Servizi incassi vari\374
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Servizi incassi vari\374
Aggiornato al 27/12/2011 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari SERVIZI INCASSI VARI INFORMAZIONI SULLA BANCA Banco Popolare Soc. Coop. Piazza Nogara 2 – 37121 Verona Telefono: 800 017 906 – fax 0321.39.39.73 Sito internet: www.bancopopolare.it – E-mail : [email protected] Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d’Italia: n° 5668 CHE COSA SONO I SERVIZI INCASSI VARI Il presente foglio informativo riporta le condizioni economiche dei seguenti servizi di incasso: • Assegni • Bollettino bancario Freccia • Vincite • Documenti di conformità auto Assegni Il servizio permette di incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari) a carico di altre banche italiane, nonché effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane; l’importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso). Bollettino bancario Freccia Il servizio permette di incassare i propri crediti verso terzi mediante l’emissione di moduli contrassegnati con la dicitura Freccia (bollettino bancario precompilato) inviati al debitore, il quale utilizza detti moduli per effettuare il pagamento a favore del creditore presso qualunque sportello bancario. Vincite Il servizio permette di curare l’incasso di vincite di lotterie. Documenti di conformità auto Il servizio permette di curare l’incasso delle fatture emesse dalle case produttrici di veicoli nei confronti dei propri concessionari. In forza di una specifica convenzione tra la banca e la casa automobilistica i documenti di conformità auto vengono inviati presso le filiali della banca indicate dai concessionari. Le filiali curano l’incasso consegnando al concessionario il certificato all’atto del pagamento. Principali rischi (generici e specifici) Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: - variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio); - mancato pagamento dell’assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancata autorizzazione ad emettere assegni del traente (assegni bancari); irregolarità dell’assegno; contraffazione totale o parziale dell’assegno. Pagina 1 di 3 Aggiornato al 27/12/2011 CONDIZIONI ECONOMICHE ASSEGNI Commissioni di negoziazione per cassa di assegni bancari e circolari nostra banca • Assegni circolari nostra banca • Assegni bancari nostra banca negoziati su stesso sportello di emissione • Assegni bancari nostra banca negoziati su altro sportello Commissioni negoziazione per cassa di assegni di altre banche e vaglia postali • Assegni bancari, assegni circolari, vaglia postali € 0,00 € 0,00 1‰ (minimo € 0,25) 1,5‰ (minimo € 0,25) Commissioni per rimborso assegni circolari emessi dalla banca “non trasferibili” e denunciati smarriti / sottratti / distrutti 1 • Commissioni a carico dell’ordinante : fino a € 51,65 € 5,16 da € 51,66 a € 516,46 € 10,33 oltre € 516,46 € 20,66 BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA Condizioni economiche per il creditore • Commissioni per bollettino • Modalità di accredito 2 • Valuta di accredito su nostra banca • Valuta di accredito su altre banche € 1,00 per singolo bollettino o cumulativa giornaliera 1 giorno lavorativo dopo l’incasso 3 giorni lavorativi dopo l’incasso VINCITE • 3 Commissioni sull’incasso 5‰ (minimo € 15,49) DOCUMENTI DI CONFORMITA’ AUTO Commissioni • Commissioni di incasso per ciascun documento • Commissioni di servizio per ciascun documento • Commissioni per ritorno impagati • Commissioni su richiami 1 € 2,58 € 1,55 € 3,36 € 3,36 Qualora l’assegno non sia stato presentato per l’incasso e nel caso in cui la banca non richiede l’ammortamento del titolo. 2 Corrisponde alla valuta di regolamento del movimento di incasso. 3 Al cliente saranno addebitate, oltre a tale commissione, le spese vive reclamate o sostenute. Pagina 2 di 3 Aggiornato al 27/12/2011 Valute • Valuta di accredito al presentatore • Valuta di addebito 4 giorni fissi dopo quello di incasso giorno del pagamento RECESSO E RECLAMI Trasparenza delle condizioni, reclami e risoluzione delle controversie 1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° s ettembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca relativamente all’interprestazione ed applicazione del presente contratto e dei contratti relativi ai rapporti esistenti o in futuro formalizzati, il cliente può, prima di far ricorso all’autorità giudiziaria, utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai successivi commi 3 e 4. 3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca per lettera raccomandata A/R a: Banco Popolare Soc. Coop., c/o Funzione Reclami – Via Polenghi Lombardo, 13 – 26900 Lodi. Oppure, per via telematica, nella sezione 'CONTATTACI' del sito internet: www.bancopopolare.it. Oppure, mediante contatto telefonico al numero: 800 01 30 81. La banca deve rispondere entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora il reclamo abbia per oggetto servizi e attività di investimento tale termine è di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il temine previsto può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o all’Ombudsman Giurì Bancario istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario qualora il reclamo abbia per oggetto servizi e attività di investimento. Per sapere come rivolgersi a tali organismi, il cliente può chiedere presso la Filiale o consultare i siti internet specifici (www.arbitrobancariofinanziario.it o www.conciliatorebancario.it). 4. Il cliente può inoltre, singolarmente o in forma congiunta con la banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n.3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5. Qualora la controversia abbia ad oggetto servizi e attività di investimento, l’investitore potrà anche rivolgersi alla Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob (www.consob.it), prevista dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. LEGENDA Assegni/effetti al dopo incasso Assegni/effetti sbf Bollettino bancario “Freccia” Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all’effettivo incasso. Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato o, relativamente ai soli assegni, decorsi i termini di disponibilità fissati dal protocollo PattiChiari. Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario. Pagina 3 di 3