FRAE - Comune di Croviana

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FRAE - Comune di Croviana
SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE A TERZI di alcuni
locali all'interno dell'edificio del centro sportivo in CC di Croviana via delle Ovene 1
Convenzione fra il Comune di Croviana e ___________________________ per la concessione di
alcuni locali all'interno dell'edificio del centro sportivo in CC di Croviana via delle Ovene 1, con
pertinenze.
In attuazione alla deliberazione giuntale n. ________ d.d. ___________ esecutiva a’ sensi di legge.
L’anno duemila______ addì _________ del mese di ________, nella Residenza Municipale di
Monclassico, ____________________ con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,
FRA
il Comune di Croviana (C.F. 00________), che per brevità sarà di seguito denominato “Comune”,
per il quale interviene il signor ______________ nella sua qualità di Sindaco pro tempore del
Comune di Croviana, domiciliato per la carica presso il Comune di Croviana, via di carbonara 16,
E
la ditta _________________________ con sede in ________________ (codice fiscale n.
___________________), che per brevità sarà di seguito denominata “concessionario” per la quale
interviene il signor ____________________ nato a __________ il ____________ nella sua qualità
di legale rappresentante della stessa, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il
Comune
concede
in
affitto
per
l’esercizio
di
impresa
a
_____________________________________, la gestione di alcuni locali all'interno dell'edificio
del centro sportivo in CC di Croviana via delle Ovene 1, per l'esercizio di attività sportive
(rafting/canoa/kayak), attività di bar e appartamento vincolata all’esercizio dell’attività all’interno
ed esterno dell’immobile sopra menzionato e dunque non trasferibile ad altra sede. L’immobile, i
cui locali risultano evidenziati e descritti nella planimetria che è allegata al presente atto come parte
integrante, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al
concessionario. Il campo sportivo potrà essere utilizzato per l’area adiacente all’immobile fino a
metà campo (vedi mappa allegata). Il parcheggio potrà essere utilizzato da tutti i cittadini.
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ARTICOLO 2 SCOPO
Lo scopo della concessione consiste nella gestione della struttura per le finalità commerciali che il
concessionario dovrà attivare. La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la
concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.
ARTICOLO 3 USO DELL’IMPIANTO
Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo corretto, usando la diligenza
del buon padre di famiglia. Dovrà inoltre osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i
regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura
dell’impianto in oggetto.
ARTICOLO 4 DURATA E CANONE DELLA CONCESSIONE IN AFFITTO
La concessione a gestire l’impianto di cui trattasi avrà la durata di anni 5 a decorrere dal
15.05.2016. Relativamente all’attività
dovrà essere garantita una apertura minima di mesi 5
(cinque) all’anno. La concessione avviene sulla base di un corrispettivo annuale di euro
__________, da versare in due rate anticipate a zero, e a sei mesi. Detto compenso nel periodo di
vigenza contrattuale sarà aggiornato a partire dal secondo anno in misura pari al 100% del tasso di
inflazione misurato su base annuale dall’ISTAT. Nel caso l’immobile conosca l’esecuzione di
lavori di straordinaria manutenzione e/o ristrutturazioni funzionali ad un miglior e/o più economico
utilizzo del bene, la proprietà applicherà un aumento del canone annuo pari all’interesse legale sul
costo sostenuto. Il concessionario che in ogni caso opti per l’esecuzione di lavori e/o forniture dovrà
presentare apposita relazione, corredata da preventivo di spesa sommario, che individui tipologia
delle soluzioni e caratteristiche dei materiali. L’Amministrazione potrà prevedere l’assunzione
parziale della spesa acquisendo detti investimenti. Nel caso l’Amministrazione decida nel frattempo
di eseguire acquisti che vadano a migliorare le dotazioni dell’immobile, si riserva di poterne
imporre l’acquisto al concessionario , tenendo conto che detti oneri saranno opportunamente
capitalizzati sul corrispettivo proposto a meno che l’assegnatario non opti per la corresponsione di
quanto dovuto in unica soluzione. Gli acquisti in tale ipotesi non potranno superare gli € 5.000,00.-.
Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione l’Amministrazione Comunale potrà revocare o
sospendere temporaneamente la vigenza del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto di
risarcimento per il conduttore.
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ARTICOLO 5 ONERI A CARICO DELL’AFFITTUARIO
L’affittuario dovrà rispettare le seguenti condizioni di contratto:
-
dovrà
garantire
l’assoluto
rispetto
della
destinazione
dei
locali
così
definita
dall’Amministrazione fatta salva deroga scritta;
-
utilizzo delle attrezzature compatibilmente con le esigenze di fruizione dei gruppi locali, ai quali
non deve esserne preclusa l’utilizzazione salvo per questi dover assumere in via preventiva gli
opportuni accordi con il concessionario, anche riguardo al prezzo;
-
l’Amministrazione comunale si riserva l’eventuale utilizzo della struttura sala al primo piano
con precedenza assoluta nell’uso, qualora si verificasse la necessità da parte di gruppi con sede
nel Comune, per non più di cinque volte l’anno, di organizzare manifestazioni a carattere
ricreativo o a tema sportivo/culturale con l’obbligo del solo preavviso scritto con almeno dieci
giorni di anticipo;
-
gli orari dell’esercizio bar dovranno essere concordati con l’Amministrazione così come la
chiusura settimanale nei casi in cui questa non sia derogabile;
Sono altresì a carico del concessionario:
-
le spese necessarie per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia dell’impianto,
sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario medesimo
e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall’art. 1676 codice civile;
-
lo sfalcio dell’intera area oggetto del presente contratto compreso metà campo di calcio per la
parte adiacente alla palazzina come da mappa allegata;
-
le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, pulizia periodica fossa imhoff,
materiale vario e quant’altro necessita alla normale attività dell’impianto. Il concessionario
dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a
suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione, compreso
l’ascensore;
-
le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, la quale dovrà essere effettuata
nel rispetto delle norme vigenti e di quelle antincendio, compresa la manutenzione ordinaria
dell’ascensore.
-
rigoroso rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza ed igienico-sanitarie vigenti.
Si intende per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:
a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di
rivestimenti e pavimenti interni;
b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
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c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
d) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in
conseguenza dell’uso:
e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettroniche installate e
degli impianti suoneria;
f) cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione;
g) verifica periodica degli idranti e delle pompe;
h) verniciatura periodica di tutte le opere in legno e ferro presenti;
i) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni esterni e degli spazi sia interni che esterni ad
essi di stretta pertinenza;
j) gli oneri derivanti dall’eventuale sgombero della neve, pulizia e sfalcio dell’erba lungo le vie di
accesso degli impianti e della struttura bar per agibilità degli stessi e per l’area perimetrale .
k) Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’immobile, le sue pertinenze
e relative attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo
riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità
l) Al fine di verificare la manutenzione e per verificare il corretto uso della struttura il Comune
può entrare, anche senza preavviso (escluso l’appartamento residenziale per il quale si daà
preavviso di 12 ore), in tutti i locali concessionari.
-In caso di mancato adempimento a quanto qui previsto all’Amministrazione comunale è data
facoltà di:
1) diffidare il gestore ad adempiere entro breve congruo termine;
2) decorso il termine di cui al numero precedente, interviene direttamente con proprio personale
addebitando le spese alla controparte ed applicando una penale di euro 150,00.- da trattenere
sulla cauzione di cui al successivo art. 8.
ARTICOLO 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune:
-
gli oneri di manutenzione straordinaria;
ARTICOLO 7 SUBAFFITTO E MODIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
Il concessionario non potrà sub-affittare-subconcedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo,
quanto forma oggetto della presente senza apposita formale autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale.
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Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni dello stato del terreno e degli
impianti e dell’immobile , oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione
formale dell’Amministrazione comunale. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere
prove di usabilità, agibilità od omologazione dell’impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua
cura e spese.
ARTICOLO 8 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose,
anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del
presente atto. A tale scopo il concessionario stipulerà adeguata polizza assicurativa, polizza che
dovrà essere presentata all’Amministrazione entro giorni 10 all’inizio dell’attività.
ARTICOLO 9 CAUZIONE
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il
concessionario presterà cauzione per l’importo offerto pari a sei mensilità complessive di euro
_________.- anche mediante polizza fidejussoria rilasciata da Istituti di assicurazione autorizzati
all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi della legge n. 1 del 03.01.1978. Detta garanzia potrà essere
costituita anche in numerario mediante libretto al portatore intestato al Comune di Croviana, libretto
che al pari della polizza verrà svincolato a tre mesi dalla fine contratto. Nel caso il conduttore abbia
assunto l’impegno ad eseguire direttamente i lavori di cui al precedente art. 4 comma 3, dovrà
presentare una ulteriore polizza pari al valore individuato, maggiorato degli oneri fiscali, sulla quale
la proprietà avrà diritto a rivalersi nei termini più sopra espressi. Copia della/e polizza/e o il libretto
viene acquisita in atti del Comune all’atto della sottoscrizione della presente.
ARTICOLO 10 INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione nonché in via integrativa di
quanto risultante dal libro IV titolo III, capo VI° e dal libro V, titolo VIII, capo I, del codice civile,
il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, salvo comunque
il diritto di risarcimento danni. Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente
convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso scritto di tre mesi e ciò legittimerà l’Ente a
trattenere un corrispettivo a titolo di indennizzo pari a 6 mensilità o comunque di quelle mancanti al
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naturale termine, se minore, con recupero dell’equivalente sulla cauzione di cui al precedente
articolo.
ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
a) Il rapporto fra il Comune e concessionario si configura come concessione amministrativa per
cui l’affittuario è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia.
b) Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in
materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
c) Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed
a terzi potessero derivare dalla presente concessione.
d) Le parti definiranno con le modalità di cui all’art. 5, ultimo capoverso, qualsiasi controversia
che possa nascere dalla convenzione e dal contratto da stipulare. Qualora ciò non fosse
possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di 3 arbitri nominati, uno dal Comune, uno
dal Concessionario e uno dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Trento. Le
spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.
e) L’affittuario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1341 C.C. le clausole di cui agli artt. 5 – 7 – 9 – 10f) Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant’altro occorra per dare corso legale alla
concessione, immediate e future saranno a carico dell’affittuario.
g) La convenzione non sarà esecutiva per il Comune sino a che non interverrà ogni approvazione
di legge, mentre è vincolante per il concessionario.
IL CONCESSIONARIO
IL COMUNE DI CROVIANA
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