Relazione evento 23.3.2016 dell`avvocato Guido Camera

Transcript

Relazione evento 23.3.2016 dell`avvocato Guido Camera
STUDIO DELL’AVVOCATO
GUIDO CAMERA
20122 Milano - Galleria privata Strasburgo 3 – tel. 02/76317679 fax. 02/784296
[email protected]
Avv. Guido Camera
Patrocinante in cassazione
avv. Paolo mendicino
Avv. emanuela spagni
Of counsel
Dott. Giovanni l. camera
Rag. Franco camera
Commercialisti – revisori contabili
Milano, 23 marzo 2016
RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE
IN MATERIA DI OMICIDIO E LESIONI PERSONALI STRADALI
(Camera Penale di Milano, 23 marzo 2016)
(Relazione dell’avv. Guido Camera)
Dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –
attesa a giorni – le nuove norme in materia di omicidio e lesioni stradali,
approvate dalla Camera dei Deputati lo scorso 2 marzo, saranno a tutti gli
effetti legge.
La novella comporta rilevanti novità che riguardano il codice penale,
il codice di procedura penale e il codice della strada (d.lgs. n. 285 del
1992), che si passeranno velocemente in rassegna per poi concentrare
l’attenzione su alcuni aspetti delle nuove disposizioni che suscitano,
almeno a giudizio di chi scrive, non trascurabili perplessità.
1. Le modifiche al codice penale.
Appare indubbio che la novella intervenga in modo molto
significativo sul codice penale, andando a riscrivere - con mano molto
severa - i reati contro la persona caratterizzati dalla violazione delle norme
del codice della strada.
Brevemente, le novità – sul fronte del diritto penale - possono così
sintetizzarsi:
i)sono stati introdotti i delitti di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.)
e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis
!1
c.p.), cui vengono riservate due fattispecie di reato autonome
- estrapolate dall’art. 589 c.p. - articolate secondo diverse, ed
eterogenee, ipotesi (sottoforma di circostanze aggravanti
autonome ad effetto speciale) che nel prosieguo verranno
brevemente illustrate;
ii)sono state codificate due circostanze aggravanti ad effetto speciale
(art. 589 ter e art. 590 ter) nei casi in cui il conducente che
abbia cagionato un omicidio stradale o delle lesioni personali
stradali si dia alla fuga;
iii)è stato inserito l’art. 590 quater c.p., che prevede il divieto di
concessione – in regime di prevalenza o equivalenza - delle
circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt.
98 e 114 c.p., in tutte le fattispecie aggravate di omicidio e
lesioni personali stradali;
iv)è stata espressamente prevista - ai fini di definire il perimetro di
applicazione dei reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis - una
definizione di “strade urbane e extraurbane” mediante un
rinvio all’art. 2 del codice della strada1 ;
v)sono state emanate alcune disposizioni di sostanziale
coordinamento rispetto alla normativa previgente: in
particolare, va segnalato che il legislatore è intervenuto
sull’art. 157 VI comma c.p., prevedendo il raddoppio dei
termini della prescrizione per il delitto di cui all’art. 589 bis
c.p., anche nell’ipotesi non aggravata di cui al I comma.
2. Le modifiche al codice di procedura penale.
1
Le definizioni in questione sono le seguenti:
- Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e
corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati,
dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine.
Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di
inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso
di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,
banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la
sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed
uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra,
esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1
non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
“A
tutela dell'utenza debole della strada.”
!2
Le mutazioni del codice di procedura penale sono, in sintesi
estrema, le seguenti:
i)attraverso un’integrazione all’art. 224 c.p.p., è stata estesa ai casi
di omicidio e lesioni personali stradali la possibilità per il
giudice di disporre il prelievo coattivo, “di capelli, di peli o di
mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della
determinazione del profilo del DNA” ai fini dell’esecuzione di
una perizia o, più genericamente, di “accertamenti tecnici”;
ii)è stata introdotta la facoltà per il PM, mediante l’inserimento del
comma III bis all’art. 359 c.p.p., di emanare “anche
oralmente” – nei casi in cui il ritardo possa cagionare grave o
irreparabile pregiudizio alle indagini, e a patto della
successiva conferma per iscritto – un decreto con cui vengano
disposti, sul conducente che si rifiuti, “accertamenti dello
stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata
all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope”;
iii)è stato introdotto, tra i reati che prevedono l’arresto obbligatorio
in flagranza di reato, anche l’omicidio stradale, nelle ipotesi
aggravate di cui ai commi II e III dell’art. 589 bis c.p., e tra
quelli che prevedono l’arresto facoltativo in flagranza il delitto
di lesioni personali stradali nelle ipotesi aggravate di cui ai
commi II, III, IV e V c.p.: si tratta di misure che appaiono, a
ben vedere, ispirate a finalità sostanzialmente sanzionatorie,
invece che cautelari;
iv)è stata emanata una serie di norme di coordinamento necessarie
per collocare le nuove disposizioni di diritto sostanziale nel
tessuto normativo vigente del codice di procedura penale: alle
nuove norme che disciplinano l’omicidio stradale, in
particolare, si applicano le disposizioni precedentemente
vigenti per l’abrogato art. 589 comma II in materia di proroga
del termine delle indagini (art. 406 comma I ter c.p.p., che si
applica anche al reato di cui all’art. 590 bis c.p.), di termine
per la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio (art.
416 comma II bis c.p.p.), di termine di comparizione per il
giudizio a seguito di udienza preliminare (art. 429 comma III
bis c.p.p.).
v)vengono attribuite alla competenza per materia del Tribunale
monocratico, con citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art.
550 c.p.p., i reati di “lesioni personali stradali, anche se
aggravate, a norma dell’articolo 590 bis del codice penale”;
vi)coerentemente con quanto previsto per il reato di omicidio
stradale, al nuovo reato di lesioni personali stradali di cui
all’art. 590 bis c.p. si applicano le disposizioni in materia di
emissione del decreto di citazione a giudizio previste dall’art.
552 comma I bis c.p.p. e di termine a comparire di cui al
successivo comma I ter della medesima norma.
3. Le modifiche al codice della strada.
Il panorama delle nuove norme va ad incidere significativamente
anche sulle disposizioni del codice nella strada.
Nella specie, infatti:
!3
i)è stata parzialmente modificato l’art. 189, che descrive la condotta
da serbare in caso di incidente stradale: il novellato testo, al
comma VIII, prevede che “il conducente che si fermi e,
occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni
alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli
organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il
delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto
stabilito per il caso di flagranza del reato”;
ii)viene prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida – anche nei casi di patteggiamento e/o
di concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena – per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p.;
iii)l’interessato non può conseguire una nuova patente prima che
siano decorsi: 15 anni dalla revoca, nei casi di cui ai commi
II, III e IV dell’art. 589 bis c.p.; 10 anni nei casi di cui al
comma V dell’art. 589 bis c.p. Tale termine è elevato a venti
anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza
condannato per i reati di cui all’art. 186, commi 2, lettere b) e
c), e 2 bis, del codice della strada. Il termine è ulteriormente
aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non
abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma
I, e si sia dato alla fuga.
iv)nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui sopra per
i reati di cui agli articoli 589 bis, I comma, e 590 bis del
codice penale, il condannato non può conseguire una nuova
patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla
revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui
l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di
cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 bis, ovvero di
cui all’articolo 187, commi 1 e 1 bis, del codice della strada. Il
termine è ulteriormente aumentato fino a dodici anni nel caso
in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui
all’articolo 189, comma I, e si sia dato alla fuga.
v)per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il
prefetto del luogo della commessa violazione adotta un
provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale
valido per un periodo corrispondente a quello per il quale si
applica la revoca della patente. L’inibizione alla guida sul
territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del codice della strada
per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al
comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
vi)viene prevista la possibilità per il prefetto, di sospendere
cautelarmente la patente di guida fino ad un massimo di 5
anni, o irrogare un corrispondente periodo di inibizione nei
confronti di un titolare di patente di guida rilasciata da uno
Stato estero. Deve sussistere “fondati elementi di un’evidente
responsabilità” e, “in caso di sentenza di condanna non
definitiva”, la sospensione provvisoria può essere prorogata
fino a un massimo di dieci anni.
!4
4. La struttura dei delitti di omicidio stradale e lesioni
personali stradali.
L’ipotesi base, codificata al I comma dei nuovi artt. 589 bis c.p. e
590 bis c.p., ricalca – sia in termini di descrizione della condotta
sanzionata, sia di minimi e massimi edittali di pena – le previgenti
disposizioni di cui agli artt. 589 comma II prima parte e 590 comma III
prima parte del periodo.
Nei commi successivi, con riferimento ad entrambe le nuove
disposizioni, si palesano le novità, che si estrinsecano attraverso la
formulazione di una serie di ipotesi aggravate che non sembrano
riconducibili a fattispecie autonome bensì a circostanze aggravanti
autonome e a effetto speciale. Che però, come in seguito si vedrà,
diventano effettivamente temibili per l’interessato in virtù del divieto di
operatività del giudizio di comparazione, ai sensi dell’art. 69 c.p.,
introdotto dal neonato art. 590 quater c.p.
Ma procediamo con ordine.
La pena si alza da un minimo di 8 a un massimo di 12 anni di
reclusione per i casi di omicidio stradale commesso da soggetto che si
pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcoolica
rientrante nella lettera c) dell’art. 186 del codice della strada (tasso
alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro), oppure in stato di
alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope. La medesima pena si applica, anche nei casi di
tasso alcoolemico oscillante tra 0,8 l/g e 1,5 l/g, al conducente di un
veicolo a motore rientrante nel disposto di cui all’art. 186 bis, comma I,
lett. b), c) e d)2.
Al di fuori dei casi di cui sopra, chiunque cagiona per colpa la morte
di una persona ponendosi al volante con un tasso alcoolemico oscillante
tra 0,8 l/g e 1,5 l/g, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni. La
medesima pena – questo uno dei tratti più salienti della novella – si
applica:
i)al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro
urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella
consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade
extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una
persona;
ii)al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione
con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano,
cagioni per colpa la morte di una persona;
iii)al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di
inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di
2
Ovvero, rispettivamente: conducenti che esercitano l’attività di traporto di persone o di cose, ai sensi
degli artt. 85, 86, 87, 88, 89 e 90 del codice della strada, e conducenti di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di autobus e di altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto,
nonché di autoarticolati e di autosnodati.
!5
un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa
la morte di una persona.
Analoga struttura hanno le fattispecie aggravate dell’art. 590 bis,
mutando solamente i range edittali delle pene.
Segnatamente, nel caso di conducente che, ponendosi al volante in
stato di ebbrezza di cui alla lett. c) dell’art. 186 del codice della strada,
oppure sotto l’effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope, la pena per le
lesioni gravi è da 3 a 5 anni, e per quelle gravissime da 4 a 7 anni.
Specularmente a quanto previsto dal comma III dell’art. 589 bis, le
medesime pene si applicano anche nei casi di tasso alcoolemico oscillante
tra 0,8 l/g e 1,5 l/g, al conducente di un veicolo a motore rientrante nel
disposto di cui all’art. 186 bis, comma I, lett. b), c) e d).
Le pene per le lesioni stradali gravi e gravissime oscillano,
rispettivamente, da 1 anno e 6 mesi a 3 anni, e da 2 a quattro anni, nei
casi di ebbrezza alcoolica oscillante tra 0,8 l/g e 1,5 l/g, e laddove il
conducente si renda responsabile di una delle violazioni del codice della
strada sopradescritte con riferimento al reato di omicidio stradale
( i nve r s i o n e d i s e n s o d i m a r c i a , c i r c o l a z i o n e c o n t r o m a n o o
attraversamento di un’intersezione con semaforo rosso, superamento
soglie di velocità in strade urbane ed extraurbane).
Per entrambe le fattispecie, la pena è aumentata se il fatto è
commesso da persona non munita di patente di guida o con patente
sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo sia di proprietà
dell’autore del fatto e sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Il penultimo comma di entrambe le disposizioni in esame prevede
una diminuzione della pena “fino alla metà” – dunque tecnicamente una
circostanza ad effetto speciale - qualora “l’evento non sia esclusiva
conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole”. Circostanza
attenuante che, in base ad una piana lettura della norma, non può però
mai essere suscettibile del giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 590
quater.
5. Il regime di computo delle circostanze.
La disposizione di cui all’art. 590 quater ricalca il previgente art.
590 bis, con la significativa differenza che i sensibili innalzamenti di pena
previsti in tutti i casi aggravati di omicidio e lesioni stradali creano il
rischio concreto dell’impossibilità di irrogare pene effettivamente
corrispondenti alla gravità di un fatto, all’effettivo ruolo rivestito
dall’interessato in un incidente e alla graduazione della colpa.
Chi scrive ha sempre letto con grande diffidenza i tentativi del
legislatore di predeterminare l’irrogazione delle pene ponendo dei vincoli
a uno dei compiti più importanti che il nostro ordinamento costituzionale
riserva al giudice, ovvero la graduazione della pena. Si perde infatti di
vista l’importanza delle disposizioni codificate dagli artt. 132 e 133 del
codice penale, che sono un fondamentale parametro per garantire,
conformemente al dettato costituzionale, l’irrogazione di una pena giusta
ed appropriata al reato e a chi lo ha commesso.
!6
Ciononostante, negli ultimi anni il Legislatore ricorre con sempre
maggiore frequenza a strumenti normativi volti a bloccare la
discrezionalità del giudice nella determinazione della pena: si pensi, ad
esempio, all'art. 12, 3° co. quater, D.Lgs. 25.7.1998, n. 286, in materia
di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ovvero all'art. 7, 2°
co., L. 12.7.1991, n. 203, in materia di criminalità organizzata, o, ancora,
all'art. 1, 3° co., L. 6.2.1980, n. 15, in materia di terrorismo, o, infine,
all'art. 7, 4° co., L. 18.2.1992, n. 172, riguardante speciali ipotesi di
concorso nei reati di cui all'art. 407, 2° co., lett. a, c.p.p.
Eppure non va dimenticato che la Corte Costituzionale ha
dimostrato (a dir poco) diffidenza nei confronti degli automatismi volti a
bloccare la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, in
ossequio al principio costituzionale che prevede che “la finalità rieducativa
della pena non è limitata alla sola fase dell’esecuzione, ma costituisce
una delle sue qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel
suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce,
nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si
estingue”3. Conseguentemente, il Legislatore non dovrebbe dimenticare
che “tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena - da un lato,
quella di prevenzione generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di
afflittività e retributività, e, dall'altro, quelle di prevenzione speciale e di
rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della
pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione del reo - non può
stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per
tutte ed in ogni condizione. Il legislatore può cioè - nei limiti della
ragionevolezza - far tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l'una o
l'altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti
obliterata. Per un verso, infatti, il perseguimento della finalità rieducativa
(...) non può condurre a superare l'afflittività insita nella pena detentiva
determinata nella sentenza di condanna. Per altro verso, il privilegio di
obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non può spingersi fino
al punto da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa
espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell'istituto
della pena”4.
In quest’ottica, a nulla può valere, a giudizio di chi scrive, il fatto
che la deroga prevista dall’art. 590 quater c.p. al giudizio di bilanciamento
non si traduca in un’assoluta neutralizzazione delle eventuali circostanze
attenuanti dalla effettiva commisurazione della pena: se è pur vero che le
diminuzioni di pena alle medesime connesse possono comunque effettuarsi
dopo aver determinato la pena, e sulla quantità di pena riferita alla già
intervenuta applicazione delle circostanze aggravanti previste dagli artt.
589 bis e 590 bis, è innegabile il rischio di irrogazione di una pena
comunque eccessiva essendo molto alti i minimi e i massimi edittali
introdotti dalla novella in tutte le ipotesi aggravate di omicidio e lesioni
personali stradali.
6. Il ruolo delle scienze forensi.
3
Cfr. sent. n. 183 del 2011 e l’abbondante giurisprudenza costituzionale ivi richiamata.
4
Ibidem.
!7
In un siffatto panorama - che scoraggia obiettivamente il ricorso a
riti alternativi, i cui effetti premiali rischiano di essere del tutto vanificati
dall’innalzamento delle pene e dall’automatismo imposto al giudice nella
determinazione della pena – appare ipotizzabile che aumenteranno i casi
di celebrazione di giudizi ordinari, il cui obiettivo sarà dimostrare la
fallacia degli accertamenti medico – legali svolti, oppure la non corretta
ricostruzione della dinamica di un sinistro.
Basta pensare che le pene previste dagli artt. 589 bis e 590 bis
oscillano sensibilmente in base alla quantità di alcool rinvenuto nel sangue,
che nella fisiologia polmonare e nella tossicologia non vi è unanimità di
vedute sulle metodologie di determinazione dell’etanolo a scopi legali, e
che non è così scontato che lo stato di ebbrezza fisiologico coincida –
anche per intensità dell’effettiva alterazione – ai criteri determinati dall’art.
186 del codice della strada. Peraltro, non si deve neppure trascurare che la
più recente giurisprudenza di legittimità ha univocamente chiarito che “la
condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 C.d.S., commi 1 e 2, non è
quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di
colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale
assunzione e pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità
dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in
cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma
altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione”.5
In quest’ottica, il Legislatore, anche con le nuove disposizioni di cui
all’art. 224 bis c.p.p. e 359 bis c.p.p., sembra auspicare un processo in cui
gli aspetti medico – legali si esauriscano, anche coattivamente,
nell’immediatezza dei fatti: è però abbastanza evidente che i tempi stretti
imposti dalle due disposizioni in esame rischiano di pregiudicare
effettivamente il diritto di difesa in una fase cruciale del procedimento
penale, posto che difficilmente nel giro di poche ore l’indagato sarà nelle
condizioni di nominare un difensore di fiducia e un consulente tecnico di
parte che lo assista nelle operazioni.
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 590 quater c.p. – che, come
detto, prevede una deroga al divieto di operatività del giudizio di
comparazione nel caso di cui all’art. 114 c.p. - nonchè di quanto previsto
dall’ultimo capoverso degli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p., l’effettivo
ruolo dell’autore nella verificazione dell’incidente può avere una valenza
determinate nella irrogazione di una pena grandemente diminuita: ed in
questo percorso, chiaramente il contributo della scienza forense sarà
molto importante se non fondamentale. Si pensi, in particolare, alla
incidenza determinate nella verificazione dell’evento dannoso che può
aver avuto – in cooperazione colposa con la condotta di guida del
conducente di un veicolo a motore, anche al di là delle sue condizioni
fisiologiche - la responsabilità del proprietario di una strada per l’omesso
collocamento di segnali, oppure dell’amministrazione di un ente locale in
relazione alla manutenzione della strada, oppure del direttore o del
gestore di una tratta autostradale, oppure alla responsabilità del datore di
lavoro per la fornitura al dipendente di un veicolo aziendale
potenzialmente pericoloso, oppure alla responsabilità del genitore, non al
5
Cass. Pen., sez. IV, n. 3623 del 2016. Conforme, Cass. Pen., sez. IV, n. 35334 del 2015.
!8
volante, per l’omesso agganciamento del figlio piccolo all’apposito
seggiolino, o al mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del
conducente di un altro coinvolto nell’incidente, o sua la condotta di guida
comunque non adeguata alle condizioni contingenti.
Alla luce di quanto sopra, appare abbastanza probabile che le
nuove norme riserveranno alle scienze forensi un ruolo da protagonista
nelle aule di giustizia, nel contempo gravando il giudice di un onere ben
più cogente e rigoroso, rispetto al passato, in materia di determinazione
delle concause dell’evento, e finanche delle corresponsabilità della
persona offesa. Non solo per la determinazione della responsabilità
penale, ma anche per la irrogazione di una pena effettivamente
corrispondente alle finalità costituzionali.
7. La tutela dei diritti delle persone offese.
Nel panorama sopra esposto, la sensazione è che, al di là dei
propositi, si sia dato poco spazio alla tutela dei diritti delle persone offese
che, come noto, in presenza di reati contro la persona di natura colposa,
sono principalmente di natura economica6.
Come detto, l’aumento significativo delle pene, e gli automatismi
imposti al giudice nella determinazione della pena da applicare,
difficilmente invoglieranno il ricorso a riti alternativi quali il giudizio
abbreviato o il patteggiamento, il cui fisiologico antecedente è l’avvenuto
risarcimento del danno.
Ciò nel contempo comporterà, al contrario, un probabile aumento
di giudizi ordinari caratterizzati da un contradditorio aspro – e destinato
ad esaurirsi solamente dopo diversi gradi di giudizio, considerando anche
i giudizi civili di determinazione del danno - anche tra accusa privata e
difesa dell’imputato, anche in relazione al ruolo e alle responsabilità della
vittima in ordine alla verificazione di un incidente stradale.
Anche per le ragioni da ultimo segnalate, appare abbastanza chiaro
che le nuove norme rispondano a logiche maggiormente demagogiche,
piuttosto che perseguire l’obiettivo di migliorare il corpo normativo
esistente, introducendo misure volte a garantire un tempestivo
risarcimento dei danni in favore delle vittime del reato e, nel contempo, a
favorire il ricorso a riti alternativi di natura premiale.
6
Si pensi al dibattito che in dottrina si è aperto in ordine al “danno tanatologico” a seguito della
sent. n. 3549 del 2014 della III Sez. della Cassazione Civile, poi contrastata dalla sentenza n.
15350 del 2015 delle S.U. della Cassazione Civile.
!9