
et altri (avv. Ursini) c. Comune di Bari (avv. Valla)
Edilizia ed urbanistica – Pug – Procedimento di ritipizzazione urbanistica –
Obbligo della P.A. di provvedere – Sussiste – Istanza di ritipizzazione – Silenzioinadempimento - Illegittimità
Il silenzio serbato dalla p.a su un’istanza di ritipizzazione di destinazione urbanistica
non dà luogo ad un silenzio significativo bensì ad una mera inerzia, cioè ad un
silenzio-rifiuto. In virtù di tale qualificazione, da una lato, la domanda spiegata dal
privato deve qualificarsi come domanda di accertamento di silenzio-rifiuto e non come
308
domanda di annullamento, dall’altro, sussiste l’obbligo della p.a di rispondere con
provvedimento espresso a tale domanda.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1419 – Pres. Pasca - Est. Ravasio –
Curatela del Fallimento A. srl (Avv. Dodaro) c. Comune di Bitonto (Avv. Valla)
Processo amministrativo – Interruzione del giudizio – Eventi interruttivi - Morte
di una parte – Riassunzione – Termine – Dies a quo
Processo amministrativo – Fattispecie - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento
della parte ricorrente – Deposito della costituzione della curatela senza previa
notifica – Irregolarità – Sanatoria
Processo amministrativo – Istanza di fissazione dell’udienza di merito –
Presupposti - Fattispecie - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento della parte
ricorrente – Costituzione della curatela – Ultrattività dell’originaria istanza di
fissazione dell’udienza di merito – Sussiste
Risarcimento del danno – Danno da perdita di chance – Danno all’immagine Onere della prova – Mezzi di prova
Risarcimento del danno – Onere della prova – Ratio – Pienezza del principio
dispositivo
Risarcimento del danno – Onere della prova – Mancato assolvimento - Effetti
Ove il processo venga interrotto per morte di una delle parti, il termine per riassumere
il giudizio interrotto, decorre dal momento in cui colui cui spetta di riassumerlo,
venga a conoscenza della dichiarazione di interruzione che il procuratore della parte
“deceduta” effettua formalmente in udienza, o tramite atto ritualmente notificato al
procuratore della controparte, pertanto, occorre tenere distinto il momento in cui si
verifica l’evento interruttivo da quello in cui viene formalmente comunicato alle altre
parti e acquisito agli atti del giudizio, in quanto, a tutela della parte deceduta, la
causa interruttiva, benché operante di diritto, produce effetti sul processo solo a
seguito della comunicazione ufficiale che di essa sia stata data alle parti ed al giudice.
Nell’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga la dichiarazione di fallimento
della parte ricorrente, l’irregolarità insita nel fatto che la costituzione del curatore
fallimentare sia avvenuta con atto depositato ma non anche notificato, risulta
completamente sanata per aver l’atto stesso, raggiunto il suo scopo, ossia quello di
dare nuovo impulso al procedimento salvaguardando il contraddittorio con la
controparte.
L’onere di depositare l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione sussiste
309
quando una precedente domanda non sia mai stata depositata ovvero quando, dopo il
deposito, il ricorso sia stato chiamato in udienza ma poi rinviato a nuovo ruolo,
pertanto, l’originaria domanda di fissazione dell’udienza, presentata dalla parte poi
dichiarata fallita nel coro del giudizio, deve considerarsi ancora “attiva” allorché
intervenga la costituzione in giudizio della curatela fallimentare.
Nell’ipotesi in cui il ricorrente lamenti di essere stato costretto a rinunciare ad un
programma di investimento, in conseguenza del comportamento tenuto dalla P.A., è
tenuto a quantificare e provare, anche tramite perizia tecnica, il danno effettivamente
subito, ad allegare idonea documentazione attestante le spese sopportate, nonché, ove
venga altresì richiesto un risarcimento per danno all’immagine, quantomeno a
dimostrare che la notizia disdicevole abbia avuto una, seppur minima, divulgazione.
Le domande a carattere risarcitorio sono soggette all’onere probatorio pieno poiché il
principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, trova applicazione innanzi al
Giudice Amministrativo solo allorché si tratti di istruire le azioni di annullamento, ma
non anche quando vengano in considerazione azioni di natura prettamente civilistica,
quali sono le azioni risarcitorie, ove al giudice è precluso di ricorrere a consulenze
tecniche d’ufficio.
In merito alle domande a carattere meramente risarcitorio sollevate dinanzi al G.A.,
gravando in capo al ricorrente l’onere probatorio pieno, le eventuali carenze
istruttorie incidono, non solo sulla determinazione del quantum ma anche dell’an del
danno, non essendo dimostrata neppure la sua esistenza ontologica, di conseguenza
che, pure l’indagine relativa alla sussistenza dell’elemento della colpa in capo alla
Amministrazione resistente diventa del tutto inutile, non sussistendo gli estremi per
accogliere la domanda risarcitoria formulata.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1420 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – C.
N. Coop. Edil. (avv. Palieri) c. Regione Puglia
Edilizia popolare ed economica - Edilizia agevolata – Assegnazione – Requisiti
soggettivi – Presunzione di possesso ex lr n. 7/2002 – Natura assoluta- Esclusione
della prova contraria
L’art. 49 della lr n. 7/2002, in materia di edilizia agevolata, innesta una presunzione
juris et de jure di possesso dei requisiti soggettivi nei confronti delle persone che siano
nel possesso, da almeno dieci anni, di alloggi realizzati con contributi pubblici,
sempreché la relativa costruzione risulti ultimata da almeno dieci anni; trattandosi di
una presunzione assoluta, é sottratto all’amministrazione il potere di fornire la prova
del fatto contrario.
310
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1421 – Pres. Pasca – Est. Ravasio –
S.M. srl (avv. Riccardi) c. Comune di Bari (avv.ti Baldi, Lonero Baldassarra).
Espropriazione – Piano Insediamento Produttivo (Pip) - Piano particellare per
l’esproprio – Impugnazione – Sopravvenuta decadenza del vincolo ablatorio –
Improcedibilità dell’impugnazione
In materia di espropriazione delle aree necessarie ad eseguire il PIP (Piano
Insediamento Produttivo), deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto
difetto di interesse, il ricorso avverso il piano particellare per l’esproprio, qualora si
sia verificata la decadenza del vincolo ablatorio; tanto poiché il piano particellare,
ancorché non formalmente annullato, non sarebbe comunque sufficiente a sorreggere
un’eventuale procedura espropriativa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1422 – Pres. Pasca – Est. Ravasio –
P.D et altri (avv. De Marco) c. Comune di Cellamare et altri (avv. Palumbo)
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – Termini – Decorrenza Conoscenza della lesività dell’atto
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Costruzione attigua al confine – Legittimità - Valutazione –
Parametri – Norme di diritto civile – Nta del Piano regolatore
Il termine di impugnazione di un permesso di costruire inizia a decorrere dal momento
in cui il ricorrente ha avuto piena conoscenza della lesività dell’atto impugnato; tale
momento può divergere ed essere distante nel tempo dalla data di rilascio dello stesso
e dalla data di inizio dei lavori.
La legittimità di una costruzione attigua al confine su cui il vicino aveva già realizzato
un’altra costruzione deve essere valutata alla stregua delle norme di diritto civile e
delle norme di attuazione del piano regolatore, senza che abbia alcuna rilevanza il
consenso del confinante; la concessione edilizia che acconsente alla realizzazione di
tale opera, in deroga alle prescrizioni legali e regolamentari, deve dirsi illegittima.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1423 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – M.
M. (avv.ti Casucci, Casamassima) c. Comune di Sannicandro di Bari et altri
Ordinanze contingibili ed urgenti – In materia igienico-sanitaria – Presupposti –
Prevenzione di pericoli alla incolumità pubblica – Destinatari dell’ordinanza Definizione
311
Il provvedimento con cui il Sindaco dispone la sistemazione igienico-sanitaria di
un’area in cui sono custoditi animali abbandonati, è qualificabile come ordinanza
contingibile ed urgente ex art. 54 Tuel, stante la necessità di prevenire un pericolo per
l’incolumità pubblica. Il destinatario di tali ordinanze deve essere individuato in
coloro i quali sono in grado di adempiere alle prescrizioni dell’ordinanza, siano essi
proprietari o meri detentori dell’area anche se tali soggetti non coincidono con i
responsabili del comportamento illecito.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1424 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –
L.T. (avv. Sancipriani) c. ASL Bari (avv. Trotta).
Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego - Controversie relative alla
proroga di contratti per incarichi dirigenziali a tempo determinato –
Giurisdizione del G.O. – Sussiste - Ratio - Atto di gestione del rapporto
individuale di lavoro.
In applicazione dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001, va affermata la giurisdizione del
Giudice Ordinario, e non quella del Giudice Amministrativo, in ordine ad una
controversia avente ad oggetto la deliberazione con cui una P.A. dispone la proroga
della durata di contratti per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo
determinato: la deliberazione, infatti, incide unicamente sulla fase esecutiva di singoli
rapporti di lavoro, non venendo in considerazione, in tale ipotesi, un atto di macroorganizzazione né un atto finalizzato alla assunzione ed alla instaurazione di un nuovo
rapporto di lavoro.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1426 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –
T.D. (avv. Veneto) c. IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II” (avv. De Feo).
Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego - Concorso pubblico riservato Controversia relative alla revoca del bando – Procedura selettiva di interesse di
un solo candidato - Giurisdizione del G.A. – Sussiste - Ratio
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Procedure concorsuali – Revoca
del bando prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande –
Ricorso giurisdizionale – Notificazione – Omessa notifica ai interessati –
Inammissibilità del ricorso - Esclusione
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Blocco del turn-over (l n.
191/2009 e lr n. 12/2010) – Effetti - Procedure concorsuali riservate –
312
Inammissibilità
In materia di pubblici concorsi, nel caso in cui l'Amministrazione abbia revocato un
bando di concorso riservato, la controversia avente ad oggetto l'accertamento della
legittimità della revoca appartiene alla giurisdizione dell'Aga: sebbene il
provvedimento di revoca possa aver riguardato una procedura concorsuale di
interesse per un solo candidato dipendente, essendo la procedura selettiva
teoricamente aperta ad altri dipendenti, essa non può essere configurata come atto di
gestione di un singolo rapporto di lavoro.
In materia di pubblici concorsi, nel caso in cui l'Amministrazione abbia revocato un
bando di concorso prima della scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione, è ammissibile il ricorso avente ad oggetto l'accertamento
della legittimità della revoca benché non notificato ad alcuno dei controinteressati,
qualora, nel momento in cui sia intervenuta la revoca, il ricorrente non sia stato nelle
condizioni di individuare i possibili contro interessati.
Ove la normativa statale, per le Regioni in stato di squilibrio economico-finanziario,
implichi il blocco automatico del turn-over - e cioè la impossibilità di sostituire il
personale che cessa dal servizio con nuovo personale (comma 76 della l n. 191/2009)
- ed ove, d’altro canto, la normativa regionale (lr Puglia n.12/2010) preveda il divieto,
benché circoscritto nel tempo, per i direttori generali di ASL, Aziende ospedaliere
universitarie, Istituti di ricovero a carattere scientifico pubblici, di procedere alla
copertura di posti vacanti mediante conferimento di incarichi a tempo indeterminato o
determinato, consentendo solo la mobilità tra ASL ed enti del Servizio sanitario
regionale, un Istituto sanitario pubblico locale, quand’anche sia nelle condizione di
poterlo fare, non può portare a termine una procedura concorsuale riservata sino a
che permanga tale blocco di assunzioni.
(Conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 29 settembre 2011, n.1427)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1428 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –
C.D.M., C.A., V.B. e L.L. (avv. Gallo) c. Regione Puglia, ASL Bari (avv. Trotta) e
M.P., I.R., N.G. (avv. ti Chiaia Noya e Garofalo)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di Pubblico
Impiego – Procedura selettiva – Esclusione – Nomina nelle more del giudizio Sopravvenuta carenza d'interesse a ricorrere - Sussiste.
Con riferimento al ricorso, promosso da un dipendente pubblico con contratto a tempo
determinato, avente ad oggetto la esclusione del dipendente dalla graduatoria
compilata nell’ambito di una procedura selettiva tesa al conferimento di incarico a
tempo indeterminato, la circostanza che il ricorrente, nelle more del giudizio, abbia
continuato a lavorare, sia pure in forza di contratto a tempo determinato, e che
successivamente, in ogni caso, abbia conseguito la reclamata nomina con contratto a
313
tempo indeterminato, determina il venir meno di ogni interesse alla decisione sul
merito del ricorso, anche a fini risarcitori.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1429 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – P.
R. et altri. (avv.ti Daloiso e Matassa) c. Comune di Gioia del Colle et altri (avv.
Matarrese)
Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Rilevazione di motivi
di diniego dell’istanza – Rilevazione in via esclusiva in sede giurisdizionale –
Qualificazione - Integrazione postuma della motivazione - Inammissibilità
Edilizia ed urbanistica - Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Condizioni - Presentazione attestazioni di
versamento – Non necessità – Ratio
La rilevazione, da parte della p.a, in sede giurisdizionale anziché amministrativa, di
inesattezze della domanda con cui il privato richiede il rilascio di un provvedimento
amministrativo costituisce un’inammissibile tentativo di integrazione postuma della
domanda.
La mancata presentazione delle attestazioni dei versamenti successivi a quelli allegati
alla domanda di condono non costituisce causa di rigetto della suddetta domanda in
quanto, da un lato, non è rinvenibile alcuna disposizione che contenga una simile
prescrizione, dall’altro, tenuto conto del principio di buon andamento, incombe sulla
p.a l’onere di attivarsi per ottenere l’esibizione delle attestazioni in parola prima di
determinarsi in via definitiva sull’istanza di condono.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1430 – Pres. Pasca - Est. Ravasio –
V.D.L (Avv.ti Volpe, Poli, Vimborsati) c. Regione Puglia (Avv. Del Giudice)
Giurisdizione – Giudice ordinario – Giurisdizione del G.O. per la tutela dei diritti
soggettivi avverso la P.A. – In materia di sovvenzioni e contributi pubblici – Nella
fase di erogazione o ritiro della sovvenzione - Sussiste
In tema di sovvenzione e contributi pubblici, ove la controversia tra P.A. e destinatario
del finanziamento sorga in relazione alla fase di erogazione o di ritiro della
sovvenzione, sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario stesso,
vengono in considerazione provvedimenti che, incidendo a valle di un precedente
provvedimento attributivo del beneficio, interferiscono con la situazione di diritto
soggettivo che esso aveva generato a favore del ricorrente, pertanto, la giurisdizione
su tali provvedimenti spetta al G.O., in ossequio ai principi generali in materia di
314
riparto di giurisdizione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1431 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – P.
del S. di D’E. G.A. & C. snc (avv. Mastropasqua) c. Comune di Molfetta, Regione
Puglia (Avv. Francesconi)
Demanio e beni pubblici – Demanio marittimo – Concessioni – Rinnovo e
ampliamento – Competenza ex art. 17 l.r. n. 17/2006 – Competenza dei Comuni Sussiste
In materia di concessioni per l’occupazione di aree demaniali marittime, è devoluta ai
Comuni, anche nel regime transitorio delimitato temporalmente dall’entrata in vigore
del Piano Regionale delle Coste, non solo la competenza al rinnovo di quelle già in
essere, ma anche il rilascio di concessioni suppletive, che esse comportino o meno
ampliamento dell’area oggetto di concessione ovvero opere idonee ad alterare il
complesso. Tanto si evince dall’art. 17, comma 1, lett. f), l.r. n. 17/2006 il quale,
rinviando genericamente alle “autorizzazioni ai sensi dell’art. 24 del regolamento per
l’esecuzione del codice della navigazione”, non circoscrive l’esercizio di tale potere ai
soli casi in cui la concessione suppletiva non comporti modificazione della estensione
della zona demaniale e le opere non comportino alterazione sostanziale del
complesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1432 – Pres. Pasca – Est. Ravasio –
M.R. (avv. Foglia) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza per i
beni architettonici e per il Paesaggio (Avv. Stato)
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico – Rilasciato dal Comune – Annullamento ex art. 151 d lgs. n.
490/1999 – Poteri della Sopraintendenza – Natura del controllo – Controllo di
merito - Esclusione
Il potere di annullamento ex art. 151 d lgs. n. 490/1999 delle autorizzazioni
paesaggistiche rilasciate dalle Regioni o dagli enti da esse delegati, tra i quali i
Comuni, attribuisce alla Soprintendenza il solo potere/dovere di effettuare un mero
controllo di legittimità, non anche la possibilità di nuove valutazioni di merito da
sostituirsi a quelle effettuate dall’ente titolare del relativo potere. Conseguenza ne è
l’illegittimità dell’atto di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale
con il quale la Sopraintendenza si limiti a sovrapporre il proprio giudizio di merito
sulla compatibilità delle opere che il ricorrente intenda effettuare con i valori
315
paesaggistici tutelati, senza
dell’autorizzazione annullata.
nulla
eccepire
in
ordine
alla
legittimità
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1436 – Pres. Pasca - Est. Ravasio – G.
D. E. (Avv. De Robertis) c. Ferrovie Sud Est e S. A. srl (Avv.ti Riccardi, Schiano)
Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Trattamento economico –
Indennità di contingenza – Determinazione dell’esatto importo – Difetto di
giurisdizione del G.A. – Per preventivo giudicato del G.O. - Sussiste
Nell’ipotesi in cui il G.A. e il G.O. si siano pronunziati sul medesimo oggetto (sull’an
debeatur), in particolare, in merito al ricalcolo della retribuzione dovuta, in funzione
della necessità di computare in ciascuno scatto di anzianità l’indennità di contingenza
effettiva, sussiste un’innegabile duplicazione di giudicato, per cui, l’eventuale
passaggio in giudicato della sentenza emessa dal G.O., con cui sia stato già accertato
non solo l’an ma anche il quantum debeatur, preclude ogni ulteriore contestazione e
accertamento dinanzi al G.A.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n.1437 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –
T.A.M. (avv. Papa) c. Autorità di Bacino per la Puglia (Avv. Stato) e G.D.B. (avv. ti
Tamassia e Violante).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale - In materia di procedure
concorsuali – Per il mero accertamento dei titoli posseduti - Interesse a ricorrere
– Esclusione - Ratio
Nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego,
l’interesse del candidato all’esame dei motivi di ricorso non può reggersi solo sulla
necessità di poter dimostrare in futuro, all’occasione di altre procedure concorsuali,
la natura dei titoli posseduti; l’opzione contraria finirebbe per introdurre nel giudizio
una azione di mero accertamento, avente ad oggetto la valutazione dei titoli del
ricorrente, di per sé inammissibile per difetto di interesse ove sganciata da una
procedura concorsuale in atto al momento del ricorso introduttivo del giudizio.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1438 - Pres. Pasca – Est. Ravasio –
M.L. (avv. Poli) c. ASL Bari (avv. Trotta) e M. A., S.V., V.T., G. L.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni - Procedure concorsuali 316
Personale dirigenziale SSN – Valutazione titoli (art. 27, comma 7, drp n. 483/97) Titolo di specializzazione ex d. lgs. n. 257/91 – Duplice valutazione - Necessità
In tema di valutazione dei titoli in procedure concorsuali per la selezione di personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il comma 7 dell’art. 27 del drp n.
483/1997 statuisce che la specializzazione conseguita ai sensi del d lgs. n. 257/91,
quand’anche presa in considerazione quale requisito di ammissione, debba essere
valutata due volte: mediante l’attribuzione del punteggio previsto dal comma 5 (per i
titoli accademici e di studio in genere) e mediante l’attribuzione del punteggio previsto
dal comma 7 (in quanto titolo di specializzazione conseguito ai sensi del D. L.vo
257/91). Il punteggio di che trattasi non premia il fatto che il candidato abbia
conseguito un titolo accademico, ma che l’abbia conseguito seguendo quel
determinato cursus che rende il titolo conforme alle norme europee in materia di
formazione specialistica a livello comunitario, e quindi spendibile anche al di fuori del
territorio dello Stato.
(Conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 29 settembre 2011, n. 1439)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1441 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga
– Z.A. e I.G. (Avv. Cassetta) c. Comune di Bisceglie (Avv. Pignatelli)
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi - Opere pertinenziali - Qualificazione
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Interventi edilizi - Opere pertinenziali – Assoggettamento alla
disciplina urbanistica – Sussiste – Realizzazione non assentita – Effetti – Ordine
di rimozione ex art. 27 del dPR n. 380/2001 – Necessità – Ratio - Attività vincolata
La realizzazione di opere pertinenziali costituisce espressione di attività edilizia, come
tale soggetta alla normativa vigente, non potendosi qualificare come attività di mera
manutenzione ordinaria, restando altresì esclusa la qualificabilità come manutenzione
straordinaria o restauro e risanamento conservativo, stante l’evidente alterazione di
superfici e volumi di ingombro.
Il regime autorizzatorio previsto per le opere pertinenziali presuppone la conformità
delle stesse alla disciplina urbanistica vigente, pertanto, allorquando venga accertato
che le stesse siano state realizzate in palese difformità dalle suddette prescrizioni, la
sanzione della rimozione, cui all’art 27, comma 2, del Dpr n. 380/2001 costituisce
espressione di attività vincolata in quanto volta al ripristino coattivo della legalità.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1442 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– D.L. (avv. Spinazzola) c. Comune di san Ferdinando in Puglia (avv. Colopi)
317
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e regolamenti edilizi
comunali – Ordine di rimozione – Natura – Attività Vincolata – Effetti sulla
motivazione dell’atto – Ragioni dell’adozione dell’atto – Indicazione – Non
necessità
Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Su manufatti preesistenti – Profonda
trasformazione dell’opera – Qualificazione – Ristrutturazione edilizia – Effetti –
Concessione edilizia - Necessità
L’atto con cui la p.a, in seguito alla rilevazione della violazione delle prescrizioni
urbanistiche, intima al privato il ripristino dello stato dei luoghi è espressione di
attività vincolata. Stante tale natura, l’atto non necessita dell’indicazione, in
motivazione, delle ragioni che ne hanno determinato l’adozione, tenuto conto che tali
ragioni risiedono anzitutto nella necessità di ripristino della legalità violata e del
rispetto della normativa urbanistico-edilizia.
Gli interventi edilizi su manufatti preesistenti che comportano una profonda
trasformazione dello stesso sono qualificabili come interventi di ristrutturazione
edilizia e non come opere di manutenzione di vecchie costruzioni esistenti, e sono
dunque soggetti al previo rilascio del permesso di costruire.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1451– Pres. Guadagno – Est. Serlenga R.L. (Avv. Gazidede) c. Prefettura di Bari e S.U.I. (Avvocatura distr.le Stato di Bari)
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari)
Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti e ratio legis
-
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Diniego - Per rifiuto del datore
di lavoro di proseguire il rapporto di lavoro - Legittimità - Effetti.
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Ricorso ex art. 700 c.pc. –
Ordinanza del G.O. – Efficacia inter partes
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Ricorso ex art. 700 c.pc. –
Ordinanza del G.O. – Sospensione dell’efficacia del provvedimento di
archiviazione disposto dalla P.A. – Non vincolante nei confronti della P.A.
La procedura per il rilascio di un provvedimento finale favorevole all'emersione del
318
lavoratore straniero, non può essere finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno
in attesa di occupazione, essendo la stipula del contratto di soggiorno, mero
presupposto per il perfezionamento della pratica suddetta, in quanto la stessa è
finalizzata solamente alla prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui
emersione si tratta - ciò anche al fine di evitare l’emersione di rapporti irregolari
fittizi - non essendo interesse dello Stato consentire, in massa, ad immigrati privi di
attività lavorativa, la permanenza nel territorio.
Anche quando dovesse ritenersi raggiunta la prova che la domanda di
regolarizzazione inviata in via telematica sia effettivamente ascrivibile al datore di
lavoro, ciò non impedirebbe a costui di rifiutare la prosecuzione del rapporto e la
stipula del contratto di soggiorno, non potendo essere obbligato a proseguire il
rapporto di lavoro, e quindi a stipulare quell’atto di natura negoziale che è il
contratto di soggiorno, poiché, trattandosi di lavoro subordinato, il datore di lavoro
gode di ampia discrezionalità nel disporre il licenziamento ad nutum.
Allorquando il ricorrente, interessato al rilascio di un provvedimento finale favorevole
all'emersione dal lavoro irregolare, stante la perdurante inerzia del datore di lavoro,
ricorra dinanzi al Giudice del Lavoro ex art 700 c.p.c., l’ordinanza emessa dal G.O.,
con cui venga ordinato al datore di lavoro di adoperarsi per la definizione del
procedimento di regolarizzazione del rapporto di lavoro – previa sospensione
dell’efficacia del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione disposto
dall’Amministrazione competente - attiene esclusivamente i rapporti tra le parti
private, rispetto alle quali risulta del tutto estranea la Pubblica Amministrazione.
L’ordinanza emessa dal G.O. ex art 700 c.p.c. con cui venga ordinata la sospensione
dell’efficacia del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione disposto
dall’Amministrazione competente, non può in alcun modo vincolare
l’Amministrazione, esorbitando dall’ambito dei poteri decisori del Giudice Ordinario
dovendosi, pertanto, alla stessa disposizione attribuire mero valore di disapplicazione
limitatamente ai rapporti tra le parti private.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 settembre 2011, n. 1452 – Pres. Est. Guadagno – K.H.
(Avv. Testini) c. Ministero dell’Interno e U.T.G. – Prefettura di Foggia (Avvocatura
distr.le Stato di Bari)
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di
soggiorno - Per lavoro subordinato – Istanza di rinnovo - Diniego – Per
inottemperanza al provvedimento di espulsione ex art. 13, comma 14, del d.lgs. n.
286/1998 (misura di sicurezza) – Per false generalità - Legittimità
È legittimo il decreto questorile recante diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, motivato in base al fatto che lo straniero interessato, sia stato
già destinatario di un provvedimento di espulsione, comminatogli sotto false e diverse
generalità, dal competente Prefetto, e rimasto poi ineseguito, per cui il medesimo,
onde poter rientrare regolarmente in Italia prima del decorso del termine decennale di
319
efficacia dell'espulsione (ex art. 13 comma 14 del d.lgs. n. 286/1998), avrebbe dovuto
chiedere ed ottenere la speciale autorizzazione ministeriale ivi prevista.
320
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1297 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Coop. per l'Assistenza psicosociale a r.l. (avv. Fanizzi) c. Regione Puglia (avv.
Girone) e Ass. L. Onlus e altri (avv.ti Deramo, Tomasicchio).
Contratti pubblici – Criteri di selezione delle offerte – Punteggio numerico –
Parametri di ammissibilità – Motivazione del giudizio – Necessità.
Contratti pubblici – Attribuzione di vantaggi economici – Criteri di selezione
delle proposte – Principi – Predeterminazione dei criteri nell’avviso pubblico –
Necessità.
Contratti pubblici – Giudice amministrativo – Sindacato sulla discrezionalità
tecnica – Limiti
Contratti pubblici – Tutela giurisdizionale – Annullamento del provvedimento –
Principio del necessario mutamento della commissione di valutazione – Non
sussiste.
Contratti pubblici – Mancata concessione del beneficio – Risarcimento del danno
– Rinnovazione della procedura – Sufficienza.
In materia di procedure selettive pubbliche, è consentito il ricorso, ai fini della
valutazione delle offerte da parte di una commissione di gara, a punteggi in forma
soltanto numerica quando i parametri di valutazione siano analitici e manifestino
chiaramente l’iter logico seguito nella fase di valutazione: quindi, non a valutazione
esclusivamente numerica non è consentita ove il giudizio della commissione non sia
chiaramente delimitato e non consenta di ricostruire il percorso logico che ha
condotto alla valutazione finale; in tal caso sarà necessaria l’indicazione delle ragioni
del giudizio svolto almeno in riferimento al sintetico giudizio numerico espresso.
La fase di valutazione che viene esperita ai fini dell’attribuzione di un vantaggio
economico soggiace ai principi che regolano la fase di valutazione delle offerte nelle
selezioni pubbliche, tanto anche in luce dei principi comunitari di trasparenza, non
discriminazione e parità di trattamento, i quali sono direttamente applicabili -sebbene
non espressamente sanciti in norme comunitarie o di diritto interno – e comportano la
necessità che i criteri e le modalità di selezione e valutazione delle proposte o delle
offerte siano predeterminati ed indicati nell’avviso pubblico e portati a conoscenza
degli interessati mediante adeguate forme di pubblicità.
Il sindacato del giudice amministrativo circa le valutazioni delle offerte e delle
proposte in sede di selezioni pubbliche si limita alla discrezionalità tecnica
dell’amministrazione, dovendosi, pertanto, limitare al rilievo di indici sintomatici del
non corretto esercizio del potere sotto i profili del difetto di motivazione, dell’illogicità
manifesta e dell’erroneità dei presupposti di fatto.
321
A seguito dell’annullamento giurisdizionale di provvedimenti concernenti la
valutazione di offerte o proposte progettuali in sede di selezione pubblica, non è
rinvenibile nell’ordinamento il principio del necessario mutamento del titolare che ha
adottato i provvedimenti annullati, salvo che non siano sollevate censure nei confronti
della composizione dell’organo stesso.
Il danno derivante dalla mancata concessione di un beneficio a seguito di illegittima
valutazione del progetto presentato all’amministrazione ha come forma di tutela
appropriata la rinnovazione della valutazione del progetto stesso: questa consente,
infatti, una tutela in forma reale della chance di successo, escludendosi l’opportunità
del risarcimento di danni per equivalente e fermo restando la valutazione del danno
emergente legato al ritardo della procedura e alle spese aggiuntive sofferte.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1303 – Pres. Morea – Est. Petrucciani
– Segreteria Provinciale Cgil di Foggia (avv. Jannarelli) c. Comune di San Severo
(avv.ti Carlino, Ceddia).
Giurisdizione – Difetto di giurisdizione – In ordine alle controversie relative
all’occupazione senza titolo di un bene del patrimonio disponibile.
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie
relative all’occupazione senza titolo di un bene del patrimonio disponibile del
Comune.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1304 – Pres. Morea – Est. Petrucciani
– S.M. (avv. Di Giorgio) c. Questura di Foggia, Ministero dell’interno (Avv. Stato).
Armi e materie esplodenti – Licenza di porto d’armi – Diniego – Motivazione – In
presenza di riabilitazione – Mancanza di motivazione in ordine alla sopravvenuta
inaffidabilità – Illegittimità del diniego – Fattispecie.
In presenza di provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p., con conseguente
estinzione degli effetti penali della condanna, è illegittimo l’atto di diniego del rilascio
della licenza di porto di fucile che, a fronte di tali circostanze, non fornisca alcuna
effettiva motivazione in ordine alla sopravvenuta inaffidabilità del ricorrente con
riferimento all’uso delle armi, limitandosi a menzionare le precedenti condanne e ad
affermare, senza il supporto di concrete circostanze di fatto, che il soggetto “è
attualmente ritenuto carente del requisito di buona condotta”.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1305 – Pres. Morea – Est. Petrucciani
– A.S. soc. coop. a r.l. (avv. Miccoli) c. Provincia di Foggia (n.c.).
Espropriazione – Decreto di occupazione d’urgenza – Presupposti di legge –
Difetto di produzione in giudizio – Illegittimità.
322
In difetto di produzione in giudizio, da parte dell’Amministrazione, della
dichiarazione di pubblica utilità, dell’apposizione del vincolo espropriativo e
dell’approvazione del progetto delle opere, è considerato illegittimo l’impugnato
decreto di occupazione d’urgenza.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1306 – Pres. Morea – Est. Petrucciani
– A.P. (avv.ti E. e I. Follieri) c. U.T.G. – Prefettura di Foggia, Ministero dell’interno
(Avv. Stato).
Armi e materie esplodenti – Omessa custodia – Divieto di detenzione – Fondato
su denuncia di furto – Illegittimità.
Il divieto di detenzione delle armi per omessa custodia, che si fondi esclusivamente
sulla denuncia di furto delle stesse, regolarmente detenute dal ricorrente, è illegittimo
se non sussiste alcun riscontro fattuale della negligenza del soggetto nella detenzione
delle armi, né alcun altro elemento che evidenzi il venir meno della sua affidabilità.
(Nel caso di specie, la denuncia di furto sporta dal figlio del ricorrente evidenziava
che le armi erano detenute correttamente in un armadietto blindato ed ancorato al
muro).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1309 – Pres. Morea – Est. Giansante –
T.G., M.A.P. e A.P. (avv. Panizzolo) c. Asl Bari (avv. Digirolamo), Regione Puglia
(n.c.), Ministero della salute (n.c.).
Sanità pubblica – Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) – Selezioni pubbliche –
Ammissione – Requisiti – Previsione in specifiche norme di legge – Necessità.
Sanità pubblica – Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.) – Selezione per conferimento
incarico a progetto – Requisiti – Specializzazione nella disciplina oggetto del
concorso – Non necessita.
In materia di selezioni pubbliche, vige il principio generale alla luce del quale i
requisiti di ammissione, risolvendosi in oggettive limitazioni all’accesso, trovano la
loro legittimazione in specifiche norme di legge, cui può derogarsi solo in presenza di
specifiche situazioni giustificatrici fondate sulla necessità di garantire il buon
andamento della p.a.
L’art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992 è chiaro nel prevedere la possibilità da parte
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di stipulare contratti
per l’attuazione di progetti finalizzati a tempo determinato con soggetti in possesso di
diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di
secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione
all’esercizio della professione, ove prevista. (Nel caso di specie, il Collegio ha
annullato i provvedimenti impugnati nella parte in cui prevedevano la
“specializzazione nella disciplina oggetto del concorso” quale ulteriore requisito per
l’accesso alla selezione per il conferimento di incarichi a progetto, essendo tale titolo
323
richiesto, a norma dell’art. 15 del d.lgs n. 502/1992, unicamente per l’accesso alla
dirigenza sanitaria).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1310 – Pres. Morea – Est. Giansante –
T.O. soc. coop. a r.l. (avv.ti Rossignoli, Pastore) c. Ministero dello sviluppo
economico – Dipartimento per le Comunicazioni e altro (Avv. Stato), P.I.R. di
P.F.&C. s.n.c. (avv. Nicastri).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Controinteressati – Criteri di
individuazione.
Processo amministrativo – Intervento nel giudizio – Intervento ad opponendum –
Posizione giuridica riconosciuta.
Processo amministrativo – Intervento nel giudizio – Notificazione dell’atto di
intervento – Notificazione presso la sede o la residenza anziché presso il domicilio
eletto – Inammissibilità.
Atto amministrativo – In genere – Omessa indicazione del termine e dell’autorità
a cui ricorrere – Effetti – Illegittimità del provvedimento – Esclusione –
Scusabilità del ricorso tardivo – Sussiste.
Nel giudizio amministrativo, la nozione di controinteressato in senso tecnico dipende
da due elementi essenziali: uno, di tipo formale, che concerne l’espressa menzione o
l’immediata individuabilità del soggetto in questione nell’ambito del provvedimento
impugnato o del relativo contesto di riferimento; l’altro, di tipo sostanziale, che
consente di riconoscere in capo al soggetto medesimo un interesse giuridico
qualificato al mantenimento degli effetti dell’atto in questione.
Nel giudizio amministrativo, l’interventore ad opponendum, ancorché non
controinteressato in senso formale, è legittimato ad intervenire quando risulti titolare
di una propria ed autonoma posizione giuridica soggettiva e non di un semplice
interesse di fatto. Pertanto, solo un interesse qualificato alla conservazione
dell’assetto disegnato dal provvedimento impugnato, che sia di natura uguale e
contraria a quello del ricorrente, consente di riconoscere in capo all’interventore ad
opponendum detta qualificazione (si discorrerà, allora, di controinteressato in senso
sostanziale).
È inammissibile l’intervento notificato al ricorrente presso la sede o la residenza
anziché presso il domicilio eletto per la causa, atteso che l’art. 22, comma 2, l. n.
1034/1971, che prescrive tale modalità di notifica, ha carattere tassativo, essendo
diretto a garantire l’esercizio di difesa delle parti del giudizio in relazione
all’inesistenza di un termine di decadenza per l’atto di intervento stesso e con
riguardo al termine di 20 giorni dal deposito dell’atto concesso alle predette
controparti per la presentazione di controdeduzioni e documenti. Né può operare la
sanatoria del raggiungimento dello scopo della notificazione ex art. 156 c.p.c., in
quanto detta sanabilità può trovare applicazione solo per la costituzione in giudizio e
non anche quando – come nel caso di specie – il giudizio è già instaurato.
324
La mancata indicazione nel provvedimento amministrativo del termine e dell’autorità
alla quale ricorrere rappresenta un’omissione che comporta non già l’illegittimità, ma
solo la possibilità di riconoscere l’errore scusabile ai fini della tempestività del
ricorso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1311 – Pres. Morea – Est. Giansante –
Comune di Canosa di Puglia (avv. S. Palmieri) c. Diocesi di Andria (avv.ti G.
Campanile, A. Guantario)
Giurisdizione – In materia di Edilizia popolare ed economica – Accertamento
della legittimità di clausole della convenzione – Giurisdizione del giudice
amministrativo – Sussiste.
Edilizia popolare ed economica – In genere – Principio dell’integrale copertura
dei costi per l’acquisto delle aree – Acquisizione illegittima – Non sussiste.
Edilizia popolare ed economica – Concessione – Gratuità – Se riguarda opere di
urbanizzazione – Legittimità.
In materia di convenzioni per l’edilizia economica e popolare, rientra nella
giurisdizione del giudice amministrativo la controversia che involga l’accertamento
della nullità o dell’inefficacia di clausole contenute nella convenzione stipulata.
In materia di edilizia economica e popolare vige il principio dell’integrale copertura
dei costi sostenuti dall’amministrazione per l’acquisto delle aree interessate dal
piano: questo principio, però, viene meno nell’ipotesi in cui l’acquisizione delle aree
avvenga non già mediante procedure espropriative di legge ma per il tramite di fatti
civilisticamente illeciti, posto che il beneficiario della concessione è tenuto verso
l’ente nei soli limiti impostigli dalla legge e dal corretto comportamento
dell’amministrazione.
In materia di edilizia economica e popolare, è legittima la previsione della gratuità
del titolo concessorio che riguardi opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di
strumenti urbanisti solo nel caso in cui la costruzione interessata sia specificamente
indicata come tale nello strumento urbanistico medesimo (nella specie è stata
dichiarata la legittimità della clausola che prevede la gratuità dell’assegnazione, con
diritto di superficie, di un suolo sito in zona “167” da utilizzare per la costruzione di
una Chiesa parrocchiale già prevista nel piano di zona e che, come specificato nella
convenzione, rientra tra le opere di urbanizzazione secondaria).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1312 – Pres. Morea – Est. Giansante –
M.H. (avv. Gazidede) c. Ministero dell’interno – Questura di Bari (Avv. Stato).
Processo amministrativo – Istruttoria – Onere della prova – Controversia in
materia di sicurezza pubblica – Mancata allegazione di elementi in merito al
possesso dei requisiti per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo
325
periodo e per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare – Conseguenza
– Valutazione da parte del giudice – Impossibilità.
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Diniego di rinnovo – Motivato mediante il richiamo all'intervenuta
sentenza di condanna per il reato indicato dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n
286/1998 – Atto dovuto per l'Amministrazione.
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Rinnovo del
permesso di soggiorno – Condanna ostativa – Anche se pronunciata ai sensi
dell’art. 444 cpp.
Nel processo amministrativo gli artt. 63 e 64 c.p.a. – applicabili anche alle
controversie pendenti – onerano le parti del processo amministrativo all’allegazione
degli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a
fondamento delle domande e delle eccezioni. Ne consegue che la mancata allegazione
da parte del ricorrente di elementi in merito al possesso dei requisiti prescritti per il
rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché per l’esercizio del
diritto al ricongiungimento familiare, rientranti nella relativa esclusiva disponibilità,
ne impedisce al Collegio ogni valutazione ai fini dell’esame dell’azione proposta.
L’atto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi sufficientemente
motivato mediante il richiamo all’intervenuta sentenza di condanna dell’istante per il
reato di cui all’art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/1998, avendo detta pronuncia, una
volta divenuta irrevocabile, valenza automaticamente ostativa al rilascio del titolo
richiesto e configurando il diniego come atto dovuto per l’Amministrazione, alla quale
non residua alcun margine di discrezionalità sul punto, non essendo tenuta né alla
valutazione della successiva integrazione sociale dello straniero né di eventuali altre
circostanze.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno è ostativa l’intervenuta condanna del
ricorrente, anche se pronunciata con sentenza ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento)
che quindi è legittimamente equiparata alla condanna emessa a seguito di
dibattimento.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, sez. III, 13 settembre 2011, n. 1313).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1315 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
A.R.P.C. (avv. Falcone) c. Liceo Scientifico “G.C.R.” di San Severo, Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Avv. Stato).
Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione
agli esami di maturità – È espressione di discrezionalità tecnica – Sindacabilità in
sede giurisdizionale di legittimità – Limiti.
Istruzione pubblica – In genere – Consigli di classe – Giudizio di non ammissione
agli esami di maturità – Eventuali carenze nella predisposizione degli strumenti
di recupero – Irrilevanza.
326
I giudizi di non ammissione agli esami di maturità o a classe superiore, in quanto
espressione di discrezionalità tecnica, possono essere sindacati in sede di
giurisdizione generale di legittimità, nel limite della conformità al parametro
normativo ovvero ai criteri deliberati preventivamente dal collegio dei docenti,
nonché della manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
In tema di giudizi di non ammissione agli esami di maturità, le eventuali carenze della
scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell’alunno e
il suo inserimento nell’attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a
quella degli altri studenti della stessa classe non incidono sull’autonomia del giudizio
di ammissione dell’alunno stesso, che deve essere effettuato sulla base della
preparazione e della maturità comunque raggiunte dallo studente. (Nel caso di specie,
il Collegio ha ritenuto legittimo il giudizio di non ammissione agli esami, osservando
come effettivamente il ricorrente avesse riportato significative insufficienze in materie
caratterizzanti l’indirizzo frequentato).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1317 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
P.M., C.R. (avv. Alterio) c. Comune di Foggia (n.c.), S.I.R. s.r.l. (n.c.).
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Giudicato
amministrativo – Provvedimento sopravvenuto – Violazione o elusione del
giudicato – Presupposti.
Perché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta
la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente in
sede di ottemperanza, indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di
decadenza – non è sufficiente che la nuova attività posta in essere
dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi
definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che
l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già
illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del
giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con
un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una
potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo
giustificano; di conseguenza non è prospettabile tale vizio qualora l’Amministrazione
incida sull’assetto degli interessi definiti dal giudicato esercitando, per un fine suo
proprio, un potere diverso da quello già utilizzato ovvero utilizzando un nuovo istituto
giuridico e al di fuori della figura del manifesto sviamento di potere. Fermo restando,
in tal caso, l’eventuale azione impugnatoria per l’accertamento dei vizi di legittimità
del nuovo provvedimento, da far valere nei modi, termini e garanzie proprie del
giudizio ordinario di cognizione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1318 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Cond. Via Moschetti n. 2 (avv. Leonardi) c. Comune di Sammichele di Bari (avv.
Bagnoli), V.R. (n.c.).
327
Atto amministrativo – Comuni e Province – Sindaco – Ordinanze contingibili e
urgenti – Potere ex art. 54, comma 4, d. lgs n. 267/2000 – Esercizio – Presupposti.
I presupposti per l’emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti sono da
rinvenire, da un lato, nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende
indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto
delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse
pubblico da salvaguardare e, dall’altro, nell’urgenza, consistente nella materiale
impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole
previsione di danno a breve distanza di tempo.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1319 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
C.R. (avv. Rizzi) c. Regione Puglia (avv. Scattaglia), Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (n.c.), Comune di Locorotondo (n.c.).
Ricorsi amministrativi – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica –
Trasferimento in sede giurisdizionale – Opposizione ex art 10, comma 1, d.P.R. n.
1199/1971 – Tardiva – Conseguenze.
In tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, qualora sia proposto
tardivamente l’atto di opposizione ex art. 10, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, cui
consegue la trasposizione in sede giurisdizionale, il Tar nel dichiarare
l’inammissibilità dell’atto di opposizione dispone contestualmente la restituzione del
fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria (art. 48, comma 3,
c.p.a.).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1320 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
T. s.p.a. (avv.ti F. e R.G. Rodio) c. Comune di Bari (avv.ti Lonero Baldassarra, Valla).
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Sopravvenienza
provvedimento espresso – Comporta estinzione per cessazione della materia del
contendere.
I ricorsi contra silentium si devono reputare estinti per cessazione della materia del
contendere quando l’Amministrazione adotti un provvedimento che interrompa la sua
inerzia e integri l’assolvimento dell’obbligo di concludere il procedimento, con
definizione del procedimento attivato con l’istanza inevasa.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 settembre 2011, n. 1321 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
A.C. (avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Maione), C.B. (avv.ti Di Gioia,
Testini), P.R. e altri (avv. Sorice).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Ordinanza di
acquisizione del bene abusivo al patrimonio pubblico – Caratteri.
328
L'ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale dell’area sulla quale insiste
l’opera abusiva, ha carattere del tutto vincolato e meramente dichiarativo del
trasferimento della proprietà a titolo originario in favore del Comune, già ipso iure
verificatosi per effetto della mancata esecuzione della precedente ordinanza di
demolizione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1380 – Pres. Amovilli – Est. Giansante
– A.M. (avv. Meale) c. Regione Puglia (avv. Balducci), Commissione Esaminatrice
(n.c.), M.L. e altri (avv. Rodio), M.D.P. (avv. Persichella), R.C. e altri (avv. Cozzi),
A.C. e N.C. (n.c.).
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Punteggio –
Espressione della valutazione della Commissione – Legittimità – Soprattutto in
caso di predeterminazione di puntuali criteri di valutazione.
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni
esaminatrici e comitati di vigilanza – Scelta del contenuto delle prove d’esame – È
frutto di un’ampia discrezionalità tecnica della Commissione – Sindacabilità in
sede giurisdizionale di legittimità – Limiti.
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Impugnabilità degli
atti – Verifica dell’interesse al ricorso – Non può prescindere dalla c.d. prova di
resistenza – Fattispecie.
È legittima l’attribuzione di un punteggio alfanumerico complessivo, specie qualora
siano stati preliminarmente individuati puntuali criteri di valutazione, come nella
fattispecie.
La Commissione giudicatrice è dotata di ampia discrezionalità tecnica nella scelta del
contenuto delle prove d’esame, non certo vincolata alla verifica di ogni singola
materia prevista dal bando, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità
limitatamente a ragioni di manifesta illogicità o incongruenza.
Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o
selezione pubblica non può prescindersi – ai fini della verifica dell’interesse al ricorso
– dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque
quantomeno fornire un principio di prova) che, in caso di accoglimento delle censure
dedotte, avrebbe ottenuto un’utile posizione in graduatoria. Pertanto il ricorso è
inammissibile allorquando – come nella fattispecie – il ricorrente si sia limitato
genericamente a fare una comparazione tra gli elaborati.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1381 – Pres. e Est. Amovilli – S.G.
s.r.l. (avv.ti Chiarelli, Rainone) c. Regione Puglia (avv. Pellegrino), Comune di Lecce
(avv.ti Astuto, De Salvo).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Impugnabilità dell’atto –
Atti normativi e atti amministrativi generali – Unitamente all’impugnazione del
329
provvedimento che ne costituisce concreta applicazione – Termine impugnatorio
– Decorrenza dalla piena conoscenza del provvedimento esecutivo – Fattispecie.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Acquiescenza – esecuzione
dell’atto – Conseguenze – Non costituisce acquiescenza ove il comportamento era
indotto dalla comminatoria di un’esecuzione coattiva.
Idrocarburi – Distributori di carburanti – In genere – Regime di installazione ed
esercizio di impianti di rifornimento carburanti ex d.lgs. n. 32/1998 – A seguito
delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 346/1999 e dalla l. n. 496/1999 –
Conseguenza – Non escludono le restrizioni dirette a tutelare preminenti interessi
pubblici – Nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.
Idrocarburi – Distributori di carburanti – Revoca ex art. 6 Reg. reg. Puglia n.
2/2006 – Ha natura vincolata – Conseguenze in termini di onere motivazionale.
Le prescrizioni di natura normativa (così come gli atti amministrativi generali) non
sono di per sé, di norma, immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive di
singoli, onde la loro impugnazione può avvenire soltanto unitamente all’impugnazione
del provvedimento che ne costituisca la concreta applicazione, con decorrenza del
termine decadenziale dalla piena conoscenza di quest’ultimo (nel caso di specie si
trattava di prescrizioni di natura normativa destinate a regolare la rete distributiva
dei carburanti sulla rete stradale ordinaria).
Per il verificarsi dell’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo è necessario
il compimento di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal
destinatario dell'atto stesso, che esprimano la chiara volontà di accettarne gli effetti;
va pertanto esclusa l’acquiescenza allorché a seguito della proposizione del ricorso
giurisdizionale amministrativo, il ricorrente dia esecuzione al provvedimento
impugnato perché indotto dalla comminatoria di un’esecuzione coattiva in danno,
residuando comunque un interesse, specie sotto il profilo risarcitorio o morale,
all’esame nel merito del gravame.
L’intervenuta “liberalizzazione” del settore della installazione ed esercizio di impianti
di rifornimento carburanti ad opera del d.lgs. n. 32/1998, così come modificato dal
d.lgs. n. 346/1999 e dalla l. n. 496/1999, che ha soppresso il precedente regime
concessorio e introdotto una speciale disciplina di localizzazione urbanistica, non fa
venir meno restrizioni dirette a tutelare preminenti interessi pubblici, quali la
sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le disposizioni per la tutela dei beni storici
ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico delle Regioni.
La disciplina dettata dall’art. 6 (commi 2 e 6) del Reg. reg. Puglia n. 2/2006 configura
fattispecie di revoca dell’autorizzazione per l’installazione degli impianti di natura
vincolata, senza margini di ponderazione da parte del Comune in merito agli interessi
dei titolari degli impianti autorizzati e/o alla sussistenza dell’attualità dell’interesse
pubblico, dovendo in ipotesi di riscontro di una delle ipotesi di incompatibilità
previste, senz’altro determinarsi alla revoca, avendo l’Amministrazione regionale
tipizzato le sopravvenute ragioni legittimanti. Si è pertanto, eccezionalmente, al
cospetto di un potere di autotutela in funzione di riesame (per ragioni di opportunità)
330
del tutto vincolato, dovuto e privo degli spazi di discrezionalità tipici dell’attività di
secondo grado, con ogni conseguenza anche in termini di onere motivazionale, nel
senso che non occorre, in tal caso, alcuna particolare motivazione a sostegno del
potere esercitato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1382 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Petrucciani – C. s.r.l. (avv. Di Gioia) c. Provincia di Bari (avv.ti Dipierro, Minucci),
Regione Puglia (n.c.), Arpa (n.c.).
Ambiente – Rifiuti – Finalità del d.lgs. n. 36/2003 – Chiusura della discarica –
Oneri gravanti sul gestore.
La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 36/2003 non si limita a dettare le prescrizioni
operative per la corretta gestione delle discariche, ma incide anche sugli adempimenti
necessari successivamente alla chiusura delle stesse, imponendo al gestore particolari
oneri a garanzia del ripristino ambientale dell’area interessata. (Nel caso di specie,
secondo il Collegio, il fatto che l’approvazione del piano di adeguamento previsto
dall’art. 17 d.lgs. n. 36/2003 sia intervenuta in prossimità della chiusura della
discarica non comporta di per sé l’illegittimità del provvedimento di approvazione,
dovendosi in ogni caso disciplinare e adeguare alla normativa sopravvenuta le
modalità di chiusura e ripristino del sito).
Tar Puglia, Bari, sez. III, 22 settembre 2011, n. 1383 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Giansante – L.A. (avv. Digirolamo) c. Comune di Triggiano (avv. Stracuzzi).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Condono edilizio – Presupposti applicativi ex art. 26,
comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 – Distanze minime dal confine stradale – Area
interessata.
Processo amministrativo – Istruttoria – Consulenza tecnica – Finalità – Natura –
Diniego di c.t.u. – Legittimità.
Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Procedimenti di sanatoria e
condono edilizio – Applicabilità – Provvedimento di diniego di condono edilizio –
Potere vincolato – Conseguenze – Omessa comunicazione del preavviso di rigetto
– Non inficia.
Ai fini della condonabilità di un manufatto realizzato ad uso abitativo, in applicazione
dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 495/1992 – che individua “le distanze dal confine
stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a
demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade”, al di “fuori dei
centri abitati” – è prioritario stabilire che a trovarsi all’esterno del centro abitato sia
l’area sulla quale insiste il manufatto e non la via dalla quale lo stesso si sarebbe
dovuto distanziare conformemente alla norma suddetta.
In considerazione delle finalità proprie della consulenza tecnica d’ufficio, consistenti
nell’aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di
331
questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo d’indagine non è un
mezzo per valutare le prove fornite dalle parti bensì un autonomo mezzo di prova; di
conseguenza la c.t.u. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire
le prove di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la
parte tenda con essa a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di
prova ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o
circostanze non provati.
L’istituto del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, stante la sua
portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono
edilizio. Tuttavia il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce
espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali
deve farsi applicazione; da tale vincolatezza deriva che l’omessa comunicazione del
preavviso di rigetto non può inficiare il provvedimento impugnato, il cui contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e ciò in
applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo della l. n. 241/1990.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1385 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Giansante – A.M.S. (avv.ti Palmiotto, Grassi) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv.
Maione), S.S. (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – In sanatoria – Se le opere comportano modifiche della
destinazione d’uso – Conseguenza – Illegittimità.
È illegittimo il permesso di costruire in sanatoria quando le opere abusivamente
realizzate comportino una lapalissiana trasformazione urbanistica e, più nello
specifico, modifiche della destinazione d’uso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1388 – Pres. F.F. Amovilli – Est.
Petrucciani – C.G., in proprio e quale procuratore di C.I., C.A. (avv. Valentini) c.
Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza ai Beni Archeologici di
Taranto, Dirigente Settore Musei, Beni Culturali Regione Puglia (Avv. Stato).
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Dichiarazione dell’interesse
culturale – Illegittima – Solo ove si dimostri che nella zona vincolata non esiste
alcun bene archeologico suscettibile di protezione.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Espropriazione di beni culturali –
Carattere unitario del complesso – Presupposto.
Ove motivato con riferimento all’esistenza di un complesso archeologico, il decreto
che dichiara i beni di interesse particolarmente importante può considerarsi
illegittimo solo ove si dimostri che nella zona vincolata in realtà non esiste alcun bene
archeologico suscettibile di protezione. Il giudice amministrativo, infatti, in tal caso
332
non può penetrare la sfera di discrezionalità tecnica di pertinenza
dell’amministrazione per il tramite di un sindacato sostitutivo eccedente anche i limiti
del controllo intrinseco ormai reputato praticabile dalla giurisprudenza
amministrativa in subiecta materia.
Nel caso di aree archeologiche risulta determinante ai fini dell’apposizione del
vincolo e della conseguente appartenenza allo Stato il carattere unitario del
complesso, quale risulta dall’affioramento di resti murari e di materiale mobile,
dall’omogeneità delle strutture, dalla dimensione e dalla continuità degli allineamenti
murari tra i singoli settori scavati e visibili o ricoperti e parzialmente sommersi. Tale
carattere unitario impedisce di operare la distinzione tra quanto è ancora sommerso e
quanto è già affiorato, non potendosi scindere, evidentemente, le singole parti di un
monumento o dei resti di un antico insediamento a seconda del grado di interramento
delle stesse.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1389 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. S.C. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Asl Foggia (avv.
Corrente), Regione Puglia (avv.ti Di Lecce, Grimaldi), S.D.D. s.r.l. (n.c.).
Sanità pubblica – In genere – Scelta di privilegiare le strutture di un determinato
distretto – Comprime il c.d. diritto alla libera scelta del luogo di cura – Da
esercitarsi nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal S.S.N.
Sanità pubblica – In Genere – Ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi
aventi come punti di riferimento il distretto – Toglie effetto al principio statale
che esige la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno – Tenendo
conto anche del criterio della soglia minima di efficienza.
Giurisdizione – Giudice amministrativo (giurisdizione di legittimità) – Dopo c.p.a.
– Emanazione di pronunce di tipo dichiarativo e di condanna (adempimento) –
Possibilità – Condizioni.
La scelta di privilegiare le strutture di un determinato distretto comprime il c.d. diritto
alla libera scelta del luogo di cura, che ex art. 6, comma 6, l. n. 724 del 1994 deve
essere esercitato nei confronti di tutte le strutture e i professionisti accreditati dal
S.S.N. e non limitato all’interno delle strutture localizzate nel distretto.
La ripartizione di un fondo aziendale in sub fondi aventi come punti di riferimento il
distretto, inteso come valutazione delle potenzialità di tutte le strutture pubbliche e
private accreditate in quel territorio, toglie effetto al principio statale che esige la
valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno tenendo conto anche del
criterio della soglia minima di efficienza deve essere conseguita da parte delle singole
strutture sanitarie in modo da assicurare una efficace competizione tra strutture
accreditate.
A seguito dell’entrata in vigore del c.p.a., deve ritenersi possibile per il giudice
amministrativo, anche in sede di giurisdizione generale di legittimità, l’emanazione di
333
pronunce di tipo dichiarativo e di condanna (adempimento) allorché non vi osti la
sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 1408 – Pres. F.F. Pasca – Est.
Giansante – A.M., A.D. e V.D. (avv.ti Parisi, Petruzzi) c. Comune di Mola di Bari
(avv. Profeta).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – In materia
di edilizia ed urbanistica – Per tardiva impugnazione dell’atto presupposto –
Fattispecie.
In materia di edilizia ed urbanistica, il ricorso avverso l’ordinanza di ripristino dello
stato dei luoghi e conseguente demolizione e rimozione delle opere abusive è
inammissibile laddove sia stato tardivamente impugnato il suo atto presupposto, nella
specie il diniego del permesso di costruire.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 1410 – Pres. F.F. Pasca – Est.
Amovilli – V.P. (avv. Bagnoli) c. Comune di Bisceglie (avv. Loiodice), Regione
Puglia (avv. Bucci), V.P. e altri (n.c.), C.S.F. s.r.l. (avv.ti Mastropasqua, Ingravalle).
Edilizia ed urbanistica – Piano per la riqualificazione delle periferie – In genere –
Interesse al ricorso – Non sussiste – Quando la variante ha carattere migliorativo.
In materia di edilizia ed urbanistica, il comprovato carattere migliorativo sotto il
profilo economico della nuova destinazione urbanistica impressa al suolo di proprietà
del ricorrente esclude l’interesse al ricorso, invocandosi piuttosto una reformatio in
pejus delle aspettative al mantenimento delle destinazioni di zona, che non è ritenuta
meritevole di tutela.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 1411 – Pres. F.F. Pasca – Est.
Amovilli – P.A., A.C. (avv. Lofoco) c. Comune di Gravina in Puglia (avv. Spano).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per
carenza di interesse – Se avverso ordinanza di demolizione che si ponga quale
atto meramente confermativo di precedente inoppugnato ordine demolitorio.
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione
che si ponga quale atto meramente confermativo (poiché emanato senza alcun riesame
o rivalutazione degli interessi coinvolti o degli elementi fattuali e giuridici
presupposti) di precedente inoppugnato ordine demolitorio la cui pacifica
inottemperanza da parte dei ricorrenti ha già comportato ope legis l’acquisto a titolo
originario e gratuito della proprietà del manufatto e dell’area di sedime in favore del
patrimonio comunale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 1412 – Pres. F.F. Pasca – Est.
Amovilli – R.E. (avv. Deramo) c. Comune di Anzano di Puglia (avv. Amati).
334
Processo amministrativo – Azione di accertamento e azione di adempimento – In
tema di istanza di variante in corso d’opera – Ammissibilità – Limiti.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Variante – In corso d’opera – Che contiene la
descrizione dei lavori aggiuntivi di cui l’Amministrazione contesti la conformità –
Carattere pregiudiziale – Rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori
definitivi.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Variante – Variante realizzabile mediante Dia.
A seguito dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, deve ritenersi
possibile per il g.a., anche in sede di giurisdizione generale di legittimità,
l’emanazione di pronunce di tipo dichiarativo e di condanna all’adempimento (c.d.
condanna pubblicistica) allorché non vi osti la sussistenza di profili di discrezionalità
amministrativa o tecnica. (Nel caso di specie, il Collegio sulla base del predetto
principio, ha rigettato l’eccezione in rito sollevata dalla difesa comunale circa
l’inammissibilità dell’azione di accertamento della fondatezza dell’istanza di variante
in corso d’opera e conseguente condanna a provvedere).
Il riscontro della variante in corso d’opera di un titolo edilizio, allorquando – come
nella fattispecie – contenga la descrizione dei lavori aggiuntivi di cui
l’Amministrazione contesti la conformità, assume in via di principio carattere
pregiudiziale rispetto all’adozione di provvedimenti sanzionatori definitivi risultando
altrimenti vanificato l’eventuale provvedimento di accoglimento della variante stessa.
Ne consegue che, indipendentemente dalla fondatezza o meno dell’istanza di variante,
è del tutto abnorme il modus procedendi seguito dall’Amministrazione che non
provveda ad esaminare la variante per il solo motivo della pendenza del procedimento
sanzionatorio edilizio.
In tema di varianti a permesso di costruire realizzabili mediante Dia ex art. 22,
comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sono varianti in senso proprio quelle che si riferiscono
a modifiche quantitative e qualitative di limitata consistenza e di scarso rilievo
rispetto al progetto originario e si distinguono da quelle che, pur chiamate varianti
nel linguaggio usuale del termine, tali non possono essere considerate perché
richiedono la realizzazione di un quid novi (da valutarsi con riferimento alle evidenze
progettuali quali, la superficie coperta, il perimetro, il numero dei piani, la
volumetria, le distanze dalle proprietà vicine, nonché le caratteristiche funzionali e
strutturali del fabbricato complessivamente inteso): in questa seconda categoria
vanno ricondotte le varianti c.d. “improprie” o “essenziali”, che si configurano come
nuove concessioni. (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la realizzazione di
un vano interrato di modeste dimensioni destinato a cantina, alla luce della disciplina
contenuta nelle N.t.a. del P.r.g. comunale, rappresenti variante non essenziale ai sensi
dell’art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, con conseguente diritto per il ricorrente di
realizzarlo mediante Dia in variante).
335
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 29 settembre 2011, n. 1413 – Pres. F.F. Pasca – Est.
Amovilli – G.R., I.C., R.C. e M.D.F. (avv.ti De Trizio, Pappalepore) c. Comune di
Bisceglie (avv. Ciccarelli), Regione Puglia, E.C. s.r.l., C. s.r.l. e E.d.L. s.r.l.
Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Termini – Proroga –
Possibilità – A condizione che i termini non siano ancora scaduti.
Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Termini – Proroga – Obbligo
di comunicare l’avvio del procedimento – Sussiste.
Espropriazione – Dichiarazione di pubblica utilità – Termini – Proroga –
Motivata in relazione all’esistenza di un contenzioso – Illegittimità – Ragioni.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Domanda di restitutio in
integrum – Avanzata con memoria non notificata – Fattispecie – Inammissibilità.
Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione illegittima – Effetti – Danno
per mancata utilizzazione del bene – Criteri di calcolo – Criterio dell’interesse
legale – Rivisitato alla luce dell’art. 34, comma 3, l. n. 111/2011.
Il prolungamento dell’efficacia di un termine stabilito da un atto amministrativo,
presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto. Ciò
vale anche nell’ambito del procedimento espropriativo quanto ai termini di efficacia
della dichiarazione di pubblica utilità, laddove l’ultimo capoverso dell’art. 13, comma
5, d.P.R. n. 327/2001 richiede coerentemente la necessità ai fini della proroga, della
perdurante efficacia del termine di cui alla dichiarazione di pubblica utilità.
La necessità del contradditorio in sede di d.p.u., deve essere affermata anche per il
sub procedimento distinto e circoscritto alla sussistenza di “presupposti eccezionali”
della proroga dei relativi termini, atto tipicamente discrezionale e capace di ledere in
via autonoma la sfera giuridica del proprietario, quantomeno sotto il profilo del
ritardo nell’emanazione del decreto di esproprio e, conseguentemente, nel pagamento
della relativa indennità. Pertanto l’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare
l’avvio del sub procedimento volto alla proroga dei termini di efficacia della d.p.u.
L’art. 13, comma 5, d.P.R. n. 327/2001 consente la proroga dei termini di efficacia
della d.p.u. soltanto “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”.
Trattandosi di un potere ritenuto eccezionale, la norma è interpretata in senso
restrittivo, richiedendosi la sussistenza di ragioni del tutto indipendenti dalla volontà
dell’Amministrazione sub specie di “impedimento obiettivo ed insuperabile”, non
essendo all’uopo sufficiente l’impossibilità di concludere le procedure per l’esistenza
di un contenzioso. (Nel caso di specie, il Collegio ha reputato inidonee le ragioni della
proroga consistenti nella pendenza del contenzioso relativo alla disposta occupazione
d’urgenza, procedimento speciale e del tutto autonomo rispetto all’ordinario modello
procedimentale ablatorio).
Una volta formulata con motivi aggiunti la domanda risarcitoria per equivalente, è
inammissibile la domanda di restitutio in integrum avanzata con successive memorie
non notificate in quanto, indipendentemente dalla sua qualificazione come
risarcimento/reintegrazione in forma specifica oppure come forma di tutela dei diritti
336
reali, costituisce mutamento della domanda (mutatio libelli) con necessità di piena
tutela del contraddittorio, dovendola proporre o mediante nuovo atto di motivi
aggiunti o comunque con memoria notificata.
In tema di risarcimento del danno per mancata utilizzazione del bene, il criterio
dell’interesse legale per ciascun anno di occupazione illegittima calcolato sul valore
venale, via via rivalutato dell’area, da ritenersi quale presumibile e normale indice di
redditività dell’immobile, deve essere rivisitato alla luce dall’art. 34, comma 3, l. n.
111/2011, espressamente applicabile anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore,
secondo il quale “se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa
entità del danno, il danno è determinato nell’interesse del cinque per cento annuo sul
valore determinato ai sensi del presente comma”.
337
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME OTTOBRE 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 ottobre 2011, n. 1454 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A.
s. c. (avv.ti Augusto e D’Addabbo) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (avv.
Leoncini).
Contratti pubblici – Avvalimento – Artt. 39 e 49 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Ai sensi dell’art. 49 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, possono essere oggetto di
avvalimento da parte dei concorrenti di una gara d’appalto solo i requisiti inerenti la
capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa, non già i requisiti di
idoneità professionale in quanto questi sono desumibili, ai sensi dell’art 39 comma III
dello stesso decreto, dalla loro iscrizione camerale .
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 ottobre 2011, n. 1459 – Pres. Adamo – Est. Cocomile –
V.A.M. (avv. Riccardi) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Ufficio scolastico Provinciale di Bari, I.N.P.D.A.P. - Direzione Provinciale di Bari
(n.c.)
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) - Trattamento
pensionistico – Difetto di giurisdizione – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste –
art. 10 l. n. 205/2000 – art. 112 comma II CPA - Giurisdizione della Corte dei
Conti – Sussiste.
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo su un ricorso proposto per
l’esecuzione di una sentenza resa da una sezione regionale della Corte dei Conti,
posto che non può trovare applicazione l’art. 112, comma II del Codice del Processo
Amministrativo prevalendo, a titolo di lex specialis, l’art. 10 della l. n. 205/2000
secondo cui il rimedio dell’ottemperanza è ,per tali pronunce, esperibile dinanzi allo
stesso giudice contabile.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 ottobre 2011, n. 1461 – Pres. Adamo – Est. Cocomile –
G.C.P.R. s.r.l. (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c. Provincia di Foggia (n.c.).
Ambiente – Impianti eolici – Valutazione di impatto ambientale – Procedimento
amministrativo – Obbligo di conclusione del procedimento – Art. 16, l. reg. Puglia
12 aprile 2001, n. 11 – Silenzio inadempimento – Illegittimità.
È illegittimo il silenzio serbato dalla Provincia sull’istanza per la verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione di
338
un parco eolico dovendo il procedimento concludersi nel termine di sessanta giorni
dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 della legge Regione Puglia n.
11/2001 (si veda, ex multis, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 marzo 2011, n. 363).
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 ottobre 2011, n. 1473 – Pres. Adamo – Est. Adamo – G. G.
A. (Avv. ti Basso e Nigro Imperiale) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (n.
c.).
Esecuzioni delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Adempimento della
PA al giudicato dell’AGO – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza:
decreto di condanna ex art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 80.
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 80, essendo
reso in materia di diritti soggettivi, ha natura decisoria, ed è pertanto idoneo ad
acquisire autorità di giudicato e a costituire titolo ai fini dell’ammissibilità del
giudizio di ottemperanza (Si veda, in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11
Agosto 2011, n. 1213).
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 ottobre 2011, n. 1505 – Pres. Allegretta – Est. Adamo –
F.G.U. e altri (avv.ti De Grandis e Marzocco) c. Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Provinciale di Foggia, Istituto "Staffa" di Trinitapoli (Fg) (Avvocatura distrettuale
dello Stato di Bari).
Giurisdizione – Lavoro alle dipendenze della P.A. – Riparto—Atti di macroorganizzazione – Istruzione pubblica - Giurisdizione del G.O. – Non sussiste–
Giurisdizione G.A. – Sussiste.
Non ogni azione a sostanziale tutela di diritti inerenti al rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, spettando
al giudice amministrativo la cognizione delle controversie in cui si censurino atti
organizzativi dell’Amministrazione scolastica , direttamente rivolti a regolare lo
svolgimento proprio dell’attività didattica, attraverso la formazione delle classi e la
destinazione di insegnanti alle singole scuole.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 ottobre 2011, n. 1507 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – L.
s.p.a. (avv. Bavaro) c. Comune di Lucera (avv. Mariani).
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –
Documenti - D.I.A. – Incompletezza.
339
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –
Documenti -Mancata presentazione D.I.A. – Art. 46, d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 –
Potere di integrazione - Non sussiste.
Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Condizioni di ammissibilità –
Contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture – Obbligo di versamento – Campo soggettivo di applicazione – Servizio
di mensa .
Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Condizioni di ammissibilità –
Contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture – Versamento - Onere della prova.
Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione ad una procedura
di affidamento è da considerarsi “tamquam non esset” la D.I.A. cui non sia stata
allegata tutta la documentazione richiesta o che non sai ben identificabile dovendo
essa ricomprendere, a pena di esclusione, tutte le indicazioni sugli elementi essenziali,
quali l’attività svolta e il riferimento all’unità operativa.
La successiva produzione della D.I.A. non costituisce mera integrazione della
documentazione incompleta e non è sanabile a posteriori quale irregolarità
procedimentale non significativa pena la violazione della par condicio da parte della
stazione appaltante.
Fra i soggetti tenuti ,ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. n. 266/2005, a versare
un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, rientrano anche gli operatori economici che intendono partecipare
a procedure per l’affidamento del servizio di mensa scolastica, essendo questo
riconducibile ai “servizi di ristorazione” di cui al n. 17 dell'allegato II B (quale
specificazione della categoria).
Il pagamento del contributo in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture costituisce condizione di ammissibilità, a pena di
esclusione, alla procedura, con la conseguenza che è lo stesso operatore, con onere
della prova a suo carico, a dover dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta,
di avere versato la somma dovuta.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 11 ottobre 2011, n. 1508 - Pres. Allegretta – Est. Adamo – M.
V. B. (avv. Polignano) c. Agenzia del Territorio (Avvocatura dello Stato).
Accesso – Accesso agli atti degli Enti locali – Ricorso per l’accesso - Illegittimità
del diniego all’accesso.
340
In tema di accesso, la P.A. che ha rigettato una precedente istanza, proposta
nell’ambito di una causa dinanzi al Giudice Ordinario, non può rigettare quella
successiva, di contenuto identico alla precedente ma riferita ad un ricorso dinanzi al
Giudice Amministrativo,senza prenderla in esame ma limitandosi a qualificarla come
meramente confermativa della stessa.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1552 - Pres. Allegretta – Est. Picone – A.
s.r.l. (avv.ti A. G. Orofino, R. G. Orofino e Franchini) c. Comune di Apricena (avv.
De Vitto).
Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Aggiudicazione - Revoca –
Responsabilità precontrattuale della P.A.
Contratti pubblici– Responsabilità precontrattuale della P.A. – Risarcimento del
danno – Ristoro dell’interesse negativo.
Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità precontrattuale della
P.A. la mancata impugnazione del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di
una gara di appalto adottato in sede di autotutela, in quanto la sua eventuale
legittimità non esclude che il comportamento dell’amministrazione possa comunque
ritenersi in contrasto con i canoni di buona fede e correttezza. (Si veda, in senso
conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12 gennaio 2011, n. 12)
Ai fini della commisurazione del danno risarcibile per responsabilità precontrattuale
della P.A.,, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese
effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) ed
alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro
cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con
l’esecuzione del contratto. (Si veda, in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. I, 12
gennaio 2011, n. 12)
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1553 - Pres. Allegretta – Est. Picone – D.
C. più altri (avv.ti Gagliardi, La Gala e Profeta) c. Presidenza del Consiglio dei
Ministri e Ministero dell’Ambiente, Presidenza della Repubblica, Regione Puglia
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari).
Vincolo paesaggistico – Area naturale protetta – Perimetrazione - Discrezionalità
amministrativa - Insindacabilità.
Con riferimento all’istituzione di un parco nazionale, l’inclusione nel perimetro di
aree adibite all’agricoltura o, in generale, diverse e più estese rispetto a quelle in cui
sono state localizzate le specie faunistiche ovvero le risorse naturalistiche meritevoli
di protezione costituisce una valutazione di merito della P.A., espressione di un potere
341
istituzionale non sindacabile in sede giurisdizionale in assenza di violazioni di legge o
di eccesso di potere.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1554 - Pres. Allegretta – Est. Picone – B.
s.r.l. (avv.ti L. Quinto, P. Quinto) c. A.S.L. BAT (avv. Panizzolo).
Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione - art.
38 D.lgs. 163/2006 – Raggruppamento temporaneo di imprese – Rappresentante Dichiarazione – Requisiti – Principio del favor partcipationis
Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –
Attestazioni di sopralluogo.
Contratti pubblici - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –
Requisiti tecnici – Raggruppamento temporaneo di imprese – Verticale –
Scorporo parti.
In ossequio al principio generale del favor partecipationis, è legittimamente
consentita la partecipazione ad una gara di appalto ad un raggruppamento di imprese
il cui legale rappresentante dell’impresa capogruppo abbia sottoscritto, anche per
conto degli amministratori delle società mandanti, la dichiarazione sulla insussistenza
di precedenti penali a proprio carico, obbligatoria per tutti i membri del
raggruppamento ai sensi dell’art. 38 D.lgs. 163/2006, a condizione che siano state
osservate le prescrizioni di cui all’art. 47, co. 1 e 2, del D.P.R. n. 445 del 2000.
Non può costituire causa di esclusione dalla partecipazione ad una gara di appalto il
semplice fatto che l’attestazione di sopralluogo prodotta sia stata rilasciata da un
medico dirigente diverso da quello nominativamente indicato nella tabella inclusa nel
disciplinare di gara in quanto tale onere, secondo l’ordinario canone di
ragionevolezza, determinerebbe l’esclusione soltanto per l’ipotesi in cui il concorrente
avesse del tutto trascurato di effettuare il sopralluogo presso una delle strutture
elencate e di allegarne l’attestazione.
Con riferimento alla partecipazione ad una gara di appalto da parte di un
raggruppamento di imprese la verifica del possesso dei requisiti tecnici richiesti dal
disciplinare di gara dovrà essere operata, nei confronti delle a.t.i. verticali,
esclusivamente con riguardo alle parti scorporabili del servizio che ciascuna si
assume e, pertanto, la P.A. non potrà escludere il raggruppamento nell’ipotesi in cui,
complessivamente, abbia dimostrato il raggiungimento delle soglie di qualificazione
ed il possesso dei requisiti tecnici richiesti dal disciplinare di gara.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1560 - Pres. Allegretta – Est. Picone – L.
F. (avv. Valla) c. Regione Puglia, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Bari (avv.ti Lofoco e Persichella).
342
Enti pubblici – Atti di nomina – Raggruppamento di associazioni di categoria –
Designazione congiunta – Obbligo di sottoscrizione.
Con riferimento alla procedura di nomina dei consiglieri della Camera di Commercio,
se si è costituito un raggruppamento di associazioni di categoria finalizzato a
designare uno o più candidati comuni, la P.A. procedente non può prendere in
considerazione la designazione nell’ipotesi in cui la stessa non sia stata sottoscritta da
tutte le associazioni nel termine assegnato, in quanto alla partecipazione ad un
raggruppamento consegue l’obbligo di sottoscrivere congiuntamente la designazione,
pena il venir meno dell’accordo, senza che rilevi, a tal fine, il peso rappresentativo
delle associazioni inottemperanti.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 19 ottobre 2011, n. 1561 - Pres. Allegretta – Est. Picone – S.
s.r.l. (avv.ti Zoppolato, Napoli, Muscatello) c. Comune di Foggia (avv. De Vitto).
Contratti pubblici – - Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –
art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 - Valutazione di affidabilità – Accertamento
giudiziale – Non necessario.
Nell’ambito di una procedura di affidamento di contratti pubblici, è legittima
l’esclusione del concorrente che, in passato, abbia commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la
gara, disposta a seguito di una valutazione di affidabilità operata in concreto dalla
stessa Amministrazione su fatti e comportamenti imputabili all’impresa concorrente,
sebbene non definitivamente accertati in sede giudiziale.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 20 ottobre 2011, n. 1569 - Pres. Allegretta – Est. Picone – M.
G. (avv. Vetrò) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.), Regione Puglia
(avv. Francesconi), Autorità Portuale di Bari (avv. Mezzina), Comune di Bari (avv.
Lanza), Comune di Barletta (avv.ti Palmiotti e Caruso), Comune di Monopoli (n.c.),
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari (n.c.), Provincia di
Bari (n.c.), Provincia BAT (n.c.).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Notifica del ricorso –
Destinatari : Amministrazioni statali – Avvocatura Generale dello Stato Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso di primo grado proposto avverso un atto adottato da
un’Amministrazione statale che sia stato notificato presso l’Avvocatura Generale
anziché presso l’Avvocatura Distrettuale, in quanto l’errore concerne non
l’identificazione dell’organo amministrativo legittimato a stare in giudizio bensì
l’individuazione dell’Avvocatura dello Stato competente a ricevere la notifica, fermo
343
restando che una eventuale
costituzione in giudizio dell’Amministrazione
irritualmente intimata sanerebbe la nullità de qua.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 ottobre 2011, n. 1612 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
C.V.(avv. Pellegrino) c. Politecnico di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari) e Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari.
Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Ricercatori – Procedura
comparativa – Commissione esaminatrice – Membri – Astensione – Ipotesi.
Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Ricercatori – Procedura
comparativa – Rapporto di precedente collaborazione tra commissario e
candidato – Natura.
Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Ricercatori – Procedura
comparativa – Rapporto di precedente collaborazione tra commissario e
candidato – Astensione – Legittimità.
In una procedura comparativa per la copertura di un posto da ricercatore
universitario, la presenza nella Commissione giudicatrice di un membro in rapporto
di inimicizia con un candidato, non integra l’obbligo di astensione di cui agli artt. 51
e 52 c.p.c. Infatti la presentazione di una denuncia nei confronti del soggetto de quo
non è, da sola, idonea e sufficiente, a denotare la grave inimicizia di cui all’art.
51,comma 1, n. 3, c.p.c. Tale principio è mutuato dalla giurisprudenza penale, la
quale in ipotesi di ricusazione di un magistrato, ha chiarito che il sentimento di
inimicizia per essere pregiudizievole deve essere reciproco e deve trarre origine da
rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere
semplicemente dal trattamento riservato alla parte, anche se da questa ritenuto
sintomo di mancanza di serenità.
Per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa nei concorsi
universitari il consolidato rapporto di collaborazione tra un commissario e un
candidato, non di natura economica o patrimoniale, ma di mera collaborazione
accademica e scientifica, non richiede l’astensione del commissario medesimo. La non
patrimonialità dell’interesse, infatti, non inficia il principio di imparzialità, tenuto
conto della composizione collegiale della Commissione, nonché delle relative
esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo
a pervenire alla scelta dei più meritevoli.
Nei concorsi universitari non può desumersi la natura economica del rapporto tra un
commissario e un candidato, come tale idonea a legittimare l’astensione del
commissario medesimo, dalla sola circostanza della pubblicazione congiunta di una o
più opere, tenuto conto che la stessa, deve ormai ritenersi fisiologica nella comunità
scientifica universitaria, sì da rendere difficile se non addirittura impossibile, la
formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti.
344
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 25 ottobre 2011, n. 1614 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
S.G.(avv. Lofoco) c. Università degli Studi di Bari (Avv.ti prudente e Antuofermo) e
Ospedale Consorziale Policlinico di Bari.
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Poteri del giudice –
Valutazione della fondatezza della pretesa – Limiti – Attività discrezionale Istruzione pubblica – Professori e assistenti Università – Procedura comparativa
– Nomina candidati idonei.
In una procedura comparativa per la copertura di un posto di professore
universitario, non è ammissibile ex art. 31 comma III del CPA, pur a fronte del
silenzio illegittimamente serbato dall’amministrazione, la domanda volta a ottenere
una pronuncia del giudice in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata, in quanto
residua in capo a questa un margine di discrezionalità nella individuazione dei
candidati idonei.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 ottobre 2011, n. 1619 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – G.
s.p.a. (avv. ti Perrone, Sandulli, E. Follieri e I. Follieri, Lofoco) c. Comune di Foggia
(Avv. ti D’ambrosio e Barbato).
Contratti pubblici – Bandi di gara – Clausole di immediata lesività –
Impugnazione – Termini.
Contratti pubblici – Bandi di gara – Interpretazione – Criteri - Fatturato globale.
La clausola della lex specialis che senza dubbio impedisce, in modo chiaro ed
immediatamente percepibile all’operatore economico, l'ammissione del concorrente
alla selezione va impugnata nel termine decadenziale decorrente dalla data di
pubblicazione del disciplinare di gara.
La locuzione “fatturato globale” assume nel linguaggio comune e in quello giuridicocommerciale un significato privo di margini di ambiguità, esso indicando i ricavi e
corrispondendo a voci da iscrivere nella contabilità dell'impresa (art. 2425, lett. A),
nn. 1 e 5, c.c.) ovvero, in senso atecnico, all’assoggettabilità di tali entrate al regime
fiscale e, in particolare, all'IVA (in quanto percepiti nell'esercizio di un'attività
d'impresa, ex artt. 1, 3, 13 e 20 del d.p.r. n. 633/1972 e successive modificazioni). Il
fatturato viene, quindi, sostanzialmente a coincidere con l’"ammontare complessivo
dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali" di
cui all'art. 13 d.p.r. n. 633/1972 ovvero “al volume d'affari del contribuente”
risultante dalle operazioni registrate o soggette a registrazione con riferimento a un
anno solare di cui all'art. 20 dello stesso regolamento.
345
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 ottobre 2011, n. 1622 – Pres. Allegretta – Est. Adamo – C.
srl (avv. Ferrante) c. Asp Casa di Riposo R.SA. Bari (avv. Notaristefano).
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Adempimento al
giudicato dell’AGO – Titolo per l’esercizio del giudizio di ottemperanza – Decreto
ingiuntivo non opposto – Ammissibilità
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Adempimento al
giudicato dell’AGO – Uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza –
Facoltatività.
È ammissibile l'azione di ottemperanza che trovi il suo titolo in un decreto ingiuntivo
non opposto divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a
norma degli articoli artt. 653 e ss. del c.p.c. .
L'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui
all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, è rimessa ad una libera scelta
del creditore.
346
IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 1511 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – G.G.
(avv. Spagnoletti) c. Capo della Polizia, Ministero dell’Interno (Avv. Stato)
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Trasferimento della sede di servizio –
Trasferimento ex art. 33 l. n. 104/1992 – Situazione giuridica soggettiva Qualificazione
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Trasferimento della sede di servizio – Art. 33
l. n. 104/1992 – Interpretazione
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Trasferimento della sede di servizio –
Trasferimento ex art. 33 l. n. 104/1992 – Presupposti – Dimostrazione –
Motivazione del provvedimento di diniego
L’art. 33 della l. n. 104/1992 non istituisce un diritto del dipendente pubblico ad
ottenere il trasferimento della sede di servizio in funzione di prestare assistenza ad un
famigliare invalido, potendo la richiesta di trasferimento essere accolta solo,
letteralmente, “ove possibile”.
La disposizione di cui all’art. 33 della l. n. 104/1992 va interpretata nel senso che il
trasferimento può essere negato solo se ricorrano determinate esigenze di
organizzazione che spetta all’Amministrazione di indicare, non potendosi, per
converso, gravare il dipendente della dimostrazione di trovarsi nell’impossibilità o
nella estrema difficoltà - in considerazione della distanza esistente - , di portare
assistenza al famigliare.
A fronte ad istanze di trasferimento formulate ex art. 33 l. n. 104/1992,
l’Amministrazione deve ricercare delle soluzioni, a prescindere dalla possibilità o
meno, per il dipendente, di prestare l’assistenza al congiunto anche effettuando il
servizio a distanza: ove tali soluzioni non siano trovate, l’Amministrazione potrà
negare il trasferimento, ma dovrà dare conto nel provvedimento di diniego delle
ragioni che impediscono di accogliere la domanda.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 1512 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – Casa
di cura Prof. B. spa (avv. Paccione) c. Asl Foggia (avv. Corrente)
Accordi – Accordi in materia sanitaria – Accordo sull’erogazione e l’acquisto di
prestazioni di day service (art. 8 quinquies l. n. 502/1992) – Natura giuridica –
Concessione di pubblico servizio – Sussiste – Ratio
347
Giurisdizione – Materie oggetto della giurisdizione esclusiva: criteri di riparto –
Accordo sull’erogazione e l’acquisto di prestazioni di day service (art. 8 quinquies
l. n. 502/1992) – Annullamento d’ufficio – Per motivi diversi dal mero
inadempimento – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Sussiste - Ratio
Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – Convenzione sanitaria
per prestazioni in day service - Annullamento in autotutela – Annullamento ex
tunc – Presupposti – Violazione di atto amministrativo sopravvenuto – Non
sussiste
L’accreditamento istituzionale contemplato dall’art. 8 bis della l. n. 502/1992
attribuisce al soggetto accreditato la qualifica di gestore di pubblico servizio; in tale
contesto, gli accordi stipulati ex art. 8 quinquies della medesima legge (accordi
sull’erogazione e l’acquisto di prestazioni di day service) con l’Azienda Sanitaria
Locale, al pari delle convenzioni stipulate nel sistema della l. n. 833/1978, mutuano la
natura di contratti di diritto pubblico e sono perciò inquadrabili nello schema delle
concessioni di pubblico servizio.
Attesa la natura di contratto di diritto pubblico dell’accordo avente ad oggetto
l’erogazione e l’acquisto di prestazioni di day service, l’atto con il quale la Asl risolva
il detto accordo per motivi facenti capo al pubblico interesse, ma diversi dal mero
inadempimento contrattuale generatosi in fase esecutiva, deve configurarsi quale
manifestazione del potere di autotutela e, pertanto, è soggetto alla giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo.
È illegittimo per motivazione insufficiente il provvedimento di annullamento ex tunc
della convenzione avente ad oggetto l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie
dell’attività ambulatoriale di day service, qualora sia fondato sulla violazione di un
atto amministrativo che, soltanto in tempo successivo alla stipula della convenzione
medesima, sia intervenuto ad imporre di adottare una tariffa piuttosto che un’altra.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 1513 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – S.C.
srl (avv. Profeta) c. Comune di Altamura (avv. Bonelli)
Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Vincolo archeologico –
Apposizione - Notifica del provvedimento – Destinatari – Trascrizione nei registri
immobiliari - Effetti
Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Vincolo archeologico –
Qualificazione del vincolo – Parere preventivo della Sopraintendenza –
Imposizione generica – Effetti – Inedificabilità relativa - Sussiste
348
Strade – In genere – Strade vicinali – Qualificazione – Proprietà pubblica –
Esclusione – Proprietà privata – Sussiste – Acquisizione per usucapione –
Possibilità – Servitù di uso pubblico – Assoggettamento – Presunzione –
Presupposti
L’obbligo di notificare il provvedimento impositivo di un vincolo archeologico
sussiste, a carico dell’Amministrazione, solo nei confronti di colui che risulti essere
proprietario del bene al momento in cui il vincolo viene istituito, mentre la
trascrizione dello stesso nei registri immobiliari costituisce una misura di pubblicità
idonea a determinarne l’opponibilità nei confronti dei successivi aventi causa.
In materia di vincoli archeologici, qualora l’Amministrazione ordini il divieto di
costruzioni entro una determinata distanza dal limite esterno del complesso tutelato,
aprendo tuttavia alla generica necessità di sottoporre a preventiva approvazione della
Soprintendenza qualunque progetto di costruzione che possa alterare lo stato
dell’immobile soggetto alle prescrizioni, si deve ritenere che il vincolo non comporti
l’inedificabilità assoluta dell’area assoggettata ad esso, ma solo l’obbligo di chiedere
il preventivo parere della Soprintendenza relativamente ad ogni costruzione da
realizzarsi all’interno della fascia di rispetto.
Le strade vicinali non sono di proprietà pubblica ma sono strade private soggette ad
uso da parte di più proprietari e, quando colleghino tra loro strade pubbliche e siano
inserite nello stradario comunale o provinciale, si presume siano soggette anche a
servitù di uso pubblico; essendo il sedime di tali strade non demaniale, è quindi
possibile che la relativa proprietà venga acquisita da terzi in forza di usucapione a
nulla rilevando l’intestazione catastale.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 1514 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
N.B. (avv.ti Marinelli e Matera) c. Ministero dell’Interno, Questore di Bari (Avv.
Stato)
Lotto, lotterie e concorsi a premio – Scommesse – Regime amministrativo (art. 88
Tulps) - Organizzazione e gestione – Concessione dei Monopoli di Stato –
Necessità - Esercizi commerciali relativi – Autorizzazione del Questore –
Necessità - Diniego – Presupposti – Ragioni di ordine pubblico – Sussiste Raccolta delle scommesse per conto di società non titolari di concessione – Non
sussiste
Premesso che, ai sensi dell’art. 88 Tulps r.d. n. 773/1931, l’organizzazione e la
gestione delle scommesse, nonché le attività commerciali ove esse si esercitano, sono
soggette, rispettivamente, a concessione rilasciata dalla Amministrazione dei
Monopoli di Stato e ad autorizzazione-licenza rilasciata dal Questore, è illegittimo il
diniego di autorizzazione all’attività di scommesse, emesso da tale ultimo organo,
349
qualora fondato non su ragioni di ordine pubblico ma sulla mera circostanza che il
richiedente intenda effettuare l’attività di raccolta di dati e scommesse per conto di
società terze non titolari di concessione in Italia.
(Conformi: Tar Puglia, Bari, Sez. II, 12 ottobre 2011, sentenze nn. 1515, 1516, 1517,
1525, 1526)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 1534 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
P.A. (avv.ti De Santis, Cardanobile) c. Asl Ba (avv. Trotta)
Corte costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità – Art. 3, comma 40, l.r.
n. 40/2007 – Effetti – Procedure di stabilizzazione della dirigenza medica –
Procedura selettiva – Necessità – Diploma di specializzazione medica – Possesso Necessità
In materia di procedure di stabilizzazione della dirigenza medica indetta dalla ASL
Bari ex art. 3, comma 40, l.r. n. 40/2007, occorre osservare che l’art. 1, comma 1,
della l.r. n. 45/2008 – sul quale è intervenuta la sentenza n. 150/2010 della Corte
Costituzionale - non era stato introdotto nel corpo della predetta disposizione al fine
di esonerare gli aspiranti dirigenti nella disciplina della Medicina d’Accettazione ed
Urgenza dall’onere di superare una pubblica selezione. Tale norma era stata
interpretata dalla Regione Puglia nel senso che gli aspiranti dirigenti nella specialità
della medicina d’urgenza erano esonerati, non dall’obbligo di partecipare ad una
procedura selettiva, bensì dall’obbligo di essere in possesso del relativo diploma di
specializzazione o di diploma in disciplina affine o equipollente. Di conseguenza,
dichiarata la incostituzionalità dell’art. 1, comma 1, della l.r. n. 45/2008, l’unico
effetto prodottosi, peraltro in modo retroattivo, è stato di espungere dall’ordinamento
l’unica norma che di fatto aveva consentito alla Asl Ba di ammettere alla procedure
selettive di stabilizzazione di che trattasi un certo numero di dirigenti medici
“precari” privi di specializzazione nella specialità di medicina d’urgenza, o in
specializzazione affine o equipollente.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 1539 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
F.B. (avv. Biasino) c. Ministero dell’Interno, Questore di Bari (Avv. Stato)
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di
soggiorno - Per lavoro subordinato – Istanza di rinnovo - Diniego – Per
inottemperanza al provvedimento di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, del d.lgs.
n. 286/1998 (misura di sicurezza) – Per false generalità - Legittimità
350
In materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la
condanna per il reato di violazione all’ordine di espulsione dal territorio nazionale
previsto dall’art. 14, comma 5 ter, d.lgs. 286/98 costituisce circostanza non più
ostativa al rilascio in quanto considerata dalla recente giurisprudenza dell’Adunanza
Plenaria (decisioni n. 7 e 8/2011) non più compatibile con la disciplina comunitaria
delle procedure di rimpatrio. Pur tuttavia, qualora il richiedente abbia violato
l’ordine di espulsione fornendo false generalità, non trova applicazione la citata
giurisprudenza, la quale concerne la distinta ipotesi di inottemperanza ai
provvedimenti di espulsione senza che siano state fornite false generalità; pertanto
deve considerarsi legittimo il decreto questorile di diniego di rinnovo.
(Conformi: Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, sentenze nn. 1536, 1537 e 1538)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 1541 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
S.S. (avv. Testini) c. Utg – Prefettura di Foggia – Sportello Unico Immigrazione,
Ministero dell’Interno (Avv. Stato)
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 - Diniego - Per comprovato
disinteresse del datore di lavoro – In particolare – Mancata presentazione alla
convocazione disposta dalla P.A. – Legittimità del diniego - Effetti
Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa
esclusiva del datore di lavoro, sicché, ove il predetto datore dimostri il suo
disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare
nell'impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all'
emersione del lavoratore straniero. Pertanto, è legittimo il diniego fondato sulla
circostanza che il datore di lavoro non si è presentato alla convocazione disposta
dall’interessata Amministrazione.
(Conformi: Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, sentenze nn. 1542 e 1543)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 ottobre 2011, n. 1549 – Pres. Pasca – Est. Ravasio – R.P.
(avv. Ventura) c. Sopraintendenza per i Beni Archeologici – Taranto, Ministero per i
Beni e le Attività culturali (Avv. Stato)
Ricorsi amministrativi – Ricorso gerarchico – Ricorso ex art. 16 d. lgs. n. 42/2004
– Decisione successiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale – Illegittimità
351
Ricorsi amministrativi – Ricorso gerarchico – Ricorso ex art. 16 d. lgs. n. 42/2004
– Silenzio e significato del silenzio - Valenza sostanziale – Esclusione – Effetti –
Impugnazione giurisdizionale del provvedimento originario – Ammissibilità –
Improcedibilità del ricorso amministrativo – Sussiste
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Dichiarazione dell’interesse
culturale – Dichiarazione ex d. lgs. n. 42/2004 – Procedimento – Termine di
conclusione – Natura – Termine perentorio – Esclusione – Termine decadenziale Esclusione
È illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dei beni culturali decida il
ricorso gerarchico ex art. 16 d. lgs. n. 42/2004, proposto avverso la dichiarazione di
interesse archeologico di un bene di proprietà ad opera della Sopraintendenza,
qualora adottato dopo che il ricorrente abbia spiegato il ricorso giurisdizionale
tendente all’annullamento del provvedimento impugnato con il medesimo ricorso
gerarchico.
Il silenzio mantenuto dalla Amministrazione sul ricorso gerarchico proposto avverso
la dichiarazione di interesse archeologico ex d. lgs. n. 42/2004, non ha valenza
sostanziale e non costituisce di per sé un provvedimento di diniego; pertanto, alla
scadenza del termine di novanta giorni attribuito alla Amministrazione per decidere,
l’interessato ha sia la possibilità di impugnare il provvedimento originario nel termine
decadenziale, sia di attendere la decisione della Amministrazione, la quale non perde
il potere di provvedere per effetto del mero decorso del termine. Tuttavia, per il
principio della prevalenza della funzione giurisdizionale su quella amministrativa, se
l’interessato decide di optare per il ricorso giurisdizionale quello amministrativo
diventa ipso facto improcedibile, e l’eventuale decisione tardiva non sarà più
opponibile all’interessato.
La violazione del termine per la dichiarazione di interesse culturale di un bene di
proprietà privata ex d. lgs. n. 42/2004 non comporta illegittimità, non trattandosi né di
termine perentorio né di termine di decadenza posto all’esercizio del potere.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1630 – Pres. Pasca – Est. Ravasio –
G.P.Z. (avv.ti A e N. Calvani) c. Comune di Margherita di Savoia (avv. Schittulli)
Provvedimento amministrativo – Autorizzazioni – Efficacia – Concessione
demaniale – Atti collegati - Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e
bevande – Dichiarazione di decadenza dalla concessione – Annullamento d’ufficio
della dichiarazione – Attività di somministrazione nel medio tempore –
Legittimità
352
Deve ritenersi autorizzata l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande all’interno di uno stabilimento balneare che sia stata esercitata nel tempo
intermedio tra la notifica del provvedimento dichiarativo della decadenza della
concessione demaniale marittima, in forza della quale l’attività balneare è stata
intrapresa, ed il provvedimento in autotutela emesso successivamente a caducazione
del primo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1631 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
C.G. e D.B. (avv.ti Consiglio e Pappalepore) c. Comune di Foggia (avv. De Vitto)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità – Per
sopravvenuta carenza di interesse – Declaratoria di illegittimità degli atti
impugnati – Ai fini dell’annullamento – Esclusione - Ai fini del risarcimento del
danno (art. 34, comma 3, Cpa) - Ammissibilità
Non può configurarsi alcun interesse all’annullamento del diniego di permesso di
costruire opposto dall’Amministrazione qualora, nel corso del giudizio, sia
intervenuta l’approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale che abbia
sottratto alle aree oggetto di domanda ogni capacità edificatoria; ciò stante, può
pervenirsi alla declaratoria di illegittimità del diniego impugnato, tuttavia ai soli fini
dell’interesse al risarcimento ex art. 34, comma 3, c.p.a..
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1632 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
W.T. spa (avv. Sartorio) c. Comune di Conversano (avv. Lofoco)
Telecomunicazioni - Telefonia mobile - Stazione radio base per telefonia cellulare
– Installazione o modifica di impianti già esistenti - Autorizzazione ex art. 87,
d.lgs. n. 259/2003 – Formazione per silenzio-assenso – Possibilità – Effetti
In materia di installazione di impianti radio telecomunicazioni per telefonia cellulare,
devono considerarsi illegittime le ordinanze di demolizione e ripristino dello status
quo ante, adottate sul presupposto dell’assenza di qualsivoglia titolo abilitativo,
qualora detti provvedimenti sanzionatori intervengano dopo lo spirare del termine di
cui all’art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003. Tanto poiché, decorso il detto termine,
l’attività intrapresa risulta assistita da un titolo autorizzatorio a tutti gli effetti,
ancorché formatosi per silentium.
353
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1633 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
D.S. (avv.ti La Scala e Di Venere) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato)
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Sospensione dal servizio – Personale militare
- Sospensione precauzionale discrezionale ex art. 26, comma 2, d. lgs. n. 196/2005
- Ratio
Motivazione del provvedimento – Atti discrezionali – Sospensione precauzionale
ex art. 26, comma 2, d. lgs. n. 196/2005 – Misure intempestive – Criteri di
motivazione
La sospensione precauzionale dal servizio a titolo discrezionale del personale militare
di cui all’art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 196/1995 si giustifica con la necessità di
adottare misure urgenti nell’immediatezza del verificarsi dell’evento.
In materia di sospensione dal servizio ex art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 196/1995,
sono ammissibili misure precauzionali intempestive, a condizione, tuttavia, che
l’Amministrazione proceda ad un’accurata valutazione dei contrapposti interessi in
gioco con particolare attenzione agli effetti pregiudizievoli, anche di profilo
economico, che si riverberano sulla posizione del soggetto che ne viene colpito. Ne
consegue che, qualora non vi sia traccia nella misura adottata di tale ponderazione, il
provvedimento è affetto da vizio di carenza di motivazione e deve essere annullato.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1635 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
N.A. (avv. Testini) c. Utg – Prefettura di Foggia – Sportello Unico Immigrazione,
Ministero dell’Interno (Avv. Stato)
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti – Sottoscrizione
del contratto di soggiorno – Necessità
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti - Adibizione a
lavoro domestico – Reddito minimo imponibile del datore di lavoro – Necessità –
Risultanza dalle dichiarazioni dei redditi - Necessità
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti - Adibizione ad
attività di assistenza di familiari non autosufficienti – Reddito minimo imponibile
del datore di lavoro - Necessità - Esclusione
354
In materia di rilascio del permesso di soggiorno per la regolarizzazione ex lege n.
102/2009, è inconfigurabile un diritto alla sanatoria indipendente dalla volontà del
datore di lavoro; questi deve, ai fini del conseguimento dell’effetto utile, determinarsi
alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, confermando la dichiarazione di intenti
espressa con l’istanza di emersione (cfr. da ultimo questa Sezione n. 1355/2011).
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per l’assunzione di un lavoratore
extracomunitario adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l’art. 1
ter, comma 4, lett. d), della l. n. 102/2009 richiede espressamente, a pena di
inammissibilità della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, il possesso da
parte del datore di lavoro di un reddito minimo imponibile non inferiore €. 20.000,00
o a €. 25.000,00 annui – rispettivamente - in caso di nucleo familiare composto da un
solo soggetto percettore di reddito, ovvero composto da più soggetti conviventi
percettori di reddito. È, pertanto, legittimo il rigetto della istanza, emesso dallo
Sportello Unico Immigrazione, qualora il detto reddito imponibile minimo,
autocertificato ai fini della sanatoria, non risulti da alcuna dichiarazione dei redditi in
possesso della Agenzia delle Entrate.
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per l’assunzione di un lavoratore
extracomunitario, la prescrizione del possesso da parte del datore di lavoro del
reddito minimo di cui all’art. 1 ter, comma 4, lett. d), della l. n. 102/2009, non opera
nel caso in cui il lavoratore extracomunitario sia adibito ad attività di assistenza per
sé o componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitino
l’autosufficienza, anche se non conviventi.
(Conformi: Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, sentenze nn. 1636, 1637, 1638,
1639, 1640)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1643 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
C.D.G. (avv. De Giglio) c. Regione Puglia (avv. Triggiani) et altri
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Procedure concorsuali –
Valutazione titoli – Titoli ulteriori – Master in management pubblico
In materia di selezione di personale per titoli ed esame presso l’area Politiche per la
promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - concorso D/L3.3/GM
(D/linea 3.3/Gestione Monitoraggio) - , deve ritenersi pertinente il possesso, da parte
del candidato, di un ulteriore master in "manegement pubblico”; alla relativa
valutazione, pertanto, deve conseguire l’attribuzione di cinque punti, e non già
quattro, secondo quanto prescritto dall’avviso pubblico di selezione.
(Conforme: Tra Puglia, Bari, Sez. II, sentenza 27 ottobre 2011, n. 1644)
355
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 ottobre 2011, n. 1645 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
S.O. (avv. Deramo) c. Comune di Santeramo in Colle (avv. Zullino), A.F.
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Assunzioni – Procedure concorsuali – Limiti
all’indizione del concorso pubblico – Trasformazione dei rapporti di lavoro già in
essere - Sussiste
La ratio legis dell’art. 3, comma 101, della l. n. 244/2007 – a mente del quale “in caso
di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del
rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto
richiesta” - è preordinata, da un lato, al contenimento della spesa pubblica; sotto
altro profilo, all’utilizzo razionale delle risorse umane già a disposizione della P.A..
Ne consegue che l’Amministrazione, qualora abbia attivato le procedure per
l’assunzione di una nuova unità, prima di procedere alla formale indizione del
concorso pubblico, è tenuta a verificare la possibilità di trasformazione di rapporti di
lavoro già in essere.
356
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1481 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est.
Petrucciani – M.C. e L.D.G. (avv. Boccardi) c. Comune di Molfetta (n.c.), N.M. e
M.A.S. (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Istanza di sanatoria
– Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza
– Improcedibilità del gravame – Per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione
allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria in data precedente
all’introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di
ripristino, e ciò in quanto l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria
posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo
dell’Amministrazione almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso
negativo sulla istanza medesima, ed inoltre in quanto l’applicazione di detto principio
determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse
all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la
suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e il differimento dell’interesse ad
impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda
medesima disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1483 – Pres. F.F. Abruzzese – Est.
Petrucciani – G.L. (avv. Riccardi) c. Comune di Bari e altri (n.c).
Edilizia ed urbanistica – Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) –
Procedimento – Ordinanza di sospensione – Richiesta di prosecuzione dei lavori –
Obbligo della p.a. di provvedere necessità – Ragioni.
Nel procedimento iniziato in seguito alla presentazione di s.c.i.a, si configura silenzioinadempimento nel caso la p.a, dopo l’emanazione dell’ordinanza di sospensione dei
lavori, manchi di rispondere alla successiva richiesta di prosecuzione degli stessi da
parte del privato. Infatti, in tal caso, da una parte deve ritenersi pendente presso
l’amministrazione il procedimento di verifica dell’ eseguibilità delle opere oggetto
della segnalazione certificata di inizio attività, dall’altra deve tenersi conto della
natura cautelare e provvisoria del provvedimento di sospensione dei lavori.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1484 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est.
Giansante – M.A.D. (avv.ti De Simone, Bonifiglio) c. Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avv.
Stato), L.M. (n.c.).
Giurisdizione – In materia di Pubblico Impiego – Controversie in tema di
procedimento di mobilità volontaria interna – Giurisdizione del giudice ordinario
– Sussistenza.
357
Le procedure di mobilità volontaria interna, comportando una mera modificazione
soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto
mediante una procedura selettiva concorsuale, non rientrano nella residuale area di
giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4, dell’art. 63 del d.lgs. n.
165/2001, ma in quella di cui al primo comma del medesimo articolo che predica in
generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il
lavoro pubblico privatizzato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1485 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est.
Giansante – P.L. e R.F. in qualità di legali rappresentanti della H.C. s.p.a. nonché in
proprio (avv. Lorusso) c. Comune di Modugno (avv. Loiodice), G.C. (avv. Mariani).
Comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo di comunicazione
nell'edilizia – In caso di lottizzazione abusiva – Sussiste – Con riferimento
all’ordine di sospensione delle attività edilizie e contestuale annullamento in
autotutela del permesso di costruire e della Dia in variante.
L’atto con il quale l’Amministrazione, ravvisando gli estremi della lottizzazione
abusiva ex art. 30 d.P.R. n. 380/01, ordini la sospensione di ogni attività edilizia e
contestualmente annulli in autotutela il permesso di costruire e la Dia in variante,
produce effetti di evidente valenza sostanziale e provvedimentale e pertanto deve
essere portato a conoscenza del destinatario nelle forme di cui all’art. 7 della l. n.
241/1990.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1486 – Pres. F.F. Abbruzzese – Est.
Giansante – A.L.B. (avv.ti Rotondi, Vernola) c. Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio
Scolastico Provinciale di Bari (Avv. Stato).
Giurisdizione – In materia di Istruzione pubblica – Personale docente (scuola
primaria e secondaria) – Controversia relativa al diritto al trasferimento ex legge
n. 104/1992 – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.
La controversia relativa al diritto al trasferimento ex legge n. 104/1992 rientra
nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione di
cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 che – ai sensi dell’art. 63, comma 1,
del medesimo decreto legislativo – è devoluta al giudice ordinario in funzione di
giudice del lavoro; più specificamente, i provvedimenti concernenti gli esiti della
domanda di trasferimento proposta dal ricorrente sono atti di gestione assunti dai
dirigenti scolastici nella loro qualità di datori di lavoro.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1487 – Pres. F.F. Abruzzese – Est.
Giansante – R.R. (avv. Di Gioia) c. Comune di Andria (avv. De Candia), C.T. (n.c).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
358
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Acquisizione ai beni
del Comune – Successivo permesso di costruire in sanatoria – Concedibilità –
Condizioni.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –
Sopravvenuta carenza di interesse – Costruzione abusiva – Rapporti tra
provvedimento repressivo e domanda in sanatoria – Inconciliabilità.
L’acquisizione gratuita ai beni del Comune di un manufatto abusivo determina una
situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all’immissione nel possesso
abbia fatto seguito o la demolizione dell’immobile abusivo ovvero la sua utilizzazione
a fini pubblici. Dunque, il permesso in sanatoria può essere rilasciato, pur in presenza
di un precedente provvedimento repressivo della p.a., nel caso in cui non risultino
mutamenti in punto di fatto sull’immobile oggetto del predetto provvedimento.
È improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avverso il
provvedimento di demolizione o acquisizione al patrimonio comunale di un manufatto
abusivo nel caso in cui il ricorrente presenti istanza di permesso di costruire in
sanatoria. Infatti, una volta presentata la predetta domanda di sanatoria, il
provvedimento repressivo perde efficacia in quanto deve essere sostituito o dal
permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1488 – Pres. F.F. Amovilli – Est. Giansante
– E.T. s.p.a (avv. De Luca) c. Comune di Noci (avv.ti Lanno, Napoli).
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione
radio base per telefonia cellulare – Installazione o modifica di impianti già
esistenti – Autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Parere favorevole
dell’Arpa – Necessità – Permesso di costruire – Irrilevanza.
Telecomunicazioni – Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Stazione
radio base per telefonia cellulare – Installazione o modifica di impianti già
esistenti – Autorizzazione ex art. 87, d.lgs. n. 259/2003 – Silenzio-assenso –
Formazione – Termine – Decorrenza dalla presentazione della domanda
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Presupposti – Valutazione affidamento –
Motivazione atto – Necessità
La realizzazione di impianti di telecomunicazione è subordinata soltanto
all'autorizzazione prevista dall'art. 87 del d.l.gs. n. 259 del 2003, che pone una
normativa speciale ed esaustiva che include anche la valutazione della compatibilità
edilizio-urbanistica dell'intervento, non occorrendo perciò il permesso di costruire di
cui agli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001.
In tema di autorizzazione per la costruzione di una stazione radio-base o relative alla
modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, il termine per la
formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003
decorre dalla presentazione della domanda corredata dal progetto, non rilevando la
359
data della ricezione da parte del Comune del parere dell'Arpa in quanto il deposito del
parere preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo
edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto.
L'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ha codificato le seguenti condizioni per
l'esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte della p.a.: a) illegittimità
dell'atto; b) sussistenza di ragioni di interesse pubblico; c) esercizio del potere entro
un termine ragionevole; d) valutazione degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati rispetto all'atto da rimuovere. La p.a., nel provvedimento di
annullamento, deve prendere in considerazione gli interessi dei destinatari e spiegare
le ragioni della prevalenza dell’interesse pubblico. Qualora tale valutazione manchi, il
provvedimento deve considerarsi illegittimo.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1489 – Pres. Amovilli – Est. Giansante –
D.V.G. & C. s.a.s. (avv. Morollo) c Comune di Turi (avv. Bellacosa Morotti).
Principi dell’azione amministrativa – Principio di efficienza e di buon andamento
– Mancata collaborazione – Integra la violazione dei principi dell’azione
amministrativa.
Viola i principi generali in tema di procedimento amministrativo, in particolare i
principi di efficienza e buon andamento dell’attività amministrativa, la mancata
collaborazione dell’amministrazione pubblica che non inoltri le richieste degli istanti
e non agisca in base alle prescrizioni normative.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 ottobre 2011, n. 1496 – Pres. Morea – Est. Amovilli – S.F.
(avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per difetto
di interesse – In materia di espropriazione – Istanza di retrocessione parziale –
Silenzio della P.A. – Incompatibilità con l’istituto dell’occupazione acquisitiva.
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso contro il silenzio serbato
dall’Amministrazione sull’istanza finalizzata alla retrocessione parziale di bene
espropriato allorquando – come nel caso di specie – il bene si è già trasferito al
patrimonio dell’Amministrazione in virtù di occupazione acquisitiva. In tal caso,
infatti, sussiste radicale incompatibilità tra l’istituto dell’occupazione acquisitiva,
presupponente tra l’altro l’irreversibile trasformazione del fondo, e quello della
retrocessione parziale, richiedente al contrario proprio la mancata esecuzione
dell’opera oggetto della d.p.u. ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 327/2001.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 ottobre 2011, n. 1528 – Pres. F.F. Pasca – Est. Giansante
– L.A. (avv. Esposito) c. Comune di Bari, Commissione Formazione Graduatorie e
Mobilità Bari e Provincia (avv. Maida), F.M. (n.c.).
360
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di assegnazione di
alloggi e.r.p. – Interesse a ricorrere – Omessa allegazione di documenti –
Insussistenza.
È infondato il ricorso avverso la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica qualora non risulti che il ricorrente abbia
documentato il possesso delle condizioni per ottenere l’attribuzione del punteggio
invocato. (Nel caso di specie, ai fini dell’attribuzione del punteggio per gli alloggi
sovraffollati, il ricorrente non aveva provato nelle forme di legge la stabile convivenza
con i suoi genitori da almeno due anni dalla pubblicazione del bando di concorso,
limitandosi a produrre uno stato di famiglia anziché un certificato storico).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 ottobre 2011, n. 1529 – Pres. Pasca – Est. Giansante –
A.D.V. (avv. Esposito) c. Comune di Bari e altri (n.c.), Commissione Formazione
Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia (avv. Maida).
Edilizia popolare ed economica – Assegnazioni – Requisiti oggettivi e soggettivi –
Determinazione nucleo familiare – Nozione allargata – Prova – Allegazione stato
di famiglia.
In tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la
determinazione dei componenti del nucleo familiare è necessario far riferimento
all’art. 2 della L.reg. Puglia n. 54/1984. In particolare suddetto articolo offre una
nozione allargata di nucleo familiare: non solo la famiglia costituita da coniugi e figli
con loro conviventi, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, ma anche
quella costituita da persone non legate da vincoli di parentela e affinità purché
sussista il requisito della stabile convivenza. Il privato richiedente può dimostrare tale
requisito attraverso l’allegazione alla domanda di partecipazione al bando per
l’assegnazione degli alloggi popolari del suo stato di famiglia mediante idonea
documentazione rilasciata dal Comune.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 ottobre 2011, n. 1530 – Pres. Pasca – Est. Giansante –
M.R.A., D.A (avv. Ventura) c. Comune di Sannicandro (n.c.), A.M.C. (avv.
Mastroviti).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere –
Controinteressato – Criterio della vicinitas – Insufficienza – Prova – Lesione
effettiva e documentata della proprietà.
In tema di presupposti processuali delle domande di annullamento di titoli edilizi
rilasciati a terzi, il criterio della vicinitas, seppur idoneo a supportare la
legittimazione al ricorso, non esaurisce gli ulteriori profili dell’interesse concreto
all’impugnazione, costituito dalla lesione effettiva e documentata delle facoltà
dominicali del ricorrente.
361
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 12 ottobre 2011, n. 1531 – Pres. Pasca – Est. Giansante –
C.G. e altri (avv. D’Ambrosio) c. Comune di Locorotondo, I.A.C.P. della Provincia di
Bari, Regione Puglia, A. Soc. Coop. (n.c.).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Motivi di ricorso –
Graduazione – Discrezionalità dell’organo giudicante – Ordine delle questioni.
Atto amministrativo – In genere – Motivazione plurima – Autonomia –
Legittimità dell’atto – Sussiste.
Nel processo amministrativo, in difetto di graduazione dei motivi prospettati da parte
del ricorrente, è rimesso alla discrezionalità dell’organo giudicante l’ordine con il
quale esaminare le censure prospettate: in particolare, nel giudizio impugnatorio,
dovrà procedersi preliminarmente alle questioni che evidenziano, in astratto, una più
radicale illegittimità del provvedimento impugnato, per poi passare, solo in caso di
rigetto di tali censure, all’esame degli altri motivi.
Ove un provvedimento amministrativo sia sorretto da più motivazioni che siano tra
loro autonome, è sufficiente per la legittimità dell’atto che anche solo una di esse
risulti fondata.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 20 0ttobre 2011, n. 1573 – Pres. Morea – Est. Amovilli – N.
s.r.l. (avv. Bruno) c. Comune di Andria (avv. De Candia).
Silenzio – Silenzio inadempimento – Obbligo di provvedere – Caratteristiche –
Previsione di legge – Titolarità di un interesse differenziato e qualificato.
Silenzio – Silenzio inadempimento – Obbligo di provvedere – Atti amministrativi
di carattere generale e di pianificazione urbanistica – Ripianificazione
urbanistica – Sussistenza dell’obbligo.
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Poteri del giudice –
Cognizione sulla fondatezza della pretesa azionata – Limiti.
Nei giudizi instaurati per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto
dell’amministrazione, costituisce presupposto per detto accertamento la sussistenza in
capo all’amministrazione di un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza del
privato: detto obbligo non si rinviene solo ove sia espressamente stabilito dalla legge
ma anche, in generale, quando l’interessato sia titolare di un interesse differenziato e
qualificato ad un bene della vita, per il cui conseguimento è indispensabile
l’intervento della pubblica amministrazione.
L’obbligo di concludere il procedimento grava sull’amministrazione anche in
riferimento agli atti amministrativi di carattere generale e di pianificazione
urbanistica: integra, quindi, una fattispecie di silenzio rifiuto l’ipotesi in cui
l’amministrazione non eserciti il potere di ripianificazione urbanistica, non essendo
rilevante l’eventuale predisposizione di atti endoprocedimentali per eliminare lo stato
di inerzia.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, sez. III, 7 ottobre 2011, n. 1497).
362
In sede di rito speciale sul silenzio serbato dall’amministrazione, il giudice
amministrativo può estendere la propria cognizione alla fondatezza della pretesa
azionata solo ove sussistano determinati presupposti, quali la natura vincolata
dell’attività amministrativa, la maturità della controversia sotto il profilo documentale
e istruttorio e la manifesta fondatezza o infondatezza della pretesa azionata.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 20 ottobre 2011, n. 1574 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Lab. Analisi Chimico Cliniche dott. S. V. (avv.ti E. e I. Follieri) c. A.S.L. Foggia (avv.
Corrente), Regione Puglia (avv.ti Grimaldi, Di Lecce) e Studio Diagnostico D. s.r.l.
Processo amministrativo – Sentenza del TAR – Pronuncia dichiarativa e di
condanna – Ammissibilità – Ove non sussistano profili di discrezionalità.
A seguito dell’entrato in vigore del Codice del processo amministrativo, il giudice
amministrativo può, anche in sede di legittimità, emanare pronunce dichiarative e di
condanna allorché non vi siano profili di discrezionalità amministrativa o tecnica che
ostino a detta tipologia di sentenze.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 20 ottobre 2011, n. 1582 – Pres. Morea – Est. Giansante –
R.O. (avv. Gazidede) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –
Sopravvenuta carenza di interesse – Rapporto tra diniego permesso di soggiorno
e diniego della protezione internazionale – Nesso di presupposizione –
Sussistenza.
Deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso con cui
il cittadino straniero impugna il diniego di rilascio di permesso di soggiorno nel caso
in cui lo stesso abbia precedentemente impugnato, con esito negativo, dinanzi al
giudice ordinario il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato
dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo. Tale atto, infatti, deve ritenersi
presupposto per l’emanazione del permesso di soggiorno.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1589 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
S.P. (avv.ti I. e E. Follieri) c. Comune di San Severo (avv. Carlino), S.A.I.S. s.n.c.
(avv. Jannarelli).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Interesse a ricorrere – In
caso di titoli edilizi rilasciati a terzi – Sussistenza – Intervento edilizio lesivo della
sfera giuridica – Condizione.
L’interesse a ricorrere avverso titoli edilizi rilasciati in favore di terzi è comprovato
da un intervento edilizio su lotto confinante che, al di là del mero stabile collegamento
con la zona interessata, sia idoneo ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del
ricorrente, essendosi verificata una violazione delle distanze minime imposte dagli
strumenti urbanistici applicabili.
363
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1591 – Pres. Morea – Est. Amovilli – I.
soc. coop. a r.l. (avv. Profeta) c. Regione Puglia (avv. Torrente), Consiglio di Stato –
Sez. V, C.C. e altri (n.c.).
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari – Avvisi, inviti, esclusione dalla gara – Cause di esclusione –
Carenze di tipo documentale – Soccorso istruttorio – Rafforzato dal principio di
tassatività delle cause di esclusione ex art. 46, comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006 –
Estensione ai procedimenti preordinati alla concessione di finanziamenti pubblici
– Conseguenze – Fattispecie.
Contratti pubblici – Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei
settori ordinari – Criteri di selezione delle offerte – Attribuzione dei punteggi in
forma soltanto numerica – Condizioni – Estensione ai procedimenti attributivi di
vantaggi economici ai fini della valutazione delle domande progettuali.
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Procedimenti attributivi di vantaggi economici –
Criteri di selezione delle proposte – Predeterminazione dei criteri nell’avviso
pubblico – Necessità.
In materia di procedimenti per l’aggiudicazione di contratti pubblici, l’istituto del c. d.
soccorso istruttorio risulta rafforzato, come vero e proprio dovere
dell’Amministrazione, dal principio di tassatività delle cause di esclusione dei
concorrenti introdotto nel Codice dei contratti pubblici con l’obiettivo di evitare un
autonomo potere di esclusione da parte delle singole stazioni appaltanti per carenze
di tipo documentale/formale non previste dalla legge. Tali argomentazioni possono
estendersi in linea di principio anche ai procedimenti preordinati alla concessione di
finanziamenti pubblici, i quali pur non essendo disciplinati dal vigente Codice dei
contratti pubblici, ne condividono il carattere tipicamente concorsuale e l’esigenza di
attuare i principi comunitari di trasparenza, non discriminazione e parità di
trattamento. Ne consegue che, l’esclusione dal finanziamento pubblico per violazione
di prescrizioni di ordine documentale, in assenza di specifica clausola di esclusione
inserita nella lex specialis (rappresentata dall’avviso pubblico per la concessione del
contributo), deve tanto più considerarsi se non preclusa, quantomeno rigorosamente
preceduta dall’invito alla regolarizzazione.
Nei procedimenti di tipo concorsuale preordinati alla concessione di finanziamenti
pubblici ed in particolare nella fase di valutazione delle domande progettuali da parte
di una commissione, è consentita l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto
numerica quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, sia talmente
analitica da rendere di per sé evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli
progetti sotto il profilo tecnico in applicazione di puntuali criteri predeterminati,
essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito.
Nei procedimenti attributivi di vantaggi economici, è necessaria ex art. 12 l. n. 241/90
la predeterminazione in forma pubblica dei criteri e delle modalità a cui
l’Amministrazione deve attenersi, che deve essere ragionevolmente contenuta
364
nell’avviso pubblico, a pena di elusione dei principi di trasparenza ed imparzialità
dell’azione amministrativa. Infatti i potenziali interessati debbono essere messi in
condizione di conoscere, mediante adeguate forme di pubblicità, l’esistenza e la
portata degli elementi di valutazione al momento della presentazione delle proposte
progettuali, e non già in una fase successiva.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1594 – Pres. Morea – Est. Giansante –
G.D.P. (avv. Carella) c. Comune di Bari (avv.ti Valla, Amoruso), C.T. (n.c.).
Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – Locazione – Preferenze –
Annullabilità del provvedimento – Legittimo esercizio del potere.
Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – Locazione – Preferenze –
Annullabilità del provvedimento – Legittimo esercizio del potere – Art. 6, punto
b4) della l.r. Puglia n. 54/1984.
È legittimo il rifiuto dell’Amministrazione di attribuzione del punteggio per disabilità
previsto dal bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica, in locazione semplice, qualora il concorrente abbia allegato alla domanda
di partecipazione un provvedimento di riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento, nonostante il bando richiedesse specificatamente la produzione
del Certificato Asl che attesta l’invalidità permanente al 100% e/o quella uguale ai
due terzi.
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in locazione
semplice, è legittimo il rifiuto dell’Amministrazione di attribuzione del punteggio per
alloggio sovraffollato, qualora a tale fine il bando di concorso, conformemente all’art.
6, punto b4) della l.r. Puglia n. 54/1984, richieda la presenza di oltre due persone
rispetto allo standard abitativo ed il nucleo familiare del concorrente risulti invece
composto da sole due persone, restando irrilevante, in mancanza di tale requisito, la
metratura dell’alloggio in cui queste risiedono.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1596 – Pres. Morea – Est. Giansante –
geom. G.B.
Processo amministrativo – Istruttoria – Consulenza tecnica – Liquidazione
compenso del consulente – Opposizione – Proposta con mera istanza al Presidente
del Tar – Inammissibilità.
È inammissibile l’opposizione avverso il provvedimento determinativo del compenso
spettante al consulente tecnico d’ufficio qualora venga proposta con mera istanza al
Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale e non con rituale azione
giudiziaria.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1597 – Pres. Morea – Est. Giansante –
D.B. e altri (avv. Abbamonte) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Chieffi).
365
Esecuzione delle decisioni
Dimidiazione – Eccezioni.
giurisdizionale
(ottemperanza)
–
Termini
–
Nel giudizio di ottemperanza in cui il privato chiede l’esecuzione della sentenza, i
termini processuali sono dimezzati, tranne quelli per la notificazione del ricorso
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, come si evince dalla lettera
dell’art. 87, comma 3, c.p.a.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1598 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
G.P.L.T. a r.l. (avv.ti D’Ambrosio, Dalfino) c. Comune di Rodi Garganico (avv.
Pappalepore).
Edilizia ed urbanistica – Piani di lottizzazione – Volumetria realizzabile –
Trasferimento per asservimento di altro fondo – Conseguenza – Inedificabilità
fondo asservito.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Dispone le
conformazioni future delle sole aree libere – Fattispecie.
Qualora un proprietario trasferisca ad altri la volumetria realizzabile sul proprio
fondo, questo non può più essere considerato edificabile, proprio perché tale
potenzialità è già stata utilizzata e trasferita al titolare del fondo in cui favore ha
avuto luogo l’asservimento. L’inedificabilità di un’area asservita costituisce una
qualità obiettiva del fondo, opponibile anche agli aventi causa di chi ha ceduto le
potenzialità edificatorie.
Le previsioni del piano regolatore servono a conformare l’edificazione futura e non
anche le costruzioni esistenti al momento dell’entrata in vigore del piano o di una sua
variante; proprio per tale sua caratteristica di strumento di pianificazione, il piano
regolatore considera le sole aree libere, tali dovendosi ritenere quelle disponibili al
momento della pianificazione, e ancor più precisamente quelle che non risultano già
edificate (in quanto costituenti aree di sedime di fabbricati o utilizzate per opere di
urbanizzazione), ovvero quelle che, nel rispetto degli standard urbanistici, risultano
comunque già utilizzate per l’edificazione (in quanto asservite alla realizzazione di
fabbricati, onde consentirne lo sviluppo volumetrico). Ne consegue che l’eventuale
modificazione del piano regolatore, che prevede nuovi e più favorevoli indici di
fabbricazione, non può che interessare, nell’ambito della zona del territorio
interessata dallo strumento urbanistico, se non le sole aree libere con esclusione,
quindi, di tutte le aree già utilizzate a scopo edificatorio, ancorché le stesse si
presentino “fisicamente” libere da immobili.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1599 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
V.B. (avv.ti Di Paola, Lionetti) c. Comune di Trani (avv. Capurso).
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Qualora non venga in
rilievo l’esercizio di alcun pubblico potere – Inammissibilità.
366
È inammissibile il ricorso avverso il silenzio qualora in riferimento all’istanza
proposta dal ricorrente non venga in rilievo l’esercizio di alcun pubblico potere, ma vi
sia, piuttosto, una contestazione circa la spettanza del diritto di proprietà, essendo la
procedura del silenzio volta a impedire l’inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio
del potere pubblico.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1603).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1600 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
L.F. (avv.ti Rizzi, Centola) c. Comune di Monte Sant’Angelo (avv. Rinaldi).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione –
Motivazione – Indicazione specifica opere non autorizzate – Legittimità.
È legittimo il provvedimento di demolizione di un manufatto abusivo costruito in
difformità al permesso di costruire, qualora la p.a., nella motivazione dello stesso,
individui con precisione le opere non autorizzate, qualificandole come variazioni
essenziali del progetto originariamente assentito anziché come interventi di
manutenzione straordinaria.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 21 ottobre 2011, n. 1602 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
G.P. (avv. Paccione) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) –
Difetto di motivazione del provvedimento di diniego.
In tema di edilizia ed urbanistica, la motivazione del provvedimento che nega
l’autorizzazione ad eseguire le opere oggetto di S.C.I.A. è carente se da essa non è
possibile desumere in che modo le opere da realizzare contrastino con la disciplina
edilizia del Comune.
367
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME NOVEMBRE 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 03 novembre 2011, n. 1666 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile
– B., D., G., L., M., S. (avv. Stefanelli) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Comando Generale della G.d.F., Comando G.d..F. di Bari (Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bari).
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Personale militare - Trasferimento - Per
prevalente interesse pubblico - Qualificazione – Indennità – L. n. 100/1987.
Sussiste il diritto dl lavoratore all’indennità prevista dalla l. n. 100/1987, anche se il
trasferimento è avvenuto su sua richiesta, a condizione però che ricorra un interesse
pubblico prevalente sulle aspirazioni di questo, con la conseguenza che il gradimento
di questi si configura quale mero assenso alla determinazione dell’amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 03 novembre 2011, n. 1667 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile
– S. (avv. Cezza) c. Comune di Valenzano (avv. Lonero).
Espropriazione - Indennità di espropriazione – Difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al
riconoscimento, ad un coltivatore diretto – comodatario, dell’indennità aggiuntiva di
espropriazione di cui all’art. 42 d.p.r. n. 327 del 2001, in quanto essa ha ad oggetto
una pretesa meramente indennitaria, nell’ambito della quale vengono in rilievo diritto
soggettivi perfetti e non posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere
amministrativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 03 novembre 2011, n. 1668 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile
– A. D., R. C. (avv. Follieri) c. A.S.L. Foggia (avv. Bavaro).
Contratti pubblici – Bando - art. 25 comma 1 l. r. Puglia n. 25 /2007 – Violazione Nullità parziale.
In tema di appalto di servizi, è nulla quella parte del bando che, disattendendo la
prescrizione di cui all’art. 25, co. 1, della legge n. 25/2007 della Regione Puglia, non
contempli i nominativi di alcuni lavoratori già utilizzati dalla precedente impresa
affidataria dell’appalto, in quanto la disposizione de qua, evidentemente a carattere
imperativo, ha la finalità di garantire la riassunzione, a tempo indeterminato, del
368
personale già impiegato prima dell’indizione della gara nonché il mantenimento delle
condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 3 novembre 2011, n. 1671 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
C. M. E. s.r.l. (avv.ti Medina, Vitone e Di Salvatore) c. Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare ed Albo Nazione Gestori Ambientali – Sezione
Regionale della Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).
Ambiente – Rifiuti – Servizio di raccolta e trasporto – Mancanza requisiti –
Sospensione dal servizio - Sanzioni – Regolarizzazione successiva - Irrilevanza.
In tema di ambiente, in caso di sospensione dell'impresa erogatrice del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, l’Amministrazione ha il potere di irrogare
sanzioni anche se l’impresa ha presentato in una fase successiva domanda per il
passaggio alla categoria superiore, in quanto la regolarizzazione per il futuro non
vale ad elidere la violazione precedentemente commessa.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 3 novembre 2011, n. 1672 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
A. A. (avv. Pappalepore) c. Comune di Terlizzi.
Contratti Pubblici – Procedura di affidamento - Svolgimento – Raggruppamento
temporaneo di professionisti – Offerta economica – Sottoscrizione - Esclusione.
Nell’ambito di una procedura per l’ affidamento di un incarico di progettazione,
quando l’offerente è un raggruppamento temporaneo di professionisti, tutti i
partecipanti allo stesso devono sottoscrivere, a pena di esclusione, l’offerta
economica, specie se disposto espressamente nella lettera d’invito, trattandosi di un
adempimento sostanziale volto ad assicurare la riferibilità e l’imputabilità dell’offerta
al raggruppamento offerente.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 07 novembre 2011, n. 1676 - Pres. Adamo – Est. Rovelli – A.
D. c. Comando Regione Carabinieri Puglia, Ministero della Difesa (Avvocatura
distrettuale dello Stato di Bari).
Accesso – Accesso agli atti di un procedimento disciplinare – Diniego – Mancata
tempestiva impugnazione - Reiterazione dell’istanza di accesso – Inammissibilità.
In tema di accesso agli atti di un procedimento disciplinare, la mancata tempestiva
impugnazione del provvedimento di diniego non consente la reiterazione dell’istanza e
la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove questo abbia natura
meramente confermativa del primo, in quanto l’interessato potrà reiterare l’istanza di
accesso e pretendere riscontro in sede giurisdizionale esclusivamente in presenza di
369
fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza, oppure a
fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 07 novembre 2011, n. 1686 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –
S. O. S.r.l. (avv. Di Gifico) c. Provincia di Bari (avv. Cianciola).
Accesso – Accesso agli atti degli enti locali – Piano della segnaletica - Esclusione
E’ illegittimo il diniego dell’Ente all’accesso al piano della segnaletica in quanto
l’art. 24, primo comma, lettera c), della legge n. 241 del 1990 esclude il diritto di
accesso non con riferimento agli atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, all’interno dei quali rientra a pieno titolo il
piano della segnaletica, ma esclusivamente con riguardo a tutti gli atti
infraprocedimentali diretti all’emanazione degli stessi.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1689 - Pres. Adamo – Est. Rovelli – N.
C. (avv. Pascià e De Cata) c. Comune di Foggia.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) - Adempimento della
PA al giudicato dell'AGO - Titolo per l'esercizio del giudizio di ottemperanza:
decreto ingiuntivo.
Per il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e definitivo a norma degli articoli artt.
653 e ss. c.p.c., è ammessa l'azione di ottemperanza.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1707 - Pres. Allegretta – Est. Picone –
G. S. e altri (avv. Toma) c. Comune di Altamura (avv. Genovese).
Giurisdizione – Difetto di Giurisdizione – Giudice ordinario – Giurisdizione del
G.O. per la tutela dei diritti soggettivi avverso la PA.
Nelle assegnazioni in locazione con patto di futura vendita, l’assegnatario vanta,
allorquando siano maturate le condizioni convenute, un diritto soggettivo perfetto al
trasferimento a suo favore della proprietà dell’alloggio assegnato: ne consegue che,
alla luce del criterio di riparto del petitum sostanziale, sono devolute alla
giurisdizione ordinaria le controversie concernenti la suddetta cessione, anche in
presenza di un provvedimento amministrativo preclusivo della stessa collegate.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1709 - Pres. Allegretta – Est. Picone –
G. S. O. s.r.l. (avv. Di Natale) c. Regione Puglia.
370
Contratti pubblici – Esecuzione dei lavori – Adeguamenti dei prezzi – art. 6 l. n.
537/93 (mod. da l. n. 724/94) – Sostituzione automatica di clausole nulle.
Contratti pubblici – Esecuzione dei lavori – Adeguamenti dei prezzi – art. 6 l. n.
537/93 (mod. da l. n. 724/94) – Indice FOI – Ambito applicativo.
Contratti pubblici – Esecuzione dei lavori – Adeguamenti dei prezzi – art. 6 l. n.
537/93 (mod. da l. n. 724/94) – Ratio.
L’art. 6 l. n. 537/93, come modificato dall’art. 44 l. n. 724/94, ha dettato una
disciplina speciale in materia di «revisione prezzi», la quale ha natura imperativa e si
impone nelle pattuizioni di cui è parte la PA, modificando ed integrando la volontà
negoziale eventualmente contrastante, con la conseguenza che le clausole contrattuali
difformi sono nulle per contrasto con norma imperativa.
In caso di non applicazione ab initio della disciplina di cui all’art. 6 della legge n. 537
del 1993, nella parte in cui prevede l’elaborazione da parte dell’ISTAT di particolari
indici in base ai quali pervenire alla determinazione oggettiva del miglior prezzo
contrattuale, la lacuna può e deve essere colmata mediante il ricorso all’indice FOI,
che segna il limite massimo oltre il quale non può spingersi, di regola, la
determinazione del compenso revisionale.
L’istituto della «revisione prezzi» è preordinato, in via primaria, alla tutela
dell’esigenza della PA di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca
aumenti incontrollati nel corso del tempo e idonei a sconvolgere il quadro finanziario
sulla cui base è avvenuta l’aggiudicazione. Solo in via mediata, invece, tale istituto
tutela l’interesse dell’impresa a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale,
conseguenti a modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1712 - Pres. Allegretta – Est. Picone –
S. B. (avv. Labianca e Pappalepore) c. Ferrotramviaria s.p.a. .
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Aggiudicazione Provvisoria –
Onere di impugnazione - Facoltatività .
Contratti pubblici – Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento –
Forma e contenuto delle offerte.
L’onere di impugnazione, per l’impresa esclusa, sorge soltanto in relazione
all’aggiudicazione definitiva, mentre l’atto di aggiudicazione provvisoria conserva
valenza endoprocedimentale e la sua immediata impugnazione costituisce una mera
facoltà.
371
Le dichiarazioni relative all’assenza di condanne penali, in sede di offerta, sono rese
non nell’interesse del solo soggetto dichiarante, bensì nell’interesse dell’impresa
concorrente, sicché è ben possibile che l’amministratore che sottoscrive gli atti di
gara renda le dichiarazioni anche in vece degli altri soggetti coinvolti, osservando le
prescrizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 2, del d.p.r. n. 445 del 2000 (in senso
conforme: TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 febbraio 2009 n. 399; Id., sez. I, 18 novembre
2010 n. 3916).
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1715 – Pres. Allegretta – Est. Picone –
C.T.P.P. (avv. Carrieri) c. Provincia di Bari (avv.ti Nico e Toma).
Silenzio - Silenzio inadempimento – Processo amministrativo - Azione avverso il
silenzio – Adozione di un provvedimento in risposta - Improcedibilità - Carenza
sopravvenuta di interesse.
In tema di silenzio, il ricorso è improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse
ove l'Amministrazione adotti un qualsivoglia provvedimento in risposta alla diffida,
anche se non pienamente satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato;
ciò, infatti, fa venire meno i presupposti per la condanna dell’Amministrazione a
provvedere sull’istanza.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1718 – Pres. Allegretta – Est. Picone –
M.M.L.(avv. Lanzetta) c. C.B.C.(avv. Notarnicola), Regione Puglia (avv.ti Carletti e
Francesconi).
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Ambito soggettivo –
Pubblica amministrazione – Nozione – Interpretazione estensiva – Ente pubblico
economico – Ente privato.
La nozione di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 112 c.p.a. ai fini
dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza deve essere intesa in modo estensivo in
modo da ricomprendervi anche gli enti pubblici economici che svolgono attività
d’impresa o anche la persona giuridica privata che svolga compiti privatistici.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 15 novembre 2011, n. 1726 – Pres. Allegretta – Est. Picone –
G.N.M. (avv.ti Caputi Iambrenghi e Morgese) c. Comune di Sannicandro di Bari (ing.
Satalino).
Accesso - Posizione soggettiva legittimante l’accesso – Indagine sulla fondatezza
dell’azione - Inammissibilità.
372
Accesso – Posizione soggettiva legittimante l’accesso - In
Proprietario fondo confinante - Sussiste.
materia edilizia –
E’ illegittimo il diniego di estrarre copia e/o la limitazione dell’accesso alla sola
visione degli atti - poiché spesso non sufficiente a consentire la tutela in sede
giurisdizionale dei propri interessi - nelle ipotesi in cui il ricorrente abbia dimostrato
il proprio interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza degli atti richiesti.
Adempiuto, infatti, tale onere non può legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero
la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere.
In presenza di atti di assenso in materia edilizia il proprietario di un terreno
confinante con l’area oggetto di interventi edilizi, ha il diritto di accedere ai
documenti amministrativi che riguardano i riferiti interventi, al fine di conoscere gli
estremi abilitativi per l’esecuzione delle opere.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 16 novembre 2011, n. 1737 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile
– A. S.S.C. r.l. , L. s.r.l., C.C.M. s.p.a., M. s.r.l.(avv. Flascassovitti) c. Ministero
dell’Interno e Commissario Delegato per l’Emergenza Socio-Economico Ambientale
per la Regione Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari), Comune di
Cavallino (avv. Sticchi Damiani), Regione Puglia (avv. Nicolardi), Autorità per la
Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani del Bacino LE/1.
Risarcimento del danno – Onere della prova – Danno – Riparto.
In ossequio al disposto dell’art. 64 c.p.a. è il ricorrente, in tema di azione di
responsabilità della p.a. da ritardo o da attività provvedimentale illegittima, che deve
provare la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio, alla stregua dei
principi generali in subiecta materia. La naturale diseguaglianza delle parti
caratterizzante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica tra la parte privata
e la p.a. porta a limitare l’onere della prova gravante sulla parte che agisce in
giudizio; suddetta limitazione non sussiste, però, con riferimento all’an e al quantum
del danno azionato in via risarcitoria, inerendo, in questo caso, i fatti oggetto di prova
alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa, e trovandosi,normalmente, le
relative fonti di prova nella sfera di disponibilità del soggetto leso.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 16 novembre 2011, n. 1738 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile
– P.C., D.M., F.S., L.S., B.C., T.D., M.F., G.N., C.G., P.S., A.E., M.N., M.P., C.M.,
P.R., S.N., A.F., A.G.N., (avv.ti Panizzolo e Leo) c. Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza.
373
Atto amministrativo – Circolare – Rapporto con la legge – Deroga non prevista Illegittimità.
Atto amministrativo – Circolare – Principio di irretroattività – Applicabilità.
Atto amministrativo – Circolare – Natura - Onere di impugnazione – Non
sussiste.
Atto amministrativo – Circolare – Illegittimità – Disapplicazione d’ufficio Ammissibilità.
Deve considerarsi arbitraria e, quindi illegittima, ogni limitazione effettuata da una
circolare a una norma di legge che non preveda tale facoltà.
Anche per le circolari amministrative vige il principio di irretroattività degli atti
amministrativi come naturale conseguenza del principio di legalità volto a garantire
la certezza delle situazioni giuridiche in atto.
Le circolari amministrative, quali atti interni diretti ad organi ed uffici periferici non
hanno valore normativo e provvedimentale per i soggetti estranei
all’Amministrazione; di conseguenza, sui soggetti diretti destinatari degli atti
applicativi delle stesse, non grava alcun onere di impugnativa, potendosi limitare a far
valere l’illegittimità di tali atti in quanto scaturenti da una circolare a sua volta
illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata.
Il giudice amministrativo investito dell’impugnazione di atti applicativi di circolari
illegittime può, anche d’ufficio, in mancanza di richiesta delle parti, disapplicare tale
circolare contra legem, fornendo così la regola di giudizio necessaria per risolvere la
questione controversa.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 23 novembre 2011, n. 1784 - Pres. Adamo – Est. Picone – M.
G. I. (avv. Bavaro) c. Comune di Ruvo (avv. Testini).
Accesso – Posizione soggettiva legittimante l'accesso – Fondatezza dell’azione Irrilevanza .
Ai sensi dell’art. 24 l. n. 241/1990, la valutazione sulla fondatezza della richiesta di
accesso deve avere ad oggetto unicamente la sussistenza, in astratto, di un interesse
giuridicamente idoneo a fondare tale istanza, senza che possa legittimamente
sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che nel caso l’interessato
intenda intraprendere, essendo sufficiente che l’istante fornisca elementi utili a
dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di tale astratto interesse.
374
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 23 novembre 2011, n. 1789 - Pres. Adamo – Est. Picone –
CPL C. Soc. Coop. (avv.ti Persichella e Penta) c. A. P. S.p.A. (avv. Sticchi Damiani).
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione – art.
38 d.lgs. n. 163 del 2006 - Gravità dell’infrazione - Valutazione.
Nell’ipotesi in cui il bando di gara non si limiti a richiedere ai concorrenti una
generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
d.lgs. n. 163 del 2006 ma specifichi che debbano essere dichiarate tutte le condanne
penali, la P.A. può legittimamente escludere l’impresa che abbia omesso la
dichiarazione di precedenti penali a proprio carico, qualunque sia la natura degli
stessi, in quanto la ratio della disposizione de qua è quella di riservare alla stazione
appaltante la valutazione della gravità dell’illecito (Si veda in proposito: Tar Puglia,
Bari, Sez. I, 10 giugno 2011, n. 884).
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 30 novembre 2011, n. 1808 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –
C.M. S.r.l., D. S. S. & C. S.n.c., R. N. (avv. Di Cagno) c. Comune di Lucera (avv.
D’Antuono).
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione Certificazione di qualità – Genericità - Favor partecipationis - Irrilevanza.
In ossequio al principio del favor partecipationis, non può costituire vizio
dell’aggiudicazione l’asserita inefficacia della certificazione di qualità prodotta in
gara dall’impresa perchè generica, ampia e comprensiva di tutto il processo
produttivo aziendale, in quanto non è necessario che detto certificato menzioni
espressamente le categorie delle lavorazioni oggetto della gara ma è sufficiente che
sia riferito al sistema gestionale complessivo dell’azienda, dato che una tale
certificazione, per sua intrinseca natura, comprende necessariamente tutti i processi
di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività.
375
IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 3 novembre 2011, n. 1673 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
M.S. (avv. Sangiovanni) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari (Avv.
Stato).
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Termine per provvedere –
Istanza di concessione della cittadinanza italiana (L. n. 91/1992) – Termine
biennale – Sussiste - Mancata adozione del provvedimento espresso – Effetti –
Condanna della Pa ex art. 117 Cpa – Fondatezza della pretesa - Sussistono
Risarcimento del danno – Danno da ritardo e da silenzio – Natura Responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. – Sussiste – Danno in re ipsa –
Esclusione - Onere della prova - Sussiste
In tema di concessione della cittadinanza italiana ex lege n. 91/1992, Il Ministero
dell’Interno perde il potere di opporre diniego allorché siano decorsi due anni dal
deposito della istanza; tanto anche nell’ipotesi, prevista dall’art. 6 della medesima
legge, di comprovati motivi di sicurezza. Ne consegue che, spirato inutilmente il detto
termine e sussistendo il silenzio dell’Amministrazione, deve essere affermato non solo
l’obbligo della Pa di provvedere ex art. 117 Cpa, ma anche la fondatezza della
pretesa.
Il fatto che l’art. 2 bis della l. n. 241/90 contempli il ritardo nella conclusione del
procedimento amministrativo quale fonte di responsabilità per l’Amministrazione, non
esime il danneggiato dal dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costituitivi della
responsabilità ex art. 2043 c.c.: in particolare, il ritardo della azione amministrativa
non dimostra, di per sé, l’esistenza ontologica di un danno collegato ad esso ritardo
né la colpa della Amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 2011, n. 1730 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– I. Spa e I. R. Spa (avv.ti Ferrari, Rodio) c. Comune di Trani (avv. Caponio), A. T.
Spa e Amiu Trani
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Per
carenza di carattere provvedimentale - Sussiste
È inammissibile, per assenza ab origine di qualsiasi interesse all’impugnazione, il
ricorso avverso l’atto amministrativo con il quale la P.A. si limiti a rilevare una serie
di asserite mancanze da parte della società affidataria di un pubblico servizio, senza
tuttavia adottare alcun provvedimento.
376
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 2011, n. 1731 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga
– V.M.G. (Avv. Vieste) c. Comune di Vieste
Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Diniego del condono edilizio e ordine di demolizione – Incompetenza
dell’organo procedente – Annullamento del diniego – Esclusione ex art 21octies l.
n. 241/1990
Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Istanza di sanatoria – Silenzio assenso –
Formazione – Presupposti
Sebbene le censure di incompetenza sollevate dal ricorrente nei confronti dell’organo
procedente siano fondate, tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies, comma
2, della l. n. 241/1990, le stesse non possono condurre all’annullamento degli atti
gravati - nella specie: diniego di condono edilizio e ordine di demolizione – qualora
l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso.
La formazione del silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria è subordinata alla
completezza e alla fedeltà della domanda e, più in particolare, al pagamento
dell’intera oblazione, non essendo sufficiente il versamento del solo acconto.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 2011, n. 1732 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– F.S. (avv. Gazidede) c. Ministero dell'Interno, Questura di Bari e U.T.G. - Prefettura
di Bari - S.U.I. (Avv. Stato).
Autotutela – Istanza del privato – Obbligo della Pa di pronunciarsi – In generale
– Non sussiste – Eccezioni implicite – In materia di rilascio del permesso di
soggiorno – Annullamento giudiziale dell’atto posto a base del diniego – Sussiste
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Permesso di
soggiorno – Diniego – Revoca in autotutela – Effetti - Rilascio del permesso –
Automatismo – Esclusione – Ripetizione del procedimento – Necessità – Silenzioinadempimento – Termini – Dies a quo – Inizio del nuovo procedimento - Sussiste
In linea di principio, non sussiste l’obbligo per la Pa di pronunziarsi sulle istanze di
provvedere in autotutela. Tuttavia, in materia di rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro e nel caso di istanza volta alla revoca del provvedimento di
archiviazione dell’istanza di emersione precedentemente presentata, e rigettata sulla
base di un decreto di espulsione a carico dell’interessato, tale obbligo discende dalla
pronunzia giudiziale – nella specie del Giudice di Pace - che annulli il detto decreto.
In materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la revoca in
autotutela del provvedimento di archiviazione dell’istanza di emersione non comporta
automaticamente il riconoscimento del permesso; esso potrà essere rilasciato soltanto
377
all’esito della ripetizione del procedimento e sempre che il datore di lavoro confermi
la persistenza del suo interesse e, dunque, la volontà di stipulare il contratto. Ne
consegue che, qualora non siano decorsi i termini di legge per la conclusione del
nuovo procedimento, non può configurarsi una fattispecie di silenzio-inadempimento.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 2011, n. 1734 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– A. et altri (avv. Ciocia) c. Asl Bari (avv. Trotta), Regione Puglia (avv. Di Lecce)
Giurisdizione - In materia di pubblico impiego – Stabilizzazione del personale
sanitario - Riparto tra G.A. e G.O. – Discrimen – Approvazione della graduatoria
– Sussiste – Effetti - Autotutela in fase di esecuzione del rapporto di lavoro –
Risoluzione - Giurisdizione del G.O. - Sussiste
Giurisdizione - In materia di pubblico impiego – Riparto tra G.A. e G.O. –
Criteri – Petitum sostanziale e causa petendi – Individuazione - In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro
In materia di pubblico impiego privatizzato, il G.A. deve dichiarare il difetto di
giurisdizione e rimettere la causa dinanzi al G.O. allorquando vi sia stata
approvazione della graduatoria e si sia proceduto, in attuazione di essa, alla stipula di
un contratto di lavoro a tempo indeterminato che la P.A. abbia successivamente
risolto, in quanto l'autotutela sia intervenuta nella fase di esecuzione del rapporto di
lavoro, in ossequio al recente orientamento della Cassazione a Sezioni Unite (sent. n.
4648 del 26.2.2010), che individua proprio nell'approvazione della graduatoria, il
discrimen tra le due giurisdizioni.
In materia di pubblico impiego privatizzato, per individuare la giurisdizione operante,
occorre guardare al “petitum sostanziale” ed alla “causa petendi”, che, in caso di
impugnativa degli atti approdati alla risoluzione di un contratto di lavoro stipulato
all'esito di una procedura di stabilizzazione, si identificano, rispettivamente, nella
domanda di conservazione degli effetti sostanziali del contratto stipulato e nel
correlativo diritto.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 2011, n. 1735 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– G. B. (avv. Papa) c. Comune di Molfetta, R.G. L. (avv. Mastropasqua)
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Ordine di esecuzione
dell’ordinanza cautelare – Inesatta esecuzione – Rimedi – Giudizio di
ottemperanza – Necessità – Conversione dell’azione (art. 32 Cpa) - Ricorso in via
principale - Inammissibilità
È inammissibile il ricorso in via principale avverso un provvedimento di
riapprovazione di graduatoria adottato dall’Amministrazione comunale in esecuzione
378
di una ordinanza cautelare pronunziata in un diverso giudizio tra le stesse parti, in
quanto, l'inesatta esecuzione deve esser sollevata in sede di esecuzione ai sensi del
combinato disposto degli artt. 59 e 114, comma 2, lett.b) e comma 6, c.p.a.,
allorquando non sia possibile la conversione dell’azione ex art. 32, comma 2 stesso
codice.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1748 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga
– D.M.A. L.M. (Avv. Del Mastro) c. Comune di San Marco in Lamis (Avv.
Bevilacqua), C. srl e C. srl
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – A favore di unità immobiliare sita in complesso condominiale Annullamento e ripristino dello stato dei luoghi – Per contrasto delle opere con le
norme condominiali – Legittimità
È legittima l’ordinanza con cui la P.A. disponga l’annullamento della concessione
edilizia precedentemente rilasciata a vantaggio di una unità immobiliare appartenente
ad un complesso condominiale, ingiungendo il ripristino dello stato dei luoghi,
nell’ipotesi in cui, si venga a conoscenza del fatto che la realizzazione di tali opere,
contrariamente a quanto previsto dalla normativa regolamentare vigente nel
condominio di riferimento, precluda l’uso comune del bene latu sensu considerato,
essendo ininfluente la sussistenza di una delibera condominiale approvata a
maggioranza dei condomini.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1749 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– A.S. (avv.ti Sbarra, Guarini) c. Cnr (Avv. Stato), G. B.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Termini – Tardività –
Procedure concorsuali – Ricorso avverso la graduatoria - Esclusione dalla prova
orale – Mancata esclusione - Irricevibilità
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità – Procedure
concorsuali – Mancata impugnazione del bando
È irricevibile perché tardivo il ricorso avverso il provvedimento di approvazione di
una graduatoria concorsuale, qualora il ricorrente non abbia previamente e
tempestivamente impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale: è
già per mezzo di questo che la lesione dell’interesse del ricorrente si realizza in modo
definitivo.
È inammissibile il ricorso teso a contestare la legittimità del procedimento
concorsuale nel quale, in ossequio a quanto previsto dal relativo avviso o bando di
concorso, la Pubblica Amministrazione abbia proceduto ad una preliminare
379
valutazione dei titoli finalizzata all’ammissione alla prova orale, qualora il bando non
sia stato impugnato dal ricorrente.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1750 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– S.S. (avv.ti Testini, Loiodice) c. Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia,
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato)
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia
(Legge n. 206/2004) – Riconoscimento – Determinazione della P.A. – Necessità –
Natura giuridica del beneficio – Diritto soggettivo condizionato – Sussiste
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia
(Legge n. 206/2004) – Benefici dipendenti da causa di servizio – Differenze
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia
(Legge n. 206/2004) – Benefici dipendenti da causa di servizio – Differenze nei
presupposti
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Benefici per le vittime di terrorismo e di mafia
(Legge n. 206/2004) – Benefici dipendenti da causa di servizio – Differenze nel
procedimento – Pareri – Competenza - Comitato di verifica per le cause di
servizio - Esclusione
In materia di riconoscimento dei benefici connessi alla qualifica di vittima del
terrorismo o di mafia ex lege n. 206/04, la determinazione dell’Amministrazione
sull’istanza di attribuzione degli ulteriori benefici conseguenti all’aggravamento
dell’infermità ed alla relativa diminuzione della capacità lavorativa, si pone come
provvedimento costitutivo del sorgere del diritto, trattandosi di diritto soggettivo
condizionato.
Ai sensi della normativa vigente e, in particolare della l. n. 302/90, del d.P.R. n.
510/99 e della l. n. 206/04, i benefici economici connessi allo status di vittima del
terrorismo o della mafia sono nettamente distinti dai benefici (pensione privilegiata,
equo indennizzo) dipendenti da causa di servizio, risultando le due categorie differenti
sotto il duplice profilo dei presupposti e del procedimento di riconoscimento.
In materia di benefici economici connessi allo status di vittima del terrorismo o della
mafia, il presupposto per il riconoscimento è costituito dall’accertato collegamento
concausale dell’infermità accertata con una azione o episodio di matrice terroristica,
non già con i contenuti e le modalità di prestazione dell’attività di servizio, che
costituiscono invece i presupposti della diversa categoria dei benefici dipendenti da
causa di servizio.
In materia di benefici economici connessi allo status di vittima del terrorismo o della
mafia, il procedimento di riconoscimento delineato, in particolare, dall’art. 5 del
d.P.R. n. 510/99, indica la valutazione della CMO (Commissione Medico Ospedaliera)
380
in composizione integrata come definitiva, essendo invece escluso il parere del
Comitato di verifica per le cause di servizio in ordine alla sussistenza dei presupposti,
anche in considerazione della specifica previsione di altro e diverso organo, quale è la
Commissione consultiva presso il Ministero dell’Interno ex art. 11 d.P.R. citato. È,
pertanto, illegittimo il rigetto dell’istanza di riconoscimento dei benefici vittima del
terrorismo che sia fondato sul parere negativo espresso dall’incompetente Comitato di
verifica delle cause di servizio.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1751 - Pres. Guadagno – Est. Pasca –
V.T. (avv. Binetti) c. Comune di Bari (avv.ti Lanza e Basile).
Commercio – Aree di vendita - Area mercatale di quartiere – Disciplina Limitazioni e selezione delle attività di vendita - Legittimità
L’intervenuta liberalizzazione dell’esercizio dell’attività commerciale e la bipartizione
semplificata dei nuovi settori merceologici in “alimentari” e “non alimentari” ad
opera del d. lgs. 31/03/98 n.114 (Decreto Bersani), costituiscono circostanze che nulla
hanno a che vedere con l’esercizio dell’attività di vendita e con la assegnazione di un
posto in un' area mercatale di quartiere, soggetta a speciale normativa. Le specifiche
problematiche ed esigenze connesse all’assetto commerciale di un mercato rionale,
infatti, giustificano l'adozione di limitazioni e selezioni delle attività di vendita ivi
esercitate, finalizzate ad assicurare un corretto andamento dell’attività e a favorire un
adeguato assortimento di prodotti nell’interesse anche dei consumatori,
indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione commerciale in sé considerata.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1752 - Pres. Guadagno - Est. Pasca –
V.P.(avv. Casareale) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato - Ufficio
Regionale per la Puglia e Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avv. Stato).
Commercio - Generi di monopolio – Art. 17 L. n. 1239/1957 - Rivendita ordinaria
– Obblighi - Esposizione di apposita insegna – Sussiste
Commercio - Generi di monopolio – Rivendita speciale – Istituzione –
Presupposti
Commercio - Generi di monopolio – Rivendita speciale – Ingresso sulla pubblica
via – Divieto - Esposizione di insegna – Divieto – Eccezioni
Commercio - Generi di monopolio – Rivendita speciale - Insegna – Visibilità
dall'esterno - Divieto
381
L’art. 17 della l. n. 1293/57 prevede che le rivendite ordinarie di generi di monopolio
debbano esporre all’esterno del locale l’insegna prescritta dall’Amministrazione.
Le rivendite speciali di generi di monopolio sono istituite, al di fuori della rete
ordinaria e, quindi, senza neanche rispetto della distanza minima da altre rivendite,
all’interno di determinate strutture o impianti e ricorrendone i presupposti, laddove il
fabbisogno ne giustifichi l’istituzione e qualora le esigenze degli utenti non possano
essere soddisfatte da rivendite ordinarie.
Le rivendite speciali di generi di monopolio, risultando ubicate all’interno delle
strutture presso cui sono istituite, non possono avere ingressi diretti ed autonomi sulla
pubblica via, né possono esporre l’insegna regolamentare all’esterno della struttura
medesima, salvo che si tratti di rivendite speciali istituite presso stazioni di servizio ed
impianti di distribuzione carburanti.
La rivendita speciale, nell’ambito della sua limitata e specifica destinazione, non può
in alcun modo interferire con l’area di utenza delle rivendite ordinarie, con
conseguente divieto di esposizione di insegna non soltanto se posta all’esterno della
struttura o impianto presso il quale la rivendita speciale è istituita, ma anche se
comunque visibile dall’esterno.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1753 - Pres. Guadagno - Est. Pasca –
A.M. (avv. Profeta) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Avv. Stato)
Silenzio – Azione avverso il silenzio – Presupposti dell’azione – Interesse Commercio di generi di monopolio – Rivendita ordinaria – Istanza di concessione
– Rivendita speciale – Istanza successiva – Incompatibilità – Difetto di interesse Sussiste
Silenzio – Azione avverso il silenzio – Presupposti dell’azione – Discrezionalità
amministrativa – Assenza di margini residui - Necessità
È improcedibile per difetto di interesse il ricorso per la declaratoria di illegittimità del
silenzio-inadempimento, maturato su una istanza del privato rivolta all' AAMS e
finalizzata al rilascio di una concessione per la rivendita ordinaria di generi di
monopolio, qualora, nelle more, il privato abbia presentato una nuova istanza all'
AAMS, questa volta per la rivendita speciale di generi di monopolio, supportata
dall'attivazione di un impianto di distribuzione carburanti. In ragione della
alternatività e non compatibilità delle due istanze tra loro, infatti, ciò implica
necessariamente una sostanziale rinuncia alla prima istanza, con conseguente
improcedibilità del ricorso presentato.
Il giudice può accogliere il ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzioinadempimento quando risulta che non residuino ulteriori margini di esercizio della
discrezionalità e non siano più necessari adempimenti istruttori da parte
dell'amministrazione a fronte, da un lato, dell’esito dell’attività istruttoria già
espletata e, dall’altro, dell’evidente fondatezza della pretesa azionata.
382
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1754 - Pres. Guadagno - Est. Pasca –
B. E. Srl (avv. Pasqualone) c. Provincia di Foggia.
Principi dell'azione amministrativa – Principio dell’obbligatoria conclusione del
procedimento amministrativo.
È illegittimo e contravviene a tutti i principi e a tutte le norme in tema di azione
amministrativa il comportamento serbato dall’Amministrazione sull’istanza del
privato che, nonostante il buon esito dell’istruttoria e l’intervenuta acquisizione dei
prescritti pareri (di segno favorevole), non finalizzi il procedimento attraverso
l’adozione del provvedimento finale.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1755 – Pres. Guadagno - Est. Pasca –
C. snc C.S.& F. (Avv.ti Cotugno, Profeta) c. Comune di Ruvo di Puglia
Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Diniego – Assenza di difformità dal progetto –
Illegittimità del diniego – Sussiste – Vizi - Eccesso di potere – Erronea
presupposizione di fatto e di diritto
Allorquando, nel corso del Giudizio, si evinca - contrariamente a quanto asserito
dalla P.A. in motivazione al provvedimento di diniego di condono edilizio - che
l’opera realizzata dal ricorrente non risulti difforme dal progetto precedentemente
presentato e approvato dalla P.A., né dalle soglie limite previste dalla legge, e che, in
concreto, non sussistono le circostanze ritenute ostative dalla P.A. stessa, il
provvedimento di diniego sarà illegittimo per eccesso di potere, nonché per erronea
presupposizione di fatto e di diritto.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1756 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga
– M.B. e D.E.L (Avv. Candiano) c. Comune di Putignano
Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Ordine di demolizione – Opera abusiva inscindibile da opere
regolarmente assentite - Illegittimità – Sussiste - Eccesso di potere - Sussiste
L’ordinanza avente ad oggetto l’ingiunzione di demolizione di opere edilizie abusive è
illegittima per eccesso di potere e per erronea presupposizione, allorquando risulti
che il bene in questione non possa oggettivamente essere demolito senza pregiudizio
delle restanti parti dell’immobile regolarmente assentite.
383
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1757 – Pres. Guadagno - Est. Serlenga
– R.A. R.V. R.R. eredi R.D. (Avv. Valla) c. Comune di Bari (Avv. Farnelli), C. srl, C.
srl
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale - In materia edilizia (diniego di
sanatoria) – Presupposti dell’azione – Annullamento d’ufficio del provvedimento
impugnato nelle more del giudizio - Sopravvenuta carenza di interesse - Sussiste
Ove nel corso del Giudizio, la P.A. dichiari di procedere in via di autotutela all’autoannullamento del provvedimento impugnato (diniego di sanatoria), disponendo l’avvio
del successivo iter del procedimento di definizione dell’istanza di condono, non
residua, in capo al ricorrente, nessun profilo di interesse in ordine alla decisione
qualora egli stesso abbia dichiarato di non aver subìto pregiudizi dall’impugnato
diniego, ritenendo soddisfatto l’interesse azionato con l’annullamento del
provvedimento de quo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1758 - Pres. Guadagno - Est. Pasca – J.
S.r.l. (avv. Relleva) c. Co.Re.Com-Regione Puglia, Ministero dello Sviluppo
Economico, Regione Puglia (avv. Altamura), T. Srl et altri
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di concorsi per
contributi pubblici – Revoca della graduatoria su sentenza del Consiglio di Stato
– Nuova graduatoria – Effetti della sentenza del Consiglio di Stato
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Contributi pubblici – Procedure concorsuali –
Graduatoria – Illegittimità dei criteri presupposti accertata con sentenza del
Consiglio di Stato – Revoca e nuova approvazione – Attività amministrativa –
Natura – Autotutela – Sussiste
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Contributi pubblici - Bando di concorso –
Requisiti di ammissione - Circolari ministeriali – Natura interpretativa non
vincolante - Sussiste.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di contributi
pubblici – Contributi alle emittenti televisive locali – Procedure concorsuali Ricorso avverso la revoca della graduatoria - Presupposti dell’azione –
Ricorrente destinatario di misura cautelare interdittiva dai contributi –
Inammissibilità del ricorso - Sussiste
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In materia di contributi
pubblici - Risarcimento del danno – Danni non connessi all’erogazione del
contributo – Valutabilità – Esclusione
384
In materia di concorsi per l'attribuzione di contributi pubblici, nel caso in cui
l'Amministrazione revochi la graduatoria concorsuale, a seguito di intervenuta
sentenza del Consiglio di Stato in ordine alla illegittimità dei criteri adottati per la
formazione della graduatoria medesima, e ne approvi una nuova, avendo riguardo ai
nuovi criteri prescritti, è infondato il ricorso per l'annullamento della deliberazione di
revoca; la sentenza del Consiglio di Stato, infatti, incidendo sulla graduatoria, ha
natura necessariamente panprocessuale.
In materia di concorsi per l’attribuzione di contributi pubblici, qualora intervenga
una sentenza del Consiglio di Stato in ordine alla illegittimità dei criteri adottati per
la formazione della graduatoria, l'Amministrazione può revocare in via di autotutela
la graduatoria concorsuale ed approvarne una nuova avendo riguardo ai nuovi criteri
prescritti, anche al fine di prevenire ulteriore certo contenzioso; tale provvedimento di
revoca non costituisce attività di stretta esecuzione della sentenza del Consiglio di
Stato bensì espressione di autotutela, sulla base di un nuovo orientamento
amministrativo supportato dalla sentenza medesima.
In materia di pubblici concorsi per l’attribuzione di contributi pubblici indetti con
decreto ministeriale, le circolari ministeriali aventi ad oggetto i requisiti di
ammissione in graduatoria previsti nel bando di concorso hanno natura meramente
interpretativa e non vincolante.
In materia di concorsi per l’attribuzione di un contributo pubblico alle emittenti
televisive locali, in caso di controversia avente ad oggetto l'accertamento della
legittimità della revoca della graduatoria concorsuale, la circostanza che il
concorrente ricorrente sia il destinatario della misura cautelare interdittiva della
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi è idonea di per sé a
determinare il difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso medesimo.
In materia di concorsi per l’attribuzione di contributi pubblici, con riferimento al
ricorso promosso da un concorrente al fine di ottenere l'annullamento della
deliberazione di revoca della graduatoria concorsuale, non può trovare ingresso la
valutazione di profili di interesse legati alla prospettazione di danni subiti diversi da
quelli connessi all’erogazione del contributo, qualora risultino generici e indimostrati
e, peraltro, non supportati da rituale contraddittorio.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1759 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga
– Asl BA/2 (avv. Tomasicchio) c. Comune di Trani
Provvedimento amministrativo – Ordinanze contingibili ed urgenti – Presupposti
- Trasporto dei disabili
Servizi pubblici – Trasporti – Trasporto dei disabili – Competenza ex l.r. Puglia
n. 21/00 – Enti locali territoriali – Competenza del Comune - Sussiste
385
È illegittimità, per difetto dei presupposti di contingibilità e urgenza, l’ordinanza
contingibile ed urgente con il quale il Sindaco ordini alla Asl di provvedere al
trasporto dei soggetti portatori di handicap, da e per i siti riabilitativi, qualora la
necessità del detto trasporto non costituisca evento o esigenza nuova eccezionale o
imprevedibile, bensì una questione da tempo sottoposta all’esame dell’autorità
comunale e alla quale la medesima avrebbe dovuto far fronte esclusivamente con i
mezzi ordinari.
Ai sensi della l.r. Puglia n. 21/00 (art. 8), attuativa della l. n. 59/97 e del d. lgs. n.
112/98, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap, sia in ambito
scolastico che presso centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, pur
dipendendo funzionalmente dalle Aziende U.S.L. competenti per territorio, è posto a
carico anche e soprattutto degli enti locali interessati che sono tenuti a concorrere al
finanziamento del servizio medesimo, secondo intese da realizzarsi attraverso apposite
conferenze di servizi.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1760 – Pres. Est. Guadagno - V.A.G.
(avv.ti Gambatesa, Chionchio) c. Comune di Vieste
Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio - Istanza – Silenzio assenso – Formazione –
Presupposti ulteriori – Completezza e fedeltà della documentazione – Necessità
Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali - Condono edilizio – Istanza – Rigetto per omessa integrazione
documentale – Legittimità – Ratio - Dovere di collaborazione istruttorio ex art 6
della l. n. 241/1990
Atto amministrativo – In genere – Valutazione della legittimità del
provvedimento - Principio del tempus regit actum – Operatività - Procedimento
amministrativo diviso in più fasi – Convivenza di più normative - Possibilità
Risulta inconfigurabile il perfezionamento del silenzio legale tipico con valore di
assenso sull’istanza di condono edilizio qualora, sebbene decorso il termine per la
relativa formazione, la documentazione allegata all’istanza risulti incompleta e
infedele.
L’omessa risposta da parte del privato alla richiesta di integrazione documentale
della P.A., nell’ottica di un dovere di collaborazione istruttorio - espressione di un
principio di carattere generale desumibile dall’art. 6, lett. b), l. n. 241/1990, il quale
consente alla P.A. di chiedere al privato istante le integrazioni documentali necessarie
ad un adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria - determina inevitabilmente la
legittima reiezione dell’istanza.
Il principio del tempus regit actum, secondo cui la legittimità di ogni provvedimento
deve essere considerata con riferimento alla normativa vigente al momento della sua
386
emanazione, comporta che nel medesimo procedimento possano convivere più
normative, in relazione alle diverse fasi interne sub procedimentali.
(Cfr. in senso conforme: Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenze 18 novembre 2011, nn.
1761, 1762, 1763, 1764 e 1765).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1766 – Pres. ed Est. Guadagno – A.B.
(avv.ti Porcelluzzi e Belsanti) c. A.S.L. Bari.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (Ottemperanza) – Adempimento della
PA al giudicato dell’AGO – Presupposti
L’inerzia serbata dall’amministrazione a fronte del provvedimento giurisdizionale,
nella specie del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, e la definitività
dallo stesso acquisita, non contestata dalla parte intimata, integrano i presupposti per
l’adozione delle necessarie misure attuative del giudicato ineseguito.
(Cfr. in senso conforme: Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenze 18 novembre 2011, nn.
1767 e 1768).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1769 – Pres. ed Est. Guadagno – A.U.
(avv. Nicolò) c. Prefettura di Bari - S.U.I. e Ministero dell'Interno (Avvocatura
Distrettuale dello Stato).
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 - Diniego - Per comprovato
disinteresse del datore di lavoro – Legittimità
Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della L. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa
esclusiva del datore di lavoro e quindi, se il predetto datore dimostri il suo
disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare
nell'impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all'
emersione del lavoratore straniero. Tanto non costituisce violazione della circolare n.
7950/2009, in quanto il comma 2 dell'art. 1-ter della L. n. 102/2009 condiziona l'avvio
del procedimento di emersione all'impulso del solo datore di lavoro, con l'esclusione
di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare.
(Cfr. in senso conforme: Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenze 18 novembre 2011, nn.
1770, 1771 e 1773).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1772 – Pres. ed Est. Guadagno – F.R.
(avv. Testini) c. Questura di Foggia - S.U.I. e il Ministero dell'Interno (Avvocatura
Distrettuale dello Stato).
387
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti – Stipula del
contratto di soggiorno – Sussiste - Diniego - Per comprovato disinteresse del
datore di lavoro – Legittimità – Potere di impulso dello straniero – Esclusione
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) Regolarizzazione ex art 1-ter della l. n. 102/2009 – Presupposti – Adibizione ad
attività di lavoro domestico – Reddito minimo imponibile del datore di lavoto –
Necessità - Adibizione ad attività di assistenza di familiari non autosufficienti –
Reddito minimo imponibile del datore di lavoro - Necessità - Esclusione
Il procedimento di emersione ex art. 1-ter della l. n. 102/2009 è rimesso all'iniziativa
esclusiva del datore di lavoro, la cui mancata attivazione per la positiva definizione
del procedimento, preclude alla P.A. l’adozione di un provvedimento finale favorevole
all'emersione del lavoratore straniero. Ne consegue, pertanto, l'esclusione di ogni
potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare e il perfezionamento
della pratica consegue soltanto alla stipula del contratto di soggiorno, finalizzata alla
prosecuzione del rapporto del lavoro irregolare della cui emersione si tratta.
La mancata documentazione da parte del datore di lavoro, in violazione di espressa
statuizione legislativa (cfr. art.1-ter, comma 4, lett. d) del d.l. n. 78/2009 (convertito
con l. n. 102/2009), del possesso di un reddito imponibile minimo “risultante dalla
dichiarazione dei redditi”, non inferiore € 20.000,00 o a € 25.000,00 annui –
rispettivamente in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di
reddito ovvero composto da più soggetti conviventi percettori di reddito- comporta il
mancato accoglimento della dichiarazione di emersione, trattandosi dell’assunzione di
un lavoratore adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, mentre
invece non è prescritto un reddito minimo soltanto nel diverso caso di assunzione di
lavoratori adibiti ad attività di assistenza per sé o componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza, anche se non conviventi (cfr.
combinato disposto art.1-ter, comma 4, lett. d) e comma 1, lett. a) del d.l. n. 78/2009,
convertito con l. n. 102/2009).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1775 - Pres. Guadagno – Est. Ravasio
– B. Srl (avv. Cardanobile) c. Comune di Bari (avv. Lanza).
Commercio – Autorizzazione amministrativa – Destinatario – Società – Decesso
del rappresentante legale – Ininfluenza – Effetti - Voltura in favore degli eredi Esclusione
In caso di intervenuto decesso del legale rappresentante di una società,
l'autorizzazione commerciale, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione in favore
della società medesima nella persona fisica del suo legale rappresentante (ormai
deceduto), non deve essere volturata ai di lui eredi: essa, essendo stata rilasciata a
388
favore di un soggetto giuridico (la società) che non si è estinto, non è mai venuta a
scadenza.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1777 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio
– Collegio Provinciale delle Ostetriche di Bari (avv. Balducci) c. Regione Puglia,
Collegio Provinciale Ipasvi Bari.
Silenzio – Silenzio inadempimento – Diffida ad adempiere - Obbligo di
provvedimento espresso – Sussiste – Nota assessorato – Natura - Mera
manifestazione di intenti
Sussiste silenzio inadempimento allorquando la Pubblica Amministrazione risponda
ad una diffida ad adempiere senza l’adozione di un provvedimento espresso
adeguatamente motivato, bensì con una nota avente valore di mera manifestazione di
intenti, la quale non costituisce idoneo riscontro (In applicazione del detto principio, il
Collegio ha ordinato alla Regione Puglia di evadere la diffida indirizzatale dal Collegi
Provinciali delle Ostetriche pugliesi con un provvedimento espresso, non ritenendo
tale la nota dell’Assessorato del medesimo ente, avente invece valore di mera
manifestazione di intenti).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1778 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio
– F. E. R. e S. (avv.ti Massaro, De Margheriti, Rubino) c. Regione Puglia.
Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari –
Accreditamento istituzionale – Concessione - Natura discrezionale – Istanza –
Obbligo di evadere in modo espresso la domanda – Sussiste
Risarcimento del danno – Azione ex art. 30, comma 2, Codice del Processo
Amministrativo – Natura – Responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) – Sussiste Effetti
La Regione ha l’obbligo di evadere in modo espresso la domanda di accreditamento
per prestazioni ambulatoriali, pure costituendo la concessione dell’accreditamento il
frutto di una manifestazione discrezionale.
Ai sensi dell’art. 30 comma 2 c.p.a. il risarcimento del danno da mancata attività
amministrativa non è in re ipsa e non può essere quantificato a prescindere dall’entità
del danno effettivamente subìto; inoltre, essendo inquadrabile nella responsabilità ex
art. 2043 c.c., impone l’onere per il danneggiato di dimostrare l’esistenza del danno,
il nesso di causalità e la colpa o il dolo della pubblica amministrazione.
389
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1692 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
S.C., R.C. (avv. Tomasicchio) c. Comune di Trani (avv. Capurso).
Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Divieto di costruzione nella
fascia costiera ex art. 51, punto f) della l. r. Puglia n. 56/1980 – Inedificabilità
assoluta – Conseguenze – Vincolatività del provvedimento di rigetto dell’istanza
di condono – Doverosità della conseguente attività di repressione dell’abuso.
Il divieto di costruzione nella fascia di 300 metri dalla costa introdotto dalla l. r.
Puglia n. 56 del 1980, ed operativo anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 431 del
1985, porta a ravvisare un caso d’inedificabilità assoluta che, tra l’altro, viene ad
escludere qualsivoglia possibilità di condono, giusto l’art. 33, della l. n. 47 del 1985
che contempla appunto i casi di inedificabilità assoluta. Ne consegue che, la
sussistenza di tale vincolo assoluto rende del tutto vincolato il provvedimento di
rigetto dell’istanza di condono edilizio e doverosa la conseguente attività di
repressione dell’abuso su area vincolata.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1695 – Pres. Morea – Est. Giansante –
G.F. (avv.ti Scoca, Vetrò, Lofoco) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Prudente,
Antuofermo), M.D. (avv. Pellegrino).
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissione –
Valutazione complessiva – Sindacabilità – Limiti.
Istruzione pubblica – Professori ed assistenti di Università – Ricercatori –
Concorso – Titoli – Dottore di ricerca e assegnista – Valutazione – Obbligo.
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissione –
Valutazione dei candidati – Espressa dai singoli commissari – Rifluisce nel
giudizio collegiale – Contrasto del giudizio individuale con il giudizio collegiale –
Irrilevanza.
Nelle procedure concorsuali il giudizio della Commissione comporta una valutazione
essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati ed attiene
quindi alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile unicamente, sul piano della
legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta
disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese
eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della
valutazione.
Nel concorso indetto per l’assegnazione di posti di ricercatore universitario il
possesso del dottorato di ricerca e le attività svolte come assegnista, pur non
garantendo di per sé un diritto di precedenza rispetto ai candidati sprovvisti di
analoghi titoli, assumono, nelle procedure di valutazione dei candidati ricercatori
universitari, una particolare pregnanza, che impone all’organo valutativo di prenderli
espressamente in considerazione.
390
Nelle procedure concorsuali i giudizi individuali dei commissari di concorso
rifluiscono nel giudizio collegiale perdendo in esso la loro rilevanza, sicché ogni
censura deve essere diretta verso il giudizio espresso in sede collegiale, non inficiabile
per la contraddittorietà con i medesimi giudizi individuali, proprio perché, come nel
caso di specie, essi costituiscono dei presupposti di partenza destinati ad evolvere
nella discussione collegiale e ad essere superati dalla riflessione e dall’espressione di
giudizio imputata in via definitiva all’organo nel suo insieme.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1696 – Pres. Morea – Est. Giansante –
M.M. (avv. De Cesare) c. Ministero della giustizia – Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria (Avv. Stato).
Processo amministrativo – Azione di accertamento – Ricorso giurisdizionale –
Inammissibilità – Per mancata impugnazione dell’atto autoritativo
immediatamente ed autonomamente impugnabile – Fattispecie.
È inammissibile il ricorso allorquando sia proposta azione di accertamento omettendo
l’impugnazione dell’atto autoritativo, immediatamente ed autonomamente
impugnabile, che non ha riconosciuto la posizione giuridica di cui il ricorrente chiede
accertamento. (Nel caso di specie, il ricorrente senza impugnare il provvedimento di
mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sua patologia,
aveva chiesto unicamente la relativa declaratoria).
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. nn. 1697 del 10 novembre
2011 e 1743, 1744 del 18 novembre 2011)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1698 – Pres. Morea – Est. Giansante –
A.M.M. e altri (avv.ti Gadaleta, De Gennaro) c. Asl Bari (avv.ti Digirolamo, Trotta),
Provincia di Bari (n.c.).
Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversia concernente la
gestione del rapporto di lavoro – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste.
In materia di pubblico impiego, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, in
ordine alla domanda con causa petendi limitata alle ragioni giuridiche ed economiche
derivanti da un contratto di lavoro stipulato con una Pubblica Amministrazione,
giacché in tale ipotesi la controversia concerne la gestione di un rapporto di lavoro
già instaurato, con conseguente inapplicabilità della clausola di riserva in favore del
giudice amministrativo prevista dal comma 4 dell’art. 63 del citato decreto legislativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1699 – Pres. Morea – Est. Giansante –
S.D.F. (avv. De Rosa) c. Comune di Rodi Garganico (avv. Pappalepore).
391
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Dia in sanatoria –
Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza –
Improcedibilità del gravame – Per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso
avverso l’ordine di demolizione allorquando il ricorrente abbia presentato una
denuncia di inizio attività in sanatoria in data precedente all’introduzione del ricorso
stesso e successivamente alla data del provvedimento di ripristino, risultando traslato
l’interesse del ricorrente stesso sulle nuove determinazioni che l’Amministrazione
dovrà necessariamente adottare a seguito della Dia in sanatoria.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 novembre 2011, n. 1700 – Pres. Morea – Est. Giansante –
L.P. (avv.ti Petrilli, Iliceto) c. Comune di Lucera (n.c.), F.L.A. (n.c.).
Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversia in tema di
procedura di selezione per tirocinio formativo – Giurisdizione del giudice
ordinario – Sussistenza.
È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ex art. 63, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001, la controversia relativa ad una procedura di selezione che, concernendo un
tirocinio formativo individuale presso un’azienda volto a consentire un contatto
diretto tra il tirocinante e la realtà lavorativa, non dà luogo ad una procedura
concorsuale finalizzata all’assunzione, con conseguente inapplicabilità della clausola
di riserva in favore del giudice amministrativo prevista dal comma 4 dello stesso
articolo.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 11 novembre 2011, n. 1702 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
M.B. (avv. Dodaro) c. Usr – Ufficio Scolastico Regionale della Puglia (Avv. Stato),
Usp – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari (n.c.), G.M. (n.c.).
Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie in tema di
graduatorie permanenti ex art. 401 del d.lgs. n. 297/1994 – Giurisdizione del
giudice ordinario – Sussiste.
La controversia relativa alla “giusta posizione” del ricorrente nella graduatoria degli
insegnanti prevista dall’art. 401 del d.lgs. 297/1994 rientra nella giurisdizione del
giudice ordinario quale giudice del lavoro, vertendosi in tema di accertamento di
diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie ed in assenza di una procedura
concorsuale “in senso stretto”, cioè strumentale alla costituzione ex novo di un
rapporto di pubblico impiego.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 novembre 2011, n. 1745 – Pres. Morea – Est. Petrucciani
– R.B. s.r.l. (avv. Lorusso) c. Comune di Alberobello (avv. Amati).
392
Atto amministrativo – In generale – Reiterazione del diniego sulla medesima
istanza – Annullamento – Consumazione del potere di provvedere in senso
negativo – Obbligo di conformazione al giudicato – Sussiste.
Ove siano stati annullati due provvedimenti di diniego a fronte della medesima
istanza, con sentenze passate in giudicato, può dirsi consumato il potere di provvedere
in senso negativo sull’istanza, imponendosi all’Amministrazione la conclusione del
procedimento nel rispetto del giudicato, conformando ad esso l’esercizio del residuo
potere amministrativo estrinsecantesi nella conclusione favorevole del procedimento e
non nel mero avvio dello stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 18 novembre 2011, n. 1747 – Pres. Morea – Est. Petrucciani
– M.C. s.r.l. (avv. Valla) c. Comune di Bari (avv. Farnelli), Banca Nazionale del
Lavoro (n.c.).
Giurisdizione – In materia urbanistica ed edilizia – Convenzioni di lottizzazione –
Controversie in tema di risoluzione e/o di risarcimento del danno – Giurisdizione
del giudice amministrativo – Sussiste.
Risarcimento del danno – Danno da provvedimento illegittimo – Riconducibilità
allo schema della responsabilità aquiliana – Onere della prova.
Poiché la convenzione di lottizzazione rientra fra gli accordi procedimentali di cui
all’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241, è devoluta alla giurisdizione del giudice
amministrativo la risoluzione della suddetta convenzione per inadempimento della
Pubblica amministrazione, sia quella concernente la condanna di quest’ultima al
risarcimento del danno.
Nel giudizio risarcitorio avente ad oggetto il danno provocato da attività
provvedimentale illegittima, la responsabilità della p.a. ha natura aquiliana.
Ciononostante, l’onere probatorio del privato è limitato alla dimostrazione
dell’illegittimità del provvedimento, quale elemento di prova che integra il principio
dispositivo con onere acquisitivo, rimettendosi alla p.a. l’onere di provare di essere
esente da responsabilità, in considerazione dell’assenza o dell’oscurità o della
sovrabbondanza della normativa in materia, del repentino mutamento della stessa,
dell’assenza di orientamenti giurisprudenziali univoci o della speciale complessità
della questione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1796 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Ente Ecclesiastico Ospedale “F. Miulli” (avv.ti Vimborsati, Nitti) c. Regione Puglia
(avv.ti Di Lecce, Grimaldi).
Giurisdizione – In materia di sanità pubblica – Diritto al ripiano finanziario –
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Sussiste – Ratio.
393
Sanità pubblica – Servizio Sanitario Nazionale – Pagamento corrispettivo
prestazioni sanitarie – Transazione – Rimozione dell’atto negoziale in autotutela
– Impossibilità – Per mancanza di poteri autoritativi.
In materia di sanità pubblica, il “diritto al ripiano finanziario” spettante alle strutture
private equiparate ha consistenza di vero e proprio diritto soggettivo. Esso è tutelato
in sede di giurisdizione esclusiva del g.a. non già per il rilievo dell’esercizio di
insussistenti poteri discrezionali nella determinazione dei corrispettivi per le
prestazioni sanitarie, quanto per il collegamento della pretesa al ripiano finanziario
al potere pubblico di controllo e vigilanza in senso lato della spesa sanitaria, a tutela
di evidenti interessi generali.
Una volta che l’Amministrazione nell’esercizio della propria autonomia negoziale
pone in essere atti di transazione, soggetti alla normale disciplina civilistica, essi
vengono sottratti ad ogni possibilità di successiva rimozione mediante provvedimenti
amministrativi di autotutela, mancando il potere di incidere autoritativamente sugli
effetti di un negozio privatistico.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1799 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
I.M. s.r.l. (avv. Follieri) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato),
Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia (n.c.),
Comune di Lucera (n.c.), Regione Puglia (n.c.).
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Giudicato
amministrativo – Provvedimento sopravvenuto – Violazione o elusione del
giudicato – Presupposti.
Processo amministrativo – Azione di accertamento – Conversione dell’azione di
accertamento della nullità ex art. 32, comma 2, c.p.a. – Potere-dovere del giudice
– Nel caso in cui la mancata conversione sia idonea a determinare la decadenza
dell’azione demolitoria.
Perché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta
la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente in
sede di ottemperanza, indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di
decadenza – non è sufficiente che la nuova attività posta in essere
dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi
definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che
l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già
illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del
giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con
un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l'esercizio di una
potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo
giustificano; di conseguenza non è prospettabile tale vizio qualora l’Amministrazione
incida sull’assetto degli interessi definiti dal giudicato esercitando, per un fine suo
proprio, un potere diverso da quello già utilizzato ovvero utilizzando un nuovo istituto
giuridico e al di fuori della figura del manifesto sviamento di potere.
394
La disposizione di cui all’art. 32, comma 2, c.p.a., laddove prevede che
“sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle
azioni”, va intesa non già come mera facoltà del giudice, bensì come potere del g.a.
da esercitarsi doverosamente, per il principio di effettività della tutela giurisdizionale
(art. 1 c.p.a.) oltre che di conservazione degli atti processuali, ogni qualvolta la
mancata conversione dell’azione di accertamento della nullità di cui all’art 114,
comma 4, lett. b) c.p.a. sia idonea a determinare la decadenza dell’azione demolitoria,
con conseguente deficit di tutela.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1800 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
I.F. s.r.l. (avv. D’Aries) c. Comune di Lucera (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – Vincoli urbanistici – Vincoli
che consentono l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata e vincoli
riguardanti un’intera categoria di beni – Carattere conformativo – Non soggetti a
decadenza e ad indennizzo.
Non hanno natura espropriativa i vincoli che, pur importando una destinazione alla
realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico, consentano l’iniziativa
privata o promiscua pubblico–privata, quindi l’attuazione degli obiettivi di interesse
generale anche per iniziativa del soggetto privato in libero regime di economia di
mercato. Né hanno carattere espropriativo i vincoli contenuti nello strumento
urbanistico generale riguardanti un’intera categoria di beni e non già incidenti su
beni determinati in funzione di una localizzazione puntuale o “lenticolare” dell’opera
pubblica. In tali casi, i vincoli hanno piuttosto carattere conformativo e non sono
soggetti né ad indennizzo né a decadenza ex art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1801 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
N.P.P.P. (avv. Caggiano) c. Comune di Lucera (avv. Lepore).
Edilizia e urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Vincoli strumentali
– Decadenza quinquennale – Sussistenza.
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Sindacabilità d’ufficio
della fondatezza dell’istanza – Possibilità.
Anche i vincoli c.d. strumentali – cioè che impongono temporanea inedificabilità fino
all’entrata in vigore dei piani particolareggiati, per la cui redazione non sia fissato
alcun termine finale certo – sono assoggettati al termine di efficacia del quinquennio,
poiché al pari dei vincoli preordinati all’esproprio, comportano di fatto un sostanziale
azzeramento dello ius aedificandi, fatta eccezione per la previsione da parte del PRG,
in alternativa al piano particolareggiato, della possibilità di ricorso ad un piano di
lottizzazione (o comunque a strumento attuativo) ad iniziativa privata.
Nei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio–rifiuto,
disciplinati dagli artt. 31 e 117 c.p.a., così come è possibile per il g.a., in caso di
395
istanza di parte e di attività vincolata, estendere la cognizione sulla fondatezza della
pretesa azionata, al fine di una sentenza di condanna nei confronti
dell’Amministrazione alla emanazione del provvedimento direttamente satisfattivo,
non è preclusa la possibilità di sindacare d’ufficio la fondatezza dell’istanza, onde
pervenire ad una pronuncia in rito di inammissibilità per difetto di interesse.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1803 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
G.G. (avv. Spagnoletti) c. Ministero dell’interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza
(Avv. Stato).
Ricorso amministrativo – Ricorso gerarchico – Ricorso contro i provvedimenti di
polizia – Rapporti informativi annuali ex art. 63 del d.P.R. n. 335/1982 – Termini
per la presentazione – Natura perentoria.
Processo amministrativo – Istruttoria – Onere della prova – A carico del
ricorrente – Sussistenza del principio dispositivo con metodo acquisitivo –
Allegazione elementi di prova – Necessità.
Il termine di 30 giorni previsto dall’art. 63 del d.P.R. n. 335/1982 è perentorio,
dovendosi tale norma interpretare alla luce dell’art. 2 del d.P.R. n. 1199/1971, norma
di generale applicazione valevole per la proposizione dei ricorsi gerarchici.
Il sistema probatorio nel processo amministrativo, soprattutto quando i mezzi di prova
risultino nella disponibilità esclusiva dell’Amministrazione intimata in giudizio, è
retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte
del giudice. Sicché il ricorrente, in mancanza di una prova compiuta a fondamento
delle sue pretese, deve avanzare almeno un principio di prova, perché il giudice possa
esercitare i propri poteri istruttori. Tale disciplina in materia di onere della prova è
stata confermata con l’art 64 c.p.a. che pone a carico del ricorrente l’onere di fornire
gli elementi di prova che siano nella relativa disponibilità.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1804 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
R.U. (avv. Quagliarella) c. Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti di
Foggia” (avv.ti Mastropieri, Majorano).
Giurisdizione – In materia di Pubblico impiego – Controversie relative alla
stabilizzazione di lavoratori precari – Giurisdizione del giudice amministrativo –
Sussistenza – Presupposti.
Spetta al g.a. la giurisdizione sulle controversie concernenti la stabilizzazione di
lavoratori precari nell’ipotesi in cui sia stato previsto il bando e l’espletamento di una
selezione destinata ad articolarsi in una valutazione dei titoli posseduti, in una prova
attitudinale con attribuzione di punteggi e nella formazione della graduatoria finale di
merito.
396
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1805 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
G.G. (avv. Gargaro) c. Ministero della difesa (Avv. Stato), Stato Maggiore Esercito
Italiano (n.c.).
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Forze armate – Avanzamento di carriera –
Giudizi analitici – Insindacabilità – Limiti – Conseguenze.
Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione del procedimento –
Previsto dagli artt. 1032, comma 1, e 1046 lett. i) punto 2) del d.P.R. n. 90/2010 –
Carattere ordinatorio – Motivi.
I giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative sono espressione
di discrezionalità tecnica, comportando una attenta valutazione delle capacità e delle
attitudini proprie della vita militare, che come tali impingono direttamente nel merito
dell’azione amministrativa e quindi sfuggono alle censure di legittimità, salvo che non
siano arbitrari, irrazionali, illogici ovvero basati su un evidente travisamento di fatti
che, peraltro, spetta al ricorrente dimostrare. Di conseguenza, proprio perché si tratta
di valutazioni ampiamente discrezionali, fondate su apprezzamenti altamente sfumati
di personalità dei graduati, tali giudizi non devono essere accompagnati da una
motivazione particolarmente estesa e puntuale, essendo sufficiente che emerga in
maniera chiaramente logica la giustificazione dell’eventuale giudizio negativo o non
particolarmente favorevole, soprattutto se nel passato tale tipo di giudizio è già stato
esternato.
Il termine di sessanta giorni per l’esaurimento del procedimento diretto alla redazione
delle note caratteristiche per il personale in servizio previsto dagli artt. 1032, comma
1, e 1046 lett. i) punto 2) del d.P.R. n. 90/2010 ha natura meramente ordinatoria e non
perentoria per due ordini di motivi. Anzitutto perché manca nella normativa di
riferimento indicazione puntuale della perentorietà, non prevedendosi alcuna
comminatoria della decadenza o illegittimità del potere esercitato, né potendola
desumere dal contesto normativo di riferimento indipendentemente da una specifica
qualificazione in tal senso. In secondo luogo perché sul piano sistematico, in via
generale, il termine di conclusione del procedimento, anche se ad iniziativa d’ufficio,
ha natura meramente ordinatoria od acceleratoria senza alcun effetto di decadenza, in
ipotesi di inosservanza né invero di illegittimità del potere tardivamente esercitato,
potendo sempre l’Amministrazione procedere alla definizione del procedimento
mediante provvedimento finale e conclusivo, e fatta naturalmente salva la tutela
giurisdizionale del silenzio–rifiuto per rimuovere lo stato di inerzia.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1806 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
F.D. (avv. Paccione) c. Comune di Canosa di Puglia (n.c.), Questura di Bari (Avv.
Stato).
Partecipazione al procedimento – Procedimenti sanzionatori – In materia di ritiro
della licenza ex art. 10 della l. n. 575/1975 – Omessa comunicazione dell’avvio del
procedimento – Irrilevanza della natura vincolata – Ragioni.
397
In presenza di attività vincolata, allorquando vi sia obiettiva incertezza e /o
contestazione in merito alla sussistenza dei presupposti, non può ritenersi né ex ante
né ex post inutile l’apporto partecipativo del soggetto direttamente interessato. (Nel
caso di specie, il Collegio ha annullato l’ordinanza di ritiro della licenza ex art. 10 l.
n. 575/65 rilevando che, pur costituendo essa espressione di potere del tutto vincolato,
l’omesso contraddittorio con il ricorrente sarebbe stato non inutile).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 novembre 2011, n. 1807 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
M.D.B., V.L. s.r.l. (avv.ti Tomasicchio, Ronco) c. Comune di Molfetta (n.c.), Regione
Puglia (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – In genere – Qualificazione
come edificabile di un’area che precedentemente aveva già espresso totalmente la
volumetria ad essa afferente – È consentita.
Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Provvedimento finale –
Confermativo dei motivi di cui al preavviso di diniego – Illegittimità.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Diniego – Annullamento e contestuale accertamento
definitivo fondatezza della pretesa a costruire – Possibilità.
Nel rapporto tra piani urbanistici succedutisi nel tempo, un nuovo strumento generale
è libero di attribuire capacità edificatoria ad un fondo che l’abbia in passato espressa
anche interamente rientrando ciò nella ampia discrezionalità del pianificatore.
È illegittimo ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 il provvedimento finale della
p.a. che, dopo aver comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, a fronte
delle motivate controdeduzioni, non provveda a confutarne la fondatezza ma confermi
pedissequamente i motivi di cui al preavviso di diniego. L’applicazione dell’art. 10
bis, infatti, postula un rafforzamento dell’onere motivazionale in sede di decisione
finale, soprattutto quando si versa in una situazione di obiettiva incertezza e
contestazione dei presupposti di fatto e di diritto, dovendo l’Amministrazione
verificare la possibilità di accogliere l’istanza (anche proponendo modifiche e/o
soluzioni progettuali alternative) essendo altrimenti completamente frustrate le tipiche
finalità deflattive dell’istituto, che si risolverebbe in inutile aggravio procedimentale,
con irragionevole interruzione dei termini di conclusione del procedimento.
A fronte di un’attività vincolata quale il rilascio di titoli abilitativi edilizi, in quanto
costituente mero risultato dell’attività di controllo circa la conformità alla normativa
urbanistico-edilizia, è consentito al g.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 30,
comma 1, e 34 lett. c) c.p.a., contestualmente all’annullamento e se richiesto dal
ricorrente, l’accertamento definitivo della stessa fondatezza della pretesa a costruire,
nel contesto di un giudizio oramai avente ad oggetto il “rapporto” sostanziale dedotto
ovvero la fondatezza della pretesa azionata, con soddisfazione completa della
posizione sostanziale di interesse legittimo e senza più il limite costituito dal
398
riesercizio del potere a seguito dell’annullamento giurisdizionale, proprio di un
giudizio vertente sulla legittimità (formale) degli atti impugnati.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1810 – Pres. Morea – Est. Petrucciani
– A.N. (avv.ti Ingravalle, Nanna) c. Comune di Molfetta (avv. Tangari); Comune di
Molfetta (avv. Tangari) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
per la Puglia (Avv. Stato), Ministero per i beni e le attività culturali (n.c.), A.N. (avv.ti
Ingravalle, Nanna).
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di
costruire) – Rilascio – Coordinamento con il nulla osta paesaggistico – Necessità.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Autorizzazioni – Nulla osta
paesaggistico – Non trova limite nelle previsioni urbanistiche.
A norma dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica costituisce
atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire, che si sostanzia in un
rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e
urbanistiche, vale a dire che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo
stesso oggetto, l’uno, in termini di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio
proposto e, l’altro, in termini di sua conformità urbanistico–edilizia.
L’esercizio della potestà autorizzatoria prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 non
trova un limite invalicabile nelle previsioni urbanistiche, posto che in tale maniera
essa verrebbe ad essere finalizzata alla sola verifica dell’adozione in sede progettuale
delle opportune accortezze e cautele, mentre nessun limite prestabilito può frapporsi
all’esercizio della potestà in questione, che non sia correlato al rispetto dei principi di
ragionevolezza, logicità e proporzionalità, che devono comunque governare ed
indirizzare l’operato dell’amministrazione pubblica; inoltre, il fatto che siano stati
rispettati standard, volumi, prescrizioni, tipologie edilizie e quant’altro non è
elemento che può implicare, di per sé, l’illegittimità del diniego di autorizzazione,
giacché, come detto, la potestà autorizzatoria non incontra limite assoluto nelle
prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, posta comunque la necessità di
congrua ed ampia motivazione allorché le esigenze ambientali e paesaggistiche
impongano di discostarsi dalle previsioni urbanistiche.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1813 – Pres. Morea – Est.
Petrucciani– D.P. e altri (avv. Rella) c. Comune di Altamura (avv. Debernardis), G.P.
(avv. Gagliardi La Gala).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Improcedibilità –
Sopravvenuta carenza di interesse – In materia di impugnazione di delibere del
Consiglio Comunale – Superate da successive autonome determinazioni.
399
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori comunali – Variante – Formazione e
approvazione – Proposta della Giunta su iniziativa del privato – Possibilità.
È improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso con cui il privato
impugni una delibera del Consiglio Comunale qualora il suo contenuto sia superato
da successive autonome determinazioni dell’organo che non necessitano del
presupposto giuridico della precedente delibera.
Nel caso di variante al piano regolatore comunale, è possibile che il privato presenti
alla Giunta una proposta, non essendovi alcun ostacolo, normativo o di principio, che
impedisca alla Giunta di far propria la proposta del privato ed inoltrarla al Consiglio
Comunale per la delibera.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1814 – Pres. Morea – Est. Petrucciani
– S.O. (avv. Muscatello) c. Comune di Binetto (avv. Lorusso), M.A. (n.c.), P.A. (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Piano commerciale – Impugnazione – Ricorso
giurisdizionale – Termine decadenziale – Dies a quo – Pubblicazione.
Trattandosi di atto generale e di pianificazione, il termine per l’impugnazione del
Piano commerciale su aree pubbliche decorre dalla pubblicazione dello stesso, senza
che siano necessarie forme di comunicazione individuali.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1815 – Pres. Morea – Est.
Petrucciani– S.E.I. s.r.l. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Comune di Foggia (avv.ti Dragonetti,
Puzio).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli
espropriativi e vincoli conformativi – Differenza.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli
che consentono l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata – Carattere
conformativo – Non soggetti a decadenza.
I vincoli di tipo espropriativo sono quelli che derivano dalla localizzazione nel
territorio comunale di opere, strade e servizi, per i quali sono espressamente indicate
le aree sulle quali essi dovranno sorgere, con preclusione di ogni attività edificatoria
privata, mentre vanno qualificati come conformativi quei vincoli che derivano dalla
zonizzazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici che, nel dividere in
zone il territorio dell’ente locale, definiscono in via generale ed astratta limiti e
caratteri dell’edificabilità dei vari terreni e così conformano le varie proprietà che vi
ricadono, limitando la fruibilità di esse nell’interesse pubblico.
I vincoli che importano una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa
privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente interventi
ad iniziativa pubblica e che quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza
necessità di previa ablazione del bene, hanno natura meramente conformativa. Di
400
conseguenza non opera la decadenza quinquennale e dunque non sussiste l’obbligo
della p.a. di dettare una nuova disciplina urbanistica dell’area interessata.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1819 – Pres. Morea – Est. Giansante –
A.P. (avv.ti Camporeale, De Tullio) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali – Corpo forestale dello Stato – Comando regionale della Puglia (Avv. Stato).
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Forze armate e Corpi di Polizia – Indennità
perequativa ex art. 19 della l. n. 266/1999 – Finalità – Trattamento diversificato
tra personale dirigente e personale direttivo – Incostituzionalità – Esclusione –
Ragioni.
In materia di indennità perequativa ex art. 19 della l. n. 266/1999, l’esplicita
menzione dei “gradi” e delle “qualifiche”, contenuta nello stesso articolo, rivela
l’intenzione del legislatore di circoscriverne il riconoscimento al personale che delle
suddette qualifiche o gradi era titolare e per tale ragione disimpegnava funzioni di
livello dirigenziale, in coerenza con le finalità dell’indennità, nuovo emolumento
intrinsecamente correlato alla titolarità di funzioni dirigenziali, onde attenuare le
divaricazioni di trattamento economico in seno alla dirigenza pubblica tra il
personale contrattualizzato e non, garantendo comunque almeno un principio di
adeguamento della remunerazione alle omogenee funzioni da loro svolte. Né le norme
che hanno trattato in modo diversificato dirigenti e direttivi dei Corpi di Polizia e
delle Forze armate (ai fini della voce retributiva in questione: indennità perequativa)
possono ritenersi incostituzionali, poiché quelle del personale direttivo – sia pure
munito di una certa anzianità di servizio – e del personale dirigente costituiscono
senza dubbio, difatti, due categorie distinte, addette a funzioni tra loro differenziate e
perciò agevolmente giustificanti un trattamento disomogeneo. (Nel caso di specie, il
Collegio non ha riconosciuto il diritto alla liquidazione dell’indennità perequativa al
ricorrente che rivestiva la qualifica di “vice questore aggiunto forestale del ruolo
direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato”).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n, 1821 – Pres. Morea – Est. Giansante –
E.D.L. (avv.ti Mascolo, Cataleta) c. Ministero dell’interno – U.T.G. – Prefettura di
Bari (Avv. Stato).
Sicurezza pubblica – Autorizzazioni di polizia – Attività di vendita di prodotti
esplodenti – Licenza – Valutazione – Discrezionalità.
Discrezionalità – Discrezionalità in materia di autorizzazioni di polizia –
Motivazione del provvedimento discrezionale – Fattispecie.
In materia di autorizzazioni di polizia e in materia di licenze per esercitare la vendita
di prodotti esplodenti della IV e V categoria, l’autorità di pubblica sicurezza dispone,
ai sensi degli artt. 10 e 11 del Tulps, di una lata discrezionalità nell’apprezzare se il
richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi
401
possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario
interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica.
Nell’esercizio del potere di cui all’art. 10 del Tulps, l’autorità di pubblica sicurezza
dispone di un ambito di apprezzamento di certo discrezionale dovendo identificare i
fatti idonei a configurare l’abuso dell’autorizzazione, in quanto utilizzata in modo
difforme dalla disciplina dell’attività, e dovendone valutare la rilevanza al fine del
giudizio sulla permanenza dell’affidabilità del titolare dell’autorizzazione; per cui se,
in questo quadro, la decisione di rinvio a giudizio non può non assumere valore
rilevante, è anche necessario, però, che essa venga considerata alla luce della gravità
dei fatti imputati, i quali, insieme con i comportamenti dell’interessato, danno in
concreto la misura della sua affidabilità.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1823 – Pres. Morea – Est. Giansante –
M.E.M. (avv. Meale) c. Regione Puglia (avv. Balducci), Commissione Esaminatrice
(n.c.), M.L. e altri (avv. Rodio), M.D.P. (avv. Persichella), R.C. e altri (avv. Cozzi),
A.C. e N.C. (n.c.).
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Punteggio –
Espressione della valutazione della Commissione – Legittimità – Soprattutto in
caso di predeterminazione di puntuali criteri di valutazione.
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Commissioni
esaminatrici e comitati di vigilanza – Scelta del contenuto delle prove d’esame – È
frutto di un’ampia discrezionalità tecnica della Commissione – Sindacabilità in
sede giurisdizionale di legittimità – Limiti.
Concorsi a pubblici impieghi – Procedimento di concorso – Impugnabilità degli
atti – Verifica dell’interesse al ricorso – Non può prescindere dalla c.d. prova di
resistenza – Fattispecie.
È legittima l’attribuzione di un punteggio alfanumerico complessivo, specie qualora
siano stati preliminarmente individuati puntuali criteri di valutazione, come nella
fattispecie.
La Commissione giudicatrice è dotata di ampia discrezionalità tecnica nella scelta del
contenuto delle prove d’esame, non certo vincolata alla verifica di ogni singola
materia prevista dal bando, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità
limitatamente a ragioni di manifesta illogicità o incongruenza.
Nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico o
selezione pubblica non può prescindersi – ai fini della verifica dell’interesse al ricorso
– dalla c.d. prova di resistenza, dovendo parte ricorrente provare (o comunque
quantomeno fornire un principio di prova) che, in caso di accoglimento delle censure
dedotte, avrebbe ottenuto un’utile posizione in graduatoria. Pertanto il ricorso è
inammissibile allorquando – come nella fattispecie – il ricorrente si sia limitato
genericamente a fare una comparazione tra gli elaborati.
402
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1380).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 30 novembre 2011, n. 1827 – Pres. Morea – Est. Giansante –
G.M. (avv. Tridente) c. Comune di Molfetta (avv. Colella), M.A.I.Q. (avv.ti
Notarnicola, Tangari).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Impugnazione – Ricorso giurisdizionale – Termine
decadenziale – Dies a quo – Piena conoscenza.
È irricevibile per tardività il ricorso per l’annullamento di un permesso di costruire
ove dalla ricostruzione storica dei fatti contenuta nel ricorso si evinca che parte
ricorrente aveva avuto piena conoscenza dell’intervento di cui al permesso di
costruire impugnato in data molto precedente rispetto alla data di formale accesso
agli atti.
403
TAR PUGLIA – BARI, MASSIME DICEMBRE 2011
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez.I , 5 dicembre 2011, n. 1842, Pres. Adamo - Est. Picone –
G.C.G.R. s.a.s. (avv.ti Binetti, Scalera e Di Palo ) c. Comune di Celenza Valfortore
(avv. Agnusdei).
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione –
Certificazione di qualità – Associazione temporanea di imprese - Esenzione.
Contratti pubblici – Procedura di affidamento – Requisiti di partecipazione Offerta - – Valutazione – Divieto di commistione - Applicazione.
E’ illegittima l’esclusione dalla procedura di affidamento per difetto della
certificazione di qualità di un raggruppamento orizzontale comprendente imprese
qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso di detti
requisiti), che intenda assumere lavori per importi corrispondenti a classifiche
superiori atteso che, altrimenti opinando, le imprese qualificate per le classifiche più
basse non potrebbero mai associarsi per eseguire lavori di importo superiore alla II
classifica.
Il divieto di commistione tra requisiti soggettivi dell'offerente e profili oggettivi
dell'offerta deve essere applicato in maniera non meccanicistica, temperandone la
portata applicativa quante volte il singolo requisito di partecipazione, pur se
coinvolgente le caratteristiche soggettive dell'offerente, sia nondimeno idoneo ad
essere apprezzato quale garanzia della prestazione del servizio secondo le modalità
prospettate nell'offerta, come elemento, cioè, incidente sulle modalità esecutive dello
specifico servizio e quindi come parametro afferente alle caratteristiche oggettive
dell'offerta.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 dicembre 2011, n. 1845 - Pres. Allegretta – Est. Picone – L.
M. (avv. ti Paparella e Prisciantella) c. Comune di Bisceglie (avv. Loiodice).
Espropriazione - Piano di lottizzazione – Ad iniziativa privata – Piano attuativo Esecuzione coattiva - Art. 27 comma V L. 166/2002 - Inapplicabilità.
Espropriazione – Piano di lottizzazione – Art. 27 comma II L. r. 56/1980 –
Esecuzione coattiva del piano attuativo – Illegittimità.
Espropriazione – Piano di lottizzazione – Consorzio di proprietari – Principio di
autosufficienza del comparto – L. 1150/1942 - D.M. 1444/1968 – Inderogabilità.
404
In materia di piani di lottizzazione ad iniziativa privata non è applicabile la disciplina
dei programmi di riabilitazione urbana di cui all’art. 27, co. 5, L. 166/2002, che
sancisce la possibilità di attuare in via coattiva il relativo piano attuativo su istanza
dei proprietari della maggioranza del valore catastale degli immobili riuniti in
consorzio, in quanto priva di carattere generale e, quindi, non operante per tutti i tipi
di strumenti urbanistici attuativi previsti dal nostro ordinamento.
Ai sensi dell’art. 27, co. 2, L. r. 56/1980, la presenza di un’area edificata preclude alla
maggioranza dei proprietari la facoltà di imporre coattivamente il piano di attuazione
ai proprietari dissenzienti che non abbiano aderito alla proposta di lottizzazione in
quanto la norma, avente carattere imperativo, presuppone che il piano di lottizzazione
intervenga su beni effettivamente fungibili e non comporti modificazioni delle aree
edificate esistenti di proprietà degli altri.
In ossequio al principio di autosufficienza del comparto di lottizzazione ex L.
1150/1942 e D.M. 1444/1968, non è ammissibile l’ingresso nel consorzio dei
proprietari di terreni ricadenti in altra zona del piano regolatore, che in questo modo
conseguirebbero la disponibilità di una certa percentuale della volumetria
realizzabile, in quanto in tal modo si eluderebbero le norme in materia di zonizzazione
senza la previa necessaria approvazione di una variante allo strumento urbanistico
generale.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 dicembre 2011, n. 1846 - Pres. Allegretta – Est. Adamo –
N.c.d. S.r..l. (avv. ti A. Mescia, G. Mescia) c. Regione Puglia (avv. Bucci).
Autorizzazione paesaggistica – Art. 146 D. Lgs. n. 42/2004 - Verifica dei requisiti
– Discrezionalità tecnica - Sindacato
Con riferimento alla procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica
per il progetto di ampliamento di un impianto di produzione di energia da fonte eolica,
è illegittimo il diniego opposto dalla P.A. sulla base delle mere risultanze delle
emergenze evidenziate nella cartografia allegata al PUTT/P in quanto il potere
esercitato in sede di autorizzazione, in ossequio alla previsione ex art. 146 D. Lgs. n.
42 del 2004, consiste nel verificare in concreto, attraverso un’attenta e ponderata
valutazione tecnico-discrezionale, la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato
e l’intervento progettato.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 6 dicembre 2011, n. 1847 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
E. s.r.l. (avv. Antonucci) c. ASL di Foggia (Avv. Bavaro).
Contratti pubblici – Bandi di gara – Modalità di presentazione delle offerte –
Sottoscrizioni – Copia del documento di identità.
405
La clausola del bando di gara che impone l’allegazione della copia fotostatica del
documento d’identità all’offerta economica sottoscritta è ragionevole e legittima,
assolvendo
detta
allegazione
all’essenziale
funzione
di
ricondurre
incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 1871 – Pres. Adamo – Est. Picone – L. C.
(avv. Fargion) c. Comune di Candela (Avv. Mescia).
Corte Costituzionale – Giudizio di costituzionalità in via principale – Art. 1quater d.l. n. 105/2010 – Norma eccezionale.
Corte Costituzionale – Giudizio di costituzionalità in via principale – Efficacia
delle sentenze.
La norma, di cui all’art. art. 1-quater del d.l. n. 105 del 2010, aggiunto dalla legge di
conversione n. 129 del 2010, che deroga rispetto al principio generale di efficacia
retroattiva ed erga omnes delle sentenze di incostituzionalità, ha carattere eccezionale
e non può trovare applicazione estensiva, specialmente con riguardo alla perentorietà
del termine ultimo di applicabilità, che non tollera improprie sospensioni o dilazioni
in ragione della mera pendenza di impugnative giurisdizionali.
La dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma ha efficacia erga omnes e
retroattiva, generando l’obbligo di spiegarne gli effetti non solo nel giudizio nel corso
del quale è stata sollevata la questione ovvero in tutti i giudizi non ancora definiti con
sentenza passata in giudicato ma anche, sul piano sostanziale, in tutti rapporti non
ancora esauriti (Fattispecie relativa all’applicabilità della’art. 27 l. r. n. 1/2008; in
senso conforme, TAR Puglia, Bari, sez. I, 5 gennaio 2011, n. 2).
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 1872, Pres. Allegretta - Est. Adamo – M.
s.r.l. (avv. Gagliardi La Gala) c. Comune di Terlizzi.
Pubblica Amministrazione – Prefetto – Fissazione tariffe minime – Finalità.
Contratti pubblici – Disciplinare di gara – Tariffe minime – Legalità.
In materia di tariffe praticate dagli Istituti di Vigilanza, nessuna norma di carattere
primario o secondario, autorizza i Prefetti a fissare tariffe minime inderogabili per i
servizi di vigilanza. Le cosìddette tariffe di legalità sono infatti fissate dai Prefetti
come parametro di congruità, rilevanti in sede di accertamento e di verifica nei
confronti delle imprese del settore, in modo tale che suddette imprese non possano
praticare prezzi più alti di quelli fissati, potendo, al contrario, stabilire prezzi inferiori
406
a quelli minimi.
Non può considerarsi contraria alla legge o illogica una previsione del disciplinare
che imponga la produzione delle tariffe praticate da un Istituto di Vigilanza
considerato che l'assenza di rilievi sulle tariffe praticate dallo stesso costituisce un
rilevante elemento di valutazione non solo dell'attendibilità dell'offerta, ma anche
della stessa affidabilità dell'impresa offerente.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 7 dicembre 2011, n. 1873, Pres. Allegretta - Est. Adamo – I.
s.r.l. (avv. Tangari) c. Comune di Gioia del Colle ( avv.ti Buscicchio e Matarrese).
Silenzio – Silenzio inadempimento – Atti interruttivi – Requisiti.
In materia di silenzio della Pubblica Amministrazione, sebbene qualsivoglia attività
sia idonea a interrompere l'inerzia della stessa, questa non deve avere una valenza
meramente interna o presentarsi, per la sua indeterminatezza o i tempi in cui viene
svolta, dilatoria o elusiva o, comunque, non utile al fine.
407
IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1831 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
M.N. (avv. Gazidede) c. Ministero dell'Interno, Questura di Bari (Avv. Stato)
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Permesso “per motivi di sicurezza sociale” (art. 18 d. lgs. n. 286/98) –
Permesso “per motivi di giustizia” (art. 11, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. n. 394/99)
– Differenze
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Permesso “per motivi di sicurezza sociale” (art. 18 d. lgs. n. 286/98) –
Istanza – Legittimazione – Legittimazione dell’extracomunitario interessato Sussiste
Il permesso di soggiorno “per motivi di sicurezza sociale”contemplato dall’art. 18 del
d. lgs. n. 286/98 ha natura e presupposti profondamente diversi dal permesso di
soggiorno “per motivi di giustizia” di cui all’art. 11, comma 1, lett. c-bis), del d.P.R.
n. 394/99. Il primo trova la sua giustificazione nel fatto che, in relazione ad indagini
penali per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o dall’art. 3 l. n. 75/58, un
extracomunitario privo del permesso di soggiorno sia esposto a violenze o pressioni
alle quali tenti di sottrarsi, venendo a trovarsi, per effetto di ciò, in situazione di
pericolo per la sua incolumità: il permesso di soggiorno di che trattasi é rilasciato nel
di lui interesse, per un periodo minimo di sei mesi, o per il maggior periodo
necessario a garantire l’incolumità del soggetto. Il permesso di soggiorno “per motivi
di giustizia” è, invece, funzionale a consentire di portare a termine, con l’ausilio della
testimonianza del soggetto extracomunitario, una indagine penale relativa ad uno dei
reati sopra menzionati: trattasi quindi di permesso di soggiorno rilasciato, per un
periodo non superiore a tre mesi, su richiesta e nell’interesse della Procura della
Repubblica che conduce le indagini.
Atteso che il permesso di soggiorno “per motivi di sicurezza sociale”contemplato
dall’art. 18 del d. lgs. n. 286/98 é finalizzato a consentire al soggetto di sottrarsi alle
pressioni ed alle violenze alle quali si trovi esposto in relazione ai procedimenti penali
indicati dalla medesima legge, l’art. 27 del d.P.R. n. 394/99, attuativo del detto art.
18, deve essere inteso nel senso che sia legittimato a presentare la domanda di
permesso di soggiorno di che trattasi anche il soggetto extracomunitario oggetto delle
violenze o delle pressioni, nonostante la lettera della legge non lo contempli
espressamente.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1832 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
S.G. (avv. Gazidede) c. Ministero dell'Interno, Questura di Bari
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Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Permesso “per protezione internazionale” – Rilascio – Presupposti
Il fatto che il ricorrente abbia famiglia non costituisce elemento da solo sufficiente al
rilascio del permesso di soggiorno “per protezione internazionale” (c.d. “asilo
politico”).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1834 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
E.M.S. (avv. Guglielmini) c. Ministero dell'Interno, U.T.G. – Prefettura di Foggia
(Avv. Stato)
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Per regolarizzazione ex l. n. 102/2009 – Natura eccezionale –
Sanatoria – Sussiste – Presupposti – Ricongiungimento familiare – Ragioni di tipo
umanitario – Non sussistono
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Per regolarizzazione ex l. n. 102/2009 – Presupposti – Interesse del
datore di lavoro – Necessità – Rilascio in attesa di occupazione – Possibilità –
Esclusione
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Per regolarizzazione ex l. n. 102/2009 – Presupposti – Interesse del
datore di lavoro – Assenza di interesse – Indici presuntivi
Il permesso di soggiorno ai sensi della l. n. 102/09 costituisce una tipologìa
determinata di permesso, rilasciato in via eccezionale ed in sanatoria, i cui
presupposti non contemplano situazioni riconducibili ad esigenze di ricongiungimento
familiare o, più in generale, a ragioni di tipo umanitario. L’eventuale valutazioni di
ulteriori e diverse circostanze, come quella afferente la paternità di un bambino nato
in territorio italiano, deve quindi essere fatta oggetto di un diverso tipo di permesso di
soggiorno.
La volontà di non voler proseguire nel rapporto di lavoro della parte datoriale
costituisce elemento di per sé sufficiente al rigetto della domanda di regolarizzazione
ex l. n. 102/09, la quale non contempla invero la possibilità di rilasciare permessi di
soggiorno in attesa di occupazione.
In materia di regolarizzazione ex l. n. 102/09, la volontà del datore di lavoro di non
voler proseguire il rapporto può desumersi dalla mancata presentazione dello stesso
in Prefettura per rendere i chiarimenti richiesti, giacché tale comportamento, lungi
dall’essere manifestazione di mera trascuraggine, deve ascriversi – salvo prova del
contrario - alla consapevolezza del datore di non poter mettere in dubbio la
correttezza dei rilievi mossi dalla Prefettura: ciò che determina il rigetto della
domanda di regolarizzazione, invero, non è il mero comportamento omissivo del
409
datore di lavoro, consistente nel non presentarsi in Prefettura, bensì le circostanze
(negative) di fatto che da tale comportamento traggono conferma. (In applicazione del
detto principio, il Collegio ha dichiarato la legittimità del rigetto opposto
dall’Amministrazione all’istanza di regolarizzazione per avere, il datore di lavoro del
ricorrente, omesso di fornire adeguata dimostrazione della titolarità del reddito minimo
richiesto dalla legge e della disponibilità di una situazione alloggiativa idonea)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1835 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
C.B.M. (avv. Calvani) c. Regione Puglia (avv. Shiroka)
Sanità pubblica – Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari –
Accreditamento istituzionale al S.S.N. – Accreditamento ex l.r. Puglia n. 4/2010 Concessione – Presupposti – Requisiti di cui al regolamento regionale n. 3/2005 –
Assenza – Effetti
In tema di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale ex art. 12,
comma 2, l.r. Puglia n. 4/2010, la mancanza da parte del soggetto richiedente dei
requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale n. 3/2005 alla data
del 31 dicembre 2010, impone, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e
27, comma 2, l.r. Puglia n. 8/2004, la revoca dell’accreditamento “provvisorio”
medio tempore concesso ai sensi della l.r. Puglia n. 10/2007; tale revoca costituisce
un atto dovuto da parte dell’Amministrazione e non lascia spazio a diverse valutazioni
o a diversi provvedimenti che tengano in conto l’attività di adeguamento posta in
essere successivamente.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1836 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
R.A. (avv.ti Bianco e Vippolis) c. Comune di Ostuni (avv. Zaccaria)
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Procedimento
sanzionatorio – Sospensione ex art. 32 l. n. 326/03 (dichiarazione di interesse al
condono) – Ambito temporale di applicazione
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 32, commi 28 e 32, l. n. 326/03 e 38,
comma 1, l. n. 47/85, ricorre l’obbligo di sospensione ex lege di tutti i procedimenti
sanzionatori in materia edilizia in corso non solo fino alla data del 31.3.2004 (termine
ultimo per presentare le istanze di condono), ma fino alla concreta definizione del
relativo procedimento, definizione che costituirà il presupposto di rinnovate
valutazioni in ordine alla eventuale ulteriore sanzionabilità dell’abuso, con adozione
di nuovo provvedimento di demolizione. Pertanto, qualora per l’abuso edilizio oggetto
del provvedimento di demolizione impugnato il ricorrente, successivamente alla
410
notificazione del provvedimento, abbia presentato dichiarazione di interesse al
condono ai sensi della citata l. n. 326/03, il ricorso deve essere dichiarato
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
(Cfr. in senso conforme: Tar Puglia, Bari, Sez. III, sentenza 11 novembre 2008, n.
1455; Tar Puglia, Bari, sentenza 30 gennaio 2008, n. 94)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1837 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
E.G.I. Spa (avv.ti Maldari, Grisostoli Travaglini, Rossini, Grosso e Astori) c.
Ministero per i beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Barletta (avv.
Palmiotti), P. Srl
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Vincoli – Tutela ex d. lgs. 490/1999
- Dichiarazione di interesse particolarmente importante – Atti ostativi –
Precedente attestazione di assenza di vincoli – Non sussiste
In tema di dichiarazione di interesse particolarmente importante e di sottoposizione a
tutela ex d. lgs. n. 490/1999, la nota con la quale la Soprintendenza abbia in
precedenza attestato l’assenza di vincoli sull’immobile vale ad attestare l’assenza di
interesse al momento in cui la nota è stata emessa, e non già l’assenza di qualsivoglia
pregio storico-artistico, sicché alla stessa non può attribuirsi alcuna efficacia
preclusiva di futuri accertamenti sull’immobile, tesi a verificarne il pregio e
strumentali all’apposizione del vincolo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 1838 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
I. srl (avv. Polignano) c. Regione Puglia (avv. Girone), Asl Ba (avv. Trotta), E.S.C.S.
Silenzio – Azione avverso il silenzio – Presupposti – Atti interruttivi – Emersione
in corso di causa – Effetti – Improcedibilità del ricorso - Sussiste
È improcedibile il ricorso avverso il silenzio allorché emerga in corso di causa che il
silenzio sia stato in realtà interrotto da determinazioni espresse dell’Amministrazione
a carattere sostanzialmente negativo, sicché è avverso queste ultime che devono essere
indirizzate eventuali censure.
411
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1852 – Pres. Morea – Est. Giansante –
I.C. di I.V. & C. s.a.s., C. s.r.l. (avv. Deramo) c. Comune di Trani (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Piani urbanistici generali – Sull’istanza di ritipizzazione
a seguito di annullamento giurisdizionale del P.U.G.
Sussiste l’obbligo di provvedere del Comune in ordine all’istanza di parte privata
volta ad ottenere la ritipizzazione dell’area di sua proprietà quando questa sia
rimasta priva di destinazione urbanistica a seguito dell’annullamento giurisdizionale
della delibera del Consiglio comunale di approvazione del P.U.G.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 175)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1855 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
A.M.M. (avv.ti E. e I. Follieri) c. Comune di Manfredonia (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Istanza di sanatoria
– Anteriormente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione – Conseguenza
– Improcedibilità del gravame – Per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione
allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria in data precedente
all’introduzione del ricorso stesso e successivamente alla data del provvedimento di
ripristino, e ciò in quanto l’esercizio della facoltà di regolarizzare la propria
posizione da parte del privato impedisce l’esercizio del potere repressivo
dell’Amministrazione almeno fino a quando la stessa non si pronunci in senso
negativo sulla istanza medesima, ed inoltre in quanto l’applicazione di detto principio
determina, sotto l’aspetto processuale, la sopravvenuta carenza d’interesse
all’annullamento dell’atto sanzionatorio in relazione al quale è stata prodotta la
suddetta domanda di sanatoria e la traslazione e il differimento dell’interesse ad
impugnare verso il futuro provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda
medesima disponendo nuovamente la demolizione dell’opera edilizia ritenuta abusiva.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 6 ottobre 2011, n. 1481)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1856 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
Scuole "M." Foggia Soc. Coop. Cons. e altri (avv. Talamo) c. Comune di Foggia
(avv.ti Barbato, Dragonetti)
Servizi pubblici – Gestori di servizi pubblici – Scuola materna – Sistema
dell’accreditamento nell’affidamento della gestione di un servizio pubblico –
Procedura di affidamento – Bandi di gara – Elenchi ufficiali di fornitori o
prestatori di servizi – Inammissibilità del ricorso – Per difetto di interesse
concreto ed attuale.
412
Servizi pubblici – Gestori di servizi pubblici – Scuola materna – Sistema
dell’accreditamento nell’affidamento della gestione di un servizio pubblico –
Determinazione delle tariffe di erogazione dei servizi pubblici – Art. 117 d.lgs.
267/2000 – Art. 18 L.R. Puglia n. 19/2006 - Regolamento reg. Puglia n. 4/2007 –
Inammissibilità del ricorso – Per difetto di interesse concreto ed attuale.
In materia di affidamento della gestione del servizio di assegnazione di buoni per
l'acquisto di servizi per l'infanzia, è inammissibile, per difetto di interesse concreto ed
attuale, il ricorso diretto all’annullamento di un provvedimento comunale per
illegittimità della scelta del meccanismo dell’accreditamento rispetto al diverso
sistema della gara d’appalto, ove le società ricorrenti siano comprese nell’elenco
delle strutture autorizzate ad erogare il detto servizio e, pertanto, non risulti
pregiudicato in alcun modo l’interesse alla gestione del servizio affidato loro dal
Comune.
È inammissibile, per difetto di interesse concreto ed attuale, il ricorso volto a
contestare l’utilizzazione del sistema dell’accreditamento nell’affidamento della
gestione di un servizio pubblico da parte del Comune, senza che fossero state
previamente poste in essere le condizioni dello stesso - tra cui la determinazione delle
tariffe ai sensi dell’art. 117 d.lgs. 267/2000 da parte della Giunta Regionale, come
previsto dall’art. 18 L.R. 19/2006 e dal Regolamento 4/2007 - ove le società ricorrenti
siano state già ricomprese tra le strutture autorizzate all’erogazione del servizio.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1881)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1861 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
Inps (avv.ti Monaco, Punzi) c. Comune di Foggia (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli
che consentono l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata – Carattere non
espropriativo.
Processo amministrativo – Istruttoria – Inottemperanza dell’Amministrazione
intimata agli incombenti istruttori – Mancanza di elementi di segno contrario alla
pretesa del ricorrente – Conseguenza.
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali – Vincoli urbanistici – Vincoli
espropriativi – Scadenza termine quinquennale – Decadenza automatica –
Applicazione temporanea disciplina delle c.d. zone bianche – Nuova
pianificazione – Necessità.
È da escludersi la natura espropriativa dei vincoli che pur importando una
destinazione alla realizzazione di opere pubbliche anche di contenuto specifico
consentano l’iniziativa privata o promiscua pubblico–privata, quindi l’attuazione
degli obiettivi di interesse generale anche per iniziativa del soggetto privato in libero
regime di economia di mercato.
413
Ai sensi dell’art. 116 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, nonché
dello stesso art. 64, comma 4, c.p.a., in caso di inottemperanza da parte
dell’Amministrazione intimata agli incombenti istruttori ad essa assegnati dal giudice
e in mancanza di elementi di segno obiettivamente contrario, deve ritenersi fondata la
pretesa del ricorrente.
La decadenza automatica dei vincoli preordinati all’esproprio, ove nel termine
quinquennale l’autorità espropriante non inizi il procedimento espropriativo,
comporta il venir meno della disciplina urbanistica concernente le aree interessate e
l’applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche. Tuttavia, il regime
temporaneo suddetto non esime il Comune dall’obbligo di provvedere a dettare una
nuova disciplina urbanistica, mediante una variante specifica oppure una variante
generale.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1862 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
A.D.V., M.C.B. (avv.ti Ruta, Romano) c. Comune di Casalnuovo Monterotaro (avv.
Paccione).
Nullità – Per mancanza di elementi essenziali – In ipotesi di difetto di causa – Non
sussiste – Annullabilità – Eccesso di potere – Sussiste.
Autotutela – Annullamento d’ufficio – Motivazione del provvedimento –
Ponderazione comparativa tra interesse pubblico e privato – Necessità.
Anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21 septies della l. n. 241/1990 che pur
codifica in senso innovativo l’istituto della nullità “strutturale” per difetto di elementi
essenziali – pur senza individuarli – l’ipotetico difetto della causa, che sul piano
civilistico è causa di nullità del negozio, costituisce una ordinaria ipotesi di
annullabilità del provvedimento amministrativo quale tipico vizio di eccesso di potere,
per evidente prevalenza dell’aspetto funzionale. Ragion per cui la nullità di cui all’art.
21 septies per mancanza di elementi essenziali – essendo tutt’ora nel diritto
amministrativo la nullità forma speciale di invalidità – può configurarsi in
limitatissimi casi, quali ad esempio l’inesistenza dell’oggetto.
L’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 presuppone una
congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno
dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione
comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al
mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente
affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1863 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
M.P. (avv. Racanelli) c. Ministero lavoro e previdenza sociale, Direzione provinciale
del lavoro di Bari (Avv. Stato).
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Sanzioni amministrative – Sanzione amministrativa in caso di violazione delle
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori – Art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 – Sospensione dell’attività
imprenditoriale – Lavoratore irregolare – Natura subordinata del rapporto di
lavoro – Irrilevanza.
Sanzioni amministrative – Sanzione amministrativa in caso di violazione delle
disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori – Art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 – Attività degli ispettori del
lavoro – Natura vincolata.
Per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell’attività di
impresa, di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, deve intendersi per lavoratore
irregolare qualsiasi lavoratore “sconosciuto alla p.a.”. A tal fine non assume
rilevanza l’ipotizzata inesistenza nella fattispecie di un rapporto di lavoro
subordinato, mentre rileva l’accertamento da parte degli ispettori del lavoro dello
svolgimento di tipici compiti lavorativi, impregiudicatane la tipologia subordinata,
autonoma o parasubordinata, senza che il ricorrente abbia fornito elementi di prova
idonei a ricondurre l’attività ad altro rapporto (affectio familiaris, societatis, ecc.) e a
superarne la presunzione pur relativa di onerosità.
In materia di contrasto del lavoro irregolare, in presenza dei presupposti fattuali dello
svolgimento di tipici compiti lavorativi così come descritti nel verbale degli ispettori
del lavoro, della cui veridicità non venga mossa alcuna rituale contestazione – nelle
forme della querela di falso – l’attività del personale ispettivo risulta sostanzialmente
vincolata ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 senza poter effettuare alcun apprezzamento
di carattere discrezionale concernente l’eventuale sussistenza di pericoli per la
sicurezza.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 1864 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
S.&V. s.r.l. (avv. Ferrara) c. Comune di Manfredonia (avv. Triggiani).
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Giudicato
amministrativo – Provvedimento sopravvenuto – Violazione o elusione del
giudicato – Presupposti.
Perché possa ravvisarsi il vizio di violazione o elusione del giudicato – che comporta
la radicale nullità dei provvedimenti che ne sono affetti ed è deducibile direttamente in
sede di ottemperanza, indipendentemente dalla loro impugnazione nel termine di
decadenza – non è sufficiente che la nuova attività posta in essere
dall’Amministrazione dopo la formazione del giudicato alteri l’assetto degli interessi
definito dalla pronuncia passata in giudicato, essendo necessario che
l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica, già
illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del
giudicato amministrativo, oppure cerchi di realizzare il medesimo risultato con
un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una
potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che lo
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giustificano; di conseguenza non è prospettabile tale vizio qualora l’Amministrazione
incida sull’assetto degli interessi definiti dal giudicato esercitando, per un fine suo
proprio, un potere diverso da quello già utilizzato ovvero utilizzando un nuovo istituto
giuridico e al di fuori della figura del manifesto sviamento di potere.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1880 – Pres. Morea – Est. Petrucciani
– G. s.p.a. (avv. Perta) c. Comune di Trani (avv. Capurso).
Espropriazione – Vincolo preordinato all’esproprio – Decadenza – Ragioni –
Comporta illegittimità provvedimento di inibizione e ordine di cessione gratuita.
È illegittimo il provvedimento di inibizione della prosecuzione di opere, già assentite
da un precedente provvedimento, e il successivo ordine di cessione gratuita di
porzione del suolo, in quanto area sottoposta a vincolo espropriativo, qualora tale
vincolo, previsto dal piano urbanistico generale, non sia stato reiterato nel
quinquennio successivo né sia stata intrapresa alcuna attività volta alla realizzazione
di opere di pubblica utilità (Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato il divieto di
ripresa dei lavori di realizzazione di una piscina e l’ordine di cessione del suolo,
qualificato come pertinenza di una strada litoranea, in quanto il Comune aveva
mancato di reiterare il vincolo previsto nel P.R.G. e non aveva mai intrapreso l’opera
di allargamento della strada stessa).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1884 – Pres. Morea – Est. Giansante –
M.M.I. (avv. Matassa) c. Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per
i beni architettonici e per il paesaggio delle Province di Bari e Foggia (Avv. Stato).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – In sanatoria – Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del
d.l. n. 269/2003 - Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo –
Condizioni.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – In sanatoria – Principio dell’inscindibilità dell’opera
edilizia caratterizzata da una struttura unitaria.
Comunicazione dell’avvio del procedimento – Atti per i quali non è necessaria –
Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica comunale da parte della
Soprintendenza.
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del d.l. n. 269/2003 sono sanabili le opere
abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico,
ambientale e paesistico) purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni: a)
che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che, pur
realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni
urbanistiche; c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di
illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento
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conservativo e manutenzione straordinaria), senza aumento di superficie; d) che vi sia
il previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 maggio 2011, n. 805)
Ai fini della concessione in sanatoria, l’opera edilizia abusiva va identificata con
riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato, ove sia stato realizzato dal
costruttore in esecuzione di un disegno unitario, restando irrilevante il suo preteso
frazionamento in distinte porzioni, a meno che non risulti concretamente giustificato
dall’effettiva autonomia della consistenza di ciascuna.
È consentito alla Soprintendenza ex art. 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004
(applicabile anche nel caso di rilascio di autorizzazione paesaggistica nell'ambito di
un procedimento di condono) di omettere la comunicazione di avvio del procedimento
relativo all’annullamento dell’autorizzazione comunale, posto che la comunicazione
anche agli interessati, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’invio alla
Soprintendenza stessa dell’autorizzazione rilasciata, costituisce avviso di inizio del
procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241 del 1990.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1886 – Pres.Morea – Est. Giansante –
S.D.C. (avv. Abbattista) c. Comune di Terlizzi (n.c.), Ministero per i beni e le attività
culturali (Avv. Stato).
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Dichiarazione dell’interesse
culturale – Procedimento – Beni soggetti a pubblicità immobiliare – Trascrizione
della dichiarazione ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 – Successiva alla
trascrizione dell’atto d’acquisto da parte del successivo proprietario –
Conseguenza – Inopponibilità del vincolo.
Il vincolo posto su un immobile in seguito alla dichiarazione di interesse culturale,
non può essere opposto al successivo proprietario che ha acquistato e trascritto l’atto
di acquisto prima della trascrizione del vincolo stesso. (Nel caso di specie, il Collegio
ha annullato la deliberazione comunale con cui veniva espressa la volontà di
esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto dell’immobile dichiarato bene
culturale, mancando il presupposto fondamentale dell’opponibilità del vincolo al
proprietario).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1887 – Pres. Morea – Est. Petrucciani
– C. S.c. a r.l. (avv.ti Goffredo, Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. Carletti), Agea
(n.c.).
Giurisdizione – In materia di determinazione delle quote latte e dei prelievi
supplementari per consegne eccedenti le quote – Giurisdizione del giudice
amministrativo – Sussistenza.
Unione europea – Politica commerciale comune – Quote latte – QRI assegnato in
Italia dal 1993 – Inattendibilità – In quanto determinato sulla base di
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autocertificazioni degli stessi produttori – Disapplicazione della normativa
interna e applicazione di quella comunitaria – Obbligatorietà – Per
l’Amministrazione regionale.
Non introducendo l’art. 1, comma 551, l. n. 311 del 2004 una giurisdizione di tipo
esclusivo del giudice ordinario, restano devolute alla giurisdizione generale di
legittimità del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto la
contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo quale quello di determinazione
delle quote latte – nella fattispecie, del quantitativo individuale di riferimento da
assegnare ai singoli allevatori – e dei prelievi supplementari per consegne eccedenti
le quote, secondo il generale criterio di riparto fondato sulla natura delle posizioni
sostanziali dedotte in giudizio, avente consistenza nella fattispecie di interesse
legittimo.
In tema di “quote latte”, il criterio del quantitativo individuale di riferimento (QRI)
posto dalla l. n. 119 del 2003, essendo determinato sulla base di auto-certificazione,
lede ingiustificatamente l’attività economica dei produttori, che risulta limitata senza
alcuna necessità di riequilibrare il mercato della produzione del latte; da ciò l’obbligo
per l’Amministrazione regionale di disapplicare la citata normativa interna e dare
diretta applicazione ai Regolamenti comunitari in materia.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 13 aprile 2011, n. 582).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1889 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
L.C. e altri (avv.ti Romano, Zezza) c. Comune di Casalnuovo Monterotaro (avv.ti
Salerno, Celozzi).
Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Interventi di risanamento
conservativo, interventi di ristrutturazione c.d. leggera e interventi di
ristrutturazione c.d. pesante – Differenze – Individuazione.
Edilizia ed urbanistica – Interventi edilizi – Miglioramento sismico ai sensi del
d.m. 14 gennaio 2008 – Trasformazioni non compatibili con la disciplina
urbanistica vigente – Esclusione.
Comunicazione di avvio del procedimento – Preavviso di rigetto – Ex art. 10 bis
della l. n. 241/90 – Violazione – In caso di attività vincolata – Valutazione in sede
giurisdizionale della fondatezza della pretesa – Necessità – Anche alla luce del
nuovo c.p.a.
Nell’ambito degli interventi edilizi, quelli di risanamento conservativo presuppongono
la conservazione della tipologia, forma e struttura e il mantenimento anche della
sagoma preesistente, così come quelli di ristrutturazione c.d. leggera di cui all’art. 22,
comma 1, t.u.edilizia che presuppongono l’invariabilità di sagoma, volume e
destinazione d’uso. Qualora, invece, l’intervento edilizio porta alla realizzazione di un
quid novi comportando modifiche della sagoma, esso va qualificato quale
ristrutturazione c.d. pesante ex art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001, come
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tale subordinato a permesso di costruire e sanzionato in caso di abusività con la
rimozione o la demolizione dell’opera.
La necessità di effettuare lavori di riparazione con miglioramento sismico ai sensi
delle vigenti N.t.c. (norme tecniche per le costruzioni) approvate con d.m. 14 gennaio
2008, non autorizza di per sé la realizzazione di trasformazioni non compatibili con la
disciplina urbanistica vigente, peraltro non strumentali né necessarie al fine di
conseguire l’obiettivo di potenziamento della sicurezza dell’edificio.
Il vizio di violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, in ipotesi di attività vincolata,
al pari degli altri vizi di carattere formale assume in linea di principio carattere
recessivo – anche ai fini dell’applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, della l. n.
241/90 – di fronte alla verifica in sede giurisdizionale dei presupposti che rendono
fondata la pretesa sostanziale azionata, nell’ambito di un giudizio il cui oggetto è
ormai trasformato a seguito dell’entrata in vigore del c.p.a., da verifica formale della
legittimità del provvedimento impugnato nei limiti dei vizi dedotti e con salvezza del
potere esercitato, in giudizio di accertamento della fondatezza del rapporto
sostanziale sottostante azionato.
Tar Puglia, Bari, sez. III, 15 dicembre 2011, n. 1890 – Pres. Morea – Est. Amovilli –
P.G. (avv.ti G. e A. Mescia) c. Comune di Ascoli Satriano (avv. Follieri).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Denuncia di inizio attività – Inutile decorso termine per
inibizione previsto dall’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 – Poteri di annullamento e
di revoca del titolo edilizio implicitamente formatosi – Sussistono.
Autotutela – Annullamento d'ufficio – Motivazione – Ponderazione comparativa
tra interesse pubblico e privato – Necessità.
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – Disposta dopo
un notevole lasso di tempo – Contemperamento con l’affidamento medio tempore
maturato – Necessità – Fattispecie.
Nel caso di presentazione di una Dia (oggi Scia), il decorso del termine assegnato
all’Amministrazione per l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’art. 23 del
d.P.R. n. 380/2001 non comporta che l’attività del privato, se difforme dal paradigma
normativo, possa considerarsi lecitamente effettuata, potendo il provvedimento
implicitamente formatosi per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione essere oggetto
di interventi di annullamento d’ufficio o di revoca quali esplicazione sia dei poteri di
vigilanza edilizia, sia – più in generale – di autotutela, che permangono in capo alla
p.a. ed il cui esercizio va contemperato con il rispetto dei principi di lealtà e certezza
dei rapporti giuridici.
L’annullamento d’ufficio (di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990) presuppone
una congrua motivazione sull’interesse pubblico attuale e concreto posto a sostegno
dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con una adeguata ponderazione
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comparativa, che tenga anche conto dell’interesse dei destinatari dell’atto al
mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente
affidamento derivante dal comportamento seguito dall’Amministrazione.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 434)
In tema di abusivismo edilizio, se in generale la sanzione demolitoria o pecuniaria è
collegata alla mera abusività dell’opera e non necessità di ulteriore motivazione,
tuttavia allorquando sia trascorso un notevole lasso di tempo tra la commissione
dell’abuso e la risposta sanzionatoria, non può non considerarsi l’affidamento medio
tempore maturato, particolarmente qualificato laddove vi siano provvedimenti anche
taciti con valore di assenso, o comunque si siano perfezionati gli effetti previsti dalla
legge per l’esercizio legittimo di una determinata attività. (Nel caso di specie,
l’ordinanza di demolizione era intervenuta dopo dieci anni dalla realizzazione
mediante Dia delle opere controverse e presso le stesse era stato nel frattempo
autorizzato l’esercizio di un’attività, pertanto il Collegio ha rilevato la sussistenza di
un affidamento qualificato e meritevole di tutela con conseguente annullamento del
provvedimento sanzionatorio).
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