regolamento di previdenza

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regolamento di previdenza
co re
LA COLLECTIVE
DE PRÉVOYANCE
D E P U I S 1 974
REGOLAMENTO DI
PREVIDENZA
—
© copré — Febbraio 20 17
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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INDICE
I
II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
6
7
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
8
9
10
11
12
III
Scopo ................................................................................................................................................... 4
Cassa di previdenza ....................................................................................................................... 4
Contenuto del regolamento di previdenza ........................................................................... 4
Età ......................................................................................................................................................... 4
Età ordinaria di pensionamento ................................................................................................ 4
Obbligo di essere assicurato .......................................................................................................5
Dipendenti non assoggettati all'assicurazione obbligatoria e assicurazione
facoltativa .......................................................................................................................................... 6
Inizio e fine dell'assicurazione ..................................................................................................... 7
Obbligo d'informare ........................................................................................................................ 7
Obblighi d'informare dei datori di lavoro .............................................................................. 8
Informazioni fornite agli Assicurati .......................................................................................... 8
Prestazione d'entrata ..................................................................................................................... 9
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SALARIO
Art.
Art.
Art.
Art.
13
14
15
16
9
Salario determinante ...................................................................................................................... 9
Salario assicurato ........................................................................................................................... 10
Mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato ................... 10
Particolarità ...................................................................................................................................... 10
PRESTAZIONI
Art. 17
Art. 18
4
11
Sintesi delle prestazioni ................................................................................................................ 11
Avere di vecchiaia ........................................................................................................................... 11
A. Prestazioni
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
di vecchiaia ............................................................................................................................. 12
Rendita di vecchiaia ...................................................................................................................... 12
Pensionamento differito .............................................................................................................. 13
Pensione parziale ........................................................................................................................... 14
Rendita per figlio di pensionato ............................................................................................... 14
B. Prestazioni
Art. 23
Art. 24
Art. 25
d'invalidità ..............................................................................................................................14
Rendita d'invalidità ........................................................................................................................ 14
Rendita per figlio d'invalido ....................................................................................................... 16
Liberazione dal pagamento dei contributi ........................................................................... 16
C. Prestazioni
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
in caso di decesso ................................................................................................................. 16
Rendita di coniuge superstite e di partenariato registrato ........................................... 16
Rendita di concubino .................................................................................................................... 17
Importo delle rendite di coniuge superstite ........................................................................ 18
Riduzione e soppressione delle rendite di coniuge superstite ..................................... 18
Diritto del coniuge superstite divorziato .............................................................................. 18
Rendita per orfano ......................................................................................................................... 18
Capitali decesso .............................................................................................................................. 19
D. Rendite vitalizie per coniugi divorziati e partner separati (rendita di divorzio) ....................... 20
Art. 33
Versamento della rendita di divorzio .................................................................................... 20
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
E. Disposizioni
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
generali che si applicano alle prestazioni .................................................................... 20
Fondo di garanzia ......................................................................................................................... 20
Adattamento all'evoluzione dei prezzi ................................................................................. 20
Rapporti con altre assicurazioni ............................................................................................... 21
Disposizioni di riduzione e di coordinamento ..................................................................... 21
Dovere d'informazione e restituzione dell'indebito ......................................................... 22
Pagamento delle rendite ............................................................................................................ 23
Prestazioni in capitale ................................................................................................................. 23
IV SCIOGLIMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
V
41
42
43
44
45
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
28
Organi della Fondazione ............................................................................................................ 28
Organo di revisione ...................................................................................................................... 28
Esperto in materia di previdenza professionale................................................................ 28
VII DISPOSIZIONI FINALI
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
25
Obbligo di pagare dei contributi ............................................................................................. 25
Importo dei contributi ................................................................................................................. 25
Riscatti ............................................................................................................................................... 26
VI ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE E CONTROLLO
Art. 49
Art. 50
Art. 51
24
Diritto a una prestazione d'uscita ........................................................................................... 24
Importo della prestazione d'uscita ......................................................................................... 24
Mantenimento della previdenza .............................................................................................. 24
Pagamento in contanti ................................................................................................................ 24
Prolungamento della copertura d'assicurazione .............................................................. 25
CONTRIBUTI
Art. 46
Art. 47
Art. 48
3 / 35
28
Art. 52 - Liquidazione ................................................................................................................. 28
Misure di risanamento ................................................................................................................. 28
Promozione della proprietà d'abitazione ............................................................................ 29
Cessione e costituzione in pegno ........................................................................................... 29
compensazione .............................................................................................................................. 29
Divorzio o scioglimento giudiziario del partenariato registrato ................................. 30
Utilizzazione delle eccedenze e dei benefici ...................................................................... 30
Trasferimento dei beneficiari di rendita ............................................................................... 30
Luogo d'esecuzione ..................................................................................................................... 30
Dovere di discrezione – Gestione e protezione dei dati ................................................ 30
Foro .................................................................................................................................................... 30
Adattamenti del regolamento .................................................................................................. 32
Lacune nel regolamento ............................................................................................................. 32
Versioni ............................................................................................................................................. 32
Disposizioni transitorie ................................................................................................................ 32
Entrata in vigore ............................................................................................................................ 32
ALLEGATO 1 PONTE-AVS ........................................................................................................................................ 33
ALLEGATO 2 TASSO DI CONVERSIONE .................................................................................................................... 34
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
I
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Scopo
1.
Aderendo alla “Collettiva di previdenza” COPRE (qui di seguito: la Fondazione), fondazione
collettiva di diritto privato, i datori di lavoro e gli indipendenti affiliati hanno come obiettivo di
proteggere i loro dipendenti e/o essi stessi nei confronti delle conseguenze economiche di
una perdita di guadagno in seguito a vecchiaia, decesso o invalidità.
2.
I datori di lavoro possono essere ammessi alla Fondazione, nell'ambito delle disposizioni
legali, a condizioni identiche a quelle dei loro dipendenti. Gli indipendenti possono affiliarsi a
titolo facoltativo con il loro personale se ne fanno domanda.
3.
L'affiliazione alla fondazione avviene sulla base di una convenzione d'affiliazione che regola i
diritti e i doveri dei datori di lavoro. La convenzione fa fede per la ripresa di persone in
incapacità di guadagno o di beneficiari di una rendita, se ciò è accettato.
4.
La Fondazione è iscritta nel registro della previdenza professionale. È sottoposta al controllo
dell'Autorità di sorveglianza delle fondazioni e degli istituti di previdenza competente dove
essa ha la sua sede.
Art. 2
Cassa di previdenza
La Fondazione gestisce una cassa di previdenza per ogni azienda con cui ha concluso una
convenzione d'affiliazione.
Art. 3
Contenuto del regolamento di previdenza
1.
Il presente regolamento regge i diritti e gli obblighi della Fondazione, degli Assicurati, dei
datori di lavoro e degli aventi diritto. Il genere e l'ammontare delle prestazioni nonché il loro
finanziamento sono fissati in un piano di previdenza elaborato per ogni azienda. Gli Assicurati
possono essere ripartiti in categorie. Le categorie sono definite nel piano di previdenza.
L'appartenenza alla categoria è determinata sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori.
La definizione della suddetta categoria deve permettere l'affiliazione di più Assicurati. Un
lavoratore indipendente non può essere in nessun momento l'unica persona assicurata.
2.
L'organizzazione della Fondazione, le modalità d'elezione, le competenze dei suoi organi e
l'investimento del patrimonio sono oggetto di statuti e di regolamenti specialmente
promulgati a tale proposito.
Art. 4
Età
L'età determinante per l'ammissione, per l'ammontare dei contributi e degli accrediti di vecchiaia e
per il calcolo della prestazione minima in caso di libero passaggio risulta dalla differenza fra l'anno
civile in corso e l'anno di nascita.
Art. 5
Età ordinaria di pensionamento
L'età ordinaria di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese che segue quello nel corso
del quale l'Assicurato raggiunge l'età legale di pensionamento, ai sensi della LPP, o a partire
dall'età menzionata nel piano di previdenza se questa è diversa.
Un pensionamento anticipato è possibile a partire dal primo mese che segue il raggiungimento di
58 anni compiuti.
Un pensionamento differito è possibile fino a 70 anni compiuti, con l'accordo del datore di lavoro,
secondo le disposizioni dell'art. 20.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
Art. 6
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Obbligo di essere assicurato
1.
Sono ammessi alla Fondazione tutti i dipendenti dal 1° gennaio che segue la data in cui hanno
compiuto 17 anni e che ricevono dal datore di lavoro un salario annuo superiore all'importo
risultante dagli articoli 2 capoversi 1 e 7 LPP o all'importo fissato nel piano di previdenza.
2.
I dipendenti maschili e femminili ammessi alla Fondazione sono designati qui di seguito come
gli Assicurati.
3.
La copertura di previdenza è definitiva e senza riserve per le prestazioni minime previste dalla
LPP e le prestazioni acquisite dall'apporto della prestazione di libero passaggio, purché esse
siano state assicurate senza riserva presso l'istituto di previdenza precedente.
4.
Per quanto concerne le altre prestazioni, la copertura di previdenza è soltanto definitiva e
senza riserve nella misura in cui la persona assicurata fruiva della sua piena capacità di
guadagno all'inizio dell'assicurazione e dove le prestazioni di previdenza regolamentari non
superano i limiti fissati dalla Fondazione o dal riassicuratore. Nel caso contrario, la Fondazione
accorda una copertura provvisoria limitata al minimo LPP.
5.
E' considerata come non fruente della sua piena capacità di guadagno la persona assicurata
che all'inizio dell'assicurazione non può eseguire il suo lavoro interamente o parzialmente per
ragioni di salute, riscuote delle indennità giornaliere in seguito a una malattia o a un infortunio,
è registrata presso un'assicurazione invalidità statale, riscuote una pensione d'invalidità intera
o parziale, o per motivi di salute, non può più svolgere interamente un lavoro corrispondente
alla sua formazione e alle sue capacità.
6.
Quando un Assicurato presenta un'incapacità di guadagno parziale al momento della sua
ammissione alla Fondazione - anche senza essere parzialmente invalido ai sensi
dell'assicurazione invalidità federale (AI federale) - e che la causa della sua incapacità di
guadagno provoca invalidità o decesso, il diritto alle prestazioni derivante dal presente
regolamento si limita a quelle dovute in virtù del minimo LPP.
7.
La Fondazione può fare dipendere l'accettazione, l'esclusione o la riduzione delle prestazioni
che superano gli obblighi legali dal risultato di un esame medico. In questo caso essa accorda
una copertura provvisoria limitata al minimo LPP. Dopo ricezione del rapporto medico, essa
decide in merito alla copertura definitiva con o senza riserva. La durata di una riserva non può
tuttavia eccedere cinque anni. In regola generale, la Fondazione segue le decisioni di eventuali
riassicuratori.
8.
L'esclusione di copertura comporta la soppressione definitiva delle prestazioni d'invalidità e di
superstiti della previdenza sovraobbligatoria.
9.
La Fondazione statuisce al più tardi entro i sei mesi che seguono la ricezione del questionario
o dell'esame di salute. Se delle riserve sono imposte, esse vengono comunicate all'interessato
per iscritto.
10.
Se un Assicurato ha omesso di rispondere o ha risposto in modo inesatto alle domande poste,
rispettivamente se viene appurato che il questionario medico/o il certificato medico
consegnato alla Fondazione è inesatto o incompleto, la Fondazione può rinunciare al
contratto di previdenza e rifiutare definitivamente di pagare la parte delle prestazioni
d'invalidità e di decesso di competenza della previdenza professionale più estesa. La
Fondazione informerà l'Assicurato della sua decisione entro 6 mesi a partire dal momento in
cui ha avuto conoscenza con certezza della reticenza.
11.
Se un Assicurato diventa invalido o decede prima che la Fondazione abbia statuito,
quest'ultima versa all'Assicurato o ai suoi aventi diritto almeno le prestazioni risultanti
dall'applicazione della LPP e dalla prestazione d'entrata apportata.
12.
Nessuna nuova riserva di salute è applicata per le parti di prestazioni che sono state acquisite
mediante prestazioni di libero passaggio.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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13.
Delle riserve applicate sullo stato di salute da precedenti istituti di previdenza possono essere
riprese. Esse sono valide per una durata massima di cinque anni a contare dalla data della loro
notifica all'Assicurato da parte del precedente istituto di previdenza.
14.
In caso di sopravvenienza, durante il suo periodo di validità, del rischio collegato alla riserva
emessa, le prestazioni sono ridotte definitivamente a concorrenza della previdenza riscattata
mediante la prestazione d'uscita apportata e, in mancanza di questa, al minimo obbligatorio
secondo la LPP.
15.
Le disposizioni dei capoversi 3 a 11 qui sopra si applicano per analogia al momento di un
aumento del salario assicurato o di un cambiamento di piano. In questo caso, l'accettazione
della copertura concerne unicamente la differenza fra le nuove e le vecchie prestazioni.
Art. 7
1.
2.
Dipendenti non assoggettati all'assicurazione obbligatoria e assicurazione facoltativa
Non sono ammessi alla Fondazione:
•
i dipendenti aventi raggiunto o superato l'età ordinaria del pensionamento (tranne
eccezione ricordata all'art. 20);
•
le persone il cui datore di lavoro è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS;
•
i dipendenti assunti per una durata limitata che non supera tre mesi. Tuttavia, i dipendenti
la cui durata d'assunzione o di missione è limitata, sono sottomessi all'assicurazione
obbligatoria quando:
-
i rapporti di lavoro sono prolungati oltre i tre mesi, senza che ci sia interruzione dei
suddetti rapporti: in questo caso, il dipendente è sottomesso all'assicurazione
obbligatoria dal momento in cui il prolungamento è stato pattuito;
-
più assunzioni presso uno stesso datore di lavoro o missioni per conto di una stessa
azienda locatrice di servizi durano in totale più di tre mesi e nessuna interruzione
supera i tre mesi: in questo caso, il dipendente è sottoposto all'assicurazione
obbligatoria dall'inizio del quarto mese di lavoro; quando è stato convenuto, prima
dell'inizio del lavoro, che il dipendente è assunto per una durata totale superiore ai tre
mesi, l'assoggettamento inizia contemporaneamente ai rapporti di lavoro;
•
i dipendenti esercitanti un'attività accessoria in un'azienda affiliata, se sono già
assoggettati all'assicurazione obbligatoria per un'attività lucrativa esercitata a titolo
principale o se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
•
i dipendenti invalidi ai sensi dell'AI federale per almeno il 70% ;
•
i dipendenti senza attività in Svizzera o la cui attività in Svizzera non ha probabilmente un
carattere durevole, e che beneficiano di misure di previdenza sufficienti all'estero (a
condizione che essi giustifichino la loro domanda di esonero dall'ammissione alla
Fondazione).
La Fondazione non pratica l'assicurazione facoltativa secondo l'articolo 46 LPP.
La Fondazione pratica l'assicurazione facoltativa ai sensi dell'articolo 47 LPP unicamente per
gli Assicurati che lasciano la previdenza professionale obbligatoria perché vanno a lavorare,
per una durata limitata, all'estero in una società economicamente legata al datore di lavoro.
Essi possono scegliere di mantenere sia l'insieme della loro previdenza professionale, sia
unicamente la loro previdenza vecchiaia.
Gli Assicurati che desiderano beneficiare di questa assicurazione esterna devono ottenere
l'accordo del datore di lavoro e comunicare la loro domanda un mese prima della data in cui
lasciano la previdenza professionale. Devono consegnare una copia del loro nuovo contratto
di lavoro ed indicare il(i) paese(i) in cui si recano a lavorare e a risiedere.
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L'assicurazione inizia dal giorno successivo all'uscita dalla previdenza professionale
obbligatoria, ma al più presto dal momento in cui la domanda è stata accettata.
La Fondazione si riserva il diritto di rifiutare o di limitare la copertura dei rischi in caso
d'invalidità o di decesso. La Fondazione statuisce al più tardi entro i sei mesi che seguono la
ricezione della domanda.
Il datore di lavoro svizzero è responsabile del versamento dei contributi. L'assicurazione
prende fine quando i rapporti di lavoro con la società all'estero terminano per una causa
diversa dal decesso, invalidità e pensionamento; quando l'Assicurato e il datore di lavoro
svizzero lo richiedono, o in caso di ritardo nel pagamento dei contributi e se il datore di lavoro
non rispetta l'ingiunzione che gli è stata consegnata.
Per la restante parte, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili per analogia.
Art. 8
Inizio e fine dell'assicurazione
1.
L'assicurazione inizia contemporaneamente ai rapporti di lavoro.
2.
L'assicurazione prende fine quando il salario minimo non è più raggiunto in modo durevole o
in caso di scioglimento dei rapporti di lavoro nella misura in cui non esiste nessun diritto a
prestazioni in caso di vecchiaia, decesso, invalidità o incapacità di lavoro.
3.
Al momento di un congedo non pagato, l'assicurazione è mantenuta conformemente al
regolamento e al piano di previdenza durante una durata da convenire, ma al massimo per
due anni. Il datore di lavoro e l'Assicurato possono chiedere alla Fondazione, mediante una
dichiarazione scritta firmata dalle due parti, che l'assicurazione sia parzialmente (previdenza
vecchiaia) o interamente (previdenza vecchiaia e rischi) sospesa durante questo periodo. La
Fondazione avrà diritto all'insieme dei contributi regolamentari che coprono il proseguimento
dei rapporti di previdenza.
4.
Se il salario annuo AVS di un Assicurato diminuisce al di sotto dell'importo fissato all'art. 2,
capoverso 1 LPP senza che delle prestazioni in caso di decesso o d'invalidità diventino
esigibili, l'assicurazione decesso e invalidità dell'Assicurato si estingue. Il suo avere di
vecchiaia è utilizzato conformemente all'art. 43 del presente regolamento.
5.
Se il salario annuo AVS di un Assicurato diminuisce temporaneamente in seguito a malattia,
infortunio, disoccupazione, maternità o altre circostanze simili, il salario assicurato e l'obbligo
di versare i contributi sono mantenuti almeno per la durata dell'obbligo legale del datore di
lavoro di versare il salario. L'Assicurato può tuttavia richiederne la riduzione.
Art. 9
Obbligo d'informare
1.
Al momento dell'affiliazione all'istituto di previdenza, gli Assicurati sono tenuti a presentare
spontaneamente alla Fondazione il conteggio/i conteggi d'uscita dall'istituto/dagli istituti di
previdenza precedente/i. Inoltre, al momento dell'affiliazione e in caso d'aumento ulteriore
delle prestazioni, essi sono tenuti ad informare la Fondazione sul loro stato di salute nella
misura in cui ciò sia utile alla stima dei rischi. La Fondazione può esigere la consultazione di un
medico di sua scelta.
2.
Gli Assicurati devono informare la Fondazione sugli eventuali importi e date dei riscatti
effettuati durante i tre ultimi anni prima dell'affiliazione presso la Fondazione e comunicarle
tutti i dati necessari nell'ambito dei riscatti secondo l'articolo 48 del presente regolamento.
3.
Se l'Assicurato non ha dichiarato un rischio importante di cui aveva o avrebbe dovuto avere
conoscenza, la Fondazione può ridurre o sopprimere, nella misura delle disposizioni legali, le
prestazioni regolamentari. Avvisa allora l'Assicurato entro sei mesi a partire dal momento in
cui essa è venuta a conoscenza della violazione del dovere d'informare. È fatta riserva
dell'articolo 6, capoverso 5 del presente regolamento.
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4.
Le disposizioni legali usuali relative alla reticenza sono riservate per la parte delle prestazioni
assicurate eccedenti le prestazioni legali.
5.
Gli Assicurati sono tenuti ad annunciare alla Fondazione entro 30 giorni i cambiamenti di stato
civile nonché l'inizio o la fine di un obbligo di sostentamento. Ogni cambiamento del grado
d'attività della capacità di guadagno deve essere annunciato pure senza indugio alla
Fondazione.
6.
Su richiesta della Fondazione, i beneficiari di rendita devono presentare un certificato di vita o
di stato civile emesso a loro spese.
7.
I beneficiari di rendite d'invalidità, di coniuge superstite, di partenariato registrato o di
concubino devono fornire tutte le informazioni e documenti giustificativi necessari alla
Fondazione sulla totalità d'eventuali redditi di cui tenere conto (ad esempio delle prestazioni
sociali svizzere e straniere, prestazioni fornite da altre casse pensioni, reddito proveniente da
un'attività lucrativa).
8.
I beneficiari di rendite per figli o per orfani che vogliono fare valere il loro diritto a una rendita
oltre i 18 anni compiuti devono fornire periodicamente un'attestazione dell'organismo di
formazione che verte sulla natura e la durata della formazione.
9.
La Fondazione è abilitata a sospendere il pagamento delle sue prestazioni fino a
comunicazione delle informazioni e documenti necessari. Nessun interesse viene versato per
le prestazioni il cui ritardo di pagamento è causato dal beneficiario.
Art. 10 Obblighi d'informare dei datori di lavoro
1.
I datori di lavoro informano immediatamente la Fondazione di qualsiasi fatto atto a fare
nascere, modificare o estinguere il diritto alle prestazioni, segnatamente l'inizio e la fine
dell'incapacità di lavoro e dei rapporti di servizio.
2.
I datori di lavoro sono tenuti in particolare a fornire dei dati affidabili relativi ai salari assicurati
e agli stipendi versati sotto una forma adeguata e entro i termini necessari.
3.
Il datore di lavoro consegna ai suoi impiegati Assicurati l'insieme delle informazioni trasmesse
dalla Fondazione e che sono loro destinate.
4.
Il datore di lavoro che omette di trasmettere un'informazione o che trasmette un'informazione
errata deve, all'occorrenza, riparare il danno causato alla Fondazione.
Art. 11
Informazioni fornite agli Assicurati
1.
Almeno una volta all'anno, un certificato di previdenza è emesso dalla Fondazione per ogni
Assicurato su cui figurano l'avere di vecchiaia secondo i minimi definiti dalla LPP, l'avere di
vecchiaia accumulato, le prestazioni assicurate, la prestazione di libero passaggio, il salario e i
contributi versati alla Fondazione. Se c'è una divergenza fra le indicazioni menzionate nel
certificato di previdenza e quelle derivanti dal presente regolamento, queste ultime fanno
stato.
2.
La Fondazione fornisce costantemente delle informazioni sull'organizzazione, il finanziamento
e i membri dell'organo paritetico sul suo sito Internet (www.copre.ch).
3.
Ogni Assicurato può esigere che la Fondazione gli comunichi tutti i dati individuali, gli
consegni i conti annuali, il rapporto d'esercizio, delle informazioni sul rendimento del capitale,
l'evoluzione del rischio attuariale, le spese d'amministrazione, i principi di calcolo del capitale
di copertura, le riserve supplementari e il grado di copertura.
4.
La base dell'informazione degli Assicurati data dalla Fondazione è costituita dal più recente
rapporto dell'esperto autorizzato in materia di previdenza professionale redatto
conformemente all'art. 52e, capoverso 1, LPP.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
5.
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In caso di divorzio, la Fondazione comunica all’Assicurato o al giudice, su loro richiesta, le
informazioni secondo l’art. 24 LFLP, in collegamento con l’art. 19k OLP.
Art. 12 Prestazione d'entrata
II
1.
L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere alla Fondazione le prestazioni d'uscita provenienti dai
precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio.
2.
Le prestazioni d'uscita portate sono accreditate sul conto individuale dell'Assicurato.
3.
Se la prestazione d'uscita non è totalmente assorbita, l'Assicurato può utilizzare l'importo
restante per mantenere la sua previdenza sotto un'altra forma ammessa.
4.
L'Assicurato può ugualmente procedere a un riscatto secondo l'articolo 47 del presente
regolamento
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SALARIO
Art. 13 Salario determinante
1.
Il datore di lavoro fissa il salario annuo determinante e l'annuncia alla Fondazione al 1° gennaio
di ogni anno o al momento di un'entrata in servizio. Su richiesta del datore di lavoro, i
cambiamenti di salario che intervengono nel corso dell'anno sono presi in considerazione.
2.
Il salario annuo determinante corrisponde al salario annuo secondo la legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) convenuto il 1° gennaio dell'anno o
all'inizio del contratto di lavoro. Gli elementi di salario di natura occasionale non sono tenuti in
considerazione, a meno di disposizioni contrarie nel piano di previdenza. Per elemento di
natura occasionale, si intendono segnatamente i premi speciali, le ore straordinarie, le
indennità di funzione, le gratifiche e le indennità di buonuscita, le provvigioni e i riscatti
finanziati dal datore di lavoro.
3.
Se un Assicurato è occupato durante meno di un anno (ad esempio stagionale, personale
temporaneo), il suo salario determinante è reputato essere quello che egli otterrebbe
lavorando tutto l'anno.
4.
Per gli Assicurati le cui condizioni d'occupazione e di retribuzione sono irregolari, il salario
assicurato è fissato in modo forfettario, d'intesa fra il datore di lavoro e l'Assicurato, sulla base
dell'ultimo salario AVS annuo dell'Assicurato. I cambiamenti già convenuti al momento della
fissazione del salario sono tenuti in considerazione. Il salario assicurato può anche essere
fissato sulla base del salario periodico convenuto e del tasso medio d'attività, convertito in
salario annuo quando l'Assicurato esercita la sua attività presso il datore di lavoro da meno di
un anno.
5.
Il salario assicurato o il reddito assicurato dei lavoratori indipendenti non deve superare il
reddito sottoposto al contributo AVS.
6.
Il salario assicurabile è in tutti i casi limitato a dieci volte l'importo massimo secondo l'art. 8
capoverso 1 LPP.
7.
Se l'Assicurato dispone di più rapporti di previdenza e che la somma dei suoi salari sottoposti
all'AVS supera il limite, egli deve informare la Fondazione di tutti i rapporti di previdenza
esistenti e dei salari assicurati in questo ambito.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
8.
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Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare all'istituto di previdenza tutti i salari sottoposti
all'assicurazione obbligatoria, e di fornirgli le indicazioni necessarie alla tenuta dei conti di
vecchiaia nonché al calcolo dei contributi entro 30 giorni dopo la modifica. Deve dare inoltre
all'organo di revisione le informazioni di cui quest'ultimo ha bisogno per svolgere il suo
compito.
Art. 14 Salario assicurato
Il salario assicurato è definito nel piano di previdenza. Se necessario, le deduzioni di coordinamento
nonché gli importi minimi e massimi sono adattati alle disposizioni della LPP.
Se il salario assicurato diminuisce in seguito all'aumento legale della deduzione di coordinamento, il
salario corrente resta immutato affinché l'Assicurato resti sottoposto nella misura in cui il piano
d'assicurazione lo prevede.
Art. 15 Mantenimento della previdenza al livello dell'ultimo salario assicurato
1.
L'Assicurato avente raggiunto l'età di 58 anni e il cui salario determinante secondo l'Articolo
14 diminuisce al più della metà può chiedere il mantenimento della previdenza al livello
dell'ultimo salario assicurato, al più tardi fino all'età ordinaria del pensionamento. In caso di
ulteriore riduzione, la diminuzione di metà si calcola sul salario determinante al giorno della
prima riduzione.
2.
In deroga agli articoli 46 e 47, i contributi del datore di lavoro e dell'Assicurato nell'ambito del
mantenimento della previdenza sono integralmente finanziati dall'Assicurato. Il datore di
lavoro potrà associarsi a questo finanziamento a titolo facoltativo.
3.
La maggiorazione del 4 percento per anno d'età seguente il 20°anno secondo l'articolo 17
LFLP, rispettivamente l'articolo 42 del presente regolamento, non è calcolata su questi
contributi.
4.
Per tutto il tempo che il salario assicurato è mantenuto ai sensi del capoverso 1, l'Assicurato
non può essere messo a beneficio di un pensionamento anticipato parziale.
Art. 16 Particolarità
1.
Per l'Assicurato che presenta un'incapacità di guadagno parziale ai sensi dell'AI federale, gli
importi-limite
menzionati all'occorrenza
nel piano
di previdenza
sono
fissati
proporzionalmente alla capacità di guadagno.
2.
In caso d'invalidità parziale di una persona assicurata, la sua assicurazione viene scissa in una
parte “attiva” corrispondente al suo grado di capacità di guadagno e una parte ”passiva”
corrispondente al suo grado d'invalidità (il grado della rendita versata) conformemente
all'articolo 23, capoverso 4. È determinante per la ripartizione il salario assicurato valido
immediatamente prima dell'inizio dell'incapacità di guadagno avente causato l'invalidità.
3.
La parte di salario assegnata alla parte “passiva” dell'assicurazione resta costante. Per la parte
“attiva” dell'assicurazione, il reddito ottenuto nell'ambito della capacità di guadagno
costituisce il salario annuo determinante. È proceduto in modo analogo per le persone
parzialmente invalide al momento dell'ammissione.
4.
L'Assicurato assunto simultaneamente da più datori di lavoro è assicurato, nell'ambito del
presente regolamento, per il salario ricevuto dall'azienda affiliata.
5.
Il piano di previdenza può prevedere che le eventuali deduzioni di coordinamento e importi
limitati per le persone occupate a tempo parziale sono determinate proporzionalmente al loro
grado d'occupazione effettivo.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
III
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PRESTAZIONI
Art. 17 Sintesi delle prestazioni
1.
In applicazione del presente regolamento la Fondazione fornisce le prestazioni seguenti :
a. in caso di pensionamento:
•
rendite di vecchiaia
art. 19
•
rendite per figli di pensionato
art. 22
b. in caso d'invalidità:
•
rendite d'invalidità
art. 23
•
rendite per figlio d'invalido
art. 24
•
liberazione dal pagamento dei contributi
art. 25
c.
in caso di decesso
•
rendite di coniuge, di partner e di concubino
art. 26 – 30
•
rendite per orfani
art. 31
•
capitali-decesso
art. 32
d. rendita vitalizia per coniugi divorziati e partner separati
(rendita di divorzio)
art. 33
e. prestazioni in caso di scioglimento dei rapporti di lavoro:
•
prestazioni di libero passaggio
art. 41 - 44
2.
Le prestazioni sono assicurate in caso di malattia o di infortunio. In caso d'infortunio, gli art.
36 e 37 del presente regolamento restano riservati.
3.
Il diritto alle prestazioni non si prescrive se l'Assicurato non ha lasciato la Fondazione al
momento dell'insorgenza del caso di previdenza.
4.
Il diritto di domandare la restituzione si prescrive per un anno a contare dal momento in cui
l'istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi per cinque anni dopo il
versamento della prestazione. Se il diritto di domandare la restituzione nasce da un atto
punibile per cui il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è
determinante.
5.
Se la Fondazione è l'ultimo istituto di previdenza dell'Assicurato e che egli non è affiliato
all'istituto di previdenza tenuto a fornirgli delle prestazioni al momento in cui è sorto il diritto
alla prestazione, la Fondazione versa la prestazione preliminare. Questa prestazione è limitata
alla prestazione secondo i minimi definiti dalla LPP. Se viene accertato che un altro istituto di
previdenza è tenuto a versare la prestazione, la Fondazione ripercuote la sua pretesa su di
esso.
6.
Possono essere accordate altre prestazioni, conformemente al piano di previdenza.
7.
Il piano di previdenza definisce le prestazioni assicurate per ogni azienda affiliata.
Art. 18 Avere di vecchiaia
1.
Un conto di vecchiaia individuale è tenuto per ogni Assicurato allo scopo di finanziare le
prestazioni di vecchiaia. Questo conto è aperto al momento in cui inizia la previdenza
vecchiaia secondo il piano di previdenza.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
2.
3.
12 / 35
Sul conto vecchiaia sono accreditati:
•
gli accrediti di vecchiaia
•
le prestazioni d'uscita provenienti da precedenti istituti di previdenza
•
le prestazioni di riscatto
•
i riscatti a seguito di un divorzio• gli importi che sono stati trasferiti e accreditati nel
contesto di una compensazione della previdenza in seguito al divorzio.
•
i rimborsi di versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà d'abitazioni
•
gli interessi e altre attribuzioni.
Al conto vecchiaia sono addebitati:
•
i versamenti effettuati in seguito a un divorzio
•
i versamenti anticipati a titolo di promozione della proprietà d'abitazioni.
4.
gli importi trasferiti o i riscatti in seguito a divorzio, nonché i rimborsi di versamenti anticipati
nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni saranno accreditati tra previdenza
sovraobbligatoria e previdenza obbligatoria nella stessa proporzione che al momento dei loro
prelevamenti dall’avere di vecchiaia.
5.
L'ammontare annuo degli accrediti di vecchiaia da versare è fissato nel piano di previdenza;
non sono calcolati interessi per l'anno in corso.
6.
L'interesse è calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine dell'anno
precedente e versato sul conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile.
7.
Se una prestazione di libero passaggio o un riscatto è versato nel corso dell'anno, l'interesse è
calcolato al prorata temporis.
8.
In caso di sinistro o se un Assicurato lascia la Fondazione nel corso dell'anno, l'interesse è
calcolato sulla base dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine dell'anno precedente fino al
giorno del diritto alla prestazione di libero passaggio.
9.
Il Consiglio di fondazione fissa il tasso d'interesse annuo accreditato sui conti avere di
vecchiaia rispettando le disposizioni legali. Questo tasso è in linea di massima almeno pari al
tasso d'interesse minimo fissato dal Consiglio federale nell'ambito della LPP. Tuttavia, se
l'equilibrio finanziario della Fondazione o l'adeguamento delle riserve necessarie alla gestione
della Fondazione lo esigono, il Consiglio di fondazione è abilitato ad applicare un tasso
d'interesse inferiore senza che questo possa scendere al di sotto dello 0 %. Le disposizioni
legali sono riservate.
A. Prestazioni di vecchiaia
Art. 19 Rendita di vecchiaia
1.
A meno di disposizioni contrarie figuranti nel piano di previdenza, quando l'Assicurato
raggiunge l'età ordinaria del pensionamento, una rendita di vecchiaia vitalizia diventa
esigibile.
2.
La rendita di vecchiaia è calcolata applicando il tasso di conversione fissato dal Consiglio di
fondazione su raccomandazione del suo esperto (Allegato 2).
3.
Se un Assicurato è invalido ai sensi dell'AI federale nel momento in cui raggiunge l'età
ordinaria del pensionamento, la sua rendita di vecchiaia non può essere inferiore alla rendita
d'invalidità secondo la LPP compreso l'adattamento all'evoluzione dei prezzi.
4.
Se un Assicurato cessa ogni attività lucrativa dopo l'età di 58 anni, egli può domandare di
essere messo a beneficio della sua prestazione di pensione anticipata o differire il versamento
della sua rendita di vecchiaia, ma questo al più tardi fino all'età ordinaria del pensionamento. Il
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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tasso di conversione è adattato in funzione dell'età raggiunta. Può ugualmente domandare
l'assegnazione della sua prestazione d'uscita secondo il capitolo IV del presente regolamento.
Eccezionalmente, un'età di pensionamento può essere inferiore a 58 anni in caso di
ristrutturazione dell'azienda o per rapporti di lavoro in cui un'età di pensionamento inferiore è
prevista per motivi di sicurezza pubblica.
La riduzione della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato può essere
riscattata interamente o parzialmente con un apporto supplementare (apporto unico o
contribuzioni supplementari di riscatto).
Se una persona assicurata non si pensiona alla data prevista conformemente al riscatto
effettuato, le disposizioni dell'articolo 48 capoverso 11 sono applicabili.
5.
L'Assicurato che beneficia di un pensionamento anticipato può chiedere il versamento di una
rendita-ponte AVS. Questa rendita è uguale alla percentuale della rendita individuale massima
AVS nella tabella dell'allegato per le età ordinarie del pensionamento di 65 anni per gli uomini
e di 64 anni per le donne. La rendita-ponte è versata fino all'età ordinaria del pensionamento
secondo l'articolo 5 del presente regolamento. A partire da questa età, la rendita di pensione
vitalizia è ridotta per compensare la rendita-ponte AVS. L’aspettativa di rendita vedovile del
coniuge superstite o del partner registrato non viene ridotta.
In caso di decesso prima dell’età di pensionamento ordinario, l’ultima rendita-ponte AVS è
versata alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso.
Quando l'età ordinaria del pensionamento menzionata nel piano di previdenza è diversa
dall'età di pensionamento di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne, la tabella
nell'allegato 1 non può essere utilizzata. Una tabella adattata all'età di pensionamento del
piano di previdenza deve essere richiesta alla Fondazione.
Art. 20 Pensionamento differito
1.
Quando un Assicurato continua la sua attività oltre l’età ordinaria del pensionamento,
l'assicurazione delle prestazioni di vecchiaia può essere prolungata fino alla cessazione
definitiva della sua attività lucrativa, ma al massimo fino a 70 anni.
2.
Più alcun contributo di rischio (invalidità e decesso) è dovuto in caso di pensionamento
differito. Gli altri contributi e spese sono esigibili fino al versamento delle prestazioni di
vecchiaia.
3.
Una persona assicurata che diventa invalida – ai sensi del presente regolamento – quando ha
continuato un'attività lucrativa oltre l'età ordinaria del pensionamento perde ogni diritto a
prestazioni d'invalidità della Fondazione per l'attività lucrativa che resta assicurata e le sono
riconosciute solo le prestazioni di vecchiaia ancora assicurate.
4.
In caso di decesso, le prestazioni di superstiti sono finanziate dall'avere di vecchiaia a
disposizione e calcolate sulla base delle prestazioni regolamentari.
5.
L'ammontare della rendita vecchiaia equivale all'avere di vecchiaia acquisito, moltiplicato per
il tasso di conversione fissato dal Consiglio di fondazione e corrispondente all'età effettiva del
pensionamento.
6.
La continuazione dell'assicurazione è proporzionale all'attività lucrativa residuale.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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Art. 21 Pensione parziale
1.
Tra l'età di 58 e 70 anni compiuti, l'Assicurato andare in pensionamento parziale, con
l'accordo del suo datore di lavoro. Il pensionamento deve raggiungere almeno il 30% del suo
tasso d'occupazione attuale, e il suo tasso d'occupazione restante deve raggiungere almeno il
30%. Il tasso di pensionamento corrisponde al rapporto fra la diminuzione del salario
assicurato e il salario assicurato prima della diminuzione, tenendo conto del tasso
d'occupazione minimo precitato.
2.
In caso di pensionamento parziale, il capitale di vecchiaia è diviso in due parti in funzione del
tasso di pensionamento:
a. per la parte corrispondente al tasso di pensionamento, la persona è considerata come un
beneficiario di rendite;
b. per l'altra parte, la persona è considerata come un Assicurato; in questo caso, la soglia
d'entrata e l'importo di coordinamento sono adattati in funzione del tasso di
pensionamento.
3.
Il pensionamento parziale è irrevocabile e l'Assicurato non può in un nessun caso richiedere di
essere messo al beneficio di una rendita di vecchiaia parziale supplementare.
4.
Se una persona assicurata diventa invalida ai sensi del presente regolamento dopo il
pensionamento parziale anticipato, essa ha diritto a prestazioni d'invalidità della Fondazione,
nei limiti dell'attività lucrativa che resta assicurata.
Art. 22 Rendita per figlio di pensionato
1.
I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figlio di pensionato per
ogni figlio che, al momento del loro decesso, avrebbe diritto a una rendita d'orfano. Per
quanto concerne l'estensione di questo diritto, le disposizioni dell'art. 31, cifra 2, capoverso 2
del presente regolamento si applicano per analogia.
2.
L'importo annuo della rendita per figlio di pensionato è determinato secondo il piano di
previdenza.
3.
Il diritto a una rendita per figlio di pensionato già esistente al momento dell’introduzione della
procedura di divorzio non è toccato dalla divisione della previdenza professionale.
B. Prestazioni d'invalidità
Art. 23 Rendita d'invalidità
1.
Hanno diritto a delle prestazioni d'invalidità le persone che:
a. sono invalide per almeno il 40% ai sensi dell'AI, e che erano assicurate quando è
sopraggiunta l'incapacità di lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità;
b. in seguito a un'infermità congenita, erano colpite da un'incapacità di lavoro compresa fra il
20 e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa e che erano assicurate quando l'incapacità di
lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità si è aggravata raggiungendo almeno il 40%;
c. essendo diventate invalide prima della loro maggiore età (articolo. 8, capoverso 2 LPGA),
erano colpite da un'incapacità di lavoro fra il 20 e il 40% all'inizio dell'attività lucrativa ed
erano assicurate quando l'incapacità di lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità si è
aggravata, raggiungendo almeno il 40%.
In tutti casi, se il diritto a delle prestazioni d'invalidità si fonda sulle lettere b o c qui sopra,
esse si limitano a quelle definite dalla LPP.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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2.
C'è invalidità quando l'Assicurato è invalido ai sensi dell'assicurazione invalidità federale ed
era affiliato presso la Fondazione quando è sopraggiunta l'incapacità di lavoro la cui causa è
all'origine dell'invalidità.
3.
Quando la decisione dell'AI è manifestamente insostenibile, la Fondazione non è legata alla
suddetta decisione e può decidere di valutare personalmente l'invalidità. Inoltre,
conformemente all'articolo 52 LPGA la Fondazione si riserva la possibilità di fare opposizione
a una decisione dell'AI federale.
4.
La proporzione delle rendite, in funzione del grado d'invalidità riconosciuto dall'AI, è fissata
secondo l'articolo 24 della LPP. In altri termini, l'Assicurato ha diritto:
a. alle prestazioni intere se la sua invalidità è del 70% almeno;
b. a tre quarti delle prestazioni se la sua invalidità è del 60% almeno;
c. alla metà delle prestazioni se la sua invalidità è del 50% almeno;
d. a un quarto delle prestazioni se la sua invalidità è del 40% almeno.
5.
è applicabile la lettera f delle disposizioni transitorie della LPP prevista dalla prima revisione;
a. Le rendite d'invalidità in corso prima del 1° gennaio 2005 sono rette dalla precedente
normativa.
b. Fino al 31 dicembre 2006, le rendite d'invalidità si basano sulla precedente normativa.
c. Se il grado d'invalidità diminuisce al momento della revisione di una rendita in corso,
quest'ultima è tenuta in considerazione secondo la precedente normativa.
6.
Il diritto alle prestazioni d'invalidità secondo il minimo LPP entra in vigore
contemporaneamente al diritto alle prestazioni dell'AI, e può essere differito fino alla fine del
diritto al salario o alle indennità che lo sostituiscono, finanziate almeno per metà dal datore di
lavoro e pari almeno all'80% della perdita di salario. I periodi d'incapacità di guadagno
assimilati allo stesso caso possono essere accumulati.
7.
Se l'Assicurato ha fruito della sua capacità di guadagno totale per più di un anno senza
interruzione prima di una recidiva (riapparizione di un'invalidità assimilata allo stesso caso), un
nuovo periodo d'attesa inizia a decorrere. Se l'Assicurato recidiva entro un anno e delle
prestazioni sono venute a scadenza, queste sono assegnate senza nuovo periodo d'attesa e
gli adattamenti sopraggiunti nel frattempo sono annullati.
8.
Se il periodo d'attesa pattuito è pari a 12 mesi o più e se esiste un'assicurazione d'indennità
giornaliera, la rendita assicurata è versata a partire dal giorno in cui si estingue il diritto
all'indennità giornaliera, al più tardi dopo la scadenza del periodo d'attesa pattuito.
9.
Il diritto alla rendita si estingue alla scomparsa dell'invalidità, quando il grado d'invalidità o
dell'incapacità di lavoro diventa inferiore al grado minimo del 40%, al decesso dell'Assicurato
o quando quest'ultimo raggiunge l'età ordinaria del pensionamento o l'età fissata nel piano di
previdenza.
10.
L'importo della rendita d'invalidità intera è fissato dal piano di previdenza.
11.
In caso di modifica del piano d'assicurazione, le nuove disposizioni del piano d'assicurazione
relative alla rendita d'invalidità sono applicabili soltanto per i casi d'invalidità in cui la data
d'incapacità di lavoro che ha dato origine dell'invalidità, è posteriore alla data d'entrata in
vigore delle nuove disposizioni.
12.
In caso d'estinzione del diritto a una rendita d'invalidità in seguito alla scomparsa
dell'invalidità, l'Assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio in proporzione al
suo conto vecchiaia costituito, sotto riserva del capoverso 13.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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13.
Le disposizioni dell'articolo 26a LPP concernenti il mantenimento provvisorio
dell'assicurazione e del diritto alle prestazioni in caso di riduzione o di soppressione della
rendita dell'assicurazione-invalidità sono tenute in considerazione.
14.
Dopo un conguaglio della previdenza in caso di divorzio, la Fondazione può ridurre la rendita
di invalidità solo se l’avere di previdenza fino all’insorgere del diritto alla rendita influisce,
conformemente al regolamento, sul calcolo della rendita stessa. La Fondazione può ridurre la
rendita di invalidità fino a concorrenza dell’importo massimo di cui la rendita sarebbe ridotta
se fosse calcolata sulla base dell’avere di previdenza, una volta dedotta la parte trasferita
della prestazione di uscita. Il calcolo della riduzione è basato sulle disposizioni regolamentari
applicabili al calcolo della rendita d’invalidità da ridurre. Fa stato l’introduzione della
procedura di divorzio per il momento determinante per il calcolo della riduzione.
Art. 24 Rendita per figlio d'invalido
1.
I beneficiari di una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figlio d'invalido per ogni
figlio che, al momento del loro decesso, avrebbe diritto a una rendita d'orfano. Per un
ampliamento di questo diritto, le disposizioni dell'art. 2 capoverso 31, cifra 2, capoverso 2 del
presente regolamento si applicano per analogia.
2.
Il diritto a una rendita per figlio d’invalido già esistente al momento dell’introduzione della
procedura di divorzio non è toccato dalla divisione della previdenza in caso di divorzio.
3
L'importo annuo della rendita per figlio d'invalido è fissato dal piano di previdenza. In caso
d'invalidità parziale, la rendita per figlio d'invalido è calcolata nella stessa proporzione delle
rendite d'invalidità (vedere art. 23 cifre 4 e 5 del presente regolamento).
4.
In caso di modifica del piano d'assicurazione, le nuove disposizioni del piano d'assicurazione
relative alla rendita per figlio d'invalido sono applicabili soltanto per i casi d'invalidità per cui
la data d'incapacità di lavoro che ha dato origine all'invalidità è posteriore alla data d'entrata
in vigore delle nuove disposizioni.
Art. 25 Liberazione dal pagamento dei contributi
1.
In caso d'incapacità di lavoro in seguito a malattia o infortunio, la liberazione dal pagamento
dei contributi interviene dopo un periodo d'attesa fissato nel piano di previdenza. l periodi
d'incapacità di lavoro che rientrano nello stesso caso possono essere accumulati. Nei casi di
recidive, l'art. 23, cifra 7 del presente regolamento si applica per analogia.
2.
In caso di invalidità, la liberazione dal pagamento dei contributi è accordata fintantoché
l'invalidità persiste, ma al più tardi fino all'età ordinaria del pensionamento o al decesso
dell'Assicurato. Il salario assicurato acquisito all'inizio dell'incapacità di lavoro serve da base di
calcolo per i contributi a risparmio durante la durata dell'invalidità. In caso d'invalidità parziale,
la liberazione del pagamento dei contributi è attribuita nella stessa proporzione delle rendite
d'invalidità (vedere art. 23 cifre 4 e 5 del presente regolamento).
3.
Se il piano di previdenza prevede la scelta fra più piani di contributi, l'esonero verte sui
contributi del piano a cui l'Assicurato era sottoposto al momento dell'insorgenza
dell'invalidità, a meno di disposizioni contrarie figuranti nel piano di previdenza.
C. Prestazioni in caso di decesso
Art. 26 Rendita di coniuge superstite e di partenariato registrato
Se il piano di previdenza prevede delle rendite di coniuge, il diritto entra in vigore alle condizioni
seguenti:
1.
Quando un Assicurato attivo, invalido o pensionato decede, il coniuge superstite ha diritto a
una rendita il cui importo è fissato nel piano di previdenza.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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2.
Il diritto alla rendita decorre a partire dall’inizio del mese che segue il decesso ma al più presto
al momento in cui termina il diritto al pieno salario o quando il diritto a una rendita di
vecchiaia o d'invalidità si estingue.
3.
Il diritto si estingue al momento del decesso del coniuge superstite o in caso di nuovo
matrimonio o di vincolo in un partenariato registrato. Se il beneficiario della rendita si risposa
prima dell'età di 45 compiuti, il diritto alla rendita si estingue. In tal caso il coniuge superstite
riceve un'indennità corrispondente a tre volte l'importo annuo della rendita di coniuge
superstite, ma al minimo all'avere di vecchiaia accumulato, dedotte le prestazioni già versate
nel caso del decesso di un assicurato attivo.
4.
In caso di partenariato registrato, gli effetti sul diritto alla rendita sono identici e il partner
registrato superstite ha gli stessi diritti di un coniuge superstite.
Art. 27 Rendita di concubino
1.
Se viene accertato che, prima di avere raggiunto l'età ordinaria del pensionamento, i
concubini hanno formato una convivenza analoga al matrimonio o al partenariato registrato,
la persona superstite ha diritto a una rendita di concubino, sotto riserva delle condizioni del
capoverso 2.
2.
Il concubino superstite deve cumulativamente:
•
soddisfare di fatto le condizioni di matrimonio ai sensi del codice civile, rispettivamente le
condizioni per la registrazione del partenariato ai sensi della legge sul partenariato
registrato;
•
non riscuotere nessuna rendita per superstiti o rendita di partner registrato o di partner
superstite o nessun capitale in luogo di una rendita per superstiti o rendita di partner
registrato o di partner superstite da un altro istituto di previdenza;
•
avere formato una comunità di vita ininterrotta durante gli ultimi 5 anni precedente
immediatamente il decesso con la persona assicurata, sia sovvenire al sostentamento di
almeno un figlio che era comune a carico.
Inoltre, la Fondazione deve avere ricevuto dalla persona assicurata, in vita, la designazione del
partner mediante una dichiarazione scritta unilaterale con firma legalizzata, o certificata
conforme dalla Fondazione o presentare un contratto stipulato fra i partner se la firma
dell'Assicurato è stata legalizzata o, dopo la sua morte, le sue ultime volontà, che designano il
suo partner come avente diritto. Le ultime volontà devono fare esplicitamente riferimento alla
previdenza professionale.
3.
La persona superstite deve fornire i documenti necessari alle indagini al più tardi entro i tre
mesi che seguono il decesso, e presentare delle prove della convivenza.
4.
Tutte le spese e emolumenti sono a carico esclusivo della persona richiedente.
Inoltre le disposizioni relative alla rendita di coniuge superstite sono applicabili alla rendita per
concubino, sotto riserva dei punti seguenti;
•
è esclusa una situazione più favorevole del concubino superstite rispetto al coniuge
superstite o al partner registrato;
•
La rendita di concubino non è adattata all'evoluzione dei prezzi;
•
Il diritto alla rendita di concubino si estingue definitivamente al momento del decesso del
concubino, se il concubino si sposa, fonda una relazione di partenariato registrato o
s'impegna in una nuova vita di coppia assimilabile al matrimonio;
•
Sono esclusi il versamento di un'indennità unica nonché l'opzione di una ripresa di
versamento della rendita per i concubini.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
5.
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La rendita di concubino è assicurata soltanto se il piano di previdenza prevede l'assicurazione
di una rendita di coniuge superstite.
Art. 28 Importo delle rendite di coniuge superstite
1.
L'importo delle rendite di coniuge superstite è fissato dal piano di previdenza.
2.
Il coniuge superstite che soddisfa le condizioni per una rendita di coniuge può esigere il
versamento di una prestazione in capitale unico. La prestazione in capitale corrisponde al
capitale di copertura della rendita di coniuge, riservati il capoverso 3 e l'articolo 40 capoverso
2. Il coniuge superstite deve comunicare per iscritto il suo desiderio di prestazione in capitale
al più tardi tre mesi dopo il decesso. La forma scelta è vincolante.
3.
Se l'avere di vecchiaia accumulato supera il capitale di copertura necessario al finanziamento
della rendita di coniuge superstite, il saldo è versato sotto forma di capitale al coniuge
superstite o al partner registrato.
Art. 29 Riduzione e soppressione delle rendite di coniuge superstite
1.
L'importo della rendita di coniuge superstite è ridotto se l'età del coniuge è inferiore di più di
10 anni a quella dell'Assicurato, dell'invalido o del pensionato. Per anno completo o parziale
che supera la differenza d'età di 10 anni, la riduzione corrisponde all'1% dell'importo della
rendita.
2.
La rendita di coniuge superstite è ridotta se il matrimonio è stato concluso dopo l'età legale
del pensionamento. La riduzione è del 20% per ogni anno completo o parziale oltre questo
limite d'età.
3.
Nessuna rendita di coniuge superstite è dovuta se l'Assicurato aveva raggiunto l'età legale del
pensionamento al momento della conclusione del matrimonio e che soffriva di una malattia
grave di cui aveva conoscenza e che ha provocato la morte in un lasso di tempo di due anni a
contare dalla data del matrimonio.
4.
Queste restrizioni non sono valide nella misura in cui porterebbero a delle prestazioni inferiori
a quelle dovute in virtù della LPP.
5.
Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 si applicano ai partner registrati e ai concubini.
Art. 30 Diritto del coniuge superstite divorziato
1.
Nell'ambito delle prestazioni minime legali, il coniuge superstite divorziato è assimilato al
coniuge superstite, in caso di decesso del suo ex-coniuge, a condizione che il suo matrimonio
sia durato dieci anni almeno e che abbia beneficiato, in virtù della sentenza di divorzio, di una
e
rendita corrispondente secondo l’art. art. 124 , al. 1 ou 126, al. 1 CC.
2.
Egli ha diritto a delle prestazioni soltanto nella misura in cui le pretese derivanti dalla sentenza
di divorzio superano quelle delle altre assicurazioni, in particolare quelle dell'AVS federale e
dell'AI federale, fino a concorrenza tuttavia delle prestazioni della LPP. Il diritto del coniuge
superstite divorziato a prestazioni per superstite sussiste per il periodo in cui la rendita
sarebbe stata dovuta in virtù della sentenza di divorzio.
3.
Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 si applicano ai partner registrati (art, 124 , cpv. 1 CC o art.
34, cpv. 2 e 3 della legge federale sull’unione domestica).
e
Art. 31 Rendita per orfano
1.
I figli di un Assicurato attivo, invalido o pensionato deceduto hanno diritto a delle rendite per
orfano. I figli in affidamento o riconosciuti ai sensi del Codice Civile hanno lo stesso diritto.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
2.
19 / 35
Il diritto decorre a partire dall’inizio del mese che segue il decesso dell'Assicurato ma al più
presto al momento in cui cessa il diritto al pieno salario o quando decade il diritto a una
rendita di vecchiaia o d'invalidità. Il diritto si estingue al momento del decesso dell'orfano, ma
al più tardi all'età pattuita nel piano di previdenza.
Tuttavia, sussiste fino all'età di 25 anni nei casi seguenti:
3.
•
fintantoché gli orfani seguono un apprendistato o degli studi;
•
per gli orfani che sono invalidi, per almeno il 70%, fino a quando essi ricuperano la loro
capacità di guadagno, a condizione che il figlio non riscuota nessuna rendita d'invalidità
della previdenza professionale, dell'assicurazione infortunio o dell'assicurazione militare.
L'importo delle rendite per orfano è fissato dal piano di previdenza. Se la rendita per figlio di
un invalido o di un Assicurato pensionato deceduto non è stata toccata da una
compensazione della previdenza professionale, la rendita per orfano è calcolata sulle stesse
basi.
Art. 32 Capitali decesso
1.
Se un Assicurato o un invalido decede, la Fondazione versa un capitale pari all'avere di
vecchiaia accumulato diminuito delle eventuali prestazioni e rendite già versate e sotto
deduzione del valore attuale della rendita di coniuge superstite, di partner registrato
superstite, di coniuge superstite divorziato o di partner il cui partenariato registrato è
giuridicamente annullato. Nella misura in cui i riscatti non abbiano aumentato le rendite
versate in seguito al decesso, il capitale decesso è almeno pari al 100% dei riscatti versati
presso la Fondazione, maggiorati dei riscatti confermati dalla precedente istituzione di
previdenza al momento dell'ammissione alla Fondazione e quelli che l'assicurato ha fatto
valere o attestato al momento della sua ammissione, detratti i ritiri effettuati per la
promozione della proprietà d’abitazioni, in seguito ad un divorzio o per qualsiasi altro motivo.
2.
Se il piano di previdenza lo prevede, un capitale complementare è versato in caso di decesso
di un Assicurato o di un invalido attivo.
3.
I beneficiari del capitale sono, indipendentemente dal diritto di successione e di qualsiasi
disposizione testamentaria, nell'ordine seguente:
a. il coniuge, il partner registrato e i figli del defunto aventi diritto a una rendita per orfano ai
sensi dell'articolo 31, capoversi 1 e 2 del presente regolamento;
b. in mancanza, le persone a carico del defunto o la persona che ha formato una comunità di
vita ininterrotta di almeno cinque anni immediatamente prima del decesso o che deve
sovvenire al sostentamento di uno o più figli comuni;
c. in mancanza, i figli del defunto che non soddisfano le condizioni dell'articolo 31, capoversi 1
e 2 del presente regolamento;
d. in mancanza, il padre e la madre del defunto;
e. in mancanza, i fratelli e le sorelle del defunto;
f. in mancanza, gli altri eredi legali, ad esclusione delle collettività pubbliche, fino a
concorrenza dei contributi pagati dall'Assicurato o del 50% dell'avere di vecchiaia.
Nessuna prestazione per superstiti è dovuta secondo la lettera b, quando il beneficiario
riscuote una rendita di coniuge superstite.
4.
Il capitale è ripartito in parti uguali fra i beneficiari di una stessa categoria.
5.
In mancanza dei beneficiari qui sopra, l'avere di vecchiaia resta acquisito alla Fondazione per
essere utilizzato a fini di previdenza.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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D. Rendite vitalizie per coniugi divorziati e partner separati
(rendita di divorzio)
Art. 33 Versamento della rendita di divorzio
1.
Qualora un Assicurato ricevesse una rendita di vecchiaia al momento dell’introduzione della
procedura di divorzio e se la sentenza di divorzio lo costringe alla divisione della previdenza
professionale, la Fondazione versa al coniuge avente diritto o trasferisce nella sua previdenza
la quota di rendita attribuita, in conformità alla sentenza di divorzio, e convertita in una
rendita vitalizia (rendita di divorzio).
2.
Il versamento della rendita di divorzio ha luogo una volta l’anno, entro il 15 dicembre, presso
l’istituzione di previdenza o di libero passaggio del coniuge avente diritto. L’importo versato
frutta interessi ogni anno in ragione della metà del tasso regolamentare applicabile per l’anno
in questione. Un diritto al versamento inferiore a un anno per ragioni di età, di invalidità o di
decesso del coniuge avente diritto è calcolato proporzionalmente, dall’inizio dell’anno fino
all’inizio del diritto.
3.
Al coniuge avente diritto che raggiunge l’età legale della pensione ordinaria ai sensi della LPP,
la rendita di divorzio è versata direttamente; egli può esigere che i versamenti siano effetuati
nella propria istituzione di previdenza se prosegue l’attività lucrativa e la previdenza dopo
questa età e se può ancora effettuare riscatti secondo il regolamento di quest’ultima. Se il
coniuge avente diritto può accedere a una rendita di invalidità intera o se ha raggiunto l’età
legale minima per una pensione anticipata, egli può esigere il versamento diretto della rendita
di divorzio.
4.
Qualora il coniuge avente diritto non comunicasse il nome dell’istituzione di previdenza o di
libero passaggio, la Fondazione trasferirà l’importo all’Istituzione suppletiva, al più presto
dopo sei mesi, ma al massimo entro 2 anni dalla scadenza di questo trasferimento.
5.
Il coniuge avente diritto alla compensazione della previdenza professionale e la Fondazione
possono concordare un versamento in capitale invece di un trasferimento di rendita.
E. Disposizioni generali che si applicano alle prestazioni
Art. 34 Fondo di garanzia
1.
2.
Il Fondo di garanzia è una fondazione svizzera che ha come obiettivo
•
di versare dei sussidi agli istituti di previdenza la cui struttura d'età è sfavorevole;
•
di garantire le prestazioni legali dovute da istituti di previdenza diventati insolventi.
Secondo l'art. 57 LPP, la Fondazione è affiliata di pieno diritto al fondo di garanzia.
Art. 35 Adattamento all'evoluzione dei prezzi
1.
Le rendite di superstiti e d'invalidità minime legali, in corso da più di tre anni, devono essere
adattate all'evoluzione dei prezzi, conformemente alle prescrizioni promulgate dal Consiglio
federale, fino all'età legale della pensione. L'adattamento è limitato alla parte obbligatoria
della previdenza. Può essere compensato in tutto o in parte dalle prestazioni della parte
estesa.
2.
Nei limiti delle possibilità finanziarie della Fondazione, il Consiglio di fondazione decide ogni
anno se e in quale misura le altre rendite devono essere adattate. I conti annuali comprendono
dei commenti su questa decisione.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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Art. 36 Rapporti con altre assicurazioni
1.
Al momento di un sinistro secondo la legge federale sull'assicurazione infortuni (LAA) o la
legge federale sull'assicurazione militare (LAM) prima dell'età ordinaria del pensionamento, la
priorità è data alle prestazioni risultanti dalle leggi precitate. Se queste prestazioni, aggiunte
ad altri redditi da tenere in conto secondo l'art. 37, cifra 1, del presente regolamento, non
superano il 90% del guadagno di cui si può presumere che l'Assicurato sia privato, la
Fondazione versa la differenza fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari. La
liberazione dal pagamento dei contributi secondo l'articolo 25 del presente regolamento e il
versamento dei capitali-decesso secondo l'art. 32 del presente regolamento restano tuttavia
garantiti in totalità.
2.
Il comma 1 non è applicabile quando il piano di previdenza prevede in modo esplicito un altro
coordinamento con la LAA e la LAM.
3.
Quando l'assicurazione-infortuni o l'assicurazione militare non concede le sue prestazioni
complete in caso di decesso o d'invalidità perché il caso d'assicurazione non è interamente
coperto, le prestazioni della Fondazione sono versate proporzionalmente.
4.
Le persone esercitanti un'attività lucrativa che sono sprovviste d'assicurazione-infortuni sono
considerate come aventi sottoscritto un'assicurazione-infortuni ai sensi della LAA.
5.
La Fondazione non compensa il rifiuto o la riduzione delle prestazioni dell'assicurazioneinfortuni o dell'assicurazione militare quando queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato
delle prestazioni fondandosi segnatamente sugli articoli 21 LPGA, 37 e 39 LAA o 65 e 66 LAM.
6.
Quando l'AVS/AI federale riduce, ritira o rifiuta le sue prestazioni perché l'avente diritto ha
provocato il decesso o l'invalidità per colpa grave o che egli si oppone a una misura di
riadattamento dell'AI federale, la Fondazione riduce le sue prestazioni nella stessa
proporzione.
7.
La riduzione di altre prestazioni effettuata all’età ordinaria del pensionamento non va
compensata.
Art. 37 Disposizioni di riduzione e di coordinamento
1.
La Fondazione riduce le sue prestazioni in applicazione dell'art. 24 OPP 2, nella misura in cui,
aggiunte ad altri redditi da prendere in considerazione, esse superano il 90% del guadagno di
cui si può presumere che l'interessato sia privato
Sono considerati come dei redditi da prendere in considerazione:
•
le rendite o le prestazioni in capitale prese al loro valore di rendita provenienti da
assicurazioni sociali o da istituti di previdenza svizzeri ed esteri ad eccezione dei sussidi
per grandi invalidi, delle indennità per lesione all'integrità e di qualsiasi altra prestazione
simile.
•
il reddito proveniente da un'attività lucrativa esercitata da un Assicurato invalido o il
reddito di sostituzione, nonché il reddito o il reddito di sostituzione che questi potrebbe
ancora ragionevolmente ottenere. Il reddito supplementare ottenuto durante l'esecuzione
di una misura di nuovo riadattamento (art. 8a LAI) non è preso in conto.
•
le prestazioni di vecchiaia provenienti da assicurazioni sociali e da istituzioni di previdenza
svizzere o straniere se, aggiunte ad altri redditi da prendere in considerazione, l'insieme
delle prestazioni supera il 90% del guadagno annuo di cui si può presumere che
l’interessato era privato immediatamente prima dell'età ordinaria del pensionamento.
L'importo deve essere adattato al rincaro intervenuto fra l'età del pensionamento e il
momento del calcolo.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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2.
I redditi della vedova o del vedovo o del partner registrato superstite e quelli dell'orfano sono
contati insieme. Se le prestazioni della Fondazione sono ridotte, esse lo sono tutte nella stessa
proporzione.
3.
Quando una rendita di vecchiaia fa seguito a una rendita d'invalidità, essa è considerata come
rendita d'invalidità per l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
4.
Se, in ragione della concorrenza con prestazioni dell’assicurazione infortuni o
dell’assicurazione militare, è stata ridotta una rendita di invalidità, l’importo in virtù dell’art. 124
capoverso 1 CC non può essere utilizzato per un conguaglio della previdenza professionale in
caso di divorzio prima dell’età regolamentare del pensionamento. L’importo può tuttavia
essere utilizzato a questo scopo se la rendita di invalidità senza diritto a una rendita per figlio
di invalido non è stata ridotta.
5.
La Fondazione può ridurre la prestazione di uscita e la rendita di vecchiaia ai sensi
dell’articolo 19g OLP nelle situazioni in cui il caso di previdenza sorge dopo l’introduzione
della procedura di divorzio e prima del giudizio di divorzio.
6.
Dall'insorgenza del caso di previdenza, la Fondazione è surrogata ai diritti dell'Assicurato, dei
suoi superstiti, e degli altri beneficiari considerati all'articolo 32, fino a concorrenza delle
prestazioni legali dovute, contro ogni terzo responsabile e può esigere, per la parte delle
prestazioni derivanti dalla previdenza sopra-obbligatoria, una cessione dei diritti.
7.
Le prestazioni che non possono essere versate agli aventi diritto in virtù di questo
regolamento ritornano alla Fondazione e sono utilizzati a scopi di previdenza.
8.
Il beneficiario di prestazioni è tenuto ad informare la Fondazione su tutti i redditi e prestazioni
da prendere in considerazione. La Fondazione ha in diritto di sospendere le sue prestazioni
per tutto il tempo che le informazioni richieste non sono state fornite.
9.
La Fondazione può, in qualsiasi momento, riesaminare le condizioni e l'entità della riduzione.
Le prestazioni regolamentari saranno oggetto di un nuovo calcolo se la situazione è cambiata
in modo importante.
Art. 38 Dovere d'informazione e restituzione dell'indebito
1.
2.
Qualsiasi fatto avente un’incidenza sulla copertura d'assicurazione deve essere
immediatamente portato a conoscenza della Fondazione da parte dell'Assicurato o del
beneficiario di rendita e dei suoi aventi diritto, segnatamente:
•
il caso d'invalidità e le modifiche del grado d'invalidità;
•
il decesso di un Assicurato o di un beneficiario di rendita;
•
in caso di diritto al versamento di rendite per figli, la nascita, il riconoscimento, l'adozione o
il decesso di figli, nonché la continuazione o la fine della formazione professionale di ogni
figlio da 18 a 25 anni di età;
•
il cambiamento di stato civile (matrimonio o nuovo matrimonio, divorzio, decesso del
coniuge);
•
gli importi e le modifiche delle prestazioni di terzi necessari al calcolo di sovrindennizzo
delle prestazioni sussidiarie della Fondazione;
•
un'incapacità di lavoro in caso di riscatto volontario, anche tramite rimborso, comportante
un aumento delle prestazioni.
Le persone divorziate che percepiscono una rendita di divorzio sono tenute ad informare la
Fondazione del loro diritto, indicando l’istituzione di previdenza del coniuge debitore. Qualora
passassero ad un’altra istituzione di previdenza o ad un’istituzione di libero passaggio, le
persone divorziate informano l’istituzione di previdenza del coniuge debitore, entro il 15
novembre dell’anno in questione.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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3.
La Fondazione può rifiutare di versare delle prestazioni se l'Assicurato, il beneficiario di
rendita o l'avente diritto non hanno rispettato i loro doveri d'informazione e di trasferimento
della prestazione d'uscita all'entrata nella Fondazione. Le prestazioni minime legali restano
riservate.
4.
La Fondazione può esigere la presentazione di qualsiasi documento originale attestante il
diritto a prestazioni. Se l'Assicurato, il beneficiario di rendita o l'avente diritto non si
sottomette a questo obbligo, la Fondazione è abilitata a sospendere, o anche a sopprimere il
pagamento delle prestazioni.
5.
Le prestazioni percepite indebitamente devono essere restituite. La restituzione non può
essere chiesta quando il beneficiario era in buona fede e sarebbe messo in una situazione
difficile. Le prestazioni indebitamente percepite possono essere compensate con prestazioni
ancora dovute.
Art. 39 Pagamento delle rendite
In regola generale, le rendite esigibili conformemente al presente regolamento sono versate alla
fine di ogni mese. Sono pagate interamente per il mese nel corso del quale il diritto si estingue. È
riservato l’articolo 33 capoverso 2 del presente regolamento.
Art. 40 Prestazioni in capitale
1.
Sotto riserva dell'art. 48 capoverso 5 del presente regolamento, quando un Assicurato
raggiunge l'età ordinaria del pensionamento o del pensionamento anticipato, egli può
riscuotere il suo avere di vecchiaia sotto forma di capitale. L'Assicurato può ugualmente
optare per il versamento di una parte, ma al minimo un quarto, del suo avere di vecchiaia in
capitale e del saldo convertito in rendita. In tutti i casi l'avere di vecchiaia versato
all'Assicurato non può essere inferiore a un quarto dell'avere di vecchiaia secondo i minimi
definiti dalla LPP.
Per le prestazioni di vecchiaia, l'Assicurato deve fare conoscere la sua volontà per iscritto alla
Fondazione almeno sei mesi prima dell’insorgere del diritto e l'Assicurato a beneficio di una
rendita d'invalidità due anni almeno prima della validità del diritto. Questa dichiarazione è
irrevocabile a partire dal momento in cui il termine di un anno, rispettivamente di 3 anni, è
superato. Se l'Assicurato è sposato, il versamento della totalità o di una parte del conto
risparmio può intervenire soltanto con il consenso scritto del coniuge. Questa disposizione si
applica ai partner registrati.
2.
Su richiesta del beneficiario, la rendita di coniuge superstite può essere sostituita da un
capitale decesso. Per i coniugi superstiti che hanno raggiunto l'età di 45 anni al momento del
decesso dell'Assicurato, il capitale decesso corrisponde alla riserva matematica della rendita
che sostituisce. Lo stesso vale per i coniugi superstiti di meno di 45 anni. In questo caso
l'importo del capitale è ridotto del 3% per anno intero o frazione d'anno inferiore a 45 anni.
L'importo minimo del capitale assegnato è pari a quattro rendite annue. Se l'avere di vecchiaia
è superiore a questo importo, è questo che viene versato. Questa disposizione si applica ai
partner registrati.
3.
Quando la rendita di vecchiaia annua o la rendita d'invalidità intera è inferiore al 10%, la
rendita di coniuge superstite inferiore al 6% e la rendita per figlio inferiore al 2% della rendita
minima di vecchiaia dell'AVS, un capitale equivalente calcolato secondo le regole attuariali è
assegnato in luogo della rendita.
4.
Un versamento totale o parziale sotto forma di capitale esclude e mette fine, in misura
corrispondente, a ogni altra prestazione.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
IV
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SCIOGLIMENTO DEI RAPPORTI DI LAVORO
Art. 41 Diritto a una prestazione d'uscita
1.
Quando un Assicurato lascia la Fondazione senza essere a beneficio delle prestazioni di
vecchiaia, di superstite o d'invalidità della Fondazione, egli ha diritto a una prestazione
d'uscita. Questa è calcolata secondo il sistema della preminenza dei contributi.
Art. 42 Importo della prestazione d'uscita
1.
La prestazione d'uscita corrisponde al più elevato dei tre importi seguenti:
•
la totalità dell'avere di vecchiaia ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento
accumulato alla data di uscita;
•
le prestazioni d'entrata con interessi, più la somma dei contributi risparmio personali con
interessi, maggiorata del 4% per anno d'età successivo al 20° anno, ma al massimo il 100%.
Il tasso d'interesse corrisponde al tasso d'interesse minimo fissato nella LPP. Tuttavia,
fintantoché esiste uno scoperto, il Consiglio di fondazione può ridurlo al massimo al tasso
d'interesse a cui gli averi di risparmio sono rimunerati;
•
la totalità dell'avere di vecchiaia secondo l'articolo 15 LPP (conto testimone).
2.
La prestazione d'uscita è dovuta quando l'Assicurato lascia la Fondazione di previdenza.
3.
Essa è accreditata a partire da questo momento dell'interesse previsto all'art. 15 della LPP,
sotto riserva delle disposizioni dell'art. 53 capoverso 3.
4.
Se la Fondazione non trasferisce la prestazione nei trenta giorni dopo avere ricevuto tutte le
informazioni necessarie al pagamento, essa è tenuta a versare l'interesse moratorio. Questo è
dell'1% superiore agli interessi minimi secondo la LPP.
Art. 43 Mantenimento della previdenza
1.
Se l'Assicurato dimissionario entra in un nuovo istituto di previdenza, la sua prestazione di
uscita è versata a questo nuovo istituto.
2.
Se l'Assicurato dimissionario non entra in un nuovo istituto di previdenza, egli deve notificare
alla Fondazione sotto quale forma ammessa (conto o polizza di libero passaggio) intende
mantenere la previdenza.
3.
In mancanza di notifica da parte dell'Assicurato, la Fondazione versa, al più presto sei mesi,
ma al più tardi due anni dopo l'insorgenza del caso di libero passaggio, la prestazione di
uscita, compresi gli interessi all'istituto collettore secondo l'articolo 60 LPP.
4.
Le disposizioni dell'articolo 41 del presente regolamento sono riservate.
Art. 44 Pagamento in contanti
1.
Nei limiti dell'art. 48 capoverso 5 del presente regolamento, l'Assicurato dimissionario può
esigere il pagamento in contanti della sua prestazione d’uscita:
•
quando lascia definitivamente la Svizzera, nei limiti degli accordi di libera circolazione
conclusi con l'Unione europea, l'Associazione europea di libero scambio e il Liechtenstein;
•
quando si stabilisce a suo proprio conto e non è più sottoposto alla previdenza
professionale obbligatoria;
•
quando l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi
contributi.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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2.
Se l'Assicurato è sposato, il pagamento in contanti della sua prestazione d'uscita può
intervenire soltanto con il consenso scritto del suo coniuge. Se non è possibile avere questo
consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo legittimo, l'Assicurato dimissionario può fare
appello al tribunale. Questa disposizione si applica ai partner registrati.
3.
La Fondazione è abilitata ad esigere tutte le prove che essa giudica necessarie e a differire il
pagamento della prestazione d'uscita fino alla loro presentazione.
Art. 45 Prolungamento della copertura d'assicurazione
3. In caso di scioglimento prematuro dei rapporti di lavoro, gli Assicurati restano coperti per i rischi
di decesso e d'invalidità, senza che un premio corrispondente sia percepito, fino al momento in cui
entrano al servizio di un nuovo datore di lavoro, al massimo tuttavia per un mese dopo lo
scioglimento dei rapporti di lavoro. Le prestazioni d'uscita già accordate sono prese in conto per il
calcolo di eventuali prestazioni generate da questo prolungamento della copertura d'assicurazione.
V
CONTRIBUTI
Art. 46 Obbligo di pagare dei contributi
1.
L'obbligo di pagare dei contributi inizia al momento dell'ammissione alla cassa di previdenza.
2.
L'obbligo di pagare dei contributi si estingue al momento del decesso dell'Assicurato, quando
l'età ordinaria del pensionamento è raggiunta, al momento dell'uscita prematura dalla cassa di
previdenza in caso di scioglimento dei rapporti di lavoro o quando il salario minimo o
l'importo fissato nel piano di previdenza non è raggiunto. Restano riservati i casi di liberazione
dal pagamento dei contributi in seguito ad incapacità di guadagno, nonché la continuazione
d'attività dopo l'età ordinaria del pensionamento.
3.
I contributi degli Assicurati sono trattenuti dal datore di lavoro sul salario o sull'indennità per
la perdita di salario. Il datore di lavoro li versa in seguito tutti i mesi alla cassa di previdenza
con i suoi propri contributi.
4.
Il datore di lavoro finanzia i suoi contributi con i suoi propri mezzi o con l'ausilio di riserve di
contributi accumulati previamente a tale scopo e contabilizzati separatamente. Il Consiglio di
fondazione fissa il tasso d'interesse per la rimunerazione delle riserve di contributi. Questo
tasso non può essere superiore a quello che rimunera globalmente gli averi di vecchiaia degli
Assicurati.
Art. 47 Importo dei contributi
1.
2.
I contributi annui alla Fondazione sono determinati come segue:
•
per il risparmio: secondo il piano di previdenza;
•
per l'assicurazione rischi: annualmente ricalcolati. La Fondazione ha il diritto di fissare il
contributo per l'assicurazione rischi in % del salario assicurato;
•
per il fondo di garanzia: annualmente ricalcolato sulla base delle disposizioni legali;
•
per l'adattamento al rincaro delle rendite di superstiti e d’invalidità: in funzione delle tariffe
della Fondazione in vigore alla data d'effetto;
•
per le spese amministrative: in funzione delle tariffe della Fondazione in vigore alla data
d'effetto.
La ripartizione dei contributi fra il datore di lavoro e gli Assicurati è menzionata nel piano di
previdenza. La somma dei contributi del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma
dei contributi di tutti gli Assicurati.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
3.
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Il piano di previdenza può prevedere di proporre la scelta fra, al massimo, tre piani di
contributi diversi.
Gli Assicurati possono scegliere, al 1° di ogni mese, a quale piano essi desiderano essere
sottoposti durante il mese seguente. La scelta deve pervenire alla Fondazione almeno due
settimane prima del cambiamento di piano, tramite il datore di lavoro. L'Assicurato può
cambiare piano al massimo 2 volte all'anno. Un cambiamento di piano nel corso dell'anno è
sottoposto all'accordo del datore di lavoro.
I nuovi Assicurati segnalano alla Fondazione, al momento dell'affiliazione e tramite il loro
datore di lavoro, a quale piano essi desiderano essere sottoposti. In mancanza, essi sono
sottoposti al piano di contributo più basso.
L'Assicurato resta sottoposto allo stesso piano di contributo fintantoché egli non manifesta la
sua volontà di cambiamento.
La somma delle parti che rappresentano, in percentuale del salario, i contributi totali del
datore di lavoro e quelli degli Assicurati nel piano dai contributi più bassi deve raggiungere
almeno i due terzi della somma che rappresentano nel piano dai contributi più alti.
L'importo dei contributi del datore di lavoro è lo stesso in ogni piano di contributi.
4.
Fintantoché il grado di copertura della Fondazione è inferiore al 100% e in mancanza di altre
misure sufficienti, il Consiglio di fondazione può decidere un contributo speciale, preso a
carico dagli Assicurati e dal datore di lavoro nella stessa proporzione del contributo di base,
che non sarà assegnato ai conti di vecchiaia individuali, ma unicamente al risanamento delle
finanze della Fondazione, dopo avere richiesto il parere dell'esperto autorizzato e l'accordo
dell'autorità di sorveglianza.
Art. 48 Riscatti
1.
Le persone da poco tempo assicurate devono portare alla Fondazione tutte le prestazioni
d'uscita dei loro istituti di previdenza anteriori. È possibile effettuare dei versamenti, chiamati
riscatti, sia da parte dell'Assicurato, sia da parte del datore di lavoro, fino a concorrenza delle
prestazioni massime. Il riscatto è possibile fino all’età di 70 anni. Il riscatto è possibile fino
all’età ordinaria di pensionamento, ma al massimo fino ai 70 anni, fatto salvo il capoverso 9.
2.
La totalità dei riscatti è destinata al miglioramento delle prestazioni in caso di vecchiaia sotto
forma di accrediti di vecchiaia supplementari. Quando un riscatto è effettuato nel corso
dell'anno, l'interesse è calcolato al prorata temporis.
3.
Dei riscatti possono essere effettuati fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari. Il
riscatto massimo è calcolato in modo che le prestazioni di vecchiaia non siano superiori a
quelle che l'Assicurato avrebbe ottenuto se avesse versato dei contributi dalla prima età
prevista dal piano di previdenza per il pagamento degli accrediti di vecchiaia. Gli accrediti
presi in conto in questo calcolo sono quelli fissati dal piano di previdenza. Se quest'ultimo dà
la scelta fra più piani di contributi, gli accrediti sono quelli fissati dal piano a cui l'Assicurato è
sottoposto al momento del riscatto. Se le disposizioni di legge dell’OPP 2 che si applicano al
piano di previdenza lo autorizzano, viene tenuto conto di un interesse del 2% nel calcolo
dell'avere di vecchiaia massimo.
L'importo del riscatto è ridotto da:
•
importi del pilastro 3a dell'Assicurato che superano la somma massima dei contributi annui
deducibili dal reddito a partire da 24 anni compiuti secondo l'ordinanza sulle deduzioni
ammesse fiscalmente per i contributi versati a delle forme riconosciute di previdenza
(OPP3), poiché questa somma è stata accreditata con interessi sulla base del tasso
d'interesse minimo LPP allora in vigore, conformemente alla tabella fissata dall'OFAS.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
•
27 / 35
averi di libero passaggio che non dovrebbero essere trasferiti nella Fondazione in virtù
della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale vecchiaia,
superstiti e invalidità (LFLP).
4.
La somma di riscatto annuo, per gli Assicurati che arrivano dall'estero e che non sono stati
mai affiliati a un istituto di previdenza in Svizzera, non deve superare, per i cinque anni che
seguono la loro entrata nell'istituto di previdenza svizzero, il 20% del salario assicurato
secondo l'articolo 14 del presente regolamento. Dopo la scadenza di questo termine,
l'Assicurato può effettuare dei riscatti conformemente ai capoversi 2 e 3 qui sopra.
5.
Le prestazioni risultanti da un riscatto, effettuato dopo il 1° gennaio 2006, non possono essere
versate sotto forma di capitale prima della scadenza di un termine di tre anni.
6.
Quando l'Assicurato ha effettuato un riscatto dopo il 31.12.2006 e meno di tre anni prima
dell'età ordinaria del pensionamento (articolo 5 del presente regolamento), le prestazioni
risultanti da un riscatto sono versate sotto forma di rendite.
7.
Quando dei versamenti anticipati sono stati accordati per la promozione della proprietà di
abitazioni, dei riscatti possono essere effettuati soltanto quando questi versamenti anticipati
sono stati rimborsati. Tuttavia, tre anni prima dell'età che dà diritto alla rendita di vecchiaia,
l'Assicurato ha, di nuovo, la possibilità di effettuare dei riscatti. In questa situazione, l'importo
del riscatto è ridotto dagli importi utilizzati nell'ambito della promozione della proprietà di
abitazioni.
8.
Dopo il divorzio, il coniuge sottoposto all’obbligo di dividere la previdenza professionale può
nuovamente procedere a riscatti entro i limiti della prestazione di uscita trasferite a titolo di
conguaglio della previdenza. Gli importi riscattati saranno attribuiti nella stessa proporzione
tra previdenza obbligatoria e previdenza sovvraobbligatoria che al momento del
prelevamento. Non sussiste alcun diritto al riscatto dopo il trasferimento di una prestazione di
uscita ai sensi dell’art. 124, capoverso 1 CC. Le disposizioni relative al passaggio a una nuova
istituzione di previdenza sono applicabili per analogia.
9.
I riscatti effettuati in caso di divorzio o di scioglimento giudiziario del partenariato in virtù
dell'art. 22d LFLP non sono sottoposti alla limitazione del comma 7.
10.
Quando l'Assicurato ha riscattato totalmente le prestazioni regolamentari, può effettuare dei
riscatti destinati a compensare, totalmente o parzialmente, le riduzioni dovute
all'anticipazione delle prestazioni di vecchiaia, questo prima dell'età ordinaria del
pensionamento
11.
Se, dopo avere optato per una pensione anticipata, l'Assicurato vi rinuncia, l'alimentazione del
capitale di previdenza è determinata su basi attuariali in modo che le prestazioni versate non
superino di oltre il 5% l'obiettivo di previdenza massimo legale dell'85% dell'ultimo salario
riportato a un tasso d'attività del 100%, comprese le prestazioni del primo pilastro.
La riduzione si effettua nell'ordine seguente:
a. riduzione, rispettivamente sospensione dei contributi risparmio dell'Assicurato;
b. riduzione, rispettivamente sospensione dei contributi risparmio del datore di lavoro;
c. riduzione, rispettivamente sospensione dell'interesse.
12.
Incombe all'Assicurato verificare preliminarmente la deducibilità del suo riscatto personale. La
Fondazione non garantisce in alcun caso la deducibilità fiscale dei riscatti.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
VI
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ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE E CONTROLLO
Art. 49 Organi della Fondazione
1.
Gli organi della Fondazione sono l'Assemblea dei delegati, il Consiglio di Fondazione e la
Direzione.
2.
Il regolamento d'organizzazione definisce le disposizioni
Fondazione, all'Assemblea dei delegati e alla Direzione.
applicabili
al
Consiglio
di
Art. 50 Organo di revisione
1.
Il Consiglio designa un organo di revisione rispondente alle esigenze poste dalla legislazione
sulla previdenza professionale. Il mandato è rinnovabile.
2.
L'organo di revisione verifica ogni anno se i conti annui, i conti di vecchiaia, l'organizzazione,
la gestione e gli investimenti sono conformi alle prescrizioni legali e regolamentari in vigore.
Svolge, inoltre, gli altri compiti che gli sono affidati dalla legge e redige un rapporto sulle sue
operazioni e constatazioni.
Art. 51 Esperto in materia di previdenza professionale
Il Consiglio di fondazione designa un esperto omologato in materia di previdenza professionale che
determina periodicamente se la Fondazione offre in qualsiasi momento la garanzia che può
soddisfare i suoi impegni, e se le disposizioni regolamentari di natura attuariale e relative alle
prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali. Svolge, inoltre, gli altri compiti
che gli sono affidati dalla legge.
VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52 Art. 52 1.
Liquidazione
Per rispondere alle esigenze poste dalla legislazione sulla previdenza professionale, l'istituto di
previdenza elabora un regolamento complementare al fine di definire e precisare la procedura
applicata in caso di liquidazione parziale. Questo regolamento deve definire segnatamente il
diritto ai fondi liberi e il diritto collettivo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione.
Art. 53 Misure di risanamento
1.
In caso di scoperto tecnico, il Consiglio di Fondazione può decidere, seguendo le
raccomandazioni dell'esperto, di applicare delle misure di risanamento, fintantoché dura lo
scoperto.
2.
Il Consiglio di fondazione ha la possibilità di limitare nel tempo, ridurre o rifiutare la
costituzione in pegno, il versamento anticipato e il rimborso. La limitazione o il rifiuto del
versamento sono possibili soltanto durante la durata dello scoperto. La Fondazione informa la
persona assicurata che subisce una limitazione o un rifiuto del versamento dell'estensione e
della durata della misura.
3.
Se le misure decise secondo il capoverso 1 e 2 non sono sufficienti, il Consiglio di fondazione
può decidere di applicare le misure eccezionali supplementari seguenti:
•
il prelievo presso il datore di lavoro e gli Assicurati di contributi di risanamento destinati a
riassorbire lo scoperto. Questi contributi sono a carico del datore di lavoro e
dell'Assicurato nelle stesse proporzioni dei contributi di base;
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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•
il prelievo presso beneficiari di rendite di un contributo sulle prestazioni superiori alla LPP
destinato a riassorbire lo scoperto; questo contributo è dedotto dalle rendite in corso; esso
può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita in corso che, durante i dieci anni
precedenti l'introduzione di questa misura, ha conseguito aumenti che non erano prescritti
da disposizioni legali o regolamentari; esso non può essere prelevato su prestazioni
d'assicurazione in caso di vecchiaia, d'invalidità e di decesso della previdenza obbligatoria;
l'importo delle rendite stabilito al momento dell'insorgere del diritto alla rendita è sempre
garantito;
•
una rimunerazione inferiore al tasso minimo legale sull'avere di vecchiaia LPP, essendo la
riduzione dello 0,5% al massimo.
Art. 54 Promozione della proprietà d'abitazione
1.
L'Assicurato può, al più tardi fino a 3 anni prima dell'età che dà diritto alle prestazioni di
vecchiaia, costituire in pegno il diritto alle prestazioni di previdenza o un importo alla
concorrenza della sua prestazione di libero passaggio o fare valere il diritto al versamento di
un importo per la proprietà di un'abitazione per i suoi propri fabbisogni o l'acquisizione delle
quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione e di abitazione se utilizza l'alloggio
personalmente.
2.
Per gli Assicurati di meno di 50 anni, l'importo utilizzato per la costituzione di pegno o il
versamento anticipato, ad eccezione dell'acquisizione delle quote di partecipazione a una
cooperativa, è al minimo di CHF 20'000.-- e al massimo pari alla prestazione di libero
passaggio, sotto riserva dell'art. 48 capoverso 5 del presente regolamento.
3.
Per gli Assicurati di più di 50 anni, è al minimo di CHF 20'000.-- e al massimo pari alla
prestazione di libero passaggio acquisita a 50 anni o al 50% di quella acquisita al momento
del versamento, sotto riserva dell'art. 48 capoverso 5 del presente regolamento.
4.
L'Assicurato che intende beneficiare di queste possibilità indirizza una domanda scritta
all'amministrazione della Fondazione che gli darà ogni informazione utile. Se l'Assicurato è
sposato, la domanda deve essere firmata dal coniuge. Questa disposizione si applica ai
partner registrati.
5.
In caso di versamento anticipato, le prestazioni sono ridotte secondo le modalità fissate
dall'amministrazione della Fondazione e comunicate all'Assicurato.
6.
La Fondazione può riscuotere delle spese per il disbrigo delle pratiche e il deposito delle
quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione e d'abitazione. Le spese sono fissate
dal Consiglio di Fondazione.
7.
Un versamento anticipato può essere richiesto al massimo ogni cinque anni.
8.
In caso di rimborso dei versamenti anticipati per la proprietà d’abitazioni, gli importi pagati
sono attribuiti tra la previdenza obbligatoria e la previdenza sovraobbligatoria nella stessa
proporzione di quella che esisteva al momento del prelevamento per versamento anticipato.
Art. 55 Cessione e costituzione in pegno
Sotto riserva delle disposizioni relative alla promozione della proprietà abitativa, il diritto alle
prestazioni non può essere né ceduto né messo in pegno fintantoché esse non sono esigibili.
Art. 56 compensazione
Le prestazioni della Fondazione possono essere compensate soltanto con crediti ceduti dal datore
di lavoro alla Fondazione se questi crediti hanno come oggetto dei contributi non dedotti dal
salario dell'Assicurato.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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Art. 57 Divorzio o scioglimento giudiziario del partenariato registrato
1.
In caso di divorzio, le prestazioni della previdenza professionale acquisite durante il
e
matrimonio sono ripartite conformemente agli articoli 122 fino a 124 CC. Gli art. 3 fino a 5
LFLP si applicano per analogia all’importo da trasferire. Il giudice notifica d'ufficio alla
Fondazione l'importo da trasferire e le fornisce le indicazioni necessarie al mantenimento della
previdenza.
2.
Se una parte della prestazione di libero passaggio o della prestazione di uscita ipotetica
dell'Assicurato è trasferita in applicazione del capoverso 1, l'avere di vecchiaia dell'Assicurato
al momento del divorzio è ridotto dell'importo attribuito all'ex-coniuge.
3.
La Fondazione del coniuge avente diritto al conguaglio della previdenza professionale deve
accreditare la prestazione di uscita trasferita tra previdenza obbligatoria e sovraobbligatoria
nella stessa proporzione di quella esistente al momento del prelevamento dalla previdenza del
coniuge debitore.
4.
Se il caso di previdenza creato dal pensionamento sopravviene presso il coniuge debitore
durante la procedura di divorzio, la Fondazione può ridurre la prestazione di uscita e la
rendita di vecchiaia nel quadro dell’art. 19g OLP.
4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia ai partner registrati.
Art. 58 Utilizzazione delle eccedenze e dei benefici
Le eccedenze realizzate dalla Fondazione sono attribuite alle diverse casse di previdenza secondo
decisione del Consiglio di fondazione.
Art. 59 Trasferimento dei beneficiari di rendita
In caso di rescissione, la Fondazione trasferisce i beneficiari di rendita a un nuovo istituto di
previdenza.
La Fondazione non accetta il trasferimento dei beneficiari di rendita del precedente istituto di
previdenza. Tuttavia, su richiesta e dopo analisi, la Fondazione può decidere di accettare il
trasferimento dei beneficiari di rendita. In tal caso, la Fondazione conferma la sua decisione per
iscritto all'aderente.
Art. 60 Luogo d'esecuzione
Il domicilio di pagamento delle prestazioni della Fondazione deve essere un conto postale o
bancario. Se il domicilio è all'estero, in un paese non membro della Comunità europea o dell'AELS,
la Fondazione può dedurre dalla prestazione versata le spese di pagamento.
Art. 61 Dovere di discrezione – Gestione e protezione dei dati
1.
I membri del Consiglio di fondazione e tutte le persone che prendono parte
all'amministrazione, al controllo o alla sorveglianza della Fondazione sono sottoposti al
dovere di discrezione quanto alle situazioni personali e finanziarie degli Assicurati e dei datori
di lavoro. Le eccezioni sono rette dalle ordinanze e direttive del Consiglio federale.
2.
La Fondazione è abilitata a trasferire i dati degli Assicurati alla (alle) compagnia(e)
d'assicurazione sulla vita interessata(e) come riassicuratore delle prestazioni di rischio.
3.
La Fondazione prende le misure necessarie per mantenere la stretta riservatezza dei dati.
Art. 62 Foro
Il foro è alla sede o domicilio svizzero del convenuto o al luogo di residenza del datore di lavoro in
cui l'assicurato è stato assunto.
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REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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Art. 63 Adattamenti del regolamento
Il Consiglio di fondazione può in ogni momento adattare il presente regolamento nel rispetto dei
diritti acquisiti. Quest'ultimo deve essere conforme alle disposizioni legali. L'Autorità di
sorveglianza verifica la conformità delle disposizioni regolamentari con le disposizioni legali.
Art. 64 Lacune nel regolamento
Tutti i casi non previsti dal regolamento saranno decisi dal Consiglio di fondazione che prenderà le
sue decisioni riferendosi allo spirito dell'atto di fondazione e del regolamento della fondazione
nonché alle disposizioni legali relative alla previdenza professionale vecchiaia superstiti e invalidità.
Art. 65 Versioni
1.
Il presente regolamento è redatto in lingua francese; potrà essere tradotto in altre lingue.
2.
Se c'è una divergenza fra la versione in lingua francese e la traduzione in altre lingue, la
versione francese fa stato.
Art. 66 Disposizioni transitorie
I coniugi divorziati, come pure gli ex partner di un partenariato registrato, ai quali è stata attribuita
una rendita o un’indennità in capitale per una rendita vitalizia prima dell’entrata in vigore della
modifica dell’OPP2 del 10 giugno 2016, relativa al conguaglio della previdenza professionale in caso
di divorzio, hanno diritto a prestazioni di superstiti in conformità al regolamento finora in vigore.
Art. 67 Entrata in vigore
Il presente regolamento è stato adottato dall'Assemblea dei delegati del 3 febbraio 2017, entra in
vigore il 1° gennaio 2017. Esso sostituisce il regolamento in applicazione dal 1° giugno 2016.
A nome del Consiglio di Fondazione
La Presidente
Carouge, 03.02.2017
Il Vicepresidente
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ALLEGATO
P ONTE -AVS
1
(Aggiornamento al 01.01.2016, tasso d’interesse tecnico al 2.5%)
Età di pensione ordinaria secondo l'articolo 5 del presente regolamento: 65 anni per gli uomini e
64 anni per le donne
Uomini
Donne
Età di
pensione
anticipata
% di rendita
AVS
supplementare
Riduzioni
rendita da 65
anni
Età di
pensione
anticipata
% di rendita
Riduzioni
AVS
rendita da 64
supplementare anni
58
66.31%
33.69%
58
72.40%
27.60%
59
69.97%
30.03%
59
76.13%
23.87%
60
73.94%
26.06%
60
80.17%
19.83%
61
78.26%
21.74%
61
84.53%
15.47%
62
82.97%
17.03%
62
89.26%
10.74%
63
88.12%
11.88%
63
94.40%
5.60%
64
93.78%
6.22%
Ad esempio, per un uomo che prenderebbe la rendita-ponte a 63 anni nel 2016, l'ammontare del
ponte sarebbe di 88.12% x 28'200 = 24'850 e la riduzione della rendita a partire dai 65 anni di
11.88% x 28'200 = 3'350.
Questa riduzione non si applica alla rendita per coniuge superstite o di partner registrato. In caso
di decesso prima dell’età del pensionamento ordinario, la rendita ponte AVS decade al momento
del decesso.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
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ALLEGATO
T ASSO DI CONVERSIONE
2
Per i piani di previdenza la cui rendita di coniuge superstite è pari al 60% della rendita di pensione,
i tassi di conversione utilizzati per la trasformazione dell'avere di vecchiaia in rendita all'età
ordinaria della pensione sono i seguenti:
Dal 2014
Età
Uomini
Donne
58
5.40%
5.65%
59
5.50%
5.75%
60
5.65%
5.80%
61
5.75%
6.10%
62
6.00%
6.35%
63
6.30%
6.55%
64
6.55%
6.80%
65
6.80%
6.95%
66
6.90%
7.10%
67
7.00%
7.30%
68
7.10%
7.45%
69
7.15%
7.60%
70
7.25%
7.75%
Dal 2018
Età
Uomini
Donne
58
5.15%
5.40%
59
5.25%
5.50%
60
5.40%
5.60%
61
5.50%
5.90%
62
5.80%
6.15%
63
6.10%
6.40%
64
6.40%
6.70%
65
6.70%
6.80%
66
6.75%
6.95%
67
6.85%
7.10%
68
6.90%
7.25%
69
6.95%
7.35%
70
7.00%
7.50%
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2017
35 / 35
Dal 2019
Età
Uomini
Donne
58
4.90%
5.15%
59
5.00%
5.25%
60
5.15%
5.35%
61
5.25%
5.70%
62
5.60%
5.95%
63
5.90%
6.25%
64
6.25%
6.60%
65
6.60%
6.65%
66
6.60%
6.80%
67
6.70%
6.90%
68
6.70%
7.05%
69
6.75%
7.10%
70
6.75%
7.25%
Età
Uomini
Donne
58
4.65%
4.90%
59
4.80%
5.00%
60
4.90%
5.15%
61
5.00%
5.45%
62
5.40%
5.80%
63
5.75%
6.15%
64
6.15%
6.50%
65
6.50%
6.55%
66
6.50%
6.65%
67
6.50%
6.70%
68
6.55%
6.80%
69
6.55%
6.85%
70
6.55%
6.95%
Dal 2020
Questo documento è una traduzione dal testo originale francese. In caso di
discrepanze tra la versione italiana e francese, la versione francese prevale.