All. “A” CAPITOLATO D`APPALTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA

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All. “A” CAPITOLATO D`APPALTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA
All. “A”
CAPITOLATO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO,
POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
PER OMESSO VERSAMENTO TARES 2013.
ART. 1: Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina l’affidamento e l’espletamento di un servizio di stampa,
imbustamento, postalizzazione e rendicontazione degli Avvisi di Accertamento per omesso
versamento Tares 2013 da notificare ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento delle
“intimazioni di pagamento”, relative alle rate di acconto e/o saldo richieste con appositi avvisi di
pagamento bonari, per l’anno d’imposta 2013.
Tali avvisi di accertamento dovranno essere recapitati ai contribuenti risultanti dagli archivi tributari
comunali e saranno inviati con un’unica spedizione effettuata mediante posta raccomandata con
avviso di ricevimento A/R di Poste Italiane. Ogni contribuente dovrà quindi ricevere:
-
un Avviso di Accertamento costituito da una lettera esplicativa ed un modello F 24
semplificato precompilato per il pagamento di quanto ancora dovuto al Comune.
ART. 2 – Durata del servizio.
L’affidamento del servizio è limitato agli Avvisi di Accertamento per omesso versamento Tares
2013.
Art 3: Consistenza del servizio.
Ai fini della valutazione della consistenza quantitativa del servizio, si stima in circa 3.000 il numero
dei contribuenti risultanti dalla banca dati tributaria comunale ai quali dovranno essere inviati gli
Avvisi di Accertamento per omesso versamento Tares 2013.
ART. 4: Descrizione del servizio di stampa, imbustamento, postalizzazione e rendicontazione
delle Intimazioni di Pagamento.
Il servizio comprende tutte le lavorazioni relative all’attività di :
a) acquisizione dei dati relativi agli avvisi da stampare ed elaborazione con generazione di un
flusso idoneo alla stampa. In particolare, il Comune consegna all’impresa appaltatrice, su
supporto informatico o per via telematica, i file contenenti gli Avvisi di Accertamento per
omesso versamento Tares 2013 da stampare. L’impresa, entro tre giorni lavorativi dalla
consegna del suddetto materiale, è tenuta a fornire una prova di stampa degli Avvisi di
Accertamento, che il Comune provvederà a convalidare; tale convalida è considerata come
data di presa in carico del materiale, dalla quale sorgerà per l’impresa appaltatrice l’obbligo
dell’esecuzione della fornitura. Una volta acquisiti i dati, l’impresa appaltatrice provvederà
alla elaborazione dei dati ed alla elaborazione di un flusso idoneo alla stampa.
b) stampa degli Avvisi di Accertamento. Il processo di stampa avverrà utilizzando materiali,
macchinari, tecniche operative e personale specializzato in grado di garantire sempre e
comunque la perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio in questione. Nel
servizio di stampa è ricompresa l’attività di composizione grafica, personalizzazione,
nonché ogni altra attività necessaria. Ogni Avviso di Accertamento dovrà essere composto
da 2 fogli A4, stampa b/n, fronte/retro + 1 foglio contenente n. 1 modello F 24 semplificato
precompilato. Per la spedizione di ogni Avviso di Accertamento dovrà essere utilizzata una
busta con doppia finestra, f.to 23x11, e dovrà altresì essere applicata una cartolina
personalizzata. Sulle buste e sulle cartoline dovrà essere inserita la dicitura che in caso di
mancato recapito dovranno essere restituite al Comune di Carrara – c/o sede legale impresa
aggiudicataria.
c) confezionamento degli Avvisi di Accertamento fino alla fase di recapito. Al termine del
processo di stampa, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere al confezionamento degli
Avvisi di Accertamento stampati mediante inserimento in appositi plichi, forniti dalla
medesima impresa in modo da garantire la regolarità delle operazioni di carico, trasporto e
scarico.
d) recapito. Il servizio comprende il recapito degli Avvisi di Accertamento a tutti i contribuenti
presenti nell’archivio Comunale, ovunque residenti. Tali spedizioni con raccomandata A/R
di Poste Italiane dovranno essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico di
cui alla lettera a). Le spese di postalizzazione sono anticipate dall’impresa aggiudicataria e
fatturate all’ente, in esenzione IVA, sulla base delle tariffe di Poste Italiane e non
concorrono alla determinazione dell’offerta.
e) rendicontazione: il servizio comprende la rendicontazione delle cartoline notificate e delle
buste di reso non notificate, anche con restituzione delle immagini scansionate; il tutto dovrà
essere fornito in un tracciato record di 175 byte, dove dal byte 46 al 49 è riportato il codice
esito notifica, dal 66 al 75 la data di notifica in formato dd/mm/aaaa, dal 76 al 91 il nome del
file contenente l'immagine della cartolina, dal 126 al 137 il n° di raccomandata e dal 156 al
166 la descrizione del provvedimento, dalla posizione 177 con lunghezza 16 si trova
l'informazione OCR.
ART. 5 – Condizioni di pagamento.
L’impresa appaltatrice procederà ad emettere regolare fattura elettronica al termine del servizio
prestato.
L’ente provvederà a pagare le fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. Il termine predetto sarà
automaticamente prorogato, senza che da parte dell’ impresa appaltatrice possa farsi richiesta di
interessi di sorta, nel caso dovessero verificarsi contestazioni o irregolarità nel servizio.
ART. 6 – Cessione del contratto e subappalto
E’ fatto assoluto divieto all’impresa contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di
nullità della cessione stessa. L’ente appaltante in questo caso ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto.
ART 7 Penali e risoluzione del contratto
I servizi richiesti devono essere erogati nei termini e con le modalità indicate nel presente
capitolato. In caso di ritardo o inadempimento il Comune, ove non ricorrano cause di forza
maggiore o caso fortuito di cui al successivo art. 8 potrà applicare all’impresa appaltatrice le penali
sotto indicate, con decurtazione del corrispettivo fatturato nel quale si sono verificate le
inadempienze o in quello immediatamente successivo.
Nel caso in cui le attività oggetto di contratto risultassero effettuate oltre i termini di cui agli art. 4,
l’appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale pari:
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violazioni di cui alla lettera a) del citato art. 4, € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
violazioni di cui alla lettera d) del citato art. 4, € 250,00 per ogni giorno di ritardo.
Nel caso di persistente inadempimento, sarà facoltà del Comune applicare una ulteriore penale pari
al 10% dell’ammontare complessivo del contratto.
Nei casi più gravi, previa contestazione, l’Ente potrà procedere, oltre che all’applicazione delle
penali, alla risoluzione in danno del contratto amministrativo ai sensi dell’art. 1460 C.C. e con un
semplice preavviso di gg. 10.
Delle inadempienze in materia del servizio (mancato o parziale svolgimento, ritardo nello
svolgimento, qualità del servizio reso) fanno prova i rilievi scritti del responsabile del servizio
tributi che gestisce l’entrata.
Ai fini dell’applicazione della penale il responsabile del procedimento dovrà preventivamente e
formalmente contestare all’impresa contraente le inadempienze accertate nell’esecuzione del
contratto.
L’impresa contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’ente appaltante nel
termine massimo di gg. 7 lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano
accoglibili a insindacabile giudizio del responsabile del procedimento, sarà applicata all’impresa
contraente la penale come sopra indicata.
ART.8 Cause di forza maggiore
Qualora il rispetto dei termini stabiliti per l’effettuazione delle prestazioni di cui al presente
capitolato non sia possibile per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali,
comunque non imputabili all’impresa appaltatrice, quest’ultima dovrà sempre darne preventiva
comunicazione al responsabile dell’Ufficio Tributi, mettendo a disposizione tutti gli elementi
necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’esecuzione
del servizio, per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni anche in merito all’applicazione
delle eventuali penalità.
La società, compiute le valutazioni di propria competenza, comunica all’impresa appaltatrice le sue
insindacabili decisioni.
ART. 9 – Sicurezza
La ditta appaltatrice si assume ogni incombenza ed ogni onere relativo al rispetto della vigente
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni, esonerando in
proposito il Comune da ogni responsabilità.
ART. 10 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto è competente il Tribunale
ordinario del foro di Massa Carrara.
Carrara, 16 dicembre 2015
IL DIRIGENTE
(Dott. Guirardo Vitale)