medici: il contributo enpam è deducibile dal reddito

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medici: il contributo enpam è deducibile dal reddito
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti
L'ESPERTORISPONDE
12LUGLIO2013
MEDICI:ILCONTRIBUTOENPAMÈDEDUCIBILEDAL
REDDITO
Il caso-Uncontribuenteesercentel’attivitàdimedico,convenzionatoconilServizioSanitarioNazionale,incassa
mensilmentedallaASLicompensirelativi.Essivengonoregistraticomefattureesentiexart.10D.P.R.633/1972.
SullecompetenzevieneevidenziatalacontribuzioneENPAMnellamisuradel10,375%,masoloil6,125%èdedotto
inbusta,nonchéritenutoecertificatoafineanno.LarestantepartecostituiscemateriaimponibileIRPEFsucuiè
anchecalcolatalaritenutad'accontodel20%.
Vediamoselaquotadicontributinondedottaèdeducibileindichiarazione.
LaCassaENPAM-L’iscrizioneall’ENPAMèobbligatoriapertuttigliiscrittiaglialbiprofessionalideimedicichirurghi
eodontoiatriocheoperanoarapportoprofessionaleconleistituzionipubblichecheeroganol’assistenzasanitaria.
AllaCassaENPAMèdovutoilcontributoc.d.“QuotaA” qualecontributoprevidenzialeobbligatorio,annualmente
indicizzato,versatoinmisurafissaeperfascedietà.
Nello specifico vanno pagati i contributi per la QuotaA in un’unica soluzione o in quattro rate con scadenza: 30
aprile,30giugno,30settembree30novembre.
Il versamento-Ilversamentoèdovutodalmesesuccessivoall’iscrizioneall’Albofinoalcompimentodell’etàdel
pensionamentodiQuotaA.
Gliimportiaggiornatial2013sono:
-€201,34annuifinoa30annidietà;
-€390,82annuidalcompimentodei30finoai35anni;
-€733,41annuidalcompimentodei35finoai40anni;
-€1.354,46annuidalcompimentodei40annifinoall’etàdelpensionamentodiQuotaA;
-€733,41annuipergliiscrittiultraquarantenniammessiacontribuzioneridotta.
Talecontributo,seversatoinottemperanzaadisposizionidilegge,èdeducibiledalredditocomplessivoaisensi
dell'art.10d.p.r.n.917del1986.
Si applica ilprincipio di cassa, ossia vengono dedotti nell'anno di effettivo versamento e il rispettivo importo va
indicatonelQuadroRPdelladichiarazionedeiredditiModelloUnicoPF,quadroRP,rigoRP21.
Anchelaquotadicontributonontrattenuta,seeffettivamenteversata,èdeducibiledalredditodell'anno.
IlrigoRP21,dunque,accoglieicontributiprevidenzialieassistenziali(exart.10,comma1,lett.e,TUIR),versatinel
corso dell’anno 2012 e in particolare i contributi previdenziali versati alle rispettive casse di appartenenza dai
soggettichesvolgonoattivitàdilavoroautonomoinqualitàdimediciedodontoiatri(ENPAM):
Nellospecifico,deicontributiversatiallacassadiappartenenza,sonodeducibiliaifinifiscali:
- ilcontributo previdenziale soggettivo (calcolato in percentuale, sul reddito professionale netto dichiarato ai fini
IRPEF);
-ilcontributomaternità;sitrattadiuncontributoannuoacaricodituttigliiscrittidestinatoallacoperturadeglioneri
connessiallaerogazionedellaindennitàdimaternità.
Diversamente,nonèammessoindeduzioneilcontributointegrativochel’iscrittoèobbligatoaversarealproprio
Albo professionale (calcolato in percentuale sulla base del volume di affari dichiarato ai fini IVA) in quanto non
risulta effettivamente a carico del professionista; l’onere è infatti addebitato in fattura al cliente/richiedente la
prestazione, per poi essere versato al proprio Albo di appartenenza (esercizio del diritto di rivalsa). Non
concorrendo alla formazione del reddito imponibile IRPEF del professionista, quindi, l’onere è indeducibile dal
redditocomplessivo.
Il Parere dell’Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2006 (su istanza dell’ENPAV) chiarisce che l’indeducibilità del
contributo integrativo resta valida anche nell’ipotesi in cui l’iscritto, pur avendo maturato ildiritto di rivalsa, per
qualsiasiragione,nonloesercita.
Unica deroga ammessa a tale principio di indeducibilità, riguarda il c.d. “contributo integrativo minimo”, cheè
ammessoindeduzionedalredditoimponibileIRPEFsoloperlaparterimastaacaricodelcontribuente.
L’AgenziadelleEntrate,nelcorsodel2011,hachiaritoche:
- sono deducibili i contributi integrativi volontariamente versati ad una Cassa di previdenza da parte di un
professionistachehacessatol’attività,perconseguireildirittoallapensione,inquantoequiparabiliaicontributi
integrativiminimi(Risoluzione3marzo2011,n.25);
-iprofessionistipossonodedurreicontributiprevidenzialisospesiaseguitodiunacalamitànaturale,secondoil
principiodicassainderogaalleprevisionidell’art.36,co.32delD.L.n.223/2006che,intalisituazioniparticolari,ne
disporrebbe la deducibilità nei periodi di imposta in cui sarebbe dovuto avvenire il versamento, in sostanza,
applicandoilprincipiodicompetenza.
Seilmedicoavessesceltoilregimedeic.d.“contribuentisuperminimi”,l'Unitàsanitarialocaleavrebbedovuto
versare al medico il compenso lordo su cui successivamente egli a fine anno dovrebbe pagare un'imposta
sostitutivadel5%.Intalcaso,pertanto,l'USLnonapplicherebbealcunaritenutaeilmedicodovrebbecomunicare
preventivamente all'USL la scelta dell'adozione del regime e rilasciare di conseguenza una fattura riportante la
seguentedicitura:“compensononassoggettatoaritenutad'accontoaisensidell'art.27delD.L.n.98del6luglio
2011”.
Al riguardo la Circolare n. 73 del 21 dicembre 2007 al paragrafo 4.1. specifica che icontributi previdenziali e
assistenzialidevonoesserededottiprioritariamentedalredditodilavoroautonomodeterminatoinbasealregime
in esame, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L'eventuale eccedenzaè deducibile dal reddito
complessivodelcontribuenteinbaseall'articolo10delTuir.
AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS
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