FRAE - Comune di Croviana
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FRAE - Comune di Croviana
SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE A TERZI di alcuni locali all'interno dell'edificio del centro sportivo in CC di Croviana via delle Ovene 1 Convenzione fra il Comune di Croviana e ___________________________ per la concessione di alcuni locali all'interno dell'edificio del centro sportivo in CC di Croviana via delle Ovene 1, con pertinenze. In attuazione alla deliberazione giuntale n. ________ d.d. ___________ esecutiva a’ sensi di legge. L’anno duemila______ addì _________ del mese di ________, nella Residenza Municipale di Monclassico, ____________________ con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge, FRA il Comune di Croviana (C.F. 00________), che per brevità sarà di seguito denominato “Comune”, per il quale interviene il signor ______________ nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Croviana, domiciliato per la carica presso il Comune di Croviana, via di carbonara 16, E la ditta _________________________ con sede in ________________ (codice fiscale n. ___________________), che per brevità sarà di seguito denominata “concessionario” per la quale interviene il signor ____________________ nato a __________ il ____________ nella sua qualità di legale rappresentante della stessa, si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE Il Comune concede in affitto per l’esercizio di impresa a _____________________________________, la gestione di alcuni locali all'interno dell'edificio del centro sportivo in CC di Croviana via delle Ovene 1, per l'esercizio di attività sportive (rafting/canoa/kayak), attività di bar e appartamento vincolata all’esercizio dell’attività all’interno ed esterno dell’immobile sopra menzionato e dunque non trasferibile ad altra sede. L’immobile, i cui locali risultano evidenziati e descritti nella planimetria che è allegata al presente atto come parte integrante, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario. Il campo sportivo potrà essere utilizzato per l’area adiacente all’immobile fino a metà campo (vedi mappa allegata). Il parcheggio potrà essere utilizzato da tutti i cittadini. 1 ARTICOLO 2 SCOPO Lo scopo della concessione consiste nella gestione della struttura per le finalità commerciali che il concessionario dovrà attivare. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. ARTICOLO 3 USO DELL’IMPIANTO Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Dovrà inoltre osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto in oggetto. ARTICOLO 4 DURATA E CANONE DELLA CONCESSIONE IN AFFITTO La concessione a gestire l’impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 15.05.2016. Relativamente all’attività dovrà essere garantita una apertura minima di mesi 5 (cinque) all’anno. La concessione avviene sulla base di un corrispettivo annuale di euro __________, da versare in due rate anticipate a zero, e a sei mesi. Detto compenso nel periodo di vigenza contrattuale sarà aggiornato a partire dal secondo anno in misura pari al 100% del tasso di inflazione misurato su base annuale dall’ISTAT. Nel caso l’immobile conosca l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e/o ristrutturazioni funzionali ad un miglior e/o più economico utilizzo del bene, la proprietà applicherà un aumento del canone annuo pari all’interesse legale sul costo sostenuto. Il concessionario che in ogni caso opti per l’esecuzione di lavori e/o forniture dovrà presentare apposita relazione, corredata da preventivo di spesa sommario, che individui tipologia delle soluzioni e caratteristiche dei materiali. L’Amministrazione potrà prevedere l’assunzione parziale della spesa acquisendo detti investimenti. Nel caso l’Amministrazione decida nel frattempo di eseguire acquisti che vadano a migliorare le dotazioni dell’immobile, si riserva di poterne imporre l’acquisto al concessionario , tenendo conto che detti oneri saranno opportunamente capitalizzati sul corrispettivo proposto a meno che l’assegnatario non opti per la corresponsione di quanto dovuto in unica soluzione. Gli acquisti in tale ipotesi non potranno superare gli € 5.000,00.-. Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione l’Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il conduttore. 2 ARTICOLO 5 ONERI A CARICO DELL’AFFITTUARIO L’affittuario dovrà rispettare le seguenti condizioni di contratto: - dovrà garantire l’assoluto rispetto della destinazione dei locali così definita dall’Amministrazione fatta salva deroga scritta; - utilizzo delle attrezzature compatibilmente con le esigenze di fruizione dei gruppi locali, ai quali non deve esserne preclusa l’utilizzazione salvo per questi dover assumere in via preventiva gli opportuni accordi con il concessionario, anche riguardo al prezzo; - l’Amministrazione comunale si riserva l’eventuale utilizzo della struttura sala al primo piano con precedenza assoluta nell’uso, qualora si verificasse la necessità da parte di gruppi con sede nel Comune, per non più di cinque volte l’anno, di organizzare manifestazioni a carattere ricreativo o a tema sportivo/culturale con l’obbligo del solo preavviso scritto con almeno dieci giorni di anticipo; - gli orari dell’esercizio bar dovranno essere concordati con l’Amministrazione così come la chiusura settimanale nei casi in cui questa non sia derogabile; Sono altresì a carico del concessionario: - le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell’impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 codice civile; - lo sfalcio dell’intera area oggetto del presente contratto compreso metà campo di calcio per la parte adiacente alla palazzina come da mappa allegata; - le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, pulizia periodica fossa imhoff, materiale vario e quant’altro necessita alla normale attività dell’impianto. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione, compreso l’ascensore; - le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, la quale dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme vigenti e di quelle antincendio, compresa la manutenzione ordinaria dell’ascensore. - rigoroso rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti. Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti: a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni; b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni; 3 c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; d) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell’uso: e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettroniche installate e degli impianti suoneria; f) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione; g) verifica periodica degli idranti e delle pompe; h) verniciatura periodica di tutte le opere in legno e ferro presenti; i) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni esterni e degli spazi sia interni che esterni ad essi di stretta pertinenza; j) gli oneri derivanti dall’eventuale sgombero della neve, pulizia e sfalcio dell’erba lungo le vie di accesso degli impianti e della struttura bar per agibilità degli stessi e per l’area perimetrale . k) Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’immobile, le sue pertinenze e relative attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità l) Al fine di verificare la manutenzione e per verificare il corretto uso della struttura il Comune può entrare, anche senza preavviso (escluso l’appartamento residenziale per il quale si daà preavviso di 12 ore), in tutti i locali concessionari. -In caso di mancato adempimento a quanto qui previsto all’Amministrazione comunale è data facoltà di: 1) diffidare il gestore ad adempiere entro breve congruo termine; 2) decorso il termine di cui al numero precedente, interviene direttamente con proprio personale addebitando le spese alla controparte ed applicando una penale di euro 150,00.- da trattenere sulla cauzione di cui al successivo art. 8. ARTICOLO 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE Sono a carico del Comune: - gli oneri di manutenzione straordinaria; ARTICOLO 7 SUBAFFITTO E MODIFICAZIONE DELL’IMPIANTO Il concessionario non potrà sub-affittare-subconcedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente senza apposita formale autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 4 Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni dello stato del terreno e degli impianti e dell’immobile , oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell’Amministrazione comunale. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità od omologazione dell’impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese. ARTICOLO 8 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. A tale scopo il concessionario stipulerà adeguata polizza assicurativa, polizza che dovrà essere presentata all’Amministrazione entro giorni 10 all’inizio dell’attività. ARTICOLO 9 CAUZIONE A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario presterà cauzione per l’importo offerto pari a sei mensilità complessive di euro _________.- anche mediante polizza fidejussoria rilasciata da Istituti di assicurazione autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della legge n. 1 del 03.01.1978. Detta garanzia potrà essere costituita anche in numerario mediante libretto al portatore intestato al Comune di Croviana, libretto che al pari della polizza verrà svincolato a tre mesi dalla fine contratto. Nel caso il conduttore abbia assunto l’impegno ad eseguire direttamente i lavori di cui al precedente art. 4 comma 3, dovrà presentare una ulteriore polizza pari al valore individuato, maggiorato degli oneri fiscali, sulla quale la proprietà avrà diritto a rivalersi nei termini più sopra espressi. Copia della/e polizza/e o il libretto viene acquisita in atti del Comune all’atto della sottoscrizione della presente. ARTICOLO 10 INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione nonché in via integrativa di quanto risultante dal libro IV titolo III, capo VI° e dal libro V, titolo VIII, capo I, del codice civile, il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni. Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso scritto di tre mesi e ciò legittimerà l’Ente a trattenere un corrispettivo a titolo di indennizzo pari a 6 mensilità o comunque di quelle mancanti al 5 naturale termine, se minore, con recupero dell’equivalente sulla cauzione di cui al precedente articolo. ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI a) Il rapporto fra il Comune e concessionario si configura come concessione amministrativa per cui l’affittuario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia. b) Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. c) Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione. d) Le parti definiranno con le modalità di cui all’art. 5, ultimo capoverso, qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione e dal contratto da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di 3 arbitri nominati, uno dal Comune, uno dal Concessionario e uno dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Trento. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. e) L’affittuario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. le clausole di cui agli artt. 5 – 7 – 9 – 10f) Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico dell’affittuario. g) La convenzione non sarà esecutiva per il Comune sino a che non interverrà ogni approvazione di legge, mentre è vincolante per il concessionario. IL CONCESSIONARIO IL COMUNE DI CROVIANA 6