Codice disciplinare Regolamento interno

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Codice disciplinare Regolamento interno
S.A.A.P.A. S.p.A.
Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese”
(Sperimentazione gestionale autorizzata dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2009, n. 20−10663)
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CODICE DISCIPLINARE Qualora i lavoratori non si attengano alle disposizioni del Regolamento interno e relativi allegati e/o non rispettino le norme contrattuali e di legge che regolano il rapporto di lavoro, il Datore di Lavoro provvederà ad applicare, nei termini e con le modalità previste, le sanzioni disciplinari che lo stesso contratto di lavoro contempla (art. 41 CCNL e art. 7 L. 300/1970) e richiamate di seguito . SANZIONI DISCIPLINARI La singola inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 1. Richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi; 2. Richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva; 3. Multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione; 4. Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di gg. 10. 5. Licenziamento disciplinare, con o senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge (Licenziamento in tronco). Salva ogni altra azione legale, si conviene che il provvedimento di cui al precedente punto 5 (licenziamento in tronco) verrà applicato alle mancanze più gravi, per ragioni di moralità, per violazione dell’art.2105 Codice Civile e cioè abuso di fiducia, concorrenza, violazione di segreto d’ufficio, l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro, nonché nei casi espressamente previsti dalle norme del S.A.A.P.A. S.p.A -­ Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) – Tel +39 011-­30.21.400 – Fax +39 011-­30.21.421 Capitale Sociale 136.505,00 €. i.v. – p.i. 08507160011 PEC: [email protected] -­ Mail:[email protected] www.ospedalesettimo.it S.A.A.P.A. S.p.A.
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vigente CCNL (art. 41 personale non medico e art. 9 personale medico), esecuzione di condotte in conflitto di interessi, ipotesi previste dall’art. 2119 del Codice Civile (Recesso per giusta causa) e nei casi previsti dal Regolamento interno ed in ogni caso di violazione delle norme previste dal codice penale. L’importo delle multe sarà destinato al Fondo presso INPS. Procedura per la comminazione di sanzioni disciplinari. Ai sensi dell'art. 7 Legge 20 Maggio 1970 n. 300, i provvedimenti disciplinari non possono essere adottati nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. In ogni caso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione del biasimo verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che gli ha dato causa. E' in facoltà dell'Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre assegni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 41 CCNL. S.A.A.P.A. S.p.A -­ Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) – Tel +39 011-­30.21.400 – Fax +39 011-­30.21.421 Capitale Sociale 136.505,00 €. i.v. – p.i. 08507160011 PEC: [email protected] -­ Mail:[email protected] www.ospedalesettimo.it S.A.A.P.A. S.p.A.
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ALLEGATO 1 CODICE DISCIPLINARE LEGGE 20 maggio 1970,n.300 Art. 7 (Sanzioni disciplinari) Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportano mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione di base e la sospensione del servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima S.A.A.P.A. S.p.A -­ Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) – Tel +39 011-­30.21.400 – Fax +39 011-­30.21.421 Capitale Sociale 136.505,00 €. i.v. – p.i. 08507160011 PEC: [email protected] -­ Mail:[email protected] www.ospedalesettimo.it S.A.A.P.A. S.p.A.
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occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. S.A.A.P.A. S.p.A -­ Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) – Tel +39 011-­30.21.400 – Fax +39 011-­30.21.421 Capitale Sociale 136.505,00 €. i.v. – p.i. 08507160011 PEC: [email protected] -­ Mail:[email protected] www.ospedalesettimo.it