All. “A” CAPITOLATO D`APPALTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA
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All. “A” CAPITOLATO D`APPALTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA
All. “A” CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO TARES 2013. ART. 1: Oggetto dell’appalto Il presente capitolato disciplina l’affidamento e l’espletamento di un servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione degli Avvisi di Accertamento per omesso versamento Tares 2013 da notificare ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento delle “intimazioni di pagamento”, relative alle rate di acconto e/o saldo richieste con appositi avvisi di pagamento bonari, per l’anno d’imposta 2013. Tali avvisi di accertamento dovranno essere recapitati ai contribuenti risultanti dagli archivi tributari comunali e saranno inviati con un’unica spedizione effettuata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento A/R di Poste Italiane. Ogni contribuente dovrà quindi ricevere: - un Avviso di Accertamento costituito da una lettera esplicativa ed un modello F 24 semplificato precompilato per il pagamento di quanto ancora dovuto al Comune. ART. 2 – Durata del servizio. L’affidamento del servizio è limitato agli Avvisi di Accertamento per omesso versamento Tares 2013. Art 3: Consistenza del servizio. Ai fini della valutazione della consistenza quantitativa del servizio, si stima in circa 3.000 il numero dei contribuenti risultanti dalla banca dati tributaria comunale ai quali dovranno essere inviati gli Avvisi di Accertamento per omesso versamento Tares 2013. ART. 4: Descrizione del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione delle Intimazioni di Pagamento. Il servizio comprende tutte le lavorazioni relative all’attività di : a) acquisizione dei dati relativi agli avvisi da stampare ed elaborazione con generazione di un flusso idoneo alla stampa. In particolare, il Comune consegna all’impresa appaltatrice, su supporto informatico o per via telematica, i file contenenti gli Avvisi di Accertamento per omesso versamento Tares 2013 da stampare. L’impresa, entro tre giorni lavorativi dalla consegna del suddetto materiale, è tenuta a fornire una prova di stampa degli Avvisi di Accertamento, che il Comune provvederà a convalidare; tale convalida è considerata come data di presa in carico del materiale, dalla quale sorgerà per l’impresa appaltatrice l’obbligo dell’esecuzione della fornitura. Una volta acquisiti i dati, l’impresa appaltatrice provvederà alla elaborazione dei dati ed alla elaborazione di un flusso idoneo alla stampa. b) stampa degli Avvisi di Accertamento. Il processo di stampa avverrà utilizzando materiali, macchinari, tecniche operative e personale specializzato in grado di garantire sempre e comunque la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio in questione. Nel servizio di stampa è ricompresa l’attività di composizione grafica, personalizzazione, nonché ogni altra attività necessaria. Ogni Avviso di Accertamento dovrà essere composto da 2 fogli A4, stampa b/n, fronte/retro + 1 foglio contenente n. 1 modello F 24 semplificato precompilato. Per la spedizione di ogni Avviso di Accertamento dovrà essere utilizzata una busta con doppia finestra, f.to 23x11, e dovrà altresì essere applicata una cartolina personalizzata. Sulle buste e sulle cartoline dovrà essere inserita la dicitura che in caso di mancato recapito dovranno essere restituite al Comune di Carrara – c/o sede legale impresa aggiudicataria. c) confezionamento degli Avvisi di Accertamento fino alla fase di recapito. Al termine del processo di stampa, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere al confezionamento degli Avvisi di Accertamento stampati mediante inserimento in appositi plichi, forniti dalla medesima impresa in modo da garantire la regolarità delle operazioni di carico, trasporto e scarico. d) recapito. Il servizio comprende il recapito degli Avvisi di Accertamento a tutti i contribuenti presenti nell’archivio Comunale, ovunque residenti. Tali spedizioni con raccomandata A/R di Poste Italiane dovranno essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico di cui alla lettera a). Le spese di postalizzazione sono anticipate dall’impresa aggiudicataria e fatturate all’ente, in esenzione IVA, sulla base delle tariffe di Poste Italiane e non concorrono alla determinazione dell’offerta. e) rendicontazione: il servizio comprende la rendicontazione delle cartoline notificate e delle buste di reso non notificate, anche con restituzione delle immagini scansionate; il tutto dovrà essere fornito in un tracciato record di 175 byte, dove dal byte 46 al 49 è riportato il codice esito notifica, dal 66 al 75 la data di notifica in formato dd/mm/aaaa, dal 76 al 91 il nome del file contenente l'immagine della cartolina, dal 126 al 137 il n° di raccomandata e dal 156 al 166 la descrizione del provvedimento, dalla posizione 177 con lunghezza 16 si trova l'informazione OCR. ART. 5 – Condizioni di pagamento. L’impresa appaltatrice procederà ad emettere regolare fattura elettronica al termine del servizio prestato. L’ente provvederà a pagare le fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. Il termine predetto sarà automaticamente prorogato, senza che da parte dell’ impresa appaltatrice possa farsi richiesta di interessi di sorta, nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nel servizio. ART. 6 – Cessione del contratto e subappalto E’ fatto assoluto divieto all’impresa contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa. L’ente appaltante in questo caso ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. ART 7 Penali e risoluzione del contratto I servizi richiesti devono essere erogati nei termini e con le modalità indicate nel presente capitolato. In caso di ritardo o inadempimento il Comune, ove non ricorrano cause di forza maggiore o caso fortuito di cui al successivo art. 8 potrà applicare all’impresa appaltatrice le penali sotto indicate, con decurtazione del corrispettivo fatturato nel quale si sono verificate le inadempienze o in quello immediatamente successivo. Nel caso in cui le attività oggetto di contratto risultassero effettuate oltre i termini di cui agli art. 4, l’appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale pari: - violazioni di cui alla lettera a) del citato art. 4, € 100,00 per ogni giorno di ritardo; violazioni di cui alla lettera d) del citato art. 4, € 250,00 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di persistente inadempimento, sarà facoltà del Comune applicare una ulteriore penale pari al 10% dell’ammontare complessivo del contratto. Nei casi più gravi, previa contestazione, l’Ente potrà procedere, oltre che all’applicazione delle penali, alla risoluzione in danno del contratto amministrativo ai sensi dell’art. 1460 C.C. e con un semplice preavviso di gg. 10. Delle inadempienze in materia del servizio (mancato o parziale svolgimento, ritardo nello svolgimento, qualità del servizio reso) fanno prova i rilievi scritti del responsabile del servizio tributi che gestisce l’entrata. Ai fini dell’applicazione della penale il responsabile del procedimento dovrà preventivamente e formalmente contestare all’impresa contraente le inadempienze accertate nell’esecuzione del contratto. L’impresa contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’ente appaltante nel termine massimo di gg. 7 lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, sarà applicata all’impresa contraente la penale come sopra indicata. ART.8 Cause di forza maggiore Qualora il rispetto dei termini stabiliti per l’effettuazione delle prestazioni di cui al presente capitolato non sia possibile per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali, comunque non imputabili all’impresa appaltatrice, quest’ultima dovrà sempre darne preventiva comunicazione al responsabile dell’Ufficio Tributi, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione del servizio, per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni anche in merito all’applicazione delle eventuali penalità. La società, compiute le valutazioni di propria competenza, comunica all’impresa appaltatrice le sue insindacabili decisioni. ART. 9 – Sicurezza La ditta appaltatrice si assume ogni incombenza ed ogni onere relativo al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni, esonerando in proposito il Comune da ogni responsabilità. ART. 10 – Foro competente Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto è competente il Tribunale ordinario del foro di Massa Carrara. Carrara, 16 dicembre 2015 IL DIRIGENTE (Dott. Guirardo Vitale)