Dial 4.08.QXD - ACLI Svizzera
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PATRONATO Prossi m a l a scade nza con i l fi sco i tal i an o Come consuetudine, anche quest’anno, a partire dal mese di giugno, si dovrà presentare in Italia la dichiarazione dei redditi (modello Unico) e versare i tributi per l’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Quest’ultima imposta è tutt’ora fonte di svariate interpretazioni istituzionali e personali, e per tale motivo si ritiene utile dare qualche cenno storico sul vigente sistema fiscale italiano. di Carmine Frandina, Patronato ACLI Losanna n L’imposta italiana sul reddito delle persone fisiche, comunemente conosciuta come Irpef, è nata con la riforma tributaria del 1973. È la principale imposta diretta, gravante sui redditi personali in denaro o in natura, continuativi o occasionali, provenienti da qualsiasi fonte. Più specificatamente essa si applica alle seguenti categorie di reddito: redditi fondiari; redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; redditi di lavoro autonomo; redditi d’impresa; redditi diversi. Ciò significa che ognuno di noi deve versare all’Erario una somma di denaro pari ad una certa percentuale (aliquota di imposta) del reddito accumulato in un anno. Oltre a quella statale si è poi aggiunta quella comunale e regionale. La percentuale è progressiva e varia in modo crescente secondo lo scaglione di reddito di appartenenza. Chi risiede in Italia paga sui redditi prodotti in patria o all’estero, mentre i non residenti pagano per i redditi prodotti nel territorio italiano. Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comu- 18 il dialogo 3/11 nali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta: cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. Tutti i cittadini italiani, ovunque siano nati, che risiedono fuori dal territorio nazionale per più di un anno, devono risultare iscritti all’Anagrafe dei residenti all’estero (A.I.R.E.) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio. Ai sensi della normativa italiana, i redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono posseduti da contribuenti non residenti. Ad esempio se il contribuente risiede in un Paese che ha stipulato con l’Italia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (come la Svizzera), potrà certamente fruire delle misure previste dalla Convenzione stessa, per evitare che su tali redditi si applichi una seconda imposizione. L’Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento. Per poter dichiarare l’immobile si deve conoscere la rendita catastale, che può essere individuata nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni di successione. I redditi dei terreni risultanti dai certificati catastali (da indicare nel quadro RA) vanno rivalutati: del 80% per i redditi dominicali; del 70% per i redditi agrari. La rendita catastale dei fabbricati (da indicare nel quadro RB) deve essere invece rivalutata del 5%. Per gli immobili tenuti a disposizione dal contribuente, si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale (rivalutata del 5%). Tuttavia, al contribuente residente all’estero, questo aumento non si applica soltanto per uno degli immobili da lui tenuti a disposizione. Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti (secondo le nuove direttive dell’ADE) entro il 6 luglio 2011 ovvero entro il 5 agosto 2011 con una maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto si verserà nel mese di novembre. Non va effettuato alcun versamento se l’importo da versare a saldo per ciascun tributo, al netto della eventuale maggiorazione, non supera 12,00 euro.