Dial 4.08.QXD - ACLI Svizzera

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PATRONATO
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Come consuetudine, anche quest’anno, a partire dal mese di giugno, si dovrà presentare in Italia la dichiarazione dei
redditi (modello Unico) e versare i tributi per l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili).
Quest’ultima imposta è tutt’ora fonte di svariate interpretazioni istituzionali e personali, e per tale motivo si ritiene
utile dare qualche cenno storico sul vigente sistema fiscale italiano.
di Carmine Frandina, Patronato ACLI Losanna
n
L’imposta italiana sul reddito
delle persone fisiche, comunemente
conosciuta come Irpef, è nata con la
riforma tributaria del 1973. È la principale imposta diretta, gravante sui
redditi personali in denaro o in natura, continuativi o occasionali, provenienti da qualsiasi fonte. Più specificatamente essa si applica alle seguenti categorie di reddito: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro
dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi d’impresa; redditi diversi.
Ciò significa che ognuno di noi deve
versare all’Erario una somma di
denaro pari ad una certa percentuale
(aliquota di imposta) del reddito
accumulato in un anno. Oltre a quella statale si è poi aggiunta quella
comunale e regionale. La percentuale
è progressiva e varia in modo crescente secondo lo scaglione di reddito di appartenenza.
Chi risiede in Italia paga sui redditi
prodotti in patria o all’estero, mentre
i non residenti pagano per i redditi
prodotti nel territorio italiano.
Ai fini delle imposte sul reddito sono
considerati non residenti coloro che
non sono iscritti nelle anagrafi comu-
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il dialogo 3/11
nali dei residenti
per la maggior
parte del periodo
d’imposta: cioè
per almeno 183
giorni (184 per gli
anni bisestili), e
non hanno, nel
territorio dello
Stato italiano, né il
domicilio (sede
principale di affari
e interessi) né la
residenza (dimora
abituale). Se manca anche una sola di
queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. I
non residenti che hanno prodotto
redditi o possiedono beni in Italia
sono tenuti a versare le imposte allo
Stato italiano, salvo eccezioni previste
da eventuali Convenzioni per evitare
le doppie imposizioni stipulate tra lo
Stato italiano e quello di residenza.
Tutti i cittadini italiani, ovunque siano
nati, che risiedono fuori dal territorio
nazionale per più di un anno, devono
risultare iscritti all’Anagrafe dei residenti all’estero (A.I.R.E.) del
Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio.
Ai sensi della normativa italiana, i
redditi di terreni e fabbricati ubicati
nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono posseduti da contribuenti non residenti.
Ad esempio se il contribuente risiede
in un Paese che ha stipulato con
l’Italia una Convenzione per evitare le
doppie imposizioni (come la
Svizzera), potrà certamente fruire
delle
misure
previste
dalla
Convenzione stessa, per evitare che
su tali redditi si applichi una seconda
imposizione.
L’Irpef sugli immobili è dovuta per il
reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto
o altro diritto reale di godimento.
Per poter dichiarare l’immobile si
deve conoscere la rendita catastale,
che può essere individuata nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni
di successione. I redditi dei terreni
risultanti dai certificati catastali (da
indicare nel quadro RA) vanno rivalutati: del 80% per i redditi dominicali;
del 70% per i redditi agrari.
La rendita catastale dei fabbricati (da
indicare nel quadro RB) deve essere
invece rivalutata del 5%.
Per gli immobili tenuti a disposizione
dal contribuente, si applica l’aumento
di un terzo della rendita catastale
(rivalutata del 5%). Tuttavia, al contribuente residente all’estero, questo
aumento non si applica soltanto per
uno degli immobili da lui tenuti a disposizione.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi
quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti (secondo le nuove
direttive dell’ADE) entro il 6 luglio
2011 ovvero entro il 5 agosto 2011
con una maggiorazione dello 0,40%.
Il secondo acconto si verserà nel
mese di novembre. Non va effettuato
alcun versamento se l’importo da versare a saldo per ciascun tributo, al
netto della eventuale maggiorazione,
non supera 12,00 euro.